90.2021.47
Modifica di una norma d'attuazione del piano regolatore concernente gli accessi e gli ostacoli alla visuale
10 dicembre 2024Italiano23 min
esso ha ribadito nella medesima decisione, in evasione del ricorso di RI 1, il quale,
Source ti.ch
Incarto n.
90.2021.47
Lugano
10
dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 4 novembre
2021 di
RI
1
contro
la risoluzione del 30 settembre 2021 (n. 4829) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti del piano regolatore del
Comune di Minusio;
ritenuto, in
fatto
A. a. Con risoluzione del
9 luglio 2008 (n. 3687) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso la revisione
del piano regolatore di Minusio, compreso il piano del traffico, rinominando sulla
base della LStr e delle Norme Vss la gerarchia delle strade e
suddividendole in: autostrada, strade di collegamento, strade di raccolta e
strade di servizio (con conseguente adeguamento dell'art. 50 cpv. 2 delle norme
di attuazione del piano regolatore [NAPR]). Inoltre, facendo riferimento
alle disposizioni in materia in vigore, ha stralciato il cpv. 5 dell'art. 54 NAPR, concernente gli accessi
e gli ostacoli alla visuale, sostituendolo con i seguenti tre capoversi:
1 Gli
accessi delle strade sono regolamentati dalle norme VSS e in particolare dalla
norma VSS n. 640 050.
2 La
visibilità sulle strade è regolamentata dalle norme VSS e in particolare dalla
norma VSS n. 640 273.
3 Cinte e
siepi verso lago, verso strada o tra fondi contigui possono esser alti al
massimo 1.20 m dal suolo. Esse devono avere una distanza di 4.0 m dal ciglio
delle strade cantonali, comunali e consortili e di 5.0 m dal livello medio del
lago.
b. Adito su ricorso da
un proprietario di diversi fondi ubicati a Minusio, con la STA 90.2008.49 del
14 ottobre 2009 questo Tribunale ha annullato il cpv. 3 dell'art. 54 NAPR,
concernente le cinte e le siepi, introdotto d'ufficio dal Governo (cfr. n. 1.2
del dispositivo).
B. a. Nella seduta del 5
febbraio 2018 il Consiglio comunale di Minusio ha adottato le varianti
concernenti l'adeguamento del piano regolatore ai contenuti della risoluzione
governativa del 9 luglio 2008, che prevede, fra l'altro, l'aggiornamento di numerosi
articoli delle NAPR, tra cui l'art. 54, di cui ha confermato i primi sei
capoversi, aggiungendone due nuovi (cpv. 7 e 8, evidenziati in rosso nel testo
che segue). La norma adottata dispone (cfr. norme di attuazione del piano
regolatore - tabella di confronto, del 5 febbraio 2018, pag. 43-45):
1 La
formazione di accessi ai fondi è autorizzata se compatibile con la destinazione
della strada e con la sicurezza del traffico. Di regola l'accesso diretto è
permesso solo su strade di raccolta e di servizio.
2 Il
Municipio può preavvisare delle eccezioni per accessi sulle strade cantonali,
per le quali la decisione è comunque di competenza delle Autorità cantonali,
come pure concedere deroghe per accessi sulle strade principali comunali.
3 Qualora
la formazione di accessi fosse possibile su più strade, l'accesso deve di
regola essere realizzato su quella gerarchicamente di funzione inferiore.
4 Il
Municipio può obbligare due o più proprietari a formare un accesso comune
nell'interesse della fluidità e della sicurezza del traffico. Il Municipio
decide sull'ubicazione dell'accesso comune e sulla ripartizione delle spese.
5 Gli
accessi delle strade sono regolamentati dalle norme VSS e in particolare dalla
norma VSS n. 640 050.
6 La
visibilità sulle strade è regolamentata dalle norme VSS e in particolare dalla
norma VSS n. 640 273.
7 Gli accessi che servono 5 o più posteggi o autorimesse
devono avere una pendenza massima del 5% ed una larghezza di 5,0 metri per una
profondità di 5,0 metri per le strade di raccolta e di servizio e di 8,0 metri
per le strade principali.
8 Gli accessi sulle strade devono osservare le seguenti norme
sulla visuale:
a) cancelli o catene di delimitazione devono
essere arretrati di almeno 5,00 metri dal campo stradale o dal marciapiede. Il
Municipio ha la facoltà di deroghe per cancelli con sistema di apertura
automatizzato;
b) tutti gli accessi devono avere una
pendenza massima del 5% per i primi 5 metri di profondità, senza contare il
marciapiede;
c) tutti gli accessi dovranno essere
raccordati al campo stradale con un raggio minimo di 3,00 metri per le strade
di raccolta e di 2,00 metri per quelle di servizio;
d) muri di cinta e di sostegno, siepi, aree
per container RSU a bordo strada sono ammessi se non ostacolano la visuale.
b.
b.a. Avverso i
contenuti dell'art. 54 NAPR è insorto davanti al Consiglio di Stato RI 1,
cittadino attivo del Comune, postulando la modifica del suo cpv. 2 nel senso di
sostituire il termine "strade principali comunali" con "strade
comunali", il primo non trovando riscontro nel piano del traffico in
vigore, nonché di aggiungere ai cpv. 5 e 6 l'indicazione della data d'edizione
delle norme emanate da__________
(VSS) in concreto applicabili e di metterle a disposizione dei cittadini
(allegandole alle NAPR). Inoltre, poiché i cpv. 7 e 8 tratterebbero gli stessi
temi disciplinati dalle citate norme VSS, utilizzando però terminologie e
approcci diversi e creando, in questo modo, incertezze e difficoltà ai
progettisti e ai proprietari nella loro applicazione, ha chiesto di non
approvarli. In via subordinata ha postulato che il rinvio alle norme VSS
venisse integrato nei cpv. 7 e 8, proponendone la seguente formulazione:
art. 54 cpv. 7 NAPR
Gli accessi delle strade sono regolamentati dalle
norme VSS e in particolare dalla norma VSS n. 640 050 (edizione
…), allegata alle presenti NAPR.
Gli accessi che servono 5 o più posteggi o autorimesse
devono di principio avere una pendenza massima
del 5% ed una larghezza di 5.0 metri per una profondità di 5.0 metri per le
strade di raccolta e di servizio e di 8.0 metri per le strade principali
di collegamento.
In casi giustificati il Municipio può
concedere deroghe.
art. 54 cpv. 8 NAPR
La visibilità sulle strade è regolamentata dalle norme
VSS e in particolare dalla norma VSS n. 640 273 (edizione
…), allegata alle presenti NAPR.
Gli accessi sulle strade devono di principio osservare le seguenti norme sulla
visuale:
a) cancelli o catene di delimitazione devono essere
arretrati di almeno 5,00 metri dal campo stradale o dal marciapiede. Il
Municipio ha la facoltà di deroghe per cancelli con sistema di apertura
automatizzato;
b) tutti gli accessi devono avere una pendenza massima
del 5% per i primi 5 metri di profondità, senza contare il marciapiede;
c) tutti gli accessi dovranno essere raccordati al
campo stradale con un raggio minimo di 3,00 metri per le strade di raccolta e
di 2,00 metri per quelle di servizio;
d) muri di cinta e di sostegno, aree per container RSU
a bordo strada sono ammessi se non ostacolano la visuale.
In casi giustificati il Municipio può
concedere deroghe.
b.b. Prima di
presentare la replica, RI 1, producendo una versione delle NAPR che riporta
all'art. 54 NAPR solo i due capoversi introdotti d'ufficio dal Governo nel 2008
relativi alle norme VSS (cfr. Allegato 1 allo scritto), ha segnalato a
quest'ultimo che il documento Norme di attuazione del piano regolatore del 5
febbraio 2018, sottoposto al Legislativo per adozione, non riportava
correttamente i nuovi capoversi introdotti nel disposto, che erano in realtà
sei (cpv. 1-4 e 7-8) e non solo due (cpv. 7 e 8). In questo modo il processo
decisionale del Consiglio comunale sarebbe stato compromesso. Ha dunque chiesto
che la versione della norma adottata fosse (integralmente) annullata e
confermata quella vigente (di soli due capoversi).
b.c. Con la replica
egli ha ribadito i contenuti dello scritto indirizzato al Governo. Con la
duplica il Comune ha spiegato come la versione delle NAPR, prodotta dal
ricorrente, sia reperibile sul sito internet del Cantone e come essa riporti in
effetti erroneamente solo i due capoversi da egli indicati.
c. Con giudizio del 30
settembre 2021 (n. 4829) il Consiglio di Stato ha statuito sulle varianti,
stralciando, fra l'altro, dai cpv. 5 e 6 dell'art. 54 NAPR il riferimento alla
norma VSS 640 050, rispettivamente alla norma VSS 640 273, al fine di evitare
continui aggiornamenti dello strumento pianificatorio, e approvandone per il
resto i contenuti. Quanto al ricorso di RI 1, il Governo si è anzitutto
espresso in merito alla sua segnalazione: confermando di aver approvato nel
2008 anche i primi quattro capoversi della norma, ha tuttavia ammesso di essere
incorso in un errore di numerazione, indicando come oggetto di modifica
d'ufficio il cpv. 1 anziché il cpv. 5. Richiamato l'art. 62 cpv. 4 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100),
l'Esecutivo cantonale ha quindi corretto l'errore di numerazione contenuto nella
risoluzione del 9 luglio 2008. Per il resto ha dichiarato il ricorso privo
d'oggetto [recte: irricevibile] nella misura in cui rivolto contro la
formulazione del cpv. 2 che non era oggetto di modifica, e l'ha respinto per
rapporto alle altre domande, ritenendo la regolamentazione prevista ai cpv. 7 e
8 sorretta da un sufficiente interesse pubblico nonché coerente con i rinvii
contenuti ai cpv. 5 e 6 alle norme VSS.
C. a. Contro il
predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, domandando lo stralcio dei cpv. 7 e 8 dell'art. 54 NAPR e, in
via subordinata, la loro modifica nel senso indicato in prima sede con
l'aggiunta al cpv. 7 dell'indicazione: In caso di contraddizione vale il
cpv. 5, rispettivamente al cpv. 8: In caso di contraddizione vale il
cpv. 6. In sostanza, il ricorrente ripropone i medesimi argomenti sollevati
davanti al Governo, approfondendoli e sostenendo che l'adozione dei cpv. 7 e 8
sarebbe avvenuta in base a un processo decisionale
falsato da diversi
errori. In particolare, rileva che il testo dei due disposti è
sostanzialmente uguale a quello non approvato nell'ambito della revisione del
2008 e che la scelta del Comune di riproporlo ora con la variante, non essendo
stata motivata nel rapporto di pianificazione, è incomprensibile e priva di
qualsiasi interesse pubblico. Inoltre, sostiene che a differenza delle
norme VSS menzionate ai cpv. 5 e 6, l'impostazione e la formulazione generica
dei cpv. 7 e 8 (che peraltro non prevedono la possibilità di deroga) non
permettono di tenere sufficientemente conto delle peculiarità territoriali di
Minusio. Quanto alla modifica d'ufficio disposta dal Governo per i cpv. 5 e 6,
il ricorrente la contesta poiché si tratterebbe di disposti non oggetto di
variante.
b. In sede di risposta
il Comune e la Sezione dello sviluppo
territoriale (Sezione) postulano la reiezione del gravame. Dei loro argomenti
si dirà, nella misura del necessario, in seguito.
c. Con la replica e le
dupliche le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è
tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011; LST; RL 701.100). Il ricorrente è legittimato a insorgere giusta
l'art. 30 cpv. 2 lett. b e c LST.
1.2. Il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Infatti, sulla
scorta di un apprezzamento anticipato, il Tribunale non ritiene necessario procedere all'esperimento del sopralluogo sollecitato
dal Comune resistente, il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun
nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RtiD II-2012 n. 59 consid. 3.3 con
rinvii; Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 n. 1c).
2. 2.1. In campo pianificatorio il comune
ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22
giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU
1990, 365; in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 29
cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può
dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune,
ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate
quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però
limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su
alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non
tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,
segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).
L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata
in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza
sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD
II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).
2.2. Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv.
3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD
II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii).
Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i
casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello
cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib
121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati
un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano
regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello
Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:
RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
3. Preliminarmente
occorre precisare che, a seguito della risoluzione d'approvazione del 9 luglio 2008
e della citata STA del 14 ottobre 2009 (cfr. supra, A.a e A.b), l'art.
54 NAPR, attualmente in vigore, è formato dai sei capoversi indicati in nero nella
tabella di confronto del 5 febbraio 2018 (cfr. supra, B.a). Infatti, la
norma adottata il 23 gennaio e il 13 marzo 2006 dal Consiglio comunale di
Minusio nell'ambito della revisione del piano regolatore presentava il seguente
contenuto:
1 La
formazione di accessi ai fondi è autorizzata se compatibile con la destinazione
della strada e con la sicurezza del traffico. Di regola l'accesso diretto è
permesso solo su strade di raccolta e di servizio.
2 Il
Municipio può preavvisare delle eccezioni per accessi sulle strade cantonali,
per le quali la decisione è comunque di competenza delle Autorità cantonali,
come pure concedere deroghe per accessi sulle strade principali comunali.
3 Qualora
la formazione di accessi fosse possibile su più strade, l'accesso deve di
regola essere realizzato su quella gerarchicamente di funzione inferiore.
4 Il
Municipio può obbligare due o più proprietari a formare un accesso comune
nell'interesse della fluidità e della sicurezza del traffico. Il Municipio
decide sull'ubicazione dell'accesso comune e sulla ripartizione delle spese.
5 Gli
accessi sulle strade devono osservare le seguenti norme sulla visibilità:
a) cancelli o catene di delimitazione devono essere
arretrati di almeno 5,0 metri dalla carreggiata o dal marciapiede;
b) gli accessi che servono 5 o più posteggi o
autorimesse devono avere una pendenza massima del 5% e una larghezza di 5,0
metri per una profondità di 5,0 metri per le strade di raccolta e di servizio,
e di 8,0 metri per le strade principali;
c) tutti gli accessi dovranno essere raccordati al
campo stradale con un raggio minimo di 3,0 metri su strade di raccolta e di
servizio, e di 4,0 metri per le strade principali;
d) i muri di cinta, siepi, scarpate, ecc. dovranno
permettere una visibilità di 60 metri su strade di raccolta e di 40 metri su
strade di servizio all'altezza di 1,20 metri dal suolo;
e) per le strade cantonali e casi speciali, la
visibilità dovrà essere esaminata e determinata sul posto in funzione delle
esigenze del traffico;
g) al Municipio è data facoltà di derogare alle
disposizioni del presente articolo, specie per quanto concerne la zona
collinare, qualora l'applicazione della normativa dovesse originare costi manifestamente
troppo elevati;
h) la visibilità nei pressi di un incrocio deve essere
inoltre verificata secondo la norma VSS N. SN 640 269.
Come esposto in
narrativa, nella risoluzione del 9 luglio 2008 il Consiglio di Stato non ha
approvato il cpv. 5, sostituendolo d'ufficio con tre nuovi capoversi (di cui
l'ultimo annullato dal Tribunale con la citata STA del 14 ottobre 2009) e
numerandoli 1 e 2, così come riportato sopra ad A.a. Nella decisione impugnata
il Governo ha spiegato di essere incorso, nel 2008, in un errore nella
numerazione dei due capoversi, che ha corretto, confermando di avere allora
approvato anche i primi quattro, ciò che trova riscontro nel testo di detta
risoluzione (cfr. cap. 3.5.9, pag. 81-82). La tesi che il ricorrente ripropone
in apertura al ricorso, laddove ribadisce che la norma in vigore si compone di due
soli capoversi, non trova dunque fondamento. Per quanto deplorevole, il fatto
che sul sito internet del Cantone la norma venga proposta nella versione
indicata dall'insorgente non muta questa conclusione.
4. Il ricorrente
chiede l'annullamento della modifica d'ufficio dei cpv. 5 e 6 dell'art. 54 NAPR
operata dal Consiglio di Stato e dei cpv. 7 e 8 da esso approvati.
4.1.
4.1.1. Le norme VSS non sono regole di
diritto (cfr. DTF 132 II 285 consid. 1.3; STF 1C_90/2011 del 20 luglio 2011
consid. 4.2), ma sono assimilabili a direttive (cfr. STA 52.2022.303 del
15 dicembre 2023
consid. 3.1, 52.2017.178 del
9 agosto 2018 consid. 3.1; RDAT
I-1996 n. 25), a raccomandazioni volte a codificare una prassi e a orientare
l'apprezzamento dell'autorità (cfr. STA 52.2022.303
citata consid. 3.1, 52.2017.178 citata consid. 3.2; RDAT I-1995 n. 39
consid. 2.2), a cui le autorità di pianificazione, anche alla luce
dell'autonomia di cui godono in tale ambito, non sono vincolate.
4.1.2. Per
giurisprudenza, il rinvio alle norme VSS, formulato in modo generico, senza
alcuna indicazione del numero della norma di riferimento, è da intendere quale
rinvio dinamico, ovvero riferito alla versione più recente in vigore al momento
della sua applicazione (cfr. STA 52.2022.303 citata consid. 3.1, 52.2017.178 citata
consid. 3.1; sentenza AC.2011.249 del Tribunale cantonale del Canton Vaud del
12 aprile 2012, in: RDAF 2013 I pag. 105 segg., pag. 139 segg. e rinvii,
confermata da STF 1C_259/2012 del 12 aprile 2013).
4.1.3. Come appena visto,
Fatti
i cpv. 5 e 6 dell'art. 54 NAPR sono
sono entrati in vigore, incontestati, nel
2008 e l'avversata variante li ha ripresi, senza modificarli. Nella decisione
impugnata il Governo ha stralciato d'ufficio il riferimento numerico delle
norme VSS ivi contenuto (norma VSS 640
050, rispettivamente norma VSS 640 273), con la seguente motivazione:
Per quanto riguarda il cpv. 5 e il cpv. 6 si osserva
che le norme VSS sono delle "direttive" in base alle quali i
parametri (larghezze strade, distanze accessi, ecc.), a seconda del tipo di
strada, veicolo, numero posteggi, ecc., possono variare. Gli art. 5 e 6 fanno
un richiamo alle norme stesse, anche se i riferimenti numerici non sono
aggiornati. In questo senso, al fine di evitare continui aggiornamenti dello
strumento pianificatorio, è opportuno eliminare il riferimento del numero della
norma in quanto andrebbero altrimenti sostituiti con i nuovi riferimenti
(ovvero 40.050 e 40 273a). Trattandosi di una modifica puramente formale, il
CdS stralcia il numero delle norme nei cpv. 5 e 6.
Motivazione che
esso ha ribadito nella medesima decisione, in evasione del ricorso di RI 1, il quale,
a giusta ragione, in questa sede, contesta la possibilità di effettuare lo
stralcio, poiché i due capoversi esulavano dalla variante sottopostagli per
approvazione. Il Governo non può poi essere seguito laddove sostiene di aver
modificato i due capoversi unicamente dal profilo formale. Essi rinviano, infatti, a due norme VSS
specifiche (benché in effetti il loro numero non corrisponda più a quello
attuale), sicché eliminando il riferimento preciso alle due norme VSS la
modifica ha carattere sostanziale. Su questo punto il ricorso va dunque
accolto.
4.2. I cpv. 7 e 8
dell'art. 54 NAPR disciplinano degli aspetti particolari e di dettaglio in
relazione agli accessi e alla visibilità. Come detto, il primo concerne gli
accessi che servono cinque o più posteggi o autorimesse, il secondo, invece,
elenca alle lett. a-d le condizioni in merito alla visibilità. La loro
formulazione, che fissa dei criteri e dei parametri ben definiti applicabili a
fattispecie altrettanto specifiche, lascia agevolmente intendere che si tratta
di norme volte a precisare alcuni aspetti di dettaglio, in deroga alle norme
VSS, per tenere debitamente conto delle peculiarità territoriali di Minusio.
Infatti, come spiegato sia nel Rapporto di pianificazione del 5 febbraio 2018,
sia nella risposta del Comune, i cpv. 7 e 8 sono stati aggiunti proprio su
suggerimento dell'Ufficio tecnico comunale in risposta alle difficoltà
riscontate nel corso degli anni nella gestione ordinaria in occasione
dell'applicazione della norma. Tali considerazioni, attestanti l'interesse
pubblico alla loro base, rientrano nel margine di autonomia che perviene al
Comune, che il Governo ha rettamente rispettato (cfr. supra, consid.
2.1). La critica del ricorrente, secondo cui i due capoversi sarebbero in
contrasto con quanto previsto dalle norme VSS a cui rinviano i cpv. 5 e 6
creando evidenti difficoltà ai progettisti, ai proprietari e soprattutto
all'UTC che deve applicare le normative, si rivela pertanto infondata. Il
fatto che i loro contenuti ricalchino grossomodo quelli del cpv. 5 dell'art. 54
NAPR non approvato dal Governo nel 2008, peraltro senza motivazione, non muta
tali conclusioni.
4.3. Con particolare
riferimento al cpv. 7, occorre tuttavia considerare quanto segue.
4.3.1. Il piano del
traffico di Minusio suddivide le strade presenti sul territorio comunale a
seconda della loro funzione nelle seguenti categorie: autostrada (rappresentata
con una linea di colore rosso nel piano viario e corrispondente al tracciato
della A13), strada di collegamento (linea rosa), di raccolta (linea arancione),
di servizio (linea gialla), pedonale (linea di colore verde), privata, piste
ciclabili (tratteggio rosso) e passi pedonali e sentieri (tratteggio verde;
cfr. anche art. 50 cpv. 2 NAPR). Confrontando il catasto degli assi stradali
con il piano del traffico emerge che a Minusio tutte le strade cantonali (sia
principali sia secondarie) sono classificate come strade di collegamento (via San
Gottardo, via Brione, via Contra e via Orselina), fatta eccezione per un breve
tratto di via Solaria a ovest del nucleo di Minusio che è attribuito alle
strade di raccolta, mentre che sono strade comunali sia quelle di raccolta sia
quelle di servizio sia alcune strade pedonali e private.
4.3.2. L'insorgente
contesta l'utilizzo del termine strade principali al cpv. 7. A ragione. Infatti,
la definizione di strade principali non trova riscontro nel piano del
traffico di Minusio e nemmeno all'art. 50 cpv. 2 NAPR. Considerando che il cpv.
7 dispone che l'accesso che serve cinque o più posteggi o autorimesse sulle
strade di raccolta e di servizio deve avere una profondità di 5 metri, la
profondità maggiore di 8 metri parrebbe riferirsi a una categoria stradale
gerarchicamente superiore, che a Minusio, escludendo l'autostrada su cui non
entrano in linea di conto accessi diretti all'infuori delle rampe d'accesso, dovrebbe
coincidere con le strade di collegamento, così come sostiene il ricorrente.
Senonché il Comune in sede di risposta asserisce (come già in prima sede, ma
con riferimento al cpv. 2) che con il termine di strada principale non
intende riferirsi alla gerarchia stradale bensì in generale alle strade
comunali più importanti. Ora, ritenuto che da queste motivazioni non emerge
in modo chiaro in quali casi il disposto troverà attuazione, con conseguenti problemi
in sede applicativa, esso non poteva essere approvato. Limitatamente a questo
punto, il ricorso merita dunque di essere accolto, con annullamento della
decisione impugnata nella misura in cui approva l'art. 57 cpv. 7 NAPR laddove
prescrive per gli accessi una profondità "di 8.0 metri per le strade
principali". Resta impregiudicata la facoltà per il Comune di modificare
la norma, emendata dal difetto riscontrato.
4.4. In merito alla
possibilità di deroga auspicata dall'insorgente con riferimento ai cpv. 7 e 8,
va anzitutto rilevato che, come rettamente afferma il Comune, tale facoltà non
necessita di una base legale esplicita nelle NAPR, essendo già ammessa dal
diritto cantonale in applicazione dell'art. 67 cpv. 1 LST, giusta il quale in
situazioni eccezionali e se l'osservanza delle disposizioni legali costituisce
un rigore sproporzionato, possono essere concesse deroghe alla conformità di
zona o a singole norme edilizie, purché ciò non pregiudichi in modo
apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. Infatti, con questa
norma, il Legislatore ha voluto concedere la possibilità di rilasciare delle
autorizzazioni eccezionali, laddove la rigida applicazione della legge
condurrebbe a risultati insoddisfacenti perché i piani regolatori non prevedono
la possibilità di concederne. In sostanza, si sono volute superare le
incertezze legate a norme comunali lacunose, poco chiare o, peggio, del tutto
mancanti, mettendo a disposizione dei comuni una valida base legale per la
concessione di deroghe (cfr. Messaggio n. 6309 concernente il disegno di legge
sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [in seguito: Messaggio 2009],
pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg., ad art. 66; STA 52.2016.449
del 6 dicembre 2017 consid. 4.7). Va peraltro osservato che, sebbene il Comune
abbia previsto espressamente la facoltà
di deroga in altri articoli delle NAPR (cfr. ad esempio art. 6 cpv. 2, art. 8
cpv. 2, art. 9, art. 11 cpv. 2 e art. 42 cpv. 4), ciò non permette di
concludere che esso abbia voluto escluderla per i citati capoversi.
5. 5.1. Per
tutti i motivi che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto e la
decisione impugnata annullata nella misura in cui modifica d'ufficio i cpv. 5 e
6 dell'art. 57 NAPR e approva il cpv. 7 laddove prescrive per gli accessi una
profondità di 8.0 metri per le strade principali.
5.2. La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm),
mentre sono date le premesse per sollevare l'ente pubblico da tale obbligo
(art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il ricorrente è tenuto a versare le ripetibili al
Comune, patrocinato in questa sede, proporzionalmente al suo grado di successo
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la risoluzione
governativa n. 4829 del 30 settembre 2021 è annullata nella misura in cui:
1.1. modifica
d'ufficio i cpv. 5 e 6 dell'art. 57 NAPR;
1.2. approva
l'art. 57 cpv. 7 NAPR laddove prescrive per gli accessi una profondità "di
8.0 metri per le strade principali".
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è posta a carico di RI 1, al quale va retrocesso
l'importo di fr. 600.- versato in eccesso. Egli rifonderà al Comune fr. 800.- a
titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera