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Decisione

90.2018.13

Variante di piano regolatore - decisione di approvazione sospesa su alcuni aspetti

29 novembre 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i posteggi necessari non tiene conto della situazione di fatto della Piazza di

Stabio"), chiedendo che i posteggi che insistono su Piazza Maggiore

vengano mantenuti.

1.3.

Ferme queste premesse e riservato quanto verrà esposto al considerando che

segue in merito alla natura della risoluzione impugnata nella misura in cui

sospende la decisione in merito alla capienza dei posteggi P1, P4 e P10, il

gravame è ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere giudicato sulla base

degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure risulta

necessario sentire il ricorrente. In effetti, nella misura in cui quest'ultimo

chiede di essere personalmente sentito, giova ricordare che la legislazione

cantonale e quella federale non garantiscono alla parte il diritto di essere

udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie

ragioni per iscritto (DTF 127 V 491 consid. 1b e rinvii; Scolari, op.

cit., n. 494).

2. 2.1. Nel suo gravame RI 1

asserisce anzitutto che "il ricorso riguarda il punto 2 della decisione

sopra indicata". Nella misura in cui insorge contro tale dispositivo va

osservato quanto segue.

2.2. Secondo l'art.

66 cpv. 2 LPAmm le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere

impugnate soltanto se:

a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio

irreparabile, o

b) l'accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa;

2.3. L'esistenza di un pregiudizio

irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm non dipende da un

unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura dell'atto

impugnato (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 [n. 6645]

sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag. 1985 ad 2.4).

Di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di

protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata.

Il pregiudizio può anche essere di mero fatto (cfr. citato Messaggio, pag. 1985 seg. ad 2.4; Martin Kayser,

in Christoph Auer/Markus 1985 seg. ad art. 2.4; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in Bernhard Waldmann/Philippe

Weissenberger [curatori], Praxiskommentar

zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009,

ad art. 46 n. 4 segg.; Martin Kayser, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über

das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 46 n. 10 segg.; cfr. anche Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 44 LPamm n. 2d

e 3). Non basta comunque che il ricorrente intenda semplicemente evitare

un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al

prolungarsi della procedura (cfr. DTF 136 II 165 consid. 1.2.1.,133 V 477

consid. 5.2.1.; Uhlmann/Wälle-Bär,

op. cit., ad art. 46 n. 7; Kayser,

op. cit., ad art. 46 n. 13). L'art. 66 cpv.

2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo

diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il

procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore (cfr.

citato Messaggio, pag. 1986 ad 2.4; Uhlmann/Wälle-Bär,

op. cit., ad art. 46 n. 19; Kayser,

op. cit., ad art. 46 n. 18). Richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione

Considerandi

della decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e

dispendiosa (cfr. citato Messaggio, pag. 1986 ad 2.4; Kayser, op. cit., ad art. 46 n. 17, 19 e 20).

2.4

La decisione con cui il

Consiglio di Stato ha sospeso l'approvazione in merito alla capienza dei

posteggi P1, P4 e P10 (p.to n. 2 del dispositivo) si configura quale decisione

incidentale, assumendo una chiara funzione preparatoria, volta all'emanazione

di quella finale. Essa, pertanto, non rientra tra quelle che possono essere

impugnate a questo stadio della procedura. È infatti evidente che la decisione

in parola si limita a decretare l'inizio di una fase nella quale il Governo

intende aspettare il completamento degli atti necessari (o ritenuti tali) per

permettergli di decidere sulla variante (presentazione

da parte del Comune di un calcolo del fabbisogno dei posteggi pubblici).

Concretamente, poi, il ricorrente non sostiene - e tantomeno dimostra - che la

decisione impugnata gli causi un danno che non potrebbe essere completamente

eliminato attraverso l'ottenimento di una decisione finale a lui favorevole.

Sotto questo profilo il suo ricorso si avvera pertanto irricevibile.

3.

3.1. Nella misura in cui RI 1 si

aggrava piuttosto contro la reiezione del suo ricorso da parte del Consiglio di

Stato, ribadendo la sua richiesta relativa al mantenimento degli attuali

posteggi che insistono su Piazza Maggiore, non si può invece fare a meno di

osservare come la decisione impugnata presenti un'evidente contraddizione. Da

un lato, il Governo ha risolto di sospendere l'approvazione in merito alla capienza

dei posteggi P1, P4 e P10 in attesa della presentazione del calcolo del

fabbisogno da parte del Comune (cfr. supra, consid. C), nell'ambito del

quale dovrà essere fornita anche un'adeguata risposta per i posteggi su Piazza

Maggiore (pag. 10); dall'altro, ha tuttavia evaso direttamente il ricorso di RI

1, respingendolo, sebbene dalla motivazione (ancorché non del tutto chiara e

lineare) emerge che la pertinenza e capienza del postulato vincolo di posteggio

su Piazza Maggiore dovrebbe comunque essere giustificata dal calcolo del

fabbisogno (pag. 10).

3.2

In queste circostanze, coerentemente

con il p.to n. 2 del dispositivo e la motivazione della decisione, anche l'evasione

del ricorso dell'insorgente avrebbe dovuto essere sospesa, siccome prematura.

Premesso come gli stalli in questione siano attualmente soltanto

"tollerati" dal Comune (cfr. risposta del Comune davanti al Consiglio

di Stato, pag. 3), l'aspetto relativo alla loro necessità ed eventuale

consolidamento nel piano regolatore deve infatti ancora essere approfondito

nell'ambito dell'accertamento che il Comune è stato chiamato a trasmettere al

Governo, affinché quest'ultimo possa emanare la propria decisione (cfr. supra,

consid. C). Procedura da cui non vi è ragione di estromettere prematuramente l'insorgente,

al quale verrebbe altrimenti preclusa pure la facoltà di eventualmente

insorgere contro la decisione che il Governo dovrà rendere sulle parti sospese.

4.

4.1. Per tutti questi motivi,

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Il p.to n.

3.

del dispositivo della decisione impugnata viene modificato nel senso che

l'evasione del ricorso di RI 1 viene sospesa e avverrà nell'ambito della

decisione che il Governo è chiamato a rendere sulla capienza dei posteggi P1, P4

e P10. Gli atti vengono di conseguenza ritornati al Consiglio di Stato.

4.2

Secondo la

giurisprudenza il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a

complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga

considerato vincente (STA 52.2016.438/440 del 5 aprile 2018 con rinvio a STF

2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1.). Il Comune, soccombente, è

comunque dispensato dal versamento della tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6

LPAmm). In assenza di parti vincenti patrocinate, nemmeno si pone il quesito

delle ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1

Il p.to n. 3

del dispositivo della risoluzione del 2 maggio 2018 viene annullato e riformato

come segue: "I ricorsi sono decisi come indicato in calce ai rispettivi

considerandi, ad eccezione del ricorso di RI 1, la cui evasione viene sospesa e

avverrà nell'ambito della decisione che sarà resa in base al p.to n. 2 del

Dispositivo

dispositivo".

1.2. Gli atti

vengono ritornati al Consiglio di Stato.

2. Non si preleva la tassa di

giustizia. Al ricorrente dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'200.- versato

quale anticipo per le presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera