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Decisione

90.2022.15

Notificazione non personale della risoluzione di approvazione di un PR - computo del termine di ricorso

30 maggio 2022Italiano6 min

i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

Source ti.ch

Incarto

n.

90.2022.15

Lugano

30

maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matea Pessina

assistito

dalla vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2022 di

RI

1

contro

la risoluzione del 16 marzo 2022 (n. 1319), con cui

il Consiglio di Stato ha approvato le varianti del piano regolatore del

Comune di Airolo, denominate "Varianti di PR 2018";

ritenuto, in

fatto

che RI 1 è

proprietario dei mapp. 1380 e 3304 di Airolo, fondi confinanti e ubicati a __________.

Il primo è inserito in zona residenziale R3 secondo il piano regolatore

approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione dell'11 aprile 1989 (n. 2534)

e oggetto in seguito di numerose varianti, mentre il secondo è assegnato alla

zona agricola, cui si sovrappone una zona ricreativa invernale. Sul mapp. 1380

sorgono due edifici, di cui il lato orientale del sub. A confina con il mapp.

3304, inedificato;

che durante le sedute

del 29 e 30 aprile 2019 il Consiglio comunale di Airolo ha adottato le varianti

del piano regolatore denominate "Varianti di PR 2018"; quella qui

d'interesse prevede di ampliare di 60 m2 la

zona edificabile residenziale R3 spostandone il limite verso est in

corrispondenza del lato orientale del sub. A al mapp. 1380 e di ridurla di 22 m2 a nord del medesimo edificio (cfr. rapporto di

pianificazione dell'aprile 2019, pag. 13 e allegato A2b);

che RI 1 non è insorto

contro questa variante;

che, con risoluzione

del 16 marzo 2022 (n. 1319), il Consiglio di Stato ha approvato le suddette

varianti, negando tuttavia la sanzione all'adeguamento del limite della zona

edificabile residenziale a __________ (cfr. consid. 5.3.6., pag. 15, consid.

7.1. lett. e, pag. 58 e allegato n. 5, pag. 67 della risoluzione citata);

che il dispositivo

della risoluzione governativa è stato pubblicato sul FU n. 57/2022 del 23 marzo

2022 (pag. 7) e all'albo comunale, mentre la risoluzione integrale è stata

depositata presso la Cancelleria comunale dal 25 marzo al 9 maggio 2022;

che, con ricorso del 10 maggio 2022, RI 1 insorge

contro la citata risoluzione governativa, sostenendo di contestarne in modo

specifico il punto 5.3.6 per motivi che non occorre qui specificare;

che il ricorso non è stato intimato alle controparti

per la presentazione della risposta;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale

del 21 giugno 2011 [LST, RL 701.100]);

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10

maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il

Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un

giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di

rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che, inoltre, giusta

l'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 165.100) l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione

Fatti

i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

che quanto alla tempestività del gravame questo

giudice considera quanto segue;

che secondo l'art. 30 cpv. 1 LST contro le decisioni

del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

entro 30 giorni dalla notificazione;

che in concreto, come detto, attraverso la risoluzione

impugnata il Governo ha negato, fra l'altro, l'approvazione alla proposta di

adeguare il limite della zona residenziale a __________;

che esso ha quindi disposto la pubblicazione del

dispositivo della sua risoluzione all'albo comunale e sul Foglio ufficiale

(cfr. FU 57/2022 del 23 marzo 2022, pag. 7) a tenore degli art. 29 cpv. 3 LST e

39 cpv. 3 del suo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110);

che al p.to 4.2. del dispositivo, recante il titolo Pubblicazione

e notificazione, esso ha pure disposto il deposito della risoluzione

impugnata nella sua versione integrale presso la Cancelleria comunale fino a

decorrenza del termine di ricorso;

che per quanto attiene ai Rimedi di diritto il

Governo ha indicato al p.to 5.2. lett. b del dispositivo che il ricorso è da

presentare in tre copie entro 30 giorni dalla pubblicazione del dispositivo

sul Foglio Ufficiale negli altri casi, ovvero nel caso in cui, come in

concreto, la decisione non era stata notificata personalmente (cfr. p.to 5.2.

lett. a del dispositivo);

che, poiché in materia di atti pianificatori la

pubblicazione integrale della decisione è determinante per il calcolo del

termine di ricorso (STA 90.2020.13 del 3 marzo 2020), l'indicazione contenuta

al p.to 4.2. del dispositivo non poteva che riferirsi al periodo di 30 giorni

durante il quale la decisione sarebbe stata depositata presso la Cancelleria

comunale (dal 25 marzo 2022 al 9 maggio 2022) e non a quello indicato al p.to

5.2. lett. b del dispositivo, che era già iniziato a decorrere il 24 marzo 2022

(cfr. art. 19 cpv. 2 LPAmm in combinazione con l'art. 13 cpv. 1 LPAmm);

che in proposito non ci si può esimere dal rilevare

che simile formulazione del dispositivo è fonte di incertezza per quanto

attiene alle modalità di esercizio del diritto di ricorrere nei casi in cui non

è prevista la notificazione personale;

che, ad ogni modo, in concreto il Municipio ha fissato

correttamente il periodo di pubblicazione;

che infatti, poiché l'art. 13 cpv. 1 LPAmm trova

applicazione anche nel caso di pubblicazione delle decisioni (cfr., in

generale, RDAT I-1995 n. 1 consid. 2; STPT 90.2004.40 del 15 giugno 2004

consid. 1.2 in materia di decisioni di approvazione del piano regolatore), il

giorno della pubblicazione non doveva essere computato nel calcolo del termine

di ricorso;

che, poiché la risoluzione qui avversata è stata

pubblicata il 25 marzo 2022, il termine di ricorso di 30 giorni è iniziato a

decorrere il giorno 26 marzo 2022 e, per effetto delle ferie giudiziarie (art.

16 cpv. 1 lett. a LPAmm), è venuto a scadenza il giorno 9 maggio 2022;

che dunque l'impugnativa, datata 10 maggio 2022 e consegnata

alla posta in medesima data, si appalesa irrimediabilmente tardiva;

che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso va

dichiarato irricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico

del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 350.- è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera