90.2020.14
Istanza di restituzione contro il lasso dei termini
13 aprile 2022Italiano21 min
regolatore del 2001, fra cui anche il piano della rete viaria e delle attrezzature
Source ti.ch
Incarti n.
90.2020.14
52.2020.281
Lugano
13
aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sui ricorsi di
RI
1
patrocinato
da: PR 2
a.
del 12 marzo 2020
contro
la decisione del 5 febbraio 2020 (n. 622) con cui il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione del 15 luglio 2019 (n. 423) del
Municipio di Arogno e ha respinto la sua istanza di restituzione dei termini
in relazione alla procedura conclusasi con la risoluzione d'approvazione
delle varianti di adeguamento del piano regolatore di Arogno del 15 aprile
2015 (n. 1547);
b.
del 12 giugno 2020
contro
la decisione del 6 maggio 2020 (n. 2296) con cui il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione del 15 luglio 2019 (n. 423) del
Municipio di Arogno;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. __________ e RI 1 sono
comproprietari per un mezzo del mapp. 12__________ di Arogno, situato in
località , fuori zona edificabile, su cui sorge un edificio abitativo, a cui si
accede dalla strada al mapp. 8__________, di proprietà del Comune.
B. a. Con risoluzione del
13 novembre 2001 (n. 5352) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione
generale del piano regolatore di Arogno, che inseriva la citata strada nella
categoria collegamenti esterni al comprensorio urbanizzato: strade
carrozzabili esistenti prevalentemente d'interesse agricolo e/o forestale.
Nell'ambito dell'approvazione al Comune veniva richiesto l'allestimento di
alcune varianti (cfr. in particolare cap. 6. Riassunto delle varianti e
delle modifiche scaturite dall'esame del PR e dalla decisione dei ricorsi,
pag. 60-61).
b. Il piano regolatore
è stato in seguito integrato da alcune modifiche. Per quanto qui d'interesse,
con risoluzione dell'8 febbraio 2011 (n. 909) il Consiglio di Stato ha
approvato le varianti conseguenti all'approvazione della revisione del piano
regolatore del 2001, fra cui anche il piano della rete viaria e delle attrezzature
ed edifici d'interesse pubblico che attribuisce la strada al mapp. 8__________
alla categoria sentieri. Pure in tale sede l'Esecutivo cantonale ha
invitato il Comune ad elaborare alcune varianti (cfr. in particolare cap. 5.2. Decisioni
che richiedono l'adozione di una variante di PR, pag. 59).
c. Con risoluzione del
15 aprile 2015 (n. 1547) il Governo ha approvato le varianti d'adeguamento
conseguenti alla decisione dell'8 febbraio 2011. Per quanto attiene alla rete
viaria, le varianti concernono esclusivamente il comparto Peschiera,
Boscaccio e Piano e l'inserimento delle linee di arretramento nei comparti Pugerna,
San Vitale, Castello e Dogana" e Vissino e Parone (cfr. cap.
2.2. Componenti del piano regolatore oggetto di variante, lett. b, pag.
7).
d. Il piano regolatore
è stato in seguito completato con altre varianti non attinenti alla rete
viaria.
C. a. Il 1° luglio 2019 __________
e RI 1 si sono rivolti al Comune di Arogno, denunciando il fatto che ci è
stato riferito che parlando con uno degli architetti è stato da parte del
Comune messo in dubbio il carattere di strada della Via che porta da San Vitale
alla mulattiera per Bissone (…). Non possiamo evidentemente accettare tale
declassamento.
b. Con risoluzione del
15 luglio 2019 (n. 423) il Municipio ha comunicato a __________ e RI 1 che,
come già ribadito in più occasioni, il mapp. 8__________ appartiene alla
categoria dei sentieri, concludendo che Ad ogni modo incontestabile è il
fatto che giuridicamente è vincolante il Piano Regolatore in vigore che data
del 10 agosto 2015 (recte: 15 aprile 2015, n.d.R.) con tutte le
sue successive varianti approvate.
c.
c.a. Avverso tale
decisione __________ e RI 1 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, postulandone
l'annullamento con rinvio agli art. 208 e 213 della legge organica comunale del
10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Contestualmente essi hanno pure formulato
istanza di restituzione in intero dei termini per presentare ricorso ai sensi
dell'art. 28 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011
(LST; RL 701.100), chiedendo l'annullamento del PR di Arogno datato 10
agosto 2015 relativamente alla parte che declassa il mapp. 8__________ RFD
Arogno da "strada" a "sentiero".
c.b. L'allegato
ricorsuale era formulato anche a valere quale istanza di restituzione dei
termini per la presentazione di osservazioni al progetto di Piano Regolatore
che data del 10 agosto 2015 nei confronti del Comune di Arogno e quale
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, con contestuale istanza di restituzione
dei termini, tendente all'annullamento della risoluzione di approvazione del
PR di Arogno 10 agosto 2015
menzionato da parte del CdS, relativamente
alla parte di PR che declassa il mappale 8__________ RFD Arogno da "strada"
a "sentiero".
c.c. Con sentenza
90.2019.19 dell'8 agosto 2019 il giudice delegato del Tribunale cantonale
amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso rivolto contro la
risoluzione d'approvazione del PR.
d. Nell'ambito della
procedura pendente davanti al Consiglio di Stato (cfr. supra, consid.
c.a), l'11 ottobre 2019 __________ e RI 1 hanno presentato una richiesta
tendente a estendere le domande di giudizio. La successiva replica del 16
ottobre 2019 ne riprendeva i contenuti e le domande.
e. Con risoluzione del
5 febbraio 2020 (n. 622), il Consiglio di Stato ha respinto, in quanto
ricevibile, l'istanza di restituzione dei termini e dichiarato irricevibile il
ricorso, vista la presenza di una decisione meramente confermativa, in quanto i
ricorrenti erano già stati informati in precedenza circa lo statuto
pianificatorio del mapp. 8__________.
f. Con decisione del 6
maggio 2020 (n. 2296) il Governo ha nuovamente dichiarato irricevibile il
ricorso per gli stessi motivi. In particolare esso ha ritenuto che ancorché
questo Consiglio si sia già indirettamente espresso in merito in ambito
pianificatorio nella risoluzione del 5 febbraio 2020, la sua competenza
risultava data sotto il profilo dell'applicazione della LOC.
D. a. Avverso la
risoluzione del 5 febbraio 2020 __________ e RI 1 sono insorti davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento (p.to n. 1 del petitum)
e formulando una serie di richieste d'accertamento (p.to n. 2, 3 e 4 del petitum).
Censurano in particolare una lesione dell'art. 27 cpv. 2 LST per il fatto di
non essere mai stati avvisati del declassamento a sentiero del mapp. 8__________.
b. In sede di risposta
la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) e il Comune di Arogno chiedono
la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, se necessario, in
seguito.
c. Poiché i ricorrenti
si sono aggravati davanti al Tribunale anche contro la risoluzione del 6 maggio
2020 (cfr. consid. che segue), con un unico allegato di replica del 15
settembre 2020 postulano anzitutto la congiunzione delle cause, l'esperimento
di un tentativo di conciliazione e di un sopralluogo. Si riconfermano poi nelle
loro critiche, che sviluppano e ricapitolano al p.to VI dell'allegato, restringendo
invece le loro domande all'annullamento delle decisioni impugnate.
d. Con la duplica il
Comune riconferma integralmente le precedenti posizioni. La Sezione è rimasta
silente.
E. a. Anche avverso la risoluzione
del 6 maggio 2020 __________ e RI 1 si sono aggravati davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento (p.to n. 2 del petitum)
e formulando una serie di domande di accertamento (p.to n. 2b e 2c del petitum).
Essi invocano al p.to VI del ricorso le medesime censure già avanzate al p.to
VI dell'allegato di replica del 15 settembre 2020 (cfr. supra, consid.
D.c).
b. In sede di risposta
il Consiglio di Stato e il Comune di Arogno postulano la reiezione del gravame,
il primo senza formulare particolari osservazioni. Gli argomenti avanzati dal
Comune verranno esposti, se necessario, in appresso.
c. Circa i contenuti
della replica si rinvia a quanto esposto sopra al consid. D.c.
Il Comune e il
Consiglio di Stato non hanno duplicato.
F. Il 31 ottobre
2020 è deceduta __________, a cui è subentrato il marito RI 1 (cfr.
comunicazione del 28 gennaio 2021).
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale è data in base all'art. 84 lett. a della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e all'art.
208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e
direttamente toccato dai giudizi impugnati di cui è destinatario, è data (art.
65 cpv. 1 LPAmm). I ricorsi, tempestivi (art 68 cpv. 1 LPAmm), sono pertanto ricevibili
in ordine, nei limiti indicati al consid. 1.3.
1.2. Avendo il
medesimo fondamento di fatto, i ricorsi possono essere decisi con un unico
giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm), che può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il sopralluogo sollecitato dal
ricorrente non appare idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di
ulteriori elementi rilevanti per l'esito della vertenza. Non è inoltre ben dato
di vedere su quali basi questo Tribunale potrebbe indire un esperimento di conciliazione
(art. 23 LPAmm) per sottoporre alle parti (preliminarmente) una proposta
transattiva/conciliativa. In ogni caso, per i motivi che verranno espressi
in seguito, esso risulterebbe privo di probabilità di esito favorevole (RDAT
I-1998 n. 19).
1.3. Le decisioni
impugnate si limitano a dichiarare irricevibile il ricorso, rispettivamente a
respingere, in quanto ricevibile, l'istanza di restituzione dei termini. Nella
misura in cui il ricorrente, ripercorrendo diffusamente fatti e procedure
lontane nel tempo, invoca la violazione di innumerevoli norme e principi
costituzionali da parte del Comune e delle varie Autorità, riassunti al p.to VI
dell'allegato di replica del 15 settembre 2020, in relazione all'asserito
"declassamento" della strada al mapp. 8__________, non confrontandosi
o confrontandosi solo marginalmente con l'oggetto del contendere, le sue
critiche sono dunque irricevibili.
Considerandi
2.
Ricorso del
12.
marzo 2020
2.1
Istanza di
restituzione del lasso dei termini
2.1.1
Prima di
entrare nel merito della vertenza va considerato quanto segue.
2.1.1.1
Con il
ricorso davanti al Consiglio di Stato, RI 1 ha formulato un'istanza di
restituzione in intero dei termini e chiesto l'annullamento del PR di Arogno
datato 10 agosto 2015 relativamente alla parte che declassa il mapp. 8__________
RFD Arogno da "strada" a "sentiero", riprendendo
l'indicazione contenuta nella risoluzione del 15 luglio 2019 impugnata, secondo
cui incontestabile è il fatto che giuridicamente è vincolante il Piano
Regolatore in vigore che data del 10 agosto 2015 con tutte le sue successive
varianti approvate (cfr. supra, consid. C.b). Tale scritto conteneva
tuttavia manifestamente un errore di trascrizione: non avendo il Consiglio di
Stato emanato risoluzioni il 10 agosto 2015 concernenti il piano regolatore di
Arogno, la risoluzione municipale si riferiva in realtà alla risoluzione governativa
del 15 aprile 2015 (n. 1547), mediante la quale venivano approvate le varianti
d'adeguamento conseguenti alla decisione dell'8 febbraio 2011, anche questa
passata in giudicato incontestata. Senonché, come esposto in narrativa (cfr. supra,
consid. B.a e B.b), il "declassamento" a sentiero della strada al
mapp. 8__________ è avvenuto nell'ambito dell'elaborazione delle varianti
adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009, regolarmente
pubblicate dal 15 febbraio al 16 marzo 2010 (cfr. FU 10/2010 del 5 febbraio
2010) e approvate dal Consiglio di Stato con risoluzione dell'8 febbraio 2011
(n. 909), di modo che le successive varianti di piano regolatore, fra cui
quella approvata il 15 aprile 2015, non hanno fatto altro che riprendere il
vincolo, ciò che esclude(va) la possibilità di rimetterlo in discussione,
trattandosi tutt'al più di una mera decisione confermativa di una precedente
decisione cresciuta in giudicato (RDAT I-1998 n. 40 consid. 4 con riferimento;
STA 90.2011.151-155 del 4 dicembre 2014 consid. 3.2). Rettamente dunque il
Governo, nella decisione impugnata, ha rilevato l'incongruenza, ritenendo che
l'istanza di restituzione dei termini non potesse che riferirsi alla procedura
pianificatoria conclusasi nel 2011.
2.1.1.2
Pure a giusto titolo il Governo nella sua decisione non ha tenuto conto di
quanto postulato dal ricorrente nell'istanza dell'11 ottobre 2019, rispettivamente nella replica
successiva, che estendevano le domande di giudizio (cfr. supra, consid. C.d; André Moser in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler [curatori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, II
ed., Zurigo/San Gallo 2019, ad art. 52 n. 4 e 6; Frank
Seethaler/Fabia Portmann in: Bernhard Waldmann/
Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, ad art. 52 n. 39). Neppure il ricorrente
pretende il contrario.
2.1.2
Come già davanti
al Governo, RI 1 sostiene anche in questa sede che la mancata osservanza dei
termini di ricorso contro le varianti adottate dal Consiglio comunale il 14
dicembre 2009, sia avvenuta senza sua colpa, avendo omesso il Municipio,
parallelamente alla pubblicazione delle varianti, di avvisarlo del
"declassamento" del sentiero in violazione dell'obbligo di cui all'art.
27.
cpv. 2 LST. Seppur implicitamente il ricorrente sembra dunque prevalersi del
principio, codificato all'art. 20 LPAmm, secondo cui una notifica difettosa non
può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Tale tesi non merita accoglimento
per i seguenti motivi.
2.1.2.1
La revisione all'esame è stata avviata in vigenza
della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31
dicembre 2011), applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 117 LST. La
LALPT prevedeva che il piano regolatore era adottato dal legislativo comunale
(art. 34 cpv. 1 LALPT). Il municipio procedeva sollecitamente alla
pubblicazione della decisione di adozione presso la cancelleria comunale per il
periodo di 30 giorni (art. 34 cpv. 1 LALPT). La pubblicazione era annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel
Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). Contro il
contenuto del piano era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni
dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 35 cpv. 1 LALPT). Erano legittimati a ricorrere (art. 35
cpv. 2 LALPT): ogni cittadino attivo nel comune (lett. a); ogni altra persona o
ente che dimostrasse un interesse degno di protezione (lett. b). A norma
dell'art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esaminava gli atti e decideva i
ricorsi, approvava in tutto od in parte il piano regolatore, oppure negava
l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato era dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1 LALPT).
2.1.2.2
La LST, in vigore dal 1° gennaio 2012, ha istituito un regime
giuridico sostanzialmente analogo a quello previsto dalla LALPT per quanto
attiene alla procedura di adozione, approvazione ed impugnazione del piano
regolatore: si vedano gli art. da 25 a 30 LST. L'art. 27 cpv. 2 LST, concretizzato dall'art. 36
cpv. 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre
2011.
(RLst; RL 701.110), ha tuttavia introdotto l'obbligo, per il municipio, di
avvisare personalmente i proprietari direttamente toccati in maniera incisiva
dai provvedimenti della pubblicazione della decisione di adozione del piano
regolatore.
2.1.2.3
Contrariamente alla LST, la LALPT non prevedeva l'obbligo, per l'autorità,
di avvisare personalmente i proprietari dell'adozione del piano regolatore o di
una sua variante. Questa normativa cantonale risultava conforme all'ordinamento
costituzionale e legislativo federale. La giurisprudenza relativa agli art. 4
cpv. 1 dell'or abrogata Costituzione federale del 29 maggio 1874, 29 cpv. 2
della Costituzione federale vigente del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), e 33
cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno
1979.
(LPT; RS 700) ha in effetti stabilito che le citate disposizioni esigono,
di massima, la semplice pubblicazione dei piani, la quale, nella fattispecie, è
regolarmente avvenuta. La legislazione federale non impone invece l'obbligo
d'informare personalmente i proprietari fondiari in caso di adozione o di
modifica dei piani stessi. Ai proprietari incombe infatti il compito di
interessarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica dei loro fondi;
principio che ritorna applicabile anche quando essi non risiedono nel comune
dove sono siti questi ultimi (RDAT II-1999 n. 9 consid. 6b; inoltre: RtiD
I-2010 n. 20
consid.
3.2; Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Praxiskommentar zum
Rechtsschutz in der Raumplanung, Zurigo 2010, ad art. 33 n. 25). In conclusione, dato che, come visto
sopra, alla fattispecie risulta applicabile la LALPT, non può quindi giovare al
ricorrente l'appellarsi all'art. 27 cpv. 2 LST.
2.1.3
Occorre ora analizzare se in concreto erano date
le premesse per accogliere l'istanza di restituzione del termine per contestare
le varianti adottate nel 2009, che il Governo ha respinto.
2.1.3.1
Secondo l'art. 15 LPAmm, i termini
non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo
rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1). La
domanda di restituzione contro il lasso dei termini, prosegue la norma,
dev'essere presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv. 2).
2.1.3.2
L'istituto
della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (STF 2C_747/2011 del 26 settembre 2011 consid.
2.2). Ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LPAmm, la parte, rispettivamente il suo
rappresentante, che intende prevalersene deve dunque dimostrare di
essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente
nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso; a questa valutazione si
applica un metro rigoroso e oggettivo (cfr. ancora di recente, STF 2F_17/2014
del 19 settembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii; Patricia
Egli in: Waldmann/Weissenberger
[curatori], op. cit., ad art. 24 n. 4). Per poter essere ammessa l'assenza di
colpa, la parte deve dimostrare che né a lei né al suo eventuale patrocinatore
possa essere imputata anche solo una leggera negligenza (Egli, op. cit., ad art. 24 n. 16).
2.1.3.3
In concreto, come visto sopra, l'istanza
di restituzione dei termini presentata da RI 1 il 24 luglio 2019 non poteva che
riferirsi alle varianti adottate dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2009. Il
Governo, nell'evaderla, ha quindi giustamente ritenuto che l'istanza si
palesasse irricevibile nella misura in cui si riferiva alla procedura
pianificatoria conclusasi con risoluzione governativa del 15 aprile 2015, già
per il fatto che il declassamento dell'asse viario (fmn 8__________) a "sentiero"
è avvenuto con la procedura consolidatasi nel 2011, per poi respingerla
nella misura in cui si riferiva a quest'ultima procedura. Tale conclusione
merita conferma. Infatti, anzitutto nel gravame non sono stati fatti
valere impedimenti che avrebbero precluso al ricorrente di insorgere a suo
tempo contro le varianti adottate nel 2009. Inoltre, come rilevato nella
decisione impugnata, con risoluzione del 24 luglio 2017 (n. 381), prodotta
anche dal ricorrente in questa sede (doc. D), il Municipio di Arogno gli aveva
indicato che Innanzi tutto occorre precisare che quella che voi chiamate
erroneamente strada, in realtà a Piano regolatore è definita come sentiero.
E ancora, più sotto, Nel caso del mappale 8__________ RFD, lo stesso è
definito a Piano regolatore quale sentiero comunale (che collega "San
Vitale" alla località "Al Bosco); lo stesso fa parte inoltre della
rete dei sentieri escursionistici cantonali e sottostà alla Legge sui percorsi
pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS). L'istanza del 24 luglio 2019
risultava pertanto in tutti i casi palesemente tardiva. A nulla vale al
ricorrente appellarsi al fatto che lo scritto del 24 luglio 2017, che
rispondeva a una sua e-mail del 30 giugno 2017, sia stato inviato al
segretariato dello studio legale di cui è titolare soltanto il 6 ottobre 2017,
allorquando era ricoverato per un infarto al Cardiocentro, e che il contenuto
del medesimo non sarebbe stato comunque chiaro, rispettivamente non si potesse capire
il nesso tra la lettera del Comune e la pacifica usuale domanda del 30.06.2017.
A prescindere dal fatto che il contenuto dello scritto è chiarissimo, il
conferimento a terzi, se non alle figlie, di un mandato per amministrare le sue
proprietà e compiere gli atti necessari alla loro gestione avrebbe infatti
permesso di ovviare agevolmente a quelle difficoltà che ora egli invoca (STF
8.2.1999
n. 1P.319/1999 in re V. pubblicata in RDAT-II 1999 n. 8; DTF 119 II 86
consid. 2a; GAT, n. 351). In ogni caso nulla giustifica la sua passività
sull'arco di due anni, considerata la durata limitata del ricovero.
2.2
Risoluzione
del 15 luglio 2019 (n. 423)
2.2.1
Per principio
possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i
provvedimenti adottati dall'autorità d'imperio, in casi concreti e individuali,
per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati
fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o
l'estensione (cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 1 n. 4; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II
ed., Cadenazzo 2002, n. 200).
2.2.2
Come esposto in
narrativa, mediante la risoluzione del 15 luglio 2019 il Municipio di Arogno ha
comunicato al ricorrente che, come già ribadito in più occasioni, il mapp. 8__________
appartiene alla categoria dei sentieri e che mai è appartenuto alla
categoria delle strade veicolari comunali…, in quanto le strade
pubbliche veicolari servono per garantire l'urbanizzazione
di quartieri residenziali. Situazione ben diversa del caso concreto dove invece
si è in presenza di un'unica abitazione secondaria (la vostra al mapp.
12__________) e di alcuni diroccati isolati (…) tutti siti fuori zona
edificabile. Ora, in base ai principi appena esposti, a tale risoluzione
non perveniva la qualità di decisione impugnabile, trattandosi di uno scritto
meramente informativo, che non poteva formare oggetto di ricorso. Di
conseguenza, seppure per motivi diversi da quelli addotti dal Governo (presenza
di una decisione confermativa), la decisione di dichiarare irricevibile il
gravame merita conferma.
2.2.3
Ben inteso, qualora il ricorrente
intendesse ottenere un riesame della pianificazione relativa al mapp. 8__________,
dipendente peraltro dalla dimostrazione dall'adempimento dei severi criteri di cui
all'art. 21 cpv. 2 LPT, egli dovrebbe promuovere la relativa procedura (cfr.
STA 90.2011.151-155 citata consid. 3.2., che rinvia sul tema alla STA
90.2011.42
del 14 giugno 2012). Manifestamente lo scritto del 1° luglio 2019
(cfr. supra, consid. C.a) non adempie tali requisiti.
2.3
A titolo abbondanziale si rileva
infine che il transito veicolare su sentieri non è di principio escluso. L'art.
17.
cpv. 2
della legge sui percorsi
pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS; RL 726.100) sancisce
infatti il diritto dei comuni e del Dipartimento, secondo le rispettive
competenze, di destinare i percorsi pedonali anche ad altri usi, a condizione
che siano compatibili con la destinazione pedonale.
2.4
Per tutti questi
motivi il ricorso del 12 marzo 2020 non merita accoglimento.
3.
Ricorso del
12.
giugno 2020
La risoluzione del 6
maggio 2020, che dichiara irricevibile il ricorso del 24 luglio 2019 contro la risoluzione del 15 luglio 2019 (n.
423) del Municipio di Arogno, ricalca pedissequamente nell'argomentazione e
nell'esito la risoluzione del 5 febbraio 2020, che, come appena visto, merita
conferma. Incomprensibile pertanto la necessità di emanarla, posto che il
richiamo di un'altra norma atta a fondare la propria competenza non giustifica
in alcun caso di riesaminare un ricorso già dichiarato irricevibile. Per sua
natura essa va quindi assimilata a una decisione confermativa, che non risulterebbe impugnabile in questa sede (cfr. DTF
118.
la 209 consid. 2b e
rif. ivi citati; RDAT I-1995 n. 9; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna
1997, ad art. 49 n. 18; Borghi/Corti,
op. cit., ad art. 34 n. 5c). Tant'è che anche le tesi avanzate nel
gravame all'esame non fanno che ricalcare quelle già esposte nel ricorso del 12 marzo 2020. Il quesito circa la natura
della decisione in oggetto non merita tuttavia ulteriore disamina, ritenuto che
quand'anche essa risultasse impugnabile, il ricorso del 12 giugno 2020 andrebbe
respinto per gli stessi motivi esposti in precedenza.
4.
Le spese e la tassa di giustizia
seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Vengono assegnate le ripetibili
al Comune, patrocinato, che non dispone di un servizio giuridico (art. 49 cpv.
1.
e 2 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso del
12.
marzo 2020 (a) è respinto.
2.
In quanto
ricevibile, il ricorso del 12 giugno 2020 (b) è respinto.
3.
Le spese e la
tassa di giustizia di fr. 2'500.- sono poste a carico del ricorrente, al quale
va retrocesso l'importo di fr. 800.- versato in eccesso. Il ricorrente
rifonderà al Comune fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera