90.2020.39
Legittimazione del Comune a ricorrere contro la decisione di approvazione di un PR intercomunale
5 aprile 2022Italiano7 min
le modifiche d'ufficio elencate al capitolo 9, pag. 197-198, fra cui l'attribuzione
Source ti.ch
Incarto n.
90.2020.39
Lugano
5
aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 15 ottobre
2020 del
RI
1
patrocinato
da: PR 1
contro
la risoluzione del 9 settembre 2020 (n. 4519) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore intercomunale del
Pian Scairolo (PR-CIPPS);
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Nel 2004 i Comuni
di __________ (nel frattempo aggregatosi al Comune di CO 3), di CO 2, RI 1 e CO
3 hanno costituito la Commissione intercomunale per la pianificazione del Piano
Scairolo (CIPPS), al fine di riqualificare e indirizzare lo sviluppo di un
comparto considerato strategico per l'agglomerato urbano del Luganese.
b. Nella seduta del 14
marzo 2016 il Consiglio comunale di CO 3 ha adottato il piano regolatore
intercomunale del Pian Scairolo (PR-CIPPS) comprensivo di una domanda di
dissodamento. L'adozione del PR-CIPPS da parte dei Legislativi comunali di CO 2
e di RI 1 è avvenuta in parallelo, ovvero il 4 aprile 2016 (CO 2) e il 3
ottobre 2016 (RI 1). Gli atti sottoposti ad adozione includevano anche il
programma di realizzazione del 30 settembre 2014, comprendente una verifica
della sostenibilità finanziaria del PR-CIPPS.
c. In data 14 dicembre
2016 i Municipi dei tre Comuni hanno chiesto al Consiglio di Stato, per il
tramite della CIPPS, di approvare il PR-CIPPS e la relativa domanda di
dissodamento.
d. Con risoluzione del
9 settembre 2020 (n. 4519) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso il
PR-CIPPS, incluso il suddetto programma di realizzazione, e la domanda di
dissodamento (cfr. p.ti n. 1.1 e 4 del dispositivo, pag. 199-200), apportando
le modifiche d'ufficio elencate al capitolo 9, pag. 197-198, fra cui l'attribuzione
alla zona agricola SAC dei mapp. __________, __________, __________ e __________
di Lugano e dei mapp. __________ e __________ di Collina d'Oro (cfr. ibidem,
lett. m, pag. 197).
e. Avverso quest'ultima
modifica i tre Comuni si sono aggravati congiuntamente il 14 ottobre 2020
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. infra, consid. D).
B. Con ricorso del 15
ottobre 2020 il Comune di RI 1 è insorto anche autonomamente davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione
del 9 settembre 2020 e il rinvio degli atti per una nuova decisione che
garantisca la sostenibilità finanziaria per il Comune di RI 1. Fondando la
propria legittimazione attiva sull'art. 30 cpv. 2 lett. a della legge sullo
sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), nel merito esso censura
l'inosservanza dell'autonomia comunale con riferimento all'arbitrio nell'applicazione
e nell'interpretazione di leggi cantonali, nell'accertamento dei fatti, nella
ponderazione dei contrapposti interessi e nell'ossequio del principio della
proporzionalità, precipuamente in relazione all'aspetto economico e alla
sostenibilità finanziaria della pianificazione. Ritiene inoltre che con la
citata modifica d'ufficio concernente i mapp. __________, __________, __________
e __________ di Lugano e i mapp. __________ e __________ di Collina d'Oro la
situazione economica finanziaria del bilancio comunale risulterebbe ancor più
compromessa.
C. a. Con la risposta la
Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula in via principale che il
ricorso venga dichiarato irricevibile e, in via subordinata, che venga
respinto.
b. Con la replica l'insorgente
ribadisce le sue tesi e domande, mentre la Sezione conferma i contenuti delle
precedenti comparse scritte.
D. A seguito della risoluzione
dell'11 novembre 2020 (n. 5865), con cui il Governo ha annullato la modifica
d'ufficio avversata dai tre Comuni, il ricorso del 14 ottobre 2020 è stato
stralciato dai ruoli su loro richiesta (cfr. decisione 90.2020.38 del 27
settembre 2021 del giudice delegato).
E. a. Chiamati a
esprimersi in merito al ricorso del 15 ottobre 2020, alla risposta, alla
replica e alla duplica, i Comuni di CO 2 e CO 3 si associano, con un unico
allegato, alle domande di giudizio formulate dalla Sezione.
b. L'insorgente, preso
atto di tale allegato, si riconferma nelle sue precedenti allegazioni, come
pure le controparti in sede di duplica.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso discendono
dall'art. 30 cpv. 1 LST. In merito alla ricevibilità del gravame si osserva
quanto segue.
1.1. A norma dell'art.
30 cpv. 2 LST contro la decisione con cui il Governo approva il piano
regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti
per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal
Consiglio di Stato (lett. c). Giusta il cpv. 3 della norma, per i motivi di
ricorso e la procedura si applica la legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).
Secondo
la dottrina, in quanto insorgente, il Comune può censurare solo la non
approvazione o le modifiche del piano regolatore disposte dal Consiglio di
Stato. Inoltre, in quest'ambito può, di principio, chiedere unicamente la
conferma della proposta pianificatoria adottata dal legislativo comunale; non è
invece abilitato a proporre una terza soluzione (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di
piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., nota 59, pag. 223). Infatti
l'oggetto del procedimento viene determinato dalle domande del richiedente, il
quale, di principio, non può più modificarle in sede di contestazione (cfr. Frank Seethaler/Fabia Portmann in:
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016
[Praxiskommentar], n. 38 ad art. 52; Ruth
Herzog in: Ruth Herzog/Michel Daum [curatori], Kommentar zum Gesetz über
die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, II ed., Berna 2020 [Kommentar], n.
5 ad art. 84).
1.2. In concreto, con
il ricorso in parola, il Comune di RI 1, fondata la sua legittimazione attiva
sull'art. 30 cpv. 2 lett. a LST, ha postulato l'annullamento della risoluzione
d'approvazione del PR-CIPPS per motivi legati essenzialmente alla sua
sostenibilità finanziaria, contestando, in quest'ottica, anche la modifica d'ufficio
operata dal Governo in relazione ai mapp. __________, __________, __________ e __________
di Lugano e __________ e __________ di Collina d'Oro. Tuttavia, in base ai
principi sopra esposti, esso non era abilitato a contestare l'approvazione del
PR-CIPPS, che aveva richiesto senza riserve unitamente ai Comuni di CO 3 e CO 2
il 14 dicembre 2016, ma semmai unicamente la modifica d'ufficio operata dal
Consiglio di Stato, aspetto quest'ultimo che il ricorrente ha però evocato unicamente
nell'ottica di meglio comprovare le sue tesi e che, in ogni caso, va
considerato nel frattempo superato a seguito dell'annullamento di tale modifica
e della conseguente decisione di stralcio del 27 settembre 2021 (cfr. supra,
consid. D). Il ricorso si avvera dunque irricevibile.
1.3. Non porta ad un
esito diverso la tesi avanzata dal ricorrente in sede di replica alla risposta
dei Comuni di CO 2 e CO 3, secondo cui la sua legittimazione attiva risulterebbe
data anche dall'art. 65 cpv. 1 LPAmm. L'art. 30 cpv. 2 LST costituisce infatti una
lex specialis rispetto all'art. 65 cpv. 1 LPAmm (cfr. anche art. 30 cpv.
3 LST).
Considerandi
2.
2.1. Visto
quanto precede il ricorso va dichiarato irricevibile.
2.2
Non si preleva
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il ricorrente, soccombente, è tenuto
a versare le ripetibili ai Comuni resistenti, patrocinati da un legale (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
irricevibile.
2.
Non si
preleva tassa di giustizia. Il Comune di RI 1 rifonderà ai Comuni di CO 3 e CO
2.
fr. 400.- ciascuno a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera