90.2017.23
Legittimazione attiva di un'associazione
8 dicembre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
90.2017.23
Lugano
8 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Giovan Maria Tattarletti
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 18 maggio 2017 della
Associazione
X
contro
la
risoluzione 28 marzo 2017 (n. 1322) con cui il Consiglio di Stato ha
approvato la variante del piano regolatore del comune di Mendrisio
concernente l'assetto pianificatorio del piano particolareggiato di villa
Argentina (PPVA);
ritenuto, in
fatto
che nella seduta 13
luglio 2015 il consiglio comunale di Mendrisio ha adottato una variante del
piano particolareggiato di villa Argentina, strumento approvato nella sua
versione originaria dal Consiglio di Stato con risoluzione 10 gennaio 1996 (n.
106), cui hanno fatto seguito alcune varianti;
che la pubblicazione
della variante ha suscitato l'inoltro di due impugnative: il 3 novembre 2015 è
insorto il Comitato Y, il 4 novembre successivo la Associazione X, che ha
sollecitato il Governo a modificare d'ufficio su più punti la variante;
che a sostegno della
sua legittimazione attiva, la Associazione X ha affermato apoditticamente che
la potestà di ricorso le era riconosciuta in materia pianificatoria dalla legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1);
che con risoluzione 28
marzo 2017 (n. 1322) il Consiglio di Stato ha
approvato la variante, accogliendo con una decisione congiunta i ricorsi presentati
dalla Associazione X e dal citato Comitato Y; in merito alla
legittimazione attiva degli insorgenti, l'Esecutivo cantonale si è limitato a invocare
l'art. 28 LST;
che con impugnativa 18
maggio 2017, avversata dal comune di Mendrisio e dal Consiglio di Stato, la Associazione
X è insorta davanti a questo Tribunale contestando la decisione del Governo;
che con sentenza 28 giugno 2017 (inc. n. 90.2017.22) il giudice delegato del
Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il ricorso
presentato dal Comitato Y, che pure contestava la decisione del Consiglio di
Stato, in seguito al ritiro dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo così come la tempestività del ricorso sono
date (art. 30 cpv. 1 LST);
che la legittimazione attiva dell'insorgente, nella misura in cui
ripropone le domande disattese dal Governo, è data in base all'art. 30
cpv. 2 lett. b LST; se essa fosse legittimata a ricorrere davanti all'Esecutivo
cantonale, è questione di merito che verrà esaminata in appresso;
che secondo l'art. 28
cpv. 1 LST contro il contenuto del piano regolatore è dato ricorso al Consiglio
di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;
sono legittimati a ricorrere, soggiunge la norma (cpv. 2), ogni cittadino
attivo nel comune (lett. a) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse
degno di protezione (lett. b);
che la nozione d'interesse degno di protezione coincide con quello
ancorato all'art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1.; cfr. Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015
pag. 203 segg., 210);
che quest'ultimo
interesse dev'essere personale, ovvero proprio, diretto e attuale (cfr. sul
concetto d'interesse degno di protezione: RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1. con
rinvii; Benoît Bovay, Procédure administrative, II ed. Berna 2015, pag.
495 segg.; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 1255 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 43; in particolare, circa
l'interesse personale e diretto, RDAT I-1992 n. 17);
che una corporazione di
diritto privato, dotata di personalità giuridica, può anch'essa ricorrere ogni
qualvolta sia direttamente lesa dalla decisione impugnata nei propri legittimi
interessi;
che nel caso concreto,
tuttavia, la ricorrente non appartiene a quella limitata e qualificata cerchia
di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento
comunale impugnato da un rapporto più stretto e intenso di quello che
intercorre con gli altri membri della collettività;
che, infatti, essa non
è toccata dal provvedimento in misura diversa o superiore a quella di qualsiasi
altra persona fisica o giuridica: non può, pertanto, esserle riconosciuto un
interesse personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento;
che la giurisprudenza
riconosce a una corporazione costituitasi come persona giuridica, che non sia
lesa nei propri legittimi interessi, la facoltà di interporre ricorso in difesa
dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione
compete ai singoli soci, quando la totalità o molti di essi sono toccati
dall'atto impugnato e quando gli statuti affidano alla corporazione la difesa di questi interessi comuni (cosiddetto
ricorso corporativo di natura egoista; cfr. per tutte: RDAT I-2001 n. 27
consid. 2.2);
che, tuttavia, nemmeno
questa ipotesi torna in concreto applicabile, poiché l'adempimento di questi
requisiti non è stato minimamente provato;
che, benché al pari
degli altri presupposti processuali la sussistenza della legittimazione a
ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle circostanze fattuali
che la fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. RDAT I-2001 n. 27; ZBl
100/1999 pag. 399);
che in questi termini è
a torto che il Consiglio di Stato le ha riconosciuto alla Associazione X la
capacità a insorgere in forza dell'art. 28 LST, senza peraltro nemmeno indicare
quale delle ipotesi previste dalla norma tornasse in concreto applicabile;
che, sia soggiunto per
completezza, neanche entra in considerazione di far capo alla legittimazione a
ricorrere prevista dall'art. 12 della legge federale sulla protezione della
natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451);
che in relazione al
diritto di protezione della natura e del paesaggio, la potestà ricorsuale delle
organizzazioni è infatti circoscritta alle decisioni adottate nello svolgimento
dei compiti della Confederazione (RtiD II-2016 n. 43 consid. 3.2.2.1);
che, fatto salvo il
caso - qui non dato - di nuova assegnazione di terreno alla zona edificabile
(DTF 142 II 509 consid. 2), né la pianificazione del territorio, ambito in cui
avviene nel Cantone Ticino la tutela dei beni culturali immobili (art. 20 e 51 legge
cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997; LBC; RL
9.3.2.1), né la tutela del paesaggio, che ricomprende quella dei beni
culturali, rientrano nei compiti federali secondo l'art. 2 LPN (DTF 121 II 190
consid 3c/aa e bb; RtiD II-2016 loc. cit., RDAT I-1999 n. 23);
che, ferme queste
premesse, il ricorso 4 novembre 2015 della ricorrente avrebbe dovuto essere
dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione attiva;
che, seppur per altri
motivi rispetto a quelli invocati dalla Associazione X davanti al Tribunale, il
giudizio impugnato dovrebbe quindi essere annullato, ciò che implicherebbe,
trattandosi di modificare una decisione a scapito dell'insorgente, d'informarla
e di darle la possibilità di esprimersi, segnatamente in merito alla volontà di
mantenere la sua impugnativa;
che, in concreto, si
può prescindere da questi passi, posto che l'esito della decisione governativa resterebbe
materialmente immutato, essendo anche frutto dell'evasione del parallelo ricorso
del Comitato Y, rispettivamente dell'esame generale della variante da parte del
Governo quale autorità d'approvazione;
che la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato non si giustifica
neppure in punto agli oneri processuali, visto che non vi sono parti
patrocinate e stante la prassi del Governo di non prelevare alcuna tassa
di giustizia in seguito alla reiezione dei ricorsi nell'ambito
dell'approvazione dei piani regolatori (Balerna, op. cit., nota n. 54);
che, pertanto, è sufficiente
respingere l'impugnativa presentata dalla Associazione X, caricando a
quest'ultima - soccombente - la tassa di giustizia per il presente giudizio
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-
è posta a carico dell'insorgente, alla quale dev'essere retrocesso l'importo di
fr. 1'000.-, anticipato in eccesso.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere