90.2021.20
Piano particolareggiato per la promozione degli esercizi alberghieri - legittimazione attiva e istanza di restituzione dei termini
27 aprile 2021Italiano8 min
mapp. __________ di Lugano, sezione di Lugano, mentre RI 1 ne è l'usufruttuario.
Source ti.ch
Incarto
n.
90.2021.20
Lugano
27
aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistito
dalla vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 19 aprile 2021 di
RI 1
RI 2
RI 3
rappresentati da: RA 1
contro
la risoluzione del 21 ottobre 2020 (n. 5453) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del
Comune di Lugano concernente il Piano particolareggiato per la promozione
degli esercizi alberghieri (PPA) Scheda n. 6 - Hotel __________;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A.
RI 2 e RI 3 sono proprietari del
mapp. __________ di Lugano, sezione di Lugano, mentre RI 1 ne è l'usufruttuario.
Il fondo è situato a monte del mapp. 1157, su cui sorge l'Hotel __________, da
cui risulta separato da via __________ M__________.
B. a. Durante la seduta del 17 dicembre 2019 il Consiglio
comunale di Lugano ha adottato la variante del piano regolatore concernente il
Piano particolareggiato per la promozione degli esercizi alberghieri (PPA) Scheda
n. 6 - Hotel __________, composta di un allegato grafico e un regolamento
edilizio. La variante è finalizzata a promuovere il riordino dell'area e
prevede in particolare la possibilità di costruire un basamento interrato,
destinato ad accogliere le infrastrutture tecniche, e tre nuovi edifici (A, B,
C), paralleli a via __________ M__________, previa demolizione delle
costruzioni indicate come incongrue nell'allegato grafico.
b. Nell'ambito della pubblicazione della
variante, avvenuta dal 2 al 31 marzo 2020 (cfr. FU 15/2020 del 21 febbraio
2020, pag. 1557; termine poi prolungato fino al 22 maggio 2020 a causa dell'epidemia
di covid-19), non sono stati inoltrati ricorsi.
c. Con risoluzione del 21 ottobre 2020
(n. 5453) il Consiglio di Stato ha approvato la variante.
C.
RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la restituzione dei termini,
ai fini di impugnare la citata risoluzione governativa e la decisione di
adozione della variante del Consiglio comunale, e chiedendo l'annullamento
delle due decisioni. Asserendo di essere venuti a conoscenza dell'approvazione
della variante solo il 15 aprile 2021, a seguito della posa di modine al mapp.
1157 e della relativa richiesta di chiarimenti all'Ufficio tecnico comunale
(UTC), essi rimproverano al Comune di aver omesso di avvisarli personalmente
conformemente all'art. 27 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno
2011 (LST; RL 701.100), e ciò malgrado avessero presentato delle osservazioni nell'ambito
della procedura di consultazione relativa all'atto pianificatorio. Nel merito
sottolineano l'incompatibilità della variante con il vincolo di bene culturale
di interesse cantonale, che grava l'edificio principale al mapp. 1157, e con il
relativo perimetro di rispetto.
D.
Richiamati gli atti informanti la
variante dall'istanza inferiore, il ricorso non è stato intimato alle parti per
la risposta.
Considerato, in
diritto
1. Nella misura in
cui il gravame è rivolto contro la risoluzione del 21 ottobre 2020 del
Consiglio di Stato, la competenza del Tribunale è data dall'art. 30 cpv. 1 LST.
Essa fa per contro difetto nella misura in cui viene chiesto l'annullamento
della decisione del Consiglio comunale del 17 dicembre 2019 (cfr. art. 28 cpv.
1 LST). Non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006 (LOG; RL 177.100), il gravame può essere evaso da un giudice unico sulla
base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 25
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100) e all'intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta
(art. 72 LPAmm). Quanto alla legittimazione dei ricorrenti va considerato
quanto segue.
Considerandi
2.
2.1. A norma
dell'art. 30 cpv. 2 LST contro la decisione con cui il Governo approva il piano
regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti
per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal
Consiglio di Stato (lett. c). Il privato cittadino è, pertanto, legittimato a
ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato
ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal
legislativo del comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo abbia disposto
una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale, segnatamente quindi
un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano
regolatore. Nel caso concreto entrano in considerazione unicamente le ipotesi
di cui alle lett. b e c dell'art. 30 LST. Ora, i qui ricorrenti non sono insorti
davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal Consiglio
comunale; essi non possono dunque far capo alla lett. b del citato disposto. Inoltre,
il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare - senza modifiche - le scelte
operate dal Legislativo di Lugano in merito al mapp. 1157. Pertanto, nemmeno l'ipotesi
di cui alla lett. c dell'art. 30 LST può qui trovare applicazione. Di
conseguenza i ricorrenti citati in ingresso non dispongono della legittimazione
attiva a impugnare ora (direttamente) davanti a questo Tribunale la risoluzione
di approvazione che conferma l'impostazione sancita dal Legislativo comunale. Anche
il richiamo all'art. 65 LPAmm non è d'aiuto agli insorgenti: l'ordinamento
previsto dalla LST prevale infatti quale lex specialis su quello
contenuto nella LPAmm.
2.2
Non può portare a diversa conclusione il dolersi
del fatto di non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta ex art. 27 LST
circa i vincoli che gravano il mapp. 1157 sanciti attraverso la nuova
pianificazione. Tale disposto non è infatti in alcun modo atto a fondare la
loro legittimazione attiva davanti al Tribunale ma concerne semmai una
questione di merito.
3.
Giusta l'art. 15 cpv. 1 LPAmm, i
termini non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo
rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un
impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1); la domanda deve essere presentata all'autorità
competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv. 2). In
concreto i ricorrenti chiedono la restituzione dei termini per impugnare la
risoluzione governativa, appellandosi al mancato invio da parte del Comune dell'avviso
personale ex art. 27 LST, che li avrebbe privati del loro diritto di ricorso. Sennonché
l'esame della fondatezza di tale motivazione, che si riferisce in sostanza alla
procedura di pubblicazione della variante ad opera del Comune, non spetta a
questo Tribunale. Infatti, sebbene
l'art. 15 cpv. 2 LPAmm non specifichi l'autorità competente a giudicare la
domanda, per consolidata giurisprudenza essa
va proposta all'autorità che avrebbe deciso sull'azione omessa (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 12), ossia, in
concreto, al Consiglio di Stato. Ci si potrebbe inoltre chiedere se, nella
misura in cui gli insorgenti asseriscono di aver preso conoscenza della
risoluzione impugnata solo a seguito della posa delle modine al mapp. 1157 e
delle relative delucidazioni da parte dell'UTC, l'istanza di restituzione non
risulti prematura. Infatti, secondo l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il ricorso dev'essere
presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione
e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. La
questione può tuttavia rimanere irrisolta. Infatti anche qualora il ricorso
risultasse tempestivo, rispettivamente l'istanza di restituzione dei termini
venisse accolta, ai ricorrenti, ai quali, come visto, fa difetto la
legittimazione attiva, non perverrebbe alcun vantaggio.
4.
Alla luce di
quanto appena considerato dev'essere ancora esaminato se l'impugnativa
formalmente introdotta dinanzi a questo Tribunale non possa - rispettivamente
debba - essere interpretata e trattata, in realtà, in primo luogo quale ricorso
al Consiglio di Stato contro la pianificazione adottata dal Consiglio comunale,
che il Governo si è semplicemente limitato ad avallare. Verificandosi una tale
ipotesi, in virtù dell'art. 6 cpv. 1 LPAmm, il gravame dovrebbe difatti essere
trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato. Sennonché, nella fattispecie, se da
un lato i ricorrenti dichiarano esplicitamente, a pag. 1 e a pag. 5-6 del loro
gravame, di insorgere contro la risoluzione del 21 ottobre 2020 del Governo, di
cui chiedono l'annullamento, dall'altro la trasmissione si rivelerebbe superflua,
in quanto il ricorso è formulato anche a valere quale impugnativa al Consiglio
di Stato, al quale è stato (anche) indirizzato e inviato in parallelo.
5.
Non occorre
infine esaminare se siano date le premesse per sospendere la trattazione del
ricorso in attesa di decisione da parte del Consiglio di Stato. Infatti, nell'ipotesi
in cui il Governo dovesse accogliere l'istanza di restituzione dei termini,
esso sarebbe poi chiamato ad esprimersi sulle contestazioni di merito sollevate
nel gravame, mediante l'emanazione di una nuova decisione.
6.
6.1. Per
tutti questi motivi, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
6.2
La tassa di
giustizia è posta a carico dei ricorrenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
irricevibile.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera