90.2020.59
Ripetibili
11 luglio 2022Italiano17 min
legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il ricorso, tempestivo
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Incarto n.
90.2020.59
Lugano
11
luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 4 novembre
2020 di
RI
1
RI
2
patrocinati
da: PR 1
contro
la risoluzione del 7 ottobre 2020 (n. 5145), con cui
il Consiglio di Stato ha evaso, a seguito del giudizio di rinvio disposto con
sentenza 90.2016.5 del 14 aprile 2020 dal Tribunale cantonale amministrativo,
l'impugnativa presentata dagli insorgenti contro
la risoluzione del 25 ottobre 2012 del
Consiglio comunale di Arbedo-Castione, mediante la quale è stata adottata una
variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione;
ritenuto, in
fatto
A. a. Nella
seduta del 25 ottobre 2012 il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha adottato
una variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione, con lo
scopo di dare slancio alla zona industriale, di riqualificare l'abitato e di
dare un nuovo assetto al quartiere nelle vicinanze della stazione, dove si
situano i fondi di RI 1 (mapp. 53 e 54, posti
a ovest della linea ferroviaria, e mapp. 217,
301, 308, 319 e 1482, ubicati a est della ferrovia) e della RI 2 (mapp. 16,
19 e 1539, situati a ovest della linea ferroviaria). Questa variante ha interessato anche la pianificazione dei fondi
citati.
b. Il 15 novembre 2013 RI 1 e la RI 2 sono
insorti davanti al Consiglio di Stato, postulando in via preliminare la ricusa,
qualora non si astenessero, di tutti i funzionari del Governo che si erano occupati
attivamente della variante e, nel merito, il suo integrale annullamento. Essi
hanno concentrato le loro critiche sulla pianificazione relativa al comparto
posto ad ovest della ferrovia, ritenendola lesiva della garanzia della
proprietà in quanto priva d'interesse pubblico e sproporzionata, e
sull'azzonamento previsto per le loro proprietà situate ad est della linea
ferroviaria (mapp. 217, 301, 308, 319 e 1482), contestandolo in quanto
arbitrario. Al punto n. 3 del petitum, hanno indicato genericamente di
protestare tasse e ripetibili.
In sede di replica essi si sono riconfermati nelle proprie allegazioni e
domande.
B. a. Con risoluzione del 23 dicembre 2015 (n.
6003) il Consiglio di Stato ha approvato la
variante, negando tuttavia la sanzione agli azzonamenti previsti per il
comparto posto ad ovest della ferrovia (cfr. p.to n. 2. a. del dispositivo,
pag. 75, che rinvia al capitolo 5. Riassunto della decisione, e in
particolare sottocapitolo A. a.) per motivi diversi rispetto a quelli invocati
da RI 1 e dalla RI 2, ovvero vista l'assenza di un'analisi dei pericoli
naturali legati all'esondazione del fiume Ticino (cfr. in particolare capitolo
4.1.1. a. Pericoli alluvionali, pag. 14-15).
Contestualmente all'approvazione della variante, il Governo ha evaso il loro
ricorso, dichiarandolo a pag. 63 privo d'oggetto nella misura in cui era
rivolto contro la pianificazione relativa al comparto posto ad ovest della
ferrovia (p.to n. 1 del dispositivo), respingendolo per quanto atteneva alle
contestazioni contro il comparto a est della linea ferroviaria e all'istanza di
ricusa dei funzionari del Governo (p.to n. 2 del dispositivo), e rinunciando
all'assegnazione di ripetibili (p.to n. 3 del dispositivo).
b. Contro la citata
risoluzione governativa il 25 gennaio 2016 RI 1 e la RI 2 sono insorti dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, domandando la riforma del p.to n. 3 del
dispositivo nel senso che il Comune di Arbedo-Castione è condannato a
versare solidariamente l'importo di fr. 40'000.- a titolo di ripetibili. Con riferimento alla mancata approvazione
della pianificazione relativa al comparto posto a ovest della ferrovia, essi
hanno anzitutto sostenuto come il loro ricorso fosse stato sostanzialmente
accolto. Di conseguenza, in considerazione del considerevole volume di lavoro
svolto dal loro rappresentante, hanno ritenuto congruo l'ammontare della
postulata indennità. A sostegno della loro
domanda, hanno prodotto una nota onorari e spese datata 25 gennaio 2016 facente
riferimento al periodo di fatturazione dal 13 luglio 2009 al 29 dicembre 2015 (doc.
G).
c. Con sentenza del 14 aprile 2020 (inc. n. 90.2016.5),
il Tribunale ha accolto parzialmente l'impugnativa e disposto la retrocessione
degli atti al Governo affinché riformulasse il p.to 1 del dispositivo della
risoluzione impugnata nel senso di accogliere il ricorso e di statuire
sull'assegnazione delle ripetibili.
C. Il 7 ottobre
2020 il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato sul ricorso del 15
novembre 2013 di RI 1 e della RI 2, accogliendolo secondo quanto disposto dal
Tribunale e condannando il Comune di Arbedo-Castione a rifondere agli
insorgenti complessivi fr. 5'600.- a titolo di ripetibili (cfr. p.to n. 3 del
dispositivo). In proposito, facendo riferimento alla pretesa di indennità di
fr. 40'000.- e alla relativa nota onorari e spese del 25 gennaio 2016,
l'Esecutivo cantonale ha rilevato che né le prestazioni fornite dal
patrocinatore durante il periodo antecedente alla pubblicazione della variante
avversata, né il lavoro da esso fatturato per la stesura dell'istanza di
ricusa, in relazione alla quale i ricorrenti erano risultati soccombenti,
potevano essere presi in considerazione nel calcolo dell'ammontare delle
ripetibili. Ha quindi ritenuto che per rapporto all'onorario poteva riconoscere
agli insorgenti soltanto il tempo impiegato dall'avvocato per la stesura del
ricorso e dell'allegato di replica, concludendo che appare (…) adeguato
all'impegno richiesto e al grado di difficoltà per la trattazione di un mandato
di complessità analoga un onorario di CHF 6'720.- corrispondente a 24 ore di
lavoro (tre giorni) remunerate in base alla tariffa oraria applicabile di CHF
280.- (…). Infine, dopo aver ridotto pure l'ammontare delle spese indicato
a pag. 12 della nota (fr. 2'286.20) nella misura in cui riferito a prestazioni
antecedenti la pubblicazione della variante, il Governo ha adeguato
proporzionalmente verso il basso l'importo ottenuto dalla somma degli onorari e
delle spese in considerazione della parziale soccombenza dei ricorrenti.
D. RI 1 e la RI 2
insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso il citato
giudizio governativo, domandando che il Comune di Arbedo-Castione sia
condannato a versare loro a titolo di ripetibili l'importo di fr. 30'000.-,
oltre agli interessi a partire dal 7 ottobre 2020. Innanzitutto i ricorrenti
sostengono che la risoluzione governativa sia arbitraria nella misura in cui
per il calcolo delle ripetibili non tiene conto delle prestazioni fornite dal
loro legale nel periodo antecedente la pubblicazione della variante, in cui si
sarebbero svolte le lunghe trattative con il Comune e il Cantone, assimilabili
a un esperimento di conciliazione. In considerazione dell'importanza e
del valore della causa, della responsabilità professionale del loro avvocato e
del considerevole volume di lavoro svolto da quest'ultimo (che quantificano in
più di 200 ore), gli insorgenti ritengono equa l'indennità richiesta, e ciò
anche tenendo conto della reiezione dell'istanza di ricusa e della loro
parziale soccombenza nella lite. Soccombenza che, peraltro, sostengono sia
minima alla luce del fatto che le loro critiche concernevano perlopiù il
comparto a ovest della ferrovia che il Consiglio di Stato non ha poi approvato.
E. In sede di
risposta la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) e il Comune di
Arbedo-Castione postulano la reiezione del gravame. Dei loro argomenti si dirà,
per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Fatti
I ricorrenti non hanno replicato.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa è la
legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il ricorso, tempestivo
(art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Considerandi
2.
2.1
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPAmm le
autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità
alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (ripetibili); le parti possono presentare una nota delle loro spese.
La norma è
concretizzata dall'art. 10 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili del 19 dicembre 2007 (regolamento; RL 178.310), che sancisce che le
ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario e alle spese sopportate
nell'interesse del cliente. Il termine partecipazione evidenzia il
concetto secondo cui da rifondere sono le spese necessarie causate dalla
controversia. In tale ottica, la parte soccombente deve versare alla parte
vincente soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla conveniente
tutela degli interessi che quest'ultima ha fatto valere in giudizio (cfr.
Messaggio n. 6645 del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 concernente la
revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966, pag. 26), ciò che avviene "tassando" la nota
professionale inoltrata dal legale della parte vincente, allorquando questa è
(stata) prodotta, oppure, in assenza di quest'ultima, stabilendo in conformità alla
prassi un'indennità complessiva (forfettaria), orientata a una stima grossolana
del dispendio lavorativo necessario per la tutela degli interessi fatti valere.
In base all'art.
12.
in relazione con l'art. 11 cpv. 5 del regolamento, nelle pratiche il cui
valore non è determinato o determinabile, ovvero laddove fa stato il tempo di
lavoro necessario, le ripetibili sono stabilite applicando la tariffa di fr.
280.- l'ora per l'avvocato e di fr. 120.- l'ora per il praticante, tenuto conto
dell'importanza della lite, delle sue difficoltà, dell'ampiezza del lavoro e
del tempo impiegato ed avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio. L'art.
13.
cpv. 1 del regolamento prevede dal canto suo che nel caso di manifesta
sproporzione tra le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla
tariffa e qualora le particolarità del caso o gli interessi delle parti in
causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle precedenti
disposizioni.
2.2
Determinante
ai fini della valutazione dell'onere lavorativo necessario per la tutela degli
interessi del proprio cliente non è il tempo che il patrocinatore ha
soggettivamente ritenuto di dedicare alla vertenza né il numero di pagine
scritte, quanto piuttosto l'onere lavorativo che un avvocato solerte, conciso e
speditivo avrebbe dedicato a una causa analoga (STA 52.2021.114 del 7 maggio
2021.
consid. 2.3.).
2.3
Quanto previsto dall'art. 49 cpv. 1 LPAmm non costituisce una semplice facoltà
dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa
della disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la
riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in
RVGC Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag.
247.
lett. c). Per quanto concerne l'importo, invece, l'autorità gode di un certo potere di apprezzamento,
censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso
o dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).
3.
In concreto i
ricorrenti contestano l'importo di fr. 5'600.- loro riconosciuto dal Consiglio
di Stato a titolo di indennità per ripetibili per la procedura di prima
istanza, in quanto lo ritengono troppo esiguo per rapporto all'importanza e
alla complessità della vertenza, durata diversi anni, e al considerevole volume
di lavoro svolto dal loro rappresentante legale anche prima dell'avvio della
procedura di ricorso. Rispetto alla pretesa di fr. 40'000.-, avanzata nel 2016
davanti a questo Tribunale in base alla nota onorari e spese del 25 gennaio
2016, essi reputano ora equo il riconoscimento in loro favore di un'indennità
per ripetibili di fr. 30'000.-, oltre interessi. Il loro calcolo si rivelerebbe
corretto anche considerando il valore della causa, stimato in fr. 2'000'000.-,
e applicando la percentuale del 3% di cui all'art. 11 del regolamento. La tesi
è infondata.
3.1
Anzitutto occorre
considerare che nulla possono dedurre i ricorrenti dal valore della lite, posto
che la pratica in oggetto è di natura pianificatoria e il suo valore non è determinato o determinabile (cfr. in
proposito STF 1C_105/2018 del 18 dicembre 2018 consid. 7.3 con rinvii).
3.2
Fatta questa precisazione, si rileva che la distinta
degli onorari e delle spese prodotta dai ricorrenti per la prima volta con il
ricorso del 25 gennaio 2016 davanti a questa Corte (doc. G) non fornisce
alcun ragguaglio in merito al dispendio orario dell'avvocato per svolgere le
singole prestazioni derivanti dal mandato di patrocinio. Essa nemmeno indica
l'ammontare complessivo degli onorari, ma soltanto quello delle spese vive
(pari a fr. 2'286.20, cfr. pag. 12 della citata nota). Tale documento non
poteva dunque costituire una base di calcolo
dettagliata e verificabile che permettesse all'istanza inferiore di determinare
l'ammontare delle ripetibili "tassando" la medesima. A giusto titolo
il Consiglio di Stato ha quindi effettuato un calcolo forfettario delle
ripetibili, ciò che peraltro i ricorrenti nemmeno contestano, le loro censure
essendo piuttosto rivolte contro l'ammontare riconosciuto dal Governo in loro
favore.
3.3
A ragione il Consiglio di Stato ha considerato per il
calcolo delle ripetibili solo le prestazioni legali svolte dopo la
pubblicazione della variante il 4 ottobre 2013 (FU 77/2013, pag. 7432). Prive di fondamento le opposte tesi dei
ricorrenti, che vorrebbero assimilare quelle fornite in precedenza a un esperimento
di conciliazione in modo da farle rientrare nel calcolo delle ripetibili. Tali prestazioni, infatti, esulano
dall'onere di patrocino direttamente riconducibile alla procedura di ricorso di prima istanza avviata dai ricorrenti
(cfr. supra, consid. 2.1).
3.4
3.4.1
La variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione era
piuttosto articolata in quanto toccava aspetti di vario tipo ed era volta a
realizzare diversi obiettivi (cfr. risoluzione d'approvazione n. 6003 del 23
dicembre 2015 consid. 3.3., pag. 10 seg.; cfr. supra, consid. A.a.). La
pratica presentava senz'altro un certo grado di difficoltà e il patrocinatore dei
ricorrenti si è dovuto confrontare con varie tematiche, sollevando numerose
critiche. Tenuto conto di tutti questi elementi, la valutazione operata dal
Governo va condivisa; un dispendio lavorativo di 24 ore, pari a tre giorni
lavorativi, per l'allestimento del ricorso, l'esame della risposta del
Municipio e la redazione della replica, piuttosto breve e concisa e con cui si
confermano sostanzialmente le tesi già esposte, appare appropriato.
Considerando la tariffa oraria applicabile di fr. 280.-/ora, si ottiene un
importo di fr. 6'720.-.
3.4.2
Per quanto concerne le spese, il Governo ha ritenuto
di considerare quelle effettivamente esposte nella citata nota d'onorario e successive
alla pubblicazione della variante, per un importo di fr. 687.-. Ora, queste
sono essenzialmente spese di cancelleria, per le quali l'art. 6 cpv. 1 del
regolamento prevede possa essere riconosciuto un importo forfetario in per
cento dell'onorario, in concreto corrispondente al 6% dell'onorario, ma almeno
fr. 500.-. Si ha dunque il seguente calcolo: fr. 6'720.- * 6/100 = fr. 403.20.
Pertanto le spese dovevano essere in realtà riconosciute in (soli) fr. 500.-.
Come si vedrà in seguito, ciò non conduce in ogni caso a ritenere errata la
decisione governativa, che è comunque frutto di un apprezzamento complessivo.
3.4.3
In definitiva, in caso di vittoria piena agli
insorgenti avrebbero potuto essere assegnate ripetibili per un importo di fr.
7'220.-, cui va ancora aggiunta l'IVA di fr. 555.95 (7'220*7.7/100), per un
totale di fr. 7'775.95.
3.4.4
Alla luce di quanto appena spiegato, l'indennizzo di
fr. 5'600.- riconosciuto dall'istanza inferiore, ottenuto riducendo di poco
meno di un terzo l'importo di fr. 7'996.30 ritenuto dal Governo quale indennità
complessiva in considerazione del parziale accoglimento dell'impugnativa,
appare senz'altro
appropriato, ciò anche tenuto conto del fatto che i ricorrenti hanno ottenuto
unicamente una parziale vittoria nella causa dal momento che la loro istanza di
ricusa dei funzionari del Consiglio di Stato è stata respinta così come non è
stata accolta neppure la loro domanda di giudizio nella misura in cui era volta
a ottenere l'annullamento integrale della variante. Tale riduzione appare
adeguata pure in considerazione del potere di apprezzamento di cui gode
l'autorità in tale ambito (cfr. supra, consid. 2.3.). Va poi considerato
che per il calcolo dell'indennizzo definitivo l'Esecutivo cantonale è partito
da un'indennità iniziale complessiva pari a fr. 7'996.30,
che come detto in precedenza è seppur di poco già più generosa rispetto a
quella che esso avrebbe potuto riconoscere nel caso concreto (fr. 7'775.95;
cfr. consid. 3.4.3.).
3.4.5
Sia soggiunto per completezza che la correttezza dell'indennità
ritenuta dal Governo non viene scalfita nemmeno alla luce della nota onorari e
spese prodotta dagli insorgenti. Premesso che, come detto, essa è assolutamente
silente quanto al tempo dedicato per ogni singola prestazione, va nuovamente
rammentato che può essere considerato unicamente il lavoro fatturato dopo la
pubblicazione della variante (4 ottobre 2013, FU 77/2013), ovvero le attività che
vanno dal 28 ottobre 2013 sino al 29 dicembre 2015, data quest'ultima in cui il
rappresentante legale dei ricorrenti ha ricevuto la decisione del Consiglio di
Stato. La gran parte delle prestazioni esposte (che occupano circa sette pagine
sulle nove che compongono l'elenco degli onorari) non sono dunque pertinenti.
Per le rimanenti, si tratta in sostanza di conferenze telefoniche con diversi
specialisti, della presa di visione e dell'esame delle comparse scritte del
Comune, dell'allestimento degli atti di ricorso e delle relative comunicazioni
ai ricorrenti. Tuttavia, alcune di esse sono afferenti all'istanza di ricusa
dei funzionari del Governo formulata in via preliminare in prima sede e per cui
gli insorgenti sono risultati soccombenti (cfr. supra, consid. C).
Altre, invece, concernono un'altra procedura, ovvero quella di ricusa
dell'intero Consiglio di Stato, che gli insorgenti hanno proposto
direttamente davanti al Tribunale (inc. 90.2013.23, definita con STA dell'8
settembre 2014). Infine, per quanto attiene ai
numerosi colloqui telefonici con i diversi specialisti indicati nella nota, non
risulta che essi fossero strettamente necessari.
3.5
In concreto, le valutazioni operate dal Consiglio di
Stato in merito alla determinazione delle ripetibili di prima sede meritano di
venir condivise. Ancorché, come rilevato al consid. 3.4.1., la variante oggetto
di contestazione presentasse un certo grado di complessità in quanto toccava
aspetti di vario tipo ed era volta a concretizzare diversi obiettivi, ciò che
peraltro è dimostrato dalla circostanza che con il ricorso al Governo il
patrocinatore dei ricorrenti si è dovuto confrontare con varie tematiche,
sollevando numerose critiche che ha sviluppato in oltre 29 pagine delle 31
totali di cui consta il gravame, il dispendio lavorativo di 24 ore che l'istanza
inferiore ha reputato adeguato per la trattazione della causa si rivela
appropriato e in linea con l'onere lavorativo che un avvocato solerte, conciso
e speditivo avrebbe dedicato a una pratica analoga. In definitiva, tenuto anche
conto del fatto che per tutti i motivi precedentemente esposti le prestazioni
fornite dal legale degli insorgenti prima della pubblicazione della variante
non possono essere prese in considerazione per la determinazione dell'indennità
per ripetibili, l'importo di fr. 5'600.- loro riconosciuto dal Consiglio di
Stato si appalesa senz'altro
adeguato a coprire le spese e gli onorari che sono stati oggettivamente
indispensabili alla conveniente tutela degli interessi dei ricorrenti,
parzialmente vincenti, che essi hanno fatto valere in giudizio. Esso non è
quindi costitutivo di eccesso né tantomeno di abuso del potere di apprezzamento.
La decisione avversata non presta quindi il fianco a critiche e merita
conferma.
4.
Per i motivi esposti il ricorso dev'essere respinto
e la risoluzione governativa impugnata confermata. La tassa di giustizia è
posta in capo ai ricorrenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), i quali
rifonderanno al Comune, patrocinato e che non dispone di un servizio giuridico,
congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 e 2 e contrario LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido, ai quali
dev'essere restituita la somma di fr. 500.- anticipata in eccesso. RI 1 e la RI
2 dovranno inoltre versare complessivi fr. 800.- al Comune di Arbedo-Castione
per ripetibili di questa sede.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La
vicecancelliera