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Decisione

90.2018.17

Variante di PR volta a correggere le incongruenze tra il limite della zona edificabile e l'attuale assetto fondiario di alcuni fondi

29 aprile 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è comproprietario

nella misura di 16/30 del mapp. 758 (750 m2)

di Monteceneri, sezione di Sigirino. La proprietà, inedificata, confina a nord

con i mapp. 215 (343 m2) e 755 (430 m2), sui quali sorgono degli edifici. I tre fondi

sono stati ottenuti dal frazionamento dell'originario mapp. 215 di Sigirino.

B. Il piano regolatore dell'allora Comune di Sigirino, approvato dal

Consiglio di Stato con risoluzione (n. 1436) del 20 marzo 2007, si basa sulla vecchia mappa catastale e attribuisce

la porzione nord dell'originario mapp. 215 alla zona nucleo di

tamponamento (zona NT) e quella sud alla zona agricola (zona Ag).

Trasponendo tale

azzonamento alla nuova conformazione dei fondi risulta che la parte preponderante

del mapp. 758 e una porzione a sud dei mapp. 215 e 755 sono attribuite alla

zona Ag, mentre la loro restante superficie e lo spigolo nord-est del mapp. 758

risultano assegnati alla zona NT.

C. a. Nella seduta del 19

giugno 2013 il Consiglio comunale di Monteceneri ha adottato delle varianti del

piano regolatore della sezione di Sigirino, tra cui, per quanto qui di

interesse, quella che prevede di modificare il limite della zona edificabile

definito nel piano in corrispondenza dei mapp. 215, 755 e 758 affinché esso,

tenuto conto del nuovo assetto fondiario dei citati fondi, coincida con il loro

confine catastale. La variante determina da un lato l'attribuzione integrale

alla zona NT dei mapp. 215 e 755, dall'altro l'inserimento

completo del mapp. 758 in zona Ag con conseguente dezonamento del suo

spigolo nord-est.

b. Con istanza del mese di maggio 2013 il Municipio

ha chiesto il dissodamento definitivo di una superficie di 328 m2 di area boschiva sui mapp. 106, 117 e 118 della

sezione di Sigirino allo scopo di ampliare l'offerta di posteggi pubblici

esistente al servizio del nucleo di Osignano. Dopo la pubblicazione,

nell'ambito della quale RI 1 non ha presentato un'opposizione, la domanda di

dissodamento, coordinata con le citate varianti del piano regolatore, è stata

sottoposta all'approvazione del Consiglio di Stato.

D. Avverso la

variante che concerne il suo fondo, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di

Stato, postulando che fosse "annullata ogni misura pianificatoria indetta

per il mappale no. 758 RFD di Sigirino (linea di demarcazione tra edificabile

ed agricolo)", in quanto lesiva del diritto di proprietà, della certezza

del diritto e del principio della parità di trattamento. Inoltre, secondo il

ricorrente, l'estromissione integrale del mapp. 758 dalla zona edificabile

appariva sprovvista di un interesse pubblico preponderante, illogica, inutile,

gravemente penalizzante e si sarebbe configurata come un'espropriazione

materiale per la quale s'imponeva un indennizzo,

poiché comportava il dezonamento di 50 m2 che avrebbe utilizzato per realizzare un posteggio. Alla luce del

principio della proporzionalità, di un'organizzazione e di uno sviluppo

razionale e funzionale del territorio e tenuto conto dell'urbanizzazione del

comparto, il Municipio avrebbe semmai dovuto prevedere un inserimento integrale

del mapp. 758 in zona edificabile.

E. Con giudizio

del 27 giugno 2018 (n. 3045) il Consiglio di Stato ha approvato la variante in

parola e respinto il ricorso di RI 1. Esso ha ritenuto che la modifica del

piano regolatore proposta dal Comune non fosse censurabile nella misura in cui

delimitava il perimetro della zona NT in modo chiaro secondo i limiti fondiari

dei mapp. 215, 755 e 758 e la situazione concreta del territorio. In proposito

all'invocata sottrazione di terreno edificabile, il Governo, puntualizzando

come in realtà l'area dezonata avesse una superficie di soli 20 m2, ha ritenuto che la misura si giustificasse dal profilo della proporzionalità. Infine, non si

è espresso in merito alle richieste volte a ottenere un'eventuale indennità

espropriativa, in quanto non afferenti alla procedura in oggetto.

Nell'ambito della medesima decisione, il Governo ha accolto la domanda di dissodamento

sottopostagli dal Municipio, respingendo le opposizioni pervenute.

F. RI 1 insorge

ora davanti a questo Tribunale, con le medesime richieste avanzate davanti al

Consiglio di Stato. Postulando l'esperimento di un sopralluogo, egli ripropone

in sostanza le tesi avanzate senza successo in prima sede, ribadendo che la

superficie dezonata ammonta a 50 m2. Infine,

contesta a titolo abbondanziale l'accoglimento da parte del Governo

dell'istanza di dissodamento sui mapp. 106, 117 e 118 e la formazione di

posteggi sul mapp. 118, con argomenti che, per i motivi che si dirà, non

occorre qui evocare.

G. a. Con la risposta il Comune di

Monteceneri postula la reiezione del gravame, ribadendo le finalità della

variante e la correttezza delle misurazioni effettuate dal Dipartimento del

territorio quo alle superfici toccate dalla modifica. Sostiene infine

che un'inclusione integrale del mapp. 758 in zona NT non si giustifichi né per

motivi paesaggistici né per ragioni di contrasto con le disposizioni

transitorie entrate in vigore con la revisione parziale del 15 giugno 2012

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979

(LPT; RS 700). In merito al dissodamento formula alcune precisazioni.

b. Anche la Sezione

dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione del gravame,

richiamando le motivazioni alla base della risoluzione impugnata. In merito

alla superficie del mapp. 758 oggetto di dezonamento, spiega il metodo

utilizzato per calcolarne l'area e produce un allegato illustrativo.

H. a. In sede di

replica il ricorrente contesta il metodo di calcolo utilizzato dal Consiglio di

Stato, asserendo che la variante poggerebbe su valutazioni errate. Alla luce

del diritto di essere sentito, egli rinnova la sua richiesta di esperire un

sopralluogo. Chiede inoltre sia eseguita un'ispezione presso il Registro fondiario.

b. Riconfermandosi

nelle proprie considerazioni e rimettendosi alla decisione di questo Tribunale,

il Comune dichiara di rinunciare a formulare ulteriori osservazioni. La Sezione

non ha duplicato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente (art. 30 cpv. 2 lett. b

LST). Il ricorso, tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in

ordine, con la seguente precisazione. L'insorgente contesta a titolo

abbondanziale l'accoglimento da parte del Governo dell'istanza di

dissodamento sui mapp. 106, 117 e 118 adducendo motivi che appaiono piuttosto

finalizzati a criticare l'operato del Municipio e a metterne in evidenza la

contraddittorietà allo scopo di avvalorare le proprie tesi ricorsuali riferite

alla contestata variante. Tant'è vero che con

l'impugnativa il ricorrente non formula una domanda di giudizio volta a

ottenere l'annullamento della decisione d'approvazione sulla domanda di

dissodamento. Ad ogni modo, anche qualora si volesse ritenere che la censura

sia stata sollevata in modo indipendente per contestare la decisione sul dissodamento,

essa appare improponibile in questa sede, in quanto avrebbe dovuto essere sottoposta al Governo previa

opposizione all'istanza di

dissodamento (art. 42 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998;

LCFo; RL 921.100), ciò che invece il ricorrente non ha fatto.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza ulteriore

istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Infatti, sulla scorta di un apprezzamento anticipato,

il Tribunale non ritiene necessario

procedere all'ispezione a Registro fondiario e all'esperimento di un sopralluogo, la situazione di fatto che sta alla

base della controversia risultando in modo sufficientemente chiaro dalla

documentazione versata agli atti.

1.3. Poiché la procedura relativa alla controversa variante è stata

avviata in vigenza della legge di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (in vigore sino al 31 dicembre

2011; LALPT; BU 1990, 365), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in

applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).

Considerandi

2.

2.1

In campo pianificatorio il Comune ticinese fruisce

di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT,

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i

ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine

d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il

Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del Comune, ma

deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate

quella ritenuta più appropriata,

ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non

poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al

contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i

principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non

danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono

adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei

dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità

governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto

la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD

II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).

2.2

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio

agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid.

4.2

con rinvii). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett.

b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a

livello cantonale (DTF 114 Ib 81

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi

in cui sono impugnati un diniego di

approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di

Stato (Raffaello

Balerna, La protezione giuridica in

materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

3.

3.1. Come

visto in narrativa, la variante all'esame prevede di modificare il limite della

zona edificabile in corrispondenza dei mapp. 215, 755 e 758. Il ricorrente è

insorto in prima istanza e davanti a questo Tribunale domandando l'annullamento

di "ogni misura pianificatoria indetta per il mappale no. 758 RFD di Sigirino

(linea di demarcazione tra edificabile ed agricolo)" (cfr. supra, consid. D, F) e criticando la variante

limitatamente al dezonamento dello spigolo nord-est del suo fondo, senza

formulare contestazioni in merito all'inserimento integrale in zona edificabile

dei mapp. 215 e 755. In proposito va anzitutto rilevato come l'unica richiesta

che il Tribunale può esaminare è quella afferente alla (sola) proprietà del

ricorrente. Infatti, ritenuto che anche sotto l'egida della nuova LPAmm, questa

Corte - che non è autorità di vigilanza - resta vincolata alle conclusioni

delle parti, siccome l'oggetto della procedura di ricorso è il quesito di

sapere se esse possono o meno essere accolte, nella misura in cui la

risoluzione impugnata non è dedotta davanti al Tribunale essa passa in giudicato,

ciò che osta a un'estensione dell'oggetto della procedura ai limitrofi mapp.

215.

e 755 (STA 90.2015.32 del 30 marzo 2018 consid. 5.4., 90.2014.21 del 5

agosto 2016 consid. 5.6., cfr. in questo senso, Thomas

Häberli in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori],

Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2016, ad art. 62 n. 46). Ora, il dezonamento dello spigolo nord-est del mapp.

758.

s'inserisce nel contesto più ampio della variante relativa alla definizione

del limite di zona che concerne anche i mapp. 215 e 755. Ci si potrebbe quindi

chiedere se, omettendo di mettere in discussione l'intera modifica

pianificatoria, il ricorrente non si sia precluso la possibilità di dedurre a

giudizio in questa sede l'attribuzione della (sola) porzione del suo fondo

assegnata alla zona agricola, di superficie troppo esigua per conoscere un

destino pianificatorio autonomo e che deve giocoforza essere messa in relazione

al contesto in cui è inserita. La questione può rimanere irrisolta, poiché,

comunque sia, la pianificazione dev'essere confermata.

3.2

Infatti, la variante merita tutela nella

misura in cui prevede di porre rimedio alle incongruenze riscontrate tra il

limite della zona edificabile e l'attuale assetto fondiario dei mapp. 215, 755

e 758. Essa consente di far coincidere il limite della zona fabbricabile con

l'attuale confine catastale dei fondi, tenendo contemporaneamente conto della configurazione del terreno, della

situazione territoriale e dell'orientamento delle edificazioni esistenti sui

mapp. 215 e 755. Inoltre, sia nel rapporto di pianificazione del settembre 2013

sia nell'ambito delle procedure di ricorso di prima e di seconda istanza il Comune ha ampiamente spiegato i motivi

alla base della variante, ai quali è sufficiente qui rinviare, che appaiono

pertinenti e meritano di essere confermati.

3.3

Non viene in aiuto al ricorrente neppure la

critica riconducibile alla violazione del principio della buona fede, secondo

cui, siccome con la risoluzione

d'approvazione (n. 672) del 17 febbraio 1987 lo spigolo nord-est del mapp. 758

era stato attribuito alla zona edificabile, il Governo avrebbe agito in modo contradditorio nella misura in cui ha

approvato la variante all'esame, la quale ne prevede il dezonamento. Infatti,

dagli atti non è possibile dedurre

che il Municipio o le Autorità cantonali abbiano in passato fornito all'insorgente

assicurazioni vincolanti circa il fatto che il regime pianificatorio relativo

alla sua proprietà sarebbe rimasto immutato. Peraltro egli non poteva

neppure contare su tale circostanza. In ogni caso, neppure è ravvisabile una

violazione del principio della stabilità del piano, ritenuto che il piano

regolatore di Sigirino, approvato il 20 marzo

2007, si avvicina all'orizzonte temporale di 15 anni previsto dall'art. 15 cpv.

1.

LPT, limite raggiunto il quale una sua modifica può risultare giustificata,

indipendentemente da un eventuale cambiamento notevole delle circostanze ai

sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT (STF

1P.611/2001 del 25 gennaio 2002 consid. 3.2., in: ZBl 104/2003 pag. 654 segg.).

4.

Per i motivi che precedono il ricorso deve

essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, rimane a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera