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Decisione

90.2018.12

Ricorso avverso la decisione di approvazione di un piano regolatore intercomunale

5 febbraio 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1 è proprietaria dei mapp. 1123 (22'922 m2)

e 1132 (1'524 m2) di Lugano, sezione di Sonvico, confinanti a

sud con il territorio della sezione di Cadro e posti a ridosso del riale Franscinone

che scorre a nord del complesso carcerario della Stampa. Ad eccezione di un

edificio adibito ad abitazione e di alcuni manufatti sul mapp. 1123 e di due

rustici sul mapp. 1132, le particelle sono prevalentemente ricoperte da bosco.

b. Il piano regolatore

dell'allora Comune di Sonvico, approvato dal Consiglio di Stato l'8 febbraio

1983 con risoluzione n. 723, attribuiva la parte non boschiva dei citati fondi

alla zona senza destinazione specifica. Con l'approvazione governativa del 3 luglio

1996 (n. 3445) delle varianti del piano regolatore di Lugano, sezione di

Sonvico, la parte libera da bosco è stata assegnata alla zona agricola.

B. Durante le sedute del

31 agosto 2015, rispettivamente del 21 dicembre 2015, i Consigli comunali di

Canobbio e Lugano hanno adottato il piano regolatore intercomunale del Piano

della Stampa (PRIPS). Esso concerne il comparto, nel quale si inseriscono

prevalentemente insediamenti artigianali e industriali, situato ai margini settentrionali del territorio urbano di

Lugano e che si estende da sud a nord

lungo la piana alluvionale del fiume

Cassarate per una superficie di circa 104 ha, da Ponte di Valle fino al confine con la sezione luganese di Sonvico,

coinvolgendo il territorio dei Comuni di Canobbio e Lugano, sezioni di Davesco-Soragno

e Cadro. Il PRIPS suddivide il territorio principalmente in due tipi di zona,

ossia quella artigianale/industriale (zona AI) e quella destinata alle

attrezzature e alle costruzioni di interesse pubblico (zona AP-CP). Tra i suoi

obiettivi vi sono la riorganizzazione organica ed equilibrata del territorio,

la riqualifica e il consolidamento del Piano della Stampa quale ambito

artigianale e industriale, la valorizzazione degli edifici e delle

infrastrutture, il promovimento delle attività di svago e per il tempo libero e

la tutela dei contenuti dall'importante valenza naturalistica (cfr. rapporto di

pianificazione del novembre 2014, pag. 13 e 80 segg.).

C. Contro

le citate delibere si è aggravata dinanzi al Consiglio di Stato la RI 1, postulando l'inclusione dei suoi fondi,

limitrofi al PRIPS, nel suo perimetro e l'attribuzione della parte libera da bosco

alla zona AI. Secondo la ricorrente, i mapp. 1123 e 1132 sarebbero appartenuti

per loro natura, posizione e caratteristiche al comparto del Piano della

Stampa, motivo per cui l'inclusione nel PRIPS perlomeno della parte non

boschiva sarebbe stata più che giustificata e in linea con lo scopo dell'atto

pianificatorio di risolvere i problemi di

disordine insediativo e dei contenuti ivi riscontrati. Inoltre, l'esclusione dei suoi fondi dal PRIPS non

avrebbe tenuto conto della loro posizione e dell'effettiva morfologia del

territorio. Infatti, a detta della ricorrente, le sue proprietà avrebbero

dovuto essere considerate come appartenenti al Piano della Stampa già solo per

la loro contiguità con i terreni inclusi nel PRIPS e perché esse sarebbero accessibili

unicamente attraverso il suo impianto viario, senza dimenticare che l'estratto

del Registro fondiario che le concerne indicherebbe "Stampa" quale

luogo della loro ubicazione. Per contro, a causa della presenza del bosco, esse

sarebbero materialmente separate dal rimanente territorio edificabile della sezione

di Sonvico, essendo peraltro sprovviste di una via di comunicazione diretta che

le colleghi a esso. La mancata integrazione dei suoi fondi nel PRIPS avrebbe

quindi comportato il loro scollegamento dalle zone fabbricabili di Sonvico,

andando a formare "un'anomala enclave edificata al limite della zona

boschiva". La ricorrente ha poi sostenuto che, benché i suoi mappali siano

attualmente inseriti in zona agricola, essi non ne presenterebbero le

caratteristiche. Tant`è che essi non sarebbero soggetti alla legge federale sul

diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11), sarebbero

stati acquistati a un prezzo di mercato più elevato rispetto a quello

normalmente richiesto per dei terreni agricoli e nel 1997 sull'attuale mapp.

1123 sarebbe stata autorizzata la trasformazione in casa d'abitazione della

stalla preesistente. Inoltre essi sarebbero già urbanizzati. Infine, a suo

dire, il mantenimento in zona agricola della parte non boschiva dei suoi sedimi

le avrebbe cagionato un danno economico riconducibile alla perdita delle potenzialità

edificatorie che le autorità avrebbero invece riconosciuto ai fondi nel corso degli

anni.

In sede di replica la

ricorrente ha modificato le sue richieste, postulando l'integrale attribuzione

dei suoi fondi alla zona AI.

D. Con risoluzione

del 2 maggio 2018 (n. 2027) il Consiglio di Stato ha approvato il PRIPS così

come adottato dai Consigli comunali di Lugano e Canobbio e respinto di

conseguenza il gravame della RI 1. Il Governo ha ritenuto in sintesi che le sue

proprietà non appartengono territorialmente all'area compresa nel PRIPS, considerato inoltre che le costruzioni ubicate sui

due fondi, una delle quali destinata a residenza, hanno tutt'altra vocazione

rispetto a quella artigianale e industriale degli edifici situati nel

Piano della Stampa. Oltre a non rispondere a

una logica insediativa e a un preciso fabbisogno, il Consiglio di Stato ha

rilevato che i mapp. 1123 e 1132, per le loro caratteristiche

morfologiche, non si prestano nemmeno all'insediamento di attività produttive e

che la loro attribuzione alla zona edificabile si porrebbe in contrasto con il

principio del compenso sancito dal diritto transitorio (art. 38a della

legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS

700; e art. 52a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del

28 giugno 2000; OPT; RS 700.1).

E. Contro la

citata risoluzione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulando in via principale l'inserimento dei suoi fondi nel

PRIPS e la loro attribuzione alla zona AI e, a titolo subordinato, l'inclusione

nel PRIPS solo della porzione non boschiva delle sue proprietà e la sua

assegnazione alla zona AI. Riproponendo sostanzialmente i medesimi argomenti sollevati

davanti al Governo, la ricorrente aggiunge che i suoi fondi andrebbero attribuiti alla zona edificabile anche

perché posti all'interno di un comprensorio già ampiamente edificato.

Invoca inoltre una violazione del principio della buona fede e della proporzionalità

e asserisce che il giudizio impugnato andrebbe annullato poiché carente dal

profilo della motivazione. Quali mezzi di prova chiede l'esperimento di un

sopralluogo, un'ispezione a registro fondiario e il richiamo dal Comune di

Lugano dell'incarto completo relativo agli interventi edilizi eseguiti sui

mapp. 1123 e 1132.

F. All'accoglimento del ricorso si oppone

il Comune di Lugano, presentando, d'intesa con il Comune di Canobbio, un unico allegato

di risposta. Descrivendo le caratteristiche del Piano della Stampa e

ripercorrendo l'iter pianificatorio che ha portato all'adozione del piano

regolatore intercomunale, il Comune esclude in particolare che i fondi della ricorrente appartengano

territorialmente e funzionalmente al PRIPS, il loro inserimento ostando peraltro

agli obiettivi da esso perseguiti. Anche la Sezione dello sviluppo territoriale

(Sezione) postula la reiezione del gravame, richiamando le motivazioni alla

base della decisione governativa impugnata. Osserva

in particolare come anche altri terreni situati nel comprensorio del Piano

della Stampa, attribuiti alla zona agricola dal piano regolatore

di Lugano, sezione di Davesco-Soragno, risultino esclusi dal PRIPS pur

presentando degli edifici abitativi (mapp. 318, 350, 351).

G. Nei successivi

allegati scritti i Comuni e la ricorrente si riconfermano nelle rispettive

allegazioni e domande. In particolare, quest'ultima approfondisce ulteriormente

le argomentazioni sollevate in precedenza e contesta, con argomenti invero poco

chiari, l'applicabilità alla fattispecie degli art. 38a LPT e 52a

OPT.

La Sezione non ha prodotto alcun allegato di duplica.

H. Il 27 novembre 2018 una delegazione del

Tribunale ha tenuto un'udienza sui luoghi della contestazione, scattando alcune

fotografie, acquisite agli atti. In tale occasione le parti hanno rinunciato a presentare le

conclusioni scritte.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art.

30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL

701.100). Certa è pure la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 30 cpv. 2

lett. b LST) con la seguente precisazione. Davanti al Consiglio di Stato la

ricorrente ha dapprima postulato con il ricorso l'inclusione dei suoi fondi nel

PRIPS e l'attribuzione della loro parte non boschiva alla zona AI, dopodiché,

in sede di replica, ha chiesto che i suoi fondi fossero interamente attribuiti

alla zona AI del PRIPS. Davanti a questo Tribunale l'insorgente ha riproposto

in via principale quest'ultima domanda, chiedendo poi, in via subordinata l'inclusione parziale delle sue proprietà nel PRIPS

e la loro assegnazione parziale alla zona AI. In proposito si rileva come già

la richiesta formulata dall'insorgente con la replica davanti al Governo

risultasse improponibile poiché modificava la domanda originaria (Frank Seethaler/Fabia Portmann in:

Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG,

Considerandi

II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, ad art. 52 n. 39). La stessa

considerazione deve valere per la medesima richiesta promossa in via principale

in questa sede, che va quindi dichiarata inammissibile in quanto nuova (art. 70

cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). La domanda di giudizio davanti al Tribunale deve di conseguenza essere

ricondotta a quella avanzata con il ricorso davanti all'autorità inferiore.

1.2

Fatte queste precisazioni, il ricorso è ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti

acquisiti all'incarto e delle risultanze del sopralluogo (art. 25 cpv. 1

LPAmm). Per quanto attiene

agli altri mezzi di prova richiesti dall'insorgente, il Tribunale non ritiene necessario procedere alla loro assunzione,

la situazione di fatto che sta alla base della controversia risultando

in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione già versata agli atti e

dagli esiti del sopralluogo.

1.3

Gli studi relativi

al PRIPS sono stati avviati in vigenza della legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365). Il PRIPS dovrà

quindi essere esaminato, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge

(art. 117 LST).

2.

2.1. In campo

pianificatorio il Comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il

riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso.

Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1

LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo

della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie

comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate

il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art.

2.

cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il

proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve rispettare il diritto di

questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,

ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli

casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o

non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono

adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei

dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità

governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo

corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT

(RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg.

LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i

casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello

cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad

art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di

approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore

disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello

Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:

RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

3.

La ricorrente invoca

una lesione dell'obbligo di motivare le decisioni in quanto il Consiglio di

Stato, nella risoluzione impugnata, non avrebbe né analizzato né preso in

considerazione le argomentazioni da lei avanzate relative all'inserimento

perlomeno della porzione non boschiva delle sue proprietà nel PRIPS. La critica

va respinta in quanto infondata. Infatti, giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni

decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo

dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di essere

sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno

alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di

causa ad una giurisdizione superiore, la

quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229

consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Una motivazione

può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando

l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che in un

altro; l'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito

ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad

affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla

decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che

manifestamente non reggono o appaiono

ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530

consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 26 n. 2a). Nel caso

concreto da una lettura della risoluzione impugnata emergono tutti gli elementi

di rilievo che hanno portato il Governo a condividere le soluzioni proposte con

il PRIPS e a respingere il ricorso, ponendo così l'insorgente nella situazione di comprendere appieno i motivi alla

base della decisione e permettendole di impugnarla con piena cognizione di causa.

Peraltro la miglior prova della sufficiente motivazione dell'atto impugnato è

data dal gravame presentato dall'insorgente, che contesta dettagliatamente le

valutazioni del Governo. Sapere se queste considerazioni siano corrette è

questione di merito, che sarà esaminata in seguito.

4.

4.1. Secondo l'art. 24 LALPT il piano regolatore è lo

strumento di programmazione delle attività di incidenza territoriale a

livello comunale, che deve essere adottato da ogni Comune (cpv. 1). Esso

organizza e disciplina le attività d'incidenza territoriale in funzione dei

bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni e deve essere commisurato alla capacità finanziaria del Comune (cpv.

2). Più Comuni possono adottare un piano regolatore unico o intercomunale (cpv.

5). La possibilità per più Comuni di far capo allo strumento del piano

regolatore intercomunale è riproposta all'art. 18 cpv. 4 LST.

4.2

Come esposto in

narrativa (cfr. supra, consid. B), il Piano della Stampa è un'area

perlopiù pianeggiante ubicata a nord del polo urbano di Lugano, sui territori

giurisdizionali di Canobbio e Lugano, e attraversata da nord a sud dal fiume

Cassarate. Sull'ampia sponda sinistra del citato fiume si inseriscono numerose

attività artigianali e industriali, mentre su quella destra, in prossimità del "Maglio",

trovano collocazione utilizzazioni diversificate e alcune infrastrutture

sportive-ricreative del Comune di Canobbio. Per il resto, il comparto è

delimitato ai suoi margini da ripidi boschi di versante, al di sopra dei quali

trovano spazio diverse zone di insediamento residenziale estensivo, valli e

altri corsi d'acqua (cfr. rapporto di pianificazione citato, pag. 7 e 27 seg.).

4.3

A partire dagli

anni '90 del secolo scorso il comparto è stato oggetto di alcuni studi che ne

hanno delineato la situazione pianificatoria ed evidenziato uno sviluppo

perlopiù caratterizzato da un disordine degli insediamenti e delle funzioni ivi

contenute, definite "a scarso valore aggiunto" e "meno nobili".

La necessità di una riqualifica urbanistica

e ambientale di questo importante comparto ha motivato la sua menzione, con il

grado di consolidamento "dato acquisito", nella scheda R/M 3

del piano direttore cantonale alla voce 3. Misure, 3.2. Insediamenti. Sulla

base delle informazioni raccolte grazie a

tali studi, i Comuni di Lugano e Canobbio hanno congiuntamente elaborato il

PRIPS, volto da un lato a risolvere i problemi riscontrati dal profilo

ambientale, di ordine idrogeologico e di sicurezza delle infrastrutture,

dall'altro a esprimere e concretizzare le potenzialità insediative -

riconducibili anche alla presenza al suo interno di ampi spazi liberi

poco o malamente sfruttati - che l'area ha acquisito nel corso degli ultimi

anni anche grazie all'apertura del portale est della galleria Vedeggio-Cassarate

e alla pianificazione del Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC; cfr. rapporto

citato, pag. 4 e 47; in merito alla cronistoria e allo stato della

pianificazione cfr. pag. 8 segg.).

4.4

In merito ai fondi della ricorrente si rileva

anzitutto come, contrariamente a quanto essa sostiene, le sue proprietà

non appartengano né territorialmente né morfologicamente al comprensorio

incluso nel PRIPS. Infatti, dalle fotografie acquisite agli atti nell'ambito

del sopralluogo risulta chiaramente che i mapp. 1123 e 1132 sono collocati in

pendenza lungo il crinale collinare prevalentemente ricoperto da bosco e da

arbusti, alla cui sommità è situata la zona residenziale di Sonvico e le cui

pendici meridionali sono lambite dalle acque del riale Franscinone. La porzione

più settentrionale del mapp. 1123 è inoltre caratterizzata da terrazzamenti. Essi

appartengono manifestamente all'area dal forte carattere naturale e forestale

che circonda il comparto prevalentemente pianeggiante e occupato da attività

artigianali e industriali racchiuso nel PRIPS. Il torrente Franscinone, oltre a

costituire l'elemento naturale che segna il confine giurisdizionale tra le sezioni

luganesi di Sonvico e Cadro, contribuisce a sottolineare lo stacco morfologico

esistente tra il comparto pianeggiante inserito nel PRIPS e quello collinare e

boschivo in cui si inseriscono le proprietà della ricorrente, fungendo da

cesura tra le due differenti realtà. Tant'è che persino i mapp. 1124 e 1125,

anch'essi ubicati, come i fondi dell'insorgente, sulla sponda destra (a nord)

del citato riale nel territorio della sezione di Sonvico, benché ospitino degli

insediamenti di grandi dimensioni (__________, rispettivamente __________),

siano pianeggianti e caratterizzati da una conformazione morfologica più idonea

all'edificazione di industrie e capannoni, sono stati esclusi dal PRIPS e

mantenuti in zona agricola, rispettivamente in zona per edifici e attrezzature

pubbliche dal piano regolatore di Lugano, sezione di Sonvico. Priva di

riscontri oggettivi risulta pertanto l'argomentazione dell'insorgente secondo

cui le sue proprietà formerebbero un'enclave edificata sul territorio di Sonvico, in quanto esse sarebbero le sole situate

nella sezione e in prossimità del Piano della Stampa a non essere state inserite

nel PRIPS. A proposito dell'ubicazione dei suoi terreni, occorre poi rilevare

che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, la circostanza che

l'estratto del registro fondiario relativo al mapp. 1132 indichi quale luogo di

situazione la zona "Stampa" non permette di concludere che la

particella appartenga al Piano della Stampa, tale indicazione non essendo

determinante ai fini di stabilirne l'azzonamento e l'appartenenza dal profilo

pianificatorio al citato comparto. Già solo per tali motivi il ricorso non può

quindi trovare accoglimento. I Comuni di Lugano e Canobbio hanno esaustivamente

illustrato gli studi pianificatori effettuati nel corso degli ultimi anni con

riferimento al Piano della Stampa, le ragioni alla base della scelta di

delimitazione del perimetro del PRIPS così come adottato dai relativi Consigli

comunali e i suoi contenuti. Tali ragioni appaiono giustificate dal profilo

dell'interesse pubblico e della proporzionalità e meritano di essere condivise

da questo Tribunale.

5.

In ogni caso è evidente che la richiesta

della ricorrente di includere i suoi fondi nel PRIPS è finalizzata a ottenere

l'inserimento parziale degli stessi in zona edificabile (nello specifico

in zona AI). In proposito si rileva che tale domanda non potrebbe comunque essere

accolta, ritenuto che l'attribuzione della parte non boschiva dei suoi due fondi alla zona AI comporterebbe un

ampliamento dell'area fabbricabile contrario al principio del compenso disposto

dalle norme transitorie del diritto federale, secondo cui un'estensione della

zona edificabile va compensata con il dezonamento di un'equivalente

superficie di terreno (art. 38a LPT e 52a OPT). Infatti, se confrontato con gli azzonamenti previsti per il

Piano della Stampa dai piani regolatori dei Comuni di Canobbio e Lugano,

sezioni di Davesco-Soragno e Cadro, il PRIPS non prevede né una

diminuzione, né un ampliamento dell'area costruibile, bensì dispone una

riorganizzazione delle superfici nel comparto, ciò che comporta uno spostamento

delle zone edificabili al suo interno. In particolare, con il PRIPS la

superficie complessiva della zona AI è stata sì ridotta di 15'500 m2

(cfr. citato rapporto, pag. 134) ma compensata con un aumento dell'area

destinata a ospitare attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (zona

AP-CP), di modo che il saldo delle superfici edificabili complessive rimane

neutrale. La ricorrente non si esprime su questo punto; non propone una

soluzione concreta che permetterebbe di compensare questo nuovo azzonamento. Inoltre,

come già indicato ai considerandi che precedono, i fondi della ricorrente sono

in pendenza e in parte presentano una conformazione del suolo a terrazzamenti,

che mal si presta all'insediamento di attività produttive del tipo di quelle

già insediate nel Piano della Stampa. Ne deriva che persino dal profilo

morfologico essi non appaiono idonei all'edificazione di capannoni o di altre

strutture analoghe a quelle già ubicate nel Piano e che quindi un loro

inserimento nella zona AI del PRIPS non

potrebbe in ogni caso entrare in linea di conto. Oltretutto occorre considerare

che i fondi non dispongono di un accesso idoneo dal profilo strutturale, in

quanto il ponte privato che sovrasta il riale Franscinone e che funge da

raccordo con il Piano della Stampa, oltre a non apparire sufficientemente ampio

per consentire il passaggio degli automezzi pesanti, non sarebbe idoneo a

sostenerne il carico.

6.

Non merita di essere condivisa

neppure l'argomentazione dalla ricorrente, secondo cui le sue proprietà

andrebbero attribuite alla zona fabbricabile poiché non sarebbero sfruttate e

sfruttabili per l'agricoltura, ritenuto che alla zona agricola, intesa nel suo

senso più ampio, espressamente sancito all'art. 16 LPT, dev'essere riconosciuto

un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di politica

agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale

eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione

dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. STA 90.2003.31 e 90.2004.14 del 23

giugno 2015 consid. 5.2.2; Messaggio del

Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio

1996, in: FF 1996 III 457 segg., 471, con rinvii). Ne deriva che un

fondo, per essere attribuito alla zona agricola, non deve necessariamente

essere sfruttato per soddisfare bisogni legati all'agricoltura, bensì è sufficiente

che interessi pubblici preminenti, quali la tutela dell'ambiente e del

paesaggio e la prevenzione dall'edificazione, ne giustifichino l'attribuzione a

tale zona di utilizzazione. Ad ogni modo le considerazioni della ricorrente

esulano dall'oggetto della controversia, in quanto riferite alla procedura di

approvazione delle varianti del piano regolatore di Lugano, sezione di Sonvico,

scaturita nella decisione governativa (n.

3445) del 3 luglio 1996, che ha sancito l'attribuzione delle sue proprietà alla

zona agricola (cfr. supra, consid. A.b). Esse potranno se del caso venir

riproposte nell'ambito di una futura revisione del piano, riservato

quanto detto al precedente considerando.

7.

Pure

infondata si rivela la doglianza relativa alla violazione del principio della

buona fede. Secondo la ricorrente, infatti, poiché i suoi fondi apparterrebbero

"da sempre" al Piano della Stampa e al suo comprensorio già

largamente edificato, essa avrebbe dovuto poter contare sul fatto che le sue

proprietà sarebbero state attribuite alla zona edificabile. Ora, dagli atti non

è possibile dedurre che il Municipio di

Lugano o le autorità cantonali le abbiano in passato fornito assicurazioni

vincolanti circa una modifica del regime pianificatorio relativo alle sue

proprietà. In particolare, non risulta che essi abbiano garantito alla

ricorrente che i mapp. 1123 e 1132 sarebbero stati inseriti nel PRIPS e

attribuiti alla zona AI. Peraltro, neppure dal fatto che nel 1997 il

Dipartimento delle finanze e dell'economia

aveva accettato una modifica di destinazione, da stalla a casa d'abitazione,

dell'edificio ubicato sul mapp. 1123, l'insorgente poteva dedurre che la

possibilità di edificare i suoi fondi potesse in futuro realizzarsi con grande

probabilità.

8.

Da ultimo, per

rapporto al limitrofo mapp. 1125, non si ravvisa la disparità di trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost., invocata

dall'insorgente. Infatti, come già evidenziato al considerando 4.4., malgrado

il mapp. 1125 sia collocato nelle immediate vicinanze del penitenziario

cantonale e degli altri insediamenti artigianali e industriali racchiusi nel Piano

della Stampa, sia dotato di un accesso idoneo

al transito degli automezzi e sia pianeggiante, ossia morfologicamente

più adatto a ospitare attività produttive

rispetto ai terreni dell'insorgente, anch'esso è stato escluso dal perimetro

del PRIPS, in quanto situato sul territorio di Sonvico, oltre il riale

Franscinone che, come detto, funge da cesura.

9.

Per tutti i

motivi che precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia

segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art.

49.

cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr.

2'000.-, già anticipata dall'insorgente, rimane a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera