90.2019.13
Approvazione del PUC per la realizzazione della terza tappa della discarica di tipo B nel Comune di Stabio
20 febbraio 2020Italiano13 min
con accordi preventivi i rapporti con i proprietari di fondi toccati dall'intervento.
Source ti.ch
Incarto n.
90.2019.13
Lugano
20 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso dell'8 maggio 2019 della
RI 1
patrocinata da: PR 1
contro
il decreto legislativo del 21 gennaio 2019, con cui
il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale per la
realizzazione della terza tappa della discarica di tipo B in località Ca
dal Boscat nel Comune di Stabio;
ritenuto, in
fatto
A. Con decreto
legislativo del 21 gennaio 2019 il Gran Consiglio ha approvato il piano di
utilizzazione cantonale (PUC) per la realizzazione della terza e ultima tappa
della discarica di tipo B (ex discarica per materiali inerti) in località Ca
dal Boscat a Stabio. Il PUC, accompagnato da un rapporto d'impatto
ambientale di prima fase (RIA 1a fase) è coordinato con una domanda
di dis-sodamento. La nuova tappa, che concerne un volume approssimativo di 850'000
m3, si inserisce in un comparto naturale, si-tuato a cavallo della frontiera italo-svizzera, e completa le due
precedenti, realizzate al margine sud-ovest del territorio svizzero, a cui in
parte si sovrappone (cfr. piano delle zone e dell'urbanizzazione nonché art. 2
delle norme di attuazione del PUC; NAPUC). La nuova tappa comporta l'occupazione
temporanea di 48'617 m2 di superficie boschiva. Finita la sua fase
di esercizio, il PUC prevede la riconversione di tutte le superfici alle loro
destinazioni originarie, ossia agricola e forestale.
B. Contro il predetto
decreto la RI 1, proprietaria dei mapp. 1280 e 1281 di Stabio, insorge davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che detto perimetro venga
ampliato fino a raggiungere il confine italo-svizzero, includendo non solo il
mapp. 1280 ma anche l'intero mapp. 1281, e che venga fatto ordine al Cantone "(…)
di avviare immediatamente le trattative con i proprietari interessati per un
affitto delle aree interessate dalla discarica, rispettivamente un'acquisizione
formale e definitiva delle proprietà private". Esponendo i rapporti
contrattuali, ormai estinti, che erano in essere fra il Consorzio __________ e
Fatti
i proprietari dei fondi toccati dalla realizzazione della seconda tappa della
discarica, terminata e già riconsegnata, essa contesta
la delimitazione del perimetro della terza tappa, che dovrebbe comprendere
anche i fondi adiacenti alla discarica in un'ottica di sistemazione e
ripulitura. Ritiene inoltre che il parziale dissodamento del mapp. 1281 risulti
irrealizzabile, tenuto conto dell'ampiezza volumetrica della nuova discarica.
Lamenta poi come ai proprietari venga precluso l'uso dei loro fondi senza
ricevere alcun indennizzo e come, nell'ambito della realizzazione della
seconda tappa, la superficie boschiva non sia stata ripristinata. Reputa che
anche nell'ambito della presente procedura il Cantone avrebbe dovuto chiarire
con accordi preventivi i rapporti con i proprietari di fondi toccati dall'intervento.
Chiede infine l'esperimento di un sopralluogo.
C. La Sezione dello
sviluppo territoriale (Sezione), agente per conto del Gran Consiglio, chiede la
reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi di diritto.
La ricorrente non ha
replicato.
D. Chiamato a esprimersi
in merito al ricorso e alla risposta della Sezione, il Comune di Stabio ha
comunicato di non avere particolari osservazioni da presentare.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. L'atto
impugnato è una decisione globale, che riunisce le decisioni di approvazione
del PUC e di autorizzazione al dissodamento (art. 1 cpv. 1 e 3 n. 1 della legge
sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005; Lcoord; RL 701.300).
Essa ha seguito, quale procedura direttrice (art. 3 n. 3 Lcoord), quella
relativa al piano d'utilizzazione (art. 7 cpv. 2 lett. b e 10 Lcoord). La
decisione globale e quelle successive delle autorità cantonali possono essere
impugnate, indipendentemente dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei
rimedi di diritto ammessi nella procedura direttrice (art. 14 Lcoord). La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è dunque data (art. 47 cpv. 1
della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100).
Esulano per contro dalla presente procedura tutte le richieste avanzate dalla
ricorrente con riferimento agli indennizzi dovuti per l'uso, rispettivamente per
l'acquisto dei terreni inclusi nel PUC. Al riguardo si osserva comunque che la
Sezione, in sede di risposta, ha avuto modo di indicare come nell'ambito della
pubblicazione della domanda di costruzione concernente la terza tappa della
discarica, già in fase di allestimento, verranno intavolate trattative con i
proprietari, volte all'acquisto dei loro fondi.
1.2. Giusta l'art. 13
Lcoord la legittimazione per interporre reclamo o ricorso è retta dalla
legislazione speciale anche nella procedura coordinata. Il fatto di seguire una
procedura direttrice ai sensi della Lcoord non modifica dunque la qualità per
interporre ricorso: essa non amplia e non limita le facoltà di impugnazione
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato dell'11 febbraio 2003 [n. 5361], in:
RVGC 2005-2006, vol. 2, pag. 1220 segg., commento alle singole norme, pag. 1239
seg.). Ne segue che la legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata in
rapporto a ogni singola decisione formante quella globale (STA 52.2011.195 del
23 luglio 2012 consid. 1.3.). In quanto rivolta contro l'approvazione del PUC,
la legittimazione attiva della ricorrente, detentrice di un interesse degno di
protezione in quanto proprietaria dei mapp. 1280 e 1281, è certa (art. 47 cpv.
3 lett. c LST). Il permesso di dissodamento non è per contro messo in
discussione in quanto tale.
1.3. Il ricorso,
tempestivo (art. 47 cpv. 1 LST), può essere deciso sulla scorta degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali.
Il sopralluogo richiesto dalla ricorrente non appare dunque suscettibile di
apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini
del giudizio.
Considerandi
2.
In ambito di
piani di utilizzazione cantonali, l'art. 47 cpv. 2 LST prevede che è dato
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la violazione del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza del provvedimento
pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per quelli di
dettaglio, in questo campo il potere d'esame del Tribunale è completo e
contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione,
che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va
tuttavia esercitato con il dovuto riserbo. Lo stesso Tribunale federale quando
ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di questa libertà con
prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con forte valenza tecnica o
connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente
delle autorità del posto costituiscono spesso un insostituibile elemento per la
presa di decisione. Il Tribunale dovrà pertanto esaminare con attento spirito
critico gli aspetti controversi del piano di utilizzazione impugnato, ma è solo
se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza,
che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà ad una
sua modifica. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore,
magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima;
la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel
suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità
incaricata della pianificazione (STA 90.2014.48-49 del 12 febbraio 2016 consid.
3, 90.2005.19 del 16 luglio 2007 consid. 2 non pubblicato in RtiD I-2008 n. 17).
3.
Giusta l'art. 75
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) i Cantoni devono
allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello
legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Secondo quest'ultima legge la
pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione cantonale viene
adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2
LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1
seconda frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita la
protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e la partecipazione democratica
(art. 4 LPT). Il piano d'utilizzazione cantonale stabilisce scopo, luogo e
misura dell'uso ammissibile del suolo per aree di interesse cantonale o
sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori
del piano direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di
costruzioni di interesse cantonale o sovracomunale (art. 44 cpv. 1 e 2 LST).
4.
Il PUC all'esame
si inserisce in un comparto naturale, situato a cavallo della frontiera italo-svizzera,
delimitato nella parte svizzera dalla piana alluvionale del Gaggiolo e in
quella italiana dai centri abitati di Gaggiolo, Cantello, Rodero e Bizzarrone.
Come riportato nel Rapporto di pianificazione, pag. 17 e 18:
Quest'area naturale è formata prevalentemente da
colline moreniche a morfologia dolce che si sviluppano in altezza tra una quota
minima di 360 mslm ed una massima di 480 mslm. Queste sono caratterizzate da
copertura quasi esclusivamente boschiva, fatta eccezione per alcune rare
edificazioni ed alcuni appezzamenti prativi gestiti a sfalcio; quest'ultimi
disposti sul livello inferiore a ridosso del Gaggiolo, contribuiscono alla
strutturazione e caratterizzazione naturalistica del comprensorio. (…)
Nel suo insieme questo territorio riveste un'importante
rilevanza naturalistica per l'intera regione, soprattutto grazie alla sua
estensione, alla scarsa presenza di interventi antropici (…) ed alla varietà
degli ambienti naturali e delle formazioni forestali che lo caratterizzano.
Gli obiettivi che il
PUC persegue sono dunque i seguenti (cfr. citato Rapporto, pag. 17):
- garantire
la disponibilità di una discarica di tipo B di servizio per il Mendrisiotto;
- minimizzare
gli impatti negativi sull'ambiente;
- inserire
al meglio l'intera discarica (comprese tappe 1+2) nel paesaggio, cercando di
conferirle una morfologia ed una strutturazione simili a quelli naturali,
considerando questa tappa come l'ultima tappa di riempimento;
- valorizzare
l'intero comparto dal punto di vista naturalistico e della fruibilità;
- predisporre
i necessari compensi naturalistici.
In particolare la
sistemazione naturalistica finale prevede la ricostruzione dei suoli naturali e
la piantagione a bosco di tutta la superficie della terza tappa, ad eccezione
della parte che si sovrappone alle tappe 1 e 2 (cfr. citato Rapporto, pag. 29).
5.
La ricorrente
contesta la delimitazione del perimetro del PUC, asserendo che esso dovrebbe
estendersi verso sud fino al confine italo-svizzero, in modo da inglobare tutto
il mapp. 1281.
5.1
In merito alla
definizione del perimetro del PUC, il Rapporto di pianificazione riporta a pag.
32.
e 33 quanto segue:
6.2
Criteri e ponderazioni scelte
effettuate
(…)
Considerato che la scelta dell'area di riempimento
sarebbe giocoforza ricaduta in ambito boschivo, per la definizione del
perimetro è stato svolto un rilievo della vegetazione e del valore ecologico,
atto ad individuare le zone di minor pregio naturalistico da "sacrificare"
per la discarica, rispettivamente le aree di maggiore valenza da mantenere e
tutelare nell'ambito del progetto. (…)
Il perimetro individuato ha il pregio di soddisfare le
esigenze volumetriche richieste dal PD ed al contempo di:
-
permettere una sistemazione
paesaggistica e naturalistica finale di qualità per l'intera discarica;
-
limitare l'impatto sulle foreste,
incidendo su superfici già dissodate (tappe 1 + 2, ex-Miranco) o su formazioni
forestali "comuni", salvaguardando quelle più rare e pregiate situate
nella zona planiziale a nord-est della tappa 1;
-
permettere una gestione della
discarica ottimale, facendo capo alle infrastrutture esistenti (accessi,
istallazioni, ecc.).
6.3
Perimetro del PUC
Il perimetro del PUC non si limita ad inglobare le
aree interessate dalla discarica e dalla strada di servizio d'accesso alla
zona, bensì si estende ulteriormente formando in questo modo un comparto di
carattere maggiormente unitario. (…)
Nel suo ricorso la
ricorrente non si confronta minimamente con tali esaurienti motivazioni, bensì contesta
la delimitazione del perimetro, ritenendo che esso dovrebbe comprendere anche i
fondi adiacenti alla discarica fino al confine italo-svizzero nell'ottica di
garantirne la sistemazione e la ripulitura. Sottolinea in proposito le
ripercussioni inaccettabili causate dalla discarica sui fondi
circostanti. Ora, a prescindere dal fatto che il PUC all'esame prevede tutta
una serie di misure volte a mitigare e compensare gli impatti generati dalla
discarica (cfr. anche domanda di dissodamento, pag.14-15), la cui sistemazione finale
avverrà sulla base di un progetto di ripristino paesaggistico (cfr. art. 6
NAPUC), le critiche dell'insorgente appaiono piuttosto riferite agli effetti
prodotti sui terreni circostanti dalla realizzazione della tappa 2 ed esulano quindi
manifestamente dalla procedura all'esame e dai motivi di carattere
pianificatorio alla base della delimitazione del perimetro del PUC. Esse potranno
se del caso venir sottoposte al Cantone nell'ambito delle trattative che intavolerà
con i proprietari toccati dal progetto (cfr. supra, consid. 1.1).
5.2
Occorre poi precisare che,
contrariamente a quanto da essa asserito e da quanto riportato a pag. 23 del
Rapporto di pianificazione al capitolo Condizioni di proprietà, dal
piano delle zone e dell'urbanizzazione nonché dalle planimetrie piano del dissodamento e piano dei rimboschimenti compensativi, allegate alla domanda
di dissodamento, emerge chiaramente come solo il mapp. 1280, toccato
parzialmente dalla realizzazione delle tappe 1 e 2 della discarica, sia ora
incluso quasi totalmente nel perimetro del PUC, mentre il mapp. 1281, posto più
a sud, ne è manifestamente escluso. Cade pertanto nel vuoto la critica, basata
su assunti errati, secondo cui il fondo part. no. 1280 RFD Stabio è incluso
completamente nelle tappe 2 e 3, mentre il fondo part. no. 1281 RFD Stabio
dovrebbe (così si evince dalla planimetria dissodamento) essere oggetto di
parziale dissodamento. La realizzazione di questo parziale dissodamento risulta
impossibile, tenuto conto dell'ampiezza volumetrica della nuova discarica.
Ad ogni modo anche qualora si volesse intendere la critica come riferita al
mapp. 1280, la medesima va respinta già solo per il fatto che la ricorrente non
spiega né tanto meno è dato modo di vedere come l'ampiezza volumetrica della
discarica possa precludere la realizzazione del dissodamento.
5.3
La ricorrente
lamenta infine come nell'ambito della realizzazione della seconda tappa, i
boschi non sono stati ripristinati. Anche in questo caso essa propone delle
doglianze generiche, rivolte all'operato del Cantone, che esulano dalla
decisione impugnata. Ad ogni modo, sia il Rapporto di pianificazione, pag. 20,
sia la Sezione, in sede di risposta, spiegano come l'accordo internazionale
concluso fra le Autorità cantonali e quelle italiane (Provincia di Varese,
Comune di Cantello) nel 2007, finalizzato a garantire un periodo di
irraggiamento solare soddisfacente per le abitazioni poste a ridosso della
discarica su territorio italiano, abbia pregiudicato la possibilità di
rimboschimento compensativo su parte della superficie della seconda tappa e in
particolare della parte sommitale della scarpata rivolta a ovest, che sarà
lasciata libera da vegetazione arborea e predisposta per una gestione agricola.
Il rimboschimento previsto sarà pertanto realizzato in corrispondenza della
superficie interessata dalla tappa 1. Per il che la critica non merita
ulteriore approfondimento.
6.
6.1. Per tutti
questi motivi il ricorso è respinto.
6.2
Le spese e la
tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si
assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia, già
anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera