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Decisione

90.2018.18

Adattamento d'ufficio di un piano regolatore a un decreto cantonale di protezione nel frattempo entrato in vigore e mancata approvazione della possibilità di insediare infrastrutture golfistiche in un

20 dicembre 2022Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi esposti sopra ai consid. 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3, non è stata (ancora)

formalmente attribuita al comparto B.

4.2. Alla luce di

quanto precede, occorre convenire con il Governo che l'approvazione del

decreto, decurtando drasticamente l'area riservata ai comparti B e C, ha

prodotto un radicale mutamento delle circostanze che avevano indotto il Comune

Considerandi

a prevedere la possibilità di insediarvi anche infrastrutture golfistiche. Esse

avrebbero infatti dovuto essere integrate nella zona secondo un progetto di

sistemazione dell'intera area, che, come detto, ammontava in origine a

circa 76'000 m2 (di cui 13'000 circa riservati alla ZPN3). Benché l'intenzione

fosse quella di realizzare un percorso di dimensioni ridotte, le

premesse alla base della sua previsione, e in particolare che esso potesse

convivere e essere complementare alle altre svariate destinazioni ammesse nei

due comparti, non risultano ora più comprovate dal profilo pianificatorio. Già

Dispositivo

per questi motivi l'inserimento di infrastrutture golfistiche nei comparti B e

C non poteva essere approvato. Le successive motivazioni, addotte dalla Sezione

in sede di risposta a sostegno dell'adesione alla domanda subordinata del

ricorrente (cfr. supra, consid. F.a.), non possono pertanto essere

seguite. Ben inteso al Comune rimane aperta la possibilità - come peraltro esso

stesso e RI 1 auspicano e come suggerisce anche il Governo a pag. 3 della

risoluzione impugnata - di riesaminare complessivamente, alla luce delle mutate

circostanze, la situazione pianificatoria dei due comparti e le loro

destinazioni, infrastrutture golfistiche incluse, e di allestire una variante. Tanto

più che il Comune sta (già) rivalutando alcune scelte adottate con la revisione,

ciò che ha giustificato la sospensione delle procedure pendenti presso il

Tribunale (cfr. supra, consid. B.d).

4.3. Per quanto attiene alla

compatibilità delle infrastrutture golfistiche con la ZPN3, va osservato che,

secondo l'art. 6 cpv. 1 delle norme di attuazione del decreto (NA), che non è

stato impugnato dal ricorrente, i contenuti naturali della zona nucleo, che

ammonta a 2.46 h e ricopre la quasi integralità della superficie tutelata, sono

integralmente protetti e devono essere conservati intatti. Nella zona nucleo

devono essere favoriti la conservazione e l'incremento della flora e della

fauna indigene e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;

devono inoltre essere conservate le peculiarità geomorfologiche e la dinamica

tipica dei prati secchi. Ogni utilizzazione deve essere finalizzata alla cura e

alla conservazione del biotopo. Nel rapporto esplicativo del decreto, pag.10, è

stata esaminata l'ipotesi di allestire un percorso pitch and putt di

nove buche su tutta l'area protetta. Il rapporto, basandosi anche sulla

letteratura e sulle raccomandazioni della Confederazione in materia, osserva

come nell'area in esame risulta impossibile mantenere intatta una superficie

di prato secco equivalente a quella attuale inserendovi un campo da golf,

concludendo che un simile percorso comprometterebbe l'esistenza del prato

secco ed è quindi contrario ai disposti di tutela della natura ai sensi dell'art.

18 della LPN. Ora, anche alla luce degli scopi del decreto (cfr. art. 3

NA), tali considerazioni, riprese dal Governo nella decisione impugnata, non

prestano il fianco a critiche. Va tuttavia dato atto al ricorrente che la

letteratura in materia non esclude a priori la compatibilità di attività

golfistiche in zone di protezione della natura, attività che vanno però

esaminate alla luce di un progetto concreto (cfr. anche Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von

Sportanlagen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, pag. 417 seg.). All'insorgente

rimane dunque aperta la possibilità, come peraltro esso stesso ipotizza, di

sottoporre all'Ufficio della natura e del paesaggio (cfr. art. 12 NA) un nuovo

percorso, di estensione più contenuta, che andrà valutato, se del caso, anche

alla luce delle eventuali misure pianificatorie che il Comune intendesse

adottare per rapporto alla superficie oggetto del decreto (cfr. supra,

consid. 3.2).

5. 5.1. Visto tutto

quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

5.2. La tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) viene posta a carico del ricorrente,

soccombente.

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata, rimane a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera