Lexipedia

Decisione

90.2018.2

Istituzione di una zona edificabile di interesse comunale

22 febbraio 2019Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I. Su richiesta

del Tribunale, il 12 settembre 2018 i ricorrenti hanno trasmesso la

documentazione comprovante la loro facoltà di stare in lite, trasmessa poi per conoscenza

al Comune. Esso si è espresso in merito il 27 settembre 2018 con argomenti di

cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

J. a. Chiamato

a esprimersi in merito al ricorso e agli altri allegati di causa, con scritto

dell'11 dicembre 2018 l'USTRA ha comunicato di non avere particolari

osservazioni da formulare.

b. Con la replica e la

duplica i ricorrenti e l'USTRA si sono riconfermati nelle loro rispettive

posizioni. Il Comune e la Sezione non hanno duplicato.

K. Ha fatto

seguito un ulteriore scambio di allegati spontaneo tra i ricorrenti e il Comune,

dei cui contenuti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza

discende dall'art. 30 cpv. 1 LST. Il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST).

1.2. Il Comune

contesta la legittimazione attiva dei ricorrenti che sarebbero (stati) privi della capacità di agire in giudizio sia davanti

al Consiglio di Stato sia in questa sede, avendo omesso di produrre le

autorizzazioni delle rispettive Assemblee patriziali e le delibere dell'Ufficio patriziale. Facendo seguito

alla richiesta di questo Tribunale, il 12 settembre 2018 gli insorgenti hanno

prodotto diversi documenti (Patriziato di RI 1: messaggio all'Assemblea patriziale

del 25 aprile 2016, verbale dell'Assemblea patriziale del 13 maggio 2016,

verbali delle risoluzioni patriziali del 13 giugno 2016, 4 luglio 2016 e 29

gennaio 2018; Patriziato di RI 2: messaggio all'Assemblea patriziale del 21

marzo 2016, rapporto della commissione della gestione del 29 marzo 2016,

verbale dell'Assemblea patriziale del 5 aprile 2016, verbale della risoluzione patriziale

del 27 giugno 2016), su cui il Comune si è espresso con scritto del 27

settembre 2018, evidenziando, tra l'altro, come dagli stessi non emergerebbe

alcuna autorizzazione delle Assemblee patriziali a ricorrere in seconda sede.

In proposito si rileva quanto segue.

1.2.1. Giusta l'art. 68 lett. h della legge

organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100) l'Assemblea patriziale

autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a

transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative. In base a

questo disposto l'Ufficio patriziale ha dunque il diritto di procedere

autonomamente in ambito amministrativo. Pertanto le risoluzioni delle Assemblee

patriziali dei Patriziati di RI 1 e di RI 2 del 13 maggio 2016, rispettivamente

del 5 aprile 2016, con cui è stato concesso un credito ai rispettivi organi

esecutivi, non fanno altro che corroborare la volontà degli Uffici patriziali

di agire in giudizio.

1.2.2. In concreto,

dai documenti prodotti dagli insorgenti risulta che nell'ambito delle sedute

del 4 luglio 2016 e del 27 giugno 2016, l'Ufficio patriziale di RI 1,

rispettivamente quello di RI 2, hanno ratificato l'agire dei rispettivi

Presidenti, che avevano contattato l'avv. __________, e il ricorso interposto

da quest'ultimo al Consiglio di Stato. Ciò detto, se è vero che per il Patriziato

di RI 2 non risulta dagli atti un documento che attesti chiaramente la volontà

del suo Ufficio patriziale di interporre ricorso dinanzi a questo Tribunale, il

Patriziato di RI 1 ha prodotto il verbale delle risoluzioni patriziali della

seduta del 29 gennaio 2018, dal quale risulta che il suo organo esecutivo ha

ratificato la decisione di ricorrere anche

in seconda istanza. Visto che il ricorso deve comunque sia essere esaminato nel

merito, può restare indeciso il quesito di sapere se il Patriziato di RI 2 abbia

facoltà a stare in lite in questa sede. Tanto più che nulla impedirebbe

all'Ufficio patriziale di ratificare in ogni momento l'operato del suo

patrocinatore.

1.2.3. Infine, ritenuto che le decisioni

patriziali agli atti sono passate in giudicato, non può trovare accoglimento la

critica del Comune, secondo cui non

sarebbe possibile rilevare dalle stesse la correttezza della procedura di

convocazione e decisionale in seno ai Patriziati.

1.3. Il Comune contesta

la ricevibilità del gravame sotto ulteriori profili.

1.3.1. Anzitutto il gravame non adempirebbe i requisiti di cui all'art. 70 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 165.100) quo alla motivazione. La critica non merita di essere

accolta. Infatti l'art. 70 cpv. 1 LPAmm dispone che il gravame deve contenere,

tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova

richiesti. La giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo

di motivazione di un ricorso (Benoît Bovay, Procédure administrative, II ed., Berna 2015, pag.

544; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, II

ed., Cadenazzo 2002, n. 1238). Una motivazione anche succinta è sufficiente se

permette di individuare su quali punti e per quali ragioni una decisione viene

impugnata e se si riferisce in modo appropriato, secondo il senso che può

esserle attribuito, a uno dei motivi di ricorso previsti dalla legge (André Moser, in:

Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, n. 7 ad art. 52, pag. 691; Scolari, op. cit., n. 1237-1238).

È quanto avviene nella presente fattispecie, ritenuto che i ricorrenti non si sono

limitati a riprendere le motivazioni sviluppate nel gravame inoltrato

all'Esecutivo cantonale, ma si sono anche confrontati con la decisione emanata

dall'istanza inferiore e hanno esposto succintamente le ragioni alla base della

loro impugnativa. Del resto, il fatto che essi abbiano sostanzialmente ribadito

in questa sede le argomentazioni formulate in prima istanza appare

giustificato, se si considera che il Governo ha completamente disatteso le loro

critiche.

1.3.2. Gli insorgenti

postulano davanti a questo Tribunale l'accoglimento del ricorso e che vengano "annullate

le risoluzioni 20 dicembre 2017 del Consiglio di Stato e 4 aprile 2016 del Consiglio

comunale di Personico", mentre con il gravame al Consiglio di Stato, essi

avevano chiesto l'accoglimento del ricorso "al senso dei considerandi",

rispettivamente, con la replica, "il rinvio della variante al Comune

affinché ne studi una nuova, secondo la forma e i principi della LST e della garanzia

della proprietà". In proposito il Comune, sottolineando come già davanti

al Consiglio di Stato i ricorrenti avessero formulato un petitum poco

chiaro, sostiene che non vi sarebbe identità tra lo stesso e la domanda di giudizio

proposta in questa sede, in violazione dell'art.

30 cpv. 2 lett. b LST, secondo cui sono legittimati a ricorrere davanti a

questo Tribunale i già ricorrenti (solo) per gli stessi motivi. Al riguardo va anzitutto osservato come dalla

lettura dell'allegato ricorsuale e della replica presentata davanti al Governo emerga

agevolmente come i ricorrenti abbiano chiesto che in via principale fosse

negata l'approvazione della ZAIC e, a titolo subordinato, che fossero annullati

tutti i contenuti concernenti la variante di Arnadro. Tant'è vero che il Comune,

in quella sede, nulla aveva eccepito in merito alla formulazione del petitum, né con le osservazioni né con la duplica. Per

quanto attiene invece alla domanda di giudizio formulata davanti al Tribunale,

tendente ad ottenere l'annullamento integrale della risoluzione del 20 dicembre

2017, rispettivamente di quella del 4 aprile 2016 del Consiglio comunale, così

come richiesto dal Comune, essa deve essere circoscritta alle richieste di

giudizio postulate davanti all'autorità inferiore. Di conseguenza, la domanda volta a ottenere l'annullamento dell'intera risoluzione dell'Esecutivo cantonale,

che non concerne solo il comparto Arnadro, e di quella del Legislativo comunale

va dichiarata inammissibile, in quanto nuova (art. 70 cpv. 2 LPAmm).

1.4. Con questa riserva,

il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla

base degli atti acquisiti all'incarto, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. In campo

pianificatorio il Comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il

riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso.

Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1

LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo

della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali.

Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate

il margine d'apprezzamento necessario

per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può

dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del

Comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni

adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può

però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non

poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al

contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i

principi e gli scopi pianificatori fondamentali

del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente

che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,

segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).

L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata

in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3

OPT (RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con

rinvii).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg.

LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43

consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i

casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello

cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi

in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una

modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione

giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg.,

214).

3.

3.1. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 18 segg. LST),

disciplinano l'uso ammissibile del suolo

(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi delimitano, in primo luogo, le zone edificabili, agricole

e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre

prevedere altre zone d'utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT).

3.2

I Comuni ticinesi

possono delimitare zone edificabili d'interesse comunale (ZEIC), nelle quali

mettono a disposizione delle persone fisiche o giuridiche che adempiono i

requisiti legali terreni destinati alla residenza primaria o all'attività di

produzione non intensiva di beni, al fine di realizzare gli obiettivi di

sviluppo socio-economico del piano regolatore (art. 80 LST). L'art. 95 del

regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst;

RL 701.110) precisa che sono da intendersi quali

attività di produzione non intensiva di beni quelle che non presentano una

marcata incidenza sul territorio e sull'ambiente, quali ad esempio quelle legate all'artigianato o

all'industria leggera (cfr. Messaggio concernente il disegno di legge sullo

sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309]: pubbl. in: RVGC

2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg., pag. 432; relativo Rapporto del 1° marzo

2011; pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol.

1, pag. 483 segg., pag. 506). I Comuni acquisiscono i terreni necessari

in via contrattuale o mediante espropriazione, al valore precedente l'attribuzione

alla zona edificabile d'interesse comunale (art. 81 LST). I terreni destinati

alle aziende sono assegnati dal Comune alle persone fisiche o giuridiche che ne

fanno richiesta e che adempiono cumulativamente le seguenti condizioni (art. 83

cpv. 2 LST): possiedono il domicilio o la sede nel Comune o vogliono

costituirli durevolmente (lett. a), si impegnano a costruire la propria azienda

entro il termine stabilito dal regolamento della ZEIC (lett. b), non sono

proprietari di un edificio o terreno edificabile nel Comune o in quelli confinanti (lett. c). Se interessi di sviluppo

comunale lo giustificano, il Comune può estendere per regolamento la cerchia

dei destinatari dei terreni per le aziende (art. 84 cpv. 2 LST). L'assegnazione dei fondi avviene mediante contratto

di compravendita o costituzione di diritto di superficie; in entrambi i casi il

Comune è esentato dall'obbligo del pubblico concorso ai sensi dell'art. 180

della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100; art. 85 cpv.

1.

LST). Il canone per il diritto di superficie, rispettivamente il prezzo di

alienazione sono stabiliti dal Comune per regolamento, tenuto conto dei costi

di acquisizione dei terreni, delle spese di riordino fondiario, di progettazione

e urbanizzazione, dedotti eventuali sussidi (art. 85 cpv. 2 LST). Inoltre, l'art. 87

LST dispone che il regolamento della ZEIC disciplina e dettaglia l'acquisizione

dei terreni (lett. a), l'eventuale riordino fondiario (lett. b), le

condizioni di assegnazione dei fondi (lett. c), la forma, il prezzo

d'assegnazione e le condizioni di pagamento

(lett. d), le condizioni dell'esercizio del diritto di recupera e prelazione e

il calcolo del plusvalore (lett. e).

3.3

La ZEIC è dunque

una zona edificabile all'interno della quale il Comune interviene sul mercato

immobiliare, acquisendo prima e mettendo poi a disposizione delle persone

fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta

e che adempiono le condizioni legali, terreni

destinati alla residenza primaria o alle aziende (cfr. RVGC 2011-2012 cit.,

pag. 431). Tale zona è uno strumento inteso a promuovere da un lato un razionale sviluppo urbanistico, in quanto

può essere prevista per favorire l'insediamento di persone che intendono stabilirsi durevolmente nel Comune

costruendovi la propria abitazione, dall'altro le finalità di tipo economico

del piano regolatore, promuovendo l'insediamento di aziende mediante l'acquisto dei terreni da parte dell'ente

pubblico. La ZEIC permette dunque di combattere il fenomeno della

tesaurizzazione dei terreni edificabili. In proposito, già il Messaggio

concernente la LALPT del 31 marzo 1987 (n. 3170; pubbl. in: RVGC 1990, sessione

ordinaria primaverile, vol. 2, pag. 794 segg., pag. 820 segg.) spiegava che il

Comune, cui spetta il compito di organizzare razionalmente il proprio

territorio, non può limitarsi a prevedere un'area edificabile

sufficiente in applicazione dell'art. 15 LPT, ma deve anche garantire che il

proprio territorio edificabile sia realmente destinato all'edilizia, quando lo esigono i suoi bisogni di sviluppo. Occorre

infine che all'edificazione possano partecipare, se l'interesse pubblico lo

richiede, anche cittadini che potrebbero esserne esclusi senza l'intervento

dell'ente pubblico. Il mezzo per rispondere a questi obiettivi è costituito

dalla possibilità, per il Comune, di istituire le ZEIC.

3.4

Ritenuto che la

ZEIC costituisce uno strumento utile, ma il cui uso nel nostro Cantone è stato

per decenni molto limitato, con l'adozione della LST, e in particolare

dell'art. 80 LST, il Gran Consiglio, che ne auspicava un maggiore utilizzo, ha

modificato la formulazione dell'art. 85 LALPT, apportando alcuni correttivi

volti a semplificarne l'impiego, tra cui lo stralcio dal

cpv. 1 della dicitura "quando sia

imposto dalla necessità (…)" (cfr. citato Rapporto della Commissione speciale per la pianificazione

del territorio, pagg. 10 e 23), senza tuttavia modificare le premesse

per la sua implementazione, che rimangono le medesime.

4.

Una

misura pianificatoria può costituire una restrizione di diritto pubblico ed

essere compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse

pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1; STF

1C_54/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.1; cfr. anche: Eloi Jeannerat/Pierre Moor, in: Heinz

Aemisegger e al. [curatori], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, n. 41 segg. ad art. 14). La legalità, l'interesse

pubblico e la proporzionalità costituiscono

d'altra parte dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve

sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.).

4.1

In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un

provvedimento di pianificazione del territorio

è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno

importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve

prevalere sui contrapposti interessi

pubblici e privati in gioco (RtiD I-2018 n. 12 consid. 4.1; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, op. cit., n. 558-594).

4.2

Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della

proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse

pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi

provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che

lede in misura minore gli interessi del proprietario

(regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo

scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della

proporzionalità in senso stretto; RtiD I-2018 n. 12 consid. 4.2; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, op. cit., n.

595-610).

5.

I ricorrenti sostengono che

l'istituzione della ZAIC viola gravemente il loro diritto di proprietà, poiché

tale misura non sarebbe sorretta da un interesse pubblico sufficiente, ritenuto,

fra l'altro, che la sua implementazione sarebbe volta a permettere l'insediamento

di un'unica azienda. Essa risulterebbe quindi lesiva del principio della parità

di trattamento e in ogni caso di quello della proporzionalità.

5.1

In concreto,

l'avversata variante concerne la piana di Arnadro, che è attraversata dalla

linea dell'alta tensione (AT) ed è caratterizzata da un'edificazione diffusa,

intercalata da ampi spazi non costruiti. Tale situazione è riconducibile in

parte all'assetto pianificatorio in vigore.

Infatti, il piano delle zone di Personico prevede una suddivisione in due

settori della zona artigianale-industriale J (pari a circa 24'120 m2)

ubicata nei comparti di Arnadro e di

Provert. Uno, nel quale si inseriscono i mapp. 836, 516 e 517, ha una

superficie di circa 8'545 m2, l'altro (di circa 15'575 m2)

comprende la parte preponderante del mapp. 537 e il mapp. 454. Tuttavia, come

esposto in narrativa (cfr. supra, consid. A.b), l'approvazione dell'ampia

zona artigianale (di circa 20'400 m2), situata tra i due

settori e nella quale si inserisce anche la porzione libera da costruzioni del

mapp. 537 (circa 4'530 m2), è stata subordinata dal Consiglio di

Stato a riordino fondiario e sottoposta, finché lo stesso non sarà eseguito, alle

disposizioni che disciplinano l'utilizzazione del territorio fuori dalla zona

edificabile.

5.2

La variante si

prefigge quale obiettivo generale quello di riprendere gli intendimenti già

formulati nel piano regolatore vigente circa lo sfruttamento a scopi

artigianali dell'intero comparto, riorganizzandone le superfici e creando le

premesse per la promozione di attività artigianali di interesse locale e regionale

(cfr. decisione impugnata, consid. 3.2, pag. 15 e rapporto di pianificazione

del febbraio 2016, cap. 2.2, pag. 6). Infatti, a pag. 8 del citato rapporto si

rileva come l'esigenza del Comune di rivedere la pianificazione di detta area

sarebbe sorta a seguito di diverse richieste pervenute da parte di ditte locali

ed esterne al suo territorio, interessate ad ampliare la propria attività,

rispettivamente a insediare le loro attività produttive a Personico. Al fine di

quantificare la necessità di superfici per le attività artigianali e industriali

nel comparto, nel 2013 il Comune ha predisposto un'indagine conoscitiva, la quale ha evidenziato un fabbisogno

certo a breve termine di 7'000 m2, con un'auspicabile opzione di

ulteriore espansione di circa 5'000 m2 per i prossimi 10-15 anni

(cfr. citato rapporto, cap. 2.3, pag. 9 e cap. 4.3, pag. 25). Ritenuto che l'attuale

assetto pianificatorio della zona artigianale-industriale J non permette

nuovi insediamenti, il Comune, confermando il suo obiettivo di promuovere le

attività artigianali-industriali di rilevanza locale e regionale - obiettivo

condiviso dal Dipartimento del territorio in sede di esame preliminare -, ha ricondotto

il fabbisogno di terreno fabbricabile in circa 5'500 m2 ed ha quindi

previsto di ampliare di 5'454 m2 verso ovest - attraverso la

riorganizzazione delle superfici artigianali già presenti nell'area (mapp. 516

e 517) e misure di compensazione - l'attuale zona artigianale-industriale J,

comprendendo nel perimetro della nuova zona artigianale Ar il mapp. 540 e la

parte inedificata del mapp. 537, attualmente sottoposti alle disposizioni che

disciplinano l'utilizzazione del territorio fuori dalla zona edificabile. Il

riassetto di questi terreni è motivato con un loro collocamento in posizione

più favorevole, sia in termini di forma che in relazione alle limitazioni di

sfruttamento edificatorio legate alla presenza della linea elettrica AT che

sovrasta il comparto (cfr. citato rapporto, cap. 4.3-4.4, pag. 25 segg.). Oltre

alla riorganizzazione delle zone nell'area in questione, l'autorità comunale

prevede inoltre di istituire la ZAIC qui avversata, ciò al fine di assicurarsi

una pronta immissione sul mercato dei terreni oggetto del nuovo azzonamento,

nonché uno sviluppo insediativo coordinato dell'intera area (cfr. citato rapporto,

cap. 2.3, pag. 9).

5.3

Ora, come visto, la piana di

Arnadro si caratterizza per un'ampia zona artigianale per intanto non edificabile (cfr. supra,

consid. A.b), posta al centro dei due

settori artigianali-industriali sopra descritti e da un'edificazione sparsa e

discontinua di stabilimenti, resa difficoltosa dalle limitazioni imposte dalla

linea elettrica AT, che sovrasta il comparto, e dai vincoli di arretramento dal

Fiume Ticino, dalla presenza dell'area forestale e dall'autostrada A2 che

limitano in maniera importante le possibilità di sfruttamento dell'area per

scopi insediativi. In particolare, come rettamente rilevato dal Governo nel

giudizio impugnato, il mapp. 517, nonché la parte del mapp. 516 adiacente al

Riale di Nedro, entrambi oggetto di dezonamento dalla zona artigianale-indu-striale

J secondo la variante, mal si prestano all'edificazione non soltanto in ragione

della loro forma e dimensione, ma anche dei vincoli che li gravano. Prova ne è

che il mapp. 517, sebbene sia attribuito dal piano regolatore in vigore alla

zona artigianale-indu-striale J, è tutt'ora

libero da costruzioni, fatta eccezione per l'ecocentro. Ferme queste premesse,

alla luce dell'attuale assetto insediativo del comparto, la pianificazione proposta

dal Comune appare pienamente

condivisibile, nella misura in cui prevede una riorganizzazione delle aree artigianali all'interno della vigente estensione complessiva della zona

artigianale-industriale J nell'ottica di promuovere un utilizzo razionale

e parsimonioso del suolo e di incentivare lo

sviluppo economico del territorio attraverso l'insediamento di nuove industrie.

Lo scopo perseguito dal Comune con la variante in parola, ossia quello di

ottimizzare lo sfruttamento delle zone artigianali già disponibili nel

comparto attraverso le operazioni di compensazione forestale e agricola, è

dunque corretto. Essa promuove infatti gli scopi e i principi disposti dal

diritto federale che reggono la pianificazione del territorio, tra i quali vi

sono l'arginamento dell'espansione disordinata degli insediamenti e il

miglioramento dell'utilizzo delle superfici, e ossequia i requisiti di

compensazione delle zone edificabili imposti dalle norme transitorie della LPT

(art. 38a LPT e 52a OPT).

5.4

In quest'ottica, ritenuto

che una pianificazione razionale del territorio risponde in linea di principio

a un pubblico interesse, costituendo un preciso mandato costituzionale

all'indirizzo dell'ente pubblico (art. 75

cpv. 1 Cost.), è fuori dubbio che la variante, nella misura in cui prevede una

riorganizzazione delle utilizzazioni all'interno del comparto al fine di

ottimizzarne lo sfruttamento edificatorio e perseguire gli obiettivi generali

in materia di pianificazione territoriale, risulta essere sorretta da un

sufficiente interesse pubblico.

5.5

La pianificazione proposta non può essere

tuttavia condivisa nella misura in cui prevede l'istituzione della ZAIC e ciò

per i seguenti motivi.

5.5.1

Come esposto al consid. 3.3.,

le ZEIC sono zone edificabili che si differenziano dalle aree costruibili per

il fatto che rappresentano degli strumenti a disposizione all'ente pubblico

atti a perseguire precisi scopi fissati dalla legge (art. 80 segg. LST), uno

dei quali è quello di promuovere le finalità di tipo economico del piano

regolatore, agevolando l'insediamento di aziende sul territorio.

5.5.2

Il Comune sostiene anzitutto

che la ZAIC permetterebbe una pronta immissione sul mercato delle superfici

oggetto di nuovo azzonamento, ossia delle porzioni dei mapp. 537 e 540 che il piano regolatore attribuisce alla zona

artigianale ma per cui valgono le disposizioni applicabili al territorio fuori

zona (cfr. supra, consid. A.b), consentendo all'ente pubblico di

esercitare il diritto di esproprio "in

caso di necessità" e di disporre a breve termine delle superfici

necessarie a soddisfare le richieste di

insediamento e di ampliamento degli impianti industriali pervenute (cfr. citato rapporto, cap. 2.3, pag. 9), in

realtà circoscritte, come si dirà meglio in seguito, all'insediamento di

un'unica impresa, ossia della __________ Sagl. Senonché il Comune intende

istituire la ZAIC su un'area di 5'454 m2 che il piano

regolatore oggetto di revisione non attribuisce alla zona fabbricabile, bensì sottopone

alle disposizioni applicabili al territorio fuori zona. La misura toccherebbe quindi

una superficie di territorio azzonata ex novo e attribuita alla zona artigianale Ar. Ora, poiché, come esposto

sopra al consid. 3.3. le ZEIC perseguono principalmente lo scopo di contrastare

il fenomeno della tesaurizzazione dei terreni posti nelle aree fabbricabili, in

casu, visto che trattasi di una nuova assegnazione alla zona

edificabile, il problema non si pone. In questo senso, la tesi del Comune

secondo cui l'istituzione della ZAIC sarebbe conforme ai principi di cui agli

art. 1 segg. LPT, in quanto permetterebbe di migliorare l'uso di superfici inutilizzate

o non sufficientemente utilizzate situate nelle zone fabbricabili, non è

pertinente. Tanto più che i ricorrenti hanno sinora dato prova di saper gestire

in modo conveniente, conformemente alla loro destinazione di zona, i mapp. 454,

516.

e 537, assegnandoli a imprese industriali.

5.5.3

Ad ogni modo, dalle considerazioni che

precedono appare evidente che il Comune ha in realtà deciso di istituire la

ZAIC con l'intenzione di disporre in breve tempo di una porzione di territorio

atta a soddisfare le necessità contingenti di superficie della __________ Sagl,

la quale aveva manifestato il suo interesse a insediarsi nel territorio

comunale con i suoi trenta dipendenti. Circostanza quest'ultima che non emerge

soltanto dal giudizio impugnato ("un'importante azienda"; cfr.

consid. 11.2, pag. 45), ma che trova altresì riscontro nelle affermazioni dello

stesso Comune, il quale già in sede di risposta

davanti al Consiglio di Stato ha riferito che la creazione della ZAIC si

era resa necessaria al fine di "mantenere viva la possibilità di

instaurare nel territorio un'azienda importante". Peraltro anche il

fatto che, dal profilo del regime di zona, la ZAIC non si differenzi sostanzialmente

dalla zona artigianale Ar ne costituisce un ulteriore indizio. Ora, si può anzitutto

fortemente dubitare che tale (unico) intento rappresenti una giustificazione di

carattere socio-economico sufficiente per istituire

una ZEIC. In ogni caso, in concreto emerge che, come esposto sopra al consid.

5.2

, al Comune erano pervenute parecchie domande di insediamento da parte di

ditte locali ed esterne, ciò che lo

aveva indotto in un primo tempo a quantificare il fabbisogno di superficie

artigianale in complessivi 12'000 m2 circa (7'000 m2 +

5'000 m2 a media scadenza). A fronte di tali richieste non è dunque chiaro

perché il Comune abbia voluto privilegiare

un'unica azienda a scapito delle altre, istituendo una ZEIC. In quest'ottica,

non si intravvede in particolare per quale motivo esso non avrebbe

potuto incentivare lo sfruttamento dei fondi da parte delle varie aziende, limitandosi a riorganizzare le utilizzazioni

nel comparto di Arnadro a scopi prettamente artigianali. Esso avrebbe quindi

senz'altro potuto prescindere dall'istituire la ZAIC, ritenuto che i mapp. 537

e 540 risultano entrambi adeguati per forma e dimensione (circa 3'230 m2

il mapp. 537 e 2'220 m2 il

mapp. 540) a permettere l'insediamento nell'area di almeno due nuove imprese. A

maggior ragione se si considera che alla luce dell'articolo apparso sul

quotidiano "__________" il 13 aprile 2017 sembrerebbe che la __________

Sagl abbia perso interesse a stabilirsi a Personico. Aspetto che appare

avvalorato dal fatto che nel mese di dicembre 2018 la ditta ha inoltrato una

domanda di costruzione presso il Municipio di Biasca (cfr. avviso di

pubblicazione della domanda di costruzione del 14 gennaio 2019 prodotto dai

ricorrenti con scritto del 22 gennaio 2019).

6.

In conclusione, per i motivi che precedono, la

variante contestata si rivela in linea generale sorretta da un sufficiente

interesse pubblico nella misura in cui prevede, attraverso operazioni di

compensazione, di riorganizzare le superfici artigianali all'interno del

comparto in località Arnadro. Tale requisito fa invece difetto con riferimento

all'istituzione della ZAIC sulla porzione dei mapp. 537 e 540 soggetta a nuovo

azzonamento al fine di assecondare l'intenzione

(peraltro non più attuale) di un'unica azienda di insediarsi nel comparto.

Poiché l'annullamento della ZAIC, posta a compensazione dei dezonamenti operati in località Provert, comporta

l'annullamento di tutta la variante, nella misura in cui è ricevibile, il

ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata nella misura in cui

l'approva. Rimane impregiudicata per il Comune la facoltà di riproporre una

nuova variante per il comparto di Arnadro, emendata del difetto evocato.

7.

L'emanazione del presente giudizio

rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al

gravame. Domanda che, comunque, non poteva essere accolta, non avendo gli

insorgenti dimostrato che il suo rifiuto li esponeva al rischio di un grave e

irrimediabile pregiudizio. Il Tribunale non ha nemmeno intravvisto motivazioni

per concederlo d'ufficio.

8.

Non si preleva la tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il Comune verserà ai ricorrenti, patrocinati,

congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi

motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza la risoluzione

del 20 dicembre 2017 (n. 5900) del Consiglio di Stato è annullata nella

misura in cui approva la variante in località di Arnadro (mapp. 515, 516, 517,

529, 530, 531, 532, 535, 536, 537, 538 e 540 di Personico).

2.

Non si preleva la tassa di

giustizia. Il Comune verserà ai ricorrenti complessivi fr. 1'500.- a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera