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Decisione

90.2018.18

Adattamento d'ufficio di un piano regolatore a un decreto cantonale di protezione nel frattempo entrato in vigore e mancata approvazione della possibilità di insediare infrastrutture golfistiche in una zona

20 dicembre 2022Italiano23 min

i motivi esposti sopra ai consid. 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3, non è stata (ancora)

Source ti.ch

Incarto n.

90.2018.18

Lugano

20

dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 2 ottobre

2018 del

RI

1

patrocinato

da: PR 1

contro

la risoluzione del 29 agosto 2018 (n. 3934) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato le parti sospese relative alla zona

speciale dell'aeroporto (ZSA), comparti B e C, del piano regolatore del Comune

di Ascona;

ritenuto, in

fatto

A. Il 28 marzo 2000, il

Consiglio comunale di Ascona ha adottato una variante del piano regolatore, che

ha assegnato il comparto occupato dall'ex aerodromo alla zona speciale dell'aeroporto

(ZSA), destinata alla realizzazione di edifici, attrezzature ed impianti per

promuovere l'attrattività turistica e culturale della regione. La zona,

disciplinata dall'art. 48bis delle norme di attuazione del piano

regolatore (NAPR), è stata suddivisa in tre comparti (A [verso nord], B

[centrale] e C [verso sud]) con caratteristiche edificatorie e funzionali

proprie (cfr. schede grafiche n. 1, 2 e 3).

La variante è stata

approvata il 23 gennaio 2001 (ris. n. 393) dal Consiglio di Stato con alcune

modifiche. In particolare è stata precisata la protezione delle superfici di

prato secco presenti nei comparti B e C, rilevate nell'inventario dei prati e

pascoli secchi d'importanza cantonale (oggetto n. 1573), rispettivamente nell'inventario

federale dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (inventario PPS)

allora in elaborazione.

B. a. Il 30 gennaio 2012

il Consiglio comunale di Ascona ha adottato la revisione del piano regolatore,

che mantiene nel complesso l'assetto pianificatorio precedente relativo al

comparto dell'ex aerodromo, apportandovi alcune modifiche. La ZSA, retta ora

dall'art. 43 NAPR, è rimasta suddivisa in tre comparti (A, B e C). In

corrispondenza del comparto C, destinato ora ad ospitare unitamente al comparto

B anche infrastrutture golfistiche, è stata istituita la zona di protezione

della natura ZPN3, retta dall'art. 22 NAPR. L'art. 43 NAPR ammette ora nei

comparti A e B anche l'insediamento di contenuti abitativi.

b. La revisione è stata

approvata dal Governo con risoluzione del 17 giugno 2015 (n. 2438). Tuttavia,

la ZSA è stata oggetto di svariate decisioni di non approvazione e di modifiche

(cfr. dispositivo n. 2, pag. 151, che rinvia al capitolo 9.1, pag. 149, Modifiche

d'ufficio e decisioni che necessitano di una pubblicazione ed in

particolare lett. l; capitolo 9.3 Decisioni che richiedono una modifica di

poco conto, lett. a e capitolo 9.4 Decisioni sospese, lett. a, pag.

150). In particolare, in considerazione dell'importanza del prato secco e dell'elaborazione

allora in corso da parte del Cantone di un decreto di protezione, il Governo

non ha approvato la ZPN3, sospendendo la decisione in corrispondenza del

perimetro (più ampio) inventariato nei comparti B e C e indicando che il

piano regolatore dovrà riprendere il perimetro del decreto (cfr. capitolo

9.4 Decisioni sospese, lett. a, pag. 150, e relativo allegato 2, ed

inoltre p.to 6.1.3.a, pag. 37-38). Per lo stesso motivo pure l'approvazione dei

contenuti golfistici nei comparti B e C è stata sospesa (cfr. p.to 6.2.4.e, pag.

74). L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto imprecisa la delimitazione

grafica dei comparti A, B e C, emendandola come riportato nell'allegato 13

(cfr. p.to 6.2.4.c, pag. 72-73) e non ha approvato la possibilità di insediare

contenuti abitativi nei comparti A e B (cfr. p.to 6.2.4.d, pag. 73).

c. Avverso tale

decisione RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo con

ricorso del 19 agosto 2015 (inc. n. 90.2015.81), chiedendone l'annullamento

limitatamente alla mancata approvazione dei contenuti abitativi.

Parallelamente, contro

la risoluzione governativa del 17 giugno 2015 sono stati inoltrati altri sedici

ricorsi.

d. Con decreto del 12 febbraio 2016 la giudice

delegata ha accolto la richiesta del 16 dicembre 2015 del Municipio di Ascona e

della Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione), che hanno chiesto al

Tribunale la sospensione di tutte le procedure ricorsuali, al fine di

affrontare in comune i temi sollevati nei ricorsi, segnalando che, a dipendenza

dell'esito della trattativa, sarebbero state avviate delle varianti di piano

regolatore, che avrebbero potuto rendere privi di oggetto i gravami.

Attualmente tutte le

procedure sono sospese.

C. Il 6 dicembre 2017 il

Consiglio di Stato ha adottato il Decreto di protezione del prato secco Ex

Aerodromo, contro il quale non sono stati interposti ricorsi. L'area protetta,

che ricomprende la quasi totalità del comparto C e circa la metà di quello B, è

suddivisa in una zona nucleo (ZP1), di 2.46

ha, il cui perimetro corrisponde a quello dell'oggetto 1573 dell'inventario

PPS, nel frattempo delimitato e ivi recepito a titolo definitivo, e in una zona

cuscinetto (ZP2) di 0.49 ha (cfr. Rapporto esplicativo del Decreto,

sottocapitolo 6.1, pag. 11).

D. Con risoluzione del 29

agosto 2018 (n. 3934) il Consiglio di Stato, ritenendosi ormai nella

condizione di formulare la decisione sulle parti sospese della revisione per

conformarle nei limiti e nei contenuti al citato decreto, ha uniformato

il PR comunale al Decreto cantonale di protezione del prato secco Ex Aerodromo,

inserendo il perimetro della zona protetta e adeguando l'art. 22 NAPR che

richiama direttamente le disposizioni del citato Decreto (cfr. p.to n. 1.1

del dispositivo) e non ha approvato le

infrastrutture golfistiche (cfr. p.to 1.2 del dispositivo). Nei considerandi

esso ha inoltre dichiarato, a pag. 2, che le superfici sospese non

interessate dal Decreto cantonale sono invece approvate (…) e attribuite

alla zona speciale dell'aeroporto (Allegato 3) e, a pag. 3, ha stralciato dall'art.

43 NAPR le prescrizioni particolari relative al prato secco e la destinazione "infrastrutture

golfistiche" nei comparti B e C.

E. Avverso tale decisione RI

1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via

pregiudiziale la congiunzione della procedura con quella di cui all'incarto n.

90.2015.81 e chiedendo nel merito, in via principale, il suo annullamento con

retrocessione degli atti all'autorità di prime cure per procedere a' sensi

dei considerandi, in via subordinata, il suo annullamento e la

retrocessione degli atti all'autorità di prime cure per completare l'istruttoria

e per nuova decisione a' sensi dei considerandi e, in via ulteriormente

subordinata, l'annullamento del p.to n. 1.2 del dispositivo. Esso invoca

anzitutto una lesione dell'autonomia comunale, rimproverando al Governo di non

aver disposto la revoca della sospensione pronunciata nel 2015 e invitato il

Comune a confermare/modificare/integrare o completare - in conseguenza con

quanto emerge dal Decreto di protezione - la pianificazione del comparto

assoggettato all'art. 43 NAPR. Esso sostiene poi che la decisione impugnata

non riprenderebbe correttamente il perimetro della zona protetta indicato nella

cartografia del decreto, postulando inoltre che andrebbe indicato con

precisione, in modo univoco, sulla scorta di un'adeguata e corretta rappresentazione

grafica, quali superfici - precedentemente sospese - non sono interessate dal

Decreto di protezione e in quale comparto della zona speciale aeroporto esse

trovano inserimento. Per quanto attiene alla mancata approvazione dei contenuti

golfistici esso ritiene che - anche alla luce della genesi del decreto di

protezione, al cui allestimento avrebbe partecipato attivamente - la decisione impugnata

poggerebbe su un accertamento dei fatti errato, sarebbe contraria all'interesse

pubblico, lesiva del principio della proporzionalità, basata su un'errata

ponderazione degli interessi in gioco, risultando nel complesso arbitraria.

F. a. In sede di

risposta il Comune di Ascona chiede che il ricorso venga accolto, mentre la

Sezione ne postula l'accoglimento parziale, aderendo alla richiesta formulata

in via ulteriormente subordinata di stralciare il p.to n. 1.2 del dispositivo.

Dei loro argomenti si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.

b. Con la replica il

ricorrente, rinunciando alla richiesta di congiungere le cause, mantiene le sue

tesi e domande, lamentando in aggiunta una lesione, dal profilo procedurale,

delle disposizioni contenute nella legislazione cantonale sulla protezione

della natura. In sede di duplica la Sezione conferma i contenuti delle

precedenti comparse scritte, mentre il Comune sostiene, con ulteriori motivazioni,

gli argomenti del ricorrente.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo

sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Quanto alla

legittimazione attiva del ricorrente si considera quanto segue.

1.1.1. Con la risoluzione

impugnata il Consiglio di Stato ha uniformato il PR comunale al Decreto

cantonale di protezione del prato secco Ex Aerodromo, inserendo il perimetro

della zona protetta e adeguando l'art. 22 NAPR che richiama direttamente le

disposizioni del citato Decreto (cfr. p.to n. 1.1 del dispositivo) e non ha

approvato la possibilità di insediare strutture golfistiche (cfr. p.to 1.2 del

dispositivo). Solo nei considerandi esso ha poi dichiarato, a pag. 2, che le

superfici sospese non interessate dal Decreto cantonale sono invece approvate

(…) e attribuite alla zona speciale dell'aeroporto (Allegato 3) e, a

pag. 3, ha stralciato dall'art. 43 NAPR le prescrizioni particolari relative

al prato secco e la destinazione "infrastrutture golfistiche" nei

comparti B e C, indicando poi a pag. 3-4 (solo) il testo stralciato

relativo alle infrastrutture golfistiche ma non quello concernente le

prescrizioni particolari relative al prato secco (cfr. art. 43 NAPR, scheda

relativa al comparto C, Condizioni particolari).

1.1.2. Il dispositivo

di una decisione costituisce la sintesi di tutto il giudizio e ad esso soltanto

si estende l'autorità materiale di cosa giudicata (RDAT II-1996 n. 66; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band

I: Allgemeiner Teil, VI. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1986, n. 42.B.II). Un ricorso è irricevibile quando è inteso a ottenere una modifica

della motivazione e non del dispositivo della decisione impugnata, poiché le

motivazioni non partecipano in linea di principio alla forza di cosa giudicata

(Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 3b ad art. 46, e rif. ivi

menzionati). In via d'eccezione, quando il giusdicente nel

dispositivo rinvia esplicitamente ai considerandi che l'hanno determinato, l'impugnazione

può di riflesso essere rivolta anche contro i considerandi (Borghi/Corti, ibidem).

1.1.3.

Nel caso concreto, quanto dichiarato a pag. 2 e 3 della decisione impugnata in

merito all'approvazione/attribuzione delle superfici sospese non toccate dal

decreto e allo stralcio delle prescrizioni particolari relative al prato secco non

trova corrispondenza, verosimilmente per una svista, nel suo dispositivo, che

non contiene peraltro rinvii ai considerandi. Poiché, come visto, l'autorità

materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo della

decisione e non si estende invece ai motivi, al ricorrente manca dunque un

interesse attuale degno di protezione a contestare le rappresentazioni

grafiche, nella misura in cui non indicherebbero con precisione e

in modo univoco (…) quali superfici - precedentemente sospese - non sono

interessate dal Decreto di protezione e in quale comparto della zona speciale

aeroporto esse trovano inserimento, per difetto di una

decisione impugnabile, di modo che su questo punto il ricorso risulta

irricevibile.

1.1.4. L'oggetto del

contendere si limita dunque, da un lato, all'inserimento del perimetro della

zona protetta dal decreto nel piano regolatore con contestuale adeguamento dell'art.

22 NAPR e, dall'altro, alla mancata approvazione della possibilità di insediare

infrastrutture golfistiche nei comparti B e C. Spetterà al Governo valutare se

emanare una nuova decisione in merito agli aspetti omessi dal dispositivo

oppure se attendere l'eventuale allestimento di una variante da parte del

Comune (cfr. infra, consid. 4.2) e decidere nell'ambito dell'approvazione

della medesima.

1.1.5. Ferme queste premesse, RI 1 è quindi abilitato in questa sede a contestare i

due aspetti descritti al considerando che precede. La sua legittimazione attiva

si fonda sull'art. 30 cpv. 2 lett. c LST e non, come erroneamente indicato al

p.to n. 3.3 del dispositivo della decisione impugnata, sul fatto di essere

destinatario della medesima.

1.2. Entro i limiti descritti, il ricorso, tempestivo

(art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.3. Poiché la controversa revisione è stata avviata

in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 23 maggio 1990, in vigore sino al 31 dicembre 2011 (LALPT;

BU 1990, 365), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di

quest'ultima legge (art. 117 LST).

2.

2.1. In campo pianificatorio il

Comune ticinese fruisce di autonomia. Questa

non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della

legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame

completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel

Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1

LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo:

questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle

scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori

badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i

loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque

semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve

rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella

ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi

a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto

federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non

tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,

segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).

L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata

in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3

dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS

700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con

rinvii).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale

amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv.

3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD

II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii). Fanno

eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui

il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64

ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di

approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore

disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello

Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:

RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

3. Il ricorrente

invoca anzitutto una lesione dell'autonomia comunale per il fatto che il

Governo avrebbe uniformato il piano regolatore al decreto, inserendo - peraltro

in modo scorretto - il perimetro della zona protetta, invece di rinviare gli

atti al Comune per l'allestimento di una variante. Pone poi in dubbio che la

procedura seguita dal Consiglio di Stato sia conforme all'art. 15 cpv. 4 del regolamento

della legge cantonale sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013 (RLCN;

RL 480.110), secondo cui, in presenza di una revisione o modifica del piano

regolatore comunale, il decreto può essere coordinato con la procedura di piano

regolatore giusta la LST. In proposito si considera quanto segue.

3.1. In sede di

approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di

non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale deve,

di norma, retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo

esige, oltre all'art. 29 cpv. 2 LST, il rispetto dell'autonomia comunale. Il

Governo può, tuttavia, apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore

- e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli

organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito

(segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la

modifica tende a colmare una lacuna evidente oppure a emendare carenze o errori

pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, ad art. 37 LALPT n. 362). La via della modifica d'ufficio presuppone che

la soluzione s'imponga con tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e

inutilmente dilatorio un rinvio.

3.2. Come esposto in

narrativa, nell'ambito della risoluzione del 17 giugno 2015, il Governo non ha

approvato la ZPN3, sospendendo la decisione in corrispondenza del perimetro

(più ampio) inventariato (cfr. p.to 6.1.3.a, pag. 37-38, e allegato 2) e

indicando che il piano regolatore dovrà riprendere il perimetro del decreto,

ciò che si pone in perfetta sintonia con quanto dispone l'art. 16 cpv. 2 della

legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN; RL 480.100),

secondo cui il piano regolatore deve segnalare gli oggetti protetti mediante

decreto di protezione. Il modo di procedere del Governo, che nella decisione

impugnata ha adattato d'ufficio il piano regolatore al decreto senza rinviare

gli atti al Comune, merita di essere condiviso. Infatti, se da un lato esso ha

deciso sulle parti sospese, così come preannunciato nell'ambito della

risoluzione del 2015, dall'altro occorre convenire con la Sezione, che il

rinvio degli atti al Comune, affinché delimitasse graficamente nei piani il

perimetro del decreto e adattasse di conseguenza l'art. 22 NAPR, avrebbe

prodotto il medesimo risultato, rendendo in

questo modo il rinvio perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio ai sensi

della giurisprudenza citata in precedenza. Contrariamente a quanto sostiene il

ricorrente, l'autonomia del Comune non è di conseguenza stata lesa. Va poi

osservato che il decreto di protezione è adottato, sentiti i comuni, i

proprietari e i gestori interessati, dal Consiglio di Stato (cfr. art. 14 cpv.

1 LCN) in base alla procedura prevista all'art. 15 LCN. Come visto, esso va poi

ripreso nel piano regolatore (art. 16 cpv. 2 LCN). Al Comune rimane pertanto impregiudicata

la facoltà, proprio in base alla sua autonomia (cfr. supra, consid. 2.1),

di adottare eventuali misure pianificatorie da sovrapporre alla ZPN3 nell'ambito

dell'elaborazione di una variante (cfr. anche infra, consid. 4.2).

3.3. Il ricorrente non

può neppure essere seguito laddove lamenta incongruenze dal profilo grafico

nella decisione impugnata, rispettivamente una lesione dell'art. 15 cpv. 4

RLCN. Infatti da un raffronto del perimetro del decreto indicato nelle sue

rappresentazioni cartografiche (in particolare: limite dell'area protetta

e piano delle zone di protezione) e da quello indicato nell'allegato 2

della contestata decisione risulta che essi collimano perfettamente. Va poi

negata la presenza di una violazione dell'art. 15 cpv. 4 RLCN, già solo per il

fatto che la norma è formulata in modo potestativo (… può essere coordinato

…).

4. Nella decisione

impugnata il Consiglio di Stato ha motivato la mancata approvazione dei

contenuti golfistici, ritenendo che con l'istituzione del decreto, e quindi

la ridefinizione dei contenuti dei comparti B e C, e la verifica dell'incompatibilità

delle infrastrutture golfistiche con la Zona di protezione (…), la proposta del

Comune (…) non ha più ragione d'essere, considerata l'estensione delle

superfici rimaste. In particolare, riprendendo quanto addotto a pag. 10 del

rapporto esplicativo del decreto in merito all'allestimento di un percorso di

golf pitch and putt da nove buche su circa 4 ha, ne ha escluso la

compatibilità con i disposti di tutela. Di parere opposto il ricorrente, il

quale rimprovera al Governo di non aver considerato la possibilità di insediare

un campo da golf di dimensioni minori, con 3 o magari 6 buche. Reputa

pertanto che le infrastrutture golfistiche sarebbero compatibili con la ZPN3 e,

in caso contrario, potrebbero trovare spazio nella forma dell'executive

course (percorso che necessita di superfici meno estese) nella parte

rimanente dei comparti B e C. In proposito va considerato quanto segue.

4.1.

4.1.1. I motivi che

hanno spinto il Comune, nell'ambito della revisione, ad ammettere la

possibilità di insediare contenuti golfistici nei due comparti, sono indicate

nel rapporto di pianificazione del giugno 2012, pag. 30-31:

La zona speciale aeroporto, oggetto nr. 8.3, frutto di

un approfondimento dettagliato approvato nel 2001 è destinata "alla

realizzazione di edifici, attrezzature e impianti per promuovere l'attrattività

turistica della regione". Nel corso dei lavori di adozione della revisione

si è accolta la richiesta del proprietario (RI 1) di introdurre nei suoi

comparti B e C anche la destinazione "infrastrutture golfistiche", in

considerazione della rilevanza - per il Comune e per tutta la regione - di

questa attività nonché delle sue ripercussioni sullo sviluppo turistico. L'intenzione

è quella di realizzare un percorso di dimensioni ridotte con un'impostazione

prevalentemente pubblica, nel quale possono integrarsi anche percorsi pedonali

pubblici, cioè la naturale continuazione e complemento dell'adiacente campo da

golf, con questo strettamente relazionato.

E ancora nel commento

all'art. 43 NAPR, pag. 96-97:

La destinazione dei suoi 2 comparti B e C è stata

compendiata con l'utilizzazione "infrastrutture golfistiche".

Evidentemente struttura e disegno del percorso non

possono essere definiti a priori e la loro integrazione nella zona sarà da

sviluppare nell'ambito di un progetto di sistemazione dell'intera area: la

norma prevede infatti un "disegno unitario dell'intero sedime". In

particolare andrà prestata attenzione al contesto paesaggistico circostante,

alle esigenze del bosco e della protezione della natura.

4.1.2.

4.1.2.1. Occorre

altresì considerare che, secondo l'art. 43 NAPR, nella versione adottata dal

Comune, le destinazioni ammesse nel comparto B, la cui superficie complessiva

era indicata in circa 53'000 m2, sono molteplici (attività

turistiche, culturali, sanitarie e di servizio di richiamo sovraregionale e che

favoriscano la crescita dell'attrattività della regione, infrastrutture

golfistiche, nonché piccoli commerci. Sono ammessi spazi abitativi a supporto

dell'attività principale e per necessità del personale. Sono escluse attività

produttive, motel e discoteche). A tali destinazioni è stata aggiunta pure

la possibilità di insediarvi spazi abitativi (cfr. supra, consid. B.a. e

B.b.). Nel comparto C, la cui superficie complessiva era indicata in circa 23'000

m2, le destinazioni ammesse erano invece fortemente influenzate

dalla presenza del prato secco (zona di protezione della natura per l'area

all'interno dei limiti del prato secco inventariato. Nelle aree esterne ai

limiti del prato secco inventariato, infrastrutture golfistiche, sistemazione a

parco per la distensione, lo svago e attività culturali). Complessivamente

l'area pianificata, di cui circa 13'000 m2 riservati alla ZPN3,

ammontava dunque a 76'000 m2.

4.1.2.2. Nell'ambito

dell'approvazione del 2015, il Consiglio di Stato ha corretto la delimitazione

grafica dei comparti A, B e C come riportato nell'allegato 13 (cfr. supra,

consid. B.b), riducendo la superficie del comparto B a circa 32'000 m2

e quella del comparto C a circa 20'200 m2 (cfr. ris. gov. del 17

giugno 2015, pag. 111) per complessivi 52'200 m2.

4.1.2.3. Con l'approvazione

del decreto di protezione, che concerne una superficie di circa 30'000 m2,

che occupa quasi totalmente il comparto C e quasi la metà del comparto B, l'area

pianificata e riservata in origine ai due settori si è ulteriormente ridotta,

ammontando ora a circa 22'200 m2. Tale superficie va tuttavia

considerata solo a titolo indicativo, poiché l'area sospesa con la risoluzione

del 2015 a nord del sedime e ora libera in quanto sottratta al perimetro del

decreto, rispettivamente della ZPN3, non vi andrebbe computata, in quanto, per

Fatti

i motivi esposti sopra ai consid. 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3, non è stata (ancora)

formalmente attribuita al comparto B.

4.2. Alla luce di

quanto precede, occorre convenire con il Governo che l'approvazione del

decreto, decurtando drasticamente l'area riservata ai comparti B e C, ha

prodotto un radicale mutamento delle circostanze che avevano indotto il Comune

Considerandi

a prevedere la possibilità di insediarvi anche infrastrutture golfistiche. Esse

avrebbero infatti dovuto essere integrate nella zona secondo un progetto di

sistemazione dell'intera area, che, come detto, ammontava in origine a

circa 76'000 m2 (di cui 13'000 circa riservati alla ZPN3). Benché l'intenzione

fosse quella di realizzare un percorso di dimensioni ridotte, le

premesse alla base della sua previsione, e in particolare che esso potesse

convivere e essere complementare alle altre svariate destinazioni ammesse nei

due comparti, non risultano ora più comprovate dal profilo pianificatorio. Già

Dispositivo

per questi motivi l'inserimento di infrastrutture golfistiche nei comparti B e

C non poteva essere approvato. Le successive motivazioni, addotte dalla Sezione

in sede di risposta a sostegno dell'adesione alla domanda subordinata del

ricorrente (cfr. supra, consid. F.a.), non possono pertanto essere

seguite. Ben inteso al Comune rimane aperta la possibilità - come peraltro esso

stesso e RI 1 auspicano e come suggerisce anche il Governo a pag. 3 della

risoluzione impugnata - di riesaminare complessivamente, alla luce delle mutate

circostanze, la situazione pianificatoria dei due comparti e le loro

destinazioni, infrastrutture golfistiche incluse, e di allestire una variante. Tanto

più che il Comune sta (già) rivalutando alcune scelte adottate con la revisione,

ciò che ha giustificato la sospensione delle procedure pendenti presso il

Tribunale (cfr. supra, consid. B.d).

4.3. Per quanto attiene alla

compatibilità delle infrastrutture golfistiche con la ZPN3, va osservato che,

secondo l'art. 6 cpv. 1 delle norme di attuazione del decreto (NA), che non è

stato impugnato dal ricorrente, i contenuti naturali della zona nucleo, che

ammonta a 2.46 h e ricopre la quasi integralità della superficie tutelata, sono

integralmente protetti e devono essere conservati intatti. Nella zona nucleo

devono essere favoriti la conservazione e l'incremento della flora e della

fauna indigene e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;

devono inoltre essere conservate le peculiarità geomorfologiche e la dinamica

tipica dei prati secchi. Ogni utilizzazione deve essere finalizzata alla cura e

alla conservazione del biotopo. Nel rapporto esplicativo del decreto, pag.10, è

stata esaminata l'ipotesi di allestire un percorso pitch and putt di

nove buche su tutta l'area protetta. Il rapporto, basandosi anche sulla

letteratura e sulle raccomandazioni della Confederazione in materia, osserva

come nell'area in esame risulta impossibile mantenere intatta una superficie

di prato secco equivalente a quella attuale inserendovi un campo da golf,

concludendo che un simile percorso comprometterebbe l'esistenza del prato

secco ed è quindi contrario ai disposti di tutela della natura ai sensi dell'art.

18 della LPN. Ora, anche alla luce degli scopi del decreto (cfr. art. 3

NA), tali considerazioni, riprese dal Governo nella decisione impugnata, non

prestano il fianco a critiche. Va tuttavia dato atto al ricorrente che la

letteratura in materia non esclude a priori la compatibilità di attività

golfistiche in zone di protezione della natura, attività che vanno però

esaminate alla luce di un progetto concreto (cfr. anche Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von

Sportanlagen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, pag. 417 seg.). All'insorgente

rimane dunque aperta la possibilità, come peraltro esso stesso ipotizza, di

sottoporre all'Ufficio della natura e del paesaggio (cfr. art. 12 NA) un nuovo

percorso, di estensione più contenuta, che andrà valutato, se del caso, anche

alla luce delle eventuali misure pianificatorie che il Comune intendesse

adottare per rapporto alla superficie oggetto del decreto (cfr. supra,

consid. 3.2).

5. 5.1. Visto tutto

quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

5.2. La tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) viene posta a carico del ricorrente,

soccombente.

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata, rimane a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera