Lexipedia

Decisione

90.2021.24

Termine per ricorrere avverso il decreto sulle zone di tranquillità per la fauna selvatica

24 giugno 2021Italiano5 min

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

90.2021.24

Lugano

24

giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matea Pessina

assistito

dalla vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 31 maggio 2021 del

RI

1

rappr.

dal RA 1

contro

la risoluzione del 14 aprile 2021 (n. 1799) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato il decreto sulle zone di tranquillità per

la fauna selvatica;

ritenuto, in

fatto

che, con risoluzione

del 14 aprile 2021 (n. 1799), il Consiglio di Stato ha approvato il decreto

sulle zone di tranquillità per la fauna selvatica sulla base della legislazione

federale in materia di caccia e protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici, in materia forestale e in materia di protezione della natura e del

paesaggio nonché dell'art. 24 della legge sulla caccia e la protezione dei

mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC; RL 922.100) e

dell'art. 6a del regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli

uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RLCC; RL 922.110);

che il decreto e la

risoluzione d'approvazione sono stati pubblicati sul Foglio ufficiale n.

64/2021 del 21 aprile 2021, pag. 7;

che il p.to n. 3 del

dispositivo della predetta risoluzione indicava che contro la medesima era data

facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla

pubblicazione;

che, con ricorso del 31 maggio 2021, il RI 1 insorge

contro il decreto in rassegna;

che, ai fini del giudizio, non appare necessario

riassumere i motivi alla base del gravame;

che il ricorso non è stato intimato alla controparte

per la presentazione della risposta;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale è data (art. 48

cpv. 2 LCC);

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10

maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il

Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un

giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di

rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che, inoltre, giusta

l'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;

RL 165.100) l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi

inammissibili o manifestamente infondati;

che quanto alla

tempestività del gravame questo giudice considera quanto segue;

che il termine per

ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo contro un decreto che fissa le

zone di tranquillità ai sensi dell'art. 6a RLCC è di 30 giorni dall'intimazione

(art. 48 cpv. 2 LCC e, per il rinvio contenuto al cpv. 3, art. 68 cpv. 1

LPAmm);

che se la notificazione di una decisione avviene per

via edittale (art. 19 LPAmm), come nella fattispecie, la notificazione è

considerata avvenuta il giorno della pubblicazione;

che i rimedi di diritto indicati al p.to n. 3 del

dispositivo della risoluzione in rassegna erano pertanto corretti;

che la medesima, del 14 aprile 2021, è stata

pubblicata il 21 aprile 2021 (cfr. Foglio ufficiale citatato);

che, poiché l'art. 13 cpv. 1 LPAmm trova applicazione

anche nel caso di pubblicazioni delle decisioni (RDAT I-1995 n. 1; STA

90.2015.16-18/20-24 del 13 luglio 2015 consid. 3.4), nella fattispecie il

termine di ricorso è iniziato a decorrere l'indomani, 22 aprile 2021, ed è

venuto a scadenza il giorno 21 maggio 2021;

che l'impugnativa in esame, del 31 maggio 2021, si

palesa, di conseguenza, manifestamente tardiva;

che a nulla vale appellarsi al fatto che il

Dipartimento del territorio, sul suo sito internet (cfr. http://www.ti.ch/caccia), abbia erroneamente indicato che il periodo di pubblicazione del

decreto era previsto dal 14

aprile 2021 al 14 maggio 2021 e che entro 30 giorni dalla scadenza del termine di

pubblicazione ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione

possono ricorrere contro il contenuto Decreto delle zone di tranquillità per la

fauna selvatica al Tribunale cantonale amministrativo;

che in effetti, secondo l'art. 2 cpv. 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali del 22 settembre 2014

(LPU; RL 161.100), gli organi di pubblicazione ufficiali del Canton Ticino sono:

a) il Bollettino ufficiale delle leggi (BU); b) la Raccolta delle leggi (RL) e c)

il Foglio ufficiale (FU);

che al sito internet del Dipartimento del territorio

non perviene evidentemente questa qualità, come peraltro il ricorrente stesso riconosce;

tant'è che il sito stesso, alla voce Informazioni legali, avvisa gli

utenti che quanto pubblicato

sul sito ti.ch non costituisce informazione vincolante ai sensi di legge;

che peraltro la semplice consultazione dell'art.

48 LCC, integrata da quella degli art. 13 cpv.

1, 19 e 68 cpv. 1 LPAmm, portava chiaramente alla conclusione che il termine

indicato dal Dipartimento del territorio nel suo sito internet per esperire il

ricorso dinanzi al Tribunale fosse errato;

che infine la tesi secondo cui la valenza

pianificatoria del decreto rendeva verosimile la procedura di pubblicazione

con un temine successivo per i ricorsi, così come previsto dalla legge sullo

sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) non può essere

seguita, posto che anche secondo l'art. 30 cpv. 1 LST contro le decisioni del

Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro

trenta giorni dalla notificazione;

che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso va

dichiarato irricevibile;

che, in quanto ente pubblico, l'insorgente viene sollevato

dall'aggravio di una tassa di giudizio (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

Non si

preleva tassa di giudizio.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera