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Decisione

90.2020.29

Zona di pianificazione a salvaguardia della pianificazione in fase di elaborazione che è volta a ridisegnare le zone edificabili del quartiere di Brè, comune di Lugano

29 luglio 2021Italiano19 min

pubblici (AP-EP). Ai mapp. 670 e 528 è inoltre istituita una zona edificabile d'interesse

Source ti.ch

Incarto n.

90.2020.29

Lugano

29

luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 28 settembre 2020 di

RI

1

patrocinato

da: PR 1

contro

la risoluzione del 9 luglio 2020 con cui il

Municipio di Lugano ha istituito la

zona di pianificazione Aree edificabili quartiere di Brè;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. La revisione del piano

regolatore di Lugano, sezione Castagnola-Brè, approvata dal Consiglio di Stato

con risoluzione del 7 dicembre 1993 (n. 10'645) e integrata in seguito con

alcune varianti, attribuisce il territorio posto a nord-est del nucleo storico

(zona NT) alla zona di rispetto dei nuclei storici e tradizionali (Rn) e alle

zone residenziali R2 e R2b, oltre che ad alcune zone per attrezzature e edifici

pubblici (AP-EP). Ai mapp. 670 e 528 è inoltre istituita una zona edificabile d'interesse

comunale (ZIC), sovrapposta alla zona R2b.

B. Ottenuto il 30 giugno

2020 il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, con risoluzione

del 9 luglio 2020 il Municipio di Lugano ha adottato la zona di pianificazione Aree

edificabili quartiere di Brè in corrispondenza dei seguenti comparti,

inedificati ad eccezione dei mapp. 531, 655, 707 e 713:

Il mapp. 706, di

proprietà di RI 1, inedificato e situato in località Cranora, è incluso

nel perimetro del provvedimento.

La misura, pubblicata

presso la cancelleria comunale dal 28 luglio al 14 settembre 2020 (cfr. FU n.

59/2020 pag. 5966) e basata sullo studio Revisione generale di PR – Analisi

urbanistica dell'agosto 2018, mira in particolare a valutare le riserve

edificatorie e il dimensionamento delle aree edificabili, a esaminare le aree

edificabili potenzialmente oggetto di ridimensionamento e i progetti di

ricomposizione particellare nonché a ridefinire la viabilità pubblica e

adeguare le norme edilizie dal profilo della qualità e dell'inserimento

paesaggistico. All'interno del suo perimetro il Municipio si riserva la

facoltà di respingere domande di costruzione relative a nuove edificazioni, in

particolare se contrastano con i principi perseguiti dalla ZP. Per quanto

attiene invece agli edifici e impianti esistenti, il provvedimento ne vieta la

demolizione e la ricostruzione. Ne ammette tuttavia il rinnovo, la parziale

trasformazione (compreso il cambiamento di destinazione) e l'ampliamento, purché

siano stati eretti o modificati legalmente, siano in conformità con il Piano

regolatore vigente e a patto che l'intervento, che andrà valutato

singolarmente, non osti alla pianificazione in itinere e sia necessario e

proporzionato rispetto agli scopi della stessa ZP (cfr. scheda descrittiva,

Effetti). La zona di pianificazione ha una durata di cinque anni.

C. Avverso tale

provvedimento RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulandone l'annullamento. Riservandosi la facoltà di avanzare pretese espropriative

e rimproverando al Comune di non aver attuato nel corso degli anni le opere di

urbanizzazione previste dal piano regolatore in vigore per il comparto Cranora,

egli critica preliminarmente gli indirizzi della pianificazione in fase di elaborazione,

contraria ai principi basilari che reggono la materia e mirante a privilegiare

un unico fondo (mapp. 670) a scapito di quelli che verrebbero dezonati. Nel

merito egli contesta l'interesse pubblico della misura, finalizzata a evitare

al Comune di corrispondere ingenti indennizzi espropriativi e a favorire meri

interessi privati, anche alla luce dell'avanzato grado di consolidamento della

pianificazione allo studio. Inoltre, poiché l'assenza di urbanizzazione già

disincentiva l'edificazione nel comparto

dov'è situato il suo fondo, il provvedimento risulterebbe sproporzionato.

D. a. In sede di risposta

la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) si rimette al giudizio del

Tribunale, mentre il Comune postula la reiezione del gravame, contestando

puntualmente gli argomenti del ricorrente.

b. Con la replica il

ricorrente approfondisce le sue tesi, sottolineando come la pianificazione in

fieri si ponga in contrasto anche con l'inventario federale degli insediamenti

svizzeri da proteggere (ISOS), abbia suscitato, in fase di consultazione, ampie

critiche da parte della popolazione e risulti comunque inadeguata dal profilo

dell'urbanizzazione per rapporto all'area che vorrebbe privilegiare (mapp. 670).

Con la duplica, il Comune contesta tali tesi e si riconferma nelle proprie

conclusioni e domande. Anche la Sezione ribadisce i contenuti della precedente

comparsa scritta.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 64 cpv. 1

della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100).

Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, in qualità di proprietario

del mapp. 706 toccato dal provvedimento avversato (art. 64 cpv. 2 lett. a LST).

Il ricorso, tempestivo (art. 64 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100).

1.3. Per quanto attiene

alle questioni di natura espropriativa, esse esulano dalle competenze del

Tribunale nel presente procedimento.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano

o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di

pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è

lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di

istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati,

oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con

principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle

proprie competenze, dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art.

59.

LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a

salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento

delle pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende

all'art. 61 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27

cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che

possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando

inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano

in formazione sono decise negativamente (art. 61 cpv. 3 LST). La zona di

pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che

sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con

facoltà del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di

due anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT e art. 60 LST).

2.2

La zona di pianificazione è un provvedimento

conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la

pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o

comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante

col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel

tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del

processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362

consid. 2a/bb; Alexander Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG:

Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto

definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si

può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione

della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di

pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un

provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo

pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua

durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di

pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni

pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione.

Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art.

33.

cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi,

salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento

pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e

soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non

compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa

dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in

quanto tale.

3.

Le restrizioni dei diritti fondamentali devono fondarsi su una

base legale, essere giustificate da un interesse pubblico preponderante e rispettare il principio della

proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999; Cost.; RS 101). La legalità, l'interesse

pubblico e la proporzionalità costituiscono, d'altra parte, dei principi

giuridici fondamentali che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie

attività (art. 5 Cost.).

3.1

3.1.1

In

linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un

provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno

importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve

prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii;

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n.

558-594). Se per restringere la proprietà può essere invocato, senza

aprioristiche preclusioni, qualsiasi ordine di motivi, le restrizioni alla libertà

economica (art. 27 Cost.) sono conformi alla

Costituzione solo se si fondano su motivi di polizia o di politica sociale oppure su misure di

pianificazione del territorio (DTF 132 I 282 consid. 3.3). Il fatto che queste

misure possano avere degli effetti secondari anche sulla libera concorrenza non

le rende di per sé contrarie a questo principio (STF 1C_323/2007 del 15

febbraio 2008 consid. 5.2; Jörg Paul Müller/Markus Schefer,

Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, IV ed., Berna 2008, pag.

1071).

3.1.2

L'adozione

di una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito

centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente

(RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b i.f.; Ruch,

op. cit., n. 33 segg. ad art. 27): questo significa che deve sussistere un

interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano

regolatore, a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento

della zona di pianificazione (Ruch,

op. cit., n. 31 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 12 seg. ad art. 27).

Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere, tuttavia,

necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato,

come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità

competente a adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione

vuole tutelare (cfr. Ruch,

op. cit., n. 34 ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 457).

3.2

Il

principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà

siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola

dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire

tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del

proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto

ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati

(regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b

con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

4.

4.1. Come è

stato anticipato in narrativa, il piano

regolatore di Lugano, sezione Castagnola-Brè, approvato dal Consiglio di Stato

con risoluzione del 7 dicembre 1993 (n. 10'645), risale a una trentina d'anni

or sono. La scheda descrittiva del contestato provvedimento premette che la sua

revisione, a cui è stato già dato avvio, persegue i seguenti obiettivi:

a.

eseguire un piano

particolareggiato per il nucleo e le aree edificabili limitrofe, con

definizione del perimetro di rispetto e norme di attuazione applicabili in modo

chiaro;

b.

ridefinire le aree edificabili per

tutto il villaggio di Brè, verificando la contenibilità attuale in relazione

all'accessibilità dei fondi. Prevedere una ricomposizione particellare con

ridistribuzione degli indici, prevedendo un forte contenimento dell'edificabilità

nei comparti particolarmente sensibili (…) e una concentrazione delle

costruzioni in luoghi più idonei e già accessibili;

c.

ridefinire la viabilità:

stralciare o modificare la strada di PR che dal nucleo porta alla zona "ai

Piani", valutando eventuali tracciati meno invasivi e piazze di giro.

Inoltre, le modifiche

introdotte a livello federale e cantonale, volte a incoraggiare la

densificazione degli insediamenti e il contenimento dell'estensione delle zone

edificabili, avranno un ruolo fondamentale nella revisione, nella misura in

cui sarà necessario valutare il dimensionamento delle zone edificabili che

circondano il nucleo tradizionale. Poste queste premesse, la scheda

descrittiva motiva il provvedimento, adducendo come dall'Analisi urbanistica

dell'agosto 2018 (cfr. supra consid. B) e dalle risultanze del progetto

di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini che ha accompagnato il primo

anno di studi, il Municipio abbia deciso di orientare la pianificazione

verso un modello (scenario) che contempli un ridimensionamento delle ampie

riserve edificatorie a nord del nucleo di Brè. Segue l'elenco degli scopi

perseguiti con la zona di pianificazione, già esposti sopra al consid. B.

4.2

L'insorgente non

contesta la sussistenza di una base legale che legittimi il Municipio ad

emanare il controverso provvedimento, il quale comporta indubbiamente delle

restrizioni a carico del suo fondo. Non resta quindi che esaminare l'interesse

pubblico e la proporzionalità della misura.

4.2.1

Nella fattispecie, l'intenzione

del Municipio di Lugano di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente appare

più che sufficientemente dimostrata. In sintesi è intenzione dell'Esecutivo di

riesaminare la pianificazione del nucleo e delle aree limitrofe, ma soprattutto

di ridisegnare le zone edificabili di Brè alla luce delle modifiche della LPT,

entrate in vigore il 1° maggio 2014, che hanno inasprito i requisiti necessari

per includere nuovi terreni in zona edificabile (Messaggio concernente la

revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 20

gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1), con l'obiettivo, da un lato, di ridurle

nei comparti particolarmente sensibili e, dall'altro, di confermarle nei luoghi

più idonei e già accessibili. Sussiste pertanto un sicuro interesse

pubblico alla modificazione del piano regolatore nell'ottica, come sottolinea

il Comune in sede di risposta, di migliorare la qualità insediativa a Brè e

di rivederne complessivamente il PR, ponendo particolare attenzione alla

conservazione del paesaggio e all'ottimizzazione delle possibilità edificatorie.

Tali finalità si pongono infatti in perfetta sintonia con i principi generali

che informano la LPT, ed in particolare con quello enunciato all'art. 3 cpv. 3

lett. abis, secondo cui occorre adottare misure per

migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate

situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici

insediative. Pure sorretto dall'interesse pubblico è l'impiego,

nel caso in esame, della zona di pianificazione, la quale assicura a titolo

transitorio che la pianificazione allo studio, finalizzata a conseguire i

menzionati obiettivi, non venga ostacolata o comunque influenzata negativamente

da un uso del territorio (soprattutto sotto forma di nuove costruzioni)

contrastante col suo indirizzo.

4.2.2

Per quanto attiene

alla delimitazione del suo perimetro va osservato che l'Analisi urbanistica

dell'agosto 2018, su cui si basa la misura, dopo aver analizzato la Riserva

di zone edificabili rispetto alle altre sezioni di Lugano (capitolo 2), la Vocazione

di Brè (capitolo 3) e il PR in vigore (capitolo 4), espone al

capitolo 5 la Situazione attuale, dalla quale emerge che la struttura

del tessuto costruito si concentra prevalentemente nel nucleo, mentre la

collina posta a nord è poco edificata. Eloquente in proposito è la foto aerea

riportata a pag. 15. Secondo l'analisi, tale situazione è da ricondurre a un

forte deficit di urbanizzazione, che ha frenato lo sviluppo residenziale della

collina e che genera traffico indesiderato nei percorsi di nucleo (pag.

12). In particolare l'illustrazione 11 Situazione dell'edificazione per

rapporto all'area edificabile prevista dal PR in vigore, a pag. 17, mostra

come lo sviluppo edilizio dell'area residenziale a nord del nucleo abbia

portato alla formazione di un tessuto urbano poco compatto in cui gli

edifici sono immersi nel verde (…) perlopiù concentrati attorno ai pezzetti di

strade esistenti, pur non conformi al PR in vigore. L'analisi ipotizza in

seguito, a pag. 18 e seg., quattro diversi scenari di sviluppo (capitoli 6-10),

fra cui quello che si basa su un concetto paesaggistico radicale

(scenario B) contemplante il dezonamento di tutta l'area edificabile appena

descritta. Ora sovrapponendo all'illustrazione 11 il piano che delimita il

comprensorio della zona di pianificazione, emerge come la medesima colpisca la

vasta area inedificata, ad eccezione di un fondo, in località ai Piani e

l'ampio comparto, pure inedificato ad eccezione di tre particelle, in località Cranora.

Tale delimitazione appare sorretta da motivi pertinenti. Anzitutto essa

permette di porre al riparo da eventuali iniziative edificatorie, che

potrebbero pregiudicare la pianificazione in fieri, i due comparti, che

assumono una rilevanza centrale alla luce degli scopi perseguiti dalla

revisione e che si differenziano dal restante territorio per il fatto di essere

stati finora preservati dall'edificazione. Non va inoltre dimenticato che ai

sensi dell'art. 27 cpv. 1 LPT la misura colpisce comprensori esattamente

delimitati, allo scopo di permettere una verifica globale dell'intera area. In

questo contesto le situazioni delle singole particelle sono di rilievo solo

nella misura in cui sono in grado di influenzare fortemente il carattere del

territorio colpito dalla misura (DTF 113 Ia 362 consid. 2 bb), ciò che in

concreto non avviene per i quattro fondi edificati sopra menzionati.

4.3

Il ricorrente

concentra essenzialmente le sue critiche sugli indirizzi della pianificazione

in fase di elaborazione, che sviluppa e approfondisce lo scenario D, esposto al

capitolo 10, pag. 26-27, dall'Analisi urbanistica dell'agosto 2018. Essi

si rivelerebbero contrari ai principi basilari della LPT e all'ISOS. Sarebbero inoltre

finalizzati a privilegiare un unico fondo, senza peraltro provvedere a

urbanizzarlo in modo soddisfacente, e a evitare al Comune di corrispondere

ingenti indennizzi espropriativi. A sostegno delle sue tesi sottolinea come tali

indirizzi abbiano suscitato, in fase di consultazione, ampie critiche da parte

della popolazione. Anche l'avanzato grado di consolidamento della

pianificazione allo studio renderebbe la misura superflua. Ora, come rileva il

Municipio in sede di risposta, tali doglianze si riferiscono alla futura

pianificazione, ciò che non è permesso contestare già nell'ambito della

procedura volta a valutare esclusivamente la fondatezza e l'idoneità della zona

di pianificazione. Infatti, come già rilevato in precedenza (cfr. supra,

consid. 2.2), lo scopo principale della misura consiste nel tutelare la libertà

di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di

pianificazione. Spetterà quindi agli studi pianificatori in atto trovare la

soluzione migliore sotto questo profilo. La zona di pianificazione non va

confusa con la pianificazione soggiacente: soluzioni alternative al progetto

pianificatorio elaborato dal Municipio, così come eventuali contestazioni,

potranno semmai essere proposte, rispettivamente sollevate in seguito, nell'ambito

della procedura di revisione del piano regolatore. Del resto non è possibile

prevedere oggi che, una volta effettuato il riassetto delle zone edificabili

auspicato dal Comune, all'interno del comparto toccato dalla zona di

pianificazione sarà escluso qualsiasi tipo di intervento. In ogni caso, in base

all'esame della documentazione, non risulta che gli intendimenti pianificatori

del Comune siano manifestamente erronei, ovvero contrari al diritto o

sprovvisti di senso. Le spiegazioni fornite dal Municipio in proposito alla

pianificazione prospettata e agli effetti della zona di pianificazione,

desumibili dalla documentazione agli atti e, più precisamente, dalla scheda

descrittiva del provvedimento, appaiono del tutto condivisibili. Peraltro, per

quanto attiene all'ISOS, esso indica a titolo d'esempio proprio la collina, che

comprende il mapp. 670, come luogo adatto per concentrare l'attività

edilizia e che non ha un riscontro negativo nella vista da lontano (cfr.

Dipartimento federale dell'Interno [curatore], ISOS Insediamenti di importanza

nazionale - Repubblica e Cantone Ticino, vol. 2.2. Luganese, Berna 2006, pag.

11). Infine, per quanto attiene al grado di consolidamento della

pianificazione in fieri, va osservato che, benché la medesima

appaia già a uno stadio piuttosto avanzato (cfr. considerando che segue), essa è comunque lungi dall'essere conclusa (cfr. art. 25-29 LST), di

modo che, anche sotto questo profilo, il provvedimento risulta giustificato. Le

doglianze vanno dunque respinte.

4.4

Fondata sotto il

criterio dell'interesse pubblico, va ancora esaminato se per rapporto alle

circostanze concrete la misura pianificatoria all'esame risulta ragionevole,

idonea e necessaria; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse

privato contrapposto. In concreto tutti questi requisiti sono dati. Da un

canto, il provvedimento, senz'altro idoneo, è nello stesso tempo necessario ad

assicurare che la modifica del piano regolatore possa compiutamente conseguire

gli scopi che il Municipio si è prefisso. Non va però oltre lo stretto

necessario. Esso non vieta nuove edificazioni e permette, sugli edifici

esistenti, interventi che vanno ben oltre la semplice manutenzione (cfr. supra

consid. B). Si osserva inoltre che se da un lato la contestata

misura ha per sua natura solo un effetto limitato nel tempo, dall'altro, sulla

base della documentazione prodotta dal Comune, la pianificazione in fieri

appare già a uno stadio piuttosto avanzato, ritenuto che il piano d'indirizzo è

già stato sottoposto al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare. Infine

l'argomento secondo cui già l'assenza di urbanizzazione disincentiverebbe l'edificazione

nel comparto Cranora, non merita di venir seguito poiché

semmai valido solo per la sua porzione ovest: ad est il comparto è infatti

servito da via Pineta. In conclusione il sacrificio imposto al

ricorrente appare dunque contenuto, per cui la zona di pianificazione appare

anche conforme al principio di proporzionalità.

5.

La zona di pianificazione all'esame

risulta quindi sorretta da una valida base legale, giustificata da un

sufficiente interesse pubblico, rispettosa del principio di proporzionalità e

non discriminatoria. Il ricorso presentato contro la stessa deve dunque essere

respinto.

6.

La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non

si assegnano ripetibili al Comune, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, rimane a carico dell'insorgente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

1.

CO 1

1.

rappr. da: RA 1

2.

CO 2

rappr.

da: RA 2

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere