90.2021.24
Termine per ricorrere avverso il decreto sulle zone di tranquillità per la fauna selvatica
24 giugno 2021Italiano5 min
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
90.2021.24
Lugano
24
giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistito
dalla vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 31 maggio 2021 del
RI
1
rappr.
dal RA 1
contro
la risoluzione del 14 aprile 2021 (n. 1799) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il decreto sulle zone di tranquillità per
la fauna selvatica;
ritenuto, in
fatto
che, con risoluzione
del 14 aprile 2021 (n. 1799), il Consiglio di Stato ha approvato il decreto
sulle zone di tranquillità per la fauna selvatica sulla base della legislazione
federale in materia di caccia e protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici, in materia forestale e in materia di protezione della natura e del
paesaggio nonché dell'art. 24 della legge sulla caccia e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC; RL 922.100) e
dell'art. 6a del regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli
uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RLCC; RL 922.110);
che il decreto e la
risoluzione d'approvazione sono stati pubblicati sul Foglio ufficiale n.
64/2021 del 21 aprile 2021, pag. 7;
che il p.to n. 3 del
dispositivo della predetta risoluzione indicava che contro la medesima era data
facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla
pubblicazione;
che, con ricorso del 31 maggio 2021, il RI 1 insorge
contro il decreto in rassegna;
che, ai fini del giudizio, non appare necessario
riassumere i motivi alla base del gravame;
che il ricorso non è stato intimato alla controparte
per la presentazione della risposta;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale è data (art. 48
cpv. 2 LCC);
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10
maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il
Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un
giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di
rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;
che, inoltre, giusta
l'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;
RL 165.100) l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi
inammissibili o manifestamente infondati;
che quanto alla
tempestività del gravame questo giudice considera quanto segue;
che il termine per
ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo contro un decreto che fissa le
zone di tranquillità ai sensi dell'art. 6a RLCC è di 30 giorni dall'intimazione
(art. 48 cpv. 2 LCC e, per il rinvio contenuto al cpv. 3, art. 68 cpv. 1
LPAmm);
che se la notificazione di una decisione avviene per
via edittale (art. 19 LPAmm), come nella fattispecie, la notificazione è
considerata avvenuta il giorno della pubblicazione;
che i rimedi di diritto indicati al p.to n. 3 del
dispositivo della risoluzione in rassegna erano pertanto corretti;
che la medesima, del 14 aprile 2021, è stata
pubblicata il 21 aprile 2021 (cfr. Foglio ufficiale citatato);
che, poiché l'art. 13 cpv. 1 LPAmm trova applicazione
anche nel caso di pubblicazioni delle decisioni (RDAT I-1995 n. 1; STA
90.2015.16-18/20-24 del 13 luglio 2015 consid. 3.4), nella fattispecie il
termine di ricorso è iniziato a decorrere l'indomani, 22 aprile 2021, ed è
venuto a scadenza il giorno 21 maggio 2021;
che l'impugnativa in esame, del 31 maggio 2021, si
palesa, di conseguenza, manifestamente tardiva;
che a nulla vale appellarsi al fatto che il
Dipartimento del territorio, sul suo sito internet (cfr. http://www.ti.ch/caccia), abbia erroneamente indicato che il periodo di pubblicazione del
decreto era previsto dal 14
aprile 2021 al 14 maggio 2021 e che entro 30 giorni dalla scadenza del termine di
pubblicazione ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione
possono ricorrere contro il contenuto Decreto delle zone di tranquillità per la
fauna selvatica al Tribunale cantonale amministrativo;
che in effetti, secondo l'art. 2 cpv. 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali del 22 settembre 2014
(LPU; RL 161.100), gli organi di pubblicazione ufficiali del Canton Ticino sono:
a) il Bollettino ufficiale delle leggi (BU); b) la Raccolta delle leggi (RL) e c)
il Foglio ufficiale (FU);
che al sito internet del Dipartimento del territorio
non perviene evidentemente questa qualità, come peraltro il ricorrente stesso riconosce;
tant'è che il sito stesso, alla voce Informazioni legali, avvisa gli
utenti che quanto pubblicato
sul sito ti.ch non costituisce informazione vincolante ai sensi di legge;
che peraltro la semplice consultazione dell'art.
48 LCC, integrata da quella degli art. 13 cpv.
1, 19 e 68 cpv. 1 LPAmm, portava chiaramente alla conclusione che il termine
indicato dal Dipartimento del territorio nel suo sito internet per esperire il
ricorso dinanzi al Tribunale fosse errato;
che infine la tesi secondo cui la valenza
pianificatoria del decreto rendeva verosimile la procedura di pubblicazione
con un temine successivo per i ricorsi, così come previsto dalla legge sullo
sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) non può essere
seguita, posto che anche secondo l'art. 30 cpv. 1 LST contro le decisioni del
Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro
trenta giorni dalla notificazione;
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso va
dichiarato irricevibile;
che, in quanto ente pubblico, l'insorgente viene sollevato
dall'aggravio di una tassa di giudizio (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
preleva tassa di giudizio.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera