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Decisione

90.2017.40

Ricorso contro una zona di pianificazione

23 aprile 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i quali dimostrerebbero in particolare che l'area toccata dalla zona di

pianificazione riveste un'importanza strategica, possiede un notevole

potenziale di sviluppo e è toccata da problemi e conflitti per i quali si

giustifica un intervento mirato dal punto di vista pianificatorio. Infine, il comune

osserva come le doglianze della ricorrente riferite agli intendimenti

pianificatori per l'area sottoposta alla misura siano irrilevanti ai fini del

giudizio in merito alla legittimità del provvedimento, ritenuto come lo stesso

debba essere esaminato distintamente dalla legittimità delle intenzioni pianificatorie

future. L'autorità comunale conclude sostenendo che la zona di pianificazione

non si porrebbe in contrasto con il principio della stabilità dei piani e della

sicurezza del diritto e osserva come i tre studi allestiti dimostrino la

serietà e la concretezza della sua intenzione pianificatoria. Il provvedimento

adottato sarebbe dunque inserito in un disegno pianificatorio generale,

giustificato da un interesse pubblico e conforme al principio della proporzionalità.

b. Con risposta 30

novembre 2017, la Sezione si riconferma nelle proprie conclusioni così come

esposte nell'avviso 12 giugno 2017 e si rimette al giudizio di questo

Tribunale.

E. In sede di replica, in

merito alla risposta del comune, RI 1 rileva che ''sul tema centrale

sollevato con il ricorso, ossia l'assenza totale della densità esatta dalla

giurisprudenza e il fatto che il comparto è caratterizzato proprio dalle

attività artigianali, non vi è una sola riga di contestazione se non, come

detto, considerazioni generiche sugli scopi generali delle zone di pianificazione

(…)''. Osserva inoltre che il comune, nel definire il tipo di utilizzazione

prospettata per il comparto toccato dalla zona di pianificazione, avrebbe

disatteso la possibilità di prevedere zone polifunzionali e miste nelle quali

siano ammessi insediamenti di tipo eterogeneo. Dal canto suo, il comune rileva

come quest'ultimo argomento, poiché relativo agli intendimenti pianificatori futuri,

sia prematuro.

F. a. Facendo

seguito alla richiesta del Tribunale, in data 14 febbraio 2018 il municipio ha

trasmesso i tre Masterplan (Commissione Vedeggio Valley (CVV), Masterplan Medio-Alto Vedeggio, 13

marzo 2012, in seguito: Masterplan Medio-Alto Vedeggio; P__________ SA, Masterplan

Comune di Monteceneri, aprile 2015, in seguito: Masterplan Comune di

Monteceneri; P__________ SA, Masterplan Comune di

Monteceneri, Analisi e proposte pianificatorie per il Comparto Parrocchia di

Bironico, maggio 2015, in seguito: Masterplan Comparto Parrocchia) inerenti,

rispettivamente, la futura pianificazione del comprensorio della Valle del Vedeggio,

del comune di Monteceneri e del comparto oggetto del provvedimento contestato.

La documentazione è stata inviata per consultazione alla ricorrente e alla Sezione.

b. Con scritto 5 marzo

2018, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito,

contestandone in via preliminare il carattere vincolante e rilevando in secondo

luogo come dal Masterplan Medio-Alto

Vedeggio risulti chiaramente la vocazione quale ''valle per insediamenti

produttivi'' della Valle del Vedeggio e della zona lavorativa di Bironico nella

quale si inseriscono le sue strutture. Secondo l'insorgente, l'unico documento formale

atto a fornire informazioni in merito alla situazione vigente sarebbe il piano

direttore cantonale, e in particolare le schede M7 e R/M 3, relative alla

prospettata fermata ferroviaria di Bironico e al concetto di sviluppo della

Valle del Vedeggio. A mente dell'insorgente i documenti prodotti dal comune non

aggiungerebbero ''nulla di significativo'', ma sarebbero piuttosto atti

a rafforzare le sue critiche concernenti le finalità della zona di

pianificazione, che sarebbero ''in netto contrasto con il Masterplan

Vedeggio Valley, ripreso formalmente dal Piano direttore nella scheda R/M 3''.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso

discendono dall'art. 64 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente,

toccata dalla misura in qualità di proprietaria (art. 64 cpv. 2 lett. a LST).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, completati dai tre Masterplan di cui si è

detto in narrativa (cfr. supra, consid. F). Non occorre per il resto

procedere all'assunzione di particolari prove (art. 25 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

2. 2.1. Secondo l'art. 27 cpv. 1 LPT, se i piani d'utilizzazione mancano

o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione

per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito

intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di

istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati,

oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con

principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle

proprie competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art.

59 LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a

salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento

delle pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende

all'art. 62 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27

cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che

possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando

inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano

in formazione sono decise negativamente (art. 62 cpv. 3 LST). La zona di

pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che

sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con

facoltà del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di

due anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT e art. 60 LST).

2.2. La zona di panificazione è un provvedimento

conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione

in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia

influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante col suo

indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel tutelare la

libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di

pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander Ruch, Kommentar RPG, n. 21 ad

art. 27; Bernhard Walmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento

allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in particolare,

affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo

pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde

con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur

condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a

tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della

proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata

distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti

della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono appena

stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce

nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di un'impostazione

manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero

sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del

vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79

consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto, determinare se il

provvedimento si giustifichi in quanto tale.

3. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della

proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base

legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il

principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

3.1. In

linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini

o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere

nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di

pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione

corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.

Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in

gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di

una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito

centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente

(RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b i.f.; Ruch,

op. cit., n. 27 ad art. 27): questo significa che deve sussistere un interesse

pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano regolatore, a

livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento della zona di

pianificazione (Ruch, op. cit., n.

25 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 12 seg. ad art. 27). Il grado di concretizzazione di questa

intenzione non deve essere, tuttavia, necessariamente elevato, in particolare

quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo

comunale, che non è l'autorità competente a adottare il piano di utilizzazione

che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., n. 27 seg. ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

457).

3.2. Il

principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà

siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola

dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire

tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del

proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole

tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della

proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con

rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

4. Secondo l'insorgente

la zona di pianificazione sarebbe lesiva della garanzia della proprietà. Pur

non mettendo in dubbio la sua base legale, in ogni caso come visto data (cfr. supra,

consid. 2), essa ritiene anzitutto che il provvedimento pianificatorio non sia

sorretto da un interesse pubblico preponderante rispetto a tutti gli altri interessi

pubblici e privati in gioco. In proposito si osserva quanto segue.

4.1. Una

pianificazione razionale del territorio risponde di principio a un pubblico

interesse, costituendo un preciso mandato costituzionale all'indirizzo dell'ente

pubblico (art. 75 cpv. 1 Cost.). Nel caso concreto è fuori dubbio che le

caratteristiche del comparto toccato dalla zona di pianificazione e delle

ulteriori problematiche individuate dal municipio giustifichino pienamente un

riesame della sua pianificazione per i motivi che seguono.

4.2. Secondo

il piano regolatore di Monteceneri, sezione Bironico, in vigore, l'area

compresa nella zona di pianificazione è suddivisa in svariate zone di utilizzazione

(zona industriale-commerciale, zona per attrezzature ed edifici pubblici, zona

per attrezzature ed edifici privati di interesse pubblico, zona residenziale

semi intensiva, zona residenziale intensiva, zona mista), disposte in modo disordinato

e intercalate da spazi liberi più o meno estesi. Il Masterplan Comune di

Monteceneri evidenzia a pagina 10, n. 1, come ''nelle sezioni di Rivera e

Bironico vi sono aree industriali sulle quali è necessario intervenire a

livello pianificatorio per assicurare uno sviluppo più ordinato che risponda ad

una logica e a un disegno generale anche per quanto concerne i contenuti''.

Anche dalla scheda del Masterplan Comparto Parrocchia, che illustra a pag. 5 il

piano regolatore in vigore, si evince che ''le aree oggetto dell'analisi

iniziale non presentano ancora un azzonamento ordinato e coerente con un

progetto unitario e più esteso (…)''. Con particolare

riferimento alle aree industriali di Bironico e al settore E della zona di

pianificazione, che comprende i fondi di proprietà della ricorrente che

ricoprono una porzione della zona industriale-commerciale pari a 5'572 mq, il

Masterplan Comune di Monteceneri illustra a pag. 10, n. 1.2, che le stesse ''presentano

una struttura urbana fortemente disordinata, la quale necessita una

rivisitazione urbanistica precisa e ordinata''. Il disordine insediativo

che caratterizza l'area toccata dal provvedimento è evidente e contrasta con l'interesse pubblico a uno sviluppo ordinato e a una pianificazione

razionale del territorio. Esso giustifica pienamente la scelta del municipio di

impiegare lo strumento transitorio della zona di pianificazione che garantisca un adeguamento della pianificazione locale e

permetta quindi all'autorità pianificante di intervenire attraverso il ''riordino

delle destinazioni e dei contenuti ammessi all'interno del comprensorio con lo

scopo di migliorare l'utilizzo del suolo e razionalizzare l'organizzazione

territoriale'' (cfr. Scheda descrittiva, ''Tipo di intervento'').

4.3. L'interesse pubblico a una misura di

protezione della pianificazione presuppone una seria intenzione di voler

modificare la pianificazione vigente (cfr. supra, consid. 3.1). Nel caso

concreto, l'intenzione pianificatoria del comune è dimostrata dai tre Masterplan

prodotti, che rappresentano gli studi di base sui quali potrà essere sviluppata

la futura pianificazione dell'area del Vedeggio (cfr. Masterplan Medio-Alto Vedeggio),

rispettivamente dell'esteso territorio comunale di Monteceneri, che comprende

la sezione di Bironico (cfr. Masterplan Comune di Monteceneri) e l'area oggetto

della zona di pianificazione (cfr. Masterplan Comparto Parrocchia). Sebbene tali

studi non siano vincolanti, aspetto quest'ultimo peraltro rettamente rilevato

dalla ricorrente, essi rappresentano degli strumenti di cui l'autorità

pianificante può servirsi per affrontare con coerenza territoriale e urbanistica

una serie di approfondimenti tematici che potranno se del caso venir

concretizzati attraverso un adattamento del piano di utilizzazione. Nel caso concreto,

il Masterplan Medio-Alto

Vedeggio illustra il contributo essenziale che l'intera Valle del

Vedeggio è in grado di offrire al progetto di sviluppo dell'agglomerato del Luganese,

sia dal punto di vista residenziale e di svago, che produttivo e di

collegamento tra il nord e il sud del Cantone. Il Masterplan Comune di Monteceneri

propone interventi volti a ''rafforzare il valore degli spazi urbani liberi'',

''sviluppare nuove centralità, che possano dare identità alla nuova realtà

comunale'', valorizzare le zone industriali ''attraverso un riordino

urbano capace di infondere qualità spaziale, sociale e di rapporto con il

tessuto urbano residenziale esistente (…)'', riconvertire a destinazioni

più adatte le zone che presentano contenuti non più sostenibili e a inserire

nuovi elementi di mobilità pubblica nel comparto (cfr. in particolare pag. 18).

Il Masterplan Comparto Parrocchia sottolinea invece a pag. 1 la volontà del

comune di valorizzare l'area attraverso la riconversione della stessa, ''in

modo tale da proporre un'edificazione che abbia qualità urbanistica, e che

tenga conto dei problemi del traffico, dei trasporti, dei posteggi e delle connessioni

pedonali (…)''. Gli obiettivi e gli interventi pianificatori prospettati

dai tre Masterplan, e in particolare quelli descritti nei documenti di studio

che si riferiscono al comune di Monteceneri, non lasciano dubbi circa la

concretezza e la serietà dell'intenzione dell'autorità comunale di affrontare

determinati problemi e conflitti di carattere pianificatorio riscontrati all'interno

del perimetro comunale, tra i quali spicca l'attuale disordine urbanistico del

comparto racchiuso nel perimetro della zona di pianificazione.

4.4.

Tutto ciò considerato, il provvedimento impugnato appare fondato sotto il criterio

dell'interesse pubblico, così come risulta dimostrata l'intenzione seria e concreta

del comune di Monteceneri di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente nel

comparto toccato dalla misura.

5. Secondo la ricorrente il provvedimento pianificatorio adottato,

così come proposto, non presenterebbe la densità richiesta. La doglianza non

viene ulteriormente dettagliata. Ora, se la critica si riferisce all'assenza di

concretizzazione dell'intenzione del comune di modificare il piano regolatore vigente,

si rileva come la stessa sia infondata. Infatti, come rilevato nei considerandi

che precedono, l'intenzione del comune di Monteceneri di modificare la

pianificazione attuale appare sufficientemente concreta e seria da legittimare

l'introduzione di una zona di pianificazione per il comparto in oggetto. Del

resto, va considerato come il grado di concretizzazione di questa

intenzione non debba essere necessariamente elevato (cfr. supra,

consid. 3.1), ritenuto come sia sufficiente che l'autorità pianificante

sia in grado di provare l'insufficienza dell'assetto pianificatorio attuale e

la conseguente necessità di modificare il piano di utilizzazione, ciò che nella

fattispecie è stato fatto. Inoltre, si ritiene che l'intenzione dell'autorità

appaia sufficientemente concretizzata nella misura in cui il proprietario

stesso sia in grado di concepire le ragioni essenziali alla base della

pianificazione prospettata (cfr. Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation,

Ginevra, Zurigo, Basilea 2016, n. 35 ad art. 27), ciò che,

alla luce dei contenuti del ricorso, appare in concreto avvenuto. Infine, si

conviene con la Sezione come, dal profilo formale, la documentazione presentata

sia completa, di chiara lettura e conforme agli art. 58 LST e 81 del regolamento

della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.)

(cfr. preavviso 12 giugno 2017, cap. 3.1, pag. 2).

6. La

ricorrente, estrapolando un passaggio del testo del preavviso della Sezione,

sostiene che il provvedimento pianificatorio non sarebbe sorretto ''da

alcuna visione in merito ai contenuti'' e meglio, che esso non sarebbe

inserito in una strategia complessiva. A torto. Infatti, la Sezione nel suo

preavviso ha indicato al cap. 3.2 a pag. 2 quanto segue:

Si rileva come il Municipio individui una parte ben

delimitata del proprio territorio per avviare una puntuale modifica del Piano

regolatore nel complesso contesto della pianificazione esistente. La stessa è

stata concepita verso la metà degli anni '90 mentre l'approvazione del Piano

regolatore di Bironico è avvenuta nel 2002. Il nuovo Comune di Monteceneri si è

formato nel 2010 e da allora l'assetto delle singole pianificazioni che lo

compongono è rimasto pressoché il medesimo.

Considerate le ragioni alla base della Zona di

pianificazione e ritenuto quanto sopra, l'inquadramento del provvedimento qui

in discussione in una strategia complessiva renderebbe lo stesso più solido e

comprensibile. A tal proposito entra in linea di conto il contenuto del

progetto di adattamento del PD alla LPT che sarà oggetto di consultazione da

metà giugno 2017.

Tali

considerazioni, così come le ulteriori questioni sollevate nel preavviso, non

invalidano il provvedimento della zona di pianificazione, bensì rappresentano

dei suggerimenti che il comune è stato invitato a considerare e che, alla luce

del contenuto della sua risposta, esso ha pienamente dimostrato di aver recepito

(cfr. ''Osservazioni ai ricorsi contro l'introduzione di una zona di

pianificazione a Bironico'', 16 novembre 2017, pag. 4: ''Ciò significa che

il Municipio, in ambito di allestimento del piano di indirizzo relativo all'adeguamento

del PR in questo comparto, terrà evidentemente conto di quanto avviene anche

all'esterno dei limiti della ZP, affinché sia garantita la coerenza anche ad

una scala superiore''). In ogni caso, il fatto che vi sia una revisione del

piano regolatore in atto non esclude la possibilità per il municipio di

istituire una zona di pianificazione che consenta di preservare l'assetto

territoriale attuale e contemporaneamente di valutare nuove soluzioni volte a

ottimizzare il potenziale strategico del comparto e a risolvere le problematiche

esistenti.

7. Infine, l'insorgente

sostiene che l'impostazione pianificatoria prospettata dal comune sarebbe

manifestamente erronea, perché sovvertirebbe completamente l'assetto attuale

del settore E dove sono inserite le sue proprietà. La critica non viene

tuttavia estesa agli altri settori contemplati dal provvedimento, ciò che la indebolisce

notevolmente. A ogni modo, la doglianza si riferisce alla futura pianificazione,

ciò che non è permesso contestare già nell'ambito della procedura volta a

valutare esclusivamente la fondatezza e l'idoneità della zona di

pianificazione. Infatti, come già rilevato in precedenza (cfr. supra,

consid. 2.2), lo scopo principale della misura consiste nel tutelare la libertà

di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione.

Spetterà quindi agli studi pianificatori in atto trovare la soluzione migliore

sotto questo profilo. La zona di pianificazione non va confusa con la

pianificazione soggiacente: soluzioni alternative al progetto pianificatorio

elaborato dal municipio, così come eventuali contestazioni, potranno semmai

essere proposte, rispettivamente sollevate in seguito, nell'ambito della

procedura di revisione del piano regolatore. Del resto non è possibile prevedere

oggi che, una volta effettuato il riordino territoriale auspicato dal comune,

all'interno del comparto toccato dalla zona di pianificazione non potranno più

inserirsi superfici con destinazione industriale-commerciale. In ogni caso, in

base all'esame della documentazione, non risulta che gli intendimenti pianificatori

del comune siano manifestamente erronei, ovvero contrari al diritto o sprovvisti

di senso. Le spiegazioni fornite dal municipio in proposito alla pianificazione

prospettata e agli effetti della zona di pianificazione, desumibili dalla

documentazione agli atti e, più precisamente, dalla scheda descrittiva del

provvedimento, appaiono del tutto condivisibili. La doglianza va dunque

respinta.

8. Neppure può

essere condivisa la tesi sostenuta dall'insorgente nelle osservazioni, secondo

la quale la zona di pianificazione sarebbe ''in netto contrasto con il

Masterplan Vedeggio Valley, ripreso formalmente dal piano direttore nella

scheda R/M 3''. Infatti, la Sezione ha preavvisato favorevolmente la zona

di pianificazione contestata, escludendo la sussistenza di eventuali motivi di

contrasto con obiettivi pianificatori superiori (cfr. preavviso 12 giugno 2017,

cap. 4, pag. 5). Parere che l'autorità cantonale ha in seguito confermato in

sede responsiva. Inoltre, si rileva come anche in questo caso la censura della

ricorrente si riferisca alla pianificazione futura, che deve essere ben

distinta dallo strumento pianificatorio avversato. Non essendo la

pianificazione soggiacente definitiva, non è possibile prevedere già ora le

destinazioni d'uso che saranno attribuite alle zone comprese nel perimetro del

contestato provvedimento. In ogni modo, si rileva che i contenuti della scheda

R/M 3 del piano direttore cantonale, cui la ricorrente fa riferimento, non

riguardano precipuamente il comparto del comune di Monteceneri interessato dal

vincolo pianificatorio, bensì l'area territoriale più estesa della Valle del Vedeggio

nel suo complesso.

9. Fondata

sotto il criterio dell'interesse pubblico, va ancora esaminato se, per rapporto

alle circostanze concrete, la misura pianificatoria all'esame risulta ragionevole,

idonea e necessaria; segnatamente se non sacrifica

sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto.

In concreto, l'insorgente

sostiene che la zona di pianificazione leda il principio della proporzionalità,

tuttavia, non sostanzia in alcun modo tale censura. A ogni modo, a titolo

generale si rileva come la misura conservativa adottata dal municipio soddisfi

i requisiti di idoneità, di necessità e di proporzionalità in senso stretto. Da

un canto, il provvedimento, senz'altro idoneo, è nello stesso tempo necessario

a assicurare che la modifica del piano regolatore possa compiutamente conseguire

gli obiettivi che il municipio si è prefisso, tra cui figurano il riordino

delle zone industriali, la riqualifica delle aree, la riconversione delle zone,

la tutela e l'utilizzo degli spazi liberi e la realizzazione di nuove connessioni

di mobilità sia lenta che motorizzata (cfr. Masterplan Comune di Monteceneri, pag.

9). La zona di pianificazione vieta, di conseguenza, ogni intervento che possa

rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione in via di studio e

adozione. Va poi considerata la durata comunque limitata del provvedimento impugnato:

considerata la rilevanza della pianificazione da salvaguardare da un punto di

vista strategico e la complessità delle problematiche che la concernono, la

durata massima di cinque anni è più che giustificata. In conclusione, malgrado

si possa riconoscere che il vincolo all'esame imponga un sacrificio alla

ricorrente, la bilancia pende tuttavia a favore dell'interesse pubblico. La

scelta operata dal comune di mantenere la

pianificazione al riparo da iniziative edilizie, che potrebbero seriamente

compromettere la pianificazione in fieri o comunque renderne più arduo

lo svolgimento appare pienamente condivisibile. In ogni caso, per la durata

di validità del provvedimento la ricorrente potrà continuare a godere degli

stabili a sua disposizione per svolgere la propria attività professionale. Di

conseguenza, la zona di pianificazione risulta proporzionata.

10. Secondo la ricorrente il

vincolo pianificatorio contrasterebbe con il principio della stabilità dei piani

e della sicurezza del diritto. Il municipio non avrebbe dimostrato un notevole

mutamento delle circostanze atto a giustificare un adattamento dell'assetto

pianificatorio del comparto toccato dal provvedimento conservativo. La tesi non

è condivisibile.

10.1. Il

principio della stabilità dei piani, deducibile dagli art. 21 cpv. 2 LPT e 33

LST, ha una portata per sua natura limitata. Il diritto pianificatorio cantonale

prescrive infatti che i piani regolatori sono sottoposti a verifica di regola

ogni dieci anni (33 cpv. 1 LST, che ha ripreso il contenuto dell'art. 41 cpv. 1

LALPT). Inoltre, le zone fabbricabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per quindici anni (art.

15 cpv. 1 LPT). Più questo orizzonte temporale si avvicina, più la portata di

tale principio è dunque attenuata e la revisione del piano può risultare giustificata

anche da visioni e esigenze diverse da parte delle autorità (cfr. STF

1A.125/2005 del 21 settembre 2005 consid. 4.2,1P.611/2001 del 25

gennaio 2002 consid. 3.2, pubbl. in: ZBl 104/2003 pag. 654 segg.). A prescindere

da ciò, la revisione del piano regolatore può apparire giustificata - anche

prima - a seguito di un notevole cambiamento delle circostanze (art. 21 cpv. 2

LPT, art. 33 cpv. 2 LST; cfr. Waldmann/Hänni, op. cit., n. 15 segg. ad art. 21).

10.2. In concreto, il piano regolatore del comune di

Bironico è entrato in vigore il 20 novembre 2002, mentre il nuovo comune di

Monteceneri si è formato nel 2010 a seguito dell'aggregazione dei comuni di

Rivera, Bironico, Camignolo, Medeglia e Sigirino. Dal 2002 sino all'adozione

della misura qui in contestazione sono trascorsi quindici anni, per cui è

escluso che il principio della stabilità dei piani si opponga alla verifica dei

contenuti pianificatori. Già solo per tale

motivo, tenuto oltremodo conto del limitato esame che qui si è chiamati a

svolgere, la zona di pianificazione non viola il precetto della sicurezza

giuridica e il principio della stabilità dei piani.

11. 11.1. Per i motivi che precedono,

il ricorso dev'essere integralmente respinto.

11.2. La tassa di

giustizia è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm),

la quale verserà al comune, patrocinato, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 e 2

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. L'insorgente

verserà al comune il medesimo importo (fr. 1'500.-) a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera