90.2019.26
Approvazione di varianti di adeguamento del piano regolatore e di varianti puntuali: in particolare, ripresa nei piani del limite del bosco a contatto con la zona edificabile accertato e spazio riservato alle acque
19 novembre 2021Italiano20 min
quanto attiene ai riali intubati presenti nel Comune occorre rilevare che, nell'ambito
Source ti.ch
Incarto n.
90.2019.26
Lugano
19
novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 26 settembre
2019 di
RI
1
contro
la risoluzione del 21 agosto 2019 (n. 3894) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato le varianti di adeguamento del piano
regolatore del Comune di Rovio alla risoluzione governativa del 6 luglio 2004
(n. 3048) e altre varianti puntuali;
ritenuto, in
fatto
A. a. Con risoluzione del
6 luglio 2004 (n. 3048) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione
generale del piano regolatore del Comune di Rovio, ordinando nel contempo l'allestimento
di alcune varianti (cfr. p.to 8 del dispositivo, pag. 77, e capitolo 5.2.
Decisioni che richiedono l'adozione di una variante del PR, pag. 74-75,
lett. A-I), fra cui quella relativa all'inserimento negli elaborati grafici del
limite del bosco a contatto con la zona edificabile (lett. C) e alle distanze
da rispettare dai corsi d'acqua (lett. E). Il Governo ha inoltre istituito,
tramite una modifica d'ufficio, un perimetro di rispetto a tutela della Chiesa __________
(cfr. capitolo 5.1. Decisioni e modifiche d'ufficio, lett. M, pag. 73 e
allegato 9), menzionata all'art. 29 cpv. 1 lett. a delle norme di attuazione
del piano regolatore (NAPR) fra i beni culturali d'interesse cantonale e
inclusa nella zona di protezione del paesaggio ZPP3 (cfr. art. 22 cpv. 1 NAPR).
Inoltre, in accoglimento del ricorso presentato dai proprietari del mapp. __________,
il Governo ha circoscritto il vincolo di area di rispetto (cfr. art. 28
NAPR), istituito dal Comune sui mapp. __________ e __________ a tutela
dell'adiacente Chiesa __________, al solo mapp. __________ (cfr. risoluzione
citata, pag. 60 e art. 33 cpv. 4 NAPR).
b. Nella seduta del 19
dicembre 2016 il Consiglio comunale di Rovio ha adottato le varianti di
adeguamento del piano regolatore alla suddetta risoluzione governativa nonché
altre varianti puntuali. In particolare, per quanto attiene alla Chiesa __________,
sono state stralciate dai piani l'area di rispetto e la ZPP3, ritenute
ormai prive d'interesse pubblico, visto il perimetro di rispetto istituito dal
Cantone. Inoltre il vincolo AP20 – Stazione di pompaggio acque luride, gravante
parzialmente il mapp. __________, è stato spostato sul mapp. __________.
c. Contro la
pianificazione adottata dal Comune, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di
Stato, postulandone l'annullamento, in quanto allestita in fretta e furia,
incompleta e ravvisante parecchi errori. Denunciato l'agire intempestivo del
Municipio, nello specifico egli ha censurato il mancato utilizzo delle nuove
coordinate di posizione che tutti i PR devono utilizzare a partire dal 1.1.2017
secondo l'ordinanza federale, il mancato accenno al fatto che l'accertamento
del limite boschivo a contatto con la zona edificabile fosse stato eseguito,
così come preteso nell'esame preliminare del 17 settembre 2010, il rilievo
incompleto e/o scorretto dei corsi d'acqua presenti nel Comune nonché lo
stralcio dell'area di rispetto a tutela della Chiesa __________.
B. Con risoluzione del 21
agosto 2019 (n. 3894) il Consiglio di Stato ha approvato le suddette varianti, respingendo
il predetto ricorso.
C. Avverso tale decisione
RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone
l'annullamento e riproponendo le critiche avanzate senza successo in prima sede.
Censura ulteriormente l'agire del Municipio, che avrebbe sottoposto al
Legislativo un messaggio contenente, rispetto al precedente, importanti aggiunte
non sottoposte al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare, e la
procedura di adozione delle varianti, che non avrebbe permesso alle Commissioni
di esaminare in modo approfondito tutta la documentazione. Chiede inoltre lo
stralcio dal piano del traffico del tratto di sentiero previsto al mapp. __________
nonché del passo pedonale sul mapp. __________. Solleva poi delle generiche
doglianze in merito al trasferimento del vincolo AP20 - Stazione di
pompaggio acque luride sul mapp. __________. Chiede infine che al suo
ricorso venga conferito l'effetto sospensivo.
D. a. Con la risposta la
Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione del gravame
con argomenti che verranno ripresi, se necessario, in seguito. Il Comune non ha
presentato osservazioni.
b. Con la replica RI 1
si riconferma nelle sue tesi e domande, chiedendo l'esperimento di un
sopralluogo. Con la duplica la Sezione si limita a richiamare i contenuti della
precedente risposta, mentre il Comune è rimasto silente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1
della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa
è la legittimazione attiva del ricorrente con riferimento alle critiche già
sollevate davanti al Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 2 lett. b LST; cfr. supra,
consid. A.c). Irricevibili risultano per contro le censure rivolte al piano del
traffico e le vaghe doglianze rivolte al vincolo AP20 - Stazione di
pompaggio acque luride, sollevate per la prima volta in questa sede e che
non hanno formato oggetto di trattazione da parte del Governo. Da notare in
proposito che, alla luce degli atti che informano le varianti (cfr. anche
rapporto di pianificazione del novembre 2016, pag. 17) completamente priva di
fondamento appare la tesi, sostenuta dal ricorrente in sede di replica, secondo
cui non avrebbe potuto contestare in prima sede le modifiche apportate alla
rete dei sentieri perché non facevano parte delle varianti approvate dal CC
il 19 dicembre 2016.
1.2. Ferme queste
premesse, il ricorso, tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti dell'incarto in applicazione
dell'art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013 (LPAmm; RL 165.100). Il sopralluogo postulato dal ricorrente non appare
infatti idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente
giudizio.
1.3. Poiché la procedura relativa alle controverse varianti è stata
avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365),
in vigore sino al 31 dicembre 2011, essa dovrà essere esaminata, nel merito, in
applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).
2. 2.1. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art.
29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può
dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune,
ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate
quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però
limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su
alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non
tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,
segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).
L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata
in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza
sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD
II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).
2.2. Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg.
LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43
consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33),
segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione
rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal
Consiglio di Stato (Raffaello Balerna,
La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag.
203 segg., 214).
3. Il ricorrente
rimprovera al Municipio di aver redatto all'attenzione del Legislativo un
messaggio contenente, rispetto al precedente, ritirato, importanti aggiunte, che
non sarebbero state sottoposte al Dipartimento del territorio per l'esame
preliminare. Censura inoltre la procedura di adozione delle varianti, che non
avrebbe permesso alle Commissioni di esaminare in modo approfondito tutta la
documentazione. In proposito si considera quanto segue.
3.1. L'esame
preliminare ha lo scopo di garantire il coordinamento della pianificazione
territoriale e di attirare l'attenzione dei comuni su evidenti errori
d'impostazione o lacune del disegno di piano regolatore, anche per evitare
inutili procedure di pubblicazione e di ricorso. Esso non riveste, però,
carattere di decisione formale preliminare o interlocutoria, ma è soltanto un
avviso fondato su criteri di mera apparenza, non vincolante per il comune (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo
1996, n. 320 ad art. 33 LALPT). L'esame preliminare è uno strumento di lavoro
allestito dal Dipartimento all'attenzione del municipio in base alla proposta
di indirizzo che questi gli ha trasmesso (art. 33 LALPT) e non costituisce
un'assicurazione concreta nei confronti degli interessati riguardo al
trattamento pianificatorio definitivo del territorio, soggetto all'approvazione
del Consiglio di Stato (art. 37 LALPT; cfr. STF 1P.608/2003 del 16 settembre
2004 consid. 3.5.).
3.2. In concreto, con
il messaggio del 14 novembre 2016 il Municipio ha sottoposto al Legislativo di
Rovio per approvazione le varianti richieste dal Consiglio di Stato nell'ambito
della risoluzione del 6 luglio 2004 (cfr. supra, consid. A.a), che hanno
formato oggetto dell'esame preliminare del 17 settembre 2010, nonché alcuni
puntuali adattamenti dei piani e delle NAPR, elencati a pag. 5 del messaggio,
rispettivamente al capitolo 2.2., pag. 13-20, del citato rapporto di
pianificazione, che non erano invece compresi nella documentazione trasmessa al
Dipartimento del territorio. Trattandosi di adeguamenti puntuali va tuttavia escluso
che per essi sussistesse un obbligo, volto a sostanziare l'interesse pubblico
della pianificazione, già in occasione dell'esame preliminare. Certo, nulla sarebbe
ostato a che una simile documentazione venisse già allestita e trasmessa in
occasione dell'esame preliminare. Non facendolo, però, la procedura non risulta
viziata solo per questo fatto. Infatti, come visto, il comune si espone
unicamente al rischio di non veder attirata la sua attenzione su eventuali
problematiche e, di conseguenza, di vedere poi non approvata la pianificazione.
3.3. Da
respingere in quanto inammissibile la critica relativa alle modalità con cui è
stata adottata la risoluzione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2016. Essa
risulta infatti tardiva. In quanto rivolta contro la procedura
prescritta dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) per
giungere alla deliberazione dell'organo legislativo, essa andava semmai
proposta nell'ambito della prima pubblicazione, effettuata dal presidente del
legislativo immediatamente dopo la deliberazione (cfr. art. 41 cpv. 1 e 208
cpv. 1 LOC).
4.
Il ricorrente censura in seguito
il mancato allestimento delle varianti in formato digitale, così come
prescritto dalla legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI;
RS 510.62) e dalla relativa ordinanza del 21 maggio 2008 (OGI; RS 510.620), con
la conseguenza che tutte le modifiche proposte devono essere ritenute nulle
in quanto non conformi al diritto federale. In proposito si osserva che, con
riferimento ai termini previsti all'art. 53 OGI, con scritto del 21 novembre
2016 il Dipartimento del territorio ha comunicato ai comuni che la
trasmissione di soli documenti cartacei, fatta eccezione per quelle procedure
concluse a livello comunale (adozione da parte del legislativo e relativa
pubblicazione degli atti), non potrà pertanto più essere accettata a partire
dal 1° gennaio 2017 (cfr. anche Linea guida cantonale Informatizzazione
dei piani regolatori del giugno 2017, pag. 7). In concreto il Legislativo
di Rovio ha adottato le varianti il 19 dicembre 2016, mentre la loro
pubblicazione è avvenuta dal 14 novembre al 13 dicembre 2017 (cfr. FU 87/2017
del 31 ottobre 2017 pag. 9560 con rettifica sul FU 88/2017 del 3 novembre 2017
pag. 9692). Di conseguenza, conformemente alla comunicazione dipartimentale, le
varianti avrebbero effettivamente dovuto essere allestite e inoltrate per l'approvazione
(richiesta dal Municipio il 27 febbraio 2018) in formato digitale. Senonché
tale inosservanza non concerne il contenuto delle varianti, la cui conformità
con il diritto dal profilo materiale è stata attestata dal Consiglio di Stato
con la decisione impugnata (cfr. art. 37 cpv. 1 prima frase LALPT e supra
consid. 2.1), bensì la loro forma. Essa non è quindi atta ad invalidarle bensì a giustificare semmai un richiamo da parte del
Dipartimento del territorio al Municipio a voler procedere sollecitamente nel
senso richiesto (cfr. inoltre legge cantonale sulla geoinformazione del 28
gennaio 2013 [LCGI; RL 704.100] e relativo regolamento d'applicazione dell'11
dicembre 2013 [RLCGI; RL 704.110]), trasponendole in forma di geodati. Ciò non sembrerebbe tuttavia necessario, posto che il
Comune, in sede di risposta davanti al Governo, ha dato atto di essersi (già) attivato
per allestire l'intero piano regolatore in formato digitale.
5. Come esposto in
narrativa, con la risoluzione del 6 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha ordinato
al Municipio di allestire alcune varianti, fra cui quella relativa
all'inserimento negli elaborati grafici del limite del bosco a contatto con la
zona edificabile. Nell'ambito dell'esame preliminare del 17 settembre 2010 il
Dipartimento del territorio ha ribadito sostanzialmente quanto già espresso dal
Governo nell'ambito della citata risoluzione, ovvero che il limite finora
accertato risulta incompleto e necessita pertanto di essere oggetto delle
necessarie aggiunte (cfr. capitolo 3.1.2. Modifiche conseguenti agli
accertamenti del bosco, pag. 4). Preso atto di tali indicazioni, il
Municipio si è subito attivato, dando avvio a una procedura di pubblicazione
completa degli accertamenti effettuati su tutto il territorio comunale,
conclusasi con l'approvazione del 25 ottobre 2011 da parte della Sezione
forestale (cfr. rapporto di pianificazione citato, pag. 6-7). Il piano delle
zone riporta di conseguenza l'indicazione del limite boschivo a contatto con la
zona edificabile accertato. Manifestamente priva di fondamento risulta pertanto
la critica del ricorrente, secondo cui le varianti non terrebbero conto di
quanto indicato in sede di esame preliminare.
6. Per quanto
attiene ai corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, il ricorrente
censura anzitutto l'incompletezza dei piani che non riporterebbero i riali
intubati e il corso d'acqua che scende dal monte S. A__________ (__________).
Osserva inoltre come il corso d'acqua in zona __________ è completamente in
zona forestale e inaccessibile. Il limite della zona forestale non è stato
accertato e sul piano risulta sbagliato (…). In proposito si considera
quanto segue.
6.1.
6.1.1. Secondo l'art. 36a cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), previa
consultazione degli ambienti interessati, i cantoni determinano lo spazio
necessario alle acque superficiali affinché siano garantite le funzioni
naturali delle acque (lett. a), la protezione contro le piene (lett. b) e l'utilizzazione
delle acque (lett. c). Il Consiglio federale, prosegue la norma (cpv. 2),
disciplina i dettagli. Da ultimo, i cantoni provvedono affinché lo spazio
riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di
utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo (cpv. 4).
6.1.2. L'art.
41a dell'ordinanza
sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201) concretizza
lo spazio riservato ai corsi d'acqua che, secondo le disposizioni transitorie della modifica
del 4 maggio 2011 dell'OPAc, i cantoni devono determinare entro il 31 dicembre
2018. Lo spazio riservato alle
acque, composto dall'alveo naturale e da una striscia di terreno lungo entrambe le rive,
costituisce una sorta di corridoio, dove l'alveo non deve
necessariamente stare nel mezzo. Può essere
determinato anche mediante distanze fisse a sinistra e a destra del corso d'acqua
(ad esempio, mediante linee di costruzione nelle zone edificabili).
Nella determinazione dello spazio riservato alle acque, l'autorità dispone
dunque di un certo margine di manovra, segnatamente per tenere conto delle
circostanze di fatto (edifici, strade, superfici per l'avvicendamento delle colture
ecc.) esistenti nei dintorni del corso d'acqua (Ufficio federale dell'ambiente
[UFAM], Erläuternder Bericht zur parlamentarischen Initiative Schutz und
Nutzung der Gewässer (07.492) - Änderung der Gewässerschutz-, Wasserbau-,
Energie und Fischereiverordnung, Berna 2011, pag. 10; Hans W. Stutz, Raumbedarf der Gewässer -
die bundesrechtlichen Vorgaben für das Planungs- und Baurecht, in: PBG 2011/4,
pag. 8 e 17 seg.).
6.1.3. A
livello cantonale la scheda P6 del piano direttore pone quale indirizzo (2.1.c) quello di assicurare spazio sufficiente ai corsi d'acqua allo
scopo di:
- contenere
Fatti
i deflussi di piena e limitare le erosioni spondali laddove la protezione
dell'uomo e dei beni importanti lo esige;
- promuovere
la biodiversità;
- offrire
possibilità di svago e di riposo.
Quale misura viene individuata quella d'inserire
il concetto di spazio di pertinenza del corso d'acqua come principio basilare
della pianificazione territoriale (determinazione di adeguate linee
d'arretramento per l'insediamento, le costruzioni e gli impianti; 3.1.d). I
comuni devono in generale concorrere nel quadro dei compiti a loro assegnati al
rispetto degli indirizzi e degli obiettivi citati (4.2); la verifica
dell'adozione di adeguate misure pianificatorie è demandata alla Sezione dello
sviluppo territoriale (SST), in collaborazione con la Sezione della protezione
dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) e dell'Ufficio dei corsi d'acqua
(UCA; 4.1.c).
6.1.4. In
linea con gli intendimenti della pianificazione direttrice, l'art. 28 cpv. 2
LALPT prevede che le rappresentazioni grafiche fissino, tra l'altro, i vincoli
speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per
la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti naturalistici
del paesaggio, degli edifici di pregio storico culturale o della vista
panoramica (lett. h) e le zone che, secondo l'esperienza comune o gli
accertamenti tecnici, non offrono sufficienti garanzie di salubrità o di
stabilità o che sono soggette a immissioni eccessive o a pericoli naturali,
segnatamente ad alluvionamenti o inondazioni (lett. l).
6.2. Per
quanto attiene ai riali intubati presenti nel Comune occorre rilevare che, nell'ambito
dell'esame preliminare del 17 settembre 2010, il Dipartimento del territorio
aveva osservato al capitolo 3.1.4., pag. 4-5, che dovrebbe essere valutata
la possibilità di rimessa a cielo aperto dei corsi d'acqua interrati,
conformemente a quanto previsto dall'art. 38 LPAc. Dunque, per le tratte
attualmente interrate e intubate, il Municipio deve valutare se sussistono le
premesse per il recupero dei corsi d'acqua intubati, ripristinando i tracciati
a cielo aperto; in tal caso si rende necessaria la definizione delle linee d'arretramento
dei corsi d'acqua a contatto con la zona edificabile. Come lamenta il
ricorrente, le varianti non affrontano questo aspetto, poiché, come indicato a
pag. 8 del citato rapporto di pianificazione, per quanto attiene i corsi d'acqua
intubati non disponendo al momento di informazioni sufficientemente attendibili
per poter codificare gli arretramenti tecnici richiesti, se ne demanda la
trattazione nell'ambito dei previsti adeguamenti del PR alla LST. La lacuna
denunciata dall'insorgente ha quindi motivo d'essere e non porta di certo all'annullamento
delle varianti, a prescindere dal fatto che non appare del tutto chiaro come
mai, alla luce dell'ampio arco di tempo intercorso fra l'esame preliminare e l'allestimento
delle varianti (6 anni circa), non sia stato possibile raccogliere anche le
informazioni relative ai riali intubati e completare il disciplinamento della
tematica relativa ai corsi d'acqua, concludendola. Riflessioni analoghe valgono
anche per la mancata menzione nei piani del corso d'acqua che scende
dal monte S. A__________ (__________)
che in caso di forti alluvioni
potrebbe riservare spiacevoli sorprese. In sede di risposta davanti al
Governo, il Comune ha infatti spiegato, a pag. 2, i metodi d'indagine adottati
e le modalità dei rilievi effettuati, adducendo in particolare che dove sul
terreno non è più rilevabile traccia di corso d'acqua e si presume che lo
stesso sia stato intubato, non è stato evidenziato quale corso d'acqua all'aperto:
è il caso di quel che scende da S. A__________, non più rilevabile fra la
località __________ (ca. dal fmn __________) fino sotto il nucleo e __________.
Spiegazione questa con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi a
riproporre testualmente la doglianza già invocata davanti al Governo.
6.3. In merito alle
critiche rivolte alla pianificazione che concerne il corso d'acqua in località __________,
va osservato che, secondo il piano delle zone, esso scorre all'interno del
bosco, salvo per la sua porzione settentrionale posta a contatto con la zona
agricola. Per tale porzione è previsto uno spazio di pertinenza largo 11.00 m.
Il motivo alla base del vincolo va ricercato nel citato rapporto di
pianificazione, laddove, a pag. 8, viene spiegato che per i corsi d'acqua
posti al di fuori del perimetro delle zone edificabili vale la stessa regola
[spazio di pertinenza pari a 11.00 m, n.d.R], fatta eccezione per i corsi d'acqua
che corrono entro le aree boschive, per le quali suddetta delimitazione non è
richiesta. Di conseguenza nel piano le stesse sono state rappresentate su area
boschiva solo nei casi in cui in prossimità del bosco una fascia di protezione
tocca anche una zona edificabile o la zona agricola. Senonché il Consiglio di
Stato nella risoluzione impugnata, ravvisate a pag. 11 delle imprecisioni nei
piani nel riportare il limite fra la zona forestale e la zona agricola anche
nel comparto in parola (mapp. __________, __________, __________, __________, __________
e __________), ne ha disposto una correzione d'ufficio come riportato all'allegato
2 (cfr. p.to n. 2a del dispositivo, pag. 24, che rinvia al capitolo 6.1. Modifiche
d'ufficio e decisioni che necessitano di una pubblicazione, lett. a, pag.
23), che sposta nel settore in questione il limite boschivo di circa
20.00-35.00 m verso ovest dal riale, riducendo così la zona agricola. Di
conseguenza la tratta del riale in tale settore risulta ora completamente
ricompresa nel bosco. Sotto questo profilo, le critiche del ricorrente meritano
di conseguenza accoglimento.
7. Per quanto
attiene alla tutela della Chiesa __________, non occorre infine chinarsi sulla
critica rivolta allo stralcio dai piani dell'area di rispetto dal mapp. __________
e della ZPP3, che manifestamente non risponde alle esigenze minime poste dall'obbligo
di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm).
8. Alla luce di
quanto sinora esposto, il ricorso è parzialmente accolto e la risoluzione
impugnata annullata nella misura in cui approva lo spazio riservato alle acque
indicato nei piani per il riale situato in località __________.
9. Visto quanto
precede, la domanda di adozione di misure cautelari è superata dalla presente
decisione. È dunque superfluo esprimersi in merito.
10. La tassa di giustizia
è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza (art.
47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al Comune (art. 49 cpv. 1 LPAmm),
patrocinato solo a partire dal 22 giugno 2021, che non ha presentato allegati
scritti.
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
Di conseguenza la
risoluzione del 21 agosto 2019 (n. 3894) è annullata nella misura in cui
approva lo spazio riservato alle acque indicato nei piani per il riale situato
in località __________.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'300.- è posta a carico dell'insorgente, al quale va
retrocesso l'importo di fr. 200.- versato in eccedenza.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera