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Decisione

90.2020.15

Legittimazione a ricorrere davanti al Consiglio di Stato di un'associazione contro una variante di PR

25 febbraio 2021Italiano11 min

Minusio ha adottato le varianti di adeguamento del piano regolatore nonché altre

Source ti.ch

Incarto

n.

90.2020.15

Lugano

25

febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso dell'11 maggio 2020 dell'

RI

1

contro

la risoluzione del 4 marzo 2020 (n. 1181) con cui il

Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame dell'insorgente per

quanto attiene alla variante relativa al comparto __________ (zone APEP17 e

APEP18) del piano regolatore del Comune di Minusio;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Con risoluzione del 9

luglio 2008 (n. 3687) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale

del piano regolatore del Comune di Minusio, richiedendo l'allestimento di

numerose varianti (cfr. p.to n. 8 del dispositivo, pag. 122, che rinvia al

capitolo 5.2 Decisioni che richiedono l'adozione di una variante di PR,

pag. 119-120).

B. a. Ottemperando a tale

richiesta, durante la seduta del 5 febbraio 2018 il Consiglio comunale di

Minusio ha adottato le varianti di adeguamento del piano regolatore nonché altre

varianti, fra cui quella relativa al comparto __________. Tale modifica prevede

il cambio di destinazione dei mapp. __________ e __________, attribuiti alla

zona APEP17 - Casa anziani __________ + attrezzatura ricreativa (parco

giochi) e APEP18 - attrezzatura ricreativa (campo di calcio) + parcheggi

di servizio, che vengono assegnati alla zona APEP17 - Centro anziani __________

+ appartamenti protetti per anziani e APEP18 - appartamenti protetti per

anziani + strutture di servizio + area ricreativa __________.

b. Avverso il pacchetto

di varianti il 2 ottobre 2018 RI 1 (__________) è insorta davanti al Consiglio

di Stato, postulandone l'annullamento. Denunciando l'agire intempestivo e poco

trasparente del Comune, essa ha anzitutto contestato la correttezza della

procedura di pubblicazione, ritenendo inoltre che la popolazione non fosse

stata preventivamente informata in modo completo. Ha poi sostenuto che i motivi

alla base delle varie scelte pianificatorie non emergerebbero con la dovuta

chiarezza dal rapporto di pianificazione e che il pacchetto di varianti si

sarebbe rivelato lacunoso e incompleto. In particolare il Comune non avrebbe

eleborato la variante relativa ai beni culturali, sottoposta solo di recente

alla popolazione per informazione. Nel merito essa ha contestato le soluzioni

attinenti alla pianificazione dei nuclei, in quanto priva dei vincoli necessari

relativi ai beni culturali, e lamentato l'assenza di un programma d'azione

comunale per lo sviluppo insediativo centripeto di qualità (PAC).

c. Con scritto del 12

novembre 2018 il Municipio ha chiesto al Consiglio di Stato di anticipare l'esame

della variante relativa agli APEP17 e APEP18, specificando - invero a torto - che

contro tale atto non era stato interposto alcun ricorso. A mente dell'Esecutivo

comunale, l'evasione anticipata della variante si rendeva necessaria per poter

dare seguito a quella relativa a tale comparto, elaborata nella forma della

modifica di poco conto e trasmessa per approvazione al Dipartimento del

territorio (DT) il 26 ottobre 2018.

d. Con risoluzione del

10 luglio 2019 (n. 3615) il Governo ha approvato la variante concernente il

comparto __________, adottata il 5 febbraio 2018, senza evadere il gravame

presentato daRI 1.

e. Il 25 ottobre 2019

il DT ha approvato la modifica di poco conto concernente il medesimo comparto,

comportante lo stralcio di una tratta di Via M__________ con conseguenze sua

inclusione nella zona APEP, rispettivamente l'adeguamento del limite fra le

zone APEP17 e APEP18.

f. Avverso la decisione

del DT, il 29 dicembre 2019 RI 1 e __________ sono insorte davanti al Consiglio

di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando contestualmente l'invio della

risoluzione del 10 luglio 2019 che approva una variante di PR da noi contestata

senza l'evasione del nostro ricorso. La richiesta è rimasta inevasa.

g. Tali richieste sono

state ribadite nell'ambito della replica del 27 gennaio 2020 alle osservazioni

presentate dal Comune al ricorso del 2 ottobre 2018 deRI 1 contro il pacchetto

di varianti (si chiede sia decretato l'annullamento della decisione di

approvazione del CdS n. 3615 del 10 luglio 2019 (che non ha tenuto conto del

nostro ricorso) e quindi anche della relativa variante di poco conto).

h. Con risoluzione del

4 marzo 2020 (n. 1181) il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso del 2 ottobre

2018 deRI 1 per quanto attiene al comparto __________ (zone APEP17 e APEP18),

dichiarandolo irricevibile per difetto di legittimazione attiva.

C. Avverso tale decisione

RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento

e chiedendo che si entri nel merito del nostro ricorso del 2 ottobre 2018

nella sua completezza.

D. a. In sede di risposta

la Sezione dello sviluppo territoriale si rimette al giudizio del Tribunale,

mentre il Comune postula in via principale che il ricorso venga dichiarato

irricevibile e in via subordinata che venga respinto. Dei loro argomenti si

dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.

b. Con la replica la

ricorrente si limita a confermare le sue precedenti tesi e domande.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) e il ricorso è

tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente

(art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Sapere se a torto o ragione il Governo ha

dichiarato irricevibile l'impugnativa in relazione all'oggetto dell'approvazione

è questione di merito, che verrà esaminata in appresso.

Considerandi

2.

Preliminarmente

occorre osservare quanto segue. Secondo l'art. 29 cpv. 1 LST, il Consiglio di

Stato esamina gli atti, decide i ricorsi e approva in tutto o in parte il piano

regolatore; oppure nega l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di

Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni

dalla notificazione (art. 30 cpv. 1 LST). In caso di notifica difettosa vale la

regola enunciata all'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), secondo cui il ricorso dev'essere

presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro trenta giorni dall'intimazione

e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. In concreto

è fuori dubbio che il Consiglio di Stato, approvando con risoluzione del 10

luglio 2019 la variante concernente il comparto __________, senza evadere il

ricorso deRI 1 e senza intimarle la decisione, sia incorso in un errore, da

ascriversi con ogni verosimiglianza al fatto che il Municipio gli aveva erroneamente

comunicato che la variante era rimasta incontestata. Dal canto suo RI 1, venuta

a conoscenza del fatto che il Governo aveva approvato tale variante, ha omesso

di impugnarla davanti all'autorità competente, ossia questo Tribunale. Vero è

che RI 1 ha chiesto al Governo, nell'ambito del ricorso interposto contro la

modifica di poco conto, l'invio della risoluzione del 10 luglio 2019, a cui non

è stato dato seguito (cfr. supra, consid. B. f), e che successivamente,

con la replica del 27 gennaio 2020 presentata nell'ambito della procedura

ricorsuale concernente il pacchetto (rimanente) di varianti, ha postulato l'annullamento

(anche) di tale risoluzione (cfr. supra, consid. B. g). In proposito, ci

si può chiedere se il Consiglio di Stato non avrebbe dovuto trasmettere tale

scritto/richiesta, a valere quale impugnativa della risoluzione del 10 luglio

2019, al Tribunale per competenza (cfr. art. 6 cpv. 1 e 2 LPAmm), invece di

emanare la decisione del 4 marzo 2020, cercando di porre rimedio alla mancata

evasione del ricorso del 2 ottobre 2018 deRI 1. La questione non necessita

tuttavia di ulteriore approfondimento, poiché anche in tale ipotesi si sarebbe

posta la questione centrale, oggetto del presente giudizio, relativa alla

legittimazione attiva deRI 1, che il Governo ha a giusto titolo negato per i

seguenti motivi.

3.

3.1. Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LST contro il contenuto del piano regolatore è dato ricorso al

Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di

pubblicazione; sono legittimati a ricorrere, soggiunge la norma (cpv. 2), ogni

cittadino attivo nel comune (lett. a) e ogni altra persona o ente che dimostri

un interesse degno di protezione (lett. b). La

nozione d'interesse degno di protezione coincide con quello ancorato all'art.

65.

LPAmm (cfr. Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015

pag. 203 segg., 210).

3.2

Una corporazione

di diritto privato, dotata di personalità giuridica, può anch'essa ricorrere

ogni qualvolta sia direttamente lesa dalla decisione impugnata nei propri

legittimi interessi. In concreto il Governo ha ritenuto a giusta ragione che la

ricorrente non appartenesse a quella limitata e qualificata cerchia di persone

la cui situazione appare legata alla variante relativa a __________ da un

rapporto più stretto e intenso di quello che intercorre con gli altri membri

della collettività. In effetti, e a prescindere dal fatto che in sede di

ricorso essa si è limitata ad affermare perentoriamente che come già

avvenuto per altri casi la nostra Associazione è stata riconosciuta tra le

associazioni con diritto di ricorso, RI 1, il cui scopo statuario consiste nella

salvaguardia degli interessi comunitari degli abitanti del quartiere di __________,

posto a sud del comparto __________ a circa 1.5 km, e di promuovere il suo

sviluppo (cfr. art. 3 degli statuti, versione 2020, consultabili all'indirizzo:

), non è personalmente toccata dal provvedimento in misura diversa o superiore

a quella di qualsiasi altra persona fisica o giuridica: non può, pertanto,

esserle riconosciuto un interesse personale, diretto e concreto a dolersi del

provvedimento. Neppure l'insorgente, del resto, lo pretende.

3.3

La giurisprudenza

riconosce a una corporazione costituitasi come persona giuridica, che non sia

lesa nei propri legittimi interessi, la facoltà di interporre ricorso in difesa

dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione

compete ai singoli soci, quando la totalità o molti di essi sono toccati

dall'atto impugnato e quando gli statuti affidano alla corporazione la difesa di questi interessi comuni (cosiddetto

ricorso corporativo di natura egoista; cfr. per tutte: RDAT I-2001 n. 27

consid. 2.2). Per quanto attiene a quest'ultima condizione, il diritto

di ricorso non viene riconosciuto a qualsiasi corporazione che si occupi in

modo generale dell'argomento in questione. Occorre invece che fra gli scopi

statutari e la materia del contendere sussista un nesso stretto e diretto (DTF

136.

II 539 consid. 1.1.). Secondo il Governo, considerata l'ubicazione del

comparto oggetto della variante pianificatoria approvata con decisione CdS n. 3615

del 10 luglio 2019, come pure i limiti territoriali stabiliti dallo statuto

dell'Associazione, non s'intravvede in che modo possano essere personalmente

toccati dalla decisione la maggioranza o almeno gran parte degli aderenti

all'Associazione. Tale deduzione, che combina fra di loro i presupposti per

riconoscere il ricorso di natura egoista, può essere condivisa con la seguente

precisazione. Come indicato in precedenza, lo scopo deRI 1, che si fa

interprete nei confronti di enti pubblici e privati dei bisogni del quartiere,

è limitato alla tutela degli interessi comunitari degli abitanti del

quartiere di __________ e alla promozione del suo sviluppo. Facendo

manifestamente difetto un nesso stretto e diretto fra gli scopi statutari e l'oggetto

della variante, posto, come visto, in un comparto territoriale che dista 1.5 km

dal quartiere di __________, la decisione del Governo di negare all'associazione

la legittimazione attiva ad agire in difesa dei suoi membri, merita conferma

già per questo motivo. Non occorre (né occorreva) di conseguenza esaminare se la

maggioranza dei suoi membri fosse/sia legittimata a ricorrere perché toccata

personalmente dal provvedimento impugnato, ciò che peraltro la ricorrente non

sostiene e neppure comprova.

4.

4.1. Visto

quanto precede il ricorso è respinto.

4.2

In considerazione

della particolarità della vertenza, una tassa di giustizia ridotta è posta a

carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili al Comune di Minusio, non patrocinato (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente, alla quale va restituito

l'importo di fr. 200.- versato in eccesso. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera