90.2018.23
Modifica d'ufficio del Governo - legittimazione - notifica personale ai proprietari
29 aprile 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2018.23
Lugano
29 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan
Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea
Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura
Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 14 novembre 2018 di
RI
2
patrocinati
da: PR 1
contro
la
risoluzione del 27 giugno 2018 (n. 3045), con cui il Consiglio di Stato ha
approvato le varianti del piano regolatore del Comune di Monteceneri, sezione
di Sigirino;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 e RI 2 sono
comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno del mapp. 31 di Monteceneri, sezione
di Sigirino. Il lato orientale della proprietà, edificata e situata al margine
occidentale del nucleo di Osignano, è sistemato in acciottolato. Il sedime confina
a sud con Via __________.
B. a. Il 30 marzo
2004 il Consiglio comunale dell'allora Comune di Sigirino ha adottato la revisione del piano regolatore; Via __________ è
stata assegnata dal piano del traffico alla categoria "percorsi pedonali e
strade RT" e classificata quale "contrada, viottolo, piazzale
nel nucleo tradizionale".
b. La revisione del piano è stata approvata con
risoluzione del 20 marzo 2007 (n. 1436) del Consiglio di Stato, che in tale circostanza
ha tuttavia espresso alcune osservazioni di carattere formale in merito ad
alcuni elementi del piano del traffico. In particolare,
esso ha rilevato che "la terminologia utilizzata per la
classificazione [delle strade] non corrisponde[va] a quanto previsto dall'art.
6 della Legge sulle strade" e che non era "corretto raggruppare i
sentieri e le strade RT in un'unica categoria" (cfr. consid. 3.6.4 a., b.,
pag. 27). L'Esecutivo cantonale ha quindi invitato il Comune a rivedere la
definizione delle strade e ad aggiornare i piani secondo quanto indicato nella
direttiva cantonale "Manuale per la redazione dei piani del traffico"
del mese di dicembre 2002.
C. a. Facendo
seguito alle indicazioni del Governo, il Municipio ha quindi elaborato diverse varianti del piano regolatore, tra cui quella
concernente l'aggiornamento formale dal profilo grafico del piano del
traffico e l'adeguamento del relativo quadro normativo (art. 47 segg. delle
norme d'attuazione del piano regolatore [NAPR]). Tra gli altri, la variante
introduce l'art. 49 NAPR relativo ai percorsi pedonali e alle ciclopiste, che
prevede:
1. I percorsi pedonali e ciclopiste si suddividono,
secondo la loro funzione, in:
- strade pedonali (verde)
- sentieri e passi pedonali (tratteggio
nero)
- ciclopiste (azzurro)
2. Lungo i percorsi pedonali ed i sentieri è
ammesso, laddove possibile, anche il transito dei ciclisti. Lungo le ciclopiste
è ammesso, laddove possibile, anche il transito dei pedoni. L'uso più
restrittivo può essere regolato con misure di polizia.
3. Sulle strade pedonali sono garantiti gli accessi
carrozzabili ai confinanti ed ai servizi essenziali.
4. (…)
Con la variante l'area
libera acciottolata sul mapp. 31, unitamente a quella situata più a nord (mapp.
29), è stata inserita nella rete viaria comunale e classificata quale strada
pedonale. Anche Via __________ è stata attribuita alla rete delle strade pedonali.
b. Le varianti sono
state adottate dal Consiglio comunale di Monteceneri con delibera del 19 giugno
2013. Contro le stesse RI 1 e RI 2 non hanno interposto ricorso.
c. Con giudizio del 27
giugno 2018 (n. 3045) il Consiglio di Stato ha approvato le citate varianti, disponendo tuttavia alcune modifiche d'ufficio, tra
cui, per quanto qui d'interesse, una relativa alla definizione dei sentieri
escursionistici e dei percorsi pedonali. In particolare, tenuto conto delle
linee guida "Piano dell'urbanizzazione - Programma di urbanizzazione
(Supporto per l'allestimento)" emanate dal Dipartimento del territorio nel
dicembre 2014, esso ha modificato d'ufficio la legenda del piano del traffico,
sostituendo il termine "sentiero o passo pedonale pubblico" con
quello di "percorso pedonale" (cfr. consid. 5.4 c., pag. 33 e consid.
7.1 i., pag. 61).
D. Avverso tale modifica RI 1 e RI 2 insorgono davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e il
rinvio degli atti al Municipio affinché sia cancellata "la restrizione di
passo pubblico" sulla porzione orientale del loro fondo e sia stralciato
il cpv. 3 dell'art. 49 NAPR. Pur non mettendone in dubbio la base legale, essi
sostengono che il vincolo, nella misura in cui consente il transito dei
veicoli, non sarebbe sorretto dal profilo dell'interesse pubblico, risulterebbe
sproporzionato, ingiustificato e inutile alla luce della situazione dei luoghi.
Inoltre, esso non presenterebbe alcuna continuità con la rete locale dei
percorsi pedonali esistente, poiché atto unicamente a consentire l'accesso al
mapp. 28. Quale mezzo di prova chiedono l'esperimento di un sopralluogo.
E. a. In sede di risposta il Comune di
Monteceneri postula la reiezione del gravame, sostenendo tuttavia che il
ricorso debba essere dichiarato irricevibile, in quanto il mapp. 31 non sarebbe
interessato dalla modifica d'ufficio disposta dal Governo, che toccherebbe
unicamente i sentieri o passi pedonali pubblici. Il fondo dei ricorrenti è
invece interessato da un vincolo di strada pedonale, che come tale non ha
formato oggetto di modifica da parte del Consiglio di Stato. In ogni caso,
svolgendo la strada pedonale in parola prioritariamente una funzione di
collegamento per la percorrenza a piedi e garantendo la continuità del
percorso, essa non risulterebbe né sprovvista di un sufficiente interesse pubblico
né inutile.
b. La Sezione dello
sviluppo territoriale (Sezione) chiede che il ricorso, nella misura in cui
ricevibile, sia dichiarato privo d'oggetto. Richiamando le motivazioni alla
base della modifica d'ufficio esposte dal Governo nella decisione
d'approvazione, essa ne precisa i contenuti. Aggiunge che, non essendo il cpv.
3 dell'art. 49 NAPR, di cui i ricorrenti chiedono lo stralcio, oggetto della
modifica d'ufficio, il suo contenuto non potrebbe più essere messo in
discussione nell'ambito della presente procedura.
F. a. In merito
alla tempestività e alla proponibilità dell'impugnativa, con la replica gli
insorgenti asseriscono che soltanto a seguito della modifica d'ufficio
apportata dal Governo essi avrebbero appreso
"dell'esistenza di vincolo di percorso pubblico" che grava la
porzione orientale della loro proprietà. Essi rimproverano quindi al Comune di aver omesso di avvisarli personalmente in
merito, così come prescritto dall'art. 27 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011
(LST; RL 701.100) e dall'art. 36 cpv. 3 del relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110). Per il
resto ribadiscono le argomentazioni e le domande esposte con il gravame.
b. In sede
di duplica il Comune riferisce di non avere particolari osservazioni da
formulare e si riconferma integralmente nelle proprie considerazioni e domande.
La Sezione non ha duplicato.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art.
30 cpv. 1 LST). In merito alla legittimazione attiva dei ricorrenti si osserva
quanto segue.
1.1. Giusta
l'art. 30 cpv. 2 LST sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del
Consiglio di Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo il Comune
(lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra
persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c). Il privato cittadino è
pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha
precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione
l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle
decisioni del Legislativo comunale, segnatamente quindi un
diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano
regolatore.
1.2. Con il ricorso gli insorgenti postulano
l'annullamento della modifica d'ufficio sulla definizione dei sentieri
escursionistici e dei percorsi pedonali e il rinvio degli atti al Municipio
affinché esso cancelli "la restrizione di passo pubblico" sul
loro fondo e modifichi l'art. 49 NAPR nel senso di stralciarne il cpv. 3, in quanto tale disposizione permette il transito dei
veicoli sul loro sedime.
In proposito si
osserva che la variante, così come adottata dal Consiglio comunale, prevede
l'aggiornamento formale dal profilo grafico del piano del traffico e
l'adeguamento del relativo quadro normativo. Per quanto attiene al mapp. 31,
essa inserisce l'area libera acciottolata posta nella sua parte orientale nella
rete viaria comunale, classificandola, unitamente a Via __________, quale strada
pedonale (cfr. supra, consid. C.a.). Con la modifica d'ufficio di cui al
consid. C.c., il Governo ha disposto l'adeguamento della legenda del piano del
traffico limitatamente alla denominazione dei sentieri o passi pedonali
pubblici, affinché questi ultimi fossero rinominati percorsi pedonali,
conformemente alla terminologia impiegata nella legge sui percorsi pedonali ed
Fatti
i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS; RL 726.100). Per contro,
esso non ha disposto alcuna modifica con riferimento alle strade pedonali. Ne
deriva che gli insorgenti, nella misura in cui postulano il rinvio degli atti al
Municipio, affinché annulli il vincolo "di passo pubblico" sul loro
fondo e stralci il cpv. 3 dell'art. 49 NAPR, risultano sprovvisti della
legittimazione attiva per ricorrere in questa sede. In effetti, per conseguire
questo risultato essi avrebbero dovuto preliminarmente impugnare dinanzi al
Consiglio di Stato, formulando tale contestazione, la delibera con cui il
Consiglio comunale di Monteceneri ha adottato la variante con cui è stato
istituito l'avversato vincolo sulla loro proprietà. Non avendolo fatto, essi
hanno accettato la soluzione poi approvata dal Governo con risoluzione del 27 giugno
2018 (n. 3045), già passata in giudicato su tale punto. Per quanto concerne
invece la loro richiesta di annullare la modifica d'ufficio operata
dall'Esecutivo cantonale, concernente, come visto, la definizione dei sentieri
escursionistici e dei percorsi pedonali, i ricorrenti non hanno dimostrato un
interesse degno di protezione atto a giustificare
la loro potestà ricorsuale e nemmeno si intravvedono le ragioni per cui
un tale interesse debba essere loro riconosciuto. Già per questi motivi, il ricorso
è irricevibile.
2. 2.1. Neppure
viene in aiuto ai ricorrenti la tesi da loro sostenuta in sede di replica,
secondo cui, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 27 cpv. 2 LST, il
Municipio avrebbe omesso di avvisarli personalmente, in sede di pubblicazione
delle varianti, della restrizione concernente la loro proprietà. Ora, a
prescindere dal fatto che ciò avrebbe semmai potuto giustificare l'insorgere
tardivo davanti al Consiglio di Stato, la tesi è priva di fondamento per i
seguenti motivi.
2.2. Il titolo VI
della LST (Norme transitorie e finali) stabilisce all'art. 117 che le procedure
in corso prima della sua entrata in vigore sono concluse secondo il diritto
anteriore (cfr. anche Messaggio concernente il disegno di legge sullo sviluppo
territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309]:
pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1,
pag. 329 segg., pag. 451, commento ad art. 103, che riferisce di
procedure "avviate"). Per stabilire cosa debba intendersi per
procedura in corso, occorre rifarsi agli art. 25 seg. LST, che disciplinano la
procedura ordinaria di approvazione del piano regolatore. Essi prevedono che la
procedura pianificatoria prende inizio con la comunicazione dell'avvio dei
lavori da parte del Municipio al Dipartimento del territorio e ai Comuni
confinanti. Il Municipio sottopone poi formalmente al Dipartimento il piano
d'indirizzo per una verifica d'ordine generale (esame preliminare). Segue la
fase di informazione e partecipazione della popolazione, l'adozione da parte
del Consiglio comunale e la pubblicazione, ed infine l'approvazione da parte
del Consiglio di Stato con l'evasione dei ricorsi. Tale procedura ricalca,
fatta astrazione per l'avviso personale, quanto previsto agli art. 32-37 della
legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365).
2.3. Contrariamente a
quanto asseriscono gli insorgenti, nonostante il 1° gennaio 2012 siano entrati
in vigore la LST e il relativo regolamento, che hanno abrogato la LALPT e il
relativo regolamento, in concreto la procedura di approvazione delle varianti
del piano regolatore della sezione di Sigirino è retta dagli art. 32 segg.
LALPT. Infatti, dagli atti risulta che il Municipio dell'allora Comune di
Sigirino ha sottoposto il progetto di varianti del piano regolatore al Dipartimento del territorio il 13
febbraio 2009, il quale si è espresso in merito nell'ambito dell'esame
preliminare dell'8 ottobre 2009. Il
progetto concernente le varianti è stato poi posto in consultazione della popolazione in due
occasioni: la prima mediante deposito degli atti presso la cancelleria comunale
dal 16 novembre al 15 dicembre 2009 e l'assegnazione di un termine di 30
giorni per presentare eventuali osservazioni o proposte pianificatorie, la
seconda sempre mediante deposito degli atti dal 12 al 26 luglio 2010. La
procedura relativa alle diverse varianti in parola costituisce quindi, a non
averne dubbio, una procedura già in corso prima dell'entrata in vigore della
LST, sebbene il Consiglio comunale di Monteceneri abbia adottato le varianti
solo il 19 giugno 2013, ossia dopo l'entrata in vigore della LST. Correttamente
il Municipio ha dunque applicato i disposti normativi della previgente LALPT, che
non prevedevano l'avviso personale.
3. Per tutti i
motivi che precedono, il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza dei ricorrenti
(art. 47 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
fr. 1'200.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane a loro carico. Non si
assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera