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Decisione

90.2018.5

Variante di un piano regoltore per la creazione di un parco urbano

14 settembre 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i bisogni della collettività, la pianificazione degli insediamenti all'interno

del Parco risulta insoddisfacente.

La pianificazione

degli insediamenti si rivela inoltre lacunosa anche dal profilo dei parametri

edificatori previsti, violando così l'obbligo di pianificare sancito all'art. 2

LPT e ribadito all'art. 3 LALPT. Infatti, come ricordato sopra al

consid. 5, l'art. 56 cpv. 3 LALPT prescrive che il piano regolatore stabilisce

il perimetro del piano di quartiere nonché i requisiti qualitativi minimi ed i

parametri edilizi minimi e massimi (cpv. 3). La LST riconferma questa impostazione

all'art. 54 e precisa all'art. 76 del suo regolamento (RLst) che il piano

regolatore deve contenere i requisiti

qualitativi minimi, che dipendono dagli obiettivi e dai contenuti che il Comune

vuole incentivare mediante il piano di quartiere (cpv. 1), e che i parametri

edilizi minimi e massimi, di cui all'art. 54 cpv. 3 LST, sono le

prescrizioni riguardanti le altezze, le distanze e gli indici (cpv. 2). In

concreto il rapporto di pianificazione, a pag. 22, pone giustamente in rilievo

i notevoli pregi paesaggistici del comparto, che sconsiglierebbero, fra

l'altro, la realizzazione di volumi al mapp. 1382, al fine di non compromettere

la vista sul lago. Malgrado il delicato contesto in cui i nuovi insediamenti andrebbero

a collocarsi, la variante si limita a fissare una SUL massima di 2'000 m2

e un'altezza non superiore a quella dello stabile esistente (quota massima pari

alla gronda della Casa Rossa che deve mantenere il carattere di emergenza nel

comparto: cfr. versione emendata dal Governo in sede di approvazione). In

merito a tali parametri si osserva anzitutto che può rimanere aperta la

questione a sapere se l'altezza massima prescritta sia determinata in modo

sufficientemente preciso, ritenuto che, come esposto in narrativa, il comparto

presenta una pendenza costante con un dislivello di ca. 11 m tra il limite a

valle e quello a monte. È inoltre pur vero che l'indice di sfruttamento può in concreto venir determinato in modo

indiretto attraverso la SUL massima: esso costituisce infatti il rapporto fra

la superficie utile lorda degli edifici e la superficie edificabile del

fondo (cfr. art. 37 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991

[LE; RL 705.100]). Come rileva il Consiglio di Stato nella decisione impugnata,

considerata la superficie edificabile complessiva

del comparto, la realizzazione di una SUL di 2'000 m2 corrisponde,

tenuto conto anche della Casa Rossa, all'incirca ad un indice di sfruttamento

dello 0.1. Tuttavia, contrariamente a quanto prescrive l'art. 56 cpv. 3 LALPT,

la variante in esame non prevede regole circa le distanze e l'indice di occupazione, parametri

questi che non sono fissati neppure all'art. 63 cpv. 2 NAPR, che si

limita a demandare al piano di quartiere la definizione dell'ubicazione e delle

dimensioni plano-volumetriche di tutti gli elementi del parco, fra cui gli

insediamenti. Di conseguenza, anche sotto questo profilo, la pianificazione

degli insediamenti all'interno del parco non può trovare avvallo. Per tutti

questi motivi il ricorso è dunque accolto e la decisione impugnata annullata

nella misura in cui approva l'art. 54ter cpv. 4 lett. b secondo paragrafo NAPR.

7. Non si preleva tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza la risoluzione del 21 febbraio 2018 (n. 717) del

Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui approva l'art. 54ter cpv. 4

lett. b secondo paragrafo NAPR.

Considerandi

2.

Non si preleva tassa di

giustizia. Al ricorrente va restituito l'importo di fr. 2'000.- versato quale

anticipo sulle presunte spese processuali.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera