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Decisione

90.2017.2

Piano particolareggiato del nucleo e superficie edificabile vincolata

16 maggio 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A.

a. Con risoluzione 15 aprile

1992 (n. 2820) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del

comune di Bedigliora, che, per quanto qui interessa, attribuiva i mapp. 160,

164 e 1963, posti ad ovest del nucleo di Bedigliora e formanti una superficie

triangolare di complessivi 1'400 mq circa, alla zona agricola, mentre includeva

l'adiacente mapp. 161, di 122 mq, in zona del nucleo tradizionale, assoggettato

all'allestimento di un piano particolareggiato (cfr. art. 3 lett. e, 23 n. 1

norme di attuazione del piano regolatore; NAPR). In tale ambito il Governo ha

pure approvato la zona edificabile d'interesse comunale (ZEIC) in località

Pezze, posta a monte della superficie in oggetto e separata dal nucleo da via

Belvedere, che è poi stata oggetto di alcune varianti e adattamenti.

b. Con risoluzione 10

febbraio 2004 (n. 537) il Governo ha approvato una serie di varianti del piano

regolatore, fra cui alcune volte a verificare il perimetro del nucleo,

rettificandolo con l'inclusione di alcuni fondi ed escludendone altri. In

particolare, l'area formata dai mapp. 160, 164 e 1963 è stata integrata nel nucleo,

a cui, in aggiunta al limitrofo mapp. 161, è stata concessa la facoltà di

inserire nuove edificazioni (mapp. 160 e 161) su una superficie di 8 m x 25.5 m,

secondo le indicazioni vincolanti di una scheda di dettaglio disciplinante le

modalità degli interventi, annessa alle NAPR. L'esecutivo cantonale ha ritenuto

in particolare, a pag. 20, che le nuove edificazioni sui fondi in parola fossero

"(…) correttamente correlate al tessuto edilizio del nucleo, sia

planimetricamente, sia volumetricamente".

c. Adito dai proprietari di due fondi posti nelle vicinanze (mapp. 85 e

86), questo Tribunale con sentenza n. 90.2004.13 del 23 giugno 2005 ha

accolto parzialmente il loro ricorso, annullando la risoluzione 10 febbraio

2004, "(…) nella misura in cui approva la concessione di nuove

edificazioni sui mapp. 159, 160 e 161, che vengono

stralciati dall'art. 23 cifra 1 NAPR e dalle annesse schede di dettaglio"

(cfr. p.to n. 1 del disp.). Condivisa la scelta di includere nel perimetro del

nucleo suddetta area (cfr. consid. 6.1.), questa Corte ha non di meno ritenuto

che, dal profilo formale e procedurale, le facoltà edificatorie concesse ai

fondi andassero previste nell'ambito del piano particolareggiato del nucleo che

il comune era chiamato ad allestire (cfr. consid. 6.2.).

B. a. Durante la seduta del 16 giugno 2014 il

consiglio comunale di Bedigliora ha adottato il piano particolareggiato

del nucleo (in seguito: PPNV) e alcune varianti del piano regolatore, corredate

da un'istanza di dissodamento. Per quanto qui di rilievo, per i mapp. 160 e 161

è stata riproposta la pianificazione annullata da questa Corte, istituendo una "superficie

edificabile vincolata" di 25.5 m per una profondità di 8 m da via

Belvedere, retta dall'art. 10 delle norme di attuazione del piano

particolareggiato (in seguito: NA-PPNV). La norma permette l'edificazione di

nuove costruzioni che devono rifarsi tipologicamente, in quanto a volumetrie,

aperture, forma del tetto, uso dei materiali e finiture, a quelle presenti nel

nucleo per un'altezza massima a valle di 9.00 m e a monte di 7.00 m. Essa è completata

dall'art. 45 cpv. 1 NA-PPNV che, enunciato il divieto di realizzare nuovi

posteggi nel nucleo, ne ammette la formazione unicamente ai mapp. 160 e 161

entro la "superficie edificabile vincolata" e al servizio di un'edificazione

principale sul relativo fondo. La porzione rimanente dei due fondi è attribuita

alla categoria "orti e giardini" (cfr. piano di arredo).

b. Contro tale

ordinamento non sono stati interposti ricorsi.

C. Con risoluzione 9

novembre 2016 (n. 4844) il Consiglio di Stato ha approvato il PPNV nonché le

varianti, accogliendo l'istanza di dissodamento. Esso ha tuttavia negato la

sanzione alla "superficie edificabile vincolata", stralciando l'art.

10 e il cpv. 1 dell'art. 45 NA-PPNV. Il Governo ha ritenuto in sostanza che la

superficie in parola dovesse rimanere inedificata "(…) al fine di

mantenere libero questo importante spazio di correlazione ed evitare che il

tessuto storico del nucleo tradizionale venga inopportunamente legato ai

manufatti abitativi di tipo residenziale presenti sul fmn 1963 e nel comparto

ZEIC del PP de La Pezza".

D. Avverso tale decisione

RI 1, proprietario dei mapp. 160 e 161, insorge presso il Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo la conferma della "superficie

edificabile vincolata". Egli lamenta anzitutto una violazione

dell'autonomia comunale a causa del mancato rinvio degli atti al comune per

l'elaborazione di una proposta alternativa (se del caso riduttiva) in merito

alle possibilità di nuova edificazione sui suoi fondi. Rimprovera poi al

Governo di aver violato anche nel merito l'autonomia del comune, sostituendosi

a quest'ultimo in una scelta che rientra nel suo margine d'apprezzamento. Con riferimento

alla risoluzione del 10 febbraio 2004, egli ritiene inoltre che non sarebbero chiari i motivi o il cambiamento

delle circostanze che hanno portato il Governo a ribaltare il proprio

giudizio. Chiedendo l'esperimento di un sopralluogo, espone poi estesamente le

ragioni per cui l'assetto proposto dal PPNV sarebbe appropriato, ragionevole ed

opportuno: se da un lato la superficie in questione risulta troppo ridotta per

assolvere alla funzione di stacco tra le nuove costruzioni residenziali della

ZEIC e il nucleo, dall'altro la sua

edificazione permette di concludere il fronte ovest del nucleo,

segnandone l'ingresso. Peraltro, l'edificazione delle sue proprietà si

distinguerebbe tipologicamente in modo chiaro da quanto realizzato nella ZEIC,

dovendo adottare i criteri architettonici conservativi validi nel nucleo.

Aggiunge infine come il Governo non abbia riscontrato contrasti con le

raccomandazioni espresse per il nucleo di Bedigliora dall'Inventario degli

insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). Ritiene ad ogni modo che se si

fosse voluto seguire in modo rigoroso l'ISOS non si sarebbe dovuto approvare la

ZEIC e le successive edificazioni sorte a ridosso del nucleo. Sotto questo

profilo reputa che la mancata approvazione dell'ordinamento previsto per le sue

proprietà costituisce una violazione del principio della parità di trattamento

per rapporto agli interventi edilizi concessi ai proprietari di fondi situati

direttamente a monte nella ZEIC.

E. a. Il comune, per il

tramite del suo municipio, postula l'accoglimento dell'impugnativa, rinviando

ai contenuti del ricorso da esso interposto presso il Tribunale contro la decisione

governativa qui contestata (inc. n. 90.2016.63). La Sezione dello sviluppo territoriale,

agente per conto del Governo, chiede la reiezione del gravame, osservando in

particolare come dal 2004 la legislazione in materia pianificatoria abbia

subito importanti mutamenti, fra cui l'entrata in vigore della legge sullo

sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1.) e del suo art. 94

cpv. 2 (recte: 104 cpv. 2 nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015,

cfr. BU 2015, 40), che impone un inserimento ordinato e armonioso degli

interventi nel paesaggio. Rileva inoltre come le raccomandazioni ISOS indichino

di evitare un ulteriore addensamento di case unifamiliari estranee al contesto tradizione nelle aree immediatamente

circostanti il nucleo storico di Bedigliora. Conclude asserendo che, anche alla

luce delle recenti Linee guida cantonali circa gli interventi nei nuclei

storici, "(…) riprendere oggi, in modo acritico, una

proposta formulata nel 2003 che, alla luce dei criteri di inserimento paesaggistico

odierni risulta decisamente problematica, costituisce una debolezza del piano

proposto e si scontra con i principi e il buon lavoro critico fatto dal Comune".

b. In sede di replica e

di duplica il ricorrente e la Sezione si sono riconfermate nelle rispettive

allegazioni e domande, mentre il comune è rimasto silente.

F. Congiunta la causa limitatamente all'istruttoria

con l'incarto

90.2016.62 (cfr. art. 76 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1), in data 18 aprile 2018 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza

sui luoghi della contestazione, scattando alcune fotografie, acquisite agli

atti unitamente a una fotografia prodotta dal comune. In tale occasione le

parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e domande, rinunciando a

presentare le conclusioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è

tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST). Certa è inoltre la legittimazione attiva

dell'insorgente (art. 30 cpv. 2 lett. c LST).

1.2. Gli studi relativi

al controverso piano particolareggiato sono stati avviati in vigenza della

legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365). Il relativo esame

preliminare è infatti stato reso dal Dipartimento del territorio il 21 dicembre

2012 sulla base del progetto trasmesso dal municipio in data 29 dicembre 2011.

Il piano dovrà quindi essere esaminato, nel merito, in applicazione di

quest'ultima legge (art. 117 LST).

1.3. Il gravame può

inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto,

completati con le risultanze del sopralluogo (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della

legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo

del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche

dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate

di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro

subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti

(art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT

II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm;

RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno

eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui

il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale

(DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/

Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n.

64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di

approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore

disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello

Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:

RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

3.

Il ricorrente rimprovera anzitutto

al Consiglio di Stato di aver violato l'autonomia del comune, effettuando una

modifica d'ufficio anziché rinviare gli atti a quest'ultimo per l'elaborazione

di una proposta alternativa (se del caso riduttiva) in merito alle possibilità edificatorie

sui suoi fondi. La critica si rivela manifestamente infondata per i seguenti

motivi.

3.1

In sede di

approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di

non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale deve,

di norma, retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo

esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2a frase LALPT (cfr. anche art. 29

cpv. 2 LST), in rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può, tuttavia, apportare

delle modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi pertanto

all'esercizio delle competenze che spettano agli organi comunali - quando la

nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito (segnatamente nel caso

di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la modifica tende a

colmare una lacuna evidente oppure a emendare

carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con

rinvii; Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 37 LALPT, n. 362). La via della

modifica d'ufficio presuppone che la soluzione s'imponga con tale evidenza da

rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio.

3.2

In concreto nella

decisione impugnata il Governo al capitolo 8., pag. 26, ha riassunto le

decisioni e le modifiche d'ufficio scaturite dal suo esame. Più precisamente al

capitolo 8.1. "Modifiche d'ufficio e decisioni che necessitano di una

pubblicazione", lett. c), pag. 26, ha decretato la "non

approvazione della Superficie edificabile vincolata in corrispondenza dei fmn

160.

e 161 e stralcio dalle NA-PPNV del relativo art. 10 (v. pto 4.3)"

e alla lett. e) la "modifica degli articoli

(…) e 45 delle NA-PPNV (v. pto 4.5)". Ora, in tutta evidenza, l'Esecutivo cantonale non ha effettuato nessuna

modifica d'ufficio per quanto attiene al regime previsto dal PPNV per i

fondi del ricorrente, limitandosi unicamente a non approvarlo. Verosimilmente

il ricorrente è stato tratto in inganno dal titolo del sottocapitolo 8.1., non

avvedendosi del fatto che esso, oltre ad elencare le modifiche d'ufficio, enumera

anche le decisioni, come quelle qui oggetto di impugnativa, che necessita(va)no

di venir pubblicate.

4.

4.1. Giusta l'art. 75 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), i cantoni devono allestire dei piani

d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del

suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo

l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima

legge la pianificazione deve avere luogo in diverse

tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura

del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un

tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I piani

d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello

comunale (art. 24 segg. LALPT, in vigore sino al 31 dicembre 2011; art. 18

segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT).

Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e

protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

4.2

Il

piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT; art. 51 segg.

LST) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte

esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di

promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi

inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o

centri storici lo richiedono. Esso è previsto nell'ambito di un piano

regolatore comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT; art. 52 LST). Il piano

particolareggiato regola nel dettaglio l'uso dei singoli fondi, stabilendo per

ciascuno ad esempio l'ubicazione e la dimensione dei fabbricati, le superfici

da mantenere libere, l'arredo di superficie e le caratteristiche degli edifici;

può inoltre stabilire la formazione in comune d'infrastrutture che interessino

un preciso numero di proprietari, come aree di svago, posteggi e strade di accesso.

Il piano particolareggiato si distingue dal piano regolatore per il diverso

grado di specificazione delle utilizzazioni e per la diversa intensità delle restrizioni adottate (cfr. Scolari, op. cit., n. 409 seg. ad art. 54 LALPT, con

relativi rinvii alla giurisprudenza).

5.

5.1. La particolarità e il valore

architettonico e paesaggistico del nucleo di Bedigliora è riconosciuta da

diversi anni sia a livello federale, con la menzione nell'ISOS quale

insediamento d'importanza nazionale, sia a livello locale. Infatti già nel

1986, quando vennero intrapresi gli studi per l'allestimento del primo piano regolatore,

si rilevava la necessità di assoggettarlo a una disciplina di dettaglio, poi

confermata nell'ambito dell'approvazione da parte del Consiglio di Stato nel

1992.

(cfr. supra consid. A.). Coerentemente con questa impostazione, il

piano particolareggiato qui all'esame mira da un lato a preservare la particolarità

del nucleo in relazione alla sua struttura, alla sostanza edilizia che lo compone

e al rapporto con il paesaggio che lo circonda, e dall'altro a porre le basi

affinché i privati possano utilizzare e intervenire in modo corretto sulla

sostanza edilizia esistente.

5.2

Per

quanto attiene alla conclusione della parte ovest del nucleo, già si è detto in

narrativa come, nell'ambito delle varianti approvate dal Governo con

risoluzione 10 febbraio 2004 (n. 537), il comune avesse integrato nel suo perimetro l'area formata dai mapp.

160, 164 e 1963 e concesso ai fondi del ricorrente (mapp. 160 e 161) la facoltà

di inserire nuove edificazioni sulla fascia di m 8 x m 25.5 a contatto con via

Belvedere, secondo le indicazioni vincolanti di una scheda di dettaglio

disciplinante le modalità degli interventi,

che permetteva anche l'esecuzione di tre posteggi. La Relazione 16 aprile 2002 concernente il nucleo, punto

1.1

, motivava come segue tale scelta:

Stranamente questa "appendice" del nucleo

era rimasta fuori a suo tempo dal perimetro. Per il disegno urbanistico

generale essa deve esservi integrata.

Il mappale 164 è uno dei soliti orti-giardini complementari da

integrare puramente e semplicemente nel suo contesto. I mappali 160 e 159

appartengono al minuscolo gruppo di terreni inedificati, in condizione di

disparità rispetto al resto del paese. Il piano prevede quindi di integrarli

nel perimento del nucleo e di consentire una piccola edificazione a stecca, in

prolungamento verso ovest del già esistente elemento costruito all'estremità

ovest del nucleo.

Le modalità specifiche di costruzione sono indicate nella scheda che

accompagna il piano generale delle zone. Sul mappale 1963 sorge una

casa unifamiliare moderna che conclude il nucleo a ovest e merita di essere integrata

nel contesto urbanistico generale. (…)

Come esposto in narrativa, in

sede di approvazione l'esecutivo cantonale aveva pienamente condiviso tali

considerazioni, osservando in particolare, a pag. 20, come le nuove edificazioni

fossero "(…) correttamente correlate al tessuto edilizio del nucleo,

sia planimetricamente, sia volumetricamente". Anche questa Corte nel

suo giudizio del 23 giugno 2005 aveva tutelato la scelta in includere nel

perimetro del nucleo suddetta area, rilevando in particolare come "(…)

la connessione pianificatoria e funzionale di quest'area con il nucleo risulta

peraltro di tutta evidenza, come ha potuto accertare il tribunale con il

sopralluogo e come risulta dalla lettura dei piani, nonché dalla copiosa documentazione

fotografica. Va notato che l'estensione del nucleo ai mappali in oggetto

contribuisce ad integrare le zone limitrofe (ZEIC e nucleo), con un complessivo

miglioramento dell'assetto urbanistico, pianificatorio e territoriale,

realizzando così lo scopo precipuo che era alla base della variante"

(cfr. consid. 6.1.). Le facoltà edificatorie concesse al ricorrente non erano

tuttavia state condivise per ragioni di carattere procedurale.

5.3

Il piano particolareggiato qui all'esame riprende pedissequamente

il precedente disegno pianificatorio, salvo disciplinare le modalità degli

interventi relativi ai mapp. 160 e 161 all'art. 10 e 45 cpv. 1 NA-PPNV anziché

in una scheda di dettaglio. Nell'ambito del suo esame, il Governo ha tuttavia effettuato

una lettura diametralmente opposta del contesto in cui si situa la "superficie

edificabile vincolata", attribuendole un valore particolare e ritenendo

che la stessa debba rimanere libera da costruzioni al fine di garantire un

sufficiente stacco fra il tessuto storico del nucleo e l'edificio al mapp. 1963,

rispettivamente la sovrastante ZEIC. In sede di risposta la diversa analisi

territoriale è stata motivata dalla Sezione con l'accresciuta sensibilità nei

confronti del paesaggio, determinata dall'entrata in vigore della LST e del suo

imperativo concernente l'inserimento ordinato e armonioso degli interventi nel

paesaggio, nonché con le raccomandazioni ISOS relative al nucleo di Bedigliora

e le Linee guida cantonali circa gli interventi nei nuclei storici del febbraio

2016.

Tali motivazioni non convincono minimamente. Infatti, se da un lato

l'art. 104 LST e le Linee guida cantonali si applicano nell'ambito dell'esame

dei singoli progetti concreti d'intervento nei nuclei e si riflettono solo indirettamente sulla pianificazione del territorio,

dall'altro i contenuti della nuova scheda P1 del piano direttore cantonale

concernente il paesaggio - che, in relazione al patrimonio naturalistico

e storico-culturale, rileva come "conservare la memoria attraverso la

salvaguardia dei monumenti e delle strutture del paesaggio che testimoniano del

nostro passato rappresenta un elemento cardine della politica del paesaggio.

(…)" e come "la qualità del paesaggio è legata anche alla

salvaguardia delle componenti naturali e delle loro interazioni con le attività

antropiche" (cfr. 2. Indirizzi, 2.7, a) e b), pag. 6) - non possiedono

un grado di concretezza tale da giustificare la mutata posizione del Governo. Peraltro

la raccomandazione dell'ISOS citata dalla Sezione ("Evitare un ulteriore

addensamento di case unifamiliari (…) nelle aree immediatamente circostanti il

nucleo storico", pag. 78) non depone contro la pianificazione qui avversata

ma semmai a sfavore della ZEIC istituita a monte di via Belvedere. In assenza

di un cambiamento delle circostanza determinanti rispetto al 2004 e vista

l'inconsistenza delle motivazioni addotte dall'Esecutivo cantonale in questa

sede ci si può chiedere se il ricorso non meriti di venir accolto già solo per

queste ragioni.

5.4

Ad ogni modo la pianificazione adottata dal comune si rivela sorretta da un

eminente interesse pubblico anche da profilo dei suoi contenuti. In effetti,

come il sopralluogo ha permesso di appurare, attualmente l'imbocco ovest del

nucleo è caratterizzato da una situazione insoddisfacente, data dalla presenza dall'accessorio

al mapp. 161, che ospita due garages, e dall'adiacente costruzione a un piano

al mapp. 162, che non presenta pregi particolari. Costruire nella "superficie

edificabile vincolata" possiede una sua logica, poiché permette di concludere

il fronte del nucleo, sottolineandone il

carattere, tramite un'edificazione principale in contiguità (stecca) che verso

via Belvedere presenterà un'altezza di m 7. La riserva a tale scopo di una

fascia lunga 25.5 m e larga 8 m appare ragionevole per permettere un'edificazione

razionale delle proprietà del ricorrente. Inoltre la nuova edificazione non

modifica le caratteristiche di via Belvedere, che rimangono inalterate.

Infatti, a monte, il muro in sasso esistente e i sovrastanti giardini di

contorno alla ZEIC continueranno a garantire il carattere del luogo e uno

spazio sufficiente verso il nucleo. La scelta del comune di completarne il

fronte ovest tramite una "superficie edificabile vincolata" risulta

pertanto sorretta da motivazioni pertinenti. Esaminando poi il contesto da una

prospettiva più ampia, che corrisponde a quella documentata nella fotografia

prodotta dal comune in sede di sopralluogo, si osserva quanto segue. Proprio

sulla base di questa prospettiva il Governo ha ritenuto che l'area in questione

debba rimanere libera da costruzioni al fine di garantire un sufficiente stacco

fra il tessuto storico del nucleo e l'edificio al mapp. 1963, rispettivamente

la sovrastante ZEIC. Ora, come è emerso in

sede di sopralluogo, la costruzione al mapp. 1963 risulta autonoma per

rapporto al nucleo sia per tipologia che per orientamento. Lo spazio di 11.5 m

dalla "superficie edificabile vincolata" risulta pertanto sufficiente

per garantire un adeguato stacco. Per quanto attiene invece alla sovrastante

ZEIC, che si spinge verso il nucleo fino a includere il mapp. 87, va notato che

già attualmente essa si sovrappone con l'edificio principale al mapp. 162. E'

vero che l'edificazione sulla "superficie edificabile vincolata" -

che intacca in modo irrilevante lo spazio verde sottostante e non ne stravolge

quindi la funzione - prolungherà otticamente la sovrapposizione con la

sovrastante ZEIC. Sennonché tale effetto è da ricondurre alla pianificazione della ZEIC e all'edificazione in essa in atto - che,

come esposto al considerando che precede, era stata sconsigliata dall'ISOS - e

non alla stecca di completazione del fronte ovest del nucleo, prevista dalla

pianificazione qui all'esame.

6.

6.1. Per tutti questi

motivi il ricorso viene accolto e la decisione impugnata annullata nella misura

in cui non approva la "superficie edificabile vincolata", stralciando

l'art. 10 e il cpv. 1 dell'art. 45 NA-PPNV.

6.2

Le spese e la tassa

di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Devono inoltre

essere assegnate le ripetibili al ricorrente, patrocinato, dovute dallo Stato

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di

conseguenza la risoluzione 9 novembre 2016 (n. 4844) del Consiglio di Stato:

1.1

è annullata nella misura in cui non approva la "superficie

edificabile vincolata" in corrispondenza dei mapp. 160 e 161 e

stralcia l'art. 10 e il cpv. 1 dell'art. 45 NA-PPNV;

1.2

è riformata nel senso che la pianificazione in

parola è approvata.

2.

Non

si preleva tassa di giustizia. Al ricorrente va retrocesso l'importo di fr.

2'000.- versato quale anticipo sulle spese processuali. Lo Stato rifonderà al

ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere