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Decisione

90.2017.20

Varianti del piano regolatore - attribuzione di un fondo alla zona agricola, ridimensionamento della zona AEPIP, istituzione di una nuova zona residenziale e inquinamento elettromagnetico

24 aprile 2018Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non

danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono

adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei

dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità

governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto

la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT

II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 seg. LPAmm;

RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno

eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui

il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale

(DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64),

segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato (Raffaello Balerna,

La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203

segg., 214).

3.

Una misura pianificatoria può

costituire una restrizione di diritto pubblico ed è compatibile con la garanzia

della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda

su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e

rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.; DTF 129 I

337 consid. 4.1; STF 1C_54/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.1; cfr. anche: Eloi Jeannerat/Pierre Moor, in: Heinz

Aemisegger et al. (curatori), Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, ad art. 14 n. 41 segg.). La legalità, l'interesse

pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi

giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie

attività (art. 5 Cost.).

4. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 18 segg. LST), disciplinano

l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi delimitano, in primo

luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il

diritto cantonale può inoltre prevedere altre zone d'utilizzazione (art. 18

cpv. 1 LPT).

4.1. Zone

edificabili

4.1.1. Secondo l'art. 15 vLPT nel

tenore in vigore sino al 30 aprile 2014, le zone edificabili comprendevano i

terreni idonei all'edificazione che erano già stati edificati in larga misura

(lett. a) e quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett.

b). Di massima, un terreno che adempiva queste esigenze andava attributo alla

zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale di tutti gli

interessi pubblici e privati in causa, effettuata alla luce dei principi e

degli scopi della pianificazione territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT,

dovesse essere incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della

zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15

vLPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non avevano

pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Al pari di quelli sanciti

agli art. 1 e 3 LPT, questi criteri rappresentavano piuttosto degli obiettivi,

degli strumenti di valutazione, che - ancorché soddisfatti - non conducevano

necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona

fabbricabile, ma dovevano ancora essere congruamente soppesati e confrontati

con tutti gli altri (cfr. STF 1P.37/2003

e 1P.43/2003 del 12.09.2003 consid. 4.4.1; DTF 122 II 326 consid. 6a; DTF 122

Considerandi

II 455 consid. 4a; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki,

Commentario LPT, n. 40-47 ad art. 15; Piermarco

Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

4.1.2

Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la

revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012, elaborata quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "spazio

per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)". L'obbiettivo

principale dalla revisione è di arginare l'espansione disordinata degli

insediamenti nel territorio e di migliorare la protezione delle superfici

coltive, promuovendo uno sviluppo centripeto del tessuto edificato (Messaggio

concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio

del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). A tale scopo il legislatore

ha inasprito i presupposti necessari per poter assegnare un terreno alla zona

edificabile e ha introdotto dei provvedimenti affinché le zone edificabili esistenti,

non idonee dal punto di vista della pianificazione del territorio, siano

progressivamente dezonate e siano assegnati alla zona edificabile soltanto i

terreni ubicati correttamente e in conformità agli scopi e ai principi

pianificatori (per lo più in siti centrali e ben urbanizzati; cfr. Messaggio

citato, cap. 1.3.1 seg. e 2.4).

4.1.3

Il nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone

edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per

15.

anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2).

L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili

- prosegue la norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei confini comunali,

rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio; in

particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle

colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4 del medesimo disposto

precisa che un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se è idoneo

all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente necessario all'edificazione,

urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente

delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti (lett.

b), le superfici coltive non sono frazionate (lett. c), la sua disponibilità è

garantita sul piano giuridico (lett. d) e l'assegnazione consente di attuare

quanto disposto nel piano direttore (lett. e).

4.2

Zone agricole

Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato

il 20 marzo 1998, in vigore dal 1° settembre 2000), le zone agricole servono a

garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a

salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la

compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,

libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e

comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva

necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura (lett. a) e i

terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura

(lett. b; cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il

25.

febbraio 2003, in vigore dal 1° giugno 2003 e sino al 31 dicembre 2011; dal

1.

gennaio 2012 art. 27 VIII. RLst). Per quanto possibile devono essere

delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Alla zona agricola,

intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT nella

versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma valido anche in precedenza,

dev'essere riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo

obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli

insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa,

alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del

Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio

1996, in: FF 1996 III 457 segg., 471, con rinvii).

4.3

Zone per scopi

pubblici

4.3.1

Le altre zone d'utilizzazione

ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 LPT permettono ai cantoni di precisare, combinare

e completare le zone d'utilizzazione principali - edificabili, agricole e

protette - definite dal diritto federale (Messaggio del Consiglio federale

concernente la LPT del 27 febbraio 1978, in: FF 1978 I 959 segg., 981).

4.3.2

La legislazione

ticinese prevede, segnatamente, la possibilità di delimitare delle zone

destinate a scopi pubblici (art. 20 cpv. 2 LST), che comprendono i terreni

necessari all'adempimento di compiti pubblici, attuali o previsti, da parte di

enti pubblici o persone del diritto privato che adempiono compiti pubblici

(art. 27 V. regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre

2011; RLst; RL 7.1.1.1.1).

4.3.3

Secondo costante

giurisprudenza del Tribunale federale, la delimitazione di una zona di utilità

pubblica deve essere giustificata da un bisogno sufficientemente concreto,

sicuro e importante, che deve essere indicato con precisione (cfr. DTF 113 Ia

463.

consid.

3c, 102 Ia 368 e 94 I 127 consid. 7). Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità

pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di

queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni,

determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15

lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e

che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con relativa certezza e

abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi (cfr. RDAT II-2003 n. 25

consid. 3.2 con rinvii; II-2000 n. 75 consid. 4 con rinvii). La creazione, da

parte dell'ente pianificante, di zone per edifici e impianti di interesse

pubblico su importanti superfici di terreno, senza precisarne la funzione,

semplicemente per poter disporre della maggior libertà di manovra possibile in

vista della sistemazione territoriale, non adempie a queste condizioni (cfr. Aemisegger/Kissling, op. cit., ad art. 15 n. 49).

5.

In concreto, il ricorrente insorge

innanzitutto contro l'inserimento del mapp. 423 in zona agricola, chiedendone in

questa sede l'attribuzione a una non meglio precisata zona edificabile ai sensi

dell'art. 15 LPT. Orbene, poiché davanti al Governo egli aveva chiesto (solo)

il mantenimento del fondo in zona (edificabile) AEPIP (cfr. supra,

consid. B.b) e poiché davanti al Tribunale non sono ammesse nuove domande, ci

si può chiedere se la richiesta sia ammissibile. Il quesito non merita ulteriori

approfondimenti, nella misura in cui a ogni modo, per i motivi che verranno

esposti in seguito, le sue critiche vanno disattese.

5.1

Esclusione dalla

zona AEPIP

5.1.1

Come visto

in narrativa, la pianificazione in vigore assegna il mapp. 423 alla zona per

attrezzature ed edifici privati d'interesse pubblico (AEPIP) destinata a

deposito patriziale. Si tratta in concreto di una "zona edificabile particolare o a edificabilità

limitata", nella quale è ammessa unicamente la costruzione di

edifici e impianti direttamente connessi con l'utilizzazione prevista (cfr. art. 45bis

norme di attuazione del piano regolatore, nella versione approvata con risoluzione

10.

giugno 1997 [n. 2898];

cfr. anche TA BE, sentenza 7 aprile 2011, in: BVR/JAB 2011 411).

5.1.2

Negli scorsi

decenni, i fabbisogni pubblici nel comparto Camana sono stati

rivalutati. Ciò ha avuto inizio quando, nell'ambito della revisione di piano

regolatore, approvata con risoluzione governativa 22 dicembre 2009 (n. 6785),

il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione della riorganizzazione della

zona AEPIP esistente, accogliendo il ricorso interposto da RI 1 avverso il mantenimento

del mapp. 423 in tale zona, ritenuta in sostanza sovradimensionata. Il comune è

stato quindi invitato a elaborare una variante (cfr. supra consid.

B.a.). La variante in oggetto scaturisce da tale decisione ed è il frutto della

rivalutazione dei fabbisogni pubblici attuata dal municipio, congiuntamente al

patriziato. Come riportato nel rapporto di pianificazione relativo alle

varianti di adeguamento al PR del 22.12.2009, aprile 2016, pag. 8 seg., l'esecutivo

comunale, dopo aver esaminato le necessità pubbliche in gioco, in particolare

in relazione ai fabbisogni di immagazzinaggio e deposito (attuali e futuri) di

entrambi gli enti, ha deciso di rinunciare a parte della superficie vincolata,

ritenendola superflua. L'estensione della zona AEPIP è dunque stata ridotta, assegnando

parte dell'area (tra cui anche il mapp. 423) alla zona agricola. Il perimetro

della zona è stato definito in base all'analisi delle attività di interesse

pubblico previste nell'intero comparto (canile di interesse regionale, depositi

patriziali, centro comunale di raccolta rifiuti) e delle relative esigenze. Le

diverse funzioni sono state riordinate e concentrate lungo il fronte stradale,

cercando di sfruttare al meglio gli edifici e gli impianti esistenti.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente e a differenza di quanto

previsto in passato, il perimetro della zona AEPIP risulta ora chiaro e razionale.

Alla luce di tale iter

pianificatorio, la scelta del comune di ridurre l'estensione della zona AEPIP,

nei termini stabiliti dalla variante in oggetto, non può che essere condivisa. Essa

si allinea, peraltro, perfettamente alla giurisprudenza del Tribunale federale, riportata sopra al consid. 4.3.4).

5.2

Mancata assegnazione alla zona edificabile

5.2.1

Il

ricorrente ritiene che il fondo andrebbe inserito in zona fabbricabile poiché

apparterrebbe da tempo immemore ai terreni già edificati in larga misura ai

sensi dell'art. 15 LPT.

5.2.2

A torto. Come visto al consid. 4.1.1., perché

un fondo possa essere attribuito alla zona edificabile ai sensi dell'art. 15

vLPT occorre, come condizione minima, che sia idoneo all'edificazione, già

edificato in larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessario all'edificazione

e urbanizzato entro quindici anni (lett. b). Ora, contrariamente a quanto sostenuto

nel ricorso, il mapp. 423 non appartiene ai terreni già edificati in larga

misura ai sensi restrittivi intesi dalla giurisprudenza sviluppata in merito al

previgente art. 15 LPT e applicabile (quale condizione minima) anche nel caso

di specie (cfr. STF 1C_54/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.2). Con terreni

edificati in larga misura si intende, essenzialmente, il territorio costruito

in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo

interno (c.d. Baulücken), direttamente confinanti con la zona

edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT

I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger/Grodecki,

op. cit., ad art. 15 n. 90; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319).

5.2.3

Nel caso concreto, come

si evince dalla visione dei piani e dalla documentazione fotografica presente

agli atti, il fondo in oggetto è situato tra una zona per scopi pubblici (alla

quale non appartiene più: cfr. supra consid. 5.1.) e una vasta area

forestale. Verso sud il comparto si apre sui campi. Le zone edificabili del tessuto

insediativo di Iragna sono ampiamente separate dal fondo in oggetto dal quale

distano quasi mezzo chilometro. Il fatto che nelle vicinanze del fondo vi siano

tre edifici (a vocazione prevalentemente agricola) rivolti verso i campi, non

permette di concludere che esso si trovi in un area edificata in larga misura.

Neppure quanto rilevato dal ricorrente in merito al trascorso storico del

comporta porta a concludere diversamente: attualmente il fondo si presenta come

prevalentemente prativo, salvo un vecchio edificio dismesso, del quale rimangono

solo i muri perimetrali attorniati dalla vegetazione. Non porta a diversa

conclusione il rimprovero mosso in relazione al fatto che il mapp. 423 sarebbe

stato dezonato al solo scopo di ottenere un'area da porre in compensazione con

la nuova zona residenziale in località Gera. Come visto, la decisione è

infatti sorretta dall'interesse di ridefinire una zona per scopi pubblici sovradimensionata.

A ogni buon conto, la citata revisione della LPT incoraggia le autorità

pianificatorie a dezonare progressivamente le zone edificabili esistenti, non

idonee dal punto di vista della pianificazione del territorio, e ad assegnare

alla zona edificabile unicamente i terreni ubicati correttamente (cfr. supra

consid. 4.1.2.).

5.2.4

Considerato che neppure il ricorrente sostiene

che il fondo sia prevedibilmente necessario all'edificazione e urbanizzato entro

quindici anni, non è necessario esaminare la fattispecie sotto questo profilo.

5.3

Assegnazione alla zona agricola

5.3.1

Poiché il mapp. 423 non soddisfa i

requisiti per essere mantenuto in una zona edificabile particolare destinata a scopi pubblici, né tantomeno assegnato

a una zona edificabile ex art. 15 LPT,

merita di essere tutelata la decisione di attribuirlo alla zona agricola,

intesa nella sua accezione più ampia, espressamente sancita all'art. 16 LPT.

Ciò in particolare alla luce del ruolo della zona agricola quale strumento di

prevenzione dall'edificazione sparsa e di protezione dell'ambiente e del

paesaggio (cfr. supra, consid. 4.2.).

5.3.2

Anche la ponderazione globale degli interessi

conforta la decisione del Governo di approvare l'assegnazione del fondo in

oggetto alla zona agricola. L'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e

del paesaggio e alla prevenzione dall'edificazione sparsa appare, in concreto,

preminente rispetto all'interesse del privato all'inserimento in zona

edificabile di un terreno marginale, non necessario all'adiacente zona AEPIP e

discosto dal resto delle zone edificabili di Iragna. Deve essere poi ribadito

che il ridimensionamento e l'ottimizzazione delle zone edificabili concretizza

gli scopi e i principi della pianificazione del territorio esposti agli art. 1

e 3 LPT ed è al cuore della revisione della LPT entrata in vigore il 1° maggio

2014.

(cfr. supra, consid. 4.1.2.).

5.3.3

In definitiva la decisione

di assegnare il fondo in esame alla zona agricola appare sorretta da una valida

base legale e risponde a un interesse pubblico preminente. Essa rispetta pure

il principio di proporzionalità poiché si tratta, in definitiva, dell'unica soluzione

in concreto possibile. Immune da violazioni del diritto, la decisione del

consiglio comunale, tutelata dal Consiglio di Stato, merita d'essere confermata

anche dal Tribunale.

5.4

Il fondo è stato inserito, a

giusto titolo, in zona agricola. Non occorre dunque approfondire la censura relativa

alla violazione dell'art. 19 LPT, che impone fra l'altro all'ente pubblico di

urbanizzare le zone edificabili (cfr. Eloi

Jeannerat in: Heinz Aemisegger et al. (curatori), op. cit., ad art. 19

n. 48 e 50; STF

1C_447/2015 del 21 gennaio 2016 consid. 3.5). A ogni modo, così come osserva il

comune in sede di risposta, la possibilità di accesso al fondo del ricorrente

rimarrà quella attuale, ossia dall'adiacente mapp. 421.

5.5

Da ultimo,

contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non sussiste in concreto

disparità di trattamento, vietata dagli art. 8 cpv. 1 e 29 cpv. 1 Cost. A

prescindere dalla formulazione generica della censura, deve essere infatti

ricordato che in ambito di provvedimenti pianificatori tale principio ha una

portata necessariamente limitata ed è rispettato se la scelta operata dal

comune si fonda su criteri pianificatori oggettivi, ragionevoli e pertinenti

(RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Condizioni che, come si è appena visto, sono in

concreto date.

6.

Il

ricorrente ribadisce in questa sede le critiche rivolte all'istituzione della

nuova zona edificabile in località Gera, ritenendo, in particolare, che la variante, oltre ad

essere priva del parere vincolante

dell'Ispettorato federale per gli impianti a corrente forte, non tenga conto delle radiazioni non

ionizzanti e delle immissioni foniche - causate rispettivamente dalla linea ad

altissima tensione e dal traffico stradale - a cui è esposto il mapp. 479.

Inoltre, le modalità di costruzione studiate per limitare l'impatto fonico

violerebbero i principi della LPAmb e in particolare dell'OIF.

6.1

Al fine di determinare l'idoneità di un

fondo all'edificazione occorre osservare, in primo luogo, gli scopi e i

principi pianificatori (art. 1 e 3 LPT; cfr. Aemisegger/Kissling, op. cit., ad art.

15.

n. 49). In concreto è

di particolare rilievo l'art. 3 cpv. 3 lett. b LPT, secondo il quale gli

insediamenti devono essere strutturati in modo da preservare il più possibile i

luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento

dell'aria, il rumore e gli scotimenti. Anche le legislazioni speciali, come l'OIF

e l'ordinanza federale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23

dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710) concorrono a determinare l'idoneità

all'edificazione di un fondo (cfr. Aemisegger/Kissling, op. cit., ad art. 15 n. 94). Ai sensi dell'art.

3.

OPT, le autorità devono inoltre fare una ponderazione globale degli interessi

in gioco.

6.1.1

Il Municipio, in sede di elaborazione

della variante, ha analizzato le caratteristiche e le problematiche che

interessano il mapp. 479, fra cui l'inquinamento elettromagnetico, dovuto alla

presenza dei tralicci della linea di alta tensione, e l'inquinamento fonico, generato

dal traffico di transito lungo la strada cantonale (cfr. Rapporto di

pianificazione relativo alla nuova zona residenziale in località Gera, aprile

2016, pag. 11-15). Ha poi sviluppato un modello urbanistico (cfr. citato

Rapporto, pag. 31-39), che è stato verificato alla luce delle problematiche di

carattere ambientale che toccano il fondo (cfr. citato Rapporto, pag. 37 e 39 e

in particolare, pag. 33,: "La questione compositiva del modello urbanistico

scelto (…) nasce da una questione legata alla soluzione del problema fonico

verso la strada e di quello elettromagnetico verso la campagna"). In

base a tali premesse la nuova zona

edificabile è stata limitata alla porzione del mapp. 479 che, partendo dalla

strada cantonale, dista al minimo 37 m dall'asse dell'elettrodotto ed è

pertanto sottoposta a un valore di inquinamento elettromagnetico inferiore a 1 μT (valore limite

stabilito dall'art. 16 e dall'allegato 1 ORNI). Siccome il tracciato dell'elettrodotto

non è parallelo alla strada, l'angolo a nord-est della nuova zona edificabile

risulta parzialmente interessato da valori che potrebbero superare 1 μT. Tale area è quindi

stata riservata esclusivamente alle costruzioni accessorie che non sono luoghi

a utilizzazione sensibile (cfr. art. 3 ORNI). Per quanto attiene alle

immissioni stradali, occorre premettere che il mapp. 479 è stato oggetto di due

perizie foniche che hanno evidenziato la necessità di adottare adeguati

accorgimenti per garantire il rispetto dei valori stabiliti dall'OIF. Il modello

urbanistico prescelto prevede singole abitazione disposte su due livelli con

giardini di pertinenza, passaggi comuni e aree di svago (cfr. citato Rapporto,

in particolare illustrazione 26, pag. 35). Tale modello "(…) permette

di creare un effetto di schermatura dai rumori provenienti dal traffico

stradale. In altri termini, anziché dover realizzare dei ripari fonici (…) come

proposto nelle precedenti perizie foniche, i nuovi insediamenti svolgono essi

stessi la funzione di riparo fonico. Difatti attraverso l'arretramento degli

edifici principali e la realizzazione, nella fascia a contatto con la strada

cantonale, di edifici accessori (…) le immissioni foniche risultanti

all'interno del fondo sono ampiamente inferiori ai valori di pianificazione di

grado II" (cfr. citato Rapporto, pag. 39).

6.1.2

Alla luce di

queste premesse, la critica del ricorrente, secondo cui la variante "(…)

non tiene conto della presenza delle radiazioni non ionizzanti dovute alla

linea ad altissima tensione e delle immissioni foniche provenienti dal traffico

giornaliero" appare manifestamente priva di fondamento. Come

rettamente rilevato nella decisione impugnata, la variante è stata concepita proprio per

rispondere alle problematiche ambientali presenti al mapp. 479. Le modalità

costruttive dei vari edifici scaturiscono poi da un approfondito esame e da un accurato

confronto fra due modelli urbanistici. Come visto sopra, quello prescelto

risponde al meglio ai requisiti posti della legislazione ambientale anche dal

profilo dei rumori. L'affermazione generica del ricorrente, secondo cui tali modalità

violerebbero i principi della LPAmb e in particolare dell'OIF, senza però spiegarne

il motivo, cade pertanto nel vuoto. Non è infine dato di vedere quale parere

vincolante dell'Ispettorato federale per gli impianti a corrente forte sarebbe

necessario: nei compiti affidati a questa autorità non ricadono infatti preavvisi

in materia di pianificazione comunale (cfr. art. 2 ordinanza sull'Ispettorato

federale degli impianti a corrente forte del 7 dicembre 1992; RS 734.24).

6.2

In sede di replica il ricorrente sembra voler

mettere in dubbio il calcolo del compenso effettuato a seguito della creazione

della nuova zona edificabile. Infatti, come esposto in narrativa, le varianti oggetto di approvazione sono state

coordinate al fine di soddisfare i requisiti introdotti dal regime transitorio

istituito dalla revisione parziale del 15 giugno 2012 della LPT in caso di ampliamento

della zona edificabile (cfr. supra, consid. B.a.). A fronte

dell'ampliamento di 5'000 mq in località Gera, la variante prevede fra

l'altro, a sua compensazione, il dezonamento della zona APIP posta lungo il

riale Iragna al mapp. 417, di proprietà patriziale e riservata ai suoi magazzini

(cfr. Rapporto di pianificazione relativo alle varianti di adeguamento al PR

del 22.12.2009, aprile 2016, pag. 25, e relativo allegato A3 nonché Rapporto di

pianificazione relativo alla nuova zona residenziale in località Gera, aprile

2016, pag. 57). Ora, a prescindere dal fatto che il patriziato non ha

contestato le varianti all'esame, né tanto meno la superficie del suo fondo

posta a compensazione (580 mq), gli eventuali accordi intercorsi fra comune e patriziato,

a cui il ricorrente accenna, sono irrilevanti in questa sede in quanto retti

dal diritto privato.

6.3

Visto quanto precede la decisione del

Governo di tutelare la nuova zona edificabile in località Gera merita di

venir confermata. In ogni caso, va

rilevato che il comune, in ambito pianificatorio, gode di un potere di

apprezzamento che l'autorità di ricorso, che non è autorità di pianificazione,

deve rispettare, pena la violazione dell'autonomia comunale (cfr. supra,

consid. 2). Se la soluzione adottata dal comune, come visto, rispetta i

principi pianificatori, il quesito a sapere se l'eventuale assegnazione della

proprietà del ricorrente alla zona edificabile sarebbe stata più confacente

diventa questione di opportunità, che sfugge al controllo del Tribunale.

7.

Per i motivi che precedono il

ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm), mentre l'assenza di parti vittoriose patrocinate permette di

prescindere dall'assegnare ripetibili (art 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il

vicecancelliere