90.2020.13
Istanza di restituzione dei termini per ricorrere - obbligo di notifica personale ai proprietari della decisione di approvazione del PR?
3 marzo 2020Italiano11 min
è proprietaria dei mapp. 4104, 4105 e 4109 di Locarno, inseriti in zona d'attività
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
90.2020.13
Lugano
3 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sull'istanza di restituzione dei termini del 14 febbraio 2020 della
RI 1
patrocinata da: PR 1
contro
la risoluzione del 18 dicembre 2019 (n. 6736), con
cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del
Comune di Locarno, settore Piano di Magadino;
ritenuto, in
fatto
che la RI 1 (__________)
è proprietaria dei mapp. 4104, 4105 e 4109 di Locarno, inseriti in zona d'attività
e servizi speciale (ASs) secondo la variante del piano regolatore del Comune di
Locarno, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 14 dicembre 2004
(n. 5654);
che durante la seduta
del 19 ottobre 2015 il Consiglio comunale di Locarno ha adottato la revisione
del piano regolatore riguardante il settore Piano di Magadino, che prevede in
particolare un ampliamento della zona ASs (inclusione del comparto area
Polivideo), retta dall'art. 26 delle norme di attuazione del piano
regolatore (NAPR), nonché la commutazione di parte della zona industriale d'interesse
comunale in zona d'attività e di servizi (AS), retta dall'art. 25 NAPR;
che RI 1 non è insorta
contro i contenuti del piano;
che con risoluzione del
18 dicembre 2019 (n. 6736), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione;
tuttavia, considerato come una parte della zona AS e la zona ASs risultassero
inserite, secondo la scheda R8 del piano direttore cantonale (PD), in un
comparto potenzialmente idoneo per i grandi generatori di traffico (GGT) e come
la scheda ammettesse a titolo indicativo per l'insieme del comparto 20'000 m2
di superficie di vendita (SV), il Governo ha modificato d'ufficio gli art. 25 e
26 NAPR, inserendo un tetto massimo complessivo di SV di 20'000 m2, al
fine di rendere la revisione conforme ai contenuti del PD (cfr. p.to n. 2a del
dispositivo, pag. 87, che rinvia al capitolo 13.1. [recte: 12.1.] Modifiche
d'ufficio e decisioni che necessitano di una pubblicazione, pag. 85, e in
particolare lett. p, nonché capitolo 5.4. Norme di attuazione del piano
regolatore, sottocapitoli 5.4.7 e 5.4.8, pag. 42-43);
che, richiamati gli
art. 29 cpv. 3 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST,
RL 701.100), 39 cpv. 3 del suo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL
701.110) e 19 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm; RL 165.100), al p.to 4.1. a del dispositivo, pag. 87, il Consiglio di
Stato ha ordinato la pubblicazione della predetta risoluzione, limitatamente al
suo dispositivo, sul Foglio ufficiale (FU) e all'albo comunale; al p.to 4.3.
del dispositivo, pag. 88, il Governo ha inoltre ingiunto al Comune di pubblicare
la presente risoluzione, ad esclusione della parte relativa alla decisione sui
ricorsi, al più presto e non oltre i 30 giorni dalla sua intimazione, per un
periodo di 30 giorni e previo annuncio della pubblicazione all'albo comunale,
sul Foglio ufficiale e sui quotidiani del Cantone a norma dell'art. 27 cpv. 2
LST e 36 cpv. 3 RLst;
che in ottemperanza a
tali indicazioni, il dispositivo della risoluzione governativa è stato
pubblicato sul FU n. 105/2019 del 31 dicembre 2019, pag. 12428, mentre, finora,
il Comune non ha ancora dato seguito all'ordine contenuto al p.to 4.3. del
dispositivo;
che il 14 febbraio 2020
RI 1 ha introdotto presso il Tribunale cantonale amministrativo un'istanza di
restituzione dei termini, chiedendo che il Consiglio di Stato sia astretto a
intimarle la risoluzione del 18 dicembre 2019 con assegnazione di un termine di
ricorso di 30 giorni; asserendo di aver appreso il 4 febbraio 2020 dalla stampa
che la revisione era stata approvata con la modifica d'ufficio concernente gli
art. 25 e 26 NAPR, di aver poi constatato che il termine di ricorso, calcolato
dalla pubblicazione del dispositivo sul FU da parte dell'Esecutivo cantonale,
fosse ormai scaduto e di essersi in seguito attivata presso l'Ufficio tecnico
comunale per ottenere maggiori ragguagli, essa rimprovera al Governo di aver
violato l'art. 29 cpv. 3 LST, che impone l'intimazione della decisione ai
proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata, come è il suo caso;
RI 1 sostiene in particolare di non aver potuto rispettare il termine di
ricorso senza sua colpa, posto che poteva attendersi una notifica personale
della decisione alla luce del chiaro tenore della LST;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 2 LPAmm; art. 30 cpv. 1
LST);
che l'istanza, la quale
dev'essere decisa senza contraddittorio (art. 15 cpv. 3 LPAmm), può essere
evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm);
che contrariamente all'art.
12 dell'abrogata legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966 (LPamm; BU 1966, 181), il quale rinviava alla procedura civile per
disciplinare l'istituto della restituzione in intero contro il lasso dei
termini, il nuovo art. 15 LPAmm sancisce autonomamente che i termini non rispettati
possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può
dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non
ha colpa (cpv. 1);
che la LST prevede che il piano
regolatore è adottato dal Legislativo comunale (art. 27 cpv. 1 LST); il Municipio
procede alla pubblicazione della decisione di adozione presso la cancelleria
comunale per il periodo di 30 giorni (art. 27 cpv. 2 LST); la pubblicazione è
annunciata almeno 5 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei
quotidiani del Cantone (art. 36 cpv. 3 RLst); contro il contenuto del piano è
dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine
di pubblicazione (art. 28 cpv. 1 LST); a norma dell'art. 29 cpv. 1 LST il Consiglio
di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto od in parte il
piano regolatore, oppure nega l'approvazione; contro le decisioni del Consiglio
di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 30 cpv. 1 LST);
che in concreto, attraverso la
risoluzione del 18 dicembre 2019 (n. 6736), il Consiglio di Stato ha approvato
la revisione, modificando, fra l'altro, d'ufficio gli art. 25 e 26 NAPR;
che il Governo ha indi pubblicato il
dispositivo della sua risoluzione all'albo comunale e nel FU (cfr. FU n.
105/2019 del 31 dicembre 2019, pag. 12428) a tenore degli art. 29 cpv. 3 LST e
39 cpv. 3 RLst;
che esso ha inoltre ordinato al Comune
di pubblicare presso la sede dell'amministrazione locale la risoluzione, in
forma integrale, per il periodo di 30 giorni, previo annuncio della
pubblicazione agli albi comunali, nel FU e nei quotidiani del Cantone,
analogamente a quanto la legge prescrive per la pubblicazione della
deliberazione di adozione del piano regolatore (cfr. art. 27 cpv. 2 LST e 36
cpv. 3 RLst; cfr. p.to 4.3. del dispositivo della risoluzione);
che il dispositivo della risoluzione del
18 dicembre 2019 è invece silente in merito al termine di ricorso contro la
determinazione del Governo, che viene notificata mediante la citata
pubblicazione per un periodo di 30 giorni;
che a tutt'oggi il Municipio non ha
ancora eseguito la pubblicazione della risoluzione governativa presso la
cancelleria comunale;
che l'istante lamenta il fatto di non
aver ricevuto comunicazione scritta della decisione governativa, e ciò in
manifesta violazione dell'art. 29 cpv. 3 LST, secondo cui la decisione del
Consiglio di Stato è intimata al Comune, ai ricorrenti e ai proprietari dei
fondi la cui situazione è stata modificata dalla risoluzione, com'è il suo
caso;
che la pubblicazione
di una decisione rappresenta un sistema alternativo di notificazione, che può
essere eccezionalmente impiegato quando i destinatari della stessa sono
numerosi (più di venti) oppure non possono essere identificati senza oneri
eccessivi (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. c e d LPAmm): eventualità
che, in materia di atti pianificatori, costituisce tuttavia la regola, come
conferma l'art. 27 cpv. 2 LST, il quale pone come principio la pubblicazione
del piano regolatore, una volta adottato dal Legislativo comunale (cfr. per
tutto quanto segue e quanto precede: STA 90.2015.16-18/20-24 del 13 luglio 2015
consid. 3.3);
che in vigenza della
legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365) il Consiglio di Stato
procedeva in modo identico quando si trattava di notificare la risoluzione di
approvazione del piano regolatore, ma in particolare le decisioni di non
approvazione e le modifiche d'ufficio decretate dallo stesso;
che in tale ipotesi, il
Consiglio di Stato faceva pubblicare il dispositivo all'albo comunale e nel
Foglio ufficiale (art. 37 cpv. 2, II frase LALPT; dal 1° gennaio 2012 art. 29
cpv. 3 in fine LST, 39 cpv. 3 RLst; cfr. anche Raffaello
Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in RtiD
I-2015, pag. 203 segg., nota a pié di pagina n. 35);
che il Governo procedeva inoltre sempre alla
notificazione (personale) scritta ai ricorrenti (dinanzi allo stesso) della
propria decisione a tenore dell'art. 17 cpv. 1 LPAmm;
che ai proprietari dei fondi la cui
situazione veniva modificata dalla risoluzione governativa non veniva invece
necessariamente riservato lo stesso trattamento; dipendeva, in primo luogo,
dalla facilità della loro individuazione e dal loro numero; laddove (come ad
esempio quando il Governo correggeva - dietro ricorso o, come più spesso
accadeva, d'ufficio - le norme di attuazione del piano regolatore od operava
cambiamenti di un certo rilievo rispetto dell'assetto pianificatorio proposto
dal Comune) era praticamente impossibile definire con esattezza la cerchia
delle persone toccate dalle modifiche, il Governo ricorreva alla notificazione
per via edittale (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. c e d LPAmm), ordinando al Municipio
di procedere a una pubblicazione della sua risoluzione integrale (non limitata
quindi al solo dispositivo) presso la cancelleria comunale, secondo le modalità
prescritte per la pubblicazione della deliberazione di adozione del piano
regolatore da parte del Legislativo comunale (ossia per 30 giorni consecutivi,
previo annuncio all'albo comunale, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani);
che questo modo di procedere viene seguito
anche dopo l'avvento della LST;
che nell'ambito dell'approvazione della
revisione del piano regolatore del Comune di Locarno, settore Piano di
Magadino, il Governo ha disposto numerose modifiche rispetto all'assetto pianificatorio
proposto dal Consiglio comunale (cfr. capitolo 12.1. Modifiche d'ufficio e
decisioni che necessitano di una pubblicazione, pag. 85-86), per cui
appariva difficile individuare i destinatari della risoluzione governativa; donde
il ricorso alla notifica per via edittale;
che, vista la scelta del Consiglio di Stato
di procedere in tal senso, a torto l'istante lamenta la mancata notifica
personale della decisione ex art. 29 cpv. 3 LST;
che tuttavia, come già detto, il Comune non
ha ancora disposto la pubblicazione della risoluzione d'approvazione in parola;
che di conseguenza l'istanza all'esame
risulta priva d'oggetto, in quanto il termine di cui RI 1 chiede la
restituzione non ha ancora iniziato a decorrere;
che determinante non è in effetti la
pubblicazione del dispositivo da parte del Governo, bensì quella della
decisione integrale da parte del Comune;
che non porta ad altra
conclusione il fatto che, in concreto, il dispositivo preveda, per coloro che
non hanno ricevuto la decisione, che il ricorso vada presentato entro 30 giorni
dalla pubblicazione del dispositivo sul FU (p.to 5.2. lett. b), pubblicazione
accompagnata dal deposito della risoluzione presso la Cancelleria comunale a
disposizione delle parti (p.to 4.2.);
che ciò crea
ambiguità, poiché, come visto, al p.to 4.3. del dispositivo è contemplata l'integrale
pubblicazione della risoluzione da parte del Comune, per un periodo di 30
giorni, senza che, apparentemente, ciò faccia nascere un diritto di ricorso;
che sotto questo
profilo alla pubblicazione di cui al p.to 4.3. del dispositivo non sembrerebbe
pervenire una specifica funzione, visto il deposito di cui al p.to 4.2.,
rispettivamente la pubblicazione del dispositivo di cui al p.to 4.1. lett. a;
che tuttavia se essa
non facesse stato mal si comprende perché il dispositivo la menzioni;
che tale situazione è
fonte di grave incertezza poiché, così facendo, sembra sussistere una doppia
pubblicazione ai fini della decorrenza dei termini, ciò che è inammissibile;
che inoltre tale ambigua
situazione non può pregiudicare la situazione di coloro che, facendo
affidamento sul p.to 4.3. del dispositivo, attendono la pubblicazione per un
periodo di 30 giorni da parte del Comune, così come è sempre stato fatto in
vigenza della LALPT e così come lo è ancora sotto l'egida della LST;
che visto tutto quanto precede l'istanza va
pertanto dichiarata irricevibile;
che, vista la particolarità della vertenza,
si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 47 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. L'istanza è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si preleva una tassa di
giustizia.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
1.
CO 1
1.
rappr. da: RA 1
2.
CO 2
patr.
da: PR 2
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera