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Decisione

90.2017.44

Obbligo di pianificare un punto di raccolta di rifiuti solidi urbani (2 cassonetti) su un'area adibita a posteggio pubblico inserito nel perimetro PRP del nucleo

15 aprile 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i cittadini del nucleo che potranno/dovranno far capo alla struttura. Del resto,

che i residenti del nucleo di Melide abbiano un rapporto particolarmente

stretto con il vincolo avversato, in quanto principali fruitori del punto di

raccolta dei rifiuti sul mapp. 371, è provato dal fatto che l'assenza

permanente dei cassonetti nella zona del nucleo centrale o una loro diversa

ubicazione ha per essi delle conseguenze dirette in termini di distanza da percorrere

per accedervi. Basti pensare che, secondo quanto indicato nel volantino

informativo dell'8 settembre 2016, prodotto dal ricorrente con la replica

davanti al Consiglio di Stato, a causa della soppressione del sistema di

raccolta "porta a porta", da oltre due anni i residenti di tale zona

devono compiere un tragitto a piedi di un minimo di 150 m per recarsi al punto

di raccolta più vicino. Si rileva infine come, contrariamente a quanto assunto

dal Dipartimento del territorio, oltre agli abitanti del nucleo, la variante

tocca direttamente non solo i proprietari dei mapp. 369 e 370, ma anche gli

inquilini dei due stabili che vi insistono.

4.3. Alla luce di tutto

quanto precede, la procedura adottata dal Municipio si rivela irrita, ragion

per cui già per questo motivo il ricorso deve essere accolto.

5. 5.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. La risoluzione

governativa impugnata e la decisione di approvazione della variante in

procedura semplificata, concernente l'istituzione del vincolo AP1 sul mapp. 371

e l'adeguamento della relativa normativa, devono essere annullate.

5.2. Si prescinde dal prelievo

della tassa di giustizia, ritenuto che il Comune soccombente ne va esente (art.

47 cpv. 6 LPAmm). Quest'ultimo non è tuttavia sollevato dall'obbligo di versare

le ripetibili all'insorgente, vincente, che si è avvalso in prima sede e per la

stesura del ricorso oggetto della presente procedura, di un legale (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza

sono annullate:

1.1. la risoluzione governativa dell'11 ottobre 2017 (n. 4500);

1.2. la decisione

del 26 aprile 2016 con cui il Dipartimento del territorio ha approvato la

modifica di poco conto del PRP Nucleo Centrale del Comune di Melide concernente

l'istituzione del vincolo AP1 sul mapp. 371.

Considerandi

2.

Non si preleva la tassa di

giustizia. A RI 1 va retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di

anticipo spese. Il Comune di Melide rifonderà all'insorgente fr. 2'000.- a

titolo di ripetibili complessive per entrambe le sedi di giudizio.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge

sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera