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Decisione

90.2018.16

Informazione e partecipazione pubblica nell'ambito della procedura pianificatoria

31 maggio 2019Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il piano regolatore

dell'allora Comune di Giubiasco è stato approvato con risoluzione del 13

dicembre 1994 (n. 11313) dal Consiglio di Stato e integrato in seguito da

alcune varianti.

B. a. Il 13 settembre

2007 il Municipio dell'allora Comune di Giubiasco ha sottoposto al Dipartimento

del territorio per l'esame preliminare il piano d'indirizzo del 22 giugno 2007

per la variante del piano regolatore concernente la porzione della zona industriale

nord (zona I-nord) che a partire dalla stazione FFS di Giubiasco si sviluppa

verso nord-est sul lato orientale della linea ferroviaria (comparto ristretto).

b. Dopo la serata

informativa del 16 ottobre 2007, nell'ambito della quale è stato presentato

alla popolazione il citato progetto, sono state trasmesse al Municipio alcune

osservazioni, tra cui quelle del 10 novembre 2007 di RI 1 - cittadino di

Giubiasco e proprietario del mapp. 694 di quel Comune - con cui egli si è

espresso in particolare in merito ad aspetti legati alla rete viaria e al

flusso di traffico all'interno della zona I-nord.

c. Con esame

preliminare del 16 giugno 2008 il Dipartimento del territorio, pur considerando

ammissibile uno sviluppo del comparto nel senso auspicato dal piano

d'indirizzo, ha evidenziato una serie di problemi dal profilo delle

destinazioni d'uso ammesse e dell'inquinamento fonico, e ha ritenuto che il

progetto necessitasse di ulteriori chiarimenti per rapporto ai suoi obiettivi.

Inoltre, ha invitato il Municipio a considerare la possibilità di includere nel

comparto oggetto della variante il mapp. 2983, occupato dall'ex stabile __________

e parzialmente attribuito alla zona artigianale nord (zona Ar-nord).

d. Tenuto conto delle

indicazioni dell'Autorità cantonale, il Municipio ha rivisto la pianificazione

del comparto, elaborando una nuova versione del piano d'indirizzo (cfr.

rapporto di pianificazione sugli indirizzi del 31 ottobre 2011, versione successiva

alla presentazione pubblica del 9 maggio 2011). Tra le modifiche principali

apportate spiccano in particolare l'inclusione del mapp. 2983 nel perimetro

della variante e l'attribuzione dell'intero comparto ad una nuova zona artigianale-commerciale

(zona ArCo).

e. I contenuti della

nuova versione del progetto di variante sono stati presentati alla popolazione

nell'ambito della serata informativa del 9 maggio 2011, a seguito della quale

sono pervenute al Municipio due osservazioni scritte.

f. Con l'esame

preliminare del 9 agosto 2012 il Dipartimento del territorio si è espresso

favorevolmente in merito agli obiettivi di riconversione e di riqualifica del

comparto previsti dalla seconda versione del piano d'indirizzo, invitando

tuttavia il Municipio ad apportare alcune modifiche puntuali e ad approfondire

la variante affinché la pianificazione risultasse maggiormente efficace.

C. a. Nella seduta

del 16 giugno 2014 il Consiglio comunale di Giubiasco ha adottato diverse

varianti del piano regolatore, tra cui quella concernente il comparto testé

descritto.

b.

Avverso le delibere comunali in merito alla citata variante e a quella relativa

a parte della zona I-sud, alla zona AP-EP Seghezzone (con una porzione di zona

Re) e alla zona artigianale alla Ressiga, nell'ambito del periodo di

pubblicazione ai sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL

181.100), il 9 agosto 2014 RI 1 ha interposto ricorso al Consiglio di Stato,

contestando, fra l'altro, la procedura d'informazione della popolazione messa

in atto dal Comune. Con decisione del 18 novembre 2014 (n. 5312) il gravame è

stato respinto e dichiarato irricevibile per quanto attinente alla procedura

pianificatoria.

c. Adito

in seconda istanza, questo Tribunale - confermando che le contestazioni in

merito alla procedura d'informazione e partecipazione fossero da sollevare in

occasione della pubblicazione ai sensi della legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990

(LALPT; BU 1990, 365) - ha ritenuto il ricorso prematuro, ma non irricevibile,

motivo per cui ha retrocesso gli atti al Consiglio di Stato con ordine di

sospendere la procedura ricorsuale in attesa della pubblicazione delle

decisioni d'adozione ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 LALPT e di riattivarla

d'ufficio evadendo l'impugnativa tramite la risoluzione di approvazione delle

varianti (cfr. STA 52.2015.30 del 21 luglio 2015).

d. In seguito alla

pubblicazione ai sensi della LALPT, in data 15 ottobre 2015 RI 1 si è nuovamente

aggravato davanti al Consiglio di Stato contro le due citate varianti,

dichiarando il gravame "aggiuntivo e di complemento al ricorso del 9

agosto 2014". Egli ha postulato in via principale "l'acquisizione

di riscontri oggettivi atti a documentare le procedure di modifica delle

varianti di PR (…), segnatamente per quanto concerne l'informazione e la

partecipazione della popolazione" e la sospensione della procedura al

fine di poter presentare un memoriale conclusivo. In via subordinata ha chiesto

l'annullamento delle decisioni del legislativo comunale per violazione del

principio della partecipazione della popolazione in ambito pianificatorio

disposto all'art. 4 della legge federale sulla pianificazione del territorio

del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700).

D. Con

risoluzione del 30 maggio 2018 (n. 2512) il Governo ha approvato la variante

concernente la modifica di azzonamento di parte della zona I-nord e la zona

Ar-nord di Giubiasco, respingendo al contempo il gravame di RI 1 nella misura

in cui riferito alla stessa. A proposito dell'asserita violazione dell'art. 4

LPT, riassumendo dettagliatamente l'iter pianificatorio confluito nella

decisione d'adozione del Consiglio comunale, esso ne ha escluso la sussistenza.

Inoltre, ha sottolineato come nel corso dell'intera procedura il Municipio

avesse garantito all'insorgente l'accesso agli atti richiesti e la possibilità

di esprimersi al riguardo. Infine, l'Autorità cantonale ha ritenuto non fossero

dati gli estremi per accogliere la richiesta di sospendere la procedura.

E. RI 1 insorge

ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento

della citata risoluzione governativa e il rinvio degli atti all'autorità

inferiore affinché completi l'istruttoria secondo quanto richiesto e sani la

violazione del diritto di essere sentito e della parità di trattamento commessa

nei suoi confronti. Il ricorrente rimprovera al Governo di non averlo convocato

per un sopralluogo e di non averlo sentito nell'ambito della procedura ricorsuale,

benché tale diritto fosse stato invece garantito agli altri insorgenti in prima

sede. Sostiene poi che la decisione sia carente dal profilo della motivazione e

che l'Autorità cantonale non avrebbe dovuto ritenere determinate ai fini del

giudizio la serata informativa del 16 ottobre 2007, riferita a un progetto di

variante che era stato rivisto alla luce dell'esito del primo esame preliminare,

bensì quella del 9 maggio 2011, che egli contesta abbia avuto luogo,

riservandosi di chiedere l'audizione di testimoni. In proposito, rimprovera al Consiglio

di Stato di non aver disposto ulteriori complementi istruttori volti ad

accertare lo svolgimento della serata pubblica e il deposito degli atti

pianificatori per la consultazione. Ribadisce la sussistenza di una violazione

dell'art. 4 LPT, criticando l'agire poco trasparente del Municipio, in particolare

perché, nonostante le sue richieste, esso non avrebbe prodotto prova alcuna

atta a dimostrare il corretto svolgimento della procedura di informazione e

partecipazione della popolazione, segnatamente della serata pubblica del 9

maggio 2011. Infine, solleva alcune contestazioni specifiche in merito alla

variante approvata.

F. Con la

risposta, la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) e il Comune di

Bellinzona resistono al ricorso. La Sezione respinge la richiesta di rinvio

degli atti all'istanza inferiore, in quanto considera che siano stati

rispettati sia il diritto di essere sentito del ricorrente sia le esigenze

minime previste dalla LALPT in materia di informazione e partecipazione

pubblica. Aggiunge che nemmeno le modifiche pianificatorie apportate dal

Municipio dopo l'esito del primo e del secondo esame preliminare potrebbero

giustificare la riforma della decisione governativa avversata, ritenuto che le

intenzioni pianificatorie e gli obiettivi iniziali del Municipio, volti a riqualificare

il comparto industriale di Giubiasco, sarebbero rimasti immutati. Infine,

precisa alcuni aspetti in merito alle contestazioni di carattere pianificatorio

riferite alla variante, rilevando tuttavia come il ricorrente le abbia

sollevate per la prima volta davanti a questo Tribunale.

Il Comune respinge le accuse dell'insorgente, sostenendo che la popolazione e i

proprietari direttamente interessati sarebbero stati costantemente informati

nell'ambito del processo di elaborazione della variante, ciò che peraltro

risulterebbe dagli atti. Da ultimo, puntualizza alcuni aspetti sulla pianificazione

approvata.

G. Nei successivi

allegati scritti l'insorgente e la Sezione ribadiscono le proprie argomentazioni

e ripropongono le medesime domande. In aggiunta, il ricorrente chiede

l'audizione in qualità di testimone del signor __________, funzionario presso

la Sezione. Il Comune non ha duplicato.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere

la vertenza discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa è la legittimazione

attiva del ricorrente (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il ricorso, tempestivo

(art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Poiché la procedura relativa alla contestata

variante è stata avviata in vigenza della

LALPT, essa dovrà essere esaminata, nel

merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).

1.3. Il gravame può

inoltre essere giudicato sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria

(art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). L'audizione del teste __________ richiesta dal ricorrente

con la replica non appare invero suscettibile di apportare al Tribunale la

conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Medesima conclusione vale per l'audizione di "persone

che a quel tempo partecipavano attivamente alla vita politica comunale", che

il ricorrente si è riservata come mezzo di prova nell'allegato di ricorso, senza

precisarlo ulteriormente.

2. 2.1. In

campo pianificatorio il Comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno

un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche

dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate

di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro

subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti

(art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire

nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio

oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione

di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello

cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26

cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno

2000 (OPT; RS 700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43

consid. 4.1 con rinvii).

2.2. Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg.

LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3,

109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64),

segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato (Raffaello Balerna,

La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag.

203 segg., 214).

3. Lesione del

diritto di essere sentito ad opera del Comune e del Consiglio di Stato

3.1.

3.1.1. Il ricorrente

lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che

nell'ambito della procedura di elaborazione della variante il Municipio gli

avrebbe negato l'accesso alla documentazione riguardante l'avviso

d'informazione alla popolazione, le domande, rispettivamente i rapporti di

pianificazione originali e l'esito degli esami preliminari del Dipartimento del

territorio.

3.1.2. La censura non

merita accoglimento. In proposito occorre anzitutto ricordare che, come il

Tribunale federale ha avuto modo di stabilire, nella pianificazione del

territorio la protezione giuridica individuale e quindi la garanzia del diritto

di essere sentito sono concretate in maniera definitiva dall'art. 33 LPT.

Questa norma esige unicamente la pubblicazione dei piani di utilizzazione e non

anche quella dei relativi progetti. Una procedura che prevede, come avviene in

Ticino, la pubblicazione del piano di utilizzazione soltanto dopo la sua

adozione da parte dell'organo competente e di conseguenza l'avvio della

relativa procedura di ricorso, adempie questa esigenza (DTF 114 Ia 233 consid.

2 cd). Ne segue che le obiezioni possono essere addotte nel quadro della

procedura di opposizione o di ricorso. In tale ambito si deve accettare che a

dipendenza dell'ordinamento della procedura cantonale gli interessati possano

opporsi per la prima volta dinanzi all'autorità di ricorso e non già davanti a

quella di pianificazione. Ciò non lede il diritto di essere sentito (DTF 135 II

286 consid. 5). Ad ogni modo, nello specifico, si rileva come il Municipio

abbia dato seguito alla richiesta di consultazione degli atti formulata dal

ricorrente con scritto del 3 settembre 2015 (cfr. doc. D prodotto con il

ricorso davanti al Governo), informandolo personalmente circa la possibilità di

visionare la documentazione posta in pubblicazione dall'8 settembre al 7

ottobre 2015 presso l'Ufficio tecnico comunale (cfr. doc. E, F del gravame

interposto in prima sede). Dagli atti risulta inoltre che, contrariamente a

quanto sostenuto dall'insorgente con la replica, in tale occasione, ossia prima

della decisione d'approvazione del Consiglio di Stato, il Municipio ha messo a

disposizione per la consultazione anche l'esito dell'esame preliminare del 9

agosto 2012 (cfr. doc. I prodotto con il ricorso in prima sede; FU 68/2015 del

28 agosto 2015, pag. 7201).

3.2. Il ricorrente

invoca poi una lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il

Governo non avrebbe assunto agli atti e messo a sua disposizione i complementi

istruttori probanti l'avvenuta informazione e partecipazione della popolazione,

in particolare i documenti riferiti alla serata informativa del 9 maggio 2011,

e non lo avrebbe né convocato per un sopralluogo né sentito nell'ambito della procedura

ricorsuale, benché tale diritto sia stato invece garantito agli altri insorgenti

in prima sede.

3.2.1. L'art. 34 LPAmm

pone il principio secondo cui le parti hanno il diritto di essere sentite.

L'autorità prima di prendere una decisione permette alle parti di esercitare,

di regola per iscritto, questo diritto (art. 35 cpv. 1 e 2 LPAmm), salvo

ricorra un caso particolare (art. 35 cpv. 3 e 4 LPAmm). La giurisprudenza

relativa all'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) precisa poi che l'interessato ha diritto di

fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di

consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 135 II 286 consid. 5.1

con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con

rinvii). Il diritto di essere sentito è una

garanzia costituzionale di natura formale; la sua violazione implica, di

principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente

dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con

rinvii).

3.2.2. La procedura

amministrativa è retta dal cosiddetto principio inquisitorio (art. 25 cpv. 1 LPAmm). In virtù di questo principio

l'autorità deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare

la decisione e assumere di sua iniziativa le prove necessarie, raffrontando

accuratamente i contrapposti interessi e rispettando il divieto d'arbitrio, i

principi della parità di trattamento, della buona fede e della proporzionalità.

In analogia all'art. 8 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS

210), applicabile per la sua portata generale

anche al diritto pubblico, la parte può altresì chiedere l'assunzione

delle prove offerte. In tal caso l'autorità procede al loro apprezzamento

anticipato, in esito al quale essa può rinunciare ad assumere dei mezzi di

prova il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai

fini del giudizio, in quanto superflui o non pertinenti (RtiD II-2012 n. 59 consid. 3.3 con rinvii; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 n. 1c).

3.2.3. Nel caso

specifico, nella misura in cui il Governo non ha ritenuto necessario

raccogliere ulteriori documenti a comprova dello svolgimento della serata

informativa del 9 maggio 2011, in quanto era già in possesso del relativo

avviso del 14 aprile 2011 prodotto dallo stesso insorgente con il gravame (doc.

G), l'apprezzamento delle prove operato dall'Esecutivo cantonale non appare per

nulla abusivo e pertanto non ha leso il diritto di essere sentito del ricorrente

(cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 140 I 285 consid. 6.3.1), a maggior ragione se

considera che, come si dirà in seguito (cfr. infra, consid. 4.2.), il

ricorrente non ha addotto alcun elemento atto a insinuare nel Governo il dubbio

che la presentazione pubblica del 9 maggio 2011 non avesse avuto luogo. Da

notare peraltro che il Consiglio di Stato

nella decisione impugnata ha perfettamente recepito la critica rivolta

al Municipio dall'insorgente in merito alla violazione del principio

dell'informazione e della partecipazione pubblica in ambito pianificatorio,

dedicando nell'evasione del ricorso ampio spazio alla verifica del rispetto da

parte dell'Esecutivo comunale dei presupposti in materia previsti dalla LALPT.

Neppure è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito del

ricorrente per il fatto che il Governo non ha esperito un sopralluogo in sua

presenza: oltre a non averne fatto espressamente richiesta, con il gravame

l'insorgente si è limitato ad addurre contestazioni di mero carattere formale,

motivo per cui, in ogni caso, la visita dei luoghi toccati dalla variante non

avrebbe permesso al Governo di raccogliere ulteriori elementi rilevanti ai fini

del giudizio. Il fatto poi che il Consiglio di Stato abbia convocato gli altri

ricorrenti in prima sede per un sopralluogo non si configura come una lesione

del principio della parità di trattamento, ritenuto che, come risulta dalla

risoluzione avversata, le altre impugnative vertevano su altre questioni, di

carattere pianificatorio, per le quali l'istanza inferiore ha ritenuto fosse

necessario visitare i luoghi oggetto di contestazione prima di emanare il

proprio giudizio. Infine, si rileva come, nella misura in cui il ricorrente

aveva già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di essere

sentito per iscritto, mediante gli allegati di causa, il Governo non fosse

tenuto a dar seguito alla sua richiesta di essere sentito personalmente: né la

legislazione cantonale, né quella federale garantiscono infatti alle parti il

diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare

valere le loro ragioni per iscritto (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425

consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3

novembre 2014). Le censure vanno dunque respinte.

3.3. La decisione

impugnata non può nemmeno essere ritenuta carente dal profilo della motivazione,

come invece sostiene il ricorrente.

3.3.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere

motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente

essenziale del diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato

all'art. 29 cpv. 2 Cost., è di

permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della

decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una

giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo

effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale,

Considerandi

II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 26 n. 2c). Una motivazione

può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando

l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere

in un senso piuttosto che in un altro; l'autorità non è inoltre tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che

le vengono sottoposti: può limitarsi ad

affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla

decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che

manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti

(DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari,

op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 26 n. 2a).

3.3.2

Nel caso

concreto, la criticata decisione adempie pienamente alle esigenze appena

ricordate. Posto che il ricorrente non sostanzia minimamente tale censura, in

ogni caso si rileva come l'Esecutivo cantonale si è confrontato con il

contenuto della variante pianificatoria sottopostagli e con le critiche

sollevate, spiegando per quali ragioni la decisione comunale poteva essere

approvata e rispettava i presupposti di legge in merito alla procedura di

partecipazione e informazione della popolazione. La miglior prova del fatto che il ricorrente abbia recepito tale

posizione è data dal gravame da lui presentato, che contesta dettagliatamente

le valutazioni del Consiglio di Stato.

4.

Procedura

d'informazione della popolazione

Il ricorrente sostiene

che il Comune avrebbe disatteso l'obbligo di

informazione alla popolazione discendente dagli art. 4 LPT e 5 e 32 LALPT (dal

1° gennaio 2012 art. 5 e 26 LST), perché non avrebbe sottoposto alla popolazione la variante del piano d'indirizzo

elaborata dal Municipio alla luce delle indicazioni del Dipartimento del

territorio scaturite dal primo esame preliminare. In particolare,

l'insorgente contesta che la serata pubblica del 9 maggio 2011 si sia

effettivamente svolta.

4.1

4.1.1

In forza dell'

art. 4 LPT, dal titolo "Informazione e partecipazione", le autorità

incaricate di compiti pianificatori devono informare la popolazione sugli scopi

e sullo sviluppo delle pianificazioni secondo la LPT stessa (cpv. 1) e devono

provvedere per un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio

(cpv. 2). Questi obblighi sono sottolineati dalla giurisprudenza del Tribunale

federale, avuto riguardo sia al peso politico delle decisioni adottate, sia

alla loro forzata imprecisione, finalizzata a permettere la regolamentazione di

una molteplicità di situazioni complesse (RDAF

1999.

I 56 segg., 60, con numerosi rinvii). Quale garanzia minima, l'art. 4

LPT esige che le autorità di pianificazione, oltre a permettere

l'accesso ai progetti per presentare osservazioni generali, prendano in

considerazione eventuali proposte e obiezioni, dandovi materialmente riscontro.

Non occorre tuttavia ch'esse forniscano una risposta individuale, essendo

sufficiente che si confrontino sotto il profilo materiale con le obiezioni e le

proposte (cfr. DTF 135 II 286 consid. 4.1 e riferimenti; STF 1C_296/2011 del 18 gennaio 2012

consid. 2.2, pubblicata in RtiD II-2012 n. 58 consid. 2.2).

4.1.2

In adempimento

di questo mandato legislativo ai Cantoni, l'art. 5 cpv. 1 LALPT stabiliva che

il Cantone e i Comuni dovevano garantire un'adeguata informazione e partecipazione

della popolazione nell'ambito della procedura di formazione dei piani previsti

dalla legge stessa. Per quanto concerne il piano regolatore, l'art. 32 cpv. 2

LALPT stabiliva che il Municipio informava la popolazione sugli studi

intrapresi e sugli obiettivi che intendeva perseguire. Ogni cittadino residente

nel Comune e ogni persona o ente che dimostrava un interesse degno di protezione

poteva presentare osservazioni o proposte pianificatorie entro un termine di

almeno trenta giorni; il Municipio esaminava le osservazioni e le proposte

pianificatorie nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 32 cpv. 3 LALPT) e

informava ulteriormente la popolazione sulla proposta di piano, sull'esito

dell'esame preliminare e della consultazione pubblica (art. 33 cpv. 3 LALPT).

Queste formalità erano esatte per qualsiasi procedura concernente il piano

regolatore, tranne che per le varianti di poco conto (cfr. anche RtiD II-2006

n. 33 consid. 3; RDAT II-2002 n. 34, II-1995 n. 4 consid. 3.1). Esse servivano

ad assicurare un'effettiva partecipazione della popolazione al processo pianificatorio,

permettendole di formulare tempestivamente proposte che potevano essere adeguatamente

vagliate e ponderate prima di eventualmente tradursi in soluzioni concrete. La

tempestiva informazione della popolazione, oltre a favorire la condivisione e

il consenso attorno alle soluzioni elaborate dal Municipio, serviva anche a

prevenire la presentazione di proposte alternative dell'ultima ora, magari

improvvisate e incongruenti, in sede di adozione del piano da parte del legislativo

comunale (cfr. RtiD I-2009 n. 18 consid. 3.1).

4.1.3

Anche la LST

prevede il principio dell'informazione e della partecipazione della popolazione

(art. 4 e 5 LST). Essa ha tuttavia concentrato in un'unica fase quest'obbligo

(art. 26 LST; cfr. anche il Messaggio del 9 dicembre 2009 [n. 6309] del

Consiglio di Stato, in: RVGC 2011-2012, vol. 1 pag. 329 segg., pag. 381 ad art.

26). L'informazione e partecipazione avviene ora di regola (solo) dopo l'esame

preliminare del Dipartimento del territorio (art. 26 cpv. 1 LST) e ogni

cittadino attivo e ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di

protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie entro un

termine di almeno trenta giorni all'intenzione del Municipio (art. 26 cpv. 2

LST).

4.1.4

Il diritto

della popolazione di partecipare al processo pianificatorio non impedisce

all'autorità competente per l'elaborazione del piano di apportarvi in seguito

delle modifiche. Il legislativo comunale può ad esempio includere nella zona

edificabile dei fondi diversi da quelli contenuti nel progetto di revisione,

senza per ciò dover intraprendere una nuova procedura di informazione e partecipazione

(Rudolf Muggli in:

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über die

Raumplanung, Ginevra/Zurigo/Basilea 2010, ad art. 4 n. 26). Tenuto conto del

contesto generale, nel quadro di successive modifiche dei piani d'importanza

minore e senza un interesse pubblico ulteriore, si può pertanto prescindere

dalla ripetizione del processo di partecipazione (DTF 135 II 286 consid. 4).

4.2

Come esposto in

narrativa, nello specifico si rileva come originariamente

il piano d'indirizzo elaborato dal Municipio e sottoposto il 13 settembre 2007

al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare prevedeva di attribuire

il comparto ristretto della zona I-nord di Giubiasco a una zona mista destinata

a ospitare contenuti industriali, amministrativi, commerciali e residenziali al

fine di rilanciare lo sviluppo insediativo dell'area e di migliorarne

l'integrazione nel tessuto urbano del Comune (in merito agli obiettivi e alle

strategie della variante cfr. rapporto di pianificazione sugli indirizzi del 22

giugno 2007, pag. 15 e 17 seg.). Dopo aver presentato il citato progetto

nell'ambito della serata pubblica del 16 ottobre 2007 e aver raccolto le

osservazioni della popolazione, tra cui quelle del 10 novembre 2007 del

ricorrente, con esame preliminare del 16 giugno 2008 il Dipartimento del

territorio si è espresso favorevolmente sul principio della variante, avanzando tuttavia forti critiche in merito a tale

soluzione poiché toccava un'area industriale per nulla dismessa e prevedeva

l'istituzione di una zona mista che poneva dei problemi dal profilo

delle destinazioni d'uso ammesse e dell'inquinamento fonico. Sulla scorta delle

indicazioni dell'Autorità cantonale, il Municipio ha quindi rielaborato la

variante del piano d'indirizzo, appartando alcuni correttivi dal profilo degli

azzonamenti ed estendendone il perimetro anche al mapp. 2983 occupato dall'ex

stabile della __________. Ora, dal rapporto di pianificazione sugli indirizzi

del 31 ottobre 2011, pag. 3, risulta che la nuova proposta pianificatoria è

stata sottoposta alla popolazione nell'ambito della serata informativa del 9

maggio 2011, circostanza che il ricorrente contesta, sostenendo che il Comune

ha omesso di produrre la documentazione atta a provarne lo svolgimento. La tesi

appare del tutto inconsistente, dal momento che, oltre all'indicazione a pag. 3

del citato rapporto, l'avviso da lui prodotto davanti al Governo quale doc. G

fornisce un'ulteriore prova circa il fatto che la serata pubblica abbia avuto

effettivamente luogo, avendo il Municipio comunicato alla popolazione il suo

svolgimento con la messa a disposizione presso la cancelleria comunale degli

atti pianificatori per la consultazione. Un ulteriore elemento a dimostrazione

dell'effettivo svolgimento della serata informativa del 9 maggio 2011 è

costituito dalle due osservazioni pervenute al Municipio nei trenta giorni

successivi all'incontro (cfr. rapporti di pianificazione del 31 ottobre 2011 e

del 27 febbraio 2014, pag. 3). Peraltro il ricorrente si limita ad affermare

che la serata non si sarebbe svolta, senza addurre alcuna prova a sostegno

della propria tesi. Infatti, anche se si volesse seguire tale argomentazione,

appare piuttosto inverosimile che l'annullamento o il posticipo dell'incontro

avvenga senza lasciare la minima traccia scritta da parte del Municipio

all'indirizzo della popolazione (e quindi anche dell'insorgente) e/o testimonianze

in proposito. In assenza di prove a dimostrazione del contrario, a ragione il

Governo si è basato sugli atti in suo possesso per giungere alla conclusione

che il piano d'indirizzo rivisto è stato presentato alla popolazione

nell'ambito della serata del 9 maggio 2011 preannunciata con l'avviso del 14

aprile 2011 (doc. G) e che quanto messo

in atto dal Municipio appare senz'altro

conforme all'obbligo di informazione e partecipazione della popolazione

ai sensi degli art. 4 LPT e 5 e 32 LALPT. La censura va dunque respinta.

4.3

L'insorgente

asserisce inoltre che il progetto di variante presentato alla popolazione in

occasione della serata informativa del 16 ottobre 2007 sarebbe "totalmente

diverso" dal profilo dei contenuti da quello approvato dal Governo con la

decisione impugnata. La tesi va disattesa, anzitutto per il fatto che già in

occasione del primo esame preliminare del 16 giugno 2008 il Dipartimento del

territorio si era espresso favorevolmente sul principio della variante,

indicando che "la proposta pianificatoria per la trasformazione dell'area

industriale (I-nord) del Comune di Giubiasco, pur non essendo a priori esclusa

necessita[va] di chiarimenti per quanto riguarda[va] gli obiettivi (…)"

(cfr. esame preliminare citato, "Conclusioni", pag. 12). Ancorché alla

luce dei suggerimenti dell'Autorità cantonale e tenuto conto delle osservazioni

della popolazione il Municipio abbia rivisto determinati aspetti del progetto,

apportando alcuni correttivi, affinando alcuni dettagli e ampliando il

perimetro della variante, i principi e gli scopi alla base del progetto sono

rimasti pressoché immutati nel tempo. Peraltro, l'insorgente non sostanzia la

propria tesi, ma si limita a formulare affermazioni generiche, estrapolando dei

passaggi del preavviso dipartimentale del 16 giugno 2008, decontestualizzandoli

e travisandone il significato (cfr. in particolare l'espressione "completa

ridefinizione" a pag. 6 del citato preavviso, impiegata dal Dipartimento

per riferirsi a una situazione ipotetica e non alla variante). A prescindere da

ciò, anche se si volesse seguire la tesi del ricorrente secondo cui le modifiche

apportate al progetto iniziale sarebbero sostanziali, in ogni caso non sarebbe

data una violazione dell'art. 4 LPT, in quanto, come detto, prima di essere

stato approvato dal Governo, il contenuto rielaborato della variante è stato

sottoposto alla popolazione in occasione della seconda serata pubblica del 9

maggio 2011. Anche sotto questo profilo non vi è dunque stata violazione

dell'art. 4 LPT.

4.4

A completamento

di quanto precede, occorre precisare come neppure la versione definitiva della

variante intacchi gli obiettivi generali della versione del progetto sottoposta

all'attenzione della popolazione il 9 maggio 2011 o modifichi il perimetro

oggetto della variante, motivo per cui, come giustamente osserva la Sezione in

sede di risposta, la modifica dei parametri edificatori non può essere addotta

come mutamento radicale rispetto alle intenzioni pianificatorie originali. In

conclusione, la procedura d'informazione messa in atto dal Comune non presta

fianco a critiche, ritenuto peraltro che, a prescindere dalle

modalità seguite nel singolo caso, l'art. 4 LPT richiede, come esigenza minima,

che l'autorità sottoponga i piani ad una

consultazione generale e prenda successivamente posizione, ancorché in

modo succinto, su obiezioni e suggerimenti formulati nella stessa (DTF 133 II

120.

consid. 3.2; STF 1C_101/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.1; STA

90.2007.21

consid. 3.1. i.f.).

5.

Le censure di

carattere prettamente pianificatorio che il ricorrente formula con il gravame,

in particolare in merito al piano viario (strada di cabotaggio destinata al

traffico dei mezzi pesanti e funzionale alla zona I-nord) vanno respinte. Esse appaiono

non tanto riferite alla variante in quanto tale, ma piuttosto finalizzate a

criticare l'operato del Municipio e ad avvalorare la tesi ricorsuale secondo

cui, nell'ambito della procedura di elaborazione della variante, l'Esecutivo

comunale avrebbe omesso di informare la popolazione in merito ad aspetti

pianificatori rilevanti che non erano contenuti nel primo piano d'indirizzo presentato

alla popolazione in occasione della serata informativa del 16 ottobre 2007

(cfr. anche titolo 3 "Inosservanza e stralcio in assenza d'informazione

dei vincoli adottati con il PR 1993", pag. 5 del ricorso). In ogni caso, in

sede di risposta la Sezione ha puntualmente preso posizione in proposito,

precisando che la strada di cabotaggio era già stata stralciata dal piano del

traffico nel 2005 e che prima dell'approvazione della variante aveva chiesto al

Municipio di compiere uno studio approfondito per rapporto alla questione del

traffico indotto nel comparto e al fabbisogno dei posteggi.

6.

6.1. Per

tutti i motivi che precedono, il ricorso dev'essere respinto e la risoluzione

governativa avversata confermata.

6.2

La tassa di

giustizia segue la soccombenza del ricorrente.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera