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Decisione

90.2021.20

Piano particolareggiato per la promozione degli esercizi alberghieri - legittimazione attiva e istanza di restituzione dei termini

27 aprile 2021Italiano8 min

mapp. __________ di Lugano, sezione di Lugano, mentre RI 1 ne è l'usufruttuario.

Source ti.ch

Incarto

n.

90.2021.20

Lugano

27

aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matea Pessina

assistito

dalla vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 19 aprile 2021 di

RI 1

RI 2

RI 3

rappresentati da: RA 1

contro

la risoluzione del 21 ottobre 2020 (n. 5453) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del

Comune di Lugano concernente il Piano particolareggiato per la promozione

degli esercizi alberghieri (PPA) Scheda n. 6 - Hotel __________;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A.

RI 2 e RI 3 sono proprietari del

mapp. __________ di Lugano, sezione di Lugano, mentre RI 1 ne è l'usufruttuario.

Il fondo è situato a monte del mapp. 1157, su cui sorge l'Hotel __________, da

cui risulta separato da via __________ M__________.

B. a. Durante la seduta del 17 dicembre 2019 il Consiglio

comunale di Lugano ha adottato la variante del piano regolatore concernente il

Piano particolareggiato per la promozione degli esercizi alberghieri (PPA) Scheda

n. 6 - Hotel __________, composta di un allegato grafico e un regolamento

edilizio. La variante è finalizzata a promuovere il riordino dell'area e

prevede in particolare la possibilità di costruire un basamento interrato,

destinato ad accogliere le infrastrutture tecniche, e tre nuovi edifici (A, B,

C), paralleli a via __________ M__________, previa demolizione delle

costruzioni indicate come incongrue nell'allegato grafico.

b. Nell'ambito della pubblicazione della

variante, avvenuta dal 2 al 31 marzo 2020 (cfr. FU 15/2020 del 21 febbraio

2020, pag. 1557; termine poi prolungato fino al 22 maggio 2020 a causa dell'epidemia

di covid-19), non sono stati inoltrati ricorsi.

c. Con risoluzione del 21 ottobre 2020

(n. 5453) il Consiglio di Stato ha approvato la variante.

C.

RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono ora davanti

al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la restituzione dei termini,

ai fini di impugnare la citata risoluzione governativa e la decisione di

adozione della variante del Consiglio comunale, e chiedendo l'annullamento

delle due decisioni. Asserendo di essere venuti a conoscenza dell'approvazione

della variante solo il 15 aprile 2021, a seguito della posa di modine al mapp.

1157 e della relativa richiesta di chiarimenti all'Ufficio tecnico comunale

(UTC), essi rimproverano al Comune di aver omesso di avvisarli personalmente

conformemente all'art. 27 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno

2011 (LST; RL 701.100), e ciò malgrado avessero presentato delle osservazioni nell'ambito

della procedura di consultazione relativa all'atto pianificatorio. Nel merito

sottolineano l'incompatibilità della variante con il vincolo di bene culturale

di interesse cantonale, che grava l'edificio principale al mapp. 1157, e con il

relativo perimetro di rispetto.

D.

Richiamati gli atti informanti la

variante dall'istanza inferiore, il ricorso non è stato intimato alle parti per

la risposta.

Considerato, in

diritto

1. Nella misura in

cui il gravame è rivolto contro la risoluzione del 21 ottobre 2020 del

Consiglio di Stato, la competenza del Tribunale è data dall'art. 30 cpv. 1 LST.

Essa fa per contro difetto nella misura in cui viene chiesto l'annullamento

della decisione del Consiglio comunale del 17 dicembre 2019 (cfr. art. 28 cpv.

1 LST). Non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006 (LOG; RL 177.100), il gravame può essere evaso da un giudice unico sulla

base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 25

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100) e all'intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta

(art. 72 LPAmm). Quanto alla legittimazione dei ricorrenti va considerato

quanto segue.

Considerandi

2.

2.1. A norma

dell'art. 30 cpv. 2 LST contro la decisione con cui il Governo approva il piano

regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti

per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un

interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal

Consiglio di Stato (lett. c). Il privato cittadino è, pertanto, legittimato a

ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato

ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal

legislativo del comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo abbia disposto

una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale, segnatamente quindi

un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano

regolatore. Nel caso concreto entrano in considerazione unicamente le ipotesi

di cui alle lett. b e c dell'art. 30 LST. Ora, i qui ricorrenti non sono insorti

davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal Consiglio

comunale; essi non possono dunque far capo alla lett. b del citato disposto. Inoltre,

il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare - senza modifiche - le scelte

operate dal Legislativo di Lugano in merito al mapp. 1157. Pertanto, nemmeno l'ipotesi

di cui alla lett. c dell'art. 30 LST può qui trovare applicazione. Di

conseguenza i ricorrenti citati in ingresso non dispongono della legittimazione

attiva a impugnare ora (direttamente) davanti a questo Tribunale la risoluzione

di approvazione che conferma l'impostazione sancita dal Legislativo comunale. Anche

il richiamo all'art. 65 LPAmm non è d'aiuto agli insorgenti: l'ordinamento

previsto dalla LST prevale infatti quale lex specialis su quello

contenuto nella LPAmm.

2.2

Non può portare a diversa conclusione il dolersi

del fatto di non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta ex art. 27 LST

circa i vincoli che gravano il mapp. 1157 sanciti attraverso la nuova

pianificazione. Tale disposto non è infatti in alcun modo atto a fondare la

loro legittimazione attiva davanti al Tribunale ma concerne semmai una

questione di merito.

3.

Giusta l'art. 15 cpv. 1 LPAmm, i

termini non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo

rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un

impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1); la domanda deve essere presentata all'autorità

competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv. 2). In

concreto i ricorrenti chiedono la restituzione dei termini per impugnare la

risoluzione governativa, appellandosi al mancato invio da parte del Comune dell'avviso

personale ex art. 27 LST, che li avrebbe privati del loro diritto di ricorso. Sennonché

l'esame della fondatezza di tale motivazione, che si riferisce in sostanza alla

procedura di pubblicazione della variante ad opera del Comune, non spetta a

questo Tribunale. Infatti, sebbene

l'art. 15 cpv. 2 LPAmm non specifichi l'autorità competente a giudicare la

domanda, per consolidata giurisprudenza essa

va proposta all'autorità che avrebbe deciso sull'azione omessa (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 12), ossia, in

concreto, al Consiglio di Stato. Ci si potrebbe inoltre chiedere se, nella

misura in cui gli insorgenti asseriscono di aver preso conoscenza della

risoluzione impugnata solo a seguito della posa delle modine al mapp. 1157 e

delle relative delucidazioni da parte dell'UTC, l'istanza di restituzione non

risulti prematura. Infatti, secondo l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il ricorso dev'essere

presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione

e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. La

questione può tuttavia rimanere irrisolta. Infatti anche qualora il ricorso

risultasse tempestivo, rispettivamente l'istanza di restituzione dei termini

venisse accolta, ai ricorrenti, ai quali, come visto, fa difetto la

legittimazione attiva, non perverrebbe alcun vantaggio.

4.

Alla luce di

quanto appena considerato dev'essere ancora esaminato se l'impugnativa

formalmente introdotta dinanzi a questo Tribunale non possa - rispettivamente

debba - essere interpretata e trattata, in realtà, in primo luogo quale ricorso

al Consiglio di Stato contro la pianificazione adottata dal Consiglio comunale,

che il Governo si è semplicemente limitato ad avallare. Verificandosi una tale

ipotesi, in virtù dell'art. 6 cpv. 1 LPAmm, il gravame dovrebbe difatti essere

trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato. Sennonché, nella fattispecie, se da

un lato i ricorrenti dichiarano esplicitamente, a pag. 1 e a pag. 5-6 del loro

gravame, di insorgere contro la risoluzione del 21 ottobre 2020 del Governo, di

cui chiedono l'annullamento, dall'altro la trasmissione si rivelerebbe superflua,

in quanto il ricorso è formulato anche a valere quale impugnativa al Consiglio

di Stato, al quale è stato (anche) indirizzato e inviato in parallelo.

5.

Non occorre

infine esaminare se siano date le premesse per sospendere la trattazione del

ricorso in attesa di decisione da parte del Consiglio di Stato. Infatti, nell'ipotesi

in cui il Governo dovesse accogliere l'istanza di restituzione dei termini,

esso sarebbe poi chiamato ad esprimersi sulle contestazioni di merito sollevate

nel gravame, mediante l'emanazione di una nuova decisione.

6.

6.1. Per

tutti questi motivi, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

6.2

La tassa di

giustizia è posta a carico dei ricorrenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera