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Decisione

90.2020.4

Pianificazione di un comparto per un grande generatore di traffico (GGT) - nozione di GGT e relative disposizioni contenute nella scheda R8 del PD

28 ottobre 2024Italiano21 min

enunciati dalla Città di Locarno e sono già stati oggetto di comunicazione ai Comuni

Source ti.ch

Incarti n.

a. 90.2020.4

b. 90.2020.6

c. 90.2020.8

d. 90.2020.9

e. 90.2020.22

Lugano

28 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sui ricorsi:

a.

b.

c.

d.

del

29 gennaio 2020 del

RI

1

(evasione

parziale)

del

29 gennaio 2020 della

RI

2

RI

3

patrocinate

da:

del

3 febbraio 2020 della

RI

4

patrocinata

da:

(evasione

parziale)

del

31 gennaio 2020 della

RI

5

(a

cui è subingredita la RI 6, ),

patrocinata

da:

contro

e.

la risoluzione del 18 dicembre 2019 (n. 6736) con

cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del

Comune di Locarno, settore Piano di Magadino;

del 1° settembre 2020 del

RI 1

contro

la risoluzione del 24 giugno 2020 (n. 3371) con cui

il Consiglio di Stato ha rettificato la decisione del 18 dicembre 2019 (n.

6736) relativa all'approvazione del piano regolatore del Comune di Locarno,

settore Piano di Magadino, ed in particolare la modifica d'ufficio del cpv. 2

dell'art. 25 (zona AS) e del cpv. 3 dell'art. 26 (zona ASs) delle NAPR;

ritenuto, in

fatto

A.

La scheda R8 del piano direttore

cantonale (PD) indica quale misura al p.to 3.1.a (di dato acquisito) e

nell'Allegato I come comparto potenzialmente idoneo per i grandi generatori di

traffico (GGT) l'area posta a cavallo di via Cantonale in territorio di

Lavertezzo e di Locarno (GGT di Riazzino), assegnando a titolo indicativo per

l'insieme del comparto 20'000 m2 di superficie di vendita (SV).

B. a. Durante le sedute del 19 ottobre e del 9 novembre 2015

il Consiglio comunale di Locarno ha adottato la revisione del piano regolatore

riguardante il settore del Piano di Magadino, che prevede, fra l'altro,

l'inclusione dei mapp. 4297 e 4298 (comparto area Polivideo), posti a

est di via allo Stradonino, nella zona per attività e servizi speciale (ASs),

retta dall'art. 26 delle norme di attuazione del piano regolatore, settore

Magadino (NAPR-Magadino), nonché la riconversione della fascia di zona

industriale (ZI) limitrofa a via Cantonale - su cui corre il confine con il

Comune di Lavertezzo - nella (nuova) zona per attività e servizi (AS), retta

dall'art. 25 NAPR-Magadino. La zona ASs è destinata a ospitare complessi

multifunzionali d'interesse regionale con contenuti vari, fra cui commerciali e

relativi al tempo libero, ai divertimenti e all'intrattenimento (cfr. art. 26

cpv. 1 NAPR-Magadino), mentre l'art. 25 cpv. 1 NAPR-Magadino riserva la zona AS

- a cui non viene attribuito un indice di sfruttamento (i.s.; cfr. cpv. 2) - ad

attività molteplici, fra cui il commercio.

Il GGT di Riazzino si sovrappone alla zona ASs, a

parte della zona AS e a parte della ZI (mapp. 4096 parz.).

b. Con risoluzione del

18 dicembre 2019 (n. 6736), il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso la

revisione e, al fine di renderla conforme ai contenuti della scheda R8 del PD,

ha modificato, fra l'altro, d'ufficio gli art. 25 cpv. 2 e 26 cpv. 3 NAPR-Magadino

come segue (testo evidenziato in grassetto; cfr. p.to n. 2a del dispositivo,

pag. 87, che rinvia al capitolo 13.1. [recte: 12.1.], pag. 85, e in

particolare lett. p, nonché capitolo 5.4, sottocapitoli 5.4.7 e 5.4.8, pag.

42-43):

Art. 25 Zona d'attività e di servizi (AS)

1Nella

zona AS [...]

2Valgono i

seguenti parametri edificatori:

-

Indice di sfruttamento massimo: IS 1.2

- […]

- Superficie di vendita massima ammessa nella zona

ASs e AS: 20'000 mq

Art. 26 Zona d'attività e di servizi speciale (ASs)

1La

zona ASs [...]

3Valgono i seguenti parametri

edificatori:

-

Indice di sfruttamento massimo: IS

1.2

-

[...]

-

Superficie di vendita massima

ammessa nella zona ASs e AS: 20'000 mq

C. Con i ricorsi citati

in ingresso sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo con le

seguenti critiche e domande:

a. RI 1 (inc. n.

90.2020.4) che, invocando una violazione della propria autonomia, impugna la

risoluzione d'approvazione su numerosi oggetti, fra cui figurano le citate

modifiche d'ufficio, di cui chiede l'annullamento. Ponendo in dubbio che il GGT

di Riazzino possa essere considerato tale, vista l'esiguità della SV ivi ammessa,

sottolinea come le modifiche operate incidano anche sulla parte della zona AS

non inclusa nel perimetro del GGT e che la riduzione a 20'000 m2 di

SV limiti indebitamente la destinazione commerciale prevista per le due zone

dalla revisione. Lamenta inoltre come la scheda annoveri la SV - di cui

mancherebbe una definizione legale nella legislazione cantonale e comunale - solo

a titolo indicativo, mentre le modifiche d'ufficio la trasformerebbero in valore

assoluto, senza peraltro tener conto della parte spettante al Comune di Lavertezzo

e creando una (potenziale) disparità di trattamento fra i fondi, mancando un criterio

di ripartizione del contingente di SV;

b. RI 3 e RI 2

(inc. n. 90.2020.6) in qualità di proprietaria, rispettivamente affittuaria dei

mapp. 4279 e 5548 di Locarno, inclusi in zona AS ma non nel perimetro del

GGT-Riazzino: rilevando come l'area indicata nella scheda R8 del PD sia meno

estesa rispetto alla superficie complessiva delle zone AS e ASs, postulano che,

se confermato, il vincolo sia rivisto e adeguato secondo le indicazioni del PD,

delimitando nel piano delle zone la superficie delle zone AS e ASs per le quali

esso vale;

c. RI 4 (inc. n.

90.2020.8), proprietaria del mapp. 4287, incluso in zona AS ma non nel

perimetro del GGT-Riazzino, che postula l'integrale annullamento della

decisione del Governo: invocando la presenza di gravi vizi procedurali, critica

le modifiche d'ufficio in parola, poiché arbitrarie e lesive del principio

della parità di trattamento, unitamente a un'altra

modifica operata dal Governo relativa all'art. 25 cpv. 2bis NAPR;

d. RI 6 (inc. n.

90. 2020.9), proprietaria del mapp. 4297, inserito dalla revisione in zona ASs,

che chiede l'annullamento delle citate modifiche con argomenti analoghi a

quelli invocati dal Comune, lamentando in aggiunta il mancato allestimento di

un catasto della SV già presente nel comparto e l'arbitrarietà dell'assegnazione

alla zona AS di i.s. dello 1.2.

D.

Prima dell'inoltro della risposta e ritenendo fondate le critiche

formulate dagli insorgenti, con risoluzione del 24 giugno 2020 (n. 3371) il

Consiglio di Stato ha annullato le predette modifiche d'ufficio (n. 1 del

dispositivo, prima frase), riformulando il testo delle due norme come segue:

Art. 25 Zona d'attività e di servizi (AS)

1Nella

zona AS (...) Non è ammesso l'insediamento di Grandi Generatori di Traffico

ai sensi degli artt. 72-75 LST.

2 […]

Art. 26 Zona d'attività e di servizi speciale (ASs)

1La zona

ASs (...) È ammesso l'insediamento di Grandi Generatori di Traffico ai sensi

degli artt. 72-75 LST.

2[...]

3Valgono i

seguenti parametri edificatori:

- Indice di sfruttamento massimo: IS 1.2

- […]

- Superficie di vendita massima pari a 20'000 mq

E. a. Alla luce della

suddetta decisione di rettifica, in sede di risposta la Sezione dello sviluppo

territoriale (Sezione) chiede che i ricorsi vengano dichiarati privi di

oggetto. Dal canto suo RI 1, richiamati i contenuti del suo ricorso (a.) e di

quello interposto in seguito contro la decisione di rettifica (cfr. infra,

F), chiede che il gravame della RI 3 e della RI 2 venga parzialmente accolto

con l'annullamento (e non solo con l'adeguamento) delle contestate modifiche, e

che quello della RI 6 venga accolto. Per quanto attiene al gravame della RI 4, ritenendo

nel frattempo sanati i lamentati vizi procedurali, postula il suo parziale

accoglimento con l'annullamento delle modifiche d'ufficio apportate all'art. 25

cpv. 2 e 2bis NAPR-Magadino.

b.

b.a. Nell'ambito del

procedimento che lo concerne, con la replica RI 1 conferma le sue critiche, a

cui la decisione di rettifica non avrebbe posto rimedio, mantenendo la sua

domanda di giudizio. La Sezione con la duplica si limita a chiedere la conferma

della decisione impugnata.

b.b. Con la replica RI

3 e RI 2 chiedono che la procedura venga stralciata dai ruoli a condizione che

la decisione di rettifica cresca in giudicato, postulando l'assegnazione di

ripetibili e l'esonero dal pagamento di spese. Su quest'ultimo aspetto, con la

duplica, la Sezione si rimette al giudizio del Tribunale, mentre il Comune,

ribadendo i contenuti della sua risposta, non si oppone allo stralcio.

b.c. Con la replica RI 4 limita le sue domande di causa

all'annullamento dell'art. 25 cpv. 2bis NAPR. La Sezione con la duplica chiede

la conferma della decisione impugnata, mentre il Comune chiede l'accoglimento

del ricorso.

b.d. RI 6 non ha

replicato.

F. a. Avverso la

risoluzione del 24 giugno 2020 RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale

amministrativo (inc. n. 90.2020.22) per svariati motivi che non occorre

riassumere, postulando in via principale l'annullamento della modifica

d'ufficio all'art. 25 cpv. 1 NAPR-Magadino e la completazione del cpv. 3

dell'art. 26 NAPR-Magadino con la precisazione che la SV è indicativa,

nonché in via subordinata il loro integrale annullamento. Con la risposta la

Sezione chiede che il ricorso venga respinto. RI 1 non ha replicato.

b. Poiché RI 1 ha

pubblicato dal 3 giugno al 2 luglio 2024 sul Portale cantonale di pubblicazione

la variante del piano regolatore, sezione Territorio urbano e Piano di

Magadino, Adeguamento della pianificazione alla LST, che riporta agli

art. 23 e 24 NAPR-PdM le modifiche d'ufficio disposte dal Consiglio di Stato

nella suddetta decisione di rettifica, la giudice delegata lo ha interpellato

circa il suo interesse al mantenimento del ricorso, interesse che RI 1 ha

confermato con scritto del 22 agosto 2024.

c. Chiamate a

esprimersi in merito al ricorso e alla risposta della Sezione, RI 3 e RI 2 si

rimettono al giudizio del Tribunale, mentre la RI 4 aderisce alle domande di

giudizio deRI 1. RI 6 è rimasta silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1

della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100).

Certa è la legittimazione attiva deRI 1, della RI 3 e della RI 2, della RI 4 e

della RI 6 ad impugnare la risoluzione del 18 dicembre 2019 (art. 30 cpv. 2

lett. a e c LST). Poiché, per i motivi esposti in seguito la risoluzione del 24

giugno 2020 va annullata, il loro interesse degno di protezione all'evasione

dei loro ricorsi permane (art. 30 cpv. 1 LST). Inoltre, priva di oggetto si

avvera la critica della RI 6 rivolta all'assegnazione, nell'ambito della

modifica d'ufficio concernente l'art. 25 NAPR-Magadino, di un i.s. dell'1.2 alla

zona AS. Infatti, nelle motivazioni, la risoluzione impugnata non ne fa

menzione, di modo che tale parametro, indicato a pag. 42 nel cpv. 2 dell'art.

25 NAPR-Magadino, va ricondotto a una svista nella trascrizione dei testi delle

due norme. Tant'è che esso non è riportato in grassetto come lo sono le

modifiche d'ufficio (cfr. cap. 5.4, pag. 42) e che nella risoluzione del 24

giugno 2020 è del tutto assente.

1.2. Con questa

precisazione, i ricorsi sono dunque ricevibili in ordine e possono essere

esaminati sulla base degli atti dell'incarto, senza ulteriore istruttoria (art.

25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100) e con un'unica decisione (art. 76 cpv. 1 LPAmm).

1.3. Il ricorso deRI 1

(inc. n. 90.2020.4) e quello della RI 4 (inc. n. 90.2020.8) sono evasi

unicamente in relazione alla tematica dei GGT e alle modifiche d'ufficio degli

art. 25 cpv. 2 e 26 cpv. 3 NAPR-Magadino apportate dal Consiglio di Stato. Le

rimanenti censure verranno evase successivamente (nuovi numeri incarti:

90.2024.21 e 90.2024.22).

2. Ricorso deRI

1 contro la risoluzione governativa del 24 giugno 2020

2.1. Secondo l'art. 74

LPAmm, che tratta dell'effetto devolutivo del ricorso, con il suo deposito, la

trattazione della causa oggetto della decisione impugnata passa all'autorità di

ricorso (cpv. 1). L'istanza inferiore può nondimeno modificare la propria

decisione nel senso delle domande del ricorrente, di regola fino

all'insinuazione della risposta (cpv. 2). L’autorità di ricorso esamina

l'impugnativa solo nella misura in cui non sia divenuta priva d’oggetto (cpv.

4).

2.2. In concreto il

Consiglio di Stato, dichiarando di aderire alle critiche dei ricorrenti e

adducendo come dal Rapporto di pianificazione del dicembre 2013 (Rapporto),

accompagnante la revisione, emergesse l'intenzione … di ammettere GGT

unicamente nella zona ASs, ha modificato la decisione del 18 dicembre 2019

nei termini esposti sopra (cfr. consid. D). Ora, manifestamente, tale modifica

non andava nel senso della domanda formulata dal RI 1 e dalla RI 6, che

chiedevano l'annullamento tout court delle modifiche d'ufficio

introdotte con la risoluzione del 18 dicembre 2019, e neppure di quelle

formulate dalla RI 4 che postulava l'annullamento integrale della risoluzione,

e dalla RI 3 e dalla RI 2, che chiedevano che, se confermato, il vincolo fosse

rivisto e adeguato secondo le indicazioni del PD, delimitando nel piano delle

zone la superficie delle zone AS e ASs per le quali valeva. Per giunta, come si

vedrà in seguito, la decisione di rettifica, oltre a contraddire gli argomenti

addotti dal Governo nella decisione precedente per giustificare le modifiche

d'ufficio agli art. 25 e 26 NAPR-Magadino, si palesa manifestamente contraria

alle previsioni del PD già solo perché attribuisce a tutto il comparto ASs la

SV di 20'000 m2, che andrebbe invece suddivisa con il Comune di

Lavertezzo e pianificata congiuntamente nell'ambito di un unico studio

pianificatorio (cfr. scheda R8 del PD, n. 4.2.b, pag. 11). Il mancato

coordinamento delle pianificazioni comunali costituisce poi una violazione del

diritto (art. 3 cpv. 1 LST). In conclusione, poiché non corrisponde alle

domande dei ricorrenti, la risoluzione impugnata va annullata, già perché

emanata in dispregio dell'effetto devolutivo esplicato dai ricorsi.

3. Ricorsi del RI

1, della RI 3 e della RI 2, della RI 4 e della RI 6 contro la risoluzione

governativa del 18 dicembre 2019

3.1.

3.1.1. In sede di

approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di

non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale deve,

di norma, retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo

esige, oltre all'art. 29 cpv. 2 LST, il rispetto dell'autonomia comunale. Il

Governo può, tuttavia, apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore

- e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli

organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata

d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili

alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente oppure a

emendare carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid.

4.1. con rinvii; Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 362 ad art. 37 LALPT). La via della modifica

d'ufficio presuppone che la soluzione s'imponga con tale evidenza da rendere

perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio.

3.1.2.

Il piano direttore vincola le Autorità e gli enti regionali per lo sviluppo

(art. 16 cpv. 1 LST). Tutti gli atti pianificatori in contrasto con il piano

direttore devono essere a questo conformati entro il termine stabilito dal

Consiglio di Stato (art. 16 cpv. 2 LST).

3.2.

3.2.1. La scheda R8 del PD parte dal

principio della concentrazione dei GGT, ossia costruzioni commerciali, centri

turistici attrezzati, attrezzature di svago intensive, cinema multisala (cfr.

n. 2.1 lett. a e art. 72 cpv. 1 LST), in comparti ritenuti potenzialmente

idonei che, previa pianificazione comunale, li potranno accogliere. Questa

scelta permette così di limitare il numero degli spostamenti e quindi di

ridurre il carico ambientale complessivo. La scheda delimita pertanto a titolo

indicativo i vari comparti previsti per i GGT nel Cantone (tra i quali quello

di Riazzino; cfr. n. 3.1.a e Allegato I) e fissa la superficie di vendita

ammessa, senza con ciò garantire l'effettiva possibilità di insediamento che

rimane data unicamente attraverso le condizioni e le delimitazioni definite nei

rispettivi comuni. La pianificazione delle utilizzazioni deve in ogni caso

assicurare la promozione dello sviluppo sostenibile, la coerenza con il

concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato in cui si colloca il

comparto (cfr. schede R2-R5 PD), il coordinamento con altre politiche

territoriali del PD (cfr. scheda R7), la conformità con gli obiettivi della

politica ambientale (cfr. schede V1 e V4 PD e i contenuti del PRA), una buona

accessibilità mediante trasporto pubblico e dalla rete viaria principale,

un'adeguata capacità di quella locale, una buona accessibilità per il traffico

lento e la promozione della qualità urbanistica (cfr. scheda R8, n. 2.4 lett. b

PD). In particolare, soggiunge la scheda, la pianificazione delle utilizzazioni

dei comparti per GGT a livello di piano regolatore o di piano di utilizzazione

cantonale, dovrà stabilire e/o verificare la delimitazione del comparto (n. 2.4

lett. c), il progetto urbanistico (n. 2.4 lett. d) e la capacità massima di

traffico e compatibilità ambientale (n. 2.4 lett. e), il trasporto pubblico e

la rete viaria principale e di servizio, che sanciscono il principio della

partecipazione dei promotori (n. 2.4 lett. f e g), le attività ammesse e le

quantità edificatorie in funzione della capacità massima di traffico del

comparto e tenuto conto della tipologia delle attività ammesse (n. 2.4 lett.

h). La scheda prevede pure l'obbligo per gli organi pianificatori di procedere

alla regolamentazione dei posteggi a complemento e in conformità con il

Regolamento cantonale posteggi privati (Rcpp; art. 51-62 del regolamento della

legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLST; RL 701.110) e la

possibilità di introdurre una tassa di stazionamento e il relativo sistema

tariffale (n. 2.4 lett. i). Da notare che questi medesimi principi riferiti ai

GGT e alla loro gestione sia da un punto di vista pianificatorio che ambientale

sono codificati agli art. 72 e segg. LST. Al n. 4.2, lett. b, la scheda R8 prevede

esplicitamente che nei casi di comparti che riguardano più comuni, essi

pianificano nel dettaglio il comparto per GGT congiuntamente, tramite un

unico studio pianificatorio.

3.2.2. La scheda R8, al

capitolo 1, pag. 2, rileva come a Riazzino siano presenti problemi di

sovraccarico della rete viaria e di impatto ambientale, anche se in termini

meno acuti rispetto ad altri comparti del Cantone.

3.3.

3.3.1. In concreto, la

revisione persegue, fra i suoi vari obiettivi, quello di gestire la

trasformazione del comparto di Riazzino da zona industriale-artigianale

tradizionale in moderna area di servizi urbani (cfr. Rapporto, capitolo 4,

pag. 26), ciò che avviene in particolare tramite l'inclusione dell'area Polivideo

in zona ASs e la riconversione della fascia di ZI limitrofa a via Cantonale

nella (nuova) zona AS. Da notare che, come esposto in narrativa, la zona ASs è

riservata a ospitare complessi multifunzionali, mentre la zona AS, fra le varie

destinazioni, prevede quella commerciale (cfr. art. 25 cpv. 1 e 26 cpv. 1

NAPR-Magadino). Inoltre, mediante questi due azzonamenti, il Comune ritiene di

aver parimenti posto in sintonia la revisione con la scheda R8 del PD (cfr. Rapporto,

capitolo 6. Proposte pianificatorie e segnatamente, per la zona AS, 6.2.2

Comparto attorno alla nuova fermata TILO di Riazzino, pag. 30, per la

zona AS, nonché per la zona ASs 6.1.1 Area dell'ex impianto di incenerimento

__________ e 6.1.2 Comparto Polivideo, pag. 29 e 6.4.2 Zone

lavorative, pag. 33). La delimitazione del perimetro GGT, esatta dalla

scheda e dall'art. 73 cpv. 2 lett a LST, è però assente nei piani (perimetro

che peraltro avrebbe dovuto includere anche parte del mapp. 4096 attribuito

alla zona ZI) come pure le verifiche e gli approfondimenti richiesti dalla

scheda R8 e dalla LST. La questione relativa al coordinamento con il Comune di

Lavertezzo viene poi risolta come segue (cfr. Rapporto, pag. 11):

Per quel che riguarda invece la parte confinante a

Nord tra Locarno-PdM, Gordola, Lavertezzo e Cugnasco-Gerra, il confine è la Via

Cantonale (…) Nel tratto tra Gordola e Riazzino gli aspetti di coordinazione

sono essenzialmente due:

° (…)

° la regolamentazione dei contenuti ammessi a

carattere lavorativo, commerciale e di servizio.

Fatti

I concetti in tal senso sono già da tempo stati

enunciati dalla Città di Locarno e sono già stati oggetto di comunicazione ai Comuni

interessati; spetta ora a questi riprendere quanto viene proposto con la

revisione del PR di Locarno-PdM. (…)

3.3.2. In merito alla

zona AS, in sede di approvazione il Governo, ha considerato in particolare che

(cfr. pag. 23-24):

Una parte della zona AS e la zona ASs (vedi capitolo

successivo) sono inserite, ai sensi della scheda R8 del PD, in un comparto

potenzialmente idoneo per GGT. Tuttavia, il Comune non si è chinato sugli

approfondimenti necessari al fine di accertare la sostenibilità viaria e

ambientale del comparto richiesti dalla scheda R8 del PD (…). Tale scheda,

infatti, ammette a titolo indicativo 20'000 m2 di superficie di

vendita (SV) per il comparto di Riazzino, quale parametro per calibrare i

contenuti da pianificare a livello locale. Per questa ragione, il CdS, al fine

di rendere conforme la proposta di PR con il PD inserisce d'ufficio il tetto

massimo di SV pari a 20'000 mq all'interno delle zone in cui sono ammessi

contenuti commerciali tali da configurarsi come GGT, ovvero la zona AS e ASs. Il

CdS modifica pertanto d'ufficio l'art. 25 delle NAPR così come riportato al

cap. 5.4.

Il Comune potrà comunque, mediante una variante di PR,

compiere tutte le verifiche ai sensi della scheda R8 del PD e modificare il

quantitativo di SV ammessa nelle zone in funzione della loro compatibilità con

il carico veicolare e ambientale.

Considerazioni e

conclusioni analoghe vengono tratte dal Governo con riferimento alla zona ASs,

con la precisazione che il comparto Polivideo è (pure) incluso nel settore

di Riazzino indicato nella scheda R7 del PD come Polo di sviluppo economico (cfr.

pag. 27).

3.3.3. Come appena

esposto, con la revisione il Comune ha inteso gestire la trasformazione del

comparto di Riazzino da zona industriale-artigianale tradizionale in moderna

area di servizi urbani tramite i citati azzonamenti e assolvere nel

contempo i compiti assegnati dalla scheda R8 del PD per rapporto al GGT di

Riazzino. Ora, nella misura in cui il Comune ha inteso creare la nuova zona AS,

rispettivamente ampliare la zona ASs, le sue scelte non hanno sollevato

obiezioni da parte del Governo, che le ha condivise. Per contro, nella misura

in cui il Comune ambiva a disciplinare il GGT di Riazzino, manifestamente la

pianificazione proposta si rivelava insufficiente. Essa è infatti del tutto

priva delle verifiche esatte dalla scheda R8 e dall'art. 73 cpv. 2 LST e non è

stata approntata tramite un unico studio pianificatorio (cfr. scheda R8,

n. 4.2.b) congiuntamente al Comune di Lavertezzo. Inoltre il coordinamento tra

i due piani regolatori (art. 3 cpv. 1 LST) non può dirsi risolto con un

semplice annuncio delle proprie intenzioni ai Comuni interessati (cfr. consid.

3.3.1. i.f.). Sebbene, come indica il Governo, il parametro della SV

(previsto peraltro solo a titolo indicativo nella scheda R8), permette di

calibrare i contenuti della pianificazione a livello locale, in presenza

delle citate lacune (o meglio, della totale assenza di una pianificazione

relativa al GGT di Riazzino), l'introduzione d'ufficio di tale parametro negli

art. 25 cpv. 2 e 26 cpv. 3 NAPR-Magadino non erano atte a colmarle e a porre la

revisione in sintonia con la pianificazione di ordine superiore. Oltretutto le contestate

modifiche d'ufficio presentano i difetti evocati, a giusta ragione, dai

ricorrenti nei loro gravami. Esse vanno dunque annullate. Come indicato dal

Governo, spetterà al Comune attivarsi tramite una variante, da allestire

congiuntamente con il Comune di Lavertezzo, volta a rendere la revisione

conforme alla scheda R8 del PD (cfr. anche art. 16 cpv. 2 LST) e, qualora dovesse

rimanere inattivo, il Cantone potrà, se del caso, sostituirsi, allestendo un

piano di utilizzazione cantonale (PUC, cfr. scheda R8, n. 2.4 b) oppure

adottando una misura di salvaguardia della pianificazione (cfr. art. 57 cpv. 2

LST e 80 cpv. 2 RLST). Ben inteso, nel frattempo, per

eventuali domande di costruzione che dovessero essere inoltrate vale il regime

autorizzativo di cui all'art. 74 LST. Per tutti questi motivi i ricorsi sono

accolti.

4. Il Tribunale non

preleva una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Dato l'esito dei

ricorsi, si giustifica invece l'assegnazione di ripetibili ai ricorrenti,

patrocinati (art. 49 cpv. 1 LPAmm); in concreto esse sono dovute dallo Stato.

Per

questi motivi,

decide:

1. I ricorsi

(a, b, c) sono accolti e il ricorso della RI 6 (d.) è accolto in quanto

ricevibile.

Di conseguenza la risoluzione

del 18 dicembre 2019 (n. 6736) del Consiglio di Stato è annullata nella misura

in cui modifica

d'ufficio gli art. 25 cpv. 2 e 26 cpv. 3 NAPR-Magadino introducendo una

superficie di vendita massima.

Considerandi

2.

Il ricorso

(e) è accolto.

Di

conseguenza risoluzione del 24 giugno 2020 (n. 3371) del Consiglio di Stato è

annullata.

3.

Non si prelevano tassa di giustizia

e spese. Lo Stato verserà al RI 1, alla RI 4 e alla RI 6 fr. 1'200.- ciascuno a

titolo di ripetibili. Stesso importo complessivo è dovuto alla RI 2 e alla RI 3.

Alla RI 2 e alla RI 3 nonché alla RI

4.

e alla RI 6 dev'essere inoltre retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato

quale anticipo per le presunte spese processuali.

4.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge

sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera