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Decisione

90.2021.40

Istituzione di una zona di pianificazione su tre fondi sottosposti a vincolo di piano di quartiere al fine di rivederne i parametri edificatori

30 maggio 2025Italiano24 min

I mapp. 760 e 764 sono stati assegnati alle zone

Source ti.ch

Incarti n.

a. 90.2021.40

b. 90.2021.51

Lugano

30

maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sui ricorsi

a.

b.

del

26 ottobre 2021 di

RI

1

RI

2

RI

3

componenti

la comunione ereditaria fu

patrocinati

da: PR 1

del 24 novembre 2021 di

RI 4

patrocinato da: PR 3

contro

la risoluzione del 13 settembre 2021 (n. 434) con

cui il Municipio dell'allora Comune di Melano (ora: Val Mara) ha adottato la

zona di pianificazione concernente i mapp. 160, 760 e 764 (zone residenziali

soggette a piano di quartiere RSI-PQ, RSE-PQ1, RSE-PQ2);

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1, RI 2 e RI 3

sono proprietari in comunione ereditaria del mapp. 160 del già Comune di

Melano. Il fondo, ubicato a S__________, a ovest di via C__________, ha

una superficie di 20'593 m2, in larga parte inedificata (20'014 m2);

solo a nord sono presenti alcune costruzioni.

Sul lato opposto di

via C__________, oltre via S__________, vi è il mapp. 764 di RI 4 (di 2'404 m2) e, un centinaio di metri più a nord, il mapp.

760 di pertinenza di terzi (di 4'168 m2).

Entrambi i fondi, ubicati a P__________, sono inedificati.

b. Il 22 febbraio 2017

il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore

dell'allora Comune di Melano (ris. n. 728).

Il mapp. 160 è stato

assegnato alla zona residenziale semi-intensiva con vincolo di piano di

quartiere obbligatorio (PQ) su 19'691 m2 della sua superficie (zona

RSI-PQ). Tale zona è disciplinata dall'art. 51 delle norme d'attuazione del

piano regolatore (NAPR), che definisce i requisiti qualitativi minimi ed i

parametri edilizi minimi e massimi del PQ:

Art. 51

1. La zona residenziale intensiva

soggetta a piano di quartiere obbligatorio (comparto "S__________") è

destinata all'abitazione, ad alberghi, a ristoranti, al commercio e ad attività

amministrative ed artigianali non moleste.

2. L'edificazione è vincolata ad un

piano di quartiere ai sensi dell'art. 54 e 55 Lst (…).

3. Il piano di quartiere e il relativo

regolamento, devono inoltre prefigurare un insediamento di qualità e innovativo

dal punto di vista sociale, urbanistico ed ecologico. In particolare il piano

di quartiere dovrà prevedere un complesso edificato unitario, che consideri i

seguenti criteri:

a) offerta abitativa diversificata per categorie

sociali, tipo di famiglie e classi d'età;

b) offerta di spazi comunitari, all'aperto e chiusi,

ben dimensionati diversificati e facilmente fruibili;

c) (…)

4. A compenso dell'obbligo di piano di

quartiere sono concesse le seguenti facilitazioni:

a) bonus del 0.05 sull'indice di sfruttamento IS;

b) riduzione delle distanze tra edifici a m 4.00.

5. Per il resto valgono i parametri

edificatori della zona residenziale semi-intensiva RSI.

Fatti

I mapp. 760 e 764 sono stati assegnati alle zone

residenziali semi-estensive, pure soggette a PQ (RSE-PQ2, rispettivamente

RSE-PQ1). L'art. 53 NAPR, che le disciplina, dispone quanto segue:

Art. 53

1. Le zone residenziali semi-estensive

soggette a piano di quartiere obbligatorio (comparto "P__________")

sono destinate all'abitazione, ad alberghi, a ristoranti, al piccolo commercio

e ad attività amministrative ed artigianali non moleste.

Considerandi

2.

cfr. art. 51 cpv. 2 NAPR

3.

Il piano di quartiere e il relativo

regolamento, devono inoltre prefigurare un insediamento di qualità e innovativo

dal punto di vista sociale, urbanistico ed ecologico. In particolare il piano

di quartiere dovrà prevedere un complesso edificato unitario, che consideri i

seguenti criteri:

a) offerta abitativa diversificata per categorie

sociali, tipo di famiglie e classi d'età;

b) offerta di spazi comunitari, all'aperto e chiusi,

ben dimensionati diversificati e facilmente fruibili;

4.

A compenso dell'obbligo di piano di

quartiere sono concesse le seguenti facilitazioni:

a) bonus del 0.05 sull'indice di sfruttamento IS;

b) riduzione delle distanze tra edifici a m 4.00.

5.

Per il resto valgono i parametri

edificatori della zona residenziale semi-estensiva RSE.

B. Raccolto il 7

settembre 2021 il preavviso del Dipartimento del territorio, con risoluzione

del 13 settembre 2021 l'allora Municipio di Melano ha adottato la zona di

pianificazione concernente i mapp. 160, 760 e 764 della durata di cinque anni e

ne ha disposto la pubblicazione dall'11 ottobre al 9 novembre 2021 (FU

183/2021, 9).

Scopo del provvedimento

è di riconsiderare i parametri edificatori quantitativi e qualitativi previsti

per le zone RSI-PQ, RSE-PQ1 e RSE-PQ2 stabiliti dal piano regolatore entrato in

vigore il 22 febbraio 2017 ed evitare che, sulla base delle prescrizioni

vigenti, i mapp. 160, 760 e 764 possano essere edificati prima che i parametri

siano rivisti e approvati.

A sostegno della

misura, viene innanzitutto richiamato il Rapporto Verifica del

dimensionamento delle zone edificabili relativo al piano regolatore di

Melano

del 26 aprile 2021, che avrebbe evidenziato riserve eccessive di

unità insediative per la zona edificabile di Melano. Inoltre, dal compendio a

esso allegato, emergerebbe che le maggiori riserve di terreni edificabili

ancora liberi si situerebbero nei due comparti in località S__________ e

P__________.

L'esigenza di rivedere

tali parametri sarebbe emersa poi in occasione dell'esame di un recente

progetto edilizio riguardante il mapp. 160, che avrebbe evidenziato che le

attuali disposizioni ammettono impatti volumetrici e funzionali eccessivi e non

assicurano la qualità urbanistica e architettonica che ci si attenderebbe da un

vincolo di piano di quartiere obbligatorio.

Il provvedimento vieta

ogni intervento che possa pregiudicare la pianificazione dell'utilizzazione del

territorio; in particolare non possono essere rilasciate licenze edilizie per

nuove costruzioni. Solo sono autorizzabili interventi di risanamento,

riattamento, trasformazione e manutenzione degli edifici esistenti.

C. a. Con ricorso del 26

ottobre 2021, assistito da una replica, i proprietari del mapp. 160 insorgono

innanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso tale provvedimento,

postulandone l'annullamento limitatamente al loro fondo.

Essi ritengono che la

zona di pianificazione, adottata soltanto tre anni dopo l'approvazione della

revisione, sia contraria al principio della stabilità dei piani e

dell'affidamento. Contestano che nel frattempo sia intervenuto un notevole

cambiamento delle circostanze atto a giustificare una modifica della

pianificazione in vigore. Il generico riferimento alle norme federali in

materia di dimensionamento delle zone edificabili e alla linea guida cantonale

relativa ai piani di quartiere, già in vigore all'epoca dell'adozione della

revisione, non dimostrerebbe il contrario. Quanto al sovradimensionamento delle

zone edificabili, gli insorgenti ritengono che tale aspetto andrà esaminato su

una scala più ampia considerando anche i territori di Maroggia e Rovio formanti

il nuovo Comune di Val Mara, in maniera coordinata. Sottolineano quindi

l'ubicazione centrale del loro mappale, attorniato su tre lati da costruzioni,

sicché sarebbe impensabile sia sottratto all'edificazione per ridurre la

contenibilità del piano regolatore di Val Mara. Il provvedimento lascerebbe

quindi intendere che il nuovo Comune vorrebbe perseguire l'obiettivo del

corretto dimensionamento non tramite l'esclusione dal territorio fabbricabile

di aree eccentriche e discoste o di pregio paesaggistico, ma attraverso una

riduzione sistematica di parametri edificatori. Ciò sarebbe contrario al

diritto federale e al principio di densificazione degli insediamenti. Invocando

anche la garanzia della proprietà e il principio della buona fede ritengono

urtante che la pianificazione appena adottata non possa essere attuata, avendo

essi peraltro stipulato un diritto di compera sulla base di essa. I ricorrenti

mettono da ultimo in discussione l'utilità della misura, ritenuto che già le

norme in vigore hanno permesso di negare la licenza in relazione alla domanda

di costruzione menzionata nella scheda.

b. Anche il

proprietario del mapp. 764 di Melano, con ricorso del 24 novembre 2021, insorge

davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il citato provvedimento,

domandandone l'annullamento per il suo fondo.

Egli contesta la misura

dal profilo dell'interesse pubblico e della proporzionalità. I parametri

qualitativi e quantitativi dei PQ fissati dalle NAPR in vigore, già

attentamente ponderati ed esaminati dal Governo nell'ambito dell'approvazione

della revisione del piano regolatore nel 2017, sarebbero sufficientemente

chiari e definiti e non avrebbero bisogno di modifiche. Il vincolo di piano di

quartiere che grava la sua proprietà costituirebbe già da solo una restrizione

rilevante della proprietà. Inoltre, essendo il fondo di dimensioni contenute e

situato in una zona edificata con abitazioni famigliari, non lascerebbe margine

per costruire un edificio imponente. Anche la questione della contenibilità del

piano regolatore sarebbe già stata esaminata dall'Esecutivo cantonale in

occasione dell'approvazione della revisione, ciò che l'ha condotto ad approvare

i vincoli per la zona del ricorrente.

D. L'allora Comune di

Melano e la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) hanno domandato la

reiezione del gravame. Dei loro argomenti si dirà, ove necessario, in seguito.

E. Il 10 aprile 2022 al

Comune di Melano è subingredito il nuovo Comune di Val Mara, frutto

dell'aggregazione del primo con quelli di Maroggia e Rovio (BU 2021, 260).

Considerato, in diritto

1.

La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dei ricorsi discendono

dall'art. 64 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011

(LST; RL 701.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari

di fondi toccati dal provvedimento (art. 64 cpv. 2 lett. a LST).

I gravami sono dunque

ricevibili in ordine e possono essere giudicati sulla base degli atti

all'incarto, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), ed evasi

con un unico giudizio in applicazione dell'art. 76 cpv. 1 LPAmm.

2.

2.1.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano

o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di

pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è

lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di

istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati,

oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con

principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle

proprie competenze, dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art.

59.

LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a

salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire

l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto

cantonale riprende all'art. 61 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento

prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può

essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione

dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in

contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente

(art. 61 cpv. 3 LST). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua

pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma

comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di

concedere, per fondati motivi, una proroga di due anni al massimo (art. 27 cpv.

2.

LPT e art. 60 LST).

2.2

La zona di

pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b),

volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere

intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso

del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale

dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione

dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia

510.

consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander

Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori],

Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad

art. 27; Bernhard Waldmann/Peter

Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non

può essere dato per certo. Non si può, in particolare, affermare che ne

deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo

pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde

con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur

condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a

tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della

proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata

distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti

della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono

appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT

garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di

un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel

quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e

all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia

(RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto,

determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

2.3

Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è

giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio

della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

In linea

generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o

una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere

nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di

pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua

adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla

collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici

e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte

generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di una misura di

salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una

seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n.

31.

consid. 2b di fine; Ruch, op.

cit., n. 27 ad art. 27): questo significa che deve sussistere un interesse

pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano regolatore a

livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento della zona di

pianificazione (Ruch, op. cit., ad

art. 27 n. 25 seg.; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 27 n. 12 seg.). Il grado di

concretizzazione di questa intenzione non deve essere tuttavia necessariamente

elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel

nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità competente ad

adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione vuole tutelare

(cfr. Ruch, op. cit., ad art. 27

n. 27 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 457).

Il

principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà

siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola

dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire

tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del

proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto

ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati

(regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b

con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

3.

Nel caso

concreto, come visto, l'intenzione pianificatoria è volta a rivedere i

parametri edificatori delle zone RSI-PQ, RSE-PQ1 e RSE-PQ2, stabilite dal piano

regolatore di Melano, approvato il 22 febbraio 2017 dal Governo, sotto un

duplice profilo: quantitativo e qualitativo. In linea di principio, il corretto

dimensionamento della zona edificabile così come l'adozione di parametri che permettano

di conseguire un inserimento corretto delle costruzioni nel territorio dal

profilo volumetrico, funzionale, urbanistico e architettonico rivestono un

sicuro interesse pubblico.

4.

Le

critiche degli insorgenti si concentrano piuttosto sul quesito di sapere se

quanto disposto sia compatibile con il principio della stabilità dei piani,

sancito dagli art. 21 cpv. 2 LPT e 33 LST. I requisiti di applicazione di

questi disposti, che permettono di modificare la pianificazione solo in

presenza di un notevole cambiamento delle circostanze e che sono pertanto volti

ad assicurare una certa sicurezza giuridica a favore dei proprietari

interessati, devono essere soddisfatti - e quindi verificati - al momento in

cui verrà effettivamente presentata la variante del piano regolatore di cui

l'impugnata zona di pianificazione si pone a tutela (Ruch, op. cit., n. 31 segg. ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 24 ad

art. 27). L'imperativo della sicurezza giuridica ha, per contro, una portata

necessariamente attenuata a questo stadio preliminare del processo

pianificatorio. Per legittimare, al suo cospetto, una zona di pianificazione,

basta che l'intenzione, di valenza pubblica, manifestata dall'autorità di

modificare il piano regolatore sia fondata quantomeno su di un cambiamento

delle circostanze e risulti nello stesso tempo prevalente rispetto

all'interesse privato dei proprietari di mantenere invariato lo stato giuridico

dei loro fondi (ibidem, con riferimento anche alla ZBl 1996 pag. 229 consid. 3).

4.1

Per quanto attiene

all'aspetto quantitativo posto a fondamento del provvedimento impugnato, il

dimensionamento della zona edificabile è stato oggetto di un'approfondita

disamina nell'ambito della decisione di approvazione del piano regolatore di

Melano (cap. 5). In quell'ambito, il Governo ha fatto riferimento anche al

testo attuale dell'art. 15 LPT (in vigore dal 1° maggio 2014), considerando in

particolare che rispetto alla zona edificabile in vigore il nuovo piano, che

mirava a confermarne la contenibilità, non prevedeva sostanziali ampliamenti,

con eccezioni che sono state tuttavia compensate con dezonamenti. Inoltre ha

evidenziato come l'aumento della contenibilità dipendeva dalla modifica degli

indici e dal loro commisurato adeguamento nelle aree centrali. Impostazione

ritenuta concettualmente conforme alla LPT e in linea con gli orientamenti del

Programma d'agglomerato del Mendrisiotto di terza generazione (PAM3) in merito

alle zone insediative. Inoltre essa concorreva a mantenere e a preservare la

qualità insediativa del territorio comunale, con differenziati orientamenti in

funzione delle peculiarità urbanistiche e paesaggistiche dei singoli settori.

Ha quindi concluso che esistessero le premesse per entrare in materia sugli

aumenti degli indici previsti, in quanto fondati su criteri qualitativi e

supportati da motivazioni urbanistiche.

La situazione delle

zone RSI-PQ, RSE-PQ1 e RSE-PQ2 è stata oggetto anche di un esame mirato (cap.

6.1.2.). In particolare, il Governo ha condiviso la conversione da zona artigianale

al mapp. 160 in zona residenziale, giudicando corretta la sua attribuzione alla

zona RSI, stante la sua appartenenza territoriale a un vasto comparto a

carattere residenziale, ritenendo giustificato il vincolo di piano di

quartiere. Pure il vincolo di PQ per il mapp. 764 (e 760) è stato

favorevolmente accolto dal Governo, per garantire una consona edificabilità a

questi comparti.

Va poi detto che il

testo dell'attuale art. 15 LPT era già in vigore non solo al momento

dell'approvazione della pianificazione, ma anche in costanza della sua

elaborazione (il messaggio municipale è del 2 settembre 2014) ed adozione

(l'approvazione del Legislativo risale al 17 novembre 2014).

4.2

In sede di

replica, il Comune sostiene che la novità ai sensi dell'art. 21 LPT sarebbe

costituita dall'obbligo per i Comuni di rivalutare la contenibilità dei piani

regolatori. Anche se non menzionata esplicitamente dal Municipio, il

riferimento è alla scheda R6 del piano direttore (PD), tematizzata invece nella

risposta dalla Sezione.

4.2.1

La scheda R6

del PD, concernente lo sviluppo degli insediamenti e la gestione delle zone

edificabili, di dato acquisito, prevede fra i compiti attribuiti ai Comuni:

4.1

Livello comunale

a. I Comuni verificano il dimensionamento delle zone

edificabili dei PR. Il risultato, comprensivo della tabella della contenibilità

e del compendio dello stato dell'urbanizzazione, va trasmesso alla Sezione

dello sviluppo territoriale al più tardi entro 2 anni dall'entrata in vigore

della presente scheda.

b. I Comuni con zone edificabili sovradimensionate

devono adottare subito le necessarie misure di salvaguardia della

pianificazione.

Essa è entrata in

vigore alcuni mesi prima dell'adozione della zona di pianificazione avversata,

segnatamente con il passaggio in giudicato della decisione del 21 giugno 2021

con cui il Gran Consiglio ha statuito sui ricorsi pendenti contro la medesima.

Aspetto sul quale il Dipartimento del territorio aveva reso attento il

Municipio in sede di preavviso sul provvedimento in esame del 7 settembre 2021

(cfr. cap. 3.3 a pag. 2). In quell'occasione, l'Autorità cantonale aveva anche

ricordato all'ente comunale che a seguito di tale evenienza e dell'approvazione

della predetta scheda da parte del Consiglio federale, esso sarebbe stato

chiamato a rielaborare il calcolo del dimensionamento del piano regolatore, ad

aggiornare il compendio dello stato dell'urbanizzazione e ad allestire il

programma d'azione comunale per lo sviluppo centripeto (PAC) nei termini e

secondo le modalità e i parametri indicati dalla scheda R6.

4.2.2

Nonostante tali

indicazioni dell'Autorità cantonale, la scheda descrittiva della zona di

pianificazione non fa riferimento alcuno alla scheda R6 e ai suoi contenuti. Ma

quand'anche la scheda descrittiva della zona di pianificazione l'avesse

indicata tra i suoi motivi, il calcolo del dimensionamento delle zone

edificabili su cui essa si fonda e

secondo il quale il piano regolatore di Melano sarebbe sovradimensionato, non

sarebbe comunque stato atto a giustificare il provvedimento. Anzitutto esso non

è stato effettuato tenendo conto dei parametri della scheda R6. Lo indica

chiaramente nella Premessa il relativo rapporto (pag. 2), spiegando che quello

illustrato è un calcolo operato secondo un metodo semplificato. Inoltre, stante

l'imminente aggregazione di Melano con Rovio e Maroggia (avvenuta il 10 aprile

2022; cfr. supra, E), la verifica del dimensionamento delle zone

edificabili avrebbe dovuto essere effettuata alla luce dell'intero comprensorio

del nuovo Comune di Val Mara e non limitarsi al solo futuro quartiere di

Melano. Lo stesso pianificatore nell'ambito della predetta verifica ha

sottolineato la necessità di allestire, dopo l'en-

trata in vigore della scheda R6, un calcolo definitivo e coordinato con gli

altri ex Comuni (pag. 2).

4.3

Ferme queste

premesse, a fronte del fatto che la tematica della contenibilità della zona

edificabile è stata affrontata e avallata nell'ambito della revisione approvata

nel 2017 e che le verifiche successive, appena descritte, risultano incomplete,

lacunose e non corrispondono a quanto esatto dalla scheda R6, una modifica dei

piani a meno di quattro anni sulla base del calcolo proposto dal pianificatore

e allegato alla zona di pianificazione cozza in modo piuttosto lampante con il

principio della stabilità. Il proprietario, infatti, poteva attendersi che alla

luce delle circostanze appena evocate, la pianificazione del suo fondo non

venisse messa in discussione sulla base di queste considerazioni. Il fatto che

l'art. 15 LPT sia entrato in vigore solo pochi mesi prima dell'adozione della

pianificazione nulla muta al riguardo. Anche il semplice fatto che i fondi

costituirebbero la maggiore riserva di terreni edificabili ancora liberi non è

atta a sovvertire tale conclusione, dal momento che questo fatto non

costituisce evidentemente alcuna novità.

5.

Quale ulteriore

motivo per l'istituzione della zona in parola, la scheda spiega che l'esame di

una recente domanda di costruzione per un piano di quartiere al mapp. 160

avrebbe evidenziato come le vigenti disposizioni edilizie comporterebbero un

impatto volumetrico e funzionale eccessivo e non assicurerebbero la qualità architettonica

e urbanistica ricercata attraverso l'istituzione del vincolo di piano di

quartiere. Ciò che comporterebbe la necessità di rivedere le disposizioni,

anche alla luce del modello di normativa per le zone con piano di quartiere

obbligatorio, contenuto nella linea guida cantonale "Regolamento edilizio"

del dicembre 2014, non ancora nota al momento della revisione del piano.

5.1

In merito a

quest'ultimo aspetto, se è vero che questa linea guida, pubblicata nel dicembre

2014, non era disponibile né al momento dell'elaborazione del piano da parte

del Municipio né a quello della sua adozione da parte del Legislativo, essa era

co-

munque sia senz'altro

nota al Governo quando, su proposta del Dipartimento del territorio, ha

approvato la pianificazione. Anzi, quest'ultimo non poteva nemmeno ignorare

che, dal profilo mate-riale, le indicazioni in essa contenute erano già state

consegnate nell'apposita linea guida "Piani di quartiere", risalente

all'ottobre del 2013. Lo scopo della direttiva citata nella scheda è poi quello

di favorire l'allestimento del regolamento edilizio secondo la LST e si

esaurisce in una raccomandazione, dalla quale i comuni possono anche scostarsi

(linea guida citata, pag. 7). Inoltre, il vigente piano regolatore di Melano è

impostato sulla base della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (in vigore sino al 31

dicembre 2011; LALPT; BU 1990, 365) e la necessità di conformare il piano alla

LST è stata rinviata a una fase successiva (Rapporto di pianificazione, pag.

28). Tutto ciò premesso, la pubblicazione della linea guida in parola non può

costituire una (sufficiente) novità atta a mettere in scacco il principio della

stabilità dei piani.

5.2

La giurisprudenza

del Tribunale federale ammette che, oltre a una notevole modifica delle

circostanze, la scoperta di un grave errore nella pianificazione in vigore

costituisce un ulteriore motivo di modifica del piano (STF

1A.167/2002-1P.425/2002 del 14 gennaio 2003 consid. 3.7.1; inoltre STA

90.2006.6

del 21 gennaio 2007 consid. 4.2). Inoltre, come questo Tribunale

ha già avuto modo di stabilire, l'ente pubblico può legittimamente fare

ricorso alla zona di pianificazione per contrastare un determinato progetto

edilizio, quando questo mette in luce carenze della pianificazione vigente (RtiD

I-2020 n. 28 consid. 4.3).

5.2.1

I fondi colpiti

dal vincolo sono stati assegnati nel 2017 alle zone RSI e RSE. Per quanto

concerne il mapp. 160, l'approvazione della conversione della sua destinazione

da zona artigianale a residenziale intensiva RSI è stata ritenuta pertinente

dal Governo, considerate le dimensioni del fondo e il contesto territoriale di

appartenenza (vasto comparto a carattere residenziale). Per lo stesso motivo ha

anche condiviso che il controllo dell'edificazione avvenga mediante piano di

quartiere, sottolineando che

stante l'ampio spettro di utilizzazioni ammesse, quest'ultimo dovrà garantire

una progettazione unitaria, accurata e di qualità. La scelta di vincolare il

mapp. 764 (e il mapp. 760) all'obbligo del piano di quartiere è stata a sua

volta avallata dal Governo, poiché garantirebbe una consona edificabilità di

questi comparti ritenuti di dimensioni rilevanti, a contatto con gli assi viari

(per quanto precede, ris. gov. 22 febbraio 2017, pag. 22). Nessuna riserva è

stata espressa dal Governo sull'ordinamento proposto dal Comune.

5.2.2

La formulazione

dettagliata degli art. 51 e 53 NAPR suggerisce che la definizione dei parametri

quantitativi e qualitativi dei PQ à stata effettuata sulla base di una

valutazione attenta e ponderata della situazione edificatoria e del contesto

territoriale in cui s'inseriscono i fondi per cui è stato proposto il vincolo.

Tale assunto, peraltro, trova conferma nel Rapporto di pianificazione del

luglio 2014 relativo alla revisione del piano (pag. 43 segg). In particolare

per quanto attiene ai parametri edificatori, a compensazione del vincolo di

piani di quartiere, per i fondi colpiti dal provvedimento in esame, viene

concesso un bonus dello 0.05 per l'i.s. (in aggiunta a quella base 0.5 della zona

RSE e 0.6 della zona RSI), nonché una riduzione delle distanze tra edifici a 4

m (8 m secondo il regime ordinario di queste zone). Si tratta, dunque, di un

aumento del tutto contenuto dell'i.s., laddove la riduzione della distanza tra

edifici fino a 4 m è possibile anche secondo i parametri di base, se ciò

comporta una migliore distribuzione dei volumi edificati.

5.2.3

Ferme queste

premesse, in queste scelte non è dato di vedere un grave errore pianificatorio

ai sensi della citata giurisprudenza.

6.

Per tutti i

motivi che precedono, i ricorsi devono essere accolti, annullando la zona di

pianificazione in corrispondenza dei fondi dei ricorrenti.

Si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia, ritenuto che il Comune soccombente ne va

esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).

Quest'ultimo non è tuttavia sollevato dall'obbligo di versare le ripetibili ai

ricorrenti, vincenti (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

I ricorsi

sono accolti.

Di conseguenza la zona

di pianificazione adottata dal Municipio dell'allora Comune di Melano con

risoluzione del 13 settembre 2021 (n. 434) è annullata limitatamente ai mapp.

160.

e 764.

2.

Non si preleva

la tassa di giustizia. Agli insorgenti dev'essere retrocesso quanto anticipato

a tal fine.

Il Comune di Val Mara rifonderà

a RI 1, RI 2 e RI 3 fr. 1'500.- per ripetibili nonché pari importo a medesimo

titolo in favore di RI 4.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera