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Decisione

90.2022.26

Legittimazione attiva di una ditta in relazione ad una variante di piano regolatore concernente l’inserimento paesaggistico degli interventi edilizi

8 settembre 2022Italiano8 min

modifiche, RI 1 si è aggravata davanti al Consiglio, postulandone l'annullamento.

Source ti.ch

Incarto n.

90.2022.26

Lugano

8

settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo sul ricorso del 7 luglio

2022 della

RI

1

contro

la risoluzione del 1° giugno 2022 (n. 2854) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del

Comune di Muralto concernente l'inserimento paesaggistico degli interventi

edilizi;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Durante la seduta

del 12 ottobre 2020 il Consiglio comunale del Comune di Muralto ha adottato una

variante del piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione

del 14 ottobre 2008 (n. 5231), volta a garantire il corretto inserimento degli

interventi edilizi nel paesaggio e a evitare scelte architettonico-costruttive

decontestualizzate tramite la modifica degli art. 17, 22, 22bis e 25 delle

norme di attuazione del piano regolatore (NAPR). In particolare l'art. 22 NAPR,

concernente i corpi tecnici, prevede segnatamente, allo scopo di ottenere un

adeguato inserimento estetico-paesaggistico dei pannelli solari termici o

fotovoltaici, che i pannelli devono essere complanari e integrati nella falda

del tetto. Essi inoltre non devono alterare le proporzioni del tetto e

pertanto devono avere nel loro insieme una dimensione complessiva adeguata

rispetto alla superficie totale del tetto. Inoltre, l'art. 25 NAPR,

concernente le coperture, impone sui tetti piani la realizzazione di una

superficie sistemata a verde per almeno il 50% della superficie di copertura.

b. Avverso tali

modifiche, RI 1 si è aggravata davanti al Consiglio, postulandone l'annullamento.

Essa ha giustificato la sua legittimazione a ricorrere in qualità di persona

giuridica pianificatrice e installatrice di impianti fotovoltaici, lesa nello

specifico nel suo legittimo interesse economico nell'esecuzione di impianti

solari fotovoltaici sui tetti degli stabili siti nel Comune di Muralto, che l'adottanda

variante di PR va ad impossibilitare, rispettivamente limitare fortemente.

c. Con risoluzione del

1° giugno 2022 (n. 2854) il Consiglio di Stato ha approvato la citata variante,

ordinando al Comune di adottare entro 1 anno una modifica dell'art. 25 NAPR in

modo da assicurare condizioni adeguate per l'installazione di pannelli

fotovoltaici sui tetti piani (cfr. p.to n. 2 del dispositivo, pag. 10).

Parallelamente il ricorso della RI 1 è stato dichiarato irricevibile per

carenza di legittimazione attiva.

B. Avverso tale decisione

RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in

via principale l'annullamento degli art. 22 e 25 NAPR e, in via subordinata, il

rinvio degli atti al Governo affinché decida nel merito. Chiede inoltre che al

ricorso venga concesso l'effetto sospensivo.

C. Richiamati gli atti

informanti la variante dall'istanza inferiore, il ricorso non è stato intimato

alle parti per la risposta.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 1

della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100).

La legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento

impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Se fosse legittimata a in-sorgere

davanti al Consiglio di Stato è questione di merito che verrà esaminata in

appresso.

1.2. Il gravame,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti,

senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm) e alla sua

intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta (art. 72

LPAmm).

Considerandi

2.

Oggetto della

presente procedura è il quesito di sapere se è a torto o a ragione che il

Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso della RI 1 per difetto

di legittimazione attiva. In proposito il Tribunale considera quanto segue.

2.1

Secondo l'art. 28

cpv. 1 LST contro il contenuto del piano sono legittimati a ricorrere davanti

al Consiglio di Stato ogni cittadino attivo nel comune (lett. a) come pure ogni

altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (lett. b).

Introducendo il requisito dell'interesse degno di protezione, che coincide con

quello ancorato all'art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm (cfr. Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di

piani regolatori, in: RtiD I-2015 pag. 203 segg., pag. 210), il legislatore ha

voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta

della legittimazione ricorsuale chi, non essendo cittadino attivo del comune in

questione, non sia toccato dal provvedimento impugnato altrimenti che qualsiasi

altra persona o che la collettività. Occorre pertanto l'esistenza di una

relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della

contestazione. D'altro lato basta, però, l'esistenza di un interesse degno di

protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti

soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica,

può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al

menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un

interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione

della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più

favorevole (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1 e rinvii).

2.2

La disciplina

oggetto di contestazione è parte integrante del piano delle zone del piano

regolatore di Muralto, motivo per cui essa è assimilabile a una decisione

concreta, alla quale vanno applicati i principi che reggono l'impugnabilità

delle decisioni (DTF 116 Ia 207 consid. 3b). Ferma questa premessa per poter

insorgere davanti al Consiglio di Stato contro la variante adottata dal comune,

la ricorrente avrebbe dovuto sostenere e, soprattutto, dimostrare di essere

portatrice di un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 28 cpv. 1

lett. b LST e della giurisprudenza testé enunciata, l'ipotesi di cui alla lett.

c del medesimo dispositivo essendo d'acchito esclusa.

2.3

In proposito essa

ritiene che il suo interesse deriverebbe dal fatto che le modifiche adottate

dal Comune si ripercuoterebbero sulla possibilità e l'opportunità di

installare impianti fotovoltaici sugli immobili siti nel territorio comunale.

A sua detta, poiché fra i suoi scopi statutari vi sarebbe anche la posa di tali

impianti e la sua sede è situata in un comune limitrofo, il divieto,

rispettivamente l'eccessiva limitazione della sua attività sul territorio di

tale Comune le cagiona un potenziale (…) pregiudizio economico. Sottolinea

inoltre come soltanto una cerchia ristretta di ditte sarebbero autorizzate nel

Cantone a posare detti impianti e come esse, a differenza di un normale

cittadino, disporrebbero delle conoscenze tecniche necessarie per confutare i

contenuti della variante. Sostiene infine come di recente le sia stata affidata

la posa di un impianto fotovoltaico a Muralto e come anche in futuro potrebbero

esserle commissionati lavori analoghi nello stesso comune, così come già

avvenuto in passato. In proposito si considera quanto segue.

2.4

Anzitutto l'art. 22 NAPR si limita

a prescrivere delle modalità di posa dei pannelli solari, che non incidono

direttamente sull'attività economica della ricorrente. Tant'è vero che nel

ricorso essa ne critica dal profilo tecnico i contenuti e la sensatezza per

quanto attiene alla loro installazione su tetti piani, intravvedendo una

lesione della garanzia della proprietà di coloro che dovranno attenersi alle

nuove disposizioni, di cui si fa portavoce. Anche per quanto attiene all'obbligo

di integrazione dei pannelli nei tetti a falda, essa invoca un aumento

vertiginoso dei costi di installazione, rifacendosi ancora una volta alle

ripercussioni economiche derivanti ai (soli) proprietari. Entro questi limiti è

palese che l'insorgente non disponga di un interesse diretto, ma unicamente

mediato all'annullamento della disposizione in parola.

2.5

Nemmeno nella misura in cui l'insorgente

sostiene che il divieto, rispettivamente l'eccessiva limitazione della sua

attività sul territorio di tale Comune le cagiona un potenziale (…) pregiudizio

economico, essa dimostra di essere toccata direttamente dalle citate

modifiche, bensì (nuovamente) di essere portatrice di un interesse (solo)

indiretto di carattere economico, dipendente dal fatto di ottenere da parte di

proprietari di terreni e/o edifici (o da altri soggetti terzi), l'assegnazione

a Muralto di lavori, che peraltro in concreto essa ha dimostrato essere solo

occasionali. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che un mero

rapporto di carattere contrattuale fra il destinatario della decisione e il

terzo ricorrente (ad esempio architetto, artigiano, imprenditore) non è atto a

fondare di per sé la legittimazione attiva di quest'ultimo (DTF 99 Ib 377

consid. 1b, STF 1C_260/2009 del 6 ottobre 2009 consid. 4.3; René Wiederkehr/Stefan Eggenschwiler, Die

allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Eine Übersicht über die Rechtsprechung

zur materiellen Beschwerdebefugnis Dritter im öffentlichen Verfahrensrecht,

Berna 2018, n. 291-292 e rinvii). Alla luce di quanto precede occorre

concludere che, a giusta ragione, il Consiglio di Stato ha dichiarato

irricevibile il suo ricorso.

3.

L'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione della domanda di adozione di misure provvisionali.

4.

La tassa di

giustizia e le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'insorgente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il

vicecancelliere