90.2020.15
Legittimazione a ricorrere davanti al Consiglio di Stato di un'associazione contro una variante di PR
25 febbraio 2021Italiano11 min
Minusio ha adottato le varianti di adeguamento del piano regolatore nonché altre
Source ti.ch
Incarto
n.
90.2020.15
Lugano
25
febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso dell'11 maggio 2020 dell'
RI
1
contro
la risoluzione del 4 marzo 2020 (n. 1181) con cui il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame dell'insorgente per
quanto attiene alla variante relativa al comparto __________ (zone APEP17 e
APEP18) del piano regolatore del Comune di Minusio;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con risoluzione del 9
luglio 2008 (n. 3687) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale
del piano regolatore del Comune di Minusio, richiedendo l'allestimento di
numerose varianti (cfr. p.to n. 8 del dispositivo, pag. 122, che rinvia al
capitolo 5.2 Decisioni che richiedono l'adozione di una variante di PR,
pag. 119-120).
B. a. Ottemperando a tale
richiesta, durante la seduta del 5 febbraio 2018 il Consiglio comunale di
Minusio ha adottato le varianti di adeguamento del piano regolatore nonché altre
varianti, fra cui quella relativa al comparto __________. Tale modifica prevede
il cambio di destinazione dei mapp. __________ e __________, attribuiti alla
zona APEP17 - Casa anziani __________ + attrezzatura ricreativa (parco
giochi) e APEP18 - attrezzatura ricreativa (campo di calcio) + parcheggi
di servizio, che vengono assegnati alla zona APEP17 - Centro anziani __________
+ appartamenti protetti per anziani e APEP18 - appartamenti protetti per
anziani + strutture di servizio + area ricreativa __________.
b. Avverso il pacchetto
di varianti il 2 ottobre 2018 RI 1 (__________) è insorta davanti al Consiglio
di Stato, postulandone l'annullamento. Denunciando l'agire intempestivo e poco
trasparente del Comune, essa ha anzitutto contestato la correttezza della
procedura di pubblicazione, ritenendo inoltre che la popolazione non fosse
stata preventivamente informata in modo completo. Ha poi sostenuto che i motivi
alla base delle varie scelte pianificatorie non emergerebbero con la dovuta
chiarezza dal rapporto di pianificazione e che il pacchetto di varianti si
sarebbe rivelato lacunoso e incompleto. In particolare il Comune non avrebbe
eleborato la variante relativa ai beni culturali, sottoposta solo di recente
alla popolazione per informazione. Nel merito essa ha contestato le soluzioni
attinenti alla pianificazione dei nuclei, in quanto priva dei vincoli necessari
relativi ai beni culturali, e lamentato l'assenza di un programma d'azione
comunale per lo sviluppo insediativo centripeto di qualità (PAC).
c. Con scritto del 12
novembre 2018 il Municipio ha chiesto al Consiglio di Stato di anticipare l'esame
della variante relativa agli APEP17 e APEP18, specificando - invero a torto - che
contro tale atto non era stato interposto alcun ricorso. A mente dell'Esecutivo
comunale, l'evasione anticipata della variante si rendeva necessaria per poter
dare seguito a quella relativa a tale comparto, elaborata nella forma della
modifica di poco conto e trasmessa per approvazione al Dipartimento del
territorio (DT) il 26 ottobre 2018.
d. Con risoluzione del
10 luglio 2019 (n. 3615) il Governo ha approvato la variante concernente il
comparto __________, adottata il 5 febbraio 2018, senza evadere il gravame
presentato daRI 1.
e. Il 25 ottobre 2019
il DT ha approvato la modifica di poco conto concernente il medesimo comparto,
comportante lo stralcio di una tratta di Via M__________ con conseguenze sua
inclusione nella zona APEP, rispettivamente l'adeguamento del limite fra le
zone APEP17 e APEP18.
f. Avverso la decisione
del DT, il 29 dicembre 2019 RI 1 e __________ sono insorte davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando contestualmente l'invio della
risoluzione del 10 luglio 2019 che approva una variante di PR da noi contestata
senza l'evasione del nostro ricorso. La richiesta è rimasta inevasa.
g. Tali richieste sono
state ribadite nell'ambito della replica del 27 gennaio 2020 alle osservazioni
presentate dal Comune al ricorso del 2 ottobre 2018 deRI 1 contro il pacchetto
di varianti (si chiede sia decretato l'annullamento della decisione di
approvazione del CdS n. 3615 del 10 luglio 2019 (che non ha tenuto conto del
nostro ricorso) e quindi anche della relativa variante di poco conto).
h. Con risoluzione del
4 marzo 2020 (n. 1181) il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso del 2 ottobre
2018 deRI 1 per quanto attiene al comparto __________ (zone APEP17 e APEP18),
dichiarandolo irricevibile per difetto di legittimazione attiva.
C. Avverso tale decisione
RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento
e chiedendo che si entri nel merito del nostro ricorso del 2 ottobre 2018
nella sua completezza.
D. a. In sede di risposta
la Sezione dello sviluppo territoriale si rimette al giudizio del Tribunale,
mentre il Comune postula in via principale che il ricorso venga dichiarato
irricevibile e in via subordinata che venga respinto. Dei loro argomenti si
dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
b. Con la replica la
ricorrente si limita a confermare le sue precedenti tesi e domande.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) e il ricorso è
tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente
(art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Sapere se a torto o ragione il Governo ha
dichiarato irricevibile l'impugnativa in relazione all'oggetto dell'approvazione
è questione di merito, che verrà esaminata in appresso.
Considerandi
2.
Preliminarmente
occorre osservare quanto segue. Secondo l'art. 29 cpv. 1 LST, il Consiglio di
Stato esamina gli atti, decide i ricorsi e approva in tutto o in parte il piano
regolatore; oppure nega l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di
Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni
dalla notificazione (art. 30 cpv. 1 LST). In caso di notifica difettosa vale la
regola enunciata all'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), secondo cui il ricorso dev'essere
presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro trenta giorni dall'intimazione
e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. In concreto
è fuori dubbio che il Consiglio di Stato, approvando con risoluzione del 10
luglio 2019 la variante concernente il comparto __________, senza evadere il
ricorso deRI 1 e senza intimarle la decisione, sia incorso in un errore, da
ascriversi con ogni verosimiglianza al fatto che il Municipio gli aveva erroneamente
comunicato che la variante era rimasta incontestata. Dal canto suo RI 1, venuta
a conoscenza del fatto che il Governo aveva approvato tale variante, ha omesso
di impugnarla davanti all'autorità competente, ossia questo Tribunale. Vero è
che RI 1 ha chiesto al Governo, nell'ambito del ricorso interposto contro la
modifica di poco conto, l'invio della risoluzione del 10 luglio 2019, a cui non
è stato dato seguito (cfr. supra, consid. B. f), e che successivamente,
con la replica del 27 gennaio 2020 presentata nell'ambito della procedura
ricorsuale concernente il pacchetto (rimanente) di varianti, ha postulato l'annullamento
(anche) di tale risoluzione (cfr. supra, consid. B. g). In proposito, ci
si può chiedere se il Consiglio di Stato non avrebbe dovuto trasmettere tale
scritto/richiesta, a valere quale impugnativa della risoluzione del 10 luglio
2019, al Tribunale per competenza (cfr. art. 6 cpv. 1 e 2 LPAmm), invece di
emanare la decisione del 4 marzo 2020, cercando di porre rimedio alla mancata
evasione del ricorso del 2 ottobre 2018 deRI 1. La questione non necessita
tuttavia di ulteriore approfondimento, poiché anche in tale ipotesi si sarebbe
posta la questione centrale, oggetto del presente giudizio, relativa alla
legittimazione attiva deRI 1, che il Governo ha a giusto titolo negato per i
seguenti motivi.
3.
3.1. Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LST contro il contenuto del piano regolatore è dato ricorso al
Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di
pubblicazione; sono legittimati a ricorrere, soggiunge la norma (cpv. 2), ogni
cittadino attivo nel comune (lett. a) e ogni altra persona o ente che dimostri
un interesse degno di protezione (lett. b). La
nozione d'interesse degno di protezione coincide con quello ancorato all'art.
65.
LPAmm (cfr. Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015
pag. 203 segg., 210).
3.2
Una corporazione
di diritto privato, dotata di personalità giuridica, può anch'essa ricorrere
ogni qualvolta sia direttamente lesa dalla decisione impugnata nei propri
legittimi interessi. In concreto il Governo ha ritenuto a giusta ragione che la
ricorrente non appartenesse a quella limitata e qualificata cerchia di persone
la cui situazione appare legata alla variante relativa a __________ da un
rapporto più stretto e intenso di quello che intercorre con gli altri membri
della collettività. In effetti, e a prescindere dal fatto che in sede di
ricorso essa si è limitata ad affermare perentoriamente che come già
avvenuto per altri casi la nostra Associazione è stata riconosciuta tra le
associazioni con diritto di ricorso, RI 1, il cui scopo statuario consiste nella
salvaguardia degli interessi comunitari degli abitanti del quartiere di __________,
posto a sud del comparto __________ a circa 1.5 km, e di promuovere il suo
sviluppo (cfr. art. 3 degli statuti, versione 2020, consultabili all'indirizzo:
), non è personalmente toccata dal provvedimento in misura diversa o superiore
a quella di qualsiasi altra persona fisica o giuridica: non può, pertanto,
esserle riconosciuto un interesse personale, diretto e concreto a dolersi del
provvedimento. Neppure l'insorgente, del resto, lo pretende.
3.3
La giurisprudenza
riconosce a una corporazione costituitasi come persona giuridica, che non sia
lesa nei propri legittimi interessi, la facoltà di interporre ricorso in difesa
dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione
compete ai singoli soci, quando la totalità o molti di essi sono toccati
dall'atto impugnato e quando gli statuti affidano alla corporazione la difesa di questi interessi comuni (cosiddetto
ricorso corporativo di natura egoista; cfr. per tutte: RDAT I-2001 n. 27
consid. 2.2). Per quanto attiene a quest'ultima condizione, il diritto
di ricorso non viene riconosciuto a qualsiasi corporazione che si occupi in
modo generale dell'argomento in questione. Occorre invece che fra gli scopi
statutari e la materia del contendere sussista un nesso stretto e diretto (DTF
136.
II 539 consid. 1.1.). Secondo il Governo, considerata l'ubicazione del
comparto oggetto della variante pianificatoria approvata con decisione CdS n. 3615
del 10 luglio 2019, come pure i limiti territoriali stabiliti dallo statuto
dell'Associazione, non s'intravvede in che modo possano essere personalmente
toccati dalla decisione la maggioranza o almeno gran parte degli aderenti
all'Associazione. Tale deduzione, che combina fra di loro i presupposti per
riconoscere il ricorso di natura egoista, può essere condivisa con la seguente
precisazione. Come indicato in precedenza, lo scopo deRI 1, che si fa
interprete nei confronti di enti pubblici e privati dei bisogni del quartiere,
è limitato alla tutela degli interessi comunitari degli abitanti del
quartiere di __________ e alla promozione del suo sviluppo. Facendo
manifestamente difetto un nesso stretto e diretto fra gli scopi statutari e l'oggetto
della variante, posto, come visto, in un comparto territoriale che dista 1.5 km
dal quartiere di __________, la decisione del Governo di negare all'associazione
la legittimazione attiva ad agire in difesa dei suoi membri, merita conferma
già per questo motivo. Non occorre (né occorreva) di conseguenza esaminare se la
maggioranza dei suoi membri fosse/sia legittimata a ricorrere perché toccata
personalmente dal provvedimento impugnato, ciò che peraltro la ricorrente non
sostiene e neppure comprova.
4.
4.1. Visto
quanto precede il ricorso è respinto.
4.2
In considerazione
della particolarità della vertenza, una tassa di giustizia ridotta è posta a
carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si
assegnano ripetibili al Comune di Minusio, non patrocinato (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente, alla quale va restituito
l'importo di fr. 200.- versato in eccesso. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera