90.2017.43
Modifica di poco conto del piano regolatore prevedente la riclassificazione di un rustico dalla categoria "diroccato" a "meritevole di conservazione"
16 dicembre 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2017.43
Lugano
16 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matea
Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo sul
ricorso del 6 novembre 2017 dell'
RI
1
patrocinato
da: PR 1
contro
la risoluzione del 4 ottobre 2017 (n. 4377) con cui
il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione del Dipartimento del territorio che approva con
procedura semplificata la modifica della classificazione del sub. D del mapp.
1198 di Moghegno (Maggia) da edificio diroccato non ricostruibile (2) in
edificio meritevole di conservazione (1a);
ritenuto, in
fatto
A. a. CO 1 è proprietaria
del mapp. 1198 di Maggia, sezione Moghegno, situato in località Ronco di Mött,
su cui sorgono quattro fabbricati (sub. A-D).
b. Il 25 marzo 1994 l'Assemblea
dell'ora Comune di Moghegno (dal 4 aprile 2004 confluito nel nuovo Comune di
Maggia, BU 2003 405) ha adottato la variante del piano regolatore concernente
l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili e il piano del
paesaggio della zona Ronchi. L'edificio n. 219 (il sub. D del mapp. 1198, in
precedenza: mapp. 2225 RFP), è stato classificato nella categoria
"meritevole 1b", ovvero tra gli edifici rustici diroccati che fanno
parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la
ricostruzione (cambiamento di destinazione).
c. Il 27 settembre 1994 (ris. gov. 8490) il Consiglio di Stato ha approvato la
variante. In quella sede il Governo ha modificato la valutazione dell'edificio
n. 219 in "diroccato 2", categoria relativa agli edifici diroccati
per i quali non esiste un interesse pubblico alla ricostruzione in quanto non
appartengono a nuclei meritevoli di conservazione.
d. Gli allora proprietari - tra cui figurava anche CO 1 - hanno quindi adito il
Tribunale della pianificazione del territorio (integrato con effetto al 14
luglio 2006 nel Tribunale cantonale amministrativo; BU 2006 215) chiedendo che
l'edificio n. 219 fosse assegnato alla categoria "meritevole 1a",
riservata agli edifici rustici prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per
Fatti
i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione).
e. Con sentenza dell'8 novembre 2002 (n. 90.1994.289) questo Tribunale ha
confermato la decisione del Governo per motivi d'ordine processuale. Da notare
che, con la risposta, il Consiglio di Stato aveva parzialmente aderito al
gravame, proponendo di catalogare l'edificio quale "meritevole 1c",
categoria cui sono stati attribuiti gli edifici rustici particolari con una
destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle,
mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse
generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica
della costruzione. Secondo l'Esecutivo cantonale, la costruzione era troppo
piccola per essere utilizzata quale abitazione. A titolo abbondanziale, nel
merito la Corte aveva comunque ritenuto che la valutazione 1b adottata
dall'autorità comunale non avrebbe comunque sia potuto essere tutelata, dal
momento che l'edificio non si trovava all'interno di un nucleo meritevole di
conservazione (cfr. consid. 3.2).
B. L'11 maggio 2010 il
Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi
con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP; FU 2010 174 segg.), che l'ARE ha
impugnato chiedendone l'annullamento. In seguito, il 24 luglio 2013 l'Ufficio
ha parzialmente ritirato l'impugnativa; in particolare esso ha rinunciato a
contestare il perimetro in cui è inserito l'edificio n. 219 di Maggia-Moghegno.
C. a. Il 24 maggio 2016
il Municipio del Comune di Maggia ha trasmesso per esame preliminare al
Dipartimento del territorio una variante contemplante la riclassificazione
dell'edificio n. 219 nella categoria meritevole di conservazione 1a. Nello
scritto che l'accompagnava e che riportava in oggetto "variante di poco
conto" il Municipio ha spiegato che:
visto che l'attuale proprietaria è intenzionata a
presentare una domanda di costruzione, con l'esecuzione dei necessari rilievi è
emerso che il rustico presenta ancora tutta la muratura perimetrale e i timpani
originali e alcune piode di gronda.
Per questo motivo si ritiene che una modifica della
classificazione del rustico da "diroccato 2" a meritevole di
conservazione "1a" sia giustificata.
b. L'8 giugno 2016 il
Dipartimento del territorio ha approvato la modifica, poiché ha considerato che
l'edificio fosse ancora perfettamente leggibile nella sua tipologia e
volumetria originali. La decisione è stata intimata all'ARE, quindi esposta
all'albo comunale.
c. Avverso tale
modifica l'ARE è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone
l'annullamento. Ponendo in rilievo come la variante s'inseriva in un quadro
pianificatorio e giuridico complesso, l'Ufficio ha contestato anzitutto
l'applicabilità della procedura semplificata in concreto, anche perché la
variante avrebbe permesso di aggirare le norme di attuazione del PUC-PEIP
(NAPUC), che ammettono la ricostruzione unicamente dei diroccati classificati
1b. Inoltre con l'adozione del PUC-PEIP la competenza di stabilire quali sono
gli edifici da proteggere sarebbe passata al Cantone. Ripercorrendo poi la
procedura che ha portato all'adozione del PUC-PEIP, l'ARE ha rimproverato
all'Autorità cantonale di aver ignorato in tale ambito il problema della
cosiddetta "seconda scelta", riservandosi di sviluppare i relativi
argomenti nell'ambito della procedura di ricorso pendente contro il piano. Nel
merito ha biasimato il Dipartimento per non aver addotto i motivi che lo hanno
portato a scostarsi della valutazione operata dal Consiglio di Stato nel 1994
nell'ambito dell'approvazione dell'inventario. Producendo una documentazione fotografica
dello stato del diroccato verificato in occasione di un suo sopralluogo del 4
luglio 2016 (doc. C), esso ha poi negato categoricamente che lo stesso potesse
essere attribuito alla categoria 1a, anche perché per trasformarlo in una
residenza secondaria sarebbero stati necessari interventi importanti,
incompatibili con il quadro giuridico di riferimento. Chiedendo l'esperimento
di un sopralluogo, ha infine osservato che nemmeno sarebbero date le condizioni
previste dall'art. 11.1 lett. b NAPUC relative alla categoria dei diroccati
ricostruibili 1b.
D. Il Consiglio di Stato
con risoluzione del 4 ottobre 2017 (n. 4377) ha respinto il ricorso. Il
Governo, confermata l'applicabilità della procedura semplificata, ha
considerato che - benché non fossero date le condizioni per riconoscere un
nucleo degno di protezione e quindi la possibilità di classificare l'edificio
come diroccato ricostruibile 1b - l'insieme dei tre manufatti andava comunque
letto come un'unità. Si giustificava quindi di concedere la ricostruzione delle
"minime" parti murarie mancanti del manufatto, ciò che
concorreva a valorizzare la rilevanza paesaggistica dell'insieme. Quanto
conservatosi permetteva inoltre di definire con estrema precisione l'aspetto e
gli ingombri della struttura originale.
E. Avverso tale decisione
l'ARE insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone
l'annullamento. Esso chiede innanzitutto che in caso di rinvio degli atti alla
precedente istanza l'istruttoria non sia affidata all'Ufficio della
pianificazione locale, sottolineando che esso fa parte del Dipartimento del
territorio. Censura quindi una violazione del diritto di essere sentito sia per
la motivazione insufficiente della decisione, sia per il mancato esperimento
del sopralluogo, che chiede venga effettuato in questa sede. Nel merito esso
ripropone in sostanza, approfondendoli, gli argomenti avanzati senza successo
davanti al Governo. Chiede infine che al ricorso venga concesso l'effetto
sospensivo per non creare "situazioni giuridicamente poco chiare".
F. Il Comune di
Maggia postula la reiezione del gravame, non esprimendosi in merito alla
richiesta di adozione di misure cautelari. Il Consiglio di Stato, qui
rappresentato dalla Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del
territorio, chiede che il ricorso venga respinto e si rimette al giudizio del
Tribunale quo al conferimento dell'effetto sospensivo. Dei loro
argomenti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. Benché
chiamata a presentare una risposta, CO 1 è rimasta silente anche davanti al Tribunale.
G. In sede di replica e
di duplica il ricorrente, il Comune e il Governo si riconfermano nelle
rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100; art. 44 cpv. 3 del
regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst;
RL 701.101). Certa è inoltre la legittimazione attiva
dell'Ufficio federale ricorrente (art. 30 cpv. 2 lett. b LST).
1.2. Il gravame,
ricevibile in ordine, può inoltre essere giudicato sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
delle contestazioni emerge infatti con sufficiente chiarezza dalle tavole
processuali. Il sopralluogo richiesto non appare invero suscettibile di
apportare al Tribunale - anche per i motivi che si vedranno in seguito - la
conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Per le
medesime ragioni, vanno respinte le critiche sollevate contro la decisione di
prima istanza, basata su un apprezzamento anticipato delle prove non abusivo e
pertanto che non ha leso il diritto di essere sentito dell'insorgente (cfr. DTF
141 I 60 consid. 3.3, 140 I 285 consid. 6.3.1).
Considerandi
2.
Il ricorrente invoca una lesione del suo diritto di essere
sentito anche per il fatto che il Governo avrebbe respinto il suo gravame con
una motivazione minimalista, ignorando diverse delle censure in esso sollevate.
Ora, visto che il ricorso deve essere accolto nel merito per altri motivi, il
quesito di sapere se effettivamente vi sia stata una violazione del diritto di
essere sentito da parte dell'autorità inferiore non necessita approfondimento.
3.
Per lo stesso motivo, non essendo necessario ritornare gli atti
al Consiglio di Stato per nuova decisione, non è necessario affrontare il
quesito relativo a chi debba il Governo affidare l'istruttoria dei ricorsi in
ambito di procedura semplificata, laddove - a differenza di quanto avviene con
la procedura ordinaria - il Dipartimento addotta una decisione.
4.
L'insorgente sostiene che con l'adozione del PUC-PEIP la
competenza per adottare, rispettivamente modificare gli IEFZE sarebbe ora
demandata all'autorità cantonale. A torto, tuttavia. Lo esclude il chiaro
tenore dell'art. 70 cpv. 3 LST, che prevede (tuttora) che la designazione dei
rustici meritevoli di essere conservati avviene nell'ambito del piano
regolatore, che viene adottato dai Comuni (art. 18 cpv. 1 LST). Inoltre, i
piani di utilizzazione cantonale possono coesistere con i piani regolatori: la
legge si limita a prevedere che lo strumento cantonale è prevalente rispetto a
quello comunale, il quale decade (solo) nella misura in cui si trova in
contrasto con il piano di utilizzazione cantonale oppure se quest'ultimo
disciplina l'uso del suolo in modo esclusivo (art. 49 cpv. 2 LST). Ipotesi,
queste, che non si realizzano nell'ambito dei rapporti tra PUC-PEIP e piani
regolatori per quanto concerne gli IEFZE. Il quesito di sapere quale sia la reale
portata della classificazione degli edifici nell'ambito del PUC-PEIP è
questione che esula dalla presente procedura.
5.
Secondo l'ARE la procedura semplificata non sarebbe applicabile
alle varianti relative agli IEFZE. Questo perché la modifica, in realtà, non
concerne solo il singolo edificio, ma si riferisce a un quadro spaziale ampio,
il cui perimetro è dettato da criteri paesaggistici, non dai rapporti di
proprietà. Essa, inoltre, modificherebbe il regime di separazione tra
territorio edificabile.
5.1
L'applicazione
della procedura semplificata è circoscritta alle cosiddette modifiche di poco
conto. Sono considerate tali le modifiche che toccano un numero limitato di
persone e che interessano una superficie di terreno non superiore ai 2'000 m2 (art. 34 cpv. 1 lett. b LST) o mutano in misura
minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo quali, in
particolare, i parametri edilizi (altezza massima, distanze dai confini, indice
di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità) e le linee di arretramento
(cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a LST e art. 42 cpv. 1 RLst).
5.2
In concreto, è
vero che la classificazione degli edifici negli inventari avviene (solo) sulla
base delle loro caratteristiche. Altrettando vero è che, a seconda della
valutazione che gli edifici fuori zona conseguono, può entrare in linea di
conto un loro cambiamento di destinazione (1a, 1c e 1d), rispettivamente una
ricostruzione (1b). Tuttavia, proprio perché l'adozione dell'inventario non
considera gli aspetti paesaggistici, esso per finire e in linea di principio
concerne effettivamente un numero limitato di persone. Inoltre, risulta
evidente che le varianti in materia di IEFZE tocchino giocoforza superfici di
terreno inferiori ai 2'000 m2. Certo, la classificazione costituisce
comunque sia una premessa fondamentale nell'ambito del conseguimento di un permesso
edilizio eccezionale fuori zona edificabile secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT e il
PUC-PEIP. In questo senso è quantomeno dubbio che essa rientri nella categoria
di quelle modifiche che mutano in misura minima l'uso ammissibile del suolo.
Tuttavia, le condizioni poste dall'art. 34 cpv. 1 lett. a e lett. b LST non
sono cumulative, ma alternative, come chiarisce l'impiego della congiunzione
"oppure". La censura deve quindi per finire essere respinta.
6.
6.1
Nell'ambito della variante di adozione dell'IEFZE di
Moghegno, gli edifici sono sati suddivisi nelle seguenti categorie (cfr. STA
90.1994.289
cit. consid. 2.4):
1.
Edifici meritevoli di conservazione:
a) edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a
scopo agricolo, per i quali è ammessa la trasformazione (cambiamento di
destinazione);
b) edifici rustici diroccati, che fanno parte di un
nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la ricostruzione
(cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione - che
legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è
costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti
del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama
architettonicamente valida e di pregio, ed hanno caratteristiche particolari
per le loro peculiarità paesaggistico-ambientali;
c) edifici rustici particolari con una destinazione
specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti,
forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale di
salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della
costruzione;
d) edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili)
a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale che negli
altri terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono
mantenere la loro destinazione attuale;
2.
Edifici diroccati non ricostruibili:
edifici diroccati per i quali non esiste un interesse
pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi
di rustici meritevoli di conservazione;
3.
Edifici rustici già trasformati:
edifici rustici già trasformati per i quali sono
concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di
recupero di parti originali;
4.
Altri edifici rilevati:
Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali
case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse,
baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche edifici
originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso
totalmente le loro caratteristiche originali.
6.2
Tale suddivisione è
stata in sostanza ripresa dall'art. 9 cpv. 1 delle norme d'attuazione del
PUC-PEIP (NAPUC), secondo cui gli edifici vengono suddivisi nelle seguenti
categorie:
- categoria
1a: edificio meritevole di conservazione;
- categoria
1b: edificio diroccato ricostruibile;
- categoria
1c: oggetto culturale;
- categoria
1d: edificio meritevole di conservazione a uso agricolo o di ridotte
dimensioni;
- categoria
2: diroccato non ricostruibile;
- categoria
3: edificio protetto già trasformato;
- categoria
4: edificio rilevato.
L'art. 11 cpv. 1 NAPUC-PEIP
soggiunge come, all'interno dei paesaggi con edifici e impianti protetti
definiti dal PUC-PEIP, per le diverse categorie di edifici secondo gli
inventari degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE), valgono le seguenti
disposizioni:
a) oggetti classificati nella categoria 1a
(edificio meritevole di conservazione): il cambiamento di destinazione a
residenza secondaria è ammesso a condizione che l'oggetto non sia interessato
da uno o più criteri di esclusione elencati all'art. 10.1;
b) oggetti classificati nella categoria 1b (diroccato
ricostruibile):
la ricostruzione è ammessa, anche con cambiamento di
destinazione rispetto alla preesistenza, unicamente se l'edificio è parte
integrante di un insieme di edifici meritevole di conservazione e se la sua
ricostruzione è necessaria. Valgono inoltre i criteri d'esclusione elencati
all'art. 10.1. I diroccati isolati non possono essere ricostruiti;
(…)
e) oggetti classificati nella categoria 2
(diroccato non ricostruibile):
non è ammessa la ricostruzione;
(…).
7.
7.1.
Il Municipio ha motivato l'elaborazione della variante che prevede di assegnare
l'edificio n. 219 alla categoria 1a con il fatto che in seguito di alcuni
rilievi eseguiti dalla proprietaria intenzionata a presentare una domanda di
costruzione sarebbe emerso che il rustico presenta "ancora tutta la
muratura perimetrale e i timpani originali e alcune piode di gronda".
7.2
Dal canto suo, il
Consiglio di Stato ha considerato giustificato il cambiamento poiché esso
apparterrebbe a un gruppo di tre manufatti che può comunque essere letto come
un'unità e che, in questo senso, la minima ricostruzione delle parti murarie
mancanti non comprometterebbe l'identità originale dell'insieme. Inoltre, la
struttura muraria e le componenti architettoniche conservatesi permetterebbero
di definire con estrema precisione l'aspetto e gli ingombri della struttura
originale.
8.
8.1.
Per la valutazione in sede di inventario è determinante, in linea di principio,
lo stato dell'edificio al momento in cui viene allestito questo documento,
riservato il caso in cui la costruzione venga successivamente trasformata sulla
scorta dei necessari permessi di costruzione (STA 90.2004.56 del 18 luglio 2005
consid. 3.2). Nel caso concreto, determinante è dunque il rilievo operato il 25
luglio 1991. Dalla scheda emerge che a quel momento il rustico era ormai già
parzialmente privo di copertura (è visibile in minima parte l'originaria
travatura, in stato irrimediabilmente deteriorato; inoltre sembra essere ancora
presente una piccola porzione di una falda). Il muro perimetrale nord risulta
comunque in parte crollato. In definitiva, la trasformazione dell'edificio
presuppone il rifacimento completo del tetto e la ricostruzione parziale dei
muri perimetrali, in particolare della facciata nord, il cui timpano è corollato.
Si tratta dunque, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, di un
diroccato: opera in rovina, inutilizzabile, ovvero non degna di conservazione
(cfr. pro multis STA 90.2006.35 del 2 marzo 2007 consid. 3.1).
8.2
Stante quanto
premesso e atteso che lo stato del diroccato non può certo essere migliorato,
visto che non risulta che nel frattempo siano state rilasciate licenze edilizie
per il manufatto in parola, non è dato di vedere come la situazione possa
essersi modificata e corrispondere a quella sostenuta dal Municipio nella sua
lettera del 24 maggio 2016. Ciò che in effetti non è avvenuto. Anche se, come
detto, il momento determinante è quello del rilievo operato ormai quasi
trent'anni fa, la documentazione prodotta dall'ARE davanti al Governo (doc. C)
conferma che esso - oggi come allora - non presenta affatto "i timpani
originali" né "ancora tutta la muratura perimetrale".
8.3
Tale erronea
descrizione non è sfuggita al Governo, che non l'ha fatta propria, rilevando
invece che in ogni caso per poter essere trasformato l'edificio necessita di
essere parzialmente ricostruito. Non a caso l'Esecutivo cantonale fa il
parallelo con quanto previsto per i diroccati di cui alla categoria 1b, cui
comunque (rettamente) esclude di poter assegnare il rudere. In ogni caso,
contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, non si tratta
affatto di ricostruire "le minime parti murarie mancanti". Lo
attesta, a ben vedere, lo stesso Governo laddove ammette che occorre far capo a
quanto conservatosi per definire aspetto e ingombri della struttura originale.
Avallare poi la tesi secondo cui laddove ciò sarebbe possibile sarebbe
giustificata una rivalutazione dei diroccati in edifici meritevoli di
conservazione sovvertirebbe completamente l'impostazione degli IEFZE comunali,
anche quello di Moghegno in esame. Impostazione che, inoltre, sottende anche a
quella del PUC-PEIP.
8.4
In definitiva il
ricorso merita dunque di essere accolto e la decisione del Consiglio di Stato
dev'essere annullata, al pari di quella del Dipartimento del territorio da esso
tutelata.
9.
L'emanazione del presente giudizio rende priva
d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
10.
Si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia
(art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si giustifica l'assegnazione di ripetibili al
ricorrente. Infatti, secondo l'art. 49 cpv. 2 LPAmm, la concessione di una
simile indennità è in linea di principio esclusa nel caso in cui enti pubblici
o organismi incaricati di compiti di diritto pubblico dispongono di un servizio
giuridico. Com'è il caso dell'ARE. La
complessità della causa nemmeno giustificava di far eccezionalmente capo a un
legale (cfr. STA 52.2019.218 del 9 agosto 2019 consid. 4.2.).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1
la risoluzione
del 4 ottobre 2017 (n. 4377) del Consiglio di Stato;
1.2
la decisione dell'8
giugno 2016 con cui il Dipartimento del territorio ha approvato la modifica di
poco conto del piano regolatore del Comune di Maggia relativa alla
classificazione dell'edificio n. 219 dell'inventario degli edifici situati
fuori dalle zone edificabili della Sezione di Moghegno.
2.
Non si preleva una tassa di
giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere