90.2018.13
Variante di piano regolatore - decisione di approvazione sospesa su alcuni aspetti
29 novembre 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2018.13
Lugano
29 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matea
Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura
Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 12 giugno 2018 di
RI
1
contro
la
risoluzione del 2 maggio 2018 (n. 2026) con cui il Consiglio di Stato ha
approvato la variante del piano regolatore del Comune di Stabio concernente
gli arretramenti dalle strade e la capienza dei posteggi pubblici;
ritenuto, in
fatto
A. Dando seguito
all'ingiunzione contenuta nella risoluzione del 7 maggio 2002 (n. 2120), con
cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano
regolatore di Stabio (cfr. capitolo 5. Riassunto delle sospensioni, delle
varianti e delle modifiche scaturite dall'esame del PR e dalla decisione dei
ricorsi, variante n. 5.20. e n. 5.21, pag. 138), durante la seduta del 10
ottobre 2016 il Consiglio comunale di Stabio ha adottato la variante concernente
gli arretramenti dalle strade e la capienza dei posteggi pubblici. Per quanto
attiene a quest'ultimi, la variante si limita a confermare i posteggi già
realizzati (da P1 a P8) rispettivamente i vincoli previsti dal piano regolatore
(P9 e P10). Solo per il posteggio P1 viene proposto un aumento della capacità
dai 20/25 stalli attuali a 52.
B. Avverso tale delibera RI
1, comproprietario per un mezzo del mapp. 500 confinante con Piazza Maggiore, è
insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento e chiedendo
il rinvio degli atti al Comune per l'inserimento nella variante dei 20 stalli
esistenti su Piazza Maggiore, necessari per le cerimonie religiose e per le
manifestazioni che vi hanno luogo e che servono i ritrovi e gli edifici
pubblici che la attorniano.
C. Con risoluzione del 2
maggio 2018 (n. 2026) il Consiglio di Stato ha approvato la citata variante,
sospendendo tuttavia la propria decisione in merito alla capienza dei posteggi
P1, P4 e P10 in attesa della presentazione da parte del Comune di un calcolo
del fabbisogno dei posteggi pubblici (cfr. p.to n. 2 del disp., pag. 14). Il
ricorso di RI 1 è stato respinto vista l'assenza delle premesse per imporre
d'ufficio il mantenimento degli stalli presenti su Piazza Maggiore, rispettivamente
per annullare integralmente la variante. Il Governo ha tuttavia precisato a
pag. 10 come "Nel calcolo del fabbisogno richiesto con la presente procedura
(…), il Municipio è chiamato a considerare pure l'aspetto dei posteggi su
Piazza Maggiore fornendo un'adeguata risposta".
D. Avverso la predetta
decisione RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulando che il posteggio in Piazza Maggiore venga mantenuto. Egli ripropone
gli argomenti sollevati in prima sede, chiedendo inoltre di essere udito
personalmente.
E. a. La Sezione dello
sviluppo territoriale (Sezione) postula in sede di risposta la reiezione del
gravame, mentre il Comune chiede che venga respinto "nella misura in cui è
ricevibile". Infatti, secondo quest'ultimo, il ricorso, che non si
confronta minimamente con la decisione impugnata, sarebbe carente nella
motivazione e di conseguenza irricevibile. Degli ulteriori argomenti da essi addotti
si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
b. Con la replica e con
la duplica RI 1 e la Sezione si riconfermano nelle rispettive allegazioni e
domande, mentre il Comune ha rinunciato a duplicare.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo
sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100). Certa è inoltre la
legittimazione attiva dell'insorgente (art. 30 cpv. 2 lett. b LST).
1.2.
Il Comune contesta la ricevibilità del gravame dal profilo della sua
motivazione. La critica non merita di venir accolta. Infatti l'art. 70 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100) dispone che il gravame deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti.
La giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di
un ricorso, specialmente se questo viene redatto da una persona sprovvista di
conoscenze giuridiche (Benoît Bovay, Procédure administrative, II ed., Berna 2015, pag.
544; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 1238). Una motivazione
anche succinta è sufficiente se permette di individuare su quali punti e per
quali ragioni una decisione viene impugnata e se si riferisce in modo
appropriato, secondo il senso che può esserle attribuito, a uno dei motivi di
ricorso previsti dalla legge (André Moser, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 52 n. 7, pag. 691; Scolari, op. cit.,
n. 1237-1238). È quanto avviene nella presente fattispecie, ritenuto che il
ricorrente, che agisce senza l'aiuto di un legale, ha esposto succintamente le
ragioni alla base della sua impugnativa (in particolare: "Il ricorso
riguarda il punto 2 della decisione sopra indicata poiché come verranno definiti
Fatti
i posteggi necessari non tiene conto della situazione di fatto della Piazza di
Stabio"), chiedendo che i posteggi che insistono su Piazza Maggiore
vengano mantenuti.
1.3.
Ferme queste premesse e riservato quanto verrà esposto al considerando che
segue in merito alla natura della risoluzione impugnata nella misura in cui
sospende la decisione in merito alla capienza dei posteggi P1, P4 e P10, il
gravame è ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere giudicato sulla base
degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure risulta
necessario sentire il ricorrente. In effetti, nella misura in cui quest'ultimo
chiede di essere personalmente sentito, giova ricordare che la legislazione
cantonale e quella federale non garantiscono alla parte il diritto di essere
udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie
ragioni per iscritto (DTF 127 V 491 consid. 1b e rinvii; Scolari, op.
cit., n. 494).
2. 2.1. Nel suo gravame RI 1
asserisce anzitutto che "il ricorso riguarda il punto 2 della decisione
sopra indicata". Nella misura in cui insorge contro tale dispositivo va
osservato quanto segue.
2.2. Secondo l'art.
66 cpv. 2 LPAmm le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere
impugnate soltanto se:
a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio
irreparabile, o
b) l'accoglimento
del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa;
2.3. L'esistenza di un pregiudizio
irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm non dipende da un
unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura dell'atto
impugnato (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 [n. 6645]
sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag. 1985 ad 2.4).
Di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di
protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata.
Il pregiudizio può anche essere di mero fatto (cfr. citato Messaggio, pag. 1985 seg. ad 2.4; Martin Kayser,
in Christoph Auer/Markus 1985 seg. ad art. 2.4; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [curatori], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009,
ad art. 46 n. 4 segg.; Martin Kayser, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 46 n. 10 segg.; cfr. anche Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 44 LPamm n. 2d
e 3). Non basta comunque che il ricorrente intenda semplicemente evitare
un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al
prolungarsi della procedura (cfr. DTF 136 II 165 consid. 1.2.1.,133 V 477
consid. 5.2.1.; Uhlmann/Wälle-Bär,
op. cit., ad art. 46 n. 7; Kayser,
op. cit., ad art. 46 n. 13). L'art. 66 cpv.
2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo
diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il
procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore (cfr.
citato Messaggio, pag. 1986 ad 2.4; Uhlmann/Wälle-Bär,
op. cit., ad art. 46 n. 19; Kayser,
op. cit., ad art. 46 n. 18). Richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione
Considerandi
della decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e
dispendiosa (cfr. citato Messaggio, pag. 1986 ad 2.4; Kayser, op. cit., ad art. 46 n. 17, 19 e 20).
2.4
La decisione con cui il
Consiglio di Stato ha sospeso l'approvazione in merito alla capienza dei
posteggi P1, P4 e P10 (p.to n. 2 del dispositivo) si configura quale decisione
incidentale, assumendo una chiara funzione preparatoria, volta all'emanazione
di quella finale. Essa, pertanto, non rientra tra quelle che possono essere
impugnate a questo stadio della procedura. È infatti evidente che la decisione
in parola si limita a decretare l'inizio di una fase nella quale il Governo
intende aspettare il completamento degli atti necessari (o ritenuti tali) per
permettergli di decidere sulla variante (presentazione
da parte del Comune di un calcolo del fabbisogno dei posteggi pubblici).
Concretamente, poi, il ricorrente non sostiene - e tantomeno dimostra - che la
decisione impugnata gli causi un danno che non potrebbe essere completamente
eliminato attraverso l'ottenimento di una decisione finale a lui favorevole.
Sotto questo profilo il suo ricorso si avvera pertanto irricevibile.
3.
3.1. Nella misura in cui RI 1 si
aggrava piuttosto contro la reiezione del suo ricorso da parte del Consiglio di
Stato, ribadendo la sua richiesta relativa al mantenimento degli attuali
posteggi che insistono su Piazza Maggiore, non si può invece fare a meno di
osservare come la decisione impugnata presenti un'evidente contraddizione. Da
un lato, il Governo ha risolto di sospendere l'approvazione in merito alla capienza
dei posteggi P1, P4 e P10 in attesa della presentazione del calcolo del
fabbisogno da parte del Comune (cfr. supra, consid. C), nell'ambito del
quale dovrà essere fornita anche un'adeguata risposta per i posteggi su Piazza
Maggiore (pag. 10); dall'altro, ha tuttavia evaso direttamente il ricorso di RI
1, respingendolo, sebbene dalla motivazione (ancorché non del tutto chiara e
lineare) emerge che la pertinenza e capienza del postulato vincolo di posteggio
su Piazza Maggiore dovrebbe comunque essere giustificata dal calcolo del
fabbisogno (pag. 10).
3.2
In queste circostanze, coerentemente
con il p.to n. 2 del dispositivo e la motivazione della decisione, anche l'evasione
del ricorso dell'insorgente avrebbe dovuto essere sospesa, siccome prematura.
Premesso come gli stalli in questione siano attualmente soltanto
"tollerati" dal Comune (cfr. risposta del Comune davanti al Consiglio
di Stato, pag. 3), l'aspetto relativo alla loro necessità ed eventuale
consolidamento nel piano regolatore deve infatti ancora essere approfondito
nell'ambito dell'accertamento che il Comune è stato chiamato a trasmettere al
Governo, affinché quest'ultimo possa emanare la propria decisione (cfr. supra,
consid. C). Procedura da cui non vi è ragione di estromettere prematuramente l'insorgente,
al quale verrebbe altrimenti preclusa pure la facoltà di eventualmente
insorgere contro la decisione che il Governo dovrà rendere sulle parti sospese.
4.
4.1. Per tutti questi motivi,
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Il p.to n.
3.
del dispositivo della decisione impugnata viene modificato nel senso che
l'evasione del ricorso di RI 1 viene sospesa e avverrà nell'ambito della
decisione che il Governo è chiamato a rendere sulla capienza dei posteggi P1, P4
e P10. Gli atti vengono di conseguenza ritornati al Consiglio di Stato.
4.2
Secondo la
giurisprudenza il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a
complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga
considerato vincente (STA 52.2016.438/440 del 5 aprile 2018 con rinvio a STF
2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1.). Il Comune, soccombente, è
comunque dispensato dal versamento della tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6
LPAmm). In assenza di parti vincenti patrocinate, nemmeno si pone il quesito
delle ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1
Il p.to n. 3
del dispositivo della risoluzione del 2 maggio 2018 viene annullato e riformato
come segue: "I ricorsi sono decisi come indicato in calce ai rispettivi
considerandi, ad eccezione del ricorso di RI 1, la cui evasione viene sospesa e
avverrà nell'ambito della decisione che sarà resa in base al p.to n. 2 del
Dispositivo
dispositivo".
1.2. Gli atti
vengono ritornati al Consiglio di Stato.
2. Non si preleva la tassa di
giustizia. Al ricorrente dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'200.- versato
quale anticipo per le presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera