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Decisione

90.2017.25

Variante del piano regolatore relativa ai beni culturali

18 dicembre 2019Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i siti naturali. I piani regolatori (art. 24 segg. LALPT, dal 1° gennaio 2012,

art. 18 segg. LST) disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1

LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e

protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone protette comprendono (art. 17 cpv. 1

LPT): i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive (lett. a); i paesaggi particolarmente

belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale (lett. b); i siti

caratteristici, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali (lett. c); i

biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione (lett. d). Il diritto

cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte (art.

17 cpv. 2 LPT).

5.2. A livello

cantonale, oltre all'abrogato decreto legislativo sulla protezione delle

bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82) e all'istituto

del piano del paesaggio (art. 28 cpv. 1 LALPT), la LALPT prevede espressamente,

all'art. 28 cpv. 2 lett. h, la possibilità di fissare nelle rappresentazioni

grafiche dei piani regolatori i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione

di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del

paesaggio e dei suoi contenuti naturalistici, degli edifici di pregio

storico-culturale e della vista panoramica. Inoltre, secondo l'art. 29 LALPT,

il piano regolatore può prevedere l'obbligo di mantenere costruzioni, singoli alberi,

gruppi di essi o siepi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica

del paesaggio (cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole sulla

manutenzione degli edifici (cpv. 1 lett. g).

5.3. Nel nostro

Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la LBC, che ha abrogato la legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 15

aprile 1946 (LMS; BU 1946, 43). Questa legge, fondata su una nozione di

cultura più aperta e dinamica rispetto a quella tradizionale, fa riferimento

non più ai soli valori alti della civiltà, ma anche all'insieme di tutti quei

valori, usi e costumi che caratterizzano il vivere sociale di un popolo e

permette, di conseguenza, di tener conto di tutte quelle presenze che possono

anche apparire minori, se misurate con i canoni classici, ma che non per questo

sono prive di importanza, talvolta anche notevole, sotto angolazioni culturali

diverse.

5.3.1. La protezione

del patrimonio culturale è compito comune del proprietario e dell'ente pubblico

(cfr. art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili

che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la definizione di bene

culturale: ossia un bene che riveste importanza per la collettività, un oggetto

non solo d'interesse storico o artistico, ma anche religioso, archeologico,

architettonico, urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico,

numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di protezione trovano posto, come

detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti

costitutive o accessorie di costruzione, le zone archeologiche ecc., così come

i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 del codice civile svizzero del 10

dicembre 1907 (CC; RS 210) come oggetti che possono essere trasferiti senza

alternarne la sostanza. Non solo oggetti singoli possono essere oggetto di

tutela; anche una pluralità di beni, che riveste interesse nel suo insieme

(come una collezione, un fondo archivistico o librario, un nucleo) può essere protetta

nella sua globalità (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 4387 del 14 marzo

1995 concernente il disegno di legge sulla protezione dei beni culturali,

Commento agli art. 2-4 del progetto, in: RVGC, sess. ord. prim. 1997, pag. 1026

seg.). Si deve però trattare di prodotto del lavoro dell'uomo: è pertanto il territorio costruito (nuclei, giardini, vie storiche) che può

essere protetto in applicazione di questa legge, anche per la sua importanza

paesaggistica. Il paesaggio non costruito può essere assoggettato a limitazioni,

nella misura in cui sia incluso nel perimetro di rispetto di un bene culturale

protetto secondo l'art. 22 cpv. 2 LBC (cfr. messaggio cit., cifra 4.2, lett. b;

RVGC cit., pag. 1023).

5.3.2. Secondo

l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione

pubblica ai sensi della legge. Quanto agli immobili, la legge distingue tra

quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse locale. I primi sono

testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito

locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi

sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei

beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. La ragione

delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che la

legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e

segg. LBC).

5.3.3. L'art. 19 LBC

definisce le condizioni generali dell'istituzione della protezione e, pur senza

fissare a priori criteri di giudizio intrinseci, indica i parametri secondo i

quali un bene viene protetto: determinante ed essenziale ai fini della

protezione è l'interesse pubblico, ossia il significato e l'importanza che l'oggetto,

preso nel suo contesto, riveste per la collettività in quanto luogo o frammento

della memoria collettiva. L'interesse pubblico alla conservazione presuppone

insomma che si tratti di beni nei quali la collettività si identifichi e vi

riconosca i propri valori essenziali, al punto da dover essere tramandati alle

generazioni a venire (cfr. messaggio cit., Commento all'art. 19 del progetto,

RVGC cit., pag. 1032). La legge affida alla commissione dei beni culturali

(CBC; art. 45 LBC) il compito di farsi di volta in volta interprete della

sensibilità culturale della collettività e di individuare quell'interesse

pubblico che giustifica la protezione di un bene (messaggio cit., cifra 6,

Commento all'art. 45 del progetto, RVGC cit., pag. 1045). Il regime giuridico

della protezione deve soddisfare due esigenze in parte contrapposte: d'un canto

salvaguardare un oggetto del patrimonio collettivo, dall'altro consentire l'esercizio

della proprietà sul medesimo bene (Patrizia

Cattaneo Beretta, La legge cantonale sulla protezione dei beni

culturali, in: RDAT I/2000, pag. 139 segg., n. 4.3.2., pag. 152). Per quanto

concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC l'istituzione

della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano

regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone infatti una

precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art. 28 cpv. 2

lett. i LALPT; inoltre l'art. 27 cpv. IX lett. d del regolamento della legge

dello sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.110). Spetterà quindi anzitutto

al Municipio sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali

la sua proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La commissione

dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di esame

preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (cfr.

art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione della

protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e

il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3

LBC).

5.3.4. Secondo l'art.

22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si

estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne

ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene

protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono

ammessi interventi suscettibili di compromettere la sua conservazione o la sua

valorizzazione (cpv. 2). La citata norma concretizza uno dei principi generali

alla base della nuova legislazione sulla protezione dei beni culturali, secondo

la quale un bene culturale deve essere tutelato nella sua interezza e, per

quanto possibile, nel suo contesto spaziale (cfr. anche Elsbeth Wiederkehr Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz: die

Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Zürcher Verwaltungsgerichts,

Zurigo 1999, pag. 84). Sovente l'importanza di un bene culturale, in

particolare un immobile, risulta tanto dal suo valore intrinseco quanto dalla

sua situazione nel contesto spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel

suo insieme non potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli

elementi (una facciata, il portale, una colonna, una finestra).

6. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della

proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è

giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio

della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

6.1. In

linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini

o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere

nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di

pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione

corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.

Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in

gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594).

6.2. Il

principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà

siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola

dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire

tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del

proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole

tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della

proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, op. cit., n.

595-610).

7. 7.1. Per

quanto attiene all'edificio al mapp. 84___, il Consiglio di Stato così lo descrive

a pag. 123-124 della decisione impugnata, riprendendo i contenuti della scheda

n. 2438 dell'Ufficio dei beni culturali:

La palazzina commissionata da __________ sorge sul

viale __________, che dalla periferia nord conduce al centro storico della

città di Lugano. (…) L'edificio sorge al centro di un giardino delimitato da un

muro di recinzione con elementi monolitici in pietra e inferriata in ferro, all'interno

del quale sono presenti varie essenze arboree.

Di gusto eclettico e dalle proporzioni assai

armoniose, la palazzina fu costruita su progetto dell'architetto luganese _______

(1863-1944) nel 1902 dall'impresa __________ (…).

I prospetti esterni dell'edificio che si sviluppa su

tre piani sono caratterizzati da paramento bugnato a pianterreno e sulle lesene

d'angolo, cornici delle finestre sagomate di gusto baroccheggiante, balconcini

in ferro battuto finemente lavorati, mensole binate e cornice a ovuli nel

sottogronda. La facciata principale è scandita in cinque assi, di cui quello

principale ospita il portale d'entrata protetto da un portico sorretto da

colonne toscane con terrazzo sovrastante.

Il fondo risulta incluso

nel gruppo edilizio 7.2 "Insieme di villette disposte regolarmente

lungo una struttura viaria ortogonale con ampi spazi a giardino; inizio sec. XX"

con obiettivo di salvaguardia A dell'Inventario federale degli

insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale

(cfr. Dipartimento federale dell'Interno

[curatore], ISOS Insediamenti di importanza nazionale - Repubblica e Cantone

Ticino, vol. 2.2, Luganese, Berna 2006, pag. 275).

7.2. Assente dall'elenco

delle proposte del giugno 2006, il fondo era riportato nel piano d'indirizzo

sottoposto nel 2008 al Dipartimento per esame preliminare. La proprietà era stata

poi esclusa, unitamente agli edifici posti in viale ________ (mapp. 87_____) e __________

(mapp. 87__________), dagli atti informanti la variante che accompagnavano il

messaggio municipale n. 8077 dell'8 luglio 2010, con le seguenti motivazioni:

° Palazzine in viale __________, mapp. 87__________

e 87__________ (…). Si tratta di due palazzine della fine dell'800 che si

trovano oggi isolate fra edificazioni di foggia moderna e di volumi assai più

importanti. La proporzionalità del vincolo di mantenimento a loro carico è

stata posta in dubbio fin dall'inizio dello studio. Nel suo esame finale, il

Municipio ha concluso che nella tratta del viale __________ a nord della Banca __________

- dove sono ubicate le palazzine in questione - piuttosto che i singoli edifici

antichi sia da preferire il valore delle nuove edificazioni che caratterizzano

il viale fino alla piazza __________.

(…)

° Palazzina in viale __________, mapp. 84__________,

già segnalata come BCL 20. Si tratta di un edificio isolato, la cui

valorizzazione era stata considerata in parallelo con quella delle due

palazzine precedenti. Cadendo queste, si è resa coerente anche l'abolizione del

BCL20.

(cfr. Rapporto di pianificazione - aggiornamento

ottobre 2011, pag. 23).

Quest'ultima risultava

invece menzionata, unitamente agli edifici ai mapp. 87__________ e 87__________

e all'edificio al mapp. 87__________, nell'elenco degli ulteriori beni

culturali da proteggere secondo il rapporto commissionale del 14 giugno 2011, che

ha poi trovato l'adesione del Municipio e l'inclusione nella lista dei beni

approvata dal Consiglio comunale. La scheda che riguarda il mapp. 84__________,

contenuta nel Rapporto di pianificazione-aggiornamento ottobre 2011, riporta la

seguente valutazione:

VALUTAZIONE

NELLA VARIANTE DI PR

Presa di posizione dopo esame della Commissione della

Pianificazione con l'APPLICAZIONE DEI CRITERI ADOTTATI NELLA VARIANTE

Vedi oggetti 2425, 2439 e 2441. Perdurando l'assenza

di vincolo su questi, anche per l'oggetto 2438 deve essere RESPINTA LA

RICHIESTA DI VINCOLO.

Considerazioni

---

Esame e

parere con ALLARGAMENTO DEI CRITERI

Una maggiore elasticità nell'applicazione del criterio

relativo agli edifici singoli e la prospettiva di conservazione degli oggetti

2425, 2439 e 2441 consentono di aderire alla proposta della Commissione di

CONSERVARE.

7.3. Come esposto al

considerando 4.1.5., dalla genesi della variante qui all'esame si evince

anzitutto come nella scelta dei criteri in base ai quali valutare i singoli

oggetti e effettuare la ponderazione degli interessi prescritta dall'art. 19

LBC, il Comune ne abbia in un primo tempo privilegiati due, ossia quello

relativo alla valorizzazione reciproca bene culturale-contesto e quello relativo

alla protezione di singoli beni solo in presenza di loro qualità eccezionali. A

tal fine esso ha allestito per ogni singolo oggetto delle schede "Inventario/valutazione"

che esaminano i beni sia per rapporto al loro valore intrinseco sia per

rapporto al loro valore urbanistico funzionale secondo una scala di

valutazione che va da 1 (di disturbo) a 5 (eccellente). Il valore intrinseco degli

oggetti è stabilito in base ai seguenti criteri: valore architettonico, interesse

tipologico, valore storico/memoria, integrità del bene e stato di conservazione,

mentre il loro valore urbanistico e funzionale viene determinato in base alla situazione

urbanistica, all'appartenenza a un complesso omogeneo, all'aderenza agli

indirizzi di PR, alla difficoltà di gestione derivante dal vincolo e alla limitazione

di uso / impossibilità di usufruire di tutti gli indici / diminuzione di

valore. Segue un esame sulla necessità di istituire un perimetro di rispetto e

sulla presenza di un contesto sensibile: necessità di adeguamento pianificatorio.

7.4. In un secondo

tempo il Comune ha convenuto, per l'analisi dei 33 nuovi oggetti proposti dalla

Commissione della pianificazione, di applicare con maggiore larghezza,

rispettivamente in modo più elastico il criterio relativo alla

valorizzazione reciproca bene culturale-contesto e quello relativo alla

protezione di singoli beni solo in presenza di loro qualità eccezionali, introducendone

tre nuovi (cfr. supra consid. 4.1.5). In proposito può rimanere aperta

la questione a sapere se la modifica in corso di adozione dei criteri di

valutazione alla base della variante, da applicare ai 33 oggetti scartati in

precedenza, sia lecita o meno. Infatti, se da un lato il ricorrente non postula

l'annullamento dell'intera variante, ma limita la sua domanda all'espunzione

del suo edificio dalla medesima, dall'altro la sua proprietà è stata giudicata

applicando con più elasticità un criterio già noto, ovvero quello

relativo all'eccezionalità del singolo bene.

7.5. Ferma questa

premessa si osserva che gli atti che informano la variante non spiegano

anzitutto, né in termini generali né con riferimento alla proprietà del

ricorrente, cosa significhi e secondo quali parametri avvenga un'applicazione più

elastica dei due criteri iniziali. Inoltre, per quanto attiene all'immobile

che sorge sul mapp. 84__________, non è stato operato nessun esame approfondito,

ad esempio in base alla scheda utilizzata per gli altri beni culturali. L'unica

valutazione ad esso riferita è quella riportata sopra al consid. 7.2 ("Una

maggiore elasticità nell'applicazione del criterio relativo agli edifici

singoli e la prospettiva di conservazione degli oggetti 2425, 2439 e 2441

consentono di aderire alla proposta della Commissione di CONSERVARE"),

peraltro silente in merito alle qualità eccezionali che giustificherebbero la messa

sotto tutela dell'edificio. Neppure viene in aiuto il riferimento alla

conservazione delle altre due palazzine che si affacciano su viale __________ e

all'edificio che si affaccia su via __________ (mapp. 87__________), posto che,

anche qui, le schede ad essi riservate si limitano a riportare alla voce "Esame

e parere con ALLARGAMENTO DEI CRITERI" le medesime motivazioni addotte

per il fondo del ricorrente.

7.6. Solo in sede di

risposta davanti al Consiglio di Stato, il Municipio ha addotto ulteriori

elementi a sostegno della protezione della proprietà del ricorrente: dopo aver

esposto, a pag. 6-7, le peculiarità dell'edificio, riprendendo sostanzialmente la

descrizione contenuta nella scheda dell'Ufficio dei beni culturali (cfr. supra

consid. 7.1.), esso ha concluso, a pag. 7, rilevando che (…) L'immobile, ben

conservato, è quindi la mirabile espressione di importanti valori

architettonici e costituisce un significativo tassello nella memoria storica

del costruito cittadino. Ora, pur ammettendo che l'edificio in questione

non sia a priori privo di elementi che potrebbero giustificarne la tutela, a

non averne dubbio, tale motivazione, ribadita in questa sede, non risulta suffragata

da quei criteri oggettivi e uniformi, che per gli altri beni tutelati dal

Comune trovano riscontro nelle relative schede, ponendosi così in contrasto con

la giurisprudenza in materia che impone, nel determinare se un oggetto sia o

meno degno di protezione, una sua valutazione complessiva e oggettiva, basata

su criteri scientifici, che tenga conto del contesto culturale, storico,

artistico e urbanistico dell'edificio (DTF 135 I 176 consid. 6.2 e rif. ivi

menzionati; STF 1C_55/2011 del 1° aprile 2011 consid. 6.1). Le ragioni addotte

dal Comune risultano pertanto insufficienti. Da notare peraltro che alla luce

dei motivi, sopra riportati (cfr. consid. 7.2.), contenuti negli atti che

accompagnavano il messaggio municipale n. 8077 dell'8 luglio 2010 a sostegno

dell'estromissione della proprietà del ricorrente dalla variante, una diffusa

analisi relativa alla sua necessità di tutela appariva tanto più necessaria.

7.7. Stupisce quindi

che il Governo, confrontato con le gravi carenze di motivazione, abbia approvato

la scelta comunale. In definitiva, con il loro agire, entrambe le autorità

hanno disatteso l'obbligo di motivare la propria decisione, principio

fondamentale ricordato anche dall'art. 46 cpv. 1 LPAmm. Il Tribunale,

confrontato con la carenza di motivazione del vincolo, è impossibilitato a

verificarne la correttezza. Ciò non può avvenire nemmeno sulla sola base della

scheda dell'inventario dei beni culturali di cui si è detto in narrativa. Non

spetta infatti a questo Tribunale sopperire alle carenze di motivazione della

decisione del Comune con il rischio, magari, di lederne l'autonomia. Spetta ora

al Comune valutare compiutamente il valore culturale del bene e, se del caso,

adottare una decisione tramite la procedura prevista per le varianti di piano regolatore.

8. Secondo la

giurisprudenza il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a

complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga

considerato vincente (STA 52.2016.438/440 del 5 aprile 2018 con rinvio a STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1). Il

Comune, soccombente, è dispensato dal versamento della tassa di giustizia (art.

47 cpv. 6 LPAmm) mentre non è esonerato dal versamento di ripetibili (art. 49 cpv.

1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la

risoluzione del 12 aprile 2017 (n. 1617) del Consiglio di Stato è annullata

nella misura in cui approva il vincolo di bene culturale d'interesse locale per

l'edificio al mapp. 84__________ (L87);

1.2. gli atti sono retrocessi al

Comune perché proceda a motivare le sue scelte, adottando una variante di piano

regolatore.

Considerandi

2.

Non si preleva la tassa di

giustizia. Al ricorrente è retrocesso l'importo di fr. 2'000.- versato a titolo

di anticipo spese. Il Comune rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di

ripetibili complessive per entrambe le sedi di giudizio.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera