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Decisione

90.2020.28

Attribuzione alla zona residenziale a lago della parte nord di un fondo - conferma del diniego d'approvazione per carente poderazione degli interessi in gioco

23 luglio 2024Italiano19 min

proprietaria dell'originario mapp. 319 di Gentilino nel Comune di Collina d'Oro,

Source ti.ch

Incarto n.

90.2020.28

Lugano

23

luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

cancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 25 settembre

2020 della

RI

2

patrocinata

da: PR 1

alla

quale è subentrata la

RI

1

patrocinata

da: PR 1

contro

la risoluzione del 19 agosto 2020 (n. 4210) con cui

il Consiglio di Stato ha statuito sulla proposta pianificatoria concernente

l'allora mapp. 319 di Collina d'Oro, sezione di Gentilino, sospesa nell'ambito

della risoluzione del 9 maggio 2018 (n. 2133) con cui il Governo ha approvato

le varianti del piano regolatore del medesimo Comune concernenti il piano del

traffico e delle attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP) delle sezioni di

Gentilino, Agra e Montagnola e conseguenti modifiche;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. La RI 2 era

proprietaria dell'originario mapp. 319 di Gentilino nel Comune di Collina d'Oro,

fondo che il 14 marzo 2024 è stato frazionato a formare l'attuale mapp. 319 (porzione

sud, su cui insistono un edificio abitativo [sub. M] e una darsena [sub. G]) e il

(nuovo) mapp. 1087 (porzione nord, dove vi sono una darsena [sub. C] e due

edifici contigui [sub. A e B]). Le proprietà sono situate sulla riva del lago Ceresio

in località Cantonetto e confinano a est con via Riva Cantonetto e a sud con il

mapp. 1223 nella sezione di Montagnola, che pure apparteneva alla RI 2.

Estratto (rielaborato) del piano del registro

fondiario.

b. Dal profilo

pianificatorio, il piano regolatore dell'allora Comune di Gentilino (dal 4

aprile 2004 frazione del nuovo Comune di Collina d'Oro), approvato dal Governo con

risoluzione del 19 settembre 1995 (n. 5250), attribuiva la porzione

settentrionale dell'allora mapp. 319 (corrispondente in sostanza all'area del

nuovo mapp. 1087) e i sedimi più a nord nella medesima località (mapp. 312,

317, 318, 493, 494, 495, 531 e 539) alla zona AP-EP destinata allo svago e alla

balneazione (secondo l'art. 6.4 delle norme d'attuazione del piano regolatore; NAPR).

Per la restante superficie, ritenuto che nell'ambito dell'approvazione del 19

settembre 1995 il Consiglio di Stato aveva negato la sanzione alla sua inclusione

nella zona di mantenimento degli insediamenti Zmi invitando il Comune a

elaborare una proposta per questo fondo intesa ad integrarlo in un concetto

di area insediata (art. 15 LPT) a lago con prescrizioni particolari (cfr.

risoluzione citata, consid. 3.5.2.3 lett. h), il Municipio ha allestito una

variante che ne prevedeva l'assegnazione alla zona residenziale a lago RL, disciplinata

dall'art. 4.8 NAPR. Tale proposta è stata approvata dal Governo il 26 febbraio

1997 (cfr. ris. n. 980).

B. a. Il 21 settembre

2015 il Consiglio comunale adottava alcune varianti concernenti il piano del

traffico e delle AP-EP delle sezioni di Gentilino, Agra e Montagnola e

conseguenti modifiche relative al piano delle zone e del paesaggio come pure

del piano particolareggiato del nucleo di Viglio e del piano delle costruzioni

di Agra. Per quanto concerneva l'allora mapp. 319, era previsto l'abbandono del

vincolo AP-EP sulla porzione settentrionale del fondo e la sua attribuzione

alla vicina zona residenziale a lago RLA, a cui già apparteneva la sua

superficie meridionale. I sedimi immediatamente a nord rimanevano gravati dal

vincolo AP-EP, rinominato AP 3 Centro di balneazione e disciplinato dal

nuovo art. 82bis NAPR.

Estratto (rielaborato) del piano del traffico e delle

attrezzature ed edifici di interesse pubblico del giugno 2015.

Estratto (rielaborato) del piano delle zone, del

paesaggio, del traffico e delle AP-EP del giugno 2015.

b. Nel 2016 il Municipio elaborava, con il

sostegno finanziario del Cantone, uno studio il cui scopo era di verificare la

fattibilità di una riqualificazione ecologica dei tratti di riva lacustre

compromessi presenti sul territorio comunale, approfondendo al contempo la

fattibilità di realizzare la passeggiata a lago prevista dalla scheda P7 Laghi

e rive lacustri del piano direttore cantonale (PD). In proposito, lo studio

proponeva diverse soluzioni, tra cui quella di realizzare la passeggiata interamente

lungo la riva del lago, aumentando il numero delle zone pubbliche da destinare

ad aree di sosta lungo il percorso. Per quanto qui d'interesse, esso prevedeva

di crearne una sul mapp. 1223 di Montagnola, gravandolo con un vincolo AP-EP. Su

tale proposta di esprimeva favorevolmente la Sezione dello sviluppo

territoriale (Sezione) nell'ambito del suo preavviso preliminare del 13

novembre 2017. Sottolineando la necessità di metterla in stretta relazione con

il vincolo AP-EP già esistente sulla porzione settentrionale del vicino mapp.

319 di Gentilino della medesima proprietaria, l'Autorità cantonale suggeriva al

Municipio di chiedere al Governo la sospensione dell'approvazione della

variante pianificatoria in corso volta a eliminarlo in modo da approfondire

taluni aspetti.

c. Con risoluzione del

9 maggio 2018 (n. 2133) il Consiglio di Stato approvava le varianti adottate il

21 settembre 2015 dal Legislativo comunale,

sospendendo la decisione in merito allo stralcio del vincolo AP-EP sulla

porzione nord dell'allora mapp. 319 in accoglimento della richiesta inoltratagli

dal Municipio il 12 marzo 2018 su suggerimento della Sezione (cfr. p.to 2 lett.

c del dispositivo a pag. 53, che rinvia al consid. 9.3 lett. a, pag. 52).

In tale occasione, il Governo assegnava al

Comune un termine massimo di due anni per definire, in accordo con il

Cantone, gli obiettivi pianificatori del comparto a lago e presentare una

proposta alternativa o, se del caso, confermare quanto proposto in questa sede

(cfr. consid. 3.3.4 lett. m, pag. 21 della risoluzione citata).

C. a. Per ragioni

che non occorre qui evocare, il 25 giugno 2020 il Municipio ha riferito alla

Sezione di rinunciare all'allestimento del progetto di massima per la

passeggiata a lago lungo la tratta Cantonetto-Orino, domandando contestualmente,

tra le altre cose, la riattivazione della procedura di approvazione della

variante concernente l'allora mapp. 319 adottata dal Consiglio comunale nel

2015.

b. Con giudizio del 19

agosto 2020 (n. 4210) il Consiglio di Stato ha statuito sulle parti sospese nell'ambito

della risoluzione governativa del 9 maggio 2018. Da un lato, ha approvato lo

stralcio del vincolo AP-EP dalla superficie (di 842 m2)

a nord dell'allora mapp. 319 (corrispondente in sostanza all'attuale mapp.

1087), ritenendo che la sua eliminazione non era atta a compromettere il

raggiungimento dell'obiettivo generale di aumentare la pubblica fruizione dei

laghi e delle rive lacustri fissato dalla scheda P7 del PD alla luce della sua

esigua estensione a lago (3 ml) e della sua moderata attrattività per la

popolazione. Dall'altro, ha escluso tuttavia che tale area potesse essere

inclusa nella zona residenziale RLA, anzitutto perché essa era stata esclusa

dal territorio edificabile già con l'approvazione del primo piano regolatore di

Gentilino e i motivi allora addotti a giustificazione di tale scelta erano

ancora attuali. In ogni caso, ha soggiunto che l'inclusione nella zona RLA non

poteva entrare in linea di conto poiché contraria alle disposizioni transitorie

del diritto federale (art. 38a cpv. 3 della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700] e 52a dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 [OPT; RS 700.1]), che

dal 1° maggio 2019 e sino all'approvazione da parte del Consiglio federale

della scheda R6 del PD non ammettevano estensioni della zona costruibile,

nemmeno se compensate con dezonamenti di pari superficie. L'Esecutivo cantonale

ha infine concluso che tale superficie deve pertanto far parte del territorio

fuori zona edificabile e la sua destinazione definitiva deve essere proposta

dal Comune giacché più soluzioni possono entrare in linea di conto. Ai n. 1

e 2 del dispositivo (pag. 7) della citata risoluzione ha disposto quanto segue:

1. Decisione sulla

destinazione del fmn 319 parz. RFD Gentilino

Non è approvata l'attribuzione alla

zona residenziale riva lago del fmn 319 parz nel PR del Comune di Collina d'Oro

- Sezione Gentilino.

Considerandi

2.

Richiesta di

adozione di una variante

È richiesta l'adozione della variante secondo

procedura semplificata per definire la destinazione della superficie del fmn

319.

che risulta priva di destinazione (vuoto pianificatorio).

D. a. Avverso i suddetti

n. 1 e 2 del dispositivo della risoluzione governativa del 19 agosto 2020 la RI

2.

insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento

e che la procedura relativa alla definizione della destinazione della

superficie di 842 m2 dell'allora mapp. 319

sia sospesa sino all'approvazione da parte del Consiglio federale delle

schede del nuovo piano direttore applicabili alla variante in questione, in

particolare, la scheda R6.

La ricorrente spiega

anzitutto di condividere le argomentazioni del Consiglio di Stato in merito

all'eliminazione del vincolo AP-EP sulla parte settentrionale dell'allora mapp.

319, ma non quelle poste a fondamento del diniego d'approvazione dell'inserimento

di tale superficie in zona residenziale a lago RLA. In particolare, sostiene

che le motivazioni di natura storica addotte dal Governo siano fondate su presunzioni

e supposizioni, non supportate da prove concrete e lesive dell'autonomia

comunale in ambito pianificatorio. Inoltre, ritiene che il Governo non abbia

interpretato correttamente le norme transitorie del diritto federale laddove ha

posto a fondamento di tale decisione il divieto di delimitare nuove zone edificabili

sul territorio cantonale (valido in Canton Ticino dal 1° maggio 2019) sancito

dal cpv. 3 dell'art. 38a LPT. Essendo tale divieto di natura transitoria,

poiché dipendente dall'approvazione da parte del Consiglio federale delle nuove

schede del PD (tra cui la R6), secondo l'insorgente il Consiglio di Stato

avrebbe dovuto sospendere la procedura di approvazione della variante, anziché negarne

la sanzione. Di qui la sua domanda di sospensione rivolta a questo Tribunale.

b. Con la risposta la

Sezione, richiamando le motivazioni alla base della decisione impugnata,

puntualizza che le ragioni di carattere storico esposte dal Governo non si

limitano a supposizioni, bensì si fondano sul rapporto di pianificazione

riferito al primo piano regolatore di Gentilino. Poiché la vigente legislazione

di ordine superiore sostiene e incentiva il mantenimento di aree libere e verdi

a beneficio della qualità del costruito, l'Autorità cantonale spiega che l'intenzione

del Municipio manifestata a quell'epoca di contrastare la proliferazione

edilizia lungo la riva del lago è oggigiorno ancora più attuale e importante. Soggiunge

che le disposizioni transitorie della LPT non rappresentano il motivo decisivo

per cui è stata negata la sanzione all'attribuzione alla zona residenziale RLA;

esclude comunque che in concreto siano date le condizioni per sospendere la

procedura d'approvazione della variante.

Il Comune non ha

presentato una risposta.

c. In sede di replica

la ricorrente ribadisce sostanzialmente le proprie tesi e domande, domandando l'edizione

da parte della Sezione del rapporto e delle rappresentazioni grafiche relativi

al primo piano regolatore di Gentilino.

Con la duplica

l'Autorità cantonale si riconferma integralmente nelle proprie considerazioni,

mentre il Comune è rimasto silente.

E. Con scritto

del 26 aprile 2024 la RI 2 ha comunicato al Tribunale di aver venduto l'allora

mapp. 319 alla RI 1 e di autorizzare quest'ultima a subentrare nella lite. Il

27.

maggio seguente, il patrocinatore della RI 2 ha trasmesso al Tribunale la

procura di rappresentanza della RI 1 e l'estratto del registro fondiario a

comprova dell'intervenuto cambio di proprietà.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art.

30.

cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100).

Certa è inoltre la legittimazione attiva della ricorrente RI 1, subingredita alla

RI 2, che è insorta contro la mancata approvazione dell'attribuzione alla zona residenziale

a lago RLA della porzione settentrionale dell'allora mapp. 319 (attuale mapp.

1087; art. 30 cpv. 2 lett. c LST, di proprietà oggi della subentrante). Il

ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli

atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Non occorre

richiamare dalla Sezione il rapporto di pianificazione concepito nella forma

intercomunale con i Comuni di Agra, Montagnola e Gentilino sollecitato dalla

ricorrente, ritenuto che essa l'ha già prodotto con la replica. Quanto alle

relative rappresentazioni grafiche, esse non appaiono idonee ad apportare

ulteriori elementi utili ai fini del presente giudizio.

2.

2.1. In campo pianificatorio

il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il

riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso.

Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1

della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31

dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano -

e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non

solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie

comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate

il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art.

2.

cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il

proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di

questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,

ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli

casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o

non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono

adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei

dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità

governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo

corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RtiD

II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv.

3.

LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD

II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii).

Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i

casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello

cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib

121.

consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi

in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio

del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di

piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

3.

Come visto

in narrativa, la ricorrente non mette in discussione lo stralcio del vincolo

AP-EP sulla porzione settentrionale (di 842 m2)

dell'allora mapp. 319 (corrispondente in sostanza al nuovo mapp. 1087), che

anzi condivide. Essa ritiene però che il Governo avrebbe dovuto sospendere la

propria decisione in merito all'attribuzione alla zona residenziale a lago RLA

della superficie sgravata dal vincolo in attesa dell'approvazione

dell'aggiornamento della scheda R6 del PD da parte del Consiglio federale.

4.

4.1. A pag.

4.

della risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha motivato il diniego

d'approvazione della variante laddove prevede l'inclusione in zona residenziale

a lago RLA della parte settentrionale dell'allora mapp. 319 con i seguenti

argomenti:

(…) la conversione da zona AP-EP in

zona residenziale a lago non è una conseguenza logica ed automatica. Invero,

sin dal primo PR (concepito nella forma intercomunale con i Comuni di

Montagnola e Agra) l'area in discussione ne è stata esclusa. Il motivo che ha

portato a tale scelta fu la volontà di frenare la proliferazione edilizia e

tentare di recuperare le poche rive rimaste inedificate. A testimonianza di

ciò, l'evidenza che la zona destinata alla residenza fu delimitata in funzione

delle costruzioni esistenti: concretamente, al mappale 319 RFD, il limite del

comprensorio costruibile fu tracciato in modo tale da inglobare nella stessa

unicamente l'edificio ivi presente. La restante parte del mappale (nord) fu

invece attribuita alla zona per attrezzature collettive, vocazione pubblica

confermata nell'ambito delle successive revisioni di PR.

Ora, sebbene a distanza di anni dalla

codifica e conferma della zona d'interesse pubblico sia legittimo rivalutare

l'attualità della stessa in funzione del mutato contesto territoriale e giuridico

e, di conseguenza, proporre una soluzione alternativa, è altresì vero che i

motivi addotti all'epoca per delimitare la zona costruibile risultano tutt'oggi

attuali. In tali circostanze non si intravvedono motivi per cui possa

giustificarsi l'attribuzione della superficie in parola alla zona edificabile a

lago.

Ad ogni modo anche nella misura in

cui il cambio di destinazione proposto dal Legislativo comunale fosse

giustificato nel merito, l'approvazione dello stesso non potrebbe… essere

accordata. Dal 1. maggio 2019 sino all'approvazione delle modifiche delle

schede del Piano direttore (PD) non sono infatti ammessi ampliamenti delle zone

edificabili nemmeno se per le stesse è previsto un compenso.

4.2

Con la risposta la Sezione respinge la tesi della

ricorrente secondo cui gli argomenti addotti dal Consiglio di Stato non sarebbero

suffragati da mezzi di prova concreti. Infatti, spiega che dal rapporto di

pianificazione riferito al primo piano regolatore dell'allora Comune di

Gentilino, prodotto dall'insorgente con la replica, emerge chiaramente la

volontà dell'allora Municipio di contrastare la proliferazione edilizia lungo

le rive del lago e che tale concetto assume ancor più importanza nel contesto

odierno, in cui la legislazione di ordine superiore sostiene e incentiva il

mantenimento di aree libere e verdi a beneficio della qualità del costruito. Sempre

nella risposta la Sezione precisa poi che il richiamo (da parte del

Consiglio di Stato, n.d.r.) ai disposti della LPT… non rappresenta il

motivo decisivo che ha portato alla non approvazione… del cambio di

destinazione adottato dal Legislativo comunale. Dal canto suo, in sede di

replica l'insorgente sostiene che, alla luce dei parametri edificatori particolarmente

restrittivi previsti dall'art. 56 NAPR per la zona RLA, l'inserimento in tale

zona della porzione settentrionale dell'allora mapp. 319 sia coerente con la

volontà del Comune di frenare la proliferazione edilizia lungo la riva lacustre.

4.3

Come ben ricordato dal Governo, è legittimo che

il Comune abbia voluto rivalutare a distanza di anni la destinazione della

parte nord dell'allora mapp. 319 proponendo una soluzione alternativa.

Tuttavia, come di transenna individua anche il giudizio impugnato, le

motivazioni fornite dall'ente pianificante a sostegno della scelta di assegnare

tale superficie alla zona residenziale a lago non sono sufficienti a

giustificarla.

Infatti, alle pag. 8 e 15 del rapporto di

pianificazione del 25 giugno 2015 concernente le varianti adottate il 21

settembre successivo dal Legislativo comunale (Rapporto), esprimendosi

in termini generali in merito a tutte le zone AP-EP presenti sul territorio

comunale, il Municipio si è limitato a riferire di aver valutato per ognuna di

esse se mantenere il vincolo oppure se modificare la destinazione,

attribuendo il mappale alla zona di utilizzazione più affine ad essa limitrofa e di aver tenuto conto delle attuali necessità,

delle prospettive di crescita demografica e delle future esigenze comunali.

Per quanto concerne poi più nello specifico la porzione nord dell'allora mapp.

319, a pag. 21 del Rapporto l'ente pubblico ha spiegato dettagliatamente le

ragioni che lo hanno indotto ad abbandonare il vincolo d'interesse pubblico, ma

non ha speso alcuna parola in merito alla scelta di attribuirla alla zona RLA,

se non per indicare che la superficie sgravata dal vincolo pubblico viene

attribuita alla restante parte edificabile del mappale, la zona residenziale a

lago RLA.

Se, dunque, da un lato il Comune ha sufficientemente

sostanziato i motivi che lo hanno condotto a rinunciare al vincolo in parola,

dall'altro le generiche considerazioni espresse sulle conseguenze di tale

decisione non sono atte a giustificare la scelta di ampliare la zona

edificabile in sua vece. Innanzitutto tale ampliamento non si confronta con

quanto previsto dal (nuovo) art. 15 LPT, in vigore dal 1° maggio 2014, dunque

da oltre un anno al momento dell'adozione della variante. Inoltre, va

sottolineato che non si tratta di una correzione puntuale e tutto sommato

contenuta del limite della zona RLA, bensì di un ampliamento non trascurabile

del territorio fabbricabile di (ben) 842 m2. A sostegno di tale

scelta non viene nemmeno operata la benché minima ponderazione degli interessi

pubblici e privati in gioco (art. 3 OPT). Neppure nell'ambito della presente

procedura il Comune, rimasto silente, ha ritenuto di fornire spiegazioni in

proposito. Ne deriva che, a prescindere dalla questione della conformità alle

disposizioni transitorie della LPT e dell'approvazione della nuova scheda R6

del PD, avvenuta pendente causa il 19 ottobre 2022, il Governo altro non

avrebbe potuto fare che non approvare l'inclusione in zona RLA della superficie

nord dell'allora mapp. 319.

4.4

Ancorché il dispositivo della risoluzione

avversata non lo menzioni esplicitamente, nella misura in cui esso al n. 2

richiede l'adozione di una variante e considera che per l'allora mapp. 319

sussiste una superficie priva di destinazione (vuoto pianificatorio) occorre

ammettere che il Consiglio di Stato ha effettivamente approvato la dismissione

del vincolo AP-EP gravante la porzione settentrionale del fondo.

Ciò posto, nella risoluzione impugnata l'Esecutivo

cantonale ha già concluso per una sua esclusione dalla zona fabbricabile (cfr.

pag. 4: la superficie in questione [del mapp. 319 n.d.r. ] deve

… far parte del territorio fuori zona edificabile). A torto, tuttavia.

Infatti, in qualità di ente pianificante spetta al Comune chinarsi in prima

battuta su tale aspetto e (semmai) giustificare la propria scelta operando una

ponderazione (completa) degli interessi in gioco (cfr. supra, consid.

2.1). L'errore in cui è incorso il Governo non è, tuttavia, poi stato ancorato

nel dispositivo della decisione né può essere in qualche modo dedotto dallo

stesso. Ritenuto che solo il dispositivo, il quale costituisce la sintesi di

tutto il giudizio (RDAT II-1996 n. 66 con rinvii), è vincolante, per finire non

è necessario riformularlo per garantire al Comune di esercitare l'autonomia di

cui gode in materia (supra, consid. 2.1).

5.

Per tutti i

motivi che precedono, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia è posta a

carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- rimane a carico dell'insorgente, che già l'ha

anticipata.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera