90.2019.22
Variante di piano regolatore concernente una struttura d’attracco per le barche
18 luglio 2022Italiano23 min
i tre preavvisi dipartimentali citati a pag. 8 della risoluzione impugnata,
Source ti.ch
Incarto n.
90.2019.22
Lugano
18
luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 30 agosto
2019 del
Comune
di Caslano,
rappresentato
dal suo Municipio, 6987 Caslano
contro
la risoluzione del 26 giugno 2019 (n. 3146) con cui il
Consiglio di Stato ha negato la sanzione alla variante del piano regolatore
del Comune di Caslano concernente il vincolo AN5 - Molo Schivanoia;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il piano regolatore
del Comune di Caslano, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 14
maggio 1987 (n. 2361), prevedeva alcuni attracchi pubblici per natanti, fra cui
quello al molo Schivanoia di 20 posti barca (AN5), situato in località Cantonetto,
all'interno della zona B (cuscinetto) dell'oggetto n. TI 201 dell'inventario
federale dei siti di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale e della zona
di protezione della natura ZPN3 Cantonetto, che ne ricalca il perimetro.
b.
b.a. Durante la seduta del
5 dicembre 2007 il Consiglio comunale di Caslano ha adottato la revisione
generale del piano regolatore. In particolare, al fine di eliminare
gradualmente gli attracchi sparsi lungo la riva, la revisione ha confermato le
strutture d'attracco esistenti (AN3, AN5 e AN6 per un totale di 162 posti barca),
aggiungendone quattro nuove (per un totale di 122 posti barca), fra cui l'attracco
AN1 di 18 posti barca posto di fronte alla proprietà __________ e l'attracco
AN7 di 50 posti barca in località Colombera, per complessivi 284 posti
barca (cfr. anche totale indicato nel rapporto di pianificazione del febbraio
2008, pag. 90).
b.b. Con risoluzione
del 2 giugno 2009 (n. 2695) il Governo ha approvato nel complesso la revisione,
richiedendo l'elaborazione di alcune varianti (cfr. capitolo 5.2, pag. 91-92).
Per quanto attiene alle strutture d'attracco, il Governo, condivise le finalità
perseguite dal Comune, ha tuttavia ritenuto eccessivo, per rapporto alle sue
reali esigenze, il numero complessivo di posti barca previsto, riconoscendo, a
pag. 42, un fabbisogno reale di 86 posti barca a fronte di un'offerta di 122
posti barca previsti dal Piano regolatore nelle nuove aree AN e constatando
nell'offerta comunale un esubero di posti quantificabile in ca. una trentina.
Il vincolo AN7 non è dunque stato approvato (cfr. capitolo 5.1. lett. n, pag.
90). Pure al vincolo AN1 è stata negata la sanzione a causa della sua
ubicazione. Gli atti sono quindi stati rinviati al Comune per l'individuazione
di una collocazione più confacente (cfr. capitolo 5.2. lett. l, pag. 92).
c.
c.a. A seguito di quest'ultima
risoluzione, il Municipio ha dato avvio ai lavori di allestimento delle varianti,
prevedendo, per quanto attiene agli attracchi, di collocare l'AN1 di 23 posti
barca sul Fronte Piazza lago e di ampliare con 20 posti barca l'AN5. Nel
rapporto di pianificazione del maggio 2013, pag. 84, nota 26, l'ampliamento
dell'AN5 era giustificato come segue: con la precedente proposta di PR era
stato valutato un esubero di ca. una trentina di posti-barca. A seguito della
mancata approvazione del vincolo AN7 in località Colombera (50 posti barca)
risulta di conseguenza una mancanza di ca. una ventina di posti-barca.
c.b. Durante la seduta
del 20 marzo 2013 il Consiglio comunale ha adottato con degli emendamenti le
modifiche, rinunciando in particolare all'ampliamento dell'AN5 a favore dell'inserimento
all'altezza del pontile in piazza al lago di un attracco di cortesia per 8
posti barca.
c.c. Con risoluzione
del 10 dicembre 2015 (n. 5592) il Governo ha approvato le varianti.
B. a. Durante la seduta
dell'8 marzo 2017 il Consiglio comunale, rivalutando la sua precedente
decisione, ha adottato la variante relativa all'ampliamento di 20 posti barca
dell'AN5, avverso la quale, durante il periodo di pubblicazione, sono stati
inoltrati sette ricorsi.
b. Con risoluzione del
26 giugno 2019 (n. 3146) il Consiglio di Stato ha negato la sanzione alla
variante, accogliendo i citati ricorsi. Considerato il delicato contesto
naturalistico in cui verrebbe ad inserirsi l'ampliamento e riverificato il
calcolo del fabbisogno complessivo di posti barca nel Comune, da cui scaturiva
un ammanco di soli 7 stalli anziché 20, il Governo ha reputato che, considerata
la sua esiguità, lo stesso possa trovare soluzioni in altre ubicazioni meno
problematiche dal profilo naturalistico o in strutture esistenti. Gli atti
sono stati ritornati al Comune per individuare, qualora necessario, un'ubicazione
confacente volta a colmare il fabbisogno accertato.
C. a. Avverso tale
risoluzione il Comune di Caslano insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e la riforma nel senso di approvare
la variante e respingere i ricorsi. Contestando la sussistenza di motivi di
cambiamento dello stato di fatto rispetto a quanto approvato 10 anni fa (…) confermato
in sede di regolare esame preliminare della variante, preavvisata
favorevolmente, esso invoca una violazione del diritto e un abuso del
potere d'apprezzamento da parte del Governo, il quale avrebbe cambiato le
carte in tavola sulla base di una supposta verifica (…) malgrado non siano in
questi anni minimamente stati aumentati i posti offerti dal PR approvato, né
siano mutati i criteri che hanno portato a stabilire un fabbisogno di ulteriori
20 posti barca rispetto a detta offerta. Invoca pertanto una violazione del
principio della buona fede. Il Consiglio di Stato avrebbe poi leso il suo
diritto di essere sentito per non aver spiegato per quali ragioni il calcolo
del fabbisogno originario non fosse più attuale. Inoltre non gli avrebbe trasmesso
Fatti
i tre preavvisi dipartimentali citati a pag. 8 della risoluzione impugnata,
malgrado la sua esplicita richiesta del 26 agosto 2019. Lamenta poi in
particolare l'assenza, per quanto attiene alle esigenze di carattere
naturalistico, della necessaria ponderazione degli interessi e nega, con
riferimento ai ricorsi interposti contro la variante, che quello del __________
risultasse ricevibile.
b. Con la risposta la
Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione del gravame
con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Il Comune non ha
replicato.
D. Con osservazioni dell'11
maggio 2022 il Comune si è espresso in merito ai tre preavvisi dipartimentali
(osservazioni del 10 aprile 2018 dell'Ufficio della natura e del paesaggio
[UNP], del 20 novembre 2018 del Gruppo di lavoro laghi e rive lacustri e del 13
ottobre 2017 della Sezione della logistica), trasmessigli dal Tribunale.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è
tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011; LST; RL 701.100). Certa è inoltre la legittimazione attiva del
ricorrente (art. 30 cpv. 2 lett. a LST).
1.2. Il ricorso è
dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.3. Poiché la
controversa variante è stata avviata in vigenza della legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23
maggio 1990, in vigore sino al 31 dicembre 2011 (LALPT; BU 1990, 365), essa
dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art.
117 LST).
Considerandi
2.
2.1. In campo pianificatorio il comune
ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS
700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano
regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale
autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio
2012, art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con
pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia
di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento
necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di
Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello
del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più
soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna.
Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione
comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26.
cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia
stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi
richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28
giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016
n. 43 consid. 4.1 con rinvii).
2.2
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv.
3.
LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD
II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii).
Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i
casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello
cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib
121.
consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi
in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio
del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di
piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
3.
3.1. Il
ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito da parte del
Governo, rimproverandogli di non aver spiegato per quale buona ragione
il disavanzo di 20 posti barca accertato in precedenza non sarebbe più
attuale e di esprimersi in sterile burocratese destituito di motivazione
giuridicamente sostenibile laddove afferma che ritenuta l'ubicazione
delicata dal profilo dei contenuti naturalistici, nel quadro appena descritto
appare evidente che i quantitativi in gioco mutano gli equilibri nella
valutazione dell'ampliamento.
3.1.1
Giusta l'art.
46.
cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo
della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito ancorato
all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di
afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di
deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la
quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229
consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45 consid. 2a; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002,
n. 528 segg.; Marco Borghi/
Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, n. 2c ad art. 26; Lorenz Kneubühler,
Die Begründungspflicht, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una motivazione può essere
ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro; l'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in
modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti:
può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a
influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle
che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF cit., ibidem,
inoltre 130 II 530 consid. 4.3, con rinvii; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013
consid. 2.2, 1C_287/2007 del 17 marzo 2008 consid. 2.2., entrambe con rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, n. 532
con rinvii, tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., n. 2a ad art. 26, pure con rinvii).
3.1.2
Alla luce dei
principi testé esposti, le critiche del Comune si rivelano infondate. Da una
lettura delle motivazioni addotte a pag. 9-11 della risoluzione impugnata e dei
calcoli ivi esposti emergono infatti tutti gli elementi di rilievo che hanno
portato il Governo a rivalutare il quadro generale relativo agli attracchi
comunali e a negare la sanzione alla variante, ponendo così il ricorrente nella
situazione di comprendere appieno i motivi alla base della decisione e
permettendogli di impugnarla con piena cognizione di causa. Inoltre, come
appena ricordato, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro. Non può inoltre essere condivisa la critica, secondo
cui il Governo si sarebbe trincerato dietro a frasi vuote e astruse per
mascherare l'assenza di ragioni oggettive per non approvare il vincolo: ad un'attenta
lettura, con la motivazione che il ricorrente cita, il Governo ha voluto unicamente
ricordare che, a seconda dei quantitativi ritenuti, il numero di stalli incide
più o meno sensibilmente sul contesto naturalistico in cui si situa l'AN5. Sapere,
invece, se le motivazioni addotte dal Governo sono pertinenti e sufficienti a
giustificare la mancata approvazione del vincolo è questione di merito, che
verrà esaminata nei seguenti considerandi.
3.2
Il ricorrente
critica inoltre il mancato invio dei tre preavvisi richiesti al Dipartimento
del territorio con e-mail del 26 agosto 2019, posteriore all'emanazione della
decisione impugnata, da cui sembrerebbe dedurre una lesione dei suoi diritti di
difesa in questa sede. La critica è da ritenersi superata. Infatti, ancorché l'insorgente
non si sia attivato per compulsare l'incarto prodotto dal Governo, di cui ha
ricevuto avviso e che include i preavvisi in parola, questa Corte glieli ha trasmessi,
di modo che esso ha potuto esprimersi in merito (cfr. supra, consid. D).
4.
Il
ricorrente sostiene poi, richiamandosi in particolare all'esame preliminare del
13.
marzo 2012 del Dipartimento del territorio concernente le varianti di
adeguamento a seguito della risoluzione del 2 giugno 2009 (cfr. supra,
consid. A.c.a), che nella misura in cui il Consiglio di Stato si
è distanziato dalle considerazioni favorevoli espresse in tale sede in merito
all'ampliamento dell'AN5, sia incorso in una violazione del principio della
buona fede e abbia disatteso l'affidamento da esso riposto nelle assicurazioni
fornite dall'Autorità cantonale. A torto. Infatti questa Corte ha già più volte
considerato che il Dipartimento del territorio non è in grado di offrire
assicurazioni vincolanti riguardo al trattamento pianificatorio definitivo del
territorio nell'ambito di una revisione del piano regolatore o, come in
concreto, nell'ambito di una variante sottoposta alla procedura ordinaria, che
rimangono soggette all'approvazione del Consiglio di Stato. In particolare l'insorgente
misconosce che l'esame preliminare eseguito dal Dipartimento del territorio
(art. 33 LALPT) non costituisce un'assicurazione concreta nei confronti del
Municipio riguardo l'assetto pianificatorio definitivo (art. 37 LALPT;
cfr. STF 1P.608/2003 del 16 settembre 2004 consid. 3.5). Per il
che i suoi argomenti non possono in alcun modo venir condivisi (in
merito alle condizioni cumulative per potersi prevalere di una promessa o
assicurazione ottenuta da un'autorità, quand'anche contraria alla legge, cfr. Scolari, Diritto amministrativo, n. 639)
e la sua doglianza va respinta. Discorso analogo vale anche per le rassicurazioni
che il Comune asserisce di aver ottenuto nel corso degli anni dai vari uffici
cantonali in merito alla possibilità di ampliare l'AN5 (cfr. p.to 2, pag. 2-3,
e p.to 5, pag. 4 del ricorso nonché rapporto di pianificazione del novembre
2016, pag. 8; cfr. anche infra, consid. 5.2), rassicurazioni che peraltro
non risultano dagli atti e che il Comune non ha nemmeno documentato.
5.
5.1. La scheda
P7 del piano direttore cantonale enuncia per le infrastrutture a lago, l'obiettivo
generale di riordinarle e coordinarle maggiormente (cfr. capitolo 2. Indirizzi,
sottocapitolo 2.3). In particolare è necessario: a) pianificare i porti (intesi
quali stazionamenti collettivi che di regola comprendono almeno 15 posti barca,
sono gestiti e sorvegliati, dispongono di un accesso pubblico e di un
sufficiente numero di posteggi e favoriscono l'attività della pesca),
commisurandoli alle capacità ricettive, ambientali e paesaggistiche; b)
rimuovere di conseguenza i singoli attracchi privati in contrasto con gli
obiettivi ambientali e sopprimere i campi boe; c) predisporre un adeguato
numero di attracchi temporanei destinati a soste di breve durata; e) predisporre
un adeguato numero di aree tecniche di valenza locale, attrezzate per opere di
manutenzione, gestione e ricovero natanti; f) monitorare e gestire il numero di
natanti, nonché l'ubicazione e la dimensione dei luoghi di stazionamento (cfr. ibidem).
5.2
In concreto, il
rapporto di pianificazione del novembre 2016 accompagnante la variante all'esame,
dopo aver ricapitolato l'iter pianificatorio relativo all'AN5 (pag. 1), affrontato
gli aspetti procedurali (pag. 2) ed esposto i contenuti della risoluzione del 2
giugno 2009 per quanto attiene alla tematica degli attracchi (pag. 2), ha
ritenuto a pag. 3 sulla base di quest'ultima che dal bilancio fra fabbisogno e
offerta complessiva di posti barca scaturiva una carenza di ca. 20 stalli, che
giustificava dal profilo dell'interesse pubblico un ampliamento dell'offerta
esistente. Ha quindi valutato a pag. 3-4 due alternative per quanto attiene alla
loro possibile ubicazione, optando a pag. 5, sulla base delle considerazioni
perentorie formulate dal Dipartimento del territorio in sede di esame preliminare,
per l'ampliamento dell'AN5. In merito a tale vincolo, esso spiega a pag. 5 che
la sua compatibilità con la Zona di protezione della natura ZPN3, che
riprende il perimetro del sito di riproduzione di anfibi di importanza
nazionale (…) e con il corridoio biologico (condotte sotto la strada quale
elemento di collegamento fra lago e versante del Monte Sassalto) è stata
verificata dagli Uffici cantonali competenti in sede d'esame preliminare, che
non hanno richiesto condizioni particolari oltre a quelle già contenute nelle
norme di attuazione in vigore. Conclude, a pag. 8, rilevando che:
I recenti approfondimenti eseguiti con i responsabili cantonali hanno
permesso di appurare che il bilancio tra fabbisogno e offerta di posti-barca
del golfo di Caslano è rimasto invariato rispetto alla precedente procedura
pianificatoria, dato che i nuovi posti di cortesia (turistici) approvati in
corrispondenza del pontile della navigazione non rientrano nel computo di tale
bilancio, e che quindi, dal profilo dell'interesse pubblico, si giustifica l'ampliamento
dell'offerta esistente, nei limiti consentiti da tale bilancio (20
posti-barca).
5.3
5.3.1
Nella risoluzione del 2 giugno 2009
il Governo ha fissato il fabbisogno di posti-barca nel Comune in (162 + 86 =) 248
unità. Raffrontando l'offerta di nuovi attracchi prevista dalla revisione (=
122.
posti barca) con il fabbisogno reale (86 posti barca) ne scaturiva dunque un
esubero di 36 (secondo il Governo ca. una trentina, cfr. risoluzione del
2.
giugno 2009, pag. 42), ciò che ha motivato la mancata approvazione dell'AN7 di
50.
posti barca in località Colombera. Con la mancata approvazione dell'AN7
il deficit di posti barca si attestava quindi a (50 – 36 =) 14 stalli e non in ca.
una ventina, come indicato nel rapporto di pianificazione maggio 2013, pag.
84, nota 26, deducendolo dall'esubero stimato grosso modo dal Governo. Da
notare peraltro che, a pag. 42 della citata risoluzione, il Consiglio di Stato
aveva anche fatto cenno all'impossibilità oggettiva di eliminare e spostare
nelle strutture pubbliche tutti posti barca autorizzati, situati in darsene
condominiali o in singole darsene private, ciò che, a ben vedere, aumentava l'esubero
di posti barca nei nuovi attracchi pubblici constatato.
5.3.2
La situazione
si è poi modificata nell'ambito dell'approvazione delle varianti di adeguamento
avvenuta il 10 dicembre 2015 (cfr. supra, consid. A.c.c) nella misura in
cui, con le varianti, la capienza dell'AN1 è stata portata dai 18 posti barca, previsti
nell'ambito della revisione approvata nel 2009, a 23, di modo che il deficit
ammontava a quella data a (248 – 239 =) 9 posti barca.
5.3.3
Nella risoluzione impugnata, pag.
10, il Governo, pur dando atto di aver riconosciuto in passato un fabbisogno di
ca. 20 posti barca, ha poi considerato che il deficit si riduceva a soli 7
stalli in base alle seguenti considerazioni:
La verifica della situazione dei posti barca oggi realizzati o in
procinto di essere realizzati nelle strutture di attracco natanti codificate a
Piano regolatore può essere così riassunta: AN1 - 23 posti barca, AN2 - 26
posti barca, AN3 - 52 posti barca, AN4 - 24 posti barca, AN5 - 20 posti barca,
AN6 - 96 posti barca. L'attracco AN7 - 8 posti barca non è computato giacché
stalli temporanei o turistici. Ne consegue che nelle attuali strutture di
attracco natanti codificate a Piano regolatore, e realizzate nella quasi
totalità (l'attracco AN2 è in attesa di realizzazione) è possibile lo
stazionamento di 241 posti barca a fronte delle 248 unità ritenute necessarie …
In quest'ottica, infatti, il bilancio che ne deriva, seppur sempre negativo, è
di soli 7 posti barca mancanti e non 20 come originariamente ammesso.
5.4
Nel ricorso il Comune non contesta il
calcolo effettuato dal Governo, con cui non si confronta minimamente, né tanto
meno il fabbisogno complessivo stabilito nel 2009 (248 posti barca), ma si
limita a rimproverargli di aver cambiato le carte in tavola sulla base di
una supposta verifica e a negare la sussistenza di cambiamenti in merito ai
criteri che hanno portato a stabilire un fabbisogno di ulteriori 20 posti barca
rispetto a detta offerta. In proposito si osserva quanto segue.
5.4.1
Secondo l'art. 27 LALPT il rapporto
di pianificazione espone il riassunto delle analisi, l'elenco dei problemi e
degli obiettivi specifici comunali e giustifica le scelte del piano regolatore.
5.4.2
In
linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei
cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico
promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un
provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato
quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente
avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti
interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con
rinvii; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, n.
558-594).
5.4.3
In concreto
occorre rilevare come il rapporto di pianificazione del novembre 2016 sia privo
dei necessari calcoli e delle opportune verifiche atte a comprovare l'interesse
pubblico alla base dell'ampliamento con 20 ulteriori posti barca dell'AN5. Esso
basa infatti il vincolo esclusivamente su quanto indicato, asseritamente, dal
Governo nel 2009 in sede di approvazione della revisione e dal Dipartimento del
territorio nell'esame preliminare del 30 marzo 2012, che aveva in effetti condiviso
il principio dell'ampliamento dell'offerta fino ad un massimo di 20 posti
barca. Appare tuttavia evidente che tali indicazioni di massima andassero
verificate. Tanto più che né nella risoluzione del 2009 né in quelle successive
il Governo si è spinto fino ad approvare di prinicipio l'interesse pubblico
alla base di un ampliamento dell'offerta comunale con ulteriori 20 posti barca
e a retrocedere gli atti al Comune per l'elaborazione di una variante. Ora, se
nell'ambito della variante qui all'esame il Comune avesse calcolato, come
necessario, l'attuale fabbisogno di posti barca sarebbe giunto a costatare un
ammanco di soli 9 posti barca rispetto agli attracchi pianificati (cfr. supra,
consid. 5.3.2), rispettivamente di 7 unità, seguendo il calcolo effettuato dal
Governo, il quale verosimilmente si è basato sull'art. 53 cpv. 2 delle norme di
attuazione del piano regolatore (NAPR), secondo cui le capienze degli attracchi
sono approssimative. Il vincolo relativo all'ampliamento dell'AN5 con 20
stalli non appare pertanto sorretto da un sufficiente interesse pubblico, già
solo per il fatto che ne prevede 11 in più rispetto all'effettivo fabbisogno
pianificato e 13 in più rispetto a quello reale. Già per questo motivo la variante
non poteva dunque essere approvata. Da notare che la formulazione dell'art. 53
cpv. 2 NAPR, secondo cui le capienze sarebbero approssimative, risulta incompatibile
con i principi che reggono l'istituzione delle zone AP-EP (cfr. in particolare
RDAT II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40 concernenti l'istituzione di
vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici), di modo che il calcolo
effettuato dal Governo, che ha considerato il numero di posti barca effettivamente
realizzati degli AN2 e AN6 (AN2: 30 posti barca pianificati contro i 26
realizzati; AN6: 90 posti barca pianificati contro i 96 realizzati) anziché di
quelli pianificati non può essere seguito. L'ammanco di posti barca accertato
ammonta dunque a 9 stalli (cfr. supra, consid. 5.3.2).
5.4.4
Nella
risoluzione impugnata il Governo ha inoltre ritenuto che l'ubicazione proposta per
l'ampliamento risultava incompatibile con il delicato contesto naturalistico in
cui era inserita e ha quindi retrocesso agli atti al Comune affinché abbia
ad individuare, se lo ritiene ancora necessario e per il tramite di una nuova
procedura di modifica del Piano regolatore, una confacente ubicazione volta a
coprire il fabbisogno verificato di 7 posti barca. In particolare,
riallacciandosi ai contenuti dell'esame preliminare del 13 marzo 2012, esso ha
considerato che se nell'ambito dell'allora ponderazione degli interessi, l'interesse
pubblico prevalente a fronte dei contenuti naturalistici era (…) insito nell'ampliamento
di 20 posti barca, esso non lo era più per soli 7 (cfr. risposta, pag. 3). Ora,
tale motivazione suscita invero delle perplessità. Se il timore è quello di
pregiudicare (ulteriormente) il delicato contesto naturalistico, non è
in effetti dato di vedere perché un numero maggiore di posti barca sarebbe
preferibile, dal profilo dell'interesse pubblico, rispetto ad un numero
inferiore di oltre la metà. Non è del resto dato di sapere come l'UNP avrebbe
valutato una siffatta variante (9 stalli), dato che il suo avviso negativo del
10.
aprile 2018 concerne la variante relativa a 20 posti barca supplementari. Ciò
detto, al Comune rimane quindi aperta la possibilità, nell'ambito di una nuova
variante, di valutare nuovamente anche l'ubicazione in parola, operando la
necessaria ponderazione di tutti gli interessi in gioco, ponderazione di cui peraltro
il rapporto di pianificazione del novembre 2016 era totalmente privo.
6.
Ininfluente ai
fini del presente giudizio è la questione a sapere se il __________, il quale
non è stato coinvolto nella presente procedura in considerazione del suo esito,
risultasse legittimato a insorgere in prima sede. Ad ogni modo, come osserva la
Sezione, esso era composto da cittadini attivi del Comune (cfr. art. 28 cpv. 2
lett. a LST).
7.
7.1. Per tutti
questi motivi il ricorso è respinto.
7.2
Non si prelevano spese né tassa di
giudizio (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
Non si
prelevano spese né tassa di giudizio.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera