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Decisione

90.2016.63

Piano particolareggiato del nucleo e superficie edificabile vincolata

16 maggio 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Con risoluzione 15

aprile 1992 (n. 2820) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore

del comune di Bedigliora, che, per quanto qui interessa, attribuiva i mapp.

160, 164 e 1963, posti ad ovest del nucleo di

Bedigliora e formanti una superficie triangolare di complessivi 1'400 mq circa,

alla zona agricola, mentre includeva l'adiacente mapp. 161, di 122 mq,

in zona del nucleo tradizionale, assoggettato all'allestimento di un piano particolareggiato

(cfr. art. 3 lett. e, 23 n. 1 norme di attuazione del piano regolatore; NAPR).

In tale ambito il Governo ha pure approvato la zona edificabile d'interesse

comunale (ZEIC) in località Pezze, posta a monte della superficie in oggetto e

separata dal nucleo da via Belvedere, che è poi stata oggetto di alcune

varianti e adattamenti.

b. Con risoluzione 10

febbraio 2004 (n. 537) il Governo ha approvato una serie di varianti del piano

regolatore, fra cui alcune volte a verificare il perimetro del nucleo,

rettificandolo con l'inclusione di alcuni fondi ed escludendone altri. In

particolare, l'area formata dai mapp. 160, 164 e 1963 è stata integrata nel

nucleo, a cui, in aggiunta al limitrofo mapp. 161, è stata concessa la facoltà

di inserire nuove edificazioni (mapp. 160 e 161) su una superficie di 8 m x

25.5 m, secondo le indicazioni vincolanti di una scheda di dettaglio

disciplinante le modalità degli interventi, annessa alle NAPR. L'esecutivo

cantonale ha ritenuto in particolare, a pag. 20, che le nuove edificazioni sui

fondi in parola fossero "(…)

correttamente correlate al tessuto edilizio del nucleo, sia planimetricamente,

sia volumetricamente".

c. Adito dai proprietari di due fondi posti nelle vicinanze (mapp. 85 e

86), questo Tribunale con sentenza n. 90.2004.13 del 23 giugno 2005 ha

accolto parzialmente il loro ricorso, annullando la risoluzione 10 febbraio

2004, "(…) nella misura in cui approva la concessione di nuove

edificazioni sui mapp. 159, 160 e 161, che vengono

stralciati dall'art. 23 cifra 1 NAPR e dalle annesse schede di dettaglio" (cfr. p.to n. 1 del disp.). Condivisa la scelta

in includere nel perimetro del nucleo suddetta area (cfr. consid. 6.1.), questa

Corte ha non di meno ritenuto che, dal profilo formale e procedurale, le

facoltà edificatorie concesse ai fondi andassero previste nell'ambito del piano

particolareggiato del nucleo che il comune era chiamato ad allestire (cfr.

consid. 6.2.).

B. a. Durante la seduta del 16 giugno 2014 il

consiglio comunale di Bedigliora ha

adottato il piano particolareggiato del nucleo (in seguito: PPNV) e

alcune varianti del piano regolatore, corredate da un'istanza di dissodamento. Per quanto qui di rilievo, per i mapp. 160 e 161 è stata riproposta la

pianificazione annullata da questa Corte, istituendo una "superficie

edificabile vincolata" di 25.5 m per una profondità di 8 m da via

Belvedere, retta dall'art. 10 delle norme di attuazione del piano

particolareggiato (in seguito: NA-PPNV). La norma permette l'edificazione di

nuove costruzioni che devono rifarsi tipologicamente, in quanto a volumetrie,

aperture, forma del tetto, uso dei materiali e finiture, a quelle presenti nel

nucleo per un'altezza massima a valle di 9.00 m e a monte di 7.00 m. Essa è

completata dall'art. 45 cpv. 1 NA-PPNV che, enunciato il divieto di realizzare

nuovi posteggi nel nucleo, ne ammette la formazione unicamente ai mapp. 160 e

161 entro la "superficie edificabile vincolata" e al servizio di

un'edificazione principale sul relativo fondo. La porzione rimanente dei due

fondi è attribuita alla categoria "orti e giardini" (cfr. piano di

arredo). Il comune si è inoltre dotato di una normativa che vieta la posa di

pannelli solari e simili all'interno del nucleo (art. 30 cpv. 5 NA-PPNV).

b. Contro tale

ordinamento non sono stati interposti ricorsi.

C. Con risoluzione 9

novembre 2016 (n. 4844) il Consiglio di Stato ha approvato il PPNV nonché le

varianti, accogliendo l'istanza di dissodamento. Esso ha tuttavia negato la

sanzione alla "superficie edificabile vincolata", stralciando l'art.

10 e il cpv. 1 dell'art. 45 NA-PPNV. Il Governo ha ritenuto in sostanza che la

superficie in parola dovesse rimanere

inedificata "(…) al fine di mantenere libero questo importante spazio

di correlazione ed evitare che il tessuto storico del nucleo tradizionale venga

inopportunamente legato ai manufatti abitativi di tipo residenziale presenti

sul fmn 1963 e nel comparto ZEIC del PP de La Pezza". L'Esecutivo cantonale ha inoltre negato

l'approvazione all'art. 30 cpv. 5 NA-PPNV, ritenendolo contrario alla

legislazione federale e cantonale in materia.

D.

Avverso la mancata

approvazione della "superficie edificabile vincolata" e degli art.

10, 45 cpv. 1 e 30 cpv. 5 NA-PPNV il comune di Bedigliora insorge presso il

Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e la riforma

nel senso che il PPNV venga approvato così come adottato dal suo consiglio

comunale. Per quanto attiene alla "superficie edificabile vincolata",

esso ribadisce la sua chiave di lettura del comparto: se da un lato la superficie

in questione risulta troppo modesta per assolvere la funzione di stacco tra le

nuove costruzioni residenziali della ZEIC e il nucleo, dall'altro la sua

edificazione premette di concludere con due ulteriori tasselli il fronte ovest

del nucleo, segnandone l'ingresso. Peraltro, l'edificazione dei mapp. 160 e 161

si distinguerebbe tipologicamente in modo chiaro da quanto realizzato nella

ZEIC, che presenta una propria identità urbanistica e costruttiva. Il Governo

avrebbe dunque violato la sua autonomia. In merito all'art. 45 NA-PPNV, esso

osserva come con lo stralcio del cpv. 1 sia stato eliminato anche il divieto di

eseguire nuovi posteggi nel nucleo: chiede quindi in via principale che il cpv.

1 venga reintegrato nell'art. 45 NA-PPNV e, in subordine, nel caso in cui

questo Tribunale dovesse respingere le contestazioni relative alla mancata

approvazione della "superficie edificabile vincolata", la rimozione dal

cpv. 1 solo dell'eccezione relativa ai mapp. 160 e 161. Infine, secondo il

comune, lo stralcio dell'art. 30 cpv. 5 NA-PPNV sarebbe contrario alle finalità

di protezione del nucleo - assegnato dall'Inventario degli insediamenti

svizzeri da protegger (ISOS) alla categoria di rilievo A, ossia agli

insediamenti di importanza nazionale - e foriero di contestazioni in sede

applicativa anche dal profilo della parità di trattamento: qualora il Tribunale

ne confermasse lo stralcio, chiede che il Governo venga invitato a colmare il

vuoto legislativo che ne deriva, mettendo a disposizione del comune "(…)

uno strumento efficace per la promozione della qualità del paesaggio dei tetti

di questo prezioso nucleo".

E. a. La Sezione dello sviluppo territoriale, agente

per conto del Governo, chiede la reiezione del ricorso per quanto attiene alla "superficie

edificabile vincolata", ribadendo le osservazioni espresse nella risoluzione

impugnata. Osserva inoltre come le raccomandazioni ISOS indichino di evitare un

ulteriore addensamento di case unifamiliari estranee al contesto tradizione

nelle aree immediatamente circostanti il nucleo storico di Bedigliora, e rileva

che, anche alla luce delle recenti Linee guida cantonali circa gli interventi

nei nuclei storici, "(…) riprendere oggi, in modo acritico, una

proposta formulata nel 2003 che, alla luce dei criteri di inserimento

paesaggistico odierni risulta decisamente problematica, costituisce una

debolezza del piano proposto e si scontra con i principi e il buon lavoro

critico fatto dal Comune". Per quanto attiene allo stralcio dell'art.

45 cpv. 1 NA-PPNV ammette come dalla norma andasse eliminato solo il

riferimento ai mapp. 160 e 161. In merito all'art.

30 cpv. 5 NA-PPNV essa osserva come "(…) nulla vieta al Comune di elaborare una modifica dei disposti normativi

di Piano particolareggiato volta a precisare le condizioni e le modalità per la posa di pannelli solari e

simili che non deve forzatamente avvenire sul tetto della costruzione".

b. In sede di replica e

di duplica il ricorrente e la Sezione si sono riconfermate nelle rispettive

allegazioni e domande, approfondendo le loro tesi. Il comune ritiene in

particolare che riducendo la "superficie

edificabile vincolata" di 3.7 m, rispettivamente 6.7 m, si otterrebbe uno

stacco sufficiente dall'edificio al mapp. 1963. In merito all'art. 30 cpv. 5

NA-PPNV rifiuta di elaborare una variante, che rimanderebbe inutilmente

di 2 o 3 anni una soluzione "(…) che deve essere trovata subito".

Propone quindi una riformulazione della norma e ritiene che sia necessario "(…)

concordare da subito una tale modifica

d'ufficio". Dal canto suo, la

Sezione si oppone alla proposta di ridurre la "superficie

edificabile vincolata", che non risolverebbe il problema di fondo, e si

rimette al giudizio del Tribunale per quanto attiene alle modalità di reintroduzione

del divieto di nuovi posteggi nel nucleo. Per quanto attiene all'art. 30 cpv. 5

NA-PPNV, "(…) si dichiara disponibile a fornire la propria consulenza

(…) nella ricerca di una possibile formulazione del testo normativo, ciò nella

misura in cui codesto Tribunale lo ritenga possibile in questa procedura. In

caso contrario il testo dovrà essere consolidato mediante una procedura di

modifica del Piano regolatore".

F. Congiunta la

causa limitatamente all'istruttoria con l'incarto 90. 2017.2, concernente il

ricorso interposto contro la risoluzione qui impugnata dal proprietario dei

mapp. 160 e 161 (cfr. art. 76 cpv. 2 legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1), in

data 18 aprile 2018 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza sui

luoghi della contestazione, scattando alcune fotografie, acquisite agli atti

unitamente a una fotografia prodotta dal comune. In tale occasione le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e

domande, rinunciando a presentare le conclusioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è

tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno

2011; LST; RL 7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione attiva

dell'insorgente (art. 30 cpv. 2 lett. a LST).

1.2. Gli studi relativi al

controverso piano particolareggiato sono stati avviati in vigenza della legge

cantonale di applicazione della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT;

BU 1990, 365). Il relativo esame preliminare è infatti stato reso dal

Dipartimento del territorio il 21 dicembre 2012 sulla base del progetto trasmesso dal municipio in data 29 dicembre

2011. Il piano dovrà quindi essere esaminato, nel merito, in applicazione di

quest'ultima legge (art. 117 LST).

1.3. Il gravame può

inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto,

completati con le risultanze del sopralluogo (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel

Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1

LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo:

questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,

ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli

casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche

l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia

stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi

richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28

giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27

consid. 3).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm;

RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno

eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui

il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale

(DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/

Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n.

64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di

approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore

disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello

Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:

RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

3.

3.1. Giusta

l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), i cantoni devono allestire

dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa

utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello

legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo

quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:

pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del

permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una

specifica funzione. I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT, in vigore

sino al 31 dicembre 2011; art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile

del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

3.2

Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT;

art. 51 segg. LST) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso

ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando

particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo

giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o

ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso è

previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT;

art. 52 LST). Il piano particolareggiato regola nel dettaglio l'uso dei singoli

fondi, stabilendo per ciascuno ad esempio l'ubicazione e la dimensione dei

fabbricati, le superfici da mantenere libere, l'arredo di superficie e le

caratteristiche degli edifici; può inoltre stabilire la formazione in comune

d'infrastrutture che interessino un preciso numero di proprietari, come aree di

svago, posteggi e strade di accesso. Il piano particolareggiato si distingue

dal piano regolatore per il diverso grado di specificazione delle utilizzazioni

e per la diversa intensità delle restrizioni adottate (cfr. Scolari, op. cit.,

n. 409 seg. ad art. 54 LALPT, con relativi rinvii alla giurisprudenza).

4.

4.1. La

particolarità e il valore architettonico e paesaggistico del nucleo di

Bedigliora è riconosciuta da diversi anni sia a livello federale, con la

menzione nell'ISOS quale insediamento d'importanza nazionale, sia a livello

locale. Infatti già nel 1986, quando vennero intrapresi gli studi per

l'allestimento del primo piano regolatore, si rilevava la necessità di assoggettarlo

a una disciplina di dettaglio, poi confermata nell'ambito dell'approvazione da

parte del Consiglio di Stato nel 1992 (cfr. supra consid. A.). Coerentemente

con questa impostazione, il piano particolareggiato qui all'esame mira da un

lato a preservare la particolarità del nucleo in relazione alla sua struttura,

alla sostanza edilizia che lo compone e al rapporto con il paesaggio che lo

circonda, e dall'altro a porre le basi affinché i privati possano utilizzare e

intervenire in modo corretto sulla sostanza edilizia esistente.

4.2

Per quanto attiene alla conclusione della parte ovest del nucleo,

già si è detto in narrativa come, nell'ambito delle varianti approvate dal

Governo con risoluzione 10 febbraio 2004 (n. 537), il comune avesse integrato nel suo perimetro l'area

formata dai mapp. 160, 164 e 1963 e concesso ai fondi del ricorrente

(mapp. 160 e 161) la facoltà di inserire nuove edificazioni sulla fascia di m 8

x m 25.5 a contatto con via Belvedere, secondo le indicazioni vincolanti di una

scheda di dettaglio disciplinante le modalità degli

interventi, che permetteva anche l'esecuzione di tre posteggi. La Relazione 16 aprile 2002 concernente

il nucleo, punto 1.1.8, motivava come segue tale scelta:

Stranamente questa "appendice" del nucleo

era rimasta fuori a suo tempo dal perimetro. Per il disegno urbanistico

generale essa deve esservi integrata.

Il mappale 164 è uno dei soliti orti-giardini

complementari da integrare puramente e semplicemente nel suo contesto. I

mappali 160 e 159 appartengono al minuscolo gruppo di terreni inedificati, in

condizione di disparità rispetto al resto del paese. Il piano prevede quindi di

integrarli nel perimento del nucleo e di consentire una piccola edificazione a

stecca, in prolungamento verso ovest del già esistente elemento costruito

all'estremità ovest del nucleo.

Le modalità specifiche di costruzione sono indicate

nella scheda che accompagna il piano generale delle zone. Sul mappale 1963

sorge una casa unifamiliare moderna che conclude il nucleo a ovest e merita di

essere integrata nel contesto urbanistico generale. (…)

Come esposto in

narrativa, in sede di approvazione l'esecutivo cantonale aveva pienamente

condiviso tali considerazioni, osservando in particolare, a pag. 20, come le

nuove edificazioni fossero "(…) correttamente correlate al tessuto

edilizio del nucleo, sia planimetricamente, sia volumetricamente".

Anche questa Corte nel suo giudizio del 23 giugno 2005 aveva tutelato la scelta

in includere nel perimetro del nucleo suddetta area, rilevando in particolare

come "(…) la connessione pianificatoria e funzionale di quest'area con il nucleo risulta peraltro di tutta evidenza,

come ha potuto accertare il tribunale con il sopralluogo e come risulta dalla

lettura dei piani, nonché dalla copiosa documentazione fotografica. Va notato

che l'estensione del nucleo ai mappali in oggetto contribuisce ad integrare le

zone limitrofe (ZEIC e nucleo), con un complessivo miglioramento dell'assetto

urbanistico, pianificatorio e territoriale, realizzando così lo scopo precipuo

che era alla base della variante" (cfr. consid. 6.1.). Le facoltà

edificatorie concesse ai mapp. 160 e 161 non erano tuttavia state condivise per

ragioni di carattere procedurale.

4.3

Il piano particolareggiato qui all'esame riprende pedissequamente

il precedente disegno pianificatorio, salvo disciplinare le modalità degli

interventi relativi ai mapp. 160 e 161 all'art. 10 e 45 cpv. 1 NA-PPNV anziché

in una scheda di dettaglio. Nell'ambito del suo esame, il Governo ha tuttavia effettuato

una lettura diametralmente opposta del contesto in cui si situa la "superficie

edificabile vincolata", attribuendole un valore particolare e ritenendo

che la stessa debba rimanere libera da costruzioni al fine di garantire un

sufficiente stacco fra il tessuto storico del nucleo e l'edificio al mapp.

1963, rispettivamente la sovrastante ZEIC. In sede di risposta la diversa

analisi territoriale è stata motivata dalla Sezione con l'accresciuta

sensibilità nei confronti del paesaggio, con le raccomandazioni ISOS relative

al nucleo di Bedigliora e con le Linee guida cantonali circa gli interventi nei

nuclei storici del febbraio 2016. Tali motivazioni non convincono minimamente. Infatti, se da un lato le Linee guida cantonali

si applicano nell'ambito dell'esame dei singoli progetti concreti d'intervento

nei nuclei e si riflettono solo indirettamente sulla pianificazione del

territorio, dall'altro i contenuti della nuova scheda P1 del piano direttore

cantonale concernente il paesaggio - che, in relazione

al patrimonio naturalistico e storico-culturale, rileva come "conservare

la memoria attraverso la salvaguardia dei monumenti e delle

strutture del paesaggio che testimoniano del nostro passato rappresenta un

elemento cardine della politica del paesaggio. (…)" e come "la

qualità del paesaggio è legata anche alla salvaguardia delle componenti

naturali e delle loro interazioni con le attività antropiche" (cfr. 2.

Indirizzi, 2.7, a) e b), pag. 6) - non possiedono un grado di

concretezza tale da giustificare la mutata posizione del Governo. Peraltro la

raccomandazione dell'ISOS citata dalla Sezione ("Evitare un ulteriore

addensamento di case unifamiliari (…) nelle aree immediatamente circostanti il

nucleo storico", pag. 78) non depone contro la pianificazione qui avversata

ma semmai a sfavore della ZEIC istituita a monte di via Belvedere. In assenza di un cambiamento delle circostanza determinanti

rispetto al 2004 e vista l'inconsistenza delle motivazioni addotte

dall'Esecutivo cantonale in questa sede ci si può chiedere se il ricorso non

meriti di venir accolto già solo per queste ragioni.

4.4

Ad ogni modo la

pianificazione adottata dal comune si rivela sorretta da un eminente interesse

pubblico anche da profilo dei suoi contenuti. In effetti, come il sopralluogo

ha permesso di appurare, attualmente l'imbocco ovest del nucleo è

caratterizzato da una situazione insoddisfacente, data dalla presenza dall'accessorio

al mapp. 161, che ospita due garages, e dall'adiacente costruzione a un piano

al mapp. 162, che non presenta pregi particolari. Costruire nella "superficie

edificabile vincolata" possiede una sua logica, poiché permette di

concludere il fronte del nucleo, sottolineandone il carattere, tramite

un'edificazione principale in contiguità (stecca) che verso via Belvedere

presenterà un'altezza di m 7. La riserva a tale scopo di una fascia lunga 25.5

m e larga 8 m appare ragionevole per permettere un'edificazione razionale delle

proprietà in parola. Inoltre la nuova edificazione non modifica le

caratteristiche di via Belvedere, che rimangono

inalterate. Infatti, a monte, il muro in sasso esistente e i sovrastanti

giardini di contorno alla ZEIC continueranno a garantire il carattere del luogo

e uno spazio sufficiente verso il nucleo. La scelta del comune di completarne

il fronte ovest tramite una "superficie edificabile vincolata"

risulta pertanto sorretta da motivazioni pertinenti. Esaminando poi il contesto

da una prospettiva più ampia, che corrisponde a quella documentata nella fotografia

prodotta dal ricorrente in sede di sopralluogo, si osserva quanto segue.

Proprio sulla base di questa prospettiva il Governo ha ritenuto che l'area in

questione debba rimanere libera da costruzioni al fine di garantire un

sufficiente stacco fra il tessuto storico del nucleo e l'edificio al mapp.

1963, rispettivamente la sovrastante ZEIC. Ora, come è emerso in sede di

sopralluogo, la costruzione al mapp. 1963 risulta autonoma per rapporto al

nucleo sia per tipologia che per orientamento. Lo spazio di 11.5 m dalla "superficie

edificabile vincolata" risulta pertanto sufficiente per garantire un

adeguato stacco. Per quanto attiene invece alla sovrastante ZEIC, che si spinge

verso il nucleo fino a includere il mapp. 87, va notato che già attualmente essa

si sovrappone con l'edificio principale al mapp. 162. E' vero che l'edificazione

sulla "superficie edificabile vincolata" - che intacca in modo

irrilevante lo spazio verde sottostante e non ne stravolge quindi la funzione -

prolungherà otticamente la sovrapposizione con la sovrastante ZEIC. Sennonché

tale effetto è da ricondurre alla pianificazione della ZEIC e all'edificazione

in essa in atto - che, come esposto al considerando che precede, era stata

sconsigliata dall'ISOS - e non alla stecca di completazione del fronte ovest

del nucleo, prevista dalla pianificazione qui all'esame. Su questo punto il ricorso

merita dunque di venir accolto.

5.

Per quanto attiene al divieto di

posa di pannelli solari e simili nel nucleo, non approvato dal Governo, si osserva

che il comune, in sede di replica, ha aderito alle tesi della Sezione,

proponendo quindi una riformulazione dell'art. 30 cpv. 5 NA-PPNV che attenua il

divieto, nel senso di ammettere la posa dei citati manufatti solo a titolo

eccezionale e a determinate condizioni. Vista l'urgenza di dotare il nucleo di

una simile normativa, il ricorrente ritiene che "Si tratta quindi di

concordare da subito una tale modifica d'ufficio, proprio nella spirito di

quanto già deciso dal Consiglio comunale e di quanto scrive ora la SST".

In proposito si rileva che, come rettamente osserva la Sezione, una simile

riformulazione - seppur nello "spirito" della norma originaria -

presuppone l'adozione da parte del consiglio comunale (cfr. art. 34 cpv. 1

LALPT) e, di conseguenza, andrà prevista nell'ambito di una variante, riservati,

se del caso, gli strumenti a disposizione del comune

a salvaguardia della pianificazione in corso (cfr. art. 57 segg. LALPT,

risp. 56 segg. LST), atti ad evitare che la sostanza storica del nucleo venga

compromessa dalla posa inadeguata di simili

manufatti. Di conseguenza la richiesta di emendare la norma nell'ambito

della presente procedura non può venir accolta.

6.

6.1. Per tutti questi motivi il

ricorso viene parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata nella

misura in cui non approva la "superficie edificabile vincolata",

stralciando l'art. 10 e il cpv. 1 dell'art. 45 NA-PPNV.

6.2

Le spese e la

tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza la risoluzione 9 novembre 2016 (n. 4844) del Consiglio di Stato:

1.1

è annullata nella misura in cui non approva la "superficie

edificabile vincolata" in corrispondenza dei mapp. 160 e 161 e

stralcia l'art. 10 e il cpv. 1 dell'art. 45 NA-PPNV;

1.2

è riformata nel senso che la pianificazione in

parola è approvata.

2.

Non si preleva tassa di

giustizia.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere