90.2020.4
Pianificazione di un comparto per un grande generatore di traffico (GGT) - nozione di GGT e relative disposizioni contenute nella scheda R8 del PD
28 ottobre 2024Italiano21 min
enunciati dalla Città di Locarno e sono già stati oggetto di comunicazione ai Comuni
Source ti.ch
Incarti n.
a. 90.2020.4
b. 90.2020.6
c. 90.2020.8
d. 90.2020.9
e. 90.2020.22
Lugano
28 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sui ricorsi:
a.
b.
c.
d.
del
29 gennaio 2020 del
RI
1
(evasione
parziale)
del
29 gennaio 2020 della
RI
2
RI
3
patrocinate
da:
del
3 febbraio 2020 della
RI
4
patrocinata
da:
(evasione
parziale)
del
31 gennaio 2020 della
RI
5
(a
cui è subingredita la RI 6, ),
patrocinata
da:
contro
e.
la risoluzione del 18 dicembre 2019 (n. 6736) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del
Comune di Locarno, settore Piano di Magadino;
del 1° settembre 2020 del
RI 1
contro
la risoluzione del 24 giugno 2020 (n. 3371) con cui
il Consiglio di Stato ha rettificato la decisione del 18 dicembre 2019 (n.
6736) relativa all'approvazione del piano regolatore del Comune di Locarno,
settore Piano di Magadino, ed in particolare la modifica d'ufficio del cpv. 2
dell'art. 25 (zona AS) e del cpv. 3 dell'art. 26 (zona ASs) delle NAPR;
ritenuto, in
fatto
A.
La scheda R8 del piano direttore
cantonale (PD) indica quale misura al p.to 3.1.a (di dato acquisito) e
nell'Allegato I come comparto potenzialmente idoneo per i grandi generatori di
traffico (GGT) l'area posta a cavallo di via Cantonale in territorio di
Lavertezzo e di Locarno (GGT di Riazzino), assegnando a titolo indicativo per
l'insieme del comparto 20'000 m2 di superficie di vendita (SV).
B. a. Durante le sedute del 19 ottobre e del 9 novembre 2015
il Consiglio comunale di Locarno ha adottato la revisione del piano regolatore
riguardante il settore del Piano di Magadino, che prevede, fra l'altro,
l'inclusione dei mapp. 4297 e 4298 (comparto area Polivideo), posti a
est di via allo Stradonino, nella zona per attività e servizi speciale (ASs),
retta dall'art. 26 delle norme di attuazione del piano regolatore, settore
Magadino (NAPR-Magadino), nonché la riconversione della fascia di zona
industriale (ZI) limitrofa a via Cantonale - su cui corre il confine con il
Comune di Lavertezzo - nella (nuova) zona per attività e servizi (AS), retta
dall'art. 25 NAPR-Magadino. La zona ASs è destinata a ospitare complessi
multifunzionali d'interesse regionale con contenuti vari, fra cui commerciali e
relativi al tempo libero, ai divertimenti e all'intrattenimento (cfr. art. 26
cpv. 1 NAPR-Magadino), mentre l'art. 25 cpv. 1 NAPR-Magadino riserva la zona AS
- a cui non viene attribuito un indice di sfruttamento (i.s.; cfr. cpv. 2) - ad
attività molteplici, fra cui il commercio.
Il GGT di Riazzino si sovrappone alla zona ASs, a
parte della zona AS e a parte della ZI (mapp. 4096 parz.).
b. Con risoluzione del
18 dicembre 2019 (n. 6736), il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso la
revisione e, al fine di renderla conforme ai contenuti della scheda R8 del PD,
ha modificato, fra l'altro, d'ufficio gli art. 25 cpv. 2 e 26 cpv. 3 NAPR-Magadino
come segue (testo evidenziato in grassetto; cfr. p.to n. 2a del dispositivo,
pag. 87, che rinvia al capitolo 13.1. [recte: 12.1.], pag. 85, e in
particolare lett. p, nonché capitolo 5.4, sottocapitoli 5.4.7 e 5.4.8, pag.
42-43):
Art. 25 Zona d'attività e di servizi (AS)
1Nella
zona AS [...]
2Valgono i
seguenti parametri edificatori:
-
Indice di sfruttamento massimo: IS 1.2
- […]
- Superficie di vendita massima ammessa nella zona
ASs e AS: 20'000 mq
Art. 26 Zona d'attività e di servizi speciale (ASs)
1La
zona ASs [...]
3Valgono i seguenti parametri
edificatori:
-
Indice di sfruttamento massimo: IS
1.2
-
[...]
-
Superficie di vendita massima
ammessa nella zona ASs e AS: 20'000 mq
C. Con i ricorsi citati
in ingresso sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo con le
seguenti critiche e domande:
a. RI 1 (inc. n.
90.2020.4) che, invocando una violazione della propria autonomia, impugna la
risoluzione d'approvazione su numerosi oggetti, fra cui figurano le citate
modifiche d'ufficio, di cui chiede l'annullamento. Ponendo in dubbio che il GGT
di Riazzino possa essere considerato tale, vista l'esiguità della SV ivi ammessa,
sottolinea come le modifiche operate incidano anche sulla parte della zona AS
non inclusa nel perimetro del GGT e che la riduzione a 20'000 m2 di
SV limiti indebitamente la destinazione commerciale prevista per le due zone
dalla revisione. Lamenta inoltre come la scheda annoveri la SV - di cui
mancherebbe una definizione legale nella legislazione cantonale e comunale - solo
a titolo indicativo, mentre le modifiche d'ufficio la trasformerebbero in valore
assoluto, senza peraltro tener conto della parte spettante al Comune di Lavertezzo
e creando una (potenziale) disparità di trattamento fra i fondi, mancando un criterio
di ripartizione del contingente di SV;
b. RI 3 e RI 2
(inc. n. 90.2020.6) in qualità di proprietaria, rispettivamente affittuaria dei
mapp. 4279 e 5548 di Locarno, inclusi in zona AS ma non nel perimetro del
GGT-Riazzino: rilevando come l'area indicata nella scheda R8 del PD sia meno
estesa rispetto alla superficie complessiva delle zone AS e ASs, postulano che,
se confermato, il vincolo sia rivisto e adeguato secondo le indicazioni del PD,
delimitando nel piano delle zone la superficie delle zone AS e ASs per le quali
esso vale;
c. RI 4 (inc. n.
90.2020.8), proprietaria del mapp. 4287, incluso in zona AS ma non nel
perimetro del GGT-Riazzino, che postula l'integrale annullamento della
decisione del Governo: invocando la presenza di gravi vizi procedurali, critica
le modifiche d'ufficio in parola, poiché arbitrarie e lesive del principio
della parità di trattamento, unitamente a un'altra
modifica operata dal Governo relativa all'art. 25 cpv. 2bis NAPR;
d. RI 6 (inc. n.
90. 2020.9), proprietaria del mapp. 4297, inserito dalla revisione in zona ASs,
che chiede l'annullamento delle citate modifiche con argomenti analoghi a
quelli invocati dal Comune, lamentando in aggiunta il mancato allestimento di
un catasto della SV già presente nel comparto e l'arbitrarietà dell'assegnazione
alla zona AS di i.s. dello 1.2.
D.
Prima dell'inoltro della risposta e ritenendo fondate le critiche
formulate dagli insorgenti, con risoluzione del 24 giugno 2020 (n. 3371) il
Consiglio di Stato ha annullato le predette modifiche d'ufficio (n. 1 del
dispositivo, prima frase), riformulando il testo delle due norme come segue:
Art. 25 Zona d'attività e di servizi (AS)
1Nella
zona AS (...) Non è ammesso l'insediamento di Grandi Generatori di Traffico
ai sensi degli artt. 72-75 LST.
2 […]
Art. 26 Zona d'attività e di servizi speciale (ASs)
1La zona
ASs (...) È ammesso l'insediamento di Grandi Generatori di Traffico ai sensi
degli artt. 72-75 LST.
2[...]
3Valgono i
seguenti parametri edificatori:
- Indice di sfruttamento massimo: IS 1.2
- […]
- Superficie di vendita massima pari a 20'000 mq
E. a. Alla luce della
suddetta decisione di rettifica, in sede di risposta la Sezione dello sviluppo
territoriale (Sezione) chiede che i ricorsi vengano dichiarati privi di
oggetto. Dal canto suo RI 1, richiamati i contenuti del suo ricorso (a.) e di
quello interposto in seguito contro la decisione di rettifica (cfr. infra,
F), chiede che il gravame della RI 3 e della RI 2 venga parzialmente accolto
con l'annullamento (e non solo con l'adeguamento) delle contestate modifiche, e
che quello della RI 6 venga accolto. Per quanto attiene al gravame della RI 4, ritenendo
nel frattempo sanati i lamentati vizi procedurali, postula il suo parziale
accoglimento con l'annullamento delle modifiche d'ufficio apportate all'art. 25
cpv. 2 e 2bis NAPR-Magadino.
b.
b.a. Nell'ambito del
procedimento che lo concerne, con la replica RI 1 conferma le sue critiche, a
cui la decisione di rettifica non avrebbe posto rimedio, mantenendo la sua
domanda di giudizio. La Sezione con la duplica si limita a chiedere la conferma
della decisione impugnata.
b.b. Con la replica RI
3 e RI 2 chiedono che la procedura venga stralciata dai ruoli a condizione che
la decisione di rettifica cresca in giudicato, postulando l'assegnazione di
ripetibili e l'esonero dal pagamento di spese. Su quest'ultimo aspetto, con la
duplica, la Sezione si rimette al giudizio del Tribunale, mentre il Comune,
ribadendo i contenuti della sua risposta, non si oppone allo stralcio.
b.c. Con la replica RI 4 limita le sue domande di causa
all'annullamento dell'art. 25 cpv. 2bis NAPR. La Sezione con la duplica chiede
la conferma della decisione impugnata, mentre il Comune chiede l'accoglimento
del ricorso.
b.d. RI 6 non ha
replicato.
F. a. Avverso la
risoluzione del 24 giugno 2020 RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo (inc. n. 90.2020.22) per svariati motivi che non occorre
riassumere, postulando in via principale l'annullamento della modifica
d'ufficio all'art. 25 cpv. 1 NAPR-Magadino e la completazione del cpv. 3
dell'art. 26 NAPR-Magadino con la precisazione che la SV è indicativa,
nonché in via subordinata il loro integrale annullamento. Con la risposta la
Sezione chiede che il ricorso venga respinto. RI 1 non ha replicato.
b. Poiché RI 1 ha
pubblicato dal 3 giugno al 2 luglio 2024 sul Portale cantonale di pubblicazione
la variante del piano regolatore, sezione Territorio urbano e Piano di
Magadino, Adeguamento della pianificazione alla LST, che riporta agli
art. 23 e 24 NAPR-PdM le modifiche d'ufficio disposte dal Consiglio di Stato
nella suddetta decisione di rettifica, la giudice delegata lo ha interpellato
circa il suo interesse al mantenimento del ricorso, interesse che RI 1 ha
confermato con scritto del 22 agosto 2024.
c. Chiamate a
esprimersi in merito al ricorso e alla risposta della Sezione, RI 3 e RI 2 si
rimettono al giudizio del Tribunale, mentre la RI 4 aderisce alle domande di
giudizio deRI 1. RI 6 è rimasta silente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1
della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100).
Certa è la legittimazione attiva deRI 1, della RI 3 e della RI 2, della RI 4 e
della RI 6 ad impugnare la risoluzione del 18 dicembre 2019 (art. 30 cpv. 2
lett. a e c LST). Poiché, per i motivi esposti in seguito la risoluzione del 24
giugno 2020 va annullata, il loro interesse degno di protezione all'evasione
dei loro ricorsi permane (art. 30 cpv. 1 LST). Inoltre, priva di oggetto si
avvera la critica della RI 6 rivolta all'assegnazione, nell'ambito della
modifica d'ufficio concernente l'art. 25 NAPR-Magadino, di un i.s. dell'1.2 alla
zona AS. Infatti, nelle motivazioni, la risoluzione impugnata non ne fa
menzione, di modo che tale parametro, indicato a pag. 42 nel cpv. 2 dell'art.
25 NAPR-Magadino, va ricondotto a una svista nella trascrizione dei testi delle
due norme. Tant'è che esso non è riportato in grassetto come lo sono le
modifiche d'ufficio (cfr. cap. 5.4, pag. 42) e che nella risoluzione del 24
giugno 2020 è del tutto assente.
1.2. Con questa
precisazione, i ricorsi sono dunque ricevibili in ordine e possono essere
esaminati sulla base degli atti dell'incarto, senza ulteriore istruttoria (art.
25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100) e con un'unica decisione (art. 76 cpv. 1 LPAmm).
1.3. Il ricorso deRI 1
(inc. n. 90.2020.4) e quello della RI 4 (inc. n. 90.2020.8) sono evasi
unicamente in relazione alla tematica dei GGT e alle modifiche d'ufficio degli
art. 25 cpv. 2 e 26 cpv. 3 NAPR-Magadino apportate dal Consiglio di Stato. Le
rimanenti censure verranno evase successivamente (nuovi numeri incarti:
90.2024.21 e 90.2024.22).
2. Ricorso deRI
1 contro la risoluzione governativa del 24 giugno 2020
2.1. Secondo l'art. 74
LPAmm, che tratta dell'effetto devolutivo del ricorso, con il suo deposito, la
trattazione della causa oggetto della decisione impugnata passa all'autorità di
ricorso (cpv. 1). L'istanza inferiore può nondimeno modificare la propria
decisione nel senso delle domande del ricorrente, di regola fino
all'insinuazione della risposta (cpv. 2). L’autorità di ricorso esamina
l'impugnativa solo nella misura in cui non sia divenuta priva d’oggetto (cpv.
4).
2.2. In concreto il
Consiglio di Stato, dichiarando di aderire alle critiche dei ricorrenti e
adducendo come dal Rapporto di pianificazione del dicembre 2013 (Rapporto),
accompagnante la revisione, emergesse l'intenzione … di ammettere GGT
unicamente nella zona ASs, ha modificato la decisione del 18 dicembre 2019
nei termini esposti sopra (cfr. consid. D). Ora, manifestamente, tale modifica
non andava nel senso della domanda formulata dal RI 1 e dalla RI 6, che
chiedevano l'annullamento tout court delle modifiche d'ufficio
introdotte con la risoluzione del 18 dicembre 2019, e neppure di quelle
formulate dalla RI 4 che postulava l'annullamento integrale della risoluzione,
e dalla RI 3 e dalla RI 2, che chiedevano che, se confermato, il vincolo fosse
rivisto e adeguato secondo le indicazioni del PD, delimitando nel piano delle
zone la superficie delle zone AS e ASs per le quali valeva. Per giunta, come si
vedrà in seguito, la decisione di rettifica, oltre a contraddire gli argomenti
addotti dal Governo nella decisione precedente per giustificare le modifiche
d'ufficio agli art. 25 e 26 NAPR-Magadino, si palesa manifestamente contraria
alle previsioni del PD già solo perché attribuisce a tutto il comparto ASs la
SV di 20'000 m2, che andrebbe invece suddivisa con il Comune di
Lavertezzo e pianificata congiuntamente nell'ambito di un unico studio
pianificatorio (cfr. scheda R8 del PD, n. 4.2.b, pag. 11). Il mancato
coordinamento delle pianificazioni comunali costituisce poi una violazione del
diritto (art. 3 cpv. 1 LST). In conclusione, poiché non corrisponde alle
domande dei ricorrenti, la risoluzione impugnata va annullata, già perché
emanata in dispregio dell'effetto devolutivo esplicato dai ricorsi.
3. Ricorsi del RI
1, della RI 3 e della RI 2, della RI 4 e della RI 6 contro la risoluzione
governativa del 18 dicembre 2019
3.1.
3.1.1. In sede di
approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di
non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale deve,
di norma, retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo
esige, oltre all'art. 29 cpv. 2 LST, il rispetto dell'autonomia comunale. Il
Governo può, tuttavia, apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore
- e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli
organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata
d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili
alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente oppure a
emendare carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid.
4.1. con rinvii; Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, n. 362 ad art. 37 LALPT). La via della modifica
d'ufficio presuppone che la soluzione s'imponga con tale evidenza da rendere
perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio.
3.1.2.
Il piano direttore vincola le Autorità e gli enti regionali per lo sviluppo
(art. 16 cpv. 1 LST). Tutti gli atti pianificatori in contrasto con il piano
direttore devono essere a questo conformati entro il termine stabilito dal
Consiglio di Stato (art. 16 cpv. 2 LST).
3.2.
3.2.1. La scheda R8 del PD parte dal
principio della concentrazione dei GGT, ossia costruzioni commerciali, centri
turistici attrezzati, attrezzature di svago intensive, cinema multisala (cfr.
n. 2.1 lett. a e art. 72 cpv. 1 LST), in comparti ritenuti potenzialmente
idonei che, previa pianificazione comunale, li potranno accogliere. Questa
scelta permette così di limitare il numero degli spostamenti e quindi di
ridurre il carico ambientale complessivo. La scheda delimita pertanto a titolo
indicativo i vari comparti previsti per i GGT nel Cantone (tra i quali quello
di Riazzino; cfr. n. 3.1.a e Allegato I) e fissa la superficie di vendita
ammessa, senza con ciò garantire l'effettiva possibilità di insediamento che
rimane data unicamente attraverso le condizioni e le delimitazioni definite nei
rispettivi comuni. La pianificazione delle utilizzazioni deve in ogni caso
assicurare la promozione dello sviluppo sostenibile, la coerenza con il
concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato in cui si colloca il
comparto (cfr. schede R2-R5 PD), il coordinamento con altre politiche
territoriali del PD (cfr. scheda R7), la conformità con gli obiettivi della
politica ambientale (cfr. schede V1 e V4 PD e i contenuti del PRA), una buona
accessibilità mediante trasporto pubblico e dalla rete viaria principale,
un'adeguata capacità di quella locale, una buona accessibilità per il traffico
lento e la promozione della qualità urbanistica (cfr. scheda R8, n. 2.4 lett. b
PD). In particolare, soggiunge la scheda, la pianificazione delle utilizzazioni
dei comparti per GGT a livello di piano regolatore o di piano di utilizzazione
cantonale, dovrà stabilire e/o verificare la delimitazione del comparto (n. 2.4
lett. c), il progetto urbanistico (n. 2.4 lett. d) e la capacità massima di
traffico e compatibilità ambientale (n. 2.4 lett. e), il trasporto pubblico e
la rete viaria principale e di servizio, che sanciscono il principio della
partecipazione dei promotori (n. 2.4 lett. f e g), le attività ammesse e le
quantità edificatorie in funzione della capacità massima di traffico del
comparto e tenuto conto della tipologia delle attività ammesse (n. 2.4 lett.
h). La scheda prevede pure l'obbligo per gli organi pianificatori di procedere
alla regolamentazione dei posteggi a complemento e in conformità con il
Regolamento cantonale posteggi privati (Rcpp; art. 51-62 del regolamento della
legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLST; RL 701.110) e la
possibilità di introdurre una tassa di stazionamento e il relativo sistema
tariffale (n. 2.4 lett. i). Da notare che questi medesimi principi riferiti ai
GGT e alla loro gestione sia da un punto di vista pianificatorio che ambientale
sono codificati agli art. 72 e segg. LST. Al n. 4.2, lett. b, la scheda R8 prevede
esplicitamente che nei casi di comparti che riguardano più comuni, essi
pianificano nel dettaglio il comparto per GGT congiuntamente, tramite un
unico studio pianificatorio.
3.2.2. La scheda R8, al
capitolo 1, pag. 2, rileva come a Riazzino siano presenti problemi di
sovraccarico della rete viaria e di impatto ambientale, anche se in termini
meno acuti rispetto ad altri comparti del Cantone.
3.3.
3.3.1. In concreto, la
revisione persegue, fra i suoi vari obiettivi, quello di gestire la
trasformazione del comparto di Riazzino da zona industriale-artigianale
tradizionale in moderna area di servizi urbani (cfr. Rapporto, capitolo 4,
pag. 26), ciò che avviene in particolare tramite l'inclusione dell'area Polivideo
in zona ASs e la riconversione della fascia di ZI limitrofa a via Cantonale
nella (nuova) zona AS. Da notare che, come esposto in narrativa, la zona ASs è
riservata a ospitare complessi multifunzionali, mentre la zona AS, fra le varie
destinazioni, prevede quella commerciale (cfr. art. 25 cpv. 1 e 26 cpv. 1
NAPR-Magadino). Inoltre, mediante questi due azzonamenti, il Comune ritiene di
aver parimenti posto in sintonia la revisione con la scheda R8 del PD (cfr. Rapporto,
capitolo 6. Proposte pianificatorie e segnatamente, per la zona AS, 6.2.2
Comparto attorno alla nuova fermata TILO di Riazzino, pag. 30, per la
zona AS, nonché per la zona ASs 6.1.1 Area dell'ex impianto di incenerimento
__________ e 6.1.2 Comparto Polivideo, pag. 29 e 6.4.2 Zone
lavorative, pag. 33). La delimitazione del perimetro GGT, esatta dalla
scheda e dall'art. 73 cpv. 2 lett a LST, è però assente nei piani (perimetro
che peraltro avrebbe dovuto includere anche parte del mapp. 4096 attribuito
alla zona ZI) come pure le verifiche e gli approfondimenti richiesti dalla
scheda R8 e dalla LST. La questione relativa al coordinamento con il Comune di
Lavertezzo viene poi risolta come segue (cfr. Rapporto, pag. 11):
Per quel che riguarda invece la parte confinante a
Nord tra Locarno-PdM, Gordola, Lavertezzo e Cugnasco-Gerra, il confine è la Via
Cantonale (…) Nel tratto tra Gordola e Riazzino gli aspetti di coordinazione
sono essenzialmente due:
° (…)
° la regolamentazione dei contenuti ammessi a
carattere lavorativo, commerciale e di servizio.
Fatti
I concetti in tal senso sono già da tempo stati
enunciati dalla Città di Locarno e sono già stati oggetto di comunicazione ai Comuni
interessati; spetta ora a questi riprendere quanto viene proposto con la
revisione del PR di Locarno-PdM. (…)
3.3.2. In merito alla
zona AS, in sede di approvazione il Governo, ha considerato in particolare che
(cfr. pag. 23-24):
Una parte della zona AS e la zona ASs (vedi capitolo
successivo) sono inserite, ai sensi della scheda R8 del PD, in un comparto
potenzialmente idoneo per GGT. Tuttavia, il Comune non si è chinato sugli
approfondimenti necessari al fine di accertare la sostenibilità viaria e
ambientale del comparto richiesti dalla scheda R8 del PD (…). Tale scheda,
infatti, ammette a titolo indicativo 20'000 m2 di superficie di
vendita (SV) per il comparto di Riazzino, quale parametro per calibrare i
contenuti da pianificare a livello locale. Per questa ragione, il CdS, al fine
di rendere conforme la proposta di PR con il PD inserisce d'ufficio il tetto
massimo di SV pari a 20'000 mq all'interno delle zone in cui sono ammessi
contenuti commerciali tali da configurarsi come GGT, ovvero la zona AS e ASs. Il
CdS modifica pertanto d'ufficio l'art. 25 delle NAPR così come riportato al
cap. 5.4.
Il Comune potrà comunque, mediante una variante di PR,
compiere tutte le verifiche ai sensi della scheda R8 del PD e modificare il
quantitativo di SV ammessa nelle zone in funzione della loro compatibilità con
il carico veicolare e ambientale.
Considerazioni e
conclusioni analoghe vengono tratte dal Governo con riferimento alla zona ASs,
con la precisazione che il comparto Polivideo è (pure) incluso nel settore
di Riazzino indicato nella scheda R7 del PD come Polo di sviluppo economico (cfr.
pag. 27).
3.3.3. Come appena
esposto, con la revisione il Comune ha inteso gestire la trasformazione del
comparto di Riazzino da zona industriale-artigianale tradizionale in moderna
area di servizi urbani tramite i citati azzonamenti e assolvere nel
contempo i compiti assegnati dalla scheda R8 del PD per rapporto al GGT di
Riazzino. Ora, nella misura in cui il Comune ha inteso creare la nuova zona AS,
rispettivamente ampliare la zona ASs, le sue scelte non hanno sollevato
obiezioni da parte del Governo, che le ha condivise. Per contro, nella misura
in cui il Comune ambiva a disciplinare il GGT di Riazzino, manifestamente la
pianificazione proposta si rivelava insufficiente. Essa è infatti del tutto
priva delle verifiche esatte dalla scheda R8 e dall'art. 73 cpv. 2 LST e non è
stata approntata tramite un unico studio pianificatorio (cfr. scheda R8,
n. 4.2.b) congiuntamente al Comune di Lavertezzo. Inoltre il coordinamento tra
i due piani regolatori (art. 3 cpv. 1 LST) non può dirsi risolto con un
semplice annuncio delle proprie intenzioni ai Comuni interessati (cfr. consid.
3.3.1. i.f.). Sebbene, come indica il Governo, il parametro della SV
(previsto peraltro solo a titolo indicativo nella scheda R8), permette di
calibrare i contenuti della pianificazione a livello locale, in presenza
delle citate lacune (o meglio, della totale assenza di una pianificazione
relativa al GGT di Riazzino), l'introduzione d'ufficio di tale parametro negli
art. 25 cpv. 2 e 26 cpv. 3 NAPR-Magadino non erano atte a colmarle e a porre la
revisione in sintonia con la pianificazione di ordine superiore. Oltretutto le contestate
modifiche d'ufficio presentano i difetti evocati, a giusta ragione, dai
ricorrenti nei loro gravami. Esse vanno dunque annullate. Come indicato dal
Governo, spetterà al Comune attivarsi tramite una variante, da allestire
congiuntamente con il Comune di Lavertezzo, volta a rendere la revisione
conforme alla scheda R8 del PD (cfr. anche art. 16 cpv. 2 LST) e, qualora dovesse
rimanere inattivo, il Cantone potrà, se del caso, sostituirsi, allestendo un
piano di utilizzazione cantonale (PUC, cfr. scheda R8, n. 2.4 b) oppure
adottando una misura di salvaguardia della pianificazione (cfr. art. 57 cpv. 2
LST e 80 cpv. 2 RLST). Ben inteso, nel frattempo, per
eventuali domande di costruzione che dovessero essere inoltrate vale il regime
autorizzativo di cui all'art. 74 LST. Per tutti questi motivi i ricorsi sono
accolti.
4. Il Tribunale non
preleva una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Dato l'esito dei
ricorsi, si giustifica invece l'assegnazione di ripetibili ai ricorrenti,
patrocinati (art. 49 cpv. 1 LPAmm); in concreto esse sono dovute dallo Stato.
Per
questi motivi,
decide:
1. I ricorsi
(a, b, c) sono accolti e il ricorso della RI 6 (d.) è accolto in quanto
ricevibile.
Di conseguenza la risoluzione
del 18 dicembre 2019 (n. 6736) del Consiglio di Stato è annullata nella misura
in cui modifica
d'ufficio gli art. 25 cpv. 2 e 26 cpv. 3 NAPR-Magadino introducendo una
superficie di vendita massima.
Considerandi
2.
Il ricorso
(e) è accolto.
Di
conseguenza risoluzione del 24 giugno 2020 (n. 3371) del Consiglio di Stato è
annullata.
3.
Non si prelevano tassa di giustizia
e spese. Lo Stato verserà al RI 1, alla RI 4 e alla RI 6 fr. 1'200.- ciascuno a
titolo di ripetibili. Stesso importo complessivo è dovuto alla RI 2 e alla RI 3.
Alla RI 2 e alla RI 3 nonché alla RI
4.
e alla RI 6 dev'essere inoltre retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato
quale anticipo per le presunte spese processuali.
4.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera