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Decisione

90.2019.13

Approvazione del PUC per la realizzazione della terza tappa della discarica di tipo B nel Comune di Stabio

20 febbraio 2020Italiano13 min

con accordi preventivi i rapporti con i proprietari di fondi toccati dall'intervento.

Source ti.ch

Incarto n.

90.2019.13

Lugano

20 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso dell'8 maggio 2019 della

RI 1

patrocinata da: PR 1

contro

il decreto legislativo del 21 gennaio 2019, con cui

il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale per la

realizzazione della terza tappa della discarica di tipo B in località Ca

dal Boscat nel Comune di Stabio;

ritenuto, in

fatto

A. Con decreto

legislativo del 21 gennaio 2019 il Gran Consiglio ha approvato il piano di

utilizzazione cantonale (PUC) per la realizzazione della terza e ultima tappa

della discarica di tipo B (ex discarica per materiali inerti) in località Ca

dal Boscat a Stabio. Il PUC, accompagnato da un rapporto d'impatto

ambientale di prima fase (RIA 1a fase) è coordinato con una domanda

di dis-sodamento. La nuova tappa, che concerne un volume approssimativo di 850'000

m3, si inserisce in un comparto naturale, si-tuato a cavallo della frontiera italo-svizzera, e completa le due

precedenti, realizzate al margine sud-ovest del territorio svizzero, a cui in

parte si sovrappone (cfr. piano delle zone e dell'urbanizzazione nonché art. 2

delle norme di attuazione del PUC; NAPUC). La nuova tappa comporta l'occupazione

temporanea di 48'617 m2 di superficie boschiva. Finita la sua fase

di esercizio, il PUC prevede la riconversione di tutte le superfici alle loro

destinazioni originarie, ossia agricola e forestale.

B. Contro il predetto

decreto la RI 1, proprietaria dei mapp. 1280 e 1281 di Stabio, insorge davanti

al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che detto perimetro venga

ampliato fino a raggiungere il confine italo-svizzero, includendo non solo il

mapp. 1280 ma anche l'intero mapp. 1281, e che venga fatto ordine al Cantone "(…)

di avviare immediatamente le trattative con i proprietari interessati per un

affitto delle aree interessate dalla discarica, rispettivamente un'acquisizione

formale e definitiva delle proprietà private". Esponendo i rapporti

contrattuali, ormai estinti, che erano in essere fra il Consorzio __________ e

Fatti

i proprietari dei fondi toccati dalla realizzazione della seconda tappa della

discarica, terminata e già riconsegnata, essa contesta

la delimitazione del perimetro della terza tappa, che dovrebbe comprendere

anche i fondi adiacenti alla discarica in un'ottica di sistemazione e

ripulitura. Ritiene inoltre che il parziale dissodamento del mapp. 1281 risulti

irrealizzabile, tenuto conto dell'ampiezza volumetrica della nuova discarica.

Lamenta poi come ai proprietari venga precluso l'uso dei loro fondi senza

ricevere alcun indennizzo e come, nell'ambito della realizzazione della

seconda tappa, la superficie boschiva non sia stata ripristinata. Reputa che

anche nell'ambito della presente procedura il Cantone avrebbe dovuto chiarire

con accordi preventivi i rapporti con i proprietari di fondi toccati dall'intervento.

Chiede infine l'esperimento di un sopralluogo.

C. La Sezione dello

sviluppo territoriale (Sezione), agente per conto del Gran Consiglio, chiede la

reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei

considerandi di diritto.

La ricorrente non ha

replicato.

D. Chiamato a esprimersi

in merito al ricorso e alla risposta della Sezione, il Comune di Stabio ha

comunicato di non avere particolari osservazioni da presentare.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. L'atto

impugnato è una decisione globale, che riunisce le decisioni di approvazione

del PUC e di autorizzazione al dissodamento (art. 1 cpv. 1 e 3 n. 1 della legge

sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005; Lcoord; RL 701.300).

Essa ha seguito, quale procedura direttrice (art. 3 n. 3 Lcoord), quella

relativa al piano d'utilizzazione (art. 7 cpv. 2 lett. b e 10 Lcoord). La

decisione globale e quelle successive delle autorità cantonali possono essere

impugnate, indipendentemente dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei

rimedi di diritto ammessi nella procedura direttrice (art. 14 Lcoord). La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è dunque data (art. 47 cpv. 1

della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100).

Esulano per contro dalla presente procedura tutte le richieste avanzate dalla

ricorrente con riferimento agli indennizzi dovuti per l'uso, rispettivamente per

l'acquisto dei terreni inclusi nel PUC. Al riguardo si osserva comunque che la

Sezione, in sede di risposta, ha avuto modo di indicare come nell'ambito della

pubblicazione della domanda di costruzione concernente la terza tappa della

discarica, già in fase di allestimento, verranno intavolate trattative con i

proprietari, volte all'acquisto dei loro fondi.

1.2. Giusta l'art. 13

Lcoord la legittimazione per interporre reclamo o ricorso è retta dalla

legislazione speciale anche nella procedura coordinata. Il fatto di seguire una

procedura direttrice ai sensi della Lcoord non modifica dunque la qualità per

interporre ricorso: essa non amplia e non limita le facoltà di impugnazione

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato dell'11 febbraio 2003 [n. 5361], in:

RVGC 2005-2006, vol. 2, pag. 1220 segg., commento alle singole norme, pag. 1239

seg.). Ne segue che la legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata in

rapporto a ogni singola decisione formante quella globale (STA 52.2011.195 del

23 luglio 2012 consid. 1.3.). In quanto rivolta contro l'approvazione del PUC,

la legittimazione attiva della ricorrente, detentrice di un interesse degno di

protezione in quanto proprietaria dei mapp. 1280 e 1281, è certa (art. 47 cpv.

3 lett. c LST). Il permesso di dissodamento non è per contro messo in

discussione in quanto tale.

1.3. Il ricorso,

tempestivo (art. 47 cpv. 1 LST), può essere deciso sulla scorta degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La situazione dei luoghi e dell'oggetto

delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali.

Il sopralluogo richiesto dalla ricorrente non appare dunque suscettibile di

apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini

del giudizio.

Considerandi

2.

In ambito di

piani di utilizzazione cantonali, l'art. 47 cpv. 2 LST prevede che è dato

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la violazione del diritto,

compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento

inesatto o incompleto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza del provvedimento

pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per quelli di

dettaglio, in questo campo il potere d'esame del Tribunale è completo e

contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione,

che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va

tuttavia esercitato con il dovuto riserbo. Lo stesso Tribunale federale quando

ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di questa libertà con

prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con forte valenza tecnica o

connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente

delle autorità del posto costituiscono spesso un insostituibile elemento per la

presa di decisione. Il Tribunale dovrà pertanto esaminare con attento spirito

critico gli aspetti controversi del piano di utilizzazione impugnato, ma è solo

se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza,

che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà ad una

sua modifica. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore,

magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima;

la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel

suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità

incaricata della pianificazione (STA 90.2014.48-49 del 12 febbraio 2016 consid.

3, 90.2005.19 del 16 luglio 2007 consid. 2 non pubblicato in RtiD I-2008 n. 17).

3.

Giusta l'art. 75

della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) i Cantoni devono

allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa

utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello

legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Secondo quest'ultima legge la

pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,

pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse

stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte

adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione cantonale viene

adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2

LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1

seconda frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita la

protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e la partecipazione democratica

(art. 4 LPT). Il piano d'utilizzazione cantonale stabilisce scopo, luogo e

misura dell'uso ammissibile del suolo per aree di interesse cantonale o

sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori

del piano direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di

costruzioni di interesse cantonale o sovracomunale (art. 44 cpv. 1 e 2 LST).

4.

Il PUC all'esame

si inserisce in un comparto naturale, situato a cavallo della frontiera italo-svizzera,

delimitato nella parte svizzera dalla piana alluvionale del Gaggiolo e in

quella italiana dai centri abitati di Gaggiolo, Cantello, Rodero e Bizzarrone.

Come riportato nel Rapporto di pianificazione, pag. 17 e 18:

Quest'area naturale è formata prevalentemente da

colline moreniche a morfologia dolce che si sviluppano in altezza tra una quota

minima di 360 mslm ed una massima di 480 mslm. Queste sono caratterizzate da

copertura quasi esclusivamente boschiva, fatta eccezione per alcune rare

edificazioni ed alcuni appezzamenti prativi gestiti a sfalcio; quest'ultimi

disposti sul livello inferiore a ridosso del Gaggiolo, contribuiscono alla

strutturazione e caratterizzazione naturalistica del comprensorio. (…)

Nel suo insieme questo territorio riveste un'importante

rilevanza naturalistica per l'intera regione, soprattutto grazie alla sua

estensione, alla scarsa presenza di interventi antropici (…) ed alla varietà

degli ambienti naturali e delle formazioni forestali che lo caratterizzano.

Gli obiettivi che il

PUC persegue sono dunque i seguenti (cfr. citato Rapporto, pag. 17):

- garantire

la disponibilità di una discarica di tipo B di servizio per il Mendrisiotto;

- minimizzare

gli impatti negativi sull'ambiente;

- inserire

al meglio l'intera discarica (comprese tappe 1+2) nel paesaggio, cercando di

conferirle una morfologia ed una strutturazione simili a quelli naturali,

considerando questa tappa come l'ultima tappa di riempimento;

- valorizzare

l'intero comparto dal punto di vista naturalistico e della fruibilità;

- predisporre

i necessari compensi naturalistici.

In particolare la

sistemazione naturalistica finale prevede la ricostruzione dei suoli naturali e

la piantagione a bosco di tutta la superficie della terza tappa, ad eccezione

della parte che si sovrappone alle tappe 1 e 2 (cfr. citato Rapporto, pag. 29).

5.

La ricorrente

contesta la delimitazione del perimetro del PUC, asserendo che esso dovrebbe

estendersi verso sud fino al confine italo-svizzero, in modo da inglobare tutto

il mapp. 1281.

5.1

In merito alla

definizione del perimetro del PUC, il Rapporto di pianificazione riporta a pag.

32.

e 33 quanto segue:

6.2

Criteri e ponderazioni scelte

effettuate

(…)

Considerato che la scelta dell'area di riempimento

sarebbe giocoforza ricaduta in ambito boschivo, per la definizione del

perimetro è stato svolto un rilievo della vegetazione e del valore ecologico,

atto ad individuare le zone di minor pregio naturalistico da "sacrificare"

per la discarica, rispettivamente le aree di maggiore valenza da mantenere e

tutelare nell'ambito del progetto. (…)

Il perimetro individuato ha il pregio di soddisfare le

esigenze volumetriche richieste dal PD ed al contempo di:

-

permettere una sistemazione

paesaggistica e naturalistica finale di qualità per l'intera discarica;

-

limitare l'impatto sulle foreste,

incidendo su superfici già dissodate (tappe 1 + 2, ex-Miranco) o su formazioni

forestali "comuni", salvaguardando quelle più rare e pregiate situate

nella zona planiziale a nord-est della tappa 1;

-

permettere una gestione della

discarica ottimale, facendo capo alle infrastrutture esistenti (accessi,

istallazioni, ecc.).

6.3

Perimetro del PUC

Il perimetro del PUC non si limita ad inglobare le

aree interessate dalla discarica e dalla strada di servizio d'accesso alla

zona, bensì si estende ulteriormente formando in questo modo un comparto di

carattere maggiormente unitario. (…)

Nel suo ricorso la

ricorrente non si confronta minimamente con tali esaurienti motivazioni, bensì contesta

la delimitazione del perimetro, ritenendo che esso dovrebbe comprendere anche i

fondi adiacenti alla discarica fino al confine italo-svizzero nell'ottica di

garantirne la sistemazione e la ripulitura. Sottolinea in proposito le

ripercussioni inaccettabili causate dalla discarica sui fondi

circostanti. Ora, a prescindere dal fatto che il PUC all'esame prevede tutta

una serie di misure volte a mitigare e compensare gli impatti generati dalla

discarica (cfr. anche domanda di dissodamento, pag.14-15), la cui sistemazione finale

avverrà sulla base di un progetto di ripristino paesaggistico (cfr. art. 6

NAPUC), le critiche dell'insorgente appaiono piuttosto riferite agli effetti

prodotti sui terreni circostanti dalla realizzazione della tappa 2 ed esulano quindi

manifestamente dalla procedura all'esame e dai motivi di carattere

pianificatorio alla base della delimitazione del perimetro del PUC. Esse potranno

se del caso venir sottoposte al Cantone nell'ambito delle trattative che intavolerà

con i proprietari toccati dal progetto (cfr. supra, consid. 1.1).

5.2

Occorre poi precisare che,

contrariamente a quanto da essa asserito e da quanto riportato a pag. 23 del

Rapporto di pianificazione al capitolo Condizioni di proprietà, dal

piano delle zone e dell'urbanizzazione nonché dalle planimetrie piano del dissodamento e piano dei rimboschimenti compensativi, allegate alla domanda

di dissodamento, emerge chiaramente come solo il mapp. 1280, toccato

parzialmente dalla realizzazione delle tappe 1 e 2 della discarica, sia ora

incluso quasi totalmente nel perimetro del PUC, mentre il mapp. 1281, posto più

a sud, ne è manifestamente escluso. Cade pertanto nel vuoto la critica, basata

su assunti errati, secondo cui il fondo part. no. 1280 RFD Stabio è incluso

completamente nelle tappe 2 e 3, mentre il fondo part. no. 1281 RFD Stabio

dovrebbe (così si evince dalla planimetria dissodamento) essere oggetto di

parziale dissodamento. La realizzazione di questo parziale dissodamento risulta

impossibile, tenuto conto dell'ampiezza volumetrica della nuova discarica.

Ad ogni modo anche qualora si volesse intendere la critica come riferita al

mapp. 1280, la medesima va respinta già solo per il fatto che la ricorrente non

spiega né tanto meno è dato modo di vedere come l'ampiezza volumetrica della

discarica possa precludere la realizzazione del dissodamento.

5.3

La ricorrente

lamenta infine come nell'ambito della realizzazione della seconda tappa, i

boschi non sono stati ripristinati. Anche in questo caso essa propone delle

doglianze generiche, rivolte all'operato del Cantone, che esulano dalla

decisione impugnata. Ad ogni modo, sia il Rapporto di pianificazione, pag. 20,

sia la Sezione, in sede di risposta, spiegano come l'accordo internazionale

concluso fra le Autorità cantonali e quelle italiane (Provincia di Varese,

Comune di Cantello) nel 2007, finalizzato a garantire un periodo di

irraggiamento solare soddisfacente per le abitazioni poste a ridosso della

discarica su territorio italiano, abbia pregiudicato la possibilità di

rimboschimento compensativo su parte della superficie della seconda tappa e in

particolare della parte sommitale della scarpata rivolta a ovest, che sarà

lasciata libera da vegetazione arborea e predisposta per una gestione agricola.

Il rimboschimento previsto sarà pertanto realizzato in corrispondenza della

superficie interessata dalla tappa 1. Per il che la critica non merita

ulteriore approfondimento.

6.

6.1. Per tutti

questi motivi il ricorso è respinto.

6.2

Le spese e la

tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia, già

anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera