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Decisione

90.2020.39

Legittimazione del Comune a ricorrere contro la decisione di approvazione di un PR intercomunale

5 aprile 2022Italiano7 min

le modifiche d'ufficio elencate al capitolo 9, pag. 197-198, fra cui l'attribuzione

Source ti.ch

Incarto n.

90.2020.39

Lugano

5

aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 15 ottobre

2020 del

RI

1

patrocinato

da: PR 1

contro

la risoluzione del 9 settembre 2020 (n. 4519) con

cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore intercomunale del

Pian Scairolo (PR-CIPPS);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Nel 2004 i Comuni

di __________ (nel frattempo aggregatosi al Comune di CO 3), di CO 2, RI 1 e CO

3 hanno costituito la Commissione intercomunale per la pianificazione del Piano

Scairolo (CIPPS), al fine di riqualificare e indirizzare lo sviluppo di un

comparto considerato strategico per l'agglomerato urbano del Luganese.

b. Nella seduta del 14

marzo 2016 il Consiglio comunale di CO 3 ha adottato il piano regolatore

intercomunale del Pian Scairolo (PR-CIPPS) comprensivo di una domanda di

dissodamento. L'adozione del PR-CIPPS da parte dei Legislativi comunali di CO 2

e di RI 1 è avvenuta in parallelo, ovvero il 4 aprile 2016 (CO 2) e il 3

ottobre 2016 (RI 1). Gli atti sottoposti ad adozione includevano anche il

programma di realizzazione del 30 settembre 2014, comprendente una verifica

della sostenibilità finanziaria del PR-CIPPS.

c. In data 14 dicembre

2016 i Municipi dei tre Comuni hanno chiesto al Consiglio di Stato, per il

tramite della CIPPS, di approvare il PR-CIPPS e la relativa domanda di

dissodamento.

d. Con risoluzione del

9 settembre 2020 (n. 4519) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso il

PR-CIPPS, incluso il suddetto programma di realizzazione, e la domanda di

dissodamento (cfr. p.ti n. 1.1 e 4 del dispositivo, pag. 199-200), apportando

le modifiche d'ufficio elencate al capitolo 9, pag. 197-198, fra cui l'attribuzione

alla zona agricola SAC dei mapp. __________, __________, __________ e __________

di Lugano e dei mapp. __________ e __________ di Collina d'Oro (cfr. ibidem,

lett. m, pag. 197).

e. Avverso quest'ultima

modifica i tre Comuni si sono aggravati congiuntamente il 14 ottobre 2020

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. infra, consid. D).

B. Con ricorso del 15

ottobre 2020 il Comune di RI 1 è insorto anche autonomamente davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione

del 9 settembre 2020 e il rinvio degli atti per una nuova decisione che

garantisca la sostenibilità finanziaria per il Comune di RI 1. Fondando la

propria legittimazione attiva sull'art. 30 cpv. 2 lett. a della legge sullo

sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), nel merito esso censura

l'inosservanza dell'autonomia comunale con riferimento all'arbitrio nell'applicazione

e nell'interpretazione di leggi cantonali, nell'accertamento dei fatti, nella

ponderazione dei contrapposti interessi e nell'ossequio del principio della

proporzionalità, precipuamente in relazione all'aspetto economico e alla

sostenibilità finanziaria della pianificazione. Ritiene inoltre che con la

citata modifica d'ufficio concernente i mapp. __________, __________, __________

e __________ di Lugano e i mapp. __________ e __________ di Collina d'Oro la

situazione economica finanziaria del bilancio comunale risulterebbe ancor più

compromessa.

C. a. Con la risposta la

Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula in via principale che il

ricorso venga dichiarato irricevibile e, in via subordinata, che venga

respinto.

b. Con la replica l'insorgente

ribadisce le sue tesi e domande, mentre la Sezione conferma i contenuti delle

precedenti comparse scritte.

D. A seguito della risoluzione

dell'11 novembre 2020 (n. 5865), con cui il Governo ha annullato la modifica

d'ufficio avversata dai tre Comuni, il ricorso del 14 ottobre 2020 è stato

stralciato dai ruoli su loro richiesta (cfr. decisione 90.2020.38 del 27

settembre 2021 del giudice delegato).

E. a. Chiamati a

esprimersi in merito al ricorso del 15 ottobre 2020, alla risposta, alla

replica e alla duplica, i Comuni di CO 2 e CO 3 si associano, con un unico

allegato, alle domande di giudizio formulate dalla Sezione.

b. L'insorgente, preso

atto di tale allegato, si riconferma nelle sue precedenti allegazioni, come

pure le controparti in sede di duplica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso discendono

dall'art. 30 cpv. 1 LST. In merito alla ricevibilità del gravame si osserva

quanto segue.

1.1. A norma dell'art.

30 cpv. 2 LST contro la decisione con cui il Governo approva il piano

regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti

per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un

interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal

Consiglio di Stato (lett. c). Giusta il cpv. 3 della norma, per i motivi di

ricorso e la procedura si applica la legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).

Secondo

la dottrina, in quanto insorgente, il Comune può censurare solo la non

approvazione o le modifiche del piano regolatore disposte dal Consiglio di

Stato. Inoltre, in quest'ambito può, di principio, chiedere unicamente la

conferma della proposta pianificatoria adottata dal legislativo comunale; non è

invece abilitato a proporre una terza soluzione (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di

piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., nota 59, pag. 223). Infatti

l'oggetto del procedimento viene determinato dalle domande del richiedente, il

quale, di principio, non può più modificarle in sede di contestazione (cfr. Frank Seethaler/Fabia Portmann in:

Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar

Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016

[Praxiskommentar], n. 38 ad art. 52; Ruth

Herzog in: Ruth Herzog/Michel Daum [curatori], Kommentar zum Gesetz über

die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, II ed., Berna 2020 [Kommentar], n.

5 ad art. 84).

1.2. In concreto, con

il ricorso in parola, il Comune di RI 1, fondata la sua legittimazione attiva

sull'art. 30 cpv. 2 lett. a LST, ha postulato l'annullamento della risoluzione

d'approvazione del PR-CIPPS per motivi legati essenzialmente alla sua

sostenibilità finanziaria, contestando, in quest'ottica, anche la modifica d'ufficio

operata dal Governo in relazione ai mapp. __________, __________, __________ e __________

di Lugano e __________ e __________ di Collina d'Oro. Tuttavia, in base ai

principi sopra esposti, esso non era abilitato a contestare l'approvazione del

PR-CIPPS, che aveva richiesto senza riserve unitamente ai Comuni di CO 3 e CO 2

il 14 dicembre 2016, ma semmai unicamente la modifica d'ufficio operata dal

Consiglio di Stato, aspetto quest'ultimo che il ricorrente ha però evocato unicamente

nell'ottica di meglio comprovare le sue tesi e che, in ogni caso, va

considerato nel frattempo superato a seguito dell'annullamento di tale modifica

e della conseguente decisione di stralcio del 27 settembre 2021 (cfr. supra,

consid. D). Il ricorso si avvera dunque irricevibile.

1.3. Non porta ad un

esito diverso la tesi avanzata dal ricorrente in sede di replica alla risposta

dei Comuni di CO 2 e CO 3, secondo cui la sua legittimazione attiva risulterebbe

data anche dall'art. 65 cpv. 1 LPAmm. L'art. 30 cpv. 2 LST costituisce infatti una

lex specialis rispetto all'art. 65 cpv. 1 LPAmm (cfr. anche art. 30 cpv.

3 LST).

Considerandi

2.

2.1. Visto

quanto precede il ricorso va dichiarato irricevibile.

2.2

Non si preleva

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il ricorrente, soccombente, è tenuto

a versare le ripetibili ai Comuni resistenti, patrocinati da un legale (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. Il Comune di RI 1 rifonderà ai Comuni di CO 3 e CO

2.

fr. 400.- ciascuno a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera