90.2018.18
Adattamento d'ufficio di un piano regolatore a un decreto cantonale di protezione nel frattempo entrato in vigore e mancata approvazione della possibilità di insediare infrastrutture golfistiche in una zona
20 dicembre 2022Italiano23 min
i motivi esposti sopra ai consid. 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3, non è stata (ancora)
Source ti.ch
Incarto n.
90.2018.18
Lugano
20
dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 2 ottobre
2018 del
RI
1
patrocinato
da: PR 1
contro
la risoluzione del 29 agosto 2018 (n. 3934) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato le parti sospese relative alla zona
speciale dell'aeroporto (ZSA), comparti B e C, del piano regolatore del Comune
di Ascona;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28 marzo 2000, il
Consiglio comunale di Ascona ha adottato una variante del piano regolatore, che
ha assegnato il comparto occupato dall'ex aerodromo alla zona speciale dell'aeroporto
(ZSA), destinata alla realizzazione di edifici, attrezzature ed impianti per
promuovere l'attrattività turistica e culturale della regione. La zona,
disciplinata dall'art. 48bis delle norme di attuazione del piano
regolatore (NAPR), è stata suddivisa in tre comparti (A [verso nord], B
[centrale] e C [verso sud]) con caratteristiche edificatorie e funzionali
proprie (cfr. schede grafiche n. 1, 2 e 3).
La variante è stata
approvata il 23 gennaio 2001 (ris. n. 393) dal Consiglio di Stato con alcune
modifiche. In particolare è stata precisata la protezione delle superfici di
prato secco presenti nei comparti B e C, rilevate nell'inventario dei prati e
pascoli secchi d'importanza cantonale (oggetto n. 1573), rispettivamente nell'inventario
federale dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (inventario PPS)
allora in elaborazione.
B. a. Il 30 gennaio 2012
il Consiglio comunale di Ascona ha adottato la revisione del piano regolatore,
che mantiene nel complesso l'assetto pianificatorio precedente relativo al
comparto dell'ex aerodromo, apportandovi alcune modifiche. La ZSA, retta ora
dall'art. 43 NAPR, è rimasta suddivisa in tre comparti (A, B e C). In
corrispondenza del comparto C, destinato ora ad ospitare unitamente al comparto
B anche infrastrutture golfistiche, è stata istituita la zona di protezione
della natura ZPN3, retta dall'art. 22 NAPR. L'art. 43 NAPR ammette ora nei
comparti A e B anche l'insediamento di contenuti abitativi.
b. La revisione è stata
approvata dal Governo con risoluzione del 17 giugno 2015 (n. 2438). Tuttavia,
la ZSA è stata oggetto di svariate decisioni di non approvazione e di modifiche
(cfr. dispositivo n. 2, pag. 151, che rinvia al capitolo 9.1, pag. 149, Modifiche
d'ufficio e decisioni che necessitano di una pubblicazione ed in
particolare lett. l; capitolo 9.3 Decisioni che richiedono una modifica di
poco conto, lett. a e capitolo 9.4 Decisioni sospese, lett. a, pag.
150). In particolare, in considerazione dell'importanza del prato secco e dell'elaborazione
allora in corso da parte del Cantone di un decreto di protezione, il Governo
non ha approvato la ZPN3, sospendendo la decisione in corrispondenza del
perimetro (più ampio) inventariato nei comparti B e C e indicando che il
piano regolatore dovrà riprendere il perimetro del decreto (cfr. capitolo
9.4 Decisioni sospese, lett. a, pag. 150, e relativo allegato 2, ed
inoltre p.to 6.1.3.a, pag. 37-38). Per lo stesso motivo pure l'approvazione dei
contenuti golfistici nei comparti B e C è stata sospesa (cfr. p.to 6.2.4.e, pag.
74). L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto imprecisa la delimitazione
grafica dei comparti A, B e C, emendandola come riportato nell'allegato 13
(cfr. p.to 6.2.4.c, pag. 72-73) e non ha approvato la possibilità di insediare
contenuti abitativi nei comparti A e B (cfr. p.to 6.2.4.d, pag. 73).
c. Avverso tale
decisione RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo con
ricorso del 19 agosto 2015 (inc. n. 90.2015.81), chiedendone l'annullamento
limitatamente alla mancata approvazione dei contenuti abitativi.
Parallelamente, contro
la risoluzione governativa del 17 giugno 2015 sono stati inoltrati altri sedici
ricorsi.
d. Con decreto del 12 febbraio 2016 la giudice
delegata ha accolto la richiesta del 16 dicembre 2015 del Municipio di Ascona e
della Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione), che hanno chiesto al
Tribunale la sospensione di tutte le procedure ricorsuali, al fine di
affrontare in comune i temi sollevati nei ricorsi, segnalando che, a dipendenza
dell'esito della trattativa, sarebbero state avviate delle varianti di piano
regolatore, che avrebbero potuto rendere privi di oggetto i gravami.
Attualmente tutte le
procedure sono sospese.
C. Il 6 dicembre 2017 il
Consiglio di Stato ha adottato il Decreto di protezione del prato secco Ex
Aerodromo, contro il quale non sono stati interposti ricorsi. L'area protetta,
che ricomprende la quasi totalità del comparto C e circa la metà di quello B, è
suddivisa in una zona nucleo (ZP1), di 2.46
ha, il cui perimetro corrisponde a quello dell'oggetto 1573 dell'inventario
PPS, nel frattempo delimitato e ivi recepito a titolo definitivo, e in una zona
cuscinetto (ZP2) di 0.49 ha (cfr. Rapporto esplicativo del Decreto,
sottocapitolo 6.1, pag. 11).
D. Con risoluzione del 29
agosto 2018 (n. 3934) il Consiglio di Stato, ritenendosi ormai nella
condizione di formulare la decisione sulle parti sospese della revisione per
conformarle nei limiti e nei contenuti al citato decreto, ha uniformato
il PR comunale al Decreto cantonale di protezione del prato secco Ex Aerodromo,
inserendo il perimetro della zona protetta e adeguando l'art. 22 NAPR che
richiama direttamente le disposizioni del citato Decreto (cfr. p.to n. 1.1
del dispositivo) e non ha approvato le
infrastrutture golfistiche (cfr. p.to 1.2 del dispositivo). Nei considerandi
esso ha inoltre dichiarato, a pag. 2, che le superfici sospese non
interessate dal Decreto cantonale sono invece approvate (…) e attribuite
alla zona speciale dell'aeroporto (Allegato 3) e, a pag. 3, ha stralciato dall'art.
43 NAPR le prescrizioni particolari relative al prato secco e la destinazione "infrastrutture
golfistiche" nei comparti B e C.
E. Avverso tale decisione RI
1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via
pregiudiziale la congiunzione della procedura con quella di cui all'incarto n.
90.2015.81 e chiedendo nel merito, in via principale, il suo annullamento con
retrocessione degli atti all'autorità di prime cure per procedere a' sensi
dei considerandi, in via subordinata, il suo annullamento e la
retrocessione degli atti all'autorità di prime cure per completare l'istruttoria
e per nuova decisione a' sensi dei considerandi e, in via ulteriormente
subordinata, l'annullamento del p.to n. 1.2 del dispositivo. Esso invoca
anzitutto una lesione dell'autonomia comunale, rimproverando al Governo di non
aver disposto la revoca della sospensione pronunciata nel 2015 e invitato il
Comune a confermare/modificare/integrare o completare - in conseguenza con
quanto emerge dal Decreto di protezione - la pianificazione del comparto
assoggettato all'art. 43 NAPR. Esso sostiene poi che la decisione impugnata
non riprenderebbe correttamente il perimetro della zona protetta indicato nella
cartografia del decreto, postulando inoltre che andrebbe indicato con
precisione, in modo univoco, sulla scorta di un'adeguata e corretta rappresentazione
grafica, quali superfici - precedentemente sospese - non sono interessate dal
Decreto di protezione e in quale comparto della zona speciale aeroporto esse
trovano inserimento. Per quanto attiene alla mancata approvazione dei contenuti
golfistici esso ritiene che - anche alla luce della genesi del decreto di
protezione, al cui allestimento avrebbe partecipato attivamente - la decisione impugnata
poggerebbe su un accertamento dei fatti errato, sarebbe contraria all'interesse
pubblico, lesiva del principio della proporzionalità, basata su un'errata
ponderazione degli interessi in gioco, risultando nel complesso arbitraria.
F. a. In sede di
risposta il Comune di Ascona chiede che il ricorso venga accolto, mentre la
Sezione ne postula l'accoglimento parziale, aderendo alla richiesta formulata
in via ulteriormente subordinata di stralciare il p.to n. 1.2 del dispositivo.
Dei loro argomenti si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
b. Con la replica il
ricorrente, rinunciando alla richiesta di congiungere le cause, mantiene le sue
tesi e domande, lamentando in aggiunta una lesione, dal profilo procedurale,
delle disposizioni contenute nella legislazione cantonale sulla protezione
della natura. In sede di duplica la Sezione conferma i contenuti delle
precedenti comparse scritte, mentre il Comune sostiene, con ulteriori motivazioni,
gli argomenti del ricorrente.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo
sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Quanto alla
legittimazione attiva del ricorrente si considera quanto segue.
1.1.1. Con la risoluzione
impugnata il Consiglio di Stato ha uniformato il PR comunale al Decreto
cantonale di protezione del prato secco Ex Aerodromo, inserendo il perimetro
della zona protetta e adeguando l'art. 22 NAPR che richiama direttamente le
disposizioni del citato Decreto (cfr. p.to n. 1.1 del dispositivo) e non ha
approvato la possibilità di insediare strutture golfistiche (cfr. p.to 1.2 del
dispositivo). Solo nei considerandi esso ha poi dichiarato, a pag. 2, che le
superfici sospese non interessate dal Decreto cantonale sono invece approvate
(…) e attribuite alla zona speciale dell'aeroporto (Allegato 3) e, a
pag. 3, ha stralciato dall'art. 43 NAPR le prescrizioni particolari relative
al prato secco e la destinazione "infrastrutture golfistiche" nei
comparti B e C, indicando poi a pag. 3-4 (solo) il testo stralciato
relativo alle infrastrutture golfistiche ma non quello concernente le
prescrizioni particolari relative al prato secco (cfr. art. 43 NAPR, scheda
relativa al comparto C, Condizioni particolari).
1.1.2. Il dispositivo
di una decisione costituisce la sintesi di tutto il giudizio e ad esso soltanto
si estende l'autorità materiale di cosa giudicata (RDAT II-1996 n. 66; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band
I: Allgemeiner Teil, VI. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1986, n. 42.B.II). Un ricorso è irricevibile quando è inteso a ottenere una modifica
della motivazione e non del dispositivo della decisione impugnata, poiché le
motivazioni non partecipano in linea di principio alla forza di cosa giudicata
(Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 3b ad art. 46, e rif. ivi
menzionati). In via d'eccezione, quando il giusdicente nel
dispositivo rinvia esplicitamente ai considerandi che l'hanno determinato, l'impugnazione
può di riflesso essere rivolta anche contro i considerandi (Borghi/Corti, ibidem).
1.1.3.
Nel caso concreto, quanto dichiarato a pag. 2 e 3 della decisione impugnata in
merito all'approvazione/attribuzione delle superfici sospese non toccate dal
decreto e allo stralcio delle prescrizioni particolari relative al prato secco non
trova corrispondenza, verosimilmente per una svista, nel suo dispositivo, che
non contiene peraltro rinvii ai considerandi. Poiché, come visto, l'autorità
materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo della
decisione e non si estende invece ai motivi, al ricorrente manca dunque un
interesse attuale degno di protezione a contestare le rappresentazioni
grafiche, nella misura in cui non indicherebbero con precisione e
in modo univoco (…) quali superfici - precedentemente sospese - non sono
interessate dal Decreto di protezione e in quale comparto della zona speciale
aeroporto esse trovano inserimento, per difetto di una
decisione impugnabile, di modo che su questo punto il ricorso risulta
irricevibile.
1.1.4. L'oggetto del
contendere si limita dunque, da un lato, all'inserimento del perimetro della
zona protetta dal decreto nel piano regolatore con contestuale adeguamento dell'art.
22 NAPR e, dall'altro, alla mancata approvazione della possibilità di insediare
infrastrutture golfistiche nei comparti B e C. Spetterà al Governo valutare se
emanare una nuova decisione in merito agli aspetti omessi dal dispositivo
oppure se attendere l'eventuale allestimento di una variante da parte del
Comune (cfr. infra, consid. 4.2) e decidere nell'ambito dell'approvazione
della medesima.
1.1.5. Ferme queste premesse, RI 1 è quindi abilitato in questa sede a contestare i
due aspetti descritti al considerando che precede. La sua legittimazione attiva
si fonda sull'art. 30 cpv. 2 lett. c LST e non, come erroneamente indicato al
p.to n. 3.3 del dispositivo della decisione impugnata, sul fatto di essere
destinatario della medesima.
1.2. Entro i limiti descritti, il ricorso, tempestivo
(art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.3. Poiché la controversa revisione è stata avviata
in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 23 maggio 1990, in vigore sino al 31 dicembre 2011 (LALPT;
BU 1990, 365), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di
quest'ultima legge (art. 117 LST).
2.
2.1. In campo pianificatorio il
Comune ticinese fruisce di autonomia. Questa
non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della
legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame
completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel
Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1
LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo:
questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori
badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque
semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve
rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella
ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi
a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non
tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,
segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).
L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata
in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3
dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS
700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con
rinvii).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale
amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv.
3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD
II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii). Fanno
eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui
il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64
ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di
approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore
disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello
Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:
RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
3. Il ricorrente
invoca anzitutto una lesione dell'autonomia comunale per il fatto che il
Governo avrebbe uniformato il piano regolatore al decreto, inserendo - peraltro
in modo scorretto - il perimetro della zona protetta, invece di rinviare gli
atti al Comune per l'allestimento di una variante. Pone poi in dubbio che la
procedura seguita dal Consiglio di Stato sia conforme all'art. 15 cpv. 4 del regolamento
della legge cantonale sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013 (RLCN;
RL 480.110), secondo cui, in presenza di una revisione o modifica del piano
regolatore comunale, il decreto può essere coordinato con la procedura di piano
regolatore giusta la LST. In proposito si considera quanto segue.
3.1. In sede di
approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di
non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale deve,
di norma, retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo
esige, oltre all'art. 29 cpv. 2 LST, il rispetto dell'autonomia comunale. Il
Governo può, tuttavia, apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore
- e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli
organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito
(segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la
modifica tende a colmare una lacuna evidente oppure a emendare carenze o errori
pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo
1996, ad art. 37 LALPT n. 362). La via della modifica d'ufficio presuppone che
la soluzione s'imponga con tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e
inutilmente dilatorio un rinvio.
3.2. Come esposto in
narrativa, nell'ambito della risoluzione del 17 giugno 2015, il Governo non ha
approvato la ZPN3, sospendendo la decisione in corrispondenza del perimetro
(più ampio) inventariato (cfr. p.to 6.1.3.a, pag. 37-38, e allegato 2) e
indicando che il piano regolatore dovrà riprendere il perimetro del decreto,
ciò che si pone in perfetta sintonia con quanto dispone l'art. 16 cpv. 2 della
legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN; RL 480.100),
secondo cui il piano regolatore deve segnalare gli oggetti protetti mediante
decreto di protezione. Il modo di procedere del Governo, che nella decisione
impugnata ha adattato d'ufficio il piano regolatore al decreto senza rinviare
gli atti al Comune, merita di essere condiviso. Infatti, se da un lato esso ha
deciso sulle parti sospese, così come preannunciato nell'ambito della
risoluzione del 2015, dall'altro occorre convenire con la Sezione, che il
rinvio degli atti al Comune, affinché delimitasse graficamente nei piani il
perimetro del decreto e adattasse di conseguenza l'art. 22 NAPR, avrebbe
prodotto il medesimo risultato, rendendo in
questo modo il rinvio perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio ai sensi
della giurisprudenza citata in precedenza. Contrariamente a quanto sostiene il
ricorrente, l'autonomia del Comune non è di conseguenza stata lesa. Va poi
osservato che il decreto di protezione è adottato, sentiti i comuni, i
proprietari e i gestori interessati, dal Consiglio di Stato (cfr. art. 14 cpv.
1 LCN) in base alla procedura prevista all'art. 15 LCN. Come visto, esso va poi
ripreso nel piano regolatore (art. 16 cpv. 2 LCN). Al Comune rimane pertanto impregiudicata
la facoltà, proprio in base alla sua autonomia (cfr. supra, consid. 2.1),
di adottare eventuali misure pianificatorie da sovrapporre alla ZPN3 nell'ambito
dell'elaborazione di una variante (cfr. anche infra, consid. 4.2).
3.3. Il ricorrente non
può neppure essere seguito laddove lamenta incongruenze dal profilo grafico
nella decisione impugnata, rispettivamente una lesione dell'art. 15 cpv. 4
RLCN. Infatti da un raffronto del perimetro del decreto indicato nelle sue
rappresentazioni cartografiche (in particolare: limite dell'area protetta
e piano delle zone di protezione) e da quello indicato nell'allegato 2
della contestata decisione risulta che essi collimano perfettamente. Va poi
negata la presenza di una violazione dell'art. 15 cpv. 4 RLCN, già solo per il
fatto che la norma è formulata in modo potestativo (… può essere coordinato
…).
4. Nella decisione
impugnata il Consiglio di Stato ha motivato la mancata approvazione dei
contenuti golfistici, ritenendo che con l'istituzione del decreto, e quindi
la ridefinizione dei contenuti dei comparti B e C, e la verifica dell'incompatibilità
delle infrastrutture golfistiche con la Zona di protezione (…), la proposta del
Comune (…) non ha più ragione d'essere, considerata l'estensione delle
superfici rimaste. In particolare, riprendendo quanto addotto a pag. 10 del
rapporto esplicativo del decreto in merito all'allestimento di un percorso di
golf pitch and putt da nove buche su circa 4 ha, ne ha escluso la
compatibilità con i disposti di tutela. Di parere opposto il ricorrente, il
quale rimprovera al Governo di non aver considerato la possibilità di insediare
un campo da golf di dimensioni minori, con 3 o magari 6 buche. Reputa
pertanto che le infrastrutture golfistiche sarebbero compatibili con la ZPN3 e,
in caso contrario, potrebbero trovare spazio nella forma dell'executive
course (percorso che necessita di superfici meno estese) nella parte
rimanente dei comparti B e C. In proposito va considerato quanto segue.
4.1.
4.1.1. I motivi che
hanno spinto il Comune, nell'ambito della revisione, ad ammettere la
possibilità di insediare contenuti golfistici nei due comparti, sono indicate
nel rapporto di pianificazione del giugno 2012, pag. 30-31:
La zona speciale aeroporto, oggetto nr. 8.3, frutto di
un approfondimento dettagliato approvato nel 2001 è destinata "alla
realizzazione di edifici, attrezzature e impianti per promuovere l'attrattività
turistica della regione". Nel corso dei lavori di adozione della revisione
si è accolta la richiesta del proprietario (RI 1) di introdurre nei suoi
comparti B e C anche la destinazione "infrastrutture golfistiche", in
considerazione della rilevanza - per il Comune e per tutta la regione - di
questa attività nonché delle sue ripercussioni sullo sviluppo turistico. L'intenzione
è quella di realizzare un percorso di dimensioni ridotte con un'impostazione
prevalentemente pubblica, nel quale possono integrarsi anche percorsi pedonali
pubblici, cioè la naturale continuazione e complemento dell'adiacente campo da
golf, con questo strettamente relazionato.
E ancora nel commento
all'art. 43 NAPR, pag. 96-97:
La destinazione dei suoi 2 comparti B e C è stata
compendiata con l'utilizzazione "infrastrutture golfistiche".
Evidentemente struttura e disegno del percorso non
possono essere definiti a priori e la loro integrazione nella zona sarà da
sviluppare nell'ambito di un progetto di sistemazione dell'intera area: la
norma prevede infatti un "disegno unitario dell'intero sedime". In
particolare andrà prestata attenzione al contesto paesaggistico circostante,
alle esigenze del bosco e della protezione della natura.
4.1.2.
4.1.2.1. Occorre
altresì considerare che, secondo l'art. 43 NAPR, nella versione adottata dal
Comune, le destinazioni ammesse nel comparto B, la cui superficie complessiva
era indicata in circa 53'000 m2, sono molteplici (attività
turistiche, culturali, sanitarie e di servizio di richiamo sovraregionale e che
favoriscano la crescita dell'attrattività della regione, infrastrutture
golfistiche, nonché piccoli commerci. Sono ammessi spazi abitativi a supporto
dell'attività principale e per necessità del personale. Sono escluse attività
produttive, motel e discoteche). A tali destinazioni è stata aggiunta pure
la possibilità di insediarvi spazi abitativi (cfr. supra, consid. B.a. e
B.b.). Nel comparto C, la cui superficie complessiva era indicata in circa 23'000
m2, le destinazioni ammesse erano invece fortemente influenzate
dalla presenza del prato secco (zona di protezione della natura per l'area
all'interno dei limiti del prato secco inventariato. Nelle aree esterne ai
limiti del prato secco inventariato, infrastrutture golfistiche, sistemazione a
parco per la distensione, lo svago e attività culturali). Complessivamente
l'area pianificata, di cui circa 13'000 m2 riservati alla ZPN3,
ammontava dunque a 76'000 m2.
4.1.2.2. Nell'ambito
dell'approvazione del 2015, il Consiglio di Stato ha corretto la delimitazione
grafica dei comparti A, B e C come riportato nell'allegato 13 (cfr. supra,
consid. B.b), riducendo la superficie del comparto B a circa 32'000 m2
e quella del comparto C a circa 20'200 m2 (cfr. ris. gov. del 17
giugno 2015, pag. 111) per complessivi 52'200 m2.
4.1.2.3. Con l'approvazione
del decreto di protezione, che concerne una superficie di circa 30'000 m2,
che occupa quasi totalmente il comparto C e quasi la metà del comparto B, l'area
pianificata e riservata in origine ai due settori si è ulteriormente ridotta,
ammontando ora a circa 22'200 m2. Tale superficie va tuttavia
considerata solo a titolo indicativo, poiché l'area sospesa con la risoluzione
del 2015 a nord del sedime e ora libera in quanto sottratta al perimetro del
decreto, rispettivamente della ZPN3, non vi andrebbe computata, in quanto, per
Fatti
i motivi esposti sopra ai consid. 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3, non è stata (ancora)
formalmente attribuita al comparto B.
4.2. Alla luce di
quanto precede, occorre convenire con il Governo che l'approvazione del
decreto, decurtando drasticamente l'area riservata ai comparti B e C, ha
prodotto un radicale mutamento delle circostanze che avevano indotto il Comune
Considerandi
a prevedere la possibilità di insediarvi anche infrastrutture golfistiche. Esse
avrebbero infatti dovuto essere integrate nella zona secondo un progetto di
sistemazione dell'intera area, che, come detto, ammontava in origine a
circa 76'000 m2 (di cui 13'000 circa riservati alla ZPN3). Benché l'intenzione
fosse quella di realizzare un percorso di dimensioni ridotte, le
premesse alla base della sua previsione, e in particolare che esso potesse
convivere e essere complementare alle altre svariate destinazioni ammesse nei
due comparti, non risultano ora più comprovate dal profilo pianificatorio. Già
Dispositivo
per questi motivi l'inserimento di infrastrutture golfistiche nei comparti B e
C non poteva essere approvato. Le successive motivazioni, addotte dalla Sezione
in sede di risposta a sostegno dell'adesione alla domanda subordinata del
ricorrente (cfr. supra, consid. F.a.), non possono pertanto essere
seguite. Ben inteso al Comune rimane aperta la possibilità - come peraltro esso
stesso e RI 1 auspicano e come suggerisce anche il Governo a pag. 3 della
risoluzione impugnata - di riesaminare complessivamente, alla luce delle mutate
circostanze, la situazione pianificatoria dei due comparti e le loro
destinazioni, infrastrutture golfistiche incluse, e di allestire una variante. Tanto
più che il Comune sta (già) rivalutando alcune scelte adottate con la revisione,
ciò che ha giustificato la sospensione delle procedure pendenti presso il
Tribunale (cfr. supra, consid. B.d).
4.3. Per quanto attiene alla
compatibilità delle infrastrutture golfistiche con la ZPN3, va osservato che,
secondo l'art. 6 cpv. 1 delle norme di attuazione del decreto (NA), che non è
stato impugnato dal ricorrente, i contenuti naturali della zona nucleo, che
ammonta a 2.46 h e ricopre la quasi integralità della superficie tutelata, sono
integralmente protetti e devono essere conservati intatti. Nella zona nucleo
devono essere favoriti la conservazione e l'incremento della flora e della
fauna indigene e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;
devono inoltre essere conservate le peculiarità geomorfologiche e la dinamica
tipica dei prati secchi. Ogni utilizzazione deve essere finalizzata alla cura e
alla conservazione del biotopo. Nel rapporto esplicativo del decreto, pag.10, è
stata esaminata l'ipotesi di allestire un percorso pitch and putt di
nove buche su tutta l'area protetta. Il rapporto, basandosi anche sulla
letteratura e sulle raccomandazioni della Confederazione in materia, osserva
come nell'area in esame risulta impossibile mantenere intatta una superficie
di prato secco equivalente a quella attuale inserendovi un campo da golf,
concludendo che un simile percorso comprometterebbe l'esistenza del prato
secco ed è quindi contrario ai disposti di tutela della natura ai sensi dell'art.
18 della LPN. Ora, anche alla luce degli scopi del decreto (cfr. art. 3
NA), tali considerazioni, riprese dal Governo nella decisione impugnata, non
prestano il fianco a critiche. Va tuttavia dato atto al ricorrente che la
letteratura in materia non esclude a priori la compatibilità di attività
golfistiche in zone di protezione della natura, attività che vanno però
esaminate alla luce di un progetto concreto (cfr. anche Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von
Sportanlagen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, pag. 417 seg.). All'insorgente
rimane dunque aperta la possibilità, come peraltro esso stesso ipotizza, di
sottoporre all'Ufficio della natura e del paesaggio (cfr. art. 12 NA) un nuovo
percorso, di estensione più contenuta, che andrà valutato, se del caso, anche
alla luce delle eventuali misure pianificatorie che il Comune intendesse
adottare per rapporto alla superficie oggetto del decreto (cfr. supra,
consid. 3.2).
5. 5.1. Visto tutto
quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
5.2. La tassa di
giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) viene posta a carico del ricorrente,
soccombente.
Per
questi motivi,
decide:
1. Nella misura
in cui ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata, rimane a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera