90.2021.53
Leggittimazione a ricorrere contro una variante di piano regolatore
7 gennaio 2022Italiano7 min
del percorso ciclopedonale lungo l'asse dell'ex ferrovia Retica previsto dal Programma
Source ti.ch
Incarto
n.
90.2021.53
Lugano
7 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistito
dal vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo
sul ricorso del 20 dicembre 2021 di
RI
1
contro
la risoluzione del 7 dicembre 2021 (n. 6148) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del
Comune di Arbedo-Castione concernente il comparto scolastico di Castione;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è
proprietario del mapp. 1226 di Arbedo-Castione, ubicato a Prati dei Mulini
all'incrocio di via San Bernardino con la Carrale di Bergamo, in prossimità delle
scuole elementari e del complesso scolastico comprensivo delle scuole medie e dell'infanzia
di Castione. Il fondo confina a ovest con il mapp. 100, che il vigente piano
del traffico qualifica quale strada ciclo-pedonale.
B. a. Durante la
seduta del 16 ottobre 2017 il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha adottato
una variante di piano regolatore concernente il comparto scolastico di
Castione, il cui scopo è da un lato quello di riqualificarlo dal profilo
urbanistico e ammodernarne le strutture, dall'altro di dare continuità al
percorso ciclopedonale di via Retica verso gli abitati di Arbedo e di Lumino,
realizzando un attraversamento protetto di via San Bernardino e prolungando il
percorso in direzione sud, in modo da permetterne la congiunzione con i
percorsi pedonali-ciclabili previsti sul tracciato della ex-ferrovia Retica (verso
Lumino) e con la prevista passerella sulla Moesa (verso Arbedo). La variante
disciplina diversi aspetti, tra cui la codifica di una strada ad uso del
trasporto pubblico (scolari) lungo il lato nord del mapp. 100.
b. Contro la citata variante, posta in pubblicazione
dal 28 agosto al 26 settembre 2018 (cfr. FU 68/2018 del 24 agosto 2018, pag. 7086
seg.), RI 1 non ha interposto ricorso.
C. a. Con risoluzione del 7 dicembre
2021 il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso la citata variante,
disponendo delle modifiche d'ufficio (cfr. p.to n. 2 del dispositivo, che
rinvia al consid. 4 della risoluzione governativa). Per quanto riguarda la
strada ciclopedonale - strada ad uso di trasporto pubblico (scolari) lungo il
lato nord del mapp. 100, al consid. 4.4 il Consiglio di Stato ha rilevato come
Fatti
i suoi tracciati non possono essere codificati in questa sede a PR, in
quanto la loro definizione è oggetto del più ampio progetto di realizzazione
del percorso ciclopedonale lungo l'asse dell'ex ferrovia Retica previsto dal Programma
di agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB3) approvato dal
Consiglio di Stato il 7 dicembre 2016 (Misura ML 2.4.1.1 in priorità A,
ML 2.4.1.2 in priorità B), la cui attuazione è di competenza del Cantone e che
sarà concretizzato nell'ambito di una procedura di progetto stradale ai sensi
dell'art. 10 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr; RL 725.100).
b. Il progetto
stradale e gli atti espropriativi relativi alla formazione del percorso
ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica è stato posto in pubblicazione presso le
Cancellerie comunali di Arbedo-Castione e Lumino dal 6 dicembre 2021 al 20
gennaio 2022 (cfr. FU 221/2021 del 3 dicembre 2021, pag. 2).
D. Avverso la citata risoluzione governativa
RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, opponendosi
alla posa di una struttura della fermata dell'autopostale in prossimità
della nostra proprietà (mappale n. 1226-1653 come da allegati) per tutta
una serie di motivi che non occorre qui evocare e deprecando il fatto di non
essere stati avvisati del progetto prima di posizionare le modine. Si
dichiara disponibile a prendere parte a un colloquio e a un sopralluogo.
E. Richiamati gli atti informanti la
variante dall'istanza inferiore, il ricorso non è stato intimato alle parti per
la risposta.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art.
30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100).
Non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge
sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il
gravame può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]) e
all'intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta (art. 72
LPAmm). Quanto alla legittimazione del ricorrente va considerato quanto segue.
Considerandi
2.
2.1. A norma
dell'art. 30 cpv. 2 LST contro la decisione con cui il Governo approva il piano
regolatore sono legittimati a ricorrere il Comune (lett. a), i già ricorrenti
per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal
Consiglio di Stato (lett. c). Il privato cittadino è, pertanto, legittimato a
ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato
ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal
Legislativo del Comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo abbia disposto
una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale, segnatamente quindi
un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano
regolatore.
2.2
Nel caso concreto
entrano in considerazione unicamente le ipotesi di cui alle lett. b e c
dell'art. 30 LST. Ora, il qui ricorrente non è insorto davanti all'Esecutivo
cantonale contro la pianificazione adottata dal Consiglio comunale durante la
seduta del 16 ottobre 2017 ed in seguito regolarmente pubblicata presso la
Cancelleria dal 28 agosto al 26 settembre 2018 (cfr. FU 68/2018 del 24 agosto
2018, pag. 7086 seg.), di modo che egli non può dunque far capo alla lett. b
del citato disposto. Inoltre, nemmeno l'ipotesi di cui alla lett. c dell'art.
30.
LST può qui trovare applicazione. Infatti, ancorché, come esposto in
narrativa (cfr. consid. C.a.), con il giudizio impugnato l'Esecutivo cantonale
non abbia approvato la codifica nel piano regolatore della strada ciclopedonale
- strada ad uso di trasporto pubblico (scolari) lungo il lato nord del mapp.
100.
di Arbedo-Castione, il ricorrente manifestamente non solleva contestazioni
al riguardo. Ne consegue che egli non dispone di un interesse degno di
protezione a impugnare davanti a questo Tribunale la risoluzione di
approvazione della variante. Le contestazioni del ricorrente sono invece rivolte
contro la realizzazione nei pressi della sua proprietà di una fermata
dell'autopostale per il trasporto degli scolari/studenti, aspetto questo che
non è oggetto della procedura pianificatoria all'esame, ma che concerne la
procedura di progetto stradale cantonale attualmente in fase di pubblicazione
(cfr. consid. C.b). Resta quindi impregiudicata la facoltà dell'insorgente di
aggravarsi contro tale progetto, formulando le proprie opposizioni e domande entro
il termine di pubblicazione (20 gennaio 2022).
3.
3.1. Per
tutti questi motivi, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
3.2
La tassa di
giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
irricevibile.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 400.- è posta a carico del ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Il vicecancelliere