90.2017.2
Piano particolareggiato del nucleo e superficie edificabile vincolata
16 maggio 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2017.2
Lugano
16 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 11 gennaio 2017 di
RI
1
patrocinato
da: PR 1
contro
la
risoluzione 9 novembre 2016 (n. 4844), con cui il Consiglio di Stato ha
approvato il piano particolareggiato del nucleo di Bedigliora e alcune
varianti del piano regolatore del comune di Bedigliora;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A.
a. Con risoluzione 15 aprile
1992 (n. 2820) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del
comune di Bedigliora, che, per quanto qui interessa, attribuiva i mapp. 160,
164 e 1963, posti ad ovest del nucleo di Bedigliora e formanti una superficie
triangolare di complessivi 1'400 mq circa, alla zona agricola, mentre includeva
l'adiacente mapp. 161, di 122 mq, in zona del nucleo tradizionale, assoggettato
all'allestimento di un piano particolareggiato (cfr. art. 3 lett. e, 23 n. 1
norme di attuazione del piano regolatore; NAPR). In tale ambito il Governo ha
pure approvato la zona edificabile d'interesse comunale (ZEIC) in località
Pezze, posta a monte della superficie in oggetto e separata dal nucleo da via
Belvedere, che è poi stata oggetto di alcune varianti e adattamenti.
b. Con risoluzione 10
febbraio 2004 (n. 537) il Governo ha approvato una serie di varianti del piano
regolatore, fra cui alcune volte a verificare il perimetro del nucleo,
rettificandolo con l'inclusione di alcuni fondi ed escludendone altri. In
particolare, l'area formata dai mapp. 160, 164 e 1963 è stata integrata nel nucleo,
a cui, in aggiunta al limitrofo mapp. 161, è stata concessa la facoltà di
inserire nuove edificazioni (mapp. 160 e 161) su una superficie di 8 m x 25.5 m,
secondo le indicazioni vincolanti di una scheda di dettaglio disciplinante le
modalità degli interventi, annessa alle NAPR. L'esecutivo cantonale ha ritenuto
in particolare, a pag. 20, che le nuove edificazioni sui fondi in parola fossero
"(…) correttamente correlate al tessuto edilizio del nucleo, sia
planimetricamente, sia volumetricamente".
c. Adito dai proprietari di due fondi posti nelle vicinanze (mapp. 85 e
86), questo Tribunale con sentenza n. 90.2004.13 del 23 giugno 2005 ha
accolto parzialmente il loro ricorso, annullando la risoluzione 10 febbraio
2004, "(…) nella misura in cui approva la concessione di nuove
edificazioni sui mapp. 159, 160 e 161, che vengono
stralciati dall'art. 23 cifra 1 NAPR e dalle annesse schede di dettaglio"
(cfr. p.to n. 1 del disp.). Condivisa la scelta di includere nel perimetro del
nucleo suddetta area (cfr. consid. 6.1.), questa Corte ha non di meno ritenuto
che, dal profilo formale e procedurale, le facoltà edificatorie concesse ai
fondi andassero previste nell'ambito del piano particolareggiato del nucleo che
il comune era chiamato ad allestire (cfr. consid. 6.2.).
B. a. Durante la seduta del 16 giugno 2014 il
consiglio comunale di Bedigliora ha adottato il piano particolareggiato
del nucleo (in seguito: PPNV) e alcune varianti del piano regolatore, corredate
da un'istanza di dissodamento. Per quanto qui di rilievo, per i mapp. 160 e 161
è stata riproposta la pianificazione annullata da questa Corte, istituendo una "superficie
edificabile vincolata" di 25.5 m per una profondità di 8 m da via
Belvedere, retta dall'art. 10 delle norme di attuazione del piano
particolareggiato (in seguito: NA-PPNV). La norma permette l'edificazione di
nuove costruzioni che devono rifarsi tipologicamente, in quanto a volumetrie,
aperture, forma del tetto, uso dei materiali e finiture, a quelle presenti nel
nucleo per un'altezza massima a valle di 9.00 m e a monte di 7.00 m. Essa è completata
dall'art. 45 cpv. 1 NA-PPNV che, enunciato il divieto di realizzare nuovi
posteggi nel nucleo, ne ammette la formazione unicamente ai mapp. 160 e 161
entro la "superficie edificabile vincolata" e al servizio di un'edificazione
principale sul relativo fondo. La porzione rimanente dei due fondi è attribuita
alla categoria "orti e giardini" (cfr. piano di arredo).
b. Contro tale
ordinamento non sono stati interposti ricorsi.
