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Decisione

90.2019.14

Variante di poco conto volta a istituire un vincolo di strada di servizio su un sentiero pedonale per urbanizzare due fondi

25 settembre 2020Italiano20 min

particolare, secondo i ricorrenti, la violazione del principio della proporzionalità

Source ti.ch

RI 3

Incarto

n.

90.2019.14

Lugano

25

settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 13 maggio 2019 di

RI

1

RI

3

patrocinati

da: PR 1

contro

le decisioni del 27 marzo 2019 (n. 1452 e 1454) con

cui il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative degli insorgenti avverso

la modifica di poco conto del piano regolatore di Monteceneri, sezione di Rivera,

relativa al vincolo di strada di servizio al mapp. 834;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il piano del

traffico del piano regolatore dell'allora Comune di Rivera, ora sezione del

Comune di Monteceneri, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 21

giugno 2000 (n. 2619), attribuisce la parte del mapp. 834, di proprietà comunale,

che collega via alla Chiesa con via Chiosi, alla categoria dei sentieri

principali. Tale percorso, lungo circa 120 m, è posto all'interno della zona

residenziale estensiva R2 in località I Miacch e risulta carrozzabile

per circa 30 m dall'imbocco con via alla Chiesa. Esso lambisce a monte i mapp.

840 e 841 e a valle i mapp. 842, 843, 844, 846 e 1116.

b. Per garantire l'accesso

veicolare ai mapp. 844 e 846, il 6 dicembre 2016 il Municipio del Comune di

Monteceneri ha sottoposto al Dipartimento del territorio per approvazione una

modifica di poco conto che classifica il suddetto percorso come strada di

servizio, larga 3.5 m, pur mantenendo la funzione di sentiero pedonale. La

variante è stata approvata il 30 novembre 2017.

c. Avverso tale

decisione sono insorti, con atti separati, davanti al Consiglio di Stato i

proprietari dei mapp. 840, 841, 843, 846 e 1116, postulandone l'annullamento.

B. Con decisioni separate

del 27 marzo 2019 il Consiglio di Stato ha respinto con motivazioni analoghe i

suddetti ricorsi. Escludendo che il vincolo potesse generare nella zona un

incremento di traffico apprezzabile, esso ha ritenuto la variante sorretta da

un eminente interesse pubblico, in quanto volta a garantire un coordinamento

ed una realizzazione qualitativa [del percorso], nell'interesse di tutti

Fatti

i proprietari, e proporzionata.

C. RI 1 e RI 2,

proprietari del mapp. 1116, e RI 3 e RI 4, proprietari del mapp. 843, insorgono

ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento

delle risoluzioni governative che li concernono. Invocando una violazione del

loro diritto di essere sentiti e del principio della stabilità dei piani, essi

contestano anzitutto la procedura adottata dal Comune. Lamentano poi l'assenza

di una ponderazione globale degli interessi e di un sufficiente interesse

pubblico a sostegno della variante, posto che il risultato auspicato potrebbe

essere raggiunto mediante la stipulazione di convenzioni riguardanti l'uso del

percorso, come quella già in essere tra i signori RI 3RI 4 e il Comune.

Rimproverano poi al Governo di essere venuto meno al suo ruolo di autorità

pianificatoria con la tutela di una soluzione chiaramente contraria ai

principi di proporzionalità e di tutela naturalistica e ambientale e di

aver trascurato le loro critiche circa il traffico indotto dalla nuova strada.

Censurano infine una violazione del principio della proporzionalità, posto che

per garantire l'accesso ai mapp. 844 e 846 basterebbe prolungare di circa 20 m

il tratto iniziale del percorso, già asfaltato.

D. a. In sede di risposta

il Comune e la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postulano la

reiezione del gravame. Quest'ultima prende puntualmente posizione sulle censure

sollevate dai ricorrenti con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario,

in seguito.

b. Con la replica e con

la duplica le parti si riconfermano nelle rispettive tesi e domande. In

particolare, secondo i ricorrenti, la violazione del principio della proporzionalità

emergerebbe pure dal semplice raffronto fra i costi complessivi dell'opera (fr.

612'000.-) e la sua utilità.

E. a. Chiamati a

esprimersi in merito al ricorso, alle risposte e agli allegati di replica e di

duplica, CO 3 e CO 4, proprietari del mapp. 844, si rimettono al giudizio del

Tribunale con argomenti di cui si riferirà se necessario in seguito. CO 5 e CO

6, proprietari del mapp. 842, sono invece rimasti silenti.

b. Gli insorgenti,

preso atto di tale allegato, ne contestano i contenuti, confermando le domande formulate

con il ricorso. Il Comune, CO 3 e CO 4 e la Sezione hanno poi preso

partitamente posizione in merito.

F. a. Il 19

febbraio 2020 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza sui luoghi

della contestazione, scattando alcune fotografie, acquisite agli atti. In tale

occasione i rappresentanti del Comune si sono impegnati a proporre al Municipio

di valutare l'eventualità di indire un incontro con le parti coinvolte nell'ottica

di esaminare eventuali proposte alternative di percorso. In caso di riscontro

positivo sarebbe stata chiesta la sospensione della procedura.

b. Con comunicazione

del 26 giugno 2020 il Comune ha riferito di confermare i contenuti della

variante.

c. Con le osservazioni

conclusive i ricorrenti, il Comune, la Sezione e CO 3 e CO 4 si riconfermano

nelle posizioni precedentemente assunte.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è

tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011; LST; RL 701.100; art. 44 cpv. 3 del regolamento della legge sullo

sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.101).

Certa è inoltre la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b

LST).

1.2. Il gravame,

ricevibile in ordine, può inoltre essere giudicato sulla base degli atti all'incarto e delle risultanze del sopralluogo, senza

ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Considerandi

2.

Gli insorgenti

lamentano anzitutto una violazione del diritto di essere sentiti in relazione

al mancato esperimento di un sopralluogo da parte del Consiglio di Stato. In

proposito si osserva quanto segue.

2.1

La procedura

amministrativa è retta dal cosiddetto principio inquisitorio (art. 25 cpv. 1

LPAmm). In virtù di questo principio l'autorità deve accertare d'ufficio gli

elementi suscettibili di determinare la decisione e assumere di sua iniziativa

le prove necessarie, raffrontando accuratamente i contrapposti interessi e

rispettando il divieto d'arbitrio, i principi della parità di trattamento,

della buona fede e della proporzionalità. In analogia all'art. 8 del codice

civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), applicabile per la sua

portata generale anche al diritto pubblico, la parte può altresì chiedere l'assunzione

delle prove offerte. In tal caso l'autorità procede al loro apprezzamento

anticipato, in esito al quale essa può rinunciare ad assumere dei mezzi di

prova il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai

fini del giudizio, in quanto superflui o non pertinenti (RtiD II-2012 n. 59

consid. 3.3 con rinvii; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, ad art. 18 n. 1c).

2.2

A mente di questo

Tribunale, nel caso di specie, il Consiglio di Stato era senz'altro autorizzato

in forza di un anticipato giudizio sulle prove a rinunciare al sopralluogo

richiesto, ritenuto che i piani e la documentazione fotografica a sua

disposizione bastava ai fini di un corretto giudizio (cfr. DTF 112 Ia 202

consid. 2b; DTF 101 Ia 104 e rinvii). Inoltre vertendo in concreto l'esame del

litigio su mere questioni di diritto, materia in cui il Tribunale cantonale

amministrativo ha piena cognizione, un eventuale vizio in tal senso sarebbe

comunque stato sanato in questa sede con l'esperimento del sopralluogo da parte

di questo Tribunale (cfr. DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii).

3.

I ricorrenti

invocano poi una lesione del principio della stabilità dei piani. Anche tale

critica va respinta per i seguenti motivi.

3.1

La pianificazione del territorio in

generale e quella dell'utilizzazione in particolare costituiscono un compito

permanente, che deve costantemente tener conto dei cambiamenti delle

circostanze e delle conoscenze. Una pianificazione è oggettivamente corretta

soltanto se all'occorrenza viene posta in consonanza con la realtà e con le

mutate esigenze. Se perde di attualità, perde nel contempo di legittimità (Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 21 n. 11). Giusta l'art. 21 cpv. 2 della legge federale sulla

pianificazione del territorio del

22.

giugno 1979 (LPT; RS 700), in caso di

notevole cambiamento delle circostanze, i piani d'utilizzazione sono

riesaminati e, se necessario, adattati. La notevole modifica può concernere sia

una situazione di fatto sia di diritto: in quest'ultimo caso può trattarsi di

una modifica legislativa in ambito pianificatorio o ambientale, dell'entrata in

vigore della revisione del piano direttore o

di una nuova giurisprudenza (cfr. Thierry

Tanquerel in: Heinz Aemisegger e al.

[curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, ad

art. 21 n. 45; Waldmann/Hänni, op.

cit., ad art. 21 n. 15). Del resto, i piani d'utilizzazione devono essere

adattati al nuovo diritto (cfr. Tanquerel, op. cit., ad art. 21 n. 45).

Il diritto pianificatorio cantonale prescrive comunque che i piani sono

sottoposti a verifica di regola ogni dieci anni (art. 33 cpv. 1 LST). Quando

una revisione del piano si avvicina a questo orizzonte temporale, può risultare

giustificata anche da visioni ed esigenze diverse da parte delle autorità,

indipendentemente da un eventuale cambiamento notevole delle circostanze ai

sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT (RtiD II-2017 n. 10 consid. 3.3. con rinvii).

3.2

Come esposto in

narrativa, la revisione generale del piano regolatore dell'allora Comune di Rivera

è stata approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 21 giugno 2000 (n.

2619) ed integrata in seguito da alcune modifiche puntuali. All'origine della variante all'esame vi è la

constatazione di una carenza pianificatoria riguardo all'accessibilità

veicolare dei mapp. 844 e 846 (cfr. rapporto di pianificazione del novembre

2016, pag. 1), attualmente liberi da costruzioni e situati in zona edificabile,

e la conseguente riflessione circa la necessità di completare l'urbanizzazione

del comparto (cfr. art. 19 cpv. 1 LPT). Alla luce di queste premesse

bisogna convenire che l'esigenza di riesaminare il piano regolatore per quanto

attiene al comparto edificabile in località I Miacch appare data già

alla luce del fatto che dalla sua approvazione sono passati ormai vent'anni. Di

regola non è dunque più possibile appellarsi al principio della stabilità dei piani,

posto che, come appena visto, visioni e esigenze diverse da parte delle

autorità possono giustificarne un riesame, indipendentemente da un eventuale

cambiamento notevole delle circostanze ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT. A ciò

si aggiungono gli importanti motivi d'interesse pubblico, appena ricordati,

relativi alla volontà del Comune di ultimare l'urbanizzazione della zona.

4.

4.1. Come appena

visto, secondo l'art. 33 cpv. 2 LST il piano regolatore può essere modificato

in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria o

con la procedura semplificata. Quest'ultima, disciplinata dagli art. 34 e 35

LST, è prevista per le modifiche di poco conto ed è fissata come segue: il municipio

allestisce gli atti e, previo avviso anche personale ai proprietari e previa

approvazione del Dipartimento, pubblica gli stessi per un periodo di 30 giorni,

con facoltà di ricorso al Governo (art. 35 cpv. 3 LST). Sono considerate di

poco conto le modifiche che toccano un numero limitato di persone e che

interessano una superficie di terreno non superiore ai 2'000 m2

(art. 34 cpv. 1 lett. b LST) o mutano in misura minima una o più disposizioni

sull'uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi

(altezza massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione

o di edificabilità) e le linee di arretramento (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a LST

e art. 42 cpv. 1 RLst).

4.2

Per quanto attiene

al requisito del numero limitato di persone, si osserva che negli intendimenti

del legislatore cantonale il termine toccato presuppone l'esistenza di

un rapporto particolare, stretto e degno di nota con l'oggetto della variante;

un interesse generico non è sufficiente (cfr. RtiD II-2017 n. 10 consid. 4.2.1,

confermata con STF 1C_140/2017 dell'11 maggio 2017 consid. 3.1-3.4; STA

90.2016.48

del 27 ottobre 2016 consid. 4.2). La nozione numero limitato di

persone va invece resa concreta caso per caso. Di principio si può

ammettere che quindici, venti persone siano ancora un numero limitato (cfr.

Messaggio concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9

dicembre 2009 [n. 6309]: pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg.,

pag. 388).

4.3

Nella fattispecie

occorre anzitutto esaminare se la procedura semplificata è stata correttamente

messa in atto dal Municipio, ciò che i ricorrenti contestano. Posto che il

requisito della superficie non superiore ai 2'000 m2

è in concreto dato (art. 34 cpv. 1 lett. b LST e 42 cpv. 2 RLst), l'area

oggetto di variante corrispondendo a una superficie di circa 350 m2 del mapp. 834, rimane da verificare se la

modifica tocchi un numero limitato di persone (art. 34 cpv. 1 LST). In

proposito si osserva quanto segue.

4.3.1

Il rapporto di

pianificazione del novembre 2016 relativo alla variante all'esame motiva a pag.

5.

come segue il vincolo in parola:

Come già accennato nell'introduzione, il Municipio di

Monteceneri ha riscontrato l'assenza di collegamenti veicolari per i mapp. 844

e 846. Affinché essi siano completamente urbanizzati, si procede ora con l'inserimento

del vincolo di strada di servizio seguendo il tracciato già esistente sul mapp.

834, collegando così il punto più a valle (via alla Chiesa) con quello a monte

(via Chiosi).

In seguito a sopralluoghi e verifiche sul posto, si è

potuto constatare che è opportuno definire un nuovo vincolo di strada di

servizio lungo tutto il tratto di percorso pedonale, creando così un

collegamento continuo e circolare che garantisca la buona funzionalità

veicolare all'interno del comparto di studio.

L'inserimento di tale vincolo implica l'allargamento

del sedime pedonale già esistente e la demolizione di parte del muro a secco

presente. (…) Essa avrà una larghezza pari a 3.5 m, il cui ingombro è posto sui

mapp. 834, 840, 841, 844, 846 e 1116. Inoltre, tramite misure di polizia si

istituirà la possibilità di circolare in un solo senso nella parte alta del

nuovo tracciato stradale e sui mapp. 846 e 844 si prevede la creazione di una

piazza di scambio per garantire l'incrocio di due veicoli. (…)

4.3.2

La prevista strada mira in primo

luogo a urbanizzare i mapp. 844 e 846. Esaminando la situazione dal profilo dei

fondi direttamente adiacenti al percorso, emerge anzitutto come il medesimo sia

limitrofo a sette fondi, appartenenti in totale a undici proprietari, di modo

che, prima facie, il requisito relativo al numero limitato di persone

toccate dalla variante sembrerebbe dato. Tuttavia, come visto in narrativa,

attualmente il percorso, posto all'interno di un contesto edificato, funge da

collegamento pedonale fra via alla Chiesa e via Chiosi, permettendo di

raggiungere il nucleo di Soresina, posto ad ovest di quest'ultima, e fungendo

da scorciatoia. La variante tocca pertanto direttamente anche i fruitori del

sentiero, che non detengono soltanto un interesse generico alla tematica

all'esame, come sarebbe il caso di visitatori occasionali o turisti, non

domiciliati nel Comune, ma che si trovano invece in un rapporto particolarmente

stretto con l'oggetto in discussione. Non va poi dimenticato che, oltre alla

funzione di sentiero, che verrà mantenuta, anche la nuova tratta carrozzabile,

aperta al pubblico, sarà liberamente precorribile. Ora, è vero che, come

osserva la Sezione in sede di risposta al ricorso, il calibro stesso della

nuova strada di servizio non è stato pensato per un transito alternativo a Via

Chiosi. Tuttavia non è da escludersi che anche altri residenti nella zona

possano far capo, per motivi di comodità, al nuovo collegamento, che, al di là

di eventuali misure di polizia che potranno semmai essere adottate, è comunque progettato

in modo da consentire il traffico bidirezionale, tant'è che è pure prevista una

piazzetta di scambio (cfr. anche verbale di sopralluogo del 19 febbraio 2020,

nell'ambito del quale è stato confermato che la previsione di una piazza di

scambio (…) sulla strada è stata voluta per non precludersi la possibilità di

consentire in futuro il traffico bidirezionale). Tutte queste riflessioni permettono

di escludere che il numero di persone toccate dal nuovo vincolo risulti

Dispositivo

inferiore a 15-20. Già per questi motivi la procedura adottata dal Municipio si

rivela irrita, ragion per cui il ricorso deve essere accolto.

5. A titolo

abbondanziale si rileva come il vincolo non potrebbe essere tutelato neppure

nel merito, ciò per i seguenti motivi.

5.1. Secondo l'art. 19

cpv. 1 LPT un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista

utilizzazione, vi è accesso sufficiente. Il Tribunale federale ha già

avuto modo di precisare che l'accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1

LPT deve innanzitutto essere assicurato mediante gli strumenti pianificatori

(DTF 136 III 130 consid. 3.3.2, 121 I 65 consid. 4). L'ordinamento

pianificatorio dovrebbe avere per conseguenza che, in una zona edificabile, i

fondi siano urbanizzati in conformità con il piano e che i diritti di passo

necessari giusta l'art. 694 CC siano così superflui. La pretesa all'ottenimento

di un diritto di passo necessario fondato sui rapporti di vicinato può essere

fatta valere soltanto in presenza di un vero stato di necessità. Vi è un simile

stato quando non esiste un accesso alla pubblica via o lo stesso si rivela

insufficiente per poter utilizzare il fondo in modo conforme alla sua

destinazione (DTF 136 III 130 consid. 3.1 e 3.3.1).

5.2. L'art. 19 LPT

rientra nelle disposizioni che definiscono lo scopo e il contenuto dei piani di

utilizzazione. La legge sulla pianificazione del territorio collega l'urbanizzazione

ai piani di utilizzazione, consentendo il rilascio della licenza edilizia

soltanto se il fondo è urbanizzato (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). I piani

di utilizzazione determinano l'uso ammissibile del suolo e i piani di

urbanizzazione costituiscono, specialmente per le zone edificabili, un elemento

di questa pianificazione, servendo quindi ad attuarla (DTF 127 I 103 consid.

7d). L'accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT, non

necessariamente carrozzabile fino al fondo da edificare o ai singoli edifici,

comprende anche il collegamento dalla strada pubblica (DTF 121 I 65 consid.

3c), deve essere sicuro sotto il profilo della circolazione stradale e tenere

conto delle possibilità edificatorie della relativa zona di utilizzazione (DTF

136 III 130 consid. 3.3.2), richiedendo l'urbanizzazione di zone differenti la

soddisfazione di esigenze diverse (DTF 127 I 103 consid. 7d).

5.3. Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), solo se si fonda su

una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e

rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

5.3.1.

In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un

provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato

quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT

I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594).

5.3.2.

Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della

proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato

(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per

conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un

rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi

utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

5.4. In concreto, come

visto, la variante si propone di urbanizzare i mapp. 844 e 846. Dal profilo

dell'interesse pubblico essa si pone dunque in sintonia con i principi esposti

sopra ai consid. 5.1. e 5.2., permettendo l'esecuzione di un'opera secondo un

concetto e un disegno unitario. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti,

il medesimo risultato non potrebbe venir raggiunto mediante la semplice stipulazione

di convenzioni riguardanti l'uso del percorso fra il Comune e i privati.

Sennonché, oltre a munire di accesso i suddetti fondi, la variante crea contemporaneamente

un collegamento fra via alla Chiesa e via Chiosi, introducendo nel piano viario

un ulteriore raccordo stradale. Ora, come emerge dagli atti e come si è potuto

constatare in sede di sopralluogo, tale soluzione risulta andare oltre a quanto

necessario per raggiungere lo scopo auspicato, risultando così lesiva del

principio della proporzionalità. Essa non rappresenta infatti l'unica soluzione

possibile per garantire l'accesso ai fondi in parola. Anzi, il rapporto del 9

giugno 2015 Urbanizzazione mappale 844 (e confinanti) - sezione di Rivera

(commissionato dal Comune e prodotto dai ricorrenti con la replica davanti al

Consiglio di Stato) scartava proprio tale opzione (variante 3) in quanto non

necessaria, essendo inutile realizzare un'intera nuova strada, come doppione

della Via Chiosi (cfr. pag. 2). Tale studio esaminava poi altre tre

varianti, escludendo anche la numero 2 e proponendone altre due (numero 1 e 4),

ritenute preferibili e che ravvisavano un impatto molto minore sul sentiero,

limitandosi a garantire l'accesso ai fondi in questione. Peraltro tali

soluzioni si allineavano con quanto espresso in un primo tempo dall'Ufficio

della pianificazione locale che, nel suo scritto del 15 marzo 2016 all'attenzione

del Municipio, osservava come la modifica potrebbe a nostro giudizio entrare

in linea di conto, a condizione che la trasformazione in strada carrozzabile

sia limitata allo stretto necessario. Si ritiene infatti che sia opportuno

conservare una sufficiente traccia di questo percorso storico, utilizzandolo

quale accesso pedonale. Dagli atti non emerge invece per quale ragione il

Comune abbia poi preferito optare per la variante in discussione, preavvisata

negativamente anche dall'Ufficio beni culturali (cfr. preavviso del 13 luglio

2017). Ad ogni modo, la tesi della Sezione, che in sede di risposta, citando la

scheda R10 del piano direttore cantonale concernente gli spazi pubblici e la qualità

dello spazio costruito, condivide la scelta del Municipio di predisporre le

basi pianificatorie che consentono di migliorare l'urbanizzazione e l'accessibilità

del comparto mediante la realizzazione di una strada unitaria, migliore dal

profilo qualitativo, non convince. Infatti, contrariamente a quanto essa

assume, tale scheda pone negli Indirizzi generali proprio il principio

del rispetto dell'identità del contesto, che in concreto verrebbe pesantemente

alterato dalla prevista strada di servizio. In simili circostanze, il

provvedimento pianificatorio non appare dunque giustificato neppure nel merito.

6. 6.1. Per tutti i motivi che

precedono, il ricorso è accolto.

6.2. Si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia, ritenuto che il Comune soccombente ne va

esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Quest'ultimo non è tuttavia sollevato dall'obbligo

di versare le ripetibili ai ricorrenti, vincenti, che tengano conto anche della

procedura davanti al Consiglio di Stato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza

sono annullate:

1.1. le

risoluzioni del 27 marzo 2019 (n. 1452 e 1454) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione

del 30 novembre 2017 con cui il Dipartimento del territorio ha approvato la

modifica di poco conto del piano regolatore del Comune di Monteceneri, sezione

di Rivera, relativa al vincolo di strada di servizio al mapp. 834.

2. Non si

preleva una tassa di giustizia. Ai ricorrenti dev'essere retrocesso l'importo

di fr. 2'000.- versato quale anticipo spese. Il Comune di Monteceneri verserà agli

insorgenti l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili complessive per

entrambe le sedi di ricorso.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera