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Decisione

90.2020.14

Istanza di restituzione contro il lasso dei termini

13 aprile 2022Italiano21 min

regolatore del 2001, fra cui anche il piano della rete viaria e delle attrezzature

Source ti.ch

Incarti n.

90.2020.14

52.2020.281

Lugano

13

aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sui ricorsi di

RI

1

patrocinato

da: PR 2

a.

del 12 marzo 2020

contro

la decisione del 5 febbraio 2020 (n. 622) con cui il

Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata

dall'insorgente avverso la risoluzione del 15 luglio 2019 (n. 423) del

Municipio di Arogno e ha respinto la sua istanza di restituzione dei termini

in relazione alla procedura conclusasi con la risoluzione d'approvazione

delle varianti di adeguamento del piano regolatore di Arogno del 15 aprile

2015 (n. 1547);

b.

del 12 giugno 2020

contro

la decisione del 6 maggio 2020 (n. 2296) con cui il

Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata

dall'insorgente avverso la risoluzione del 15 luglio 2019 (n. 423) del

Municipio di Arogno;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. __________ e RI 1 sono

comproprietari per un mezzo del mapp. 12__________ di Arogno, situato in

località , fuori zona edificabile, su cui sorge un edificio abitativo, a cui si

accede dalla strada al mapp. 8__________, di proprietà del Comune.

B. a. Con risoluzione del

13 novembre 2001 (n. 5352) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione

generale del piano regolatore di Arogno, che inseriva la citata strada nella

categoria collegamenti esterni al comprensorio urbanizzato: strade

carrozzabili esistenti prevalentemente d'interesse agricolo e/o forestale.

Nell'ambito dell'approvazione al Comune veniva richiesto l'allestimento di

alcune varianti (cfr. in particolare cap. 6. Riassunto delle varianti e

delle modifiche scaturite dall'esame del PR e dalla decisione dei ricorsi,

pag. 60-61).

b. Il piano regolatore

è stato in seguito integrato da alcune modifiche. Per quanto qui d'interesse,

con risoluzione dell'8 febbraio 2011 (n. 909) il Consiglio di Stato ha

approvato le varianti conseguenti all'approvazione della revisione del piano

regolatore del 2001, fra cui anche il piano della rete viaria e delle attrezzature

ed edifici d'interesse pubblico che attribuisce la strada al mapp. 8__________

alla categoria sentieri. Pure in tale sede l'Esecutivo cantonale ha

invitato il Comune ad elaborare alcune varianti (cfr. in particolare cap. 5.2. Decisioni

che richiedono l'adozione di una variante di PR, pag. 59).

c. Con risoluzione del

15 aprile 2015 (n. 1547) il Governo ha approvato le varianti d'adeguamento

conseguenti alla decisione dell'8 febbraio 2011. Per quanto attiene alla rete

viaria, le varianti concernono esclusivamente il comparto Peschiera,

Boscaccio e Piano e l'inserimento delle linee di arretramento nei comparti Pugerna,

San Vitale, Castello e Dogana" e Vissino e Parone (cfr. cap.

2.2. Componenti del piano regolatore oggetto di variante, lett. b, pag.

7).

d. Il piano regolatore

è stato in seguito completato con altre varianti non attinenti alla rete

viaria.

C. a. Il 1° luglio 2019 __________

e RI 1 si sono rivolti al Comune di Arogno, denunciando il fatto che ci è

stato riferito che parlando con uno degli architetti è stato da parte del

Comune messo in dubbio il carattere di strada della Via che porta da San Vitale

alla mulattiera per Bissone (…). Non possiamo evidentemente accettare tale

declassamento.

b. Con risoluzione del

15 luglio 2019 (n. 423) il Municipio ha comunicato a __________ e RI 1 che,

come già ribadito in più occasioni, il mapp. 8__________ appartiene alla

categoria dei sentieri, concludendo che Ad ogni modo incontestabile è il

fatto che giuridicamente è vincolante il Piano Regolatore in vigore che data

del 10 agosto 2015 (recte: 15 aprile 2015, n.d.R.) con tutte le

sue successive varianti approvate.

c.

c.a. Avverso tale

decisione __________ e RI 1 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, postulandone

l'annullamento con rinvio agli art. 208 e 213 della legge organica comunale del

10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Contestualmente essi hanno pure formulato

istanza di restituzione in intero dei termini per presentare ricorso ai sensi

dell'art. 28 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011

(LST; RL 701.100), chiedendo l'annullamento del PR di Arogno datato 10

agosto 2015 relativamente alla parte che declassa il mapp. 8__________ RFD

Arogno da "strada" a "sentiero".

c.b. L'allegato

ricorsuale era formulato anche a valere quale istanza di restituzione dei

termini per la presentazione di osservazioni al progetto di Piano Regolatore

che data del 10 agosto 2015 nei confronti del Comune di Arogno e quale

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, con contestuale istanza di restituzione

dei termini, tendente all'annullamento della risoluzione di approvazione del

PR di Arogno 10 agosto 2015

menzionato da parte del CdS, relativamente

alla parte di PR che declassa il mappale 8__________ RFD Arogno da "strada"

a "sentiero".

c.c. Con sentenza

90.2019.19 dell'8 agosto 2019 il giudice delegato del Tribunale cantonale

amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso rivolto contro la

risoluzione d'approvazione del PR.

d. Nell'ambito della

procedura pendente davanti al Consiglio di Stato (cfr. supra, consid.

c.a), l'11 ottobre 2019 __________ e RI 1 hanno presentato una richiesta

tendente a estendere le domande di giudizio. La successiva replica del 16

ottobre 2019 ne riprendeva i contenuti e le domande.

e. Con risoluzione del

5 febbraio 2020 (n. 622), il Consiglio di Stato ha respinto, in quanto

ricevibile, l'istanza di restituzione dei termini e dichiarato irricevibile il

ricorso, vista la presenza di una decisione meramente confermativa, in quanto i

ricorrenti erano già stati informati in precedenza circa lo statuto

pianificatorio del mapp. 8__________.

f. Con decisione del 6

maggio 2020 (n. 2296) il Governo ha nuovamente dichiarato irricevibile il

ricorso per gli stessi motivi. In particolare esso ha ritenuto che ancorché

questo Consiglio si sia già indirettamente espresso in merito in ambito

pianificatorio nella risoluzione del 5 febbraio 2020, la sua competenza

risultava data sotto il profilo dell'applicazione della LOC.

D. a. Avverso la

risoluzione del 5 febbraio 2020 __________ e RI 1 sono insorti davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento (p.to n. 1 del petitum)

e formulando una serie di richieste d'accertamento (p.to n. 2, 3 e 4 del petitum).

Censurano in particolare una lesione dell'art. 27 cpv. 2 LST per il fatto di

non essere mai stati avvisati del declassamento a sentiero del mapp. 8__________.

b. In sede di risposta

la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) e il Comune di Arogno chiedono

la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, se necessario, in

seguito.

c. Poiché i ricorrenti

si sono aggravati davanti al Tribunale anche contro la risoluzione del 6 maggio

2020 (cfr. consid. che segue), con un unico allegato di replica del 15

settembre 2020 postulano anzitutto la congiunzione delle cause, l'esperimento

di un tentativo di conciliazione e di un sopralluogo. Si riconfermano poi nelle

loro critiche, che sviluppano e ricapitolano al p.to VI dell'allegato, restringendo

invece le loro domande all'annullamento delle decisioni impugnate.

d. Con la duplica il

Comune riconferma integralmente le precedenti posizioni. La Sezione è rimasta

silente.

E. a. Anche avverso la risoluzione

del 6 maggio 2020 __________ e RI 1 si sono aggravati davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento (p.to n. 2 del petitum)

e formulando una serie di domande di accertamento (p.to n. 2b e 2c del petitum).

Essi invocano al p.to VI del ricorso le medesime censure già avanzate al p.to

VI dell'allegato di replica del 15 settembre 2020 (cfr. supra, consid.

D.c).

b. In sede di risposta

il Consiglio di Stato e il Comune di Arogno postulano la reiezione del gravame,

il primo senza formulare particolari osservazioni. Gli argomenti avanzati dal

Comune verranno esposti, se necessario, in appresso.

c. Circa i contenuti

della replica si rinvia a quanto esposto sopra al consid. D.c.

Il Comune e il

Consiglio di Stato non hanno duplicato.

F. Il 31 ottobre

2020 è deceduta __________, a cui è subentrato il marito RI 1 (cfr.

comunicazione del 28 gennaio 2021).

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale è data in base all'art. 84 lett. a della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e all'art.

208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e

direttamente toccato dai giudizi impugnati di cui è destinatario, è data (art.

65 cpv. 1 LPAmm). I ricorsi, tempestivi (art 68 cpv. 1 LPAmm), sono pertanto ricevibili

in ordine, nei limiti indicati al consid. 1.3.

1.2. Avendo il

medesimo fondamento di fatto, i ricorsi possono essere decisi con un unico

giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm), che può essere reso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il sopralluogo sollecitato dal

ricorrente non appare idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di

ulteriori elementi rilevanti per l'esito della vertenza. Non è inoltre ben dato

di vedere su quali basi questo Tribunale potrebbe indire un esperimento di conciliazione

(art. 23 LPAmm) per sottoporre alle parti (preliminarmente) una proposta

transattiva/conciliativa. In ogni caso, per i motivi che verranno espressi

in seguito, esso risulterebbe privo di probabilità di esito favorevole (RDAT

I-1998 n. 19).

1.3. Le decisioni

impugnate si limitano a dichiarare irricevibile il ricorso, rispettivamente a

respingere, in quanto ricevibile, l'istanza di restituzione dei termini. Nella

misura in cui il ricorrente, ripercorrendo diffusamente fatti e procedure

lontane nel tempo, invoca la violazione di innumerevoli norme e principi

costituzionali da parte del Comune e delle varie Autorità, riassunti al p.to VI

dell'allegato di replica del 15 settembre 2020, in relazione all'asserito

"declassamento" della strada al mapp. 8__________, non confrontandosi

o confrontandosi solo marginalmente con l'oggetto del contendere, le sue

critiche sono dunque irricevibili.

Considerandi

2.

Ricorso del

12.

marzo 2020

2.1

Istanza di

restituzione del lasso dei termini

2.1.1

Prima di

entrare nel merito della vertenza va considerato quanto segue.

2.1.1.1

Con il

ricorso davanti al Consiglio di Stato, RI 1 ha formulato un'istanza di

restituzione in intero dei termini e chiesto l'annullamento del PR di Arogno

datato 10 agosto 2015 relativamente alla parte che declassa il mapp. 8__________

RFD Arogno da "strada" a "sentiero", riprendendo

l'indicazione contenuta nella risoluzione del 15 luglio 2019 impugnata, secondo

cui incontestabile è il fatto che giuridicamente è vincolante il Piano

Regolatore in vigore che data del 10 agosto 2015 con tutte le sue successive

varianti approvate (cfr. supra, consid. C.b). Tale scritto conteneva

tuttavia manifestamente un errore di trascrizione: non avendo il Consiglio di

Stato emanato risoluzioni il 10 agosto 2015 concernenti il piano regolatore di

Arogno, la risoluzione municipale si riferiva in realtà alla risoluzione governativa

del 15 aprile 2015 (n. 1547), mediante la quale venivano approvate le varianti

d'adeguamento conseguenti alla decisione dell'8 febbraio 2011, anche questa

passata in giudicato incontestata. Senonché, come esposto in narrativa (cfr. supra,

consid. B.a e B.b), il "declassamento" a sentiero della strada al

mapp. 8__________ è avvenuto nell'ambito dell'elaborazione delle varianti

adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009, regolarmente

pubblicate dal 15 febbraio al 16 marzo 2010 (cfr. FU 10/2010 del 5 febbraio

2010) e approvate dal Consiglio di Stato con risoluzione dell'8 febbraio 2011

(n. 909), di modo che le successive varianti di piano regolatore, fra cui

quella approvata il 15 aprile 2015, non hanno fatto altro che riprendere il

vincolo, ciò che esclude(va) la possibilità di rimetterlo in discussione,

trattandosi tutt'al più di una mera decisione confermativa di una precedente

decisione cresciuta in giudicato (RDAT I-1998 n. 40 consid. 4 con riferimento;

STA 90.2011.151-155 del 4 dicembre 2014 consid. 3.2). Rettamente dunque il

Governo, nella decisione impugnata, ha rilevato l'incongruenza, ritenendo che

l'istanza di restituzione dei termini non potesse che riferirsi alla procedura

pianificatoria conclusasi nel 2011.

2.1.1.2

Pure a giusto titolo il Governo nella sua decisione non ha tenuto conto di

quanto postulato dal ricorrente nell'istanza dell'11 ottobre 2019, rispettivamente nella replica

successiva, che estendevano le domande di giudizio (cfr. supra, consid. C.d; André Moser in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin

Schindler [curatori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, II

ed., Zurigo/San Gallo 2019, ad art. 52 n. 4 e 6; Frank

Seethaler/Fabia Portmann in: Bernhard Waldmann/

Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, ad art. 52 n. 39). Neppure il ricorrente

pretende il contrario.

2.1.2

Come già davanti

al Governo, RI 1 sostiene anche in questa sede che la mancata osservanza dei

termini di ricorso contro le varianti adottate dal Consiglio comunale il 14

dicembre 2009, sia avvenuta senza sua colpa, avendo omesso il Municipio,

parallelamente alla pubblicazione delle varianti, di avvisarlo del

"declassamento" del sentiero in violazione dell'obbligo di cui all'art.

27.

cpv. 2 LST. Seppur implicitamente il ricorrente sembra dunque prevalersi del

principio, codificato all'art. 20 LPAmm, secondo cui una notifica difettosa non

può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Tale tesi non merita accoglimento

per i seguenti motivi.

2.1.2.1

La revisione all'esame è stata avviata in vigenza

della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31

dicembre 2011), applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 117 LST. La

LALPT prevedeva che il piano regolatore era adottato dal legislativo comunale

(art. 34 cpv. 1 LALPT). Il municipio procedeva sollecitamente alla

pubblicazione della decisione di adozione presso la cancelleria comunale per il

periodo di 30 giorni (art. 34 cpv. 1 LALPT). La pubblicazione era annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel

Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). Contro il

contenuto del piano era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni

dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 35 cpv. 1 LALPT). Erano legittimati a ricorrere (art. 35

cpv. 2 LALPT): ogni cittadino attivo nel comune (lett. a); ogni altra persona o

ente che dimostrasse un interesse degno di protezione (lett. b). A norma

dell'art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esaminava gli atti e decideva i

ricorsi, approvava in tutto od in parte il piano regolatore, oppure negava

l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato era dato ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1 LALPT).

2.1.2.2

La LST, in vigore dal 1° gennaio 2012, ha istituito un regime

giuridico sostanzialmente analogo a quello previsto dalla LALPT per quanto

attiene alla procedura di adozione, approvazione ed impugnazione del piano

regolatore: si vedano gli art. da 25 a 30 LST. L'art. 27 cpv. 2 LST, concretizzato dall'art. 36

cpv. 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre

2011.

(RLst; RL 701.110), ha tuttavia introdotto l'obbligo, per il municipio, di

avvisare personalmente i proprietari direttamente toccati in maniera incisiva

dai provvedimenti della pubblicazione della decisione di adozione del piano

regolatore.

2.1.2.3

Contrariamente alla LST, la LALPT non prevedeva l'obbligo, per l'autorità,

di avvisare personalmente i proprietari dell'adozione del piano regolatore o di

una sua variante. Questa normativa cantonale risultava conforme all'ordinamento

costituzionale e legislativo federale. La giurisprudenza relativa agli art. 4

cpv. 1 dell'or abrogata Costituzione federale del 29 maggio 1874, 29 cpv. 2

della Costituzione federale vigente del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), e 33

cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno

1979.

(LPT; RS 700) ha in effetti stabilito che le citate disposizioni esigono,

di massima, la semplice pubblicazione dei piani, la quale, nella fattispecie, è

regolarmente avvenuta. La legislazione federale non impone invece l'obbligo

d'informare personalmente i proprietari fondiari in caso di adozione o di

modifica dei piani stessi. Ai proprietari incombe infatti il compito di

interessarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica dei loro fondi;

principio che ritorna applicabile anche quando essi non risiedono nel comune

dove sono siti questi ultimi (RDAT II-1999 n. 9 consid. 6b; inoltre: RtiD

I-2010 n. 20

consid.

3.2; Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Praxiskommentar zum

Rechtsschutz in der Raumplanung, Zurigo 2010, ad art. 33 n. 25). In conclusione, dato che, come visto

sopra, alla fattispecie risulta applicabile la LALPT, non può quindi giovare al

ricorrente l'appellarsi all'art. 27 cpv. 2 LST.

2.1.3

Occorre ora analizzare se in concreto erano date

le premesse per accogliere l'istanza di restituzione del termine per contestare

le varianti adottate nel 2009, che il Governo ha respinto.

2.1.3.1

Secondo l'art. 15 LPAmm, i termini

non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo

rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1). La

domanda di restituzione contro il lasso dei termini, prosegue la norma,

dev'essere presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv. 2).

2.1.3.2

L'istituto

della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (STF 2C_747/2011 del 26 settembre 2011 consid.

2.2). Ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LPAmm, la parte, rispettivamente il suo

rappresentante, che intende prevalersene deve dunque dimostrare di

essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente

nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso; a questa valutazione si

applica un metro rigoroso e oggettivo (cfr. ancora di recente, STF 2F_17/2014

del 19 settembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii; Patricia

Egli in: Waldmann/Weissenberger

[curatori], op. cit., ad art. 24 n. 4). Per poter essere ammessa l'assenza di

colpa, la parte deve dimostrare che né a lei né al suo eventuale patrocinatore

possa essere imputata anche solo una leggera negligenza (Egli, op. cit., ad art. 24 n. 16).

2.1.3.3

In concreto, come visto sopra, l'istanza

di restituzione dei termini presentata da RI 1 il 24 luglio 2019 non poteva che

riferirsi alle varianti adottate dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2009. Il

Governo, nell'evaderla, ha quindi giustamente ritenuto che l'istanza si

palesasse irricevibile nella misura in cui si riferiva alla procedura

pianificatoria conclusasi con risoluzione governativa del 15 aprile 2015, già

per il fatto che il declassamento dell'asse viario (fmn 8__________) a "sentiero"

è avvenuto con la procedura consolidatasi nel 2011, per poi respingerla

nella misura in cui si riferiva a quest'ultima procedura. Tale conclusione

merita conferma. Infatti, anzitutto nel gravame non sono stati fatti

valere impedimenti che avrebbero precluso al ricorrente di insorgere a suo

tempo contro le varianti adottate nel 2009. Inoltre, come rilevato nella

decisione impugnata, con risoluzione del 24 luglio 2017 (n. 381), prodotta

anche dal ricorrente in questa sede (doc. D), il Municipio di Arogno gli aveva

indicato che Innanzi tutto occorre precisare che quella che voi chiamate

erroneamente strada, in realtà a Piano regolatore è definita come sentiero.

E ancora, più sotto, Nel caso del mappale 8__________ RFD, lo stesso è

definito a Piano regolatore quale sentiero comunale (che collega "San

Vitale" alla località "Al Bosco); lo stesso fa parte inoltre della

rete dei sentieri escursionistici cantonali e sottostà alla Legge sui percorsi

pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS). L'istanza del 24 luglio 2019

risultava pertanto in tutti i casi palesemente tardiva. A nulla vale al

ricorrente appellarsi al fatto che lo scritto del 24 luglio 2017, che

rispondeva a una sua e-mail del 30 giugno 2017, sia stato inviato al

segretariato dello studio legale di cui è titolare soltanto il 6 ottobre 2017,

allorquando era ricoverato per un infarto al Cardiocentro, e che il contenuto

del medesimo non sarebbe stato comunque chiaro, rispettivamente non si potesse capire

il nesso tra la lettera del Comune e la pacifica usuale domanda del 30.06.2017.

A prescindere dal fatto che il contenuto dello scritto è chiarissimo, il

conferimento a terzi, se non alle figlie, di un mandato per amministrare le sue

proprietà e compiere gli atti necessari alla loro gestione avrebbe infatti

permesso di ovviare agevolmente a quelle difficoltà che ora egli invoca (STF

8.2.1999

n. 1P.319/1999 in re V. pubblicata in RDAT-II 1999 n. 8; DTF 119 II 86

consid. 2a; GAT, n. 351). In ogni caso nulla giustifica la sua passività

sull'arco di due anni, considerata la durata limitata del ricovero.

2.2

Risoluzione

del 15 luglio 2019 (n. 423)

2.2.1

Per principio

possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i

provvedimenti adottati dall'autorità d'imperio, in casi concreti e individuali,

per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati

fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o

l'estensione (cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 1 n. 4; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II

ed., Cadenazzo 2002, n. 200).

2.2.2

Come esposto in

narrativa, mediante la risoluzione del 15 luglio 2019 il Municipio di Arogno ha

comunicato al ricorrente che, come già ribadito in più occasioni, il mapp. 8__________

appartiene alla categoria dei sentieri e che mai è appartenuto alla

categoria delle strade veicolari comunali…, in quanto le strade

pubbliche veicolari servono per garantire l'urbanizzazione

di quartieri residenziali. Situazione ben diversa del caso concreto dove invece

si è in presenza di un'unica abitazione secondaria (la vostra al mapp.

12__________) e di alcuni diroccati isolati (…) tutti siti fuori zona

edificabile. Ora, in base ai principi appena esposti, a tale risoluzione

non perveniva la qualità di decisione impugnabile, trattandosi di uno scritto

meramente informativo, che non poteva formare oggetto di ricorso. Di

conseguenza, seppure per motivi diversi da quelli addotti dal Governo (presenza

di una decisione confermativa), la decisione di dichiarare irricevibile il

gravame merita conferma.

2.2.3

Ben inteso, qualora il ricorrente

intendesse ottenere un riesame della pianificazione relativa al mapp. 8__________,

dipendente peraltro dalla dimostrazione dall'adempimento dei severi criteri di cui

all'art. 21 cpv. 2 LPT, egli dovrebbe promuovere la relativa procedura (cfr.

STA 90.2011.151-155 citata consid. 3.2., che rinvia sul tema alla STA

90.2011.42

del 14 giugno 2012). Manifestamente lo scritto del 1° luglio 2019

(cfr. supra, consid. C.a) non adempie tali requisiti.

2.3

A titolo abbondanziale si rileva

infine che il transito veicolare su sentieri non è di principio escluso. L'art.

17.

cpv. 2

della legge sui percorsi

pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS; RL 726.100) sancisce

infatti il diritto dei comuni e del Dipartimento, secondo le rispettive

competenze, di destinare i percorsi pedonali anche ad altri usi, a condizione

che siano compatibili con la destinazione pedonale.

2.4

Per tutti questi

motivi il ricorso del 12 marzo 2020 non merita accoglimento.

3.

Ricorso del

12.

giugno 2020

La risoluzione del 6

maggio 2020, che dichiara irricevibile il ricorso del 24 luglio 2019 contro la risoluzione del 15 luglio 2019 (n.

423) del Municipio di Arogno, ricalca pedissequamente nell'argomentazione e

nell'esito la risoluzione del 5 febbraio 2020, che, come appena visto, merita

conferma. Incomprensibile pertanto la necessità di emanarla, posto che il

richiamo di un'altra norma atta a fondare la propria competenza non giustifica

in alcun caso di riesaminare un ricorso già dichiarato irricevibile. Per sua

natura essa va quindi assimilata a una decisione confermativa, che non risulterebbe impugnabile in questa sede (cfr. DTF

118.

la 209 consid. 2b e

rif. ivi citati; RDAT I-1995 n. 9; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog,

Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna

1997, ad art. 49 n. 18; Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 34 n. 5c). Tant'è che anche le tesi avanzate nel

gravame all'esame non fanno che ricalcare quelle già esposte nel ricorso del 12 marzo 2020. Il quesito circa la natura

della decisione in oggetto non merita tuttavia ulteriore disamina, ritenuto che

quand'anche essa risultasse impugnabile, il ricorso del 12 giugno 2020 andrebbe

respinto per gli stessi motivi esposti in precedenza.

4.

Le spese e la tassa di giustizia

seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Vengono assegnate le ripetibili

al Comune, patrocinato, che non dispone di un servizio giuridico (art. 49 cpv.

1.

e 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso del

12.

marzo 2020 (a) è respinto.

2.

In quanto

ricevibile, il ricorso del 12 giugno 2020 (b) è respinto.

3.

Le spese e la

tassa di giustizia di fr. 2'500.- sono poste a carico del ricorrente, al quale

va retrocesso l'importo di fr. 800.- versato in eccesso. Il ricorrente

rifonderà al Comune fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera