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Decisione

90.2019.15

Variante di poco conto per la formazione di un posteggio pubblico al servizio degli abitanti del nucleo

14 aprile 2020Italiano21 min

collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa

Source ti.ch

Incarto

n.

90.2019.15

Lugano

14 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea

Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 16 maggio 2019 di

RI

1

patrocinato

da: PR 1

contro

la risoluzione del 20 marzo 2019 (n. 1366) con cui

il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la

modifica di poco conto del piano regolatore di Maggia, sezione di Coglio,

relativa al posteggio sul mapp. 35;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è

proprietario del mapp. 35 del Comune di Maggia, sezione di Coglio, situato ai

margini del nucleo, a monte dell'area pubblica centrale dove sono site la ex

casa comunale, la Chiesa della Vergine Assunta e l'ossario. Il piano regolatore

dell'allora Comune di Coglio, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del

24 marzo 1987 (n. 1314), assegnava l'intero mapp. 35 alla zona del nucleo di

villaggio (NV).

B. a. Il 4

aprile 2004 è entrata in vigore l'aggregazione dei Comuni di Aurigeno, Coglio,

Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno e Someo nel nuovo Comune di Maggia.

b. Con risoluzione del 12 luglio 2006 (n. 3461) il Consiglio di Stato ha approvato

la revisione del piano regolatore di Maggia per le frazioni di Coglio e

Giumaglio, sospendendo tuttavia la decisione sul nuovo piano del nucleo della

sezione di Coglio che, per quanto d'interesse, istituiva su una striscia di

terreno di ca. 6 * 37 m sul

margine nord del mapp. 35, parallela alla strada di servizio al'Ordèla che

scende verso l'ex casa comunale, un vincolo per la realizzazione di un

posteggio pubblico composto di 10 stalli (ris. gov. cit., pag. 23).

c. Con risoluzione del 25 gennaio 2011 (n. 586) il Consiglio di Stato ha approvato

il nuovo piano del nucleo di Coglio adottato dal Consiglio comunale di Maggia l'11

marzo 2010, e ha al contempo negato la sanzione al piano del nucleo rimasto in

sospeso con la decisione del 12 luglio 2006. Il Governo ha pure respinto il

gravame di RI 1 avverso il vincolo P10 sulla sua proprietà, istituito per sostituire

gli 8 stalli esistenti sulla piazza antistante l'ex casa comunale e riqualificare

lo slargo di connessione tra l'area comunale e il complesso monumentale dell'ossario

e della chiesa, beni culturali d'interesse cantonale, rispettivamente locale, secondo

l'art. 25 cpv. 1 e 2 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).

d. Adito in seconda

istanza da RI 1, con sentenza del 29 gennaio 2013 (n. 90.2011.16) il Tribunale

cantonale amministrativo ha accolto la sua impugnativa, annullando il vincolo

di posteggio P10 siccome gli atti pianificatori della variante erano sprovvisti

sia di una giustificazione circa il fabbisogno di posteggi per il nucleo sia di

una qualsivoglia indicazione circa la sua necessità. Il Tribunale ha inoltre considerato

come la capacità della nuova struttura (10 stalli) divergesse, per eccesso, da

quella del posteggio esistente che andava a sostituire (cfr. in particolare consid.

5.5).

C. Il 27 luglio

2017 il Municipio di Maggia ha sottoposto al Dipartimento del territorio per

approvazione una modifica di poco conto che ripropone sul mapp. 35 il medesimo vincolo

di posteggio descritto in precedenza. A sostegno della variante esso ha fornito

un calcolo del fabbisogno di posteggi nel nucleo. L'autorità dipartimentale l'ha

approvata il 9 luglio 2018 (FU 60/2018 del 27 luglio 2018, pag. 6382).

D. Con giudizio del

20 marzo 2019 il Governo ha respinto il ricorso interposto da RI 1 avverso la

citata modifica di poco conto. Considerato come

lo spostamento dei posteggi pubblici ubicati nei pressi dell'ex casa comunale

verso il limite più esterno del nucleo (ossia in corrispondenza del

mapp. 35) fosse sorretto da un interesse pubblico rilevante e come il calcolo del

fabbisogno di posteggi eseguito dal Comune fosse corretto, esso ha rilevato che

la realizzazione del parcheggio non avrebbe né comportato la parziale

demolizione di un muro a secco di cinta del mapp. 35 né pregiudicato l'esistenza

del vigneto sullo stesso né tantomeno compromesso l'ulteriore edificazione del

fondo. Da ultimo, ha escluso che il parcheggio potesse essere collocato altrove,

le soluzioni alternative prospettate da RI 1 essendo difficilmente

concretizzabili.

E. RI 1

insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento

della citata risoluzione governativa. Sostiene che il vincolo di posteggio

pubblico non sia sorretto da un interesse pubblico, in quanto la sua realizzazione

si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del

nucleo e delle sue valenze naturalistiche, deturpando non soltanto la sua

proprietà, bensì anche il paesaggio circostante. Il vincolo sarebbe poi

sproporzionato, poiché non permetterebbe in alcun modo di soddisfare l'ipotetico

fabbisogno di posteggi calcolato dall'autorità comunale, che egli in ogni caso

contesta in quanto, trattandosi di un calcolo teorico, non sarebbe indicatore

delle reali e concrete necessità del Comune. Secondo il ricorrente gli stalli attualmente

presenti nei pressi dell'ex casa comunale andrebbero mantenuti e, in ogni caso,

andrebbero ricercate ubicazioni alternative per il nuovo posteggio, lontane dal

contesto pregiato del nucleo e prossime alla rete del trasporto pubblico. Inoltre,

a suo dire, il previsto posteggio, oltre ad aumentare il traffico veicolare, sarebbe

raggiungile unicamente percorrendo una strada inadatta a sopportarne il carico.

F. In sede di

risposta la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) e il Comune postulano

la reiezione del gravame. In particolare il Comune ritiene di avere agito

conformemente a quanto indicato da questo Tribunale nella sentenza del 29

gennaio 2013 (cfr. supra, consid. B.d.). Difende poi la correttezza del

calcolo del fabbisogno di posteggi eseguito e ribadisce come l'ubicazione dei

parcheggi sul territorio comunale sia stata attentamente valutata già nell'ambito

della procedura di revisione del piano regolatore del 2006 nel rispetto degli

obiettivi comunali di tipo paesaggistico e urbanistico. Proprio gli obiettivi

di riqualifica del nucleo avrebbero giustificato l'istituzione del vincolo P10

ai margini dell'area monumentale della chiesa e dell'ossario. Contesta la

sussistenza di valide soluzioni alternative esterne al nucleo e il fatto che la

realizzazione del vincolo comporterebbe una perdita di potenziale edificatorio

della proprietà del ricorrente. Infine respinge le critiche dell'insorgente secondo

cui il posteggio causerebbe un aumento del traffico veicolare nel nucleo.

G. Nei successivi

allegati scritti le parti si riconfermano nelle rispettive tesi e domande.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è

tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011; LST; RL 701.100; art. 44 cpv. 3 del regolamento della legge sullo

sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.101).

Certa è inoltre la legittimazione attiva del ricorrente (art. 30 cpv. 2 lett. b

LST).

1.2. Il gravame, ricevibile in ordine, può inoltre essere giudicato sulla base

degli atti acquisiti all'incarto. Non occorre per il resto procedere all'assunzione

di particolari prove (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Infatti, la situazione dei luoghi e

dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole

processuali e, in particolare, dalle fotografie scattate in occasione del

sopralluogo esperito il 30 luglio 2012 nell'ambito della procedura vertente

sulla medesima fattispecie e scaturita nella citata sentenza di questo

Tribunale. Anche la richiesta di effettuare un'ispezione a Registro fondiario

non appare suscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori elementi

rilevanti ai fini del giudizio.

2. 2.1. Secondo

l'art. 33 cpv. 2 LST il piano regolatore può essere modificato in caso di

notevole cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria o con la

procedura semplificata. Quest'ultima, disciplinata dagli art. 34 e 35 LST, è

prevista per le modifiche di poco conto ed è fissata come segue: il Municipio

allestisce gli atti e, previo avviso anche personale ai proprietari e previa

approvazione del Dipartimento, pubblica gli stessi per un periodo di 30 giorni,

con facoltà di ricorso al Governo (art. 35 cpv. 3 LST). Sono considerate di

poco conto le modifiche che toccano un numero limitato di persone e che

interessano una superficie di terreno non superiore ai 2'000 m2

(art. 34 cpv. 1 lett. b LST) o mutano in misura minima una o più disposizioni

sull'uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi

(altezza massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione

o di edificabilità) e le linee di arretramento (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a LST

e art. 42 cpv. 1 RLst).

2.2. Per quanto attiene al requisito del numero limitato di persone, si osserva

che negli intendimenti del legislatore cantonale il termine "toccato"

presuppone l'esistenza di un rapporto particolare, stretto e degno di nota con

l'oggetto della variante; un interesse generico non è sufficiente (cfr. RtiD

II-2017 n. 10 consid. 4.2.1, confermata con STF 1C_140/2017 dell'11 maggio 2017

consid. 3.1-3.4; STA 90.2016.48 del 27 ottobre 2016 consid. 4.2). La nozione "numero

limitato di persone" va invece resa concreta caso per caso. Di principio

si può ammettere che quindici, venti persone siano ancora un numero limitato

(cfr. Messaggio concernente il disegno di

legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309]: pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg., pag.

388).

3. Nella fattispecie occorre anzitutto

esaminare se la procedura semplificata è stata correttamente messa in atto dal

Municipio. Posto che il requisito della superficie non superiore ai 2'000 m2 è in concreto dato (art. 34 cpv. 1 lett. b LST

e 42 cpv. 2 RLst), l'area oggetto di variante corrispondendo a una porzione di

6 * 37 m della superficie di 1'453

m2 del mapp. 35, rimane da verificare se la

modifica tocchi un numero limitato di persone (art. 34 cpv. 1 LST). In

proposito si osserva quanto segue.

3.1. La relazione di pianificazione del maggio 2017 relativa alla variante all'esame

motiva a pag. 2 come segue il vincolo P10:

La proposta pianificatoria riprende quanto presentato

nell'ambito della elaborazione del piano di dettaglio del nucleo storico di

Coglio, proposta approvata dal Consiglio di Stato ma annullata in sede di

ricorso al Tribunale di Appello. Le ragioni che allora hanno giustificato l'ubicazione

in corrispondenza del mappale no. 35 restano tutt'ora valide.

Va avantutto premesso che in base alle norme in vigore gli spazi liberi

complementari devono essere mantenuti per cui non sono ammessi nuovi stalli

privati. Si deve quindi preliminarmente concludere che il Comune deve

rispondere alle esigenze del residente nell'ambito della realizzazione di

posteggi pubblici. L'eliminazione del posteggio presso l'ex Casa comunale resta

un obiettivo di riordino da perseguire. Le condizioni pianificatorie generali

non sono quindi cambiate.

La relazione aggiunge inoltre

che l'ubicazione del vincolo P10 sul mapp. 35 permette di servire gli

insediamenti verso monte e risponde al fabbisogno delle residenze adiacenti

fino ad interessare anche le costruzioni lungo la strada (ibidem).

3.2. Dal contenuto della

relazione emerge che il nuovo vincolo P10 servirà gli abitanti del nucleo

storico di Coglio, compensando l'eliminazione del posteggio pubblico ubicato presso

l'ex casa comunale, che il Comune intende

sopprimere al fine di riqualificare e

valorizzare lo slargo di connessione tra l'area comunale e il complesso

monumentale della Chiesa della Vergine Assunta e dell'ossario. Ora, è

vero che come indicato dall'ente pianificante a pag. 5 della citata relazione

di pianificazione e confermato dal

Dipartimento del territorio al considerando 2.3.2. della decisione di

approvazione del 9 luglio 2018, il vincolo colpisce solo il ricorrente in

quanto proprietario del mapp. 35, di modo che, ad un'analisi

superficiale, sembrerebbe dato il primo requisito di cui all'art. 34 cpv. 1 LST

relativo al numero limitato di persone toccato dalla modifica. Deduzione quest'ultima

che anche il Governo, nella decisione impugnata, ha avallato implicitamente. In

realtà la valenza pubblica del posteggio, che negli atti della variante il

Comune ha indicato di voler istituire per rispondere alle esigenze dei

residenti del nucleo, in particolare di quelli a monte dello stesso e lungo la

strada, porta tuttavia a ritenere che la modifica in discussione non concerne

soltanto RI 1, ma tocca una cerchia più numerosa di persone. Infatti, secondo

gli ultimi dati reperibili riferiti all'allora Comune di Coglio, nel 2000 gli

abitanti ivi residenti erano 96 (cfr. la tabella dati di Maggia allestita dall'Ufficio

cantonale di statistica USTAT, consultabile all'indirizzo internet https://www3.ti.ch/DFE/DR/ USTAT/index.php?fuseaction=dati.dettaglio&id=319).

Considerato che la maggior parte di essi risiede proprio nella zona del nucleo,

dove si concentra il numero più elevato di abitazioni (cfr. piano delle zone

della sezione di Coglio, approvato dal Governo il 12 luglio 2006), appare

evidente che il numero di persone a cui è destinato il nuovo vincolo P10

risulta superiore a 15-20. Basti pensare, da

un lato, agli abitanti del nucleo che potranno/

dovranno far capo alla struttura (potenziali utenti), e, dall'altro,

ai cittadini residenti nei dintorni del parcheggio, esposti alle potenziali

ripercussioni, segnatamente foniche e ambientali, derivanti dal transito dei

veicoli che avverrà, secondo la variante, in modo circolare e in senso orario

(accesso al parcheggio da ovest percorrendo la strada al'Ordèla e uscita

transitando lungo via al Talèe che scende in prossimità del Grotto __________

e si innesta a sud del nucleo su via al Stradón da Cói). Si tratta di

persone che non detengono soltanto un interesse generico alla tematica all'esame,

come sarebbe il caso di visitatori occasionali o turisti, non domiciliati a Coglio,

ma che si trovano invece in un rapporto particolarmente stretto con l'oggetto

in discussione. Già per questi motivi la procedura adottata dal Municipio si

rivela irrita, ragion per cui il ricorso deve essere accolto.

4. A titolo

abbondanziale si rileva come il vincolo P10 non potrebbe essere tutelato

neppure nel merito, ciò per i seguenti motivi.

Fatti

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello

comunale, piani regolatori (art. 18 segg. LST) -

disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 della legge federale

sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700). Essi

devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette

(art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre

zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). Devono difatti tener conto degli

sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 cpv. 4 lett. b

LPT), ma anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Possono

quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di

interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della

collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa

circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi.

Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere

in considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle

necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il

dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15 cpv. 1 LPT. Ciò che

importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione

dell'opera pubblica sia prevista con una relativa certezza (RDAT II-2003 n. 25

consid. 3.2 con rinvii, II-2000 n. 75 consid. 4 con rinvii; Eloi Jeannerat/Pierre Moor, in: Heinz

Aemisegger et al. [curatori], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, n. 56 seg. ad art. 14; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna

2006, n. 20 ad art. 18). In quest'ordine di idee, l'art. 30 cpv. 3 RLst stabilisce

che il piano dell'urbanizzazione (art. 21 LST), che unitamente al piano delle

zone e al regolamento edilizio compone il piano regolatore (art. 19 cpv. 2 LST),

deve fissare, tra l'altro, i posteggi pubblici (lett. f).

5. 5.1.

Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della

proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), solo se si

fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante

e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

5.2.

5.2.1 In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un

provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato

quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT

I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594).

5.2.2. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della

proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato

(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per

conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un

rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi

utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

6. Il ricorrente

sostiene che il vincolo P10 sia privo di interesse pubblico e sproporzionato,

poiché non permetterebbe in alcun modo di soddisfare l'ipotetico fabbisogno di

posteggi calcolato dall'autorità comunale. Fabbisogno che egli peraltro contesta

per il fatto che si basa su un calcolo teorico che, in quanto tale, non sarebbe

indicativo delle concrete necessità di parcheggi pubblici nel nucleo di Coglio.

Inoltre, ritiene che debbano essere ricercate ubicazioni alternative per i

posteggi pubblici, più lontane dal contesto pregiato del nucleo e più prossime alla

rete di collegamento dei mezzi di trasporto pubblico.

6.1. Il rapporto concernente lo studio specialistico sui posteggi pubblici per

il nucleo storico di Coglio allestito dall'Ufficio tecnico comunale di Maggia

il 16 maggio 2017 (rapporto) e su cui si basa la relazione di pianificazione

del maggio 2017 è finalizzato alla verifica del fabbisogno di posteggi per tale

comparto (cfr. pag. 2) ed è strutturato come segue: perimetro di studio (cap. 2,

pag. 3), basi di calcolo (cap. 3, pag. 4), catasto dei parcheggi esistenti

(cap. 4, pag. 5, allegato 1 e tabella 1), calcolo del fabbisogno (cap. 5, pag.

6 e tabella 2), situazione attuale e conclusioni (cap. 6, pag. 7). Al fine di

valutare compiutamente la necessità di realizzare il previsto posteggio

pubblico, nell'ambito del citato rapporto sono stati dapprima censiti i

posteggi privati e pubblici esistenti all'interno del perimetro di studio (che

corrisponde al perimetro del nucleo storico di Coglio) e limitrofi a quest'ultimo,

mentre in seguito è stato stimato il fabbisogno teorico per ogni singolo fondo nel

nucleo, a dipendenza della destinazione dello stesso e tenuto conto delle NAPR,

della norma VSS 640 281 e di altri parametri (cfr. anche infra, consid.

6.3). Come illustrato dalla tabella a pag. 7 del rapporto, il fabbisogno totale

effettivo di posteggi privati all'interno del nucleo corrisponderebbe a quello

teorico e ammonterebbe a 111 stalli. Esso sarebbe soddisfatto dalla presenza

sul territorio di 23 posteggi privati e di 31 posteggi pubblici, motivo per cui

risulterebbe un bilancio negativo di posteggi su suolo pubblico pari a 57 unità,

che sarebbe ulteriormente aggravato dalla prospettata eliminazione degli 8

stazionamenti esistenti nei pressi dell'ex casa comunale (fabbisogno totale: -65

stalli; cfr. relazione di pianificazione, pag. 2).

6.2. In proposito, si rileva anzitutto come il rapporto illustri in modo

sistematico e chiaro le verifiche effettuate, il procedimento svolto e le basi

di calcolo considerate per determinare il fabbisogno di posteggi pubblici nel

nucleo. Tuttavia i dati ivi contenuti riferiti al numero di stalli pubblici

esistenti e quelli indicati nella relazione di pianificazione del maggio 2017 sono

inesatti in quanto non collimano con quelli previsti negli atti pianificatori in

vigore (in particolare nel piano del traffico e nelle NAPR) concernenti la

sezione di Coglio. Infatti, da un lato il posteggio pubblico sul mapp. 19 dotato

di 4 posteggi lungo la strada comunale di cui il rapporto tiene conto a

pag. 3 in realtà non risulta tra quelli elencati all'art. 41 NAPR - norma che disciplina

le aree di posteggio pubbliche sul territorio comunale di Coglio individuandone

complessivamente quattro (sul mapp. 1 [8 stalli], sul mapp. 102 [9 stalli], sui

mapp. 90, 91, 92 [17 stalli] e quella oggetto dell'avversata variante sul mapp.

35 [10 stalli]) - dall'altro la capienza dei due posteggi pubblici all'entrata

sud del nucleo (mapp. 90, 91, 92) corrispondente a complessivi 17 stalli, che

la relazione di pianificazione a pag. 1 qualifica come "nuovi posteggi pianificati

ma non ancora realizzati", viene erroneamente quantificata in 27 unità. Tali

discrepanze si ripercuotono inevitabilmente sul calcolo del fabbisogno e dunque

sull'esito dello studio su cui si basa la relazione di pianificazione relativa

alla variante all'esame.

6.3. Il calcolo del fabbisogno non convince nemmeno sotto un altro profilo. Il

rapporto indica a pag. 4 che sono state considerate quali basi di calcolo del

fabbisogno di posteggi per il nucleo di Coglio il censimento dei contenuti e

dell'occupazione, il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (e più

precisamente gli art. da 51 a 62 RLst, che costituiscono il regolamento cantonale

posteggi privati), le norme di attuazione del piano regolatore di Coglio, la

norma VSS 640 281, nonché le caratteristiche specifiche del contesto

insediativo e i parametri specifici in caso di attività variegate (parametri

questi ultimi peraltro già previsti dalla citata norma VSS). Ora, sebbene tali criteri

di valutazione siano di principio corretti, il rapporto è carente dal profilo

della motivazione, siccome non espone in che modo essi siano stati ponderati,

rispettivamente il motivo per cui in definitiva il Comune abbia ritenuto di

prendere in considerazione unicamente le norme del RLst riferite ai posteggi

privati, anziché considerare e ponderare anche tutti gli altri criteri e parametri

di calcolo esposti. Senza contare che nel caso specifico l'applicazione delle

norme del RLst riferite ai posteggi privati non è determinate per il fatto che

tali disposizioni non si applicano alle costruzioni adibite all'abitazione

(cfr. art. 51 cpv. 3 RLst), destinazione d'uso che invece, fatta eccezione per

le poche attività commerciali non moleste ivi ammesse (cfr. art. 29 cpv. 1

NAPR; nello specifico il Grotto ________ al mapp. 31 e il Garni __________ al

mapp. 44), caratterizza prevalentemente il nucleo storico di Coglio. L'unica argomentazione

esposta a pag. 4 del rapporto secondo cui il calcolo del fabbisogno effettivo

corrisponderebbe a quello teorico in quanto non sarebbe necessaria l'applicazione

di un fattore di ponderazione dovuto al trasporto pubblico perché la sezione di Coglio non figura nell'allegato 1 RLst Comuni

soggetti al Regolamento cantonale posteggi privati (art. 51 RLst) è il

frutto di un'analisi superficiale della situazione effettiva e di un'applicazione

carente di tutti parametri di ponderazione in concreto determinanti e per

questo motivo non può in alcun modo venir condivisa.

7. In simili

circostanze, dato che il rapporto del 16 marzo 2017 si rivela lacunoso sotto

svariati profili, il Comune non ha compiutamente dimostrato la necessità di

istituire il vincolo P10 sul mapp. 35 di Coglio, di modo che il provvedimento

pianificatorio non appare giustificato dal profilo dell'interesse pubblico. I

problemi e le lacune riscontrate ai considerandi precedenti non possono certo

essere colmati sostenendo - come ha fatto il Governo - che lo spostamento degli

stalli pubblici verso il limite più esterno del nucleo è (…) sorretto da

un interesse pubblico rilevante per il fatto che già nell'ambito dell'approvazione

del Piano del nucleo del settore di Coglio e Giumaglio, la superficie

interessata dagli 8 posteggi antistanti all'ex casa comunale è (…)

stata destinata ad Attrezzature pubbliche - Parco giochi-Area verde di svago.

Del resto, come già rilevato da questo Tribunale al consid. 5.5.1. della sentenza

90.2011.16, l'interesse pubblico alla riqualifica dello spazio antistante all'ex

casa comunale può giustificare unicamente la cancellazione del posteggio

esistente, ma non dimostra in alcun modo la necessità di ricrearlo altrove. Inoltre,

a fronte di un fabbisogno teorico comunque ragguardevole (cfr. supra

consid. 6.1.), ci si può ragionevolmente chiedere se la tematica relativa ai

posteggi pubblici nel nucleo non meriti di essere affrontata in un'ottica

globale e non facendo capo a soluzioni parziali come quella all'esame.

8. 8.1. Per

tutti i motivi che precedono, il ricorso è accolto.

8.2. Si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, ritenuto che il Comune

soccombente ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Quest'ultimo non è

tuttavia sollevato dall'obbligo di versare le ripetibili al ricorrente,

vincente, che tengano conto anche della procedura davanti al Consiglio di Stato

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la

risoluzione (n. 1366) del 20 marzo 2019 del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione

del 9 luglio 2018 con cui il Dipartimento del territorio ha approvato la

modifica di poco conto del piano regolatore del Comune di Maggia, sezione di

Coglio, relativa al vincolo di posteggio P10 in corrispondenza del mapp. 35.

Considerandi

2.

Non si

preleva una tassa di giustizia. Al

ricorrente dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'200.- versato quale

anticipo spese. Il Comune di Maggia verserà all'insorgente l'importo di fr. 2'000.-

a titolo di ripetibili complessive per entrambe le sedi di ricorso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

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vicepresidente La

vicecancelliera