90.2022.15
Notificazione non personale della risoluzione di approvazione di un PR - computo del termine di ricorso
30 maggio 2022Italiano6 min
i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
Source ti.ch
Incarto
n.
90.2022.15
Lugano
30
maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistito
dalla vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2022 di
RI
1
contro
la risoluzione del 16 marzo 2022 (n. 1319), con cui
il Consiglio di Stato ha approvato le varianti del piano regolatore del
Comune di Airolo, denominate "Varianti di PR 2018";
ritenuto, in
fatto
che RI 1 è
proprietario dei mapp. 1380 e 3304 di Airolo, fondi confinanti e ubicati a __________.
Il primo è inserito in zona residenziale R3 secondo il piano regolatore
approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione dell'11 aprile 1989 (n. 2534)
e oggetto in seguito di numerose varianti, mentre il secondo è assegnato alla
zona agricola, cui si sovrappone una zona ricreativa invernale. Sul mapp. 1380
sorgono due edifici, di cui il lato orientale del sub. A confina con il mapp.
3304, inedificato;
che durante le sedute
del 29 e 30 aprile 2019 il Consiglio comunale di Airolo ha adottato le varianti
del piano regolatore denominate "Varianti di PR 2018"; quella qui
d'interesse prevede di ampliare di 60 m2 la
zona edificabile residenziale R3 spostandone il limite verso est in
corrispondenza del lato orientale del sub. A al mapp. 1380 e di ridurla di 22 m2 a nord del medesimo edificio (cfr. rapporto di
pianificazione dell'aprile 2019, pag. 13 e allegato A2b);
che RI 1 non è insorto
contro questa variante;
che, con risoluzione
del 16 marzo 2022 (n. 1319), il Consiglio di Stato ha approvato le suddette
varianti, negando tuttavia la sanzione all'adeguamento del limite della zona
edificabile residenziale a __________ (cfr. consid. 5.3.6., pag. 15, consid.
7.1. lett. e, pag. 58 e allegato n. 5, pag. 67 della risoluzione citata);
che il dispositivo
della risoluzione governativa è stato pubblicato sul FU n. 57/2022 del 23 marzo
2022 (pag. 7) e all'albo comunale, mentre la risoluzione integrale è stata
depositata presso la Cancelleria comunale dal 25 marzo al 9 maggio 2022;
che, con ricorso del 10 maggio 2022, RI 1 insorge
contro la citata risoluzione governativa, sostenendo di contestarne in modo
specifico il punto 5.3.6 per motivi che non occorre qui specificare;
che il ricorso non è stato intimato alle controparti
per la presentazione della risposta;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale
del 21 giugno 2011 [LST, RL 701.100]);
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10
maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il
Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un
giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di
rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;
che, inoltre, giusta
l'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm; RL 165.100) l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione
Fatti
i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che quanto alla tempestività del gravame questo
giudice considera quanto segue;
che secondo l'art. 30 cpv. 1 LST contro le decisioni
del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
entro 30 giorni dalla notificazione;
che in concreto, come detto, attraverso la risoluzione
impugnata il Governo ha negato, fra l'altro, l'approvazione alla proposta di
adeguare il limite della zona residenziale a __________;
che esso ha quindi disposto la pubblicazione del
dispositivo della sua risoluzione all'albo comunale e sul Foglio ufficiale
(cfr. FU 57/2022 del 23 marzo 2022, pag. 7) a tenore degli art. 29 cpv. 3 LST e
39 cpv. 3 del suo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110);
che al p.to 4.2. del dispositivo, recante il titolo Pubblicazione
e notificazione, esso ha pure disposto il deposito della risoluzione
impugnata nella sua versione integrale presso la Cancelleria comunale fino a
decorrenza del termine di ricorso;
che per quanto attiene ai Rimedi di diritto il
Governo ha indicato al p.to 5.2. lett. b del dispositivo che il ricorso è da
presentare in tre copie entro 30 giorni dalla pubblicazione del dispositivo
sul Foglio Ufficiale negli altri casi, ovvero nel caso in cui, come in
concreto, la decisione non era stata notificata personalmente (cfr. p.to 5.2.
lett. a del dispositivo);
che, poiché in materia di atti pianificatori la
pubblicazione integrale della decisione è determinante per il calcolo del
termine di ricorso (STA 90.2020.13 del 3 marzo 2020), l'indicazione contenuta
al p.to 4.2. del dispositivo non poteva che riferirsi al periodo di 30 giorni
durante il quale la decisione sarebbe stata depositata presso la Cancelleria
comunale (dal 25 marzo 2022 al 9 maggio 2022) e non a quello indicato al p.to
5.2. lett. b del dispositivo, che era già iniziato a decorrere il 24 marzo 2022
(cfr. art. 19 cpv. 2 LPAmm in combinazione con l'art. 13 cpv. 1 LPAmm);
che in proposito non ci si può esimere dal rilevare
che simile formulazione del dispositivo è fonte di incertezza per quanto
attiene alle modalità di esercizio del diritto di ricorrere nei casi in cui non
è prevista la notificazione personale;
che, ad ogni modo, in concreto il Municipio ha fissato
correttamente il periodo di pubblicazione;
che infatti, poiché l'art. 13 cpv. 1 LPAmm trova
applicazione anche nel caso di pubblicazione delle decisioni (cfr., in
generale, RDAT I-1995 n. 1 consid. 2; STPT 90.2004.40 del 15 giugno 2004
consid. 1.2 in materia di decisioni di approvazione del piano regolatore), il
giorno della pubblicazione non doveva essere computato nel calcolo del termine
di ricorso;
che, poiché la risoluzione qui avversata è stata
pubblicata il 25 marzo 2022, il termine di ricorso di 30 giorni è iniziato a
decorrere il giorno 26 marzo 2022 e, per effetto delle ferie giudiziarie (art.
16 cpv. 1 lett. a LPAmm), è venuto a scadenza il giorno 9 maggio 2022;
che dunque l'impugnativa, datata 10 maggio 2022 e consegnata
alla posta in medesima data, si appalesa irrimediabilmente tardiva;
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso va
dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico
del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
irricevibile.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 350.- è posta a carico del ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera