Lexipedia

Decisione

90.2021.11

Ricorso contro il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) - regione 18 - Valle Maggia

16 luglio 2021Italiano147 min

PUC-PEIP i 102 settori indicati negli incarti regionali. Esso ha comunque ridotto

Source ti.ch

Incarti

n.

90.2010.128 (R18)

90.2021.11

Lugano

16 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 29 ottobre 2010 dell'

RI 1

patrocinato da: PR 1

contro

il decreto legislativo dell'11 maggio 2010 con cui

il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dei

paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP);

evasione

parziale:

regione 18, Valle Maggia;

ritenuto, in

fatto

A.

a. Con messaggio del 26

maggio 2009 (n. 6224) il Consiglio di Stato ha sottoposto per approvazione al

Gran Consiglio il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e

impianti protetti (PUC-PEIP). Esso si prefigge di attuare i contenuti della scheda

di coordinamento n. 8.5 del piano direttore cantonale del 1990 (PD '90;

approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, con alcune riserve e

oneri, cfr. FF 2002, pag. 714), il cui scopo è di assicurare la gestione e la

protezione del territorio fuori delle zone edificabili, permettendo di

mantenere e valorizzare edifici e impianti degni di protezione laddove essi

costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale. Il

PUC-PEIP disciplina quindi in maniera organica e unitaria gli edifici rurali

(comunemente denominati rustici) di valore storico-culturale e il territorio di

loro pertinenza. Il piano delimita così i paesaggi con edifici e impianti

protetti e stabilisce inoltre le norme di attuazione (NAPUC) che regolano le

possibilità edificatorie e gli interventi ammissibili sui rustici protetti

nell'ambito degli inventari comunali degli edifici fuori delle zone edificabili

(IEFZE). Ritenuto che la sua attuazione spetterebbe ai privati, il Governo ha

proposto di non stanziare alcun credito per la sua realizzazione.

b. Il 27 aprile

2010 la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha reso il

suo rapporto (n. 6224 R), con il quale ha proposto alcune modifiche al regime

transitorio e maggiori restrizioni in materia di urbanizzazione, un

rafforzamento delle misure di verifica (stanziando un apposito credito) e un

accresciuto rigore nelle disposizioni che regolano le conseguenze del mancato

rispetto della licenza. Ritenuto necessario conferire al Cantone il compito di promuovere

concretamente l'avvio di progetti a livello locale per un'effettiva gestione

attiva e per la protezione dei paesaggi, la Commissione ha invitato il Governo

a presentare un messaggio che ne delineasse le modalità e proponesse lo

stanziamento di un credito per il suo finanziamento.

c. Nella seduta

dell'11 maggio 2010 il Gran Consiglio ha approvato il piano (BU 2010, pag. 174

seg.).

d. Il piano è stato

pubblicato, a cura del Dipartimento del territorio, presso le cancellerie di

tutti i comuni del Cantone dal 20 settembre al 19 ottobre 2010 (cfr. FU 2010,

pag. 6894 seg.), con l'indicazione dei rimedi giuridici.

B.

a. Il 29 ottobre 2010 RI 1 è

insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il PUC-PEIP.

Chiesta la sospensione della procedura per un periodo di sei mesi per

proseguire le trattative con l'Autorità cantonale (ciò che avrebbe permesso un

ritiro completo o parziale del ricorso), RI 1 ha postulato in via principale

l'annullamento del PUC-PEIP. In via subordinata RI 1 ha domandato l'annullamento

del piano e la retrocessione degli atti al Legislativo cantonale perché lo

modifichi come indicato nell'impugnativa; in alternativa esso ha postulato che

sia la Corte stessa a procedere in tal senso. Secondo RI 1 il piano non

terrebbe sufficientemente conto del principio di separazione tra zona

edificabile e non edificabile. Esso rimprovera poi al Cantone di non aver

adempiuto agli oneri imposti dal Consiglio federale nell'ambito

dell'approvazione della scheda n. 8.5. In particolare farebbe difetto

l'inventario sugli abusi edilizi con indicazione dello stato e del genere del

loro disbrigo; in ogni caso esso non è stato trasmesso alla Confederazione. RI

1 sostiene poi che gli atti sarebbero carenti nel giustificare le scelte fatte.

Critica quindi la decisione di conferire agli inventari IEFZE - nati come

strumento conoscitivo e nemmeno ancora approvati o adottati per tutti i comuni

- portata costitutiva, estendendo gli effetti del PUC-PEIP a un elevato numero

di rustici censiti come meritevoli di conservazione (oltre 11'500). Inventari

che, in ogni caso, considerano solo le qualità intrinseche degli edifici e non

quelle del paesaggio in cui sono inseriti e con il quale - invece - devono

formare un'unità degna di protezione. Posto che i paesaggi protetti devono

essere particolarmente meritevoli, RI 1 mette in dubbio l'estensione e la

qualità di quelli tracciati dal PUC-PEIP. Impossibilitato a compiere un esame

di dettaglio a causa dei tempi stretti, RI 1 produce comunque un piano delle

aree che ritiene a prima vista problematiche (cosiddette zone rosse,

ovvero aree situate a una distanza di 100 m da determinati elementi di

disturbo: infrastrutture [strade nazionali], zone edificabili e/o impianti

costruiti/rinnovati dopo il 1946, individuati tramite il registro federale

degli edifici e delle abitazioni). Infine, secondo il ricorrente - che censura

diverse NAPUC - il paesaggio non sarebbe sufficientemente protetto.

b. Il 6 dicembre

2010 il giudice delegato, raccolta l'adesione del Gran Consiglio, ha sospeso la

causa per permettere alle parti di procedere con le trattative in corso.

C. Il PUC-PEIP è stato

contestato anche tramite 257 ricorsi presentati da privati cittadini, enti

pubblici e associazioni. Quelli ancora pendenti saranno evasi con separati giudizi.

D. a. Nella seduta del 28

giugno 2012 il Gran Consiglio ha approvato alcune modifiche delle NAPUC e

stanziato un credito di fr. 3'200'000.- per la gestione e la valorizzazione del

paesaggio per il periodo 2012-2015 proposto dal Consiglio di Stato con il

messaggio del 4 maggio 2011 (n. 6495), intervento giustificato essenzialmente

dalla volontà di rendere più incisiva la protezione del paesaggio nel contesto

del cambiamento di destinazione dei rustici.

b. Contro la modifica

del 28 giugno 2012 sono stati presentati otto ricorsi, di cui sette - inoltrati

da comuni e patriziati - ancora pendenti. Essi saranno evasi con separati

giudizi. RI 1 non è insorto contro la variante, ma ha chiesto di partecipare

anche a queste procedure.

E. a. Il 21 novembre 2012

RI 1 ha postulato la riattivazione della causa, prospettando al Tribunale il

ritiro parziale del ricorso.

b. In occasione

dell'udienza del 30 gennaio 2013 il giudice delegato ha dunque riattivato la

procedura e ha fissato al ricorrente un termine per comunicare al Tribunale:

1. quali domande ricorsuali vengono

mantenute e quali vengono ritirate; devono inoltre essere indicati, quantomeno

brevemente, i motivi;

2. per le domande mantenute che

concernono l'estensione dei paesaggi con edifici e impianti protetti: gli

accertamenti che erano in corso al momento della presentazione del ricorso

(cfr. ricorso del 29 ottobre 2010, punti 11-13, doc. B e C allegati al

ricorso), i quali permettano al Tribunale e alle altre parti di comprendere i

motivi precisi su cui poggiano le richieste di esclusione di certe aree da tali

paesaggi;

3. l'elenco dei Comuni i cui territori

sono toccati dal ricorso dopo il recesso parziale di cui sopra.

F.

Il 24 luglio 2013 RI 1 ha

comunicato il parziale recesso dall'impugnativa. In particolare esso ha rinunciato

a chiedere l'annullamento integrale del PUC-PEIP e a contestare le NAPUC. La

domanda è quindi stata precisata nel senso che RI 1 postula l'annullamento del

piano in corrispondenza di 102 settori, a loro volta suddivisi in numerosi

comparti, distribuiti in 19 regioni, per i quali ritiene non siano soddisfatte

le condizioni poste dal diritto federale e dalla scheda 8.5 del piano

direttore. RI 1 ha quindi versato agli atti una documentazione generale in cui

figura in particolare il piano generale dei comprensori problematici secondo il

ricorso presentato il 29 ottobre 2010 e individuati sulla base del criterio

della distanza da edifici e impianti (elementi perturbatori) che potenzialmente

possono compromettere le qualità del paesaggio. RI 1 ha inoltre prodotto 19

incarti suddivisi per regioni, nei quali sono precisati i settori che, dopo un

esame di dettaglio con il concorso di consulenti esterni (__________ di __________),

sono ritenuti particolarmente problematici e per i quali viene chiesta

l'esclusione dal perimetro del PUC-PEIP (zone viola). RI 1 ha quindi

sottolineato di chiedere per finire l'esclusione di 69.4 km2 dei

642.5 km2 della superficie inserita nel perimetro del PUC approvato

(circa l'11%), che inglobano più o meno 1'400 degli 11'502 edifici classificati

1a (meritevoli di conservazione) o 1b (diroccati potenzialmente ricostruibili),

ovvero grossomodo il 12%. Da ultimo, il ricorrente ha versato agli atti un

incarto relativo alle cinque regioni nelle quali non vi sono più settori

oggetto di contestazione.

G.

Il 9 dicembre 2013 il

Tribunale ha disposto la pubblicazione, dal 7 gennaio al 7 aprile 2014, del

ricorso (integrato dalla memoria complementare del 24 luglio 2013) presso le

cancellerie dei comuni il cui territorio era (ancora) oggetto d'impugnativa (FU

2013, pag. 9829 seg. e 9967 seg.), offrendo nel contempo ai comuni interessati

e a ogni altra persona o ente, i cui diritti od obblighi erano toccati dal

ricorso, la possibilità di presentare una risposta.

H. a. Con risposta del 7

aprile 2014 la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, agente

per il Gran Consiglio, ha chiesto che il ricorso sia respinto. Essa ripercorre

l'iter d'adozione del piano, sostenendo la bontà e l'approfondimento del lavoro

che ha condotto alle scelte contestate. La Divisione ha prodotto anche una perizia

elaborata dalla Sezione dello sviluppo territoriale (SST) con il coinvolgimento

dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) e di quello della

pianificazione locale (UPL) che dimostrerebbe, sulla base di alcuni puntuali

esempi, l'effettiva qualità dei paesaggi messi in discussione dalRI 1.

b. In seguito alla citata pubblicazione disposta dal Tribunale, anche

numerosi privati, enti pubblici e associazioni (oltre 170) hanno presentato una

risposta. La quasi totalità di essi resistono al ricorso, con accenti diversi,

concentrandosi in modo particolare sui rispettivi fondi o comparti. Le

motivazioni - anche di coloro che invece sostengono l'impugnativa delRI 1 -

testimoniano un forte attaccamento al territorio, così come agli edifici

esistenti, sottolineando il rischio di una perdita massiccia di valori

culturali, rappresentati proprio dai rustici. Donde la necessità più volte

ribadita di poter mantenere questi edifici, ai fini di permettere la tutela del

paesaggio e frenare l'avanzata del bosco. Ciò che - stanti gli importanti costi

che una manutenzione rispettosa delle costruzioni comporta - può avvenire

unicamente tramite la possibilità di modificarne la destinazione d'uso, permettendo

la residenza secondaria. Gli argomenti saranno ripresi, ove necessario, in

diritto.

Fatti

I. Il 24

giugno 2014 RI 1 ha chiesto di poter replicare ad alcune risposte.

J. Tra il 24 luglio

2014 e il 5 novembre 2015 il giudice delegato ha esperito numerose udienze e

sopralluoghi. In occasione del primo dibattimento, tenutosi nel Comune di

Quinto, la richiesta di poter replicare formulata dalRI 1 il 24 giugno 2014 è

stata sospesa sino alla fine dell'istruttoria, momento in cui sarebbe stata

ridiscussa.

K.

Terminati i sopralluoghi, con

replica del 22 febbraio 2017 RI 1 ha chiesto di giudicare secondo quanto

domandato con l'atto del 24 luglio 2013, ovvero di escludere dal perimetro del

PUC-PEIP i 102 settori indicati negli incarti regionali. Esso ha comunque ridotto

l'area contestata in corrispondenza del settore 16-A Intragna-Calezzo-Corcapolo

(regione Centovalli), 18-K Giumaglio (regione Valle Maggia) e 21-B Menzonio

(regione Val Lavizzara). Il ricorrente ha quindi versato agli atti 102 dossier,

uno per ciascun settore contestato, dai quali risultano i motivi generali e di

dettaglio a sostegno delle richieste; essi contengono a tal fine una ricca

documentazione fotografica, comprensiva di vedute aeree. In estrema sintesi, RI

1 ribadisce le censure di carattere generale sollevate con l'impugnativa, che

determinerebbero la non conformità del PUC-PEIP con i requisiti posti dalla

legislazione pianificatoria e con la pianificazione direttrice cantonale. Per i

settori contestati esso ritiene poi che non esista un paesaggio di tipo

rurale tradizionale, integro e con delle qualità particolari, riconducibile

alla civiltà contadina e in particolare alle attività collegate alla pastorizia

e alla transumanza (pag. 9) né che le costruzioni rurali presenti (molto

poche rispetto al complesso dei manufatti e non di rado prive di qualità

particolari) sarebbero - salvo rare eccezioni - in rapporto di simbiotica

valorizzazione con il paesaggio, che non arricchirebbero.

L. In sede di

duplica i resistenti hanno in generale confermato le loro posizioni,

contestando di massima quelle delRI 1. La Divisione si è limitata a rinviare

alla propria risposta, rispettivamente alle prese di posizione consegnate nei

verbali d'udienza.

M. Il 6 marzo 2018 il giudice

delegato, respinte le ulteriori richieste di prova, ha assegnato un termine

(poi prorogato) sino a venerdì 11 maggio 2018 per presentare eventuali

conclusioni. Il ricorrente, così come molti resistenti, hanno confermato le

rispettive richieste e argomentazioni. La Divisione è rimasta silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è

tempestivo (art. 49 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 [LALPT; BU

1990, pag. 365]; dal 1° gennaio 2012 art. 47 cpv. 1 della legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100]). Quanto alla legittimazione

attiva delRI 1, la Corte considera quanto segue.

1.2. L'art. 89 cpv. 2 lett. a della legge sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) conferisce il diritto di ricorrere alla

Cancelleria federale, ai Dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il

diritto federale, ai Servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare

la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. Le Autorità federali che

hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale - prosegue la legge (art. 111

cpv. 2 LTF) - possono avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto

cantonale e, in quanto ne facciano richiesta, partecipare ai procedimenti

dinanzi alle Autorità cantonali inferiori. L'art. 48 dell'ordinanza sulla

pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; nella versione

in vigore dal 1° gennaio 2007; RU 2006, pag. 4705), che stabilisce i compiti e

le competenze delRI 1, autorizza quest'ultimo a presentare ricorso secondo le

disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria nell'ambito

della pianificazione territoriale (cpv. 4). Ne discende che RI 1, autorità

competente in materia di pianificazione del territorio (art. 12a cpv. 1

dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente,

dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni del 6 dicembre 1999;

Org-DATEC; RS 172.217.1) è legittimato a far capo alla via di ricorso

cantonale.

1.3. Alcuni resistenti criticano l'agire dell'insorgente per

quanto riguarda la formulazione delle domande, sia in relazione alla

definizione dell'oggetto della lite sia alla precisione nel tracciamento dei territori

contestati. Quest'ultima censura va subito disattesa: RI 1 ha infatti prodotto

documentazione sufficientemente precisa in forma cartacea ed elettronica. Pure

da respingere sono le critiche relative alla violazione dei principi della

buona fede e della parità di trattamento, formulate in particolare dalla Divisione

nella risposta del 7 aprile 2014, tese a limitare l'oggetto del contendere alle

sole aree indicate nel piano allegato al ricorso (cosiddette zone rosse).

Come visto in narrativa, in un primo momento, il ricorrente ha chiesto

l'annullamento dell'intero atto pianificatorio, postulando la sospensione della

procedura ai fini di condurre trattative con il Cantone in vista di una

soluzione condivisa, ciò che avrebbe potuto comportare il ritiro del ricorso.

Dall'atto emerge comunque con chiarezza che RI 1 non ha mai inteso limitare

l'impugnativa unicamente a queste aree. Solo con lo scritto del 24 luglio 2013 RI

1 ha ridotto il territorio oggetto di contestazione ai citati 102 comparti (cosiddette

zone viola, non sempre corrispondenti alle sole zone rosse),

superficie ulteriormente ridotta il 22 febbraio 2017 in sede di replica.

Determinante è dunque la domanda risultante da questi atti di causa e ribadita

con le conclusioni. Sapere se i privati abbiano subìto pregiudizi dall'intesa

bonale raggiunta tra il Cantone e RI 1, secondo cui durante la sospensione

della procedura e pendenti le trattative il primo avrebbe rilasciato le licenze

edilizie solo per i perimetri non contestati mentre la seconda non vi si

sarebbe opposta, è questione che esula da questa procedura.

1.4. Ferme queste premesse, il ricorso è ricevibile in ordine e

- nella misura in cui non è stato ritirato e conseguentemente qui stralciato

dai ruoli - può essere esaminato nel merito. Irricevibili, per contro, sono le

domande poste dai resistenti che vanno oltre alla semplice richiesta di

respingere o accogliere l'impugnativa: la legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, pag. 181, applicabile in

forza dell'art. 113 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) non prevede l'istituto del ricorso adesivo

(RDAT 1990 n. 44 consid. 1.2; cfr. nello stesso senso Ruth Herzog in: Ruth Herzog/Michel Daum

[curatori], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton

Bern, II ed., Berna 2020, n. 5 ad art. 69).

1.5. Poiché la procedura relativa al PUC-PEIP (ivi compresa

quella successiva relativa alle varianti) era in corso prima dell'entrata in

vigore della LST, il piano dev'essere esaminato nel merito in applicazione

della LALPT (art. 117 LST). Determinante, inoltre, risulta il contenuto della

scheda 8.5 del PD '90, nel frattempo sostituito dal PD '09. A prescindere dal

fatto che il PUC-PEIP è stato elaborato in vigenza della scheda 8.5, la nuova

scheda P3 del PD '09 che ne riprende i contenuti non è stata sottoposta per

(nuova) approvazione al Consiglio federale. Nel suo rapporto d'esame del 24

settembre 2013 RI 1 ha tuttavia rilevato che la nuova scheda P3 non riporta

correttamente le modifiche imposte alla vecchia scheda 8.5 con l'approvazione

del 30 gennaio 2002, in particolare la scheda P3 è priva del capitolo Indicazioni

operative complementari facente parte dell'allegato B della citata

approvazione. Di conseguenza, approvando il 16 ottobre 2013 la rielaborazione

del piano direttore, il Consiglio federale ha espresso una riserva nel senso

che per la scheda P3 sono tutt'ora validi i contenuti delle approvazioni

federali avvenute negli anni passati (FF 2013, pag. 7200). Per quanto riguarda

le ulteriori questioni relative al diritto applicabile, esse saranno affrontate

- ove necessario - nei successivi considerandi.

1.6. L'incarto può essere evaso sulla base della copiosa

documentazione versata agli atti dalle parti, integrata dalle risultanze dei

sopralluoghi esperiti dal giudice delegato. Compiendo una valutazione

anticipata, non è necessario esperire le ulteriori prove richieste (art. 18

cpv. 1 LPamm). In particolare il richiamo operato dal ricorrente degli incarti

relativi ai casi in cui è stato applicato l'art. 39 cpv. 5 OPT (ripristino di

modifiche illegali nei paesaggi del PUC-PEIP) non è atto - come si vedrà in

seguito in relazione alla questione dell'ampiezza del territorio (infra,

12.1.2.1 e 12.1.2.2) - a fornire elementi utili ai fini del presente giudizio.

Tale questione, a ben vedere, esula dalla vertenza di natura pianificatoria e

attiene piuttosto ai compiti di vigilanza in materia edilizia.

In ogni caso, il tema della polizia delle costruzioni fuori zona edificabile

non si riduce certo al solo perimetro del PUC-PEIP, ma riguarda semmai l'intero

territorio cantonale non fabbricabile. Del resto, la pretesa incapacità (o

mancanza di volontà) da parte dell'Autorità cantonale di far rispettare

le norme edilizie non può essere messa in relazione diretta con l'estensione

del perimetro del PUC-PEIP. Anzi, questo piano pone

le basi legali che definiscono il quadro giuridico per effettuare interventi

nei territori protetti, prima assente, il che faciliterà anche i compiti di

vigilanza da parte dell'Autorità cantonale. Non è poi dato di vedere per quale

motivo l'esclusione di determinati comparti dal suo perimetro avrebbe

quale effetto virtuoso di scongiurare gli abusi edilizi. Appare piuttosto

verosimile il contrario, giacché coloro che posseggono edifici meritevoli di

conservazione inseriti nel PUC-PEIP hanno un interesse accresciuto a rispettare

le norme, che permette loro di conseguire il cambiamento di destinazione in

modo legale. Inoltre, essi hanno anche un interesse a vigilare che gli altri

proprietari agiscano nel pieno rispetto delle NAPUC, per evitare di

compromettere le qualità paesaggistiche che giustificano l'inclusione dei fondi

nel perimetro del PUC-PEIP. Nemmeno la richiesta di richiamare atti relativi

alle pianificazioni comunali (ivi compresi gli IEFZE) merita di essere accolta:

si tratta infatti di documenti pubblici, liberamente accessibili e

consultabili, e, pertanto, considerati noti alle parti (cfr. DTF 138 II 557

consid. 6.2, 135 III 88 consid. 4.1). Poco importa se essi sono alla fin fine

numerosi. Nel contesto del puntiglioso lavoro effettuato dalRI 1, nulla gli

impediva di richiedere direttamente ai Comuni oppure ai servizi cantonali la

loro trasmissione, non spettando certo al Tribunale il compito di acquisire

documentazione pubblica per semplificare il lavoro delle parti. Simile incombenza

non può essere dedotta nemmeno dal principio inquisitorio.

2. 2.1. In ambito

di piani di utilizzazione cantonali l'art. 49 cpv. 2 LALPT (dal 1° gennaio 2012

art. 47 cpv. 2 LST) prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso

del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto dei fatti rilevanti e

l'inadeguatezza del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani

regolatori e per quelli di dettaglio, in questo campo il potere d'esame del

Tribunale è completo e contempla anche il sindacato d'opportunità. Il pieno

potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione

giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura,

specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica o

connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente

delle autorità del luogo, costituiscono spesso un insostituibile elemento per

la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto

esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano di

utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza,

inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà

all'autorità di adozione o che procederà a una sua modifica. Non basta dunque

che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti,

di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa

deve manifestare pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il

Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità incaricata della

pianificazione (STA 90.2005.19 del 16 luglio 2007 consid. 2).

2.2. Una misura pianificatoria può costituire una

restrizione di diritto pubblico ed è compatibile con la garanzia della

proprietà sancita dall'art. 26 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse

pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36

cpv. 1-3 Cost.).

3. 3.1. Secondo

l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire piani d'azzonamento per assicurare

un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato

insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è

codificato all'art. 2 della legge federale

sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700).

Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:

pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del

permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto

coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione (DTF 137 II 254

consid. 3.1). Il piano d'utilizzazione cantonale viene adottato, secondo le

indicazioni del piano direttore (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di

un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 seconda frase e 2 cpv. 1

LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art.

33 segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano

d'utilizzazione cantonale disciplina e organizza l'uso ammissibile del suolo

per zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere

l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore e di

compiti cantonali come pure la realizzazione di edifici o impianti di interesse

cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali (art. 44 cpv. 1 e 2 LALPT).

3.2.

3.2.1. I piani di utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile

del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il principio

fondamentale secondo cui occorre separare il territorio edificabile da quello

non edificabile era già desumibile dall'art. 1 cpv. 1 vLPT nella sua versione

originaria (RU 1979, pag. 1573) che stabilisce che il suolo dev'essere

utilizzato con misura (cfr. Peter Hänni,

Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, VI ed., Berna 2016, §7 I.3.b,

pag. 67 seg.) sostituita dall'attuale testo (in vigore dal 1° maggio 2014; RU

2014, pag. 899) il quale dispone che Confederazione, Cantoni e Comuni devono

provvedere affinché i comprensori edificabili siano separati da quelli non

edificabili. La necessità di suddividere il territorio edificabile da quello

non edificabile è tuttavia anteriore all'entrata in vigore, il 1° gennaio 1980,

della LPT. Tale, fondamentale, compito derivava già dall'art. 22quater

cpv. 1 dell'abrogata Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29

maggio 1874 (vCost.; RU 1, pag. 1; Hänni,

op.cit., §7 I.1., pag. 64; Eric Brandt,

Le principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non

constructibles, in: RDAF 1995 pag. 197 segg., 203). Esso è stato dapprima

concretizzato sul piano legislativo tramite il decreto federale su alcuni

provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio del 17

marzo 1972 (DFU-PT; RU 1972, pag. 576), entrato in vigore il 24 marzo 1972, che

ha imposto ai Cantoni di designare senza indugio i territori dove

l'insediamento e l'edificazione dovevano essere provvisoriamente limitati o

impediti (art. 1 DFU). Il 1° luglio 1972 è quindi entrata in vigore la legge

federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LCIA; RU 1972,

pag. 1120), con cui per la prima volta l'Assemblea federale ha sancito per

tutta la Confederazione il principio della separazione sistematica tra

territorio edificabile e non edificabile (DTF 129 II 396 consid. 4.2.1).

Secondo questa legge i permessi per la costruzione o la trasformazione di

edifici e impianti di ogni genere possono essere concessi unicamente

all'interno delle zone edificabili e, dove queste mancano, nel perimetro del

progetto generale di canalizzazione (PGC; art. 19 LCIA). All'esterno del

perimetro del PGC nuovi edifici e impianti possono essere realizzati unicamente

in quanto sia dimostrato un bisogno oggettivamente fondato (art. 20 LCIA). Il

principio fondamentale della separazione tra zona edificabile e zona non

edificabile è oggi dedotto dal citato art. 75 Cost. (Rudolf Muggli, Vorbemerkungen zu den

Art. 24bis 24e und 37a, in: Heinz Aemisegger e al.

[curatori], Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo/Basilea/Ginevra

2017, n. 16). La sua importanza è, infine, sottolineata anche dalla

giurisprudenza relativa alla polizia delle costruzioni di questo Tribunale (STA

52.2014.124 dell'11 dicembre 2015 consid. 3.4., 52.2002.454/461 del 15 febbraio

2005 consid. 4.2., confermata con STF 1A.77/2005-1P.201/2005 del 6 giugno 2005

in: RtiD II-2005 n. 18, 52.2004.397 del 23 febbraio 2005 consid. 4.;

52.2002.234 del 21 marzo 2003 consid. 4.2.).

3.2.2. I Cantoni possono prevedere altre zone d'utilizzazione e,

dunque, suddividere, diversificare, combinare e completare i tipi di zona

fondamentali (edificabile, agricola e protetta) previsti dal diritto federale;

essi devono comunque sempre rispettare il regime degli art. 15-17 LPT e, di

riflesso, attenersi al principio fondamentale del diritto pianificatorio di

separazione tra zone edificabili e non edificabili (DTF 143 II 558 consid. 2.5.1).

4. 4.1. Giusta

l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione a costruire può essere

rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla

funzione prevista dal piano d'utilizzazione per quella zona, ovvero soltanto

per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle finalità

della zona in cui sorgono (principio della conformità di zona). Anche nella

zona agricola edifici e impianti possono essere considerati conformi alla

funzione di zona, a condizione che essi, in particolare e per quanto qui

interessa, siano necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura oppure

che servano all'ampliamento interno di un'azienda agricola o orticola

produttiva (art. 16a cpv. 1 e 2 LPT; art. 34 cpv. 1 OPT).

4.2. In deroga al principio della conformità di

zona, secondo l'art. 24 LPT fuori delle zone edificabili possono

eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il

cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione

prevista per la zona di utilizzazione se la loro destinazione esige

un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono

interessi preponderanti (lett. b). Le due condizioni devono essere adempiute

cumulativamente. Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo

ed è soddisfatto soltanto se l'edificio o l'impianto deve essere

realizzato fuori del territorio edificabile per motivi di ordine tecnico,

inerenti al suo esercizio o alla natura del terreno. Motivi puramente finanziari,

personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 136 II 214 consid. 2.1, 129

Considerandi

II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; cfr. pure Bernhard Waldmann/Peter

Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 8 segg. ad art.

24). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni

altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o

impianto, a causa delle immissioni generate, non può essere realizzato

all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di

animali o uno stand di tiro; DTF 129 II 63 consid. 3.1, 114 Ib 180 consid. 3c

seg. con rinvii; Waldmann/ Hänni, loc. cit.). L'adempimento

del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica l'assenza

di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il

criterio presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi,

pubblici e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti

dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 OPT; DTF 129 II 63

consid. 3.1; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012 consid. 4.1).

4.3

L'art. 24d cpv. 2 LPT in vigore dal 1° settembre

2000.

(introdotto dalla revisione parziale del 20 marzo 1998, RU 2000, pag.

2042) dal marginale Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici

e impianti degni di protezione prescrive che può essere autorizzato il

cambiamento di destinazione di edifici e impianti degni di protezione se sono

stati sottoposti a protezione dall'autorità competente (lett. a) e la loro

conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo (lett.

b). Le autorizzazioni in base a questo articolo possono essere rilasciate

unicamente alle condizioni di cui al suo cpv. 3; in particolare, l'edificio o

l'impianto deve prestarsi all'utilizzazione prevista (lett. a).

4.4

4.4.1

L'art. 39 cpv. 2 e cpv. 3 OPT pone le premesse e le

condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare,

fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di edifici e

impianti.

4.4.2

Secondo tale disposizione, nella versione in vigore fino

al 1° novembre 2012:

2.

I Cantoni possono

autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di

edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:

a. il

paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti

sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;

b. il

carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;

c. la

conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il

cambiamento di destinazione; e

d. il

piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il

carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.

3.

Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere

rilasciate soltanto se:

a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore;

b. il cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non

sia necessario;

c. l'aspetto

esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;

d. è

necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e

tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di

destinazione, sono ribaltati sul proprietario;

e. la

coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe

non è minacciata;

f. non vi

si oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT).

4.4.3

L'11 marzo 2012 è

entrato in vigore l'art. 75b Cost. che stabilisce che la quota di

abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della

superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può

eccedere il 20% (cpv. 1). In attesa dell'adozione della legge federale in

materia, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulle abitazioni

secondarie del 22 agosto 2012 (OASec 2012; RU 2012, pag. 4583). L'art. 5 OASec

2012.

permette il rilascio delle autorizzazioni secondo l'art. 39 cpv. 2 e 3 OPT

anche se la quota del 20% di abitazioni secondarie è stata raggiunta nel

Comune. L'art. 7 OASec 2012 ha quindi modificato l'OPT, introducendo due nuovi

capoversi all'art. 39:

4.

Le autorizzazioni di cui

al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione

dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito

di responsabilità del proprietario fondiario.

5.

In

caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità

cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della

situazione conforme al diritto.

Il Consiglio federale ha così inteso, da un lato,

permettere l'utilizzazione estensiva di questi edifici, per meglio conseguire

lo scopo primario della conservazione del paesaggio, dall'altro, preservare il

carattere degno di protezione di questi paesaggi, favorendo l'interesse permanente

dei proprietari a mantenerlo (ARE, Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza

sulle abitazioni secondarie, Berna 2012, ad art. 5). Con l'entrata in vigore,

il 1° gennaio 2015, della legge federale sulle abitazioni secondarie del 20

marzo 2016 (LASec; RS 702) il rilascio di licenze edilizie per residenze

secondarie dev'essere dedotto dall'art. 9 cpv. 2 LASec, secondo cui al di fuori

delle zone edificabili la realizzazione di edifici senza limitazioni d'uso

secondo l'art. 7 cpv. 1 LASec è retta dalla legislazione in materia di

pianificazione del territorio, ovvero dagli art. 24d cpv. 2 e 3 LPT e 39

cpv. 2-5 OPT (cfr.: DTF 145 II 83 consid. 7.2; Beat

Stalder in: Stephan Wolf/Aron Pfammatter [curatori], Handkommentar

Zweitwohnungesetz, Berna 2017 n. 43, 47 segg. ad art. 9; Franco Pedraz­zini, Le abitazioni

secondarie, dall'iniziativa popolare alla legge federale, in: Marco Lucchini/Fulvio Campello

[curatori], Il diritto edilizio, Lugano/Basilea 2016, pag. 65 segg., 94).

4.4.4

Il 10 ottobre 2012 il Consiglio federale ha modificato

l'art. 39 cpv. 3 OPT come segue (in vigore dal 1° novembre 2012; RU 2012, pag.

5537; corrispondente al precedente cpv. 3 lett. c del medesimo disposto).

3.

Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere

rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare

restano sostanzialmente immutati.

Le altre condizioni di cui al precedente art. 39 cpv. 3 OPT - a

eccezione, dunque, di quella alla lett. c - sono state traslate nel nuovo art.

43a OPT Disposizioni comuni, che riguarda ora tutte le

autorizzazioni rilasciate secondo la sezione 6 dell'OPT, riferita alle

eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili. Benché il testo

della nuova lett. a sia stato adeguato, ciò non concerne - in sostanza - l'art.

39.

cpv. 2 OPT (cfr. ARE, Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione

del territorio, Rapporto esplicativo, Berna 2012, ad art. 43a).

5.

Ai fini

dell'evasione dell'impugnativa, deve essere sciolto il quesito relativo alla

base legale dell'art. 39 cpv. 2 OPT. Secondo RI 1 questa norma sarebbe un caso

di applicazione dell'art. 24 LPT, ipotesi contestata da alcuni resistenti, i

quali evocando parte della dottrina, sostengono che essa trovi fondamento

nell'art. 24d LPT.

5.1

5.1.1

La revisione parziale della LPT promossa dal Consiglio

federale con il messaggio del 22 maggio 1996 (n. 96.040, in FF 1996 III 457) ha

conosciuto un iter piuttosto complesso. Già in occasione dell'esame del

progetto al Consiglio Nazionale, dopo che quello degli Stati con qualche

modifica l'aveva approvato (cfr. BN CS 1997, pag. 185 segg.), esso è stato

oggetto di diverse modifiche, tant'è che quest'ultima Camera ha introdotto

alcuni nuovi articoli su proposta della sua Commissione (cfr. BU CN 1997, pag.

1855.

segg.) ed è stato necessario ritornare il progetto all'altra Camera. Per

quanto qui interessi, nel messaggio il Consiglio federale ha proposto un nuovo

art. 24a cpv. 3 LPT, poi divenuto con una modifica redazionale da parte

della Commissione degli Stati l'art. 24d cpv. 2 LPT, che è stato

adottato dalle Camere già con la prima deliberazione. L'intenzione del Governo

era quella di estendere le possibilità offerte dall'art. 24 vOPT '89, da cui è

poi derivato l'attuale art. 39 cpv. 2 OPT, circoscritte unicamente a

comprensori qualificati (cfr. messaggio 96.040 cit., cap. 111.4 e 114). Se ne

può dedurre che secondo il Consiglio federale le possibilità di cui all'art. 24

vOPT '89 erano già sorrette da una sufficiente base legale, ovvero l'art. 24

cpv. 1 lett. a LPT, nella versione in vigore sino al 1° settembre 2000 (RU

1979, pag. 1573), corrispondente all'attuale 24 lett. a LPT. D'altro canto,

dall'esame dei verbali dell'Assemblea federale emerge come talvolta l'art. 24a

cpv. 3 del progetto venga definito "lex rustici",

rispettivamente che per taluni partecipanti - ivi compreso il consigliere

federale Koller - si trattava di dare una base legale a quanto (già) previsto

dalla vOPT '89 (BU CS 1997, pag. 220).

5.1.2

In una decisione di principio il Tribunale federale,

chinatosi sul quesito di sapere se fosse possibile demolire e ricostruire un

edificio ancora utilizzato a scopi agricoli dopo il 1972 nei comprensori con

abitati tradizionalmente sparsi, ha avuto modo di considerare che l'art. 39 OPT

costituisce una norma di esecuzione molto estesa dell'art. 24 lett. a LPT (DTF

137.

II 338). L'Alta Corte sembra quindi andare nella direzione di considerare

l'art. 24 lett. a LPT quale base legale dell'art. 39 OPT. Ancora di recente il

Tribunale federale ha nettamente distinto l'applicazione dell'art. 24d cpv.

2-3 LPT - riservato alle costruzioni degne di protezione - dall'art. 39 cpv.

2-5 OPT (DTF 145 II 83 consid. 6.2.1). Da notare che, secondo il medesimo

giudizio, la necessità di far capo alla procedura pianificatoria è data anche

nel caso in cui si volesse considerare l'art. 39 OPT come una norma di

esecuzione dell'art. 24d LPT (DTF 145 cit. consid. 8.1).

5.1.3

Anche la dottrina ha avuto modo di esprimersi in merito

all'art. 39 OPT.

Secondo Muggli l'art.

39.

cpv. 2 OPT, dopo la revisione parziale del 1998 che ha introdotto il nuovo

art. 24d LPT, deve essere inteso quale norma di esecuzione di

quest'ultimo, siccome lex specialis in rapporto all'art. 24 LPT (Muggli, op. cit., n. 38 ad art.

24.

e n. 8 ad art. 24d). Quanto previsto dall'ordinanza sarebbe dunque

applicabile solo nella misura in cui non è in conflitto con l'art. 24d

LPT, ciò che sarebbe problematico, giacché i requisiti non sono i medesimi (ibidem,

n. 40 e 41 ad art. 24). Comunque, l'autore ritiene possibile un'interpretazione

conforme alla legge dell'art. 39 cpv. 2 OPT nel senso che per applicare l'art.

24d cpv. 2 LPT a interi paesaggi caratterizzati da edifici tipici che

abbracciano più Comuni è corretto esigere - come fa l'ordinanza - che la

regolamentazione sia contenuta nel piano direttore cantonale e in un piano

d'utilizzazione cantonale o comunale, mentre per singoli oggetti meritevoli è

sufficiente una semplice decisione di protezione (ibidem, n. 42).

L'autore sostiene dunque che proprio il PUC-PEIP rappresenterebbe un buon

esempio di come l'art. 39 cpv. 2 OPT possa essere interpretato conformemente

all'art. 24d cpv. 2 LPT (loc. cit.).

Hänni rileva che la

revisione parziale della LPT del 1998 ha introdotto una serie di autorizzazioni

eccezionali facilitate di modo che l'art. 24 LPT ha oggi una portata sussidiaria

(Hänni, op. cit., §10 VII.3., pag.

204). L'autore tratta l'art. 39 OPT come un caso a sé, che completa le

disposizioni degli art. 24 segg. LPT, distinguendo il campo di applicazione

dell'art. 24d cpv. 2 LPT da quello dell'art. 39 cpv. 2 OPT e, per quanto

riguarda il rapporto tra queste due norme, limitandosi a rinviare alla citata

DTF 137 II 338 (Hänni, op. cit.,

§10 VII.3.j, pag. 231 con rinvio alla nota n. 802). Pure Dupré distingue tra l'art. 24d cpv.

2.

OPT e l'art. 39 cpv. 2 OPT (Chantal

Dupré in: Heinz Aemisegger e altri, Commentaire LAT, Ginevra/Zurigo/Basilea

2010, n. 15 ad art. 24d), approccio condiviso anche da Favre (Anne-Christine

Favre, La zone agricole, in: Journées du droit de la construction 2009,

pag. 47 segg., pag. 77). Parrebbe potersi dedurre, quindi, che per questa

dottrina la base legale vada cercata nella norma sussidiaria generale di cui

all'art. 24 LPT.

Infine, secondo Waldmann/Hänni

l'art. 39 OPT non sarebbe una semplice norma di esecuzione, ma una

derogazione a sé stante relativa al principio della separazione del territorio

edificabile da quello non edificabile (Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 27 ad art. 24). Stante il carattere esaustivo delle eccezioni

previste dalla LPT e l'assenza di una norma di delegazione, questi autori

mettono in dubbio la legalità e la costituzionalità dell'art. 39

OPT (loc. cit.; ancora più categorico: Bernhard

Waldmann, Zur Standortgebundenheit von Bauten und Anlagen ausserhalb der

Bauzone, in: Benoît Bovay/Minh Son Nguyen [curatori], Mélange Pierre Moor,

Berna 2005, pag. 779 segg., 787). Parere condiviso da Karlen e da Marti

(Peter Karlen, Die

Ausnahmebewilligung nach Art. 24-24d RPG, System der neuen Regelung, in:

ZBl 102/2001, pag. 291 segg., 294 e 305; Arnold

Marti, Commento della DTF 137 II 338 in: ZBl 113/2012, pag. 304).

5.2

Alla luce di quanto

appena ricordato, questo Tribunale ritiene che l'art. 39 cpv. 2 OPT abbia la

sua base legale nell'art. 24 lett. a LPT. Ciò emerge innanzitutto dalla genesi

della norma, sviluppata prima dell'adozione dell'art. 24d cpv. 2 LPT e

ripresa in seguito senza modifiche sostanziali nella vigente ordinanza. In

secondo luogo, le condizioni di applicazione dell'art. 24d cpv. 2 LPT e

dell'art. 39 cpv. 2 OPT, come spiegato, divergono su più punti. Da

sottolineare, in particolare, che nell'ambito dell'adozione dell'art. 24d

cpv. 2 LPT, l'Assemblea federale e meglio il Consiglio nazionale ha

esplicitamente respinto la proposta di imporre ai Cantoni una procedura

pianificatoria ai fini della sua applicazione (BU CN 1997, pag. 1863 segg.),

aspetto invece centrale nell'impianto dell'art. 39 cpv. 2 OPT. Nell'esigere che

l'edificio si presti all'utilizzazione prevista, l'art. 24d cpv. 3 LPT

sembra inoltre escludere la possibilità di farvi capo quando il cambiamento di

destinazione richiesto sia da fienile o stalla in abitativo secondario (cfr.

messaggio n. 96.040 cit., cap. 208.41). Da ultimo, ma non per importanza,

l'art. 39 cpv. 2 OPT fa espressamente riferimento al concetto di ubicazione

vincolata, mentre parte della dottrina ritiene che l'art. 24d LPT

prescinda da questa necessità (cfr., ad esempio, Waldmann, op. cit., pag. 780). Secondo

questa Corte, dunque, l'art. 39 cpv. 2 OPT altro non fa che esplicitare il

concetto di natura indeterminata (Muggli,

op. cit., n. 2 ad. 24; Waldmann,

op. cit., pag. 787) espresso dalla locuzione esige un'ubicazione fuori della

zona edificabile di cui alla lett. a dell'art. 24 LPT, ponendo severe

esigenze affinché possa essere riconosciuta la necessità di permettere il

cambiamento di destinazione degli edifici rurali per motivi paesaggistici.

Condizioni che appaiono in linea con l'impianto della LPT e dunque non possono

essere ritenute contrarie alla legge né tantomeno alla Costituzione federale,

atteso come permettono di considerare a sufficienza il principio di separazione

della zona edificabile da quella non edificabile. Nel solco della giurisprudenza

dell'Alta Corte citata (cfr. pure l'approccio giuridico della STF 1A.20/2005

del 4 agosto 2005 consid. 4), anche nel caso del cpv. 2 dell'art. 39 OPT è

dunque possibile riconoscere una norma di esecuzione dell'art. 24 lett. a LPT.

6.

Ai fini di poter

far uso delle possibilità di cui all'art. 39 cpv. 2 OPT, i Cantoni devono

innanzitutto ossequiare la condizione di cui alla lett. d, indicando nel piano

direttore cantonale i criteri secondo cui dev'essere valutato il carattere

degno di protezione dei paesaggi e degli edifici. Il Cantone Ticino ha dunque

adottato la scheda di coordinamento 8.5. Questa è stata approvata il 30 gennaio

2002.

dal Consiglio federale (FF 2002, pag. 714), apportando alcune modifiche e

facendo proprio il testo di cui all'allegato B del rapporto d'esame dell'ARE

del 14 novembre 2001. Il Governo federale ha inoltre posto alcuni oneri a

carico del Cantone, segnatamente:

I.

Il Cantone tiene inventari in

merito a:

a.

paesaggi protetti ai sensi

dell'articolo 39 capoverso 2 OPT (inclusa la cartografia),

b.

edifici che in questi paesaggi

sono stati posti sotto protezione,

c.

autorizzazioni per costruire o

trasformare edifici o impianti all'interno di questi paesaggi, suddivise in:

1) autorizzazioni concernenti edifici protetti;

2) autorizzazioni concernenti altri edifici o

impianti,

d.

messa sotto protezione di edifici

rustici diroccati e autorizzazioni rilasciate per la ricostruzione e la

trasformazione dell'utilizzazione di siffatti edifici,

e.

abusi edilizi in questi paesaggi

indicando stato e genere del disbrigo,

f.

rendiconti periodici (almeno ogni

due anni) dei Comuni sullo stato dell'esecuzione riguardante questi paesaggi.

II.

Il Cantone trasmette annualmente

all'USTE gli inventari aggiornati indicando le modifiche intervenute.

III.

Il Cantone adegua le "Direttive

dipartimentali per l'elaborazione dell'inventario comunale degli edifici

situati fuori delle zone edificabili, febbraio 1991" e la "Norma

integrativa tipo alla norma di attuazione dei PR (edizione agosto 1994)"

alla versione della scheda di coordinamento approvata.

6.1

6.1.1

La scheda coordinamento n. 8.5, di dato acquisito, affronta la tematica

dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione dipartendosi dalla

seguente analisi:

Il paesaggio rappresenta in Ticino un aspetto

territoriale di notevole importanza non solo per la società che vi vive, ma

anche quale componente dell'attrattiva turistica. Di particolare rilevanza per

la qualità formale del paesaggio sono la ricchezza e la diversità degli

ambienti, frutto di secoli di utilizzazione agricola e forestale del

territorio, basata sulla transumanza stagionale dal piano alla montagna e

viceversa. Questa forma tradizionale di utilizzazione del territorio ha

determinato l'alternanza tra foreste e spazi aperti e ampie superfici pascolive

alpestri sovente valorizzati dalla presenza di edifici, raggruppati o isolati,

testimoni di un'arte edilizia minore, ma di grande dignità (cfr. Atlante

dell'edilizia rurale in Ticino). Il quadro paesaggistico legato a questo

territorio costruito rappresenta una delle varie ricchezze culturali con

carattere di unicità che il Ticino può offrire. La storia e i ricordi collegati

a queste testimonianze hanno radici profonde ancora nell'attuale società locale

e negli ultimi anni tendono sempre più a rappresentare un punto di riferimento

per una popolazione sempre più sottoposta ai ritmi stressanti e alienanti della

vita urbanizzata. Per gli abitanti delle valli il patrimonio tradizionale

costruito rappresenta anche un'importanza economica, non tanto per il suo

indotto diretto legato al ricupero edilizio, ma per la sua funzione

paesaggistica e di conservazione di una specificità che è sempre più

indispensabile sul piano di un'offerta turistica basata su un uso durevole del

territorio.

Il paesaggio merita pertanto un'attenzione

particolare, una protezione ma anche una gestione attiva tale da evitarne, nel

limite del possibile:

-

l'impoverimento nel senso di una

ulteriore perdita delle testimonianze della vita e delle attività passate ma

anche nel senso economico del termine perché questo patrimonio costruito

rappresenta pur sempre un valore per i loro proprietari,

-

l'inselvatichimento nel senso di

una banalizzazione del paesaggio a causa di una copertura forestale sempre più

omogenea e monotona che non permette più una lettura del territorio nelle sue

componenti morfologiche e storiche,

-

il degrado naturale nel senso di

una diminuzione della varietà delle specie floreali e faunistiche e della

tendenza a un disequilibrio della stabilità idrogeologica in seguito

all'abbandono della manutenzione dei manufatti tradizionali e a un inevitabile

aumento degli incendi boschivi.

Il problema della forte progressione del bosco a

scapito degli spazi aperti agricoli con una conseguente banalizzazione del

paesaggio assume una certa priorità in tutto il territorio del Cantone. Uno

degli strumenti, ma non l'unico, è la scheda 8.5.

La presenza dell'uomo sul territorio in questo

contesto e a certe condizioni va quindi vista come un elemento di cura

dell'ambiente e non automaticamente come un elemento di disturbo.

Tramite appropriate politiche cantonali e comunali nel

settore degli edifici tradizionali fuori zona è quindi possibile favorire un

approccio partecipativo e di responsabilità nella gestione del territorio

passando da un atteggiamento puramente consumistico nei confronti della natura

e del paesaggio a un atteggiamento più diretto e attivo. Quando la funzione

agricola di un tempo non può più essere esercitata, e solo nei casi in cui essa

non può più essere ripristinata a scopo produttivo, il rustico trasformato può

anche assumere una funzione sociale equilibrante per la popolazione che lo

utilizza.

In Ticino vi è un numero considerevole di edifici

(rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi

edifici e impianti individuabili su tutto il territorio cantonale,

rappresentano sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in

assenza di essi, risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi

pertanto può essere opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se

si rende necessario il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo

naturalmente i casi in cui la destinazione agricola può essere mantenuta.

D'altra parte un cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari

e stretti può vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi

edifici e alterare gravemente il valore del paesaggio che li custodisce.

Il cambiamento di destinazione diventa una misura che

permette:

-

la conservazione dell'edificio

stesso

-

la creazione delle premesse

necessarie per la cura delle aree circostanti.

È quindi evidente che la condizione che sta alla base

di un cambiamento di destinazione di un edificio fuori zona deve comprendere le

due componenti sopracitate. La trasformazione di edifici esistenti può

addirittura contribuire a una migliore cura del territorio e della natura e a

fare da contrappeso stagionalmente all'eccessiva concentrazione della

popolazione e delle attività in una parte esigua del territorio cantonale (in

Ticino il 18% del territorio comprende l'80% della popolazione e il 90% dei

posti di lavoro; a questo territorio molto densamente abitato si contrappone

una vasta superficie che tende ad essere abbandonata a sé stessa se non ci

fosse un minimo di interesse da parte della popolazione come quello per la

conservazione dei rustici).

6.1.2

La scheda 8.5 stabilisce in seguito come viene attuato il

coordinamento a livello cantonale, elencando in primo luogo i criteri per la

delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione. Essa

sancisce innanzitutto il criterio di base (1a) secondo cui il territorio

cantonale per il quale va esaminata una messa sotto protezione comprende

i paesaggi

caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al

di sotto dei 2000 metri sul mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali

originali, ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato.

La scheda elenca poi i criteri di esclusione (1b), specificando

che per una messa in protezione, non entrano in linea di conto il bosco secondo

la legislazione forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC),

le aree per attrezzature, impianti o funzioni d'interesse nazionale, cantonale

o regionale e, infine, le aree soggette a forti pericoli naturali accertati.

Stante la necessità di proteggere un territorio che travalica i

confini dei singoli Comuni, il Cantone è chiamato a svolgere un ruolo di

coordinamento tra i piani regolatori, ai fini di ottenere un quadro

paesaggistico coerente con i principi che informano la pianificazione

direttrice. Quali strumenti entrano in linea di conto il piano comprensoriale,

l'elaborazione di sottoschede per unità geografiche specifiche, la

pianificazione intercomunale e il piano di utilizzazione cantonale.

6.1.3

In seguito la citata scheda stabilisce anche come devono

procedere i Comuni. Questi devono dapprima approntare gli elementi conoscitivi

di base che servono per preparare la decisione sulla protezione:

- definiscono

il territorio che non può entrare in linea di conto (come il bosco, le

superfici SAC, le zone di pericolo; le aree per attrezzature, impianti o

funzioni d'interesse nazionale, cantonale o regionale);

- allestiscono

l'inventario IEFZE;

- raccolgono

le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio (attività

agricola, selvicoltura ecc.);

- individuano

gli elementi naturali;

- definiscono

eventuali elementi storici e culturali specifici della zona;

- rilevano le

infrastrutture e i servizi esistenti.

Sulla scorta di

tali elementi conoscitivi di base, i Comuni:

-

decidono in modo restrittivo

sulla protezione di paesaggi nel senso di questa scheda e ne delimitano - nel

caso - il perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco;

-

decidono quali edifici, compresi

all'interno di questo perimetro, proteggere;

-

indicano gli edifici che vanno

mantenuti a scopo agricolo;

-

definiscono le misure vincolanti

atte a garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio;

-

definiscono le norme di

attuazione per la protezione dei singoli edifici.

7.

7.1

L'art. 75 cpv. 3 LALPT affida al piano regolatore - dunque ai

Comuni - il compito di designare in particolare, all'interno dei paesaggi

secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT, i rustici meritevoli di conservazione. Per

rustici s'intendono quegli edifici che per origine, forma, struttura e

materiali appartengono all'edilizia rurale tradizionale (art. 29 prima frase

del regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sula

pianificazione del territorio; RLALPT; BU 1991, pag. 48). Tale regolamentazione

è oggi ripresa agli art. 70 cpv. 2 e 3 LST, rispettivamente 85 cpv. 4 del

regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst;

RL 701.101). Competenza comunale che, come ha avuto modo di considerare di

recente il Tribunale, non è venuta meno con l'adozione del PUC-PEIP (STA

90.2017.43

del 16 dicembre 2019 consid. 4).

7.2

L'inventario degli edifici

situati fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato e approvato

seguendo la procedura di variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2, 75 cpv.

3.

LALPT, ora art. 33 cpv. 2 e 70 cpv. 3 LST). Stando alle indicazioni della

scheda 8.5 e del rapporto d'esame relativo alla sua approvazione del 14

novembre 2001, questi inventari costituiscono un'eccellente base per le ulteriori

decisioni. In particolare, la scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da

conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici

compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa cernita occorre partire

da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, puramente

indicativa nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici

inclusi nei paesaggi protetti. L'inventario serve, quindi, in primo luogo quale

strumento di analisi e di controllo della situazione del patrimonio costruito

fuori della zona edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare

quali edifici sono degni di protezione e quali non lo sono secondo la

classificazione definita a questo scopo nelle direttive elaborate dal

Dipartimento del territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del

territorio che sta loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi

per la definizione dei paesaggi da proteggere (pro multis: STA

90.2007.118/122 del 28 febbraio 2008 con riferimenti).

7.3

Gli edifici sono suddivisi

negli inventari IEFZE secondo le seguenti categorie:

1.

Edifici meritevoli di

conservazione

a)

Edifici rustici finora

prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la

ricostruzione (cambiamento di destinazione);

b)

edifici rustici diroccati, che

fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la

ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di

conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello

stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi

emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama

architettonicamente valida e di pregio, e hanno caratteristiche particolari per

le loro peculiarità paesaggistico-ambientali;

c)

edifici rustici particolari con

una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle,

mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse

generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica

della costruzione;

d)

edifici rustici ancora utilizzati

(o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento

colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano

regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale.

2.

Edifici diroccati non

ricostruibili

Edifici diroccati per i quali non esiste un interesse

pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi

di rustici meritevoli di conservazione.

3.

Edifici rustici già trasformati

Edifici rustici già trasformati per i quali sono

concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di

recupero di parti originali.

4.

Altri edifici rilevati

Tutti gli altri edifici esistenti

sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali,

autorimesse, baracche, capannoni ecc. In questa categoria sono inclusi anche

edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso

totalmente le loro caratteristiche originali.

Censure

di carattere generale

8.

8.1

RI 1, pur avendo ridotto

l'oggetto del litigio solamente a determinati comparti e non contestando più le

NAPUC a seguito della variante del 28 giugno 2012, ha comunque mantenuto una

serie di critiche di carattere generale sul metodo con cui l'Autorità cantonale

ha definito i paesaggi degni di protezione. Secondo RI 1 il PUC-PEIP non

rispetta sufficientemente il principio della separazione della zona edificabile

dalla zona non edificabile. In violazione di quanto previsto dall'art. 47 cpv.

1.

OPT, norma che concretizza l'obbligo di ponderare gli interessi previsto

all'art. 3 cpv. 2 OPT, né il rapporto di pianificazione né il messaggio

governativo spiegherebbero sufficientemente le scelte fatte in relazione a

ciascun comparto. Trattandosi di una pianificazione innovativa, potenzialmente

in conflitto con il diritto federale e in particolare con il citato principio,

il Consiglio di Stato avrebbe dovuto fornire al Gran Consiglio, autorità

preposta all'adozione del piano, un rapporto particolarmente approfondito, ciò

che non ha fatto. Tale importante carenza avrebbe comportato la definizione di

vasti comparti (oltre 600 km2), senza un esame puntuale delle loro

qualità paesaggistiche e dell'esistenza di un'unità degna di protezione fra

edifici e paesaggi. L'art. 39 cpv. 2 OPT e il piano direttore richiederebbero

una delimitazione restrittiva dei paesaggi, sulla base di una ponderazione alla

luce degli elementi conoscitivi di base, che il Cantone non avrebbe raccolto o

comunque né considerato né applicato. Il perimetro, prosegue il ricorrente, è

troppo ampio anche in relazione alla gestione e al controllo delle attività

edilizie al suo interno nonché al raggiungimento degli obblighi e obiettivi del

PUC (salvaguardia del perimetro con le sue qualità, soprattutto l'impedimento

di un ulteriore imboschimento). La delimitazione di paesaggi protetti non

dovrebbe nemmeno pregiudicare il mantenimento di superfici sufficienti per

eventuali bisogni di quelle utilizzazioni del suolo che si svolgono fuori della

zona edificabile (agricoltura, urbanizzazione, svago ecc.). Secondo

l'insorgente la questione degli inventari è particolarmente problematica.

Intanto, questi non sarebbero nemmeno ancora stati adottati da tutti i Comuni.

In secondo luogo essi terrebbero conto principalmente (se non esclusivamente)

delle qualità dell'edificio, senza considerarne il contesto e quindi chinarsi

sul quesito fondamentale dell'esistenza di un'unità degna di protezione secondo

l'art. 39 cpv. 2 lett. a OPT. Il Cantone avrebbe poi omesso di effettuare la seconda

scelta, come prevede il piano direttore: si sarebbe limitato a conferire

carattere costitutivo agli inventari, senza ponderare gli interessi (art. 3

OPT), ciò che non sarebbe possibile fare ora poiché gli inventari non sono in

quanto tali oggetto della procedura. RI 1 rileva poi come il controllo di

un'area così ampia, spesso montagnosa, discosta e di difficile accesso è

estremamente difficoltoso, se non impossibile. La sporadicità e inefficacia

degli interventi delle autorità preposte alla polizia edilizia dimostrerebbe il

sovradimensionamento del piano. Infine, il ricorrente sostiene che

l'inserimento di un'area nel PUC-PEIP nemmeno ne consente il recupero, giacché

l'apparato normativo non lo permetterebbe.

8.2

La Divisione spiega il processo che ha

condotto alla definizione dei comprensori, sostenendo che il pianificatore ha

comunque già applicato in maniera incisiva i criteri di esclusione enunciati

nella scheda del PD, demandando solo alla fase della domanda di costruzione la

loro verifica puntuale. Inoltre, ha rafforzato i criteri di delimitazione. In

merito al concetto di degno di protezione secondo l'art. 39 OPT la

Divisione - richiamandosi alla pubblicazione dell'Ufficio federale

dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Il paesaggio tra passato e

futuro, Berna 1998, pag. 28 seg. - ritiene che esso si riferisca a quel

paesaggio che presenta indubbiamente dei valori tali da giustificarne la

tutela, senza per questo dover necessariamente manifestare dei valori di

eccezionalità ed essere assolutamente intatto. Questi ultimi

apparterrebbero piuttosto al concetto di particolarmente degno di protezione,

insieme all'unicità, all'insostituibilità, alla rarità o alla rappresentatività

delle caratteristiche del paesaggio (cfr. risposta della Divisione dello

sviluppo territoriale e della mobilità, pag.11). Premesso che la scarsa qualità

del patrimonio costruito ha già condotto all'esclusione di un buon numero di

aree, essa specifica che nei casi limite il Cantone ha dato maggior peso al

potenziale di riqualifica promosso dal PUC-PEIP in consonanza con la scheda del

piano direttore. Seppur diversi da quelli adottati dalla Confederazione, i

criteri utilizzati dal Cantone non avrebbero certo minor valore. Esso ha inteso

la tutela come non limitata alla conservazione e alla salvaguardia ma anche

nell'ottica di uno sviluppo compatibile col paesaggio. Si tratta dunque di un

concetto di paesaggio dinamico, in continua evoluzione, la cui

trasformazione e riqualifica potrebbe essere controllata in maniera efficace ed

effettiva se inserito nel perimetro del PUC-PEIP. Quanto alla valutazione

tecnica commissionata dalRI 1 alla __________ di __________, la Divisione

sottolinea che essa si diparte da criteri troppo rigidi e mal applicabili alla

realtà cantonale. Tale metodo scientifico sarebbe stato messo in pratica

pedissequamente, senza la necessaria approfondita conoscenza del territorio.

S'impone, invece, un approccio di tipo poliedrico, che abbracci aspetti

scientifici e valutazioni empiriche, ciò che spetta ai Cantoni come stabilito

dall'art. 75 cpv. 1 Cost. e non può essere delegato ad altre autorità sulla

base di studi ad hoc. A torto questo studio parla di paesaggio

compromesso o paesaggio pregiudicato, termini che implicitamente

esprimono un giudizio di valore; più corretto sarebbe parlare di paesaggi

trasformati, che non possono essere giudicati solo in modo asettico, ma la cui

definizione non può prescindere anche dalla percezione, ovvero dalle emozioni

che suscita nel singolo. La Divisione, infine, sottolinea come la prossimità

della zona edificabile o la presenza di infrastrutture moderne andrebbero

contestualizzate. Per quanto riguarda le zone edificabili, essa sottolinea

l'importanza del contorno degli abitati, che creano una fascia di distacco tra

l'edificato e il bosco e presentano spesso valori come vigne, muri a secco,

percorsi. Quanto alle infrastrutture moderne (in special modo gli edifici

agricoli) si tratta di una semplice sovrapposizione di elementi nell'ottica

dinamica del paesaggio, che non pregiudica il valore di paesaggio tradizionale.

9.

Per valutare la

correttezza dell'operato delle Autorità cantonali, è necessario innanzitutto

ripercorrere nel dettaglio l'iter che ha condotto all'elaborazione del PUC-PEIP.

9.1

Conseguita il 30 gennaio 2002, l'approvazione

della scheda 8.5, il 3 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha istituito la

Commissione per la sua applicazione, affidandole il compito di approfondire i

criteri di base per la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni

di protezione, di predisporre le basi pianificatorie per l'inserimento formale

dei paesaggi protetti nei piani di utilizzazione e di verificare le direttive

per gli IEFZE. Essa, svolto un lavoro d'indagine del complesso del paesaggio

cantonale, ha precisato i criteri per l'individuazione specifica dei paesaggi

con edifici e impianti degni di protezione (criteri d'inclusione), i quali

oltre a rispettare il criterio di base (rapporto di pianificazione, allegato

1):

-

sono caratterizzati dall'alternanza

tra foreste e spazi aperti e da ampie superfici pascolive alpestri (legate

alla transumanza stagionale);

-

sono valorizzati dalla presenza

di edifici, raggruppati o isolati, testimonianza di un'arte edilizia

minore ma di grande dignità;

-

costituiscono una ricchezza

culturale con carattere di unicità;

-

contengono un patrimonio

edilizio determinante per la sua funzione paesaggistica e per la conservazione

della sua specificità;

-

necessitano della trasformazione

del patrimonio edilizio che vi si trova quale condizione per garantire la

presenza dell'uomo e quindi per evitare il loro degrado e il loro

abbandono.

Definite (secondo l'orografia e l'appartenenza a contesti

territoriali univoci per specificità e vocazioni predominanti) 22 unità territoriali

chiaramente identificabili (comprensori), la Commissione ne ha individuato tre

tipologie (Rapporto di pianificazione, pag. 21 e allegato 3):

1.

comprensori che, nel loro

complesso e sulla base dei criteri precedentemente stabiliti, possono essere già

considerati paesaggi degni di protezione ai sensi della Scheda 8.5;

2.

comprensori che contengono in modo

evidente, ma circoscritto, aree che soddisfano i criteri della Scheda 8.5;

3.

comprensori nei quali non emerge

in modo chiaro l'esistenza di un patrimonio edilizio rurale tradizionale

diffuso e determinante per la sua funzione paesaggistica.

9.2

La Commissione ha quindi affidato a un Gruppo di lavoro interdisciplinare

esterno l'analisi approfondita dei comprensori delle categorie 2 e 3 appena

elencate (cfr. anche l'allegato 4 riportato più sotto), chiedendogli di

allestire, in particolare, adeguate rappresentazioni cartografiche con la

sintesi delle singole analisi comprensoriali e una proposta di delimitazione

delle aree territoriali che adempiono ai criteri d'attribuzione precisati dalla

Commissione (cfr. Allegato 4, qui sotto).

Il

rapporto di pianificazione spiega nel dettaglio il lavoro svolto dal Gruppo di

lavoro interdisciplinare (pag. 22):

Quale compito preliminare del Gruppo di lavoro, il capitolato

ha previsto la raccolta e l'organizzazione dei dati necessari allo studio, da

cui elaborare delle schede di descrizione territoriale dei singoli comprensori,

in particolare delle loro caratteristiche naturali, antropiche e storiche, così

come delle componenti evocative e percettive e delle tendenze evolutive.

In seguito, al Gruppo di lavoro è stato richiesto il

rilievo dei comprensori d'approfondimento e, dopo valutazione del risultato, la

successiva delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni di

protezione all'interno dei medesimi. (…)

Affinato il metodo

sulla base di un comprensorio campione, il Gruppo di lavoro interdisciplinare lo

ha applicato all'insieme del territorio, descrivendo anche quei comprensori che

la Commissione non aveva ritenuto necessario approfondire. Prosegue il

rapporto:

Il compito principale del rilievo è consistito in una

lettura territoriale dettagliata, avvenuta laddove la ricerca dei paesaggi o

del loro limite necessitava di un'indagine approfondita. In questa fascia, il

territorio è stato suddiviso nelle seguenti tipologie di paesaggio:

-

territorio prevalentemente

insediato;

-

territorio prevalentemente

agricolo;

-

territorio prevalentemente

boschivo (comprensivo di radure);

-

territorio a carattere fluviale e

dei laghi;

-

territorio aperto oltre il limite

del bosco;

-

territorio al di sopra della quota

di 2000 m s.l.m.;

-

altri territori.

I risultati della lettura territoriale, che è stata

effettuata in questa fase senza tener conto dei criteri d'esclusione della

Scheda 8.5, si possono leggere per tutti i comprensori oggetto d'indagine (…)

negli elaborati grafici del PUC-PEIP posti in consultazione nell'ambito della

procedura d'informazione e partecipazione pubblica prevista dall'art. 46 LALPT.

Essa è inoltre riassunta nell'Allegato 5.

Sempre

in merito all'indagine territoriale svolta, il rapporto quindi conclude che:

In seguito ai risultati emersi dalla lettura

territoriale, dalla descrizione dei comprensori e in applicazione dei criteri

definiti dalla scheda 8.5 del PD, è stato delimitato il territorio che

corrisponde alla definizione dei paesaggi con edifici e impianti degni di

protezione. Questa delimitazione è avvenuta per gradi, con un rapporto stretto

tra Commissione e Gruppo di lavoro per l'affinamento progressivo dei criteri di

delimitazione.

9.3

Queste fasi preliminari hanno quindi, da un lato, permesso l'affinamento dei

criteri d'indagine territoriale e, dall'altro, approntato una cartografia dei

paesaggi con edifici e impianti degni di protezione per l'intero territorio

cantonale.

10.

10.1.

Per il consolidamento pianificatorio l'Autorità cantonale ha optato per

lo strumento del piano di utilizzazione cantonale (PUC). Essenzialmente per due

motivi. Il primo, di natura strettamente pianificatoria, è quello di permettere

di delimitare il paesaggio in modo uniforme sull'intero territorio cantonale,

senza interruzione in corrispondenza dei confini comunali. Il secondo motivo,

fondato su ragioni di opportunità, è da ricercare nella volontà di disporre in

tempi relativamente brevi dell'anello giuridico mancante per permettere

l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT, scaricando di quest'onere i Comuni. Per

ragioni di uniformità e per garantire la piena compatibilità con il diritto

federale, il PUC riunisce a livello cantonale anche l'impianto normativo

edilizio in materia di rustici. In un primo momento, dato che il paesaggio era

già tutelato dalla legislazione federale, cantonale e dai piani regolatori

comunali, il legislatore ha rinunciato a porre sotto protezione l'insieme del

paesaggio delimitato, ponendo l'accento sulla salvaguardia del territorio

direttamente adiacente agli edifici, fissando norme di attuazione per gli

interventi ammissibili nell'area esterna di pertinenza del rustico e per la sua

gestione. In seguito, con le citate modifiche delle NAPUC del 28 giugno 2012,

la protezione del paesaggio è stata rafforzata, sottolineando la portata

generale degli effetti del piano all'interno dei comprensori protetti.

10.2

Come visto, la

scelta di far capo al piano di utilizzazione cantonale quale strumento di

coordinamento tra i singoli piani regolatori comunali è esplicitamente prevista

dal piano direttore. Il Gran Consiglio, seguendo quanto proposto dal Governo,

ha inoltre deciso di delimitare direttamente il perimetro del paesaggio,

sostituendosi così nel compito che la pianificazione direttrice affida, in

linea di principio, ai Comuni. L'art. 5.1 NAPUC, che si riferisce ai rapporti

con i piani regolatori comunali e gli ordinamenti pianificatori cantonali,

prevede infatti che il PUC si sovrappone a questi, disciplinando esclusivamente

gli aspetti settoriali legati alla messa in atto dei contenuti della scheda 8.5

del PD, segnatamente la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti

protetti. Nonostante la redazione non proprio cristallina della norma,

dall'art. 5.3 NAPUC è comunque possibile dedurre che laddove il piano invade la

zona edificabile stabilita secondo l'art. 15 LPT esso non esplica effetti: qui

valgono - negli intenti del legislatore - le disposizioni del piano regolatore

comunale (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 31).

10.3

In una prima

fase la delimitazione dei paesaggi in parola è avvenuta unicamente in

applicazione del criterio di base, senza considerare quelli di esclusione.

Secondo il rapporto di pianificazione (pag. 24) i motivi di quella scelta erano

tre:

-

stabilire giuridicamente il bosco,

le zone di pericolo, le SAC e le aree d'interesse pubblico su quasi tutto il

territorio cantonale avrebbe comportato un grande dispendio e procrastinato

l'entrata in vigore del piano;

-

il riconoscimento giuridico di

queste componenti non è necessario ai fini della lettura del paesaggio nel suo

insieme, ciò dovendo avvenire sulla base delle loro qualità percettibili;

-

infine, si tratta di superfici non

stabili nel tempo, soggette a frequenti cambiamenti, ciò che comporterebbe un

continuo adattamento del piano per adeguare la delimitazione dei paesaggi.

La proposta di

delimitazione così elaborata (cfr. sotto, allegato 6) è stata posta in

consultazione per informazione e partecipazione pubblica dal 29 maggio al 28

giugno 2006.

Esempio

di scheda pubblicata:

10.4

Terminata la fase di

consultazione, il Dipartimento del territorio ha elaborato la versione

definitiva del PUC-PEIP all'indirizzo del Consiglio di Stato per l'adozione.

Tenendo conto delle osservazioni pervenute, in particolare di quelle delRI 1,

l'Autorità cantonale ha ristretto i perimetri, da un lato applicando con

maggiore severità i criteri di delimitazione, dall'altro individuando ampi

comparti toccati in maniera importante dai criteri di esclusione, scartandoli

laddove questi risultavano prevalenti e la modifica non comportava una

frammentazione dell'unità territoriale considerata. Il rapporto di

pianificazione spiega poi che (pag. 28):

[P]ur essendo stati considerati

in ampia misura nella stesura definitiva del PUC-PEIP, i criteri d'esclusione

devono essere verificati al momento della domanda di costruzione, distinguendo

la distinzione della lettura paesaggistica del territorio da quella prettamente

legale. La procedura dell'autorizzazione edilizia è dunque lo strumento

giuridico che accerta se la protezione istituita dal PUC-PEIP, e di riflesso la

possibilità di cambiamento di destinazione, sia inibita dalla sussistenza di un

criterio di esclusione. (…)

[L']appartenenza di un edificio

ad un paesaggio delimitato dal PUC-PEIP non significa direttamente la

possibilità di cambiare destinazione, ma indica che l'edificio è solo

potenzialmente trasformabile. (…) [Con la procedura di autorizzazione edilizia]

si verifica il rispetto di tutte le condizioni poste dall'art. 39 cpv. 2 e cpv.

3.

OPT e, eventualmente, delle disposizioni restrittive previste dai Comuni.

10.5

Con risoluzione del 26 maggio 2009 il Consiglio di Stato ha adottato il

PUC-PEIP.

11.

Il Governo ha quindi trasmesso il piano

accompagnato dal messaggio citato in narrativa al Parlamento. La Commissione

speciale per la pianificazione del territorio si è quindi chinata sulla

tematica, rendendo il 27 aprile 2010 il proprio Rapporto (n. 6224 R).

11.1

La Commissione

non si è limitata a prendere atto delle valutazioni contenute nel progetto di

piano trasmessogli, ma ha formato al suo interno una sottocommissione che

(Rapporto cit., pag. 138):

ha dapprima allestito un resoconto della

consultazione del 2006, poi ha verificato i criteri di delimitazione dei

paesaggi e le loro conseguenze pratiche (…) quindi ha proceduto ad un'analisi

più ampia della situazione (…).

La sottocommissione e altri membri della commissione

hanno pure proceduto a dei sopralluoghi in Valle Leventina, in particolare nei

Comuni di Dalpe, Prato Leventina e Quinto (Piora/Cadagno). Queste visite hanno

dato lo spunto per un approfondimento della politica cantonale del paesaggio e

le opzioni di sviluppo del paesaggio del Progetto territoriale Svizzera. (…)

Per una valutazione degli aspetti economici (…) sono

stati contattati la Sezione della promozione economica e l'Ufficio statistica

del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

11.2

Per quanto concerne i criteri per la delimitazione dei

paesaggi, il Rapporto spiega nel dettaglio quanto fatto dal Governo sino a quel

momento (pag. 125 segg.):

a) Bosco

La scheda 8.5 indica che i paesaggi degni di

protezione sono in particolare quelli caratterizzati dall'alternanza tra

foreste e spazi aperti. In certe parti impervie del territorio cantonale,

l'alternanza tra foreste e spazi aperti non c'è mai stata; in altre zone, il

progressivo abbandono dei pascoli ha causato una forte estensione del bosco,

che ha cancellato quasi tutte le radure.

Dispositivo

Per questi motivi, con il riesame dei paesaggi,

diversi comparti caratterizzati da un bosco fitto senza radure sono stati

esclusi dal PUC. Si tratta ad esempio di aree come la sponda destra della Valle

Vergelletto, la Valle di Arbedo, il versante destro tra Ambrì e Rodi o anche di

superfici più limitate.

b) Territorio aperto oltre i monti e i maggenghi

Il progetto di PUC del 2006 riportava quasi

sistematicamente la quota di 2000 m s.l.m. quale limite superiore dei paesaggi

con edifici e impianti protetti. Con il riesame dei paesaggi sono stati

considerati più attentamente i monti e i maggenghi; il limite superiore è ora

sovente tracciato appena sopra questi insediamenti. Restano di conseguenza

escluse molte zone aperte impervie e prive di rustici e anche parecchi alpeggi in

cui l'attività agricola è ancora ben presente e deve avere la priorità. Ad

esempio in Valle Bedretto, Valle Carassina (Blenio), Val Vogornesso (Sonogno).

c) Zone di pericolo naturale

Nel riesame dei paesaggi, alcune zone di pericolo di

una certa dimensione già consolidate con i piani previsti dalla legge sui

territori soggetti a pericoli naturali sono state escluse dai perimetri del

PUC, in particolare le principali zone valangarie di Airolo. La maggior parte

dei pericoli naturali dovrà comunque essere considerata nell'ambito della

procedura edilizia, anche perché i piani delle zone di pericolo si concentrano

soprattutto sulle zone edificabili.

d) Attrezzature, impianti o funzioni d'interesse

superiore

La scheda 8.5 esclude dai paesaggi con edifici e impianti

protetti le aree per attrezzature, impianti o funzioni d'interesse nazionale,

cantonale o regionale. In particolare sono state escluse le piazze d'armi di

Airolo, del Monte Ceneri e di Isone e le zone sciistiche di Pescium (Airolo) e

Carì.

e) Aree agricole

Con l'esclusione delle superfici per l'avvicendamento

culturale (SAC), una buona parte del territorio di fondovalle fino a 500-600 m

s.l.m. risulta già automaticamente escluso dai paesaggi con edifici e impianti

protetti. Già con il progetto del 2006 erano state escluse anche altre

importanti aree agricole come la campagna di Dalpe e Prato Leventina, il Pian

Castro (Acquarossa) e il fondovalle della Tresa (Monteggio).

f) Aree a contatto con gli agglomerati urbani

I paesaggi con edifici e impianti protetti a contatto

con le zone edificabili sono già percettibilmente limitati dall'esclusione

delle aree agricole più importanti. Il principio della separazione tra zona

edificabile e zona non edificabile impone però altre selezioni negli

agglomerati urbani, in particolare nelle zone collinari. Il progetto di PUC del

2006 escludeva già dai paesaggi del PUC la collina tra Bioggio e Cademario, la

Collina d'Oro, la fascia pedemontana tra Gudo e Gordola, le zone di Artore,

Daro (Bellinzona) e Paudo (Giubiasco). Con il riesame dei paesaggi sono state

precisate queste aree e sono state escluse anche le fasce collinari tra Bioggio

e Caslano e tra Orselina e Tenero.

g) Aree paesaggisticamente già compromesse

Dai paesaggi con edifici e impianti protetti sono

stati esclusi insediamenti che a causa delle numerose trasformazioni hanno

perso le loro caratteristiche paesaggistiche. Si tratta ad esempio di Mornera

(Montecarasso) - parzialmente incluso in zona edificabile, e già escluso nel

progetto del 2006 - dei Monti di Fosano, di Piazzogna, di Vairano e di Gerra

(Gambarogno), di alcuni monti di Brissago, dei Monti di Paudo (Bellinzona).

h) Assenza di edifici degni di protezione

In alcuni casi, il riesame dei paesaggi ha portato

all'esclusione dal PUC di comparti caratterizzati da un numero molto limitato o

dalla totale assenza di edifici degni di protezione. Si tratta ad esempio del

Monte San Giorgio e dell'Arbostora, il cui valore paesaggistico non è legato ai

pochi edifici rilevati.

11.3. Il Rapporto

affronta poi in modo approfondito la questione del paesaggio e delle tensioni

esistenti tra una visione statica, che cerca di fissare un quadro materialmente

e giuridicamente inequivocabile della situazione, e una realtà dinamica, che

sovente evolve in modo autonomo. La Commissione si china quindi dapprima sulla

politica cantonale del paesaggio, poi sullo studio elaborato dall'Istituto

federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) in vista

dell'elaborazione del Progetto territoriale Svizzera, nel frattempo giunto a

compimento, e che si configura come base di riferimento e aiuto decisionale,

non vincolante, per le attività d'incidenza territoriale di tutti i tre livelli

istituzionali: Confederazione, Cantoni e Comuni (cfr. www.progetto-territoriale-svizzera.ch). In merito alla politica

cantonale essa spiega in particolare che (p.to 5.2., pag. 130):

Sul fondovalle e nella fascia collinare i maggiori

rischi sono legati al perdurare della pressione insediativa e alla tendenza a

occupare ulteriori spazi liberi.

Per la fascia montana

e alpina i rischi sono invece:

- la tendenza

all'abbandono del territorio agricolo, con conseguente aumento dell'uniformità

paesaggistica;

- la scomparsa di

ambienti di rilevanza naturalistica, come i prati e i pascoli magri;

- la perdita

ulteriore di tipologie di paesaggio legate al passato contadino, come i

paesaggi terrazzati;

- la banalizzazione

del patrimonio costruito, in particolare per quanto riguarda i nuclei storici,

i rustici e i loro paesaggi.

Per conservare gli spazi aperti nel territorio

montano e alpino la scheda P1 del Piano direttore indica tre indirizzi:

- un sostegno

all'agricoltura di montagna;

- la definizione,

attraverso i progetti di paesaggio, di zone prioritarie di mantenimento degli

spazi aperti;

- la gestione attiva

del territorio correlata con la conservazione e l'uso dei rustici per le

residenze secondarie.

Quindi, per la

conservazione degli spazi aperti nel territorio montano alpino, la Commissione

sottolinea l'importanza determinante della gestione attiva del territorio

correlata con la conservazione e l'uso dei rustici per le residenze secondarie

(p.to 5.4, pag. 131). Di fronte alla richiesta delRI 1 di restringere

ulteriormente i perimetri del PUC ritiene che ciò non garantirebbe un

risultato migliore e non sarebbe compresa né dalla popolazione locale né da

molti forestieri, essendo più importante per il risultato finale le

norme di attuazione del PUC.

Per quanto concerne,

invece, il citato studio del WSL, la Commissione ha valutato le varie opzioni a

disposizione.

11.4. Da ultimo la

Commissione si è chinata sulla valenza economica del ritorno dell'uomo sul

territorio periferico abbandonato, sottolineando l'indotto generato dal

recupero della sostanza edilizia storica, che va al di là dei lavori necessari

alla loro ristrutturazione (p.to 7, pag. 135 segg.). Salvaguardando la

specificità e il pregio di questi territori, si favorirebbe in particolare

l'attività turistica, pilastro essenziale della fragile economia dei territori

rurali e montani ticinesi, anche in riferimento alla residenza secondaria. Ciò

comporterebbe una serie di ripercussioni positive sul piano anche sociale e non

da ultimo dello sviluppo di una forma di turismo sostenibile, ove

l'offerta di alloggio turistico si basa prevalentemente sulla salvaguardia e il

recupero del patrimonio costruito esistente, anche al di fuori della zona

edificabile. Le iniziative poste in essere in relazione all'utilizzazione

turistica dei rustici fornirebbero un'ulteriore garanzia per la corretta gestione

e trasformazione della sostanza edificata tradizionale, poiché presuppongono

esigenze di qualità e di autenticità del suo pregio, originale e tipico.

11.5. Il Rapporto

conclude condividendo quanto fatto dal Consiglio di Stato, ritenuto compatibile

col diritto federale, coerente con la politica cantonale di promozione del

paesaggio e con gli indirizzi del progetto territoriale della Confederazione (p.to

8, pag. 138 segg.).

11.6. Anche il Gran

Consiglio ha condiviso il lavoro svolto dall'Autorità cantonale, con

un'accresciuta volontà di gestire attivamente il territorio protetto. Il

deputato Luca Beretta Piccoli,

correlatore con il collega Lorenzo Orsi,

ha avuto modo di illustrare nuovamente quanto fatto dalla Commissione (RVGC,

Anno parlamentare 2009-2010, vol.10, pag. 71 segg., 88):

In seguito abbiamo tentato di rafforzare il messaggio

governativo, forse troppo concentrato sugli aspetti storici, sociali e

culturali, sviluppando in particolare:

1.

il tema del paesaggio, appena

esposto dal collega Lorenzo Orsi;

2.

l'aspetto delle valenze

economiche degli edifici meritevoli di protezione per le regioni periferiche,

molto ben ripreso da Marco Marcozzi nel suo intervento.

Abbiamo inoltre:

-

verificato la legittimità dei

perimetri (comprendenti circa 11 mila rustici ancora da riattare), contestati

dall'autorità federale, cercando di giustificarne l'estensione;

-

operato una corretta ponderazione

degli interessi a cui deve rispondere il PUC-PEIP;

-

dato un forte segnale affinché si

prenda atto che questa situazione di insicurezza giuridica non può più

continuare. Si tratta di definire, con l'ultimo tassello mancante, il quadro

giuridico e pianificatorio volto a consentire la conservazione e la

valorizzazione dei rustici nel pieno rispetto della legislazione federale e della

scheda P3 del PD (particolarmente restrittiva, come richiesto da Berna);

-

applicato le norme di attuazione

del PUC-PEIP, al fine di creare una piattaforma di discussione con le autorità

federali.

Il PUC-PEIP ha

quindi raccolto pressoché l'unanimità dei consensi dei deputati presenti (73

voti favorevoli, 3 contrari e 3 astensioni).

12. Alla

luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che le critiche di ordine generale

mosse dalRI 1 debbano essere respinte, non senza osservare una certa incoerenza

nella richiesta di considerare contrario al diritto e alle indicazioni del

piano direttore il modo di procedere seguito dal Cantone, mettendo in

discussione la pianificazione in quanto tale anche se solamente in relazione ai

comparti rimasti contestati. Infatti, la procedura era stata a suo tempo

sospesa su richiesta del ricorrente stesso, il quale aveva indicato che era sua

intenzione sostenere le autorità ticinesi nel loro impegno per l'attuazione

conforme alla legislazione federale del PUC PEIP e che l'impugnativa non

aveva quale scopo primario di ottenere l'annullamento del piano. Ora, se

veramente RI 1 riteneva, invece, che quanto messo in atto dal pianificatore

cantonale presentasse difetti metodologici di gravità tale da giustificare

l'accoglimento in limine del ricorso senza nemmeno entrare nel merito di

ogni singolo comparto contestato, questo Tribunale fatica a comprendere per

quale motivo esso si sia limitato in un secondo tempo a chiedere l'annullamento

parziale del piano e solo in relazione a alcuni settori, dopo una lunga e

dispendiosa istruttoria, riproponendo per di più le

medesime critiche di principio sollevate nel ricorso. Da notare che già

con il cosiddetto complemento al ricorso del 24 luglio 2013 RI 1 era entrato

nel merito della necessità di escludere solo determinati comparti, producendo

lo studio dell'ottobre 2012 e indicando inoltre che (pag. 2):

le discussioni tra le Autorità federali e cantonali

sono state proficue. Sulla base degli accordi presi, il Consiglio di Stato ha

licenziato un messaggio (n. 6495, del 4 maggio 2011) mediante il quale è stato

richiesto un credito quadro di CHF 3'200'000 per la gestione e la

valorizzazione del paesaggio. Nel messaggio inoltre è stata proposta la

modifica, nel senso auspicato dall'USTE [ARE], di diverse norme di attuazione

del PUC PEIP. Il parlamento ha approvato il messaggio (con alcune modifiche) il

28 giugno 2012.

Ora, tuttavia e

come già detto, il procedere delRI 1 non integra comunque sia gli estremi di un

agire contrario alla buona fede, come alcuni resistenti pretendono.

12.1. Il lavoro svolto

dalle autorità cantonali permette innanzitutto di considerare a sufficienza il

principio della separazione del territorio edificabile da quello non

edificabile.

12.1.1. In

termini assoluti l'estensione dei perimetri protetti non conduce di per sé a

ritenere una violazione del citato principio. La questione non può essere

valutata sotto il mero profilo quantitativo, determinante essendo invece le

reali qualità del territorio protetto; il fatto che il numero dei rustici

potenzialmente interessati sia elevato nulla muta al riguardo. Né la legge né

l'ordinanza pongono limiti quantitativi precisi. Certo, si tratta pur sempre di

porre le basi per un'autorizzazione edilizia eccezionale. Ora, secondo i dati

del rapporto dell'Osservatorio dello sviluppo territoriale del 2007 relativo

agli insediamenti (https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/ost-ti/osservatorio-dello-sviluppo-territoriale/)

la superficie complessiva cantonale al netto dei laghi è di 2'741.71 km2.

Basandosi sul dato indicato nel rapporto dell'ottobre 2012 secondo cui il

PUC-PEIP avrebbe una superficie complessiva di 630 km2 (642.5 km2

secondo il complemento al ricorso del 24 luglio 2013) con una buona

approssimazione si può dire che il PUC concerne circa il 23% del territorio

cantonale. Si tratta di una superficie senz'altro rilevante, ma che da sola non

permette ancora di scalfire il carattere di eccezionalità delle potenziali

licenze edilizie che potrebbero essere rilasciate. Tant'è che la riduzione

postulata dal ricorrente ai fini di rendere conforme il piano al diritto (circa

69.4 km2 secondo il complemento del 24 luglio 2013, poi

ulteriormente ridotto con la replica) è suppergiù l'11% di quella ricompresa

nel perimetro del PUC-PEIP, vale a dire all'incirca il 2.5% di quella del

territorio cantonale.

12.1.2.

12.1.2.1. Nemmeno i problemi legati alla polizia

delle costruzioni, a cui si riferiscono anche parte degli oneri imposti dal

Consiglio federale nell'ambito dell'approvazione della scheda 8.5, giustificano

l'accoglimento in limine dell'impugnativa. Anche volendo considerare le riserve

delRI 1 nei confronti dell'operato del nostro Cantone, ciò non permette di

subordinare l'approvazione dello strumento in esame a condizioni non previste dall'art.

39 cpv. 2 OPT né dall'art. 24 LPT. Del resto, sotto questo profilo, il

Tribunale non vede in che modo il fatto che un territorio sia estromesso dal

perimetro del PUC dovrebbe prevenire una qualche forma di abuso edilizio.

Nuovamente, è verosimile piuttosto il contrario, perché interventi non

autorizzati e, soprattutto, non autorizzabili poiché contrari allo spirito e

alle norme che informano il PUC-PEIP, possono condurre all'esclusione di un

territorio dal suo perimetro. Ciò che si ripercuote direttamente sui

proprietari di edifici rustici, in particolare di quelli che ancora non hanno

sfruttato le possibilità concesse dal piano di utilizzazione, i quali hanno

dunque un interesse accresciuto a vigilare e a segnalare le situazioni di

irregolarità, onde prevenire il decadimento delle caratteristiche che hanno

condotto alla tutela del paesaggio, nel comparto in cui sono situati. Il

controllo del territorio dovrebbe dunque risultare rafforzato. La facoltà

(invero molto condizionata e limitata) di poter conservare gli edifici rustici

in modo sostenibile sotto il profilo ambientale, in senso lato, ed economico

dovrebbe permettere di ottenere il consenso necessario per prevenire il

proliferare incontrollato di interventi edilizi abusivi. Si tratta, in definitiva,

di favorire una gestione ragionevole e condivisa di una parte del territorio

cantonale ove sono salde radici storiche e culturali molto sentite dalla

popolazione, non solo di quella residente.

12.1.2.2. A

scanso di equivoci, come del resto verrà spiegato diffusamente in seguito,

l'aspetto relativo alla polizia delle costruzioni e alla legalità degli

interventi edilizi non è privo di portata. Al contrario: laddove la situazione

fosse sfuggita di mano, molto spesso si possono costatare interventi non

compatibili con lo spirito della pianificazione in parola e che conducono e

hanno condotto all'esclusione di un paesaggio dal perimetro del PUC-PEIP.

Inoltre, le informazioni esatte dalRI 1 possono essere necessarie nell'ottica

di un reale recupero di paesaggi che hanno perso le qualità per essere

considerati degni di protezione. Ciò che, come si vedrà in seguito, comunque

non è possibile fare sulla base del piano adottato.

12.2. Pure a torto RI 1

sostiene che le autorità di pianificazione, Governo e Parlamento, abbiano

omesso di ponderare gli interessi, rispettivamente che nemmeno avessero a

disposizione gli elementi di base previsti dal piano direttore per poterlo

fare. Il lavoro svolto dall'Esecutivo, prima, e dal Parlamento, poi, per il

tramite di una propria Commissione, riportato in precedenza, testimonia tutto

sommato il contrario. In particolare, pretendere che il pianificatore si

dilungasse ad argomentare la necessità di includere ogni singolo comparto

all'interno dei perimetri protetti è eccessivo, i motivi alla base delle scelte

fatte essendo comunque sia sufficientemente noti. In nessun caso si può dunque

ritenere che il Gran Consiglio abbia deciso senza una precisa cognizione di

causa.

12.3. Il fatto di

procedere a una più precisa verifica dei criteri di esclusione al momento della

presentazione della domanda di costruzione (art. 10.2 NAPUC) non permette di

concludere che quanto previsto dal piano direttore non sia stato

sufficientemente attuato. Pertinenti, del resto, sono anche le motivazioni di

ordine economico e pratico evocate dal pianificatore (cfr. supra,

consid. 10.3). Determinante, inoltre, è il rispetto di questi criteri in

relazione al rilascio delle licenze edilizie, ciò che questo modo di procedere

permette di considerare. Non dev'essere dimenticato che l'applicazione

dell'art. 39 cpv. 2 OPT è volta a individuare i comparti in cui determinati

edifici e impianti possono essere considerati di ubicazione vincolata, secondo

l'art. 24 lett. a LPT. L'inclusione di un edificio nel perimetro del PUC-PEIP

non ha, dunque, come effetto di renderlo conforme alla zona di situazione: un

eventuale permesso di cambiamento di destinazione resta di carattere

eccezionale. Pertanto, in ossequio all'art. 24 lett. b LPT, il rilascio della

licenza può avvenire unicamente se non si oppongono interessi preponderanti. In

altre parole, dev'essere operata una ponderazione globale degli interessi

secondo l'art. 3 OPT, alla luce anche dei criteri d'esclusione previsti dalla

pianificazione direttrice. Allo stadio attuale, la ponderazione degli interessi

svolta dal Cantone per definire i paesaggi e gli edifici potenzialmente degni

di protezione appare dunque tutto sommato sufficiente. Sapere se il risultato a

cui è giunto il pianificatore sia corretto, è questione che viene affrontata

nel seguito in relazione a ciascuna regione interessata.

12.4. Da ultimo,

nell'ambito dell'adozione del piano, come visto, sono stati anche considerati

gli inventari IEFZE e, in ogni caso, la realtà del patrimonio edilizio rurale è

stata valutata. Ciò emerge anche dalle precisazioni fornite dal rappresentante

del Gran Consiglio nell'ambito dell'udienza del 25 agosto 2014 (relativa al

settore 18):

Il GC precisa che si sta discutendo l'ultimo passo di

un iter durato circa 30 anni. Gli inventari fanno parte di un processo di

sviluppo di competenza comunale ed alcuni di essi risalgono alla prima metà

degli anni '90. Per avere uno stato di fatto aggiornato alla data odierna,

vorrebbe dire rifare tutto e aggiornare tutti gli inventari (20 anni di

lavoro). Gli inventari sono quindi stati presi quale dato acquisito dal

Cantone.

(…)

L'avv. __________

chiede quale fosse la funzione dell'inventario nella preparazione del perimetro

del PUC-PEIP e nella definizione dello stesso.

Il GC precisa che gli inventari sono comunali,

approvati dal CdS e al momento della stesura del PUC-PEIP ci si è concentrati

principalmente sulle qualità paesaggistiche. I perimetri del 2006, dal profilo

grafico, non davano conto degli edifici, facendo astrazione della sostanza

costruita e basandosi principalmente sulle qualità paesaggistiche ad ampia

scala. In seguito tale procedura è stata affinata. Nell'affinamento, grazie ad

un supporto tecnico (GIS) si è riusciti ad avere una collocazione degli edifici

sul territorio. Sono quindi stati fatti i due lavori in parallelo, da una parte

i sopralluoghi e dall'altra il riporto degli edifici meritevoli su supporto

informatico. Incrociando i perimetri definiti sul territorio e il dato degli

edifici, è stato ottenuto il risultato attuale. Per poterlo aggiornare, si

andrebbe incontro a spese insostenibili, e anche se lo si facesse, lo stesso

non sarebbe comunque definitivo ma da rifare ogni "5 anni". Per

questo motivo è stata trovata la soluzione di cui parlava il Giudice delegato

relativa alla necessità delle foto attuali per poter ottenere una LE. Il GC

precisa pure che le schede non sono state determinanti per il lavoro svolto, ma

sono state degli strumenti utilizzati. La presenza della sostanza costruita è

stata determinante nelle valutazioni che hanno portato alla stesura dei piani,

ma la conoscenza della sostanza costruita non è riconducibile solo agli

inventari comunali, bensì si compone anche dell'acquisizione dello stato di

fatto sul terreno (sopralluoghi).

(…)

Il GC precisa che tale lavoro non è stato fatto in

senso meccanico, ma implicitamente sì nella definizione del paesaggio

meritevole. L'inventario ad oggi è uno strumento superato. Precisa pure che le

aree viola sono degli affinamenti di un'area molto più estesa. Ribadisce il

concetto che gli inventari ci sono, ma che possono essere vetusti, tale aspetto

può essere supplito dall'effettiva conoscenza del territorio e le due cose

concorrono nella definizione degli edifici meritevoli. Le qualità paesaggistiche,

la sostanza edilizia e le altre componenti contenute nella scheda, sono state

considerate per ottenere il risultato finale di paesaggio meritevole di

protezione.

Che gli inventari non

siano, in fondo, strettamente necessari ai fini della definizione dei comparti,

lo conferma a ben vedere il ricorrente stesso laddove afferma (p. es. cfr.

rapporto giustificativo 25 giugno 2013 relativo alla regione 15, settore E):

Il Comune di Torricella-Taverne non sembra ancora

disporre di un inventario degli edifici situati all'esterno del perimetro delle

zone edificabili, ciò che impedirebbe il rilascio di permessi di costruzione ai

sensi dell'art. 39 OPT, ma che non impedisce di esaminare le qualità del

paesaggio da tutelare e quindi l'inserimento nel PUC-PEIP.

13. Alla luce di quanto precede si può anche concludere che è a

torto che alcuni resistenti (contraddicendosi laddove postulano comunque la

reiezione del gravame) mettono in dubbio la legalità del PUC-PEIP. Intanto,

nella misura in cui esso si prefigge di attuare quanto previsto dall'art. 39

cpv. 2 OPT, che - come detto - si fonda validamente sull'art. 24 LPT, esso

risulta conforme al diritto federale. In secondo luogo, i motivi addotti dalle

autorità di pianificazione per procedere con lo strumento del piano di utilizzazione

cantonale (supra, consid. 10.1), peraltro come ipotizzato anche dalla

pianificazione direttrice (supra, consid. 10.2) possono tutto sommato

essere qui condivisi (art. 44 LALPT).

Censure relative

alla regione 18, Valle Maggia

14. Il ricorrente

chiede l'esclusione dal perimetro del PUC-PEIP dei seguenti dodici settori

compresi nella regione 18, secondo la numerazione delRI 1:

n.

Denominazione

Comuni

18-A

Tegna

Terre di Pedemonte

18-B

Avegno di Fuori

Avegno Gordevio

18-C

Dunzio

Maggia

18-D

Villa - Archeggio

Avegno Gordevio

18-E

Aurigeno

Maggia

18-F

Ronchini

Maggia

18-G

Botei

Maggia

18-H

Maggia

Maggia

18-I

Moghegno

Maggia

18-J

Lodano

Maggia

18-K

Giumaglio

Maggia

18-L

Riveo

Maggia, Cevio

14.1. Il

motivo principale della richiesta di esclusione dal perimetro del PUC-PEIP,

comune a tutti i settori contestati, è la qualità dell'edificazione,

sostanzialmente estranea a quella ricercata ai fini della protezione. In alcuni

casi i rustici sarebbero del tutto assenti, mentre, laddove presenti, sarebbero

pochi per rapporto agli edifici moderni, talvolta disposti in modo sparso oltre

che quasi sempre ubicati nelle vicinanze di elementi pregiudicanti il

paesaggio. Talvolta essi sarebbero stati pesantemente modificati. Problematici

sarebbero anche il rapporto con la zona edificabile nonché il contesto di

appartenenza, a vocazione residenziale, caratterizzato da numerose costruzioni

principali e accessorie, sistemazioni esterne, opere viarie e di vario genere

che avrebbero contribuito ad alterare l'aspetto rurale. Si tratterebbe, in

definitiva, di paesaggi il cui carattere tradizionale originale è ormai

scomparso. La ponderazione degli interessi porterebbe, pertanto, all'esclusione

di queste zone dal PUC-PEIP, siccome non adempirebbero ai requisiti dell'art.

39 cpv. 2 OPT e alle condizioni poste dalla scheda 8.5 del piano direttore

cantonale.

14.2. La perizia

prodotta dalla Divisione con la risposta si esprime soltanto sui settori 18-A,

Ponte Brolla (Tegna), 18-E, Aurigeno, facendo distinzione tra le località di

Ciossa e Terra di Fuori, 18-F, Ronchini, 18-J, Lodano e 18-K, Giumaglio, tutti

attribuiti alla tipologia C-Ronchi e campagne in prossimità dell'abitato.

Essa comprende gli intorni dei nuclei e degli abitati, generalmente utilizzati

quali campagne (prati da sfalcio, colture, vigneti); spesso sarebbero comparti

molto ricchi di strutture antropiche, quali terrazzamenti, muri a secco,

percorsi e oggetti culturali. La qualità del paesaggio sarebbe determinata

dalla compresenza di elementi rurali tradizionali e di colture diversificate,

talvolta oggetto di interventi di recupero e valorizzazione del paesaggio ad

opera di enti pubblici (cfr. pag. 3).

Il dettaglio della valutazione contenuta nella perizia sarà ripreso in

relazione ai singoli settori.

14.3. Il 29 luglio e

25 agosto 2014, il 13 ottobre 2015, il 3 e il 5 novembre 2015 il giudice

delegato ha tenuto le udienze e visitato i luoghi delle contestazioni,

documentandoli con numerose fotografie, acquisite agli atti.

15. 15.1. Come già

visto in precedenza, a norma dell'art. 39 cpv. 2 lett. a OPT edifici e

paesaggio devono formare un'unità degna di protezione; essi, inoltre, sono

tenuti a valorizzarsi reciprocamente, come prescrive il piano direttore.

Quest'ultimo e le NAPUC pongono l'accento sulla valenza formale del paesaggio,

in quanto testimonianza storica e ricchezza culturale con carattere di unicità,

frutto dell'utilizzazione agricolo-forestale secolare legata, in particolare,

alla transumanza stagionale e caratterizzata da un'edilizia rurale

tradizionale. Ciò non significa che per essere ricompreso nel perimetro del PUC

il paesaggio debba essere assolutamente intatto. Tuttavia, il suo carattere

rurale, originale e storico, che ne giustifica la tutela, deve essere ben

percettibile al punto da giustificare di derogare a titolo eccezionale al

principio di separazione tra zona edificabile e inedificabile, permettendo così

il cambiamento totale di destinazione. Indispensabile, dunque, è innanzitutto

che la sostanza edilizia oggetto della tutela - ovvero edifici originali non

ancora trasformati, rispettivamente trasformati compatibilmente con le qualità

formali esatte dalle NAPUC - sia effettivamente presente nel comparto e che lo

sia in modo ben riconoscibile, tale da determinarne chiaramente le

caratteristiche. Del resto, come visto, già il pianificatore ha operato in

questo senso, escludendo dal perimetro del PUC-PEIP quei territori ove non è

stata riscontrata la presenza di edifici degni di protezione. Solo così è

possibile considerare l'esistenza di una relazione sufficiente tra paesaggio ed

edifici protetti. Non basta dunque - come vorrebbe invece la Divisione

(risposta, pag. 11) - che nel quadro d'insieme gli elementi che costituiscono

il carattere agricolo del paesaggio siano prevalenti. Deve trattarsi di

testimonianze della civiltà agricola che il piano in esame, in applicazione del

piano direttore, intende tutelare perché tipiche del paesaggio, non di ogni

generico manufatto agricolo recente o comunque non riconducibile alla sostanza

storica descritta dalla pianificazione direttrice e disciplinata dal PUC-PEIP.

Inoltre, per poter rispettare i requisiti del diritto federale, il concetto

giuridico indeterminato di degno di protezione dev'essere effettivamente

inteso in maniera restrittiva, come suggerito dalRI 1 e dalla scheda 8.5. In

caso contrario, la possibilità di cambiamento di destinazione in base all'art.

24 LPT e all'art. 39 cpv. 2 OPT non avrebbe più un carattere eccezionale,

fondata su motivazioni di ordine oggettivo. Il concetto di ubicazione vincolata

verrebbe esteso in modo incompatibile con la legislazione pianificatoria

federale e cantonale. Nulla muta al riguardo la differente terminologia in uso

presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio,

riportata dalla Divisione nella risposta (loc. cit.).

15.2. La

Divisione - così come altri resistenti - critica quello che definisce

l'approccio museale delRI 1, sottolineando come il pianificatore abbia operato

invece secondo il concetto di paesaggio dinamico, in continua

evoluzione, nell'ottica di una politica territoriale di recupero della sostanza

storico-paesaggistica. Ora, lo stesso approccio fortemente conservativo nelle

norme del piano in esame contraddice tale affermazione. Anche se il rapporto di

pianificazione fa più volte cenno al recupero dei paesaggi, ciò non si è poi

concretamente tradotto nell'approntamento di un apparato normativo confacente.

Inoltre, per poter procedere alla riqualifica di un comparto deteriorato

attraverso la sua inclusione nel perimetro del PUC-PEIP, il pianificatore

avrebbe dovuto disporre di informazioni ben più circostanziate di quelle usate

per l'allestimento del piano. La possibilità di eliminare gli elementi di

disturbo dipende, infatti, da molteplici fattori, che in concreto non sono

stati valutati. Perché una riqualifica nell'ottica di conformare il comparto

alle severe esigenze del PUC-PEIP non sia semplicemente illusoria, finanche

pretestuosa, occorre che gli elementi di disturbo vengano dapprima individuati

con precisione; deve quindi essere esaminata la reale possibilità di apportare

correttivi. Ciò dipende, innanzitutto, dalla conoscenza della legalità

dell'intervento, dalla possibilità di procedere a una misura di ripristino,

vuoi tramite decisione (che comporta una verifica, tra l'altro, della

proporzionalità e dei termini di perenzione dell'azione di ripristino), vuoi su

base volontaria, ciò che presuppone invece la conclusione di accordi vincolanti

con i proprietari. Il semplice inserimento nel perimetro del PUC-PEIP non dà

nessuna garanzia che il comparto venga effettivamente recuperato e, di

riflesso, che i requisiti che ne giustificano la tutela siano mai, o comunque

in un ragionevole tempo futuro, adempiuti. Non è manifestamente sufficiente

quanto previsto dall'art. 13.3 NAPUC, che si limita a porre il principio

secondo cui:

Gli elementi architettonici

deturpanti, in particolare quelli estranei all'architettura rurale

tradizionale, anche qualora ubicati nelle adiacenze di tali oggetti, devono

essere rimossi al più tardi in occasione di nuovi interventi sostanziali sugli

edifici ammessi in base alle presenti norme. Ciò vale in particolare anche per

le opere di sistemazione esterna nelle adiacenze degli oggetti protetti.

Tanto più che

questa norma non permette d'intervenire nell'intero paesaggio ai fini di un suo

recupero coerente, ma, al più, nelle sole adiacenze degli oggetti protetti. Ne

discende che allo stadio attuale, laddove non è possibile già ora riconoscere

un'unità degna di protezione secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT, il paesaggio

dev'essere escluso dal perimetro del PUC-PEIP. Resta impregiudicata la

possibilità del pianificatore di chinarsi nuovamente su questi territori, una

volta eliminati gli elementi di disturbo o, eventualmente, sulla base di un

progetto concreto e vincolante per il loro recupero.

15.3. Il criterio base posto dalla pianificazione direttrice

risulta adempiuto nella misura in cui tutti settori in esame sono posti al di sotto

del limite 2'000 m s.l.m. ed è possibile riscontrare ovunque - con qualche

eccezione - l'alternanza tra foreste e spazi aperti e aree alpestri. Resta

quindi da verificare se essi adempiono anche i requisiti qualitativi per essere ricompresi nel perimetro del piano,

prestando particolare attenzione alla presenza di edifici rurali originali che

devono valorizzarli, verifica che avviene in base a quanto appena spiegato. Oltre che alla documentazione agli atti, il

Tribunale fa capo anche alle vedute aeree di Swisstopo www.map.geo.admin.ch/ e alle viste www.google.ch/maps (cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Quando non è

altrimenti indicato, il numero della foto è quello del dossier settoriale

prodotto dalRI 1.

15.4. Nella misura in

cui i resistenti avanzano argomenti che sono stati trattati e risolti nell'ambito dell'evasione delle censure

di carattere generale avanzate dalRI 1, per economia di giudizio, si rinvia a

quanto spiegato in precedenza.

15.5. La resistente CO 92, subentrata a CO 91 e alla

Comunione ereditaria composta da CO 92 e CO 91, chiede il richiamo dalla

Confederazione di tutta la documentazione prodotta dagli uffici federali

coinvolti nel progetto di Parco nazionale del Locarnese e relativa alla

trattazione della questione rustici ed edifici fuori zona edificabile. Ora,

tuttavia, per quanto concerne l'esame che il Tribunale è chiamato a effettuare

tale documentazione è ininfluente ai fini del giudizio; essa va dunque

respinta. Nella misura in cui la resistente sembra voler invocare una disparità

di trattamento (arbitrio) da parte dell'autorità federale rispetto ai territori

che dovevano essere ricompresi nel parco (progetto nel frattempo caduto in

votazione popolare) e che non sono stati oggetto di impugnativa da parte delRI

1, si rinvia al successivo esame relativo alla parità di trattamento.

CO 16 lamenta una lesione del diritto di essere sentita, poiché in seguito al

sopralluogo del 29 luglio 2014, ne sarebbe stato eseguito un ulteriore, alla

quale non ha potuto partecipare. Ora, tuttavia, la risposta a questa critica si

trova a pag. 4 del dossier settoriale relativo al settore 18-C, laddove RI 1

spiega di aver esperito autonomamente un'ulteriore visita dei luoghi il 26 giugno

2015, producendo in seguito le fotografie acquisite in quell'occasione (pag. 19

e segg.). Ora, nulla vieta alle parti di produrre nuova documentazione nel

corso della procedura e, inoltre, la resistente ha potuto esprimersi in

seguito. Non è dunque data una lesione del diritto di essere sentiti.

16. Settore 18-A, Tegna

(Estratto

dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

Il Comune di Terre di Pedemonte chiede di non escludere

la zona dei Monti Groppi dal perimetro del PUC-PEIP. All'accoglimento del

ricorso in relazione al settore in esame resistono anche CO 53, CO 54e CO

55, comproprietari del mapp.

577, al suo interno, e del mapp. 550 sito invece all'esterno del perimetro, ma

nelle vicinanze. Degli argomenti si dirà, se necessario, in seguito.

La perizia della

Divisione sottolinea che la presenza di colture e strutture diverse in spazi

ridotti produrrebbe un paesaggio molto diversificato e di grande ricchezza.

Questi paesaggi sarebbero particolarmente ricchi di manufatti legati all'uso

agricolo tradizionale, quali vigneti, muri a secco, superfici prative e singoli

edifici. Si tratterebbe quindi di un paesaggio esemplare dell'attività agricola

di pianura all'imbocco della Vallemaggia e, pertanto, meritevole di protezione.

16.1. Il settore 18-A

si sviluppa in direzione nord-sud lungo la sponda occidentale del fiume Maggia,

all'imbocco dell'omonima valle. Esso racchiude una fascia irregolare grossomodo

lungo via ai Grotti a Ponte Brolla nella sezione di Tegna, per proseguire lungo

il fiume Maggia sino alla presa d'acqua dell'impianto idroelettrico ad Avegno.

Secondo l'immagine aerea riportata qui sopra, al suo interno dovrebbero

trovarsi un solo edificio censito 1a e una dozzina di oggetti culturali 1c,

quasi tutti raggruppati al centro del comparto 1; pochi gli altri edifici.

Visibili sono anche alcuni prati di diverse dimensioni e il canale di alimentazione

della centrale elettrica che scorre al suo margine est nel comparto 2.

16.2. Il settore è quasi

interamente compreso nell'oggetto Ponte Brolla - Arcegno (n. 1806)

dell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza

nazionale IFP. Dal profilo del paesaggio culturale, la scheda indica che si

tratta di un territorio ricco di siti archeologi, ai piedi dei quali, sui

terrazzi fluviali della Melezza e della Maggia, un tempo era praticata

un'agricoltura promiscua intensiva, oggi abbandonata, ciò che ha condotto

all'inselvatichimento e all'incedere del bosco. Per quanto qui interessa, il

paesaggio a monte di Ponte Brolla è caratterizzato da profonde gole e anfratti

scavati dal fiume Maggia, il cui fascino ha favorito l'insediamento di numerose

infrastrutture turistiche quali grotti, osterie e ristoranti. I versanti

vallivi presentano estese foreste intercalate ad affioramenti rocciosi e ad

alcune radure isolate, componendo un paesaggio complesso e variegato. Tra gli

obiettivi di protezione per quest'area vi sono in particolare quelli di conservare

la qualità, la varietà e l'estensione degli spazi aperti termofili e delle

radure nel bosco nonché la loro diversità floristica e faunistica (n. 3.8)

e di conservare le numerose testimonianze storico-culturali (n. 3.9).

Il vigente piano regolatore

di Tegna attribuisce l'estremità meridionale del settore a una zona per

attrezzature e edifici di interesse pubblico e a un posteggio. Poco più a

nord-est sono presenti una zona senza destinazione specifica e, oltre il punto

in cui il settore si restringe, una zona denominata nucleo o gruppo di

rustici fuori zona edificabile; gli edifici qui ubicati appartengono a un

nucleo meritevole di conservazione (ris. gov. n. 2576 del 30 maggio 2001,

pag.5), ove i diroccati classificati 2 sono suscettibili di essere ricostruiti,

e un posteggio. Procedendo verso nord, in corrispondenza della radura in

località Poncetta, è segnalato un ulteriore gruppo di rustici (tuttavia, non si

tratta in questo caso di un nucleo meritevole di protezione in quanto tale) e

terreni idonei all'agricoltura. Anche la radura in località Croppi di sotto ha

una funzione agricola: qui sono presenti terreni idonei all'agricoltura e dei

prati magri. Per il resto, il settore - interamente inserito in zona di

protezione del paesaggio ZPP1 e nel quale vi sono anche siepi e boschetti - è

coperto da foresta.

16.3. Per quanto attiene alla sostanza edilizia fuori

della zona edificabile, la situazione è la seguente.

A sud del settore

non vi sono

edifici interessanti dal profilo della pianificazione in esame.

Comparto 1, Grotti.

Nemmeno qui sono segnalati edifici meritevoli 1a. Per

contro

ai piedi del versante roccioso e a monte di via ai

Grotti/via ai Monti, in prossimità del mapp. 577 di Tegna dei resistenti CO 53, CO 54 e CO 55, è presente circa una quarantina di

costruzioni rurali (cantine) inserite nella zona nucleo o gruppo di rustici

fuori zona edificabile (foto n. 11, 12, 38 e 40). Esse, tuttavia, sono immerse nella vegetazione

forestale, paesaggio che non è oggetto della pianificazione contestata essendo

il bosco un criterio di esclusione secondo la pianificazione direttrice (art.

10.1 NAPUC). Anche in corrispondenza degli ulteriori edifici - a prescindere

dalle loro qualità - fa difetto un

paesaggio agricolo, le dimensioni delle aree aperte essendo piuttosto

assimilabili a giardini. Del resto, è questa piuttosto la loro funzione,

laddove si possono notare sistemazioni esterne tipiche di una zona residenziale

o al servizio della ristorazione.

Comparto 2, Monti Groppi.

All'incirca al centro, al margine occidentale della

radura prativa in località Poncetta, si trova un gruppo di edifici, tra i quali

quello censito 1a (mapp. 627, foto n. 48, in primo piano). Quest'ultimo ha

conservato intatte le caratteristiche ricercate. Esso, tuttavia, patisce della

vicinanza di immobili di presumibile origine rurale ma trasformati in spregio

alle caratteristiche originarie e alle NAPUC, che ne preconizzano la tutela,

sicché oggi dal profilo formale, ciò che è determinante, appaiono assimilabili

a degli edifici residenziali (aperture, infissi, balcone in cemento armato,

tenda da sole, staccionata con rete metallica). Per poter valorizzare il

paesaggio, le costruzioni rurali non devono essere oggetto di modifiche atte a

snaturarle, ciò che del resto è inammissibile secondo le rigide norme edilizie approvate dal Gran Consiglio a tutela

dei paesaggi protetti. L'art. 15 NAPUC, che disciplina gli interventi per gli

oggetti classificati 1a, 1c e 1d (ovvero quelli meritevoli di conservazione al

netto dei diroccati ricostruibili), come pure quelli già trasformati e

classificati nella categoria 3 (art. 16 cpv. 3 NAPUC), impone infatti

l'assoluto rispetto della tipologia degli edifici in parola, limitando al

massimo gli interventi ammessi. Lo conferma anche la documentazione esatta

dall'Autorità cantonale nell'ambito delle domande di costruzione per edifici

rustici (cfr. art. 12a del regolamento di applicazione della legge edilizia del

9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]; inoltre: https://www4.ti.ch/dt/sg/udc/temi/domande-di-costruzione/rustici/rustici/).

Proseguendo verso nord vi sono ulteriori costruzioni estranee alla tipologia

ricercata (mapp. 633, foto n. 64 e 65; mapp. 614 e mapp. 610, viste Swisstopo),

del resto tutti edifici rilevati 4 secondo l'IEFZE.

17. Settore 18-B, Avegno di Fuori

(Estratto

dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

Il Comune di

Avegno Gordevio e il CO 5 resistono al ricorso con argomenti di cui si dirà,

laddove necessario, in seguito.

La perizia

della Divisione non si esprime in merito a questo settore.

17.1.

Nell'immagine aerea riportata qui sopra non vi sono indicazioni di edifici

meritevoli di conservazione secondo l'IEFZE. Ciò, tuttavia, è dovuto al fatto

che detto inventario è stato approvato dal Consiglio di Stato solo dopo la

produzione del dossier settoriale da cui essa è tratta (ris. n. 4307 del 19

settembre 2018 e n. 4834 del 16 ottobre 2018). Ora, come spiegato in

precedenza, l'assenza dell'inventario non impedisce l'esame circa l'esistenza

di un paesaggio degno di protezione (cfr. supra, consid. 12.4.). Dalla

fotografia si può comunque evincere che il settore 18-B racchiude la fascia di

territorio a monte dei nuclei di Avegno di Fuori (a sud) e di Avegno di Dentro

(a nord). Al suo interno sono appena percepibili alcuni spazi liberi dalla

vegetazione e alcune costruzioni. Per il resto, esso è essenzialmente boschivo.

Il settore si

colloca ai margini dei villaggi di Avegno di Fuori (a sud-est) e di Avegno

Chiesa e di Dentro (a nord-est), inseriti nell'inventario federale degli

insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS; oggetti n. 3746 e n. 3745). Per

entrambi l'inventario sottolinea le buone qualità situazionali, in quanto collocati

ai piedi di pendii più o meno ripidi, pur rilevando che quello a monte del

secondo è in parte occupato da una recente crescita edilizia, che stempera il

bel contrasto tra quella storica e il contesto naturale, mentre a valle del

nucleo di Avegno queste qualità sono sminuite dalla forte proliferazione

edilizia. Entrambi gli insediamenti sono connotati da buone qualità

storico-architettoniche, per il patrimonio edilizio rurale, rappresentativo dei

tipi regionali.

Il vigente

piano regolatore conferma che il settore è essenzialmente boschivo. Il suo

margine occidentale abbraccia e invade tuttavia parzialmente la zona del nucleo

tradizionale di Avegno di Fuori (zona NV2), racchiudendo poco più a nord un

posteggio e una zona per edifici e attrezzature di interesse pubblico. Alcuni

fondi a est del nucleo NV2 e a settentrione del settore appartengono alla zona

agricola. Il piano del paesaggio in scala 1:2'000 indica poi la presenza al suo

interno di alcuni massi erratici. All'interno del settore si sviluppa anche una

strada di servizio a fondo cieco, che aggira il nucleo di Fuori.

17.2. Per

quanto attiene all'edilizia fuori della zona edificabile, al centro del

comparto 1 vi è un gruppo di costruzioni rurali, verosimilmente cantine o

grotti (mapp. 732-739, foto da n. 7 a n. 18). Esse, di sicuro valore storico-culturale,

sono immerse nella vegetazione forestale, paesaggio che non è oggetto del

PUC-PEIP essendo il bosco un criterio di esclusione secondo la pianificazione

direttrice. Da notare che proprio per il carattere peculiare boschivo di questi

luoghi, a suo tempo il Comune ha alla fin fine rinunciato a dissodare l'area e

a istituire una zona edificabile del nucleo dei grotti (cfr. ris. gov. 5316 del

16 ottobre 1996). Per il resto, gli altri edifici fuori zona edificabile

presenti nel comparto non sono rustici. Da notare che la costruzione visibile

alle foto n. 2, 3 e 4 è situata a cavallo del limite del PUC-PEIP e, ciò che è

determinante, in zona edificabile. La visita dei comparti 2 e 3 ha permesso di

rilevare la presenza di muri a secco, sentieri storici, massi erratici, pure di

sicuro interesse storico-culturale, ma pochissime costruzioni, circondate o

immerse nella vegetazione boschiva, essenzialmente estranee alla tipologia

ricercata.

18. Settore 18-C, Dunzio

(Estratto

dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

Il Comune di Maggia resiste al ricorso in relazione a questo

settore. Anche CO 92, proprietaria dei mapp. 1189 e 1192 di Maggia, sezione di

Aurigeno, su cui sorgono diversi edifici tra cui alcuni al mapp. 1189 censiti

1a e uno classificato 1c, chiede la reiezione dell'impugnativa, in via

subordinata almeno per quanto concerne i suoi fondi. Degli argomenti si dirà,

ove necessario, in appresso.

La perizia della Divisione non si esprime in merito a questo settore.

18.1. Il settore 18-C racchiude un terrazzo parzialmente prativo

posto a un'altitudine compresa tra i 500 e i 600 m s.l.m. sul versante ovest

della valle, essenzialmente nella frazione di Aurigeno del Comune di Maggia

(esso invade appena a sud il territorio di Terre di Pedemonte). Nell'immagine

aerea riportata qui sopra si notano gli insediamenti di Dunzio di Dentro (nord)

e di Dunzio (sud). Secondo l'IEFZE, approvato dal Consiglio di Stato il 17 marzo

1999 (ris. gov. n. 1225), al suo interno dovrebbero esservi una trentina di

edifici censiti 1a e una decina di oggetti culturali 1c; la maggior parte è

ubicata nel comparto 2. Nell'immagine sono visibili diversi gruppi di

costruzioni, collegati tra loro da una strada asfaltata che attraversa il

settore da nord a sud e che si configura come una strada di collegamento

montana. Le superfici libere dalla vegetazione boschiva sono più ampie nella

parte meridionale (comparto 2), dove sono individuabili anche alcune superfici

vignate. Al margine orientale dell'immagine si scorge l'alveo del fiume Maggia,

che scorre nel fondovalle.

Posto interamente al di fuori del perimetro della zona

edificabile e ricompreso in una zona di protezione del paesaggio, in quanto non

boschivo, il settore è prevalentemente assegnato dal vigente piano regolatore

di Aurigeno alla zona agricola. Il piano rileva anche la presenza di alcune

cappelle e dipinti murali. In corrispondenza della piccola porzione del settore

che invade il territorio della sezione di Tegna, coperta da bosco, vi è un

vuoto pianificatorio.

18.2. Per quanto concerne la sostanza edilizia, procedendo da

nord verso sud la situazione è la seguente.

Comparto 3, Dunzio nord.

Qui non sono segnalati edifici classificati 1a; sono tuttavia

presenti alcune costruzioni di presumibile origine rurale già trasformate.

Esse, dal profilo formale, non sono più una testimonianza originale

dell'edilizia rurale, ma configurano a tutti gli effetti edifici d'architettura

residenziale. Coerentemente con ciò, ma in contrasto con la pianificazione in

esame, anche le sistemazioni esterne sono quelle tipiche di una zona

residenziale, non di un paesaggio agricolo tradizionale meritevole di

protezione: lastricati, strade formate con sagomati in cemento, tettoie, grill,

piante ornamentali ecc. (per tutto quanto precede: foto n. 157 e segg., viste

Swisstopo e Google).

Comparto 1, Dunzio di Dentro.

Qui dovrebbero

trovarsi sette rustici 1a e un oggetto culturale 1c. Ora, tuttavia, gli edifici

sono in gran parte nascosti dalla vegetazione boschiva, spesso inseriti in

piccoli spazi del tutto assimilabili per dimensioni a giardini, talvolta anche

recintati e muniti di cancello e attrezzati analogamente a quanto spiegato in

relazione al comparto 3. Inoltre, invano si cerca una presenza di costruzioni

rustiche originali valorizzante un comparto agricolo. Le costruzioni di

presumibile origine rurale sono anche state oggetto di interventi

squalificanti. È il caso, per esempio, dell'edificio classificato 1a a sud del

comparto, a monte della strada (mapp. 1100, foto n. 5), il quale ha subìto

(oltre ad altre) un'importante modifica del tetto, laddove - invece - le NAPUC

pongono il principio secondo cui il materiale di copertura originario andrebbe

conservato e, se perduto, ripristinato, rispettivamente che il tetto deve

conservare la geometria, l'orientamento del colmo, le quote (alla gronda e al

colmo), le pendenze delle falde e le sporgenze originarie (art. 15.6.1, 15.6.2

NAPUC). A valle della strada si possono notare due edifici contigui che

presentano delle qualità (mapp. 1130 e 1132), cui si affianca a ovest un

edificio a cui è stato aggiunto un piccolo corpo secondario sormontato da una

copertura in materiale non originale, da un lato, e un giardino cintato con

pergolato dall'altro. Nemmeno questo gruppo di edifici in stretta relazione tra

loro è dunque suscettibile di valorizzare il paesaggio. Tanto più che essi sono

stretti dalla vegetazione forestale.

Comparto 2, Dunzio.

Proseguendo verso sud

sulla stradina asfaltata, superata una lingua di bosco, si giunge nell'ultimo

comparto, dove si dovrebbe trovare una maggiore presenza di edifici della

tipologia ricercata, visto che sono censiti una ventina di rustici 1a. In

effetti, è possibile costatare la presenza di edifici originali testimoni della

civiltà contadina; alcuni hanno anche conservato qualità interessanti (per

esempio, foto. n. 11, 12, 13, 14, 28, 29, 56 di proprietà della resistente CO

16). Altri edifici di (presumibile) origine rurale sono stati, invece, oggetto

di interventi che li hanno snaturati, sicché non sono suscettibili di

caratterizzare il comparto nel senso auspicato dalla pianificazione in esame (per

esempio, foto n. 51, 53, 73, 74). Altre ancora sono costruzioni del tutto

estranee all'edilizia rurale descritta nella pianificazione direttrice (per

esempio: foto n. 20, 85, 112, 117, 142, 149). Nemmeno gli edifici di proprietà

di CO 16, ancorché a prima vista non privi di qualità, sono in realtà rimasti

sufficientemente al riparo da interventi (anche recenti) che ne sminuiscono le

qualità formali (foto n. 59, 65, 72). Nel complesso, non è possibile

individuare anche solo un perimetro circoscritto, paesaggisticamente autonomo e

di dimensioni rilevanti, valorizzato dalla presenza di rustici originali.

Certo, nel comparto vi sono elementi di sicuro interesse, quali muri a secco,

vigne sostenute da carasc, cappellette e dipinti murali (per esempio:

foto n. 28, 30, 74, 120). A questi, tuttavia, fan da contraltare le

sistemazioni esterne, presenti un po' ovunque, estranee a quello che dovrebbe

essere un paesaggio agricolo degno di tutela, tipiche invece di una zona

residenziale: recinzioni metalliche, tettoie, cancelli, staccionate, tavoli

fissi, piscine, piazzali (anche asfaltati), vialetti ecc. (per esempio: foto n.

15-17, 20, 32, 39, 47, 48, 68, 99, 117, 134, 154; cfr. inoltre, per tutto

quanto precede, viste Swisstopo e Google).

19. Settore 18-D, Villa-Archeggio

(Estratto

dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

Il Comune di Avegno Gordevio e il CO 5 resistono al ricorso, con

argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

La perizia della Divisione è silente in merito a questo settore.

19.1. Il settore 18-D si trova a monte del villaggio

di Gordevio, sul versante orientale della Vallemaggia. Per quanto riguarda

l'assenza di indicazioni circa la presenza di edifici meritevoli nell'immagine

aerea riportata qui sopra si rinvia a quanto spiegato in precedenza in

relazione al settore 18-B (supra, consid. 17.1.). Stando all'IEFZE nel

frattempo entrato in vigore, all'interno del settore dovrebbero trovarsi otto

edifici censiti 1a, di cui quattro nel comparto 2 e due nel comparto 1, e sette

oggetti culturali. Nella foto si possono notare il bosco e la strada forestale

che lo attraversa, oltre a spazi aperti.

Secondo il vigente piano regolatore il settore è

essenzialmente posto fuori della zona edificabile (zona agricola, zona senza

destinazione specifica e bosco, cui si sovrappongono zone di protezione del

paesaggio); esso invade appena una piccola porzione della zona nucleo del villaggio

a sud della frazione di Villa e la vicina zona AP-EP dove sorge la chiesa dei Santi

Giacomo e Filippo. Il settore è poi attraversato da una strada forestale che

sale a tornanti in direzione di Archeggio, senza tuttavia raggiungere la

località. Infine, vi sono alcuni sentieri principali ed escursionistici; su

questi ultimi è segnalata la presenza di cappelle.

19.2. Nel settore si riscontra la seguente situazione

edilizia.

Comparto 1, Roncascio (sud).

Percorrendo la strada

forestale asfaltata all'interno di un tornante ci si imbatte in un primo gruppo

di edifici. Quand'anche se ne ammettesse l'origine rurale, dal profilo formale

essi non ne sono più certo una testimonianza, trattandosi ormai di edilizia

residenziale, anche sotto il profilo delle sistemazioni esterne (foto n. 2-6).

Poco più a monte vi è un altro gruppo di edifici. Quello vicino alla strada è

privo di timpano e la copertura originale è crollata (mapp. 1536, foto n. 12).

A ridosso si trova l'unico rustico che presenta ancora le qualità originali

ricercate (mapp. 1538, foto n. 15). A monte spicca il volume di un edificio le

cui caratteristiche architettoniche non sono certo qualificanti nel senso del

PUC-PEIP (mapp. 1539, foto n. 17 e 18). Lo stesso vale per la costruzione in

legno posta più in basso (mapp. 1540, foto n. 8 e 9).

Comparto 2, Archeggio.

La situazione edilizia di questo comparto è molto

lontana da quella descritta dalla pianificazione direttrice. A fronte di

pochissimi edifici che presentano le qualità originali suscettibili di

valorizzare il paesaggio, s'impongono le molte costruzioni di diverse

tipologie, sparse un po' ovunque. Alcune di queste sono costruzioni

sostanzialmente estranee alla sostanza storica ricercata (per esempio mapp.

1444, foto n. 68; mapp. 1449, foto n. 82; mapp. 1440, foto n. 87 e 88; mapp.

1452, foto n. 98; mapp. 1455, foto n. 136; mapp. 1457, foto n. 137; mapp. n.

1456, foto n. 138). Altre sono verosimilmente rustici modificati in spregio

delle caratteristiche architettoniche originarie con interventi che non

sarebbero ammissibili secondo le NAPUC (per esempio mapp. 1442, foto n. 70;

mapp. 1451, foto n. 90; mapp. 1452, foto n. 93; mapp. 1453, foto n. 103; mapp.

1458, foto n. 187). Infine, un po' ovunque le sistemazioni esterne corroborano

la valenza formale sostanzialmente residenziale del comparto (recinzioni

metalliche, siepi, piscina, cancelli ecc.).

Nel resto del settore, al di fuori dei comparti esaminati nel dettaglio,

dalle viste Swisstopo è possibile escludere la presenza significativa di

edifici rustici originali.

20. Settore 18-E, Aurigeno

(Estratto

dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

Il Comune di Maggia domanda il mantenimento di questo

settore nel perimetro del PUC-PEIP. Al ricorso resistono anche alcuni

proprietari di fondi qui situati:

-

CO 99, proprietario del mapp. 1495 di

Moghegno su cui sorge un edificio censito 1a;

-

CO 140, proprietaria dei mapp. 1497 e

1498 di Moghegno, su cui sorgono due edifici contigui censiti 1a;

-

CO 61, proprietaria dei mapp. 1505, su

cui sorge un rustico censito 1a, e 1506, inedificato, di Moghegno;

-

CO 132, proprietaria del mapp. 252 di

Aurigeno, CO 133, CO 134 e CO 135, proprietari in comunione ereditaria dei

mapp. 1520 e 1522 di Moghegno su cui sorgono due edifici classificati 1a.

Laddove pertinenti, gli argomenti dei resistenti

saranno semmai discussi in seguito.

La perizia della Divisione si riferisce alle località

Ciossa (sezione di Moghegno) e Terra di Fuori (sezione di Aurigeno),

valutandole meritevoli in quanto esemplari dell'attività agricola di pianura

della Bassa Vallemaggia che completava l'attività di transumanza alpestre.

Parte di questi paesaggi - molto diversificati e ricchi di manufatti legati

all'uso agricolo tradizionale quali vigneti su carasc, muri a secco,

superfici prative e singoli edifici - è stata oggetto di interventi concreti di

valorizzazione.

20.1. Il settore 18-E, a cavallo delle frazioni di

Moghegno e Aurigeno del Comune di Maggia, è posto alle pendici del versante

occidentale della Vallemaggia. Al suo interno dovrebbero trovarsi una ventina

di edifici classificati 1a, situati prevalentemente alle estremità

settentrionale e meridionale, e tre oggetti culturali. Nell'immagine aerea

riportata qui sopra si riconoscono al suo interno diverse radure intercalate da

zone boschive piuttosto ampie. Si intuisce anche la presenza sporadica di

alcune strade.

Il villaggio di Aurigeno, posto al margine est del

settore, è inserito nell'ISOS (oggetto n. 3744). La scheda sottolinea le buone

qualità situazionali dei tre insiemi edificati che lo compongono ai piedi di un

ripido pendio entro un grande contorno prativo in continuità con il piano

fluviale della Maggia; qualità in parte sminuite dalla riduzione di tale

cornice ad opera di numerose recenti costruzioni. Buone pure le qualità

storico-architettoniche grazie l'edilizia abitativa e utilitaria,

esemplificanti i tipi regionali e sovraregionali dell'edificazione borghese.

I piani regolatori delle sezioni di Aurigeno e

Moghegno prevedono quanto segue.

In territorio di Aurigeno, diverse aree del settore

sono incluse in zona edificabile dal vigente piano regolatore: zone residenziali

in località Zött e Ciòis (sud-est del settore); parte della zona del nucleo

tradizione NV2 di Terra di Fuori (località Ronco Cavalign); parte delle zone

AP-EP e del nucleo tradizione NV1 di Aurigeno (a monte della direttrice Strada

Vègia/Al Canton Zora). Fatta salva una zona per la quale non è definita una

destinazione specifica, in corrispondenza del mapp. 252 in località Villa, in

quanto non boschivo il settore è assegnato alla zona agricola. Zone di

protezione del paesaggio sono tracciate a sud e al centro, mentre in prossimità

dei nuclei di Aurigeno e Terra di Fuori vi sono le zone degli orti e dei

vigneti tradizionali.

A Moghegno il piano regolatore assegna il settore, in

quanto non boschivo, essenzialmente alla zona agricola (esso invade appena la

zona edificabile a Sotto Ciosso), cui si sovrappone una zona di protezione del

paesaggio. Il piano rileva pure un'interessante presenza di muri a secco,

boschetti e siepi con particolare valore paesaggistico, vigneti e alcuni beni

culturali di interesse locale.

20.2. Dal profilo dell'edilizia fuori della zona

edificabile la situazione è la seguente.

Comparto 1, a nord del Ri di Dentro.

Il comparto è essenzialmente nel territorio di

Moghegno. A nord si trova una prima radura (località i Runghítt e al Runch di

Riítt), le cui qualità notevoli sono state riconosciute dallo stesso

ricorrente. Innanzitutto, il territorio risulta valorizzato dalla presenza di

edifici rurali originali, ricercati dalla pianificazione in esame. È il caso

proprio di quelli dei resistenti CO 99 (mapp. 1495, foto n. 9), CO 140 (mapp.

1497 e 1498, foto n. 18, 34 e 36), arricchito anche da pittura murale (foto n.

37), bene culturale d'interesse comunale (cfr. art. 23 cpv. 2 NAPR), e di CO 61

(mapp. 1505, foto n. 15). I dintorni sono impreziositi da vigneti realizzati

con l'impiego di carasc e costellati da una forte presenza di muri a

secco (foto n. 10, 11, 33). Un'antica carraia ben conservata si snoda a est del

gruppo di rustici (foto n. 11, 12, 46, 271-274), elemento storico

architettonico che oltre a concorrere al valore complessivo della zona,

costituisce un limite paesaggistico chiaramente percettibile rispetto alla zona

edificabile, posta più a valle (foto n. 1 e 6). Gli elementi di disturbo (per

esempio la rete metallica) sono alla fin fine trascurabili. In corrispondenza

di questo comparto, i requisiti per essere ricompreso nel PUC-PEIP sono

manifestamente dati e il ricorso risulta infondato.

Proseguendo verso sud, attraversato il rial Ciòss si giunge in un ulteriore

comparto dov'è un primo gruppo di edifici: due presentano qualità interessanti

(mapp. 1519, foto n. 23, e mapp. 1523, foto n. 232), il terzo, di proprietà dei

resistenti CO 20 llcc, è in rovina e

inutilizzabile, ovvero un diroccato (pro multis STA 90.2006.35 del 2 marzo 2007 consid.

3.1). Nelle

immediate vicinanze si trova una tettoia di generose dimensioni, estranea

all'edilizia rurale tradizionale (mapp. 1518, foto n. 39, 332). Salendo

attraverso un vigneto d'impianto tradizionale, vi sono due ulteriori edifici

rustici originali, che impreziosiscono il comparto (foto n. 212 e segg.). Il

primo (mapp. 1521, foto n. 314) è sì vicino a un edificio trasformato in modo

irrispettoso della sostanza originaria (mapp. 1512, foto n. 69), ma comunque a

una ventina di metri e in parte celato da una sottile lingua di bosco (cfr.

foto n. 220). Il secondo posto più in alto è quello di proprietà dei resistenti

CO 20 llcc (mapp. 1522, foto n. 315). Dal lato opposto della radura,

parzialmente nascosta dalla vegetazione, si trova un'ulteriore costruzione,

tutto sommato in linea con i requisiti architettonici ricercati (mapp. 1526,

foto n. 58, 62, 211, 325-327), ma nei cui dintorni è giocoforza riscontrare

elementi in contrasto con le previsioni della pianificazione (fioriera, tettoie

ecc., foto n. 50-52, 62, 63, 318, 319). Altri edifici, anche ben conservati,

sono celati nel bosco (mapp. 778, località Ciapp da la Ghiana).

Tirando le somme, come detto la porzione nord del

comparto adempie ai requisiti per essere ricompresa nel PUC-PEIP. Seppur con

qualche elemento di disturbo, considerato comunque il pregio del complesso del

pendio, anche la parte alta della porzione sud (località la Sgérbia) merita tutela,

ritenuto che - per contro - la parte bassa dov'è l'ampia tettoia e il gruppo di

tre rustici (mapp. 1518, 1519, 1520 e 1523) risulta ormai irrimediabilmente

compromessa. In definitiva, in corrispondenza di queste due aree può essere

riconosciuto un paesaggio caratterizzato dalla presenza di edifici rustici, che

può anche essere messo in relazione a ovest con il perimetro passato in

giudicato del PUC-PEIP.

Comparto 2, Aurigeno, __________.

Ci si sposta quindi nel territorio di Aurigeno. Il

comparto è sostanzialmente costituito dal mapp. 252 di proprietà della

resistente CO 132, su cui sorgono diverse costruzioni, ma nessuna è

riconducibile alla tipologia ricercata. Non si tratta di architettura rurale ai

sensi del piano; come le sistemazioni esterne (dal profilo formale si tratta in

sostanza del parco della casa padronale) confermano (cfr. foto agli atti).

L'unico edificio censito 1a è ormai lambito dalla vegetazione forestale (mapp.

254, ingrandimento foto n. 202 e vista Swisstopo).

Area compresa tra il comparto 2 e il comparto 3.

In corrispondenza dei due edifici classificati 1a nei

pressi del villaggio di Aurigeno fa difetto un comparto agricolo

(sufficientemente ampio) di pertinenza (cfr. viste Swisstopo e Google). Quanto

alla località Chiazza si può osservare un piccolo gruppo di edifici rustici che

hanno conservato qualità interessanti, attorniato da un vigneto di tipo

tradizionale con pergole e sostegni in sasso, recintato da muri in pietra (cfr.

Perizia, pag. 91, viste Swisstopo e, a conferma di ciò, Messaggio del Municipio

di Maggia n. 616 del 21 settembre 2016 concernente la richiesta di credito

quale contributo al Patriziato di Aurigeno per progetti di recupero e

valorizzazione del paesaggio agroforestale della Chiazza e della Lüèra del Vald

e l'approvazione di un mandato di prestazione tra il Comune e il Patriziato, reperibile

in: www.invallemaggia.ch). Anche qui può essere riconosciuto un circoscritto

comparto conforme alle aspettative del PUC-PEIP, con il cui perimetro passato

in giudicato può essere messo in relazione.

Comparto 3, Terra di Fuori/Ronchi, ed estremità

meridionale del settore.

Per quanto riguarda la località Ciòis, come rettamente

individuato dall'insorgente, essa è inserita in realtà in zona edificabile. Siccome,

come spiegato (cfr. supra, consid. 10.2. i.f.), laddove il

PUC-PEIP invade la zona edificabile stabilita secondo l'art. 15 LPT non esplica

effetti, essa è oggi retta dalle disposizioni del piano regolatore comunale. Il

restante degli edifici presenti o non ravvisano (più) le caratteristiche rurali

originarie oppure sono posti in immediata vicinanza con edifici di tipologia

estranea a quella ricercata (cfr. viste Swisstopo e Google).

21. Settore 18-F, Ronchini

(Estratto

dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

Il Comune di Maggia resiste al ricorso in relazione a

questo settore con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Secondo la perizia della Divisione, la qualità del

paesaggio, molto diversificato e di grande ricchezza, sarebbe data dalla

presenza di colture e strutture diverse in spazi ridotti. Esso sarebbe

particolarmente ricco di manufatti legati all'uso agricolo tradizionale, quali

vigneti su carasc, muri a secco, superfici prative e singoli edifici. La

perizia lo valuta come meritevole di protezione in quanto paesaggio esemplare

dell'attività agricola di pianura nella Bassa Vallemaggia che completava

l'attività di transumanza alpestre.

21.1. Il settore 18-F, situato sul versante sinistro

della valle, nei pressi della località Ronchini di Aurigeno, si sviluppa

essenzialmente a cavallo delle sezioni di Maggia (nord-ovest) e di Aurigeno del

Comune di Maggia (sud-est), invadendo appena il margine boschivo ovest della

sezione di Gordevio del Comune di Avegno Gordevio. Secondo l'immagine aerea

riportata qui sopra, al suo interno dovrebbero trovarsi una trentina di edifici

classificati 1a, due edifici censiti 1d e quattro oggetti culturali. Alle

costruzioni presenti nella zona edificabile di Ronchini fanno da contorno aree

aperte, in parte coltivate a vigna, dove sono collocati gli edifici, spesso in

modo raggruppato. Ben visibili sono anche le strade che collegano la zona al

fondovalle. Salendo il settore si fa prevalentemente boschivo.

In linea con quanto appena costatato, il piano

regolatore di Gordevio rileva la presenza di bosco nello spicchio di sua

pertinenza. Secondo il piano regolatore di Aurigeno il settore, inserito in una

zona di protezione del paesaggio, invade puntualmente la zona residenziale di

Ronchini, mentre per il resto, in quanto non boschivo, ha una funzione

prevalentemente agricola. In località Ronch di Bor è presente una zona degli

orti e vigneti tradizionali.

Da ultimo, pure la porzione di settore nel territorio

della sezione di Maggia, in quanto non boschiva, è attribuita alla zona

agricola (dei monti).

21.2. Per quanto attiene all'edilizia fuori della zona

edificabile la situazione è la seguente.

Comparto 1, ovest.

Al margine ovest del settore vi è un gruppo di cinque

edifici censiti 1a che, a prima vista, paiono interessanti dal profilo del

PUC-PEIP (mapp. 2443 di Maggia, foto n. 1). Da un esame più attento, tuttavia,

si può costatare come le costruzioni, quandanche (ciò che appare più che dubbio

per alcune di loro, foto n. 8) abbiano origine rurale, non ne hanno conservato

le caratteristiche formali originali. Esse appaiono oggi piuttosto come delle

casette, impressione corroborata dalle sistemazioni esterne. Poco più a est, al

margine di un tornante, vi è un rustico che, invece, ha mantenuto i tratti ricercati

(mapp. 2444 di Maggia, foto n. 4). Tuttavia, in posizione marginale e lambito

ormai dalla vegetazione boschiva, non ha la forza di valorizzare il comparto.

Salendo verso nord in zona i Rünch si incontra un altro edificio censito 1a

che, a prescindere dalle sue qualità formali, è immerso in un contesto

edificato sostanzialmente estraneo per tipologia all'edilizia rurale tradizione

(foto n. 105). Per il resto, nel comparto non si riscontrano altri edifici

fuori zona della tipologia ricercata.

Comparto 2, est.

I due rustici indicati come 1a al margine sud del

comparto presentano le caratteristiche architettoniche originali ricercate (mapp.

710 e 712 di Aurigeno), ma sono stretti tra la strada cantonale e quella che

collega il fondovalle alle località montane nonché vicine a edifici ormai

trasformati. Non dispongono, dunque, di un paesaggio da valorizzare. Salendo

lungo la strada verso Ronco dei Paolitt vi è un gruppo di edifici che nulla ha

a che spartire con quanto preconizzato dal PUC-PEIP (foto n. 45-60). Poco

distante, in territorio di Avegno Gordevio, vi sarebbero due rustici

inventariati 1a (mapp. 1377, solo parzialmente inserito nel perimetro del

PUC-PEIP, e 1378), tuttavia ormai lambiti dal bosco (viste Swisstopo). Privi di

un paesaggio agricolo sufficientemente ampio sono pure i rustici 1a ubicati

all'incirca al centro del comparto 2 (cfr. viste Swisstopo), uno dei quali

(quello situato più a nord) si trova nel bosco. L'edificio classificato 1d a

est del comparto è immerso nella vegetazione boschiva (mapp. 641 di Aurigeno),

mentre quello posto al margine nord del comparto è stato trasformato e ha perso

le qualità architettoniche originali (ingrandimento foto n. 51).

Comparto 3, nord-ovest.

Nella parte alta di questo comparto si trovano cinque

rustici 1a e un oggetto culturale. Terminata la strada asfaltata si prosegue su

un sentiero e, superato un ruscello, si trovano i primi due edifici, dalle

qualità architettoniche intatte (mapp. 2459 di Maggia, foto n. 61, 85 e 249, e

mapp. 2460, foto n. 62 e 247). Proseguendo lungo il sentiero, poco distante, a

valle vi è un ampio pendio racchiuso da muri a secco ancora parzialmente

occupato da vite sorretta da carasc (foto n. 64, 66 e 105). A monte vi

sono poi due edifici, che presentano qualità formali abbastanza interessanti

(mapp. 2453 di Maggia, foto n. 68, e mapp. 2454, foto n. 69), ciò che ha spinto

il ricorrente a visitare nuovamente i luoghi, nell'ottica del possibile ritiro

dell'impugnativa (foto n. 230 e segg.). Ora, dal profilo strettamente edilizio

non risultano situazioni di particolare contrasto con gli obiettivi del piano,

essendo la problematica tutto sommato circoscritta a deposito di materiale e a

qualche sistemazione esterna. Questo anche se occorre rilevare che

effettivamente l'edificio al mapp. 2453 presenta qualche criticità (foto n. 73

e 75). Tutto sommato la tutela dell'edilizia posta lungo il sentiero, peraltro

impreziosito dai muri a secco (foto n. 251) permette di valorizzare il comparto

e il pendio sottostante. Nemmeno i due edifici abitativi posti una quarantina

di metri più a valle (mapp. 2458, foto n. 246) conducono a ritenere fondata

l'impugnativa. Quelli posti in fondo al pendio, sostanzialmente estranei, sono

posti in posizione raggruppata di modo che si può leggere una cesura paesaggistica.

Limitatamente al territorio interessato dal vigneto, dagli edifici e del

sentiero cintato può essere riconosciuto un paesaggio ai sensi del PUC-PEIP,

peraltro in continuità con il suo perimetro passato in giudicato.

Comparto 4, nord.

Al centro di questo comparto si dovrebbero trovare un

oggetto culturale e quattro edifici censiti 1a dall'IEFZE, mentre un altro

rustico 1a appena visibile sotto al margine superiore del comparto 3 è ormai

collocato nel bosco (mapp. 2450 di Maggia). Per quanto riguarda gli altri

edifici, da un profilo formale a prima vista non sono del tutto privi delle

caratteristiche ricercate. Certo l'insorgente mette in dubbio che almeno parte

di essi non costituisca una testimonianza originale della civiltà contadina,

essendo piuttosto il frutto di interventi recenti. Ancorché tale tesi non possa

essere scartata a priori (specie alla luce dell'attività edilizia in essere al

momento del sopralluogo), alla fin fine non è necessario approfondire oltre.

Anche volendo considerare valide le costruzioni in parola, la situazione rimane

pesantemente compromessa dalle sistemazioni esterne, particolarmente emergenti

e tipiche di una zona residenziale (lastricati, recinzioni, tavoli ecc.; foto

n. 119, 122, 123, 137, 140, 150, 151, 153). Il quadro è completato da una

casetta sull'albero (foto n. 136).

Comparto 5, nord-est.

A Colètt dovrebbero

trovarsi tre edifici censiti 1a e due oggetti culturali. Ora, innanzitutto gli

edifici di maggior impatto per dimensioni e collocazione non presentano (più)

le caratteristiche architettoniche originali e/o presentano sistemazioni

esterne sostanzialmente in contrasto con le aspettative della pianificazione in

esame (mapp. 622 di Aurigeno, foto n. 166 e 170; mapp. 621, foto n. 177-180 e 192-194;

mapp. 613, foto n. 181, 195; mapp. 614, viste Swisstopo). In ogni caso, gli

edifici non sono inseriti in un comparto agricolo, rispettivamente lo spazio

aperto che li circonda è molto esiguo, tant'è che in sostanza sono ormai

inseriti in un paesaggio boschivo, non oggetto del PUC-PEIP essendo, come già

detto, la foresta un criterio di esclusione secondo la pianificazione

direttrice.

Comparto 6, Monte

d'oro.

L'unico edificio

rustico presente è inserito in un contesto caratterizzato da edilizia residenziale

(foto n. 215-219).

22. Settore 18-G, Botei

(Estratto

dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

Il Comune di Maggia resiste anche in relazione a

questo settore con motivi che, dove necessario, saranno ripresi in seguito.

La perizia della Divisione è silente in merito.

22.1. Il settore 18-G si trova nord-ovest di quello

appena esaminato, ad Antröbi, nella frazione di Maggia. Secondo l'immagine

aerea riportata qui sopra, a sud-est del settore (comparto 1) dovrebbero

trovarsi sei edifici classificati 1d, mentre a nord-ovest (comparto 2) quattro

rustici censiti 1a. Il settore, prevalentemente boschivo, è posto a monte di

un'ampia superficie prativa su cui sorgono diverse costruzioni. All'interno del

perimetro contestato si notano alcuni terrazzamenti.

Il piano regolatore di Maggia attribuisce la porzione

non boschiva alla zona agricola, in parte con specifica di superfici per

l'avvicendamento delle colture (SAC).

22.2. Rammentato che edifici e paesaggio devono

formare un'unità degna di protezione posta sotto tutela nell'ambito di un piano

di utilizzazione (art. 39 cpv. 2 OPT), il ricorso andrebbe accolto già solo

perché agli edifici eventualmente suscettibili di connotare nel senso auspicato

il paesaggio farebbe difetto proprio quest'ultimo, stante l'esiguo spazio tra

il margine forestale e gli spazi aperti collocati a valle del pendio. Ma anche

considerando l'ampia pianura che si estende sino alla strada cantonale la

situazione non cambia, poiché l'insieme dell'edilizia presente è sostanzialmente

estranea all'architettura della civiltà rurale indicata dalla pianificazione

direttrice. Non è possibile ritagliare comparti circoscritti nemmeno laddove

sono presenti edifici tutto sommato ancora interessanti, poiché non sussistono

limiti paesaggisticamente rilevanti rispetto a elementi di disturbo. Da notare

che per quanto concerne gli edifici classificati 1a a ovest del settore essi sono

ormai lambiti dalla vegetazione e in posizione marginale (mapp. 118 e 119, foto

n. 38). Le altre costruzioni 1a, al centro del comparto 2, adempirebbero ai

requisiti per essere mantenute nel PUC-PEIP, ma sono incassate tra il piccolo

pendio, peraltro avvalorato da un vigneto su carasc, e gli edifici

residenziali a valle, sicché sono in sostanza prive di portata paesaggistica

(mapp. 1137/1138 e 1142, foto n. 41, 45, 76). Anche gli edifici ai mapp. 1150 e

1151/1152 (foto n. 8) sono in posizione marginale e nei pressi di elementi di

disturbo piuttosto evidenti, quali un vigneto realizzato con pali in cemento e

quanto insiste sui mapp. 2391 e 2392 (foto n. 7 e 20). Anche la porzione est

del settore non può certo dirsi valorizzata dalla presenza di edilizia rurale

originale (foto n. 1 e segg.). Il quadro è poi completato da sistemazioni

esterne estranee a quelle di un paesaggio degno di protezione. Da notare che

gli edifici censiti 1d sono inseriti nelle SAC, dunque in ogni caso

insuscettibili di trasformazione con cambiamento di destinazione (art. 10 cpv.

1 NAPUC).

23. Settore 18-H, Maggia

(Estratto

dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

Oltre al Comune di Maggia, all'accoglimento del ricorso

in relazione a questo settore resiste anche CO 42, comproprietario dei mapp.

176, 177, 178, 179, 181, 183 e 184 di Maggia su cui sorgono due edifici (mapp.

176/178 e 181), di cui uno di 18 m2 censito 1a. Gli argomenti dei resistenti saranno ove

necessario discussi in seguito.

La perizia della Divisione è silente in merito a

questo settore.

23.1. Il settore 18-H comprende una stretta fascia di

territorio a monte del villaggio di Maggia. L'immagine aerea riportata qui

sopra indica che al suo interno dovrebbero trovarsi cinque rustici 1a, due

edifici classificati 1d e un oggetto culturale. Salvo alcuni spazi aperti, per

lo più vigneti in prossimità del margine sinistro del settore, la sua

superficie è boschiva.

Secondo il piano regolatore, il settore, in quanto non

boschivo, è essenzialmente attribuito alla zona agricola (in gran parte si

tratta di zone degli orti e vigneti tradizionali). Una zona di protezione della

natura è tracciata in corrispondenza della valle solcata dal riale del Salto. A

Campiglio, a nord del nucleo del villaggio, il settore invade la zona

edificabile residenziale estensiva e quella del nucleo dei grotti NG;

quest'ultima è parte delle zone edificabili (art. 39 NAPR).

23.2. Dal profilo dell'edilizia fuori della zona

edificabile, va subito detto che invano si cerca la presenza valorizzante di

edifici riconducibili all'architettura rurale nella porzione meridionale del

settore (cfr. viste Swisstopo e Google). I due edifici 1a posti nei pressi di

Campiglio, ubicati a Ganne Mulini, sono ormai nel bosco (mapp. 254 e 255, viste

Swisstopo).

Comparto unico.

Qui ci si potrebbe attendere la presenza di edifici

potenzialmente interessanti, visto che sono segnalati tre edifici classificati

1a. Tra questi dovrebbe esservi anche un edificio di proprietà del resistente CO

6 (mapp. 181, foto n. 4, porzione rientrante dell'edificio sullo sfondo).

Quanto agli immobili che sorgono sulle proprietà del resistente essi non sono

certo una testimonianza originale dell'architettura rurale, già solo per il

fatto che la copertura è stata realizzata con materiali estranei, che ne

inibiscono la valenza formale ricercata, laddove - invece - gli art. 15.6.1 e

15.6.2 NAPUC pongono il principio secondo cui il materiale di copertura

originario andrebbe conservato e, se perduto, ripristinato, rispettivamente che

il tetto deve conservare la geometria, l'orientamento del colmo, le quote (alla

gronda e al colmo), le pendenze delle falde e le sporgenze originarie (cfr.

foto n. 3-10, 23, 26-43, 57, 61). Non è quindi nemmeno necessario approfondire

il quesito di sapere se e in che misura essi non sono in realtà edifici moderni

camuffati, come sostiene il ricorrente. Per quanto attiene agli altri due

rustici 1a nel comparto, il primo è ormai in rovina e inutilizzabile, vale a

dire un diroccato (mapp. 17, foto n. 71).

Il secondo presenterebbe le qualità ricercate (mapp. 17, foto n. 50 e 69).

Tuttavia, non dispone di un paesaggio da valorizzare inserito nel PUC-PEIP. Da

notare che nemmeno allargando la prospettiva oltre il limite di detto piano

(ciò che comunque non potrebbe esser fatto) si ottiene una soluzione più

favorevole, poiché allora occorre considerare che non esiste un limite

paesaggisticamente percettibile rispetto agli edifici posti a meno di una

ventina di metri, la cui valenza formale non è quella ricercata (foto n. 45, 48, 51, 52, 56, 67). Tenuto conto che esso

è posto in posizione marginale e a ridosso del bosco, non ha certo la forza di

caratterizzare il comparto. Nemmeno i due edifici classificati 1d all'estremità

settentrionale sono suscettibili di valorizzare il comparto. Intanto essi non

dispongono di uno spazio aperto sufficientemente ampio nel perimetro del

PUC-PEIP e, in ogni caso, sono posti in modo affatto marginale al comparto

agricolo in cui sono inseriti, ormai lambiti dalla vegetazione. Da notare che

quello a nord è parzialmente crollato (mapp. 7), mentre a quello più a sud si

sono affiancati elementi di disturbo (mapp. 9; per tutto quanto precede, cfr.

viste Swisstopo e Google.).

24. Settore 18-I, Moghegno

(Estratto

dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

Il Comune di Maggia chiede che anche il settore 18-I

sia mantenuto nel perimetro del PUC-PEIP.

Nella perizia la Divisione non si esprime in merito a

questo settore.

24.1. Spostandoci sulla sponda destra del fiume

Maggia, si giunge al settore I, che si estende a nord-ovest di Moghegno.

Secondo l'immagine aerea riportata qui sopra, al suo interno

dovrebbero esservi un solo rustico censito 1a e sette oggetti culturali 1c. Ben

visibili sono alcune strade, diversi edifici, di cui alcuni, raggruppati al

centro del settore, di dimensioni maggiori. Nella parte sud si notano alcuni

spazi aperti, per il resto il settore è prevalentemente boschivo.

Il villaggio è inserito nell'ISOS (oggetto n. 4005), che valuta come buone le sue qualità

situazionali per la posizione in un'ampia superficie piana aperta verso sud e

limitata a est dalla Maggia e a ovest dal ripido pendio, con l'edificazione che

si addossa a esso, qualità sminuite dalla proliferazione di edifici che

limitano la precedente cornice verde. La scheda considera buone pure le qualità

storico-architettoniche per la rappresentanza di un'edificazione abitativa e

utilitaria riconducibile a diverse epoche storiche.

Il piano regolatore assegna il settore, in quanto non

foresta, essenzialmente alla zona agricola, con specifica SAC a est della

carrale, mentre a ovest gran parte della superficie è vigneto. Esso invade

appena il margine nord della zona edificabile. Parzialmente inserito in zone di

protezione del paesaggio, al suo interno sono segnalati diversi muri a secco e

beni culturali di interesse locale.

24.2. Per quanto attiene all'edilizia fuori della zona

edificabile, la situazione può essere così riassunta.

Comparto SE.

La situazione edilizia del comparto è quantomeno

variegata; di certo non è possibile riscontrare la presenza valorizzante di

edifici testimoni dell'edilizia rurale che presentano ancora le qualità formali

necessarie. Gli edifici di (presumibile) origine rurale sono delle presenze

sporadiche, talvolta trasformati in modo irrispettoso della sostanza storica

esistente, in altre parole snaturati (per esempio mapp. 1266, sub. A, foto n.

21, 26, sub. B, foto n. 20, 25). Un po' ovunque vi sono manufatti vari,

recinzioni, legnaie, piazzali, strade realizzate con sagomati in cemento, tutti

elementi estranei ad un paesaggio agricolo tradizionale meritevole di

protezione (foto n. 18, 35 e segg.). Si nota comunque la presenza valorizzante

di muri a secco.

Comparto NW, Mulini.

Spostandosi a nord nel comparto NW, Mulini, si

incontrano dapprima un'azienda agricola di dimensioni ragguardevoli (mapp.

1255, foto n. 46, 77-81, 99), dopodiché si giunge ai mulini, classificati 1c

dall'IEFZE e ben conservati (foto n. 69 e 71), ma posti lungo la strada

asfaltata e a nord, rispettivamente a monte dei quali si trovano invece

costruzioni moderne (mapp. 1209, foto n. 73-75, 101 e segg.; mapp. 1250, foto

n. 83-89). Nemmeno qui, dunque, risultano paesaggi valorizzati da edifici

rurali originali.

25. Settore 18-J, Lodano

(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica,

pag. 5)

Il Comune di Maggia resiste al ricorso anche in

relazione a questo settore. Dei suoi argomenti si dirà, laddove necessario, in

seguito.

Secondo la perizia della Divisione in questo settore

la qualità del paesaggio sarebbe data dalla presenza di colture e strutture

diverse in spazi ridotti, nonché dalla ricchezza di manufatti legati all'uso

agricolo tradizionale, quali vigneti su carasc, muri a secco, superfici

prative e singoli edifici. Si tratterebbe di un paesaggio meritevole di

protezione in quanto esemplare dell'attività agricola di pianura nella Bassa

Vallemaggia che completava l'attività di transumanza alpestre. Inoltre, una

parte di questo paesaggio sarebbe oggetto di interventi concreti di

valorizzazione promossi dal Patriziato.

25.1. Il settore 18-J si estende in direzione nord-sud

e comprende una fascia di territorio a ovest del villaggio di Lodano, sul

versante occidentale della Vallemaggia. La metà inferiore del settore racchiude

l'area prevalentemente boschiva sul pendio alle spalle del nucleo, mentre la

metà superiore è pressoché pianeggiante e prativa.

Secondo l'immagine aerea riportata qui sopra, al suo

interno dovrebbero esservi sei edifici classificati 1a e tre oggetti culturali.

Solcato da alcune strade, il settore è in parte boschivo. Nell'immagine sono

ben visibili l'abitato di Lodano (a est) e la pianura del fondovalle e il letto

del riale Lodano (a nord), affluente della Maggia.

Il vigente piano regolatore attribuisce il settore, in

quanto non boschivo, alla zona agricola. Il suo margine orientale invade appena

la zona del nucleo di Lodano a sud, quella residenziale primaria più a nord e

una AP-EP nei pressi del riale Lodano. La zona agricola a sud del nucleo è

ricompresa in zona di particolare valore ambientale e protezione del paesaggio.

25.2. La situazione dell'edilizia fuori della zona

edificabile nel settore è la seguente.

Comparto 1, NO.

A nord della Caraa di Gèir non vi sono edifici. Nell'area

delimitata a nord da questa direttrice, a sud da via i Rünch e a est da via i

Morói si trovano invece tre costruzioni. Quella posta più a ovest è un oggetto

culturale, un mulino secondo l'IEFZE (mapp. 300, foto n. 6). Essa presenta

ancora tutto sommato le qualità ricercate, ancorché lo stato di conservazione

non sia ottimale e disponga di una copertura in lamiera. Al momento del

sopralluogo vi erano depositati alcuni ponteggi e una benna. Poco distante si

trova un edificio classificato 1a, pure di qualità (mapp 301, foto n. 5).

L'ultima costruzione, appartenente alla medesima categoria, è pure intatta e di

qualità nella sua struttura originaria (mapp. 299, foto n. 3 e 7). A essa è

però affiancata una tettoia a est, realizzata con mattoni, una a gabbia a

ovest, un piccolo piazzale in calcestruzzo sul davanti e una recinzione

metallica. In corrispondenza del filare di piante che lo attraversa vi è un

muro a secco, oramai in avanzato stato d'incuria; in migliori condizioni -

invece - quello al suo margine nord (cfr. viste Google). Ora, nel complesso,

seppure vi sono alcuni elementi negativi, che comunque non hanno intaccato la

sostanza storica presente, nel complesso questo comparto risulta ancora

sufficientemente preservato e valorizzato dall'edificazione, così come

impreziosito da muri a secco di sicuro pregio. Esso risulta anche

sufficientemente delimitato dall'adiacente zona edificabile a est. Verso sud il

limite può essere individuato da via i Rünch, mentre verso nord e ovest il

comparto può essere messo in relazione con il perimetro del PUC-PEIP passato in

giudicato.

Comparto 2, S.

Proseguendo verso sud nel settore, oltre il citato

limite di via i Rünch, sono segnalati due edifici 1a. Entrambi (mapp. 364, foto

n. 25, 61, 62; mapp. 370, foto n. 27-29, 41-49) hanno subìto interventi di una

certa importanza sia a livello di struttura sia delle sistemazioni esterne; non

si tratta (più) di testimonianze sufficientemente intatte della civiltà

contadina ma appaiono oggi come edifici residenziali con i relativi annessi

(modifiche a livello del tetto, aperture, ballatoio in cemento, piazzali,

caminetto ecc.). Da notare che nel perimetro del piano è compresa anche una

minima parte dell'edificio, pure classificato 1a, al mapp. 368. A prescindere

dalle sue qualità, esso è incassato a un bivio tra due stradine asfaltate e

nelle vicinanze del più emergente (per dimensioni e posizione) edificio

sovrastante, di cui già si è detto. Continuando a percorrere la strada in

direzione sud ci si imbatte in un altro gruppo di edifici fuori zona, tra cui

uno censito 1a, che presenta le qualità ricercate (mapp. 386, foto n. 75,

piccolo edificio di 13 m2 al margine destro). Esso, tuttavia, è

inserito all'interno dell'area boschiva accertata, non dispone dunque di un

paesaggio agricolo di riferimento, ed è situato nei pressi dell'edificio posto

poco più a sud, che semmai di origine rurale ne ha perso le caratteristiche.

Appartiene inoltre a un contesto manifestamente estraneo a un paesaggio ai

sensi del PUC-PEIP (mapp. 388, foto n. 68, 72 e 75). Per quanto attiene invece

all'ultimo rustico 1a nel settore, posto all'estremità meridionale, il

sopralluogo ha permesso di appurare che all'epoca la copertura era parzialmente

crollata (foto n. 35-39). Nel frattempo l'edificio, che si è rivelato essere un

mulino, è stato recuperato (cfr. www.sentieropaesaggistico.patriziatolodano.ch). Ma esso era e rimane all'interno dell'area

forestale. Più a valle, superati i due oggetti culturali nel bosco (mapp. 396 e

397, quest'ultimo è un grotto), vi è un'ultima costruzione, che pure è

classificata 1a (mapp. 393, foto n. 80 e 81), che ha perso la valenza formale

ricercata, avendo ormai in tutto e per tutto l'aspetto di una casetta con

giardino attrezzato. Per il resto, dalle viste Swisstopo emerge che nemmeno le

altre costruzioni fuori zona presenti nel comparto soddisfano le qualità

formali ricercate.

26. Settore 18-K, Giumaglio

(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica,

pag. 5)

Preliminarmente va considerato che RI 1 ha ritirato il

ricorso in relazione al comparto indicato in giallo nell'immagine riportata qui

sopra. In questo comparto non più contestato vi sono anche i fondi dei

resistenti CO 87 (mapp. 3) e CO 108 (mapp. 5 e 6), che hanno chiesto il

mantenimento del settore 18-K e, conseguentemente, dei loro fondi nel perimetro

del PUC-PEIP. Domanda che, dunque, nella misura in cui è riferita alle loro

proprietà risulta superata per acquiescenza del ricorrente. Su questo punto

l'impugnativa va dunque stralciata dai ruoli, senza che sia necessario

esprimersi sulle ripetibili, visto che i resistenti non sono patrocinati.

Il Comune di Maggia resiste al ricorso anche in

relazione a questo settore, così come alcuni privati, per quanto concerne i

rispettivi fondi:

- CO 78, proprietario del mapp. 636 di

Maggia, sezione di Giumaglio, su cui sorge un edificio censito 1a;

- CO 75 e CO 77 già proprietari in

comunione ereditaria del vicino mapp. 635, nel frattempo divenuto pure

proprietà di CO 11, su cui insistono due edifici classificati 1a.

Gli argomenti dei resistenti verranno discussi, nella

misura del necessario, in appresso.

Secondo la perizia della Divisione il paesaggio

racchiuso nel settore 18-K sarebbe meritevole di protezione per gli stessi

motivi indicati in relazione al settore 18-J, cui si può per brevità rinviare (supra,

consid. 25), con la precisazione che gli interventi di valorizzazione hanno qui

interessato il recupero di vigneti tradizionali a pergola.

26.1. Il settore 18-K si sviluppa a monte dei villaggi

di Giumaglio (nord) e Coglio (sud), frazioni del Comune di Maggia, sul versante

orientale della valle. Secondo l'immagine aerea riportata qui sopra, nella

parte ancora contestata dovrebbero esservi una ventina di edifici classificati

1a e sei oggetti culturali 1c. Dalla foto si evince anche che il margine

orientale del settore è sostanzialmente boschivo, mentre in prossimità del limite

ovest vi sono spazi aperti, spesso terrazzati, e alcune costruzioni; inoltre vi

sono alcune opere viarie al suo interno.

26.2. Secondo il piano regolatore in vigore il settore

è prevalentemente forestale, mentre gli spazi aperti sono di regola assegnati

alla zona agricola, spesso vigneti o ronchi, dove sono presenti numerosi muri a

secco e alcune siepi e boschetti. Fuori del perimetro della zona edificabile

(cfr. ris. gov. n. 3461 del 12 luglio 2006, pag. 26), ma all'interno di quello

del settore contestato, si trova anche la zona dei grotti a est del nucleo di

Giumaglio, nella quale le costruzioni esistenti fuori terra non possono essere

trasformate a scopo residenziale, ma solo attrezzate per un uso temporaneo di

giornata (art. 28bis cpv. 1 NAPR). Il perimetro del settore invade

anche in diversi punti la zona edificabile e, in particolare, un'ampia

superficie ai Ronchetti di Coglio. Infine, una zona di protezione del paesaggio

ZPP3 è tracciata a Campiöi e una di protezione generale della natura e del

paesaggio ZPGNP a monte del nucleo e della zona edificabile di Coglio.

26.3. Dal profilo dell'edilizia fuori zona, la

situazione è la seguente.

Comparto 1, nord e nord-ovest del settore.

Procedendo dal margine nord-ovest del settore verso

est, a monte della strada asfaltata che conduce a Cevio si trovano due edifici

classificati 1a. Ora, le qualità essenziali dell'architettura rurale sembrano

ancora tutto sommato date (mapp. 349 e 351 di Giumaglio), ma a questi si

addossano elementi e sistemazioni esterne che alla luce anche dell'esiguità

della superficie prativa a loro disposizione, non permettono di riconoscere un

paesaggio nel senso del PUC-PEIP. A monte della direttrice vi è un rustico

tutto sommato ancora interessante, ancorché vi si addossi una semplice tettoia

(mapp. 366). Anche il seguente edificio, a monte del sentiero la Sgrüscia,

costituisce una testimonianza intatta della civiltà contadina (mapp. 393). Di

sicuro interesse poi è il comparto, che presenta muri a secco, viti su

pergolato in carasc, una cappelletta e diversi massi emergenti. Non

costituiscono un elemento di disturbo le linee elettriche, che possono essere

lette come degli elementi tecnici che si distinguono dal paesaggio cui si

sovrappongono, né il complesso di edifici non compatibili con il paesaggio

protetto posti più a est, ma sufficientemente distanti (per tutto quanto

precede, viste Swisstopo e Google). L'edificio 1a più a monte è ormai nel

bosco. Tirando le somme, all'estremità nord-occidentale del settore, nel

comparto a monte di via al Stradon da Giümai è dunque possibile riconoscere un

paesaggio rurale intatto, valorizzato dai rustici ai mapp. 366 e 393 di

Giumaglio, peraltro posto in contiguità con il perimetro incontestato del

PUC-PEIP. Proseguendo verso est, si trovano due ulteriori edifici classificati

1a. Il primo è a contatto con la foresta, che ormai lo lambisce; il secondo - a

prescindere dai problemi di legalità degli interventi sollevati dalRI 1 - non

rappresenta più una testimonianza intatta dell'edilizia rurale storica, già a

causa della sostituzione della carpenteria (cfr. foto n. 48 e 196 e segg.,

raffronto foto a pag. 11, in basso, del Rapporto di analisi del paesaggio e

documentazione fotografica). Il rustico più a valle è invece incastonato nella

zona edificabile e dunque non in un contesto agricolo sufficientemente ampio.

Comparto 2, sud e a est del nucleo di Giumaglio.

Spostandosi a sud-est nell'area a monte del nucleo del

villaggio di Giumaglio vi è la zona dei grotti e, a sud-est di questa, altri

tre edifici 1a e due oggetti culturali (mapp. 983, un grotto, e mapp. 178, una

grà/mulino). Ora, le costruzioni che compongono il nucleo dei grotti di

Giumaglio sono addossate alla montagna, immerse nella vegetazione forestale,

paesaggio che non è oggetto della pianificazione contestata essendo il bosco un

criterio di esclusione secondo la pianificazione direttrice e presentano

sistemazioni esterne non sempre in linea con quanto previsto dalle NAPUC (cfr.

viste Google; foto n. 40-41, 181-184, 229-247). Per quanto attiene agli edifici

censiti 1a posti al margine est del nucleo di Giumaglio (mapp. 196 e 197), essi

sono in realtà oggi inseriti in zona edificabile. Poco più a monte si scorge un

rustico tutto sommato ben conservato, ancorché disponga di una copertura in

lamiera (mapp. 59, foto n. DSCN2149 contenuta nel DVD 19 prodotto dalRI 1).

Esso è inoltre inserito in un paesaggio ricco di terrazzamenti in muri a secco

e carasc, in parte ancora coltivato a vite. Seppur non molto ampio, lo

spazio aperto a sua disposizione è sufficiente. Tutto sommato, anche qui si può

riconosce un seppur circoscritto paesaggio meritevole di protezione, posto peraltro

in continuità con il perimetro incontestato del PUC-PEIP.

Superato il ponte sul riale di Giumaglio e risalendo

il pendio si giunge a Campiöi, dove sono anche gli edifici di proprietà di CO

78. Quello più a sud presenta ancora le qualità architettoniche originali

(mapp. 635 sub. B, foto n. 84, 112), ma si trova nelle immediate vicinanze di

un edificio ampliato e le cui sistemazioni esterne non sono in linea con la

valenza formale che informa il PUC-PEIP (mapp. 659, foto n. 113-118, 133; cfr.

anche art. 15.8 NAPUC). La situazione si rivela compromessa anche per il gruppo

di rustici posti più a nord. Tra questi spicca, infatti, l'edificio situato a

settentrione, la cui origine rurale è intuibile, sennonché esso ha subìto

interventi irrispettosi della sostanza storica esistente (mapp. 1000 sub. A,

foto n. 80, aperture, serramenti, grondaie, fumaiolo). Ma sono anche le

sistemazioni esterne particolarmente emergenti e del tutto estranee a un

paesaggio agricolo tradizionale (caminetto grill, tavolo, tettoia,

pavimentazione esterna, recinzione, muretti ecc.; foto n. 80, 81, 119, 120, 121,

136, 138-140) a squalificare il comparto nel senso della pianificazione in

esame. L'accesso stradale asfaltato completa il quadro. Da notare che questo

gruppo di edifici, tra cui due presentano ancora caratteristiche interessanti

(mapp. 636, foto n. 86 e 87; mapp. 635, foto prodotte dai resistenti, doc. D),

sono stretti tra la strada e il piazzale asfaltati e la vegetazione forestale,

dunque persino privi di uno spazio aperto da valorizzare. In definitiva non

sono dunque adempiuti i restrittivi presupposti posti dalla pianificazione

all'esame per poter mantenere le proprietà dei resistenti nel perimetro del

PUC-PEIP.

Sud del settore (frazione di Coglio).

Qui sono recensiti sette edifici 1a, tutti privi di un

paesaggio da valorizzare, vuoi perché questo è troppo esiguo o perché del tutto

assente (taluni sono addirittura nel bosco o stretti tra questo e la strada;

cfr. viste Swisstopo e Google).

27. Settore 18-L, Riveo

(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica,

pag. 5)

Il Comune di Maggia resiste al ricorso anche in

relazione a questo settore, con argomenti di cui si dirà semmai in seguito.

La perizia della Divisione è silente in merito.

27.1. Il settore si estende per circa 1.5 km a monte

del villaggio di Riveo nella frazione di Someo del Comune di Maggia sino a

sconfinare per un breve tratto nel territorio giurisdizionale del Comune di

Cevio, sul versante orientale della valle. Secondo l'immagine riportata qui

sopra al suo interno dovrebbero trovarsi cinque edifici censiti 1a e due

oggetti culturali 1c, tutti in territorio di Maggia. Il settore è

prevalentemente boschivo e comprende anche parte delle cave di granito visibili

sulla sinistra dell'immagine sopra riportata.

La vigente pianificazione assegna la porzione

nord-ovest del settore alla zona di estrazione della pietra (località i Cav di

Campèna), mentre il suo margine meridionale invade in alcuni punti la zona

edificabile di Riveo; per il resto, in quanto non boschivo, il settore è

attribuito alla zona agricola, cui si sovrappone a sud una zona di protezione

del paesaggio.

27.2. Per quanto attiene all'edilizia fuori della zona

edificabile la situazione è la seguente.

Comparto 1, comparto est (parzialmente fuori PUC-PEIP).

Qui dovrebbero esservi due rustici classificati 1a e

un oggetto culturale. Per quanto riguarda l'edificio 1a più a valle e quello a

esso attiguo, essi sono ormai nel bosco (mapp. 611, foto n. 9; mapp. 612, foto

n. 11); non dispongono dunque di un paesaggio agricolo da valorizzare. Lo

stesso vale per l'edificio censito 1a più a monte (mapp. 609, vista Swisstopo),

mentre l'oggetto culturale 1c è ormai in rovina (mapp. 608, foto n. 8) e,

infine, quello al mapp. 575, censito come già trasformato 3, ha subìto

interventi che lo hanno privato della valenza architettonica originale (cfr.

foto n. 4, 18, 20, 39 e viste Google); esso è peraltro privo di un comparto

agricolo sufficientemente ampio.

Comparto 2, comparto ovest (parzialmente fuori

PUC-PEIP).

Anche qui non vi è un paesaggio valorizzato da

architettura rurale originale: procedendo da est, i primi due edifici 1a sono

ormai nel bosco (mapp. 498, viste Swisstopo, e mapp. 486, foto n. 45) e il

terzo non ha più nulla a che vedere con l'architettura rurale ricercata dalla

pianificazione in esame (mapp. 481, foto n. 47, 48).

28. Valutazione complessiva della

regione 18

28.1. Alla luce di

quanto appena illustrato, con le riserve di cui ai consid. 20.2., 21.2., 25.2.

e 26.3., è giocoforza concludere che il ricorso in relazione a questa regione è

fondato già solo per il fatto che nei vari settori non è possibile riscontrare

una presenza significativa di edifici della tipologia ricercata. Laddove

esistenti e non abbiano subìto interventi contrari alle previsioni della

pianificazione in esame, essi sono al massimo una presenza sporadica o comunque

minoritaria. In ogni caso, essi non hanno mai la forza di caratterizzare il

paesaggio, talvolta anche a causa della loro ubicazione marginale (in alcuni

casi vi è addirittura da ritenere che siano ormai ricompresi nel bosco) o nei

pressi di elementi di maggior impatto paesaggistico quali, per esempio,

impianti o edifici estranei alla tipologia ricercata e strade asfaltate. Certo,

diversi luoghi in esame presentano elementi naturalistici e paesaggistici di

sicuro pregio (muri a secco, antiche carraie, oggetti culturali, in particolare

piccole cappelle, grà, mulini ecc.), ma essi da soli non permettono di

controbilanciare l'insufficienza dell'edilizia ricercata, minoritaria in

rapporto al complesso del paesaggio. In alcuni casi poi le sistemazioni esterne

concorrono a squalificare - sotto il profilo del PUC-PEIP - il paesaggio.

28.2. È vero che i

villaggi di Avegno di Fuori,

Avegno Chiesa e di Dentro, Aurigeno e Moghegno sono inseriti

nell'inventario ISOS e che questi ne sottolinea le buone qualità situazionali e

storico-architettoniche per la rappresentanza di edifici utilitari e abitativi

tipici della regione (Avegno di Fuori e Avegno Chiesa e di Dentro), il

patrimonio edilizio rurale ben conservato (Avegno di Fuori), l'uniformità

tipologica degli edifici abitativi e utilitari rappresentativi

dell'edificazione borghese di tipo regionale e sovraregionale (Aurigeno) e la

rappresentanza di un'edificazione abitativa e utilitaria riconducibile a

diverse epoche storiche (Moghegno). Altrettanto vero è che anche in

corrispondenza del settore 18-A, Tegna, l'inventario IFP giustifica

l'importanza territoriale di quest'area (anche) poiché ricca di elementi

naturali, testimonianze storico-culturali e siti archeologi ai piedi dei quali

in passato era praticata un'agricoltura promiscua intensiva ormai abbandonata.

Tuttavia, lo scopo del PUC-PEIP è la delimitazione dei paesaggi con edifici

e impianti protetti ai sensi della scheda 8.5. del piano direttore (art. 2

cpv. 1.2 NAPUC), non quello di proteggere zone ancorché pregiate e

significative dal profilo paesaggistico laddove non vi è significativa sostanza

edilizia storica da tutelare, rispettivamente gli elementi di disturbo sono nel

complesso preminenti. La tutela del paesaggio in quanto tale deve, invece,

avvenire per il tramite dei piani regolatori o altri strumenti specifici del

diritto federale, comunale o cantonale. È, del resto, quanto già avviene in

alcuni Comuni, dove il piano regolatore prevede espressamente norme finalizzate

a tutelare la natura, il paesaggio e alcuni elementi protetti (muri a secco,

affioramenti rocciosi, siepi e boschetti, corsi d'acqua ecc.). Alcuni piani

dispongono poi che nelle zone di protezione generale della natura e del

paesaggio il Municipio provvede, con opportune misure, al mantenimento della

gestione delle superfici aperte per contrastare il progressivo abbandono della

loro gestione e il rimboschimento (cfr. a titolo esemplificativo art. 15 cpv. 2

NAPR di Moghegno, art. 17 cpv. 2 NAPR di Coglio e Giumaglio).

28.3. In

definitiva per questa regione, richiamate le appena evocate eccezioni di cui ai

consid. 20.2., 21.2., 25.2. e 26.3., su cui si tornerà in seguito, in nessuno

dei settori analizzati né i requisiti stabiliti dal diritto federale né i

criteri posti dalla pianificazione direttrice né quelli deducibili

dall'impostazione del PUC-PEIP sono adempiuti. Come visto, il paesaggio non

raggiunge, a causa degli edifici e interventi in esso presenti, i requisiti

minimi per essere ritenuto degno di protezione ai sensi del PUC-PEIP; esso non

rappresenta una testimonianza storica sufficientemente preservata e la ricchezza

culturale con carattere di unicità non è chiaramente percettibile. In

taluni casi non è invece possibile individuare aree di sufficiente estensione

per poter essere considerate rilevanti dal profilo paesaggistico e quindi

significative dal profilo della pianificazione in esame.

28.4. Stante quanto appena spiegato, siccome i settori in parola

non adempiono ai criteri per essere ricompresi nel perimetro del PUC-PEIP,

nemmeno la ponderazione degli interessi in gioco permetterebbe di giungere a

diversa soluzione. In merito va comunque ricordato come il pianificatore abbia

già una volta compiuto questo esercizio con l'adozione dei piani regolatori

soggiacenti, nel cui ambito ha tracciato il limite della zona edificabile.

Nella misura in cui le superfici sono occupate da impianti vitivinicoli, si può

ritenere che esse appaiono già ora sufficientemente al riparo dall'incedere del

bosco. La vicinanza della zona edificabile è un elemento che concorre ad

arginare l'avanzamento del bosco in numerose delle zone esaminate. Inoltre,

nella regione si può rilevare la presenza di edifici a scopo agricolo ancora in

uso, di modo che si può ritenere che parte di questo territorio ha ancora un

certo interesse per l'agricoltura. Va poi considerato l'interesse, sottolineato

anche dalla scheda 8.5 del piano direttore (ripresa anche nell'approfondimento

della scheda P3), di salvaguardare la flessibilità per altre utilizzazioni. La

sovrapposizione di vincoli ingiustificati va dunque evitata, poiché può

ostacolare o comunque rendere più difficili altre attività di incidenza

territoriale.

28.5. Per

quanto concerne i comparti di cui ai consid. 20.2., 21.2., 25.2. e 26.3., va anzitutto

considerato che il Tribunale non è autorità di pianificazione. Benché il

ricorso limitatamente a queste porzioni di territorio risulti infondato, non

spetta a questa Corte di tracciare il nuovo limite del perimetro del PUC-PEIP

ai fini di ricomprendere anche il paesaggio che ospita gli edifici da tutelare.

Compito che, invece, tocca al Governo, autorità preposta all'adozione dei piani

d'utilizzazione cantonale (anche in vigenza della nuova legge, cfr. art. 45

cpv. 3 LST), da sottoporre al Gran Consiglio per approvazione (art. 46 cpv. 1

LST). Gli atti sono dunque retrocessi al Consiglio di Stato perché formuli una

proposta in tal senso al Legislativo. Le Autorità di pianificazione sono

inoltre tenute a verificare che la situazione di fatto non sia nel frattempo

mutata e che i valori che giustificherebbero l'inclusione di questi comparti

nel PUC-PEIP siano tuttora dati, effettuando una completa ponderazione degli

interessi in gioco.

29. Prive

di fondamento, infine, le critiche sollevate da alcuni resistenti in merito al

rispetto della parità di trattamento di cui all'art. all'art. 8 cpv. 1 Cost.

29.1. Il principio dell'uguaglianza

giuridica esige che la legge stessa e le decisioni di esecuzione trattino in

modo uguale le situazioni uguali e in modo diverso le situazioni diverse (Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 419). In ambito di provvedimenti

pianificatori tale principio ha una portata necessariamente limitata; esso

s'identifica in sostanza con il divieto d'arbitrio (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Inoltre, secondo costante

giurisprudenza, il principio della legalità dell'attività amministrativa

prevale su quello della parità di trattamento (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 603).

29.2. Ora,

innanzitutto, nella misura in cui le critiche sono rivolte al metodo o alla

scelta da parte del ricorrente del territorio contestato, rispettivamente di

recedere dall'impugnativa per alcuni comparti, la censura non è pertinente e,

in ogni caso, essa è formulata in modo eccessivamente vago, sicché dev'essere d'acchito

respinta. In concreto poi, l'esclusione dei fondi in parola dal perimetro del

PUC-PEIP avviene al pari di quella degli altri territori contestati che non

adempiono ai requisiti per esservi compresi. Ne discende che l'accoglimento del

ricorso ossequia non solo i criteri pianificatori pertinenti, ma anche la

parità di trattamento stessa.

Né il fatto

- evocato da alcuni resistenti - che nei settori esclusi taluni rustici siano

già stati trasformati conduce a un altro risultato, a prescindere dal fatto che

ciò sia avvenuto con o senza una licenza formalmente e/o materialmente valida.

Infatti, anche questa censura è priva di pertinenza siccome esula dalla

tematica pianificatoria e andrebbe - semmai - sollevata nell'ambito di una

procedura edilizia.

30. I resistenti CO 78 e i membri dalla Comunione

ereditaria __________ invocano in modo confuso anche il principio della buona

fede per spuntare il mantenimento dei loro fondi nel perimetro del PUC-PEIP,

sostenendo che una non meglio precisata autorità avrebbe rilasciato licenze

edilizie per riattazioni fuori zona edificabile anche nei comparti esclusi dal

PUC-PEIP. Molto vaga e insufficientemente motivata, la censura dev'essere

respinta.

31. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui non è stralciato

dai ruoli, dev'essere parzialmente accolto. Il Tribunale, alla luce delle

particolarità della procedura rinuncia a titolo eccezionale a prelevare la

tassa di giustizia a carico dei resistenti (art. 28 cpv. 1 LPamm), atteso come

gli enti pubblici ne andrebbero comunque sia esenti, secondo prassi. Per quanto

riguarda le ripetibili, l'ampiezza della fattispecie e la complessità della

causa permettono di ritenere giustificata la scelta delRI 1 di avvalersi di un

patrocinatore, per cui dev'essere riconosciuta un'indennità per ripetibili.

Sempre considerando le particolarità della causa, esse sono poste a carico

dello Stato (art. 31 LPamm). Per contro le ripetibili in favore di CO 11 che

fino al sopralluogo si è fatta assistere da una patrocinatrice e quelle per il

Comune di Maggia, che ha resistito con successo in relazione ai comparti di cui

si è detto in precedenza (consid. 28.5.), devono essere poste a carico della

Confederazione.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso, per quanto non

stralciato dai ruoli e limitatamente alla regione qui esaminata, è parzialmente

accolto.

Di conseguenza:

1.1. i settori 18-A, 18-B, 18-C, 18-D,

18-E, 18-F, 18-G, 18-H, 18-I, 18-J, 18-K e 18-L secondo il piano in scala 1:20'000

del 31 maggio 2013 prodotto dall'insorgente con il complemento al ricorso del

24 luglio 2013 relativi alla regione 18 Valle Maggia sono stralciati dal

PUC-PEIP;

1.2. limitatamente ai seguenti

comprensori nel Comune di Maggia:

1.2.1. nel settore

18-E, Aurigeno,

-

comparto 1: porzione nord, località i Runghítt e al Runch di Riítt, e parte

alta del pendio a sud, località la Sgérbia;

-

area compresa tra il comparto 2 e il comparto 3, località Chiazza;

1.2.2. nel settore

18-F, Ronchini, comparto 3: località i Rünch;

1.2.3. nel

settore 18-J, Lodano, comparto 1, NO: a nord di via i Rünch e a ovest di via i

Morói, località da Ciappe fino a Ciapign;

1.2.4. nel

settore 18-K, Giumaglio,

- comparto

1 e nord-ovest del settore: a monte di via Stradon da Giümai e a valle del sentiero

al mapp. 392 di Giumaglio, comprendendo anche il territorio di pertinenza

dell'edificio al mapp. 393 di Giumaglio;

- comparto

a est del nucleo di Giumaglio: territorio in relazione all'edificio di cui al

mapp. 59 di Giumaglio,

gli atti sono retrocessi

al Consiglio di Stato perché proceda come indicato al consid. 28.5. del

presente giudizio.

2. Non si preleva la tassa di giustizia. Lo Stato verserà alla

Confederazione fr. 800.- per ripetibili. La Confederazione verserà fr. 1'500.-

al Comune di Maggia e fr. 1'500 a CO 61 a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera