90.2022.26
Legittimazione attiva di una ditta in relazione ad una variante di piano regolatore concernente l’inserimento paesaggistico degli interventi edilizi
8 settembre 2022Italiano8 min
modifiche, RI 1 si è aggravata davanti al Consiglio, postulandone l'annullamento.
Source ti.ch
Incarto n.
90.2022.26
Lugano
8
settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo sul ricorso del 7 luglio
2022 della
RI
1
contro
la risoluzione del 1° giugno 2022 (n. 2854) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del
Comune di Muralto concernente l'inserimento paesaggistico degli interventi
edilizi;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Durante la seduta
del 12 ottobre 2020 il Consiglio comunale del Comune di Muralto ha adottato una
variante del piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione
del 14 ottobre 2008 (n. 5231), volta a garantire il corretto inserimento degli
interventi edilizi nel paesaggio e a evitare scelte architettonico-costruttive
decontestualizzate tramite la modifica degli art. 17, 22, 22bis e 25 delle
norme di attuazione del piano regolatore (NAPR). In particolare l'art. 22 NAPR,
concernente i corpi tecnici, prevede segnatamente, allo scopo di ottenere un
adeguato inserimento estetico-paesaggistico dei pannelli solari termici o
fotovoltaici, che i pannelli devono essere complanari e integrati nella falda
del tetto. Essi inoltre non devono alterare le proporzioni del tetto e
pertanto devono avere nel loro insieme una dimensione complessiva adeguata
rispetto alla superficie totale del tetto. Inoltre, l'art. 25 NAPR,
concernente le coperture, impone sui tetti piani la realizzazione di una
superficie sistemata a verde per almeno il 50% della superficie di copertura.
b. Avverso tali
modifiche, RI 1 si è aggravata davanti al Consiglio, postulandone l'annullamento.
Essa ha giustificato la sua legittimazione a ricorrere in qualità di persona
giuridica pianificatrice e installatrice di impianti fotovoltaici, lesa nello
specifico nel suo legittimo interesse economico nell'esecuzione di impianti
solari fotovoltaici sui tetti degli stabili siti nel Comune di Muralto, che l'adottanda
variante di PR va ad impossibilitare, rispettivamente limitare fortemente.
c. Con risoluzione del
1° giugno 2022 (n. 2854) il Consiglio di Stato ha approvato la citata variante,
ordinando al Comune di adottare entro 1 anno una modifica dell'art. 25 NAPR in
modo da assicurare condizioni adeguate per l'installazione di pannelli
fotovoltaici sui tetti piani (cfr. p.to n. 2 del dispositivo, pag. 10).
Parallelamente il ricorso della RI 1 è stato dichiarato irricevibile per
carenza di legittimazione attiva.
B. Avverso tale decisione
RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in
via principale l'annullamento degli art. 22 e 25 NAPR e, in via subordinata, il
rinvio degli atti al Governo affinché decida nel merito. Chiede inoltre che al
ricorso venga concesso l'effetto sospensivo.
C. Richiamati gli atti
informanti la variante dall'istanza inferiore, il ricorso non è stato intimato
alle parti per la risposta.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 1
della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100).
La legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento
impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Se fosse legittimata a in-sorgere
davanti al Consiglio di Stato è questione di merito che verrà esaminata in
appresso.
1.2. Il gravame,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti,
senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm) e alla sua
intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta (art. 72
LPAmm).
Considerandi
2.
Oggetto della
presente procedura è il quesito di sapere se è a torto o a ragione che il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso della RI 1 per difetto
di legittimazione attiva. In proposito il Tribunale considera quanto segue.
2.1
Secondo l'art. 28
cpv. 1 LST contro il contenuto del piano sono legittimati a ricorrere davanti
al Consiglio di Stato ogni cittadino attivo nel comune (lett. a) come pure ogni
altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (lett. b).
Introducendo il requisito dell'interesse degno di protezione, che coincide con
quello ancorato all'art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm (cfr. Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di
piani regolatori, in: RtiD I-2015 pag. 203 segg., pag. 210), il legislatore ha
voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta
della legittimazione ricorsuale chi, non essendo cittadino attivo del comune in
questione, non sia toccato dal provvedimento impugnato altrimenti che qualsiasi
altra persona o che la collettività. Occorre pertanto l'esistenza di una
relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della
contestazione. D'altro lato basta, però, l'esistenza di un interesse degno di
protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti
soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica,
può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al
menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un
interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione
della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più
favorevole (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1 e rinvii).
2.2
La disciplina
oggetto di contestazione è parte integrante del piano delle zone del piano
regolatore di Muralto, motivo per cui essa è assimilabile a una decisione
concreta, alla quale vanno applicati i principi che reggono l'impugnabilità
delle decisioni (DTF 116 Ia 207 consid. 3b). Ferma questa premessa per poter
insorgere davanti al Consiglio di Stato contro la variante adottata dal comune,
la ricorrente avrebbe dovuto sostenere e, soprattutto, dimostrare di essere
portatrice di un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
lett. b LST e della giurisprudenza testé enunciata, l'ipotesi di cui alla lett.
c del medesimo dispositivo essendo d'acchito esclusa.
2.3
In proposito essa
ritiene che il suo interesse deriverebbe dal fatto che le modifiche adottate
dal Comune si ripercuoterebbero sulla possibilità e l'opportunità di
installare impianti fotovoltaici sugli immobili siti nel territorio comunale.
A sua detta, poiché fra i suoi scopi statutari vi sarebbe anche la posa di tali
impianti e la sua sede è situata in un comune limitrofo, il divieto,
rispettivamente l'eccessiva limitazione della sua attività sul territorio di
tale Comune le cagiona un potenziale (…) pregiudizio economico. Sottolinea
inoltre come soltanto una cerchia ristretta di ditte sarebbero autorizzate nel
Cantone a posare detti impianti e come esse, a differenza di un normale
cittadino, disporrebbero delle conoscenze tecniche necessarie per confutare i
contenuti della variante. Sostiene infine come di recente le sia stata affidata
la posa di un impianto fotovoltaico a Muralto e come anche in futuro potrebbero
esserle commissionati lavori analoghi nello stesso comune, così come già
avvenuto in passato. In proposito si considera quanto segue.
2.4
Anzitutto l'art. 22 NAPR si limita
a prescrivere delle modalità di posa dei pannelli solari, che non incidono
direttamente sull'attività economica della ricorrente. Tant'è vero che nel
ricorso essa ne critica dal profilo tecnico i contenuti e la sensatezza per
quanto attiene alla loro installazione su tetti piani, intravvedendo una
lesione della garanzia della proprietà di coloro che dovranno attenersi alle
nuove disposizioni, di cui si fa portavoce. Anche per quanto attiene all'obbligo
di integrazione dei pannelli nei tetti a falda, essa invoca un aumento
vertiginoso dei costi di installazione, rifacendosi ancora una volta alle
ripercussioni economiche derivanti ai (soli) proprietari. Entro questi limiti è
palese che l'insorgente non disponga di un interesse diretto, ma unicamente
mediato all'annullamento della disposizione in parola.
2.5
Nemmeno nella misura in cui l'insorgente
sostiene che il divieto, rispettivamente l'eccessiva limitazione della sua
attività sul territorio di tale Comune le cagiona un potenziale (…) pregiudizio
economico, essa dimostra di essere toccata direttamente dalle citate
modifiche, bensì (nuovamente) di essere portatrice di un interesse (solo)
indiretto di carattere economico, dipendente dal fatto di ottenere da parte di
proprietari di terreni e/o edifici (o da altri soggetti terzi), l'assegnazione
a Muralto di lavori, che peraltro in concreto essa ha dimostrato essere solo
occasionali. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che un mero
rapporto di carattere contrattuale fra il destinatario della decisione e il
terzo ricorrente (ad esempio architetto, artigiano, imprenditore) non è atto a
fondare di per sé la legittimazione attiva di quest'ultimo (DTF 99 Ib 377
consid. 1b, STF 1C_260/2009 del 6 ottobre 2009 consid. 4.3; René Wiederkehr/Stefan Eggenschwiler, Die
allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Eine Übersicht über die Rechtsprechung
zur materiellen Beschwerdebefugnis Dritter im öffentlichen Verfahrensrecht,
Berna 2018, n. 291-292 e rinvii). Alla luce di quanto precede occorre
concludere che, a giusta ragione, il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile il suo ricorso.
3.
L'emanazione del presente giudizio rende
superflua l'evasione della domanda di adozione di misure provvisionali.
4.
La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'insorgente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il
vicecancelliere