C. Con risoluzione 9
novembre 2016 (n. 4844) il Consiglio di Stato ha approvato il PPNV nonché le
varianti, accogliendo l'istanza di dissodamento. Esso ha tuttavia negato la
sanzione alla "superficie edificabile vincolata", stralciando l'art.
10 e il cpv. 1 dell'art. 45 NA-PPNV. Il Governo ha ritenuto in sostanza che la
superficie in parola dovesse rimanere inedificata "(…) al fine di
mantenere libero questo importante spazio di correlazione ed evitare che il
tessuto storico del nucleo tradizionale venga inopportunamente legato ai
manufatti abitativi di tipo residenziale presenti sul fmn 1963 e nel comparto
ZEIC del PP de La Pezza".
D. Avverso tale decisione
RI 1, proprietario dei mapp. 160 e 161, insorge presso il Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo la conferma della "superficie
edificabile vincolata". Egli lamenta anzitutto una violazione
dell'autonomia comunale a causa del mancato rinvio degli atti al comune per
l'elaborazione di una proposta alternativa (se del caso riduttiva) in merito
alle possibilità di nuova edificazione sui suoi fondi. Rimprovera poi al
Governo di aver violato anche nel merito l'autonomia del comune, sostituendosi
a quest'ultimo in una scelta che rientra nel suo margine d'apprezzamento. Con riferimento
alla risoluzione del 10 febbraio 2004, egli ritiene inoltre che non sarebbero chiari i motivi o il cambiamento
delle circostanze che hanno portato il Governo a ribaltare il proprio
giudizio. Chiedendo l'esperimento di un sopralluogo, espone poi estesamente le
ragioni per cui l'assetto proposto dal PPNV sarebbe appropriato, ragionevole ed
opportuno: se da un lato la superficie in questione risulta troppo ridotta per
assolvere alla funzione di stacco tra le nuove costruzioni residenziali della
ZEIC e il nucleo, dall'altro la sua
edificazione permette di concludere il fronte ovest del nucleo,
segnandone l'ingresso. Peraltro, l'edificazione delle sue proprietà si
distinguerebbe tipologicamente in modo chiaro da quanto realizzato nella ZEIC,
dovendo adottare i criteri architettonici conservativi validi nel nucleo.
Aggiunge infine come il Governo non abbia riscontrato contrasti con le
raccomandazioni espresse per il nucleo di Bedigliora dall'Inventario degli
insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). Ritiene ad ogni modo che se si
fosse voluto seguire in modo rigoroso l'ISOS non si sarebbe dovuto approvare la
ZEIC e le successive edificazioni sorte a ridosso del nucleo. Sotto questo
profilo reputa che la mancata approvazione dell'ordinamento previsto per le sue
proprietà costituisce una violazione del principio della parità di trattamento
per rapporto agli interventi edilizi concessi ai proprietari di fondi situati
direttamente a monte nella ZEIC.
E. a. Il comune, per il
tramite del suo municipio, postula l'accoglimento dell'impugnativa, rinviando
ai contenuti del ricorso da esso interposto presso il Tribunale contro la decisione
governativa qui contestata (inc. n. 90.2016.63). La Sezione dello sviluppo territoriale,
agente per conto del Governo, chiede la reiezione del gravame, osservando in
particolare come dal 2004 la legislazione in materia pianificatoria abbia
subito importanti mutamenti, fra cui l'entrata in vigore della legge sullo
sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1.) e del suo art. 94
cpv. 2 (recte: 104 cpv. 2 nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015,
cfr. BU 2015, 40), che impone un inserimento ordinato e armonioso degli
interventi nel paesaggio. Rileva inoltre come le raccomandazioni ISOS indichino
di evitare un ulteriore addensamento di case unifamiliari estranee al contesto tradizione nelle aree immediatamente
circostanti il nucleo storico di Bedigliora. Conclude asserendo che, anche alla
luce delle recenti Linee guida cantonali circa gli interventi nei nuclei
storici, "(…) riprendere oggi, in modo acritico, una
proposta formulata nel 2003 che, alla luce dei criteri di inserimento paesaggistico
odierni risulta decisamente problematica, costituisce una debolezza del piano
proposto e si scontra con i principi e il buon lavoro critico fatto dal Comune".
b. In sede di replica e
di duplica il ricorrente e la Sezione si sono riconfermate nelle rispettive
allegazioni e domande, mentre il comune è rimasto silente.
F. Congiunta la causa limitatamente all'istruttoria
con l'incarto
90.2016.62 (cfr. art. 76 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1), in data 18 aprile 2018 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza
sui luoghi della contestazione, scattando alcune fotografie, acquisite agli
atti unitamente a una fotografia prodotta dal comune. In tale occasione le
parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e domande, rinunciando a
presentare le conclusioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è
tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST). Certa è inoltre la legittimazione attiva
dell'insorgente (art. 30 cpv. 2 lett. c LST).
1.2. Gli studi relativi
al controverso piano particolareggiato sono stati avviati in vigenza della
legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365). Il relativo esame
preliminare è infatti stato reso dal Dipartimento del territorio il 21 dicembre
2012 sulla base del progetto trasmesso dal municipio in data 29 dicembre 2011.
Il piano dovrà quindi essere esaminato, nel merito, in applicazione di
quest'ultima legge (art. 117 LST).
1.3. Il gravame può
inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto,
completati con le risultanze del sopralluogo (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo
del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche
dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate
di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro
subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti
(art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza
sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT
II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm;
RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno
eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui
il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale
(DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard
Waldmann/
Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n.
64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di
approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore
disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello
Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:
RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
3.
Il ricorrente rimprovera anzitutto
al Consiglio di Stato di aver violato l'autonomia del comune, effettuando una
modifica d'ufficio anziché rinviare gli atti a quest'ultimo per l'elaborazione
di una proposta alternativa (se del caso riduttiva) in merito alle possibilità edificatorie
sui suoi fondi. La critica si rivela manifestamente infondata per i seguenti
motivi.
3.1
In sede di
approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di
non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale deve,
di norma, retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo
esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2a frase LALPT (cfr. anche art. 29
cpv. 2 LST), in rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può, tuttavia, apportare
delle modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi pertanto
all'esercizio delle competenze che spettano agli organi comunali - quando la
nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito (segnatamente nel caso
di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la modifica tende a
colmare una lacuna evidente oppure a emendare
carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con
rinvii; Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 37 LALPT, n. 362). La via della
modifica d'ufficio presuppone che la soluzione s'imponga con tale evidenza da
rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio.
3.2
In concreto nella
decisione impugnata il Governo al capitolo 8., pag. 26, ha riassunto le
decisioni e le modifiche d'ufficio scaturite dal suo esame. Più precisamente al
capitolo 8.1. "Modifiche d'ufficio e decisioni che necessitano di una
pubblicazione", lett. c), pag. 26, ha decretato la "non
approvazione della Superficie edificabile vincolata in corrispondenza dei fmn
160.
e 161 e stralcio dalle NA-PPNV del relativo art. 10 (v. pto 4.3)"
e alla lett. e) la "modifica degli articoli
(…) e 45 delle NA-PPNV (v. pto 4.5)". Ora, in tutta evidenza, l'Esecutivo cantonale non ha effettuato nessuna
modifica d'ufficio per quanto attiene al regime previsto dal PPNV per i
fondi del ricorrente, limitandosi unicamente a non approvarlo. Verosimilmente
il ricorrente è stato tratto in inganno dal titolo del sottocapitolo 8.1., non
avvedendosi del fatto che esso, oltre ad elencare le modifiche d'ufficio, enumera
anche le decisioni, come quelle qui oggetto di impugnativa, che necessita(va)no
di venir pubblicate.
4.
4.1. Giusta l'art. 75 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), i cantoni devono allestire dei piani
d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del
suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo
l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima
legge la pianificazione deve avere luogo in diverse
tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura
del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un
tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I piani
d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello
comunale (art. 24 segg. LALPT, in vigore sino al 31 dicembre 2011; art. 18
segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT).
Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
4.2
Il
piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT; art. 51 segg.
LST) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte
esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di
promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi
inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o
centri storici lo richiedono. Esso è previsto nell'ambito di un piano
regolatore comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT; art. 52 LST). Il piano
particolareggiato regola nel dettaglio l'uso dei singoli fondi, stabilendo per
ciascuno ad esempio l'ubicazione e la dimensione dei fabbricati, le superfici
da mantenere libere, l'arredo di superficie e le caratteristiche degli edifici;
può inoltre stabilire la formazione in comune d'infrastrutture che interessino
un preciso numero di proprietari, come aree di svago, posteggi e strade di accesso.
Il piano particolareggiato si distingue dal piano regolatore per il diverso
grado di specificazione delle utilizzazioni e per la diversa intensità delle restrizioni adottate (cfr. Scolari, op. cit., n. 409 seg. ad art. 54 LALPT, con
relativi rinvii alla giurisprudenza).
5.
5.1. La particolarità e il valore
architettonico e paesaggistico del nucleo di Bedigliora è riconosciuta da
diversi anni sia a livello federale, con la menzione nell'ISOS quale
insediamento d'importanza nazionale, sia a livello locale. Infatti già nel
1986, quando vennero intrapresi gli studi per l'allestimento del primo piano regolatore,
si rilevava la necessità di assoggettarlo a una disciplina di dettaglio, poi
confermata nell'ambito dell'approvazione da parte del Consiglio di Stato nel
1992.
(cfr. supra consid. A.). Coerentemente con questa impostazione, il
piano particolareggiato qui all'esame mira da un lato a preservare la particolarità
del nucleo in relazione alla sua struttura, alla sostanza edilizia che lo compone
e al rapporto con il paesaggio che lo circonda, e dall'altro a porre le basi
affinché i privati possano utilizzare e intervenire in modo corretto sulla
sostanza edilizia esistente.
5.2
Per
quanto attiene alla conclusione della parte ovest del nucleo, già si è detto in
narrativa come, nell'ambito delle varianti approvate dal Governo con
risoluzione 10 febbraio 2004 (n. 537), il comune avesse integrato nel suo perimetro l'area formata dai mapp.
160, 164 e 1963 e concesso ai fondi del ricorrente (mapp. 160 e 161) la facoltà
di inserire nuove edificazioni sulla fascia di m 8 x m 25.5 a contatto con via
Belvedere, secondo le indicazioni vincolanti di una scheda di dettaglio
disciplinante le modalità degli interventi,
che permetteva anche l'esecuzione di tre posteggi. La Relazione 16 aprile 2002 concernente il nucleo, punto
1.1
, motivava come segue tale scelta:
Stranamente questa "appendice" del nucleo
era rimasta fuori a suo tempo dal perimetro. Per il disegno urbanistico
generale essa deve esservi integrata.
Il mappale 164 è uno dei soliti orti-giardini complementari da
integrare puramente e semplicemente nel suo contesto. I mappali 160 e 159
appartengono al minuscolo gruppo di terreni inedificati, in condizione di
disparità rispetto al resto del paese. Il piano prevede quindi di integrarli
nel perimento del nucleo e di consentire una piccola edificazione a stecca, in
prolungamento verso ovest del già esistente elemento costruito all'estremità
ovest del nucleo.
Le modalità specifiche di costruzione sono indicate nella scheda che
accompagna il piano generale delle zone. Sul mappale 1963 sorge una
casa unifamiliare moderna che conclude il nucleo a ovest e merita di essere integrata
nel contesto urbanistico generale. (…)
Come esposto in narrativa, in
sede di approvazione l'esecutivo cantonale aveva pienamente condiviso tali
considerazioni, osservando in particolare, a pag. 20, come le nuove edificazioni
fossero "(…) correttamente correlate al tessuto edilizio del nucleo,
sia planimetricamente, sia volumetricamente". Anche questa Corte nel
suo giudizio del 23 giugno 2005 aveva tutelato la scelta in includere nel
perimetro del nucleo suddetta area, rilevando in particolare come "(…)
la connessione pianificatoria e funzionale di quest'area con il nucleo risulta
peraltro di tutta evidenza, come ha potuto accertare il tribunale con il
sopralluogo e come risulta dalla lettura dei piani, nonché dalla copiosa documentazione
fotografica. Va notato che l'estensione del nucleo ai mappali in oggetto
contribuisce ad integrare le zone limitrofe (ZEIC e nucleo), con un complessivo
miglioramento dell'assetto urbanistico, pianificatorio e territoriale,
realizzando così lo scopo precipuo che era alla base della variante"
(cfr. consid. 6.1.). Le facoltà edificatorie concesse al ricorrente non erano
tuttavia state condivise per ragioni di carattere procedurale.
5.3
Il piano particolareggiato qui all'esame riprende pedissequamente
il precedente disegno pianificatorio, salvo disciplinare le modalità degli
interventi relativi ai mapp. 160 e 161 all'art. 10 e 45 cpv. 1 NA-PPNV anziché
in una scheda di dettaglio. Nell'ambito del suo esame, il Governo ha tuttavia effettuato
una lettura diametralmente opposta del contesto in cui si situa la "superficie
edificabile vincolata", attribuendole un valore particolare e ritenendo
che la stessa debba rimanere libera da costruzioni al fine di garantire un
sufficiente stacco fra il tessuto storico del nucleo e l'edificio al mapp. 1963,
rispettivamente la sovrastante ZEIC. In sede di risposta la diversa analisi
territoriale è stata motivata dalla Sezione con l'accresciuta sensibilità nei
confronti del paesaggio, determinata dall'entrata in vigore della LST e del suo
imperativo concernente l'inserimento ordinato e armonioso degli interventi nel
paesaggio, nonché con le raccomandazioni ISOS relative al nucleo di Bedigliora
e le Linee guida cantonali circa gli interventi nei nuclei storici del febbraio
2016.
Tali motivazioni non convincono minimamente. Infatti, se da un lato
l'art. 104 LST e le Linee guida cantonali si applicano nell'ambito dell'esame
dei singoli progetti concreti d'intervento nei nuclei e si riflettono solo indirettamente sulla pianificazione del territorio,
dall'altro i contenuti della nuova scheda P1 del piano direttore cantonale
concernente il paesaggio - che, in relazione al patrimonio naturalistico
e storico-culturale, rileva come "conservare la memoria attraverso la
salvaguardia dei monumenti e delle strutture del paesaggio che testimoniano del
nostro passato rappresenta un elemento cardine della politica del paesaggio.
(…)" e come "la qualità del paesaggio è legata anche alla
salvaguardia delle componenti naturali e delle loro interazioni con le attività
antropiche" (cfr. 2. Indirizzi, 2.7, a) e b), pag. 6) - non possiedono
un grado di concretezza tale da giustificare la mutata posizione del Governo. Peraltro
la raccomandazione dell'ISOS citata dalla Sezione ("Evitare un ulteriore
addensamento di case unifamiliari (…) nelle aree immediatamente circostanti il
nucleo storico", pag. 78) non depone contro la pianificazione qui avversata
ma semmai a sfavore della ZEIC istituita a monte di via Belvedere. In assenza
di un cambiamento delle circostanza determinanti rispetto al 2004 e vista
l'inconsistenza delle motivazioni addotte dall'Esecutivo cantonale in questa
sede ci si può chiedere se il ricorso non meriti di venir accolto già solo per
queste ragioni.
5.4
Ad ogni modo la pianificazione adottata dal comune si rivela sorretta da un
eminente interesse pubblico anche da profilo dei suoi contenuti. In effetti,
come il sopralluogo ha permesso di appurare, attualmente l'imbocco ovest del
nucleo è caratterizzato da una situazione insoddisfacente, data dalla presenza dall'accessorio
al mapp. 161, che ospita due garages, e dall'adiacente costruzione a un piano
al mapp. 162, che non presenta pregi particolari. Costruire nella "superficie
edificabile vincolata" possiede una sua logica, poiché permette di concludere
il fronte del nucleo, sottolineandone il
carattere, tramite un'edificazione principale in contiguità (stecca) che verso
via Belvedere presenterà un'altezza di m 7. La riserva a tale scopo di una
fascia lunga 25.5 m e larga 8 m appare ragionevole per permettere un'edificazione
razionale delle proprietà del ricorrente. Inoltre la nuova edificazione non
modifica le caratteristiche di via Belvedere, che rimangono inalterate.
Infatti, a monte, il muro in sasso esistente e i sovrastanti giardini di
contorno alla ZEIC continueranno a garantire il carattere del luogo e uno
spazio sufficiente verso il nucleo. La scelta del comune di completarne il
fronte ovest tramite una "superficie edificabile vincolata" risulta
pertanto sorretta da motivazioni pertinenti. Esaminando poi il contesto da una
prospettiva più ampia, che corrisponde a quella documentata nella fotografia
prodotta dal comune in sede di sopralluogo, si osserva quanto segue. Proprio
sulla base di questa prospettiva il Governo ha ritenuto che l'area in questione
debba rimanere libera da costruzioni al fine di garantire un sufficiente stacco
fra il tessuto storico del nucleo e l'edificio al mapp. 1963, rispettivamente
la sovrastante ZEIC. Ora, come è emerso in
sede di sopralluogo, la costruzione al mapp. 1963 risulta autonoma per
rapporto al nucleo sia per tipologia che per orientamento. Lo spazio di 11.5 m
dalla "superficie edificabile vincolata" risulta pertanto sufficiente
per garantire un adeguato stacco. Per quanto attiene invece alla sovrastante
ZEIC, che si spinge verso il nucleo fino a includere il mapp. 87, va notato che
già attualmente essa si sovrappone con l'edificio principale al mapp. 162. E'
vero che l'edificazione sulla "superficie edificabile vincolata" -
che intacca in modo irrilevante lo spazio verde sottostante e non ne stravolge
quindi la funzione - prolungherà otticamente la sovrapposizione con la
sovrastante ZEIC. Sennonché tale effetto è da ricondurre alla pianificazione della ZEIC e all'edificazione in essa in atto - che,
come esposto al considerando che precede, era stata sconsigliata dall'ISOS - e
non alla stecca di completazione del fronte ovest del nucleo, prevista dalla
pianificazione qui all'esame.
6.
6.1. Per tutti questi
motivi il ricorso viene accolto e la decisione impugnata annullata nella misura
in cui non approva la "superficie edificabile vincolata", stralciando
l'art. 10 e il cpv. 1 dell'art. 45 NA-PPNV.
6.2
Le spese e la tassa
di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Devono inoltre
essere assegnate le ripetibili al ricorrente, patrocinato, dovute dallo Stato
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
§. Di
conseguenza la risoluzione 9 novembre 2016 (n. 4844) del Consiglio di Stato:
1.1
è annullata nella misura in cui non approva la "superficie
edificabile vincolata" in corrispondenza dei mapp. 160 e 161 e
stralcia l'art. 10 e il cpv. 1 dell'art. 45 NA-PPNV;
1.2
è riformata nel senso che la pianificazione in
parola è approvata.
2.
Non
si preleva tassa di giustizia. Al ricorrente va retrocesso l'importo di fr.
2'000.- versato quale anticipo sulle spese processuali. Lo Stato rifonderà al
ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere