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Decisione

90.2019.10

Introduzione nelle NAPR di disposizioni relative alla posa di antenne per la telefonia mobile

25 giugno 2020Italiano40 min

_______________________________________________________________________________________________

Source ti.ch

Incarto

n.

90.2019.10

Lugano

25 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 4 marzo 2019 di

RI 1

RI 2

RI 3

patrocinate da: PR 1

contro

la risoluzione del 30 gennaio 2019 (n. 500) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del

Comune di Caslano concernente l'introduzione nelle norme di attuazione del

piano regolatore (NAPR) di disposizioni relative alla posa di impianti per la

telefonia mobile;

ritenuto, in

fatto

A. La revisione del piano

regolatore del Comune di Caslano è stata approvata dal Consiglio di Stato con

risoluzione del 2 giugno 2009 (n. 2695) ed è stata oggetto in seguito di

numerose varianti. Il vigente piano regolatore suddivide il territorio comunale

nelle seguenti zone edificabili (art. 32 NAPR): i nuclei storici di Caslano,

Torrazza e Magliasina (NS), la zona grotti (ZG), la zona residenziale riva del

lago (RL), le zone residenziali estensiva (R2), semi-estensiva (R3) e intensiva

(R4), la zona mista residenziale-commerciale a tre piani (ZM3), la zona

residenziale speciale via Fiume - piazza a lago (ZS1), quella residenziale

speciale piazza a lago (ZS2), la zona artigianale-industriale (AR-IN), quella

artigianale-industriale speciale (AR-INs), la zona cantiere lacuale (CL) e i

comprensori soggetti a piano regolatore particolareggiato (zone PRP1, PRP2,

PRP3, PRP4). A queste si aggiungono la zona con esclusione dell'edificazione,

gli spazi liberi nel nucleo e le zone per attrezzature e costruzioni

d'interesse pubblico (AP-CP; art. 57-61 NAPR).

B. Il 23 gennaio 2015

sono entrati in vigore gli art. 30 cpv. 1 n. 8 e 117 cpv. 1 del regolamento

della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110;

BU 2015, 12), che dispongono quanto segue:

art. 30 1Riguardo al piano delle zone,

il regolamento edilizio stabilisce:

(…)

8. Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle

antenne di telefonia mobile:

a) per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in

particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle

immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;

b) per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto

territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale

e del paesaggio.

art. 117 1I Comuni provvedono ad adottare le

disposizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.

C. a. Alla luce della citata modifica normativa, il

Municipio di Caslano ha elaborato una variante di piano regolatore, volta

a disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la posa di impianti per la

telefonia mobile visivamente percepibili sul territorio comunale, basata sul "modello a cascata" proposto dalla linea

guida cantonale Antenne

per la telefonia mobile, redatta nel maggio 2015 e aggiornata nel febbraio

2016 (cfr. infra, consid. 3.3).

Durante la seduta del

12 giugno 2018 il Consiglio comunale di Caslano ha adottato la citata variante

e l'introduzione nelle NAPR del nuovo art. 20, che dispone:

IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. Le

antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili solo

nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:

Priorità

Zona

Fatti

I zona artigianale-industriale AR-IN

zona

artigianale-industriale speciale AR-INs

zona cantiere lacuale

CL

ecocentro AP2

_______________________________________________________________________________________________

Considerandi

II zona residenziale estensiva R2

zona residenziale semi-estensiva

R3

zona residenziale intensiva R4

zona mista ZM3

_______________________________________________________________________________________________

III zona nucleo storico NS

zone oggetto di piano particolareggiato PRP1, PRP2,

PRP3

_______________________________________________________________________________________________

IV zona residenziale riva del lago RL

zona residenziale speciale via Fiume - piazza a lago

ZS1

zona residenziale speciale piazza a lago ZS2

zona grotti ZG

area Nuovo Centro Civico PRP4

tutti gli AP-CP non citati nelle aree con priorità I e

V

_______________________________________________________________________________________________

V aree delimitate dal raggio di 100 m

da:

- scuola dell'infanzia e altri

edifici a scopo pubblico CP1

- scuola elementare CP2

- nuova sede scuola elementare e

scuola dell'infanzia CP5

- nuova sede casa per anziani CP6

- scuola media CP10

2.

I

gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono

di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti

nelle zone con priorità più alta.

3.

Le

domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili

visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono

essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro

inserimento.

4.

Sottostanno

alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile

riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante

eventuali mascheramenti.

5.

Le

dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non

devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.

(cfr. rapporto di pianificazione relativo alla

variante di PR concernente gli impianti per telefonia mobile del settembre

2016, pag. 8).

b. Contro la citata variante RI 1 (__________), RI

2.

(__________) e RI 3 (__________) sono insorte davanti al Consiglio di

Stato, chiedendo in via principale di negare l'approvazione all'art. 20 NAPR e,

in via subordinata, di approvarlo, modificandone tuttavia d'ufficio il cpv. 1

nel senso di ridurre da cinque a due i livelli di priorità previsti dal modello

a cascata.

D. Con giudizio del 30

gennaio 2019 il Consiglio di Stato ha approvato l'art. 20 NAPR così come

adottato dal Consiglio comunale, respingendo il gravame interposto da RI 1, RI

2.

e RI 3. Dopo aver delineato la tematica e il quadro legale di riferimento,

l'Esecutivo cantonale ha rilevato come la norma, raggruppando concettualmente

zone di destinazione con caratteristiche simili in cinque livelli di priorità,

al fine di non appesantire la struttura, non ponesse problemi dal profilo della

legalità e dell'opportunità. Ne ha concluso che con l'introduzione della nuova

disciplina il Comune si era conformato alla legislazione federale e cantonale

vigente in materia di pianificazione delle antenne per la telefonia mobile.

E. RI 1, RI 2 e RI

3.

insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in

via principale l'annullamento del citato giudizio governativo con conseguente

riforma dell'art. 20 cpv. 1 NAPR nel senso auspicato in prima sede nonché lo

stralcio dei cpv. 2-5 della norma, in quanto sprovvisti di interesse pubblico.

In via subordinata e ancora più subordinata chiedono il rinvio degli atti al

Consiglio di Stato, rispettivamente al Comune, affinché approvi/adotti la

variante con gli adattamenti da loro auspicati. Ribadiscono in sostanza gli

argomenti sollevati davanti al Governo, segnatamente che la suddivisione delle

zone edificabili di Caslano in cinque livelli di priorità pervista dal modello

a cascata di cui al cpv. 1 renderebbe il nuovo ordine pianificatorio inutilmente

complicato. Inoltre, a detta loro, le zone produttive attribuite al primo

livello di priorità non sarebbero da sole sufficienti a garantire una buona

copertura di rete, un approvvigionamento di qualità sul territorio comunale e

un servizio di comunicazione mobile conforme alle diposizioni della legge sulle

telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10) e alle concessioni

federali a causa delle loro esigue dimensioni e della loro ubicazione discosta

rispetto alle vaste zone abitative del piano in cui risiede la maggior parte degli

utenti. Oltre che sproporzionato e carente dal profilo dell'interesse pubblico,

l'ordine di priorità approvato violerebbe quindi la Costituzione, in quanto

limiterebbe eccessivamente la loro libertà economica (art. 27 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999;

Cost.; RS 101) e quella d'informazione (art. 16 Cost.) degli utenti e si

porrebbe in contrasto con il diritto federale, in particolare con gli scopi

sanciti dalla LTC. Affermano che sarebbe inoltre ravvisabile una violazione del

principio della preminenza del diritto federale nella misura in cui il cpv. 1

dell'art. 20 NAPR sarebbe volto a perseguire scopi di carattere ambientale,

attribuendo al grado di priorità V le aree delimitate dal raggio di 100 m da

alcune costruzioni pubbliche (scuole, casa per anziani).

F. In sede di

risposta la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione

del gravame, richiamando le motivazioni e le considerazioni esposte nella

risoluzione governativa impugnata, mentre il Comune non ha prodotto alcun

allegato responsivo.

Le ricorrenti non hanno replicato.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è

tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011; LST; RL 701.100). Certa è pure la legittimazione attiva delle

ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Per quanto attiene alle domande di

giudizio, davanti a questo Tribunale esse chiedono anzitutto l'annullamento della

risoluzione governativa impugnata (cfr. punto 2a del petitum). La

formulazione della domanda è chiara, per cui il fatto che le insorgenti

affermino a pag. 16 del gravame di restringere le loro richieste, rinunciando a

chiedere un annullamento integrale del nuovo art. 20 NAPR, è ininfluente.

La domanda delle ricorrenti di riformare d'ufficio la risoluzione del Consiglio

di Stato nel senso da esse auspicato (cfr. punto 2b del petitum) non può

invece in ogni caso trovare accoglimento per i motivi di cui si dirà al considerando

5.2.5

1.2

Fatte queste precisazioni, il ricorso è ricevibile in ordine. Il gravame può essere

giudicato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

2.

2.1. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano

regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale

autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il

piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa

controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte

pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano

tuttavia di lasciare alle autorità loro

subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire

nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio

oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione

di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o

non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono

adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei

dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità

governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo

corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD

II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg.

LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43

consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33),

segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato (Raffaello Balerna,

La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag.

203.

segg., 214).

3.

Secondo le

insorgenti l'art. 20 cpv. 1 NAPR violerebbe le garanzie costituzionali della

libertà economica e d'informazione e il principio della preminenza del diritto

federale. In particolare, ritengono che il modello a cascata introdotto con la

variante non sia sorretto da un sufficiente interesse pubblico e che sia

sproporzionato.

3.1

Nelle zone

edificabili gli impianti di telefonia mobile sono generalmente conformi alla

zona di situazione. Tuttavia, il Tribunale federale ha riconosciuto che per

vaste fasce della popolazione tali impianti, nella misura in cui sono

riconoscibili visivamente in quanto non sono mascherati o lo sono in modo

inefficace, possono comportare un disagio psicologico suscettibile di

minacciare e compromettere la qualità della vita nelle abitazioni, ridurre

l'attrattività delle zone residenziali e diminuire il valore degli immobili

ubicati nelle loro vicinanze. Tali ripercussioni sono state qualificate

dall'Alta Corte federale come immissioni immateriali degli impianti di

telefonia mobile, immissioni che possono essere contrastate dai Cantoni e

dai comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale (DTF 138 II

173.

consid. 7.4.3, 136 I 395 consid. 4.3.2-4.3.3, 133 II 321 consid. 4.3.4; STF

1C_451/2017 del 30 maggio 2018 consid. 2.5.2).

3.2

Nell'ambito delle loro competenze, Cantoni e comuni possono

pertanto emanare delle norme edilizie e pianificatorie volte a influenzare le

ubicazioni e la costruzione delle antenne per la telefonia mobile nelle zone

residenziali, al fine di salvaguardarne il carattere, la qualità abitativa e

l'attrattività (DTF 138 II 173 consid. 7.4.3, 133 II 321 consid. 4.3.4;

STF 1C_167/2018 dell'8 gennaio 2019 consid. 2.3, 1C_451/2017 citata consid.

2.5.2). In tal senso,

come visto, gli art. 30 cpv. 1 n. 8 e 117 cpv. 1 RLst domandano ai comuni di

integrare nelle norme di attuazione del piano regolatore (regolamento

edilizio), entro 10 anni, una disciplina sulle condizioni per l'ubicazione e la

costruzione delle antenne di telefonia mobile. Per giurisprudenza, una simile

disciplina deve comunque rispettare i limiti posti dal diritto federale,

segnatamente dalla legislazione ambientale e dal diritto delle

telecomunicazioni (DTF 133 II

321.

consid. 4.3.4 con rinvii; in proposito

si veda anche "Riassunto" a pag. 7 della linea guida federale

intitolata "Telefonia mobile: Guida per Comuni e Città", edita nel

2010.

dall'Ufficio federale dell'ambiente [UFAM], delle comunicazioni [UFCOM],

dello sviluppo territoriale [ARE], consultabile sul sito internet www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/elettrosmog/pubblicazioni-studi.html). In particolare, i comuni

non possono adottare norme che mirano a proteggere la popolazione dalle

immissioni delle radiazioni non ionizzanti, tale ambito essendo regolato a

livello federale esaustivamente dall'ordinanza

sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS

814.710), emanata in base alla legge

federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01),

che dunque non lascia spazio per

normative cantonali o comunali (cfr. DTF 133 II 321 consid. 4.3; RtiD I-2006 n.

26.

consid. 4; linee guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile"

del febbraio 2016, pto. 3, pag. 3). Non possono neppure dotarsi di disposizioni

che ostacolano gli interessi pubblici

perseguiti dalla LTC, legge questa che tende a garantire a tutte le cerchie

della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di

telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile

una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr.

art. 1 LTC). I comuni possono pertanto adottare, per esempio, norme che

escludono esplicitamente le antenne di telefonia mobile da determinate aree

soggette a particolare protezione (pianificazione negativa, Negativplanung)

o le assegnano a determinati comparti (pianificazione positiva, Positivplanung, cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 138 II 173 consid. 6.3, 133 II 321

consid. 4.3.4; linea guida federale

citata, cap. 4.2.3, pag. 33 seg.). Di regola, queste regolamentazioni non devono

comunque limitarsi a valutazioni riferite a singole parti di territorio, ma

devono essere elaborate in un contesto più ampio, che tenga conto di una

visione globale di tutti i problemi rilevanti (cfr. DTF 133 II 353 consid. 4.2., 133 II 321 consid. 4.3.4, 133 II

64.

consid. 6.4; Heinz Aemisegger,

Die bundesrechtliche Rechtsprechung zu Standortgebundenheit und Standortplanung

von Mobilfunkanlagen, in: VLP-ASPAN, Dossier zu Raum & Umwelt n. 2/08, cap.

3.1.2.; Benjamin Wittwer,

Bewilligung von Mobilfunkanlagen, II ed., Zurigo 2008, pag. 107 segg.; per

tutto quanto precede: STA 90.2008.75 del 14 aprile 2011, 52.2016.182 del 9

marzo 2010 consid. 3). Ammissibili sono inoltre modelli a cascata (Kaskadenmodelle),

elaborati in considerazione della situazione concreta del singolo comune (cfr.

DTF 142 I 26 consid. 4.2, 4.4 e 4.5 e rinvii, 141 II 245 consid. 2.1, 138 II

173.

consid. 6.4-6.6; STA 52.2015.437-440 del 31 agosto 2017 consid. 2.3). Il

comune è libero di adottare la soluzione pianificatoria che ritiene più

adeguata, purché essa sia conforme al diritto federale, ossia consenta uno

sviluppo della rete di telefonia mobile che sia compatibile con le disposizioni

in materia ambientale e con le esigenze degli operatori e dei clienti finali,

oltre che con la sensibilità della popolazione. Il disciplinamento comunale non

deve dunque in nessun caso condurre al divieto di posare antenne (cfr. linea

guida cantonale citata, p.to. 6, pag. 5).

3.3

Come detto, il modello a cascata costituisce

uno dei possibili sistemi di pianificazione a disposizione dei comuni per

disciplinare l'ubicazione delle antenne di telefonia mobile sul proprio

territorio. Questo modello, che il Tribunale federale ha giudicato lecito (cfr.

DTF 138 II 173 consid. 6; STF 1C_51/2012 / 1C_71/2012 del

21.

maggio 2012 consid. 5.5), è applicabile unicamente agli impianti di

telefonia mobile percepibili visivamente, ossia riconoscibili nella loro forma

e fattezza e quindi atti a generare secondo la giurisprudenza federale le

immissioni immateriali di cui si è detto al considerando 3.1. Esso introduce un

ordine di priorità fra le diverse zone d'utilizzazione, classificandole a

seconda del loro grado di sensibilità: le zone percepite dalla popolazione come

"meno sensibili" (zone lavorative, produttive, industriali) sono

poste in priorità più alta (I), mentre quelle destinate esclusivamente alla

residenza hanno una priorità più bassa. In base a tale sistema, un'antenna in

una zona di priorità inferiore è ammessa unicamente nella misura in cui gli

operatori di telefonia mobile dimostrano che per motivi di ordine tecnico o

inerenti alla disponibilità del sito non è possibile realizzarla in una zona di

priorità superiore (cfr. linea guida federale citata, cap. 4.2.3., pag. 33 seg.).

In questo senso, alle pag. 5 e 6 la linea guida cantonale nella versione

aggiornata del febbraio 2016 propone una "norma tipo" basata su un

modello a cascata caratterizzato da nove livelli (gradi) di priorità:

1.

Le antenne per la telefonia mobile percepibili

visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti

priorità:

I. priorità: zone per il lavoro;

II. priorità: zone per scopi

pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a

quelle delle zone per il lavoro;

III. priorità: zone per

l'abitazione nelle quali sono ammesse anche attività di produzione di beni e

servizi;

IV. priorità: zone per il tempo

libero;

V. priorità: zone destinate

esclusivamente all'abitazione a carattere intensivo (alta densità);

VI. priorità: nuclei;

VII. priorità: zone destinate

esclusivamente all'abitazione a carattere estensivo (bassa densità);

VIII. priorità: zone per scopi

pubblici nelle quali non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili

a quelle delle zone per il lavoro;

IX. priorità: aree delimitate dal

raggio di 100 metri da locali dove soggiornano persone particolarmente

sensibili (bambini, anziani, ammalati).

2.

I gestori delle antenne per la telefonia mobile

percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono

disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.

3.

Le domande di costruzione per antenne per la

telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali,

culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un

esperto esterno, in ordine al loro inserimento.

4.

Sono percepibili visivamente e sottostanno alle

precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili

come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.

5.

Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle

antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente

necessario per la loro funzione.

4.

Le

restrizioni dei diritti fondamentali devono fondarsi su una base legale, essere

giustificate da un interesse pubblico preponderante

e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.; DTF

132.

I 282 consid. 3.2). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità

costituiscono, d'altra parte, dei principi giuridici fondamentali che lo Stato

deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.).

4.1

Il principio

della legalità prevede che la limitazione di un diritto fondamentale deve

fondarsi su una norma generale e astratta. Essa deve essere sufficientemente

precisa in modo da garantire la sicurezza del diritto. L'agire

dell'amministrazione nel singolo caso deve essere prevedibile e rispettare il

principio della parità di trattamento. La precisione che la base legale deve

avere dipende dalla gravità della limitazione del diritto fondamentale (DTF 130

I 360 consid. 1).

4.2

In linea

generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che

compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel

caso di un provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione

corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.

Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in

gioco (RDAT I-2000 n. 24

consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). Se per restringere

la proprietà può essere invocato, senza aprioristiche preclusioni, qualsiasi

ordine di motivi, le restrizioni alla libertà economica (art. 27 Cost.) sono

conformi alla Costituzione solo se si fondano su motivi di polizia o di

politica sociale oppure su misure di pianificazione del territorio (DTF 132 I

282.

consid. 3.3). Il fatto che queste misure possano avere degli effetti

secondari anche sulla libera concorrenza non le rende di per sé contrarie a

questo principio (STF 1C_323/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 5.2; Jörg Paul Müller/Markus

Schefer, Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung von

1999, der UNO-Pakte und der EMRK, IV ed., Berna 2008, pag. 1071).

4.3

Il principio della

proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo di interesse pubblico

desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a

disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura

minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che

sussista un rapporto ragionevole tra lo

scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

5.

5.1. A

proposito del modello a cascata già si è detto come in più di un'occasione il

Tribunale federale ne abbia confermato l'ammissibilità a determinate condizioni

(cfr. supra, consid. 3.3). Nel caso di specie, mediante l'introduzione

nelle NAPR del nuovo art. 20, il Comune ha inteso disciplinare la

pianificazione degli impianti per la telefonia mobile sul suo territorio,

facendo in modo che la scelta della loro ubicazione rispettasse un chiaro

ordine di priorità. Secondo quanto indicato alle pag. 5 e 6 del rapporto di

pianificazione del settembre 2016, il cpv. 1 della nuova norma riprende il

sistema a cascata suggerito dalla linea guida cantonale, adattandolo alla

propria situazione territoriale, che non presenta eccessive

difformità e si presta ad una razionalizzazione della classificazione delle

zone suddividendole in cinque gradi di priorità. A pag. 6 il citato

rapporto precisa poi che il Municipio ha ritenuto opportuno applicare alle

zone residenziali/miste una suddivisione in tre gradi differenti di

priorità (livelli II, III e IV) al fine di tenere debitamente in considerazione

le aree particolarmente degne di attenzione per le loro caratteristiche, quali

i nuclei storici (in particolare quello di Caslano, inserito nella lista degli

insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale; cfr. Allegato 1

dell'ordinanza riguardante l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da

proteggere del 13 novembre 2019; OISOS; RS 451.12; RU 2019, 3707) e le aree residenziali

lungo la riva del lago. La tabella riassuntiva a pag. 7 del rapporto illustra

poi l'odine di priorità delle zone nel sistema a cascata, indicando per ogni

zona quella di riferimento ai sensi dell'art. 27 RLst. Al grado di priorità I

sono attribuite tutte le zone per il lavoro (zona artigianale-industriale

AR-IN, zona artigianale-industriale speciale AR-INs, zona cantiere lacuale CL;

art. 43-45 NAPR) e quelle per scopi pubblici in cui sono ammessi contenuti con

ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro (zona ecocentro

AP2; art. 58 NAPR). In priorità II sono inserite le zone per l'abitazione in

cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi (zone miste), ossia

la zona residenziale estensiva R2, semi-estensiva R3, intensiva R4 e la zona

mista ZM3 (art. 37-40 NAPR). Alla categoria III sono stati attribuiti i nuclei

(zona nuclei storici NS e le zone oggetto di piano particolareggiato PRP1, PRP2

e PRP3; art. 34 e 47 NAPR), mentre alla IV le zone per l'abitazione ritenute più

sensibili (zona residenziale riva del lago RL e quelle residenziali speciali

ZS1 e ZS2; art. 36, 41-42 NAPR), quelle per il tempo libero (zona grotti ZG;

art. 35 NAPR) e quelle per scopi pubblici in cui non sono ammessi contenuti con

ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro (area Nuovo Centro

Civico PRP4, tutti gli AP-CP non citati nelle aree con priorità I e V; art. 47

e 58-61 NAPR). Infine, al grado di priorità V sono assegnate quelle aree

delimitate dal raggio di 100 m da ambienti dove soggiornano persone

particolarmente sensibili (scuola dell'infanzia e altri edifici a scopo

pubblico CP1, scuola elementare CP2, nuova sede scuola elementare e scuola dell'infanzia

CP5, nuova sede casa per anziani CP6 e scuola media CP10; art. 60-61 NAPR).

Con l'introduzione del cpv. 3 il Comune ha poi voluto tutelare il suo

patrimonio naturale, culturale e paesaggistico tramite speciali garanzie

(perizia esterna) in ordine all'inserimento delle antenne per la telefonia

mobile nel contesto protetto.

5.2

Le insorgenti

ritengono che non vi sia alcun interesse pubblico a prevedere una

classificazione delle zone del piano regolatore in cinque livelli di priorità.

Secondo loro, un sistema strutturato su due soli livelli sarebbe più che

sufficiente per garantire un'adeguata tutela delle zone residenziali dalle

immissioni immateriali generate dagli impianti per la telefonia mobile e, al

contempo, consentire agli operatori telefonici di adempiere adeguatamente al

loro compito di fornire un servizio di comunicazione mobile conforme alle

disposizioni della LTC e alle concessioni federali. Neppure la classificazione

in priorità IV di alcune zone del piano sarebbe sorretta da motivazioni

oggettive. Inoltre, il cpv. 1 dell'art. 20 NAPR violerebbe il principio della preminenza

del diritto federale nella misura in cui, classificando alcune costruzioni

pubbliche in priorità V, perseguirebbe scopi di carattere ambientale, anziché

pianificatorio. In proposito si osserva quanto segue.

5.2.1

Il territorio del Comune di Caslano

ha una superficie complessiva di 2.84 km2 e si estende in direzione

est-ovest dalla riva del lago Ceresio sino ai piedi della zona collinare a

ovest della strada cantonale Lugano-Ponte Tresa, mentre è delimitato a nord

dalla sponda destra del fiume Magliasina e a sud dal lago che bagna le pendici

meridionali del Monte di Caslano. Il territorio comunale si presenta come

un'appendice a ovest dell'area urbana di Lugano con carattere soprattutto

residenziale e turistico-ricreativo (cfr. rapporto di pianificazione relativo

alla revisione del piano regolatore del febbraio 2008, pag. 7). Nel

comprensorio si riconoscono però anche diversi comparti in cui sono presenti

contenuti naturalistici importanti, primo fra i quali il Monte di Caslano,

iscritto dal 1977 quale oggetto n. 1805 nell'inventario federale dei paesaggi,

siti e monumenti naturali d'importanza nazionale IFP (cfr. Appendice

dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti

naturali del 10 agosto 1977; OIFP; RS 451.11; RU 1977, 1962). Dal profilo

pianificatorio, il territorio comunale è caratterizzato da diverse zone di

utilizzazione, che sono così disposte: sul lato occidentale della strada

cantonale sono situate le zone ZM3 e PRP3, mentre, fatta eccezione per l'ampio

comparto lungo la sponda destra del fiume Magliasina destinato alle

attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico AP-CP, tre zone produttive

(AR-IN e AR-INs), alcune aree AP-CP di modeste dimensioni e la zona cantiere

lacuale CL (corrispondente al mapp. 509 di 3'086 m2), la vasta area

pianeggiante che si dipana dalla strada cantonale verso il lago è occupata

dalle zone a carattere prettamente residenziale, che ammettono solo

eccezionalmente attività lavorative/commerciali compatibili con la destinazione

abitativa (zone R2, R3, R4, zona residenziale riva del lago RL, zone

residenziali speciali ZS1 e ZS2, zona dei nuclei storici NS e comparti PRP1 e

PRP4; a proposito della collocazione delle singole zone cfr. piano delle zone

approvato il 2 giugno 2009). Salvo per il piccolo nucleo della frazione di

Torrazza, il comparto PRP2 e una zona residenziale estensiva di modeste

dimensioni situati sulle sue pendici meridionali, il promontorio del Monte di

Caslano è prevalentemente boschivo. Il Comune si contraddistingue inoltre per

le sue qualità paesaggistiche: oltre al citato monte, che come detto è inserito

nell'inventario federale IFP, il piano del paesaggio mostra infatti la presenza

di tre zone di protezione del paesaggio situate non soltanto fuori dell'area

edificabile (comparto Monte Caslano ZPP1 e comparto fluviale della Magliasina

ZPP2), bensì anche al suo interno (comparto antropizzato a lago ZPP3; cfr. art.

25.

cpv. 1-3 NAPR) e alcune zone di protezione della natura d'importanza

federale, cantonale e locale ed elementi naturali protetti (art. 26 NAPR). Il

comprensorio comunale racchiude poi numerosi beni culturali tutelati a livello

cantonale e locale, alcuni perimetri di rispetto, entro i quali non sono

ammissibili interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la

valorizzazione dei beni protetti (cfr. art. 25 cpv. 5 lett. c NAPR) e zone

d'interesse archeologico e beni archeologici (art. 27 NAPR).

5.2.2

Dal profilo

prettamente teorico, la scelta del Comune di adottare al cpv. 1 il modello a

cascata per disciplinare la posa degli impianti per la telefonia mobile sul

proprio territorio appare sorretta da valide ragioni per il fatto che l'area

edificabile comunale presenta destinazioni diversificate (zone produttive, zone

destinate prevalentemente alla residenza, alcune delle quali maggiormente

sensibili alle immissioni immateriali per le loro caratteristiche [nuclei e

zone soggette a piano particolareggiato, zona RL, zone ZS1 e ZS2], zone per il

tempo libero - in cui non è ammessa la residenza [cfr. zona grotti ZG, art. 35

cpv. 2 NAPR] - numerose aree atte ad ospitare attrezzature e costruzioni

d'interesse pubblico), ciò che permette una loro classificazione in diversi

gradi di priorità a seconda dei contenuti ivi ammessi. Tuttavia, la

classificazione attinente al grado di priorità I si rivela già di primo acchito problematica. Infatti, come sostengono le

ricorrenti, osservando il vigente piano delle zone e compiendo un calcolo

approssimativo delle dimensioni complessive dei fondi attribuiti a tale grado

non si può non rilevare come la loro estensione sia modesta. Più precisamente,

considerato che la superficie delle zone AR-IN e AR-INs è pari a circa 71'620 m2,

mentre che quella delle zone CL e AP2 è di 3'086 m2 (cfr. supra,

consid. 5.2.1), rispettivamente di circa 4'115 m2,

l'estensione complessiva delle zone del piano inserite in priorità I (circa

78'820 m2) risulta molto esigua per rapporto

alla superficie di circa 957'000 m2

corrispondente all'area edificabile complessiva del territorio comunale (cfr.

rapporto di pianificazione del febbraio 2008 citato, pag. 12 seg.). Essendo

dislocate su pochi fondi a sud-ovest del territorio comunale e occupando una

superficie pari soltanto all'incirca all'8.2% della superficie edificabile

complessiva di Caslano, rispettivamente al 2.8% ca. dell'intero territorio

comunale, vi è motivo di dubitare che le zone produttive attribuite al primo

livello di priorità si prestino particolarmente bene, per la loro ubicazione ed

estensione, a garantire un servizio di telefonia mobile adeguato. In

quest'ottica, nel rapporto di pianificazione il Comune non ha dimostrato che la

scelta di concentrare in priorità I unicamente le zone AR-IN, AR-INs, CL e AP2

tenga adeguatamente conto degli interessi degli operatori telefonici e permetta

loro di garantire una copertura di rete adeguata sul proprio territorio. In

assenza di ulteriori motivazioni, che il Comune ha omesso di fornire anche in

questa sede, vista la rinuncia a presentare un allegato responsivo, la

classificazione proposta non risulta basarsi su un esame sufficientemente

approfondito e verificabile del territorio comunale. Inoltre, dagli atti non è

possibile dedurre se e in che misura l'ente pianificante abbia operato una

ponderazione degli interessi in gioco.

5.2.3

Per quanto

attiene poi specificamente alle zone AP-CP, si rileva che,

sebbene il modello a cascata sia applicabile unicamente alle zone edificabili

ai sensi dell'art. 15 LPT, il cpv. 1 dell'art. 20 NAPR include anche zone per

attrezzature e costruzioni di interesse pubblico ubicate fuori zona

(zona CP8 in priorità IV, altre zone per attrezzature e costruzioni di

interesse pubblico) e quindi sottratte a questo tipo di regolamentazione.

Inoltre, a prescindere dall'evidente sensibilità delle aree

inserite in priorità V, che ospitano la scuola dell'infanzia e altri edifici a

scopo pubblico, la scuola elementare, la nuova sede della scuola elementare e

dell'infanzia, la nuova sede della casa per anziani e la scuola media, gli atti

non spiegano perché le si sia volute privilegiare rispetto ad altre zone

parimenti meritevoli di particolare riguardo, attribuite invece alla categoria

IV (il centro sportivo Prati Crana [zona AP1], il bagno pubblico [zona AP3], le

aree ricreative a lago [zone AP4-10], i giardini e i parchi pubblici [zone

AP14, AP17 e AP18] e il cimitero di Caslano [zona AP11]).

5.2.4

Per

il resto, invece, l'approccio approvato merita tutela, sia perché a pag. 6 del

rapporto di pianificazione il Comune ha fornito una seppur minima motivazione,

più che condivisibile e pertinente, a sostegno del fatto di voler maggiormente

tutelare le zone dei nuclei storici e quelle abitative in riva al lago rispetto

alle altre zone residenziali del piano attribuendole a gradi di priorità più

bassi del modello a cascata sia perché alle aree in priorità II (zone R2, R3,

R4 e ZM3) non perviene una caratteristica di zone esclusivamente destinate

all'abitazione (cfr. cpv. 2 degli art. 37-40 NAPR , inoltre supra,

consid. 5.2.1) e, a differenza delle zone nucleo e di quelle in riva al lago

(classificate in priorità III e IV), esse non presentano contenuti

paesaggistici e urbanistici meritevoli di un'attenzione particolare e

accresciuta.

5.2.5

In definitiva il Comune ha dimostrato solo in modo parziale l'interesse

pubblico alla base della sua scelta, omettendo anche di dare sufficienti

spiegazioni in merito alla ponderazione degli interessi in gioco. Ne discende

che a torto il Governo ha approvato l'introduzione di questo capoverso, che a

causa delle carenze riscontrate, in particolare per quanto concerne la

motivazione e la ponderazione degli interessi per rapporto alla scelta delle

zone da assegnare al grado di priorità I del modello a cascata, non meritava

invece tutela. La richiesta delle ricorrenti di modificarlo d'ufficio nel senso

da loro auspicato, non può invece trovare accoglimento per il fatto che questo

Tribunale, che non è autorità di pianificazione, non può sostituire il proprio

potere d'apprezzamento a quello del comune, che gode di ampia autonomia in

ambito pianificatorio (cfr. supra, consid. 2.1).

Vista la loro stretta correlazione, l'annullamento del cpv. 1 dell'art. 20 NAPR

comporta l'annullamento del cpv. 2 della medesima norma, che si fonda

direttamente sul modello a cascata.

5.2.6

A

titolo abbondanziale si rileva che, contrariamente a quanto pretendono le

ricorrenti, la scelta di cui al cpv. 1 di attribuire all'ultimo grado di

priorità (livello V) le aree nel raggio di 100 m da locali dove soggiorno

persone particolarmente sensibili risulta in linea di principio sorretta da

ragioni oggettive (cfr. anche "norma tipo" contenuta nella linea

guida cantonale, supra, consid. 3.3) e risponde all'interesse pubblico

di tutelare le categorie più sensibili della popolazione dalle immissioni

immateriali provenienti dagli impianti telefonici ubicati nelle vicinanze di

determinate costruzioni pubbliche. L'indicazione di un preciso raggio di

protezione (in concreto 100 m) garantisce poi un approccio sistematico alla

questione della tutela dalle immissioni immateriali generate dalle antenne

telefoniche e consente, malgrado una certa standardizzazione, di tenere

adeguatamente conto delle caratteristiche del tessuto insediativo di ogni

singolo comune, adattando le dimensioni del raggio di protezione.

5.3

5.3.1

L'art. 20 NAPR riprende poi testualmente nei successivi capoversi il tenore

della "norma tipo" elaborata dal Dipartimento del territorio nella

direttiva cantonale (cfr. supra, consid. 3.3). Il suo cpv. 3 dispone che

le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili

visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono

essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro

inserimento. Nelle sue finalità tale disposizione sembrerebbe rispondere a

un interesse pubblico, nella misura in cui mira a proteggere oggetti e luoghi particolarmente

sensibili e tutelati dalle ripercussioni estetiche negative derivanti dalla

posa di impianti per la telefonia mobile. Sennonché, nella misura in cui impone

agli operatori telefonici di far allestire sistematicamente una perizia, essa

risulta lesiva del principio della proporzionalità in senso stretto

(cfr. supra, consid. 4.3).

5.3.2

La

LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, fino al 9 febbraio 2015; BU

2015, 40) una clausola estetica positiva (principio operativo)

applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli

interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art.

100.

RLst precisa che ciò si verifica quando un progetto si integra nello

spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e

le caratteristiche dei luoghi. Il principio d'inserimento ordinato e

armonioso è applicato dall'Ufficio della natura e del paesaggio (art. 109 cpv.

1.

LST, art. 109 cpv. 1 lett. b RLst), nell'esame delle domande di costruzione

che riguardano i progetti edilizi fuori dalle zone edificabili (art. 24 e 25

LPT), i nuclei, le rive dei laghi ed i paesaggi d'importanza federale e

cantonale e le zone edificabili, in quest'ultimo caso se il progetto comporta

un impatto paesaggistico significativo. Per il resto, all'interno della zona

fabbricabile, esso è applicato dai comuni, che possono richiedere il parere del

Cantone (cfr. art. 109 cpv. 2 LST). Tale principio trova dunque applicazione

anche nell'esame delle domande concernenti le antenne di telefonia mobile,

ancorché nel loro caso, di principio, non sia applicabile un metro di giudizio

troppo severo, posto che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso

dettati da esigenze tecniche (cfr. STF 1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid.

6.1; Christoph

Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht,

Zurigo 2011, pag. 674).

Per rapporto agli interventi che coinvolgono un bene culturale protetto

di interesse cantonale o che avvengono all'interno del suo perimetro di

rispetto, la legge sulla

protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100) impone

d'altronde che essi siano autorizzati dall'autorità cantonale, segnatamente

dall'Ufficio dei beni culturali (UBC; art. 24

cpv. 1 e 25 cpv. 1 LBC), sentito il parere della Commissione dei beni culturali

(CBC; art. 24 cpv. 2 LBC in combinazione con l'art. 19 del regolamento sulla

protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004; RBC; RL 445.110). La

consultazione preliminare della CBC da parte del municipio è invece

facoltativa, ma pur sempre possibile, per progetti che coinvolgono beni

protetti di interesse locale (art. 25 cpv. 2 LBC).

Per quanto attiene

invece agli oggetti protetti a livello federale, la legge federale sulla

protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451)

dispone all'art. 7 cpv. 2 che sia raccolta la perizia della Commissione

federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e della

Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) se, nell'adempimento di un compito

delle Confederazione ai sensi dell'art. 2 LPN - quale è, secondo la

giurisprudenza federale, il rilascio di una licenza edilizia per la costruzione

di un impianto di telefonia mobile (DTF 131 II 545 consid. 2.2;

cfr. Peter Heer in: Institut für Schweizerisches und

Internationales Baurecht e al. [curatori], Baurecht 2019, Aktuelle

Rechtsfragen zum ISOS, pag. 192) - un oggetto

iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 LPN (quale, ad

esempio, l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza

nazionale [ISOS]) può subire un danno

rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale. Oltretutto, la

LPN conferisce alla CFNP e alla CFMS la facoltà di allestire motu proprio

una perizia facoltativa in casi gravi (cfr. art. 8 LPN).

Da quanto esposto emerge che sia il diritto

cantonale sia quello federale prevedono già l'intervento di autorità

specializzate al fine di valutare l'inserimento nel paesaggio degli impianti di

telefonia mobile e le ripercussioni di questi ultimi in contesti

particolarmente sensibili - dal profilo naturalistico, paesaggistico e

culturale - e protetti. Alla luce di ciò appare invero eccessivo

pretendere l'inoltro sistematico di una perizia di un esperto esterno nel caso

di impianti che interessano beni naturali, culturali e

paesaggi protetti. A maggior ragione che la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e il

relativo regolamento di

applicazione del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) consentono all'autorità,

laddove necessario, di chiedere all'istante in licenza ulteriori informazioni e

completamenti e, in casi particolari, anche l'allestimento di studi speciali o

perizie (cfr. art. 11 cpv. 3 RLE). Senza contare poi che anche il piano

regolatore di Caslano denota una sensibilità particolare alle qualità

paesaggistiche del territorio e permette di dare seguito a quanto previsto

dall'art. 30 cpv. 1 n. 8 lett. b RLst, disponendo all'art. 6 NAPR, a cui

rinviano le norme d'attuazione concernenti le singole zone edificabili di

Caslano, comprese quelle produttive AR-IN e AR-INs (art. 34-45 e 47 NAPR), che

gli edifici e gli impianti sul territorio comunale devono essere inseriti in

modo opportuno nel paesaggio (cpv. 1) e che nella relazione tecnica

accompagnante i progetti devono essere illustrati i criteri materiali

considerati per il loro inserimento nel paesaggio (cpv. 3). L'art. 35 cpv. 4

NAPR prevede invece che per gli edifici nella zona grotti il Municipio, in

accordo con le competenti autorità cantonali, può ordinare qualsiasi misura di

carattere estetico-architettonico al fine di garantire un opportuno inserimento

paesaggistico e salvaguardare gli obiettivi del piano. Ne consegue che anche il

cpv. 3 dell'art. 20 NAPR dev'essere annullato.

5.3.3

A titolo

abbondanziale si rileva quanto segue: come esposto al consid. 5.2.1, sul territorio del Comune di Caslano sono presenti numerose componenti

naturalistiche (tra le quali la zona di protezione della natura d'importanza

federale del Monte di Caslano [oggetto IFP 1805]), una zona di protezione del paesaggio posta all'interno

dell'area edificabile (comparto antropizzato a lago [zona ZPP3]), beni

archeologici, sei beni culturali d'interesse cantonale (antico

coro e due cappelle laterali nella Chiesa parrocchiale di S. Cristoforo [CP11],

Chiesa della Madonna del Rosario e la Cappella Greppi [CP13], Oratorio "La

Chiesuola di Mezzo" [CP12], vecchia fornace alla Torrazza ed edificio

annesso [CP7], Villa __________ con giardino [mapp. 208]), i relativi perimetri

di rispetto e numerosi beni culturali d'interesse locale dislocati in modo

sparso. Il nucleo di Caslano costituisce inoltre un villaggio inserito nell'ISOS.

Vista la ricchezza del patrimonio culturale e paesaggistico del Comune e la sua

volontà di

garantire che gli impianti per la telefonia mobile non lo compromettano, si

segnala la possibilità di valutare, nell'ambito dell'allestimento di una futura

variante, se combinare il modello a cascata, pensato prioritariamente per

tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività delle zone destinate

all'abitazione dalle immissioni immateriali, con una pianificazione di tipo

negativo (cfr. linea guida federale intitolata

"Telefonia mobile: Guida per Comuni e Città",

cap. 4.2.7, pag. 39, citata al consid. 3.2).

5.4

Con

riferimento al cpv. 4 dell'art. 20 NAPR, occorre preliminarmente rilevare che

con le argomentazioni addotte a pag. 15 del ricorso le insorgenti ne chiedono

l'annullamento, salvo poi omettere di stralciarlo al punto 42 a pag. 18 del

gravame a cui la domanda di giudizio principale rinvia. Tuttavia vi è da

ritenere che tale incongruenza sia riconducibile ad una svista e che il petitum

debba essere interpretato secondo l'argomentazione che le ricorrenti hanno

sviluppato nel merito del gravame, ossia che il cpv. 4 della norma vada

annullato in quanto carente dal profilo dell'interesse pubblico. Ciò premesso,

il ricorso va accolto anche su tale punto, in considerazione dell'annullamento

dei primi tre capoversi dell'art. 20 NAPR, cui il cpv. 4 rinvia. In merito a

tale disposto giova tuttavia rilevare come, contrariamente a quanto asserito

dalle insorgenti, esso appaia sorretto

da un sufficiente interesse pubblico ritenuto che s'innesta sul solco della giurisprudenza federale secondo

cui le ripercussioni immateriali generate dagli impianti di telefonia mobile derivano

unicamente da impianti direttamente visibili (né nascosti né mascherati)

o indirettamente riconoscibili

visivamente in quanto mascherati o nascosti in modo inefficace (cfr. DTF 138 II 173 consid.

7.4.3, 136 I 395 consid. 4.3.2-4.3.3, 133 II 321 consid. 4.3.4; STF 1C_451/2017

del 30 maggio 2018 consid. 2.5.2,

citate al consid. 3.1). La norma mira infatti a preservare la qualità di vita

nelle zone abitative del piano, conservandone intatta l'attrattività. Inoltre

non viola il principio della proporzionalità, ritenuto che non tocca le antenne

telefoniche opportunamente rese invisibili o indistinguibili per forma e

fattezza attraverso l'ausilio di efficaci metodi di mascheramento (come ad

esempio l'inserimento dell'impianto nella falda dei tetti, la sua accurata

integrazione nei comignoli ecc.), per le quali il

Tribunale federale ha infatti rilevato come l'interesse pubblico a prevenire le

immissioni immateriali generate dalle stesse sia a tal punto contenuto da

rendere sproporzionata qualsiasi restrizione della libertà degli operatori di

scegliere dove ubicarle (cfr. STF 1C_451/2017 citata consid. 2.6). Esaminando

un'analoga disposizione introdotta dal

Comune di Rothenburg nel Canton Lucerna, l'Alta Corte federale ha inoltre

considerato come la formulazione visuell als solche wahrnehmbare Antenne

("antenna percepibile visivamente come tale") non violi il

diritto federale, sebbene sia indeterminata e conceda all'autorità comunale

ampio potere d'apprezzamento nello stabilire in quali casi un impianto di

telefonia mobile sia da considerarsi tale (cfr. STF 1C_451/2017 citata consid.

4.8.1-4.8.4).

5.5

Può

invece essere mantenuto in vigore il cpv. 5 dell'art. 20 NAPR, in quanto il suo

contenuto, che si limita a codificare la giurisprudenza in materia di

conformità di zona e di altezza delle antenne per la telefonia mobile (cfr. DTF

142.

I 26 consid. 4.2, 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173 consid. 5.3, 133 II

321.

consid. 4.3.1 e 4.3.2; STA 52.2016.466 del 14 settembre 2018 consid. 2.2,

3.5), non viola il diritto. La risoluzione governativa impugnata

va dunque confermata limitatamente a tale punto.

6.

6.1. In esito a tutte le

considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto e la

risoluzione governativa impugnata annullata nella misura in cui approva i

capoversi da 1 a 4 dell'art. 20 NAPR.

6.2

Gli oneri processuali e le indennità per

ripetibili per entrambe le istanze di giudizio vengono, per economia

processuale, fissati in questa sede, senza retrocessione degli atti alla

precedente istanza.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza sono annullati:

1.1

il punto 1 del

dispositivo a pag. 14 della risoluzione del 30 gennaio 2019 (n. 500) del

Consiglio di Stato nella misura in cui approva l'art. 20 cpv. 1-4 NAPR;

1.2

i punti 2 e 3

del dispositivo su spese processuali e ripetibili a pag. 13 del medesimo

giudizio governativo.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 600.- è posta a carico delle ricorrenti, alle quali va retrocesso l'importo

di fr. 1'400.- versato in eccesso quale anticipo spese. Il Comune verserà alle

insorgenti complessivamente fr. 2'500.- per ripetibili a valere per entrambe le

sedi di giudizio.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera