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Decisione

90.2017.23

Legittimazione attiva di un'associazione

8 dicembre 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

90.2017.23

Lugano

8 dicembre 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Matteo

Cassina, Giovan Maria Tattarletti

vicecancelliere:

Fulvio

Campello

statuendo

sul ricorso 18 maggio 2017 della

Associazione

X

contro

la

risoluzione 28 marzo 2017 (n. 1322) con cui il Consiglio di Stato ha

approvato la variante del piano regolatore del comune di Mendrisio

concernente l'assetto pianificatorio del piano particolareggiato di villa

Argentina (PPVA);

ritenuto, in

fatto

che nella seduta 13

luglio 2015 il consiglio comunale di Mendrisio ha adottato una variante del

piano particolareggiato di villa Argentina, strumento approvato nella sua

versione originaria dal Consiglio di Stato con risoluzione 10 gennaio 1996 (n.

106), cui hanno fatto seguito alcune varianti;

che la pubblicazione

della variante ha suscitato l'inoltro di due impugnative: il 3 novembre 2015 è

insorto il Comitato Y, il 4 novembre successivo la Associazione X, che ha

sollecitato il Governo a modificare d'ufficio su più punti la variante;

che a sostegno della

sua legittimazione attiva, la Associazione X ha affermato apoditticamente che

la potestà di ricorso le era riconosciuta in materia pianificatoria dalla legge

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1);

che con risoluzione 28

marzo 2017 (n. 1322) il Consiglio di Stato ha

approvato la variante, accogliendo con una decisione congiunta i ricorsi presentati

dalla Associazione X e dal citato Comitato Y; in merito alla

legittimazione attiva degli insorgenti, l'Esecutivo cantonale si è limitato a invocare

l'art. 28 LST;

che con impugnativa 18

maggio 2017, avversata dal comune di Mendrisio e dal Consiglio di Stato, la Associazione

X è insorta davanti a questo Tribunale contestando la decisione del Governo;

che con sentenza 28 giugno 2017 (inc. n. 90.2017.22) il giudice delegato del

Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il ricorso

presentato dal Comitato Y, che pure contestava la decisione del Consiglio di

Stato, in seguito al ritiro dell'impugnativa;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo così come la tempestività del ricorso sono

date (art. 30 cpv. 1 LST);

che la legittimazione attiva dell'insorgente, nella misura in cui

ripropone le domande disattese dal Governo, è data in base all'art. 30

cpv. 2 lett. b LST; se essa fosse legittimata a ricorrere davanti all'Esecutivo

cantonale, è questione di merito che verrà esaminata in appresso;

che secondo l'art. 28

cpv. 1 LST contro il contenuto del piano regolatore è dato ricorso al Consiglio

di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;

sono legittimati a ricorrere, soggiunge la norma (cpv. 2), ogni cittadino

attivo nel comune (lett. a) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse

degno di protezione (lett. b);

che la nozione d'interesse degno di protezione coincide con quello

ancorato all'art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1.; cfr. Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015

pag. 203 segg., 210);

che quest'ultimo

interesse dev'essere personale, ovvero proprio, diretto e attuale (cfr. sul

concetto d'interesse degno di protezione: RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1. con

rinvii; Benoît Bovay, Procédure administrative, II ed. Berna 2015, pag.

495 segg.; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 1255 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 43; in particolare, circa

l'interesse personale e diretto, RDAT I-1992 n. 17);

che una corporazione di

diritto privato, dotata di personalità giuridica, può anch'essa ricorrere ogni

qualvolta sia direttamente lesa dalla decisione impugnata nei propri legittimi

interessi;

che nel caso concreto,

tuttavia, la ricorrente non appartiene a quella limitata e qualificata cerchia

di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento

comunale impugnato da un rapporto più stretto e intenso di quello che

intercorre con gli altri membri della collettività;

che, infatti, essa non

è toccata dal provvedimento in misura diversa o superiore a quella di qualsiasi

altra persona fisica o giuridica: non può, pertanto, esserle riconosciuto un

interesse personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento;

che la giurisprudenza

riconosce a una corporazione costituitasi come persona giuridica, che non sia

lesa nei propri legittimi interessi, la facoltà di interporre ricorso in difesa

dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione

compete ai singoli soci, quando la totalità o molti di essi sono toccati

dall'atto impugnato e quando gli statuti affidano alla corporazione la difesa di questi interessi comuni (cosiddetto

ricorso corporativo di natura egoista; cfr. per tutte: RDAT I-2001 n. 27

consid. 2.2);

che, tuttavia, nemmeno

questa ipotesi torna in concreto applicabile, poiché l'adempimento di questi

requisiti non è stato minimamente provato;

che, benché al pari

degli altri presupposti processuali la sussistenza della legittimazione a

ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle circostanze fattuali

che la fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. RDAT I-2001 n. 27; ZBl

100/1999 pag. 399);

che in questi termini è

a torto che il Consiglio di Stato le ha riconosciuto alla Associazione X la

capacità a insorgere in forza dell'art. 28 LST, senza peraltro nemmeno indicare

quale delle ipotesi previste dalla norma tornasse in concreto applicabile;

che, sia soggiunto per

completezza, neanche entra in considerazione di far capo alla legittimazione a

ricorrere prevista dall'art. 12 della legge federale sulla protezione della

natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451);

che in relazione al

diritto di protezione della natura e del paesaggio, la potestà ricorsuale delle

organizzazioni è infatti circoscritta alle decisioni adottate nello svolgimento

dei compiti della Confederazione (RtiD II-2016 n. 43 consid. 3.2.2.1);

che, fatto salvo il

caso - qui non dato - di nuova assegnazione di terreno alla zona edificabile

(DTF 142 II 509 consid. 2), né la pianificazione del territorio, ambito in cui

avviene nel Cantone Ticino la tutela dei beni culturali immobili (art. 20 e 51 legge

cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997; LBC; RL

9.3.2.1), né la tutela del paesaggio, che ricomprende quella dei beni

culturali, rientrano nei compiti federali secondo l'art. 2 LPN (DTF 121 II 190

consid 3c/aa e bb; RtiD II-2016 loc. cit., RDAT I-1999 n. 23);

che, ferme queste

premesse, il ricorso 4 novembre 2015 della ricorrente avrebbe dovuto essere

dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione attiva;

che, seppur per altri

motivi rispetto a quelli invocati dalla Associazione X davanti al Tribunale, il

giudizio impugnato dovrebbe quindi essere annullato, ciò che implicherebbe,

trattandosi di modificare una decisione a scapito dell'insorgente, d'informarla

e di darle la possibilità di esprimersi, segnatamente in merito alla volontà di

mantenere la sua impugnativa;

che, in concreto, si

può prescindere da questi passi, posto che l'esito della decisione governativa resterebbe

materialmente immutato, essendo anche frutto dell'evasione del parallelo ricorso

del Comitato Y, rispettivamente dell'esame generale della variante da parte del

Governo quale autorità d'approvazione;

che la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato non si giustifica

neppure in punto agli oneri processuali, visto che non vi sono parti

patrocinate e stante la prassi del Governo di non prelevare alcuna tassa

di giustizia in seguito alla reiezione dei ricorsi nell'ambito

dell'approvazione dei piani regolatori (Balerna, op. cit., nota n. 54);

che, pertanto, è sufficiente

respingere l'impugnativa presentata dalla Associazione X, caricando a

quest'ultima - soccombente - la tassa di giustizia per il presente giudizio

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'000.-

è posta a carico dell'insorgente, alla quale dev'essere retrocesso l'importo di

fr. 1'000.-, anticipato in eccesso.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere