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Decisione

90.2020.59

Ripetibili

11 luglio 2022Italiano17 min

legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il ricorso, tempestivo

Source ti.ch

Incarto n.

90.2020.59

Lugano

11

luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 4 novembre

2020 di

RI

1

RI

2

patrocinati

da: PR 1

contro

la risoluzione del 7 ottobre 2020 (n. 5145), con cui

il Consiglio di Stato ha evaso, a seguito del giudizio di rinvio disposto con

sentenza 90.2016.5 del 14 aprile 2020 dal Tribunale cantonale amministrativo,

l'impugnativa presentata dagli insorgenti contro

la risoluzione del 25 ottobre 2012 del

Consiglio comunale di Arbedo-Castione, mediante la quale è stata adottata una

variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione;

ritenuto, in

fatto

A. a. Nella

seduta del 25 ottobre 2012 il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha adottato

una variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione, con lo

scopo di dare slancio alla zona industriale, di riqualificare l'abitato e di

dare un nuovo assetto al quartiere nelle vicinanze della stazione, dove si

situano i fondi di RI 1 (mapp. 53 e 54, posti

a ovest della linea ferroviaria, e mapp. 217,

301, 308, 319 e 1482, ubicati a est della ferrovia) e della RI 2 (mapp. 16,

19 e 1539, situati a ovest della linea ferroviaria). Questa variante ha interessato anche la pianificazione dei fondi

citati.

b. Il 15 novembre 2013 RI 1 e la RI 2 sono

insorti davanti al Consiglio di Stato, postulando in via preliminare la ricusa,

qualora non si astenessero, di tutti i funzionari del Governo che si erano occupati

attivamente della variante e, nel merito, il suo integrale annullamento. Essi

hanno concentrato le loro critiche sulla pianificazione relativa al comparto

posto ad ovest della ferrovia, ritenendola lesiva della garanzia della

proprietà in quanto priva d'interesse pubblico e sproporzionata, e

sull'azzonamento previsto per le loro proprietà situate ad est della linea

ferroviaria (mapp. 217, 301, 308, 319 e 1482), contestandolo in quanto

arbitrario. Al punto n. 3 del petitum, hanno indicato genericamente di

protestare tasse e ripetibili.

In sede di replica essi si sono riconfermati nelle proprie allegazioni e

domande.

B. a. Con risoluzione del 23 dicembre 2015 (n.

6003) il Consiglio di Stato ha approvato la

variante, negando tuttavia la sanzione agli azzonamenti previsti per il

comparto posto ad ovest della ferrovia (cfr. p.to n. 2. a. del dispositivo,

pag. 75, che rinvia al capitolo 5. Riassunto della decisione, e in

particolare sottocapitolo A. a.) per motivi diversi rispetto a quelli invocati

da RI 1 e dalla RI 2, ovvero vista l'assenza di un'analisi dei pericoli

naturali legati all'esondazione del fiume Ticino (cfr. in particolare capitolo

4.1.1. a. Pericoli alluvionali, pag. 14-15).

Contestualmente all'approvazione della variante, il Governo ha evaso il loro

ricorso, dichiarandolo a pag. 63 privo d'oggetto nella misura in cui era

rivolto contro la pianificazione relativa al comparto posto ad ovest della

ferrovia (p.to n. 1 del dispositivo), respingendolo per quanto atteneva alle

contestazioni contro il comparto a est della linea ferroviaria e all'istanza di

ricusa dei funzionari del Governo (p.to n. 2 del dispositivo), e rinunciando

all'assegnazione di ripetibili (p.to n. 3 del dispositivo).

b. Contro la citata

risoluzione governativa il 25 gennaio 2016 RI 1 e la RI 2 sono insorti dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo, domandando la riforma del p.to n. 3 del

dispositivo nel senso che il Comune di Arbedo-Castione è condannato a

versare solidariamente l'importo di fr. 40'000.- a titolo di ripetibili. Con riferimento alla mancata approvazione

della pianificazione relativa al comparto posto a ovest della ferrovia, essi

hanno anzitutto sostenuto come il loro ricorso fosse stato sostanzialmente

accolto. Di conseguenza, in considerazione del considerevole volume di lavoro

svolto dal loro rappresentante, hanno ritenuto congruo l'ammontare della

postulata indennità. A sostegno della loro

domanda, hanno prodotto una nota onorari e spese datata 25 gennaio 2016 facente

riferimento al periodo di fatturazione dal 13 luglio 2009 al 29 dicembre 2015 (doc.

G).

c. Con sentenza del 14 aprile 2020 (inc. n. 90.2016.5),

il Tribunale ha accolto parzialmente l'impugnativa e disposto la retrocessione

degli atti al Governo affinché riformulasse il p.to 1 del dispositivo della

risoluzione impugnata nel senso di accogliere il ricorso e di statuire

sull'assegnazione delle ripetibili.

C. Il 7 ottobre

2020 il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato sul ricorso del 15

novembre 2013 di RI 1 e della RI 2, accogliendolo secondo quanto disposto dal

Tribunale e condannando il Comune di Arbedo-Castione a rifondere agli

insorgenti complessivi fr. 5'600.- a titolo di ripetibili (cfr. p.to n. 3 del

dispositivo). In proposito, facendo riferimento alla pretesa di indennità di

fr. 40'000.- e alla relativa nota onorari e spese del 25 gennaio 2016,

l'Esecutivo cantonale ha rilevato che né le prestazioni fornite dal

patrocinatore durante il periodo antecedente alla pubblicazione della variante

avversata, né il lavoro da esso fatturato per la stesura dell'istanza di

ricusa, in relazione alla quale i ricorrenti erano risultati soccombenti,

potevano essere presi in considerazione nel calcolo dell'ammontare delle

ripetibili. Ha quindi ritenuto che per rapporto all'onorario poteva riconoscere

agli insorgenti soltanto il tempo impiegato dall'avvocato per la stesura del

ricorso e dell'allegato di replica, concludendo che appare (…) adeguato

all'impegno richiesto e al grado di difficoltà per la trattazione di un mandato

di complessità analoga un onorario di CHF 6'720.- corrispondente a 24 ore di

lavoro (tre giorni) remunerate in base alla tariffa oraria applicabile di CHF

280.- (…). Infine, dopo aver ridotto pure l'ammontare delle spese indicato

a pag. 12 della nota (fr. 2'286.20) nella misura in cui riferito a prestazioni

antecedenti la pubblicazione della variante, il Governo ha adeguato

proporzionalmente verso il basso l'importo ottenuto dalla somma degli onorari e

delle spese in considerazione della parziale soccombenza dei ricorrenti.

D. RI 1 e la RI 2

insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso il citato

giudizio governativo, domandando che il Comune di Arbedo-Castione sia

condannato a versare loro a titolo di ripetibili l'importo di fr. 30'000.-,

oltre agli interessi a partire dal 7 ottobre 2020. Innanzitutto i ricorrenti

sostengono che la risoluzione governativa sia arbitraria nella misura in cui

per il calcolo delle ripetibili non tiene conto delle prestazioni fornite dal

loro legale nel periodo antecedente la pubblicazione della variante, in cui si

sarebbero svolte le lunghe trattative con il Comune e il Cantone, assimilabili

a un esperimento di conciliazione. In considerazione dell'importanza e

del valore della causa, della responsabilità professionale del loro avvocato e

del considerevole volume di lavoro svolto da quest'ultimo (che quantificano in

più di 200 ore), gli insorgenti ritengono equa l'indennità richiesta, e ciò

anche tenendo conto della reiezione dell'istanza di ricusa e della loro

parziale soccombenza nella lite. Soccombenza che, peraltro, sostengono sia

minima alla luce del fatto che le loro critiche concernevano perlopiù il

comparto a ovest della ferrovia che il Consiglio di Stato non ha poi approvato.

E. In sede di

risposta la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) e il Comune di

Arbedo-Castione postulano la reiezione del gravame. Dei loro argomenti si dirà,

per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Fatti

I ricorrenti non hanno replicato.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il ricorso, tempestivo

(art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Considerandi

2.

2.1

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPAmm le

autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità

alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (ripetibili); le parti possono presentare una nota delle loro spese.

La norma è

concretizzata dall'art. 10 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili del 19 dicembre 2007 (regolamento; RL 178.310), che sancisce che le

ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario e alle spese sopportate

nell'interesse del cliente. Il termine partecipazione evidenzia il

concetto secondo cui da rifondere sono le spese necessarie causate dalla

controversia. In tale ottica, la parte soccombente deve versare alla parte

vincente soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla conveniente

tutela degli interessi che quest'ultima ha fatto valere in giudizio (cfr.

Messaggio n. 6645 del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 concernente la

revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966, pag. 26), ciò che avviene "tassando" la nota

professionale inoltrata dal legale della parte vincente, allorquando questa è

(stata) prodotta, oppure, in assenza di quest'ultima, stabilendo in conformità alla

prassi un'indennità complessiva (forfettaria), orientata a una stima grossolana

del dispendio lavorativo necessario per la tutela degli interessi fatti valere.

In base all'art.

12.

in relazione con l'art. 11 cpv. 5 del regolamento, nelle pratiche il cui

valore non è determinato o determinabile, ovvero laddove fa stato il tempo di

lavoro necessario, le ripetibili sono stabilite applicando la tariffa di fr.

280.- l'ora per l'avvocato e di fr. 120.- l'ora per il praticante, tenuto conto

dell'importanza della lite, delle sue difficoltà, dell'ampiezza del lavoro e

del tempo impiegato ed avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio. L'art.

13.

cpv. 1 del regolamento prevede dal canto suo che nel caso di manifesta

sproporzione tra le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla

tariffa e qualora le particolarità del caso o gli interessi delle parti in

causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle precedenti

disposizioni.

2.2

Determinante

ai fini della valutazione dell'onere lavorativo necessario per la tutela degli

interessi del proprio cliente non è il tempo che il patrocinatore ha

soggettivamente ritenuto di dedicare alla vertenza né il numero di pagine

scritte, quanto piuttosto l'onere lavorativo che un avvocato solerte, conciso e

speditivo avrebbe dedicato a una causa analoga (STA 52.2021.114 del 7 maggio

2021.

consid. 2.3.).

2.3

Quanto previsto dall'art. 49 cpv. 1 LPAmm non costituisce una semplice facoltà

dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa

della disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la

riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in

RVGC Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag.

247.

lett. c). Per quanto concerne l'importo, invece, l'autorità gode di un certo potere di apprezzamento,

censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso

o dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).

3.

In concreto i

ricorrenti contestano l'importo di fr. 5'600.- loro riconosciuto dal Consiglio

di Stato a titolo di indennità per ripetibili per la procedura di prima

istanza, in quanto lo ritengono troppo esiguo per rapporto all'importanza e

alla complessità della vertenza, durata diversi anni, e al considerevole volume

di lavoro svolto dal loro rappresentante legale anche prima dell'avvio della

procedura di ricorso. Rispetto alla pretesa di fr. 40'000.-, avanzata nel 2016

davanti a questo Tribunale in base alla nota onorari e spese del 25 gennaio

2016, essi reputano ora equo il riconoscimento in loro favore di un'indennità

per ripetibili di fr. 30'000.-, oltre interessi. Il loro calcolo si rivelerebbe

corretto anche considerando il valore della causa, stimato in fr. 2'000'000.-,

e applicando la percentuale del 3% di cui all'art. 11 del regolamento. La tesi

è infondata.

3.1

Anzitutto occorre

considerare che nulla possono dedurre i ricorrenti dal valore della lite, posto

che la pratica in oggetto è di natura pianificatoria e il suo valore non è determinato o determinabile (cfr. in

proposito STF 1C_105/2018 del 18 dicembre 2018 consid. 7.3 con rinvii).

3.2

Fatta questa precisazione, si rileva che la distinta

degli onorari e delle spese prodotta dai ricorrenti per la prima volta con il

ricorso del 25 gennaio 2016 davanti a questa Corte (doc. G) non fornisce

alcun ragguaglio in merito al dispendio orario dell'avvocato per svolgere le

singole prestazioni derivanti dal mandato di patrocinio. Essa nemmeno indica

l'ammontare complessivo degli onorari, ma soltanto quello delle spese vive

(pari a fr. 2'286.20, cfr. pag. 12 della citata nota). Tale documento non

poteva dunque costituire una base di calcolo

dettagliata e verificabile che permettesse all'istanza inferiore di determinare

l'ammontare delle ripetibili "tassando" la medesima. A giusto titolo

il Consiglio di Stato ha quindi effettuato un calcolo forfettario delle

ripetibili, ciò che peraltro i ricorrenti nemmeno contestano, le loro censure

essendo piuttosto rivolte contro l'ammontare riconosciuto dal Governo in loro

favore.

3.3

A ragione il Consiglio di Stato ha considerato per il

calcolo delle ripetibili solo le prestazioni legali svolte dopo la

pubblicazione della variante il 4 ottobre 2013 (FU 77/2013, pag. 7432). Prive di fondamento le opposte tesi dei

ricorrenti, che vorrebbero assimilare quelle fornite in precedenza a un esperimento

di conciliazione in modo da farle rientrare nel calcolo delle ripetibili. Tali prestazioni, infatti, esulano

dall'onere di patrocino direttamente riconducibile alla procedura di ricorso di prima istanza avviata dai ricorrenti

(cfr. supra, consid. 2.1).

3.4

3.4.1

La variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione era

piuttosto articolata in quanto toccava aspetti di vario tipo ed era volta a

realizzare diversi obiettivi (cfr. risoluzione d'approvazione n. 6003 del 23

dicembre 2015 consid. 3.3., pag. 10 seg.; cfr. supra, consid. A.a.). La

pratica presentava senz'altro un certo grado di difficoltà e il patrocinatore dei

ricorrenti si è dovuto confrontare con varie tematiche, sollevando numerose

critiche. Tenuto conto di tutti questi elementi, la valutazione operata dal

Governo va condivisa; un dispendio lavorativo di 24 ore, pari a tre giorni

lavorativi, per l'allestimento del ricorso, l'esame della risposta del

Municipio e la redazione della replica, piuttosto breve e concisa e con cui si

confermano sostanzialmente le tesi già esposte, appare appropriato.

Considerando la tariffa oraria applicabile di fr. 280.-/ora, si ottiene un

importo di fr. 6'720.-.

3.4.2

Per quanto concerne le spese, il Governo ha ritenuto

di considerare quelle effettivamente esposte nella citata nota d'onorario e successive

alla pubblicazione della variante, per un importo di fr. 687.-. Ora, queste

sono essenzialmente spese di cancelleria, per le quali l'art. 6 cpv. 1 del

regolamento prevede possa essere riconosciuto un importo forfetario in per

cento dell'onorario, in concreto corrispondente al 6% dell'onorario, ma almeno

fr. 500.-. Si ha dunque il seguente calcolo: fr. 6'720.- * 6/100 = fr. 403.20.

Pertanto le spese dovevano essere in realtà riconosciute in (soli) fr. 500.-.

Come si vedrà in seguito, ciò non conduce in ogni caso a ritenere errata la

decisione governativa, che è comunque frutto di un apprezzamento complessivo.

3.4.3

In definitiva, in caso di vittoria piena agli

insorgenti avrebbero potuto essere assegnate ripetibili per un importo di fr.

7'220.-, cui va ancora aggiunta l'IVA di fr. 555.95 (7'220*7.7/100), per un

totale di fr. 7'775.95.

3.4.4

Alla luce di quanto appena spiegato, l'indennizzo di

fr. 5'600.- riconosciuto dall'istanza inferiore, ottenuto riducendo di poco

meno di un terzo l'importo di fr. 7'996.30 ritenuto dal Governo quale indennità

complessiva in considerazione del parziale accoglimento dell'impugnativa,

appare senz'altro

appropriato, ciò anche tenuto conto del fatto che i ricorrenti hanno ottenuto

unicamente una parziale vittoria nella causa dal momento che la loro istanza di

ricusa dei funzionari del Consiglio di Stato è stata respinta così come non è

stata accolta neppure la loro domanda di giudizio nella misura in cui era volta

a ottenere l'annullamento integrale della variante. Tale riduzione appare

adeguata pure in considerazione del potere di apprezzamento di cui gode

l'autorità in tale ambito (cfr. supra, consid. 2.3.). Va poi considerato

che per il calcolo dell'indennizzo definitivo l'Esecutivo cantonale è partito

da un'indennità iniziale complessiva pari a fr. 7'996.30,

che come detto in precedenza è seppur di poco già più generosa rispetto a

quella che esso avrebbe potuto riconoscere nel caso concreto (fr. 7'775.95;

cfr. consid. 3.4.3.).

3.4.5

Sia soggiunto per completezza che la correttezza dell'indennità

ritenuta dal Governo non viene scalfita nemmeno alla luce della nota onorari e

spese prodotta dagli insorgenti. Premesso che, come detto, essa è assolutamente

silente quanto al tempo dedicato per ogni singola prestazione, va nuovamente

rammentato che può essere considerato unicamente il lavoro fatturato dopo la

pubblicazione della variante (4 ottobre 2013, FU 77/2013), ovvero le attività che

vanno dal 28 ottobre 2013 sino al 29 dicembre 2015, data quest'ultima in cui il

rappresentante legale dei ricorrenti ha ricevuto la decisione del Consiglio di

Stato. La gran parte delle prestazioni esposte (che occupano circa sette pagine

sulle nove che compongono l'elenco degli onorari) non sono dunque pertinenti.

Per le rimanenti, si tratta in sostanza di conferenze telefoniche con diversi

specialisti, della presa di visione e dell'esame delle comparse scritte del

Comune, dell'allestimento degli atti di ricorso e delle relative comunicazioni

ai ricorrenti. Tuttavia, alcune di esse sono afferenti all'istanza di ricusa

dei funzionari del Governo formulata in via preliminare in prima sede e per cui

gli insorgenti sono risultati soccombenti (cfr. supra, consid. C).

Altre, invece, concernono un'altra procedura, ovvero quella di ricusa

dell'intero Consiglio di Stato, che gli insorgenti hanno proposto

direttamente davanti al Tribunale (inc. 90.2013.23, definita con STA dell'8

settembre 2014). Infine, per quanto attiene ai

numerosi colloqui telefonici con i diversi specialisti indicati nella nota, non

risulta che essi fossero strettamente necessari.

3.5

In concreto, le valutazioni operate dal Consiglio di

Stato in merito alla determinazione delle ripetibili di prima sede meritano di

venir condivise. Ancorché, come rilevato al consid. 3.4.1., la variante oggetto

di contestazione presentasse un certo grado di complessità in quanto toccava

aspetti di vario tipo ed era volta a concretizzare diversi obiettivi, ciò che

peraltro è dimostrato dalla circostanza che con il ricorso al Governo il

patrocinatore dei ricorrenti si è dovuto confrontare con varie tematiche,

sollevando numerose critiche che ha sviluppato in oltre 29 pagine delle 31

totali di cui consta il gravame, il dispendio lavorativo di 24 ore che l'istanza

inferiore ha reputato adeguato per la trattazione della causa si rivela

appropriato e in linea con l'onere lavorativo che un avvocato solerte, conciso

e speditivo avrebbe dedicato a una pratica analoga. In definitiva, tenuto anche

conto del fatto che per tutti i motivi precedentemente esposti le prestazioni

fornite dal legale degli insorgenti prima della pubblicazione della variante

non possono essere prese in considerazione per la determinazione dell'indennità

per ripetibili, l'importo di fr. 5'600.- loro riconosciuto dal Consiglio di

Stato si appalesa senz'altro

adeguato a coprire le spese e gli onorari che sono stati oggettivamente

indispensabili alla conveniente tutela degli interessi dei ricorrenti,

parzialmente vincenti, che essi hanno fatto valere in giudizio. Esso non è

quindi costitutivo di eccesso né tantomeno di abuso del potere di apprezzamento.

La decisione avversata non presta quindi il fianco a critiche e merita

conferma.

4.

Per i motivi esposti il ricorso dev'essere respinto

e la risoluzione governativa impugnata confermata. La tassa di giustizia è

posta in capo ai ricorrenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), i quali

rifonderanno al Comune, patrocinato e che non dispone di un servizio giuridico,

congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 e 2 e contrario LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido, ai quali

dev'essere restituita la somma di fr. 500.- anticipata in eccesso. RI 1 e la RI

2 dovranno inoltre versare complessivi fr. 800.- al Comune di Arbedo-Castione

per ripetibili di questa sede.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

vicecancelliera