90.2018.26
Istituzione di una zona di pianificazione dopo la pubblicazione della revisione di un PR in fase di approvazione
31 maggio 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2018.26
Lugano
31 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliera:
Laura
Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 30 novembre 2018 di
RI
1
RI
2
RI
3
RI
4
patrocinati
da: PR 1
contro
la
risoluzione del 1° ottobre 2018 (n. 568/2018), con cui il Municipio di Faido
ha istituito delle zone di pianificazione nei comparti che, in base alla
revisione del piano regolatore di Faido, sezione di Faido, sono destinati
all'elaborazione di un piano particolareggiato, PP1 (comparto "Stazione
di Faido") e PP2 (comparto "Saleggi-Gerra-vecchio stand di tiro");
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il comparto
denominato "Stazione di Faido" corrisponde alla fascia di territorio
comunale che comprende la stazione di Faido, l'area ferroviaria e le antiche
ville storiche sorte tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 lungo la strada cantonale
(Via Stazione).
b. Il piano regolatore di Faido, approvato con risoluzione
governativa (n. 7959) del 17 dicembre 1986 e integrato in seguito da alcune varianti,
assegna la porzione meridionale del comparto all'area ferroviaria, mentre
attribuisce quella a nord della stazione e della strada cantonale (in cui
sorgono le ville storiche e gli ormai dismessi Hotel __________ e Hotel __________),
salvo che per un'esigua superficie inserita in zona residenziale R3, alla zona
di mantenimento (zona MA), disciplinata dall'art. 52 dalle norme d'attuazione
del piano regolatore (NAPR), che dispone:
1.
Comprende la zona sviluppatasi
agli inizi del secolo con destinazione residenziale - alberghiera,
caratterizzata da testimonianze architettoniche e culturali riferibili ad un
periodo di particolare sviluppo economico di Faido.
Considerandi
2.
Per gli edifici esistenti sono
concessi interventi di riattamento, trasformazione e ricostruzione, nonché
piccoli ampliamenti quando questi sono resi necessari per la continuazione
dell'utilizzazione.
Deroghe alla limitatezza degli ampliamenti posso essere rilasciate dal
Municipio per interventi con destinazione alberghiera, quando questi sono
perfettamente ambientati con le preesistenze.
3.
(…)
4.
È richiesto il mantenimento ed il
ripristino degli elementi architettonici e dei rivestimenti originali, nonché
la salvaguardia delle sistemazioni esterne (…) e della vegetazione pregiata.
B. a. Il 16 ottobre 2017
il Consiglio comunale ha adottato la revisione del piano regolatore relativo
alla sezione di Faido, che attribuisce il comparto testé descritto alla zona
soggetta a piano particolareggiato "PP1: interpretazione di un pensiero "globale"
costruito nel primo '900: dall'arrivo della struttura ferroviaria al successivo
insediamento turistico", retta dall'art. 38 cpv. 1.1 NAPR, che dispone:
(…)
1.1
Il piano particolareggiato PP1 -
interpretazione di un pensiero "globale" costruito nel primo '900:
dall'arrivo della struttura ferroviaria al successivo insediamento turistico
La zona della stazione è particolarmente pregiata dal
punto di vista urbanistico, culturale e paesaggistico poiché è caratterizzata
da testimonianze architettoniche e culturali che richiamano un periodo di
particolare sviluppo socioeconomico di Faido. Oltre alle ville d'inizio '900
con i loro parchi segnalati nell'inventario federale dei giardini storici vi
ritroviamo la presenza di strutture alberghiere. Il comparto comprende inoltre
l'ampia area
ferroviaria che con l'entrata in funzione di
Alptransit perderà in parte la sua funzione prioritaria. Il comparto è
attraversato dalla strada cantonale di collegamento verso Mairengo/Osco e dal
collegamento stradale verso Polmengo.
L'alto valore architettonico e paesaggistico dell'impianto
edificatorio esistente, la funzione storica del comparto e la necessità di
riordinare i flussi veicolari di attraversamento giustificano l'elaborazione di
un piano particolareggiato i cui scopi sono:
- riassegnare al comparto un ruolo
nell'ambito dello sviluppo socioeconomico di Faido e della regione;
- assegnare alle ville storiche e i
loro parchi una valenza storico/culturale e definire le relative regole di
conservazione per garantire interventi di rivalorizzazione di qualità;
- reinterpretare la funzione dell'area
ferroviaria;
- superare la cesura urbanistica con la zona
residenziale di Polmengo.
Fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato
per gli edifici esistenti sono ammessi lavori di ordinaria manutenzione. Gli
ampliamenti sono ammessi limitatamente alla realizzazione di corpi tecnici necessari
per garantire la continuità d'uso dell'immobile. L'ampliamento deve rispettare
la struttura tipologica dell'edificio esistente.
b. Avverso la citata
revisione, che è stata posta in pubblicazione dal 26 gennaio al 26 febbraio
2018.
(cfr. FU 05/2018 del 16 gennaio 2018, pag. 398), RI 1 e RI 2 e RI 3 e RI 4
sono insorti, in qualità di comproprietari del mapp. __________ di Faido, su
cui insiste l'edificio dell'ormai dismesso Hotel __________, davanti al
Consiglio di Stato, unitamente ad altri proprietari.
c. La risoluzione e i
relativi ricorsi sono attualmente pendenti davanti al Consiglio di Stato per
approvazione, rispettivamente evasione.
C. Ottenuto il 24
settembre 2018 il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, con
risoluzione del 1° ottobre 2018 (n. 568/2018) il Municipio di Faido ha adottato
le zone di pianificazione dei comparti che in base alla citata revisione sono
destinati all'elaborazione di un piano particolareggiato (PP1 per il comparto "Stazione
di Faido"; PP2 per il comparto "Saleggi-Gerra-vecchio stand di tiro")
e ne ha disposto la pubblicazione presso la cancelleria comunale dal 16 ottobre
al 15 novembre 2018 (cfr. FU 82/2018 del 12 ottobre 2018, pag. 8539). Per
quanto attiene alla zona di pianificazione qui d'interesse, ossia quella che
concerne il comparto in cui si inserisce la proprietà di RI 1 e RI 2 e RI 3 e RI
4, essa è volta a salvaguardare gli obiettivi del PP1, affinché il Municipio
possa allestire gli approfondimenti necessari e, dopo l'approvazione del nuovo
piano regolatore, elaborare nel dettaglio i contenuti della pianificazione
particolareggiata. Inoltre, la zona di pianificazione vieta le nuove
costruzioni, ammettendo gli ampliamenti unicamente nella misura in cui
concernono la realizzazione di corpi tecnici necessari a garantire la
continuità d'uso dell'immobile e rispettosi della struttura tipologica
dell'edificio esistente. Pure ammesse risultano le opere di ordinaria
manutenzione. Il provvedimento ha una durata di cinque anni (cfr. scheda
descrittiva, ''Effetti" e "Durata'').
D. a. Avverso
tale provvedimento RI 1 e RI 2 e RI 3 e RI 4 insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone in via principale l'annullamento, in via
subordinata l'annullamento e la conseguente conferma dell'attuale assetto
pianificatorio della zona MA, mentre in via ancora più subordinata l'espunzione
della loro proprietà dal perimetro della misura. Riproponendo gli argomenti
sollevati con il proprio gravame contro la revisione del piano, rilevano come
l'istituzione della zona di pianificazione sia insensata, ossia priva
d'interesse pubblico, per il fatto che, avendo il Consiglio comunale già
adottato la revisione, sul comparto sussisterebbe un blocco edilizio ai sensi
dell'art. 63 della legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011 (LST; RL 701.100), atto a salvaguardare le previsioni
pianificatorie. Inoltre, il provvedimento sarebbe inutile, in quanto
esplicherebbe i medesimi effetti dell'art. 52 NAPR, che già impone nella zona
MA delle limitazioni dal profilo degli interventi ammessi sulla sostanza
edilizia dell'area. Per lo stesso motivo, i ricorrenti censurano una violazione
del principio della proporzionalità. Da ultimo, chiedono l'esperimento di un
sopralluogo.
b. All'impugnativa
resistono la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) e il Comune. La
prima, osservando come la zona di pianificazione adottata non ostacoli e non si
contrapponga agli obiettivi di ordine superiore e richiamando gli scopi
dell'avviso dipartimentale, si rimette al giudizio del Tribunale. Il secondo
postula la reiezione del gravame, limitandosi anzitutto a precisare alcuni
aspetti circa le contestazioni formulate dai ricorrenti contro la revisione del
piano regolatore. In merito alla zona di pianificazione, esso contesta che nel
caso di specie possa trovare applicazione la misura del blocco edilizio,
delimitando il piano regolatore in approvazione unicamente il perimetro e gli
obiettivi del piano particolareggiato ed essendo quest'ultimo ancora in fase di
definizione. Per giustificare l'istituzione del provvedimento avversato, il
Comune fa poi riferimento alla risoluzione governativa (n. 4082) del 21 luglio
2011.
concernente la revisione del piano regolatore del Comune di Gambarogno.
Aggiunge inoltre che, anche volendo seguire la tesi dei ricorrenti, visti i
tempi necessari per approvare la revisione, al blocco edilizio dovrebbe
comunque fare seguito l'istituzione di una zona di pianificazione a tutela della
zona PP1. Infine respinge la tesi secondo cui il provvedimento sarebbe inutile
poiché già la vigente normativa relativa alla zona MA sarebbe sufficientemente
restrittiva: l'obiettivo di valorizzare e conservare le ville storiche e i loro
parchi, alcuni dei quali indicati nell'elenco dei giardini storici della
Svizzera (lista ICOMOS), contrasterebbe infatti con il contenuto dell'art. 52
NAPR, che al cpv. 2 permette la ricostruzione (e quindi anche la demolizione)
degli edifici esistenti e prevede deroghe alla limitatezza degli ampliamenti
per interventi con destinazione alberghiera.
E. a. Con la replica i
ricorrenti si riconfermano nelle proprie domande e argomentazioni, precisando
in particolare come oltre all'art. 52 NAPR, anche la menzione del comparto in
una scheda dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza
nazionale (ISOS) contribuisca a garantire una sufficiente tutela della sostanza
edilizia esistente, motivo per cui l'adozione di un'ulteriore misura a
salvaguardia della pianificazione non si giustificherebbe. Paventano inoltre i
lunghi tempi necessari a concretizzare il PP1.
b. Anche il Comune e
la Sezione si riconfermano nelle loro rispettive tesi e richieste. In
particolare, il Comune contesta le critiche sollevate dagli insorgenti e
puntualizza che i primi incontri con i proprietari nel comparto tesi a
discutere dei contenuti del PP1 si sono già svolti e che auspica di poterlo
elaborare in tempi brevi.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 64 cpv. 1
LST. Certa è la legittimazione attiva degli insorgenti, in quanto
comproprietari del mapp. __________ di Faido toccato dal provvedimento
avversato (art. 64 cpv. 2 lett. a LST). Il ricorso, tempestivo (art. 64 cpv. 1
LST), è dunque ricevibile in ordine.
1.2
Il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.
). Infatti, sulla scorta di un apprezzamento anticipato, il Tribunale
non ritiene necessario procedere
all'esperimento del sopralluogo richiesto dai ricorrenti, il cui presumibile
risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RtiD
II-2012 n. 59 consid. 3.3 con rinvii; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, n. 1c ad art. 18).
2.
2.1.
Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del
territorio (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere
modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per
comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere
che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio
è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di istituire zone
di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso
di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con principi
pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle proprie
competenze, dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 59
LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia
di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento delle
pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende
all'art. 62 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27
cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che
possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando
inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano
in formazione sono decise negativamente (art. 62 cpv. 3 LST). La zona di
pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che
sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con
facoltà del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di
due anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT e art. 60 LST).
2.2
La zona di pianificazione è un provvedimento
conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la
pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o
comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante
col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel
tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del
processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362
consid. 2a/bb; Alexander Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG:
Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27).
3.
3.1.
Oltre alla zona di pianificazione, la LST prevede due altre misure destinate a
salvaguardare la pianificazione in via di elaborazione: la decisione sospensiva
(art. 62 LST) e il blocco edilizio (art. 63 LST). Esse attribuiscono un effetto
anticipato negativo al diritto in formazione, paralizzando l'applicazione del
diritto attuale sino all'entrata in vigore di quello futuro (cfr. STA
52.2007.103
del 5 giugno 2007 consid. 2.2). La decisione sospensiva e il blocco
edilizio sono applicabili a dipendenza dello stato di avanzamento del progetto
di piano: la prima in caso di contrasto con uno studio in atto, il secondo se
il contrasto sussiste con un piano già pubblicato (cfr. Messaggio concernente
il disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309]:
pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg., pag. 413).
3.2
Giusta l'art. 62 cpv. 1 LST, il Municipio o il
Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in
assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in
contrasto con uno studio pianificatorio in atto. Essi, continua la norma (cpv.
2), decidono immediatamente sull'oggetto sospeso oppure danno avvio alla
procedura d'espropriazione, se alla scadenza dei due anni il piano regolatore o
il piano particolareggiato non sono stati pubblicati, o il piano di
utilizzazione cantonale non è stato adottato. Secondo l'art. 84 del regolamento
della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL
701.
), uno studio pianificatorio è considerato in atto quando esiste un
progetto sommario di piano, che
consente di valutare l'incidenza della domanda di costruzione sul piano (cpv.
1). Come ben si deduce dal testo stesso dell'art. 62 LST, la decisione
sospensiva costituisce una misura sussidiaria rispetto alla zona di
pianificazione. Tuttavia, essa non esclude, se del caso, un'adozione successiva
di quest'ultima (STA 90.2015.115 del 12
luglio 2017 consid. 6.3, 90.2016.8 del 20 luglio 2016 consid. 6.3).
3.3
Dalla data di pubblicazione
del piano regolatore o del piano particolareggiato di cui all'art. 27 LST e
sino all'approvazione del Consiglio di Stato, come pure dalla data di adozione
del piano di utilizzazione cantonale di cui all'art. 45 LST e sino
all'approvazione del Gran Consiglio, l'art. 63 cpv. 1 LST prescrive poi che non
si possono attuare modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle
previsioni del piano. Il blocco edilizio, prosegue il disposto (cpv. 2), decade
se il Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio, non approvano il
piano entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione, rispettivamente
di adozione. In questo caso le restrizioni decadono e la domanda di costruzione
deve essere decisa in base al diritto in vigore a quel momento. Il blocco
edilizio paralizza dunque qualsiasi iniziativa edilizia che non sia pienamente
conforme alle previsioni del piano regolatore o particolareggiato pubblicato
previa adozione da parte del Consiglio comunale (cfr. STA 52.2007.103 del 5
giugno 2007 consid. 2.2; citato Messaggio concernente la LST, pag. 414).
4.
Secondo gli
insorgenti la misura a salvaguardia della pianificazione sarebbe insensata, in
quanto istituita dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale della
revisione del piano regolatore della sezione di Faido e corrispondente, per
rapporto ai suoi effetti, oltre che al vigente art. 52 NAPR, anche all'art. 38
cpv. 1.1 NAPR in fase di approvazione, riferito alla zona PP1. Ai sensi di
quanto disposto all'art. 63 LST, il comparto in cui si inserisce il mapp. __________
sarebbe sottoposto alla misura del blocco edilizio, la quale tutelerebbe a
sufficienza le previsioni pianificatorie per tale area, anch'esse in ogni caso
contestate dai ricorrenti in sede di ricorso avverso la revisione.
4.1
La zona di
pianificazione avversata tocca l'area corrispondente
all'estensione complessiva del perimetro della zona destinata al piano
particolareggiato PP1, pendente per approvazione davanti al Consiglio di
Stato. Nella scheda descrittiva il Municipio, oltre a illustrare
l'iter procedurale riferito alla revisione generale del piano regolatore della
sezione di Faido, descrive il comparto, occupato oltre che dalla stazione e
dall'area ferroviaria, da storiche ville signorili sorte tra la fine del 1800 e
l'inizio del 1900, sottolineandone l'importante valore architettonico e
culturale e spiegando infine che il provvedimento avversato è volto a
salvaguardare gli obiettivi che il Comune intende concretizzare attraverso
l'elaborazione del PP1, ossia quelli di rivalorizzazione e conservazione del
patrimonio storico/culturale dell'impianto edificatorio presente nel comparto e
quelli di riqualifica dell'area quale punto di sviluppo socioeconomico di Faido
e della regione della Leventina. Infatti, con l'apertura della Galleria di base
del San Gottardo (Alptransit), la tratta ferroviaria Bellinzona-Airolo-Erstfeld
("Gotthardbahn") ha assunto una nuova valenza turistica, in funzione
della quale il Comune intende studiare un assetto pianificatorio che individui
e consideri anche iniziative di sviluppo e valorizzazione del patrimonio
costruito. In proposito, il Comune richiama l'ampio spazio ferroviario che
resterà inutilizzato e le situazioni di degrado conseguenti la dismissione di
parte degli edifici. Ora, benché tali intendimenti siano di per sé
condivisibili e in linea con il mandato costituzionale all'indirizzo dell'ente
pubblico di pianificare razionalmente il territorio (art. 75 cpv. 1 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.;
RS 101), la zona di pianificazione avversata si rivela prematura a questo
stadio della procedura, in quanto, non essendosi il Consiglio di Stato ancora
espresso in merito alla revisione del piano regolatore della sezione di Faido,
al momento non è dato di sapere se la zona PP1, dei cui scopi la misura
avversata si pone a tutela, sarà avallata dall'Autorità cantonale e quindi se
in futuro vi sarà concretamente la necessità di salvaguardare gli obiettivi
della pianificazione particolareggiata durante la fase di definizione dei suoi
contenuti. Altrimenti detto, siccome non si conosce la decisione del Governo in
merito alla zona PP1, la
pianificazione particolareggiata non è (ancora) in atto né in procinto di
essere intrapresa, motivo per cui non si giustifica l'istituzione
di una zona di pianificazione a sua tutela. In questo senso, non viene in aiuto
al Comune il suo rinvio alla risoluzione governativa (n. 4082) del 21 luglio
2011.
concernente la revisione del piano regolatore del Comune di Gambarogno, in
quanto in quel caso il Governo aveva approvato il perimetro di alcuni piani
particolareggiati, ciò che invece non è ancora avvenuto per il PP1. Inoltre, il
motivo per cui in quell'occasione il Consiglio di Stato aveva ordinato
l'istituzione di zone di pianificazione per i comparti soggetti a piano
particolareggiato è da ricondurre al fatto che la nuova normativa ad essi
riferita, a differenza di quella concernente il PP1 (art. 38 cpv. 1.1 NAPR),
difettava di disposizioni transitorie atte a tutelare a sufficienza la
pianificazione particolareggiata in fase di allestimento.
4.2
Come
rettamente rilevato dai ricorrenti, dalla data di pubblicazione della revisione
del piano regolatore della sezione di Faido, avvenuta il 26 gennaio 2018 (cfr. supra,
consid. B.b.), sino all'approvazione della stessa da parte del Consiglio di
Stato, il Municipio dispone della misura del blocco edilizio di cui all'art. 63
LST per negare eventuali modifiche edilizie o altri provvedimenti che dovessero
risultare in contrasto con le previsioni del piano regolatore adottato, esclusa
l'area occupata dalle infrastrutture ferroviarie, sottratta alle competenze
comunali (cfr. art. 18 cpv. 1 e 2 della legge federale sulle ferrovie del 20
dicembre 1957; Lferr; RS 742.101). Ritenuto che il blocco edilizio decade se
l'Esecutivo cantonale non approva il nuovo piano entro due anni dalla scadenza
del termine di pubblicazione, nel caso in esame esso risulta applicabile sino
al più tardi al 26 febbraio 2020. Fino ad allora, la misura del blocco edilizio
permette di tutelare a sufficienza il comparto, paralizzando qualsiasi
iniziativa edilizia che non sia pienamente conforme alle previsioni della
pianificazione,
tanto più che la norma in fase di approvazione (art. 38 cpv. 1.1 NAPR) è
chiara, poiché indica espressamente che "fino all'entrata in vigore del
piano particolareggiato per gli edifici esistenti sono ammessi lavori di
ordinaria manutenzione. Gli ampliamenti sono ammessi limitatamente alla
realizzazione di corpi tecnici necessari per garantire la continuità d'uso
dell'immobile. L'ampliamento deve rispettare la struttura tipologica
dell'edificio esistente" (cfr. supra, consid. B.a.). Già solo per
questo motivo, il ricorso dev'essere accolto. La tesi dei ricorrenti secondo
cui la misura sarebbe inutile in quanto già il vigente art. 52 NAPR tutelerebbe
a sufficienza il comparto "Stazione di Faido" da iniziative edilizie
contrarie agli obiettivi pianificatori non necessita pertanto di venir
approfondita.
5.
A
prescindere da quanto precede, si rileva come, in ogni caso, la zona di
pianificazione avversata diverrebbe priva di scopo qualora il Governo dovesse
approvare la revisione. Infatti, posto che l'area toccata dalla misura
corrisponde a quella inserita nel perimetro della zona PP1 dalla revisione,
l'art. 38 cpv. 1.1 NAPR già contiene delle disposizioni di carattere
conservativo che ricalcano quelle della zona di pianificazione.
Per
contro, qualora il Consiglio di Stato non dovesse esprimersi in merito alla
revisione entro il 26 febbraio 2020, data in cui il blocco edilizio decadrà ex
lege, resta impregiudicata la possibilità per il Municipio di istituire una
nuova zona di pianificazione sul comparto "Stazione di Faido". Lo
stesso dicasi qualora il Governo dovesse negare la sanzione alla revisione e
nello specifico alla zona PP1, a dipendenza dei motivi posti a fondamento della
mancata approvazione.
6.
6.1.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto e la zona
di pianificazione istituita sul comparto "Stazione di Faido"
annullata.
6.2
Si
prescinde dal prelievo della tassa di giustizia, ritenuto che il Comune
soccombente ne va esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Quest'ultimo non è tuttavia
sollevato dall'obbligo di versare agli insorgenti, patrocinati, congrue
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza
la risoluzione del 1° ottobre 2018 (n. 568/2018) del Municipio del Comune di
Faido è annullata nella misura in cui dispone l'istituzione di una zona di
pianificazione per il comparto che in base alla revisione del piano regolatore
della sezione di Faido è destinato all'elaborazione del piano particolareggiato
PP1 (comparto "Stazione di Faido").
2.
Non si preleva la tassa di
giustizia. Agli insorgenti va retrocesso l'importo di fr. 1'200.- versato a
titolo di anticipo per le presunte spese processuali. Il Comune di Faido
rifonderà ai ricorrenti complessivi fr. 1'600.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera