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Decisione

90.2018.23

Modifica d'ufficio del Governo - legittimazione - notifica personale ai proprietari

29 aprile 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS; RL 726.100). Per contro,

esso non ha disposto alcuna modifica con riferimento alle strade pedonali. Ne

deriva che gli insorgenti, nella misura in cui postulano il rinvio degli atti al

Municipio, affinché annulli il vincolo "di passo pubblico" sul loro

fondo e stralci il cpv. 3 dell'art. 49 NAPR, risultano sprovvisti della

legittimazione attiva per ricorrere in questa sede. In effetti, per conseguire

questo risultato essi avrebbero dovuto preliminarmente impugnare dinanzi al

Consiglio di Stato, formulando tale contestazione, la delibera con cui il

Consiglio comunale di Monteceneri ha adottato la variante con cui è stato

istituito l'avversato vincolo sulla loro proprietà. Non avendolo fatto, essi

hanno accettato la soluzione poi approvata dal Governo con risoluzione del 27 giugno

2018 (n. 3045), già passata in giudicato su tale punto. Per quanto concerne

invece la loro richiesta di annullare la modifica d'ufficio operata

dall'Esecutivo cantonale, concernente, come visto, la definizione dei sentieri

escursionistici e dei percorsi pedonali, i ricorrenti non hanno dimostrato un

interesse degno di protezione atto a giustificare

la loro potestà ricorsuale e nemmeno si intravvedono le ragioni per cui

un tale interesse debba essere loro riconosciuto. Già per questi motivi, il ricorso

è irricevibile.

2. 2.1. Neppure

viene in aiuto ai ricorrenti la tesi da loro sostenuta in sede di replica,

secondo cui, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 27 cpv. 2 LST, il

Municipio avrebbe omesso di avvisarli personalmente, in sede di pubblicazione

delle varianti, della restrizione concernente la loro proprietà. Ora, a

prescindere dal fatto che ciò avrebbe semmai potuto giustificare l'insorgere

tardivo davanti al Consiglio di Stato, la tesi è priva di fondamento per i

seguenti motivi.

2.2. Il titolo VI

della LST (Norme transitorie e finali) stabilisce all'art. 117 che le procedure

in corso prima della sua entrata in vigore sono concluse secondo il diritto

anteriore (cfr. anche Messaggio concernente il disegno di legge sullo sviluppo

territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309]:

pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1,

pag. 329 segg., pag. 451, commento ad art. 103, che riferisce di

procedure "avviate"). Per stabilire cosa debba intendersi per

procedura in corso, occorre rifarsi agli art. 25 seg. LST, che disciplinano la

procedura ordinaria di approvazione del piano regolatore. Essi prevedono che la

procedura pianificatoria prende inizio con la comunicazione dell'avvio dei

lavori da parte del Municipio al Dipartimento del territorio e ai Comuni

confinanti. Il Municipio sottopone poi formalmente al Dipartimento il piano

d'indirizzo per una verifica d'ordine generale (esame preliminare). Segue la

fase di informazione e partecipazione della popolazione, l'adozione da parte

del Consiglio comunale e la pubblicazione, ed infine l'approvazione da parte

del Consiglio di Stato con l'evasione dei ricorsi. Tale procedura ricalca,

fatta astrazione per l'avviso personale, quanto previsto agli art. 32-37 della

legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365).

2.3. Contrariamente a

quanto asseriscono gli insorgenti, nonostante il 1° gennaio 2012 siano entrati

in vigore la LST e il relativo regolamento, che hanno abrogato la LALPT e il

relativo regolamento, in concreto la procedura di approvazione delle varianti

del piano regolatore della sezione di Sigirino è retta dagli art. 32 segg.

LALPT. Infatti, dagli atti risulta che il Municipio dell'allora Comune di

Sigirino ha sottoposto il progetto di varianti del piano regolatore al Dipartimento del territorio il 13

febbraio 2009, il quale si è espresso in merito nell'ambito dell'esame

preliminare dell'8 ottobre 2009. Il

progetto concernente le varianti è stato poi posto in consultazione della popolazione in due

occasioni: la prima mediante deposito degli atti presso la cancelleria comunale

dal 16 novembre al 15 dicembre 2009 e l'assegnazione di un termine di 30

giorni per presentare eventuali osservazioni o proposte pianificatorie, la

seconda sempre mediante deposito degli atti dal 12 al 26 luglio 2010. La

procedura relativa alle diverse varianti in parola costituisce quindi, a non

averne dubbio, una procedura già in corso prima dell'entrata in vigore della

LST, sebbene il Consiglio comunale di Monteceneri abbia adottato le varianti

solo il 19 giugno 2013, ossia dopo l'entrata in vigore della LST. Correttamente

il Municipio ha dunque applicato i disposti normativi della previgente LALPT, che

non prevedevano l'avviso personale.

3. Per tutti i

motivi che precedono, il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza dei ricorrenti

(art. 47 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'200.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane a loro carico. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera