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Decisione

90.2019.22

Variante di piano regolatore concernente una struttura d’attracco per le barche

18 luglio 2022Italiano23 min

i tre preavvisi dipartimentali citati a pag. 8 della risoluzione impugnata,

Source ti.ch

Incarto n.

90.2019.22

Lugano

18

luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 30 agosto

2019 del

Comune

di Caslano,

rappresentato

dal suo Municipio, 6987 Caslano

contro

la risoluzione del 26 giugno 2019 (n. 3146) con cui il

Consiglio di Stato ha negato la sanzione alla variante del piano regolatore

del Comune di Caslano concernente il vincolo AN5 - Molo Schivanoia;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il piano regolatore

del Comune di Caslano, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 14

maggio 1987 (n. 2361), prevedeva alcuni attracchi pubblici per natanti, fra cui

quello al molo Schivanoia di 20 posti barca (AN5), situato in località Cantonetto,

all'interno della zona B (cuscinetto) dell'oggetto n. TI 201 dell'inventario

federale dei siti di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale e della zona

di protezione della natura ZPN3 Cantonetto, che ne ricalca il perimetro.

b.

b.a. Durante la seduta del

5 dicembre 2007 il Consiglio comunale di Caslano ha adottato la revisione

generale del piano regolatore. In particolare, al fine di eliminare

gradualmente gli attracchi sparsi lungo la riva, la revisione ha confermato le

strutture d'attracco esistenti (AN3, AN5 e AN6 per un totale di 162 posti barca),

aggiungendone quattro nuove (per un totale di 122 posti barca), fra cui l'attracco

AN1 di 18 posti barca posto di fronte alla proprietà __________ e l'attracco

AN7 di 50 posti barca in località Colombera, per complessivi 284 posti

barca (cfr. anche totale indicato nel rapporto di pianificazione del febbraio

2008, pag. 90).

b.b. Con risoluzione

del 2 giugno 2009 (n. 2695) il Governo ha approvato nel complesso la revisione,

richiedendo l'elaborazione di alcune varianti (cfr. capitolo 5.2, pag. 91-92).

Per quanto attiene alle strutture d'attracco, il Governo, condivise le finalità

perseguite dal Comune, ha tuttavia ritenuto eccessivo, per rapporto alle sue

reali esigenze, il numero complessivo di posti barca previsto, riconoscendo, a

pag. 42, un fabbisogno reale di 86 posti barca a fronte di un'offerta di 122

posti barca previsti dal Piano regolatore nelle nuove aree AN e constatando

nell'offerta comunale un esubero di posti quantificabile in ca. una trentina.

Il vincolo AN7 non è dunque stato approvato (cfr. capitolo 5.1. lett. n, pag.

90). Pure al vincolo AN1 è stata negata la sanzione a causa della sua

ubicazione. Gli atti sono quindi stati rinviati al Comune per l'individuazione

di una collocazione più confacente (cfr. capitolo 5.2. lett. l, pag. 92).

c.

c.a. A seguito di quest'ultima

risoluzione, il Municipio ha dato avvio ai lavori di allestimento delle varianti,

prevedendo, per quanto attiene agli attracchi, di collocare l'AN1 di 23 posti

barca sul Fronte Piazza lago e di ampliare con 20 posti barca l'AN5. Nel

rapporto di pianificazione del maggio 2013, pag. 84, nota 26, l'ampliamento

dell'AN5 era giustificato come segue: con la precedente proposta di PR era

stato valutato un esubero di ca. una trentina di posti-barca. A seguito della

mancata approvazione del vincolo AN7 in località Colombera (50 posti barca)

risulta di conseguenza una mancanza di ca. una ventina di posti-barca.

c.b. Durante la seduta

del 20 marzo 2013 il Consiglio comunale ha adottato con degli emendamenti le

modifiche, rinunciando in particolare all'ampliamento dell'AN5 a favore dell'inserimento

all'altezza del pontile in piazza al lago di un attracco di cortesia per 8

posti barca.

c.c. Con risoluzione

del 10 dicembre 2015 (n. 5592) il Governo ha approvato le varianti.

B. a. Durante la seduta

dell'8 marzo 2017 il Consiglio comunale, rivalutando la sua precedente

decisione, ha adottato la variante relativa all'ampliamento di 20 posti barca

dell'AN5, avverso la quale, durante il periodo di pubblicazione, sono stati

inoltrati sette ricorsi.

b. Con risoluzione del

26 giugno 2019 (n. 3146) il Consiglio di Stato ha negato la sanzione alla

variante, accogliendo i citati ricorsi. Considerato il delicato contesto

naturalistico in cui verrebbe ad inserirsi l'ampliamento e riverificato il

calcolo del fabbisogno complessivo di posti barca nel Comune, da cui scaturiva

un ammanco di soli 7 stalli anziché 20, il Governo ha reputato che, considerata

la sua esiguità, lo stesso possa trovare soluzioni in altre ubicazioni meno

problematiche dal profilo naturalistico o in strutture esistenti. Gli atti

sono stati ritornati al Comune per individuare, qualora necessario, un'ubicazione

confacente volta a colmare il fabbisogno accertato.

C. a. Avverso tale

risoluzione il Comune di Caslano insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento e la riforma nel senso di approvare

la variante e respingere i ricorsi. Contestando la sussistenza di motivi di

cambiamento dello stato di fatto rispetto a quanto approvato 10 anni fa (…) confermato

in sede di regolare esame preliminare della variante, preavvisata

favorevolmente, esso invoca una violazione del diritto e un abuso del

potere d'apprezzamento da parte del Governo, il quale avrebbe cambiato le

carte in tavola sulla base di una supposta verifica (…) malgrado non siano in

questi anni minimamente stati aumentati i posti offerti dal PR approvato, né

siano mutati i criteri che hanno portato a stabilire un fabbisogno di ulteriori

20 posti barca rispetto a detta offerta. Invoca pertanto una violazione del

principio della buona fede. Il Consiglio di Stato avrebbe poi leso il suo

diritto di essere sentito per non aver spiegato per quali ragioni il calcolo

del fabbisogno originario non fosse più attuale. Inoltre non gli avrebbe trasmesso

Fatti

i tre preavvisi dipartimentali citati a pag. 8 della risoluzione impugnata,

malgrado la sua esplicita richiesta del 26 agosto 2019. Lamenta poi in

particolare l'assenza, per quanto attiene alle esigenze di carattere

naturalistico, della necessaria ponderazione degli interessi e nega, con

riferimento ai ricorsi interposti contro la variante, che quello del __________

risultasse ricevibile.

b. Con la risposta la

Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione del gravame

con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Il Comune non ha

replicato.

D. Con osservazioni dell'11

maggio 2022 il Comune si è espresso in merito ai tre preavvisi dipartimentali

(osservazioni del 10 aprile 2018 dell'Ufficio della natura e del paesaggio

[UNP], del 20 novembre 2018 del Gruppo di lavoro laghi e rive lacustri e del 13

ottobre 2017 della Sezione della logistica), trasmessigli dal Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è

tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011; LST; RL 701.100). Certa è inoltre la legittimazione attiva del

ricorrente (art. 30 cpv. 2 lett. a LST).

1.2. Il ricorso è

dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.3. Poiché la

controversa variante è stata avviata in vigenza della legge cantonale di

applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23

maggio 1990, in vigore sino al 31 dicembre 2011 (LALPT; BU 1990, 365), essa

dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art.

117 LST).

Considerandi

2.

2.1. In campo pianificatorio il comune

ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS

700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano

regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale

autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio

2012, art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con

pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia

di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento

necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di

Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello

del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più

soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna.

Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione

comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente

insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni

che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26.

cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia

stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi

richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28

giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016

n. 43 consid. 4.1 con rinvii).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv.

3.

LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD

II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii).

Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i

casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello

cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib

121.

consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi

in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio

del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di

piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

3.

3.1. Il

ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito da parte del

Governo, rimproverandogli di non aver spiegato per quale buona ragione

il disavanzo di 20 posti barca accertato in precedenza non sarebbe più

attuale e di esprimersi in sterile burocratese destituito di motivazione

giuridicamente sostenibile laddove afferma che ritenuta l'ubicazione

delicata dal profilo dei contenuti naturalistici, nel quadro appena descritto

appare evidente che i quantitativi in gioco mutano gli equilibri nella

valutazione dell'ampliamento.

3.1.1

Giusta l'art.

46.

cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo

della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito ancorato

all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di

afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di

deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la

quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229

consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45 consid. 2a; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002,

n. 528 segg.; Marco Borghi/

Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, n. 2c ad art. 26; Lorenz Kneubühler,

Die Begründungspflicht, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una motivazione può essere

ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità

menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso

piuttosto che in un altro; l'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in

modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti:

può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a

influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle

che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF cit., ibidem,

inoltre 130 II 530 consid. 4.3, con rinvii; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013

consid. 2.2, 1C_287/2007 del 17 marzo 2008 consid. 2.2., entrambe con rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, n. 532

con rinvii, tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., n. 2a ad art. 26, pure con rinvii).

3.1.2

Alla luce dei

principi testé esposti, le critiche del Comune si rivelano infondate. Da una

lettura delle motivazioni addotte a pag. 9-11 della risoluzione impugnata e dei

calcoli ivi esposti emergono infatti tutti gli elementi di rilievo che hanno

portato il Governo a rivalutare il quadro generale relativo agli attracchi

comunali e a negare la sanzione alla variante, ponendo così il ricorrente nella

situazione di comprendere appieno i motivi alla base della decisione e

permettendogli di impugnarla con piena cognizione di causa. Inoltre, come

appena ricordato, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità

menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso

piuttosto che in un altro. Non può inoltre essere condivisa la critica, secondo

cui il Governo si sarebbe trincerato dietro a frasi vuote e astruse per

mascherare l'assenza di ragioni oggettive per non approvare il vincolo: ad un'attenta

lettura, con la motivazione che il ricorrente cita, il Governo ha voluto unicamente

ricordare che, a seconda dei quantitativi ritenuti, il numero di stalli incide

più o meno sensibilmente sul contesto naturalistico in cui si situa l'AN5. Sapere,

invece, se le motivazioni addotte dal Governo sono pertinenti e sufficienti a

giustificare la mancata approvazione del vincolo è questione di merito, che

verrà esaminata nei seguenti considerandi.

3.2

Il ricorrente

critica inoltre il mancato invio dei tre preavvisi richiesti al Dipartimento

del territorio con e-mail del 26 agosto 2019, posteriore all'emanazione della

decisione impugnata, da cui sembrerebbe dedurre una lesione dei suoi diritti di

difesa in questa sede. La critica è da ritenersi superata. Infatti, ancorché l'insorgente

non si sia attivato per compulsare l'incarto prodotto dal Governo, di cui ha

ricevuto avviso e che include i preavvisi in parola, questa Corte glieli ha trasmessi,

di modo che esso ha potuto esprimersi in merito (cfr. supra, consid. D).

4.

Il

ricorrente sostiene poi, richiamandosi in particolare all'esame preliminare del

13.

marzo 2012 del Dipartimento del territorio concernente le varianti di

adeguamento a seguito della risoluzione del 2 giugno 2009 (cfr. supra,

consid. A.c.a), che nella misura in cui il Consiglio di Stato si

è distanziato dalle considerazioni favorevoli espresse in tale sede in merito

all'ampliamento dell'AN5, sia incorso in una violazione del principio della

buona fede e abbia disatteso l'affidamento da esso riposto nelle assicurazioni

fornite dall'Autorità cantonale. A torto. Infatti questa Corte ha già più volte

considerato che il Dipartimento del territorio non è in grado di offrire

assicurazioni vincolanti riguardo al trattamento pianificatorio definitivo del

territorio nell'ambito di una revisione del piano regolatore o, come in

concreto, nell'ambito di una variante sottoposta alla procedura ordinaria, che

rimangono soggette all'approvazione del Consiglio di Stato. In particolare l'insorgente

misconosce che l'esame preliminare eseguito dal Dipartimento del territorio

(art. 33 LALPT) non costituisce un'assicurazione concreta nei confronti del

Municipio riguardo l'assetto pianificatorio definitivo (art. 37 LALPT;

cfr. STF 1P.608/2003 del 16 settembre 2004 consid. 3.5). Per il

che i suoi argomenti non possono in alcun modo venir condivisi (in

merito alle condizioni cumulative per potersi prevalere di una promessa o

assicurazione ottenuta da un'autorità, quand'anche contraria alla legge, cfr. Scolari, Diritto amministrativo, n. 639)

e la sua doglianza va respinta. Discorso analogo vale anche per le rassicurazioni

che il Comune asserisce di aver ottenuto nel corso degli anni dai vari uffici

cantonali in merito alla possibilità di ampliare l'AN5 (cfr. p.to 2, pag. 2-3,

e p.to 5, pag. 4 del ricorso nonché rapporto di pianificazione del novembre

2016, pag. 8; cfr. anche infra, consid. 5.2), rassicurazioni che peraltro

non risultano dagli atti e che il Comune non ha nemmeno documentato.

5.

5.1. La scheda

P7 del piano direttore cantonale enuncia per le infrastrutture a lago, l'obiettivo

generale di riordinarle e coordinarle maggiormente (cfr. capitolo 2. Indirizzi,

sottocapitolo 2.3). In particolare è necessario: a) pianificare i porti (intesi

quali stazionamenti collettivi che di regola comprendono almeno 15 posti barca,

sono gestiti e sorvegliati, dispongono di un accesso pubblico e di un

sufficiente numero di posteggi e favoriscono l'attività della pesca),

commisurandoli alle capacità ricettive, ambientali e paesaggistiche; b)

rimuovere di conseguenza i singoli attracchi privati in contrasto con gli

obiettivi ambientali e sopprimere i campi boe; c) predisporre un adeguato

numero di attracchi temporanei destinati a soste di breve durata; e) predisporre

un adeguato numero di aree tecniche di valenza locale, attrezzate per opere di

manutenzione, gestione e ricovero natanti; f) monitorare e gestire il numero di

natanti, nonché l'ubicazione e la dimensione dei luoghi di stazionamento (cfr. ibidem).

5.2

In concreto, il

rapporto di pianificazione del novembre 2016 accompagnante la variante all'esame,

dopo aver ricapitolato l'iter pianificatorio relativo all'AN5 (pag. 1), affrontato

gli aspetti procedurali (pag. 2) ed esposto i contenuti della risoluzione del 2

giugno 2009 per quanto attiene alla tematica degli attracchi (pag. 2), ha

ritenuto a pag. 3 sulla base di quest'ultima che dal bilancio fra fabbisogno e

offerta complessiva di posti barca scaturiva una carenza di ca. 20 stalli, che

giustificava dal profilo dell'interesse pubblico un ampliamento dell'offerta

esistente. Ha quindi valutato a pag. 3-4 due alternative per quanto attiene alla

loro possibile ubicazione, optando a pag. 5, sulla base delle considerazioni

perentorie formulate dal Dipartimento del territorio in sede di esame preliminare,

per l'ampliamento dell'AN5. In merito a tale vincolo, esso spiega a pag. 5 che

la sua compatibilità con la Zona di protezione della natura ZPN3, che

riprende il perimetro del sito di riproduzione di anfibi di importanza

nazionale (…) e con il corridoio biologico (condotte sotto la strada quale

elemento di collegamento fra lago e versante del Monte Sassalto) è stata

verificata dagli Uffici cantonali competenti in sede d'esame preliminare, che

non hanno richiesto condizioni particolari oltre a quelle già contenute nelle

norme di attuazione in vigore. Conclude, a pag. 8, rilevando che:

I recenti approfondimenti eseguiti con i responsabili cantonali hanno

permesso di appurare che il bilancio tra fabbisogno e offerta di posti-barca

del golfo di Caslano è rimasto invariato rispetto alla precedente procedura

pianificatoria, dato che i nuovi posti di cortesia (turistici) approvati in

corrispondenza del pontile della navigazione non rientrano nel computo di tale

bilancio, e che quindi, dal profilo dell'interesse pubblico, si giustifica l'ampliamento

dell'offerta esistente, nei limiti consentiti da tale bilancio (20

posti-barca).

5.3

5.3.1

Nella risoluzione del 2 giugno 2009

il Governo ha fissato il fabbisogno di posti-barca nel Comune in (162 + 86 =) 248

unità. Raffrontando l'offerta di nuovi attracchi prevista dalla revisione (=

122.

posti barca) con il fabbisogno reale (86 posti barca) ne scaturiva dunque un

esubero di 36 (secondo il Governo ca. una trentina, cfr. risoluzione del

2.

giugno 2009, pag. 42), ciò che ha motivato la mancata approvazione dell'AN7 di

50.

posti barca in località Colombera. Con la mancata approvazione dell'AN7

il deficit di posti barca si attestava quindi a (50 – 36 =) 14 stalli e non in ca.

una ventina, come indicato nel rapporto di pianificazione maggio 2013, pag.

84, nota 26, deducendolo dall'esubero stimato grosso modo dal Governo. Da

notare peraltro che, a pag. 42 della citata risoluzione, il Consiglio di Stato

aveva anche fatto cenno all'impossibilità oggettiva di eliminare e spostare

nelle strutture pubbliche tutti posti barca autorizzati, situati in darsene

condominiali o in singole darsene private, ciò che, a ben vedere, aumentava l'esubero

di posti barca nei nuovi attracchi pubblici constatato.

5.3.2

La situazione

si è poi modificata nell'ambito dell'approvazione delle varianti di adeguamento

avvenuta il 10 dicembre 2015 (cfr. supra, consid. A.c.c) nella misura in

cui, con le varianti, la capienza dell'AN1 è stata portata dai 18 posti barca, previsti

nell'ambito della revisione approvata nel 2009, a 23, di modo che il deficit

ammontava a quella data a (248 – 239 =) 9 posti barca.

5.3.3

Nella risoluzione impugnata, pag.

10, il Governo, pur dando atto di aver riconosciuto in passato un fabbisogno di

ca. 20 posti barca, ha poi considerato che il deficit si riduceva a soli 7

stalli in base alle seguenti considerazioni:

La verifica della situazione dei posti barca oggi realizzati o in

procinto di essere realizzati nelle strutture di attracco natanti codificate a

Piano regolatore può essere così riassunta: AN1 - 23 posti barca, AN2 - 26

posti barca, AN3 - 52 posti barca, AN4 - 24 posti barca, AN5 - 20 posti barca,

AN6 - 96 posti barca. L'attracco AN7 - 8 posti barca non è computato giacché

stalli temporanei o turistici. Ne consegue che nelle attuali strutture di

attracco natanti codificate a Piano regolatore, e realizzate nella quasi

totalità (l'attracco AN2 è in attesa di realizzazione) è possibile lo

stazionamento di 241 posti barca a fronte delle 248 unità ritenute necessarie …

In quest'ottica, infatti, il bilancio che ne deriva, seppur sempre negativo, è

di soli 7 posti barca mancanti e non 20 come originariamente ammesso.

5.4

Nel ricorso il Comune non contesta il

calcolo effettuato dal Governo, con cui non si confronta minimamente, né tanto

meno il fabbisogno complessivo stabilito nel 2009 (248 posti barca), ma si

limita a rimproverargli di aver cambiato le carte in tavola sulla base di

una supposta verifica e a negare la sussistenza di cambiamenti in merito ai

criteri che hanno portato a stabilire un fabbisogno di ulteriori 20 posti barca

rispetto a detta offerta. In proposito si osserva quanto segue.

5.4.1

Secondo l'art. 27 LALPT il rapporto

di pianificazione espone il riassunto delle analisi, l'elenco dei problemi e

degli obiettivi specifici comunali e giustifica le scelte del piano regolatore.

5.4.2

In

linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un

provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato

quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con

rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, n.

558-594).

5.4.3

In concreto

occorre rilevare come il rapporto di pianificazione del novembre 2016 sia privo

dei necessari calcoli e delle opportune verifiche atte a comprovare l'interesse

pubblico alla base dell'ampliamento con 20 ulteriori posti barca dell'AN5. Esso

basa infatti il vincolo esclusivamente su quanto indicato, asseritamente, dal

Governo nel 2009 in sede di approvazione della revisione e dal Dipartimento del

territorio nell'esame preliminare del 30 marzo 2012, che aveva in effetti condiviso

il principio dell'ampliamento dell'offerta fino ad un massimo di 20 posti

barca. Appare tuttavia evidente che tali indicazioni di massima andassero

verificate. Tanto più che né nella risoluzione del 2009 né in quelle successive

il Governo si è spinto fino ad approvare di prinicipio l'interesse pubblico

alla base di un ampliamento dell'offerta comunale con ulteriori 20 posti barca

e a retrocedere gli atti al Comune per l'elaborazione di una variante. Ora, se

nell'ambito della variante qui all'esame il Comune avesse calcolato, come

necessario, l'attuale fabbisogno di posti barca sarebbe giunto a costatare un

ammanco di soli 9 posti barca rispetto agli attracchi pianificati (cfr. supra,

consid. 5.3.2), rispettivamente di 7 unità, seguendo il calcolo effettuato dal

Governo, il quale verosimilmente si è basato sull'art. 53 cpv. 2 delle norme di

attuazione del piano regolatore (NAPR), secondo cui le capienze degli attracchi

sono approssimative. Il vincolo relativo all'ampliamento dell'AN5 con 20

stalli non appare pertanto sorretto da un sufficiente interesse pubblico, già

solo per il fatto che ne prevede 11 in più rispetto all'effettivo fabbisogno

pianificato e 13 in più rispetto a quello reale. Già per questo motivo la variante

non poteva dunque essere approvata. Da notare che la formulazione dell'art. 53

cpv. 2 NAPR, secondo cui le capienze sarebbero approssimative, risulta incompatibile

con i principi che reggono l'istituzione delle zone AP-EP (cfr. in particolare

RDAT II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40 concernenti l'istituzione di

vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici), di modo che il calcolo

effettuato dal Governo, che ha considerato il numero di posti barca effettivamente

realizzati degli AN2 e AN6 (AN2: 30 posti barca pianificati contro i 26

realizzati; AN6: 90 posti barca pianificati contro i 96 realizzati) anziché di

quelli pianificati non può essere seguito. L'ammanco di posti barca accertato

ammonta dunque a 9 stalli (cfr. supra, consid. 5.3.2).

5.4.4

Nella

risoluzione impugnata il Governo ha inoltre ritenuto che l'ubicazione proposta per

l'ampliamento risultava incompatibile con il delicato contesto naturalistico in

cui era inserita e ha quindi retrocesso agli atti al Comune affinché abbia

ad individuare, se lo ritiene ancora necessario e per il tramite di una nuova

procedura di modifica del Piano regolatore, una confacente ubicazione volta a

coprire il fabbisogno verificato di 7 posti barca. In particolare,

riallacciandosi ai contenuti dell'esame preliminare del 13 marzo 2012, esso ha

considerato che se nell'ambito dell'allora ponderazione degli interessi, l'interesse

pubblico prevalente a fronte dei contenuti naturalistici era (…) insito nell'ampliamento

di 20 posti barca, esso non lo era più per soli 7 (cfr. risposta, pag. 3). Ora,

tale motivazione suscita invero delle perplessità. Se il timore è quello di

pregiudicare (ulteriormente) il delicato contesto naturalistico, non è

in effetti dato di vedere perché un numero maggiore di posti barca sarebbe

preferibile, dal profilo dell'interesse pubblico, rispetto ad un numero

inferiore di oltre la metà. Non è del resto dato di sapere come l'UNP avrebbe

valutato una siffatta variante (9 stalli), dato che il suo avviso negativo del

10.

aprile 2018 concerne la variante relativa a 20 posti barca supplementari. Ciò

detto, al Comune rimane quindi aperta la possibilità, nell'ambito di una nuova

variante, di valutare nuovamente anche l'ubicazione in parola, operando la

necessaria ponderazione di tutti gli interessi in gioco, ponderazione di cui peraltro

il rapporto di pianificazione del novembre 2016 era totalmente privo.

6.

Ininfluente ai

fini del presente giudizio è la questione a sapere se il __________, il quale

non è stato coinvolto nella presente procedura in considerazione del suo esito,

risultasse legittimato a insorgere in prima sede. Ad ogni modo, come osserva la

Sezione, esso era composto da cittadini attivi del Comune (cfr. art. 28 cpv. 2

lett. a LST).

7.

7.1. Per tutti

questi motivi il ricorso è respinto.

7.2

Non si prelevano spese né tassa di

giudizio (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

Non si

prelevano spese né tassa di giudizio.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera