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Decisione

90.2018.21

Introduzione nelle NAPR di disposizioni relative alla posa di antenne per la telefonia mobile

19 maggio 2020Italiano37 min

I zona per industrie

Source ti.ch

Incarto n.

90.2018.21

Lugano

19 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 12 novembre 2018 di

RI 1

RI 2

RI 3

patrocinate da: PR 1

contro

la risoluzione del 9 maggio 2018 (n. 2132) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del

Comune di Bioggio concernente l'introduzione nelle norme d'attuazione del

piano regolatore (NAPR) di disposizioni relative alla posa di impianti per la

telefonia mobile;

ritenuto, in

fatto

A. Il piano

regolatore del Comune di Bioggio è stato approvato dal Consiglio di Stato con

risoluzione del 4 ottobre 2006 (n. 4739) ed è stato in seguito oggetto di

alcune varianti, tra cui quelle relative all'armonizzazione del piano e delle

NAPR con gli atti pianificatori dei Comuni di Bosco Luganese, Cimo e Iseo

(aggregatisi con Bioggio nel 2004 e nel 2008; cfr. ris. gov. n. 6603 del 29

novembre 2011). Esso suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone

edificabili (art. 34 NAPR): zona dei nuclei storici NS, zona residenziale

intensiva RI e semi-intensiva RSI, zona residenziale estensiva RE e

semi-estensiva RE+, zona residenziale speciale RS, zone oggetto di piano di

quartiere PQ1 e PQ3, zone industriali e artigianali IN1 e IN2, zona per

industrie leggere e artigianali J1, alcuni comparti speciali e zone per

attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico AP-CP. Queste ultime,

disciplinate agli art. 56-60 NAPR, sono suddivise in AP (Comune; AP1-AP13,

AP15-AP21, AP25-AP27, AP30 e AP31), CP (Comune; CP3-CP10, CP20-CP22, CP24-CP25,

CP27 e CP28), AP (altri enti o privati; AP14, AP22-AP24, AP28 e AP29) e CP

(altri enti o privati; CP1-CP2, CP11-CP19, CP23, CP26 e CP29).

B. Il 23 gennaio

2015 sono entrati in vigore gli art. 30 cpv. 1 n. 8 e 117 cpv. 1 del

regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst;

RL 701.110; BU 2015, 12), che dispongono quanto segue:

art. 30 1Riguardo al piano delle zone,

il regolamento edilizio stabilisce:

(…)

8. Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne

di telefonia mobile:

a) per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in

particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle

immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;

b) per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto

territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale

e del paesaggio.

art. 117 1I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni

di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.

C. a. Alla luce della citata modifica normativa, il

Municipio di Bioggio ha elaborato una variante di piano regolatore, volta

a disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la posa di impianti per la

telefonia mobile visivamente percepibili sul territorio comunale, basata sul

"modello a cascata" proposto dalla linea guida cantonale Antenne

per la telefonia mobile, redatta nel maggio 2015 e aggiornata nel febbraio

2016 (cfr. infra, consid. 3.3).

Durante la seduta del

12 giugno 2017 il Consiglio comunale di Bioggio ha adottato la citata variante

e l'introduzione nelle NAPR del nuovo art. 23bis, che dispone:

IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. Le

antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili solo

nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:

Fatti

I zona per industrie

leggere e artigianali J1

zona

artigianale-industriale IN1 e IN2

pozzo di

captazione AP2

serbatoio località Selva AP12

impianti di trasbordo, trattamento e smaltimento

rifiuti CP1

scalo merci CP2

impianto

depurazione acque CP18

locali tecnici

(Città di Lugano) CP19

___________________________________________________________________________

Considerandi

II zona residenziale

estensiva RE

zona residenziale semi-estensiva

RE+

zona residenziale semi-intensiva

RSI

zona residenziale intensiva RI

zona residenziale speciale RS

comparto in località

"Motto" Ss4

zona nuclei storici

comparto in località "Case

di sopra" Ss1

comparto in località "Case

del Gatto" Ss5

tutti gli AP-EP non citati con

priorità I e III

___________________________________________________________________________

III aree delimitate dal

raggio di 50 m da:

-

scuola dell'infanzia CP5

-

scuola elementare e palestra CP6

-

centro diurno terza età CP9

-

scuola elementare e dell'infanzia

CP21

2.

I

gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono

di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti

nelle zone con priorità più alta.

3.

Le

domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili

visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono

essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro

inserimento.

4.

Sottostanno

alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile

riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante

eventuali mascheramenti.

5.

Le

dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non

devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.

(cfr. rapporto di pianificazione relativo alla

variante di PR concernente gli impianti per telefonia mobile del marzo 2017,

pag. 8).

b. Contro la citata variante RI 1 (__________), RI 2 (__________) e RI 3

(__________) sono insorte davanti al Consiglio di Stato, chiedendo di negarne l'approvazione

e postulando lo stralcio dell'art. 23bis NAPR.

D. Con giudizio

del 9 maggio 2018 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto,

respingendo il gravame interposto da RI 1, RI 2 e RI 3. Dopo aver delineato la

tematica e il quadro legale di riferimento, l'Esecutivo cantonale ha rilevato

come l'art. 23bis NAPR, la cui formulazione riprende il sistema a cascata

proposto dalle linee guida cantonali, raggruppando concettualmente zone di

destinazione con caratteristiche simili in tre livelli di priorità, al fine di

non appesantire la struttura, non ponesse problemi dal profilo della legalità e

dell'opportunità. Ne ha concluso che con l'introduzione della nuova normativa

il Comune si era conformato alla legislazione federale e cantonale vigente in

materia di pianificazione delle antenne per la telefonia mobile.

E. RI 1, RI 2 e RI

3.

insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando

l'annullamento della citata risoluzione governativa, nonché lo stralcio

dell'art. 23bis NAPR. Ribadiscono in sostanza gli argomenti sollevati in prima

sede, segnatamente che il cpv. 1 della norma, oltre ad essere arbitrario,

violerebbe la Costituzione, in quanto lesivo della libertà economica, della

libertà d'informazione e della garanzia della proprietà poiché sproporzionato,

e si porrebbe in contrasto con il diritto federale, in particolare con gli

scopi sanciti dalla legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS

784.10). Censurano inoltre una carenza di interesse pubblico del modello a

cascata approvato, rilevando in particolare come lo stesso non sia giustificato

né per quanto concerne il numero dei livelli di priorità previsti, che secondo

loro andrebbe limitato a due (priorità I per le zone non destinate

precipuamente alla residenza, priorità II per le zone con funzione prettamente

abitativa), né con riferimento all'ordine di classificazione delle zone. Su

questo aspetto specifico sottolineano come non vi siano motivi oggettivi alla

base della classificazione delle diverse zone AP-CP e come alcune di esse siano

state privilegiate senza valide ragioni rispetto a quelle residenziali

attraverso il conferimento di un grado di priorità più basso. Aggiungono poi

che l'estensione limitata delle aree inserite in priorità I sarebbe

insufficiente per consentire agli operatori telefonici di garantire un servizio

di comunicazione mobile conforme alle disposizioni della LTC e alle concessioni

federali. Anche la delimitazione di un raggio di protezione di 50 m per le zone

in priorità III sarebbe inutile e inidonea a tutelarle dalle immissioni immateriali.

Infine, ritengono che anche i cpv. 2-5 dell'art. 23bis NAPR andrebbero

stralciati, in quanto sprovvisti di interesse pubblico e sproporzionati.

F. In sede di

risposta la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione

del gravame, richiamando le motivazioni e le considerazioni esposte nella

risoluzione governativa impugnata. Dal canto suo, il Comune si rimette al

giudizio del Tribunale, ribadendo l'argomentazione esposta in prima sede

secondo cui la forma e il contenuto dell'art. 23bis NAPR

sono stati ripresi

direttamente dalla "norma tipo" illustrata nelle linee guida

cantonali. Con scritto del 9 gennaio 2019 le ricorrenti hanno comunicato di

rinunciare a presentare un allegato di replica.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza discende

dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011

(LST; RL 701.100). Certa è la legittimazione attiva delle ricorrenti (art. 30

cpv. 2 lett. b LST). Siccome per una svista la risoluzione governativa

impugnata è stata intimata alle ricorrenti soltanto l'11 ottobre 2018, il

ricorso, inoltrato il 12 novembre 2018, è tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST) e

dunque ricevibile in ordine.

1.2

Il gravame può

essere giudicato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

L'oggetto delle contestazioni emerge infatti con sufficiente chiarezza dalle

tavole processuali. Il sopralluogo richiesto dalle ricorrenti non appare invero

suscettibile di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi

rilevanti ai fini del giudizio.

2.

2.1. In campo

pianificatorio il Comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano

regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale

autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il

piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa

controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte

pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano

tuttavia di lasciare alle autorità loro

subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire

nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio

oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare

l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o

non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono

adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei

dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità

governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo

corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3

dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS

700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con

rinvii).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg.

LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43

consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33),

segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato (Raffaello Balerna,

La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag.

203.

segg., 214).

3.

Secondo le

insorgenti l'art. 23bis cpv. 1 NAPR violerebbe la garanzia costituzionale della

libertà economica e il principio della preminenza del diritto federale. In

particolare, ritengono che il modello a cascata introdotto con la variante non

sia sorretto da un sufficiente interesse pubblico e che sia sproporzionato.

3.1

Nelle zone

edificabili gli impianti di telefonia mobile sono generalmente conformi alla

zona di situazione. Tuttavia, il Tribunale federale ha riconosciuto che per

vaste fasce della popolazione tali impianti, nella misura in cui sono

riconoscibili visivamente in quanto non sono mascherati o lo sono in modo

inefficace, possono comportare un disagio psicologico suscettibile di

minacciare e compromettere la qualità della vita nelle abitazioni, ridurre

l'attrattività delle zone residenziali e diminuire il valore degli immobili

ubicati nelle loro vicinanze. Tali ripercussioni sono state qualificate dall'Alta Corte federale come immissioni

immateriali degli impianti di telefonia mobile, immissioni che possono

essere contrastate dai Cantoni e dai Comuni mediante gli strumenti della

pianificazione territoriale (DTF 138 II 173 consid. 7.4.3, 136 I 395 consid.

4.3.2-4.3.3, 133 II 321 consid. 4.3.4; STF 1C_451/2017 del 30 maggio 2018

consid. 2.5.2).

3.2

Nell'ambito delle

loro competenze, Cantoni e Comuni possono pertanto emanare delle norme edilizie

e pianificatorie volte a influenzare le ubicazioni e la costruzione delle

antenne per la telefonia mobile nelle zone residenziali, al fine di

salvaguardarne il carattere, la qualità abitativa e l'attrattività (DTF 138

II 173 consid. 7.4.3, 133 II 321 consid. 4.3.4; STF 1C_167/2018 dell'8 gennaio

2019.

consid. 2.3, 1C_451/2017 citata consid. 2.5.2). In tal senso, come visto, gli art. 30 cpv. 1 n. 8

e 117 cpv. 1 RLst domandano ai Comuni di integrare nelle norme di attuazione

del piano regolatore (regolamento edilizio), entro 10 anni, una disciplina

sulle condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia

mobile. Per giurisprudenza, una simile disciplina deve comunque rispettare i

limiti posti dal diritto federale, segnatamente dalla legislazione ambientale e

dal diritto delle telecomunicazioni (DTF

133.

II 321 consid. 4.3.4 con rinvii;

in proposito si veda anche "Riassunto" a pag. 7 della linea guida

federale intitolata "Telefonia mobile: Guida per Comuni e Città",

edita nel 2010 dall'Ufficio federale dell'ambiente [UFAM], delle comunicazioni

[UFCOM], dello sviluppo territoriale [ARE], consultabile sul sito internet

www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/elettrosmog/pubblicazioni-studi.html). In particolare, i Comuni

non possono adottare norme che mirano a proteggere la popolazione dalle

immissioni delle radiazioni non ionizzanti, tale ambito essendo regolato a

livello federale esaustivamente dall'ordinanza

sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS

814.710), emanata in base alla legge

federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01),

che dunque non lascia spazio per

normative cantonali o comunali (cfr. DTF 133 II 321 consid. 4.3; RtiD I-2006 n.

26.

consid. 4; linee guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile"

del febbraio 2016, pto. 3, pag. 3). Non possono neppure dotarsi di disposizioni

che ostacolano gli interessi pubblici

perseguiti dalla LTC, legge questa che tende a garantire a tutte le cerchie

della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di

telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile

una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr.

art. 1 LTC). I Comuni possono pertanto adottare, per esempio, norme che

escludono esplicitamente le antenne di telefonia mobile da determinate aree

soggette a particolare protezione (pianificazione negativa, Negativplanung)

o le assegnano a determinati comparti (pianificazione positiva, Positivplanung, cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 138 II 173 consid. 6.3, 133 II 321

consid. 4.3.4; linea guida federale

citata, cap. 4.2.3, pag. 33 seg.). Di regola, queste regolamentazioni non devono

comunque limitarsi a valutazioni riferite a singole parti di territorio, ma

devono essere elaborate in un contesto più ampio, che tenga conto di una

visione globale di tutti i problemi rilevanti (cfr. DTF 133 II 353 consid. 4.2., 133 II 321 consid. 4.3.4., 133 II

64.

consid. 6.4; Heinz Aemisegger,

Die bundesrechtliche Rechtsprechung zu Standortgebundenheit und Standortplanung

von Mobilfunkanlagen, in: VLP-ASPAN, Dossier zu Raum & Umwelt n. 2/08, cap.

3.1.2.; Benjamin Wittwer,

Bewilligung von Mobilfunkanlagen, II ed., Zurigo 2008, pag. 107 segg.; per

tutto quanto precede: STA 90.2008.75 del 14 aprile 2011, 52.2016.182 del 9

marzo 2010 consid. 3). Ammissibili sono inoltre modelli a cascata (Kaskadenmodelle),

elaborati in considerazione della situazione concreta del singolo Comune (cfr.

DTF 142 I 26 consid. 4.2, 4.4 e 4.5 e rinvii, 141 II 245 consid. 2.1, 138 II

173.

consid. 6.4-6.6; STA 52.2015.437-440 del 31 agosto 2017 consid. 2.3). Il

Comune è libero di adottare la soluzione pianificatoria che ritiene più

adeguata, purché essa sia conforme al diritto federale, ossia consenta uno

sviluppo della rete di telefonia mobile che sia compatibile con le disposizioni

in materia ambientale e con le esigenze degli operatori e dei clienti finali,

oltre che con la sensibilità della popolazione. Il disciplinamento comunale non

deve dunque in nessun caso condurre al divieto di posare antenne (cfr. linea

guida cantonale citata, p.to. 6, pag. 5).

3.3

Come detto, il modello a cascata costituisce

uno dei possibili sistemi di pianificazione a disposizione dei Comuni per

disciplinare l'ubicazione delle antenne di telefonia mobile sul proprio

territorio. Questo modello, che il Tribunale federale ha giudicato lecito (cfr.

DTF 138 II 173 consid. 6; STF 1C_51/2012 / 1C_71/2012 del

21.

maggio 2012 consid. 5.5), è applicabile unicamente agli impianti di

telefonia mobile percepibili visivamente, ossia riconoscibili nella loro forma

e fattezza e quindi atti a generare secondo la giurisprudenza federale le

immissioni immateriali di cui si è detto al considerando 3.1. Esso introduce un

ordine di priorità fra le diverse zone d'utilizzazione, classificandole a

seconda del loro grado di sensibilità: le zone percepite dalla popolazione come

"meno sensibili" (zone lavorative, produttive, industriali) sono

poste in priorità più alta (I), mentre quelle destinate esclusivamente alla residenza

hanno una priorità più bassa. In base a tale sistema, un'antenna in una zona di

priorità inferiore è ammessa unicamente nella misura in cui gli operatori di

telefonia mobile dimostrano che per motivi di ordine tecnico o inerenti alla

disponibilità del sito non è possibile realizzarla in una zona di priorità

superiore (cfr. linea guida federale citata, cap. 4.2.3., pag. 33 seg.). In

questo senso, alle pag. 5 e 6 la linea guida cantonale nella versione

aggiornata del febbraio 2016 propone una "norma tipo" basata su un

modello a cascata caratterizzato da nove livelli (gradi) di priorità:

1.

Le antenne per la telefonia mobile percepibili

visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti

priorità:

I. priorità: zone per il lavoro;

II. priorità: zone per scopi

pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a

quelle delle zone per il lavoro;

III. priorità: zone per l'abitazione

nelle quali sono ammesse anche attività di produzione di beni e servizi;

IV. priorità: zone per il tempo

libero;

V. priorità: zone destinate

esclusivamente all'abitazione a carattere intensivo (alta densità);

VI. priorità: nuclei;

VII. priorità: zone destinate

esclusivamente all'abitazione a carattere estensivo (bassa densità);

VIII. priorità: zone per scopi

pubblici nelle quali non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili

a quelle delle zone per il lavoro;

IX. priorità: aree delimitate dal

raggio di 100 metri da locali dove soggiornano persone particolarmente

sensibili (bambini, anziani, ammalati).

2.

I gestori delle antenne per la telefonia mobile

percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono

disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.

3.

Le domande di costruzione per antenne per la

telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali,

culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un

esperto esterno, in ordine al loro inserimento.

4.

Sono percepibili visivamente e sottostanno alle

precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili

come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.

5.

Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle

antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente

necessario per la loro funzione.

4.

Le

restrizioni dei diritti fondamentali devono fondarsi su una base legale, essere

giustificate da un interesse pubblico preponderante

e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.;

RS 101; DTF 132 I 282 consid. 3.2). La legalità, l'interesse pubblico e la

proporzionalità costituiscono, d'altra parte, dei principi giuridici

fondamentali che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività

(art. 5 Cost.).

4.1

Il principio della legalità prevede che la limitazione di un

diritto fondamentale deve fondarsi su una norma generale e astratta.

Essa deve essere sufficientemente precisa in modo da garantire la sicurezza del

diritto. L'agire dell'amministrazione nel singolo caso deve essere prevedibile

e rispettare il principio della parità di trattamento. La precisione che la

base legale deve avere dipende dalla gravità della limitazione del diritto

fondamentale (DTF 130 I 360 consid. 1).

4.2

In linea generale,

è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità

dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere

pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un

provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno

importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve

prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii;

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). Se per restringere

la proprietà può essere invocato, senza aprioristiche preclusioni, qualsiasi

ordine di motivi, le restrizioni alla libertà economica (art. 27 Cost.) sono conformi alla Costituzione solo se si fondano su

motivi di polizia o di politica

sociale oppure su misure di pianificazione del territorio (DTF 132 I 282

consid. 3.3). Il fatto che queste misure possano avere degli effetti secondari

anche sulla libera concorrenza non le rende di per sé contrarie a questo

principio (STF 1C_323/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 5.2; Jörg

Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der

Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK,

IV ed., Berna 2008, pag. 1071).

4.3

Il principio della

proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo di interesse pubblico

desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a

disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura

minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che

sussista un rapporto ragionevole tra lo

scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

5.

5.1. A

proposito del modello a cascata già si è detto come in più di un'occasione il

Tribunale federale ne abbia confermato l'ammissibilità a determinate condizioni

(cfr. supra, consid. 3.3). Nel caso di specie, mediante l'introduzione

nelle NAPR del nuovo art. 23bis, il Comune ha inteso disciplinare la

pianificazione degli impianti per la telefonia mobile sul suo territorio,

facendo in modo che la scelta della loro ubicazione rispettasse un chiaro

ordine di priorità. Secondo quanto indicato a pag. 7 del rapporto di

pianificazione del marzo 2017, il cpv. 1 della nuova norma riprende il sistema

a cascata suggerito dalla linea guida cantonale, adattandolo alla propria situazione

territoriale, che non presenta eccessive difformità e si presta ad una

razionalizzazione della classificazione delle zone suddividendole in tre

gradi di priorità. La tabella riassuntiva a pag. 7 del citato rapporto illustra

l'odine di priorità delle zone del piano regolatore di Bioggio nel sistema a

cascata, indicando per ogni zona quella di riferimento ai sensi dell'art. 27

RLst. Al grado di priorità I sono attribuite tutte le zone per il lavoro (zona

per industrie leggere e artigianali J1, zone artigianali-industriali IN1 e IN2;

art. 43-45 NAPR) e quelle per scopi pubblici in cui sono ammessi contenuti con

ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro (zone AP2, AP12,

CP1, CP2, CP18, CP19; art. 57 e 60 NAPR). In priorità II sono inserite le zone

per l'abitazione in cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi

(zone miste), ossia tutte le zone residenziali presenti sul territorio comunale

di Bioggio (zone RE, RE+, RSI, RI, RS e altri comparti specifici; art. 36-40 e

allegato 1 NAPR), come pure i nuclei storici, sebbene le attività lavorative vi

siano ammesse solo a titolo eccezionale e in quanto compatibili con la

residenza (cfr. art. 35 cpv. 2 NAPR), e quelle per scopi pubblici in cui non

sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per

il lavoro (art. 57-60 NAPR). Infine, al grado di priorità III sono assegnate

quelle aree delimitate dal raggio di 50 m da ambienti dove soggiornano persone

particolarmente sensibili (scuola dell'infanzia, scuola elementare e palestra,

centro diurno terza età e scuola elementare e dell'infanzia; art. 58 NAPR).

Con l'introduzione del cpv. 3 il Comune ha poi voluto tutelare il suo

patrimonio naturale, culturale e paesaggistico tramite speciali garanzie

(perizia esterna) in ordine all'inserimento delle antenne per la telefonia

mobile nel contesto protetto.

5.2

Le insorgenti

ritengono che non vi sia alcun interesse pubblico a prevedere una

classificazione delle zone del piano regolatore in tre livelli di priorità.

Secondo loro, un sistema strutturato su due soli livelli sarebbe più che

sufficiente per garantire un'adeguata tutela delle zone residenziali dalle

immissioni immateriali generate dagli impianti per la telefonia mobile.

Inoltre, per quanto attiene alle zone AP-CP, la loro classificazione non

sarebbe sorretta da motivazioni oggettive. Neppure si giustificherebbe

l'attribuzione di alcune di queste a un livello di priorità più basso rispetto

a quello assegnato alle zone residenziali. In proposito si osserva quanto

segue.

5.2.1

Il territorio del Comune di

Bioggio è molto esteso: a seguito del processo aggregativo conclusosi nel 2008,

esso racchiude le sezioni di Bioggio, Bosco Luganese, Cimo e Iseo (cfr. supra,

consid. A). La sua superficie complessiva è di 6,49 km2 e raggruppa

comparti territoriali molto diversi tra loro: nell'area della piana del fiume

Vedeggio si concentrano le zone lavorative e produttive, mentre le aree

residenziali e i nuclei storici si collocano ai margini della pianura e in

collina, ad un'altitudine che varia dai 685 m s.l.m. di Iseo - villaggio che,

tra l'altro, è inserito nella lista degli insediamenti svizzeri da proteggere

di importanza nazionale (Allegato 1 dell'ordinanza riguardante l'inventario

federale degli insediamenti svizzeri da proteggere del 13 novembre 2019; OISOS;

RS 451.12; RU 2019, 3707) - ai 280 m s.l.m. della zona dei Mulini di Bioggio

(cfr. i dati generali del Comune di Bioggio reperibili all'indirizzo internet:

www.bioggio.ch/Dati-generali?vis=2). Il Comune si contraddistingue inoltre per

le sue qualità paesaggistiche: il piano delle zone mostra infatti la presenza

di diverse zone di protezione del paesaggio situate non soltanto fuori

dell'area edificabile, bensì anche al suo interno (cfr. art. 27 cpv. 2 lett. b

NAPR). Il comprensorio comunale racchiude poi numerosi beni culturali tutelati

a livello cantonale e locale ed alcuni perimetri di rispetto, entro i quali non

sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la

conservazione e la valorizzazione delle opere protette (cfr. art. 27 cpv. 5

NAPR).

5.2.2

Dal profilo

prettamente teorico, la scelta del Comune di adottare al cpv. 1 il modello a

cascata per disciplinare la posa degli impianti per la telefonia mobile sul

proprio territorio e quella di attribuire al grado di priorità I le zone

produttive del piano appaiono comprensibili, da un lato per il fatto che l'area

edificabile comunale presenta destinazioni molto diversificate (zone per il

lavoro, zone miste, zone residenziali e per attrezzature e costruzioni

d'interesse pubblico, …) - ciò che permette una loro classificazione in diversi

gradi di priorità a seconda dei contenuti ivi ammessi - dall'altro perché le

aree lavorative assegnate al livello I corrispondono alla superficie situata

nella piana del Vedeggio (sezione di Bioggio) che, come rettamente rilevato dal

Governo nella decisione impugnata, è molto estesa ed è peraltro già fortemente

influenzata dalle immissioni generate dalle attività e dalle costruzioni che la

occupano (industrie, pista dello scalo aeroportuale di Lugano, linea

ferroviaria FLP, autostrada A2). Tuttavia, nel caso in disamina l'approccio

prescelto non risulta verificabile, e quindi motivato in modo sufficiente, in

quanto non sorretto da un'analisi territoriale che dimostri concretamente da un

lato che le zone attribuite alla priorità I si prestino particolarmente bene,

per la loro collocazione e estensione, a garantire un'adeguata copertura del

territorio comunale (cfr. DTF 138 II 173 consid. 6.6 e 7) e, dall'altro, che le

zone attribuite alla priorità II non necessitino di ulteriore dettagliamento

(cfr. anche infra, consid. 5.2.4). La necessità di un esame più

approfondito è peraltro indicata nella linea guida cantonale che a pag. 7

rileva che la norma tipo va adattata da ogni singolo Comune alla propria

realtà, tenendo conto della pianificazione esistente, della sua situazione e

delle concrete caratteristiche territoriali e paesaggistiche. In quest'ottica,

la motivazione espressa dall'ente pianificante a pag. 7 del rapporto di

pianificazione del marzo 2017, secondo cui il territorio di Bioggio non

presenterebbe eccessive difformità, risulta manifestamente insufficiente

e, in ogni caso, visto quanto riportato al considerando che precede,

appare

il frutto di un'analisi superficiale. Dagli atti della variante non sono quindi

desumibili i motivi che giustificano le scelte operate dal Comune, che non si

fondano su una ponderazione degli interessi verificabile sulla base di

accertamenti riferiti al suo comprensorio.

5.2.3

Per quanto

attiene poi specificamente alle zone AP-CP, attribuite ai vari

livelli di priorità, si rileva anzitutto che, sebbene il modello a cascata sia

applicabile unicamente alle zone edificabili ai sensi dell'art. 15 LPT, il cpv.

1.

dell'art. 23bis NAPR include anche zone per attrezzature e costruzioni di

interesse pubblico ubicate fuori zona (il serbatoio in località Selva AP12,

attribuito al grado I e, ad esempio, i vincoli AP7, AP10, AP11, che rientrano

nel grado II) e quindi sottratte a questo tipo di regolamentazione. A

prescindere da ciò, a ragione le ricorrenti sostengono che non sia dato

di capire, e il Comune non lo spiega nemmeno con la risposta, secondo quali

criteri e motivazioni esso abbia fissato l'attribuzione delle varie zone AP-CP

del piano ai differenti livelli di priorità. Ad esempio, non si comprende

perché il deposito comunale e i parcheggi CP20 non siano stati anch'essi

attribuiti al primo livello di priorità del modello a cascata. Inoltre,

a prescindere dall'evidente sensibilità delle aree inserite in priorità III,

che ospitano la scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la palestra e il

centro diurno terza età, gli atti non spiegano perché le si sia volute

privilegiare rispetto ad altre zone parimenti frequentate da fasce sensibili

della popolazione o, in ogni caso, meritevoli di particolare riguardo,

attribuite invece alla categoria II (i parchi giochi [zone AP3 e AP6], l'area

pubblica ad uso ricreativo AP16, la zona AP17 "cimitero, parco giochi e

campetto", il giardino e i parchi giochi nella sezione d'Iseo [zone AP25 e

AP26] e il cimitero di Bioggio [zona AP4].

5.2.4

Appare peraltro insufficiente la motivazione riportata a pag. 7 del

citato rapporto, secondo cui l'ente pianificante avrebbe semplificato il

sistema a cascata contenuto nelle linee guida cantonali con la scelta di tre

gradi di priorità, per raggruppare concettualmente zone con caratteristiche

simili e non appesantire la struttura. Ora, non si comprende cosa intende

il Comune con l'espressione, in seguito ribadita dal Consiglio di Stato nella

risoluzione avversata (cfr. supra, consid. D), "non appesantire la

struttura". Qualora sia da interpretare nel senso auspicato dalle

insorgenti, ossia di evitare la formulazione di un sistema a cascata costituito

di un numero eccessivo di livelli di priorità, tale criterio da solo non

potrebbe in ogni caso rappresentare un valido motivo atto a giustificare la

variante all'esame. Infatti, pur essendo di principio corretto l'approccio

volto a razionalizzare la classificazione delle zone del piano raggruppando

quelle che ammettono contenuti analoghi nello stesso grado di priorità, per

essere sorretta da un sufficiente interesse pubblico una simile soluzione deve

poggiare, come detto, su motivi pertinenti e basarsi su un'analisi territoriale

approfondita. L'impressione che si ricava leggendo il contenuto dell'art. 23bis

cpv. 1 NAPR e gli atti della variante è quella di una ripresa del

modello proposto dalla linea guida cantonale, senza una reale comprensione

delle sue implicazioni. Infatti, se da un lato la norma adottata dal Comune s'ispira

a tale modello, omettendo però di effettuare un'analisi concreta delle

caratteristiche e delle qualità del territorio di Bioggio e della sua

situazione, dall'altro essa non riprende le articolate differenziazioni in vari

livelli suggerite dalla linea guida, includendo ad esempio nello stesso grado

di priorità le zone miste e le zone dei nuclei, destinate principalmente alla

residenza (cfr. supra, consid. 5.1).

5.2.5

In definitiva il Comune non ha dimostrato l'interesse

pubblico alla base della sua scelta né ha compiuto la necessaria ponderazione

degli interessi. Ne discende che a torto il Governo ha approvato l'introduzione

di questo capoverso, che deve quindi essere annullato. Come sostengono le

ricorrenti, vista la loro stretta correlazione, l'annullamento del cpv. 1 dell'art.

23bis NAPR comporta l'annullamento del cpv. 2 della medesima norma, che si

fonda direttamente sul modello a cascata.

5.2.6

A

titolo abbondanziale si rileva che, contrariamente a quanto pretendono le

ricorrenti, la scelta di cui al cpv. 1 di delimitare un raggio da aree dove

soggiornano persone particolarmente sensibili risulta in linea di principio

sorretta da ragioni oggettive (cfr. anche "norma tipo" contenuta

nella linea guida cantonale che prevede l'attribuzione in ultima priorità delle

aree nel raggio di 100 m da locali dove soggiornano persone particolarmente

sensibili, supra, consid. 3.3). L'indicazione di un preciso raggio di

protezione (in concreto 50 m) garantisce infatti un approccio sistematico alla

questione della tutela dalle immissioni immateriali generate dalle antenne

telefoniche e consente, malgrado una certa standardizzazione, di tenere

adeguatamente conto delle caratteristiche del tessuto insediativo di ogni

singolo Comune, adattando le dimensioni del raggio di protezione. Esso risponde

all'interesse pubblico di tutelare le categorie più sensibili della popolazione

dalle immissioni immateriali provenienti dagli impianti telefonici ubicati

nelle vicinanze di determinate costruzioni pubbliche. Va da sé che,

analogamente a quanto avviene nelle zone residenziali, anche in quelle AP-CP

poste in ultima priorità possono risiedere anziani e/o bambini più o meno

inclini rispetto ad altri a subire il disagio psicologico provocato dalla

visione delle antenne telefoniche.

5.3

5.3.1

L'art. 23bis NAPR riprende testualmente nei successivi capoversi il tenore

della "norma tipo" elaborata dal Dipartimento del territorio nella

direttiva cantonale (cfr. supra, consid. 3.3). Il suo cpv. 3 dispone che

le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili

visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono

essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro

inserimento. Nelle sue finalità tale disposizione sembrerebbe rispondere a

un interesse pubblico, nella misura in cui mira a proteggere oggetti e luoghi

particolarmente sensibili e tutelati dalle ripercussioni estetiche negative

derivanti dalla posa di impianti per la telefonia mobile. Sennonché, nella

misura in cui impone agli operatori telefonici di far allestire

sistematicamente una perizia, essa risulta lesiva del principio della

proporzionalità in senso stretto (cfr. supra, consid. 4.3).

5.3.2

La

LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, fino al 9 febbraio 2015; BU

2015, 40) una clausola estetica positiva (principio operativo)

applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli

interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art.

100.

RLst precisa che ciò si verifica quando un progetto si integra nello

spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e

le caratteristiche dei luoghi. Il principio d'inserimento ordinato e

armonioso è applicato dall'Ufficio della natura e del paesaggio (art. 109 cpv.

1.

LST, art. 109 cpv. 1 lett. b RLst), nell'esame delle domande di costruzione

che riguardano i progetti edilizi fuori dalle zone edificabili (art. 24 e 25

LPT), i nuclei, le rive dei laghi ed i paesaggi d'importanza federale e

cantonale e le zone edificabili, in quest'ultimo caso se il progetto comporta

un impatto paesaggistico significativo. Per il resto, all'interno della zona

fabbricabile, esso è applicato dai Comuni, che possono richiedere il parere del

Cantone (cfr. art. 109 cpv. 2 LST). Tale principio trova dunque applicazione

anche nell'esame delle domande concernenti le antenne di telefonia mobile,

ancorché nel loro caso, di principio, non sia applicabile un metro di giudizio

troppo severo, posto che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso

dettati da esigenze tecniche (cfr. STF 1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid.

6.1; Christoph

Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht,

Zurigo 2011, pag. 674).

Per rapporto agli interventi che coinvolgono un bene culturale protetto

di interesse cantonale o che avvengono all'interno del suo perimetro di

rispetto, la legge sulla

protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100) impone

d'altronde che essi siano autorizzati dall'autorità cantonale, segnatamente

dall'Ufficio dei beni culturali (UBC; art. 24

cpv. 1 e 25 cpv. 1 LBC), sentito il parere della Commissione dei beni culturali

(CBC; art. 24 cpv. 2 LBC in combinazione con l'art. 19 del regolamento sulla

protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004; RBC; RL 445.110). La

consultazione preliminare della CBC da parte del Municipio è invece

facoltativa, ma pur sempre possibile, per progetti che coinvolgono beni

protetti di interesse locale (art. 25 cpv. 2 LBC).

Per quanto attiene

invece agli oggetti protetti a livello federale, la legge federale sulla

protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451)

dispone all'art. 7 cpv. 2 che sia raccolta la perizia della Commissione

federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e della

Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) se, nell'adempimento di un

compito delle Confederazione ai sensi dell'art. 2 LPN - quale è, secondo la

giurisprudenza federale, il rilascio di una licenza edilizia per la costruzione

di un impianto di telefonia mobile (DTF 131 II 545 consid. 2.2;

cfr. Peter Heer in: Institut für Schweizerisches und

Internationales Baurecht e al. [curatori], Baurecht 2019, Aktuelle

Rechtsfragen zum ISOS, pag. 192) - un oggetto

iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 LPN (quale, ad

esempio, l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza

nazionale [ISOS]) può subire un danno

rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale. Oltretutto, la

LPN conferisce alla CFNP e alla CFMS la facoltà di allestire motu proprio

una perizia facoltativa in casi gravi (cfr. art. 8 LPN).

Da quanto esposto emerge che sia il diritto

cantonale sia quello federale prevedono già l'intervento di autorità

specializzate al fine di valutare l'inserimento nel paesaggio degli impianti di

telefonia mobile e le ripercussioni di questi ultimi in contesti

particolarmente sensibili - dal profilo naturalistico, paesaggistico e

culturale - e protetti. Alla luce di ciò appare invero eccessivo

pretendere l'inoltro sistematico di una perizia di un esperto esterno nel caso

di impianti che interessano beni naturali, culturali e

paesaggi protetti. A maggior ragione che la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e il

relativo regolamento di applicazione del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110)

consentono all'autorità, laddove necessario, di chiedere all'istante in licenza

ulteriori informazioni e completamenti e, in casi particolari, anche l'allestimento

di studi speciali o perizie (cfr. art. 11 cpv. 3 RLE). Ne consegue che il

cpv. 3 dell'art. 23bis NAPR dev'essere annullato.

5.3.3

A titolo

abbondanziale si rileva quanto segue: come esposto al consid. 5.2.1, sul territorio del Comune di Bioggio sono presenti diverse zone

di protezione del paesaggio poste all'interno delle zone edificabili, due beni culturali d'interesse cantonale (Chiesa di S. Maurizio [CP11],

Chiesa di S. Ilario [CP13]), numerosi beni culturali d'interesse locale (Torre

medievale di Cuccarello [AP7], Casa comunale [Bioggio; CP3], Oratorio della

Beata Vergine [CP14], Oratorio di Gaggio [CP15], Cappella San Rocco [CP16],

Cappella sotto Gaggio [CP17], Chiesa [Bosco Luganese; CP23], Oratorio di S. Giuseppe

[Cimo; CP26] e Oratorio di S. Rocco [Iseo; CP29]) e i relativi perimetri di

rispetto. Il nucleo di Iseo costituisce inoltre un villaggio inserito nell'ISOS.

Vista la ricchezza del patrimonio culturale e paesaggistico del Comune e la sua

volontà di garantire che gli impianti per la telefonia mobile non lo

compromettano, si segnala al Comune la possibilità di valutare, nell'ambito

dell'allestimento di una futura variante, se combinare il modello a cascata,

pensato prioritariamente per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività

delle zone destinate all'abitazione dalle immissioni immateriali, con una

pianificazione di tipo negativo (cfr. linea guida federale intitolata "Telefonia mobile: Guida per

Comuni e Città", cap. 4.2.7, pag. 39, citata al consid.

3.2).

5.4

In

considerazione dell'annullamento dei primi tre capoversi dell'art. 23bis NAPR,

nella misura in cui il cpv. 4 rinvia a questi ultimi va anch'esso annullato. In

merito a tale disposto giova tuttavia rilevare come, contrariamente a quanto

asserito dalle insorgenti, esso appaia

sorretto da un sufficiente interesse pubblico ritenuto che s'innesta sul solco della giurisprudenza federale secondo

cui le ripercussioni immateriali generate dagli impianti di telefonia mobile derivano

unicamente da impianti direttamente visibili (né nascosti né mascherati)

o indirettamente riconoscibili

visivamente in quanto mascherati o nascosti in modo inefficace (cfr. DTF 138 II 173 consid.

7.4.3, 136 I 395 consid. 4.3.2-4.3.3, 133 II 321 consid. 4.3.4; STF 1C_451/2017

del 30 maggio 2018 consid. 2.5.2,

citate al consid. 3.1). La norma mira infatti a preservare la qualità di vita

nelle zone abitative del piano, conservandone intatta l'attrattività. Inoltre

non viola il principio della proporzionalità, ritenuto che non tocca le antenne

telefoniche opportunamente rese invisibili o indistinguibili per forma e

fattezza attraverso l'ausilio di efficaci metodi di mascheramento (come ad

esempio l'inserimento dell'impianto nella falda dei tetti, la sua accurata

integrazione nei comignoli ecc.), per le quali il Tribunale federale ha infatti

rilevato come l'interesse pubblico a prevenire le immissioni immateriali

generate delle stesse sia a tal punto contenuto da rendere sproporzionata

qualsiasi restrizione della libertà degli operatori di scegliere dove ubicarle

(cfr. STF 1C_451/2017 citata consid. 2.6). Esaminando un'analoga disposizione

introdotta dal Comune di Rothenburg nel Canton Lucerna, l'Alta Corte federale

ha inoltre considerato come la formulazione visuell als solche wahrnehmbare

Antenne ("antenna percepibile visivamente come tale") non violi

il diritto federale, sebbene sia indeterminata e conceda all'autorità comunale

ampio potere d'apprezzamento nello stabilire in quali casi un impianto di

telefonia mobile sia da considerarsi tale (cfr. STF 1C_451/2017 citata consid.

4.8.1-4.8.4).

5.5

Può

invece essere mantenuto in vigore il cpv. 5 dell'art. 23bis NAPR, in quanto il

suo contenuto, che si limita a codificare la giurisprudenza in materia di

conformità di zona e di altezza delle antenne per la telefonia mobile (cfr. DTF

142.

I 26 consid. 4.2, 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173 consid. 5.3, 133 II

321.

consid. 4.3.1 e 4.3.2; STA 52.2016.466 del 14 settembre 2018 consid. 2.2,

3.5), non viola il diritto. La risoluzione governativa impugnata

va dunque confermata limitatamente a tale punto.

6.

6.1. In esito a tutte le

considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto e la

risoluzione governativa impugnata annullata nella misura in cui approva i

capoversi da 1 a 4 dell'art. 23bis NAPR.

6.2

La tassa di giustizia è posta in capo alle

ricorrenti in proporzione al grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm),

mentre sono date le premesse per sollevare l'ente pubblico da tale obbligo

(art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il Comune, tuttavia, è tenuto a versare le ripetibili

alle insorgenti, patrocinate, proporzionalmente al grado di successo dell'impugnativa

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di conseguenza

la risoluzione del 9 maggio 2018 (n. 2132) del Consiglio di Stato è annullata

nella misura in cui approva l'art. 23bis cpv. 1-4 NAPR.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 900.- è posta a carico delle ricorrenti, alle quali va retrocesso l'importo

di fr. 1'100.- versato in eccesso quale anticipo spese. Il Comune verserà alle

insorgenti complessivamente fr. 2'000.- per ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera