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Decisione

90.2021.47

Modifica di una norma d'attuazione del piano regolatore concernente gli accessi e gli ostacoli alla visuale

10 dicembre 2024Italiano23 min

esso ha ribadito nella medesima decisione, in evasione del ricorso di RI 1, il quale,

Source ti.ch

Incarto n.

90.2021.47

Lugano

10

dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 4 novembre

2021 di

RI

1

contro

la risoluzione del 30 settembre 2021 (n. 4829) con

cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti del piano regolatore del

Comune di Minusio;

ritenuto, in

fatto

A. a. Con risoluzione del

9 luglio 2008 (n. 3687) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso la revisione

del piano regolatore di Minusio, compreso il piano del traffico, rinominando sulla

base della LStr e delle Norme Vss la gerarchia delle strade e

suddividendole in: autostrada, strade di collegamento, strade di raccolta e

strade di servizio (con conseguente adeguamento dell'art. 50 cpv. 2 delle norme

di attuazione del piano regolatore [NAPR]). Inoltre, facendo riferimento

alle disposizioni in materia in vigore, ha stralciato il cpv. 5 dell'art. 54 NAPR, concernente gli accessi

e gli ostacoli alla visuale, sostituendolo con i seguenti tre capoversi:

1 Gli

accessi delle strade sono regolamentati dalle norme VSS e in particolare dalla

norma VSS n. 640 050.

2 La

visibilità sulle strade è regolamentata dalle norme VSS e in particolare dalla

norma VSS n. 640 273.

3 Cinte e

siepi verso lago, verso strada o tra fondi contigui possono esser alti al

massimo 1.20 m dal suolo. Esse devono avere una distanza di 4.0 m dal ciglio

delle strade cantonali, comunali e consortili e di 5.0 m dal livello medio del

lago.

b. Adito su ricorso da

un proprietario di diversi fondi ubicati a Minusio, con la STA 90.2008.49 del

14 ottobre 2009 questo Tribunale ha annullato il cpv. 3 dell'art. 54 NAPR,

concernente le cinte e le siepi, introdotto d'ufficio dal Governo (cfr. n. 1.2

del dispositivo).

B. a. Nella seduta del 5

febbraio 2018 il Consiglio comunale di Minusio ha adottato le varianti

concernenti l'adeguamento del piano regolatore ai contenuti della risoluzione

governativa del 9 luglio 2008, che prevede, fra l'altro, l'aggiornamento di numerosi

articoli delle NAPR, tra cui l'art. 54, di cui ha confermato i primi sei

capoversi, aggiungendone due nuovi (cpv. 7 e 8, evidenziati in rosso nel testo

che segue). La norma adottata dispone (cfr. norme di attuazione del piano

regolatore - tabella di confronto, del 5 febbraio 2018, pag. 43-45):

1 La

formazione di accessi ai fondi è autorizzata se compatibile con la destinazione

della strada e con la sicurezza del traffico. Di regola l'accesso diretto è

permesso solo su strade di raccolta e di servizio.

2 Il

Municipio può preavvisare delle eccezioni per accessi sulle strade cantonali,

per le quali la decisione è comunque di competenza delle Autorità cantonali,

come pure concedere deroghe per accessi sulle strade principali comunali.

3 Qualora

la formazione di accessi fosse possibile su più strade, l'accesso deve di

regola essere realizzato su quella gerarchicamente di funzione inferiore.

4 Il

Municipio può obbligare due o più proprietari a formare un accesso comune

nell'interesse della fluidità e della sicurezza del traffico. Il Municipio

decide sull'ubicazione dell'accesso comune e sulla ripartizione delle spese.

5 Gli

accessi delle strade sono regolamentati dalle norme VSS e in particolare dalla

norma VSS n. 640 050.

6 La

visibilità sulle strade è regolamentata dalle norme VSS e in particolare dalla

norma VSS n. 640 273.

7 Gli accessi che servono 5 o più posteggi o autorimesse

devono avere una pendenza massima del 5% ed una larghezza di 5,0 metri per una

profondità di 5,0 metri per le strade di raccolta e di servizio e di 8,0 metri

per le strade principali.

8 Gli accessi sulle strade devono osservare le seguenti norme

sulla visuale:

a) cancelli o catene di delimitazione devono

essere arretrati di almeno 5,00 metri dal campo stradale o dal marciapiede. Il

Municipio ha la facoltà di deroghe per cancelli con sistema di apertura

automatizzato;

b) tutti gli accessi devono avere una

pendenza massima del 5% per i primi 5 metri di profondità, senza contare il

marciapiede;

c) tutti gli accessi dovranno essere

raccordati al campo stradale con un raggio minimo di 3,00 metri per le strade

di raccolta e di 2,00 metri per quelle di servizio;

d) muri di cinta e di sostegno, siepi, aree

per container RSU a bordo strada sono ammessi se non ostacolano la visuale.

b.

b.a. Avverso i

contenuti dell'art. 54 NAPR è insorto davanti al Consiglio di Stato RI 1,

cittadino attivo del Comune, postulando la modifica del suo cpv. 2 nel senso di

sostituire il termine "strade principali comunali" con "strade

comunali", il primo non trovando riscontro nel piano del traffico in

vigore, nonché di aggiungere ai cpv. 5 e 6 l'indicazione della data d'edizione

delle norme emanate da__________

(VSS) in concreto applicabili e di metterle a disposizione dei cittadini

(allegandole alle NAPR). Inoltre, poiché i cpv. 7 e 8 tratterebbero gli stessi

temi disciplinati dalle citate norme VSS, utilizzando però terminologie e

approcci diversi e creando, in questo modo, incertezze e difficoltà ai

progettisti e ai proprietari nella loro applicazione, ha chiesto di non

approvarli. In via subordinata ha postulato che il rinvio alle norme VSS

venisse integrato nei cpv. 7 e 8, proponendone la seguente formulazione:

art. 54 cpv. 7 NAPR

Gli accessi delle strade sono regolamentati dalle

norme VSS e in particolare dalla norma VSS n. 640 050 (edizione

…), allegata alle presenti NAPR.

Gli accessi che servono 5 o più posteggi o autorimesse

devono di principio avere una pendenza massima

del 5% ed una larghezza di 5.0 metri per una profondità di 5.0 metri per le

strade di raccolta e di servizio e di 8.0 metri per le strade principali

di collegamento.

In casi giustificati il Municipio può

concedere deroghe.

art. 54 cpv. 8 NAPR

La visibilità sulle strade è regolamentata dalle norme

VSS e in particolare dalla norma VSS n. 640 273 (edizione

…), allegata alle presenti NAPR.

Gli accessi sulle strade devono di principio osservare le seguenti norme sulla

visuale:

a) cancelli o catene di delimitazione devono essere

arretrati di almeno 5,00 metri dal campo stradale o dal marciapiede. Il

Municipio ha la facoltà di deroghe per cancelli con sistema di apertura

automatizzato;

b) tutti gli accessi devono avere una pendenza massima

del 5% per i primi 5 metri di profondità, senza contare il marciapiede;

c) tutti gli accessi dovranno essere raccordati al

campo stradale con un raggio minimo di 3,00 metri per le strade di raccolta e

di 2,00 metri per quelle di servizio;

d) muri di cinta e di sostegno, aree per container RSU

a bordo strada sono ammessi se non ostacolano la visuale.

In casi giustificati il Municipio può

concedere deroghe.

b.b. Prima di

presentare la replica, RI 1, producendo una versione delle NAPR che riporta

all'art. 54 NAPR solo i due capoversi introdotti d'ufficio dal Governo nel 2008

relativi alle norme VSS (cfr. Allegato 1 allo scritto), ha segnalato a

quest'ultimo che il documento Norme di attuazione del piano regolatore del 5

febbraio 2018, sottoposto al Legislativo per adozione, non riportava

correttamente i nuovi capoversi introdotti nel disposto, che erano in realtà

sei (cpv. 1-4 e 7-8) e non solo due (cpv. 7 e 8). In questo modo il processo

decisionale del Consiglio comunale sarebbe stato compromesso. Ha dunque chiesto

che la versione della norma adottata fosse (integralmente) annullata e

confermata quella vigente (di soli due capoversi).

b.c. Con la replica

egli ha ribadito i contenuti dello scritto indirizzato al Governo. Con la

duplica il Comune ha spiegato come la versione delle NAPR, prodotta dal

ricorrente, sia reperibile sul sito internet del Cantone e come essa riporti in

effetti erroneamente solo i due capoversi da egli indicati.

c. Con giudizio del 30

settembre 2021 (n. 4829) il Consiglio di Stato ha statuito sulle varianti,

stralciando, fra l'altro, dai cpv. 5 e 6 dell'art. 54 NAPR il riferimento alla

norma VSS 640 050, rispettivamente alla norma VSS 640 273, al fine di evitare

continui aggiornamenti dello strumento pianificatorio, e approvandone per il

resto i contenuti. Quanto al ricorso di RI 1, il Governo si è anzitutto

espresso in merito alla sua segnalazione: confermando di aver approvato nel

2008 anche i primi quattro capoversi della norma, ha tuttavia ammesso di essere

incorso in un errore di numerazione, indicando come oggetto di modifica

d'ufficio il cpv. 1 anziché il cpv. 5. Richiamato l'art. 62 cpv. 4 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100),

l'Esecutivo cantonale ha quindi corretto l'errore di numerazione contenuto nella

risoluzione del 9 luglio 2008. Per il resto ha dichiarato il ricorso privo

d'oggetto [recte: irricevibile] nella misura in cui rivolto contro la

formulazione del cpv. 2 che non era oggetto di modifica, e l'ha respinto per

rapporto alle altre domande, ritenendo la regolamentazione prevista ai cpv. 7 e

8 sorretta da un sufficiente interesse pubblico nonché coerente con i rinvii

contenuti ai cpv. 5 e 6 alle norme VSS.

C. a. Contro il

predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, domandando lo stralcio dei cpv. 7 e 8 dell'art. 54 NAPR e, in

via subordinata, la loro modifica nel senso indicato in prima sede con

l'aggiunta al cpv. 7 dell'indicazione: In caso di contraddizione vale il

cpv. 5, rispettivamente al cpv. 8: In caso di contraddizione vale il

cpv. 6. In sostanza, il ricorrente ripropone i medesimi argomenti sollevati

davanti al Governo, approfondendoli e sostenendo che l'adozione dei cpv. 7 e 8

sarebbe avvenuta in base a un processo decisionale

falsato da diversi

errori. In particolare, rileva che il testo dei due disposti è

sostanzialmente uguale a quello non approvato nell'ambito della revisione del

2008 e che la scelta del Comune di riproporlo ora con la variante, non essendo

stata motivata nel rapporto di pianificazione, è incomprensibile e priva di

qualsiasi interesse pubblico. Inoltre, sostiene che a differenza delle

norme VSS menzionate ai cpv. 5 e 6, l'impostazione e la formulazione generica

dei cpv. 7 e 8 (che peraltro non prevedono la possibilità di deroga) non

permettono di tenere sufficientemente conto delle peculiarità territoriali di

Minusio. Quanto alla modifica d'ufficio disposta dal Governo per i cpv. 5 e 6,

il ricorrente la contesta poiché si tratterebbe di disposti non oggetto di

variante.

b. In sede di risposta

il Comune e la Sezione dello sviluppo

territoriale (Sezione) postulano la reiezione del gravame. Dei loro argomenti

si dirà, nella misura del necessario, in seguito.

c. Con la replica e le

dupliche le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è

tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011; LST; RL 701.100). Il ricorrente è legittimato a insorgere giusta

l'art. 30 cpv. 2 lett. b e c LST.

1.2. Il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Infatti, sulla

scorta di un apprezzamento anticipato, il Tribunale non ritiene necessario procedere all'esperimento del sopralluogo sollecitato

dal Comune resistente, il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun

nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RtiD II-2012 n. 59 consid. 3.3 con

rinvii; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 n. 1c).

2. 2.1. In campo pianificatorio il comune

ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22

giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU

1990, 365; in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 29

cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare

alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per

adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può

dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune,

ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate

quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però

limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su

alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto

federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non

tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,

segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).

L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata

in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD

II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).

2.2. Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv.

3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD

II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii).

Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i

casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello

cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib

121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati

un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano

regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello

Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:

RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

3. Preliminarmente

occorre precisare che, a seguito della risoluzione d'approvazione del 9 luglio 2008

e della citata STA del 14 ottobre 2009 (cfr. supra, A.a e A.b), l'art.

54 NAPR, attualmente in vigore, è formato dai sei capoversi indicati in nero nella

tabella di confronto del 5 febbraio 2018 (cfr. supra, B.a). Infatti, la

norma adottata il 23 gennaio e il 13 marzo 2006 dal Consiglio comunale di

Minusio nell'ambito della revisione del piano regolatore presentava il seguente

contenuto:

1 La

formazione di accessi ai fondi è autorizzata se compatibile con la destinazione

della strada e con la sicurezza del traffico. Di regola l'accesso diretto è

permesso solo su strade di raccolta e di servizio.

2 Il

Municipio può preavvisare delle eccezioni per accessi sulle strade cantonali,

per le quali la decisione è comunque di competenza delle Autorità cantonali,

come pure concedere deroghe per accessi sulle strade principali comunali.

3 Qualora

la formazione di accessi fosse possibile su più strade, l'accesso deve di

regola essere realizzato su quella gerarchicamente di funzione inferiore.

4 Il

Municipio può obbligare due o più proprietari a formare un accesso comune

nell'interesse della fluidità e della sicurezza del traffico. Il Municipio

decide sull'ubicazione dell'accesso comune e sulla ripartizione delle spese.

5 Gli

accessi sulle strade devono osservare le seguenti norme sulla visibilità:

a) cancelli o catene di delimitazione devono essere

arretrati di almeno 5,0 metri dalla carreggiata o dal marciapiede;

b) gli accessi che servono 5 o più posteggi o

autorimesse devono avere una pendenza massima del 5% e una larghezza di 5,0

metri per una profondità di 5,0 metri per le strade di raccolta e di servizio,

e di 8,0 metri per le strade principali;

c) tutti gli accessi dovranno essere raccordati al

campo stradale con un raggio minimo di 3,0 metri su strade di raccolta e di

servizio, e di 4,0 metri per le strade principali;

d) i muri di cinta, siepi, scarpate, ecc. dovranno

permettere una visibilità di 60 metri su strade di raccolta e di 40 metri su

strade di servizio all'altezza di 1,20 metri dal suolo;

e) per le strade cantonali e casi speciali, la

visibilità dovrà essere esaminata e determinata sul posto in funzione delle

esigenze del traffico;

g) al Municipio è data facoltà di derogare alle

disposizioni del presente articolo, specie per quanto concerne la zona

collinare, qualora l'applicazione della normativa dovesse originare costi manifestamente

troppo elevati;

h) la visibilità nei pressi di un incrocio deve essere

inoltre verificata secondo la norma VSS N. SN 640 269.

Come esposto in

narrativa, nella risoluzione del 9 luglio 2008 il Consiglio di Stato non ha

approvato il cpv. 5, sostituendolo d'ufficio con tre nuovi capoversi (di cui

l'ultimo annullato dal Tribunale con la citata STA del 14 ottobre 2009) e

numerandoli 1 e 2, così come riportato sopra ad A.a. Nella decisione impugnata

il Governo ha spiegato di essere incorso, nel 2008, in un errore nella

numerazione dei due capoversi, che ha corretto, confermando di avere allora

approvato anche i primi quattro, ciò che trova riscontro nel testo di detta

risoluzione (cfr. cap. 3.5.9, pag. 81-82). La tesi che il ricorrente ripropone

in apertura al ricorso, laddove ribadisce che la norma in vigore si compone di due

soli capoversi, non trova dunque fondamento. Per quanto deplorevole, il fatto

che sul sito internet del Cantone la norma venga proposta nella versione

indicata dall'insorgente non muta questa conclusione.

4. Il ricorrente

chiede l'annullamento della modifica d'ufficio dei cpv. 5 e 6 dell'art. 54 NAPR

operata dal Consiglio di Stato e dei cpv. 7 e 8 da esso approvati.

4.1.

4.1.1. Le norme VSS non sono regole di

diritto (cfr. DTF 132 II 285 consid. 1.3; STF 1C_90/2011 del 20 luglio 2011

consid. 4.2), ma sono assimilabili a direttive (cfr. STA 52.2022.303 del

15 dicembre 2023

consid. 3.1, 52.2017.178 del

9 agosto 2018 consid. 3.1; RDAT

I-1996 n. 25), a raccomandazioni volte a codificare una prassi e a orientare

l'apprezzamento dell'autorità (cfr. STA 52.2022.303

citata consid. 3.1, 52.2017.178 citata consid. 3.2; RDAT I-1995 n. 39

consid. 2.2), a cui le autorità di pianificazione, anche alla luce

dell'autonomia di cui godono in tale ambito, non sono vincolate.

4.1.2. Per

giurisprudenza, il rinvio alle norme VSS, formulato in modo generico, senza

alcuna indicazione del numero della norma di riferimento, è da intendere quale

rinvio dinamico, ovvero riferito alla versione più recente in vigore al momento

della sua applicazione (cfr. STA 52.2022.303 citata consid. 3.1, 52.2017.178 citata

consid. 3.1; sentenza AC.2011.249 del Tribunale cantonale del Canton Vaud del

12 aprile 2012, in: RDAF 2013 I pag. 105 segg., pag. 139 segg. e rinvii,

confermata da STF 1C_259/2012 del 12 aprile 2013).

4.1.3. Come appena visto,

Fatti

i cpv. 5 e 6 dell'art. 54 NAPR sono

sono entrati in vigore, incontestati, nel

2008 e l'avversata variante li ha ripresi, senza modificarli. Nella decisione

impugnata il Governo ha stralciato d'ufficio il riferimento numerico delle

norme VSS ivi contenuto (norma VSS 640

050, rispettivamente norma VSS 640 273), con la seguente motivazione:

Per quanto riguarda il cpv. 5 e il cpv. 6 si osserva

che le norme VSS sono delle "direttive" in base alle quali i

parametri (larghezze strade, distanze accessi, ecc.), a seconda del tipo di

strada, veicolo, numero posteggi, ecc., possono variare. Gli art. 5 e 6 fanno

un richiamo alle norme stesse, anche se i riferimenti numerici non sono

aggiornati. In questo senso, al fine di evitare continui aggiornamenti dello

strumento pianificatorio, è opportuno eliminare il riferimento del numero della

norma in quanto andrebbero altrimenti sostituiti con i nuovi riferimenti

(ovvero 40.050 e 40 273a). Trattandosi di una modifica puramente formale, il

CdS stralcia il numero delle norme nei cpv. 5 e 6.

Motivazione che

esso ha ribadito nella medesima decisione, in evasione del ricorso di RI 1, il quale,

a giusta ragione, in questa sede, contesta la possibilità di effettuare lo

stralcio, poiché i due capoversi esulavano dalla variante sottopostagli per

approvazione. Il Governo non può poi essere seguito laddove sostiene di aver

modificato i due capoversi unicamente dal profilo formale. Essi rinviano, infatti, a due norme VSS

specifiche (benché in effetti il loro numero non corrisponda più a quello

attuale), sicché eliminando il riferimento preciso alle due norme VSS la

modifica ha carattere sostanziale. Su questo punto il ricorso va dunque

accolto.

4.2. I cpv. 7 e 8

dell'art. 54 NAPR disciplinano degli aspetti particolari e di dettaglio in

relazione agli accessi e alla visibilità. Come detto, il primo concerne gli

accessi che servono cinque o più posteggi o autorimesse, il secondo, invece,

elenca alle lett. a-d le condizioni in merito alla visibilità. La loro

formulazione, che fissa dei criteri e dei parametri ben definiti applicabili a

fattispecie altrettanto specifiche, lascia agevolmente intendere che si tratta

di norme volte a precisare alcuni aspetti di dettaglio, in deroga alle norme

VSS, per tenere debitamente conto delle peculiarità territoriali di Minusio.

Infatti, come spiegato sia nel Rapporto di pianificazione del 5 febbraio 2018,

sia nella risposta del Comune, i cpv. 7 e 8 sono stati aggiunti proprio su

suggerimento dell'Ufficio tecnico comunale in risposta alle difficoltà

riscontate nel corso degli anni nella gestione ordinaria in occasione

dell'applicazione della norma. Tali considerazioni, attestanti l'interesse

pubblico alla loro base, rientrano nel margine di autonomia che perviene al

Comune, che il Governo ha rettamente rispettato (cfr. supra, consid.

2.1). La critica del ricorrente, secondo cui i due capoversi sarebbero in

contrasto con quanto previsto dalle norme VSS a cui rinviano i cpv. 5 e 6

creando evidenti difficoltà ai progettisti, ai proprietari e soprattutto

all'UTC che deve applicare le normative, si rivela pertanto infondata. Il

fatto che i loro contenuti ricalchino grossomodo quelli del cpv. 5 dell'art. 54

NAPR non approvato dal Governo nel 2008, peraltro senza motivazione, non muta

tali conclusioni.

4.3. Con particolare

riferimento al cpv. 7, occorre tuttavia considerare quanto segue.

4.3.1. Il piano del

traffico di Minusio suddivide le strade presenti sul territorio comunale a

seconda della loro funzione nelle seguenti categorie: autostrada (rappresentata

con una linea di colore rosso nel piano viario e corrispondente al tracciato

della A13), strada di collegamento (linea rosa), di raccolta (linea arancione),

di servizio (linea gialla), pedonale (linea di colore verde), privata, piste

ciclabili (tratteggio rosso) e passi pedonali e sentieri (tratteggio verde;

cfr. anche art. 50 cpv. 2 NAPR). Confrontando il catasto degli assi stradali

con il piano del traffico emerge che a Minusio tutte le strade cantonali (sia

principali sia secondarie) sono classificate come strade di collegamento (via San

Gottardo, via Brione, via Contra e via Orselina), fatta eccezione per un breve

tratto di via Solaria a ovest del nucleo di Minusio che è attribuito alle

strade di raccolta, mentre che sono strade comunali sia quelle di raccolta sia

quelle di servizio sia alcune strade pedonali e private.

4.3.2. L'insorgente

contesta l'utilizzo del termine strade principali al cpv. 7. A ragione. Infatti,

la definizione di strade principali non trova riscontro nel piano del

traffico di Minusio e nemmeno all'art. 50 cpv. 2 NAPR. Considerando che il cpv.

7 dispone che l'accesso che serve cinque o più posteggi o autorimesse sulle

strade di raccolta e di servizio deve avere una profondità di 5 metri, la

profondità maggiore di 8 metri parrebbe riferirsi a una categoria stradale

gerarchicamente superiore, che a Minusio, escludendo l'autostrada su cui non

entrano in linea di conto accessi diretti all'infuori delle rampe d'accesso, dovrebbe

coincidere con le strade di collegamento, così come sostiene il ricorrente.

Senonché il Comune in sede di risposta asserisce (come già in prima sede, ma

con riferimento al cpv. 2) che con il termine di strada principale non

intende riferirsi alla gerarchia stradale bensì in generale alle strade

comunali più importanti. Ora, ritenuto che da queste motivazioni non emerge

in modo chiaro in quali casi il disposto troverà attuazione, con conseguenti problemi

in sede applicativa, esso non poteva essere approvato. Limitatamente a questo

punto, il ricorso merita dunque di essere accolto, con annullamento della

decisione impugnata nella misura in cui approva l'art. 57 cpv. 7 NAPR laddove

prescrive per gli accessi una profondità "di 8.0 metri per le strade

principali". Resta impregiudicata la facoltà per il Comune di modificare

la norma, emendata dal difetto riscontrato.

4.4. In merito alla

possibilità di deroga auspicata dall'insorgente con riferimento ai cpv. 7 e 8,

va anzitutto rilevato che, come rettamente afferma il Comune, tale facoltà non

necessita di una base legale esplicita nelle NAPR, essendo già ammessa dal

diritto cantonale in applicazione dell'art. 67 cpv. 1 LST, giusta il quale in

situazioni eccezionali e se l'osservanza delle disposizioni legali costituisce

un rigore sproporzionato, possono essere concesse deroghe alla conformità di

zona o a singole norme edilizie, purché ciò non pregiudichi in modo

apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. Infatti, con questa

norma, il Legislatore ha voluto concedere la possibilità di rilasciare delle

autorizzazioni eccezionali, laddove la rigida applicazione della legge

condurrebbe a risultati insoddisfacenti perché i piani regolatori non prevedono

la possibilità di concederne. In sostanza, si sono volute superare le

incertezze legate a norme comunali lacunose, poco chiare o, peggio, del tutto

mancanti, mettendo a disposizione dei comuni una valida base legale per la

concessione di deroghe (cfr. Messaggio n. 6309 concernente il disegno di legge

sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [in seguito: Messaggio 2009],

pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg., ad art. 66; STA 52.2016.449

del 6 dicembre 2017 consid. 4.7). Va peraltro osservato che, sebbene il Comune

abbia previsto espressamente la facoltà

di deroga in altri articoli delle NAPR (cfr. ad esempio art. 6 cpv. 2, art. 8

cpv. 2, art. 9, art. 11 cpv. 2 e art. 42 cpv. 4), ciò non permette di

concludere che esso abbia voluto escluderla per i citati capoversi.

5. 5.1. Per

tutti i motivi che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto e la

decisione impugnata annullata nella misura in cui modifica d'ufficio i cpv. 5 e

6 dell'art. 57 NAPR e approva il cpv. 7 laddove prescrive per gli accessi una

profondità di 8.0 metri per le strade principali.

5.2. La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm),

mentre sono date le premesse per sollevare l'ente pubblico da tale obbligo

(art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il ricorrente è tenuto a versare le ripetibili al

Comune, patrocinato in questa sede, proporzionalmente al suo grado di successo

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la risoluzione

governativa n. 4829 del 30 settembre 2021 è annullata nella misura in cui:

1.1. modifica

d'ufficio i cpv. 5 e 6 dell'art. 57 NAPR;

1.2. approva

l'art. 57 cpv. 7 NAPR laddove prescrive per gli accessi una profondità "di

8.0 metri per le strade principali".

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 600.- è posta a carico di RI 1, al quale va retrocesso

l'importo di fr. 600.- versato in eccesso. Egli rifonderà al Comune fr. 800.- a

titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera