90.2018.25
Istituzione di una zona di pianificazione dopo la pubblicazione della revisione di un PR in fase di approvazione
31 maggio 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2018.25
Lugano
31 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliera:
Laura
Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 30 novembre 2018 di
RI
1
patrocinata
da: PR 1
contro
la
risoluzione del 1° ottobre 2018 (n. 568/2018), con cui il Municipio di Faido
ha istituito delle zone di pianificazione nei comparti che, in base alla
revisione del piano regolatore di Faido, sezione di Faido, sono destinati
all'elaborazione di un piano particolareggiato, PP1 (comparto "Stazione
di Faido") e PP2 (comparto "Saleggi-Gerra-vecchio stand di tiro");
ritenuto, in
fatto
A. a. Il comparto
denominato "Stazione di Faido" corrisponde alla fascia di territorio
comunale che comprende la stazione di Faido, l'area ferroviaria e le antiche
ville storiche sorte tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 lungo la strada
cantonale (Via Stazione).
b. Il piano regolatore di Faido, approvato con risoluzione
governativa (n. 7959) del 17 dicembre 1986 e integrato in seguito da alcune varianti,
assegna la porzione meridionale del comparto all'area ferroviaria, mentre
attribuisce quella a nord della stazione e della strada cantonale (in cui
sorgono le ville storiche e gli ormai dismessi Hotel __________ e Hotel __________),
salvo che per un'esigua superficie inserita in zona residenziale R3, alla zona
di mantenimento (zona MA), disciplinata dall'art. 52 dalle norme d'attuazione
del piano regolatore (NAPR), che dispone:
1.
Comprende la zona sviluppatasi
agli inizi del secolo con destinazione residenziale - alberghiera,
caratterizzata da testimonianze architettoniche e culturali riferibili ad un
periodo di particolare sviluppo economico di Faido.
2.
Per gli edifici esistenti sono
concessi interventi di riattamento, trasformazione e ricostruzione, nonché
piccoli ampliamenti quando questi sono resi necessari per la continuazione
dell'utilizzazione.
Deroghe alla limitatezza degli ampliamenti posso essere rilasciate dal Municipio
per interventi con destinazione alberghiera, quando questi sono perfettamente
ambientati con le preesistenze.
3.
(…)
4.
È richiesto il mantenimento ed il
ripristino degli elementi architettonici e dei rivestimenti originali, nonché
la salvaguardia delle sistemazioni esterne (…) e della vegetazione pregiata.
B. a. Il 16 ottobre 2017
il Consiglio comunale ha adottato la revisione del piano regolatore relativo
alla sezione di Faido, che attribuisce il comparto testé descritto alla zona
soggetta a piano particolareggiato "PP1: interpretazione di un pensiero "globale"
costruito nel primo '900: dall'arrivo della struttura ferroviaria al successivo
insediamento turistico", retta dall'art. 38 cpv. 1.1 NAPR, che dispone:
(…)
1.1 Il piano particolareggiato PP1 - interpretazione
di un pensiero "globale" costruito nel primo '900: dall'arrivo della
struttura ferroviaria al successivo insediamento turistico
La zona della stazione è particolarmente pregiata dal punto
di vista urbanistico, culturale e paesaggistico poiché è caratterizzata da
testimonianze architettoniche e culturali che richiamano un periodo di
particolare sviluppo socioeconomico di Faido. Oltre alle ville d'inizio '900
con i loro parchi segnalati nell'inventario federale dei giardini storici vi ritroviamo
la presenza di strutture alberghiere. Il comparto comprende inoltre l'ampia
area
ferroviaria che con l'entrata in funzione di
Alptransit perderà in parte la sua funzione prioritaria. Il comparto è
attraversato dalla strada cantonale di collegamento verso Mairengo/Osco e dal
collegamento stradale verso Polmengo.
L'alto valore architettonico e paesaggistico dell'impianto
edificatorio esistente, la funzione storica del comparto e la necessità di riordinare
Fatti
i flussi veicolari di attraversamento giustificano l'elaborazione di un piano
particolareggiato i cui scopi sono:
- riassegnare al comparto un ruolo
nell'ambito dello sviluppo socioeconomico di Faido e della regione;
- assegnare alle ville storiche e i
loro parchi una valenza storico/culturale e definire le relative regole di
conservazione per garantire interventi di rivalorizzazione di qualità;
- reinterpretare la funzione dell'area
ferroviaria;
- superare la cesura urbanistica con la zona
residenziale di Polmengo.
Fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato
per gli edifici esistenti sono ammessi lavori di ordinaria manutenzione. Gli
ampliamenti sono ammessi limitatamente alla realizzazione di corpi tecnici
necessari per garantire la continuità d'uso dell'immobile. L'ampliamento deve
rispettare la struttura tipologica dell'edificio esistente.
b. Avverso la citata
revisione, che è stata posta in pubblicazione dal 26 gennaio al 26 febbraio
2018 (cfr. FU 05/2018 del 16 gennaio 2018, pag. 398), la RI 1 è insorta, in
qualità di proprietaria del mapp. __________ di Faido, su cui sorge l'edificio
dell'ormai dismesso Hotel __________, davanti al Consiglio di Stato, unitamente
ad altri proprietari.
c. La revisione e i
relativi ricorsi sono attualmente pendenti davanti al Consiglio di Stato per
approvazione, rispettivamente evasione.
C. Ottenuto il 24
settembre 2018 il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, con
risoluzione del 1° ottobre 2018 (n. 568/2018) il Municipio di Faido ha adottato
le zone di pianificazione dei comparti che in base alla citata revisione sono
destinati all'elaborazione di un piano particolareggiato (PP1 per il comparto "Stazione
di Faido"; PP2 per il comparto "Saleggi-Gerra-vecchio stand di tiro")
e ne ha disposto la pubblicazione presso la cancelleria comunale dal 16 ottobre
al 15 novembre 2018 (cfr. FU 82/2018 del 12 ottobre 2018, pag. 8539). Per
quanto attiene alla zona di pianificazione qui d'interesse, ossia quella che concerne
il comparto in cui si inserisce la proprietà della RI 1, essa è volta a salvaguardare
gli obiettivi del PP1, affinché il Municipio possa allestire gli
approfondimenti necessari e, dopo l'approvazione del nuovo piano regolatore,
elaborare nel dettaglio i contenuti della pianificazione particolareggiata.
Inoltre, la zona di pianificazione vieta le nuove costruzioni, ammettendo gli
ampliamenti unicamente nella misura in cui concernono la realizzazione di corpi
tecnici necessari a garantire la continuità d'uso dell'immobile e rispettosi della
struttura tipologica dell'edificio esistente. Pure ammesse risultano le opere
di ordinaria manutenzione. Il provvedimento ha una durata di cinque anni (cfr.
scheda descrittiva, ''Effetti" e "Durata'').
D. a. Avverso
tale provvedimento la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone in via principale l'annullamento, in via
subordinata l'annullamento e la conseguente conferma dell'attuale assetto
pianificatorio della zona MA, mentre in via ancora più subordinata l'espunzione
della sua proprietà dal perimetro della misura. Riproponendo gli argomenti
sollevati con il proprio gravame contro la revisione del piano, rileva come
l'istituzione della zona di pianificazione sia insensata, ossia priva
d'interesse pubblico, per il fatto che, avendo il Consiglio comunale già
adottato la revisione, sul comparto sussisterebbe un blocco edilizio ai sensi
dell'art. 63 della legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011 (LST; RL 701.100), atto a salvaguardare le previsioni
pianificatorie. Inoltre, il provvedimento sarebbe inutile, in quanto esplicherebbe
i medesimi effetti dell'art. 52 NAPR, che già impone nella zona MA delle limitazioni
dal profilo degli interventi ammessi sulla sostanza edilizia dell'area. Per lo
stesso motivo, la ricorrente censura una violazione del principio della
proporzionalità. Da ultimo, chiede l'esperimento di un sopralluogo.
b. All'impugnativa
resistono la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) e il Comune. La
prima, osservando come la zona di pianificazione adottata non ostacoli e non si
contrapponga agli obiettivi di ordine superiore e richiamando gli scopi
dell'avviso dipartimentale, si rimette al giudizio del Tribunale. Il secondo postula
la reiezione del gravame, limitandosi anzitutto a precisare alcuni aspetti
circa le contestazioni formulate dalla ricorrente contro la revisione del piano
regolatore. In merito alla zona di pianificazione, esso contesta che nel caso
di specie possa trovare applicazione la misura del blocco edilizio, delimitando
il piano regolatore in approvazione unicamente il perimetro e gli obiettivi del
piano particolareggiato ed essendo quest'ultimo ancora in fase di definizione. Per
giustificare l'istituzione del provvedimento avversato, il Comune fa poi
riferimento alla risoluzione governativa (n. 4082) del 21 luglio 2011 concernente
la revisione del piano regolatore del Comune di Gambarogno. Aggiunge inoltre che,
anche volendo seguire la tesi della ricorrente, visti i tempi necessari per
approvare la revisione, al blocco edilizio dovrebbe comunque fare seguito l'istituzione
di una zona di pianificazione a tutela della zona PP1. Infine respinge la tesi
secondo cui il provvedimento sarebbe inutile poiché già la vigente normativa
relativa alla zona MA sarebbe sufficientemente restrittiva: l'obiettivo di
valorizzare e conservare le ville storiche e i loro parchi, alcuni dei quali indicati
nell'elenco dei giardini storici della Svizzera (lista ICOMOS), contrasterebbe
infatti con il contenuto dell'art. 52 NAPR, che al cpv. 2 permette la ricostruzione
(e quindi anche la demolizione) degli edifici esistenti e prevede deroghe alla
limitatezza degli ampliamenti per interventi con destinazione alberghiera.
E. a. Con la replica la
ricorrente si riconferma nelle proprie domande e argomentazioni, precisando in
particolare come oltre all'art. 52 NAPR, anche la menzione del comparto in una
scheda dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza
nazionale (ISOS) contribuisca a garantire una sufficiente tutela della sostanza
edilizia esistente, motivo per cui l'adozione di un'ulteriore misura a
salvaguardia della pianificazione non si giustificherebbe. Paventa inoltre i
lunghi tempi necessari a concretizzare il PP1.
b. Anche il Comune e
la Sezione si riconfermano nelle loro rispettive tesi e richieste. In
particolare, il Comune contesta le critiche sollevate dall'insorgente e puntualizza
che i primi incontri con i proprietari nel comparto tesi a discutere dei
contenuti del PP1 si sono già svolti e che auspica di poterlo elaborare in
tempi brevi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 64 cpv. 1 LST.
Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, in qualità di proprietaria del
mapp. __________ di Faido toccato dal provvedimento avversato (art. 64 cpv. 2
lett. a LST). Il ricorso, tempestivo (art. 64 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Infatti, sulla scorta di un apprezzamento anticipato, il Tribunale
non ritiene necessario procedere
all'esperimento del sopralluogo richiesto dalla ricorrente, il cui presumibile
risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RtiD
II-2012 n. 59 consid. 3.3 con rinvii; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 1c ad art. 18).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del
territorio (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere
modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per
comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere
che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio
è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di istituire zone
di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso
di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con principi
pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle proprie
competenze, dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 59
LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia
di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento delle
pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende
all'art. 62 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27
cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che
possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando
inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano
in formazione sono decise negativamente (art. 62 cpv. 3 LST). La zona di
pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che
sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà
del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di due
anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT e art. 60 LST).
2.2
La zona di pianificazione è un provvedimento
conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione
in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia
influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante col suo
indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel tutelare la
libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di
pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander Ruch, in
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG:
Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27).
3.
3.1.
Oltre alla zona di pianificazione, la LST prevede due altre misure destinate a
salvaguardare la pianificazione in via di elaborazione: la decisione sospensiva
(art. 62 LST) e il blocco edilizio (art. 63 LST). Esse attribuiscono un effetto
anticipato negativo al diritto in formazione, paralizzando l'applicazione del
diritto attuale sino all'entrata in vigore di quello futuro (cfr. STA
52.2007.103
del 5 giugno 2007 consid. 2.2). La decisione sospensiva e il blocco
edilizio sono applicabili a dipendenza dello stato di avanzamento del progetto
di piano: la prima in caso di contrasto con uno studio in atto, il secondo se
il contrasto sussiste con un piano già pubblicato (cfr. Messaggio concernente
il disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309]:
pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg., pag. 413).
3.2
Giusta l'art. 62 cpv. 1 LST, il Municipio o il
Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in assenza
di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto
con uno studio pianificatorio in atto. Essi, continua la norma (cpv. 2),
decidono immediatamente sull'oggetto sospeso oppure danno avvio alla procedura d'espropriazione,
se alla scadenza dei due anni il piano regolatore o il piano particolareggiato
non sono stati pubblicati, o il piano di utilizzazione cantonale non è stato
adottato. Secondo l'art. 84 del regolamento della legge sullo sviluppo
territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.101), uno studio pianificatorio
è considerato in atto quando esiste un progetto sommario di piano, che consente di valutare l'incidenza della
domanda di costruzione sul piano (cpv. 1). Come ben si deduce dal testo stesso
dell'art. 62 LST, la decisione sospensiva costituisce una misura sussidiaria rispetto
alla zona di pianificazione. Tuttavia, essa non esclude, se del caso,
un'adozione successiva di quest'ultima (STA
90.2015.115
del 12 luglio 2017 consid. 6.3, 90.2016.8 del 20 luglio 2016
consid. 6.3).
3.3
Dalla data di pubblicazione
del piano regolatore o del piano particolareggiato di cui all'art. 27 LST e
sino all'approvazione del Consiglio di Stato, come pure dalla data di adozione
del piano di utilizzazione cantonale di cui all'art. 45 LST e sino all'approvazione
del Gran Consiglio, l'art. 63 cpv. 1 LST prescrive poi che non si possono
attuare modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle previsioni del
piano. Il blocco edilizio, prosegue il disposto (cpv. 2), decade se il
Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio, non approvano il piano
entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione, rispettivamente di
adozione. In questo caso le restrizioni decadono e la domanda di costruzione
deve essere decisa in base al diritto in vigore a quel momento. Il blocco
edilizio paralizza dunque qualsiasi iniziativa edilizia che non sia pienamente
conforme alle previsioni del piano regolatore o particolareggiato pubblicato
previa adozione da parte del Consiglio comunale (cfr. STA 52.2007.103 del 5
giugno 2007 consid. 2.2; citato Messaggio concernente la LST, pag. 414).
4.
Secondo
l'insorgente la misura a salvaguardia della pianificazione sarebbe insensata,
in quanto istituita dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale della
revisione del piano regolatore della sezione di Faido e corrispondente, per
rapporto ai suoi effetti, oltre che al vigente art. 52 NAPR, anche all'art. 38
cpv. 1.1 NAPR in fase di approvazione, riferito alla zona PP1. Ai sensi di
quanto disposto all'art. 63 LST, il comparto in cui si inserisce il mapp. __________
sarebbe sottoposto alla misura del blocco edilizio, la quale tutelerebbe a sufficienza
le previsioni pianificatorie per tale area, anch'esse in ogni caso contestate
dalla ricorrente in sede di ricorso avverso la revisione.
4.1
La zona di
pianificazione avversata tocca l'area corrispondente
all'estensione complessiva del perimetro della zona destinata al piano
particolareggiato PP1, pendente per approvazione davanti al Consiglio di
Stato. Nella scheda descrittiva il Municipio, oltre a illustrare
l'iter procedurale riferito alla revisione generale del piano regolatore della
sezione di Faido, descrive il comparto, occupato oltre che dalla stazione e
dall'area ferroviaria, da storiche ville signorili sorte tra la fine del 1800 e
l'inizio del 1900, sottolineandone l'importante valore architettonico e
culturale e spiegando infine che il provvedimento avversato è volto a
salvaguardare gli obiettivi che il Comune intende concretizzare attraverso
l'elaborazione del PP1, ossia quelli di rivalorizzazione e conservazione del
patrimonio storico/culturale dell'impianto edificatorio presente nel comparto e
quelli di riqualifica dell'area quale punto di sviluppo socioeconomico di Faido
e della regione della Leventina. Infatti, con l'apertura della Galleria di base
del San Gottardo (Alptransit), la tratta ferroviaria Bellinzona-Airolo-Erstfeld
("Gotthardbahn") ha assunto una nuova valenza turistica, in funzione
della quale il Comune intende studiare un assetto pianificatorio che individui
e consideri anche iniziative di sviluppo e valorizzazione del patrimonio
costruito. In proposito, il Comune richiama l'ampio spazio ferroviario che
resterà inutilizzato e le situazioni di degrado conseguenti la dismissione di
parte degli edifici. Ora, benché tali intendimenti siano di per sé
condivisibili e in linea con il mandato costituzionale all'indirizzo dell'ente
pubblico di pianificare razionalmente il territorio (art. 75 cpv. 1 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101), la
zona di pianificazione avversata si rivela prematura a questo stadio della
procedura, in quanto, non essendosi il Consiglio di Stato ancora espresso in
merito alla revisione del piano regolatore della sezione di Faido, al momento
non è dato di sapere se la zona PP1, dei cui scopi la misura avversata si pone
a tutela, sarà avallata dall'Autorità cantonale e quindi se in futuro vi sarà
concretamente la necessità di salvaguardare gli obiettivi della pianificazione
particolareggiata durante la fase di definizione dei suoi contenuti. Altrimenti
detto, siccome non si conosce la decisione del Governo in merito alla zona PP1,
la pianificazione particolareggiata
non è (ancora) in atto né in procinto di essere intrapresa,
motivo per cui non si giustifica l'istituzione di una zona di pianificazione a
sua tutela. In questo senso, non viene in aiuto al Comune il suo rinvio alla
risoluzione governativa (n. 4082) del 21 luglio 2011 concernente la revisione
del piano regolatore del Comune di Gambarogno, in quanto in quel caso il
Governo aveva approvato il perimetro di alcuni piani particolareggiati, ciò che
invece non è ancora avvenuto per il PP1. Inoltre, il motivo per cui in
quell'occasione il Consiglio di Stato aveva ordinato l'istituzione di zone di
pianificazione per i comparti soggetti a piano particolareggiato è da
ricondurre al fatto che la nuova normativa ad essi riferita, a differenza di
quella concernente il PP1 (art. 38 cpv. 1.1 NAPR), difettava di disposizioni
transitorie atte a tutelare a sufficienza la pianificazione particolareggiata in
fase di allestimento.
4.2
Come
rettamente rilevato dalla ricorrente, dalla data di pubblicazione della
revisione del piano regolatore della sezione di Faido, avvenuta il 26 gennaio 2018
(cfr. supra, consid. B.b.), sino all'approvazione della stessa da parte
del Consiglio di Stato, il Municipio dispone della misura del blocco edilizio
di cui all'art. 63 LST per negare eventuali modifiche edilizie o altri provvedimenti
che dovessero risultare in contrasto con le previsioni del piano regolatore
adottato, esclusa l'area occupata dalle infrastrutture ferroviarie, sottratta
alle competenze comunali (cfr. art. 18 cpv. 1 e 2 della legge federale sulle
ferrovie del 20 dicembre 1957; Lferr; RS 742.101). Ritenuto che il blocco
edilizio decade se l'Esecutivo cantonale non approva il nuovo piano entro due
anni dalla scadenza del termine di pubblicazione, nel caso in esame esso
risulta applicabile sino al più tardi al 26 febbraio 2020. Fino ad allora, la
misura del blocco edilizio permette di tutelare a sufficienza il comparto,
paralizzando qualsiasi iniziativa edilizia che non sia pienamente conforme alle
previsioni della pianificazione, tanto più che la norma in fase di approvazione (art. 38 cpv. 1.1 NAPR)
è chiara, poiché indica espressamente che "fino all'entrata in vigore del
piano particolareggiato per gli edifici esistenti sono ammessi lavori di
ordinaria manutenzione. Gli ampliamenti sono ammessi limitatamente alla realizzazione
di corpi tecnici necessari per garantire la continuità d'uso dell'immobile.
L'ampliamento deve rispettare la struttura tipologica dell'edificio esistente"
(cfr. supra, consid. B.a.). Già solo per questo motivo, il ricorso
dev'essere accolto. La tesi della ricorrente secondo cui la misura sarebbe
inutile in quanto già il vigente art. 52 NAPR tutelerebbe a sufficienza il
comparto "Stazione di Faido" da iniziative edilizie contrarie agli obiettivi
pianificatori non necessita pertanto di venir approfondita.
5.
A prescindere da quanto precede, si rileva come, in ogni caso, la zona
di pianificazione avversata diverrebbe priva di scopo qualora il Governo
dovesse approvare la revisione. Infatti, posto che l'area toccata dalla misura
corrisponde a quella inserita nel perimetro della zona PP1 dalla revisione,
l'art. 38 cpv. 1.1 NAPR già contiene delle disposizioni di carattere
conservativo che ricalcano quelle della zona di pianificazione.
Per
contro, qualora il Consiglio di Stato non dovesse esprimersi in merito alla
revisione entro il 26 febbraio 2020, data in cui il blocco edilizio decadrà ex
lege, resta impregiudicata la possibilità per il Municipio di istituire una
nuova zona di pianificazione sul comparto "Stazione di Faido". Lo
stesso dicasi qualora il Governo dovesse negare la sanzione alla revisione e
nello specifico alla zona PP1, a dipendenza dei motivi posti a fondamento della
mancata approvazione.
6.
6.1.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto e la zona
di pianificazione istituita sul comparto "Stazione di Faido"
annullata.
6.2
Si
prescinde dal prelievo della tassa di giustizia, ritenuto che il Comune
soccombente ne va esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Quest'ultimo non è tuttavia
sollevato dall'obbligo di versare all'insorgente, patrocinata, congrue
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza
la risoluzione del 1° ottobre 2018 (n. 568/ 2018) del Municipio del Comune di Faido
è annullata nella misura in cui dispone l'istituzione di una zona di pianificazione
per il comparto che in base alla revisione del piano regolatore della sezione
di Faido è destinato all'elaborazione del piano particolareggiato PP1 (comparto
"Stazione di Faido").
2.
Non si preleva la tassa di
giustizia. All'insorgente va retrocesso l'importo di fr. 1'200.- versato a
titolo di anticipo per le presunte spese processuali. Il Comune di Faido
rifonderà alla ricorrente fr. 1'600.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera