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Decisione

90.2021.53

Leggittimazione a ricorrere contro una variante di piano regolatore

7 gennaio 2022Italiano7 min

del percorso ciclopedonale lungo l'asse dell'ex ferrovia Retica previsto dal Programma

Source ti.ch

Incarto

n.

90.2021.53

Lugano

7 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matea Pessina

assistito

dal vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo

sul ricorso del 20 dicembre 2021 di

RI

1

contro

la risoluzione del 7 dicembre 2021 (n. 6148) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del

Comune di Arbedo-Castione concernente il comparto scolastico di Castione;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è

proprietario del mapp. 1226 di Arbedo-Castione, ubicato a Prati dei Mulini

all'incrocio di via San Bernardino con la Carrale di Bergamo, in prossimità delle

scuole elementari e del complesso scolastico comprensivo delle scuole medie e dell'infanzia

di Castione. Il fondo confina a ovest con il mapp. 100, che il vigente piano

del traffico qualifica quale strada ciclo-pedonale.

B. a. Durante la

seduta del 16 ottobre 2017 il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha adottato

una variante di piano regolatore concernente il comparto scolastico di

Castione, il cui scopo è da un lato quello di riqualificarlo dal profilo

urbanistico e ammodernarne le strutture, dall'altro di dare continuità al

percorso ciclopedonale di via Retica verso gli abitati di Arbedo e di Lumino,

realizzando un attraversamento protetto di via San Bernardino e prolungando il

percorso in direzione sud, in modo da permetterne la congiunzione con i

percorsi pedonali-ciclabili previsti sul tracciato della ex-ferrovia Retica (verso

Lumino) e con la prevista passerella sulla Moesa (verso Arbedo). La variante

disciplina diversi aspetti, tra cui la codifica di una strada ad uso del

trasporto pubblico (scolari) lungo il lato nord del mapp. 100.

b. Contro la citata variante, posta in pubblicazione

dal 28 agosto al 26 settembre 2018 (cfr. FU 68/2018 del 24 agosto 2018, pag. 7086

seg.), RI 1 non ha interposto ricorso.

C. a. Con risoluzione del 7 dicembre

2021 il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso la citata variante,

disponendo delle modifiche d'ufficio (cfr. p.to n. 2 del dispositivo, che

rinvia al consid. 4 della risoluzione governativa). Per quanto riguarda la

strada ciclopedonale - strada ad uso di trasporto pubblico (scolari) lungo il

lato nord del mapp. 100, al consid. 4.4 il Consiglio di Stato ha rilevato come

Fatti

i suoi tracciati non possono essere codificati in questa sede a PR, in

quanto la loro definizione è oggetto del più ampio progetto di realizzazione

del percorso ciclopedonale lungo l'asse dell'ex ferrovia Retica previsto dal Programma

di agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB3) approvato dal

Consiglio di Stato il 7 dicembre 2016 (Misura ML 2.4.1.1 in priorità A,

ML 2.4.1.2 in priorità B), la cui attuazione è di competenza del Cantone e che

sarà concretizzato nell'ambito di una procedura di progetto stradale ai sensi

dell'art. 10 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr; RL 725.100).

b. Il progetto

stradale e gli atti espropriativi relativi alla formazione del percorso

ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica è stato posto in pubblicazione presso le

Cancellerie comunali di Arbedo-Castione e Lumino dal 6 dicembre 2021 al 20

gennaio 2022 (cfr. FU 221/2021 del 3 dicembre 2021, pag. 2).

D. Avverso la citata risoluzione governativa

RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, opponendosi

alla posa di una struttura della fermata dell'autopostale in prossimità

della nostra proprietà (mappale n. 1226-1653 come da allegati) per tutta

una serie di motivi che non occorre qui evocare e deprecando il fatto di non

essere stati avvisati del progetto prima di posizionare le modine. Si

dichiara disponibile a prendere parte a un colloquio e a un sopralluogo.

E. Richiamati gli atti informanti la

variante dall'istanza inferiore, il ricorso non è stato intimato alle parti per

la risposta.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art.

30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100).

Non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il

gravame può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]) e

all'intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta (art. 72

LPAmm). Quanto alla legittimazione del ricorrente va considerato quanto segue.

Considerandi

2.

2.1. A norma

dell'art. 30 cpv. 2 LST contro la decisione con cui il Governo approva il piano

regolatore sono legittimati a ricorrere il Comune (lett. a), i già ricorrenti

per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un

interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal

Consiglio di Stato (lett. c). Il privato cittadino è, pertanto, legittimato a

ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato

ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal

Legislativo del Comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo abbia disposto

una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale, segnatamente quindi

un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano

regolatore.

2.2

Nel caso concreto

entrano in considerazione unicamente le ipotesi di cui alle lett. b e c

dell'art. 30 LST. Ora, il qui ricorrente non è insorto davanti all'Esecutivo

cantonale contro la pianificazione adottata dal Consiglio comunale durante la

seduta del 16 ottobre 2017 ed in seguito regolarmente pubblicata presso la

Cancelleria dal 28 agosto al 26 settembre 2018 (cfr. FU 68/2018 del 24 agosto

2018, pag. 7086 seg.), di modo che egli non può dunque far capo alla lett. b

del citato disposto. Inoltre, nemmeno l'ipotesi di cui alla lett. c dell'art.

30.

LST può qui trovare applicazione. Infatti, ancorché, come esposto in

narrativa (cfr. consid. C.a.), con il giudizio impugnato l'Esecutivo cantonale

non abbia approvato la codifica nel piano regolatore della strada ciclopedonale

- strada ad uso di trasporto pubblico (scolari) lungo il lato nord del mapp.

100.

di Arbedo-Castione, il ricorrente manifestamente non solleva contestazioni

al riguardo. Ne consegue che egli non dispone di un interesse degno di

protezione a impugnare davanti a questo Tribunale la risoluzione di

approvazione della variante. Le contestazioni del ricorrente sono invece rivolte

contro la realizzazione nei pressi della sua proprietà di una fermata

dell'autopostale per il trasporto degli scolari/studenti, aspetto questo che

non è oggetto della procedura pianificatoria all'esame, ma che concerne la

procedura di progetto stradale cantonale attualmente in fase di pubblicazione

(cfr. consid. C.b). Resta quindi impregiudicata la facoltà dell'insorgente di

aggravarsi contro tale progetto, formulando le proprie opposizioni e domande entro

il termine di pubblicazione (20 gennaio 2022).

3.

3.1. Per

tutti questi motivi, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

3.2

La tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 400.- è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il vicecancelliere