90.2020.28
Attribuzione alla zona residenziale a lago della parte nord di un fondo - conferma del diniego d'approvazione per carente poderazione degli interessi in gioco
23 luglio 2024Italiano19 min
proprietaria dell'originario mapp. 319 di Gentilino nel Comune di Collina d'Oro,
Source ti.ch
Incarto n.
90.2020.28
Lugano
23
luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello
cancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 25 settembre
2020 della
RI
2
patrocinata
da: PR 1
alla
quale è subentrata la
RI
1
patrocinata
da: PR 1
contro
la risoluzione del 19 agosto 2020 (n. 4210) con cui
il Consiglio di Stato ha statuito sulla proposta pianificatoria concernente
l'allora mapp. 319 di Collina d'Oro, sezione di Gentilino, sospesa nell'ambito
della risoluzione del 9 maggio 2018 (n. 2133) con cui il Governo ha approvato
le varianti del piano regolatore del medesimo Comune concernenti il piano del
traffico e delle attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP) delle sezioni di
Gentilino, Agra e Montagnola e conseguenti modifiche;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. La RI 2 era
proprietaria dell'originario mapp. 319 di Gentilino nel Comune di Collina d'Oro,
fondo che il 14 marzo 2024 è stato frazionato a formare l'attuale mapp. 319 (porzione
sud, su cui insistono un edificio abitativo [sub. M] e una darsena [sub. G]) e il
(nuovo) mapp. 1087 (porzione nord, dove vi sono una darsena [sub. C] e due
edifici contigui [sub. A e B]). Le proprietà sono situate sulla riva del lago Ceresio
in località Cantonetto e confinano a est con via Riva Cantonetto e a sud con il
mapp. 1223 nella sezione di Montagnola, che pure apparteneva alla RI 2.
Estratto (rielaborato) del piano del registro
fondiario.
b. Dal profilo
pianificatorio, il piano regolatore dell'allora Comune di Gentilino (dal 4
aprile 2004 frazione del nuovo Comune di Collina d'Oro), approvato dal Governo con
risoluzione del 19 settembre 1995 (n. 5250), attribuiva la porzione
settentrionale dell'allora mapp. 319 (corrispondente in sostanza all'area del
nuovo mapp. 1087) e i sedimi più a nord nella medesima località (mapp. 312,
317, 318, 493, 494, 495, 531 e 539) alla zona AP-EP destinata allo svago e alla
balneazione (secondo l'art. 6.4 delle norme d'attuazione del piano regolatore; NAPR).
Per la restante superficie, ritenuto che nell'ambito dell'approvazione del 19
settembre 1995 il Consiglio di Stato aveva negato la sanzione alla sua inclusione
nella zona di mantenimento degli insediamenti Zmi invitando il Comune a
elaborare una proposta per questo fondo intesa ad integrarlo in un concetto
di area insediata (art. 15 LPT) a lago con prescrizioni particolari (cfr.
risoluzione citata, consid. 3.5.2.3 lett. h), il Municipio ha allestito una
variante che ne prevedeva l'assegnazione alla zona residenziale a lago RL, disciplinata
dall'art. 4.8 NAPR. Tale proposta è stata approvata dal Governo il 26 febbraio
1997 (cfr. ris. n. 980).
B. a. Il 21 settembre
2015 il Consiglio comunale adottava alcune varianti concernenti il piano del
traffico e delle AP-EP delle sezioni di Gentilino, Agra e Montagnola e
conseguenti modifiche relative al piano delle zone e del paesaggio come pure
del piano particolareggiato del nucleo di Viglio e del piano delle costruzioni
di Agra. Per quanto concerneva l'allora mapp. 319, era previsto l'abbandono del
vincolo AP-EP sulla porzione settentrionale del fondo e la sua attribuzione
alla vicina zona residenziale a lago RLA, a cui già apparteneva la sua
superficie meridionale. I sedimi immediatamente a nord rimanevano gravati dal
vincolo AP-EP, rinominato AP 3 Centro di balneazione e disciplinato dal
nuovo art. 82bis NAPR.
Estratto (rielaborato) del piano del traffico e delle
attrezzature ed edifici di interesse pubblico del giugno 2015.
Estratto (rielaborato) del piano delle zone, del
paesaggio, del traffico e delle AP-EP del giugno 2015.
b. Nel 2016 il Municipio elaborava, con il
sostegno finanziario del Cantone, uno studio il cui scopo era di verificare la
fattibilità di una riqualificazione ecologica dei tratti di riva lacustre
compromessi presenti sul territorio comunale, approfondendo al contempo la
fattibilità di realizzare la passeggiata a lago prevista dalla scheda P7 Laghi
e rive lacustri del piano direttore cantonale (PD). In proposito, lo studio
proponeva diverse soluzioni, tra cui quella di realizzare la passeggiata interamente
lungo la riva del lago, aumentando il numero delle zone pubbliche da destinare
ad aree di sosta lungo il percorso. Per quanto qui d'interesse, esso prevedeva
di crearne una sul mapp. 1223 di Montagnola, gravandolo con un vincolo AP-EP. Su
tale proposta di esprimeva favorevolmente la Sezione dello sviluppo
territoriale (Sezione) nell'ambito del suo preavviso preliminare del 13
novembre 2017. Sottolineando la necessità di metterla in stretta relazione con
il vincolo AP-EP già esistente sulla porzione settentrionale del vicino mapp.
319 di Gentilino della medesima proprietaria, l'Autorità cantonale suggeriva al
Municipio di chiedere al Governo la sospensione dell'approvazione della
variante pianificatoria in corso volta a eliminarlo in modo da approfondire
taluni aspetti.
c. Con risoluzione del
9 maggio 2018 (n. 2133) il Consiglio di Stato approvava le varianti adottate il
21 settembre 2015 dal Legislativo comunale,
sospendendo la decisione in merito allo stralcio del vincolo AP-EP sulla
porzione nord dell'allora mapp. 319 in accoglimento della richiesta inoltratagli
dal Municipio il 12 marzo 2018 su suggerimento della Sezione (cfr. p.to 2 lett.
c del dispositivo a pag. 53, che rinvia al consid. 9.3 lett. a, pag. 52).
In tale occasione, il Governo assegnava al
Comune un termine massimo di due anni per definire, in accordo con il
Cantone, gli obiettivi pianificatori del comparto a lago e presentare una
proposta alternativa o, se del caso, confermare quanto proposto in questa sede
(cfr. consid. 3.3.4 lett. m, pag. 21 della risoluzione citata).
C. a. Per ragioni
che non occorre qui evocare, il 25 giugno 2020 il Municipio ha riferito alla
Sezione di rinunciare all'allestimento del progetto di massima per la
passeggiata a lago lungo la tratta Cantonetto-Orino, domandando contestualmente,
tra le altre cose, la riattivazione della procedura di approvazione della
variante concernente l'allora mapp. 319 adottata dal Consiglio comunale nel
2015.
b. Con giudizio del 19
agosto 2020 (n. 4210) il Consiglio di Stato ha statuito sulle parti sospese nell'ambito
della risoluzione governativa del 9 maggio 2018. Da un lato, ha approvato lo
stralcio del vincolo AP-EP dalla superficie (di 842 m2)
a nord dell'allora mapp. 319 (corrispondente in sostanza all'attuale mapp.
1087), ritenendo che la sua eliminazione non era atta a compromettere il
raggiungimento dell'obiettivo generale di aumentare la pubblica fruizione dei
laghi e delle rive lacustri fissato dalla scheda P7 del PD alla luce della sua
esigua estensione a lago (3 ml) e della sua moderata attrattività per la
popolazione. Dall'altro, ha escluso tuttavia che tale area potesse essere
inclusa nella zona residenziale RLA, anzitutto perché essa era stata esclusa
dal territorio edificabile già con l'approvazione del primo piano regolatore di
Gentilino e i motivi allora addotti a giustificazione di tale scelta erano
ancora attuali. In ogni caso, ha soggiunto che l'inclusione nella zona RLA non
poteva entrare in linea di conto poiché contraria alle disposizioni transitorie
del diritto federale (art. 38a cpv. 3 della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700] e 52a dell'ordinanza
sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 [OPT; RS 700.1]), che
dal 1° maggio 2019 e sino all'approvazione da parte del Consiglio federale
della scheda R6 del PD non ammettevano estensioni della zona costruibile,
nemmeno se compensate con dezonamenti di pari superficie. L'Esecutivo cantonale
ha infine concluso che tale superficie deve pertanto far parte del territorio
fuori zona edificabile e la sua destinazione definitiva deve essere proposta
dal Comune giacché più soluzioni possono entrare in linea di conto. Ai n. 1
e 2 del dispositivo (pag. 7) della citata risoluzione ha disposto quanto segue:
1. Decisione sulla
destinazione del fmn 319 parz. RFD Gentilino
Non è approvata l'attribuzione alla
zona residenziale riva lago del fmn 319 parz nel PR del Comune di Collina d'Oro
- Sezione Gentilino.
Considerandi
2.
Richiesta di
adozione di una variante
È richiesta l'adozione della variante secondo
procedura semplificata per definire la destinazione della superficie del fmn
319.
che risulta priva di destinazione (vuoto pianificatorio).
D. a. Avverso i suddetti
n. 1 e 2 del dispositivo della risoluzione governativa del 19 agosto 2020 la RI
2.
insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento
e che la procedura relativa alla definizione della destinazione della
superficie di 842 m2 dell'allora mapp. 319
sia sospesa sino all'approvazione da parte del Consiglio federale delle
schede del nuovo piano direttore applicabili alla variante in questione, in
particolare, la scheda R6.
La ricorrente spiega
anzitutto di condividere le argomentazioni del Consiglio di Stato in merito
all'eliminazione del vincolo AP-EP sulla parte settentrionale dell'allora mapp.
319, ma non quelle poste a fondamento del diniego d'approvazione dell'inserimento
di tale superficie in zona residenziale a lago RLA. In particolare, sostiene
che le motivazioni di natura storica addotte dal Governo siano fondate su presunzioni
e supposizioni, non supportate da prove concrete e lesive dell'autonomia
comunale in ambito pianificatorio. Inoltre, ritiene che il Governo non abbia
interpretato correttamente le norme transitorie del diritto federale laddove ha
posto a fondamento di tale decisione il divieto di delimitare nuove zone edificabili
sul territorio cantonale (valido in Canton Ticino dal 1° maggio 2019) sancito
dal cpv. 3 dell'art. 38a LPT. Essendo tale divieto di natura transitoria,
poiché dipendente dall'approvazione da parte del Consiglio federale delle nuove
schede del PD (tra cui la R6), secondo l'insorgente il Consiglio di Stato
avrebbe dovuto sospendere la procedura di approvazione della variante, anziché negarne
la sanzione. Di qui la sua domanda di sospensione rivolta a questo Tribunale.
b. Con la risposta la
Sezione, richiamando le motivazioni alla base della decisione impugnata,
puntualizza che le ragioni di carattere storico esposte dal Governo non si
limitano a supposizioni, bensì si fondano sul rapporto di pianificazione
riferito al primo piano regolatore di Gentilino. Poiché la vigente legislazione
di ordine superiore sostiene e incentiva il mantenimento di aree libere e verdi
a beneficio della qualità del costruito, l'Autorità cantonale spiega che l'intenzione
del Municipio manifestata a quell'epoca di contrastare la proliferazione
edilizia lungo la riva del lago è oggigiorno ancora più attuale e importante. Soggiunge
che le disposizioni transitorie della LPT non rappresentano il motivo decisivo
per cui è stata negata la sanzione all'attribuzione alla zona residenziale RLA;
esclude comunque che in concreto siano date le condizioni per sospendere la
procedura d'approvazione della variante.
Il Comune non ha
presentato una risposta.
c. In sede di replica
la ricorrente ribadisce sostanzialmente le proprie tesi e domande, domandando l'edizione
da parte della Sezione del rapporto e delle rappresentazioni grafiche relativi
al primo piano regolatore di Gentilino.
Con la duplica
l'Autorità cantonale si riconferma integralmente nelle proprie considerazioni,
mentre il Comune è rimasto silente.
E. Con scritto
del 26 aprile 2024 la RI 2 ha comunicato al Tribunale di aver venduto l'allora
mapp. 319 alla RI 1 e di autorizzare quest'ultima a subentrare nella lite. Il
27.
maggio seguente, il patrocinatore della RI 2 ha trasmesso al Tribunale la
procura di rappresentanza della RI 1 e l'estratto del registro fondiario a
comprova dell'intervenuto cambio di proprietà.
Considerato, in
diritto
1.
La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art.
30.
cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100).
Certa è inoltre la legittimazione attiva della ricorrente RI 1, subingredita alla
RI 2, che è insorta contro la mancata approvazione dell'attribuzione alla zona residenziale
a lago RLA della porzione settentrionale dell'allora mapp. 319 (attuale mapp.
1087; art. 30 cpv. 2 lett. c LST, di proprietà oggi della subentrante). Il
ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Non occorre
richiamare dalla Sezione il rapporto di pianificazione concepito nella forma
intercomunale con i Comuni di Agra, Montagnola e Gentilino sollecitato dalla
ricorrente, ritenuto che essa l'ha già prodotto con la replica. Quanto alle
relative rappresentazioni grafiche, esse non appaiono idonee ad apportare
ulteriori elementi utili ai fini del presente giudizio.
2.
2.1. In campo pianificatorio
il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il
riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso.
Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1
della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31
dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano -
e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non
solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie
comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate
il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art.
2.
cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il
proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di
questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,
ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o
non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono
adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei
dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità
governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo
corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RtiD
II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).
2.2
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv.
3.
LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD
II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii).
Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i
casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello
cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib
121.
consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi
in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio
del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di
piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
3.
Come visto
in narrativa, la ricorrente non mette in discussione lo stralcio del vincolo
AP-EP sulla porzione settentrionale (di 842 m2)
dell'allora mapp. 319 (corrispondente in sostanza al nuovo mapp. 1087), che
anzi condivide. Essa ritiene però che il Governo avrebbe dovuto sospendere la
propria decisione in merito all'attribuzione alla zona residenziale a lago RLA
della superficie sgravata dal vincolo in attesa dell'approvazione
dell'aggiornamento della scheda R6 del PD da parte del Consiglio federale.
4.
4.1. A pag.
4.
della risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha motivato il diniego
d'approvazione della variante laddove prevede l'inclusione in zona residenziale
a lago RLA della parte settentrionale dell'allora mapp. 319 con i seguenti
argomenti:
(…) la conversione da zona AP-EP in
zona residenziale a lago non è una conseguenza logica ed automatica. Invero,
sin dal primo PR (concepito nella forma intercomunale con i Comuni di
Montagnola e Agra) l'area in discussione ne è stata esclusa. Il motivo che ha
portato a tale scelta fu la volontà di frenare la proliferazione edilizia e
tentare di recuperare le poche rive rimaste inedificate. A testimonianza di
ciò, l'evidenza che la zona destinata alla residenza fu delimitata in funzione
delle costruzioni esistenti: concretamente, al mappale 319 RFD, il limite del
comprensorio costruibile fu tracciato in modo tale da inglobare nella stessa
unicamente l'edificio ivi presente. La restante parte del mappale (nord) fu
invece attribuita alla zona per attrezzature collettive, vocazione pubblica
confermata nell'ambito delle successive revisioni di PR.
Ora, sebbene a distanza di anni dalla
codifica e conferma della zona d'interesse pubblico sia legittimo rivalutare
l'attualità della stessa in funzione del mutato contesto territoriale e giuridico
e, di conseguenza, proporre una soluzione alternativa, è altresì vero che i
motivi addotti all'epoca per delimitare la zona costruibile risultano tutt'oggi
attuali. In tali circostanze non si intravvedono motivi per cui possa
giustificarsi l'attribuzione della superficie in parola alla zona edificabile a
lago.
Ad ogni modo anche nella misura in
cui il cambio di destinazione proposto dal Legislativo comunale fosse
giustificato nel merito, l'approvazione dello stesso non potrebbe… essere
accordata. Dal 1. maggio 2019 sino all'approvazione delle modifiche delle
schede del Piano direttore (PD) non sono infatti ammessi ampliamenti delle zone
edificabili nemmeno se per le stesse è previsto un compenso.
4.2
Con la risposta la Sezione respinge la tesi della
ricorrente secondo cui gli argomenti addotti dal Consiglio di Stato non sarebbero
suffragati da mezzi di prova concreti. Infatti, spiega che dal rapporto di
pianificazione riferito al primo piano regolatore dell'allora Comune di
Gentilino, prodotto dall'insorgente con la replica, emerge chiaramente la
volontà dell'allora Municipio di contrastare la proliferazione edilizia lungo
le rive del lago e che tale concetto assume ancor più importanza nel contesto
odierno, in cui la legislazione di ordine superiore sostiene e incentiva il
mantenimento di aree libere e verdi a beneficio della qualità del costruito. Sempre
nella risposta la Sezione precisa poi che il richiamo (da parte del
Consiglio di Stato, n.d.r.) ai disposti della LPT… non rappresenta il
motivo decisivo che ha portato alla non approvazione… del cambio di
destinazione adottato dal Legislativo comunale. Dal canto suo, in sede di
replica l'insorgente sostiene che, alla luce dei parametri edificatori particolarmente
restrittivi previsti dall'art. 56 NAPR per la zona RLA, l'inserimento in tale
zona della porzione settentrionale dell'allora mapp. 319 sia coerente con la
volontà del Comune di frenare la proliferazione edilizia lungo la riva lacustre.
4.3
Come ben ricordato dal Governo, è legittimo che
il Comune abbia voluto rivalutare a distanza di anni la destinazione della
parte nord dell'allora mapp. 319 proponendo una soluzione alternativa.
Tuttavia, come di transenna individua anche il giudizio impugnato, le
motivazioni fornite dall'ente pianificante a sostegno della scelta di assegnare
tale superficie alla zona residenziale a lago non sono sufficienti a
giustificarla.
Infatti, alle pag. 8 e 15 del rapporto di
pianificazione del 25 giugno 2015 concernente le varianti adottate il 21
settembre successivo dal Legislativo comunale (Rapporto), esprimendosi
in termini generali in merito a tutte le zone AP-EP presenti sul territorio
comunale, il Municipio si è limitato a riferire di aver valutato per ognuna di
esse se mantenere il vincolo oppure se modificare la destinazione,
attribuendo il mappale alla zona di utilizzazione più affine ad essa limitrofa e di aver tenuto conto delle attuali necessità,
delle prospettive di crescita demografica e delle future esigenze comunali.
Per quanto concerne poi più nello specifico la porzione nord dell'allora mapp.
319, a pag. 21 del Rapporto l'ente pubblico ha spiegato dettagliatamente le
ragioni che lo hanno indotto ad abbandonare il vincolo d'interesse pubblico, ma
non ha speso alcuna parola in merito alla scelta di attribuirla alla zona RLA,
se non per indicare che la superficie sgravata dal vincolo pubblico viene
attribuita alla restante parte edificabile del mappale, la zona residenziale a
lago RLA.
Se, dunque, da un lato il Comune ha sufficientemente
sostanziato i motivi che lo hanno condotto a rinunciare al vincolo in parola,
dall'altro le generiche considerazioni espresse sulle conseguenze di tale
decisione non sono atte a giustificare la scelta di ampliare la zona
edificabile in sua vece. Innanzitutto tale ampliamento non si confronta con
quanto previsto dal (nuovo) art. 15 LPT, in vigore dal 1° maggio 2014, dunque
da oltre un anno al momento dell'adozione della variante. Inoltre, va
sottolineato che non si tratta di una correzione puntuale e tutto sommato
contenuta del limite della zona RLA, bensì di un ampliamento non trascurabile
del territorio fabbricabile di (ben) 842 m2. A sostegno di tale
scelta non viene nemmeno operata la benché minima ponderazione degli interessi
pubblici e privati in gioco (art. 3 OPT). Neppure nell'ambito della presente
procedura il Comune, rimasto silente, ha ritenuto di fornire spiegazioni in
proposito. Ne deriva che, a prescindere dalla questione della conformità alle
disposizioni transitorie della LPT e dell'approvazione della nuova scheda R6
del PD, avvenuta pendente causa il 19 ottobre 2022, il Governo altro non
avrebbe potuto fare che non approvare l'inclusione in zona RLA della superficie
nord dell'allora mapp. 319.
4.4
Ancorché il dispositivo della risoluzione
avversata non lo menzioni esplicitamente, nella misura in cui esso al n. 2
richiede l'adozione di una variante e considera che per l'allora mapp. 319
sussiste una superficie priva di destinazione (vuoto pianificatorio) occorre
ammettere che il Consiglio di Stato ha effettivamente approvato la dismissione
del vincolo AP-EP gravante la porzione settentrionale del fondo.
Ciò posto, nella risoluzione impugnata l'Esecutivo
cantonale ha già concluso per una sua esclusione dalla zona fabbricabile (cfr.
pag. 4: la superficie in questione [del mapp. 319 n.d.r. ] deve
… far parte del territorio fuori zona edificabile). A torto, tuttavia.
Infatti, in qualità di ente pianificante spetta al Comune chinarsi in prima
battuta su tale aspetto e (semmai) giustificare la propria scelta operando una
ponderazione (completa) degli interessi in gioco (cfr. supra, consid.
2.1). L'errore in cui è incorso il Governo non è, tuttavia, poi stato ancorato
nel dispositivo della decisione né può essere in qualche modo dedotto dallo
stesso. Ritenuto che solo il dispositivo, il quale costituisce la sintesi di
tutto il giudizio (RDAT II-1996 n. 66 con rinvii), è vincolante, per finire non
è necessario riformularlo per garantire al Comune di esercitare l'autonomia di
cui gode in materia (supra, consid. 2.1).
5.
Per tutti i
motivi che precedono, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia è posta a
carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- rimane a carico dell'insorgente, che già l'ha
anticipata.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera