90.2022.29
Piano di utilizzazione cantonale Centro educativo chiuso per minorenni (PUC-CECM)
8 marzo 2023Italiano12 min
famiglia e che frequentano la scuola o lavorano. Si prevedono 4 o 5 casi all'anno.
Source ti.ch
Incarto n.
90.2022.29
Lugano
8
marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 27 settembre
2022 di
RI
1
RI
2
RI
3
RI
4
RI
5
RI
6
RI
7
RI
8
RI
9
RI
10
RI
11
RI
12
RI
13
RI
14
rappresentati
da: RA 3
contro
il decreto legislativo del 22 febbraio 2022, con cui
il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale Centro
educativo chiuso per minorenni (PUC-CECM) nel Comune di Arbedo Castione;
ritenuto, in
fatto
A. Con decreto
legislativo del 22 febbraio 2022 il Gran Consiglio ha approvato il piano di
utilizzazione cantonale Centro educativo chiuso per minorenni (PUC-CECM), al
fine di porre le basi pianificatorie per realizzare una struttura nel Comune di
Arbedo Castione, atta a proteggere gli adolescenti confrontati con varie forme
di disagio, e vincolando a tale scopo una superficie di 1'695 m2 del
mapp. 34, di complessivi 6'109 m2 e di proprietà dello Stato,
inserito in zona residenziale semi estensiva RSE 8.50 dal piano regolatore del
Comune, approvato dal Governo con risoluzione del 14 maggio 2002 (n. 2284) e
dell'11 marzo 2003 (n. 1036) ed integrato in seguito da alcune varianti. Il centro
educativo chiuso per minorenni (CECM) è destinato ad ospitare 10 adolescenti di
ambo i sessi, di regola tra i 15 e i 18 anni (con possibilità di deroga fino a
12 anni). Il fondo vincolato confina a est con via C__________ e a ovest con
via S__________ e la ferrovia.
B. Avverso il suddetto
decreto RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8, RI 9, RI 10, RI 11, RI
12, RI 13 e RI 14, tutti residenti in prossimità del mapp. 34, insorgono
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Essi
lamentano una diminuzione della loro qualità di vita, dovuta ai pericoli
derivanti dal sostanziale aumento del traffico generato dal CECM su via C__________
e dai problemi di sicurezza che potrebbero creare nel quartiere i suoi ospiti (pericolo
di fuga). Tali criticità si ripercuoterebbero inoltre sul valore dei loro
immobili. Contestano di conseguenza l'idoneità del luogo prescelto per
realizzare la struttura.
C. a. In sede di risposta
il Comune di Arbedo Castione si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la
Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione), agente per conto del Gran
Consiglio, postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, nei seguenti considerandi.
b. Negli allegati di
replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive posizioni e
domande.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 47
cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100).
Può rimanere aperta la questione circa la legittimazione attiva di tutti i
ricorrenti, posto che, in ogni caso, quella di RI 1 è data (art. 47 cpv. 3
lett. b LST).
1.2. Il gravame può
inoltre essere giudicato sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria
(art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100).
2. In ambito di piani di utilizzazione cantonali,
l'art. 47 cpv. 2 LST prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso
del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza
del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per
quelli di dettaglio, in questo campo il potere d'esame del Tribunale è completo
e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di
cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione
giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura,
specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica o
connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente
delle autorità del posto, costituiscono spesso un insostituibile elemento per
la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare
con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano di utilizzazione
impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili
col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di
adozione o che procederà a una sua modifica. Non basta dunque che risulti
possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella
contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve
manifestare pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il
Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità incaricata della
pianificazione (STA 90.2005.19 del 16 luglio 2007 consid. 2 non pubblicato in
RtiD I-2008 n. 17).
3. Giusta l'art. 75 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), i Cantoni devono
allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello
legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione
cantonale viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e
segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione
(art. 1 cpv. 1 seconda frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove
è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione
democratica (art. 4 LPT). Il piano d'utilizzazione cantonale disciplina e
organizza l'uso ammissibile del suolo per zone di interesse cantonale o
sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi
pianificatori cantonali del piano direttore e di compiti cantonali come pure la
realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale o sovracomunale
(art. 44 cpv. 2 LST).
4. Come esposto in
narrativa, il CECM di Arbedo Castione sarà destinato ad ospitare 10 adolescenti
di ambo i sessi, di regola tra i 15 e i 18 anni (con possibilità di deroga fino
a 12 anni) in situazione di crisi. Secondo il Rapporto di pianificazione del
marzo 2015, pag. 10, le tipologie di prestazioni offerte nel centro saranno di
tre tipi:
a)
La gestione della crisi e l'osservazione
Questa tipologia di presa a carico, preponderante, è
destinata a minorenni di entrambi i sessi, di regola fra 15 e 18 anni (con
possibilità di deroga per i minori 12-15 anni), che si trovano in stato di
crisi. Per stato di crisi si intende che:
-
la situazione non può essere
procrastinata (urgenza)
-
il giovane mette a repentaglio la
propria e/o altrui incolumità (gravità)
-
il giovane è refrattario a
qualsiasi tipo di proposta (rifiuto).
Lo studio di fattibilità realizzato nel 2009 ha
permesso di rilevare che annualmente i giovani che rispondono cumulativamente a
questi criteri e che hanno bisogno di una struttura chiusa sono mediamente 55.
b) Le misure disciplinari
Il nuovo centro permette anche di ospitare giovani fra
Fatti
i 15 e i 18 anni già collocati in altri centri educativi per l'esecuzione di
misure disciplinari. Queste ultime si rivelano necessarie quando i giovani
creano grossi problemi di gestione al centro dove sono collocati e quando le
misure educative e/o disciplinari interne non hanno avuto esito positivo. I
casi annui stimati sono 15-20.
c) L'esecuzione di pene di breve durata
Il Magistrato dei minorenni potrà far capo al centro
per l'esecuzione di pene di breve durata (al massimo 14 giorni) da scontare in
regime di semi-libertà da parte di giovani fra i 15 e i 18 anni con una
famiglia e che frequentano la scuola o lavorano. Si prevedono 4 o 5 casi all'anno.
Su queste basi, la
tipologia del centro prevede tre settori funzionali (amministrativo e
ambulatoriale, lavorativo/arti e mestieri, abitativo), che verranno ospitati da
un edificio a quattro livelli (cfr. citato Rapporto, pag. 14) da realizzare
secondo i parametri edilizi e gli indici fissati all'art. 4 cpv. 2 delle norme
di attuazione del PUC-CECM (NAPUC-CECM; indice di sfruttamento pari allo 0.7; indice
di occupazione pari al 35%; altezza massima alla gronda pari a 8.50 ml; altezza
massima al colmo pari a 10.50 ml; superficie verde minima pari al 35%).
5. I ricorrenti non
contestano l'interesse pubblico alla base del PUC, bensì l'idoneità del luogo prescelto
per realizzare il CECM. Lamentano infatti una diminuzione della qualità di
vita, dovuta ai pericoli derivanti dal sostanziale aumento del traffico
generato dalla struttura su via C__________ e dai problemi di sicurezza che
potrebbero creare nel quartiere i suoi ospiti (pericolo di fuga), ciò che si
ripercuoterebbe sul valore dei loro immobili. In proposito si osserva quanto
segue.
5.1. In apertura al
loro ricorso, gli insorgenti accennano ad un'incompletezza dei documenti
pubblicati, che non affronterebbero le criticità da essi indicate. La censura,
inconferente, non merita ascolto. I documenti pubblicati e, soprattutto, il
Rapporto di pianificazione del marzo 2015 contengono infatti tutte le
informazioni rilevanti in merito alla struttura e al suo impatto sul contesto
in cui verrà inserita (cfr. in particolare, capitoli 3.4, pag. 10, 4.2, pag. 11-12,
5.1, pag. 14, 5.2, pag. 14-15, 6, pag. 15, 7.2, pag. 16, e 7.3, pag. 16-17).
5.2. Secondo i ricorrenti,
la struttura comporterà inoltre un aumento sostanziale del traffico su via C__________,
dove vige un limite di velocità di 30 km/h, atto a creare situazioni di
pericolo soprattutto per la mobilità lenta, posto che l'attuale calibro della strada
non potrebbe essere aumentato. La critica si rivela infondata.
Come visto, la struttura sarà destinata ad ospitare (solo) 10 adolescenti. Si
può dunque ragionevolmente (e generosamente) ipotizzare che essa darà impiego
ad una quindicina di operatori (un direttore della struttura, un educatore per
ospite, un consulente, un addetto alla cucina, un addetto alle pulizie, un
addetto alla manutenzione), peraltro non sempre presenti in contemporanea.
Fatte le debite proporzioni, tale stima trova conferma nel numero di operatori
attivi presso il CEM __________ di Lugano, diretto dalla Fondazione __________,
che si occuperà anche della gestione del CECM qui all'esame (cfr. messaggio del
15 aprile 2015, n. 7086, concernente l'approvazione della legge sulle misure
restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi, del Piano di
utilizzazione cantonale e del contributo unico e massimo a fondo perso di CHF 3'345'000.-
per la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni, capitolo 2.6,
pag. 17 seg., consultabile sul sito: https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/puc-centro-educativo-chiuso-per-minorenni-di-arbedo-castione).
Tale istituto, che offre prestazioni analoghe a quello qui in discussione,
ospita infatti 48 giovani con l'aiuto di 21 educatori, 1 consulente familiare,
5 collaboratori addetti ai servizi alberghieri e un manutentore, sotto la
direzione di un direttore pedagogico affiancato da una collaboratrice di
direzione (cfr. voce offerta e organigramma, consultabili al sito:
__________). Sulla base di queste premesse, come rettamente indicato dalla
Sezione in sede di risposta, le ripercussioni sulla rete viaria del CECM si
limiteranno ai (pochi) movimenti giornalieri degli operatori, che, tenuto conto
della vicinanza della stazione ferroviaria di Arbedo Castione potranno anche
far capo al trasporto pubblico. A giusta ragione il citato Rapporto al capitolo
7.2. Viabilità e accessi, pag. 16, non si sofferma dunque su tale
aspetto. Non va peraltro dimenticato che nella circostante zona RSE 8.50 sono
ammessi, oltre ad attività di servizio o produttive non moleste, commerci con
una superficie di vendita fino a 150 m2 (cfr. art. 29 cpv. 1 delle
norme di attuazione del piano regolatore di Arbedo Castione; NAPR), che
richiamerebbero l'esecuzione di 6 posteggi (cfr. art. 55 del regolamento della
legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.110) con
un impatto sulla rete viaria circostante, dal profilo del numero di movimenti
giornalieri, ben maggiore rispetto a quello generato dal CECM.
5.3. Va poi considerato
che i parametri edificatori assegnati alla zona per scopi pubblici CECM (cfr. supra,
consid. 4) sono molto simili a quelli della circostante zona RSE 8.5 (cfr. art.
29 cpv. 2-4 NAPR: altezza massima pari a 8.50 m; indice di sfruttamento pari
allo 0.6; indice di occupazione pari al 30% e con l'indicazione che almeno un
terzo della superficie rimanente deve essere sistemato a verde), in quanto la
tipologia dell'edificio che ospiterà il CECM e la sua funzione di struttura
destinata al soggiorno di persone corrispondono sostanzialmente a quelle di una
costruzione a carattere abitativo (cfr. citato Rapporto, capitolo 7.3, pag.
16-17). Dal profilo tipologico l'inserimento della struttura nel contesto
residenziale del quartiere non solleva pertanto problemi particolari. I (pochi)
ospiti del CECM saranno inoltre seguiti e posti sotto la sorveglianza di educatori
con una formazione e un'esperienza adeguate. Infondati si rivelano pertanto
pure i timori dei ricorrenti circa le ripercussioni del CECM sulla sicurezza
degli abitanti della zona come pure quelli legati ad un eventuale deprezzamento
dei loro immobili.
5.4. Alla luce di
quanto precede, il PUC-CECM va confermato, risultando la scelta di vincolare il
mapp. 34 perfettamente idonea allo scopo perseguito.
6. 6.1. Per tutti
questi motivi, il ricorso è respinto.
6.2. Le spese e la
tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia
di fr. 1'500.-, già anticipata, rimane a carico dei ricorrenti.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera