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Decisione

90.2019.17

Introduzione nelle NAPR di disposizioni relative alla posa di antenne per la telefonia mobile - modello a cascata

8 ottobre 2021Italiano36 min

I zona artigianale Ar

Source ti.ch

Incarto n.

90.2019.17

Lugano

8

ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 3 luglio 2019 di

RI

1

RI

2

RI

3

patrocinate

da: PR 1

contro

la risoluzione del 28 maggio 2019 (n. 2636) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del

Comune di Vezia concernente l'introduzione nelle norme d'attuazione del piano

regolatore (NAPR) di disposizioni relative alla posa di impianti per la

telefonia mobile;

ritenuto, in

fatto

A. Il piano

regolatore del Comune di Vezia è stato approvato dal Consiglio di Stato con

risoluzione del 5 dicembre 1989 (n. 9986) ed è stato in seguito oggetto di

diverse varianti, fra cui quella concernente il piano particolareggiato Nucleo

- Pradasc (ris. gov. del 23 aprile 2008, n. 2092). Il piano regolatore

suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone edificabili (art. 52 segg.

NAPR): zona del nucleo tradizionale NT, zona residenziale semi-estensiva a due

piani R2, comparto soggetto a PQ obbligatorio R2s, zona residenziale

semi-intensiva a tre piani R3, zona mista RAr3, zona artigianale Ar, piano

particolareggiato Nucleo - Pradasc e zone per edifici e attrezzature pubbliche

(AP-EP). Queste ultime, disciplinate all'art. 61 NAPR, sono suddivise in zone

già di proprietà del Comune o da acquistare da parte del Comune e in zone di

proprietà di altri enti, fra cui l'area di compostaggio Gerbone (AP12).

B. Il 23 gennaio

2015 sono entrati in vigore gli art. 30 cpv. 1 n. 8 e 117 cpv. 1 del

regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst;

RL 701.110; BU 2015, 12), che dispongono quanto segue:

art. 30 1Riguardo al piano delle zone,

il regolamento edilizio stabilisce:

(…)

8. Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne

di telefonia mobile:

a) per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in

particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle

immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;

b) per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto

territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale

e del paesaggio.

art. 117 1I Comuni provvedono ad adottare le

disposizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.

C. a. Alla luce della citata modifica normativa, il

Municipio di Vezia ha elaborato una variante di piano regolatore, volta

a disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la posa di impianti per la

telefonia mobile visivamente percepibili sul territorio comunale, basata sul

"modello a cascata" proposto dalla linea guida cantonale Antenne

per la telefonia mobile, redatta nel maggio 2015 e aggiornata nel febbraio

2016 (cfr. infra, consid. 3.3).

Durante la seduta del

16 ottobre 2017 il Consiglio comunale di Vezia ha adottato la citata variante e

l'introduzione nelle NAPR del nuovo art. 34B, che dispone:

IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. Le

antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili solo

nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:

Fatti

I zona artigianale Ar

Prato dei

Galli impianti AIL EP11

Gerbone area

di compostaggio AP12

___________________________________________________________________________

Considerandi

II zona residenziale

semi-estensiva R2

comparto soggetto a PQ

obbligatorio R2s

zona residenziale semi-intensiva

R3

zona mista RAr3

zona del nucleo tradizionale NT

comparto soggetto a PP nucleo

Pradasc

tutti gli AP-EP non citati con

priorità I e III

___________________________________________________________________________

III aree delimitate dal

raggio di 50 m da:

-

chiesa, cautelativamente da scuola

e asilo AP-EP3

2.

I

gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono

di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti

nelle zone con priorità più alta.

3.

Le

domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili

visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono

essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro

inserimento.

4.

Sottostanno

alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile

riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante

eventuali mascheramenti.

5.

Le

dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non

devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.

(cfr. rapporto di pianificazione relativo alla

variante di PR concernente gli impianti per telefonia mobile del novembre 2017,

pag. 8).

b. Contro la citata variante RI 1 (__________), RI 2 (__________) e RI 3

(__________) sono insorte davanti al Consiglio di Stato, chiedendo di negarne l'approvazione

e postulando lo stralcio dell'art. 34B NAPR.

D. Con giudizio

del 28 maggio 2019 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto,

respingendo il gravame interposto da RI 1, RI 2 e RI 3. Dopo aver delineato la

tematica e il quadro legale di riferimento, l'Esecutivo cantonale ha rilevato

come l'art. 34B NAPR, la cui formulazione riprende il sistema a cascata

proposto dalle linee guida cantonali, raggruppando concettualmente zone di

destinazione con caratteristiche simili in tre livelli di priorità, al fine di

non appesantire la struttura, non ponesse problemi dal profilo della legalità e

dell'opportunità. Ne ha concluso che con l'introduzione della nuova normativa

il Comune si era conformato alla legislazione federale e cantonale vigente in

materia di pianificazione delle antenne per la telefonia mobile.

E. RI 1, RI 2 e

RI 3 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando

l'annullamento della citata risoluzione governativa, nonché lo stralcio

dell'art. 34B NAPR. Ribadiscono in sostanza gli argomenti sollevati in prima

sede, segnatamente che il cpv. 1 della norma, oltre ad essere arbitrario,

violerebbe la Costituzione, in quanto lesivo della libertà economica, della

libertà d'informazione e della garanzia della proprietà poiché sproporzionato,

e si porrebbe in contrasto con il diritto federale, in particolare con gli scopi

sanciti dalla legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS

784.10). Censurano inoltre una carenza di interesse pubblico del modello a

cascata approvato, rilevando in particolare come lo stesso non sia giustificato

né per quanto concerne il numero dei livelli di priorità previsti, che secondo

loro andrebbe limitato a due (priorità I per le zone non destinate

precipuamente alla residenza, priorità II per le zone con funzione prettamente

abitativa), né con riferimento all'ordine di classificazione delle zone. Su

quest'ultimo aspetto sottolineano come, a prescindere dal fatto che l'AP12 è

situata fuori zona edificabile, l'estensione limitata e delocalizzata delle

aree inserite in priorità I sarebbe insufficiente per consentire agli operatori

telefonici di garantire un servizio di comunicazione mobile conforme alle

disposizioni della LTC e alle concessioni federali.

Ritengono poi che non vi siano motivi oggettivi alla base della classificazione

delle diverse zone AP-EP. Anche la delimitazione di un raggio di protezione di

50.

m per le zone in priorità III sarebbe inutile e inidonea a tutelarle dalle

immissioni immateriali. Infine, ritengono che pure i cpv. 3-5 dell'art. 34B

NAPR andrebbero stralciati, in quanto sprovvisti di interesse pubblico e sproporzionati.

F. a. In sede di

risposta la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione

del gravame, richiamando le motivazioni e le considerazioni esposte nella

risoluzione governativa impugnata. Anche il Comune chiede che il ricorso venga

respinto, rilevando in particolare come l'art. 34B, che adatta in forma

riduttiva (tre livelli di priorità invece di nove) la "norma tipo"

illustrata nelle linee guida cantonali, crei un buon compromesso tra tutti

gli interessi in gioco.

b. Con scritto del 27

agosto 2019 le ricorrenti hanno presentato un breve allegato di replica, in

merito al quale la Sezione e il Comune non hanno duplicato.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza

discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa è la legittimazione attiva delle

ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il ricorso, tempestivo (art. 30 cpv. 1

LST), è dunque ricevibile in ordine.

1.2

Il gravame può

essere giudicato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

L'oggetto delle contestazioni emerge infatti con sufficiente chiarezza dalle

tavole processuali. Il sopralluogo richiesto genericamente dalle ricorrenti non

appare invero suscettibile di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori

elementi rilevanti ai fini del giudizio.

2.

2.1. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano

regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale

autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il

piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa

controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte

pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano

tuttavia di lasciare alle autorità loro

subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire

nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio

oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare

l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o

non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono

adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei

dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità

governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo

corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3

dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS

700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con

rinvii).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg.

LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43

consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33),

segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato (Raffaello Balerna,

La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag.

203.

segg., 214).

3.

Secondo le

insorgenti l'art. 34B cpv. 1 NAPR violerebbe la garanzia costituzionale della

libertà economica e il principio della preminenza del diritto federale. In

particolare, ritengono che il modello a cascata introdotto con la variante non

sia sorretto da un sufficiente interesse pubblico e che sia sproporzionato.

3.1

Nelle zone

edificabili gli impianti di telefonia mobile sono generalmente conformi alla

zona di situazione. Tuttavia, il Tribunale federale ha riconosciuto che per

vaste fasce della popolazione tali impianti, nella misura in cui sono

riconoscibili visivamente in quanto non sono mascherati o lo sono in modo inefficace,

possono comportare un disagio psicologico suscettibile di minacciare e

compromettere la qualità della vita nelle abitazioni, ridurre l'attrattività

delle zone residenziali e diminuire il valore degli immobili ubicati nelle loro

vicinanze. Tali ripercussioni sono state qualificate

dall'Alta Corte federale come immissioni immateriali degli impianti di

telefonia mobile, immissioni che possono essere contrastate dai cantoni e

dai comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale (DTF 138 II

173.

consid. 7.4.3, 136 I 395 consid. 4.3.2-4.3.3, 133 II 321 consid. 4.3.4; STF

1C_451/2017 del 30 maggio 2018 consid. 2.5.2).

3.2

Nell'ambito delle

loro competenze, cantoni e comuni possono pertanto emanare delle norme edilizie

e pianificatorie volte a influenzare le ubicazioni e la costruzione delle

antenne per la telefonia mobile nelle zone residenziali, al fine di

salvaguardarne il carattere, la qualità abitativa e l'attrattività (DTF 138

II 173 consid. 7.4.3, 133 II 321 consid. 4.3.4; STF 1C_167/2018 dell'8 gennaio

2019.

consid. 2.3, 1C_451/2017 citata consid. 2.5.2). In tal senso, come visto, gli art. 30 cpv. 1 n. 8

e 117 cpv. 1 RLst domandano ai comuni di integrare nelle norme di attuazione

del piano regolatore (regolamento edilizio), entro 10 anni, una disciplina

sulle condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia

mobile. Per giurisprudenza, una simile disciplina deve comunque rispettare i

limiti posti dal diritto federale, segnatamente dalla legislazione ambientale e

dal diritto delle telecomunicazioni (DTF

133.

II 321 consid. 4.3.4 con rinvii;

in proposito si veda anche "Riassunto" a pag. 7 della linea guida

federale intitolata "Telefonia mobile: Guida per Comuni e Città",

edita nel 2010 dall'Ufficio federale dell'ambiente [UFAM], delle comunicazioni

[UFCOM], dello sviluppo territoriale [ARE], consultabile sul sito internet

www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/elettrosmog/pubblicazioni-studi.html). In particolare, i comuni

non possono adottare norme che mirano a proteggere la popolazione dalle

immissioni delle radiazioni non ionizzanti, tale ambito essendo regolato a

livello federale esaustivamente dall'ordinanza

sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS

814.710), emanata in base alla legge

federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01),

che dunque non lascia spazio per

normative cantonali o comunali (cfr. DTF 133 II 321 consid. 4.3; RtiD I-2006 n.

26.

consid. 4; linee guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile"

del febbraio 2016, pto. 3, pag. 3). Non possono neppure dotarsi di disposizioni

che ostacolano gli interessi pubblici

perseguiti dalla LTC, legge questa che tende a garantire a tutte le cerchie

della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di

telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile

una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr.

art. 1 LTC). I comuni possono pertanto adottare, per esempio, norme che

escludono esplicitamente le antenne di telefonia mobile da determinate aree

soggette a particolare protezione (pianificazione negativa, Negativplanung)

o le assegnano a determinati comparti (pianificazione positiva, Positivplanung, cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 138 II 173 consid. 6.3, 133 II 321

consid. 4.3.4; linea guida federale

citata, cap. 4.2.3, pag. 33 seg.). Di regola, queste regolamentazioni non devono

comunque limitarsi a valutazioni riferite a singole parti di territorio, ma

devono essere elaborate in un contesto più ampio, che tenga conto di una

visione globale di tutti i problemi rilevanti (cfr. DTF 133 II 353 consid. 4.2., 133 II 321 consid. 4.3.4., 133 II

64.

consid. 6.4; Heinz Aemisegger,

Die bundesrechtliche Rechtsprechung zu Standortgebundenheit und Standortplanung

von Mobilfunkanlagen, in: VLP-ASPAN, Dossier zu Raum & Umwelt n. 2/08, cap.

3.1.2.; Benjamin Wittwer,

Bewilligung von Mobilfunkanlagen, II ed., Zurigo 2008, pag. 107 segg.; per

tutto quanto precede: STA 90.2008.75 del 14 aprile 2011, 52.2016.182 del 9

marzo 2010 consid. 3). Ammissibili sono inoltre modelli a cascata (Kaskadenmodelle),

elaborati in considerazione della situazione concreta del singolo comune (cfr. DTF

142.

I 26 consid. 4.2, 4.4 e 4.5 e rinvii, 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173

consid. 6.4-6.6; STA 52.2015.437-440 del 31 agosto 2017 consid. 2.3). Il comune

è libero di adottare la soluzione pianificatoria che ritiene più adeguata,

purché essa sia conforme al diritto federale, ossia consenta uno sviluppo della

rete di telefonia mobile che sia compatibile con le disposizioni in materia

ambientale e con le esigenze degli operatori e dei clienti finali, oltre che

con la sensibilità della popolazione. Il disciplinamento comunale non deve

dunque in nessun caso condurre al divieto di posare antenne (cfr. linea guida

cantonale citata, p.to. 6, pag. 5).

3.3

Contrariamente a quanto vorrebbero dedurre le

ricorrenti dalla DTF 142 I 29 (cfr. replica), come esposto al considerando che

precede, il modello a cascata costituisce uno dei possibili sistemi di pianificazione

a disposizione dei comuni per disciplinare l'ubicazione delle antenne di

telefonia mobile sul proprio territorio. Questo modello, che il Tribunale federale

ha giudicato lecito (cfr. DTF 138 II 173 consid. 6; STF 1C_51/2012 / 1C_71/2012 del 21 maggio 2012 consid. 5.5), è applicabile unicamente

agli impianti di telefonia mobile percepibili visivamente, ossia riconoscibili

nella loro forma e fattezza e quindi atti a generare secondo la giurisprudenza

federale le immissioni immateriali di cui si è detto al considerando 3.1. Esso

introduce un ordine di priorità fra le diverse zone d'utilizzazione,

classificandole a seconda del loro grado di sensibilità: le zone percepite

dalla popolazione come "meno sensibili" (zone lavorative, produttive,

industriali) sono poste in priorità più alta (I), mentre quelle destinate

esclusivamente alla residenza hanno una priorità più bassa. In base a tale

sistema, un'antenna in una zona di priorità inferiore è ammessa unicamente

nella misura in cui gli operatori di telefonia mobile dimostrano che per motivi

di ordine tecnico o inerenti alla disponibilità del sito non è possibile

realizzarla in una zona di priorità superiore (cfr. linea guida federale

citata, cap. 4.2.3., pag. 33 seg.). In questo senso, alle pag. 5 e 6 la linea

guida cantonale nella versione aggiornata del febbraio 2016 propone una

"norma tipo" basata su un modello a cascata caratterizzato da nove

livelli (gradi) di priorità:

1.

Le antenne per la telefonia mobile percepibili

visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti

priorità:

I. priorità: zone per il lavoro;

II. priorità: zone per scopi

pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a

quelle delle zone per il lavoro;

III. priorità: zone per l'abitazione

nelle quali sono ammesse anche attività di produzione di beni e servizi;

IV. priorità: zone per il tempo

libero;

V. priorità: zone destinate

esclusivamente all'abitazione a carattere intensivo (alta densità);

VI. priorità: nuclei;

VII. priorità: zone destinate

esclusivamente all'abitazione a carattere estensivo (bassa densità);

VIII. priorità: zone per scopi

pubblici nelle quali non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili

a quelle delle zone per il lavoro;

IX. priorità: aree delimitate dal

raggio di 100 metri da locali dove soggiornano persone particolarmente

sensibili (bambini, anziani, ammalati).

2.

I gestori delle antenne per la telefonia mobile

percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono

disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.

3.

Le domande di costruzione per antenne per la

telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali,

culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un

esperto esterno, in ordine al loro inserimento.

4.

Sono percepibili visivamente e sottostanno alle

precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili

come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.

5.

Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle

antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente

necessario per la loro funzione.

4.

Le restrizioni

dei diritti fondamentali devono fondarsi su una base legale, essere

giustificate da un interesse pubblico preponderante

e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.;

RS 101; DTF 132 I 282 consid. 3.2). La legalità, l'interesse pubblico e la

proporzionalità costituiscono, d'altra parte, dei principi giuridici

fondamentali che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività

(art. 5 Cost.).

4.1

Il principio della legalità prevede che la limitazione di un

diritto fondamentale deve fondarsi su una norma generale e astratta.

Essa deve essere sufficientemente precisa in modo da garantire la sicurezza del

diritto. L'agire dell'amministrazione nel singolo caso deve essere prevedibile

e rispettare il principio della parità di trattamento. La precisione che la

base legale deve avere dipende dalla gravità della limitazione del diritto

fondamentale (DTF 130 I 360 consid. 1).

4.2

In linea generale,

è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità

dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere

pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un

provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno

importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve

prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii;

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). Se per restringere

la proprietà può essere invocato, senza aprioristiche preclusioni, qualsiasi

ordine di motivi, le restrizioni alla libertà economica (art. 27 Cost.) sono conformi alla Costituzione solo se si fondano su

motivi di polizia o di politica

sociale oppure su misure di pianificazione del territorio (DTF 132 I 282

consid. 3.3). Il fatto che queste misure possano avere degli effetti secondari

anche sulla libera concorrenza non le rende di per sé contrarie a questo

principio (STF 1C_323/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 5.2; Jörg

Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der

Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK,

IV ed., Berna 2008, pag. 1071).

4.3

Il principio della

proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo di interesse pubblico

desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a

disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura

minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che

sussista un rapporto ragionevole tra lo

scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

5.

5.1. A

proposito del modello a cascata già si è detto come in più di un'occasione il

Tribunale federale ne abbia confermato l'ammissibilità a determinate condizioni

(cfr. supra, consid. 3.3). Nel caso di specie, mediante l'introduzione

nelle NAPR del nuovo art. 34B, il Comune ha inteso disciplinare la

pianificazione degli impianti per la telefonia mobile sul suo territorio,

facendo in modo che la scelta della loro ubicazione rispettasse un chiaro

ordine di priorità. Secondo quanto indicato a pag. 7 del rapporto di

pianificazione del novembre 2017, il cpv. 1 della nuova norma riprende il

sistema a cascata suggerito dalla linea guida cantonale, adattandolo alla

propria situazione territoriale, che non presenta eccessive

difformità e si presta ad una razionalizzazione della classificazione delle

zone suddividendole in tre gradi di priorità. La tabella riassuntiva a pag.

7.

del citato rapporto illustra l'odine di priorità delle zone del piano

regolatore di Vezia nel sistema a cascata, indicando per ogni zona quella di

riferimento ai sensi dell'art. 27 RLst. Al grado di priorità I sono attribuite

le zone per il lavoro (zona artigianale Ar) e quelle per scopi pubblici in cui

sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per

il lavoro (zone EP11 Prato dei Galli, impianti AIL, e AP12 Gerbone, area di

compostaggio). In priorità II sono inserite le zone per l'abitazione in cui

sono ammesse attività di produzione di beni e servizi (zone miste), ossia tutte

le zone residenziali presenti sul territorio comunale di Vezia (zone R2, R2s,

R3 e comparto soggetto a PP del Nucleo - Pradasc), come pure il nucleo storico

(zona NT) e la zona mista RAr3, nonché tutte quelle per scopi pubblici in cui

non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone

per il lavoro. Infine, al grado di priorità III sono assegnate quelle aree

delimitate dal raggio di 50 m da ambienti dove soggiornano persone

particolarmente sensibili (AP-EP3 chiesa, scuola e asilo; art. 61 NAPR).

Con l'introduzione del cpv. 3 il Comune ha poi voluto tutelare il suo

patrimonio naturale, culturale e paesaggistico tramite speciali garanzie

(perizia esterna) in ordine all'inserimento delle antenne per la telefonia

mobile nel contesto protetto.

5.2

Le insorgenti

ritengono che non vi sia alcun interesse pubblico a prevedere una

classificazione delle zone del piano regolatore in tre livelli di priorità.

Secondo loro, un sistema strutturato su due soli livelli sarebbe più che

sufficiente per garantire un'adeguata tutela delle zone residenziali dalle

immissioni immateriali generate dagli impianti per la telefonia mobile.

Inoltre, per quanto attiene alle zone AP-EP, la loro classificazione non sarebbe

sorretta da motivazioni oggettive. Anche la delimitazione di un raggio di

protezione di 50 m per le zone in priorità III sarebbe inutile e inidonea a

tutelarle dalle immissioni immateriali. In proposito si osserva quanto segue.

5.2.1

Il territorio

del Comune di Vezia ha una superficie complessiva di 1.39 km2 e si

presenta come un'appendice a nord dell'area urbana di Lugano con carattere

soprattutto residenziale (cfr. messaggio municipale n. 121/86 concernente il

nuovo piano regolatore comunale dell'11 febbraio 1986, pag. 1; relazione

tecnico-economica del febbraio 1986, pag. 34). Esso è attraversato dalla strada

cantonale, dalla linea ferroviaria e dall'autostrada con il raccordo

autostradale Lugano-nord in località Monda: la strada cantonale

attraversa la porzione insediativa del territorio, che è delimitata a est dal

bosco e a ovest dalla ferrovia, affiancata, nel suo tratto iniziale,

dall'autostrada. A valle di queste due infrastrutture si espande il territorio

non edificabile del Comune, fatta eccezione per due zone Ar, ritagliate

all'interno del comparto agricolo. Il comprensorio di Vezia presenta contenuti

naturalistici importanti in località San Martino, che hanno indotto il

Consiglio di Stato ad adottare con risoluzione del 30 aprile 1997 (n. 2120) il

piano regolatore cantonale di protezione dell'omonima Bolla. Dal profilo

pianificatorio il territorio comunale è caratterizzato da diverse zone di

utilizzazione, che sono così disposte: a est della strada cantonale sino

all'area boschiva si sviluppa la zona R2, ai lati dell'arteria stradale è

disposta la zona RAr3, mentre a ovest della cantonale sino alla tratta

ferroviaria, posta più a valle, trovano spazio la zona NT, la zona soggetta a

piano particolareggiato Nucleo - Pradasc, la zona R2s, soggetta a PQ

obbligatorio a tutela del nucleo, la zona R3 e, in misura minore, la zona R2.

Oltre la linea ferroviaria e l'autostrada, si estendono, come detto, la zona

agricola, due zone Ar e alcune aree boschive. Come visto, il Comune si

contraddistingue inoltre per le sue qualità naturalistiche: oltre alla citata

Bolla, il piano del paesaggio mostra infatti la presenza di due zone di

protezione della natura (ZPN 3 e 4; art. 46 NAPR) e di dieci monumenti naturali

protetti (art. 44 NAPR). Il comprensorio comunale racchiude poi diversi beni

culturali tutelati a livello cantonale e locale, alcuni perimetri di rispetto,

allo scopo di salvaguardare la visibilità e la prospettiva dei monumenti così

come valorizzarne l'immagine storico ambientale (definiti impropriamente zone

di protezione: cfr. art. 48 cpv. 2 NAPR) e una zona d'interesse

archeologico (art. 49 NAPR).

5.2.2

Dal profilo

prettamente teorico, la scelta del Comune di adottare al cpv. 1 il modello a

cascata per disciplinare la posa degli impianti per la telefonia mobile sul

proprio territorio appare sorretta da valide ragioni per il fatto che l'area

edificabile comunale presenta destinazioni abbastanza diversificate (zone

produttive, zone residenziali, zone miste, numerose aree atte ad ospitare

attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico), ciò che permette una loro

classificazione in diversi gradi di priorità a seconda dei contenuti ivi

ammessi. Tuttavia, nel caso in disamina, l'approccio prescelto non risulta

verificabile, e quindi motivato in modo sufficiente, in quanto non sorretto da

un'analisi territoriale che dimostri concretamente da un lato che le zone

attribuite alla priorità I si prestino particolarmente bene, per la loro

collocazione e estensione, a garantire un'adeguata copertura del territorio

comunale (cfr. DTF 138 II 173 consid. 6.6 e 7) e, dall'altro, che le zone

attribuite alla priorità II siano accorpate correttamente alla luce delle loro

finalità. Anzitutto non è dato di sapere in che misura il problema sollevato a

giusto titolo dalle ricorrenti, relativo all'estensione limitata delle zone

attribuite al grado di priorità I e alla loro posizione periferica rispetto al

comparto insediativo del Comune, posto ad est della linea ferroviaria, sia

stato affrontato e approfondito, come meritava. Per quanto attiene poi

specificamente alla zona AP12, si rileva che, sebbene il modello

a cascata sia applicabile unicamente alle zone edificabili ai sensi dell'art.

15.

LPT, essa è posta fuori zona edificabile (cfr. anche art. 61 NAPR che non le

attribuisce parametri edificatori) ed è quindi sottratta, come rilevano

le insorgenti, a questo tipo di regolamentazione. Lo stesso dicasi per la

chiesa di San Martino ed il limitrofo cimitero, posti in una radura all'interno

del bosco, in prossimità dell'omonima Bolla. In merito al territorio

insediativo del Comune occorre invece osservare che le sue zone residenziali

sono sì concepite come zone miste, nelle quali sono ammessi altri contenuti

oltre la residenza (cfr. art. 52-55, 57bis), di modo che le finalità ricercate

con il tipo di regolamentazione adottata dal Comune (cfr. supra, consid.

3.1) risultano in parte affievolite. Tuttavia, alla luce degli scopi

particolari perseguiti dalla zona mista RAr3 (…favorire insediamenti

commerciali sull'asse della cantonale: cfr. messaggio municipale citato,

pag. 4, e … favorire gli insediamenti a carattere residenziale estensivo e

semi-intensivo nei quartieri, a carattere commerciale amministrativo lungo la

cantonale: cfr. relazione tecnico-economica citata, pag. 38), è innegabile

che essa si distingua dalle altre zone abitative di Vezia, aspetto questo che

andava esaminato ma che non trova nessuna menzione negli atti che compongono la

variante.

5.2.3

Per quanto

attiene alle zone AP-EP va poi osservato che, se da un lato l'attribuzione al

grado di priorità I delle zone EP11 e AP12 (con le riserve relative all'AP12 di

cui sopra) e III delle AP-EP3 appaia

giustificata in base alla tabella riassuntiva di cui a pag. 7 del citato

rapporto di pianificazione, occorre invece convenire con le ricorrenti come non

siano sufficientemente chiari i motivi alla base dell'attribuzione al grado di

priorità II di tutte le altre AP-EP, i cui contenuti sono molto eterogenei

(cfr. art. 61 NAPR). La necessità di un esame più approfondito è peraltro

indicata nella linea guida cantonale che a pag. 7 rileva che la norma tipo va

adattata da ogni singolo Comune alla propria realtà, tenendo conto della

pianificazione esistente, della sua situazione e delle concrete caratteristiche

territoriali e paesaggistiche. In quest'ot-tica, la motivazione espressa

dall'ente pianificante a pag. 7 del rapporto di pianificazione del novembre

2017, secondo cui il territorio di Vezia non presenterebbe eccessive

difformità, risulta manifestamente insufficiente e, in ogni caso, visto

quanto riportato al considerando che precede,

appare il frutto di

un'analisi superficiale. Dagli atti della variante non sono quindi desumibili i

motivi che giustificano le scelte operate dal Comune, che non si fondano su una

ponderazione degli interessi verificabile sulla base di accertamenti riferiti al

suo comprensorio.

5.2.4

Appare insufficiente pure la

motivazione riportata a pag. 7 del citato

rapporto, secondo cui l'ente pianificante avrebbe semplificato il sistema a

cascata contenuto nelle linee guida cantonali con la scelta di tre gradi di priorità,

per raggruppare concettualmente zone con caratteristiche simili e non

appesantire la struttura. Ora, non si comprende cosa intende il Comune con

l'espressione, in seguito ribadita dal Consiglio di Stato nella risoluzione

avversata (cfr. supra, consid. D), "non appesantire la struttura".

Qualora sia da interpretare nel senso auspicato dalle insorgenti, ossia di

evitare la formulazione di un sistema a cascata costituito di un numero

eccessivo di livelli di priorità, tale criterio da solo non potrebbe in ogni

caso rappresentare un valido motivo atto a giustificare la variante all'esame.

Infatti, pur essendo di principio corretto l'approccio volto a razionalizzare

la classificazione delle zone del piano raggruppando quelle che ammettono

contenuti analoghi nello stesso grado di priorità, per essere sorretta da un

sufficiente interesse pubblico una simile soluzione deve poggiare, come detto,

su motivi pertinenti e basarsi su un'analisi territoriale approfondita.

L'impressione che si ricava leggendo il contenuto dell'art. 34B cpv. 1 NAPR e

gli atti della variante è quella

di una ripresa del modello proposto dalla linea guida cantonale, senza una

reale comprensione delle sue implicazioni. Infatti la norma adottata dal Comune

s'ispira a tale modello, omettendo però di effettuare un'analisi concreta delle

caratteristiche e delle qualità del territorio di Vezia e della sua situazione

pianificatoria.

5.2.5

In definitiva il

Comune non ha dimostrato l'interesse pubblico alla base della sua scelta né ha

compiuto la necessaria ponderazione degli interessi. Ne discende che a torto il

Governo ha approvato l'introduzione di questo capoverso, che deve quindi essere

annullato. Vista la loro stretta correlazione, l'annullamento del cpv. 1 dell'art.

34B NAPR comporta l'annullamento del cpv. 2 della medesima norma, che si fonda

direttamente sul modello a cascata.

5.2.6

A

titolo abbondanziale si rileva che, contrariamente a quanto pretendono le

ricorrenti, la scelta di cui al cpv. 1 di delimitare un raggio da aree dove soggiornano

persone particolarmente sensibili risulta in linea di principio sorretta da

ragioni oggettive (cfr. anche "norma tipo" contenuta nella linea

guida cantonale che prevede l'attribuzione in ultima priorità delle aree nel

raggio di 100 m da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili, supra,

consid. 3.3). L'indicazione di un preciso raggio di protezione (in concreto 50

m) garantisce infatti un approccio sistematico alla questione della tutela

dalle immissioni immateriali generate dalle antenne telefoniche e consente,

malgrado una certa standardizzazione, di tenere adeguatamente conto delle

caratteristiche del tessuto insediativo di ogni singolo comune, adattando le

dimensioni del raggio di protezione. Esso risponde all'interesse pubblico di

tutelare le categorie più sensibili della popolazione dalle immissioni

immateriali provenienti dagli impianti telefonici ubicati nelle vicinanze di

determinate costruzioni pubbliche. Va da sé che, analogamente a quanto avviene

nelle zone residenziali, anche in quelle AP-EP poste in ultima priorità possono

risiedere persone e/o bambini più o meno inclini rispetto ad altri a subire il

disagio psicologico provocato dalla visione delle antenne telefoniche.

5.3

5.3.1

L'art. 34B NAPR riprende testualmente

nei successivi capoversi il tenore della "norma tipo" elaborata dal

Dipartimento del territorio nella direttiva cantonale (cfr. supra,

consid. 3.3). Il suo cpv. 3 dispone che le domande di costruzione per

antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente che interessano beni

naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla

perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inseri-mento. Nelle sue

finalità tale disposizione sembrerebbe rispondere a un interesse pubblico,

nella misura in cui mira a proteggere oggetti e luoghi particolarmente

sensibili e tutelati dalle ripercussioni estetiche negative derivanti dalla

posa di impianti per la telefonia mobile. Sennonché, imponendo agli operatori

telefonici di far allestire sistematicamente una perizia, essa risulta lesiva

del principio della proporzionalità in

senso stretto (cfr. supra, consid. 4.3).

5.3.2

La

LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, fino al 9 febbraio 2015; BU

2015, 40) una clausola estetica positiva (principio operativo)

applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli

interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art.

100.

RLst precisa che ciò si verifica quando un progetto si integra nello

spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e

le caratteristiche dei luoghi. Il principio d'inserimento ordinato e

armonioso è applicato dall'Ufficio della natura e del paesaggio (art. 109 cpv.

1.

LST, art. 109 cpv. 1 lett. b RLst), nell'esame delle domande di costruzione

che riguardano i progetti edilizi fuori dalle zone edificabili (art. 24 e 25

LPT), i nuclei, le rive dei laghi ed i paesaggi d'importanza federale e

cantonale e le zone edificabili, in quest'ultimo caso se il progetto comporta

un impatto paesaggistico significativo. Per il resto, all'interno della zona

fabbricabile, esso è applicato dai comuni, che possono richiedere il parere del

Cantone (cfr. art. 109 cpv. 2 LST). Tale principio trova dunque applicazione

anche nell'esame delle domande concernenti le antenne di telefonia mobile,

ancorché nel loro caso, di principio, non sia applicabile un metro di giudizio

troppo severo, posto che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso

dettati da esigenze tecniche (cfr. STF 1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid.

6.1; Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher

Planungs- und Baurecht, Zurigo 2011, pag. 674).

Per rapporto agli

interventi che coinvolgono un bene culturale protetto di interesse cantonale o

che avvengono all'interno del suo perimetro di rispetto, la legge sulla

protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100) impone d'altronde che essi siano autorizzati

dall'autorità cantonale, segnatamente dall'Ufficio dei beni culturali (UBC; art. 24 cpv. 1 e 25 cpv. 1 LBC),

sentito il parere della Commissione dei beni culturali (CBC; art. 24 cpv. 2 LBC

in combinazione con l'art. 19 del regolamento sulla protezione dei beni

culturali del 6 aprile 2004; RBC; RL 445.110). La consultazione

preliminare della CBC da parte del municipio è invece facoltativa, ma pur

sempre possibile, per progetti che coinvolgono beni protetti di interesse

locale (art. 25 cpv. 2 LBC).

Per quanto attiene invece agli oggetti protetti a livello

federale, la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del

1° luglio 1966 (LPN; RS 451) dispone all'art. 7 cpv. 2 che sia raccolta la

perizia della Commissione federale per la protezione della natura e del

paesaggio (CFNP) e della Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) se,

nell'adempimento di un compito delle Confederazione ai sensi dell'art. 2 LPN -

quale è, secondo la giurisprudenza federale, il rilascio di una licenza

edilizia per la costruzione di un impianto di telefonia mobile (DTF 131 II 545

consid. 2.2; cfr. Peter Heer in: Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht e

al. [curatori], Baurecht 2019, Aktuelle

Rechtsfragen zum ISOS, pag. 192) - un oggetto

iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 LPN (quale, ad

esempio, l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere

d'importanza nazionale [ISOS]) può subire un

danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale.

Oltretutto, la LPN conferisce alla CFNP e alla CFMS la facoltà di allestire motu

proprio una perizia facoltativa in casi gravi (cfr. art. 8 LPN).

Da quanto esposto emerge che sia

il diritto cantonale sia quello federale prevedono già l'intervento di autorità

specializzate al fine di valutare l'inserimento nel paesaggio degli impianti di

telefonia mobile e le ripercussioni di questi ultimi in contesti

particolarmente sensibili - dal profilo naturalistico, paesaggistico e

culturale - e protetti. Alla luce di ciò

appare invero eccessivo pretendere l'inoltro sistematico di una perizia di un

esperto esterno nel caso di impianti che interessano beni naturali, culturali e paesaggi

protetti. A maggior ragione che la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE;

RL 705.100) e il relativo regolamento di applicazione del 9 dicembre 1992 (RLE;

RL 705.110) consentono all'autorità, laddove necessario, di chiedere

all'istante in licenza ulteriori informazioni e completamenti e, in casi

particolari, anche l'allestimento di studi speciali o perizie (cfr. art. 11

cpv. 3 RLE). Ne consegue che il cpv. 3 dell'art. 34B NAPR dev'essere

annullato.

5.3.3

A titolo abbondanziale si rileva che, come

accennato al consid. 5.2.1, sul territorio

del Comune di Vezia sono presenti tre beni culturali d'interesse cantonale, fra

cui Villa Negroni e il Parco Morosini con la cappella barocca e la tomba di

famiglia (cfr. art. 48 NAPR e l'inventario dei beni culturali [IBC],

consultabile sul sito internet: https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/ubc/temi/inventario-dei-beni-culturali/consultazione-ibc/consultazione/),

e due beni culturali d'interesse locale (la Chiesa parrocchiale della Vergine

Annunziata e la Masseria al Gerbone, quest'ultimo approvato con ris. gov. del 3

aprile 2019, n. 1724) e i relativi perimetri di rispetto. Vista la presenza di

un patrimonio culturale di rilievo e la volontà del Comune di garantire che gli

impianti per la telefonia mobile non lo compromettano, si segnala al Comune la

possibilità di valutare, nell'ambito dell'allestimento di una futura variante,

se combinare il modello a cascata, pensato prioritariamente per tutelare il

carattere, la qualità e l'attrattività delle zone destinate all'abitazione

dalle immissioni immateriali, con una pianificazione di tipo negativo (cfr.

linea guida federale intitolata

"Telefonia mobile: Guida per Comuni e Città", cap. 4.2.7, pag. 39, citata al consid. 3.2).

5.4

In

considerazione dell'annullamento dei primi tre capoversi dell'art. 34B NAPR,

nella misura in cui il cpv. 4 rinvia a questi ultimi va anch'esso annullato. In

merito a tale disposto giova tuttavia rilevare come, contrariamente a quanto

asserito dalle insorgenti, esso appaia sorretto da un sufficiente interesse

pubblico ritenuto che s'innesta nel solco della

giurisprudenza federale secondo cui le ripercussioni immateriali generate dagli

impianti di telefonia mobile derivano unicamente da impianti direttamente visibili (né nascosti né mascherati) o

indirettamente riconoscibili visivamente in

quanto mascherati o nascosti in modo inefficace (cfr. DTF 138 II 173 consid. 7.4.3, 136 I 395 consid. 4.3.2-4.3.3, 133 II 321

consid. 4.3.4; STF 1C_451/2017 del 30 maggio 2018 consid. 2.5.2, citate al consid. 3.1).

La norma mira infatti a preservare la qualità di vita nelle zone abitative del

piano, conservandone intatta l'attrattività. Inoltre non viola il principio

della proporzionalità, ritenuto che non tocca le antenne telefoniche

opportunamente rese invisibili o indistinguibili per forma e fattezza

attraverso l'ausilio di efficaci metodi di mascheramento (come ad esempio

l'inserimento dell'impianto nella falda dei tetti, la sua accurata integrazione

nei comignoli ecc.), per le quali il Tribunale federale ha infatti rilevato

come l'interesse pubblico a prevenire le immissioni immateriali generate delle

stesse sia a tal punto contenuto da rendere sproporzionata qualsiasi

restrizione della libertà degli operatori di scegliere dove ubicarle (cfr. STF

1C_451/2017 citata consid. 2.6). Esaminando un'analoga disposizione introdotta

dal Comune di Rothenburg nel Canton Lucerna, l'Alta Corte federale ha inoltre

considerato come la formulazione visuell als solche wahrnehmbare Antenne

("antenna percepibile visivamente come tale") non violi il diritto

federale, sebbene sia indeterminata e conceda all'autorità comunale ampio

potere d'apprezzamento nello stabilire in quali casi un impianto di telefonia

mobile sia da considerarsi tale (cfr. STF 1C_451/2017 citata consid. 4.8.1-4.8.4).

5.5

Può invece essere mantenuto in vigore il

cpv. 5 dell'art. 34B NAPR, in quanto il suo contenuto, che si limita a

codificare la giurisprudenza in materia di conformità di zona e di altezza

delle antenne per la telefonia mobile (cfr. DTF

142.

I 26 consid. 4.2, 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173 consid. 5.3, 133 II

321.

consid. 4.3.1 e 4.3.2; STA 52.2016.466 del 14 settembre 2018 consid. 2.2,

3.5), non viola il diritto. La

risoluzione governativa impugnata va dunque confermata limitatamente a tale

punto.

6.

6.1. In esito a tutte le considerazioni che precedono, il

ricorso è parzialmente accolto e la risoluzione governativa impugnata annullata

nella misura in cui approva i capoversi da 1 a 4 dell'art. 34B NAPR.

6.2

La tassa di giustizia è posta in capo alle

ricorrenti in proporzione al grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm),

mentre sono date le premesse per sollevare l'ente pubblico da tale obbligo

(art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il Comune, tuttavia, è tenuto a versare le ripetibili

alle insorgenti, patrocinate, proporzionalmente al grado di successo dell'impugnativa

(art. 49 cpv. 1 LPAmm), a valere per entrambe le sedi di ricorso.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza la risoluzione del 28 maggio 2019 (n. 2636)

del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui approva l'art. 34B cpv.

1-4 NAPR.

2.

La tassa di giustizia di fr. 900.-

è posta a carico delle ricorrenti, alle quali va retrocesso l'importo di fr.

1'100.- anticipato in eccesso. Il Comune verserà alle insorgenti

complessivamente fr. 2'500.- per ripetibili di entrambe le sedi di ricorso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera