90.2020.60
Ricorso contro il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) - regione 2 - Alta Leventina
21 dicembre 2020Italiano106 min
Org-DATEC; RS 172.217.1) è legittimato a far capo alla via di ricorso cantonale.
Source ti.ch
Incarti
n.
90.2010.128 (R2)
90.2020.60
Lugano
21 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso 29 ottobre 2010 dell'
RI 1
patrocinato da: PR 1
contro
il decreto legislativo dell'11 maggio 2010 con cui
il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dei
paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP);
evasione
parziale:
regione 2, Alta Leventina;
ritenuto, in
fatto
A.
a. Con messaggio del 26
maggio 2009 (n. 6224) il Consiglio di Stato ha sottoposto per approvazione al
Gran Consiglio il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e
impianti protetti (PUC-PEIP). Esso si prefigge di attuare i contenuti della scheda
di coordinamento n. 8.5 del piano direttore cantonale del 1990 (PD '90;
approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, con alcune riserve e
oneri, cfr. FF 2002, pag. 714), il cui scopo è di assicurare la gestione e la
protezione del territorio fuori delle zone edificabili, permettendo di
mantenere e valorizzare edifici e impianti degni di protezione laddove essi
costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale. Il
PUC-PEIP disciplina quindi in maniera organica e unitaria gli edifici rurali
(comunemente denominati rustici) di valore storico-culturale e il territorio di
loro pertinenza. Il piano delimita così i paesaggi con edifici e impianti
protetti e stabilisce inoltre le norme di attuazione (NAPUC) che regolano le
possibilità edificatorie e gli interventi ammissibili sui rustici protetti
nell'ambito degli inventari comunali degli edifici fuori delle zone edificabili
(IEFZE). Ritenuto che la sua attuazione spetterebbe ai privati, il Governo ha
proposto di non stanziare alcun credito per la sua realizzazione.
b. Il 27 aprile
2010 la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha reso il
suo rapporto (n. 6224 R), con il quale ha proposto alcune modifiche al regime
transitorio e maggiori restrizioni in materia di urbanizzazione, un
rafforzamento delle misure di verifica (stanziando un apposito credito) e un
accresciuto rigore nelle disposizioni che regolano le conseguenze del mancato
rispetto della licenza. Ritenuto necessario conferire al Cantone il compito di promuovere
concretamente l'avvio di progetti a livello locale per un'effettiva gestione
attiva e per la protezione dei paesaggi, la Commissione ha invitato il Governo
a presentare un messaggio che ne delineasse le modalità e proponesse lo
stanziamento di un credito per il suo finanziamento.
c. Nella seduta
dell'11 maggio 2010 il Gran Consiglio ha approvato il piano (BU 2010, pag. 174
seg.).
d. Il piano è stato
pubblicato, a cura del Dipartimento del territorio, presso le cancellerie di
tutti i comuni del Cantone dal 20 settembre al 19 ottobre 2010 (cfr. FU 2010,
pag. 6894 seg.), con l'indicazione dei rimedi giuridici.
B.
a. Il 29 ottobre 2010 RI 1 è
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il PUC-PEIP.
Chiesta la sospensione della procedura per un periodo di sei mesi per
proseguire le trattative con l'Autorità cantonale (ciò che avrebbe permesso un
ritiro completo o parziale del ricorso), RI 1 ha postulato in via principale
l'annullamento del PUC-PEIP. In via subordinata RI 1 ha domandato
l'annullamento del piano e la retrocessione degli atti al Legislativo cantonale
perché lo modifichi come indicato nell'impugnativa; in alternativa esso ha
postulato che sia la Corte stessa a procedere in tal senso. Secondo RI 1 il
piano non terrebbe sufficientemente conto del principio di separazione tra zona
edificabile e non edificabile. Esso rimprovera poi al Cantone di non aver
adempiuto agli oneri imposti dal Consiglio federale nell'ambito
dell'approvazione della scheda n. 8.5. In particolare farebbe difetto
l'inventario sugli abusi edilizi con indicazione dello stato e del genere del
loro disbrigo; in ogni caso esso non è stato trasmesso alla Confederazione. RI
1 sostiene poi che gli atti sarebbero carenti nel giustificare le scelte fatte.
Critica quindi la decisione di conferire agli inventari IEFZE - nati come
strumento conoscitivo e nemmeno ancora approvati o adottati per tutti i comuni
- portata costitutiva, estendendo gli effetti del PUC-PEIP a un elevato numero
di rustici censiti come meritevoli di conservazione (oltre 11'500). Inventari
che, in ogni caso, considerano solo le qualità intrinseche degli edifici e non
quelle del paesaggio in cui sono inseriti e con il quale - invece - devono
formare un'unità degna di protezione. Posto che i paesaggi protetti devono
essere particolarmente meritevoli, RI 1 mette in dubbio l'estensione e la
qualità di quelli tracciati dal PUC-PEIP. Impossibilitato a compiere un esame
di dettaglio a causa dei tempi stretti, RI 1 produce comunque un piano delle
aree che ritiene a prima vista problematiche (cosiddette zone rosse,
ovvero aree situate a una distanza di 100 m da determinati elementi di
disturbo: infrastrutture [strade nazionali], zone edificabili e/o impianti
costruiti/rinnovati dopo il 1946, individuati tramite il registro federale
degli edifici e delle abitazioni). Infine, secondo il ricorrente - che censura
diverse NAPUC - il paesaggio non sarebbe sufficientemente protetto.
b. Il 6 dicembre
2010 il giudice delegato, raccolta l'adesione del Gran Consiglio, ha sospeso la
causa per permettere alle parti di procedere con le trattative in corso.
C. Il PUC-PEIP è stato
contestato anche tramite 257 ricorsi presentati da privati cittadini, enti
pubblici e associazioni. Quelli ancora pendenti saranno evasi con separati
giudizi.
D. a. Nella seduta del 28
giugno 2012 il Gran Consiglio ha approvato alcune modifiche delle NAPUC e
stanziato un credito di fr. 3'200'000.- per la gestione e la valorizzazione del
paesaggio per il periodo 2012-2015 proposto dal Consiglio di Stato con il
messaggio del 4 maggio 2011 (n. 6495), intervento giustificato essenzialmente
dalla volontà di rendere più incisiva la protezione del paesaggio nel contesto
del cambiamento di destinazione dei rustici.
b. Contro la modifica
del 28 giugno 2012 sono stati presentati otto ricorsi, di cui sette - inoltrati
da comuni e patriziati - ancora pendenti. Essi saranno evasi con separati
giudizi. RI 1 non è insorto contro la variante, ma ha chiesto di partecipare
anche a queste procedure.
E. a. Il 21 novembre 2012
RI 1 ha postulato la riattivazione della causa, prospettando al Tribunale il
ritiro parziale del ricorso.
b. In occasione
dell'udienza del 30 gennaio 2013 il giudice delegato ha dunque riattivato la
procedura e ha fissato al ricorrente un termine per comunicare al Tribunale:
1. quali domande ricorsuali vengono
mantenute e quali vengono ritirate; devono inoltre essere indicati, quantomeno
brevemente, i motivi;
2. per le domande mantenute che
concernono l'estensione dei paesaggi con edifici e impianti protetti: gli
accertamenti che erano in corso al momento della presentazione del ricorso
(cfr. ricorso del 29 ottobre 2010, punti 11-13, doc. B e C allegati al
ricorso), i quali permettano al Tribunale e alle altre parti di comprendere i
motivi precisi su cui poggiano le richieste di esclusione di certe aree da tali
paesaggi;
3. l'elenco dei Comuni i cui territori
sono toccati dal ricorso dopo il recesso parziale di cui sopra.
F.
Il 24 luglio 2013 RI 1 ha
comunicato il parziale recesso dall'impugnativa. In particolare esso ha rinunciato
a chiedere l'annullamento integrale del PUC-PEIP e a contestare le NAPUC. La
domanda è quindi stata precisata nel senso che RI 1 postula l'annullamento del
piano in corrispondenza di 102 settori, a loro volta suddivisi in numerosi
comparti, distribuiti in 19 regioni, per i quali ritiene non siano soddisfatte
le condizioni poste dal diritto federale e dalla scheda 8.5 del piano
direttore. RI 1 ha quindi versato agli atti una documentazione generale in cui
figura in particolare il piano generale dei comprensori problematici secondo il
ricorso presentato il 29 ottobre 2010 e individuati sulla base del criterio
della distanza da edifici e impianti (elementi perturbatori) che potenzialmente
possono compromettere le qualità del paesaggio. RI 1 ha inoltre prodotto 19
incarti suddivisi per regioni, nei quali sono precisati i settori che, dopo un
esame di dettaglio con il concorso di consulenti esterni (__________ di __________),
sono ritenuti particolarmente problematici e per i quali viene chiesta
l'esclusione dal perimetro del PUC-PEIP (zone viola). RI 1 ha quindi
sottolineato di chiedere per finire l'esclusione di 69.4 km2 dei
642.5 km2 della superficie inserita nel perimetro del PUC approvato
(circa l'11%), che inglobano più o meno 1'400 degli 11'502 edifici classificati
1a (meritevoli di conservazione) o 1b (diroccati potenzialmente ricostruibili),
ovvero grossomodo il 12%. Da ultimo, il ricorrente ha versato agli atti un
incarto relativo alle cinque regioni nelle quali non vi sono più settori
oggetto di contestazione.
G.
Il 9 dicembre 2013 il
Tribunale ha disposto la pubblicazione, dal 7 gennaio al 7 aprile 2014, del
ricorso (integrato dalla memoria complementare del 24 luglio 2013) presso le
cancellerie dei comuni il cui territorio era (ancora) oggetto d'impugnativa (FU
2013, pag. 9829 seg. e 9967 seg.), offrendo nel contempo ai comuni interessati
e a ogni altra persona o ente, i cui diritti od obblighi erano toccati dal
ricorso, la possibilità di presentare una risposta.
H. a. Con risposta del 7
aprile 2014 la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, agente
per il Gran Consiglio, ha chiesto che il ricorso sia respinto. Essa ripercorre
l'iter d'adozione del piano, sostenendo la bontà e l'approfondimento del lavoro
che ha condotto alle scelte contestate. La Divisione ha prodotto anche una
perizia elaborata dalla Sezione dello sviluppo territoriale (SST) con il
coinvolgimento dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) e di quello
della pianificazione locale (UPL) che dimostrerebbe, sulla base di alcuni
puntuali esempi, l'effettiva qualità dei paesaggi messi in discussione dalRI 1.
b. In seguito alla citata pubblicazione disposta dal Tribunale, anche
numerosi privati, enti pubblici e associazioni (oltre 170) hanno presentato una
risposta. La quasi totalità di essi resistono al ricorso, con accenti diversi,
concentrandosi in modo particolare sui rispettivi fondi o comparti. Le
motivazioni - anche di coloro che invece sostengono l'impugnativa delRI 1 -
testimoniano un forte attaccamento al territorio, così come agli edifici esistenti,
sottolineando il rischio di una perdita massiccia di valori culturali,
rappresentati proprio dai rustici. Donde la necessità più volte ribadita di
poter mantenere questi edifici, ai fini di permettere la tutela del paesaggio e
frenare l'avanzata del bosco. Ciò che - stanti gli importanti costi che una
manutenzione rispettosa delle costruzioni comporta - può avvenire unicamente
tramite la possibilità di modificarne la destinazione d'uso, permettendo la
residenza secondaria. Gli argomenti saranno ripresi, ove necessario, in
diritto.
Fatti
I. Il 24
giugno 2014 RI 1 ha chiesto di poter replicare ad alcune risposte.
J. Tra il 24 luglio
2014 e il 5 novembre 2015 il giudice delegato ha esperito numerose udienze e
sopralluoghi. In occasione del primo dibattimento, tenutosi nel Comune di
Quinto, la richiesta di poter replicare formulata dalRI 1 il 24 giugno 2014 è
stata sospesa sino alla fine dell'istruttoria, momento in cui sarebbe stata
ridiscussa.
K.
Terminati i sopralluoghi, con
replica del 22 febbraio 2017 RI 1 ha chiesto di giudicare secondo quanto
domandato con l'atto del 24 luglio 2013, ovvero di escludere dal perimetro del
PUC-PEIP i 102 settori indicati negli incarti regionali. Esso ha comunque
ridotto l'area contestata in corrispondenza del settore 16-A
Intragna-Calezzo-Corcapolo (regione Centovalli), 18-K Giumaglio (regione Valle
Maggia) e 21-B Menzonio (regione Val Lavizzara). Il ricorrente ha quindi
versato agli atti 102 dossier, uno per ciascun settore contestato, dai quali
risultano i motivi generali e di dettaglio a sostegno delle richieste; essi
contengono a tal fine una ricca documentazione fotografica, comprensiva di
vedute aeree. In estrema sintesi, RI 1 ribadisce le censure di carattere
generale sollevate con l'impugnativa, che determinerebbero la non conformità
del PUC-PEIP con i requisiti posti dalla legislazione pianificatoria e con la
pianificazione direttrice cantonale. Per i settori contestati esso ritiene poi
che non esista un paesaggio di tipo rurale tradizionale, integro e con delle
qualità particolari, riconducibile alla civiltà contadina e in particolare alle
attività collegate alla pastorizia e alla transumanza (pag. 9) né che le
costruzioni rurali presenti (molto poche rispetto al complesso dei manufatti e
non di rado prive di qualità particolari) sarebbero - salvo rare eccezioni - in
rapporto di simbiotica valorizzazione con il paesaggio, che non
arricchirebbero.
L. In sede di
duplica i resistenti hanno in generale confermato le loro posizioni,
contestando di massima quelle delRI 1. La Divisione si è limitata a rinviare
alla propria risposta, rispettivamente alle prese di posizione consegnate nei
verbali d'udienza.
M. Il 6 marzo 2018 il giudice
delegato, respinte le ulteriori richieste di prova, ha assegnato un termine
(poi prorogato) sino a venerdì 11 maggio 2018 per presentare eventuali
conclusioni. Il ricorrente, così come molti resistenti, hanno confermato le
rispettive richieste e argomentazioni. La Divisione è rimasta silente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è
tempestivo (art. 49 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 [LALPT; BU
1990, pag. 365]; dal 1° gennaio 2012 art. 47 cpv. 1 della legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100]). Quanto alla legittimazione
attiva delRI 1, la Corte considera quanto segue.
1.2. L'art. 89 cpv. 2 lett. a della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) conferisce il diritto di ricorrere alla
Cancelleria federale, ai Dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il
diritto federale, ai Servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare
la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. Le Autorità federali che
hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale - prosegue la legge (art. 111
cpv. 2 LTF) - possono avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto
cantonale e, in quanto ne facciano richiesta, partecipare ai procedimenti
dinanzi alle Autorità cantonali inferiori. L'art. 48 dell'ordinanza sulla
pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2007; RU 2006, pag. 4705), che stabilisce i compiti e
le competenze delRI 1, autorizza quest'ultimo a presentare ricorso secondo le
disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria nell'ambito
della pianificazione territoriale (cpv. 4). Ne discende che RI 1, autorità
competente in materia di pianificazione del territorio (art. 12a cpv. 1
dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni del 6 dicembre 1999;
Org-DATEC; RS 172.217.1) è legittimato a far capo alla via di ricorso cantonale.
1.3. Alcuni resistenti criticano l'agire dell'insorgente per
quanto riguarda la formulazione delle domande, sia in relazione alla
definizione dell'oggetto della lite sia alla precisione nel tracciamento dei
territori contestati. Quest'ultima censura va subito disattesa: RI 1 ha infatti
prodotto documentazione sufficientemente precisa in forma cartacea ed
elettronica. Pure da respingere sono le critiche relative alla violazione dei
principi della buona fede e della parità di trattamento, formulate in particolare
dalla Divisione nella risposta del 7 aprile 2014, tese a limitare l'oggetto del
contendere alle sole aree indicate nel piano allegato al ricorso (cosiddette zone
rosse). Come visto in narrativa, in un primo momento, il ricorrente ha
chiesto l'annullamento dell'intero atto pianificatorio, postulando la
sospensione della procedura ai fini di condurre trattative con il Cantone in
vista di una soluzione condivisa, ciò che avrebbe potuto comportare il ritiro
del ricorso. Dall'atto emerge comunque con chiarezza che RI 1 non ha mai inteso
limitare l'impugnativa unicamente a queste aree. Solo con lo scritto del 24
luglio 2013 RI 1 ha ridotto il territorio oggetto di contestazione ai citati
102 comparti (cosiddette zone viola, non sempre corrispondenti alle sole
zone rosse), superficie ulteriormente ridotta il 22 febbraio 2017 in
sede di replica. Determinante è dunque la domanda risultante da questi atti di
causa e ribadita con le conclusioni. Sapere se i privati abbiano subìto
pregiudizi dall'intesa bonale raggiunta tra il Cantone e RI 1, secondo cui
durante la sospensione della procedura e pendenti le trattative il primo
avrebbe rilasciato le licenze edilizie solo per i perimetri non contestati
mentre la seconda non vi si sarebbe opposta, è questione che esula da questa
procedura.
1.4. Ferme queste premesse, il ricorso è ricevibile in ordine e
- nella misura in cui non è stato ritirato e conseguentemente qui stralciato
dai ruoli - può essere esaminato nel merito. Irricevibili, per contro, sono le
domande poste dai resistenti che vanno oltre alla semplice richiesta di
respingere o accogliere l'impugnativa: la legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, pag. 181, applicabile in
forza dell'art. 113 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) non prevede l'istituto del ricorso adesivo
(RDAT 1990 n. 44 consid. 1.2; cfr. nello stesso senso Ruth Herzog in: Ruth Herzog/Michel Daum
[curatori], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton
Bern, II ed., Berna 2020, n. 5 ad art. 69).
1.5. Poiché la procedura relativa al PUC-PEIP (ivi compresa
quella successiva relativa alle varianti) era in corso prima dell'entrata in
vigore della LST, il piano dev'essere esaminato nel merito in applicazione
della LALPT (art. 117 LST). Determinante, inoltre, risulta il contenuto della
scheda 8.5 del PD '90, nel frattempo sostituito dal PD '09. A prescindere dal
fatto che il PUC-PEIP è stato elaborato in vigenza della scheda 8.5, la nuova scheda
P3 del PD '09 che ne riprende i contenuti non è stata sottoposta per (nuova)
approvazione al Consiglio federale. Nel suo rapporto d'esame del 24 settembre
2013 RI 1 ha tuttavia rilevato che la nuova scheda P3 non riporta correttamente
le modifiche imposte alla vecchia scheda 8.5 con l'approvazione del 30 gennaio
2002, in particolare la scheda P3 è priva del capitolo Indicazioni operative
complementari facente parte dell'allegato B della citata approvazione. Di
conseguenza, approvando il 16 ottobre 2013 la rielaborazione del piano
direttore, il Consiglio federale ha espresso una riserva nel senso che per la
scheda P3 sono tutt'ora validi i contenuti delle approvazioni federali avvenute
negli anni passati (FF 2013, pag. 7200). Per quanto riguarda le ulteriori
questioni relative al diritto applicabile, esse saranno affrontate - ove
necessario - nei successivi considerandi.
1.6. L'incarto può essere evaso sulla base della copiosa
documentazione versata agli atti dalle parti, integrata dalle risultanze dei
sopralluoghi esperiti dal giudice delegato. Compiendo una valutazione
anticipata, non è necessario esperire le ulteriori prove richieste (art. 18
cpv. 1 LPamm). In particolare il richiamo operato dal ricorrente degli incarti
relativi ai casi in cui è stato applicato l'art. 39 cpv. 5 OPT (ripristino di
modifiche illegali nei paesaggi del PUC-PEIP) non è atto - come si vedrà in
seguito in relazione alla questione dell'ampiezza del territorio (infra,
12.1.2.1 e 12.1.2.2) - a fornire elementi utili ai fini del presente giudizio.
Tale questione, a ben vedere, esula dalla vertenza di natura pianificatoria e
attiene piuttosto ai compiti di vigilanza in materia edilizia.
In ogni caso, il tema della polizia delle costruzioni fuori zona edificabile
non si riduce certo al solo perimetro del PUC-PEIP, ma riguarda semmai l'intero
territorio cantonale non fabbricabile. Del resto, la pretesa incapacità (o
mancanza di volontà) da parte dell'Autorità cantonale di far rispettare
le norme edilizie non può essere messa in relazione diretta con l'estensione
del perimetro del PUC-PEIP. Anzi, questo piano pone
le basi legali che definiscono il quadro giuridico per effettuare interventi
nei territori protetti, prima assente, il che faciliterà anche i compiti di
vigilanza da parte dell'Autorità cantonale. Non è poi dato di vedere per quale
motivo l'esclusione di determinati comparti dal suo perimetro avrebbe
quale effetto virtuoso di scongiurare gli abusi edilizi. Appare piuttosto
verosimile il contrario, giacché coloro che posseggono edifici meritevoli di
conservazione inseriti nel PUC-PEIP hanno un interesse accresciuto a rispettare
le norme, che permette loro di conseguire il cambiamento di destinazione in
modo legale. Inoltre, essi hanno anche un interesse a vigilare che gli altri proprietari
agiscano nel pieno rispetto delle NAPUC, per evitare di compromettere le
qualità paesaggistiche che giustificano l'inclusione dei fondi nel perimetro
del PUC-PEIP. Nemmeno la richiesta di richiamare atti relativi alle
pianificazioni comunali (ivi compresi gli IEFZE) merita di essere accolta: si
tratta infatti di documenti pubblici, liberamente accessibili e consultabili,
e, pertanto, considerati noti alle parti (cfr. DTF 138 II 557 consid. 6.2, 135
III 88 consid. 4.1). Poco importa se essi sono alla fin fine numerosi. Nel
contesto del puntiglioso lavoro effettuato dalRI 1 nulla gli impediva di
richiedere direttamente ai Comuni oppure ai servizi cantonali la loro
trasmissione, non spettando certo al Tribunale il compito di acquisire
documentazione pubblica per semplificare il lavoro delle parti. Simile
incombenza non può essere dedotta nemmeno dal principio inquisitorio.
2. 2.1. In ambito
di piani di utilizzazione cantonali l'art. 49 cpv. 2 LALPT (dal 1° gennaio 2012
art. 47 cpv. 2 LST) prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso
del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto dei fatti rilevanti e
l'inadeguatezza del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani
regolatori e per quelli di dettaglio, in questo campo il potere d'esame del
Tribunale è completo e contempla anche il sindacato d'opportunità. Il pieno
potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione
giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura,
specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica o
connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente
delle autorità del luogo, costituiscono spesso un insostituibile elemento per
la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto
esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano di
utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza,
inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà
all'autorità di adozione o che procederà a una sua modifica. Non basta dunque
che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti,
di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa
deve manifestare pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il
Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità incaricata della
pianificazione (STA 90.2005.19 del 16 luglio 2007 consid. 2).
2.2. Una misura pianificatoria può costituire una
restrizione di diritto pubblico ed è compatibile con la garanzia della
proprietà sancita dall'art. 26 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse
pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36
cpv. 1-3 Cost.).
3. 3.1. Secondo
l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire piani d'azzonamento per assicurare
un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato
insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è
codificato all'art. 2 della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione (DTF 137 II 254
consid. 3.1). Il piano d'utilizzazione cantonale viene adottato, secondo le
indicazioni del piano direttore (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di
un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 seconda frase e 2 cpv. 1
LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art.
33 segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano
d'utilizzazione cantonale disciplina e organizza l'uso ammissibile del suolo
per zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere
l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore e di
compiti cantonali come pure la realizzazione di edifici o impianti di interesse
cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali (art. 44 cpv. 1 e 2 LALPT).
3.2.
3.2.1. I piani di
utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT).
Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il principio fondamentale secondo cui occorre
separare il territorio edificabile da quello non edificabile era già desumibile
dall'art. 1 cpv. 1 vLPT nella sua versione originaria (RU 1979, pag. 1573) che
stabilisce che il suolo dev'essere utilizzato con misura (cfr. Peter Hänni, Planungs-, Bau- und
besonderes Umweltschutzrecht, VI ed., Berna 2016, §7 I.3.b, pag. 67 seg.)
sostituita dall'attuale testo (in vigore dal 1° maggio 2014; RU 2014, pag. 899)
il quale dispone che Confederazione, Cantoni e Comuni devono provvedere
affinché i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. La
necessità di suddividere il territorio edificabile da quello non edificabile è
tuttavia anteriore all'entrata in vigore, il 1° gennaio 1980, della LPT. Tale,
fondamentale, compito derivava già dall'art. 22quater cpv. 1
dell'abrogata Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio
1874 (vCost.; RU 1, pag. 1; Hänni,
op.cit., §7 I.1., pag. 64; Eric Brandt,
Le principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non
constructibles, in: RDAF 1995 pag. 197 segg., 203). Esso è stato dapprima
concretizzato sul piano legislativo tramite il decreto federale su alcuni
provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio del 17
marzo 1972 (DFU-PT; RU 1972, pag. 576), entrato in vigore il 24 marzo 1972, che
ha imposto ai Cantoni di designare senza indugio i territori dove
l'insediamento e l'edificazione dovevano essere provvisoriamente limitati o
impediti (art. 1 DFU). Il 1° luglio 1972 è quindi entrata in vigore la legge
federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LCIA; RU 1972,
pag. 1120), con cui per la prima volta l'Assemblea federale ha sancito per
tutta la Confederazione il principio della separazione sistematica tra
territorio edificabile e non edificabile (DTF 129 II 396 consid. 4.2.1).
Secondo questa legge i permessi per la costruzione o la trasformazione di
edifici e impianti di ogni genere possono essere concessi unicamente
all'interno delle zone edificabili e, dove queste mancano, nel perimetro del
progetto generale di canalizzazione (PGC; art. 19 LCIA). All'esterno del
perimetro del PGC nuovi edifici e impianti possono essere realizzati unicamente in quanto sia dimostrato
un bisogno oggettivamente fondato (art. 20 LCIA). Il principio fondamentale
della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile è oggi dedotto
dal citato art. 75 Cost. (Rudolf Muggli, Vorbemerkungen zu den
Art. 24bis 24e und 37a, in: Heinz Aemisegger e al.
[curatori], Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, n. 16). La
sua importanza è, infine, sottolineata anche dalla giurisprudenza relativa alla
polizia delle costruzioni di questo Tribunale (STA 52.2014.124 dell'11 dicembre
2015 consid. 3.4., 52.2002.454/461 del 15 febbraio 2005 consid. 4.2.,
confermata con STF 1A.77/2005-1P.201/2005 del 6 giugno 2005 in: RtiD II-2005 n.
18, 52.2004.397 del 23 febbraio 2005 consid. 4.; 52.2002.234 del 21 marzo 2003
consid. 4.2.).
3.2.2. I Cantoni possono prevedere altre zone d'utilizzazione e,
dunque, suddividere, diversificare, combinare e completare i tipi di zona
fondamentali (edificabile, agricola e protetta) previsti dal diritto federale;
essi devono comunque sempre rispettare il regime degli art. 15-17 LPT e, di
riflesso, attenersi al principio fondamentale del diritto pianificatorio di
separazione tra zone edificabili e non edificabili (DTF 143 II 558 consid.
2.5.1).
4. 4.1. Giusta
l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla
funzione prevista dal piano d'utilizzazione per quella zona, ovvero soltanto
per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle finalità
della zona in cui sorgono (principio della conformità di zona). Anche nella
zona agricola edifici e impianti possono essere considerati conformi alla
funzione di zona, a condizione che essi, in particolare e per quanto qui
interessa, siano necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura oppure
che servano all'ampliamento interno di un'azienda agricola o orticola
produttiva (art. 16a cpv. 1 e 2 LPT; art. 34 cpv. 1 OPT).
4.2. In deroga al
principio della conformità di zona, secondo l'art. 24 LPT fuori delle zone
edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la
costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi
alla funzione prevista per la zona di utilizzazione se la loro destinazione
esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si
oppongono interessi preponderanti (lett. b). Le due condizioni devono essere
adempiute cumulativamente. Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere
oggettivo ed è soddisfatto soltanto se l'edificio o l'impianto deve
essere realizzato fuori del territorio edificabile per motivi di ordine
tecnico, inerenti al suo esercizio o alla natura del terreno. Motivi puramente
finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 136 II 214
consid. 2.1, 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid.
5; cfr. pure Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 8 segg. ad art. 24). Il vincolo può anche
essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona
edificabile, in particolare quando un edificio o impianto, a causa delle
immissioni generate, non può essere realizzato all'interno delle zone
edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di
tiro; DTF 129 II 63 consid. 3.1, 114 Ib 180 consid. 3c seg. con rinvii; Waldmann/ Hänni, loc. cit.). L'adempimento del secondo requisito di cui
all'art. 24 lett. b LPT implica l'assenza di interessi
preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio
presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici
e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma
anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 OPT; DTF 129 II 63 consid. 3.1; STA
52.2006.117 del 25 settembre 2012 consid. 4.1).
4.3. L'art. 24d cpv. 2 LPT in vigore dal 1° settembre
2000 (introdotto dalla revisione parziale del 20 marzo 1998, RU 2000, pag.
2042) dal marginale Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici
e impianti degni di protezione prescrive che può essere autorizzato il
cambiamento di destinazione di edifici e impianti degni di protezione se sono
stati sottoposti a protezione dall'autorità competente (lett. a) e la loro
conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo (lett.
b). Le autorizzazioni in base a questo articolo possono essere rilasciate
unicamente alle condizioni di cui al suo cpv. 3; in particolare, l'edificio o
l'impianto deve prestarsi all'utilizzazione prevista (lett. a).
4.4.
4.4.1. L'art. 39 cpv. 2 e cpv. 3 OPT pone le premesse e le
condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare,
fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di edifici e
impianti.
4.4.2. Secondo tale disposizione, nella versione in vigore fino
al 1° novembre 2012:
2 I Cantoni possono
autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di
edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:
a. il
paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti
sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b. il
carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c. la
conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il
cambiamento di destinazione; e
d. il
piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il
carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate
soltanto se:
a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore;
b. il cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non
sia necessario;
c. l'aspetto
esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;
d. è
necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e
tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di
destinazione, sono ribaltati sul proprietario;
e. la
coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe
non è minacciata;
f. non
vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT).
4.4.3. L'11 marzo 2012 è
entrato in vigore l'art. 75b Cost. che stabilisce che la quota di
abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della
superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può
eccedere il 20% (cpv. 1). In attesa dell'adozione della legge federale in
materia, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulle abitazioni
secondarie del 22 agosto 2012 (OASec 2012; RU 2012, pag. 4583). L'art. 5 OASec
2012 permette il rilascio delle autorizzazioni secondo l'art. 39 cpv. 2 e 3 OPT
anche se la quota del 20% di abitazioni secondarie è stata raggiunta nel
Comune. L'art. 7 OASec 2012 ha quindi modificato l'OPT, introducendo due nuovi
capoversi all'art. 39:
4 Le autorizzazioni di cui
al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio
o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di
responsabilità del proprietario fondiario.
5 In
caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità
cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della
situazione conforme al diritto.
Il Consiglio federale ha così inteso, da un lato,
permettere l'utilizzazione estensiva di questi edifici, per meglio conseguire
lo scopo primario della conservazione del paesaggio, dall'altro, preservare il
carattere degno di protezione di questi paesaggi, favorendo l'interesse
permanente dei proprietari a mantenerlo (ARE, Rapporto esplicativo concernente
l'ordinanza sulle abitazioni secondarie, Berna 2012, ad art. 5). Con l'entrata
in vigore, il 1° gennaio 2015, della legge federale sulle abitazioni secondarie
del 20 marzo 2016 (LASec; RS 702) il rilascio di licenze edilizie per residenze
secondarie dev'essere dedotto dall'art. 9 cpv. 2 LASec, secondo cui al di fuori
delle zone edificabili la realizzazione di edifici senza limitazioni d'uso
secondo l'art. 7 cpv. 1 LASec è retta dalla legislazione in materia di
pianificazione del territorio, ovvero dagli art. 24d cpv. 2 e 3 LPT e 39
cpv. 2-5 OPT (cfr.: DTF 145 II 83 consid. 7.2; Beat
Stalder in: Stephan Wolf/Aron Pfammatter [curatori], Handkommentar
Zweitwohnungesetz, Berna 2017 n. 43, 47 segg. ad art. 9; Franco Pedrazzini, Le abitazioni
secondarie, dall'iniziativa popolare alla legge federale, in: Marco Lucchini/Fulvio Campello
[curatori], Il diritto edilizio, Lugano/Basilea 2016, pag. 65 segg., 94).
4.4.4. Il 10 ottobre 2012 il Consiglio federale ha modificato
l'art. 39 cpv. 3 OPT come segue (in vigore dal 1° novembre 2012; RU 2012, pag.
5537; corrispondente al precedente cpv. 3 lett. c del medesimo disposto).
3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere
rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare
restano sostanzialmente immutati.
Le altre condizioni di cui al precedente art. 39 cpv. 3 OPT - a
eccezione, dunque, di quella alla lett. c - sono state traslate nel nuovo art.
43a OPT Disposizioni comuni, che riguarda ora tutte le
autorizzazioni rilasciate secondo la sezione 6 dell'OPT, riferita alle
eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili. Benché il testo
della nuova lett. a sia stato adeguato, ciò non concerne - in sostanza - l'art.
39 cpv. 2 OPT (cfr. ARE, Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione
del territorio, Rapporto esplicativo, Berna 2012, ad art. 43a).
5. Ai fini
dell'evasione dell'impugnativa, deve essere sciolto il quesito relativo alla
base legale dell'art. 39 cpv. 2 OPT. Secondo RI 1 questa norma sarebbe un caso
di applicazione dell'art. 24 LPT, ipotesi contestata da alcuni resistenti, i
quali evocando parte della dottrina, sostengono che essa trovi fondamento
nell'art. 24d LPT.
5.1.
5.1.1. La revisione parziale della LPT promossa dal Consiglio
federale con il messaggio del 22 maggio 1996 (n. 96.040, in FF 1996 III 457) ha
conosciuto un iter piuttosto complesso. Già in occasione dell'esame del
progetto al Consiglio Nazionale, dopo che quello degli Stati con qualche
modifica l'aveva approvato (cfr. BN CS 1997, pag. 185 segg.), esso è stato
oggetto di diverse modifiche, tant'è che quest'ultima Camera ha introdotto
alcuni nuovi articoli su proposta della sua Commissione (cfr. BU CN 1997, pag.
1855 segg.) ed è stato necessario ritornare il progetto all'altra Camera. Per
quanto qui interessi, nel messaggio il Consiglio federale ha proposto un nuovo
art. 24a cpv. 3 LPT, poi divenuto con una modifica redazionale da parte
della Commissione degli Stati l'art. 24d cpv. 2 LPT, che è stato
adottato dalle Camere già con la prima deliberazione. L'intenzione del Governo
era quella di estendere le possibilità offerte dall'art. 24 vOPT '89, da cui è
poi derivato l'attuale art. 39 cpv. 2 OPT, circoscritte unicamente a
comprensori qualificati (cfr. messaggio 96.040 cit., cap. 111.4 e 114). Se ne
può dedurre che secondo il Consiglio federale le possibilità di cui all'art. 24
vOPT '89 erano già sorrette da una sufficiente base legale, ovvero l'art. 24
cpv. 1 lett. a LPT, nella versione in vigore sino al 1° settembre 2000 (RU
1979, pag. 1573), corrispondente all'attuale 24 lett. a LPT. D'altro canto,
dall'esame dei verbali dell'Assemblea federale emerge come talvolta l'art. 24a
cpv. 3 del progetto venga definito "lex rustici",
rispettivamente che per taluni partecipanti - ivi compreso il consigliere
federale Koller - si trattava di dare una base legale a quanto (già) previsto
dalla vOPT '89 (BU CS 1997, pag. 220).
5.1.2. In una decisione di principio il Tribunale federale,
chinatosi sul quesito di sapere se fosse possibile demolire e ricostruire un
edificio ancora utilizzato a scopi agricoli dopo il 1972 nei comprensori con
abitati tradizionalmente sparsi, ha avuto modo di considerare che l'art. 39 OPT
costituisce una norma di esecuzione molto estesa dell'art. 24 lett. a LPT (DTF
137 II 338). L'Alta Corte sembra quindi andare nella direzione di considerare
l'art. 24 lett. a LPT quale base legale dell'art. 39 OPT. Ancora di recente il
Tribunale federale ha nettamente distinto l'applicazione dell'art. 24d cpv.
2-3 LPT - riservato alle costruzioni degne di protezione - dall'art. 39 cpv.
2-5 OPT (DTF 145 II 83 consid. 6.2.1). Da notare che, secondo il medesimo
giudizio, la necessità di far capo alla procedura pianificatoria è data anche
nel caso in cui si volesse considerare l'art. 39 OPT come una norma di
esecuzione dell'art. 24d LPT (DTF 145 cit. consid. 8.1).
5.1.3. Anche la dottrina ha avuto modo di esprimersi in merito
all'art. 39 OPT.
Secondo Muggli l'art.
39 cpv. 2 OPT, dopo la revisione parziale del 1998 che ha introdotto il nuovo
art. 24d LPT, deve essere inteso quale norma di esecuzione di
quest'ultimo, siccome lex specialis in rapporto all'art. 24 LPT (Muggli, op. cit., n. 38 ad art.
24 e n. 8 ad art. 24d). Quanto previsto dall'ordinanza sarebbe dunque
applicabile solo nella misura in cui non è in conflitto con l'art. 24d
LPT, ciò che sarebbe problematico, giacché i requisiti non sono i medesimi (ibidem,
n. 40 e 41 ad art. 24). Comunque, l'autore ritiene possibile un'interpretazione
conforme alla legge dell'art. 39 cpv. 2 OPT nel senso che per applicare l'art.
24d cpv. 2 LPT a interi paesaggi caratterizzati da edifici tipici che
abbracciano più Comuni è corretto esigere - come fa l'ordinanza - che la
regolamentazione sia contenuta nel piano direttore cantonale e in un piano
d'utilizzazione cantonale o comunale, mentre per singoli oggetti meritevoli è
sufficiente una semplice decisione di protezione (ibidem, n. 42).
L'autore sostiene dunque che proprio il PUC-PEIP rappresenterebbe un buon
esempio di come l'art. 39 cpv. 2 OPT possa essere interpretato conformemente
all'art. 24d cpv. 2 LPT (loc. cit.).
Hänni rileva che la
revisione parziale della LPT del 1998 ha introdotto una serie di autorizzazioni
eccezionali facilitate di modo che l'art. 24 LPT ha oggi una portata
sussidiaria (Hänni, op. cit., §10 VII.3., pag. 204). L'autore tratta l'art. 39 OPT come un caso a sé, che
completa le disposizioni degli art. 24 segg. LPT, distinguendo il campo di
applicazione dell'art. 24d cpv. 2 LPT da quello dell'art. 39 cpv. 2 OPT
e, per quanto riguarda il rapporto tra queste due norme, limitandosi a rinviare
alla citata DTF 137 II 338 (Hänni,
op. cit., §10 VII.3.j, pag. 231 con rinvio alla nota n. 802). Pure Dupré distingue tra l'art. 24d cpv.
2 OPT e l'art. 39 cpv. 2 OPT (Chantal
Dupré in: Heinz Aemisegger e altri, Commentaire LAT,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2010, n. 15 ad art. 24d), approccio condiviso anche da Favre (Anne-Christine
Favre, La zone agricole, in: Journées du droit de la construction 2009,
pag. 47 segg., pag. 77). Parrebbe potersi dedurre, quindi, che per questa
dottrina la base legale vada cercata nella norma sussidiaria generale di cui
all'art. 24 LPT.
Infine, secondo Waldmann/Hänni
l'art. 39 OPT non sarebbe una semplice norma di esecuzione, ma una
derogazione a sé stante relativa al principio della separazione del territorio
edificabile da quello non edificabile (Waldmann/Hänni,
op. cit., n. 27 ad art. 24). Stante il carattere esaustivo delle eccezioni
previste dalla LPT e l'assenza di una norma di delegazione, questi autori
mettono in dubbio la legalità e la costituzionalità dell'art. 39
OPT (loc. cit.; ancora più categorico: Bernhard
Waldmann, Zur Standortgebundenheit von Bauten und Anlagen ausserhalb der
Bauzone, in: Benoît Bovay/Minh Son Nguyen [curatori], Mélange Pierre Moor,
Berna 2005, pag. 779 segg., 787). Parere condiviso da Karlen e da Marti
(Peter Karlen, Die
Ausnahmebewilligung nach Art. 24-24d RPG, System der neuen Regelung, in:
ZBl 102/2001, pag. 291 segg., 294 e 305; Arnold
Marti, Commento della DTF 137 II 338 in: ZBl 113/2012, pag. 304).
5.2. Alla luce di quanto
appena ricordato, questo Tribunale ritiene che l'art. 39 cpv. 2 OPT abbia la
sua base legale nell'art. 24 lett. a LPT. Ciò emerge innanzitutto dalla genesi
della norma, sviluppata prima dell'adozione dell'art. 24d cpv. 2 LPT e
ripresa in seguito senza modifiche sostanziali nella vigente ordinanza. In
secondo luogo, le condizioni di applicazione dell'art. 24d cpv. 2 LPT e
dell'art. 39 cpv. 2 OPT, come spiegato, divergono su più punti. Da
sottolineare, in particolare, che nell'ambito dell'adozione dell'art. 24d
cpv. 2 LPT, l'Assemblea federale e meglio il Consiglio nazionale ha
esplicitamente respinto la proposta di imporre ai Cantoni una procedura
pianificatoria ai fini della sua applicazione (BU CN 1997, pag. 1863 segg.),
aspetto invece centrale nell'impianto dell'art. 39 cpv. 2 OPT. Nell'esigere che
l'edificio si presti all'utilizzazione prevista, l'art. 24d cpv. 3 LPT
sembra inoltre escludere la possibilità di farvi capo quando il cambiamento di
destinazione richiesto sia da fienile o stalla in abitativo secondario (cfr.
messaggio n. 96.040 cit., cap. 208.41). Da ultimo, ma non per importanza,
l'art. 39 cpv. 2 OPT fa espressamente riferimento al concetto di ubicazione
vincolata, mentre parte della dottrina ritiene che l'art. 24d LPT
prescinda da questa necessità (cfr., ad esempio, Waldmann, op. cit., pag. 780). Secondo
questa Corte, dunque, l'art. 39 cpv. 2 OPT altro non fa che esplicitare il
concetto di natura indeterminata (Muggli,
op. cit., n. 2 ad. 24; Waldmann,
op. cit., pag. 787) espresso dalla locuzione esige un'ubicazione fuori della
zona edificabile di cui alla lett. a dell'art. 24 LPT, ponendo severe
esigenze affinché possa essere riconosciuta la necessità di permettere il
cambiamento di destinazione degli edifici rurali per motivi paesaggistici.
Condizioni che appaiono in linea con l'impianto della LPT e dunque non possono
essere ritenute contrarie alla legge né tantomeno alla Costituzione federale,
atteso come permettono di considerare a sufficienza il principio di separazione
della zona edificabile da quella non edificabile. Nel solco della
giurisprudenza dell'Alta Corte citata (cfr. pure l'approccio giuridico della
STF 1A.20/2005 del 4 agosto 2005 consid. 4), anche nel caso del cpv. 2
dell'art. 39 OPT è dunque possibile riconoscere una norma di esecuzione
dell'art. 24 lett. a LPT.
6. Ai fini di poter
far uso delle possibilità di cui all'art. 39 cpv. 2 OPT, i Cantoni devono
innanzitutto ossequiare la condizione di cui alla lett. d, indicando nel piano
direttore cantonale i criteri secondo cui dev'essere valutato il carattere
degno di protezione dei paesaggi e degli edifici. Il Cantone Ticino ha dunque
adottato la scheda di coordinamento 8.5. Questa è stata approvata il 30 gennaio
2002 dal Consiglio federale (FF 2002, pag. 714), apportando alcune modifiche e
facendo proprio il testo di cui all'allegato B del rapporto d'esame dell'ARE
del 14 novembre 2001. Il Governo federale ha inoltre posto alcuni oneri a
carico del Cantone, segnatamente:
I.
Il Cantone tiene inventari in
merito a:
a.
paesaggi protetti ai sensi
dell'articolo 39 capoverso 2 OPT (inclusa la cartografia),
b.
edifici che in questi paesaggi
sono stati posti sotto protezione,
c.
autorizzazioni per costruire o
trasformare edifici o impianti all'interno di questi paesaggi, suddivise in:
1) autorizzazioni concernenti edifici protetti;
2) autorizzazioni concernenti altri edifici o
impianti,
d.
messa sotto protezione di edifici
rustici diroccati e autorizzazioni rilasciate per la ricostruzione e la
trasformazione dell'utilizzazione di siffatti edifici,
e.
abusi edilizi in questi paesaggi
indicando stato e genere del disbrigo,
f.
rendiconti periodici (almeno ogni
due anni) dei Comuni sullo stato dell'esecuzione riguardante questi paesaggi.
Considerandi
II.
Il Cantone trasmette annualmente
all'USTE gli inventari aggiornati indicando le modifiche intervenute.
III. Il Cantone adegua le
"Direttive dipartimentali per l'elaborazione dell'inventario comunale
degli edifici situati fuori delle zone edificabili, febbraio 1991" e la
"Norma integrativa tipo alla norma di attuazione dei PR (edizione agosto
1994)" alla versione della scheda di coordinamento approvata.
6.1
6.1.1
La scheda coordinamento n. 8.5, di dato acquisito, affronta la tematica
dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione dipartendosi dalla
seguente analisi:
Il paesaggio rappresenta in Ticino un aspetto
territoriale di notevole importanza non solo per la società che vi vive, ma
anche quale componente dell'attrattiva turistica. Di particolare rilevanza per
la qualità formale del paesaggio sono la ricchezza e la diversità degli
ambienti, frutto di secoli di utilizzazione agricola e forestale del
territorio, basata sulla transumanza stagionale dal piano alla montagna e
viceversa. Questa forma tradizionale di utilizzazione del territorio ha
determinato l'alternanza tra foreste e spazi aperti e ampie superfici pascolive
alpestri sovente valorizzati dalla presenza di edifici, raggruppati o isolati,
testimoni di un'arte edilizia minore, ma di grande dignità (cfr. Atlante
dell'edilizia rurale in Ticino). Il quadro paesaggistico legato a questo
territorio costruito rappresenta una delle varie ricchezze culturali con
carattere di unicità che il Ticino può offrire. La storia e i ricordi collegati
a queste testimonianze hanno radici profonde ancora nell'attuale società locale
e negli ultimi anni tendono sempre più a rappresentare un punto di riferimento
per una popolazione sempre più sottoposta ai ritmi stressanti e alienanti della
vita urbanizzata. Per gli abitanti delle valli il patrimonio tradizionale
costruito rappresenta anche un'importanza economica, non tanto per il suo
indotto diretto legato al ricupero edilizio, ma per la sua funzione paesaggistica
e di conservazione di una specificità che è sempre più indispensabile sul piano
di un'offerta turistica basata su un uso durevole del territorio.
Il paesaggio merita pertanto un'attenzione
particolare, una protezione ma anche una gestione attiva tale da evitarne, nel
limite del possibile:
-
l'impoverimento nel senso di una
ulteriore perdita delle testimonianze della vita e delle attività passate ma
anche nel senso economico del termine perché questo patrimonio costruito
rappresenta pur sempre un valore per i loro proprietari,
-
l'inselvatichimento nel senso di
una banalizzazione del paesaggio a causa di una copertura forestale sempre più
omogenea e monotona che non permette più una lettura del territorio nelle sue
componenti morfologiche e storiche,
-
il degrado naturale nel senso di
una diminuzione della varietà delle specie floreali e faunistiche e della
tendenza a un disequilibrio della stabilità idrogeologica in seguito
all'abbandono della manutenzione dei manufatti tradizionali e a un inevitabile
aumento degli incendi boschivi.
Il problema della forte progressione del bosco a
scapito degli spazi aperti agricoli con una conseguente banalizzazione del
paesaggio assume una certa priorità in tutto il territorio del Cantone. Uno
degli strumenti, ma non l'unico, è la scheda 8.5.
La presenza dell'uomo sul territorio in questo
contesto e a certe condizioni va quindi vista come un elemento di cura
dell'ambiente e non automaticamente come un elemento di disturbo.
Tramite appropriate politiche cantonali e comunali nel
settore degli edifici tradizionali fuori zona è quindi possibile favorire un
approccio partecipativo e di responsabilità nella gestione del territorio
passando da un atteggiamento puramente consumistico nei confronti della natura
e del paesaggio a un atteggiamento più diretto e attivo. Quando la funzione
agricola di un tempo non può più essere esercitata, e solo nei casi in cui essa
non può più essere ripristinata a scopo produttivo, il rustico trasformato può
anche assumere una funzione sociale equilibrante per la popolazione che lo
utilizza.
In Ticino vi è un numero
considerevole di edifici (rustici) e impianti che resta a testimonianza del
recente passato. Questi edifici e impianti individuabili su tutto il territorio
cantonale, rappresentano sovente componenti essenziali del paesaggio culturale
che, in assenza di essi, risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi
pertanto può essere opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se
si rende necessario il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo
naturalmente i casi in cui la destinazione agricola può essere mantenuta.
D'altra parte un cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari
e stretti può vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi
edifici e alterare gravemente il valore del paesaggio che li custodisce.
Il cambiamento di destinazione diventa una misura che
permette:
-
la conservazione dell'edificio
stesso
-
la creazione delle premesse
necessarie per la cura delle aree circostanti.
È quindi evidente che la condizione che sta alla base
di un cambiamento di destinazione di un edificio fuori zona deve comprendere le
due componenti sopracitate. La trasformazione di edifici esistenti può
addirittura contribuire a una migliore cura del territorio e della natura e a
fare da contrappeso stagionalmente all'eccessiva concentrazione della
popolazione e delle attività in una parte esigua del territorio cantonale (in
Ticino il 18% del territorio comprende l'80% della popolazione e il 90% dei posti
di lavoro; a questo territorio molto densamente abitato si contrappone una
vasta superficie che tende ad essere abbandonata a sé stessa se non ci fosse un
minimo di interesse da parte della popolazione come quello per la conservazione
dei rustici).
6.1.2
La scheda 8.5 stabilisce in seguito come viene attuato il
coordinamento a livello cantonale, elencando in primo luogo i criteri per la
delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione. Essa
sancisce innanzitutto il criterio di base (1a) secondo cui il territorio
cantonale per il quale va esaminata una messa sotto protezione comprende
i paesaggi
caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al
di sotto dei 2000 metri sul mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali
originali, ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato.
La scheda elenca poi i criteri di esclusione (1b), specificando
che per una messa in protezione, non entrano in linea di conto il bosco secondo
la legislazione forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC),
le aree per attrezzature, impianti o funzioni d'interesse nazionale, cantonale
o regionale e, infine, le aree soggette a forti pericoli naturali accertati.
Stante la necessità di proteggere un territorio che travalica i
confini dei singoli Comuni, il Cantone è chiamato a svolgere un ruolo di
coordinamento tra i piani regolatori, ai fini di ottenere un quadro
paesaggistico coerente con i principi che informano la pianificazione
direttrice. Quali strumenti entrano in linea di conto il piano comprensoriale,
l'elaborazione di sottoschede per unità geografiche specifiche, la
pianificazione intercomunale e il piano di utilizzazione cantonale.
6.1.3
In seguito la citata scheda stabilisce anche come devono
procedere i Comuni. Questi devono dapprima approntare gli elementi conoscitivi
di base che servono per preparare la decisione sulla protezione:
- definiscono
il territorio che non può entrare in linea di conto (come il bosco, le
superfici SAC, le zone di pericolo; le aree per attrezzature, impianti o
funzioni d'interesse nazionale, cantonale o regionale);
- allestiscono
l'inventario IEFZE;
- raccolgono
le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio (attività
agricola, selvicoltura ecc.);
- individuano
gli elementi naturali;
- definiscono
eventuali elementi storici e culturali specifici della zona;
- rilevano le
infrastrutture e i servizi esistenti.
Sulla scorta di
tali elementi conoscitivi di base, i Comuni:
-
decidono in modo restrittivo
sulla protezione di paesaggi nel senso di questa scheda e ne delimitano - nel
caso - il perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco;
-
decidono quali edifici, compresi
all'interno di questo perimetro, proteggere;
-
indicano gli edifici che vanno
mantenuti a scopo agricolo;
-
definiscono le misure vincolanti
atte a garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio;
-
definiscono le norme di
attuazione per la protezione dei singoli edifici.
7.
7.1
L'art. 75 cpv. 3 LALPT affida al piano regolatore - dunque ai
Comuni - il compito di designare in particolare, all'interno dei paesaggi
secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT, i rustici meritevoli di conservazione. Per
rustici s'intendono quegli edifici che per origine, forma, struttura e
materiali appartengono all'edilizia rurale tradizionale (art. 29 prima frase
del regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sula
pianificazione del territorio; RLALPT; BU 1991, pag. 48). Tale regolamentazione
è oggi ripresa agli art. 70 cpv. 2 e 3 LST, rispettivamente 85 cpv. 4 del
regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst;
RL 701.101). Competenza comunale che, come ha avuto modo di considerare di
recente il Tribunale, non è venuta meno con l'adozione del PUC-PEIP (STA
90.2017.43
del 16 dicembre 2019 consid. 4).
7.2
L'inventario degli edifici
situati fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato e approvato
seguendo la procedura di variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2, 75 cpv.
3.
LALPT, ora art. 33 cpv. 2 e 70 cpv. 3 LST). Stando alle indicazioni della
scheda 8.5 e del rapporto d'esame relativo alla sua approvazione del 14
novembre 2001, questi inventari costituiscono un'eccellente base per le
ulteriori decisioni. In particolare, la scelta degli edifici da proteggere e,
quindi, da conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti
gli edifici compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa cernita
occorre partire da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è,
però, puramente indicativa nel senso che non può essere automaticamente
riportata sugli edifici inclusi nei paesaggi protetti. L'inventario serve,
quindi, in primo luogo quale strumento di analisi e di controllo della
situazione del patrimonio costruito fuori della zona edificabile; esso
permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione
e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle
direttive elaborate dal Dipartimento del territorio. Lo stato degli edifici,
unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono difatti
degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere (pro
multis: STA 90.2007.118/122 del 28 febbraio 2008 con riferimenti).
7.3
Gli edifici sono suddivisi
negli inventari IEFZE secondo le seguenti categorie:
1.
Edifici meritevoli di
conservazione
a)
Edifici rustici finora
prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la
ricostruzione (cambiamento di destinazione);
b)
edifici rustici diroccati, che
fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la
ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di
conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello
stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi
emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama
architettonicamente valida e di pregio, e hanno caratteristiche particolari per
le loro peculiarità paesaggistico-ambientali;
c)
edifici rustici particolari con
una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle,
mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse
generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica
della costruzione;
d)
edifici rustici ancora utilizzati
(o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento
colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano
regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale.
2.
Edifici diroccati non ricostruibili
Edifici diroccati per i quali non esiste un interesse
pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi
di rustici meritevoli di conservazione.
3.
Edifici rustici già trasformati
Edifici rustici già trasformati per i quali sono
concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di
recupero di parti originali.
4.
Altri edifici rilevati
Tutti gli altri edifici esistenti
sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali,
autorimesse, baracche, capannoni ecc. In questa categoria sono inclusi anche
edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso
totalmente le loro caratteristiche originali.
Censure
di carattere generale
8.
8.1. RI 1, pur avendo ridotto l'oggetto del
litigio solamente a determinati comparti e non contestando più le NAPUC a
seguito della variante del 28 giugno 2012, ha comunque mantenuto una serie di
critiche di carattere generale sul metodo con cui l'Autorità cantonale ha
definito i paesaggi degni di protezione. Secondo RI 1 il PUC-PEIP non rispetta
sufficientemente il principio della separazione della zona edificabile dalla
zona non edificabile. In violazione di quanto previsto dall'art. 47 cpv. 1 OPT,
norma che concretizza l'obbligo di ponderare gli interessi previsto all'art. 3
cpv. 2 OPT, né il rapporto di pianificazione né il messaggio governativo
spiegherebbero sufficientemente le scelte fatte in relazione a ciascun
comparto. Trattandosi di una pianificazione innovativa, potenzialmente in
conflitto con il diritto federale e in particolare con il citato principio, il
Consiglio di Stato avrebbe dovuto fornire al Gran Consiglio, autorità preposta
all'adozione del piano, un rapporto particolarmente approfondito, ciò che non
ha fatto. Tale importante carenza avrebbe comportato la definizione di vasti
comparti (oltre 600 km2), senza un esame puntuale delle loro qualità
paesaggistiche e dell'esistenza di un'unità degna di protezione fra edifici e
paesaggi. L'art. 39 cpv. 2 OPT e il piano direttore richiederebbero una
delimitazione restrittiva dei paesaggi, sulla base di una ponderazione alla
luce degli elementi conoscitivi di base, che il Cantone non avrebbe raccolto o
comunque né considerato né applicato. Il perimetro, prosegue il ricorrente, è
troppo ampio anche in relazione alla gestione e al controllo delle attività
edilizie al suo interno nonché al raggiungimento degli obblighi e obiettivi del
PUC (salvaguardia del perimetro con le sue qualità, soprattutto l'impedimento
di un ulteriore imboschimento). La delimitazione di paesaggi protetti non
dovrebbe nemmeno pregiudicare il mantenimento di superfici sufficienti per
eventuali bisogni di quelle utilizzazioni del suolo che si svolgono fuori della
zona edificabile (agricoltura, urbanizzazione, svago ecc.). Secondo
l'insorgente la questione degli inventari è particolarmente problematica.
Intanto, questi non sarebbero nemmeno ancora stati adottati da tutti i Comuni.
In secondo luogo essi terrebbero conto principalmente (se non esclusivamente)
delle qualità dell'edificio, senza considerarne il contesto e quindi chinarsi
sul quesito fondamentale dell'esistenza di un'unità degna di protezione secondo
l'art. 39 cpv. 2 lett. a OPT. Il Cantone avrebbe poi omesso di effettuare la seconda
scelta, come prevede il piano direttore: si sarebbe limitato a conferire
carattere costitutivo agli inventari, senza ponderare gli interessi (art. 3
OPT), ciò che non sarebbe possibile fare ora poiché gli inventari non sono in
quanto tali oggetto della procedura. RI 1 rileva poi come il controllo di
un'area così ampia, spesso montagnosa, discosta e di difficile accesso è
estremamente difficoltoso, se non impossibile. La sporadicità e inefficacia
degli interventi delle autorità preposte alla polizia edilizia dimostrerebbe il
sovradimensionamento del piano. Infine, il ricorrente sostiene che
l'inserimento di un'area nel PUC-PEIP nemmeno ne consente il recupero, giacché
l'apparato normativo non lo permetterebbe.
8.2
La Divisione spiega il processo che ha
condotto alla definizione dei comprensori, sostenendo che il pianificatore ha
comunque già applicato in maniera incisiva i criteri di esclusione enunciati
nella scheda del PD, demandando solo alla fase della domanda di costruzione la
loro verifica puntuale. Inoltre, ha rafforzato i criteri di delimitazione. In
merito al concetto di degno di protezione secondo l'art. 39 OPT la
Divisione - richiamandosi alla pubblicazione dell'Ufficio federale
dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Il paesaggio tra passato e
futuro, Berna 1998, pag. 28 seg. - ritiene che esso si riferisca a quel
paesaggio che presenta indubbiamente dei valori tali da giustificarne la
tutela, senza per questo dover necessariamente manifestare dei valori di
eccezionalità ed essere assolutamente intatto. Questi ultimi
apparterrebbero piuttosto al concetto di particolarmente degno di protezione,
insieme all'unicità, all'insostituibilità, alla rarità o alla rappresentatività
delle caratteristiche del paesaggio (cfr. risposta della Divisione dello
sviluppo territoriale e della mobilità, pag.11). Premesso che la scarsa qualità
del patrimonio costruito ha già condotto all'esclusione di un buon numero di
aree, essa specifica che nei casi limite il Cantone ha dato maggior peso al
potenziale di riqualifica promosso dal PUC-PEIP in consonanza con la scheda del
piano direttore. Seppur diversi da quelli adottati dalla Confederazione, i
criteri utilizzati dal Cantone non avrebbero certo minor valore. Esso ha inteso
la tutela come non limitata alla conservazione e alla salvaguardia ma anche
nell'ottica di uno sviluppo compatibile col paesaggio. Si tratta dunque di un
concetto di paesaggio dinamico, in continua evoluzione, la cui
trasformazione e riqualifica potrebbe essere controllata in maniera efficace ed
effettiva se inserito nel perimetro del PUC-PEIP. Quanto alla valutazione
tecnica commissionata dalRI 1 alla __________ di __________, la Divisione
sottolinea che essa si diparte da criteri troppo rigidi e mal applicabili alla
realtà cantonale. Tale metodo scientifico sarebbe stato messo in pratica
pedissequamente, senza la necessaria approfondita conoscenza del territorio.
S'impone, invece, un approccio di tipo poliedrico, che abbracci aspetti
scientifici e valutazioni empiriche, ciò che spetta ai Cantoni come stabilito
dall'art. 75 cpv. 1 Cost. e non può essere delegato ad altre autorità sulla
base di studi ad hoc. A torto questo studio parla di paesaggio
compromesso o paesaggio pregiudicato, termini che implicitamente
esprimono un giudizio di valore; più corretto sarebbe parlare di paesaggi
trasformati, che non possono essere giudicati solo in modo asettico, ma la cui
definizione non può prescindere anche dalla percezione, ovvero dalle emozioni
che suscita nel singolo. La Divisione, infine, sottolinea come la prossimità
della zona edificabile o la presenza di infrastrutture moderne andrebbero
contestualizzate. Per quanto riguarda le zone edificabili, essa sottolinea
l'importanza del contorno degli abitati, che creano una fascia di distacco tra
l'edificato e il bosco e presentano spesso valori come vigne, muri a secco,
percorsi. Quanto alle infrastrutture moderne (in special modo gli edifici
agricoli) si tratta di una semplice sovrapposizione di elementi nell'ottica
dinamica del paesaggio, che non pregiudica il valore di paesaggio tradizionale.
9.
Per valutare
la correttezza dell'operato delle Autorità cantonali, è necessario innanzitutto
ripercorrere nel dettaglio l'iter che ha condotto all'elaborazione del
PUC-PEIP.
9.1
Conseguita il 30 gennaio 2002, l'approvazione
della scheda 8.5, il 3 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha istituito la
Commissione per la sua applicazione, affidandole il compito di approfondire i
criteri di base per la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni
di protezione, di predisporre le basi pianificatorie per l'inserimento formale
dei paesaggi protetti nei piani di utilizzazione e di verificare le direttive
per gli IEFZE. Essa, svolto un lavoro d'indagine del complesso del paesaggio
cantonale, ha precisato i criteri per l'individuazione specifica dei paesaggi
con edifici e impianti degni di protezione (criteri d'inclusione), i quali
oltre a rispettare il criterio di base (rapporto di pianificazione, allegato
1):
-
sono caratterizzati dall'alternanza
tra foreste e spazi aperti e da ampie superfici pascolive alpestri (legate
alla transumanza stagionale);
-
sono valorizzati dalla presenza
di edifici, raggruppati o isolati, testimonianza di un'arte edilizia
minore ma di grande dignità;
-
costituiscono una ricchezza
culturale con carattere di unicità;
-
contengono un patrimonio
edilizio determinante per la sua funzione paesaggistica e per la conservazione
della sua specificità;
-
necessitano della trasformazione
del patrimonio edilizio che vi si trova quale condizione per garantire la
presenza dell'uomo e quindi per evitare il loro degrado e il loro
abbandono.
Definite (secondo l'orografia e l'appartenenza a contesti
territoriali univoci per specificità e vocazioni predominanti) 22 unità
territoriali chiaramente identificabili (comprensori), la Commissione ne ha
individuato tre tipologie (Rapporto di pianificazione, pag. 21 e allegato 3):
1.
comprensori che, nel loro
complesso e sulla base dei criteri precedentemente stabiliti, possono essere
già considerati paesaggi degni di protezione ai sensi della Scheda 8.5;
2.
comprensori che contengono in modo
evidente, ma circoscritto, aree che soddisfano i criteri della Scheda 8.5;
3.
comprensori nei quali non emerge
in modo chiaro l'esistenza di un patrimonio edilizio rurale tradizionale
diffuso e determinante per la sua funzione paesaggistica.
9.2
La Commissione ha quindi affidato a un Gruppo di lavoro interdisciplinare esterno
l'analisi approfondita dei comprensori delle categorie 2 e 3 appena elencate
(cfr. anche l'allegato 4 riportato più sotto), chiedendogli di allestire, in
particolare, adeguate rappresentazioni cartografiche con la sintesi delle
singole analisi comprensoriali e una proposta di delimitazione delle aree
territoriali che adempiono ai criteri d'attribuzione precisati dalla
Commissione (cfr. Allegato 4, qui sotto).
Il
rapporto di pianificazione spiega nel dettaglio il lavoro svolto dal Gruppo di
lavoro interdisciplinare (pag. 22):
Quale compito preliminare del Gruppo di lavoro, il
capitolato ha previsto la raccolta e l'organizzazione dei dati necessari allo
studio, da cui elaborare delle schede di descrizione territoriale dei singoli
comprensori, in particolare delle loro caratteristiche naturali, antropiche e
storiche, così come delle componenti evocative e percettive e delle tendenze
evolutive.
In seguito, al Gruppo di lavoro è stato richiesto il
rilievo dei comprensori d'approfondimento e, dopo valutazione del risultato, la
successiva delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni di
protezione all'interno dei medesimi. (…)
Affinato il metodo
sulla base di un comprensorio campione, il Gruppo di lavoro interdisciplinare
lo ha applicato all'insieme del territorio, descrivendo anche quei comprensori
che la Commissione non aveva ritenuto necessario approfondire. Prosegue il
rapporto:
Il compito principale del rilievo è consistito in una
lettura territoriale dettagliata, avvenuta laddove la ricerca dei paesaggi o
del loro limite necessitava di un'indagine approfondita. In questa fascia, il
territorio è stato suddiviso nelle seguenti tipologie di paesaggio:
-
territorio prevalentemente
insediato;
-
territorio prevalentemente
agricolo;
-
territorio prevalentemente
boschivo (comprensivo di radure);
-
territorio a carattere fluviale e
dei laghi;
-
territorio aperto oltre il limite
del bosco;
-
territorio al di sopra della quota
di 2000 m s.l.m.;
-
altri territori.
I risultati della lettura territoriale, che è stata
effettuata in questa fase senza tener conto dei criteri d'esclusione della
Scheda 8.5, si possono leggere per tutti i comprensori oggetto d'indagine (…)
negli elaborati grafici del PUC-PEIP posti in consultazione nell'ambito della
procedura d'informazione e partecipazione pubblica prevista dall'art. 46 LALPT.
Essa è inoltre riassunta nell'Allegato 5.
Sempre
in merito all'indagine territoriale svolta, il rapporto quindi conclude che:
In seguito ai risultati emersi dalla lettura
territoriale, dalla descrizione dei comprensori e in applicazione dei criteri
definiti dalla scheda 8.5 del PD, è stato delimitato il territorio che
corrisponde alla definizione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione.
Questa delimitazione è avvenuta per gradi, con un rapporto stretto tra
Commissione e Gruppo di lavoro per l'affinamento progressivo dei criteri di
delimitazione.
9.3
Queste fasi preliminari hanno quindi, da un lato, permesso l'affinamento dei
criteri d'indagine territoriale e, dall'altro, approntato una cartografia dei
paesaggi con edifici e impianti degni di protezione per l'intero territorio
cantonale.
10.
10.1. Per il consolidamento
pianificatorio l'Autorità cantonale ha optato per lo strumento del piano di
utilizzazione cantonale (PUC). Essenzialmente per due motivi. Il primo, di
natura strettamente pianificatoria, è quello di permettere di delimitare il
paesaggio in modo uniforme sull'intero territorio cantonale, senza interruzione
in corrispondenza dei confini comunali. Il secondo motivo, fondato su ragioni
di opportunità, è da ricercare nella volontà di disporre in tempi relativamente
brevi dell'anello giuridico mancante per permettere l'applicazione dell'art. 39
cpv. 2 OPT, scaricando di quest'onere i Comuni. Per ragioni di uniformità e per
garantire la piena compatibilità con il diritto federale, il PUC riunisce a
livello cantonale anche l'impianto normativo edilizio in materia di rustici. In
un primo momento, dato che il paesaggio era già tutelato dalla legislazione
federale, cantonale e dai piani regolatori comunali, il legislatore ha
rinunciato a porre sotto protezione l'insieme del paesaggio delimitato, ponendo
l'accento sulla salvaguardia del territorio direttamente adiacente agli
edifici, fissando norme di attuazione per gli interventi ammissibili nell'area
esterna di pertinenza del rustico e per la sua gestione. In seguito, con le
citate modifiche delle NAPUC del 28 giugno 2012, la protezione del paesaggio è
stata rafforzata, sottolineando la portata generale degli effetti del piano
all'interno dei comprensori protetti.
10.2
Come visto, la
scelta di far capo al piano di utilizzazione cantonale quale strumento di
coordinamento tra i singoli piani regolatori comunali è esplicitamente prevista
dal piano direttore. Il Gran Consiglio, seguendo quanto proposto dal Governo,
ha inoltre deciso di delimitare direttamente il perimetro del paesaggio,
sostituendosi così nel compito che la pianificazione direttrice affida, in
linea di principio, ai Comuni. L'art. 5.1 NAPUC, che si riferisce ai rapporti
con i piani regolatori comunali e gli ordinamenti pianificatori cantonali,
prevede infatti che il PUC si sovrappone a questi, disciplinando esclusivamente
gli aspetti settoriali legati alla messa in atto dei contenuti della scheda 8.5
del PD, segnatamente la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti
protetti. Nonostante la redazione non proprio cristallina della norma,
dall'art. 5.3 NAPUC è comunque possibile dedurre che laddove il piano invade la
zona edificabile stabilita secondo l'art. 15 LPT esso non esplica effetti: qui
valgono - negli intenti del legislatore - le disposizioni del piano regolatore
comunale (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 31).
10.3
In una prima
fase la delimitazione dei paesaggi in parola è avvenuta unicamente in
applicazione del criterio di base, senza considerare quelli di esclusione.
Secondo il rapporto di pianificazione (pag. 24) i motivi di quella scelta erano
tre:
- stabilire
giuridicamente il bosco, le zone di pericolo, le SAC e le aree d'interesse
pubblico su quasi tutto il territorio cantonale avrebbe comportato un grande
dispendio e procrastinato l'entrata in vigore del piano;
- il
riconoscimento giuridico di queste componenti non è necessario ai fini della
lettura del paesaggio nel suo insieme, ciò dovendo avvenire sulla base delle
loro qualità percettibili;
- infine,
si tratta di superfici non stabili nel tempo, soggette a frequenti cambiamenti,
ciò che comporterebbe un continuo adattamento del piano per adeguare la
delimitazione dei paesaggi.
La proposta di
delimitazione così elaborata (cfr. sotto, allegato 6) è stata posta in
consultazione per informazione e partecipazione pubblica dal 29 maggio al 28
giugno 2006.
Esempio
di scheda pubblicata:
10.4
Terminata la fase di
consultazione, il Dipartimento del territorio ha elaborato la versione
definitiva del PUC-PEIP all'indirizzo del Consiglio di Stato per l'adozione.
Tenendo conto delle osservazioni pervenute, in particolare di quelle delRI 1,
l'Autorità cantonale ha ristretto i perimetri, da un lato applicando con
maggiore severità i criteri di delimitazione, dall'altro individuando ampi
comparti toccati in maniera importante dai criteri di esclusione, scartandoli
laddove questi risultavano prevalenti e la modifica non comportava una
frammentazione dell'unità territoriale considerata. Il rapporto di
pianificazione spiega poi che (pag. 28):
[P]ur essendo stati considerati
in ampia misura nella stesura definitiva del PUC-PEIP, i criteri d'esclusione devono
essere verificati al momento della domanda di costruzione, distinguendo la
distinzione della lettura paesaggistica del territorio da quella prettamente
legale. La procedura dell'autorizzazione edilizia è dunque lo strumento
giuridico che accerta se la protezione istituita dal PUC-PEIP, e di riflesso la
possibilità di cambiamento di destinazione, sia inibita dalla sussistenza di un
criterio di esclusione. (…)
[L']appartenenza di un edificio
ad un paesaggio delimitato dal PUC-PEIP non significa direttamente la
possibilità di cambiare destinazione, ma indica che l'edificio è solo
potenzialmente trasformabile. (…) [Con la procedura di autorizzazione edilizia]
si verifica il rispetto di tutte le condizioni poste dall'art. 39 cpv. 2 e cpv.
3.
OPT e, eventualmente, delle disposizioni restrittive previste dai Comuni.
10.5
Con risoluzione del 26 maggio 2009 il Consiglio di Stato ha adottato il
PUC-PEIP.
11.
Il Governo ha quindi trasmesso il piano
accompagnato dal messaggio citato in narrativa al Parlamento. La Commissione
speciale per la pianificazione del territorio si è quindi chinata sulla
tematica, rendendo il 27 aprile 2010 il proprio Rapporto (n. 6224 R).
11.1
La Commissione
non si è limitata a prendere atto delle valutazioni contenute nel progetto di
piano trasmessogli, ma ha formato al suo interno una sottocommissione che
(Rapporto cit., pag. 138):
ha dapprima allestito un resoconto della
consultazione del 2006, poi ha verificato i criteri di delimitazione dei
paesaggi e le loro conseguenze pratiche (…) quindi ha proceduto ad un'analisi
più ampia della situazione (…).
La sottocommissione e altri membri della commissione
hanno pure proceduto a dei sopralluoghi in Valle Leventina, in particolare nei
Comuni di Dalpe, Prato Leventina e Quinto (Piora/Cadagno). Queste visite hanno
dato lo spunto per un approfondimento della politica cantonale del paesaggio e
le opzioni di sviluppo del paesaggio del Progetto territoriale Svizzera. (…)
Per una valutazione degli aspetti economici (…) sono
stati contattati la Sezione della promozione economica e l'Ufficio statistica
del Dipartimento delle finanze e dell'economia.
11.2
Per quanto concerne i criteri per la delimitazione dei
paesaggi, il Rapporto spiega nel dettaglio quanto fatto dal Governo sino a quel
momento (pag. 125 segg.):
a) Bosco
La scheda 8.5 indica che i paesaggi degni di
protezione sono in particolare quelli caratterizzati dall'alternanza tra
foreste e spazi aperti. In certe parti impervie del territorio cantonale,
l'alternanza tra foreste e spazi aperti non c'è mai stata; in altre zone, il
progressivo abbandono dei pascoli ha causato una forte estensione del bosco,
che ha cancellato quasi tutte le radure.
Dispositivo
Per questi motivi, con il riesame dei paesaggi,
diversi comparti caratterizzati da un bosco fitto senza radure sono stati
esclusi dal PUC. Si tratta ad esempio di aree come la sponda destra della Valle
Vergelletto, la Valle di Arbedo, il versante destro tra Ambrì e Rodi o anche di
superfici più limitate.
b) Territorio aperto oltre i monti e i maggenghi
Il progetto di PUC del 2006 riportava quasi
sistematicamente la quota di 2000 m s.l.m. quale limite superiore dei paesaggi
con edifici e impianti protetti. Con il riesame dei paesaggi sono stati
considerati più attentamente i monti e i maggenghi; il limite superiore è ora
sovente tracciato appena sopra questi insediamenti. Restano di conseguenza
escluse molte zone aperte impervie e prive di rustici e anche parecchi alpeggi
in cui l'attività agricola è ancora ben presente e deve avere la priorità. Ad
esempio in Valle Bedretto, Valle Carassina (Blenio), Val Vogornesso (Sonogno).
c) Zone di pericolo naturale
Nel riesame dei paesaggi, alcune zone di pericolo di
una certa dimensione già consolidate con i piani previsti dalla legge sui
territori soggetti a pericoli naturali sono state escluse dai perimetri del
PUC, in particolare le principali zone valangarie di Airolo. La maggior parte
dei pericoli naturali dovrà comunque essere considerata nell'ambito della
procedura edilizia, anche perché i piani delle zone di pericolo si concentrano
soprattutto sulle zone edificabili.
d) Attrezzature, impianti o funzioni d'interesse
superiore
La scheda 8.5 esclude dai paesaggi con edifici e
impianti protetti le aree per attrezzature, impianti o funzioni d'interesse
nazionale, cantonale o regionale. In particolare sono state escluse le piazze
d'armi di Airolo, del Monte Ceneri e di Isone e le zone sciistiche di Pescium
(Airolo) e Carì.
e) Aree agricole
Con l'esclusione delle superfici per l'avvicendamento
culturale (SAC), una buona parte del territorio di fondovalle fino a 500-600 m
s.l.m. risulta già automaticamente escluso dai paesaggi con edifici e impianti
protetti. Già con il progetto del 2006 erano state escluse anche altre
importanti aree agricole come la campagna di Dalpe e Prato Leventina, il Pian
Castro (Acquarossa) e il fondovalle della Tresa (Monteggio).
f) Aree a contatto con gli agglomerati urbani
I paesaggi con edifici e impianti protetti a contatto
con le zone edificabili sono già percettibilmente limitati dall'esclusione
delle aree agricole più importanti. Il principio della separazione tra zona
edificabile e zona non edificabile impone però altre selezioni negli
agglomerati urbani, in particolare nelle zone collinari. Il progetto di PUC del
2006 escludeva già dai paesaggi del PUC la collina tra Bioggio e Cademario, la
Collina d'Oro, la fascia pedemontana tra Gudo e Gordola, le zone di Artore,
Daro (Bellinzona) e Paudo (Giubiasco). Con il riesame dei paesaggi sono state
precisate queste aree e sono state escluse anche le fasce collinari tra Bioggio
e Caslano e tra Orselina e Tenero.
g) Aree paesaggisticamente già compromesse
Dai paesaggi con edifici e impianti protetti sono
stati esclusi insediamenti che a causa delle numerose trasformazioni hanno
perso le loro caratteristiche paesaggistiche. Si tratta ad esempio di Mornera
(Montecarasso) - parzialmente incluso in zona edificabile, e già escluso nel
progetto del 2006 - dei Monti di Fosano, di Piazzogna, di Vairano e di Gerra
(Gambarogno), di alcuni monti di Brissago, dei Monti di Paudo (Bellinzona).
h) Assenza di edifici degni di protezione
In alcuni casi, il riesame dei paesaggi ha portato
all'esclusione dal PUC di comparti caratterizzati da un numero molto limitato o
dalla totale assenza di edifici degni di protezione. Si tratta ad esempio del
Monte San Giorgio e dell'Arbostora, il cui valore paesaggistico non è legato ai
pochi edifici rilevati.
11.3. Il Rapporto
affronta poi in modo approfondito la questione del paesaggio e delle tensioni
esistenti tra una visione statica, che cerca di fissare un quadro materialmente
e giuridicamente inequivocabile della situazione, e una realtà dinamica, che
sovente evolve in modo autonomo. La Commissione si china quindi dapprima sulla
politica cantonale del paesaggio, poi sullo studio elaborato dall'Istituto
federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) in vista
dell'elaborazione del Progetto territoriale Svizzera, nel frattempo giunto a
compimento, e che si configura come base di riferimento e aiuto decisionale,
non vincolante, per le attività d'incidenza territoriale di tutti i tre livelli
istituzionali: Confederazione, Cantoni e Comuni (cfr. www.progetto-territoriale-svizzera.ch). In merito alla politica
cantonale essa spiega in particolare che (p.to 5.2., pag. 130):
Sul fondovalle e nella fascia collinare i maggiori
rischi sono legati al perdurare della pressione insediativa e alla tendenza a
occupare ulteriori spazi liberi.
Per la fascia montana
e alpina i rischi sono invece:
- la tendenza
all'abbandono del territorio agricolo, con conseguente aumento dell'uniformità
paesaggistica;
- la scomparsa di
ambienti di rilevanza naturalistica, come i prati e i pascoli magri;
- la perdita
ulteriore di tipologie di paesaggio legate al passato contadino, come i
paesaggi terrazzati;
- la banalizzazione
del patrimonio costruito, in particolare per quanto riguarda i nuclei storici,
i rustici e i loro paesaggi.
Per conservare gli spazi aperti nel territorio
montano e alpino la scheda P1 del Piano direttore indica tre indirizzi:
- un sostegno
all'agricoltura di montagna;
- la definizione,
attraverso i progetti di paesaggio, di zone prioritarie di mantenimento degli
spazi aperti;
- la gestione attiva
del territorio correlata con la conservazione e l'uso dei rustici per le
residenze secondarie.
Quindi, per la
conservazione degli spazi aperti nel territorio montano alpino, la Commissione
sottolinea l'importanza determinante della gestione attiva del territorio
correlata con la conservazione e l'uso dei rustici per le residenze secondarie
(p.to 5.4, pag. 131). Di fronte alla richiesta delRI 1 di restringere
ulteriormente i perimetri del PUC ritiene che ciò non garantirebbe un
risultato migliore e non sarebbe compresa né dalla popolazione locale né da
molti forestieri, essendo più importante per il risultato finale le
norme di attuazione del PUC.
Per quanto concerne,
invece, il citato studio del WSL, la Commissione ha valutato le varie opzioni a
disposizione.
11.4. Da ultimo la
Commissione si è chinata sulla valenza economica del ritorno dell'uomo sul
territorio periferico abbandonato, sottolineando l'indotto generato dal
recupero della sostanza edilizia storica, che va al di là dei lavori necessari
alla loro ristrutturazione (p.to 7, pag. 135 segg.). Salvaguardando la
specificità e il pregio di questi territori, si favorirebbe in particolare
l'attività turistica, pilastro essenziale della fragile economia dei territori
rurali e montani ticinesi, anche in riferimento alla residenza secondaria. Ciò
comporterebbe una serie di ripercussioni positive sul piano anche sociale e non
da ultimo dello sviluppo di una forma di turismo sostenibile, ove
l'offerta di alloggio turistico si basa prevalentemente sulla salvaguardia e il
recupero del patrimonio costruito esistente, anche al di fuori della zona
edificabile. Le iniziative poste in essere in relazione all'utilizzazione
turistica dei rustici fornirebbero un'ulteriore garanzia per la corretta
gestione e trasformazione della sostanza edificata tradizionale, poiché
presuppongono esigenze di qualità e di autenticità del suo pregio, originale e
tipico.
11.5. Il Rapporto
conclude condividendo quanto fatto dal Consiglio di Stato, ritenuto compatibile
col diritto federale, coerente con la politica cantonale di promozione del
paesaggio e con gli indirizzi del progetto territoriale della Confederazione
(p.to 8, pag. 138 segg.).
11.6. Anche il Gran
Consiglio ha condiviso il lavoro svolto dall'Autorità cantonale, con
un'accresciuta volontà di gestire attivamente il territorio protetto. Il
deputato Luca Beretta Piccoli,
correlatore con il collega Lorenzo Orsi,
ha avuto modo di illustrare nuovamente quanto fatto dalla Commissione (RVGC,
Anno parlamentare 2009-2010, vol.10, pag. 71 segg., 88):
In seguito abbiamo tentato di rafforzare il messaggio
governativo, forse troppo concentrato sugli aspetti storici, sociali e
culturali, sviluppando in particolare:
1.
il tema del paesaggio, appena
esposto dal collega Lorenzo Orsi;
2.
l'aspetto delle valenze
economiche degli edifici meritevoli di protezione per le regioni periferiche,
molto ben ripreso da Marco Marcozzi nel suo intervento.
Abbiamo inoltre:
-
verificato la legittimità dei
perimetri (comprendenti circa 11 mila rustici ancora da riattare), contestati
dall'autorità federale, cercando di giustificarne l'estensione;
-
operato una corretta ponderazione
degli interessi a cui deve rispondere il PUC-PEIP;
-
dato un forte segnale affinché si
prenda atto che questa situazione di insicurezza giuridica non può più
continuare. Si tratta di definire, con l'ultimo tassello mancante, il quadro
giuridico e pianificatorio volto a consentire la conservazione e la
valorizzazione dei rustici nel pieno rispetto della legislazione federale e
della scheda P3 del PD (particolarmente restrittiva, come richiesto da Berna);
-
applicato le norme di attuazione
del PUC-PEIP, al fine di creare una piattaforma di discussione con le autorità
federali.
Il PUC-PEIP ha
quindi raccolto pressoché l'unanimità dei consensi dei deputati presenti (73
voti favorevoli, 3 contrari e 3 astensioni).
12. Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene
che le critiche di ordine generale mosse dalRI 1 debbano essere respinte, non
senza osservare una certa incoerenza nella richiesta di considerare contrario
al diritto e alle indicazioni del piano direttore il modo di procedere seguito
dal Cantone, mettendo in discussione la pianificazione in quanto tale anche se
solamente in relazione ai comparti rimasti contestati. Infatti, la procedura
era stata a suo tempo sospesa su richiesta del ricorrente stesso, il quale
aveva indicato che era sua intenzione sostenere le autorità ticinesi nel
loro impegno per l'attuazione conforme alla legislazione federale del PUC PEIP
e che l'impugnativa non aveva quale scopo primario di ottenere l'annullamento
del piano. Ora, se veramente RI 1 riteneva, invece, che quanto messo in
atto dal pianificatore cantonale presentasse difetti metodologici di gravità
tale da giustificare l'accoglimento in limine del ricorso senza nemmeno
entrare nel merito di ogni singolo comparto contestato, questo Tribunale fatica
a comprendere per quale motivo esso si sia limitato in un secondo tempo a
chiedere l'annullamento parziale del piano e solo in relazione a alcuni
settori, dopo una lunga e dispendiosa istruttoria,
riproponendo per di più le medesime critiche di principio sollevate nel
ricorso. Da notare che già con il cosiddetto complemento al ricorso del
24 luglio 2013 RI 1 era entrato nel merito della necessità di escludere solo
determinati comparti, producendo lo studio dell'ottobre 2012 e indicando
inoltre che (pag. 2):
le discussioni tra le Autorità federali e cantonali
sono state proficue. Sulla base degli accordi presi, il Consiglio di Stato ha
licenziato un messaggio (n. 6495, del 4 maggio 2011) mediante il quale è stato
richiesto un credito quadro di CHF 3'200'000 per la gestione e la
valorizzazione del paesaggio. Nel messaggio inoltre è stata proposta la
modifica, nel senso auspicato dall'USTE [ARE], di diverse norme di attuazione
del PUC PEIP. Il parlamento ha approvato il messaggio (con alcune modifiche) il
28 giugno 2012.
Ora, tuttavia e come già detto,
il procedere delRI 1 non integra comunque sia gli estremi di un agire contrario
alla buona fede, come alcuni resistenti pretendono.
12.1. Il lavoro svolto
dalle autorità cantonali permette innanzitutto di considerare a sufficienza il
principio della separazione del territorio edificabile da quello non
edificabile.
12.1.1. In
termini assoluti l'estensione dei perimetri protetti non conduce di per sé a
ritenere una violazione del citato principio. La questione non può essere
valutata sotto il mero profilo quantitativo, determinante essendo invece le
reali qualità del territorio protetto; il fatto che il numero dei rustici
potenzialmente interessati sia elevato nulla muta al riguardo. Né la legge né
l'ordinanza pongono limiti quantitativi precisi. Certo, si tratta pur sempre di
porre le basi per un'autorizzazione edilizia eccezionale. Ora, secondo i dati
del rapporto dell'Osservatorio dello sviluppo territoriale del 2007 relativo
agli insediamenti (https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/ost-ti/osservatorio-dello-sviluppo-territoriale/)
la superficie complessiva cantonale al netto dei laghi è di 2'741.71 km2.
Basandosi sul dato indicato nel rapporto dell'ottobre 2012 secondo cui il
PUC-PEIP avrebbe una superficie complessiva di 630 km2 (642.5 km2
secondo il complemento al ricorso del 24 luglio 2013) con una buona
approssimazione si può dire che il PUC concerne circa il 23% del territorio
cantonale. Si tratta di una superficie senz'altro rilevante, ma che da sola non
permette ancora di scalfire il carattere di eccezionalità delle potenziali
licenze edilizie che potrebbero essere rilasciate. Tant'è che la riduzione
postulata dal ricorrente ai fini di rendere conforme il piano al diritto (circa
69.4 km2 secondo il complemento del 24 luglio 2013, poi
ulteriormente ridotto con la replica) è suppergiù l'11% di quella ricompresa
nel perimetro del PUC-PEIP, vale a dire all'incirca il 2.5% di quella del
territorio cantonale.
12.1.2.
12.1.2.1. Nemmeno i problemi legati alla polizia
delle costruzioni, a cui si riferiscono anche parte degli oneri imposti dal
Consiglio federale nell'ambito dell'approvazione della scheda 8.5, giustificano
l'accoglimento in limine dell'impugnativa. Anche volendo considerare le riserve
delRI 1 nei confronti dell'operato del nostro Cantone, ciò non permette di
subordinare l'approvazione dello strumento in esame a condizioni non previste
dall'art. 39 cpv. 2 OPT né dall'art. 24 LPT. Del resto, sotto questo profilo,
il Tribunale non vede in che modo il fatto che un territorio sia estromesso dal
perimetro del PUC dovrebbe prevenire una qualche forma di abuso edilizio.
Nuovamente, è verosimile piuttosto il contrario, perché interventi non
autorizzati e, soprattutto, non autorizzabili poiché contrari allo spirito e
alle norme che informano il PUC-PEIP, possono condurre all'esclusione di un
territorio dal suo perimetro. Ciò che si ripercuote direttamente sui
proprietari di edifici rustici, in particolare di quelli che ancora non hanno
sfruttato le possibilità concesse dal piano di utilizzazione, i quali hanno
dunque un interesse accresciuto a vigilare e a segnalare le situazioni di
irregolarità, onde prevenire il decadimento delle caratteristiche che hanno
condotto alla tutela del paesaggio, nel comparto in cui sono situati. Il
controllo del territorio dovrebbe dunque risultare rafforzato. La facoltà
(invero molto condizionata e limitata) di poter conservare gli edifici rustici
in modo sostenibile sotto il profilo ambientale, in senso lato, ed economico
dovrebbe permettere di ottenere il consenso necessario per prevenire il
proliferare incontrollato di interventi edilizi abusivi. Si tratta, in
definitiva, di favorire una gestione ragionevole e condivisa di una parte del
territorio cantonale ove sono salde radici storiche e culturali molto sentite
dalla popolazione, non solo di quella residente.
12.1.2.2. A
scanso di equivoci, come del resto verrà spiegato diffusamente in seguito,
l'aspetto relativo alla polizia delle costruzioni e alla legalità degli
interventi edilizi non è privo di portata. Al contrario: laddove la situazione
fosse sfuggita di mano, molto spesso si possono costatare interventi non
compatibili con lo spirito della pianificazione in parola e che conducono e
hanno condotto all'esclusione di un paesaggio dal perimetro del PUC-PEIP.
Inoltre, le informazioni esatte dalRI 1 possono essere necessarie nell'ottica
di un reale recupero di paesaggi che hanno perso le qualità per essere
considerati degni di protezione. Ciò che, come si vedrà in seguito, comunque
non è possibile fare sulla base del piano adottato.
12.2. Pure a torto RI 1
sostiene che le autorità di pianificazione, Governo e Parlamento, abbiano
omesso di ponderare gli interessi, rispettivamente che nemmeno avessero a
disposizione gli elementi di base previsti dal piano direttore per poterlo
fare. Il lavoro svolto dall'Esecutivo, prima, e dal Parlamento, poi, per il
tramite di una propria Commissione, riportato in precedenza, testimonia tutto
sommato il contrario. In particolare, pretendere che il pianificatore si
dilungasse ad argomentare la necessità di includere ogni singolo comparto
all'interno dei perimetri protetti è eccessivo, i motivi alla base delle scelte
fatte essendo comunque sia sufficientemente noti. In nessun caso si può dunque
ritenere che il Gran Consiglio abbia deciso senza una precisa cognizione di
causa.
12.3. Il fatto di
procedere a una più precisa verifica dei criteri di esclusione al momento della
presentazione della domanda di costruzione (art. 10.2 NAPUC) non permette di
concludere che quanto previsto dal piano direttore non sia stato
sufficientemente attuato. Pertinenti, del resto, sono anche le motivazioni di
ordine economico e pratico evocate dal pianificatore (cfr. supra,
consid. 10.3). Determinante, inoltre, è il rispetto di questi criteri in
relazione al rilascio delle licenze edilizie, ciò che questo modo di procedere
permette di considerare. Non dev'essere dimenticato che l'applicazione
dell'art. 39 cpv. 2 OPT è volta a individuare i comparti in cui determinati
edifici e impianti possono essere considerati di ubicazione vincolata, secondo
l'art. 24 lett. a LPT. L'inclusione di un edificio nel perimetro del PUC-PEIP
non ha, dunque, come effetto di renderlo conforme alla zona di situazione: un
eventuale permesso di cambiamento di destinazione resta di carattere
eccezionale. Pertanto, in ossequio all'art. 24 lett. b LPT, il rilascio della
licenza può avvenire unicamente se non si oppongono interessi preponderanti. In
altre parole, dev'essere operata una ponderazione globale degli interessi
secondo l'art. 3 OPT, alla luce anche dei criteri d'esclusione previsti dalla
pianificazione direttrice. Allo stadio attuale, la ponderazione degli interessi
svolta dal Cantone per definire i paesaggi e gli edifici potenzialmente degni
di protezione appare dunque tutto sommato sufficiente. Sapere se il risultato a
cui è giunto il pianificatore sia corretto, è questione che viene affrontata
nel seguito in relazione a ciascuna regione interessata.
12.4. Da ultimo,
nell'ambito dell'adozione del piano, come visto, sono stati anche considerati
gli inventari IEFZE e, in ogni caso, la realtà del patrimonio edilizio rurale è
stata valutata. Ciò emerge anche dalle precisazioni fornite dal rappresentante
del Gran Consiglio nell'ambito dell'udienza del 25 agosto 2014 (relativa al
settore 18):
Il GC precisa che si sta discutendo l'ultimo passo di
un iter durato circa 30 anni. Gli inventari fanno parte di un processo di
sviluppo di competenza comunale ed alcuni di essi risalgono alla prima metà
degli anni '90. Per avere uno stato di fatto aggiornato alla data odierna,
vorrebbe dire rifare tutto e aggiornare tutti gli inventari (20 anni di
lavoro). Gli inventari sono quindi stati presi quale dato acquisito dal
Cantone.
(…)
L'avv. __________
chiede quale fosse la funzione dell'inventario nella preparazione del perimetro
del PUC-PEIP e nella definizione dello stesso.
Il GC precisa che gli inventari sono comunali, approvati
dal CdS e al momento della stesura del PUC-PEIP ci si è concentrati
principalmente sulle qualità paesaggistiche. I perimetri del 2006, dal profilo
grafico, non davano conto degli edifici, facendo astrazione della sostanza
costruita e basandosi principalmente sulle qualità paesaggistiche ad ampia
scala. In seguito tale procedura è stata affinata. Nell'affinamento, grazie ad
un supporto tecnico (GIS) si è riusciti ad avere una collocazione degli edifici
sul territorio. Sono quindi stati fatti i due lavori in parallelo, da una parte
i sopralluoghi e dall'altra il riporto degli edifici meritevoli su supporto
informatico. Incrociando i perimetri definiti sul territorio e il dato degli
edifici, è stato ottenuto il risultato attuale. Per poterlo aggiornare, si
andrebbe incontro a spese insostenibili, e anche se lo si facesse, lo stesso
non sarebbe comunque definitivo ma da rifare ogni "5 anni". Per
questo motivo è stata trovata la soluzione di cui parlava il Giudice delegato
relativa alla necessità delle foto attuali per poter ottenere una LE. Il GC
precisa pure che le schede non sono state determinanti per il lavoro svolto, ma
sono state degli strumenti utilizzati. La presenza della sostanza costruita è
stata determinante nelle valutazioni che hanno portato alla stesura dei piani,
ma la conoscenza della sostanza costruita non è riconducibile solo agli
inventari comunali, bensì si compone anche dell'acquisizione dello stato di
fatto sul terreno (sopralluoghi).
(…)
Il GC precisa che tale lavoro non è stato fatto in
senso meccanico, ma implicitamente sì nella definizione del paesaggio
meritevole. L'inventario ad oggi è uno strumento superato. Precisa pure che le
aree viola sono degli affinamenti di un'area molto più estesa. Ribadisce il
concetto che gli inventari ci sono, ma che possono essere vetusti, tale aspetto
può essere supplito dall'effettiva conoscenza del territorio e le due cose
concorrono nella definizione degli edifici meritevoli. Le qualità paesaggistiche,
la sostanza edilizia e le altre componenti contenute nella scheda, sono state
considerate per ottenere il risultato finale di paesaggio meritevole di
protezione.
Che gli inventari non
siano, in fondo, strettamente necessari ai fini della definizione dei comparti,
lo conferma a ben vedere il ricorrente stesso laddove afferma (p. es. cfr.
rapporto giustificativo 25 giugno 2013 relativo alla regione 15, settore E):
Il Comune di Torricella-Taverne non sembra ancora
disporre di un inventario degli edifici situati all'esterno del perimetro delle
zone edificabili, ciò che impedirebbe il rilascio di permessi di costruzione ai
sensi dell'art. 39 OPT, ma che non impedisce di esaminare le qualità del
paesaggio da tutelare e quindi l'inserimento nel PUC-PEIP.
13. Alla luce di quanto precede si può anche concludere che è a
torto che alcuni resistenti (contraddicendosi laddove postulano comunque la
reiezione del gravame) mettono in dubbio la legalità del PUC-PEIP. Intanto,
nella misura in cui esso si prefigge di attuare quanto previsto dall'art. 39
cpv. 2 OPT, che - come detto - si fonda validamente sull'art. 24 LPT, esso
risulta conforme al diritto federale. In secondo luogo, i motivi addotti dalle
autorità di pianificazione per procedere con lo strumento del piano di
utilizzazione cantonale (supra, consid. 10.1), peraltro come ipotizzato
anche dalla pianificazione direttrice (supra, consid. 10.2), possono
tutto sommato essere qui condivisi (art. 44 LALPT).
Censure
relative alla regione 2, Alta Leventina
14. Il ricorrente chiede l'esclusione dal perimetro del PUC-PEIP dei
seguenti quattro settori compresi nella regione 2, secondo la numerazione delRI
1.
n.
Denominazione
Comuni
2-A
Madrano
Airolo
2-B
Brugnasco
Airolo
2-C
Altanca
Quinto
2-D
Deggio/Catto
Quinto
14.1. Il motivo principale della richiesta di
esclusione dal perimetro del PUC-PEIP, comune a tutti i settori contestati, è
la qualità dell'edificazione, sostanzialmente estranea a quella ricercata ai
fini della protezione. I rustici presenti sarebbero pochi per rapporto agli
edifici moderni e, per la maggior parte, pesantemente modificati. Attorno agli
edifici, le sistemazioni del terreno e le opere accessorie di vario genere
avrebbero contribuito ad alterare il paesaggio. Problematica sarebbe poi la vicinanza
della zona edificabile o comunque edificata e la relativa urbanizzazione
(strade, piazze) nonché la presenza di importanti infrastrutture tecniche quali
elettrodotti, funicolare e condotte forzate. Secondo il ricorrente, critico
sarebbe anche il rapporto con il fondovalle, caratterizzato da importanti
impianti quali autostrada, ferrovia, strada cantonale, fiume Ticino
parzialmente incanalato, zone industriali e artigianali. Si tratterebbe, in
definitiva, di paesaggi il cui carattere tradizionale originale è ormai
scomparso. La ponderazione degli interessi porterebbe, pertanto, all'esclusione
di queste zone dal PUC-PEIP, siccome non adempirebbero ai requisiti dell'art.
39 cpv. 2 OPT e alle condizioni poste dalla scheda 8.5 del piano direttore
cantonale.
14.2. La perizia prodotta dalla Divisione con la
risposta si esprime unicamente in merito al settore 2-C, Altanca, attribuendolo
alla tipologia D-paesaggi agricoli di montagna, che comprende le zone
agricole di montagna, che fanno capo a insediamenti abitati in permanenza, a
partire da circa 1000 m s.l.m.; in genere si tratta di comparti con un settore
agricolo vivace, organizzato in strutture moderne e razionali (stalle di grandi
dimensioni). La qualità del paesaggio sarebbe dunque data dalle ampie superfici
prative, caratterizzate da un rilievo dolce, molto idonee allo sfalcio e
pascolazione, entro le quali sono situati gli edifici rurali; la presenza di
siepi e fasce boscate contribuirebbe a diversificare il paesaggio (per quanto
precede, cfr. pag. 3 seg.).
14.3. Il 24 luglio 2014 il giudice delegato ha tenuto
un'udienza sui luoghi della contestazione. La delegazione del Tribunale ha
scattato diverse fotografie, acquisite all'incarto.
15. 15.1. Come già visto in
precedenza, a norma dell'art. 39 cpv. 2 lett. a OPT edifici e paesaggio devono
formare un'unità degna di protezione; essi, inoltre, sono tenuti a valorizzarsi
reciprocamente, come prescrive il piano direttore. Quest'ultimo e le NAPUC
pongono l'accento sulla valenza formale del paesaggio, in quanto testimonianza
storica e ricchezza culturale con carattere di unicità, frutto
dell'utilizzazione agricolo-forestale secolare legata, in particolare, alla
transumanza stagionale e caratterizzata da un'edilizia rurale tradizionale. Ciò
non significa che per essere ricompreso nel perimetro del PUC il paesaggio
debba essere assolutamente intatto. Tuttavia, il suo carattere rurale,
originale e storico, che ne giustifica la tutela, deve essere ben percettibile
al punto da giustificare di derogare a titolo eccezionale al principio di
separazione tra zona edificabile e inedificabile, permettendo così il
cambiamento totale di destinazione. Indispensabile, dunque, è innanzitutto che
la sostanza edilizia oggetto della tutela - ovvero edifici originali non ancora
trasformati, rispettivamente trasformati compatibilmente con le qualità formali
esatte dalle NAPUC - sia effettivamente presente nel comparto e che lo sia in
modo ben riconoscibile, tale da determinarne chiaramente le caratteristiche.
Del resto, come visto, già il pianificatore ha operato in questo senso,
escludendo dal perimetro del PUC-PEIP quei territori ove non è stata
riscontrata la presenza di edifici degni di protezione. Solo così è possibile
considerare l'esistenza di una relazione sufficiente tra paesaggio ed edifici
protetti. Non basta dunque - come vorrebbe invece la Divisione (risposta, pag.
11) - che nel quadro d'insieme gli elementi che costituiscono il carattere
agricolo del paesaggio siano prevalenti. Deve trattarsi di testimonianze della
civiltà agricola che il piano in esame, in applicazione del piano direttore,
intende tutelare perché tipiche del paesaggio, non di ogni generico manufatto
agricolo recente o comunque non riconducibile alla sostanza storica descritta
dalla pianificazione direttrice e disciplinata dal PUC-PEIP. Inoltre, per poter
rispettare i requisiti del diritto federale, il concetto giuridico
indeterminato di degno di protezione dev'essere effettivamente inteso in
maniera restrittiva, come suggerito dalRI 1 e dalla scheda 8.5. In caso
contrario, la possibilità di cambiamento di destinazione in base all'art. 24
LPT e all'art. 39 cpv. 2 OPT non avrebbe più un carattere eccezionale, fondata
su motivazioni di ordine oggettivo. Il concetto di ubicazione vincolata
verrebbe esteso in modo incompatibile con la legislazione pianificatoria
federale e cantonale. Nulla muta al riguardo la differente terminologia in uso
presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio,
riportata dalla Divisione nella risposta (loc. cit.).
15.2. La
Divisione - così come altri resistenti - critica quello che definisce
l'approccio museale delRI 1, sottolineando come il pianificatore abbia operato
invece secondo il concetto di paesaggio dinamico, in continua
evoluzione, nell'ottica di una politica territoriale di recupero della sostanza
storico-paesaggistica. Ora, lo stesso approccio fortemente conservativo nelle
norme del piano in esame contraddice tale affermazione. Anche se il rapporto di
pianificazione fa più volte cenno al recupero dei paesaggi, ciò non si è poi
concretamente tradotto nell'approntamento di un apparato normativo confacente.
Inoltre, per poter procedere alla riqualifica di un comparto deteriorato
attraverso la sua inclusione nel perimetro del PUC-PEIP, il pianificatore avrebbe
dovuto disporre di informazioni ben più circostanziate di quelle usate per
l'allestimento del piano. La possibilità di eliminare gli elementi di disturbo
dipende, infatti, da molteplici fattori, che in concreto non sono stati
valutati. Perché una riqualifica nell'ottica di conformare il comparto alle
severe esigenze del PUC-PEIP non sia semplicemente illusoria, finanche
pretestuosa, occorre che gli elementi di disturbo vengano dapprima individuati
con precisione; deve quindi essere esaminata la reale possibilità di apportare
correttivi. Ciò dipende, innanzitutto, dalla conoscenza della legalità
dell'intervento, dalla possibilità di procedere a una misura di ripristino,
vuoi tramite decisione (che comporta una verifica, tra l'altro, della
proporzionalità e dei termini di perenzione dell'azione di ripristino), vuoi su
base volontaria, ciò che presuppone invece la conclusione di accordi vincolanti
con i proprietari. Il semplice inserimento nel perimetro del PUC-PEIP non dà
nessuna garanzia che il comparto venga effettivamente recuperato e, di
riflesso, che i requisiti che ne giustificano la tutela siano mai, o comunque
in un ragionevole tempo futuro, adempiuti. Non è manifestamente sufficiente
quanto previsto dall'art. 13.3 NAPUC, che si limita a porre il principio
secondo cui:
Gli elementi architettonici deturpanti, in
particolare quelli estranei all'architettura rurale tradizionale, anche qualora
ubicati nelle adiacenze di tali oggetti, devono essere rimossi al più tardi in
occasione di nuovi interventi sostanziali sugli edifici ammessi in base alle
presenti norme. Ciò vale in particolare anche per le opere di sistemazione
esterna nelle adiacenze degli oggetti protetti.
Tanto più che
questa norma non permette d'intervenire nell'intero paesaggio ai fini di un suo
recupero coerente, ma, al più, nelle sole adiacenze degli oggetti protetti. Ne
discende che allo stadio attuale, laddove non è possibile già ora riconoscere
un'unità degna di protezione secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT, il paesaggio
dev'essere escluso dal perimetro del PUC-PEIP. Resta impregiudicata la
possibilità del pianificatore di chinarsi nuovamente su questi territori, una
volta eliminati gli elementi di disturbo o, eventualmente, sulla base di un
progetto concreto e vincolante per il loro recupero.
15.3. Il criterio base posto dalla pianificazione direttrice
risulta adempiuto nella misura in cui tutti settori in esame sono posti al di
sotto del limite 2'000 m s.l.m. ed è possibile riscontrare ovunque l'alternanza
tra foreste e spazi aperti e aree alpestri. Resta quindi da verificare se essi
adempiono anche i requisiti qualitativi per essere ricompresi nel perimetro del
piano, prestando particolare attenzione alla presenza di edifici rurali
originali che devono valorizzarli, verifica che avviene in base a quanto appena
spiegato. Oltre che alla documentazione agli atti, il Tribunale fa capo anche
alle vedute aeree di
Swisstopo www.map.geo.admin.ch/ e alle viste www.google.ch/maps (cfr. al riguardo
STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Quando non è altrimenti
indicato, il numero della foto è quello del dossier settoriale prodotto dalRI 1.
15.4. Nella misura in cui i resistenti avanzano argomenti che
sono stati trattati e risolti nell'ambito dell'evasione delle censure di
carattere generale avanzate dalRI 1, per economia di giudizio, si rinvia a
quanto spiegato in precedenza.
16. Settore 2-A, Madrano
(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica,
pag. 5)
CO 1, proprietaria del mapp. 2096 su cui sorge un
edificio di 65 m2 classificato 1a dall'IEFZE di Airolo, chiede che
il ricorso sia respinto per quanto concerne l'estromissione del suo fondo dal
perimetro del PUC-PEIP. A identica conclusione perviene CO 2 in relazione
all'adiacente mapp. 2097 di sua proprietà, su cui sorge un edificio di 53 m2,
pure classificato 1a. Entrambi i fondi sono situati a monte del secondo
tornante della strada che dal villaggio di Madrano conduce a quello di
Brugnasco, proprio al centro del comparto unico, e fanno parte di un gruppo di
quattro edifici di presumibile origine rurale, di cui due (già) trasformati in
abitazioni. Gli argomenti dei resistenti vengono discussi in seguito.
16.1. Il
settore 2-A, si trova a ridosso del villaggio di Madrano, frazione di Airolo.
Secondo l'immagine aerea qui sopra, al suo interno dovrebbero esservi cinque
edifici classificati 1a, compresi quelli dei citati resistenti. I rimanenti tre
edifici che dovrebbero appartenere alla categoria di quelli meritevoli di
conservazione sono posti in posizione isolata e marginale a nord, est e sud del
settore contestato, al cui interno si snoda una strada asfaltata. Al margine
inferiore del riquadro rosso si nota l'importante mole di un edificio tecnico
dal tetto piano, con piazzali annessi. A valle dell'edificio 1a più a sud,
s'intravvedono i fili di un elettrodotto. Esso, in posizione marginale, può essere
facilmente letto anche da un occhio distratto quale elemento tecnico che si
sovrappone al comparto agricolo. Non impedisce dunque di per sé di percepire
comunque e in modo chiaro l'eventuale carattere storico rurale di un paesaggio.
Lo stesso vale per quanto concerne il fondovalle e le infrastrutture che vi
sorgono; essi sono comunque sia esterni al settore contestato e, pertanto,
sufficientemente distinti; non influiscono sulle sue caratteristiche
intrinseche.
16.2. La parte
non boschiva del settore è attribuita dal piano regolatore approvato dal
Governo con risoluzione del 10 novembre 2010 (n. 5611), piano del paesaggio
fondovalle, alla zona agricola. I proprietari sono quindi tenuti ad assicurare
le qualità agricole dei propri fondi tramite gestione e manutenzione, dovendo
evitarne l'inselvatichimento, atteso come in caso di inadempienza il Comune può
sostituirsi loro, accollando poi agli inadempienti gli oneri conseguenti (art.
36 cpv. 3 NAPR). Infine, il settore confina sud-ovest direttamente con la zona
edificabile di Madrano, composta della zona nucleo (NT, di stampo conservativo,
art. 43 NAPR; cfr. piano delle zone) contornata della zona residenziale (R2),
abbastanza estesa a valle.
16.3. Per quanto concerne la sostanza edilizia, fatta
in particolare eccezione per l'edificio di proprietà di CO 1, la maggior parte
delle costruzioni situate fuori zona non corrispondono (o non corrispondono
più) a quelle che il PUC-PEIP mira a tutelare per motivi paesaggistici. I lavori
svolti su edifici di possibile origine rurale li hanno snaturati; essi non
sarebbero ammissibili secondo le rigide norme edilizie approvate dal Gran
Consiglio a tutela dei paesaggi protetti. L'art. 15 NAPUC, che disciplina gli
interventi per gli oggetti classificati 1a, 1c e 1d (ovvero quelli meritevoli
di conservazione al netto dei diroccati ricostruibili), come pure quelli già
trasformati e classificati nella categoria 3 (art. 16 cpv. 3 NAPUC), impone
infatti l'assoluto rispetto degli edifici in parola, limitando al massimo gli
interventi ammessi. Lo conferma anche la documentazione esatta dall'Autorità
cantonale nell'ambito delle domande di costruzione per edifici rustici (cfr.
art. 12a del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre
1992 [RLE; RL 705.110]; inoltre:
https://www4.ti.ch/dt/sg/udc/temi/domande-di-costruzione/rustici/rustici/). Alcuni esempi d'interventi inammissibili secondo le
citate norme sono ben visibili proprio nei pressi del rustico di CO 1,
innanzitutto in relazione ai due edifici già oggi utilizzati a fini abitativi
(cfr. per esempio fotografie n. 6-9, 14 e 15). Ma anche il rustico di proprietà
del resistente CO 2 (foto n. 10) è stato oggetto di un intervento di
rifacimento del tetto, che ha intaccato anche la muratura in facciata,
irrispettoso della sostanza storica esistente (lo stato originario, senz'altro
pregevole, è visibile nelle immagini allegate alla scheda IEFZE relativa al
rustico n. 11, prodotta da CO 1), laddove le NAPUC pongono il principio secondo
cui il materiale di copertura originario andrebbe conservato e, se perduto,
ripristinato, rispettivamente che il tetto deve conservare la geometria,
l'orientamento del colmo, le quote (alla gronda e al colmo), le pendenze delle
falde e le sporgenze originarie (art. 15.6.1, 15.6.2). Nel complesso per questo
piccolo gruppo di edifici - in posizione dominante il settore - la situazione
risulta compromessa anche sotto il profilo delle sistemazioni esterne:
terrazzamenti, muri di sostegno, recinzioni ecc. completano il quadro. Opere
che non favoriscono certo una lettura coerente con la funzione che questo
comparto dovrebbe ricoprire secondo i rigidi dettami del PUC-PEIP. Dalle
immagini aeree prodotte dalRI 1 e dalle viste aeree Google emerge poi come
l'edificio situato all'estremo nord-est del comparto sia attorniato da
importanti sistemazioni esterne, incompatibili con le NAPUC. Quanto agli
ulteriori edifici potenzialmente trasformabili, sono posti in posizione
marginale e immersa in un contesto paesaggistico dove ben più emergente è la
strada, che attraversa l'intero comparto, la cui tipologia di costruzione è
moderna (asfalto, sbancamenti, muri di contenimento, cordoli e guard-rail) e
non presenta elementi riconoscibili dell'antico tracciato che, verosimilmente almeno
in parte ricalca. Anche questi edifici - pertanto - non assumono una funzione
caratterizzante il paesaggio contestato e al più possono rappresentare episodi
puntuali. Pure dal profilo delle sistemazioni esterne, la situazione è
quantomeno problematica. In definitiva, per questo settore non è data una
significativa, caratterizzante presenza di edifici testimoni della civiltà
rurale che si vorrebbe salvaguardare con lo strumento in esame.
17. Settore 2-B, Brugnasco
(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica,
pag. 5)
Per questo settore non sono state presentate risposte.
La perizia della Divisione è silente.
17.1. Il settore 2-B è posto più a est di quello
appena esaminato, sempre nel Comune di Airolo. Dall'immagine riportata qui
sopra si vede il villaggio di Brugnasco (comparto 2) e l'importante mole di un
complesso agricolo nelle immediate adiacenze di un oggetto che dovrebbe essere
classificato 1a (comparto 1, foto n. 1). Ai margini sud-est del settore sono
censiti due ulteriori rustici 1a, che s'intuiscono essere vicini ad altri
edifici di discrete dimensioni. Infine, ben visibile è anche la strada
asfaltata, che si connota come tipica strada di collegamento montano e non come
strada agricola; proveniente da Madrano, essa attraversa il paesaggio per tutta
la sua lunghezza. Anche questo settore è interessato dal citato elettrodotto
che s'intravvede, per il cui impatto sul territorio ci si può limitare a
rinviare a quanto già spiegato.
17.2. Il piano regolatore di Airolo assegna il settore
2-B alla zona agricola e a quella boschiva, salvo il comparto edificabile
relativo al villaggio di Brugnasco, suddiviso nelle zone nucleo tradizionale
(NT, di stampo conservativo), quella residenziale (R2) e quella per
attrezzature turistiche collettive (ATC; destinata a colonie di vacanza,
ostelli e simili infrastrutture collettive d'accoglienza, art. 48 NAPR). Nel
settore vi sono alcuni gruppi arborei, siepi e boschetti.
17.3. La situazione dal profilo edilizio del fuori
zona è variegata. Non è comunque possibile individuare una significativa
presenza di edifici storico-rurali oggetto della pianificazione in esame. Un
edificio che conserva le qualità formali ricercate è quello di cui alla foto n.
1 (mapp. 1935), la cui sistemazione esterna tuttavia non è a prima vista
ottimale. Ma in ogni caso il contesto spaziale di riferimento risente della
imponente struttura agricola che insiste sull'attiguo mapp. 1936. Dalle
immagini n. 5 e 6 s'intravvedono le due ulteriori costruzioni agricole con
tetto in lamiera che pure potrebbero aver conservato le qualità ricercate.
Sennonché esse sono sovrastate dalle imponenti vicine costruzioni che non
appartengono all'edilizia che il PUC-PEIP vuole proteggere. Dalle viste Google
emerge anche che il gruppo di edifici situati nella parte alta del settore
ovest (zona Monte di Vento) - se mai possano vantare le origini rurali
ricercate - hanno ormai perso a seguito di trasformazioni irrispettose della
sostanza storica la loro valenza paesaggistica nel senso esatto dal piano in esame.
18. Settore 2-C, Altanca
(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica,
pag. 5)
Il Comune di Quinto chiede il mantenimento di questo
settore nel perimetro del PUC-PEIP. CO 3 domanda, invece, che il ricorso sia
respinto unicamente in relazione ai mapp. 1286 e 1319 di sua proprietà. Il
primo, ubicato a Bolenghi, all'interno di un tornante della strada che sale
alla frazione di Altanca, ospita un edificio rustico classificato 1a di 125 m2
(foto n. 3, 4). Il secondo è posto più a valle, ubicazione Ai Quadri,
all'esterno di un tornante della medesima strada; su di esso pure sorge un
rustico meritevole di conservazione, di 60 m2, con due piccoli
annessi di 11 rispettivamente 8 m2. I motivi per cui i resistenti si
oppongono all'accoglimento del ricorso saranno discussi, se pertinenti, in
seguito.
Secondo la perizia della Divisione, il settore 2-C,
Altanca, sarebbe un tipico paesaggio agricolo di montagna e l'inserimento di
elementi contemporanei (edifici agricoli moderni) non avrebbe intaccato il
carattere originario.
18.1. Il settore 2-C, Altanca, è posto a est di quello appena esaminato,
nel Comune di Quinto. Secondo la fotografia riportata qui sopra al suo intero
dovrebbero esservi diciassette edifici classificati 1a. Il settore è
attraversato dal torrente Foss, che lo divide in due. A ovest il settore si
sviluppa essenzialmente a valle e monte del villaggio di Altanca, ben visibile
nell'immagine (comparto 1); all'estremo est si trova l'abitato di Ronco, pure
individuabile nella fotografia. L'intero settore è attraversato dalla strada
asfaltata che proviene dal fondovalle; essa sale a tornanti sino ad Altanca,
interessando dunque l'insieme del primo comparto, per poi proseguire in direzione
di Ronco verso il quale si snoda in quasi rettilineo. Essa non ha un aspetto
rurale e si configura quale tipica strada di collegamento montana. Sono inoltre
presenti ulteriori opere stradali minori. Anche il settore 2-C è attraversato
dal citato elettrodotto; esso passa immediatamente a monte del mapp. 1319 di CO
3, nei cui pressi insiste pure un traliccio; a questo si affianca una seconda
condotta elettrica aerea che passa tuttavia più a valle, in posizione più
marginale, per poi proseguire nella parte bassa del secondo comparto sempre marginalmente
e dove viene raggiunta dalla prima e da un terzo elettrodotto. Per l'impatto di
queste opere sul territorio ci si può limitare a rinviare a quanto già spiegato
in precedenza. Nel comparto di Ronco, mapp. 4469 (foto n. 57, 70, 92), è
presente anche un impianto per la telecomunicazione (palo con antenne) di
pertinenza della __________; elemento tecnico in posizione marginale, che di
per sé non comporta giocoforza un decadimento delle qualità paesaggistiche
dell'intero settore. Al margine ovest vi è la funicolare del Ritom, affiancata
dalle condotte forzate che alimentano la centrale elettrica. Si tratta di opere
di natura tecnica che tutto sommato costituiscono anche una testimonianza
storica, ma comunque di un certo impatto paesaggistico e sulla cui portata in
rapporto all'edilizia rurale circostante si tornerà in seguito.
18.2. Altanca e Ronco sono inseriti nell'inventario
federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS; oggetti n. 3727 e n.
4095). Per entrambi l'inventario sottolinea l'importanza della cornice prativa
che ne determina ottime qualità situazionali e le buone qualità della sostanza
edilizia presente, ben rappresentativa dei tipi regionali abitativi e utilitari.
Il piano regolatore di Quinto, approvato dal Consiglio
di Stato con risoluzione del 19 ottobre 1981 (n. 5904), piano del paesaggio,
assegna gran parte del settore alla zona agricola. A pressoché l'intero
comparto di Altanca e a solo una minuscola superficie nell'estremo est di
quello di Ronco si sovrappone anche una zona di rispetto del paesaggio. Nei
pressi dell'abitato di Altanca si trova anche la chiesa dei Santi Cornelio e
Cipriano (oggetto culturale) inserito all'interno di una zona di protezione dei
monumenti. Nel settore vi sono poi alcune zone edificabili (cfr. piano delle
zone), segnatamente quelle dei due citati nuclei (NV2; di stampo conservativo,
art. 37 NAPR), affiancate dalle zone d'integrazione (IN3, che prevede che gli
interventi al suo interno devono adeguarsi convenientemente all'aspetto delle
costruzioni tipiche tradizionali del luogo, art. 18 NAPR) e due zone per
residenze turistiche a due piani (T2; art. 40 NAPR), poste a ridosso della
strada principale. Da ultimo, il piano prevede anche la creazione di posteggi
al servizio dei nuclei.
18.3. In merito all'edificazione esistente, la
situazione può così essere riassunta.
Per quanto riguarda il primo comparto, relativo a Altanca, dagli atti e dal
sopralluogo emerge l'effettiva presenza di alcuni edifici rurali integri, tra i
quali si possono annoverare proprio quelli di CO 3. La situazione complessiva,
tuttavia, è frammentata. Nella parte a monte dell'abitato, l'edilizia del tipo
ricercata è del tutto assente; qui a spiccare è, invece, l'imponente volume del
capannone agricolo che sorge a est, del tutto estraneo all'edilizia storica
ricercata. Proseguendo verso valle, vi è il villaggio di Altanca. Nella
parte centrale, a valle dell'abitato e a monte del mapp. 1319 di CO 3, sono poi
effettivamente presenti alcuni edifici della tipologia ricercata. Da notare,
tuttavia, che gli interventi effettuati sui rustici già trasformati non sono
ineccepibili dal profilo delle NAPUC e la qualità formale ricercata ne soffre.
Ciò concerne in particolare uno dei (cinque) rustici che dovrebbe essere
attribuito alla categoria 1a (mapp. 4807; a monte e a est del mapp. 1319), il
quale ha perso ogni qualità a seguito di un'importante trasformazione, con
modalità di intervento assolutamente contrarie a quelle ammissibili secondo il
PUC-PEIP; pure la sistemazione esterna è molto problematica e rappresenta un
esempio di ciò che non dovrebbe essere presente in un paesaggio protetto. La
sua posizione centrale al comparto lo rende paesaggisticamente rilevante, in particolare
per chi proviene dal fondovalle. Proseguendo verso la parte bassa del comparto,
lungo la strada gli edifici sono di nuovo estranei alla tipologia ricercata,
mentre più giù ancora quelli potenzialmente interessanti sono raggruppati in
posizione marginale, a ridosso del bosco e/o del complesso formato dalla
funicolare e dalle condotte forzate, paesaggisticamente ben più caratterizzanti
e che finiscono per sminuirne l'eventuale valenza ai sensi del PUC-PEIP.
Per quanto riguarda la porzione est del settore
(sponda sinistra del torrente Foss) i rustici che risultano assegnati alla
categoria 1a sono concentrati in località Cresta di Sotto (comparto 2);
dovrebbero essere tre (foto n. 56 segg.). Dalle immagini scattate in occasione
del sopralluogo è però possibile costatare che in realtà solo uno di questi non
è ancora stato riattato. Ma, soprattutto, le modifiche agli edifici di
presumibile origine rurale sono in gran parte contrarie allo spirito
conservativo delle NAPUC; a essere anche problematica è la situazione sotto il
profilo delle sistemazioni esterne, dove muretti, terrapieni, pavimentazioni
varie e caminetto esterno sarebbero incompatibili con la qualità formale esatta
dalla pianificazione. Questo piccolo gruppo di fabbricati evoca una piccola zona
di casette di vacanza più che una testimonianza della civiltà contadina che il
piano mira a tutelare. Per quanto concerne il resto della porzione est del
settore, com'era ovvio attendersi, l'edilizia presente nelle zone edificabili
T2 poste lungo la strada principale è essenzialmente estranea a quella di
origine rurale ricercata né è possibile riscontrare altrove una presenza
significativa di simili edifici.
19. Settore 2-D, Deggio/Catto
(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica,
pag. 5)
Il Comune di Quinto resiste al ricorso con argomenti
che, ove necessario, verranno discussi in appresso.
19.1. Il settore 2-D si estende a monte del villaggio
di Quinto, dalla frazione di Deggio sino a quella di Catto e comprende pure
l'abitato di Lurengo e la parte alta di quello di Varenzo, tutti ben visibili
qui sopra. Dall'immagine si evince che al suo interno dovrebbero esservi sedici
edifici meritevoli di conservazione (1a), nove oggetti culturali (1c) e un
edificio meritevole di conservazione ad uso agricolo o di ridotte dimensioni
(1d). Oltre che da alcune strade, tra cui quella principale che proviene da
Ronco, anche questo paesaggio è attraversato da elettrodotti. Per quanto
riguarda l'impatto di queste strutture, si richiama quanto già spiegato.
19.2. Dal profilo pianificatorio, la situazione è
simile a quella del precedente settore. La parte non boschiva è dunque in linea
di principio assegnata alla zona idonea all'agricoltura, cui si sovrappongono
tre zone di protezione del paesaggio. Inoltre, vi sono alcune zone edificabili,
innanzitutto quelle dei nuclei di Catto e Lurengo, con le rispettive zone
d'integrazione, e quella del nucleo di Deggio. Sono anche presenti una zona
residenziale a due piani (R2) a San Martino e una zona turistica a due piani
con obbligo di piano particolareggiato (T2a) a nord di Lurengo.
19.3. Per quanto riguarda l'edilizia fuori zona, nei
pressi dei tre citati nuclei non è dato di vedere edifici della tipologia
ricercata. Per contro, una loro presenza è riscontrabile nel comparto San
Martino. Nella parte alta di quest'ultimo, tuttavia, non è possibile
riconoscere una loro presenza marcante dal profilo paesaggistico, poiché quasi
sempre accostati - o nelle immediate vicinanze - di elementi di disturbo, quali
edifici del tutto estranei alle finalità del PUC-PEIP, rispettivamente
trasformati in spregio alla sostanza storica soggiacente. Diversa è la
situazione per la parte bassa del comparto, per quanto concerne il territorio
compreso a valle della strada che attraversa il settore (mapp. 2419) e a monte
di quella consortile asfaltata (mapp. 2917). Lo si desume in particolare, oltre
che dall'immagine aerea e dalle viste Google, ingrandendo le fotografie n. 2 e
n. 5. Per questa limitata porzione di territorio il carattere originario degli
edifici e del paesaggio risulta ancora sufficientemente preservato.
20. Valutazione complessiva della
regione 2
20.1. Alla
luce di quanto appena illustrato, è giocoforza concludere che il ricorso in
relazione a questa regione, con la riserva del comparto di cui al consid. 19.3
che precede, è fondato, già solo per il fatto che nei vari settori non è
possibile riscontrare una presenza significativa di edifici della tipologia
ricercata. Laddove esistenti, essi sono al massimo una presenza sporadica o
comunque minoritaria. In ogni caso, essi non hanno mai la forza di
caratterizzare il paesaggio, talvolta anche a causa della loro ubicazione
marginale o nei pressi di elementi di maggior impatto paesaggistico (per
esempio strade principali). Certo, i luoghi in esame presentano numerosi
elementi naturalistici e paesaggistici di sicuro pregio (muri a secco, oggetti
culturali ecc.). Ma essi da soli non permettono di controbilanciare
l'insufficienza dell'edilizia ricercata, minoritaria in rapporto al complesso
del paesaggio.
20.2. È vero
che i villaggi di Altanca e Ronco sono inseriti nell'inventario ISOS e che
questi ne sottolinea la valenza della sostanza architettonica al loro interno
e, soprattutto per quanto qui interessi, la necessità di preservare le
pregevoli cornici verdi degli insediamenti. Tuttavia, lo scopo del PUC-PEIP è
la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti ai sensi della
scheda 8.5. del piano direttore (art. 2 cpv. 1.2 NAPUC), non quello di
proteggere zone agricole ancorché pregiate e significative dal profilo
paesaggistico laddove non vi è (sufficiente) sostanza edilizia storica da
tutelare.
La tutela
del paesaggio in quanto tale deve, invece, avvenire per il tramite dei piani
regolatori o altri strumenti specifici del diritto federale, comunale o
cantonale. È, del resto, quanto già prevede, ad esempio, il piano regolatore di
Airolo, che istituisce come visto l'obbligo di mantenimento del territorio
agricolo con funzione paesaggistica, prevedendo anche misure sostitutive nel
caso in cui il proprietario non vi provvedesse.
20.3. In
definitiva, per questa regione, fatta eccezione per il comparto di cui al
precedente consid. 19.3, in nessuno dei settori analizzati né i requisiti posti
dal diritto federale né i criteri posti dalla pianificazione direttrice né
quelli deducibili dall'impostazione del PUC-PEIP sono adempiuti. Come visto, il
paesaggio non raggiunge, a causa degli edifici e interventi in esso presenti, i
requisiti minimi per essere ritenuto degno di protezione; esso non rappresenta una
testimonianza storica sufficientemente preservata e la ricchezza
culturale con carattere di unicità non è chiaramente percettibile. In
taluni casi non è invece possibile individuare aree di sufficiente estensione
per poter essere considerate rilevanti dal profilo paesaggistico e quindi
significative dal profilo della pianificazione in esame.
20.4. Stante quanto appena spiegato, siccome i settori
in parola non adempiono ai criteri per essere ricompresi nel perimetro del
PUC-PEIP, nemmeno la ponderazione degli interessi in gioco permetterebbe di
giungere a diversa soluzione. In merito va comunque ricordato come il
pianificatore abbia già una volta compiuto questo esercizio con l'adozione dei
piani regolatori soggiacenti, nel cui ambito ha tracciato il limite della zona
edificabile. Da notare poi che quelli in esame sono, come del resto la
Divisione stessa rileva seppur soltanto per Altanca (perizia, pag. 3), paesaggi
agricoli di montagna dove è tuttora presente un vivace settore agricolo,
organizzato in strutture moderne e razionali. In effetti, risulta che i
terreni che fanno di contorno agli abitati permanenti sono tutt'ora gestiti
dall'agricoltura, in gran parte anche in modo meccanizzato, di modo che essi
appaiono già ora sufficientemente al riparo dall'incedere del bosco; una
banalizzazione del territorio per questo motivo appare tutto sommato remota. Va
poi considerato l'interesse, sottolineato anche dalla scheda 8.5 del piano
direttore (ripresa nell'approfondimento della scheda P3), di salvaguardare la
flessibilità per altre utilizzazioni. La sovrapposizione di vincoli ingiustificati
va dunque evitata, poiché può ostacolare o comunque rendere più difficile altre
attività di incidenza territoriale.
20.5. Per quanto concerne il comparto di cui al consid.
19.3, va anzitutto considerato che il Tribunale non è autorità di
pianificazione. Benché il ricorso limitatamente a questa porzione di territorio
risulti infondato, non spetta a questa Corte di tracciare il perimetro ridotto.
Compito che, invece, tocca al Governo, autorità preposta all'adozione dei piani
d'utilizzazione cantonale (anche in vigenza della nuova legge, cfr. art. 45
cpv. 3 LST), da sottoporre al Gran Consiglio per approvazione (art. 46 cpv. 1
LST). Gli atti sono dunque retrocessi al Consiglio di Stato perché formuli una
proposta in tal senso al Legislativo. Le Autorità di pianificazione sono
inoltre tenute a verificare che la situazione di fatto non sia nel frattempo
mutata e che i valori che giustificherebbero l'inclusione di questo comparto nel
PUC-PEIP siano tuttora dati, effettuando una completa ponderazione degli
interessi in gioco.
21. Da ultimo, vanno respinte le
seguenti censure avanzate dai resistenti.
21.1. Il Comune di Quinto invoca la propria autonomia
in ambito pianificatorio. Sennonché già solo per il fatto che l'Autorità
cantonale ha optato per l'adozione di un PUC la censura appare priva di
pertinenza. In ogni caso, per costante giurisprudenza, l'istituto
dell'autonomia comunale non consente di tutelare una soluzione contraria al
diritto (DTF 116 Ia 221 consid. 2c, 113 Ia 192 consid. 2d; RDAT II-1997 n. 23
consid. 2, 1989 n. 26 consid. 2c con rinvii).
21.2. CO 1 invoca una lesione del principio della
buona fede per aver acquistato il fondo sulla base della scheda dell'IEFZE,
ritenuto che inoltre nel frattempo il Gran Consiglio aveva approvato il
PUC-PEIP. Essa preannuncia, pertanto, l'intenzione di chiedere un risarcimento
in caso di accoglimento dell'impugnativa. Ora, tale tematica esula dalla
presente procedura pianificatoria. Del resto, a ben vedere, la ricorrente
(correttamente) nemmeno pretende di dedurre da questa censura un motivo di
reiezione dell'impugnativa.
21.3. CO 3 sembra invocare una disparità di
trattamento rispetto ai rustici posti più a monte e inseriti nel PUC-PEIP.
21.3.1. Il principio dell'uguaglianza giuridica esige
che la legge stessa e le decisioni di esecuzione trattino in modo uguale le
situazioni uguali e in modo diverso le situazioni diverse (Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 419). In ambito di provvedimenti
pianificatori tale principio ha una portata necessariamente limitata; esso
s'identifica in sostanza con il divieto d'arbitrio (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Inoltre, secondo costante
giurisprudenza, il principio della legalità dell'attività amministrativa
prevale su quello della parità di trattamento (cfr. Ulrich Häfelin/Georg
Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San
Gallo 2020, n. 603).
21.3.2. Ora, così come sollevata da CO 3 la censura è
formulata in maniera molto vaga e insufficientemente motivata, di modo che
dev'essere subito respinta. In concreto
poi, l'esclusione dei fondi in parola dal perimetro del PUC-PEIP avviene al
pari di quella degli altri territori contestati che non adempiono ai requisiti
per esservi compresi. Ne discende che
l'accoglimento del ricorso ossequia non solo i criteri pianificatori
pertinenti, ma anche la parità di trattamento stessa.
22. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui non è
stralciato dai ruoli, dev'essere parzialmente accolto. Il Tribunale, alla luce
delle particolarità della procedura rinuncia a titolo eccezionale a prelevare
la tassa di giustizia a carico dei resistenti (art. 28 cpv. 1 LPamm), atteso
come gli enti pubblici ne andrebbero comunque sia esenti, secondo prassi. Per
quanto riguarda le ripetibili, l'ampiezza della fattispecie e la complessità
della causa permettono di ritenere giustificata la scelta delRI 1 di avvalersi
di un patrocinatore, per cui dev'essere riconosciuta un'indennità per
ripetibili. Sempre considerando le particolarità della causa, esse sono poste a
carico dello Stato (art. 31 LPamm). Le ripetibili in favore del Comune di
Quinto, nella misura in cui ha resistito con successo all'impugnativa in
relazione al comparto San Martino, devono essere poste a carico della
Confederazione.
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso,
per quanto non stralciato dai ruoli e limitatamente alla regione qui esaminata,
è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. i settori 2-A, 2-B, 2-C e 2-D
secondo il piano in scala 1:20'000 del 31 maggio 2013 prodotto dall'insorgente
con il complemento al ricorso del 24 luglio 2013 relativi alla regione 2 Alta
Leventina sono stralciati dal PUC-PEIP;
1.2. limitatamente alla parte bassa del
"Comparto San Martino", gli atti sono retrocessi al Consiglio di
Stato perché proceda come indicato al consid. 20.5 del presente giudizio.
2. Non si preleva la tassa di
giustizia. Lo Stato verserà alla Confederazione fr. 800.- per ripetibili. La
Confederazione verserà al Comune di Quinto fr. 500.- per ripetibili.
3. Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera