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Decisione

90.2019.26

Approvazione di varianti di adeguamento del piano regolatore e di varianti puntuali: in particolare, ripresa nei piani del limite del bosco a contatto con la zona edificabile accertato e spazio riservato alle acque

19 novembre 2021Italiano20 min

quanto attiene ai riali intubati presenti nel Comune occorre rilevare che, nell'ambito

Source ti.ch

Incarto n.

90.2019.26

Lugano

19

novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 26 settembre

2019 di

RI

1

contro

la risoluzione del 21 agosto 2019 (n. 3894) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato le varianti di adeguamento del piano

regolatore del Comune di Rovio alla risoluzione governativa del 6 luglio 2004

(n. 3048) e altre varianti puntuali;

ritenuto, in

fatto

A. a. Con risoluzione del

6 luglio 2004 (n. 3048) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione

generale del piano regolatore del Comune di Rovio, ordinando nel contempo l'allestimento

di alcune varianti (cfr. p.to 8 del dispositivo, pag. 77, e capitolo 5.2.

Decisioni che richiedono l'adozione di una variante del PR, pag. 74-75,

lett. A-I), fra cui quella relativa all'inserimento negli elaborati grafici del

limite del bosco a contatto con la zona edificabile (lett. C) e alle distanze

da rispettare dai corsi d'acqua (lett. E). Il Governo ha inoltre istituito,

tramite una modifica d'ufficio, un perimetro di rispetto a tutela della Chiesa __________

(cfr. capitolo 5.1. Decisioni e modifiche d'ufficio, lett. M, pag. 73 e

allegato 9), menzionata all'art. 29 cpv. 1 lett. a delle norme di attuazione

del piano regolatore (NAPR) fra i beni culturali d'interesse cantonale e

inclusa nella zona di protezione del paesaggio ZPP3 (cfr. art. 22 cpv. 1 NAPR).

Inoltre, in accoglimento del ricorso presentato dai proprietari del mapp. __________,

il Governo ha circoscritto il vincolo di area di rispetto (cfr. art. 28

NAPR), istituito dal Comune sui mapp. __________ e __________ a tutela

dell'adiacente Chiesa __________, al solo mapp. __________ (cfr. risoluzione

citata, pag. 60 e art. 33 cpv. 4 NAPR).

b. Nella seduta del 19

dicembre 2016 il Consiglio comunale di Rovio ha adottato le varianti di

adeguamento del piano regolatore alla suddetta risoluzione governativa nonché

altre varianti puntuali. In particolare, per quanto attiene alla Chiesa __________,

sono state stralciate dai piani l'area di rispetto e la ZPP3, ritenute

ormai prive d'interesse pubblico, visto il perimetro di rispetto istituito dal

Cantone. Inoltre il vincolo AP20 – Stazione di pompaggio acque luride, gravante

parzialmente il mapp. __________, è stato spostato sul mapp. __________.

c. Contro la

pianificazione adottata dal Comune, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di

Stato, postulandone l'annullamento, in quanto allestita in fretta e furia,

incompleta e ravvisante parecchi errori. Denunciato l'agire intempestivo del

Municipio, nello specifico egli ha censurato il mancato utilizzo delle nuove

coordinate di posizione che tutti i PR devono utilizzare a partire dal 1.1.2017

secondo l'ordinanza federale, il mancato accenno al fatto che l'accertamento

del limite boschivo a contatto con la zona edificabile fosse stato eseguito,

così come preteso nell'esame preliminare del 17 settembre 2010, il rilievo

incompleto e/o scorretto dei corsi d'acqua presenti nel Comune nonché lo

stralcio dell'area di rispetto a tutela della Chiesa __________.

B. Con risoluzione del 21

agosto 2019 (n. 3894) il Consiglio di Stato ha approvato le suddette varianti, respingendo

il predetto ricorso.

C. Avverso tale decisione

RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone

l'annullamento e riproponendo le critiche avanzate senza successo in prima sede.

Censura ulteriormente l'agire del Municipio, che avrebbe sottoposto al

Legislativo un messaggio contenente, rispetto al precedente, importanti aggiunte

non sottoposte al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare, e la

procedura di adozione delle varianti, che non avrebbe permesso alle Commissioni

di esaminare in modo approfondito tutta la documentazione. Chiede inoltre lo

stralcio dal piano del traffico del tratto di sentiero previsto al mapp. __________

nonché del passo pedonale sul mapp. __________. Solleva poi delle generiche

doglianze in merito al trasferimento del vincolo AP20 - Stazione di

pompaggio acque luride sul mapp. __________. Chiede infine che al suo

ricorso venga conferito l'effetto sospensivo.

D. a. Con la risposta la

Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione del gravame

con argomenti che verranno ripresi, se necessario, in seguito. Il Comune non ha

presentato osservazioni.

b. Con la replica RI 1

si riconferma nelle sue tesi e domande, chiedendo l'esperimento di un

sopralluogo. Con la duplica la Sezione si limita a richiamare i contenuti della

precedente risposta, mentre il Comune è rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1

della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa

è la legittimazione attiva del ricorrente con riferimento alle critiche già

sollevate davanti al Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 2 lett. b LST; cfr. supra,

consid. A.c). Irricevibili risultano per contro le censure rivolte al piano del

traffico e le vaghe doglianze rivolte al vincolo AP20 - Stazione di

pompaggio acque luride, sollevate per la prima volta in questa sede e che

non hanno formato oggetto di trattazione da parte del Governo. Da notare in

proposito che, alla luce degli atti che informano le varianti (cfr. anche

rapporto di pianificazione del novembre 2016, pag. 17) completamente priva di

fondamento appare la tesi, sostenuta dal ricorrente in sede di replica, secondo

cui non avrebbe potuto contestare in prima sede le modifiche apportate alla

rete dei sentieri perché non facevano parte delle varianti approvate dal CC

il 19 dicembre 2016.

1.2. Ferme queste

premesse, il ricorso, tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti dell'incarto in applicazione

dell'art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013 (LPAmm; RL 165.100). Il sopralluogo postulato dal ricorrente non appare

infatti idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente

giudizio.

1.3. Poiché la procedura relativa alle controverse varianti è stata

avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365),

in vigore sino al 31 dicembre 2011, essa dovrà essere esaminata, nel merito, in

applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).

2. 2.1. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art.

29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare

alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per

adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può

dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune,

ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate

quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però

limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su

alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto

federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non

tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,

segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).

L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata

in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD

II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).

2.2. Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg.

LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43

consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33),

segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato (Raffaello Balerna,

La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag.

203 segg., 214).

3. Il ricorrente

rimprovera al Municipio di aver redatto all'attenzione del Legislativo un

messaggio contenente, rispetto al precedente, ritirato, importanti aggiunte, che

non sarebbero state sottoposte al Dipartimento del territorio per l'esame

preliminare. Censura inoltre la procedura di adozione delle varianti, che non

avrebbe permesso alle Commissioni di esaminare in modo approfondito tutta la

documentazione. In proposito si considera quanto segue.

3.1. L'esame

preliminare ha lo scopo di garantire il coordinamento della pianificazione

territoriale e di attirare l'attenzione dei comuni su evidenti errori

d'impostazione o lacune del disegno di piano regolatore, anche per evitare

inutili procedure di pubblicazione e di ricorso. Esso non riveste, però,

carattere di decisione formale preliminare o interlocutoria, ma è soltanto un

avviso fondato su criteri di mera apparenza, non vincolante per il comune (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 320 ad art. 33 LALPT). L'esame preliminare è uno strumento di lavoro

allestito dal Dipartimento all'attenzione del municipio in base alla proposta

di indirizzo che questi gli ha trasmesso (art. 33 LALPT) e non costituisce

un'assicurazione concreta nei confronti degli interessati riguardo al

trattamento pianificatorio definitivo del territorio, soggetto all'approvazione

del Consiglio di Stato (art. 37 LALPT; cfr. STF 1P.608/2003 del 16 settembre

2004 consid. 3.5.).

3.2. In concreto, con

il messaggio del 14 novembre 2016 il Municipio ha sottoposto al Legislativo di

Rovio per approvazione le varianti richieste dal Consiglio di Stato nell'ambito

della risoluzione del 6 luglio 2004 (cfr. supra, consid. A.a), che hanno

formato oggetto dell'esame preliminare del 17 settembre 2010, nonché alcuni

puntuali adattamenti dei piani e delle NAPR, elencati a pag. 5 del messaggio,

rispettivamente al capitolo 2.2., pag. 13-20, del citato rapporto di

pianificazione, che non erano invece compresi nella documentazione trasmessa al

Dipartimento del territorio. Trattandosi di adeguamenti puntuali va tuttavia escluso

che per essi sussistesse un obbligo, volto a sostanziare l'interesse pubblico

della pianificazione, già in occasione dell'esame preliminare. Certo, nulla sarebbe

ostato a che una simile documentazione venisse già allestita e trasmessa in

occasione dell'esame preliminare. Non facendolo, però, la procedura non risulta

viziata solo per questo fatto. Infatti, come visto, il comune si espone

unicamente al rischio di non veder attirata la sua attenzione su eventuali

problematiche e, di conseguenza, di vedere poi non approvata la pianificazione.

3.3. Da

respingere in quanto inammissibile la critica relativa alle modalità con cui è

stata adottata la risoluzione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2016. Essa

risulta infatti tardiva. In quanto rivolta contro la procedura

prescritta dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) per

giungere alla deliberazione dell'organo legislativo, essa andava semmai

proposta nell'ambito della prima pubblicazione, effettuata dal presidente del

legislativo immediatamente dopo la deliberazione (cfr. art. 41 cpv. 1 e 208

cpv. 1 LOC).

4.

Il ricorrente censura in seguito

il mancato allestimento delle varianti in formato digitale, così come

prescritto dalla legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI;

RS 510.62) e dalla relativa ordinanza del 21 maggio 2008 (OGI; RS 510.620), con

la conseguenza che tutte le modifiche proposte devono essere ritenute nulle

in quanto non conformi al diritto federale. In proposito si osserva che, con

riferimento ai termini previsti all'art. 53 OGI, con scritto del 21 novembre

2016 il Dipartimento del territorio ha comunicato ai comuni che la

trasmissione di soli documenti cartacei, fatta eccezione per quelle procedure

concluse a livello comunale (adozione da parte del legislativo e relativa

pubblicazione degli atti), non potrà pertanto più essere accettata a partire

dal 1° gennaio 2017 (cfr. anche Linea guida cantonale Informatizzazione

dei piani regolatori del giugno 2017, pag. 7). In concreto il Legislativo

di Rovio ha adottato le varianti il 19 dicembre 2016, mentre la loro

pubblicazione è avvenuta dal 14 novembre al 13 dicembre 2017 (cfr. FU 87/2017

del 31 ottobre 2017 pag. 9560 con rettifica sul FU 88/2017 del 3 novembre 2017

pag. 9692). Di conseguenza, conformemente alla comunicazione dipartimentale, le

varianti avrebbero effettivamente dovuto essere allestite e inoltrate per l'approvazione

(richiesta dal Municipio il 27 febbraio 2018) in formato digitale. Senonché

tale inosservanza non concerne il contenuto delle varianti, la cui conformità

con il diritto dal profilo materiale è stata attestata dal Consiglio di Stato

con la decisione impugnata (cfr. art. 37 cpv. 1 prima frase LALPT e supra

consid. 2.1), bensì la loro forma. Essa non è quindi atta ad invalidarle bensì a giustificare semmai un richiamo da parte del

Dipartimento del territorio al Municipio a voler procedere sollecitamente nel

senso richiesto (cfr. inoltre legge cantonale sulla geoinformazione del 28

gennaio 2013 [LCGI; RL 704.100] e relativo regolamento d'applicazione dell'11

dicembre 2013 [RLCGI; RL 704.110]), trasponendole in forma di geodati. Ciò non sembrerebbe tuttavia necessario, posto che il

Comune, in sede di risposta davanti al Governo, ha dato atto di essersi (già) attivato

per allestire l'intero piano regolatore in formato digitale.

5. Come esposto in

narrativa, con la risoluzione del 6 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha ordinato

al Municipio di allestire alcune varianti, fra cui quella relativa

all'inserimento negli elaborati grafici del limite del bosco a contatto con la

zona edificabile. Nell'ambito dell'esame preliminare del 17 settembre 2010 il

Dipartimento del territorio ha ribadito sostanzialmente quanto già espresso dal

Governo nell'ambito della citata risoluzione, ovvero che il limite finora

accertato risulta incompleto e necessita pertanto di essere oggetto delle

necessarie aggiunte (cfr. capitolo 3.1.2. Modifiche conseguenti agli

accertamenti del bosco, pag. 4). Preso atto di tali indicazioni, il

Municipio si è subito attivato, dando avvio a una procedura di pubblicazione

completa degli accertamenti effettuati su tutto il territorio comunale,

conclusasi con l'approvazione del 25 ottobre 2011 da parte della Sezione

forestale (cfr. rapporto di pianificazione citato, pag. 6-7). Il piano delle

zone riporta di conseguenza l'indicazione del limite boschivo a contatto con la

zona edificabile accertato. Manifestamente priva di fondamento risulta pertanto

la critica del ricorrente, secondo cui le varianti non terrebbero conto di

quanto indicato in sede di esame preliminare.

6. Per quanto

attiene ai corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, il ricorrente

censura anzitutto l'incompletezza dei piani che non riporterebbero i riali

intubati e il corso d'acqua che scende dal monte S. A__________ (__________).

Osserva inoltre come il corso d'acqua in zona __________ è completamente in

zona forestale e inaccessibile. Il limite della zona forestale non è stato

accertato e sul piano risulta sbagliato (…). In proposito si considera

quanto segue.

6.1.

6.1.1. Secondo l'art. 36a cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), previa

consultazione degli ambienti interessati, i cantoni determinano lo spazio

necessario alle acque superficiali affinché siano garantite le funzioni

naturali delle acque (lett. a), la protezione contro le piene (lett. b) e l'utilizzazione

delle acque (lett. c). Il Consiglio federale, prosegue la norma (cpv. 2),

disciplina i dettagli. Da ultimo, i cantoni provvedono affinché lo spazio

riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di

utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo (cpv. 4).

6.1.2. L'art.

41a dell'ordinanza

sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201) concretizza

lo spazio riservato ai corsi d'acqua che, secondo le disposizioni transitorie della modifica

del 4 maggio 2011 dell'OPAc, i cantoni devono determinare entro il 31 dicembre

2018. Lo spazio riservato alle

acque, composto dall'alveo naturale e da una striscia di terreno lungo entrambe le rive,

costituisce una sorta di corridoio, dove l'alveo non deve

necessariamente stare nel mezzo. Può essere

determinato anche mediante distanze fisse a sinistra e a destra del corso d'acqua

(ad esempio, mediante linee di costruzione nelle zone edificabili).

Nella determinazione dello spazio riservato alle acque, l'autorità dispone

dunque di un certo margine di manovra, segnatamente per tenere conto delle

circostanze di fatto (edifici, strade, superfici per l'avvicendamento delle colture

ecc.) esistenti nei dintorni del corso d'acqua (Ufficio federale dell'ambiente

[UFAM], Erläuternder Bericht zur parlamentarischen Initiative Schutz und

Nutzung der Gewässer (07.492) - Änderung der Gewässerschutz-, Wasserbau-,

Energie und Fischereiverordnung, Berna 2011, pag. 10; Hans W. Stutz, Raumbedarf der Gewässer -

die bundesrechtlichen Vorgaben für das Planungs- und Baurecht, in: PBG 2011/4,

pag. 8 e 17 seg.).

6.1.3. A

livello cantonale la scheda P6 del piano direttore pone quale indirizzo (2.1.c) quello di assicurare spazio sufficiente ai corsi d'acqua allo

scopo di:

- contenere

Fatti

i deflussi di piena e limitare le erosioni spondali laddove la protezione

dell'uomo e dei beni importanti lo esige;

- promuovere

la biodiversità;

- offrire

possibilità di svago e di riposo.

Quale misura viene individuata quella d'inserire

il concetto di spazio di pertinenza del corso d'acqua come principio basilare

della pianificazione territoriale (determinazione di adeguate linee

d'arretramento per l'insediamento, le costruzioni e gli impianti; 3.1.d). I

comuni devono in generale concorrere nel quadro dei compiti a loro assegnati al

rispetto degli indirizzi e degli obiettivi citati (4.2); la verifica

dell'adozione di adeguate misure pianificatorie è demandata alla Sezione dello

sviluppo territoriale (SST), in collaborazione con la Sezione della protezione

dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) e dell'Ufficio dei corsi d'acqua

(UCA; 4.1.c).

6.1.4. In

linea con gli intendimenti della pianificazione direttrice, l'art. 28 cpv. 2

LALPT prevede che le rappresentazioni grafiche fissino, tra l'altro, i vincoli

speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per

la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti naturalistici

del paesaggio, degli edifici di pregio storico culturale o della vista

panoramica (lett. h) e le zone che, secondo l'esperienza comune o gli

accertamenti tecnici, non offrono sufficienti garanzie di salubrità o di

stabilità o che sono soggette a immissioni eccessive o a pericoli naturali,

segnatamente ad alluvionamenti o inondazioni (lett. l).

6.2. Per

quanto attiene ai riali intubati presenti nel Comune occorre rilevare che, nell'ambito

dell'esame preliminare del 17 settembre 2010, il Dipartimento del territorio

aveva osservato al capitolo 3.1.4., pag. 4-5, che dovrebbe essere valutata

la possibilità di rimessa a cielo aperto dei corsi d'acqua interrati,

conformemente a quanto previsto dall'art. 38 LPAc. Dunque, per le tratte

attualmente interrate e intubate, il Municipio deve valutare se sussistono le

premesse per il recupero dei corsi d'acqua intubati, ripristinando i tracciati

a cielo aperto; in tal caso si rende necessaria la definizione delle linee d'arretramento

dei corsi d'acqua a contatto con la zona edificabile. Come lamenta il

ricorrente, le varianti non affrontano questo aspetto, poiché, come indicato a

pag. 8 del citato rapporto di pianificazione, per quanto attiene i corsi d'acqua

intubati non disponendo al momento di informazioni sufficientemente attendibili

per poter codificare gli arretramenti tecnici richiesti, se ne demanda la

trattazione nell'ambito dei previsti adeguamenti del PR alla LST. La lacuna

denunciata dall'insorgente ha quindi motivo d'essere e non porta di certo all'annullamento

delle varianti, a prescindere dal fatto che non appare del tutto chiaro come

mai, alla luce dell'ampio arco di tempo intercorso fra l'esame preliminare e l'allestimento

delle varianti (6 anni circa), non sia stato possibile raccogliere anche le

informazioni relative ai riali intubati e completare il disciplinamento della

tematica relativa ai corsi d'acqua, concludendola. Riflessioni analoghe valgono

anche per la mancata menzione nei piani del corso d'acqua che scende

dal monte S. A__________ (__________)

che in caso di forti alluvioni

potrebbe riservare spiacevoli sorprese. In sede di risposta davanti al

Governo, il Comune ha infatti spiegato, a pag. 2, i metodi d'indagine adottati

e le modalità dei rilievi effettuati, adducendo in particolare che dove sul

terreno non è più rilevabile traccia di corso d'acqua e si presume che lo

stesso sia stato intubato, non è stato evidenziato quale corso d'acqua all'aperto:

è il caso di quel che scende da S. A__________, non più rilevabile fra la

località __________ (ca. dal fmn __________) fino sotto il nucleo e __________.

Spiegazione questa con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi a

riproporre testualmente la doglianza già invocata davanti al Governo.

6.3. In merito alle

critiche rivolte alla pianificazione che concerne il corso d'acqua in località __________,

va osservato che, secondo il piano delle zone, esso scorre all'interno del

bosco, salvo per la sua porzione settentrionale posta a contatto con la zona

agricola. Per tale porzione è previsto uno spazio di pertinenza largo 11.00 m.

Il motivo alla base del vincolo va ricercato nel citato rapporto di

pianificazione, laddove, a pag. 8, viene spiegato che per i corsi d'acqua

posti al di fuori del perimetro delle zone edificabili vale la stessa regola

[spazio di pertinenza pari a 11.00 m, n.d.R], fatta eccezione per i corsi d'acqua

che corrono entro le aree boschive, per le quali suddetta delimitazione non è

richiesta. Di conseguenza nel piano le stesse sono state rappresentate su area

boschiva solo nei casi in cui in prossimità del bosco una fascia di protezione

tocca anche una zona edificabile o la zona agricola. Senonché il Consiglio di

Stato nella risoluzione impugnata, ravvisate a pag. 11 delle imprecisioni nei

piani nel riportare il limite fra la zona forestale e la zona agricola anche

nel comparto in parola (mapp. __________, __________, __________, __________, __________

e __________), ne ha disposto una correzione d'ufficio come riportato all'allegato

2 (cfr. p.to n. 2a del dispositivo, pag. 24, che rinvia al capitolo 6.1. Modifiche

d'ufficio e decisioni che necessitano di una pubblicazione, lett. a, pag.

23), che sposta nel settore in questione il limite boschivo di circa

20.00-35.00 m verso ovest dal riale, riducendo così la zona agricola. Di

conseguenza la tratta del riale in tale settore risulta ora completamente

ricompresa nel bosco. Sotto questo profilo, le critiche del ricorrente meritano

di conseguenza accoglimento.

7. Per quanto

attiene alla tutela della Chiesa __________, non occorre infine chinarsi sulla

critica rivolta allo stralcio dai piani dell'area di rispetto dal mapp. __________

e della ZPP3, che manifestamente non risponde alle esigenze minime poste dall'obbligo

di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm).

8. Alla luce di

quanto sinora esposto, il ricorso è parzialmente accolto e la risoluzione

impugnata annullata nella misura in cui approva lo spazio riservato alle acque

indicato nei piani per il riale situato in località __________.

9. Visto quanto

precede, la domanda di adozione di misure cautelari è superata dalla presente

decisione. È dunque superfluo esprimersi in merito.

10. La tassa di giustizia

è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza (art.

47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al Comune (art. 49 cpv. 1 LPAmm),

patrocinato solo a partire dal 22 giugno 2021, che non ha presentato allegati

scritti.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

Di conseguenza la

risoluzione del 21 agosto 2019 (n. 3894) è annullata nella misura in cui

approva lo spazio riservato alle acque indicato nei piani per il riale situato

in località __________.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'300.- è posta a carico dell'insorgente, al quale va

retrocesso l'importo di fr. 200.- versato in eccedenza.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera