90.2020.29
Zona di pianificazione a salvaguardia della pianificazione in fase di elaborazione che è volta a ridisegnare le zone edificabili del quartiere di Brè, comune di Lugano
29 luglio 2021Italiano19 min
pubblici (AP-EP). Ai mapp. 670 e 528 è inoltre istituita una zona edificabile d'interesse
Source ti.ch
Incarto n.
90.2020.29
Lugano
29
luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 28 settembre 2020 di
RI
1
patrocinato
da: PR 1
contro
la risoluzione del 9 luglio 2020 con cui il
Municipio di Lugano ha istituito la
zona di pianificazione Aree edificabili quartiere di Brè;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La revisione del piano
regolatore di Lugano, sezione Castagnola-Brè, approvata dal Consiglio di Stato
con risoluzione del 7 dicembre 1993 (n. 10'645) e integrata in seguito con
alcune varianti, attribuisce il territorio posto a nord-est del nucleo storico
(zona NT) alla zona di rispetto dei nuclei storici e tradizionali (Rn) e alle
zone residenziali R2 e R2b, oltre che ad alcune zone per attrezzature e edifici
pubblici (AP-EP). Ai mapp. 670 e 528 è inoltre istituita una zona edificabile d'interesse
comunale (ZIC), sovrapposta alla zona R2b.
B. Ottenuto il 30 giugno
2020 il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, con risoluzione
del 9 luglio 2020 il Municipio di Lugano ha adottato la zona di pianificazione Aree
edificabili quartiere di Brè in corrispondenza dei seguenti comparti,
inedificati ad eccezione dei mapp. 531, 655, 707 e 713:
Il mapp. 706, di
proprietà di RI 1, inedificato e situato in località Cranora, è incluso
nel perimetro del provvedimento.
La misura, pubblicata
presso la cancelleria comunale dal 28 luglio al 14 settembre 2020 (cfr. FU n.
59/2020 pag. 5966) e basata sullo studio Revisione generale di PR – Analisi
urbanistica dell'agosto 2018, mira in particolare a valutare le riserve
edificatorie e il dimensionamento delle aree edificabili, a esaminare le aree
edificabili potenzialmente oggetto di ridimensionamento e i progetti di
ricomposizione particellare nonché a ridefinire la viabilità pubblica e
adeguare le norme edilizie dal profilo della qualità e dell'inserimento
paesaggistico. All'interno del suo perimetro il Municipio si riserva la
facoltà di respingere domande di costruzione relative a nuove edificazioni, in
particolare se contrastano con i principi perseguiti dalla ZP. Per quanto
attiene invece agli edifici e impianti esistenti, il provvedimento ne vieta la
demolizione e la ricostruzione. Ne ammette tuttavia il rinnovo, la parziale
trasformazione (compreso il cambiamento di destinazione) e l'ampliamento, purché
siano stati eretti o modificati legalmente, siano in conformità con il Piano
regolatore vigente e a patto che l'intervento, che andrà valutato
singolarmente, non osti alla pianificazione in itinere e sia necessario e
proporzionato rispetto agli scopi della stessa ZP (cfr. scheda descrittiva,
Effetti). La zona di pianificazione ha una durata di cinque anni.
C. Avverso tale
provvedimento RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento. Riservandosi la facoltà di avanzare pretese espropriative
e rimproverando al Comune di non aver attuato nel corso degli anni le opere di
urbanizzazione previste dal piano regolatore in vigore per il comparto Cranora,
egli critica preliminarmente gli indirizzi della pianificazione in fase di elaborazione,
contraria ai principi basilari che reggono la materia e mirante a privilegiare
un unico fondo (mapp. 670) a scapito di quelli che verrebbero dezonati. Nel
merito egli contesta l'interesse pubblico della misura, finalizzata a evitare
al Comune di corrispondere ingenti indennizzi espropriativi e a favorire meri
interessi privati, anche alla luce dell'avanzato grado di consolidamento della
pianificazione allo studio. Inoltre, poiché l'assenza di urbanizzazione già
disincentiva l'edificazione nel comparto
dov'è situato il suo fondo, il provvedimento risulterebbe sproporzionato.
D. a. In sede di risposta
la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) si rimette al giudizio del
Tribunale, mentre il Comune postula la reiezione del gravame, contestando
puntualmente gli argomenti del ricorrente.
b. Con la replica il
ricorrente approfondisce le sue tesi, sottolineando come la pianificazione in
fieri si ponga in contrasto anche con l'inventario federale degli insediamenti
svizzeri da proteggere (ISOS), abbia suscitato, in fase di consultazione, ampie
critiche da parte della popolazione e risulti comunque inadeguata dal profilo
dell'urbanizzazione per rapporto all'area che vorrebbe privilegiare (mapp. 670).
Con la duplica, il Comune contesta tali tesi e si riconferma nelle proprie
conclusioni e domande. Anche la Sezione ribadisce i contenuti della precedente
comparsa scritta.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 64 cpv. 1
della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100).
Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, in qualità di proprietario
del mapp. 706 toccato dal provvedimento avversato (art. 64 cpv. 2 lett. a LST).
Il ricorso, tempestivo (art. 64 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100).
1.3. Per quanto attiene
alle questioni di natura espropriativa, esse esulano dalle competenze del
Tribunale nel presente procedimento.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano
o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di
pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è
lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.
Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di
istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati,
oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con
principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle
proprie competenze, dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art.
59.
LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a
salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento
delle pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende
all'art. 61 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27
cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che
possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando
inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano
in formazione sono decise negativamente (art. 61 cpv. 3 LST). La zona di
pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che
sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con
facoltà del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di
due anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT e art. 60 LST).
2.2
La zona di pianificazione è un provvedimento
conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la
pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o
comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante
col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel
tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del
processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362
consid. 2a/bb; Alexander Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG:
Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto
definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si
può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione
della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di
pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un
provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo
pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua
durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di
pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni
pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione.
Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art.
33.
cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi,
salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento
pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e
soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non
compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa
dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in
quanto tale.
3.
Le restrizioni dei diritti fondamentali devono fondarsi su una
base legale, essere giustificate da un interesse pubblico preponderante e rispettare il principio della
proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999; Cost.; RS 101). La legalità, l'interesse
pubblico e la proporzionalità costituiscono, d'altra parte, dei principi
giuridici fondamentali che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie
attività (art. 5 Cost.).
3.1
3.1.1
In
linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei
cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico
promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un
provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno
importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve
prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii;
Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n.
558-594). Se per restringere la proprietà può essere invocato, senza
aprioristiche preclusioni, qualsiasi ordine di motivi, le restrizioni alla libertà
economica (art. 27 Cost.) sono conformi alla
Costituzione solo se si fondano su motivi di polizia o di politica sociale oppure su misure di
pianificazione del territorio (DTF 132 I 282 consid. 3.3). Il fatto che queste
misure possano avere degli effetti secondari anche sulla libera concorrenza non
le rende di per sé contrarie a questo principio (STF 1C_323/2007 del 15
febbraio 2008 consid. 5.2; Jörg Paul Müller/Markus Schefer,
Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, IV ed., Berna 2008, pag.
1071).
3.1.2
L'adozione
di una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito
centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente
(RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b i.f.; Ruch,
op. cit., n. 33 segg. ad art. 27): questo significa che deve sussistere un
interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano
regolatore, a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento
della zona di pianificazione (Ruch,
op. cit., n. 31 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni,
op. cit., n. 12 seg. ad art. 27).
Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere, tuttavia,
necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato,
come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità
competente a adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione
vuole tutelare (cfr. Ruch,
op. cit., n. 34 ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 457).
3.2
Il
principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà
siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola
dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire
tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del
proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto
ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati
(regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b
con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 103-106; Scolari, op.
cit., n. 595-610).
4.
4.1. Come è
stato anticipato in narrativa, il piano
regolatore di Lugano, sezione Castagnola-Brè, approvato dal Consiglio di Stato
con risoluzione del 7 dicembre 1993 (n. 10'645), risale a una trentina d'anni
or sono. La scheda descrittiva del contestato provvedimento premette che la sua
revisione, a cui è stato già dato avvio, persegue i seguenti obiettivi:
a.
eseguire un piano
particolareggiato per il nucleo e le aree edificabili limitrofe, con
definizione del perimetro di rispetto e norme di attuazione applicabili in modo
chiaro;
b.
ridefinire le aree edificabili per
tutto il villaggio di Brè, verificando la contenibilità attuale in relazione
all'accessibilità dei fondi. Prevedere una ricomposizione particellare con
ridistribuzione degli indici, prevedendo un forte contenimento dell'edificabilità
nei comparti particolarmente sensibili (…) e una concentrazione delle
costruzioni in luoghi più idonei e già accessibili;
c.
ridefinire la viabilità:
stralciare o modificare la strada di PR che dal nucleo porta alla zona "ai
Piani", valutando eventuali tracciati meno invasivi e piazze di giro.
Inoltre, le modifiche
introdotte a livello federale e cantonale, volte a incoraggiare la
densificazione degli insediamenti e il contenimento dell'estensione delle zone
edificabili, avranno un ruolo fondamentale nella revisione, nella misura in
cui sarà necessario valutare il dimensionamento delle zone edificabili che
circondano il nucleo tradizionale. Poste queste premesse, la scheda
descrittiva motiva il provvedimento, adducendo come dall'Analisi urbanistica
dell'agosto 2018 (cfr. supra consid. B) e dalle risultanze del progetto
di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini che ha accompagnato il primo
anno di studi, il Municipio abbia deciso di orientare la pianificazione
verso un modello (scenario) che contempli un ridimensionamento delle ampie
riserve edificatorie a nord del nucleo di Brè. Segue l'elenco degli scopi
perseguiti con la zona di pianificazione, già esposti sopra al consid. B.
4.2
L'insorgente non
contesta la sussistenza di una base legale che legittimi il Municipio ad
emanare il controverso provvedimento, il quale comporta indubbiamente delle
restrizioni a carico del suo fondo. Non resta quindi che esaminare l'interesse
pubblico e la proporzionalità della misura.
4.2.1
Nella fattispecie, l'intenzione
del Municipio di Lugano di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente appare
più che sufficientemente dimostrata. In sintesi è intenzione dell'Esecutivo di
riesaminare la pianificazione del nucleo e delle aree limitrofe, ma soprattutto
di ridisegnare le zone edificabili di Brè alla luce delle modifiche della LPT,
entrate in vigore il 1° maggio 2014, che hanno inasprito i requisiti necessari
per includere nuovi terreni in zona edificabile (Messaggio concernente la
revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 20
gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1), con l'obiettivo, da un lato, di ridurle
nei comparti particolarmente sensibili e, dall'altro, di confermarle nei luoghi
più idonei e già accessibili. Sussiste pertanto un sicuro interesse
pubblico alla modificazione del piano regolatore nell'ottica, come sottolinea
il Comune in sede di risposta, di migliorare la qualità insediativa a Brè e
di rivederne complessivamente il PR, ponendo particolare attenzione alla
conservazione del paesaggio e all'ottimizzazione delle possibilità edificatorie.
Tali finalità si pongono infatti in perfetta sintonia con i principi generali
che informano la LPT, ed in particolare con quello enunciato all'art. 3 cpv. 3
lett. abis, secondo cui occorre adottare misure per
migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate
situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici
insediative. Pure sorretto dall'interesse pubblico è l'impiego,
nel caso in esame, della zona di pianificazione, la quale assicura a titolo
transitorio che la pianificazione allo studio, finalizzata a conseguire i
menzionati obiettivi, non venga ostacolata o comunque influenzata negativamente
da un uso del territorio (soprattutto sotto forma di nuove costruzioni)
contrastante col suo indirizzo.
4.2.2
Per quanto attiene
alla delimitazione del suo perimetro va osservato che l'Analisi urbanistica
dell'agosto 2018, su cui si basa la misura, dopo aver analizzato la Riserva
di zone edificabili rispetto alle altre sezioni di Lugano (capitolo 2), la Vocazione
di Brè (capitolo 3) e il PR in vigore (capitolo 4), espone al
capitolo 5 la Situazione attuale, dalla quale emerge che la struttura
del tessuto costruito si concentra prevalentemente nel nucleo, mentre la
collina posta a nord è poco edificata. Eloquente in proposito è la foto aerea
riportata a pag. 15. Secondo l'analisi, tale situazione è da ricondurre a un
forte deficit di urbanizzazione, che ha frenato lo sviluppo residenziale della
collina e che genera traffico indesiderato nei percorsi di nucleo (pag.
12). In particolare l'illustrazione 11 Situazione dell'edificazione per
rapporto all'area edificabile prevista dal PR in vigore, a pag. 17, mostra
come lo sviluppo edilizio dell'area residenziale a nord del nucleo abbia
portato alla formazione di un tessuto urbano poco compatto in cui gli
edifici sono immersi nel verde (…) perlopiù concentrati attorno ai pezzetti di
strade esistenti, pur non conformi al PR in vigore. L'analisi ipotizza in
seguito, a pag. 18 e seg., quattro diversi scenari di sviluppo (capitoli 6-10),
fra cui quello che si basa su un concetto paesaggistico radicale
(scenario B) contemplante il dezonamento di tutta l'area edificabile appena
descritta. Ora sovrapponendo all'illustrazione 11 il piano che delimita il
comprensorio della zona di pianificazione, emerge come la medesima colpisca la
vasta area inedificata, ad eccezione di un fondo, in località ai Piani e
l'ampio comparto, pure inedificato ad eccezione di tre particelle, in località Cranora.
Tale delimitazione appare sorretta da motivi pertinenti. Anzitutto essa
permette di porre al riparo da eventuali iniziative edificatorie, che
potrebbero pregiudicare la pianificazione in fieri, i due comparti, che
assumono una rilevanza centrale alla luce degli scopi perseguiti dalla
revisione e che si differenziano dal restante territorio per il fatto di essere
stati finora preservati dall'edificazione. Non va inoltre dimenticato che ai
sensi dell'art. 27 cpv. 1 LPT la misura colpisce comprensori esattamente
delimitati, allo scopo di permettere una verifica globale dell'intera area. In
questo contesto le situazioni delle singole particelle sono di rilievo solo
nella misura in cui sono in grado di influenzare fortemente il carattere del
territorio colpito dalla misura (DTF 113 Ia 362 consid. 2 bb), ciò che in
concreto non avviene per i quattro fondi edificati sopra menzionati.
4.3
Il ricorrente
concentra essenzialmente le sue critiche sugli indirizzi della pianificazione
in fase di elaborazione, che sviluppa e approfondisce lo scenario D, esposto al
capitolo 10, pag. 26-27, dall'Analisi urbanistica dell'agosto 2018. Essi
si rivelerebbero contrari ai principi basilari della LPT e all'ISOS. Sarebbero inoltre
finalizzati a privilegiare un unico fondo, senza peraltro provvedere a
urbanizzarlo in modo soddisfacente, e a evitare al Comune di corrispondere
ingenti indennizzi espropriativi. A sostegno delle sue tesi sottolinea come tali
indirizzi abbiano suscitato, in fase di consultazione, ampie critiche da parte
della popolazione. Anche l'avanzato grado di consolidamento della
pianificazione allo studio renderebbe la misura superflua. Ora, come rileva il
Municipio in sede di risposta, tali doglianze si riferiscono alla futura
pianificazione, ciò che non è permesso contestare già nell'ambito della
procedura volta a valutare esclusivamente la fondatezza e l'idoneità della zona
di pianificazione. Infatti, come già rilevato in precedenza (cfr. supra,
consid. 2.2), lo scopo principale della misura consiste nel tutelare la libertà
di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di
pianificazione. Spetterà quindi agli studi pianificatori in atto trovare la
soluzione migliore sotto questo profilo. La zona di pianificazione non va
confusa con la pianificazione soggiacente: soluzioni alternative al progetto
pianificatorio elaborato dal Municipio, così come eventuali contestazioni,
potranno semmai essere proposte, rispettivamente sollevate in seguito, nell'ambito
della procedura di revisione del piano regolatore. Del resto non è possibile
prevedere oggi che, una volta effettuato il riassetto delle zone edificabili
auspicato dal Comune, all'interno del comparto toccato dalla zona di
pianificazione sarà escluso qualsiasi tipo di intervento. In ogni caso, in base
all'esame della documentazione, non risulta che gli intendimenti pianificatori
del Comune siano manifestamente erronei, ovvero contrari al diritto o
sprovvisti di senso. Le spiegazioni fornite dal Municipio in proposito alla
pianificazione prospettata e agli effetti della zona di pianificazione,
desumibili dalla documentazione agli atti e, più precisamente, dalla scheda
descrittiva del provvedimento, appaiono del tutto condivisibili. Peraltro, per
quanto attiene all'ISOS, esso indica a titolo d'esempio proprio la collina, che
comprende il mapp. 670, come luogo adatto per concentrare l'attività
edilizia e che non ha un riscontro negativo nella vista da lontano (cfr.
Dipartimento federale dell'Interno [curatore], ISOS Insediamenti di importanza
nazionale - Repubblica e Cantone Ticino, vol. 2.2. Luganese, Berna 2006, pag.
11). Infine, per quanto attiene al grado di consolidamento della
pianificazione in fieri, va osservato che, benché la medesima
appaia già a uno stadio piuttosto avanzato (cfr. considerando che segue), essa è comunque lungi dall'essere conclusa (cfr. art. 25-29 LST), di
modo che, anche sotto questo profilo, il provvedimento risulta giustificato. Le
doglianze vanno dunque respinte.
4.4
Fondata sotto il
criterio dell'interesse pubblico, va ancora esaminato se per rapporto alle
circostanze concrete la misura pianificatoria all'esame risulta ragionevole,
idonea e necessaria; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse
privato contrapposto. In concreto tutti questi requisiti sono dati. Da un
canto, il provvedimento, senz'altro idoneo, è nello stesso tempo necessario ad
assicurare che la modifica del piano regolatore possa compiutamente conseguire
gli scopi che il Municipio si è prefisso. Non va però oltre lo stretto
necessario. Esso non vieta nuove edificazioni e permette, sugli edifici
esistenti, interventi che vanno ben oltre la semplice manutenzione (cfr. supra
consid. B). Si osserva inoltre che se da un lato la contestata
misura ha per sua natura solo un effetto limitato nel tempo, dall'altro, sulla
base della documentazione prodotta dal Comune, la pianificazione in fieri
appare già a uno stadio piuttosto avanzato, ritenuto che il piano d'indirizzo è
già stato sottoposto al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare. Infine
l'argomento secondo cui già l'assenza di urbanizzazione disincentiverebbe l'edificazione
nel comparto Cranora, non merita di venir seguito poiché
semmai valido solo per la sua porzione ovest: ad est il comparto è infatti
servito da via Pineta. In conclusione il sacrificio imposto al
ricorrente appare dunque contenuto, per cui la zona di pianificazione appare
anche conforme al principio di proporzionalità.
5.
La zona di pianificazione all'esame
risulta quindi sorretta da una valida base legale, giustificata da un
sufficiente interesse pubblico, rispettosa del principio di proporzionalità e
non discriminatoria. Il ricorso presentato contro la stessa deve dunque essere
respinto.
6.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non
si assegnano ripetibili al Comune, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, rimane a carico dell'insorgente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
1.
CO 1
1.
rappr. da: RA 1
2.
CO 2
rappr.
da: RA 2
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere