Lexipedia

Decisione

90.2022.29

Piano di utilizzazione cantonale Centro educativo chiuso per minorenni (PUC-CECM)

8 marzo 2023Italiano12 min

famiglia e che frequentano la scuola o lavorano. Si prevedono 4 o 5 casi all'anno.

Source ti.ch

Incarto n.

90.2022.29

Lugano

8

marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 27 settembre

2022 di

RI

1

RI

2

RI

3

RI

4

RI

5

RI

6

RI

7

RI

8

RI

9

RI

10

RI

11

RI

12

RI

13

RI

14

rappresentati

da: RA 3

contro

il decreto legislativo del 22 febbraio 2022, con cui

il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale Centro

educativo chiuso per minorenni (PUC-CECM) nel Comune di Arbedo Castione;

ritenuto, in

fatto

A. Con decreto

legislativo del 22 febbraio 2022 il Gran Consiglio ha approvato il piano di

utilizzazione cantonale Centro educativo chiuso per minorenni (PUC-CECM), al

fine di porre le basi pianificatorie per realizzare una struttura nel Comune di

Arbedo Castione, atta a proteggere gli adolescenti confrontati con varie forme

di disagio, e vincolando a tale scopo una superficie di 1'695 m2 del

mapp. 34, di complessivi 6'109 m2 e di proprietà dello Stato,

inserito in zona residenziale semi estensiva RSE 8.50 dal piano regolatore del

Comune, approvato dal Governo con risoluzione del 14 maggio 2002 (n. 2284) e

dell'11 marzo 2003 (n. 1036) ed integrato in seguito da alcune varianti. Il centro

educativo chiuso per minorenni (CECM) è destinato ad ospitare 10 adolescenti di

ambo i sessi, di regola tra i 15 e i 18 anni (con possibilità di deroga fino a

12 anni). Il fondo vincolato confina a est con via C__________ e a ovest con

via S__________ e la ferrovia.

B. Avverso il suddetto

decreto RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8, RI 9, RI 10, RI 11, RI

12, RI 13 e RI 14, tutti residenti in prossimità del mapp. 34, insorgono

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Essi

lamentano una diminuzione della loro qualità di vita, dovuta ai pericoli

derivanti dal sostanziale aumento del traffico generato dal CECM su via C__________

e dai problemi di sicurezza che potrebbero creare nel quartiere i suoi ospiti (pericolo

di fuga). Tali criticità si ripercuoterebbero inoltre sul valore dei loro

immobili. Contestano di conseguenza l'idoneità del luogo prescelto per

realizzare la struttura.

C. a. In sede di risposta

il Comune di Arbedo Castione si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la

Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione), agente per conto del Gran

Consiglio, postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, nei seguenti considerandi.

b. Negli allegati di

replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive posizioni e

domande.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 47

cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100).

Può rimanere aperta la questione circa la legittimazione attiva di tutti i

ricorrenti, posto che, in ogni caso, quella di RI 1 è data (art. 47 cpv. 3

lett. b LST).

1.2. Il gravame può

inoltre essere giudicato sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria

(art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100).

2. In ambito di piani di utilizzazione cantonali,

l'art. 47 cpv. 2 LST prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso

del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza

del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per

quelli di dettaglio, in questo campo il potere d'esame del Tribunale è completo

e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di

cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione

giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura,

specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica o

connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente

delle autorità del posto, costituiscono spesso un insostituibile elemento per

la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare

con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano di utilizzazione

impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili

col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di

adozione o che procederà a una sua modifica. Non basta dunque che risulti

possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella

contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve

manifestare pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il

Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità incaricata della

pianificazione (STA 90.2005.19 del 16 luglio 2007 consid. 2 non pubblicato in

RtiD I-2008 n. 17).

3. Giusta l'art. 75 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), i Cantoni devono

allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa

utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello

legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700).

Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:

pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del

permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto

coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione

cantonale viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e

segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione

(art. 1 cpv. 1 seconda frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove

è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione

democratica (art. 4 LPT). Il piano d'utilizzazione cantonale disciplina e

organizza l'uso ammissibile del suolo per zone di interesse cantonale o

sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi

pianificatori cantonali del piano direttore e di compiti cantonali come pure la

realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale o sovracomunale

(art. 44 cpv. 2 LST).

4. Come esposto in

narrativa, il CECM di Arbedo Castione sarà destinato ad ospitare 10 adolescenti

di ambo i sessi, di regola tra i 15 e i 18 anni (con possibilità di deroga fino

a 12 anni) in situazione di crisi. Secondo il Rapporto di pianificazione del

marzo 2015, pag. 10, le tipologie di prestazioni offerte nel centro saranno di

tre tipi:

a)

La gestione della crisi e l'osservazione

Questa tipologia di presa a carico, preponderante, è

destinata a minorenni di entrambi i sessi, di regola fra 15 e 18 anni (con

possibilità di deroga per i minori 12-15 anni), che si trovano in stato di

crisi. Per stato di crisi si intende che:

-

la situazione non può essere

procrastinata (urgenza)

-

il giovane mette a repentaglio la

propria e/o altrui incolumità (gravità)

-

il giovane è refrattario a

qualsiasi tipo di proposta (rifiuto).

Lo studio di fattibilità realizzato nel 2009 ha

permesso di rilevare che annualmente i giovani che rispondono cumulativamente a

questi criteri e che hanno bisogno di una struttura chiusa sono mediamente 55.

b) Le misure disciplinari

Il nuovo centro permette anche di ospitare giovani fra

Fatti

i 15 e i 18 anni già collocati in altri centri educativi per l'esecuzione di

misure disciplinari. Queste ultime si rivelano necessarie quando i giovani

creano grossi problemi di gestione al centro dove sono collocati e quando le

misure educative e/o disciplinari interne non hanno avuto esito positivo. I

casi annui stimati sono 15-20.

c) L'esecuzione di pene di breve durata

Il Magistrato dei minorenni potrà far capo al centro

per l'esecuzione di pene di breve durata (al massimo 14 giorni) da scontare in

regime di semi-libertà da parte di giovani fra i 15 e i 18 anni con una

famiglia e che frequentano la scuola o lavorano. Si prevedono 4 o 5 casi all'anno.

Su queste basi, la

tipologia del centro prevede tre settori funzionali (amministrativo e

ambulatoriale, lavorativo/arti e mestieri, abitativo), che verranno ospitati da

un edificio a quattro livelli (cfr. citato Rapporto, pag. 14) da realizzare

secondo i parametri edilizi e gli indici fissati all'art. 4 cpv. 2 delle norme

di attuazione del PUC-CECM (NAPUC-CECM; indice di sfruttamento pari allo 0.7; indice

di occupazione pari al 35%; altezza massima alla gronda pari a 8.50 ml; altezza

massima al colmo pari a 10.50 ml; superficie verde minima pari al 35%).

5. I ricorrenti non

contestano l'interesse pubblico alla base del PUC, bensì l'idoneità del luogo prescelto

per realizzare il CECM. Lamentano infatti una diminuzione della qualità di

vita, dovuta ai pericoli derivanti dal sostanziale aumento del traffico

generato dalla struttura su via C__________ e dai problemi di sicurezza che

potrebbero creare nel quartiere i suoi ospiti (pericolo di fuga), ciò che si

ripercuoterebbe sul valore dei loro immobili. In proposito si osserva quanto

segue.

5.1. In apertura al

loro ricorso, gli insorgenti accennano ad un'incompletezza dei documenti

pubblicati, che non affronterebbero le criticità da essi indicate. La censura,

inconferente, non merita ascolto. I documenti pubblicati e, soprattutto, il

Rapporto di pianificazione del marzo 2015 contengono infatti tutte le

informazioni rilevanti in merito alla struttura e al suo impatto sul contesto

in cui verrà inserita (cfr. in particolare, capitoli 3.4, pag. 10, 4.2, pag. 11-12,

5.1, pag. 14, 5.2, pag. 14-15, 6, pag. 15, 7.2, pag. 16, e 7.3, pag. 16-17).

5.2. Secondo i ricorrenti,

la struttura comporterà inoltre un aumento sostanziale del traffico su via C__________,

dove vige un limite di velocità di 30 km/h, atto a creare situazioni di

pericolo soprattutto per la mobilità lenta, posto che l'attuale calibro della strada

non potrebbe essere aumentato. La critica si rivela infondata.

Come visto, la struttura sarà destinata ad ospitare (solo) 10 adolescenti. Si

può dunque ragionevolmente (e generosamente) ipotizzare che essa darà impiego

ad una quindicina di operatori (un direttore della struttura, un educatore per

ospite, un consulente, un addetto alla cucina, un addetto alle pulizie, un

addetto alla manutenzione), peraltro non sempre presenti in contemporanea.

Fatte le debite proporzioni, tale stima trova conferma nel numero di operatori

attivi presso il CEM __________ di Lugano, diretto dalla Fondazione __________,

che si occuperà anche della gestione del CECM qui all'esame (cfr. messaggio del

15 aprile 2015, n. 7086, concernente l'approvazione della legge sulle misure

restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi, del Piano di

utilizzazione cantonale e del contributo unico e massimo a fondo perso di CHF 3'345'000.-

per la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni, capitolo 2.6,

pag. 17 seg., consultabile sul sito: https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/puc-centro-educativo-chiuso-per-minorenni-di-arbedo-castione).

Tale istituto, che offre prestazioni analoghe a quello qui in discussione,

ospita infatti 48 giovani con l'aiuto di 21 educatori, 1 consulente familiare,

5 collaboratori addetti ai servizi alberghieri e un manutentore, sotto la

direzione di un direttore pedagogico affiancato da una collaboratrice di

direzione (cfr. voce offerta e organigramma, consultabili al sito:

__________). Sulla base di queste premesse, come rettamente indicato dalla

Sezione in sede di risposta, le ripercussioni sulla rete viaria del CECM si

limiteranno ai (pochi) movimenti giornalieri degli operatori, che, tenuto conto

della vicinanza della stazione ferroviaria di Arbedo Castione potranno anche

far capo al trasporto pubblico. A giusta ragione il citato Rapporto al capitolo

7.2. Viabilità e accessi, pag. 16, non si sofferma dunque su tale

aspetto. Non va peraltro dimenticato che nella circostante zona RSE 8.50 sono

ammessi, oltre ad attività di servizio o produttive non moleste, commerci con

una superficie di vendita fino a 150 m2 (cfr. art. 29 cpv. 1 delle

norme di attuazione del piano regolatore di Arbedo Castione; NAPR), che

richiamerebbero l'esecuzione di 6 posteggi (cfr. art. 55 del regolamento della

legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.110) con

un impatto sulla rete viaria circostante, dal profilo del numero di movimenti

giornalieri, ben maggiore rispetto a quello generato dal CECM.

5.3. Va poi considerato

che i parametri edificatori assegnati alla zona per scopi pubblici CECM (cfr. supra,

consid. 4) sono molto simili a quelli della circostante zona RSE 8.5 (cfr. art.

29 cpv. 2-4 NAPR: altezza massima pari a 8.50 m; indice di sfruttamento pari

allo 0.6; indice di occupazione pari al 30% e con l'indicazione che almeno un

terzo della superficie rimanente deve essere sistemato a verde), in quanto la

tipologia dell'edificio che ospiterà il CECM e la sua funzione di struttura

destinata al soggiorno di persone corrispondono sostanzialmente a quelle di una

costruzione a carattere abitativo (cfr. citato Rapporto, capitolo 7.3, pag.

16-17). Dal profilo tipologico l'inserimento della struttura nel contesto

residenziale del quartiere non solleva pertanto problemi particolari. I (pochi)

ospiti del CECM saranno inoltre seguiti e posti sotto la sorveglianza di educatori

con una formazione e un'esperienza adeguate. Infondati si rivelano pertanto

pure i timori dei ricorrenti circa le ripercussioni del CECM sulla sicurezza

degli abitanti della zona come pure quelli legati ad un eventuale deprezzamento

dei loro immobili.

5.4. Alla luce di

quanto precede, il PUC-CECM va confermato, risultando la scelta di vincolare il

mapp. 34 perfettamente idonea allo scopo perseguito.

6. 6.1. Per tutti

questi motivi, il ricorso è respinto.

6.2. Le spese e la

tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia

di fr. 1'500.-, già anticipata, rimane a carico dei ricorrenti.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera