90.2019.14
Variante di poco conto volta a istituire un vincolo di strada di servizio su un sentiero pedonale per urbanizzare due fondi
25 settembre 2020Italiano20 min
particolare, secondo i ricorrenti, la violazione del principio della proporzionalità
Source ti.ch
RI 3
Incarto
n.
90.2019.14
Lugano
25
settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 13 maggio 2019 di
RI
1
RI
3
patrocinati
da: PR 1
contro
le decisioni del 27 marzo 2019 (n. 1452 e 1454) con
cui il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative degli insorgenti avverso
la modifica di poco conto del piano regolatore di Monteceneri, sezione di Rivera,
relativa al vincolo di strada di servizio al mapp. 834;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il piano del
traffico del piano regolatore dell'allora Comune di Rivera, ora sezione del
Comune di Monteceneri, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 21
giugno 2000 (n. 2619), attribuisce la parte del mapp. 834, di proprietà comunale,
che collega via alla Chiesa con via Chiosi, alla categoria dei sentieri
principali. Tale percorso, lungo circa 120 m, è posto all'interno della zona
residenziale estensiva R2 in località I Miacch e risulta carrozzabile
per circa 30 m dall'imbocco con via alla Chiesa. Esso lambisce a monte i mapp.
840 e 841 e a valle i mapp. 842, 843, 844, 846 e 1116.
b. Per garantire l'accesso
veicolare ai mapp. 844 e 846, il 6 dicembre 2016 il Municipio del Comune di
Monteceneri ha sottoposto al Dipartimento del territorio per approvazione una
modifica di poco conto che classifica il suddetto percorso come strada di
servizio, larga 3.5 m, pur mantenendo la funzione di sentiero pedonale. La
variante è stata approvata il 30 novembre 2017.
c. Avverso tale
decisione sono insorti, con atti separati, davanti al Consiglio di Stato i
proprietari dei mapp. 840, 841, 843, 846 e 1116, postulandone l'annullamento.
B. Con decisioni separate
del 27 marzo 2019 il Consiglio di Stato ha respinto con motivazioni analoghe i
suddetti ricorsi. Escludendo che il vincolo potesse generare nella zona un
incremento di traffico apprezzabile, esso ha ritenuto la variante sorretta da
un eminente interesse pubblico, in quanto volta a garantire un coordinamento
ed una realizzazione qualitativa [del percorso], nell'interesse di tutti
Fatti
i proprietari, e proporzionata.
C. RI 1 e RI 2,
proprietari del mapp. 1116, e RI 3 e RI 4, proprietari del mapp. 843, insorgono
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento
delle risoluzioni governative che li concernono. Invocando una violazione del
loro diritto di essere sentiti e del principio della stabilità dei piani, essi
contestano anzitutto la procedura adottata dal Comune. Lamentano poi l'assenza
di una ponderazione globale degli interessi e di un sufficiente interesse
pubblico a sostegno della variante, posto che il risultato auspicato potrebbe
essere raggiunto mediante la stipulazione di convenzioni riguardanti l'uso del
percorso, come quella già in essere tra i signori RI 3RI 4 e il Comune.
Rimproverano poi al Governo di essere venuto meno al suo ruolo di autorità
pianificatoria con la tutela di una soluzione chiaramente contraria ai
principi di proporzionalità e di tutela naturalistica e ambientale e di
aver trascurato le loro critiche circa il traffico indotto dalla nuova strada.
Censurano infine una violazione del principio della proporzionalità, posto che
per garantire l'accesso ai mapp. 844 e 846 basterebbe prolungare di circa 20 m
il tratto iniziale del percorso, già asfaltato.
D. a. In sede di risposta
il Comune e la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postulano la
reiezione del gravame. Quest'ultima prende puntualmente posizione sulle censure
sollevate dai ricorrenti con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
b. Con la replica e con
la duplica le parti si riconfermano nelle rispettive tesi e domande. In
particolare, secondo i ricorrenti, la violazione del principio della proporzionalità
emergerebbe pure dal semplice raffronto fra i costi complessivi dell'opera (fr.
612'000.-) e la sua utilità.
E. a. Chiamati a
esprimersi in merito al ricorso, alle risposte e agli allegati di replica e di
duplica, CO 3 e CO 4, proprietari del mapp. 844, si rimettono al giudizio del
Tribunale con argomenti di cui si riferirà se necessario in seguito. CO 5 e CO
6, proprietari del mapp. 842, sono invece rimasti silenti.
b. Gli insorgenti,
preso atto di tale allegato, ne contestano i contenuti, confermando le domande formulate
con il ricorso. Il Comune, CO 3 e CO 4 e la Sezione hanno poi preso
partitamente posizione in merito.
F. a. Il 19
febbraio 2020 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza sui luoghi
della contestazione, scattando alcune fotografie, acquisite agli atti. In tale
occasione i rappresentanti del Comune si sono impegnati a proporre al Municipio
di valutare l'eventualità di indire un incontro con le parti coinvolte nell'ottica
di esaminare eventuali proposte alternative di percorso. In caso di riscontro
positivo sarebbe stata chiesta la sospensione della procedura.
b. Con comunicazione
del 26 giugno 2020 il Comune ha riferito di confermare i contenuti della
variante.
c. Con le osservazioni
conclusive i ricorrenti, il Comune, la Sezione e CO 3 e CO 4 si riconfermano
nelle posizioni precedentemente assunte.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è
tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011; LST; RL 701.100; art. 44 cpv. 3 del regolamento della legge sullo
sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.101).
Certa è inoltre la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b
LST).
1.2. Il gravame,
ricevibile in ordine, può inoltre essere giudicato sulla base degli atti all'incarto e delle risultanze del sopralluogo, senza
ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Considerandi
2.
Gli insorgenti
lamentano anzitutto una violazione del diritto di essere sentiti in relazione
al mancato esperimento di un sopralluogo da parte del Consiglio di Stato. In
proposito si osserva quanto segue.
2.1
La procedura
amministrativa è retta dal cosiddetto principio inquisitorio (art. 25 cpv. 1
LPAmm). In virtù di questo principio l'autorità deve accertare d'ufficio gli
elementi suscettibili di determinare la decisione e assumere di sua iniziativa
le prove necessarie, raffrontando accuratamente i contrapposti interessi e
rispettando il divieto d'arbitrio, i principi della parità di trattamento,
della buona fede e della proporzionalità. In analogia all'art. 8 del codice
civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), applicabile per la sua
portata generale anche al diritto pubblico, la parte può altresì chiedere l'assunzione
delle prove offerte. In tal caso l'autorità procede al loro apprezzamento
anticipato, in esito al quale essa può rinunciare ad assumere dei mezzi di
prova il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai
fini del giudizio, in quanto superflui o non pertinenti (RtiD II-2012 n. 59
consid. 3.3 con rinvii; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, ad art. 18 n. 1c).
2.2
A mente di questo
Tribunale, nel caso di specie, il Consiglio di Stato era senz'altro autorizzato
in forza di un anticipato giudizio sulle prove a rinunciare al sopralluogo
richiesto, ritenuto che i piani e la documentazione fotografica a sua
disposizione bastava ai fini di un corretto giudizio (cfr. DTF 112 Ia 202
consid. 2b; DTF 101 Ia 104 e rinvii). Inoltre vertendo in concreto l'esame del
litigio su mere questioni di diritto, materia in cui il Tribunale cantonale
amministrativo ha piena cognizione, un eventuale vizio in tal senso sarebbe
comunque stato sanato in questa sede con l'esperimento del sopralluogo da parte
di questo Tribunale (cfr. DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii).
3.
I ricorrenti
invocano poi una lesione del principio della stabilità dei piani. Anche tale
critica va respinta per i seguenti motivi.
3.1
La pianificazione del territorio in
generale e quella dell'utilizzazione in particolare costituiscono un compito
permanente, che deve costantemente tener conto dei cambiamenti delle
circostanze e delle conoscenze. Una pianificazione è oggettivamente corretta
soltanto se all'occorrenza viene posta in consonanza con la realtà e con le
mutate esigenze. Se perde di attualità, perde nel contempo di legittimità (Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 21 n. 11). Giusta l'art. 21 cpv. 2 della legge federale sulla
pianificazione del territorio del
22.
giugno 1979 (LPT; RS 700), in caso di
notevole cambiamento delle circostanze, i piani d'utilizzazione sono
riesaminati e, se necessario, adattati. La notevole modifica può concernere sia
una situazione di fatto sia di diritto: in quest'ultimo caso può trattarsi di
una modifica legislativa in ambito pianificatorio o ambientale, dell'entrata in
vigore della revisione del piano direttore o
di una nuova giurisprudenza (cfr. Thierry
Tanquerel in: Heinz Aemisegger e al.
[curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, ad
art. 21 n. 45; Waldmann/Hänni, op.
cit., ad art. 21 n. 15). Del resto, i piani d'utilizzazione devono essere
adattati al nuovo diritto (cfr. Tanquerel, op. cit., ad art. 21 n. 45).
Il diritto pianificatorio cantonale prescrive comunque che i piani sono
sottoposti a verifica di regola ogni dieci anni (art. 33 cpv. 1 LST). Quando
una revisione del piano si avvicina a questo orizzonte temporale, può risultare
giustificata anche da visioni ed esigenze diverse da parte delle autorità,
indipendentemente da un eventuale cambiamento notevole delle circostanze ai
sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT (RtiD II-2017 n. 10 consid. 3.3. con rinvii).
3.2
Come esposto in
narrativa, la revisione generale del piano regolatore dell'allora Comune di Rivera
è stata approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 21 giugno 2000 (n.
2619) ed integrata in seguito da alcune modifiche puntuali. All'origine della variante all'esame vi è la
constatazione di una carenza pianificatoria riguardo all'accessibilità
veicolare dei mapp. 844 e 846 (cfr. rapporto di pianificazione del novembre
2016, pag. 1), attualmente liberi da costruzioni e situati in zona edificabile,
e la conseguente riflessione circa la necessità di completare l'urbanizzazione
del comparto (cfr. art. 19 cpv. 1 LPT). Alla luce di queste premesse
bisogna convenire che l'esigenza di riesaminare il piano regolatore per quanto
attiene al comparto edificabile in località I Miacch appare data già
alla luce del fatto che dalla sua approvazione sono passati ormai vent'anni. Di
regola non è dunque più possibile appellarsi al principio della stabilità dei piani,
posto che, come appena visto, visioni e esigenze diverse da parte delle
autorità possono giustificarne un riesame, indipendentemente da un eventuale
cambiamento notevole delle circostanze ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT. A ciò
si aggiungono gli importanti motivi d'interesse pubblico, appena ricordati,
relativi alla volontà del Comune di ultimare l'urbanizzazione della zona.
4.
4.1. Come appena
visto, secondo l'art. 33 cpv. 2 LST il piano regolatore può essere modificato
in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria o
con la procedura semplificata. Quest'ultima, disciplinata dagli art. 34 e 35
LST, è prevista per le modifiche di poco conto ed è fissata come segue: il municipio
allestisce gli atti e, previo avviso anche personale ai proprietari e previa
approvazione del Dipartimento, pubblica gli stessi per un periodo di 30 giorni,
con facoltà di ricorso al Governo (art. 35 cpv. 3 LST). Sono considerate di
poco conto le modifiche che toccano un numero limitato di persone e che
interessano una superficie di terreno non superiore ai 2'000 m2
(art. 34 cpv. 1 lett. b LST) o mutano in misura minima una o più disposizioni
sull'uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi
(altezza massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione
o di edificabilità) e le linee di arretramento (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a LST
e art. 42 cpv. 1 RLst).
4.2
Per quanto attiene
al requisito del numero limitato di persone, si osserva che negli intendimenti
del legislatore cantonale il termine toccato presuppone l'esistenza di
un rapporto particolare, stretto e degno di nota con l'oggetto della variante;
un interesse generico non è sufficiente (cfr. RtiD II-2017 n. 10 consid. 4.2.1,
confermata con STF 1C_140/2017 dell'11 maggio 2017 consid. 3.1-3.4; STA
90.2016.48
del 27 ottobre 2016 consid. 4.2). La nozione numero limitato di
persone va invece resa concreta caso per caso. Di principio si può
ammettere che quindici, venti persone siano ancora un numero limitato (cfr.
Messaggio concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9
dicembre 2009 [n. 6309]: pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg.,
pag. 388).
4.3
Nella fattispecie
occorre anzitutto esaminare se la procedura semplificata è stata correttamente
messa in atto dal Municipio, ciò che i ricorrenti contestano. Posto che il
requisito della superficie non superiore ai 2'000 m2
è in concreto dato (art. 34 cpv. 1 lett. b LST e 42 cpv. 2 RLst), l'area
oggetto di variante corrispondendo a una superficie di circa 350 m2 del mapp. 834, rimane da verificare se la
modifica tocchi un numero limitato di persone (art. 34 cpv. 1 LST). In
proposito si osserva quanto segue.
4.3.1
Il rapporto di
pianificazione del novembre 2016 relativo alla variante all'esame motiva a pag.
5.
come segue il vincolo in parola:
Come già accennato nell'introduzione, il Municipio di
Monteceneri ha riscontrato l'assenza di collegamenti veicolari per i mapp. 844
e 846. Affinché essi siano completamente urbanizzati, si procede ora con l'inserimento
del vincolo di strada di servizio seguendo il tracciato già esistente sul mapp.
834, collegando così il punto più a valle (via alla Chiesa) con quello a monte
(via Chiosi).
In seguito a sopralluoghi e verifiche sul posto, si è
potuto constatare che è opportuno definire un nuovo vincolo di strada di
servizio lungo tutto il tratto di percorso pedonale, creando così un
collegamento continuo e circolare che garantisca la buona funzionalità
veicolare all'interno del comparto di studio.
L'inserimento di tale vincolo implica l'allargamento
del sedime pedonale già esistente e la demolizione di parte del muro a secco
presente. (…) Essa avrà una larghezza pari a 3.5 m, il cui ingombro è posto sui
mapp. 834, 840, 841, 844, 846 e 1116. Inoltre, tramite misure di polizia si
istituirà la possibilità di circolare in un solo senso nella parte alta del
nuovo tracciato stradale e sui mapp. 846 e 844 si prevede la creazione di una
piazza di scambio per garantire l'incrocio di due veicoli. (…)
4.3.2
La prevista strada mira in primo
luogo a urbanizzare i mapp. 844 e 846. Esaminando la situazione dal profilo dei
fondi direttamente adiacenti al percorso, emerge anzitutto come il medesimo sia
limitrofo a sette fondi, appartenenti in totale a undici proprietari, di modo
che, prima facie, il requisito relativo al numero limitato di persone
toccate dalla variante sembrerebbe dato. Tuttavia, come visto in narrativa,
attualmente il percorso, posto all'interno di un contesto edificato, funge da
collegamento pedonale fra via alla Chiesa e via Chiosi, permettendo di
raggiungere il nucleo di Soresina, posto ad ovest di quest'ultima, e fungendo
da scorciatoia. La variante tocca pertanto direttamente anche i fruitori del
sentiero, che non detengono soltanto un interesse generico alla tematica
all'esame, come sarebbe il caso di visitatori occasionali o turisti, non
domiciliati nel Comune, ma che si trovano invece in un rapporto particolarmente
stretto con l'oggetto in discussione. Non va poi dimenticato che, oltre alla
funzione di sentiero, che verrà mantenuta, anche la nuova tratta carrozzabile,
aperta al pubblico, sarà liberamente precorribile. Ora, è vero che, come
osserva la Sezione in sede di risposta al ricorso, il calibro stesso della
nuova strada di servizio non è stato pensato per un transito alternativo a Via
Chiosi. Tuttavia non è da escludersi che anche altri residenti nella zona
possano far capo, per motivi di comodità, al nuovo collegamento, che, al di là
di eventuali misure di polizia che potranno semmai essere adottate, è comunque progettato
in modo da consentire il traffico bidirezionale, tant'è che è pure prevista una
piazzetta di scambio (cfr. anche verbale di sopralluogo del 19 febbraio 2020,
nell'ambito del quale è stato confermato che la previsione di una piazza di
scambio (…) sulla strada è stata voluta per non precludersi la possibilità di
consentire in futuro il traffico bidirezionale). Tutte queste riflessioni permettono
di escludere che il numero di persone toccate dal nuovo vincolo risulti
Dispositivo
inferiore a 15-20. Già per questi motivi la procedura adottata dal Municipio si
rivela irrita, ragion per cui il ricorso deve essere accolto.
5. A titolo
abbondanziale si rileva come il vincolo non potrebbe essere tutelato neppure
nel merito, ciò per i seguenti motivi.
5.1. Secondo l'art. 19
cpv. 1 LPT un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista
utilizzazione, vi è accesso sufficiente. Il Tribunale federale ha già
avuto modo di precisare che l'accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1
LPT deve innanzitutto essere assicurato mediante gli strumenti pianificatori
(DTF 136 III 130 consid. 3.3.2, 121 I 65 consid. 4). L'ordinamento
pianificatorio dovrebbe avere per conseguenza che, in una zona edificabile, i
fondi siano urbanizzati in conformità con il piano e che i diritti di passo
necessari giusta l'art. 694 CC siano così superflui. La pretesa all'ottenimento
di un diritto di passo necessario fondato sui rapporti di vicinato può essere
fatta valere soltanto in presenza di un vero stato di necessità. Vi è un simile
stato quando non esiste un accesso alla pubblica via o lo stesso si rivela
insufficiente per poter utilizzare il fondo in modo conforme alla sua
destinazione (DTF 136 III 130 consid. 3.1 e 3.3.1).
5.2. L'art. 19 LPT
rientra nelle disposizioni che definiscono lo scopo e il contenuto dei piani di
utilizzazione. La legge sulla pianificazione del territorio collega l'urbanizzazione
ai piani di utilizzazione, consentendo il rilascio della licenza edilizia
soltanto se il fondo è urbanizzato (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). I piani
di utilizzazione determinano l'uso ammissibile del suolo e i piani di
urbanizzazione costituiscono, specialmente per le zone edificabili, un elemento
di questa pianificazione, servendo quindi ad attuarla (DTF 127 I 103 consid.
7d). L'accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT, non
necessariamente carrozzabile fino al fondo da edificare o ai singoli edifici,
comprende anche il collegamento dalla strada pubblica (DTF 121 I 65 consid.
3c), deve essere sicuro sotto il profilo della circolazione stradale e tenere
conto delle possibilità edificatorie della relativa zona di utilizzazione (DTF
136 III 130 consid. 3.3.2), richiedendo l'urbanizzazione di zone differenti la
soddisfazione di esigenze diverse (DTF 127 I 103 consid. 7d).
5.3. Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), solo se si fonda su
una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e
rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).
5.3.1.
In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei
cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico
promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un
provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato
quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente
avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti
interessi pubblici e privati in gioco (RDAT
I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594).
5.3.2.
Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della
proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato
(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per
conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli
interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un
rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi
utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75
consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 103-106; Scolari, op.
cit., n. 595-610).
5.4. In concreto, come
visto, la variante si propone di urbanizzare i mapp. 844 e 846. Dal profilo
dell'interesse pubblico essa si pone dunque in sintonia con i principi esposti
sopra ai consid. 5.1. e 5.2., permettendo l'esecuzione di un'opera secondo un
concetto e un disegno unitario. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti,
il medesimo risultato non potrebbe venir raggiunto mediante la semplice stipulazione
di convenzioni riguardanti l'uso del percorso fra il Comune e i privati.
Sennonché, oltre a munire di accesso i suddetti fondi, la variante crea contemporaneamente
un collegamento fra via alla Chiesa e via Chiosi, introducendo nel piano viario
un ulteriore raccordo stradale. Ora, come emerge dagli atti e come si è potuto
constatare in sede di sopralluogo, tale soluzione risulta andare oltre a quanto
necessario per raggiungere lo scopo auspicato, risultando così lesiva del
principio della proporzionalità. Essa non rappresenta infatti l'unica soluzione
possibile per garantire l'accesso ai fondi in parola. Anzi, il rapporto del 9
giugno 2015 Urbanizzazione mappale 844 (e confinanti) - sezione di Rivera
(commissionato dal Comune e prodotto dai ricorrenti con la replica davanti al
Consiglio di Stato) scartava proprio tale opzione (variante 3) in quanto non
necessaria, essendo inutile realizzare un'intera nuova strada, come doppione
della Via Chiosi (cfr. pag. 2). Tale studio esaminava poi altre tre
varianti, escludendo anche la numero 2 e proponendone altre due (numero 1 e 4),
ritenute preferibili e che ravvisavano un impatto molto minore sul sentiero,
limitandosi a garantire l'accesso ai fondi in questione. Peraltro tali
soluzioni si allineavano con quanto espresso in un primo tempo dall'Ufficio
della pianificazione locale che, nel suo scritto del 15 marzo 2016 all'attenzione
del Municipio, osservava come la modifica potrebbe a nostro giudizio entrare
in linea di conto, a condizione che la trasformazione in strada carrozzabile
sia limitata allo stretto necessario. Si ritiene infatti che sia opportuno
conservare una sufficiente traccia di questo percorso storico, utilizzandolo
quale accesso pedonale. Dagli atti non emerge invece per quale ragione il
Comune abbia poi preferito optare per la variante in discussione, preavvisata
negativamente anche dall'Ufficio beni culturali (cfr. preavviso del 13 luglio
2017). Ad ogni modo, la tesi della Sezione, che in sede di risposta, citando la
scheda R10 del piano direttore cantonale concernente gli spazi pubblici e la qualità
dello spazio costruito, condivide la scelta del Municipio di predisporre le
basi pianificatorie che consentono di migliorare l'urbanizzazione e l'accessibilità
del comparto mediante la realizzazione di una strada unitaria, migliore dal
profilo qualitativo, non convince. Infatti, contrariamente a quanto essa
assume, tale scheda pone negli Indirizzi generali proprio il principio
del rispetto dell'identità del contesto, che in concreto verrebbe pesantemente
alterato dalla prevista strada di servizio. In simili circostanze, il
provvedimento pianificatorio non appare dunque giustificato neppure nel merito.
6. 6.1. Per tutti i motivi che
precedono, il ricorso è accolto.
6.2. Si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia, ritenuto che il Comune soccombente ne va
esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Quest'ultimo non è tuttavia sollevato dall'obbligo
di versare le ripetibili ai ricorrenti, vincenti, che tengano conto anche della
procedura davanti al Consiglio di Stato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
§. Di conseguenza
sono annullate:
1.1. le
risoluzioni del 27 marzo 2019 (n. 1452 e 1454) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione
del 30 novembre 2017 con cui il Dipartimento del territorio ha approvato la
modifica di poco conto del piano regolatore del Comune di Monteceneri, sezione
di Rivera, relativa al vincolo di strada di servizio al mapp. 834.
2. Non si
preleva una tassa di giustizia. Ai ricorrenti dev'essere retrocesso l'importo
di fr. 2'000.- versato quale anticipo spese. Il Comune di Monteceneri verserà agli
insorgenti l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili complessive per
entrambe le sedi di ricorso.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera