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Decisione

90.2017.41

Ricorso contro una zona di pianificazione

23 aprile 2018Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i quali dimostrerebbero in particolare che l'area toccata dalla zona di

pianificazione riveste un'importanza strategica, possiede un notevole

potenziale di sviluppo e è toccata da problemi e conflitti per i quali si

giustifica un intervento mirato dal punto di vista pianificatorio. Infine, il

comune osserva come le doglianze dei ricorrenti riferite agli intendimenti

pianificatori per l'area sottoposta alla misura siano irrilevanti ai fini del

giudizio in merito alla legittimità del provvedimento, ritenuto come lo stesso

debba essere esaminato distintamente dalla legittimità delle intenzioni pianificatorie

future. L'autorità comunale conclude sostenendo che la zona di pianificazione

non si porrebbe in contrasto con il principio della stabilità dei piani e della

sicurezza del diritto e osserva come la scheda descrittiva e i tre studi

allestiti dimostrino la serietà e la concretezza della sua intenzione

pianificatoria. Il provvedimento adottato sarebbe dunque inserito in un disegno

pianificatorio generale, giustificato da un interesse pubblico e conforme al

principio della proporzionalità. In merito al progetto "Gesòra Parco",

il comune precisa che non sarebbe stata presentata una domanda di costruzione

da parte dei ricorrenti, bensì unicamente un documento di indirizzo. A

prescindere da ciò, esso sottolinea come l'adozione di una zona di

pianificazione a seguito della presentazione di una domanda di costruzione sia

perfettamente lecita e come, in seguito dell'affinamento della pianificazione

allo studio, eventuali domande di costruzione, tra cui anche quella concernente

il progetto "Gesòra Parco", potranno essere esaminate e se del caso approvate.

b. Con risposta 30

novembre 2017, la Sezione si riconferma nelle proprie conclusioni così come

esposte nell'avviso 12 giugno 2017 e si rimette al giudizio di questo

Tribunale.

F. a. Facendo

seguito alla richiesta del Tribunale, in data 14 febbraio 2018 il municipio ha

trasmesso i tre Masterplan (Commissione Vedeggio Valley (CVV), Masterplan Medio-Alto Vedeggio, 13

marzo 2012, in seguito: Masterplan Medio-Alto Vedeggio; P__________ SA, Masterplan Comune di Monteceneri,

aprile 2015, in seguito: Masterplan Comune di Monteceneri; P__________ SA,

Masterplan Comune di Monteceneri, Analisi e proposte pianificatorie per il

Comparto RI 2, maggio 2015, in seguito: Masterplan Comparto RI 2) inerenti,

rispettivamente, la futura pianificazione del comprensorio della Valle del

Vedeggio, del comune di Monteceneri e del comparto oggetto del provvedimento

contestato. La documentazione è stata inviata per consultazione ai ricorrenti e

alla Sezione.

b. Con scritto 5 marzo

2018, i ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni in merito,

contestandone in via preliminare il carattere vincolante e rilevando in secondo

luogo come dal Masterplan Medio-Alto

Vedeggio risulti chiaramente la vocazione quale "valle per insediamenti

produttivi" della Valle del Vedeggio e della zona lavorativa di Bironico

nella quale si inseriscono i loro fondi. Secondo gli insorgenti, l'unico

documento formale atto a fornire informazioni in merito alla situazione vigente

sarebbe il piano direttore cantonale, e in particolare le schede M7 e R/M 3,

relative alla prospettata fermata ferroviaria di Bironico e al concetto di

sviluppo della Valle del Vedeggio. A mente degli insorgenti i documenti

prodotti dal comune non aggiungerebbero "nulla di significativo",

ma sarebbero piuttosto atti a rafforzare le loro critiche concernenti le

finalità della zona di pianificazione, che sarebbero "in netto

contrasto con il Masterplan Vedeggio Valley, ripreso formalmente dal Piano

direttore nella scheda R/M 3".

Considerato, in

diritto

1.1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso

discendono dall'art. 64 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1). Certa è la legittimazione attiva degli insorgenti,

toccati dalla misura in qualità di proprietari (art. 64 cpv. 2 lett. a LST). Il

ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, completati dai tre Masterplan di cui si è

detto in narrativa (cfr. supra, consid. F). Non occorre per il resto

procedere all'assunzione di particolari prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

1.3. Preliminarmente, va

respinta la critica dei ricorrenti riguardo le modalità scelte dal municipio di

Monteceneri per indicare nell'avviso i termini di pubblicazione e di ricorso

avverso la contestata misura. L'avviso apparso sul Foglio ufficiale (FU 54/2017

del 7 luglio 2017, pag. 6102) indicava infatti:

1. È ordinata la pubblicazione a norma dei disposti

dell'art. 59 cpv. 2 Lst per un periodo di 30 giorni, e più precisamente

dal 10

luglio 2017 al 9 agosto 2017

(termine

sospeso dal 15.07.2017 al 15.08.2017 per le ferie giudiziarie)

della zona di pianificazione comunale di Monteceneri,

sezione Bironico (…).

Considerandi

2.

(…)

3.

Eventuali ricorsi devono essere presentati al

Tribunale cantonale amministrativo di Lugano, entro 15 giorni dalla scadenza

del termine di pubblicazione; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Ora, è vero che l'avviso

non menziona esplicitamente il fatto che il termine si sarebbe protratto fino

al 9 settembre 2017. Tuttavia esso risulta sufficientemente chiaro, riprendendo

pressoché testualmente quanto prevede l'art. 16 cpv. 1 lett. b LPAmm. Inoltre,

determinando la sospensione dei termini una proroga degli stessi e quindi un

prolungamento del tempo a disposizione per consultare gli atti e introdurre

eventuali ricorsi, la mancata precisazione da parte del municipio della data di

scadenza della pubblicazione non poteva in ogni caso arrecare alcun pregiudizio

ai cittadini, tanto meno ai ricorrenti, patrocinati da un legale cognito del

diritto. Tant'è che il gravame risulta tempestivo (cfr. supra, consid.

1.

).

2.

2.1. Secondo l'art. 27 cpv. 1 LPT, se i piani d'utilizzazione mancano

o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di

pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è

lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione

dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57

LST, che consente di istituire zone di pianificazione se i piani mancano o

devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo all'uso del

territorio o conflitti con principi pianificatori. La zona di pianificazione è

adottata, nell'ambito delle proprie competenze, dal municipio, rispettivamente

dal Consiglio di Stato (art. 59 LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone

di pianificazione a salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per

garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il

diritto cantonale riprende all'art. 62 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento

prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può

essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione,

precisando inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi

del piano in formazione sono decise negativamente (art. 62 cpv. 3 LST). La zona

di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a

che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con

facoltà del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di

due anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT e art. 60 LST).

2.2

La zona di panificazione è un provvedimento

conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione

in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia

influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante col suo

indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel tutelare la

libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di

pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander Ruch, Kommentar RPG, n. 21 ad

art. 27; Bernhard Walmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto definitivo

dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in

particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della

proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di

pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un

provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo

pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua

durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di

pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni

pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano

l'azione. Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale

che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può

estendersi, salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea,

all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati,

bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non

compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa

dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in

quanto tale.

3.

Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della

proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata

da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della

proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

3.1

In

linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini

o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere

nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di

pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione

corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.

Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in

gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di

una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito

centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente

(RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b i.f.; Ruch,

op. cit., n. 27 ad art. 27): questo significa che deve sussistere un interesse

pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano regolatore, a

livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento della zona di

pianificazione (Ruch, op. cit., n.

25.

seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 12 seg. ad art. 27). Il grado di concretizzazione di questa

intenzione non deve essere, tuttavia, necessariamente elevato, in particolare

quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone,

dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità competente a adottare il piano di

utilizzazione che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., n. 27 seg. ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

457).

3.2

Il

principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà

siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola

dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire

tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del

proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole

tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della

proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con

rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

4.

Secondo gli insorgenti

la zona di pianificazione sarebbe lesiva della garanzia della proprietà. Pur

non mettendo in dubbio la sua base legale, in ogni caso come visto data (cfr. supra,

consid. 2), essi ritengono anzitutto che il provvedimento pianificatorio non

sia sorretto da un interesse pubblico preponderante rispetto a tutti gli altri

interessi pubblici e privati in gioco. In proposito si osserva quanto segue.

4.1

Una

pianificazione razionale del territorio risponde di principio a un pubblico

interesse, costituendo un preciso mandato costituzionale all'indirizzo

dell'ente pubblico (art. 75 cpv. 1 Cost.). Nel caso concreto è fuori dubbio che

le caratteristiche del comparto toccato dalla zona di pianificazione e delle

ulteriori problematiche individuate dal municipio giustifichino pienamente un

riesame della sua pianificazione per i motivi che seguono.

4.2

Secondo il piano regolatore di Monteceneri, sezione Bironico, in vigore, l'area

compresa nella zona di pianificazione è suddivisa in svariate zone di utilizzazione

(zona industriale-commerciale, zona per attrezzature e edifici pubblici, zona

per attrezzature e edifici privati di interesse pubblico, zona residenziale semi

intensiva, zona residenziale intensiva, zona mista), disposte in modo disordinato

e intercalate da spazi liberi più o meno estesi. La scheda del Masterplan

Comparto RI 2, che illustra a pag. 5 il piano regolatore in vigore, si evince

che "le aree oggetto dell'analisi iniziale non presentano ancora un azzonamento

ordinato e coerente con un progetto unitario e più esteso (…)". Con particolare riferimento al comparto che comprende i fondi dei

ricorrenti, che ricoprono una porzione della zona di pianificazione pari a 7'696

mq, il Masterplan Comparto RI 2 evidenzia a pag. 6 come la Chiesa di Santa

Maria del Rosario attualmente "vaga nel vuoto" e illustra a

pag. 7 la necessità di rivedere i contenuti dell'area e le sue destinazioni, "le

quali potrebbero essere ripensate e ridisegnate secondo una visione di sviluppo

futuro in modo tale da definire ordine, coerenza con le realtà circostanti e

qualità dello spazio pubblico, nonché un rapporto di proporzione tra pieno e

vuoto, tra edificato e spazio libero". In merito al campo

sportivo di Bironico che sorge nel comparto in parola, il citato Masterplan evidenzia a pag. 2 come esso sia posto tra le due realtà sportive di Rivera

e di Camignolo maggiormente consolidate e come tale situazione rafforzi "la

volontà di rivedere l'area del campo da calcio di Bironico e le aree adiacenti,

le quali rappresentano oggi dei "vuoti urbani" che pretendono una

risposta urbanistica capace di definire una nuova densità supportata dalla

qualità architettonica e paesaggistica (…)". Il

disordine insediativo che caratterizza l'area toccata dal provvedimento è

evidente e contrasta con l'interesse pubblico a uno sviluppo

ordinato e a una pianificazione razionale del territorio. Esso giustifica pienamente

la scelta del municipio di impiegare lo strumento transitorio della zona di

pianificazione che garantisca un adeguamento della pianificazione locale

e permetta quindi all'autorità pianificante di intervenire attraverso il "riordino

delle destinazioni e dei contenuti ammessi all'interno del comprensorio con lo

scopo di migliorare l'utilizzo del suolo e razionalizzare l'organizzazione

territoriale" (cfr. Scheda descrittiva, "Tipo di intervento").

4.3

L'interesse pubblico a una misura di

protezione della pianificazione presuppone una seria intenzione di voler

modificare la pianificazione vigente (cfr. supra, consid. 3.1). Nel caso

concreto, l'intenzione pianificatoria del comune è dimostrata dai tre Masterplan

prodotti, che rappresentano gli studi di base sui quali potrà essere sviluppata

la futura pianificazione dell'area del Vedeggio (cfr. Masterplan Medio-Alto Vedeggio),

rispettivamente dell'esteso territorio comunale di Monteceneri, che comprende la

sezione di Bironico (cfr. Masterplan Comune di Monteceneri) e l'area oggetto

della zona di pianificazione (cfr. Masterplan Comparto RI 2). Sebbene tali

studi non siano vincolanti, aspetto quest'ultimo peraltro rettamente rilevato dai

ricorrenti, essi rappresentano degli strumenti di cui l'autorità pianificante

può servirsi per affrontare con coerenza territoriale e urbanistica una serie

di approfondimenti tematici che potranno se del caso venir concretizzati

attraverso un adattamento del piano di utilizzazione. Nel caso concreto, il Masterplan

Medio-Alto Vedeggio

illustra il contributo essenziale che l'intera Valle del Vedeggio è in grado di

offrire al progetto di sviluppo dell'agglomerato del Luganese, sia dal punto di

vista residenziale e di svago, che produttivo e di collegamento tra il nord e

il sud del Cantone. Il Masterplan Comune di Monteceneri propone interventi

volti a "rafforzare il valore degli spazi urbani liberi", "sviluppare

nuove centralità, che possano dare identità alla nuova realtà comunale",

valorizzare le zone industriali "attraverso un riordino urbano capace

di infondere qualità spaziale, sociale e di rapporto con il tessuto urbano

residenziale esistente (…)", riconvertire a destinazioni più adatte le

zone che presentano contenuti non più sostenibili e a inserire nuovi elementi

di mobilità pubblica nel comparto (cfr. in particolare pag. 18). Il Masterplan

Comune di Monteceneri espone a pag. 3 gli obiettivi generali, indicando tra di

essi la valorizzazione degli spazi liberi e di quelli di interesse pubblico,

nonché lo sviluppo e il rafforzamento del carattere residenziale, supportato

dalla qualità degli spazi pubblici. Il Masterplan Comparto RI 2 sottolinea invece

a pag. 1 la volontà del comune di valorizzare l'area attraverso la riconversione

della stessa, "in modo tale da proporre un'edificazione che abbia

qualità urbanistica, e che tenga conto dei problemi del traffico, dei

trasporti, dei posteggi e delle connessioni pedonali (…)". Con

particolare riferimento al comparto che comprende i fondi dei ricorrenti, il

Masterplan Comparto RI 2 illustra dettagliatamente il concetto progettuale oggetto

di studio, illustrando alle pagine 9 e 10 tre modelli urbanistici che mirano a

promuovere una densificazione urbana di qualità che tenga conto del quadro

urbanistico generale. Gli obiettivi e gli interventi pianificatori prospettati

dai tre Masterplan, e in particolare quelli descritti nei documenti di studio

che si riferiscono al comune di Monteceneri, non lasciano dubbi circa la

concretezza e la serietà dell'intenzione dell'autorità comunale di affrontare

determinati problemi e conflitti di carattere pianificatorio riscontrati all'interno

del perimetro comunale, tra i quali spicca l'attuale disordine urbanistico del

comparto racchiuso nel perimetro della zona di pianificazione.

4.4

Tutto ciò considerato, il provvedimento impugnato appare fondato sotto il criterio

dell'interesse pubblico, così come risulta dimostrata l'intenzione seria e concreta

del comune di Monteceneri di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente nel

comparto toccato dalla misura.

5.

Secondo i ricorrenti il provvedimento pianificatorio adottato,

così come proposto, non presenterebbe la densità richiesta. La doglianza non

viene ulteriormente dettagliata. Ora, se la critica si riferisce all'assenza di

concretizzazione dell'intenzione del comune di modificare il piano regolatore

vigente, si rileva come la stessa sia infondata. Infatti, come rilevato nei

considerandi che precendono, l'intenzione del comune di Monteceneri di modificare

la pianificazione attuale appare sufficientemente concreta e seria da

legittimare l'introduzione di una zona di pianificazione per il comparto in

oggetto. Del resto, va considerato come il grado di

concretizzazione di questa intenzione non debba essere necessariamente elevato

(cfr. supra, consid. 3.1), ritenuto come sia

sufficiente che l'autorità pianificante sia in grado di provare l'insufficienza

dell'assetto pianificatorio attuale e la conseguente necessità di modificare il

piano di utilizzazione, ciò che nella fattispecie è stato fatto. Inoltre, si

ritiene che l'intenzione dell'autorità appaia sufficientemente concretizzata

nella misura in cui il proprietario stesso sia in grado di concepire le ragioni

essenziali alla base della pianificazione prospettata (cfr. Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, Ginevra, Zurigo, Basilea 2016, n. 35 ad

art. 27), ciò che, alla luce dei contenuti del ricorso, appare in concreto

avvenuto. Infine, si conviene con la Sezione come, dal profilo formale, la

documentazione presentata sia completa, di chiara lettura e conforme agli art.

58.

LST e 81 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20

dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.; cfr. preavviso 12 giugno 2017, cap. 3.1, pag.

2).

6.

I

ricorrenti, estrapolando un passaggio del testo del preavviso della Sezione, sostengono

che il provvedimento pianificatorio non sarebbe sorretto "da alcuna visione

in merito ai contenuti" e meglio, che esso non sarebbe inserito in una

strategia complessiva. A torto. Infatti, la Sezione nel suo preavviso ha

indicato al cap. 3.2 a pag. 2 quanto segue:

Si rileva come il Municipio individui una parte ben

delimitata del proprio territorio per avviare una puntuale modifica del Piano

regolatore nel complesso contesto della pianificazione esistente. La stessa è

stata concepita verso la metà degli anni '90 mentre l'approvazione del Piano

regolatore di Bironico è avvenuta nel 2002. Il nuovo Comune di Monteceneri si è

formato nel 2010 e da allora l'assetto delle singole pianificazioni che lo

compongono è rimasto pressoché il medesimo.

Considerate le ragioni alla base della Zona di

pianificazione e ritenuto quanto sopra, l'inquadramento del provvedimento qui

in discussione in una strategia complessiva renderebbe lo stesso più solido e

comprensibile. A tal proposito entra in linea di conto il contenuto del

progetto di adattamento del PD alla LPT che sarà oggetto di consultazione da

metà giugno 2017.

Tali

considerazioni, così come le ulteriori questioni sollevate nel preavviso, non

invalidano il provvedimento della zona di pianificazione, bensì rappresentano

dei suggerimenti che il comune è stato invitato a considerare e che, alla luce

del contenuto della sua risposta, esso ha pienamente dimostrato di aver

recepito (cfr. "Osservazioni ai ricorsi contro l'introduzione di una zona

di pianificazione a Bironico", 16 novembre 2017, pag. 4: "Ciò significa

che il Municipio, in ambito di allestimento del piano di indirizzo relativo all'adeguamento

del PR in questo comparto, terrà evidentemente conto di quanto avviene anche

all'esterno dei limiti della ZP, affinché sia garantita la coerenza anche ad

una scala superiore"). In ogni caso, il fatto che vi sia una revisione

del piano regolatore in atto non esclude la possibilità per il municipio di

istituire una zona di pianificazione che consenta di preservare l'assetto

territoriale attuale e contemporaneamente di valutare nuove soluzioni volte a

ottimizzare il potenziale strategico del comparto e a risolvere le problematiche

esistenti.

7.

7.1. Inoltre,

gli insorgenti sostengono che l'impostazione pianificatoria prospettata dal

comune sarebbe manifestamente erronea, perché sovvertirebbe completamente l'assetto

attuale del settore C dove sono inserite le loro proprietà. La critica non

viene tuttavia estesa agli altri settori contemplati dal provvedimento, ciò che

la indebolisce notevolmente. A ogni modo, la doglianza si riferisce alla futura

pianificazione, ciò che non è permesso contestare già nell'ambito della procedura

volta a valutare esclusivamente la fondatezza e l'idoneità della zona di pianificazione.

Infatti, come già rilevato in precedenza (cfr. supra, consid. 2.2), lo

scopo principale della misura consiste nel tutelare la libertà di decisione

dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione. Spetterà

quindi agli studi pianificatori in atto trovare la soluzione migliore sotto

questo profilo. La zona di pianificazione non va confusa con la pianificazione

soggiacente: soluzioni alternative al progetto pianificatorio elaborato dal

municipio, così come eventuali contestazioni, potranno semmai essere proposte,

rispettivamente sollevate in seguito, nell'ambito della procedura di revisione

del piano regolatore a cui la zona di pianificazione prelude. Per gli stessi

motivi va pure respinta l'argomentazione secondo cui il mantenimento nel piano

regolatore dell'attuale zona plurifunzionale (mista) con mescolamento

funzionale sarebbe "auspicabile per animare i quartieri e per

contribuire a limitare gli spostamenti dei lavoratori", poiché

relativa alla pianificazione futura. Infatti, a prescindere dal fatto che le

loro proprietà risultano inserite in zona per attrezzature e edifici privati di

interesse pubblico, rispettivamente in zona residenziale semi intensiva (cfr. supra,

consid. A) e non in zona plurifunzionale (mista), la critica si rivela

prematura.

7.2

In concreto,

occorre poi precisare che l'adozione del provvedimento pianificatorio non

preclude al comune la possibilità di tenere in considerazione durante la fase

di allestimento del nuovo piano di indirizzo del piano regolatore di Monteceneri,

sezione Bironico, il progetto di massima denominato "Gesòra Parco"

che i ricorrenti hanno sottoposto al municipio all'inizio del 2017. In ogni

caso, in base all'esame della documentazione, non risulta che gli intendimenti

pianificatori del comune siano manifestamente erronei, ovvero contrari al

diritto o sprovvisti di senso. Le spiegazioni fornite dal municipio in

proposito alla pianificazione prospettata e agli effetti della zona di pianificazione,

desumibili dalla documentazione agli atti e, più precisamente, dalla scheda

descrittiva del provvedimento, appaiono del tutto condivisibili. La doglianza

va dunque respinta.

8.

Neppure può

essere condivisa la tesi sostenuta dagli insorgenti nelle osservazioni, secondo

la quale la zona di pianificazione sarebbe "in netto contrasto con il

Masterplan Vedeggio Valley, ripreso formalmente dal piano direttore nella

scheda R/M 3". Infatti, la Sezione ha preavvisato favorevolmente la

zona di pianificazione contestata, escludendo la sussistenza di eventuali

motivi di contrasto con obiettivi pianificatori superiori (cfr. preavviso 12

giugno 2017, cap. 4, pag. 5). Parere che l'autorità cantonale ha in seguito

confermato in sede responsiva. Inoltre, si rileva come anche in questo caso la

censura dei ricorrenti si riferisca alla pianificazione futura, che deve essere

ben distinta dallo strumento pianificatorio avversato. Non essendo la

pianificazione soggiacente definitiva, non è possibile prevedere già ora le

destinazioni d'uso che saranno attribuite alle zone comprese nel perimetro del

contestato provvedimento. In ogni modo, si rileva che i contenuti della scheda

R/M 3 del piano direttore cantonale, cui i ricorrenti fanno riferimento, non

riguardano precipuamente il comparto del comune di Monteceneri interessato dal

vincolo pianificatorio, bensì l'area territoriale più estesa della Valle del Vedeggio

nel suo complesso.

9.

Fondata

sotto il criterio dell'interesse pubblico, va ancora esaminato se, per rapporto

alle circostanze concrete, la misura pianificatoria all'esame risulta ragionevole,

idonea e necessaria; segnatamente se non sacrifica

sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto.

In concreto, gli

insorgenti sostengono che la zona di pianificazione leda il principio della

proporzionalità, tuttavia, non sostanziano in alcun modo tale censura. A ogni

modo, a titolo generale si rileva come la misura conservativa adottata dal

municipio soddisfi i requisiti di idoneità, di necessità e di proporzionalità

in senso stretto. Da un canto, il provvedimento, senz'altro idoneo, è nello

stesso tempo necessario a assicurare che la modifica del piano regolatore possa

compiutamente conseguire gli obiettivi che il municipio si è prefisso, tra cui

figurano il riordino delle zone industriali, la riqualifica delle aree, la

riconversione delle zone, l'inserimento di nuovi contenuti nelle zone AP-CP,

EP-PP e la loro valorizzazione, la tutela e l'utilizzo degli spazi liberi e la

realizzazione di nuove connessioni di mobilità sia lenta che motorizzata (cfr.

Masterplan Comune di Monteceneri, pag. 3 e 9). La zona di pianificazione vieta,

di conseguenza, ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione

dell'utilizzazione in via di studio e adozione. Va poi considerata la durata

comunque limitata del provvedimento impugnato: considerata la rilevanza della

pianificazione da salvaguardare da un punto di vista strategico e la

complessità delle problematiche che la concernono, la durata massima di cinque

anni è più che giustificata. In conclusione, malgrado si possa riconoscere che

il vincolo all'esame imponga un sacrificio ai ricorrenti, la bilancia pende

tuttavia a favore dell'interesse pubblico. La scelta operata dal comune di mantenere la pianificazione al riparo da iniziative

edilizie, che potrebbero seriamente compromettere la pianificazione in fieri

o comunque renderne più arduo lo svolgimento appare pienamente condivisibile. A

maggior ragione, l'adozione della zona di pianificazione si giustifica se si

considera che il progetto "Gesòra Parco" costituisce una proposta non

ancora definitiva che riguarda unicamente una porzione, peraltro dalle

dimensioni rilevanti e dall'alta valenza strategica, del territorio racchiuso

nel perimetro della zona di pianificazione. Prima di potersi pronunciare al

riguardo, il comune dovrà quindi necessariamente aver acquisito una visione di

sviluppo complessiva del comparto toccato dal provvedimento. Di conseguenza, la zona di pianificazione

risulta proporzionata.

10.

I ricorrenti

sostengono che il comune avrebbe agito in violazione del principio della buona

fede, poiché ha istituito il provvedimento pianificatorio dopo la presentazione

del progetto "Gesòra Parco".

10.1

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della buona fede,

dedotto direttamente dall'art. 9 Cost., conferisce a ogni individuo la facoltà

di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti,

evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata

(DTF 131 II 627 consid. 6.1., 125 I 209 consid. 2c, 122 II 113 consid. 3b/cc,

121.

I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta il diritto

di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra.

Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a determinate e precise, oltre che

cumulative, condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza

concreta nei confronti di una persona determinata; essa deve avere, o essere reputata

avere, agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore

dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva

essere immediatamente riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato

su queste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che

non può modificare senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la

situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui

l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue

disposizioni (cfr. a questo proposito DTF 131 loc. cit., 129 II 361

consid. 7.1).

10.2

Da quanto

apportato dai ricorrenti, non è possibile dedurre un impegno del municipio di

non istituire la misura contestata. La

documentazione agli atti prova invece che il comune di Monteceneri, già nel

2015, ovvero quasi due anni prima che i ricorrenti presentassero al municipio

il progetto "Gesòra Parco", aveva commissionato a P__________ SA, __________,

l'allestimento dei Masterplan concernenti il suo territorio (cfr. in

particolare Masterplan Comune di Monteceneri e Masterplan Comparto RI 2), dai

quali si evince la seria intenzione del comune di rivedere la pianificazione

vigente. Inoltre, come rettamente sostenuto dal comune, il progetto "Gesòra

Parco" presentato al municipio nel mese di febbraio 2017 costituisce un

semplice documento di indirizzo e non una formale domanda di costruzione. A

ogni modo, a titolo generale si rileva come, anche qualora i ricorrenti

avessero già sottoposto al comune per approvazione una formale domanda di

costruzione per il progetto, ciò non avrebbe impedito al municipio di adottare

una zona di pianificazione all'interno del territorio comunale. La

censura si rivela dunque infondata.

11.

Secondo i ricorrenti il

vincolo pianificatorio contrasterebbe con il principio della stabilità dei

piani e della sicurezza del diritto. Il municipio non avrebbe dimostrato un

notevole mutamento delle circostanze atto a giustificare un adattamento dell'assetto

pianificatorio del comparto toccato dal provvedimento conservativo. La tesi non

è condivisibile.

11.1

Il

principio della stabilità dei piani, deducibile dagli art. 21 cpv. 2 LPT e 33

LST, ha una portata per sua natura limitata. Il diritto pianificatorio

cantonale prescrive infatti che i piani regolatori sono sottoposti a verifica

di regola ogni dieci anni (33 cpv. 1 LST, che ha ripreso il contenuto dell'art.

41.

cpv. 1 LALPT). Inoltre, le zone fabbricabili vanno definite in modo da

soddisfare il fabbisogno prevedibile per

quindici anni (art. 15 cpv. 1 LPT). Più questo orizzonte temporale si avvicina,

più la portata di tale principio è dunque attenuata e la revisione del piano

può risultare giustificata anche da visioni e esigenze diverse da parte delle

autorità (cfr. STF 1A.125/2005 del 21 settembre 2005 consid. 4.2,

1P.611/2001 del 25 gennaio 2002 consid. 3.2, pubbl. in: ZBl 104/2003 pag. 654

segg.). A prescindere da ciò, la revisione del piano regolatore può apparire

giustificata - anche prima - a seguito di un notevole cambiamento delle circostanze

(art. 21 cpv. 2 LPT, art. 33 cpv. 2 LST; cfr. Waldmann/Hänni, op. cit., n. 15 segg. ad art.

21).

11.2

In concreto, il piano regolatore del comune di

Bironico è entrato in vigore il 20 novembre 2002, mentre il nuovo comune di

Monteceneri si è formato nel 2010 a seguito dell'aggregazione dei comuni di

Rivera, Bironico, Camignolo, Medeglia e Sigirino. Dal 2002 sino all'adozione

della misura qui in contestazione sono trascorsi quindici anni, per cui è

escluso che il principio della stabilità dei piani si opponga alla verifica dei

contenuti pianificatori. Già solo per tale

motivo, tenuto oltremodo conto del limitato esame che qui si è chiamati a

svolgere, la zona di pianificazione non viola il precetto della sicurezza

giuridica e il principio della stabilità dei piani.

12.

12.1. Per i motivi che precedono,

il ricorso dev'essere integralmente respinto.

12.2

La tassa di

giustizia è posta a carico dei ricorrenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), i

quali verseranno al comune, patrocinato, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 e 2

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di complessivi

fr. 1'500.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane a loro carico. Gli

insorgenti in solido verseranno al comune complessivamente fr. 1'500.- a titolo

di ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera