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Decisione

90.2017.5

Zona con obbligo pianificatorio

20 luglio 2018Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I. Chiamato a

esprimersi in merito ai ricorsi, alle risposte e agli allegati di replica e di

duplica, LI 1 è rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza discende

dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011

(LST; RL 701.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 30

cpv. 2 lett. a e lett. c LST). I ricorsi, tempestivi (art. 30 cpv. 1 LST), sono

dunque ricevibili in ordine.

1.2. Le impugnative

sono evase con un unico giudizio in applicazione dell'art. 76 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)

e sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Infatti, sulla scorta di un apprezzamento anticipato, il Tribunale non ritiene necessario procedere all'esperimento del

sopralluogo, il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo

chiarimento ai fini del giudizio (RtiD II-2012 n. 59 consid. 3.3 con rinvii;

Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 n. 1c).

La situazione di fatto che sta alla base della controversia risulta in modo

sufficientemente chiaro dalla documentazione versata agli atti. Per le medesime

ragioni, neppure risulta necessario sentire RI 1. In effetti, nella misura in

cui quest'ultimo chiede di essere personalmente sentito, giova ricordare che la

legislazione cantonale e quella federale non garantiscono alla parte il diritto

di essere udita oralmente, essendo

sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 127 V

491 consid. 1b e rinvii; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 494).

1.3. Poiché la procedura relativa alla controversa variante è stata avviata in vigenza della LALPT, essa dovrà

essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117

LST).

Considerandi

2.

2.1. In campo

pianificatorio il Comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il

riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso.

Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1

LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo:

questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare

alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per

adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può

dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del Comune,

ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate

quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi

a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto

federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non

tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,

segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).

L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata

in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3

dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS

700.

; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con

rinvii).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg.

LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43

consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64),

segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio

di Stato (Raffaello Balerna, La

protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203

segg., 214).

3.

Lesione del

diritto di essere sentito

Il Comune rimprovera

anzitutto al Governo una violazione del suo diritto di essere sentito per il

fatto di non essere stato interpellato prima che la decisione impugnata venisse

presa. Esso sottolinea come la decisione sovverta un lungo e articolato iter

pianificatorio, come i suoi interessi e quelli dei proprietari privati siano

rilevanti, come il pregiudizio che deriva alla situazione del comparto -

rispettivamente dei fondi privati - sia grave, come non sussistesse alcuna

urgenza per eventualmente giustificare la lesione del suo diritto, come non si

realizzi nessuna delle casistiche di cui all'art. 35 cpv. 3 e 4 LPAmm e,

infine, con riferimento alla revisione della LPT, come la decisione invochi

inaspettatamente motivi nuovi, non noti al Comune al momento dell'adozione del

PRP Campo.

3.1

L'art. 34 LPAmm

pone il principio secondo cui le parti hanno il diritto di essere sentite.

L'autorità prima di prendere una decisione permette alle parti di esercitare,

di regola per iscritto, questo diritto (art. 35 cpv. 1 e 2 LPAmm), salvo

ricorra un caso particolare (art. 35 cpv. 3 e 4 LPAmm). La giurisprudenza

relativa all'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) precisa poi che l'interessato ha diritto di

fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di

consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 135 II 286 consid. 5.1

con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con

rinvii). Il diritto di essere sentito è una

garanzia costituzionale di natura formale; la sua violazione implica, di

principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente

dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con

rinvii). La giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio

nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità chiamata a decidere

disponga dello stesso potere di esame di quella precedente (DTF 129 I 129

consid. 2.2.3 con rinvii). La sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione,

segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con

rinvii). Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la

persona interessata non subisca un pregiudizio dalla concessione successiva del

diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129

consid. 2.2.3 con rinvii). In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga, attraverso una violazione

del diritto di essere sentito, ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto

procedendo in modo corretto (STF 8C_321/2009 del 9 settembre 2009

consid. 2.6.1). In particolare, il diritto di essere

sentito dev'essere garantito qualora l'autorità amministrativa o il tribunale

intenda fondare la sua decisione su una norma

o su un motivo che non era stato addotto

nel procedimento in corso, che le parti non avevano invocato e sulla cui

rilevanza nel caso di specie non dovevano contare (DTF 128 V 272 consid.

5.

b) bb) e rinvii).

3.2

Nel caso concreto, il PRP Campo è

stato adottato dal Consiglio comunale il 22 marzo 2012, dopo essere stato

sottoposto per l'esame preliminare alla Sezione, che aveva espresso alcune

perplessità solo in merito ad aspetti puntuali. La relativa documentazione è

stata poi trasmessa al Consiglio di Stato per approvazione il 19 gennaio 2015,

dopo che il Comune aveva provveduto a sanare il vizio formale intercorso nell'ambito

della prima pubblicazione degli atti presso la cancelleria. Il 1° maggio 2014 è

entrata in vigore la revisione parziale della LPT, che ha

inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni in zona edificabile,

al fine di arginare l'espansione disordinata degli insediamenti nel territorio

(cfr. messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla

pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap.

1.3

). Il Governo, riassunto brevemente il contenuto della decisione di approvazione

del piano regolatore di Vezio del 24 aprile 1990 e ripercorso l'iter

pianificatorio relativo al comparto Campo, a pag. 9 della decisione avversata

ha negato l'approvazione del piano particolareggiato esclusivamente sulla base

del nuovo quadro normativo federale.

3.3

Ora, come rettamente sostiene il Comune,

il Consiglio di Stato ha posto a fondamento della sua decisione motivi nuovi,

senza dar modo all'autorità di adozione di determinarsi in merito prima che la

decisione venisse presa e violando così il suo diritto di essere sentito. La

decisione del Governo di negare l'approvazione del PRP Campo alla luce della

modifica della LPT pregiudica infatti pesantemente la posizione del Comune con riferimento alle possibilità di sfruttamento dell'area

a scopi edilizi e sovverte un lungo e articolato iter pianificatorio. L'argomentazione

del Governo, secondo cui avrebbe ritenuto superfluo sentirlo perché un

suo coinvolgimento non avrebbe potuto in alcun modo influire sulla decisione e

avrebbe rappresentato un eccesso di formalismo, non può in alcun modo essere

condivisa. Tanto più che come si vedrà ai considerandi che seguono, l'applicabilità

del nuovo quadro normativo alla fattispecie non risultava per nulla scontata. Occorre

tuttavia tener presente che per consolidata giurisprudenza si considera, in

effetti, sanata la violazione del diritto di essere sentito quando l'insorgente - come nell'evenienza concreta

- ha avuto la possibilità di accedere a tutti i dati salienti posti a

fondamento della decisione litigiosa e di pronunciarsi liberamente in merito davanti a un'autorità di ricorso cognita dello

stesso potere di esame, sia in fatto che in diritto, dell'autorità decidente

(DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.2 e segg., 135 I 279 consid. 2.3

e segg.; STA 52.2008.323 del 14 novembre 2012 consid. 3). Essendo poi, in

concreto, la decisione impugnata un diniego di approvazione, il Tribunale

dispone anche del sindacato dell'opportunità (cfr. supra, consid. 2.2). Ne

consegue che, nel caso di specie, l'offesa arrecata ai diritti di difesa del Comune

non è atta a giustificare l'annullamento in ordine della risoluzione impugnata.

4.

PRP Campo

Gli insorgenti

sostengono che, sin dall'entrata in vigore del piano regolatore di Vezio nel

1990, i fondi situati in località Campo apparterrebbero alla zona edificabile e

che quindi l'approvazione del relativo piano particolareggiato da parte del Governo

non comporterebbe una creazione o un ampliamento della zona fabbricabile

inconciliabile con il diritto vigente. In proposito si osserva quanto segue.

4.1

La Confederazione,

i Cantoni e i Comuni elaborano e coordinano

le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale (art. 2

cpv. 1 LPT). L'obbligo di pianificare è ribadito, a livello cantonale, all'art.

3.

LST, il cui cpv. 1 riprende il testo dell'art. 3 cpv. 1 LALPT. Per i piani

regolatori (art. 24 segg. LALPT; dal

1° gennaio 2012 art. 18 segg. LST), quest'obbligo si traduce nella

disciplina dell'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi

strumenti devono difatti delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,

agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT), conferendo all'intero territorio una

funzione chiara e ben definita.

4.2

4.2.1

Secondo l'art.

15.

vLPT nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014, le zone edificabili comprendevano i terreni idonei all'edificazione

che erano già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli

prevedibilmente necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un

terreno che adempiva queste esigenze andava attributo alla zona edificabile a

meno che, dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e

privati in causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi della

pianificazione territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere

incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile

(RtiD I-2017 n. 45 consid. 3.1). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione

di un terreno alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma

una portata relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi

criteri rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di

valutazione, che - ancorché soddisfatti -

non conducevano necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla

zona fabbricabile, ma dovevano ancora essere congruamente soppesati e

confrontati con tutti gli altri (cfr. DTF 122 II 455 consid. 4a, 122 II 326

consid. 6a; STF 1P.37/2003 e 1P.43/2003

del 12 settembre 2003 consid. 4.4.1; Waldmann/

Hänni, op. cit., ad art. 15 n. 1 e 8; Alexandre Flückiger/

Stéphane Grodecki, Commentario LPT, ad art. 15 n. 40-47; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

4.2.2

Il 1° maggio

2014.

è entrata in vigore la revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012. Il

nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone edificabili vanno definite

in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1); quelle

sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2). L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili - prosegue la

norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando

gli scopi e i principi della

pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento

delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4 del

medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una zona edificabile

se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente necessario

all'edificazione, urbanizzato e edificato entro 15 anni, anche in caso di

sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone

edificabili esistenti (lett. b), le superfici coltive

non sono frazionate (lett. c), la sua disponibilità è garantita sul piano

giuridico (lett. d) e l'assegnazione consente di attuare quanto disposto

nel piano direttore (lett. e).

4.2.3

La citata

revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni

in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli

insediamenti nel territorio e - grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato

degli insediamenti - di migliorare la protezione delle superfici coltive; il

legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori

cantonali quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (messaggio

concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del

territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). In questo

contesto, il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT prevede - tra l'altro - che i

piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici

insediative e la loro distribuzione nel Cantone.

4.3

4.3.1

L'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica

della LPT del 15 giugno 2012, impone ai Cantoni di adattare i propri piani

direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque

anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino

all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio

federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i Cantoni non possono aumentare la

superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata

in giudicato. Scaduto il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove

zone non è ammessa finché il piano direttore adattato non consegue la

necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3).

4.3.2

L'art. 38a LPT è concretizzato dall'art. 52a OPT

(pure in vigore dal 1° maggio 2014), il cui cpv. 1 specifica che se al momento

della sua entrata in vigore è pendente un ricorso contro la decisione

dell'autorità cantonale secondo l'art. 26 LPT concernente l'approvazione di un

azzonamento, l'art. 38a cpv. 2 LPT non si applica all'azzonamento quando

il ricorso non porta né a un riesame né a una correzione materiale

parziale della decisione di approvazione oppure se è stato intentato in modo

temerario. Il Tribunale federale ha comunque precisato che l'art. 38a LPT

risponde a un interesse pubblico preponderante e, pertanto, è immediatamente

applicabile anche alle cause pendenti dinanzi alle autorità cantonali di ultima

istanza, a prescindere di massima dalla formulazione poco chiara dell'art. 52a

cpv. 1 OPT (DTF 141 II 393 consid. 2 e 3).

4.3.3

Secondo l'art. 52a cpv. 2 OPT durante il periodo transitorio

di cui all'art. 38a cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti soltanto

se, dall'entrata in vigore della disposizione, nel cantone viene dezonata

almeno la stessa superficie oppure il dezonamento

è effettuato nel quadro della stessa decisione (lett. a), sono delimitate zone

destinate a utilizzazioni pubbliche nelle quali il Cantone pianifica la

realizzazione di infrastrutture molto importanti e urgenti (lett. b) oppure

sono delimitate altre zone d'importanza cantonale che si rivelano

urgentemente necessarie e se, in sede di

approvazione di cui all'art. 26 LPT, è stata definita e cautelata la superficie

da dezonare; l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano direttore,

non è necessario adempiervi (lett. c).

5.

5.1

Secondo l'art. 18 cpv. 1 LPT il diritto cantonale

può prevedere altre zone d'utilizzazione oltre alle zone edificabili (art. 15 LPT), agricole (art. 16 LPT) e protette (17 LPT). Queste altre zone devono

però essere conformi ai principi fissati dalla legge, soprattutto a quello

della separazione del territorio edificabile dal territorio non edificabile (messaggio

concernente la legge federale sulla pianificazione del territorio del 27

febbraio 1978, in: FF 1978 I 981, ad art. 19). In questo senso, le altre zone d'utilizzazione

ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 LPT, che completano e perfezionano le zone

edificabili, agricole e protette definite dal diritto federale, devono essere

attribuite o alla zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT, o a quella non fabbricabile (cfr. Waldmann/

Hänni, op.cit., ad art. 18 n. 5). Le altre zone di utilizzazione si dimostrano

particolarmente idonee allorquando deve essere preso in considerazione, in zona

non edificabile, un bisogno concreto relativo alla destinazione oppure, al

contrario, in zona edificabile, un bisogno particolare di protezione (ibid.,

n. 4).

5.2

Tra le altre zone

ai sensi dell'art. 18 LPT ricadono le zone con obbligo pianificatorio ("Zone

mit Planungspflicht", "zones à planification obligatoire"),

ovvero delle zone all'interno delle quali non è permesso costruire sino all'approvazione

di un piano di utilizzazione speciale (come

ad esempio un piano di quartiere o un piano particolareggiato) che ne definisca

nel dettaglio l'uso del suolo e l'edificazione (cfr. Eloi Jeannerat/Pierre

Moor, Praxiskommentar RPG:

Nutzungsplanung, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, ad art. 14 n. 62; Rudolf

Muggli/Heinz Aemisegger, Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, Ginevra/Zurigo/

Basilea 2016, ad art. 18 n. 19; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 18 n. 23 segg.). In genere, si tratta di

comprensori territoriali pregiati, che richiedono, per le loro peculiarità, una

particolare tutela dal profilo paesaggistico e naturale, oppure interventi di

recupero o di valorizzazione (Waldmann/Hänni,

op. cit., ad art. 18 n. 24). I Comuni possono dunque ricorrere a questo

tipo di zona quando la situazione dei terreni e le loro caratteristiche esigono

uno studio pianificatorio dettagliato, oppure quando la realizzazione delle

costruzioni all'interno del comprensorio richiede preliminarmente un'operazione

di ricomposizione particellare, o ancora qualora l'area non sia ancora

adeguatamente attrezzata e si rende pertanto necessario eseguire preliminarmente

uno studio dell'intero comparto (cfr. Marc-Olivier

Besse, Le régime des plans d'affectation, En particulier le plan de

quartier, Zurigo/

Ginevra/Basilea 2011, cap. 4.3.1, pag. 104).

5.3

L'obbligo generale

di pianificare il territorio sancito dal diritto federale non impedisce dunque

all'autorità pianificante di organizzare lo spazio dapprima attraverso l'ausilio

di un piano di utilizzazione generale (piano regolatore a livello comunale), e

in seguito di disciplinare la pianificazione di dettaglio di determinate aree

territoriali servendosi di un piano di utilizzazione speciale (piano di

quartiere o piano particolareggiato). Le zone con obbligo pianificatorio,

seppur presentino delle similitudini con le zone di riserva o con le zone

intermedie, previste per accogliere quelle aree che non possono ricevere una

collocazione definitiva per ragioni inerenti alla pianificazione del territorio

e per le quali si giustifica un differimento di quest'ultima, appartengono alla

zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT (cfr.

art. 18 cpv. 2 LPT, art. 28 cpv. 2 lett. n LALPT, dal 1° gennaio 2012 art. 20

cpv. 2 LST e, circa la definizione, art. 27 cifra XI del regolamento della

legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.110; Jeannerat/Moor, op. cit., ad art. 14 n. 63; Muggli/Aemisegger, op. cit., ad art. 18 n. 20). Il fatto che

particolari motivi di urbanizzazione rendano necessario uno studio

pianificatorio accurato volto a garantire l'integrazione delle costruzioni all'interno

del paesaggio che circonda il comparto territoriale

non è sufficiente a giustificare un'attribuzione di quella superficie di

territorio alla zona di riserva o alla zona intermedia. Infatti, eventuali

studi pianificatori che hanno quale scopo quello di valorizzare un determinato

comparto o proteggerne le peculiarità non possono rimettere in discussione l'assetto

pianificatorio di base della zona (cfr. Besse,

op. cit., cap. 4.3.3.1, pag. 106).

5.4

In quest'ordine di

idee, la LALPT stabilisce all'art. 28 cpv. 2 lett. c che le rappresentazioni

grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i

fondi la cui utilizzazione è subordinata a un piano particolareggiato, a un

piano di quartiere o a un'operazione di ricomposizione particellare. Anche l'art.

52.

cpv. 2 LST in vigore dal 1° gennaio 2012 dispone che il piano

particolareggiato possa essere previsto dal piano regolatore che deve stabilire

gli obiettivi, la destinazione e i parametri della pianificazione particolareggiata.

6.

6.1. Il piano

delle zone di Vezio, approvato dal Consiglio di Stato il 24 aprile 1990,

attribuiva il comparto in parola, di circa 4'000 m2, all'area

tratteggiata di colore arancione corrispondente alla zona residenziale semi-estensiva

R. Tenuto conto del preavviso del 22 gennaio 1990 della CBN, che rilevava come

il disciplinamento dell'edificazione di detto comparto non tenesse sufficientemente

conto delle peculiarità paesaggistiche del luogo nonché della funzione di

protezione e di avvaloramento dell'immagine del nucleo, il Governo, pur

ammettendone di principio l'edificabilità, ne rinviava l'approvazione fino all'elaborazione

di un piano particolareggiato che ne disciplinasse adeguatamente l'edificazione.

Con la risoluzione di approvazione del 24 aprile 1990 l'Esecutivo cantonale risolveva

inoltre che, sino all'entrata in vigore di tale strumento, per l'area in parola

sarebbero state applicabili le disposizioni valide per il territorio senza

destinazione specifica.

6.2

Ora, il rinvio

dell'approvazione a cui fa riferimento il Governo nella decisione del 24 aprile

1990.

non può che essere interpretato nel senso che l'Esecutivo cantonale ha ammesso

l'attribuzione del comparto alla zona fabbricabile, rinviando l'approvazione definitiva

della pianificazione dello stesso al momento della presentazione del piano

particolareggiato atto a disciplinarne nel dettaglio l'edificazione, e questo

per diversi motivi. Anzitutto, se così non fosse, con la decisione in parola il

Consiglio di Stato avrebbe disposto lo stralcio del comparto Campo dalla zona

residenziale semi-estensiva R, modificando di conseguenza il contenuto del piano

delle zone con l'attribuzione dello stesso alla zona senza destinazione

specifica. Ciò che però non ha fatto. Anzi, il Governo al consid. 5, facendo

riferimento alla variante concernente l'elaborazione del piano

particolareggiato, definisce lo stesso come appartenente alla zona fabbricabile

("variante concernente l'elaborazione di un piano particolareggiato per la

zona edificabile in località "Campo" (…)"). Neppure può essere

condivisa la tesi della Sezione, secondo cui il rinvio sarebbe da intendersi

nel senso di un differimento dell'assegnazione alla zona edificabile del

comparto, ritenuto che, salvo eccezioni (cfr. supra, consid. 5.3) che

qui non occorrono, un'approvazione differita risulta inammissibile alla luce

del diritto federale, che dispone l'obbligo dei Cantoni e dei Comuni di

procedere a una pianificazione completa e combinata (art. 2 e 14 segg. LPT; a

tal proposito si veda DTF 118 Ia 165 consid. 3c). In questo senso risulta

fondata la critica di RI 1, RI 3 e RI 4 secondo cui le motivazioni del Governo

non tengono conto dell'obbligo di pianificare. Per lo stesso motivo, nemmeno

può essere seguita l'argomentazione della Sezione, secondo cui il comparto in

località Campo apparterrebbe alla zona senza destinazione specifica. A

prescindere dal fatto che tale tesi non trova alcun riscontro nel piano delle

zone approvato, non potendo del tutto condividere la proposta del Comune di

Vezio di attribuire tout court l'area in parola alla zona residenziale

semi-estensiva R, ritenuto che tale soluzione non teneva in debita

considerazione le peculiarità paesaggistiche del luogo e quelle di protezione e

di valorizzazione del nucleo, il Governo si è limitato ad assoggettala

transitoriamente alle disposizioni applicabili al territorio senza destinazione

specifica, fintanto che il regime di zona venisse ulteriormente affinato tramite

il piano particolareggiato.

6.3

Inoltre, l'iter

procedurale esposto dagli insorgenti e riassunto in narrativa dimostra come l'edificabilità

del comprensorio in località Campo non è mai

stata messa in discussione dalle varie autorità, compreso lo stesso Consiglio

di Stato. A tal proposito, si rileva che il mapp. 223 è stato attribuito a RI 1

nell'ambito della procedura di raggruppamento dei terreni quale compensazione

per l'esproprio di un suo fondo situato in zona edificabile (cfr. supra,

consid. C) e che nella medesima procedura il mapp. 369 è stato assegnato a RI 3

e RI 4 in sostituzione di un altro loro fondo parzialmente inserito in zona

fabbricabile. A favore dell'appartenenza del comparto Campo alla zona edificabile

depongono inoltre la decisione con cui il Consiglio di Stato ha accertato la

natura non boschiva di dodici mappali, alcuni dei quali situati in zona Campo

(cfr. supra, consid. C), nonché quelle con cui le autorità cantonali

hanno approvato il finanziamento delle opere di urbanizzazione del comparto

(cfr. supra, consid. E) e la realizzazione parziale delle stesse. In questo

senso merita accoglimento la doglianza dei ricorrenti, secondo cui la decisione

avversata sovverte completamente l'iter pianificatorio e attuativo intercorso

dall'approvazione del piano regolatore di Vezio nel 1990, costellato dalle

lungaggini denunciate da RI 1, RI 3 e RI 4 e riscontrate dal Consiglio di Stato

(cfr. supra, consid. C).

6.4

Tutti questi

elementi permettono di ritenere che dal 1990 il comprensorio in località Campo

appartiene alla zona edificabile e, più precisamente, a una zona con obbligo

pianificatorio. Infatti, l'area in cui si inseriscono le proprietà di RI 1, RI

3.

e RI 4 presenta le caratteristiche tipiche di tale zona, che, come esposto ai

consid. 5.2-3, si contraddistingue per essere un'area di principio costruibile,

ma che può essere edificata soltanto in seguito all'approvazione di un piano di

utilizzazione speciale, quale è il piano particolareggiato.

6.5

Alla luce di tutto

quanto precede, non merita dunque tutela l'argomentazione del Consiglio di

Stato, secondo cui in concreto si applicherebbe il principio del compenso

sancito dal diritto transitorio (art. 38a LPT e 52a OPT), il

quale prevede che ogni nuovo azzonamento può essere approvato unicamente se

compensato con un dezonamento di una superficie equivalente nel Cantone. Come

rettamente sostenuto dai ricorrenti, l'adozione del PRP Campo da parte del Consiglio

comunale di Alto Malcantone non ha comportato, salvo per l'ampliamento del

perimetro di 330 m2 (cfr. supra, consid. D), un'inclusione di nuovi terreni in zona edificabile

per la quale si rende necessario operare una riduzione di equivalente

superficie di zona fabbricabile. Ne risulta che la decisione impugnata

dev'essere annullata nella misura in cui non approva il PRP Campo (e le

relative NAPR), ritenendo a torto che si configura un ampliamento della zona

edificabile. Assunto che, come si è visto, è corretto solo per quanto concerne

l'ampliamento di 330 m2 del suo perimetro, che per essere attuato

richiederebbe innanzitutto di essere compensato. Aspetto, questo, sul quale il

Comune e i proprietari dei fondi inseriti nel comparto saranno chiamati ad

esprimersi davanti al Consiglio di Stato, al quale gli atti vanno rinviati per

una nuova decisione nel merito.

7.

7.1. Per i

motivi che precedono, i ricorsi devono essere accolti e il giudizio impugnato

annullato nella misura in cui non approva il PRP Campo e le relative norme di

attuazione, nonché la modifica del piano regolatore che prevede l'inserimento

del comparto in zona residenziale semi-intensiva e il suo ampliamento di 330 m2.

Gli atti vanno retrocessi al Consiglio di Stato per una nuova decisione così

come descritto al consid. 6.5.

7.2

Non si preleva la tassa

di giustizia. A RI 1, RI 3 e RI 4 verrà restituita la somma di fr. 2'000.-

ciascuno, versata a titolo di anticipo per le presunte spese processuali. Non

si giustifica l'assegnazione di ripetibili.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

I ricorsi sono accolti.

§. Di conseguenza:

1.1

la risoluzione del 14 dicembre 2016 (n. 5604) del Consiglio

di Stato è annullata nella misura in cui non approva il PRP Campo e le relative

norme di attuazione, nonché la modifica del piano regolatore di Vezio che

prevede l'inserimento del comparto Campo in zona residenziale semi-intensiva e

il suo ampliamento di 330 m2;

1.2

la causa è rinviata al Consiglio di Stato affinché si

pronunci nel merito ai sensi del consid. 7.1.

2.

Non si preleva la tassa di giustizia. A RI 1, RI 3

e RI 4 va restituita la somma di fr. 2'000.- ciascuno versata a titolo

di anticipo per le presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera