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Decisione

90.2022.31

Introduzione nel piano regolatore delle zone di protezione delle acque di superficie in corrispondenza dei corsi d'acqua - definizione asimmetrica dello spazio riservato alle acque

28 febbraio 2025Italiano28 min

federale in materia di protezione delle acque. L'art. 50 cpv. 1 del relativo regolamento

Source ti.ch

Incarto n.

90.2022.31

Lugano

28

febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 13 settembre

2022 di

RI

1

RI

2

RI

3

patrocinati

da: PR 1

contro

la risoluzione del 13 luglio 2022 (n. 3678) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato le varianti di piano regolatore del Comune

di Morbio Inferiore e il suo adeguamento alla LST;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1, RI 2 e RI 3 sono

comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno dei mapp. 369, 921 e 1741 di Morbio

Inferiore in località L__________. I fondi, inedificati, formano un vasto

comparto prativo di 11'526 m2, delimitato a

nord da via C__________, a est e a sud-est dal riale L__________, a sud da via

M__________ e a ovest da via P__________, lungo cui scorre il riale M__________

(cfr. anche immagine al consid. C.a). Il piano regolatore approvato dal

Consiglio di Stato con risoluzione del 13 novembre 1984 (n. 6382) attribuiva i

citati fondi alla zona residenziale semi-intensiva (vR3).

B.

a. Con risoluzione del 18 marzo 2014 (n. 1366) il Consiglio di

Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Morbio Inferiore, che

prevedeva, fra l'altro, un vincolo di esclusione dell'edificazione, ma

computabile per il calcolo dell'indice di sfruttamento sulla porzione orientale dei predetti fondi (verso

il riale L__________). Il Governo ha invece negato la sanzione alle linee d'arretramento

dai corsi d'acqua, rinviando gli atti al Comune affinché elaborasse una

variante che tenesse conto del nuovo quadro normativo federale in materia,

entrato in vigore il 4 maggio 2011.

b. Adito da RI 1, RI 2 e RI 3, con sentenza del 5

agosto 2016 (inc. n. 90.2014.21) questo Tribunale ha annullato il predetto vincolo

d'inedificabilità, confermando l'assegnazione dell'area gravata dal medesimo alla

zona R3 soggiacente.

C. a. Il 15

giugno 2020 il Consiglio comunale di Morbio Inferiore ha adottato l'adeguamento

del piano regolatore alla legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011

(LST; RL 701.100), unitamente ad alcune varianti. Tra queste vi sono quella

concernente le zone di pericolo, che riprende nel piano regolatore (tra gli

altri) il piano delle zone di pericolo di alluvionamento dei riali M__________

e L__________ approvato dal Consiglio di Stato il 23 agosto 2016, quella

concernente la modifica della strada di servizio via P__________ e quella

relativa alle zone di protezione delle acque di superficie.

A proposito delle

ultime due citate, la prima è volta a creare le condizioni necessarie per

realizzare il progetto di sistemazione e riqualifica del riale M__________

elaborato nel gennaio 2019, che prevede nel tratto costeggiante i fondi in

parola di allargarne l'alveo e di spostare verso est di circa 3.70 m il

tracciato di via P__________, che viene ad insistere su di essi, e di adeguarne

il calibro a 3 m.

La seconda variante,

scaturita dallo studio "Determinazione dello spazio riservato alle acque"

(che è riassunto nell'omonima relazione del gennaio 2020 [Relazione SRA]),

introduce nel piano regolatore le zone di protezione delle acque di superficie

in corrispondenza della maggior parte dei corsi d'acqua nel territorio comunale

e la relativa normativa (art. 36 delle norme d'attuazione del piano regolatore;

NAPR). Per il tratto del riale M__________ che costeggia i predetti fondi

(settore 6, tratto sud nella Relazione SRA), la variante delimita uno spazio

riservato alle acque della larghezza di complessivi 12 m, che grava per la

larghezza di circa 2.50 m la sponda destra del riale e per circa 6 m quella

sinistra, all'interno del quale trova spazio anche il nuovo tracciato di via P__________.

Sul lato orientale (settore 9 del riale L__________) è stato determinato uno

spazio riservato alle acque di 11 m di larghezza: nel tratto del riale più a

nord del settore e nel punto più a sud in cui esso interseca via M__________ il

corridoio è asimmetrico e grava esclusivamente i mapp. 369, 921 e 1741, mentre

nel breve tratto in cui costeggia i mapp. 367 e 1647 è centrato rispetto al suo

alveo.

b. Avverso quest'ultima

variante RI 1, RI 2 e RI 3 sono insorti davanti al Consiglio di Stato,

postulando, tra l'altro, l'annullamento delle zone di protezione delle acque

delimitate sui loro fondi e sostenendo che non sarebbero adempiute le

condizioni previste dalla legge federale sulla protezione delle acque del 24

gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20) e dalla relativa ordinanza del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201) per

delimitare in modo asimmetrico lo spazio riservato alle acque. A detta dei

ricorrenti, la variante, oltre a essere fondata sulla premessa (manifestamente

errata) che i loro fondi sono (ancora) gravati da vincoli di inedificabilità, sarebbe

giustificata da interessi estranei a quelli previsti dall'art. 36a cpv.

1 LPAc. Inoltre, essa sarebbe sproporzionata. Hanno poi sottolineato che

aspetti quali la situazione dell'edificazione, il progetto di riqualifica del

riale M__________ e il conseguente spostamento verso est del tracciato di via P__________

non possono essere presi in considerazione per determinare lo spazio riservato

alle acque. E ciò a maggior ragione, posto che, nell'ambito della revisione del

piano regolatore, il Comune aveva ritenuto sufficiente un arretramento di 5 m

dai due riali. Hanno infine recisamente negato di aver rinunciato (in favore di

una compensazione degli indici edificatori) a un'indennità per l'esproprio

della fascia occidentale dei loro fondi conseguente allo spostamento di via P__________.

Con la risposta il Comune

ha fra l'altro precisato come l'indicazione contenuta negli atti, secondo cui i

mapp. 369, 921 e 1741 sarebbero parzialmente gravati da un vincolo d'inedificabilità,

fosse riconducibile a una svista.

c. Con risoluzione del

13 luglio 2022 (n. 3678) il Consiglio di Stato ha approvato le predette

varianti, con la precisazione che lo spostamento verso est di via P__________

necessita di essere vincolato al progetto di riqualifica idraulica del riale M__________,

e respinto il ricorso di RI 1, RI 2 e RI 3. Tutelate le motivazioni addotte

dall'ente pianificante a sostegno della previsione di uno spazio asimmetrico

riservato ai due corsi d'acqua in corrispondenza dei loro fondi, ha soggiunto

che tale soluzione è giustificata da elementi oggettivi quali la situazione

edificatoria esistente, la topografia dei luoghi e i progetti di riqualifica

dei riali in corso.

D. a. Contro il

predetto giudizio governativo, RI 1, RI 2 e RI 3 si aggravano ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.

Invocando una violazione del loro diritto di essere sentiti per carenza di

motivazione della decisione, essi ripropongono in sostanza le critiche avanzate

senza successo in prima sede.

b. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione),

riconfermandosi nelle considerazioni espresse nella risoluzione avversata.

Anche il Comune

postula la reiezione del gravame; dei suoi argomenti si dirà, nella misura del

necessario, in seguito.

c. Gli insorgenti

hanno rinunciato a replicare, limitandosi a confermare i contenuti del loro ricorso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è

tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST). Certa è inoltre la legittimazione attiva dei

ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Le questioni di natura espropriativa,

che i ricorrenti sollevano per rapporto al progetto riguardante via P__________,

sono irricevibili, in quanto esulano dalla presente procedura.

1.2. Con questa

precisazione, il gravame è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Infatti, sulla scorta di un apprezzamento anticipato, il

Tribunale non ritiene necessario accedere

alla richiesta dei ricorrenti di esperire un sopralluogo, la situazione di

fatto che sta alla base della controversia risultando in modo sufficientemente

chiaro dalla documentazione agli atti, comprensiva

delle fotografie dei settori dei riali contestati del maggio 2015 allegate alla

Relazione SRA, dalle vedute

aeree di Swisstopo (www.map.geo.admin.ch) e dalle viste Google (www.google.ch/maps; cfr. al riguardo STF 1C_382/2015

del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Richiesta a cui peraltro i ricorrenti

sembrerebbero aver rinunciato nella misura in cui non l'hanno rinnovata con la replica.

2. 2.1. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS

700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano

regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale

autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e

decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non

solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie

comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di

lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario

per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può

dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune,

ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate

quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però

limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su

alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del

territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con

rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).

2.2. Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg.

LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43

consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3,

109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33),

segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato (Raffaello Balerna,

La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag.

203 segg., 214).

3. I ricorrenti

lamentano una violazione del loro diritto di essere sentiti per carenza di

motivazione della decisione. Infatti, rimproverano al Governo di essersi limitato

a confermare le considerazioni dell'ente pianificante a sostegno della variante,

senza confrontarsi con i loro argomenti.

3.1. Giusta l'art. 46

cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata

disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione

scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione,

cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che

comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF

138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la motivazione

di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in

condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e

di poterlo impugnare con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2).

In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno

indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi

tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti

sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il

giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II

154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid.

4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione

di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi

della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF

2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre

2016 consid. 5.2).

3.2. Nella decisione

impugnata, pag. 10, il Governo ha anzitutto ritenuto che, da un profilo

generale, la documentazione concernente la variante trasmessagli dal Comune

illustrasse in modo completo ed esaustivo le modalità di definizione dello

spazio di pertinenza dei corsi d'acqua e che essa considerasse debitamente le

indicazioni fornite dal Dipartimento del territorio con l'esame preliminare del

6 febbraio 2018. Nello specifico del gravame presentato dai qui ricorrenti, l'istanza

inferiore, chiarito anzitutto l'assetto pianificatorio dei loro fondi, privi di

vincoli di inedificabilità e integralmente inclusi in zona R3, ha compiuto un

esame dettagliato dei contenuti della variante per rapporto alla situazione di

fatto riscontrabile in loco, ritenendo che le motivazioni addotte dal Comune a

sostegno della scelta di delimitare in modo asimmetrico lo spazio riservato

alle acque nei settori citati andassero condivise, poiché giustificate da

criteri oggettivi fondati sulla sostanza edificatoria esistente, sulla

topografia del luogo e sui progetti di valorizzazione dei corsi d'acqua in

corso (pag. 33-34). Alla luce dei principi esposti al considerando precedente,

non è dunque data di vedere una violazione del diritto di essere sentiti. Dalle

motivazioni testé riassunte emergono infatti tutti gli elementi di rilievo che

hanno portato il Governo ad approvare la variante e a respingere il gravame dei

ricorrenti, ponendoli così nella situazione di comprendere appieno i motivi

alla base della decisione e permettendo loro di impugnarla con piena cognizione

di causa. Motivi che gli insorgenti hanno

dimostrato di aver recepito, presentando un'articolata impugnativa, in cui

hanno preso diffusamente posizione in merito. Va poi rilevato che a pag.

34 della decisione l'Esecutivo cantonale ha spiegato che la variante in esame era

stata richiesta nell'ambito dell'approvazione della revisione del piano

regolatore del 2014, che non era stata ritenuta conforme alle norme della LPAc

e della OPAc (cfr. anche supra, B.a). In questo modo esso ha evaso (seppur

implicitamente) l'argomento secondo cui la variante sarebbe priva di interesse

pubblico poiché il Comune in precedenza aveva ritenuto giustificato un arretramento

di (soli) 5 m dai riali. In definitiva, la censura va respinta.

4. 4.1.

4.1.1. Secondo l'art. 36a cpv. 1 LPAc,

previa consultazione degli ambienti interessati, i cantoni determinano

lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite le

funzioni naturali delle acque (lett. a), la protezione contro le piene (lett.

b) e l'utilizzazione delle acque (lett. c). Il Consiglio federale, prosegue la

norma (cpv. 2), disciplina i dettagli. Da ultimo, i cantoni provvedono affinché

lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori

e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo (cpv. 4).

4.1.2. L'art. 41a OPAc concretizza lo spazio riservato ai corsi d'acqua. In

particolare, salvo per le zone elencate al cpv. 1, giusta il cpv. 2 nelle altre

zone la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:

11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale

inferiore a 2 metri (lett. a); 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più

7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale

compresa tra 2 e 15 metri (lett. b). Nei casi elencati al cpv. 3, la larghezza

dello spazio riservato alle acque, calcolata secondo i capoversi 1 e 2, deve

essere aumentata, mentre il cpv. 4 consente di adeguare detto

spazio purché sia garantita la protezione contro le piene. Inoltre, se non si oppongono interessi preponderanti, è possibile

rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque nei casi elencati al cpv.

5.

4.1.3.

Lo spazio riservato alle acque, composto dall'alveo naturale e da una striscia

di terreno lungo entrambe le rive, costituisce una sorta di corridoio, dove l'alveo

non deve necessariamente stare nel mezzo. Può essere determinato anche mediante

distanze fisse a sinistra e a destra del corso d'acqua (ad esempio, mediante

linee di costruzione nelle zone edificabili). Nella determinazione dello spazio

riservato alle acque, l'autorità dispone dunque di un certo margine di manovra,

segnatamente per tenere conto delle circostanze di fatto (edifici, strade,

superfici per l'avvicendamento delle culture ecc.) esistenti nei dintorni del

corso d'acqua (Ufficio federale dell'ambiente [UFAM]/Ufficio federale

dello sviluppo territoriale [ARE]/Ufficio federale dell'agricoltura [UFAG],

Gewässerraum - Modulare Arbeitshilfe zur Festlegung und Nutzung des

Gewässerraums in der Schweiz, Berna 2024, pag. 32; UFAM,

Erläuternder Bericht zur parlamentarischen Initiative Schutz und Nutzung der

Gewässer (07.492) - Änderung der Gewässerschutz-, Wasserbau-, Energie und

Fischereiverordnung, Berna 2011, pag. 10; Hans W. Stutz, Raumbedarf der Gewässer - die

bundesrechtlichen Vorgaben für das Planungs- und Baurecht, in: PBG 2011/4 pag.

8 e 17 seg.).

4.2.

4.2.1. A livello cantonale la scheda P6 del piano direttore, di risultato

intermedio, pone quale indirizzo (2.4) quello di sistemare

Fatti

i corpi d'acqua, in particolare (lett. a) riservando loro uno spazio

sufficiente allo scopo di garantirne le funzioni idrauliche ed ecologiche,

proteggerne la qualità, facilitarne la pubblica fruibilità e permetterne lo

sfruttamento a fini energetici, e (lett. b) prevedendo misure di sistemazione e

di rinaturazione per garantire la protezione contro le piene, la

rivitalizzazione e il ripristino delle funzioni naturali e incrementare la

qualità del paesaggio.

Quale

misura (3.4.b) viene individuata quella d'indicare nella pianificazione delle

utilizzazioni lo spazio riservato a tutti i corsi d'acqua e alle acque

stagnanti, in base alle linee guida cantonali, allo scopo di garantirne tutte

le funzioni vitali e fruitive. I comuni devono in generale concorrere nel

quadro dei compiti a loro assegnati al rispetto degli indirizzi e degli

obiettivi citati (4.2.a), in particolare definendo e introducendo nei piani

regolatori lo spazio riservato ai corsi d'acqua (4.2.c).

4.2.2. In

linea con gli intendimenti della pianificazione direttrice, l'art. 41 LST,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 (BU 2021, 368), stabilisce che il

piano delle zone fissa lo spazio riservato alle acque giusta la legislazione

federale in materia di protezione delle acque. L'art. 50 cpv. 1 del relativo regolamento

del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110), nella versione in vigore dal 2 aprile

2013 (BU 2013, 145), non si riferisce più esplicitamente all'art. 41 LST che

era in origine chiamato ad attuare (cfr. versione precedente, BU 2011, 621), ma

implementa direttamente la legislazione federale enunciata in precedenza,

stabilendo che il piano delle zone fissa gli spazi riservati alle acque secondo

l'art. 36a LPAc e 41a e 41b OPAC, demandando l'elaborazione

di linee guida alla Sezione dello sviluppo territoriale (cpv. 5), che le ha

pubblicate nel settembre 2015 (cfr. linea guida cantonale "Spazio

riservato alle acque - Supporto per la definizione" del settembre 2015

[Linea guida]).

4.2.3. Secondo

la Linea guida, pag. 17, all'interno dei comparti inseriti nella zona

edificabile liberi da costruzioni oppure caratterizzati da situazioni nelle

quali gli spazi occupati non configurano ancora una zona densamente edificata

ai sensi dell'OPAc, le disposizioni sulla delimitazione dello spazio sono

seguite alla lettera. Lo spazio viene collocato sull'asse del corso d'acqua. Negli

ambiti edificati lo spazio può dunque sovrapporsi a singoli edifici o gruppi di

edificazioni esistenti situati lungo i corsi d'acqua (cfr. anche Cordelia Christiane Bähr, Neuf ans d'espace

réservé aux eaux - chronique de jurisprudence in: DEP 2020, pag. 614).

Una disposizione asimmetrica del corridoio è ammissibilie quando esistono le

basi per determinare che è una soluzione migliore rispetto a un corridoio

simmetrico, quando migliora la situazione dal profilo della protezione contro

gli alluvionamenti oppure dal punto di vista ambientale promuovendo la

biodiversità, o, da ultimo, quando esistono dei margini di manovra rispetto a

edifici già esistenti (sempre considerando la protezione contro gli alluvionamenti;

Linea guida, pag. 9).

5. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile

con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost., solo se si fonda su

di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e

rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

5.1. In linea generale, è pubblico l'interesse

che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e

che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse

pubblico a un provvedimento di pianificazione del

territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un

bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse

deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1.

con rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II

ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594).

5.2. Il principio della proporzionalità esige

invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse

pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a

disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura

minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che

sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e

i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000

n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

6. In concreto i ricorrenti non contestano l'ampiezza

dei corridoi riservati ai corsi d'acqua prevista per i settori 6 (tratto sud)

del riale M__________ e 9 del riale L__________. Le loro critiche sono rivolte

esclusivamente contro la loro definizione asimmetrica rispetto al tracciato dei

citati corsi d'acqua, a carico delle loro proprietà. Ritengono che tale scelta,

oltre a essere fondata sulla premessa (manifestamente errata) che le

loro proprietà sono gravate da vincoli di inedificabilità, sia ingiustificata, o quantomeno sorretta da

interessi estranei alla legislazione in materia di protezione delle acque, e

sproporzionata.

6.1. Il Rapporto di pianificazione del

febbraio 2020 (Rapporto) illustra a pag. 16

il metodo seguito per calcolare la larghezza della fascia di protezione delle

acque di superficie, facendo riferimento a quanto disposto dall'art. 41a

OPAc. Al capitolo 2.2.2 c) Considerazioni particolari esso riferisce che

la quasi totalità dei corsi d'acqua esaminati sul territorio comunale

presenta larghezze dell'alveo inferiori a 2 m, quindi lo spazio riservato alle

acque è definito di principio con una fascia di 11 m di profondità, a volte

adattata nella misura e nella posizione rispetto all'asse del riale, per tenere

conto delle particolarità del luogo, delle zone di pericolo o di necessità

naturalistiche.

6.1.1. Nello specifico del riale M__________,

come detto, con la variante è stato fissato uno spazio riservato alle acque

della larghezza di 12 m, decentrato verso est rispetto all'alveo del corso d'acqua

(cfr. allegato 2 alla Relazione SRA, piano del settore 6 - tratto sud del riale

M__________). Il corridoio così ottenuto comprenderà integralmente via P__________,

ritenuto che, come spiega lo stesso Rapporto alle pag. 17-18, il suo tracciato

sarà spostato di 3.70 m verso est per permettere la realizzazione del progetto

di sistemazione e riqualifica del corso d'acqua lungo tutto il settore 6 (cfr.

anche pag. 14 della Relazione RSA). In merito alla modifica della posizione

della citata strada, il Rapporto, pag. 18, riferisce che tale soluzione,

ancorché contraria di per sé all'OPAc in quanto posta all'interno dello spazio

riservato alle acque, è stata concordata con l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA)

e ritenuta

il giusto compromesso secondo una corretta ponderazione degli interessi in

gioco, in quanto consente di:

·

garantire uno spazio ripario

sufficiente al riale;

·

mettere in sicurezza il comparto

dal pericolo di alluvionamento;

·

perseguire un'efficiente rete di

mobilità lenta, rinunciando all'allargamento della strada inserita nel

frattempo in Zona 30 e favorendo percorso (recte: percorsi) pedonali

attrattivi e ben collegati;

·

minimizzare le superfici di

esproprio.

La Relazione SRA conferma che la definizione del

corridoio di protezione del riale M__________ nel settore 6 (tratto sud) è

stata effettuata considerando il progetto di rivitalizzazione e premunizione

dalle piene, nonché i seguenti aspetti ("vincoli"; pag. 15):

·

la densità dell'edificazione del

comparto: benché l'area non appaia oggi come densamente edificata, essa può

essere considerata tale in quanto i sedimi attualmente liberi sono già in buona

parte interessati da un vincolo di non edificabilità. La diminuzione della

superficie edificabile a favore dello spazio riservato alle acque viene risolta

dal progetto di rivitalizzazione inserendo la strada esistente parzialmente all'interno

dello spazio riservato alle acque,

·

l'attuale situazione edificata in

sponda destra,

·

la presenza di una strada di

servizio costeggiante il riale e vincolata a Piano Regolatore,

·

la zona di pericolo medio d'alluvionamento

che dal sedime del riale si allarga sulla sponda sinistra.

6.1.2. Per il settore 9 del riale L__________

oggetto di contestazione, invece, la variante fissa un corridoio riservato alle

acque largo 11 m che, dall'altezza di via C__________ fino all'incirca al punto

posto più a sud, dove il riale s'incurva, grava esclusivamente i fondi dei

ricorrenti, per poi procedere fino a via M__________ dove viene suddiviso fra

il mapp. 1741 e i mapp. 1647 e 367 (cfr. allegato 2 alla Relazione SRA, piano

dei settori 8-9 del riale L__________). La Relazione SRA, pag. 15, motiva tale

scelta nel seguente modo:

L'attuale stato di edificazione nonché la presenza in

sponda destra di una zona con esclusione dell'edificazione porta alla

definizione dello spazio riservato alle acque quasi totalmente in sponda

destra. Nel tratto conclusivo, venendo a cadere le condizioni di cui sopra, lo

spazio riservato alle acque è centrato sull'attuale asse del riale sino a via M__________

dove lo spazio riservato alle acque è nuovamente spostato in sponda destra.

Tali spazi sono conformi al progetto di rivitalizzazione del riale M__________,

il quale prevede anche la modifica di parte della presente tratta.

6.1.3. In

sede di risposta il Comune ha meglio precisato i motivi che lo hanno portato a

determinare lo spazio riservato alle acque nel settore 6 del riale M__________,

adducendo che la scelta di fissarlo in modo asimmetrico sarebbe da ricondurre

alla volontà di destinare quanto più spazio possibile al riale, ritenuto che

esso è inserito nella Pianificazione strategica delle rivitalizzazioni con

priorità 3 (periodo 2024-2035), di garantirne la fruibilità pubblica

conformemente agli obiettivi dell'OPAc, evitando la sua sovrapposizione con gli

edifici esistenti sulla sponda destra, nonché assicurare la protezione dalle

piene.

6.2.

6.2.1. Premesso

che, in linea di principio, l'interesse della collettività alle restrizioni

derivanti dallo spazio di pertinenza del corso d'acqua è dato, in concreto i

motivi esposti nel Rapporto e nella Relazione SRA a giustificazione della contestata

delimitazione asimmetrica in relazione al riale M__________ appaiono pertinenti

e meritano di essere condivisi. Anzitutto, contrariamente a quanto sostengono i

ricorrenti, tali motivi sono in linea con quanto disposto dall'art. 36a

cpv. 1 LPAc (cfr. supra, consid. 4.1.1) nella misura in cui fanno

riferimento alla necessità di garantire quanto più spazio possibile ai corsi d'acqua

evitando gli ostacoli infrastrutturali, di assicurarne la pubblica fruibilità, di

proteggere il territorio dalle piene e di permettere interventi di riqualifica.

Essi tengono pure conto degli indirizzi e delle misure previste dalla

pianificazione direttrice (cfr. supra, consid. 4.2.1). Inoltre, va

ricordato che nella determinazione del corridoio di protezione del corso d'acqua,

l'alveo non deve necessariamente trovarsi al centro e che i Comuni dispongono

di un certo margine di manovra, segnatamente per tenere conto delle circostanze

di fatto (edifici, strade, superfici per l'avvicendamento delle culture ecc.)

esistenti nei dintorni del riale (cfr. supra, consid. 4.1.3 e 4.2.3).

Circostanze che, in effetti, il Comune ha considerato, elencandole come "vincoli"

a pag. 15 della Relazione SRA (cfr. supra, consid. 6.1.1), e ponderato e

che l'hanno portato a delimitare uno spazio riservato alle acque, largo

complessivi 12 m e gravante per 2 m la zona edificabile in sponda destra e per

3 m i fondi dei ricorrenti, in modo da permettere l'attuazione del progetto di

rivitalizzazione e premunizione dalle piene promosso dal Cantone. Tale

soluzione è indubbiamente atta a migliorare la situazione dal punto di vista

della protezione contro gli alluvionamenti e le piene, considera debitamente il

progetto di riqualifica in atto del citato riale e garantisce una migliore

fruibilità delle sue rive conformemente agli obiettivi fissati dalla

legislazione federale in materia. Poggiando su motivi pertinenti, essa merita

dunque conferma.

6.2.2. In

merito alla proporzionalità del vincolo va anzitutto considerato che esso si

rivela idoneo e necessario al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla

legislazione federale in materia di protezione delle acque (LPAc e OPAc), in

particolare quello volto a garantire la protezione contro le piene, tramite l'offerta

di sufficiente spazio per il trasporto di acqua e di materiale detritico.

Inoltre, esso non sacrifica in modo sproporzionato gli interessi dei ricorrenti

(in particolare quello di sfruttare a scopi edilizi i loro fondi attribuiti

alla zona edificabile R3), ritenuto che la superficie fabbricabile a cui si

sovrappone lo spazio riservato alle acque è computabile nel calcolo degli

indici per l'edificazione ammessa sulla restante superficie costruibile (cfr.

art. 38 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 [LE; RL 705.100] nonché Linea guida, pag. 17). Va infine ancora

considerato che lo spazio riservato alle acque grava anche, quantomeno nella

porzione libera da edifici (principali), i fondi situati sulla sponda destra

del riale, mentre che sulla sponda sinistra la scelta di spostare verso est il

tracciato di via P__________, che gli insorgenti non contestano nel principio

ma solo per rapporto a questioni espropriative (cfr. supra, consid.

1.1), costituisce un compromesso che permette di ridurre la superficie

edificabile dei fondi in questione gravata da vincoli (cfr. supra,

consid. 6.1.1). Anche sotto questo profilo la decisione impugnata merita dunque

conferma.

6.3. Conclusione

diversa occorre invece trarre per quanto attiene alla definizione dello spazio riservato

alle acque del riale L__________ nel settore che costeggia i fondi dei

ricorrenti che, salvo per la sua definizione simmetrica all'altezza dei mapp.

367 e 1647, dove il citato progetto di rivitalizzazione prevede la deviazione

del riale all'interno del mapp. 1741 (cfr. Relazione SRA, allegato 4, e

doc. 3, pag. 7, prodotto dai ricorrenti in prima sede), grava interamente

le proprietà dei ricorrenti. Infatti, pur partendo dal presupposto che l'indicazione

contenuta nella Relazione SRA, pag. 15, secondo cui in sponda destra è presente

una zona con esclusione dell'edificazione, sia riconducibile a una svista (ciò

che è anche avvalorato dal fatto che la variante del piano delle zone di cui

all'illustrazione 8 del Rapporto, pag. 21, riporta correttamente gli interi

fondi dei ricorrenti come appartenenti alla zona R3), invano negli atti

pianificatori che accompagnano le varianti e negli allegati responsivi

presentati dal Comune si trovano delle giustificazioni a sostegno di questa scelta,

paragonabili per approfondimento a quelle addotte per il riale M__________,

salvo la menzione del fatto di aver considerato la particolarità dei luoghi

(cfr. Relazione SRA, pag. 19) e la situazione edificatoria lungo la sponda

sinistra (ibidem, pag. 15 e allegato 2, Riale L__________ settori 8-9;

cfr. pure risposta del Comune davanti al Consiglio di Stato, pag. 23, e

risposta in questa sede, pag. 8), ciò che appare manifestamente insufficiente,

anche alla luce di quanto richiede a pag. 9 la Linea guida per motivare una

fissazione asimmetrica dello spazio (cfr. supra, consid. 4.2.3). In

proposito non deve trarre in inganno quanto indicato nella Relazione SRA, pag.

15, in relazione al settore in questione, secondo cui tali spazi sono

conformi al progetto di rivitalizzazione del riale M__________, il quale

prevede anche la modifica della presente tratta. Infatti per quanto attiene

al riale L__________ il citato progetto prevede unicamente la deviazione citata

in precedenza, che concerne il (solo) mapp. 1741 (cfr. Relazione SRA, allegato

4 e citato doc. 3, pag. 7). Su questo punto il ricorso merita dunque

accoglimento e lo spazio riservato alle acque annullato nella tratta che grava

i fondi dei ricorrenti in cui viene definito in modo asimmetrico. Gli atti sono

rinviati al Comune, affinché ridetermini lo spazio in questione sulla scorta

dei principi ricordati in precedenza, motivando la propria scelta.

7. 7.1.

Per tutti i motivi che precedono, nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

7.2. La tassa di giustizia è posta in capo

ai ricorrenti in proporzione al grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm),

mentre sono date le premesse per sollevare l'ente pubblico da tale obbligo

(art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il Comune, tuttavia, è tenuto a versare le ripetibili

agli insorgenti, patrocinati, proporzionalmente al grado di successo dell'impugnativa

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. la

risoluzione del 13 luglio 2022 (n. 3678) del Consiglio di Stato è annullata

nella misura in cui approva lo spazio riservato alle acque del riale L__________

ai mapp. 369, 921 e 1741 nella tratta in cui è definito in modo asimmetrico;

1.2. gli atti

sono rinviati al Comune affinché ridetermini detto spazio, come spiegato nei

considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti, ai quali va

restituito l'importo di fr. 800.- versato in eccesso. Il Comune verserà agli

insorgenti fr. 2'000.- per ripetibili complessive per entrambe le sedi di

giudizio.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera