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Decisione

90.2019.41

Revisione generale del piano regolatore - ricorso avverso l'attribuzione di fondi parzialmente vitati alla zona SAC

24 aprile 2020Italiano22 min

inoltre essere esaminato sulla base degli atti, integrati con l'incarto richiamato

Source ti.ch

Incarto

n.

90.2019.41

Lugano

24 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 9 dicembre 2019 di

RI 1

RI 2

RI 3

patrocinati da: PR 1

contro

la risoluzione del 6 novembre 2019 (n. 5487), con

cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso degli insorgenti avverso la

revisione generale del piano regolatore del Comune di Sant'Antonino;

ritenuto, in

fatto

A. Nella seduta del 14

luglio 2008, il Consiglio comunale di Sant'Antonino ha adottato la revisione

generale del piano regolatore. In quella sede, i mapp. 694, 695 e 697, fra di

loro contermini, sono stati attribuiti alla zona agricola, in particolare tra

le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC). Il mapp. 694, ora di

proprietà di RI 2, presenta una superficie di 882 m2, coltivata a

vigneto. Il mapp. 695 appartiene invece a RI 1 e consta di una superficie di 2'503

m2, di cui più di un quarto è coltivato a vigneto e il restante è

prativo. Infine, il mapp. 697, ora di proprietà di RI 2 (1/2) e di RI 3 (1/2),

presenta una superficie di 5'800 m2, su cui insiste un manufatto,

adibito a deposito attrezzature, ad autorimessa e a pollaio/conigliera, un

vigneto occupante quasi un terzo della superficie e un frutteto. La parte

restante è prativa.

B. a. Con ricorso del 31

ottobre 2008, RI 1 e i precedenti proprietari dei mapp. 694 e 697, __________ e

__________, sono insorti contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di

Stato, chiedendo che i loro fondi fossero stralciati dalle SAC ed inseriti

semplicemente nella zona agricola. A supporto della loro impugnativa, i

ricorrenti hanno prodotto la perizia agricola del 20 ottobre 2008, allestita

dall'ing. ________ _________ della __________ __________ __________, volta a

stabilire, attraverso il vaglio di molteplici criteri desunti dalla Guida

2006 piano settoriale superfici per l'avvicendamento delle colture dell'Ufficio

federale dello sviluppo territoriale (Guida 2006), se i terreni all'esame

disponessero effettivamente delle necessarie caratteristiche per essere

considerati nelle SAC. A mente del perito, benché il comparto all'esame

soddisfacesse per il 75% il criterio della declività e, per poco meno del 75%,

quello relativo a una profondità maggiore a 50

cm, vi era da ritenere che la gestione dei vigneti, avvenuta sempre in modo

convenzionale, comportasse il superamento dei valori indicativi per il rame

secondo l'ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998 (O

suolo, RS 814.12): ciò avrebbe allora riguardato oltre un terzo della

superficie dei terreni in parola. In ogni caso, ha precisato il perito, il

criterio della superficie minima di un ettaro non era manifestamente

soddisfatto, in quanto alla superficie globale del comparto di 0,9

ettari dovevano essere detratti circa 3'350 m2, corrispondenti ad

aree a vario titolo inidonee alla campicoltura. Con queste deduzioni, ha

concluso l'esperto, la superficie che corrispondeva ai criteri SAC risultava

essere inferiore ai 0.6 ettari.

b. Con risoluzione del 9

febbraio 2010 (n. 619), il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore

e ha contestualmente respinto il predetto ricorso.

c. Esperito il 4 maggio

2011 un sopralluogo, con sentenza 90.2010.28 del 10 novembre 2011 il Tribunale

cantonale amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso interposto da RI 1,

__________ e __________ contro la predetta risoluzione governativa, rinviando

gli atti al Governo affinché accertasse gli effetti del vigneto sulla

qualità del suolo dei mapp. 694, 695 e 697 ed effettui un nuovo esame in merito

all'attribuzione alle SAC del comparto in parola, confrontandosi direttamente

con le risultanze della perizia agricola 20 ottobre 2008 e con quelle degli

accertamenti d'ufficio da esso operati ed emani una nuova decisione sul ricorso

31 ottobre 2008 (cfr. p.to n. 1.2. del dispositivo che rinvia al consid. 5.5).

C. a. In seguito alla

retrocessione degli atti, la Sezione dello sviluppo territoriale ha accertato,

in collaborazione con la Sezione dell'agricoltura (SA) e la Sezione della

protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), lo stato e il valore agricolo

dei fondi in questione con il prelievo e l'analisi di campioni di terra (cfr.

risultati riassunti nella tabella redatta il 22 luglio 2014 dal laboratorio __________,

__________).

Con rapporto del 3

dicembre 2014 la SPAAS ha rilevato un superamento generalizzato dei valori

indicativi relativi al tenore di rame totale e, in parte, anche dei valori di

guardia per le colture foraggere ai sensi dell'O suolo, riconducibili, con

tutta probabilità, alla gestione convenzionale dei vigneti e all'utilizzo di prodotti

fitosanitari a base rameica. Ciononostante e a eccezione del mapp. 694, l'alterazione

del terreno rilevata non avrebbe implicato restrizioni d'uso ai sensi dell'O suolo

qualora sui fondi in questione fossero state implementate, in caso di necessità,

colture differenti.

Preso atto del rapporto

della SPAAS, con scritto del 21 gennaio 2015 la SA ha negato la sussistenza dei

presupposti per escludere i mapp. 694, 695 e 697 dalle SAC.

b. Nell'ambito dell'udienza

dell'11 luglio 2018 l'Ufficio della pianificazione locale ha presentato ai

ricorrenti e al Comune di Sant'Antonino i risultati delle analisi del suolo e i

pareri della SPAAS e della SA. L'11 settembre 2018 gli insorgenti hanno preso

posizione in merito, ribadendo la loro opposizione all'assegnazione dei loro

fondi alle SAC.

c. Con risoluzione del

6 novembre 2019 (n. 5487) il Consiglio di Stato ha nuovamente respinto il

ricorso del 31 ottobre 2008, confermando l'attribuzione dei mapp. 694, 695 e

697 alle SAC. Scartata l'applicabilità alla fattispecie dei criteri di qualità

previsti nella Guida 2006, il Governo ha ritenuto in particolare che "(…)

le analisi effettuate dimostrano pertanto che la coltivazione è attualmente

possibile nel comparto in discussione e quindi il terreno è attualmente

fertile, confermando così pure la sua classificazione nella carta delle

idoneità agricole pur se un campione è vicino alla soglia dell'indice di

rischio".

D. Avverso tale

decisione, RI 1, RI 2 e RI 3 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo nuovamente l'estromissione

dei loro fondi dalle SAC. Essi rimproverano al Governo di non essersi attenuto

alle istruzioni impartite dal Tribunale nella predetta sentenza, finalizzate

unicamente a stabilire se i loro vigneti abbiano o meno mantenuto la fertilità

del suolo, a prescindere dalle ulteriori implicazioni derivati dall'O suolo. Ribadendo

l'applicabilità in casu della Guida 2006 e producendo il rapporto del 6

novembre 2019 dall'ing. __________ __________, essi ritengono che il deterioramento

chimico riscontrato risulterebbe già dal notevole sorpasso dei valori

indicativi, oltre i quali la fertilità del suolo non è più garantita a lungo

termine. Inoltre, dato il deterioramento delle aree viticole, anche le

rimanenti aree, frazionate, non potrebbero più essere incluse nelle SAC, non

disponendo più di forma e superficie idonea.

E. La Sezione dello

sviluppo territoriale, in sede di risposta, postula la reiezione del gravame,

ribadendo in particolare come i risultati relativi alle verifiche operate sulle

proprietà dei ricorrenti non escludano la possibilità di approntarvi

determinate coltivazioni, come ad esempio ortaggi a frutto o leguminose. Il

Comune di Sant'Antonino è rimasto silente.

Fatti

I ricorrenti non hanno

replicato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è

tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011; LST, RL 701.100). Certa è inoltre la legittimazione attiva degli

insorgenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il

gravame è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Gli studi relativi

alla controversa revisione sono stati avviati in vigenza della legge cantonale

di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23

maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365). Il piano dovrà quindi essere esaminato, nel

merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).

1.3. Il gravame può

inoltre essere esaminato sulla base degli atti, integrati con l'incarto richiamato

90.2010.28, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Considerandi

2.

2.1. In campo

pianificatorio il Comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art.

29.

cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori

badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i

loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque

semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve

rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella

ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi

a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto

federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non

tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,

segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).

L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata

in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD

II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg.

LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43

consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33),

segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato (Raffaello Balerna,

La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag.

203.

segg., 214).

3.

Nella

sentenza del 10 novembre 2011, ai consid. 4 e 5, questo Tribunale ha espresso

tutta una serie di considerazioni, che mantengono la loro piena validità e a

cui si rinvia onde evitare inutili ripetizioni, e che possono essere così riassunte.

Esposto il quadro legale di riferimento relativo alle zone agricole e alle SAC

(consid. 4.1. e 4.2.) e come avvenga il consolidamento pianificatorio di quest'ultime

nel nostro Cantone (consid. 4.3.), è stato dapprima sottolineato come la prassi

cantonale impone ai Comuni di specificare nei loro piani regolatori le SAC designate

a livello di piano direttore, ciò che implica la verifica che i terreni

interessati rispondano effettivamente ai requisiti legali previsti per queste

superfici. Questo riveste carattere sostanziale e, quindi, i proprietari devono

poter contestare l'attribuzione dei loro fondi alle SAC al pari di qualsiasi

altro provvedimento pianificatorio (consid. 4.4.). Al consid. 4.5. è stato

ricordato come nell'ambito dell'allestimento del piano settoriale delle SAC (PS

SAC), approvato con decreto dell'8 aprile 1992, la Confederazione aveva estromesso

dal computo delle SAC i fondi inclusi nel catasto viticolo, sia perché i

vigneti costituiscono delle colture pluriennali, il cui impianto è costoso, sia

perché i terreni vignati soffrono a causa del trattamento sul lungo periodo con

prodotti fitosanitari, in particolare del rame. In tale contesto l'Autorità

federale non aveva tuttavia escluso che l'impianto di nuovi vigneti non avrebbe

potuto soddisfare le esigenze di qualità SAC. Secondo la più recente

giurisprudenza tali nuovi impianti sono ora ammessi, se la loro gestione non

comporta alcun deterioramento del suolo e se possono venir riutilizzati per l'avvicendamento

delle colture entro un anno in caso di necessità. Al consid. 5.1. questo

Tribunale ha lasciato aperta la questione circa l'applicabilità al caso

concreto della Guida 2006, ritenendo che comunque sussistessero dubbi fondati

circa l'attribuzione della qualifica SAC ai terreni interessati. Ha poi

considerato che le deduzioni operate dal perito di superfici considerate non

idonee alla campicoltura non fossero ancora tali da compromettere la qualità

del comparto nella sua globalità ad essere incluso nelle SAC (consid. 5.2. e

5.3.). Ha quindi concluso al consid. 5.4. che la SA non si fosse confrontata

non solo con tale aspetto ma soprattutto con quello relativo alle proprietà SAC

delle aree ospitanti i vigneti, che i ricorrenti avevano indicato essere

gestiti da circa un trentennio secondo metodi tradizionali con il trattamento a

base di metalli pesanti. Risultava pertanto determinante sapere se tali aree

avessero mantenuto la fertilità del suolo. Di qui il rinvio degli atti all'istanza

inferiore per accertamenti.

4.

4.1. Dai

risultati delle analisi chimiche svolte dal laboratorio __________ su cinque

campioni di suolo prelevati sui fondi in questione è emerso che in tutti punti

analizzati le concentrazioni di rame totale superano i valori indicativi

prescritti dall'O suolo, ovvero quei valori che definiscono il grado di

deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o

all'esperienza, la fertilità del suolo non è più garantita a lungo termine

(art. 35 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7

ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01). Inoltre i campioni 3 (mapp. 695) e 5 (mapp.

694) superano abbondantemente anche il valore di guardia, ossia quel valore che

indica il deterioramento del suolo che, in caso di superamento, secondo le

attuali conoscenze scientifiche e l'esperienza, può presentare un pericolo

concreto per l'uomo, gli animali o le piante (art. 2 cpv. 5 O suolo), fissato

per le colture foraggere. Nel campione 2 è stato poi riscontrato un leggero

superamento dei valori indicativi per le concentrazioni di piombo totale e

zinco solubile e nel campione 5 un leggero superamento del valore indicativo

per le concentrazioni di zinco totale. Nel suo rapporto del 3 dicembre 2014 la

SPAAS ha ritenuto che con tutta probabilità il superamento dei valori

indicativi relativi al tenore di rame totale derivasse dalla gestione

convenzionale dei vigneti e dall'utilizzo di prodotti fitosanitari a base

rameica, confermando in tal modo le dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti

nell'ambito del sopralluogo del 4 maggio 2011 esperito da questo Tribunale. Ha

poi effettuato una valutazione del pericolo per un possibile riutilizzo del

suolo con qualità equivalente a quella riscontrata nei campioni 3 e 5, non

escludendo che l'inquinamento rilevato per il campione 5 (mapp. 694) potesse

costituire una minaccia concreta per l'uomo, gli animali e le piante. Ha infine

concluso costatando un deterioramento diffuso dei terreni, che, salvo

per il mapp. 694, non determinava restrizioni d'uso secondo l'O suolo nel caso

in cui si fossero implementate, in caso di necessità, colture differenti. In

ogni caso, qualora si fosse confermata l'appartenenza dei terreni alle SAC, si

sarebbe resa necessaria una gestione dei vigneti che potesse escludere un

deterioramento ulteriore della qualità del suolo. In proposito si rileva quanto

segue.

4.2

L'art. 30 della

legge federale sull'approvvigionamento economico del paese del 17 giugno 2016

(LAP; RS 531) pone il principio secondo cui la Confederazione provvede, in

particolare mediante misure di pianificazione del territorio, a conservare

sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente per l'avvicendamento delle

colture, in modo da garantire una base sufficiente per l'approvvigionamento del

Paese in situazioni di grave penuria. Il PS SAC ne rappresenta una

concretizzazione. Le finalità dell'art. 30 LAP sono riprese nella scheda P8 del

PD, secondo cui la pianificazione deve contribuire a garantire la base

territoriale dell'approvvigionamento del Paese. Per questo compito essa deve

preservare sufficienti superfici di buoni terreni agricoli (cfr. capitolo

I, Situazione e problemi, pag. 2). In ogni caso, oltre a realizzare tale

obiettivo, la protezione durevole dei terreni di buona qualità e facilmente

utilizzabili deve essere mantenuta in primo piano se il Cantone vuole garantire

buone condizioni di produzione (cfr. capitolo I, Le sfide, pag. 3). Per

quanto attiene ai criteri di qualità che devono ravvisare le SAC, la Guida

2006, che si propone di garantire una prassi cantonale uniforme, ne fissa 6 al

capitolo 7.3, pag. 15, ripresi da quelli definiti nel PS SAC del 1992, fra cui

quello secondo cui le sostanze nocive ai sensi dell'O suolo presenti nel

terreno siano uguali o inferiori ai valori indicativi (criterio supplementare n.

5) e quello secondo cui le superfici accorpate presentino un'estensione di

almeno un ettaro e una forma delle particelle adeguata (criterio supplementare

n. 6). La Guida 2006 specifica tuttavia che tali criteri vanno intesi come

direttiva per il trattamento di casi speciali, fra cui i vigneti (cfr. pag.

10), e di eventuali nuove delimitazioni. Essi non si applicano alle SAC già

definite dai Cantoni (cfr. pag. 5 e pag. 15). Per quanto attiene ai vigneti, la

Guida si riferisce solo ai nuovi impianti (cfr. pag. 10 titoletto).

4.3

Il PS SAC è

attualmente in fase di revisione. La versione del dicembre 2018 elaborata per l'audizione

pone a pag. 3 l'obiettivo generale di garantire i suoli migliori della Svizzera

nel lungo periodo in termini sia qualitativi che quantitativi, ed enuncia tutta

una serie di principi (P1-P18), fra cui la definizione dei criteri qualitativi per

delimitare le SAC (P6: I suoli inseriti nell'inventario in seguito a nuovi

rilevamenti, valorizzazioni e ricoltivazioni devono soddisfare i criteri di

qualità stabiliti dalla Confederazione, pag. 11) e la trattazione dei casi

speciali, nei quali rientrano anche i vigneti (P16: Le superfici destinate a

un'utilizzazione speciale possono essere conteggiate nell'inventario cantonale

a condizione che il loro suolo adempia ai criteri di qualità SAC e che la

superficie, in caso di grave penuria, sia di nuovo a disposizione della

campicoltura entro 12 mesi, pag. 14). I criteri di cui al principio P6 si

rifanno in sostanza a quelli fissati nella Guida 2006 e si applicano solo in

ambito di rilevamenti di nuove SAC non ancora inventariate, di valorizzazioni e

ricoltivazioni di suoli degradati per cause antropiche da trasformare in SAC, e

nel quadro dell'aggiornamento degli inventari in conseguenza delle mappature

(cfr. Rapporto PS SAC, pag. 16-18).

4.4

Per quanto

attiene al P16 Casi speciali, essi vengono definiti, a pag. 18, come

segue:

I casi speciali sono superfici destinate a

utilizzazioni speciali, il cui suolo presenta tuttavia qualità SAC. Esse, ad

esempio, possono essere superfici

° che non vengono utilizzate per scopi agricoli

(ad es. campi da golf);

° che vengono utilizzate per colture perenni (ad

es. frutta, vigneti, bacche, vivai);

° (…)

Possono essere conteggiate nell'inventario SAC a

condizione che la qualità SAC sia mantenuta e che la superficie, in caso di

grave penuria, sia di nuovo a disposizione della campicoltura entro 12 mesi.

Il Rapporto PS SAC

esprime a pag. 26 i seguenti criteri per il loro computo:

Nella pratica i Cantoni sono confrontati sempre più

spesso con casi speciali di richiesta di SAC. Con ciò si intendono quelle

superfici con qualità SAC destinate a un'utilizzazione speciale, non

necessariamente agricola. Le utilizzazioni speciali sulle SAC devono continuare

a costituire un'eccezione e a interessare complessivamente solo una piccola

porzione delle SAC iscritte negli inventari cantonali.

Esse possono essere conteggiate nell'inventario

cantonale purché siano rispettate le seguenti condizioni:

° la qualità SAC del suolo non viene compromessa

da un'utilizzazione speciale;

° la superficie può essere rimessa a disposizione

della campicoltura entro 12 mesi.

Una volta che la struttura del suolo abbia subito

pesanti interventi (modifiche del terreno) o il suolo sia stato rimosso, si può

supporre che entrambi i criteri non siano più soddisfatti. Le relative

superfici devono quindi essere stralciate dall'inventario SAC. (…).

Nell'ottica della sicurezza alimentare in caso di

grave penuria, gli unici casi speciali a poter essere conteggiati negli

inventari cantonali delle SAC sono quelli in cui è possibile coltivare di nuovo

le colture bersaglio fondamentali per l'approvvigionamento economico del Paese

(colza, patate, cereali o barbabietole da zucchero) entro 12 mesi con le rese

tipiche della regione.

Le superfici non possono essere conteggiate nell'inventario

SAC, qualora si sospetti o si accerti un deterioramento in ambito di qualità

del suolo dovuto a sostanze nocive introdotte in relazione all'utilizzazione

speciale. Ciò vale, ad esempio, per gli orti e i giardini domestici (…). Per

quanto riguarda i vigneti, occorre addurre le relative prove.

Segue a pag. 27-28 la

tabella 4: Principi per la gestione dei casi speciali, che alla voce Vigneti,

ammette il loro computo nell'inventario SAC a condizione che il suolo non sia

degradato, osservando quanto segue:

Dopo la rimozione delle viti, i terreni possono essere

riutilizzati per la coltivazione delle colture bersaglio entro un anno. I

vigneti, a causa della pendenza del terreno, vengono raramente impiantati su

SAC, ragion per cui sono trascurabili in termini di superficie. In regioni dove

la viticoltura viene praticata da molto tempo, tuttavia, sono state registrate

nel suolo elevate concentrazioni di rame, ragion per cui il suolo – in casi

individuali – dev'essere analizzato prima che la superficie vitata possa essere

conteggiata nell'inventario SAC cantonale.

4.5

Ferme queste

premesse e con la riserva relativa al fatto che le indicazioni contenute nel PS

SAC in revisione non sono ancora vincolanti, va anzitutto ribadito il principio

secondo cui appartengono alle SAC i suoli migliori della Svizzera che vanno

mantenuti tali nel lungo periodo in termini sia qualitativi che quantitativi. Appare

inoltre fuori dubbio che se i mapp. 694, 695 e 697 fossero valutati in base ai

criteri generali previsti dal PS SAC in revisione (cfr. in particolare P6),

essi andrebbero estromessi dalle SAC, già solo per il superamento dei valori

indicativi riscontrato. Altre considerazioni portano tuttavia comunque ad

accogliere le richieste dei ricorrenti.

4.6

Anzitutto dal rapporto del 3

dicembre 2014 della SPAAS emerge come il grave deterioramento riscontrato al

mapp. 694 escluda che il medesimo possa venir considerato (ancora) fertile e

quindi annoverato nelle SAC. Da notare al proposito come il perito di parte,

nel suo rapporto del 6 novembre 2019, osservi che nel caso dovessero venire

asportati, simili terreni con superamenti del valore di guardia dovrebbero

essere smaltiti in discarica (…). In un caso (campione 05.SANT.S20) sarebbe

addirittura necessario ricorrere al deposito in discarica reattore (tipo E) in

quanto il tenore in rame eccede il limite massimo per le discariche per inerti

(tipo B). Ciò comporta un'ulteriore e rilevante riduzione (- 882 m2)

della superficie da ritenersi idonea alla campicoltura, oltre a quella già

indicata dal perito nel suo rapporto del 20 ottobre 2008 (3'350 m2).

Tale aspetto assume particolare importanza, posto che il comparto formato dai

mapp. 694, 695 e 697 non confina con (altra) zona SAC. Inoltre il superamento

dei valori indicativi riscontrato su tutti i fondi e il loro deterioramento

diffuso implica, come visto, un grado di deterioramento oltre il quale, in

base alle attuali conoscenze scientifiche o all'esperienza, la fertilità del

suolo non è più garantita a lungo termine (cfr. art. 35 cpv. 2 LPAmb, supra

consid. 4.1.). Tale situazione è destinata a peggiorare, posto che l'attuale

gestione dei vigneti compromette (ulteriormente) la qualità del suolo, rendendo

remota la possibilità di riconvertirli, in caso di necessità, alla campicoltura

entro 12 mesi. Tant'è vero che la SPAAS, nelle sue conclusioni, indica la

necessità, qualora le superfici venissero annoverate nelle SAC, di garantire una

gestione che possa escludere un deterioramento ulteriore della qualità del

suolo, aspetto quest'ultimo su cui la SA, nel suo rapporto del 21 gennaio

2015.

è rimasta silente. Infine l'osservazione, di per sé corretta, secondo cui il

deterioramento diffuso, di per sé, non implica restrizioni d'uso secondo l'O

suolo nel caso in cui si debbano implementare in caso di necessità colture

differenti, non tiene però conto del fatto che la riconversione delle

superfici SAC, in caso di necessità, si orienta verso un determinato tipo di

colture ovvero quelle ritenute fondamentali per l'approvvigionamento economico

del Paese (cfr. supra consid. 4.3.). In conclusione, tutti questi

elementi, valutati nel complesso, portano ad escludere che i fondi in questione

presentino (ancora) la qualità necessaria sia dal punto di vista qualitativo

che quantitativo per essere inclusi nelle SAC. L'opposta valutazione operata

dal Consiglio di Stato non merita pertanto tutela.

5.

5.1. Visto

quanto precede il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli

atti vengono retrocessi al Comune affinché stralci i mapp. 694, 695 e 697 dalle

SAC indicate nel piano del paesaggio 1:5000 e nel piano del paesaggio, settore

Paese.

5.2

Il Tribunale non

preleva una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Dato l'esito del gravame,

si giustifica invece l'assegnazione di ripetibili ai ricorrenti, patrocinati

(art. 49 cpv. 1 LPAmm); in concreto esse sono dovute dallo Stato.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è accolto

§. Di conseguenza:

1.1

la risoluzione del 6 novembre

2019.

(n. 5487) è annullata;

1.2

gli atti vengono retrocessi al

Comune di Sant'Antonino affinché stralci i mapp. 694, 695 e 697 dalle SAC

indicate nel piano del paesaggio 1:5000 e nel piano del paesaggio, settore

Paese.

2.

Non si prelevano tassa di

giustizia e spese. Ai ricorrenti dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'800.-

versato quale anticipo per le spese processuali. Lo Stato verserà ai ricorrenti

complessivi fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera