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Decisione

90.2019.26

Approvazione di varianti di adeguamento del piano regolatore e di varianti puntuali: in particolare, ripresa nei piani del limite del bosco a contatto con la zona edificabile accertato e spazio riserv

19 novembre 2021Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i deflussi di piena e limitare le erosioni spondali laddove la protezione

dell'uomo e dei beni importanti lo esige;

- promuovere

la biodiversità;

- offrire

possibilità di svago e di riposo.

Quale misura viene individuata quella d'inserire

il concetto di spazio di pertinenza del corso d'acqua come principio basilare

della pianificazione territoriale (determinazione di adeguate linee

d'arretramento per l'insediamento, le costruzioni e gli impianti; 3.1.d). I

comuni devono in generale concorrere nel quadro dei compiti a loro assegnati al

rispetto degli indirizzi e degli obiettivi citati (4.2); la verifica

dell'adozione di adeguate misure pianificatorie è demandata alla Sezione dello

sviluppo territoriale (SST), in collaborazione con la Sezione della protezione

dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) e dell'Ufficio dei corsi d'acqua

(UCA; 4.1.c).

6.1.4. In

linea con gli intendimenti della pianificazione direttrice, l'art. 28 cpv. 2

LALPT prevede che le rappresentazioni grafiche fissino, tra l'altro, i vincoli

speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per

la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti naturalistici

del paesaggio, degli edifici di pregio storico culturale o della vista

panoramica (lett. h) e le zone che, secondo l'esperienza comune o gli

accertamenti tecnici, non offrono sufficienti garanzie di salubrità o di

stabilità o che sono soggette a immissioni eccessive o a pericoli naturali,

segnatamente ad alluvionamenti o inondazioni (lett. l).

6.2. Per

quanto attiene ai riali intubati presenti nel Comune occorre rilevare che, nell'ambito

dell'esame preliminare del 17 settembre 2010, il Dipartimento del territorio

aveva osservato al capitolo 3.1.4., pag. 4-5, che dovrebbe essere valutata

la possibilità di rimessa a cielo aperto dei corsi d'acqua interrati,

conformemente a quanto previsto dall'art. 38 LPAc. Dunque, per le tratte

attualmente interrate e intubate, il Municipio deve valutare se sussistono le

premesse per il recupero dei corsi d'acqua intubati, ripristinando i tracciati

a cielo aperto; in tal caso si rende necessaria la definizione delle linee d'arretramento

dei corsi d'acqua a contatto con la zona edificabile. Come lamenta il

ricorrente, le varianti non affrontano questo aspetto, poiché, come indicato a

pag. 8 del citato rapporto di pianificazione, per quanto attiene i corsi d'acqua

intubati non disponendo al momento di informazioni sufficientemente attendibili

per poter codificare gli arretramenti tecnici richiesti, se ne demanda la

trattazione nell'ambito dei previsti adeguamenti del PR alla LST. La lacuna

denunciata dall'insorgente ha quindi motivo d'essere e non porta di certo all'annullamento

delle varianti, a prescindere dal fatto che non appare del tutto chiaro come

mai, alla luce dell'ampio arco di tempo intercorso fra l'esame preliminare e l'allestimento

delle varianti (6 anni circa), non sia stato possibile raccogliere anche le

informazioni relative ai riali intubati e completare il disciplinamento della

tematica relativa ai corsi d'acqua, concludendola. Riflessioni analoghe valgono

anche per la mancata menzione nei piani del corso d'acqua che scende

dal monte S. A__________ (__________) che in caso di forti alluvioni

potrebbe riservare spiacevoli sorprese. In sede di risposta davanti al

Governo, il Comune ha infatti spiegato, a pag. 2, i metodi d'indagine adottati

e le modalità dei rilievi effettuati, adducendo in particolare che dove sul

terreno non è più rilevabile traccia di corso d'acqua e si presume che lo

stesso sia stato intubato, non è stato evidenziato quale corso d'acqua all'aperto:

è il caso di quel che scende da S. A__________, non più rilevabile fra la

località __________ (ca. dal fmn __________) fino sotto il nucleo e __________.

Spiegazione questa con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi a

riproporre testualmente la doglianza già invocata davanti al Governo.

6.3. In merito alle

critiche rivolte alla pianificazione che concerne il corso d'acqua in località __________,

va osservato che, secondo il piano delle zone, esso scorre all'interno del

bosco, salvo per la sua porzione settentrionale posta a contatto con la zona

agricola. Per tale porzione è previsto uno spazio di pertinenza largo 11.00 m.

Il motivo alla base del vincolo va ricercato nel citato rapporto di

pianificazione, laddove, a pag. 8, viene spiegato che per i corsi d'acqua

posti al di fuori del perimetro delle zone edificabili vale la stessa regola

[spazio di pertinenza pari a 11.00 m, n.d.R], fatta eccezione per i corsi d'acqua

che corrono entro le aree boschive, per le quali suddetta delimitazione non è

richiesta. Di conseguenza nel piano le stesse sono state rappresentate su area

boschiva solo nei casi in cui in prossimità del bosco una fascia di protezione

tocca anche una zona edificabile o la zona agricola. Senonché il Consiglio di

Stato nella risoluzione impugnata, ravvisate a pag. 11 delle imprecisioni nei

piani nel riportare il limite fra la zona forestale e la zona agricola anche

nel comparto in parola (mapp. __________, __________, __________, __________, __________

e __________), ne ha disposto una correzione d'ufficio come riportato all'allegato

2 (cfr. p.to n. 2a del dispositivo, pag. 24, che rinvia al capitolo 6.1. Modifiche

d'ufficio e decisioni che necessitano di una pubblicazione, lett. a, pag.

23), che sposta nel settore in questione il limite boschivo di circa

20.00-35.00 m verso ovest dal riale, riducendo così la zona agricola. Di

conseguenza la tratta del riale in tale settore risulta ora completamente

ricompresa nel bosco. Sotto questo profilo, le critiche del ricorrente meritano

di conseguenza accoglimento.

7. Per quanto

attiene alla tutela della Chiesa __________, non occorre infine chinarsi sulla

critica rivolta allo stralcio dai piani dell'area di rispetto dal mapp. __________

e della ZPP3, che manifestamente non risponde alle esigenze minime poste dall'obbligo

di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm).

8. Alla luce di

quanto sinora esposto, il ricorso è parzialmente accolto e la risoluzione

impugnata annullata nella misura in cui approva lo spazio riservato alle acque

indicato nei piani per il riale situato in località __________.

9. Visto quanto

precede, la domanda di adozione di misure cautelari è superata dalla presente

decisione. È dunque superfluo esprimersi in merito.

10. La tassa di giustizia

è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza (art.

47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al Comune (art. 49 cpv. 1 LPAmm),

patrocinato solo a partire dal 22 giugno 2021, che non ha presentato allegati

scritti.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

Di conseguenza la

risoluzione del 21 agosto 2019 (n. 3894) è annullata nella misura in cui

approva lo spazio riservato alle acque indicato nei piani per il riale situato

in località __________.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'300.- è posta a carico dell'insorgente, al quale va

retrocesso l'importo di fr. 200.- versato in eccedenza.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera