90.2019.41
Revisione generale del piano regolatore - ricorso avverso l'attribuzione di fondi parzialmente vitati alla zona SAC
24 aprile 2020Italiano22 min
inoltre essere esaminato sulla base degli atti, integrati con l'incarto richiamato
Source ti.ch
Incarto
n.
90.2019.41
Lugano
24 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 9 dicembre 2019 di
RI 1
RI 2
RI 3
patrocinati da: PR 1
contro
la risoluzione del 6 novembre 2019 (n. 5487), con
cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso degli insorgenti avverso la
revisione generale del piano regolatore del Comune di Sant'Antonino;
ritenuto, in
fatto
A. Nella seduta del 14
luglio 2008, il Consiglio comunale di Sant'Antonino ha adottato la revisione
generale del piano regolatore. In quella sede, i mapp. 694, 695 e 697, fra di
loro contermini, sono stati attribuiti alla zona agricola, in particolare tra
le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC). Il mapp. 694, ora di
proprietà di RI 2, presenta una superficie di 882 m2, coltivata a
vigneto. Il mapp. 695 appartiene invece a RI 1 e consta di una superficie di 2'503
m2, di cui più di un quarto è coltivato a vigneto e il restante è
prativo. Infine, il mapp. 697, ora di proprietà di RI 2 (1/2) e di RI 3 (1/2),
presenta una superficie di 5'800 m2, su cui insiste un manufatto,
adibito a deposito attrezzature, ad autorimessa e a pollaio/conigliera, un
vigneto occupante quasi un terzo della superficie e un frutteto. La parte
restante è prativa.
B. a. Con ricorso del 31
ottobre 2008, RI 1 e i precedenti proprietari dei mapp. 694 e 697, __________ e
__________, sono insorti contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di
Stato, chiedendo che i loro fondi fossero stralciati dalle SAC ed inseriti
semplicemente nella zona agricola. A supporto della loro impugnativa, i
ricorrenti hanno prodotto la perizia agricola del 20 ottobre 2008, allestita
dall'ing. ________ _________ della __________ __________ __________, volta a
stabilire, attraverso il vaglio di molteplici criteri desunti dalla Guida
2006 piano settoriale superfici per l'avvicendamento delle colture dell'Ufficio
federale dello sviluppo territoriale (Guida 2006), se i terreni all'esame
disponessero effettivamente delle necessarie caratteristiche per essere
considerati nelle SAC. A mente del perito, benché il comparto all'esame
soddisfacesse per il 75% il criterio della declività e, per poco meno del 75%,
quello relativo a una profondità maggiore a 50
cm, vi era da ritenere che la gestione dei vigneti, avvenuta sempre in modo
convenzionale, comportasse il superamento dei valori indicativi per il rame
secondo l'ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998 (O
suolo, RS 814.12): ciò avrebbe allora riguardato oltre un terzo della
superficie dei terreni in parola. In ogni caso, ha precisato il perito, il
criterio della superficie minima di un ettaro non era manifestamente
soddisfatto, in quanto alla superficie globale del comparto di 0,9
ettari dovevano essere detratti circa 3'350 m2, corrispondenti ad
aree a vario titolo inidonee alla campicoltura. Con queste deduzioni, ha
concluso l'esperto, la superficie che corrispondeva ai criteri SAC risultava
essere inferiore ai 0.6 ettari.
b. Con risoluzione del 9
febbraio 2010 (n. 619), il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore
e ha contestualmente respinto il predetto ricorso.
c. Esperito il 4 maggio
2011 un sopralluogo, con sentenza 90.2010.28 del 10 novembre 2011 il Tribunale
cantonale amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso interposto da RI 1,
__________ e __________ contro la predetta risoluzione governativa, rinviando
gli atti al Governo affinché accertasse gli effetti del vigneto sulla
qualità del suolo dei mapp. 694, 695 e 697 ed effettui un nuovo esame in merito
all'attribuzione alle SAC del comparto in parola, confrontandosi direttamente
con le risultanze della perizia agricola 20 ottobre 2008 e con quelle degli
accertamenti d'ufficio da esso operati ed emani una nuova decisione sul ricorso
31 ottobre 2008 (cfr. p.to n. 1.2. del dispositivo che rinvia al consid. 5.5).
C. a. In seguito alla
retrocessione degli atti, la Sezione dello sviluppo territoriale ha accertato,
in collaborazione con la Sezione dell'agricoltura (SA) e la Sezione della
protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), lo stato e il valore agricolo
dei fondi in questione con il prelievo e l'analisi di campioni di terra (cfr.
risultati riassunti nella tabella redatta il 22 luglio 2014 dal laboratorio __________,
__________).
Con rapporto del 3
dicembre 2014 la SPAAS ha rilevato un superamento generalizzato dei valori
indicativi relativi al tenore di rame totale e, in parte, anche dei valori di
guardia per le colture foraggere ai sensi dell'O suolo, riconducibili, con
tutta probabilità, alla gestione convenzionale dei vigneti e all'utilizzo di prodotti
fitosanitari a base rameica. Ciononostante e a eccezione del mapp. 694, l'alterazione
del terreno rilevata non avrebbe implicato restrizioni d'uso ai sensi dell'O suolo
qualora sui fondi in questione fossero state implementate, in caso di necessità,
colture differenti.
Preso atto del rapporto
della SPAAS, con scritto del 21 gennaio 2015 la SA ha negato la sussistenza dei
presupposti per escludere i mapp. 694, 695 e 697 dalle SAC.
b. Nell'ambito dell'udienza
dell'11 luglio 2018 l'Ufficio della pianificazione locale ha presentato ai
ricorrenti e al Comune di Sant'Antonino i risultati delle analisi del suolo e i
pareri della SPAAS e della SA. L'11 settembre 2018 gli insorgenti hanno preso
posizione in merito, ribadendo la loro opposizione all'assegnazione dei loro
fondi alle SAC.
c. Con risoluzione del
6 novembre 2019 (n. 5487) il Consiglio di Stato ha nuovamente respinto il
ricorso del 31 ottobre 2008, confermando l'attribuzione dei mapp. 694, 695 e
697 alle SAC. Scartata l'applicabilità alla fattispecie dei criteri di qualità
previsti nella Guida 2006, il Governo ha ritenuto in particolare che "(…)
le analisi effettuate dimostrano pertanto che la coltivazione è attualmente
possibile nel comparto in discussione e quindi il terreno è attualmente
fertile, confermando così pure la sua classificazione nella carta delle
idoneità agricole pur se un campione è vicino alla soglia dell'indice di
rischio".
D. Avverso tale
decisione, RI 1, RI 2 e RI 3 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo nuovamente l'estromissione
dei loro fondi dalle SAC. Essi rimproverano al Governo di non essersi attenuto
alle istruzioni impartite dal Tribunale nella predetta sentenza, finalizzate
unicamente a stabilire se i loro vigneti abbiano o meno mantenuto la fertilità
del suolo, a prescindere dalle ulteriori implicazioni derivati dall'O suolo. Ribadendo
l'applicabilità in casu della Guida 2006 e producendo il rapporto del 6
novembre 2019 dall'ing. __________ __________, essi ritengono che il deterioramento
chimico riscontrato risulterebbe già dal notevole sorpasso dei valori
indicativi, oltre i quali la fertilità del suolo non è più garantita a lungo
termine. Inoltre, dato il deterioramento delle aree viticole, anche le
rimanenti aree, frazionate, non potrebbero più essere incluse nelle SAC, non
disponendo più di forma e superficie idonea.
E. La Sezione dello
sviluppo territoriale, in sede di risposta, postula la reiezione del gravame,
ribadendo in particolare come i risultati relativi alle verifiche operate sulle
proprietà dei ricorrenti non escludano la possibilità di approntarvi
determinate coltivazioni, come ad esempio ortaggi a frutto o leguminose. Il
Comune di Sant'Antonino è rimasto silente.
Fatti
I ricorrenti non hanno
replicato.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è
tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011; LST, RL 701.100). Certa è inoltre la legittimazione attiva degli
insorgenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il
gravame è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Gli studi relativi
alla controversa revisione sono stati avviati in vigenza della legge cantonale
di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23
maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365). Il piano dovrà quindi essere esaminato, nel
merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).
1.3. Il gravame può
inoltre essere esaminato sulla base degli atti, integrati con l'incarto richiamato
90.2010.28, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Considerandi
2.
2.1. In campo
pianificatorio il Comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art.
29.
cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori
badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque
semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve
rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella
ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi
a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non
tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,
segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).
L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata
in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza
sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD
II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).
2.2
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg.
LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43
consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33),
segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione
rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal
Consiglio di Stato (Raffaello Balerna,
La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag.
203.
segg., 214).
3.
Nella
sentenza del 10 novembre 2011, ai consid. 4 e 5, questo Tribunale ha espresso
tutta una serie di considerazioni, che mantengono la loro piena validità e a
cui si rinvia onde evitare inutili ripetizioni, e che possono essere così riassunte.
Esposto il quadro legale di riferimento relativo alle zone agricole e alle SAC
(consid. 4.1. e 4.2.) e come avvenga il consolidamento pianificatorio di quest'ultime
nel nostro Cantone (consid. 4.3.), è stato dapprima sottolineato come la prassi
cantonale impone ai Comuni di specificare nei loro piani regolatori le SAC designate
a livello di piano direttore, ciò che implica la verifica che i terreni
interessati rispondano effettivamente ai requisiti legali previsti per queste
superfici. Questo riveste carattere sostanziale e, quindi, i proprietari devono
poter contestare l'attribuzione dei loro fondi alle SAC al pari di qualsiasi
altro provvedimento pianificatorio (consid. 4.4.). Al consid. 4.5. è stato
ricordato come nell'ambito dell'allestimento del piano settoriale delle SAC (PS
SAC), approvato con decreto dell'8 aprile 1992, la Confederazione aveva estromesso
dal computo delle SAC i fondi inclusi nel catasto viticolo, sia perché i
vigneti costituiscono delle colture pluriennali, il cui impianto è costoso, sia
perché i terreni vignati soffrono a causa del trattamento sul lungo periodo con
prodotti fitosanitari, in particolare del rame. In tale contesto l'Autorità
federale non aveva tuttavia escluso che l'impianto di nuovi vigneti non avrebbe
potuto soddisfare le esigenze di qualità SAC. Secondo la più recente
giurisprudenza tali nuovi impianti sono ora ammessi, se la loro gestione non
comporta alcun deterioramento del suolo e se possono venir riutilizzati per l'avvicendamento
delle colture entro un anno in caso di necessità. Al consid. 5.1. questo
Tribunale ha lasciato aperta la questione circa l'applicabilità al caso
concreto della Guida 2006, ritenendo che comunque sussistessero dubbi fondati
circa l'attribuzione della qualifica SAC ai terreni interessati. Ha poi
considerato che le deduzioni operate dal perito di superfici considerate non
idonee alla campicoltura non fossero ancora tali da compromettere la qualità
del comparto nella sua globalità ad essere incluso nelle SAC (consid. 5.2. e
5.3.). Ha quindi concluso al consid. 5.4. che la SA non si fosse confrontata
non solo con tale aspetto ma soprattutto con quello relativo alle proprietà SAC
delle aree ospitanti i vigneti, che i ricorrenti avevano indicato essere
gestiti da circa un trentennio secondo metodi tradizionali con il trattamento a
base di metalli pesanti. Risultava pertanto determinante sapere se tali aree
avessero mantenuto la fertilità del suolo. Di qui il rinvio degli atti all'istanza
inferiore per accertamenti.
4.
4.1. Dai
risultati delle analisi chimiche svolte dal laboratorio __________ su cinque
campioni di suolo prelevati sui fondi in questione è emerso che in tutti punti
analizzati le concentrazioni di rame totale superano i valori indicativi
prescritti dall'O suolo, ovvero quei valori che definiscono il grado di
deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o
all'esperienza, la fertilità del suolo non è più garantita a lungo termine
(art. 35 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7
ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01). Inoltre i campioni 3 (mapp. 695) e 5 (mapp.
694) superano abbondantemente anche il valore di guardia, ossia quel valore che
indica il deterioramento del suolo che, in caso di superamento, secondo le
attuali conoscenze scientifiche e l'esperienza, può presentare un pericolo
concreto per l'uomo, gli animali o le piante (art. 2 cpv. 5 O suolo), fissato
per le colture foraggere. Nel campione 2 è stato poi riscontrato un leggero
superamento dei valori indicativi per le concentrazioni di piombo totale e
zinco solubile e nel campione 5 un leggero superamento del valore indicativo
per le concentrazioni di zinco totale. Nel suo rapporto del 3 dicembre 2014 la
SPAAS ha ritenuto che con tutta probabilità il superamento dei valori
indicativi relativi al tenore di rame totale derivasse dalla gestione
convenzionale dei vigneti e dall'utilizzo di prodotti fitosanitari a base
rameica, confermando in tal modo le dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti
nell'ambito del sopralluogo del 4 maggio 2011 esperito da questo Tribunale. Ha
poi effettuato una valutazione del pericolo per un possibile riutilizzo del
suolo con qualità equivalente a quella riscontrata nei campioni 3 e 5, non
escludendo che l'inquinamento rilevato per il campione 5 (mapp. 694) potesse
costituire una minaccia concreta per l'uomo, gli animali e le piante. Ha infine
concluso costatando un deterioramento diffuso dei terreni, che, salvo
per il mapp. 694, non determinava restrizioni d'uso secondo l'O suolo nel caso
in cui si fossero implementate, in caso di necessità, colture differenti. In
ogni caso, qualora si fosse confermata l'appartenenza dei terreni alle SAC, si
sarebbe resa necessaria una gestione dei vigneti che potesse escludere un
deterioramento ulteriore della qualità del suolo. In proposito si rileva quanto
segue.
4.2
L'art. 30 della
legge federale sull'approvvigionamento economico del paese del 17 giugno 2016
(LAP; RS 531) pone il principio secondo cui la Confederazione provvede, in
particolare mediante misure di pianificazione del territorio, a conservare
sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente per l'avvicendamento delle
colture, in modo da garantire una base sufficiente per l'approvvigionamento del
Paese in situazioni di grave penuria. Il PS SAC ne rappresenta una
concretizzazione. Le finalità dell'art. 30 LAP sono riprese nella scheda P8 del
PD, secondo cui la pianificazione deve contribuire a garantire la base
territoriale dell'approvvigionamento del Paese. Per questo compito essa deve
preservare sufficienti superfici di buoni terreni agricoli (cfr. capitolo
I, Situazione e problemi, pag. 2). In ogni caso, oltre a realizzare tale
obiettivo, la protezione durevole dei terreni di buona qualità e facilmente
utilizzabili deve essere mantenuta in primo piano se il Cantone vuole garantire
buone condizioni di produzione (cfr. capitolo I, Le sfide, pag. 3). Per
quanto attiene ai criteri di qualità che devono ravvisare le SAC, la Guida
2006, che si propone di garantire una prassi cantonale uniforme, ne fissa 6 al
capitolo 7.3, pag. 15, ripresi da quelli definiti nel PS SAC del 1992, fra cui
quello secondo cui le sostanze nocive ai sensi dell'O suolo presenti nel
terreno siano uguali o inferiori ai valori indicativi (criterio supplementare n.
5) e quello secondo cui le superfici accorpate presentino un'estensione di
almeno un ettaro e una forma delle particelle adeguata (criterio supplementare
n. 6). La Guida 2006 specifica tuttavia che tali criteri vanno intesi come
direttiva per il trattamento di casi speciali, fra cui i vigneti (cfr. pag.
10), e di eventuali nuove delimitazioni. Essi non si applicano alle SAC già
definite dai Cantoni (cfr. pag. 5 e pag. 15). Per quanto attiene ai vigneti, la
Guida si riferisce solo ai nuovi impianti (cfr. pag. 10 titoletto).
4.3
Il PS SAC è
attualmente in fase di revisione. La versione del dicembre 2018 elaborata per l'audizione
pone a pag. 3 l'obiettivo generale di garantire i suoli migliori della Svizzera
nel lungo periodo in termini sia qualitativi che quantitativi, ed enuncia tutta
una serie di principi (P1-P18), fra cui la definizione dei criteri qualitativi per
delimitare le SAC (P6: I suoli inseriti nell'inventario in seguito a nuovi
rilevamenti, valorizzazioni e ricoltivazioni devono soddisfare i criteri di
qualità stabiliti dalla Confederazione, pag. 11) e la trattazione dei casi
speciali, nei quali rientrano anche i vigneti (P16: Le superfici destinate a
un'utilizzazione speciale possono essere conteggiate nell'inventario cantonale
a condizione che il loro suolo adempia ai criteri di qualità SAC e che la
superficie, in caso di grave penuria, sia di nuovo a disposizione della
campicoltura entro 12 mesi, pag. 14). I criteri di cui al principio P6 si
rifanno in sostanza a quelli fissati nella Guida 2006 e si applicano solo in
ambito di rilevamenti di nuove SAC non ancora inventariate, di valorizzazioni e
ricoltivazioni di suoli degradati per cause antropiche da trasformare in SAC, e
nel quadro dell'aggiornamento degli inventari in conseguenza delle mappature
(cfr. Rapporto PS SAC, pag. 16-18).
4.4
Per quanto
attiene al P16 Casi speciali, essi vengono definiti, a pag. 18, come
segue:
I casi speciali sono superfici destinate a
utilizzazioni speciali, il cui suolo presenta tuttavia qualità SAC. Esse, ad
esempio, possono essere superfici
° che non vengono utilizzate per scopi agricoli
(ad es. campi da golf);
° che vengono utilizzate per colture perenni (ad
es. frutta, vigneti, bacche, vivai);
° (…)
Possono essere conteggiate nell'inventario SAC a
condizione che la qualità SAC sia mantenuta e che la superficie, in caso di
grave penuria, sia di nuovo a disposizione della campicoltura entro 12 mesi.
Il Rapporto PS SAC
esprime a pag. 26 i seguenti criteri per il loro computo:
Nella pratica i Cantoni sono confrontati sempre più
spesso con casi speciali di richiesta di SAC. Con ciò si intendono quelle
superfici con qualità SAC destinate a un'utilizzazione speciale, non
necessariamente agricola. Le utilizzazioni speciali sulle SAC devono continuare
a costituire un'eccezione e a interessare complessivamente solo una piccola
porzione delle SAC iscritte negli inventari cantonali.
Esse possono essere conteggiate nell'inventario
cantonale purché siano rispettate le seguenti condizioni:
° la qualità SAC del suolo non viene compromessa
da un'utilizzazione speciale;
° la superficie può essere rimessa a disposizione
della campicoltura entro 12 mesi.
Una volta che la struttura del suolo abbia subito
pesanti interventi (modifiche del terreno) o il suolo sia stato rimosso, si può
supporre che entrambi i criteri non siano più soddisfatti. Le relative
superfici devono quindi essere stralciate dall'inventario SAC. (…).
Nell'ottica della sicurezza alimentare in caso di
grave penuria, gli unici casi speciali a poter essere conteggiati negli
inventari cantonali delle SAC sono quelli in cui è possibile coltivare di nuovo
le colture bersaglio fondamentali per l'approvvigionamento economico del Paese
(colza, patate, cereali o barbabietole da zucchero) entro 12 mesi con le rese
tipiche della regione.
Le superfici non possono essere conteggiate nell'inventario
SAC, qualora si sospetti o si accerti un deterioramento in ambito di qualità
del suolo dovuto a sostanze nocive introdotte in relazione all'utilizzazione
speciale. Ciò vale, ad esempio, per gli orti e i giardini domestici (…). Per
quanto riguarda i vigneti, occorre addurre le relative prove.
Segue a pag. 27-28 la
tabella 4: Principi per la gestione dei casi speciali, che alla voce Vigneti,
ammette il loro computo nell'inventario SAC a condizione che il suolo non sia
degradato, osservando quanto segue:
Dopo la rimozione delle viti, i terreni possono essere
riutilizzati per la coltivazione delle colture bersaglio entro un anno. I
vigneti, a causa della pendenza del terreno, vengono raramente impiantati su
SAC, ragion per cui sono trascurabili in termini di superficie. In regioni dove
la viticoltura viene praticata da molto tempo, tuttavia, sono state registrate
nel suolo elevate concentrazioni di rame, ragion per cui il suolo – in casi
individuali – dev'essere analizzato prima che la superficie vitata possa essere
conteggiata nell'inventario SAC cantonale.
4.5
Ferme queste
premesse e con la riserva relativa al fatto che le indicazioni contenute nel PS
SAC in revisione non sono ancora vincolanti, va anzitutto ribadito il principio
secondo cui appartengono alle SAC i suoli migliori della Svizzera che vanno
mantenuti tali nel lungo periodo in termini sia qualitativi che quantitativi. Appare
inoltre fuori dubbio che se i mapp. 694, 695 e 697 fossero valutati in base ai
criteri generali previsti dal PS SAC in revisione (cfr. in particolare P6),
essi andrebbero estromessi dalle SAC, già solo per il superamento dei valori
indicativi riscontrato. Altre considerazioni portano tuttavia comunque ad
accogliere le richieste dei ricorrenti.
4.6
Anzitutto dal rapporto del 3
dicembre 2014 della SPAAS emerge come il grave deterioramento riscontrato al
mapp. 694 escluda che il medesimo possa venir considerato (ancora) fertile e
quindi annoverato nelle SAC. Da notare al proposito come il perito di parte,
nel suo rapporto del 6 novembre 2019, osservi che nel caso dovessero venire
asportati, simili terreni con superamenti del valore di guardia dovrebbero
essere smaltiti in discarica (…). In un caso (campione 05.SANT.S20) sarebbe
addirittura necessario ricorrere al deposito in discarica reattore (tipo E) in
quanto il tenore in rame eccede il limite massimo per le discariche per inerti
(tipo B). Ciò comporta un'ulteriore e rilevante riduzione (- 882 m2)
della superficie da ritenersi idonea alla campicoltura, oltre a quella già
indicata dal perito nel suo rapporto del 20 ottobre 2008 (3'350 m2).
Tale aspetto assume particolare importanza, posto che il comparto formato dai
mapp. 694, 695 e 697 non confina con (altra) zona SAC. Inoltre il superamento
dei valori indicativi riscontrato su tutti i fondi e il loro deterioramento
diffuso implica, come visto, un grado di deterioramento oltre il quale, in
base alle attuali conoscenze scientifiche o all'esperienza, la fertilità del
suolo non è più garantita a lungo termine (cfr. art. 35 cpv. 2 LPAmb, supra
consid. 4.1.). Tale situazione è destinata a peggiorare, posto che l'attuale
gestione dei vigneti compromette (ulteriormente) la qualità del suolo, rendendo
remota la possibilità di riconvertirli, in caso di necessità, alla campicoltura
entro 12 mesi. Tant'è vero che la SPAAS, nelle sue conclusioni, indica la
necessità, qualora le superfici venissero annoverate nelle SAC, di garantire una
gestione che possa escludere un deterioramento ulteriore della qualità del
suolo, aspetto quest'ultimo su cui la SA, nel suo rapporto del 21 gennaio
2015.
è rimasta silente. Infine l'osservazione, di per sé corretta, secondo cui il
deterioramento diffuso, di per sé, non implica restrizioni d'uso secondo l'O
suolo nel caso in cui si debbano implementare in caso di necessità colture
differenti, non tiene però conto del fatto che la riconversione delle
superfici SAC, in caso di necessità, si orienta verso un determinato tipo di
colture ovvero quelle ritenute fondamentali per l'approvvigionamento economico
del Paese (cfr. supra consid. 4.3.). In conclusione, tutti questi
elementi, valutati nel complesso, portano ad escludere che i fondi in questione
presentino (ancora) la qualità necessaria sia dal punto di vista qualitativo
che quantitativo per essere inclusi nelle SAC. L'opposta valutazione operata
dal Consiglio di Stato non merita pertanto tutela.
5.
5.1. Visto
quanto precede il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli
atti vengono retrocessi al Comune affinché stralci i mapp. 694, 695 e 697 dalle
SAC indicate nel piano del paesaggio 1:5000 e nel piano del paesaggio, settore
Paese.
5.2
Il Tribunale non
preleva una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Dato l'esito del gravame,
si giustifica invece l'assegnazione di ripetibili ai ricorrenti, patrocinati
(art. 49 cpv. 1 LPAmm); in concreto esse sono dovute dallo Stato.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è accolto
§. Di conseguenza:
1.1
la risoluzione del 6 novembre
2019.
(n. 5487) è annullata;
1.2
gli atti vengono retrocessi al
Comune di Sant'Antonino affinché stralci i mapp. 694, 695 e 697 dalle SAC
indicate nel piano del paesaggio 1:5000 e nel piano del paesaggio, settore
Paese.
2.
Non si prelevano tassa di
giustizia e spese. Ai ricorrenti dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'800.-
versato quale anticipo per le spese processuali. Lo Stato verserà ai ricorrenti
complessivi fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera